Bollettino Ufficiale n. 36 del 6 / 09 / 2000
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Codice 22.4
Modifica della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 D.P.R. 24 maggio
1988, n. 203 artt. 6, 15, 7 e 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595
del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni
in atmosfera provenienti da impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo
preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi, nuovi, da
modificare o da trasferire
Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità
dellaria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto
da impianti industriali, che allart. 7 attribuisce alla Regione la competenza
del rilascio dellautorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera
provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi
industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;
visti gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 con i quali sono sottoposte
a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica
sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative
delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto in altra località;
visto il D.P.R. 25 luglio 1991 che il Capo III definisce le attività a
ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che per le stesse le Regioni
possano predisporre procedure specifiche di autorizzazione;
vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 nella quale sono stabiliti
i criteri e le modalità per lattivazione delle procedure semplificate
di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività;
vista la D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 che attiva la procedura
semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano
installare, modificare o trasferire impianti di betonaggio, produzione
calcestruzzo preconfezionato o impianti di produzione conglomerati bituminosi
e individua le soluzioni tecnologiche caratterizzate da una minor pericolosità
delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione;
considerato che negli impianti di betonaggio o produzione calcestruzzo
preconfezionato possono essere utilizzate, in parziale sostituzione delle
materie prime tradizionali, ceneri della combustione del carbone e della
lignite;
visto il D.M. 5 febbraio 1998 recante Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt.
31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22" che al punto 13.1 dellallegato
1 - suballegato 1 individua le ceneri della combustione del carbone e lignite
provenienti da centrali termoelettriche come rifiuti riutilizzabili per
la produzione di conglomerati cementizi;
considerato che le soluzioni tecnologiche caratterizzate da una minor pericolosità
delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, anche con
la parziale sostituzione delle materie prime tradizionali con ceneri della
combustione del carbone e della lignite, risultano essere quelle individuate
nellallegato 2, punto 2.1 della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997;
considerato che, secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 946-17595 del
13 dicembre 1994, gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione
secondo il modello di cui allallegato 1 della D.G.R. n. 71-16738 del 17
febbraio 1997 e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui allallegato
2 della stessa sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6,
15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dellart. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991,
con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione;
visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175
del 27 luglio 1991;
vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994
vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60
visti gli art. 3 e 16 del Decreto legislativo n. 29/93 come modificato
dal D.lgs. n. 470/93;
visto lart. 22 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del
presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo
n. 40 - 23049 del 10.11.97
il Dirigente Responsabile del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico
IL DIRIGENTE
Di modificare lallegato 2 della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997
punto 2.1.A) paragrafo 1) come segue: 1) Limpianto di betonaggio o produzione
calcestruzzo è autorizzato a svolgere le fasi di: stoccaggio del cemento,
dei materiali inerti e delle ceneri della combustione del carbone e lignite
individuate al punto 13.1 dellallegato 1 - suballegato 1 del D.M. 5 febbraio
1998; selezionatura, pesatura e movimentazione dei materiali impiegati
nel processo produttivo, dosaggio acqua e miscelazione, carico autobetoniere.
di modificare lallegato 2 della D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997
punto 2.1.B) come segue:
2.1.B) Documentazione da Inoltrare con la Comunicazione di Messa in Esercizio
dellImpianto.
Indicare la potenziabilità dellimpianto, precisando la quantità di calcestruzzo
che si prevede di produrre mediamente al giorno e allanno.
Indicare la quantità di ceneri della combustione del carbone e lignite,
individuate al punto 13.1 dellallegato 1 - suballegato 1 del D.M. 5 febbraio
1998, che si intendono utilizzare al giorno e allanno.
Indicare per ciascun materiale il volume utile dei silos di stoccaggio.
Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti
di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo, che tenga
conto degli eventuali punti di emissione già esistenti a servizi dellintero
impianto:
Impianto:
Allegare la Planimetria Generale dello Stabilimento in Scala Adeguata,
nella Quale sia Indicata la Collocazione dellImpianto con i Relativi Punti
di Emissione."
Gli enti e le imprese che abbiano già presentato la domanda in via generale
secondo quanto disposto nella D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997,
e che intendano utilizzare le ceneri della combustione del carbone e lignite
individuate dal punto 13.1 dellallegato 1 - suballegato 1 del D.M. 5 febbraio
1998 in sostituzione di altre materie prime, devono darne comunicazione
alla Regione, al Sindaco, alla Provincia e al Dipartimento provinciale
o subprovinciale dellA.R.P.A. territorialmente competenti; la comunicazione
di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al punto
2.1.B, come modificata dalla presente determinazione.
Il Dirigente responsabile
D.D. 3 luglio 2000, n. 347
Punto di emissione n. .
Provenienza
Portata [m3/h a 0ºC e 0,101
MPa]
Altezza punto di emissione [m]
Tipo di impianto di abbattimento
Superficie
filtrante
[m2]
Carla Contardi