ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta autorizzazione per la rimozione di un isolotto sul torr. Maira in Regione Paschero nel Comune di Dronero

Regione Piemonte

Denominazione del procedimento: Autorizzazione all’esercizio ex art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/97 e s.m.i. - Ditta Cobit S.c.a.r.l. di Torino

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Progetto di Variante alla S.S. n. 232 Panoramica Zegna nel comune di Cossato - Vallemosso (BI) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

S.P. n. 187 di Giaveno - Circonvallazione - lotto I - S.P. n. 126 di Rosta - Collegamento tra il sovrappasso ferroviario e la S.S. n. 25 del Moncenisio - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40


STATUTI ENTI LOCALI

Comune Di Guazzora (Alessandria)

Statuto comunale

Comune di Manta (Cuneo)

Statuto comunale

Comune di Occimiano (Alessandria)

Statuto comunale

Comune di Torre Mondovi’ (Cuneo)

Statuto comunale


ALTRI ANNUNCI

Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria

Commissione Assegnazione Alloggi - Torino

Avviso

Commissione Assegnazione Alloggi - Torino

Avviso

Comune di Ala di Stura (Torino)

Legge regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. - Avviso di pubblicazione e deposito delle deliberazioni di approvazione delle controdeduzioni, adozione del progetto definitivo di variante specifica del P.R.G.C. e del progetto definitivo di piano particolareggiato esecutivo

Comune di Bruzolo (Torino)

Estratto avviso di asta pubblica

Comune di Caluso (Torino)

Avviso

Comune di Carignano (Torino)

Occupazione d’urgenza di immobili delle aree interessate dalla sistemazione di Via Platano in attuazione del Piano Regolatore Generale. n. 1 reg. Decreto-ordinanze

Comune di Carrù (Cuneo)

Avviso di pubblicazione e deposito del progetto di piano particolareggiato con contestuale variante al P.R.G.C.

Comune di Chivasso (Torino)

Decreto di occupazione di urgenza n. 31 - Occupazione d’urgenza dei beni immobili per la realizzazione del collettore fognario Castelrosso-Torassi, 2° lotto

Comune di Fenestrelle - Torino

Estratto deliberazione C.C. n. 15 del 30.5.2000 avente per oggetto: Permuta aree tra il Comune di Fenestrelle ed i Sigg.ri Avaro Domenica e Orcellet Valter ed Orcellet Ezio in località Fenestrelle capoluogo - Via Champs - Approvazione condizioni contrattuali

Comune di Fontaneto d’Agogna (Novara)

Approvazione definitiva variante P.I.P. Commercio ‘97

Comune di Fontaneto d’Agogna (Novara)

Approvazione definitiva variante P.I.P. Turistico ‘97

Comune di Gurro (Verbano Cusio Ossola)

Estratto deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 23 giugno 2000

Comune di Leinì (Torino)

Prot. n.ro 15206 Decreto n.ro 93/00 Estratto - Lavori di costruzione pista ciclabile in Via San Francesco al Campo - Provvedimenti per l’espropriazione delle relative area

Comune di Masserano (Biella)

Verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 26 giugno 2000 - Inserimento strade vicinali private nell’elenco strade comunali. Approvazione definitiva

Comune di Mondovì (Cuneo)

Piano di recupero Via del Viadotto - L.R. 5 dicembre 19977, n. 56, art. 41 bis - Piano di recupero in ambito “Bs” di P.R.G.C. in Mondovì via del Viadotto

Comune di Mondovì (Cuneo)

Avviso

Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 3/2000 (F82) - Acquisizione aree necessarie alla sistemazione viabile del tratto di via Meucci tra via Sella e via Boccaccio - allargamento carreggiata stradale. Decreto definitivo di esproprio

Comune di Piscina (Torino)

Avviso

Comune di Rivarossa (Torino)

Avviso

Comune di Roddi (Cuneo)

Avviso di pubblicazione e di deposito

Comune di Scarnafigi (Cuneo)

Estratto della deliberazione n. 13 del 23/6/2000 adottata dal Consiglio comunale per l’approvazione del regolamento edilizio comunale

Comune di Torino

Avviso

Provincia di Biella - Settore tutela ambientale e agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 630 in data 10 marzo 2000

Provincia di Biella

Deliberazione Giunta Provinciale n. 293 del 25.7.2000 con cui è reso giudizio di compatibilità ambientale - Progetti proposti dalle ditte “A.S.R.A.B.” S.p.A., Biella e “Cavaglia” S.p.A., Torino rispettivamente denominati: 1) “Discarica per la frazione secca residua, sovvalli e scarti, frazione organica stabilizzata non reimpiegabile”; 2) “Fase di completamento e ripristino ambientale discarica 2b” - Entrambi da realizzarsi in Comune di Cavaglià, località Gerbido - Espressione giudizio di compatibilità ambientale (Legge Regionale 14.12.1998 n. 40, artt. 12 - 13 e 14) - Comprensivo autorizzazioni Ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione dei progetti

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica”. Subingresso nella titolarità del riconoscimento n. 1284 di derivazione d’acqua - Istanza 20.4.2000



ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta autorizzazione per la rimozione di un isolotto sul torr. Maira in Regione Paschero nel Comune di Dronero

N. protocollo dell’istanza: 21236 del 18.7.2000

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi a: Ing. Comba

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte

Denominazione del procedimento: Autorizzazione all’esercizio ex art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/97 e s.m.i. - Ditta Cobit S.c.a.r.l. di Torino

Oggetto del procedimento: Impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi. Conferenza istruttoria del 4 settembre 2000.

Data di avvio: 4 agosto 2000

N. di protocollo dell’istanza (procedimenti ad iniziativa di parte): 17281/22.06 del 4 agosto 2000

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 2 gennaio 2001

Ufficio e funzionario responsabile del procedimento, (con relativo recapito telefonico): Ing. Alberto Buracco, Responsabile del Settore 22.06 - 011/432.4487

Funzionario al quale rivolgersi per informazione sullo stato della pratica (con relativo recapito telefonico):

Ing. Alberto Buracco - Settore 22.06 - 011/432.4487 - Ing. Elisabetta Sossich - Settore 22.06 011/432.4501.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti:

Assessorato Regionale Ambientale - Via Principe Amedeo n. 17 - Torino - 2º piano - Settore 22.06.

Termine della presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 4 settembre 2000.

Contro il provvedimento finale del procedimento, Deliberazione della Giunta Regionale, è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre ricorso:

- al Tar Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza.

Si prega di voler cortesemente indicare il proprio codice fiscale in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Alberto Buracco



Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Progetto di Variante alla S.S. n. 232 Panoramica Zegna nel comune di Cossato - Vallemosso (BI) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 22.6.2000, la Società ANAS Ente nazionale per le strade con sede legale in Via Talucchi 7 - Torino, ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di ‘Variante alla S.S. n. 232 Panoramica Zegnà allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell’organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 13740 in data 22.6.2000 della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti) ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l’Ing. Giuseppe Iacopino, responsabile del Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 4245), inoltre per informazioni sullo stato della pratica è possibile rivolgersi all’arch. Riccardo Lorizzo, funzionario del Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 4232).

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Aldo Manto



Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

S.P. n. 187 di Giaveno - Circonvallazione - lotto I - S.P. n. 126 di Rosta - Collegamento tra il sovrappasso ferroviario e la S.S. n. 25 del Moncenisio - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40

Si comunica che la Provincia di Torino - Area Viabilità - Via Maria Vittoria n. 12, 10123 Torino, P. IVA 01907990012 ha depositato presso l’Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell’art. 10 comma 2 L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi ai seguenti progetti:

- S.P. 190 - Realizzazione di circonvallazione mediante predisposizione di rotatoria - Lotto I.

- S.P. 126 di Rosta - Collegamento tra il sovrappasso ferroviario e la S.S. n. 25 del Moncenisio.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./Ven. 9 - 12 Merc. 15 - 19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento designato è l’Arch. Tullio Galliano, tel. 011/861 38 15/38 30 fax. 011/861 38 57, del Servizio V.I.A.

La dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina














STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Guazzora (Alessandria)

Statuto comunale

Indice

Titolo I

Principi Generali

Art.1 Principi fondamentali

Art.2 Finalità

Art.3 Programmazione e forme di cooperazione

Art.4 Territorio e sede comunale

Art.5 Albo Pretorio

Art.6 Stemma e gonfalone

Art.7 Ricorrenze, celebrazioni, gemellaggi e usi locali

Titolo II

Ordinamento strutturale

Capo I - Organi e loro attribuzioni

Art.8 Organi

Art.9 Deliberazioni degli organi collegiali

Art.10 Consiglio comunale

Art.11 Sessioni e convocazione

Art.12 Linee programmatiche di mandato

Art.13 Commissioni

Art.14 Consiglieri

Art.15 Diritti e doveri dei consiglieri

Art.16 Gruppi consiliari

Art.17 Sindaco

Art.18 Attribuzioni di amministrazione

Art.19 Attribuzioni di vigilanza

Art.20 Attribuzioni di organizzazione

Art.21 Vicesindaco

Art.22 Giunta comunale

Art.23 Composizione

Art.24 Nomina

Art.25 Funzionamento della Giunta

Art.26 Competenze

Titolo III

Istituti di partecipazione dei cittadini

Capo I - Partecipazione e decentramento

Art.27 Partecipazione popolare

Capo II - Associazionismo e volontariato

Art.28 Associazionismo

Art.29 Diritti delle associazioni

Art.30 Contributi alle associazioni

Art.31 Volontariato

Capo III - Modalità di partecipazione

Art.32 Consultazioni

Art.33 Petizioni

Art.34 Proposte

Art.35 Referendum

Art.36 Accesso agli atti

Art.37 Diritto di informazione

Art.38 Istanze

Capo IV - Difensore civico

Art.39 Nomina Art.40 Decadenza

Art.41 Funzioni

Art.42 Facoltà e prerogative

Art.43 Relazione annuale

Art.44 Indennità di funzione

Capo V - Procedimento amministrativo

Art.45 Diritto di intervento nei procedimenti

Art.46 Procedimenti ad istanza di parte

Art.47 Procedimenti ad impulso di ufficio

Art.48 Determinazione del contenuto dell’atto

Titolo IV

Attività amministrativa

Art.49 Obiettivi dell’attività amministrativa

Art.50 Servizi pubblici comunali

Art.51 Forme di gestione dei servizi pubblici

Art.52 Aziende speciali

Art.53 Struttura delle aziende speciali

Art.54 Istituzioni

Art.55 Società per azioni o a responsabilità limitata

Art.56 Convenzioni

Art.57 Consorzi

Art.58 Accordi di programma

Titolo V

Uffici e personale

Capo I - Uffici

Art.59 Principi strutturali e organizzativi

Art.60 Organizzazione degli uffici e del personale

Art.61 Regolamento degli uffici e dei servizi

Art.62 Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II - Personale direttivo

Art.63 Direttore Generale

Art.64 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art.65 Funzioni dei responsabili degli uffici

Art.66 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art.67 Collaborazioni esterne

Art.68 Ufficio in indirizzo e di controllo

Capo III - Il segretario comunale

Art.69 Il Segretario comunale

Art.70 Funzioni del segretario comunale

Capo IV - La responsabilità

Art.71 Responsabilità verso il comune

Art.72 Responsabilità verso terzi

Art.73 Responsabilità dei contabili

Capo V - Finanza e contabilità

Art.74 Ordinamento

Art.75 Attività finanziaria del Comune

Art.76 Revisore dei conti/Collegio dei revisori dei conti

Art.77 Amministrazione dei beni comunali

Art.78 Bilancio comunale e rendiconto della gestione

Art.79 Attività contrattuale

Art.80 Controllo economico della gestione

Titolo VI

Disposizioni diverse

Art.81 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art.82 Pareri obbligatori

Art.83 Entrata in vigore

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Principi fondamentali

1. La comunità di Guazzora è ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, intende esercitare uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché l’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

3. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.

3. Il comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica, è l’ente che rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

4. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento delle proprie strutture affinché provveda a soddisfarli;

b. assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione ai principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità, nella difesa della vita umana e della famiglia, nella tutela della maternità e della prima infanzia, nonché nella tutela della salute pubblica in generale per garantire alla collettività una miglior qualità della vita;

c. sviluppa le risorse naturali ed ambientali, tutela i beni storici, culturali, artistici e monumentali presenti nel proprio territorio, impegnandosi altresì nella salvaguardia degli usi, costumi, tradizioni, idiomi, arti e mestieri dell’area e della realtà locale a cui storicamente appartiene;

d. concorre allo sviluppo e al sostegno della vita di relazione, promuovendo le attività ricreative, sportive e delle altre funzioni comprese nel settore organico dei servizi socioculturali;

e. per il raggiungimento di tali finalità, il comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, di volontariato, ricreative e sportive, promuovendo la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone l’accesso agli stessi enti, organismi ed associazioni;

f. promuove ed attiva un organico assetto del territorio nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture e dei servizi sociali, delle aree destinate alle attività industriali/commerciali e del terziario, avendo la maggior cura di impedire insediamenti aventi potenzialità inquinanti; attiverà altresì le opere infrastrutturali primarie e secondarie in relazione alle esigenze e priorità, nel rispetto delle indicazioni stabilite dagli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché anche dagli eventuali piani attuativi pluriennali adottati in rapporto alle capacità di investimento proprie ed acquisibili e finanziabili dalle disposizioni legislative in materia;

g. attiva e partecipa a forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia economica nella loro gestione, ricercando quindi il miglior processo complessivo di sviluppo;

h. rimuove tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

i. facilita il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

5. Il comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del comune è costituita dal concentrico e dall’isola amministrativa denominata Montemerlo.

2. Il territorio del comune si estende per 2,91 km2 confinante con i comuni di Molino dei Torti, Alzano Scrivia, Isola S. Antonio, Sale, Castelnuovo Scrivia.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato, in Piazza XXV Aprile 12.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. In casi eccezionali, previsti dal regolamento, il consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comune di Guazzora” e con lo stemma raffigurante nel primo campo, azzurro, una torre rossa mattonata di nero, merlata alla guelfa di cinque, chiusa e finestrata con finestra rotonda, di nero, fondata sulla pianura di verde, sormontata dalla lettera maiuscola G, d’oro, nel secondo, rosso, una cornucopia d’oro, posta in palo, con la punta all’ingiù, coronata con spighe di grano d’oro, colma di frutta al naturale. Il gonfalone è costituito da un drappo partito di rosso e di azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale, nella foggia autorizzata.

3. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 7
Ricorrenze, Celebrazioni, Gemellaggi, Usi Locali

I giorni di festa specifici della comunità Guazzorese sono:

La festa dell’Assunta, Patrona di Guazzora, il 15 Agosto con la Sagra della patata la 3° domenica di Agosto.

Nel martedì successivo alla festa patronale si svolge il circuito ciclistico guazzorese.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 8
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale rappresentando l’intera comunità è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 9
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, così come nel caso di improvvisa assenza.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 10
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 11
Sessioni e convocazione

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale o dipendente incaricato della notifica.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare dev’essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e dev’essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 12
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 13
Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio definito con apposito regolamento. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con il regolamento apposito.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 14
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 15
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 16
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. E istituita, presso il comune di Guazzora, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 11, comma 3 del presente statuto, nonché dall’art. 31, comma 7 ter della Legge n. 142/90 e s. m. e i. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 17
Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 18
Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a. dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c. convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della Legge n. 142/90 e s. m. e i.;

d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e. nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f. conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno (previa deliberazione della giunta comunale) le funzioni del direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell’ente.

Art. 19
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 20
Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a. stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 21
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo.

Art. 22
Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrative e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 23
Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di quattro assessori, di cui uno è investito delle carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 24
Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni o alla nomina.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro venti giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 25
Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 26
Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a. propone al consiglio i regolamenti;

b. approva i progetti, i programmi esecutivi che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

e. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

f. fissa i criteri per la ripartizione dei contributi ad enti, associazioni, persone fisiche, ecc.;

g. approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

h. dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

i. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per i referendum, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

j. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

k. approva gli accordi di contrattazione decentrata;

l. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

m. fissa,. ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale o il segretario comunale;

n. determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

o. approva il piano delle risorse e degli obiettivi su proposta del direttore o del segretario comunale.

TITOLO III
Istituti di partecipazione dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 27
Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 28
Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. 2. A tal fine, la giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il comune può promuovere o istituire la consulta delle associazioni.

Art. 29
Diritti delle associazioni

1. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni registrate possono essere precedute dall’acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.

2. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 30
Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’apposito albo regionale; l’erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 31
Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 32
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 33
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione che individuerà nel primo firmatario il referente, per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 60 cittadini aventi diritto al voto l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la massima divulgazione, e notificato al referente di cui al comma 1.

Art. 34
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore al 10% avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto ed il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

Art. 35
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a. statuto comunale;

b. personale e sua organizzazione;

c. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 3.

6. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

7. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa, in termini di risposta.

8. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 36
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 37
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi a ciò destinati, situati nelle vie del centro abitato e nella piazza XXV Aprile .

3. L’affissione viene curata dal messo e, su attestazione di questi, il segretario comunale certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti o associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 38
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa. 2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

CAPO IV
Difensore civico

Art. 39
Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Alessandria, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-ammistrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio.

4. il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a. chi si trova in condizioni di ineleggibilità a carica di consigliere comunale;

b. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c. i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d. chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e. chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.

Art. 40
Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 41
Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici del comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dai regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno una volta alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 39 dell’ultima legge citata.

Art. 42
Facoltà e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni.

Art. 43
Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 44
Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

CAPO V
Procedimento amministrativo

Art. 45
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 46
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario incaricato o dal sindaco che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o il sindaco devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei termini fissati dal regolamento.

Art. 47
Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di esser sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dal sindaco che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 48
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO IV
Attività amministrativa

Art. 49
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

4. Il comune si impegna a promuovere l’unione tra i comuni limitrofi per una migliore gestione dei servizi pubblici.

5. Il comune con l’intervento di una migliore gestione dei servizi potrà giovarsi della consulenza legale o tecnico - amministrativa aderendo o promuovendo associazioni tra i comuni.

Art. 50
Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 51
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a. in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b. in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d. a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 52
Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 53
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 54
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 55
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentativa dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanze dell’ente.

6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 56
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 57
Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 58
Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del -comune sull’opera o sugli interventi o di programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma consiste nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate e viene definito ove necessario in un’apposita conferenza ed approvato ai sensi dell’art. 27, comma 4 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, modificata dall’art. 17, comma 9 della Legge 127/97.

3. Qualora l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso dev’essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

Art. 59
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e dev’essere improntata ai seguenti principi:

a. un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b. l’analisi e l’individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c. l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 60
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 61
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento.

4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 62
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

Art. 63
Direttore Generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Nel caso non venga stipulata la convenzione di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

Art. 64
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 65
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono tutte le altre funzioni previste dalla legge.

3. Essi rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 66
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il comune può prevedere, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Il comune, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 6, comma 4 della Legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 67
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 68
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici poste alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 504/92.

CAPO III
Il segretario comunale

Art. 69
Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Art. 70
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

CAPO IV
La responsabilità

Art. 71
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 72
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 73
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione del beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 74
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 75
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse è per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva di soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 76
Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il Revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. L’organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, l’organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. All’organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

Art. 77
Amministrazione dei beni comunali

1. Il responsabile del servizio finanziario provvede alla compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente ed è responsabile dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

Art. 78
Bilancio comunale e rendiconto della gestione

1. L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Art. 79
Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 80
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati al bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla giunta, da adottarsi sentito il Revisore.

TITOLO V
Disposizioni diverse

Art. 81
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 33 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 82
Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 1-4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 17, comma 24 della Legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.

Art. 83
Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.




Comune di Manta (Cuneo)

Statuto comunale

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Manta:

a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della repubblica italiana;

b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

Art. 2
Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità,

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, in particolare nei settori dell’artigianato e agricolo anche attraverso, il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art.9 della legge 24 dicembre 1954,n.228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

2. Esso si estende per 11,78 kmq, ed è confinante con i comuni di Verzuolo, Saluzzo, Lagnasco e Pagno.

3. La circoscrizione è costituita da: Manta Capoluogo, frazione Gerbola, località Mattone e Collegno.

4. Il Palazzo civico sede comunale, è ubicato nel Capoluogo in Piazza del Popolo n.1.

5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

6. All’interno del territorio del comune di Manta non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4
Stemma e Gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Manta.

2. Lo stemma del comune è quello storicamente in uso: “una M in campo bianco-azzurro” all’interno di una cornice sovrastata da una corona e contornata da due ramoscelli.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

4. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un. pubblico interesse.

Art.5
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6
Programmazione e cooperazione

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Cuneo con la regione e la comunità montana Val Varaita di cui aspira a far parte.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 7
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4 I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
Sessioni e convocazione

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. l’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno tre giorni dopo la prima.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 11
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno. E facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12
Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di. controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 13
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 14 del presente statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 15
Gruppi consiliari

1 I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. E istituita, presso il comune di Manta la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art.13, comma 3, del presente statuto, nonché dall’art.31, comma 7 ter della legge n. 142/90, e s.m. e i. La disciplina, di funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del comune

5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere. gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

6. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo dal sindaco.

Art. 16
Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento. delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 17
Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 18
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 19
Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20
Vicesindaco

1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 21
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di. persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 23
Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 24
Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un minimo di quattro ad un massimo di sei assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 25
Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 26
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà degli assessori nominati e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27
Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore se esiste o al responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e dì raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) autorizza il sindaco a conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale;

j) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il segretario comunale;

p) determina, sentiti il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 28
Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art.29
Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art.30
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, ed in ogni caso tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni

Art.31
Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art.32
Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 33
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione, allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 34
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame all’organo competente e, ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 20 giorni.

Art. 35
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a un decimo avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unicamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale)

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità,. le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 37
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 38
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2 La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie e nelle piazze comunali.

3. L’affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale dì un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 39
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

CAPO IV
Difensore civico

Art. 40
Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Cuneo a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 41
Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 42
Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno al mese.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall’art.17, comma 39, dell’ultima legge citata.

Art. 43
Facoltà e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale, unicamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare ,senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A, tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 44
Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 45
Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

CAPO V
Procedimento amministrativo

Art. 46
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 47
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 48
Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 38 dello statuto.

Art. 49
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

Art. 50
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia

Art. 51
Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 52
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando, esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 53
Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 54
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende, speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 55
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi, e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 56
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono, essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 57
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.’

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58
Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 38, 2° comma del presente statuto.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla. convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59
Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall’art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV
Uffici e personale

CAPO 1
Uffici

Art. 60
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

e) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 61
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica, e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.    

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4.Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 62
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo,. intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del comune date le sue modeste dimensioni si articola in due unità operative amministrativa-contabile e tecnica che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità,

4, Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme. di legge e contrattuali in vigore.

Art. 63
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore se esiste o verso il segretario; il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal segretario e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

Art. 64
Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può avvalersi di un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 65
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 66
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 67
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 68
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 38 della legge n. 142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco; -

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art 69
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento all’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 70
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art.71
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45, del d.lgs n. 504/92.

CAPO III
Il segretario comunale

Art. 72
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 73
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

CAPO IV
La responsabilità

Art.74
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 75
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 76
Responsabilità contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

Art.77
Ordinamento

1. L’ ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 78
Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e cornpartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 79
Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unicamente al segretario e al ragioniere del comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 80
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 81
Rendiconto della gestione

1 I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché alla relazione del revisore dei conti.

Art. 82
Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, a permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine, che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 83
Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a tre candidati, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione dì controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6.Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del D.lgs 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 84
Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro 20 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 85
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e dagli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’Assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO V
Disposizioni diverse

Art.86
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

1. ll comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.87
Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il consiglio comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l’esercizio di funzioni del comune.

2. Il Comune nel caso di delega si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art.88
Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art.16, commi 1-4 della legge 7 agosto 1990,n.241, sostituito dall’art.17 comma 24, della legge n.127/1997.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.




Comune di Occimiano (Alessandria)

Statuto comunale

INDICE ANALITICO

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 : Principi fondamentali

Articolo 2 : Finalità

Articolo 3 : Programmazione e forme di cooperazione

Articolo 4 : Territorio e sede comunale

Articolo 5 : Albo Pretorio

Articolo 6 : Stemma e gonfalone

TITOLO II: ORDINAMENTO STRUTTURALE: ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Articolo 7 : Organi

Articolo 8 : Deliberazioni degli organi collegiali

Articolo 9 : Consiglio comunale

Articolo 10: Sessioni e convocazione

Articolo 11: Linee programmatiche di mandato

Articolo 12: Commissioni

Articolo 13: Consiglieri

Articolo 14: Diritti e doveri dei consiglieri

Articolo 15: Gruppi consiliari

Articolo 16: Sindaco

Articolo 17: Attribuzioni di amministrazione

Articolo 18: Attribuzioni di vigilanza

Articolo 19: Attribuzioni di organizzazione

Articolo 20: Vice sindaco

Articolo 21: Giunta comunale

Articolo 22: Composizione

Articolo 23: Nomina e revoca

Articolo 24: Funzionamento della giunta

Articolo 25: Competenze

TITOLO III: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I: PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 26: Partecipazione popolare

CAPO II: ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Articolo 27: Associazionismo

Articolo 28: Diritti delle associazioni

Articolo 29: Contributi alle associazioni

Articolo 30: Volontariato

CAPO III: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Articolo 31: Consultazioni

Articolo 32: Petizioni

Articolo 33: Proposte

Articolo 34: Referendum

Articolo 35: Accesso agli atti

Articolo 36: Diritto di informazione

Articolo 37: Istanze

CAPO IV: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 38: Diritto di intervento nei procedimenti

Articolo 39: Procedimento ad istanza di parte

Articolo 40: Procedimenti ad impulso di ufficio

Articolo 41: Determinazione del contenuto dell’atto

TITOLO IV: ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Articolo 42: Obiettivi dell’attività amministrativa

Articolo 43: Servizi pubblici comunali

Articolo 44: Forme di gestione dei servizi pubblici

TITOLO V: UFFICI E PERSONALE

CAPO I: UFFICI

Articolo 52: Principi strutturali e organizzativi

Articolo 53: Organizzazione degli uffici e del personale

Articolo 54: Regolamento degli uffici e dei servizi

Articolo 55: Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO II: PERSONALE DIRETTIVO

Articolo 56: Direttore generale

Articolo 57: Responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo 58: Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo 59: Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Articolo 60: Collaborazioni esterne

Articolo 61: Ufficio di indirizzo e di controllo

CAPO III: Il segretario comunale

Articolo 62: Il segretario comunale

Articolo 63: Funzioni del segretario comunale

Articolo 64: Vice segretario

CAPO IV: LA RESPONSABILITA’

Articolo 65: Responsabilità verso il comune

Articolo 66: Responsabilità verso terzi

Articolo 67: Responsabilità dei contabili

TITOLO VI : FINANZA E CONTABILITA’

Articolo 68: Ordinamento

Articolo 69: Attività finanziaria del comune

Articolo 70: Revisore dei conti

Articolo 71: Amministrazione dei beni comunali

Articolo 72: Bilancio comunale e rendiconto della gestione

Articolo 73: Attività contrattuale

Articolo 74: Impegni di spesa degli organi politici

Articolo 75: Controllo economico

TITOLO VI: DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 76: Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Articolo 77: Pareri obbligatori

Articolo 78: Entrata in vigore

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il comune di Occimiano è ente pubblico territoriale, secondo i principi della costituzione e delle leggi dello stato.

2. Per la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché l’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà, in base al quale la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina al cittadino.

3. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.

3. Il comune è l’ente che rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

4. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee a recepire le necessità e i bisogni di carattere generale espressi della comunità;

b. assume iniziative e promuove interventi necessari ad assicurare pari dignità ai cittadini nonchè tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la propria azione ai principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali, per la difesa della vita e della famiglia, per la tutela della maternità e della prima infanzia, per la tutela della salute pubblica in generale al fine di garantire alla collettività una miglior qualità di vita, con particolare attenzione alle problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro ed alla difesa del sereno sviluppo del periodo adolescenziale;

c. sviluppa le risorse naturali ed ambientali, tutela i beni storici, culturali, artistici e monumentali presenti nel proprio territorio, ricercando altresì di salvaguardare gli usi, costumi, tradizioni, idiomi, arti e mestieri della realtà locale;

d. concorre allo sviluppo e al sostegno della vita di relazione, promuovendo le attività ricreative, sportive e le altre funzioni ricadenti nei settori socioculturali;

e. per il raggiungimento di tali finalità, favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, mediante la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti;

f. promuove ed attiva un organico assetto del territorio nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture e dei servizi sociali, delle aree destinate alle attività produttive, commerciali e del terziario;

g. partecipa a forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficacia ed efficienza nella loro gestione, ricercando quindi il miglior processo complessivo di sviluppo;

h. tende al superamento di ogni discriminazione tra i sessi, tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

i. promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, unitamente e coordinatamente con gli altri enti pubblici, alla ricerca di una riduzione del tasso complessivo di inquinamento.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia di Alessandria e la regione Piemonte sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per kmq 22,38 confinante con i comuni di Borgo San Martino, Pomaro, Giarole, Mirabello M.to, Lu M.to, Conzano e Casale Monferrato.

2. Il palazzo civico, sede del comune, è ubicato in piazza Carlo Alberto 1.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il sindaco individua nel palazzo comunale apposito spazio da destinare ad “albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Oltre agli atti che devono essere pubblicati per legge, per statuto e per regolamento, dovranno essere pubblicati, per garantire la trasparenza amministrativa, le determinazioni del segretario e dei responsabili dei servizi nonchè i decreti del sindaco.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Occimiano, con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 29 ottobre 1971.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da chi ne fa le veci, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. in data 29 ottobre 1971.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono di norma vietati.

4. Le eccezioni sono regolamentate dalla giunta comunale.

TITOLO II
Ordinamento strutturale
Organi e loro attribuzioni

Art. 7
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale.

3. Quando il segretario è direttamente interessato all’adozione dell’atto, ha l’obbligo di allontanarsi dalla seduta e le funzioni di segretario vengono svolte da un componente del consiglio o della giunta, nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, stabilisce l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Provvede alla nomina dei propri rappresentanti nei casi previsti dalla legge.

5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 10
Sessioni e convocazione

1. Le attività del consiglio comunale si svolgono in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione nonchè le modifiche statutarie.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere al domicilio eletto nel territorio del comune. Sugli avvisi deve essere altresì indicata la data e l’ora della seconda convocazione.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare dev’essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e dev’essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. Per la validità delle adunanze del consiglio comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge al comune, senza computare a tal fine il sindaco.

11. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il sindaco.

12. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

13. Apposito regolamento disciplinerà il funzionamento del consiglio.

Art. 11
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 12
Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 13
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. Il consigliere anziano, in caso di assenza o impedimento del sindaco o del vice sindaco, qualora consigliere, presiede la seduta del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie o straordinarie per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative, presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato. Essi , nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

Art. 16
Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 17
Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune.

2. Il sindaco:

a. dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c. convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e. nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f. conferisce e revoca le eventuali funzioni di direttore generale;

g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell’ente.

Art. 18
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 19
Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a. stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio comunale.

Art. 20
Vice sindaco

1. Il vice sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

2. A tal fine il sindaco individua l’assessore con funzioni di vice sindaco tra i consiglieri comunali eletti.

Art. 21
Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell’efficacia e dell’efficienza.

2. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 22
Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero variabile di assessori da due a quattro, di cui uno con le funzioni di vice sindaco. Il sindaco con proprio decreto stabilisce il numero degli assessori sulla base di specifiche indicazioni politico-amministrative, in modo che la giunta complessivamente non risulti mai essere pari.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 23
Nomina e revoca

1. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

Deve sostituire entro venti giorni gli assessori dimissionari o revocati.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano con il sindaco rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di affiliazione e di coniugo.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 24
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 25
Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a. propone al consiglio i regolamenti;

b. approva i progetti, i programmi esecutivi che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

e. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;

f. ripartisce i contributi ad enti, associazioni, persone fisiche, ecc. sulla base del regolamento approvato dal consiglio comunale;

g. approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

h. dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

i. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per i referendum, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

j. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

k. approva gli accordi di contrattazione decentrata;

l. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

m. fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale o il segretario comunale;

n. determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

o. approva il piano delle risorse e degli obiettivi su proposta del direttore o del segretario comunale;

p. disciplina l’attività del nucleo di valutazione per il personale dipendente e ne nomina i componenti.

q. adotta le spese che impegnino i bilanci per più esercizi relative a locazioni, somministrazioni e forniture di beni e servizi a carattere continuativo.

TITOLO III
Istituti di partecipazione dei cittadini

CAPO I
Partecipazione popolare

Art. 26
Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. La partecipazione viene esercitata dai cittadini sulla base di apposito regolamento.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 27
Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, ad istanza delle interessate, iscrive in apposito registro le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Art. 28
Diritti delle associazioni

1. Le scelte amministrative, escluse quelle di programmazione economica, che incidono sull’attività delle associazioni registrate devono essere precedute dall’acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.

2. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 29
Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’apposito albo regionale; l’erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Art. 30
Volontariato

1. Il comune favorisce forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 31
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 32
Petizioni

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all’organo competente.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 elettori, l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 90 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

Art. 33
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 100 avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto ed il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all’organo competente entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

Art. 34
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 33% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a. statuto comunale;

b. il regolamento del consiglio comunale;

c. il regolamento di contabilità;

d. il regolamento dei lavori, delle provviste e dei servizi da eseguirsi in economia;

e. atti relativi al personale e sua organizzazione;

f. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva apposito regolamento nel quale sono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati ed assume le conseguenti decisioni.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 35
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 36
Diritto di informazione

1. In generale gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici.

2. Sono esclusi dalla pubblicità tutti gli atti che avendo uno specifico destinatario, debbono rispettare le norme afferenti il diritto alla tutela dei dati personali ed alla privacy;

3. Gli atti a contenuto generale, quali i regolamenti e gli strumenti urbanistici, oltre che ad essere pubblicati all’albo pretorio, debbono essere portati a conoscenza dei cittadini mediante avvisi di deposito negli appositi spazi pubblicitari e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne divulgazione.

4. I regolamenti approvati dal comune che hanno valenza esterna, in quanto vincolano i cittadini, sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio:

a. dopo l’adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione;

b. dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva;

5. I regolamenti sono accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 37
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

CAPO IV
Procedimento amministrativo

Art. 38
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 39
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario incaricato o dal sindaco che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o il sindaco devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei termini fissati dal regolamento.

Art. 40
Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di esser sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dal sindaco che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa o qualora gli stessi siano sconosciuti, la comunicazione personale di cui al primo comma è sostituita con la pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 41

Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO IV
Attività amministrativa

Art. 42
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, con la provincia e con la regione.

Art. 43
Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 44
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a. in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b. in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d. a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

3. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 45
Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 46
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 47
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 48
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale.

3. I rappresentanti del comune dovranno avere specifica competenza tecnica e professionale.

4. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanze dell’ente.

Art. 49
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 50
Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 51
Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del -comune sull’opera o sugli interventi o di programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma consiste nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito ove necessario in un’apposita conferenza ed approvato ai sensi dell’art. 27, comma 4 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, modificata dall’art. 17, comma 9 della Legge 127/97.

3. Qualora l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso dev’essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

Art. 52
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e dev’essere improntata ai seguenti principi:

a. un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b. l’analisi e l’individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c. l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 53
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 54
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento.

4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 55
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

Art. 56
Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Nel caso non venga stipulata la convenzione di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

Art. 57
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 58
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono tutte le altre funzioni previste dalla legge.

3. Essi rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 59
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il comune può prevedere, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Il comune, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 6, comma 4 della Legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 60
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 61
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici poste alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 504/92.

CAPO III
Il segretario comunale

Art. 62
Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Art. 63
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

Art. 64
Vice segretario

1. Un dipendente di categoria D, in possesso della laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche o economia e commercio, può essere incaricato delle funzioni di vice segretario del comune.

2. L’incarico è attribuito dalla giunta comunale, su proposta del sindaco.

CAPO IV
La responsabilità

Art. 65
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il comune per i danni derivanti dall’espletamento delle proprie funzioni.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 66
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno, cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi, a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 67
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione del beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento

TITOLO VI
Finanza e contabilità

Art. 68
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 69
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva di soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 70
Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

Art. 71
Amministrazione dei beni comunali

1. Il responsabile del servizio finanziario provvede alla compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente ed è responsabile dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

Art. 72
Bilancio comunale e rendiconto della gestione

1. L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Art. 73
Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 74
Impegni di spesa degli organi politici

Al fine di rendere più economica ed efficace l’attività dell’ente e non aggravare i procedimenti con duplici atti, gli organi di direzione politica - sindaco, giunta comunanle e consiglio comunale - nell’assunzione di atti a contenuto decisorio di propria competenza, assumono altresì il relativo impegno di spesa purchè venga rilasciata attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario della regolarita’ contabile dell’atto e della relativa copertura finanziaria di spesa, ai sensi dell’art. 6 - comma 11 - della legge 15.05.1997 n. 127.

Art. 75
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati al bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla giunta, da adottarsi sentito il revisore.

TITOLO VII
Disposizioni diverse

Art. 76
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 77
Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 1-4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 17, comma 24 della Legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.

Art. 78
Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.

2. Dall’entrata in vigore del presente statuto, sono abrogate le norme statutarie approvate con la deliberazione consigliare n. 24 del 12 giugno 1991 e n. 2 del 12 gennaio 1995.

3. Dall’entrata in vigore del presente statuto, saranno adottate adeguate forme di pubblicità per la necessaria informazione ai cittadini.




Comune di Torre Mondovi’ (Cuneo)

Statuto comunale

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Torre Mondovì è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede

1. La sede del Comune è sita in piazza Mellino n..1

2. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

4. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi al bozzetto allegato che, con le rispettive descrizioni,

forma parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

Art. 7
Assistenza, integrazione sociale
e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10
Elezione - Composizione - Presidenza -
Consigliere anziano - Competenze

1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

3. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco.

4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 11
Consiglieri comunali - Convalida -
Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro due mesi dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco sentita la Giunta, comunica al Consiglio, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Nella stessa seduta il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 12
Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno un terzo dei consiglieri assegnati:

- n. 6 Consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 4. Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio di presidenza del consiglio,

i) disciplinare secondo il principio di facilitazione e semplificazione l’accesso agli atti da parte dei Consiglieri comunali. L’accesso per la sola visione degli atti non prevederà formalità scritte.

2. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

Art. 13
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 16
Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione.

7. Il Sindaco o l’assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 17
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

CAPO II
GIUNTA E SINDACO

Art. 18
Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 19
Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 21
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 22
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23
Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 24
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 25
La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da almeno 2 e non più di 4 assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di .2. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 26
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 27
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alla Giunta possono partecipare, su invito del Sindaco, Consiglieri comunali. Questi, la cui presenza risulterà dai verbali, possono intervenire nella discussione e non votano. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento può disciplinare il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 28
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 29
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE -
DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI -
ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI -
ISTANZE E PROPOSTE

Art. 30
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 31
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 32
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 33
Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 50 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 34
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 25% per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 35
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f ) le modalità di attuazione.

Art. 36
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 37
Istituzione dell’ufficio

1. Non viene istituito nel Comune l’ufficio del “difensore civico”..

Art. 38
Convenzione per l’ufficio del Difensore civico.

1. Il Comune potrà convenzionarsi con altri Enti per istituire l’Ufficio del Difensore civico.

TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA

Art. 39
Albo pretorio

1. E istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 40
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA

Art. 41
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 42
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 44
Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

Art. 45
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 46
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell’azienda può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio

5. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 47
Istituzioni

1. Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l’atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 46 per le aziende speciali.

4. Il direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 48
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall’articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 49
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 50
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 51
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 52
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 53
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 54
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 55
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 56
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato

Relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 57
Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall’art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall’art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

5. In relazione al combinato disposto dell’art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all’art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.

Art. 58
Vice Segretario comunale

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 59
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggisticoambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall’art. 38 della legge n. 142/1990;

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 60
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 61
Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituto da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 62
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall’art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

2. L’ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63
Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.

Art. 64
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.


ALTRI ANNUNCI

Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria

La Commissione per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Borgo San Dalmazzo e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l’assegnazione i locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 14.2.2000 dal Comune di Borgo San Dalmazzo.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l’A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 1 agosto 2000

Il Presidente
Carlo Maroglio




Commissione Assegnazione Alloggi - Torino

Avviso

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è asta pubblicata ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell’Albo Pretorio dei Comuni di Pinerolo - Airasca - Buriasco - Campiglione Fienile - Cantalupa - Cavour - Cercenasco - Cumiana - Frossasco - Grazigliana - Macello - Osasco - Piscina - Roletto - S. Pietro Val Lemina - S. Secondo di Pinerolo - Vigone e nella sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 7 agosto 2000, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Pinerolo il 7/6/99 per l’assegnazione in locazione semplici di alloggi di e.r.p.

Il Presidente
Nicolò Franco




Commissione Assegnazione Alloggi - Torino

Avviso

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell’Albo Pretorio dei Comuni di Caselle T.se - Borgaro T.se - Front. C.se - Nole - San Carlo C.se - San Maurizio C.se e nella sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 10 agosto 2000, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Caselle il 15/11/99 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p..

Il Presidente
Nicolò Franco




Comune di Ala di Stura (Torino)

Legge regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. - Avviso di pubblicazione e deposito delle deliberazioni di approvazione delle controdeduzioni, adozione del progetto definitivo di variante specifica del P.R.G.C. e del progetto definitivo di piano particolareggiato esecutivo

Il Sindaco

Vista la circolare del P.G.R. n. 16/ure del 18.7.1989.

Visti gli atti d’ufficio.

Rende noto

che con deliberazioni consigliari n. 27-28-29 del 26.7.2000 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni e proposte e adottati il progetto definitivo di variante al P.R.G.C. e il relativo P.P.E..

Gli atti delle citate deliberazioni sono pubblicati per estratto all’albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e precisamente dal 1 al 30 settembre 2000, nello stesso periodo sono depositati ed in visione presso la segreteria comunale con il seguente orario:

a. dal lunedì al sabato: dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

b.. domenica e festivi: dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Ala Di Stura, 8 agosto 2000

Il Sindaco
Mario Solero




Comune di Bruzolo (Torino)

Estratto avviso di asta pubblica

Il Comune di Bruzolo - Piazza Martiri della Libertà, 1 - tel. 011/9637220 9637024 fax 011/9637455, ha indetto un’Asta Pubblica per l’"alienazione di terreno comunale ad uso residenziale sito in Via Susa".

L’aggiudicazione avverrà a norma dell’art. 73, lettera c) e 76 del R.D. 23.5.24, n. 827.

Importo a base di gara: lire 237.150.000=, ovvero euro 122.477,75.

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 4.10.2000, e l’asta si terrà il giorno 5.10.2000 alle ore 10.00.

L’Avviso d’Asta integrale è affisso all’Albo Pretorio del Comune.

Informazioni e documenti possono essere richiesti all’Ufficio Tecnico Comunale.

Bruzolo, 19 luglio 2000

Il Responsabile dell’area Tecnico
Urbanistico Manutentiva
Ezio Termini




Comune di Caluso (Torino)

Avviso

Si rende noto che con provvedimento consiliare n. 8 del 29/2/2000, esecutivo, sono state approvate le nuove condizioni tariffarie a carico dell’utenza acquedotto comunale anno 2000

Usi domestici

da mc.    0    a mc.    50    L.    221
da mc.    51    a mc.    100    L.    809
da mc.    101    a mc.    150    L.    945
da mc.    151    a mc.    200    L.    1082
da mc.    200    a mc.    e oltre    L.    1229

Usi diversi dal domestico

Uso agricolo

da mc.    0    da mc.    120    L.    221
da mc.    121    da mc.    180    L.    809
da mc.    181    da mc.    oltre    L.    1040

Uso allevamento animali

Consumo libero 404

Uso artigianale

da mc.    0    a mc.    100    L.    809
da mc.    101    a mc.    150    L.    945
da mc.    151    a mc.    200    L.    1097
da mc.    201    a mc.    e oltre    L.    1307

uso commerciale

da mc.    0    a mc.    100    L.    809
da mc.    101    a mc.    150    L.    956
da mc.    151    a mc.    200    L.    1103
da mc.    201    a mc.    oltre    L.    1313

Uso industriale

da mc.    0    a mc.    300    L.    1050
da mc.    301    a mc.    450    L.    1113
da mc.    451    a mc.    600    L.    1386
da mc.    601    a mc.    oltre    L.    1775

Caluso, 9 agosto 2000

Il Responsabile del Servizio
Affari Finanziari
Franca Antonello




Comune di Carignano (Torino)

Occupazione d’urgenza di immobili delle aree interessate dalla sistemazione di Via Platano in attuazione del Piano Regolatore Generale. n. 1 reg. Decreto-ordinanze

(omissis)

Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.

Art. 1 - In favore del Comune di Carignano e per i suo aventi causa è autorizzata l’occupazione d’urgenza dell’area sita nel territorio comunale occorrente per la realizzazione dei lavori di asfaltatura e illuminazione pubblica in Viale del Platano in conformità ai progetti approvati nelle forme di legge, contraddistinta al Catasto Terreni al Foglio 30 mappale n.ro 35 parte di mq. 79, meglio rappresentata dal Piano Particellare allegato a far parte integrante del presente Decreto-Ordinanza.

La medesima area occorre appunto per la realizzazione delle menzionate opere pubbliche, dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a seguito delle approvazione dei relativi progetti, ai sensi delle norme di legge sopra richiamate.

Articolo 2 - L’occupazione disposta con il presente provvedimento (che avrà decorrenza dalla data di immissione nel possesso dell’immobile, da eseguirsi entro tre mesi dalla data del 3/8/2000, data di assunzione della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n.ro 149, potrà essere protratta fino al 22/2/2005, quale termine per il compimento della espropriazione, fissato ai sensi dell’articolo 13 della legge 2359/1865 con deliberazione della Giunta Comunale nr.o 31 del 23/2/2000.

Articolo 3 - Il presente provvedimento perderà la propria efficacia, ove l’occupazione dell’immobile di cui ai precedenti articoli, non segua entro il termine di tre mesi dalla data della assunzione della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n.ro 149 del 3/8/2000.

Articolo 4 - Il Comune di Carignano corrisponderà all’avente diritto, dalla data di effettiva occupazione, la indennità che sarà stabilita dalla competente Commissione Espropri per la Provincia di Torino, costituita ai sensi dell’articolo 14 della legge 28/1/1997 n.ro 10.

Articolo 5 - Il presente Decreto-Ordinanza sarà notificato, a cura del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, agli aventi diritto nelle forme di legge, e sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all’Albo Pretorio del Comune, ed inserito nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino.

Articolo 6 - Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.

(omissis)

Carignano, 3 agosto 2000

Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.PP.
Valter Garnero




Comune di Carrù (Cuneo)

Avviso di pubblicazione e deposito del progetto di piano particolareggiato con contestuale variante al P.R.G.C.

Il Responsabile del servizio

Visti gli artt. 15-17-40 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni,

rende noto

- che il Consiglio comunale con deliberazione n. 45 del 27.7.2000, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato il progetto di Piano Particolareggiato con congiunta variante al P.R.G.C. vigente, relativo agli immobili siti in loc. S. Giovanni, zona “Dr” in ambito “Bs13";

- che il progetto di Piano Particolareggiato con congiunta variante al P.R.G.C. vigente è pubblicato per estratto all’Albo Pretorio ed è depositato presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, precisamente dal 2-8-2000 al 31-8-2000, durante i quali chiunque potrà prenderne visione nel seguente orario:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30;

- che nei successivi trenta giorni alla scadenza del deposito/pubblicazione possono essere presentate osservazioni e proposte scritte, nel pubblico interesse, redatte in n. 2 copie (di cui n. 1 in bollo amministrativo), mediante invio o consegna all’Ufficio Protocollo del Comune.

Carrù, 1 agosto 2000

Il Responsabile del Servizio
Renato Noero




Comune di Chivasso (Torino)

Decreto di occupazione di urgenza n. 31 - Occupazione d’urgenza dei beni immobili per la realizzazione del collettore fognario Castelrosso-Torassi, 2° lotto

Il Dirigente Area Tecnica

(omissis)

decreta

Art. 1 - E’ disposta a favore del Comune di Chivasso l’occupazione d’urgenza degli immobili in Comune di Chivasso, necessari alla esecuzione dei lavori del collettore fognario Castelrosso-Torassi 2° lotto identificati come nel seguente elenco:

1 Viano Bruno, fg. 63, n. 119, sup. mq. 635, da occupare mq. 17

2 Viano Caterina, fg. 63, n. 465, sup. mq. 2680, da occupare mq. 193

3 Berra Antonio, Berra Maria Teresa, Gastaldo Emma, fg. 63, n. 170, sup. mq. 1002, da occupare mq. 119

4 Berra Antonio, Berra Maria Teresa, Gastaldo Emma, fg. 63, n. 293, sup. mq. 980, da occupare mq. 112

5 Berra Teresa, fg. 63, n. 167, sup. mq. 3790, da occupare mq. 217

6 Caudera Rosanna, Fant Sergio, fg. 63, n. 360, sup. mq. 3790, da occupare mq. 194

7 Caudera Fabio, Caudera Laura, Caudera Marco, Salvadori Ambra, fg. 63, n. 169, sup. mq. 7580, da occupare mq. 390

8 Fassio Giuseppe, (ora Lusso Maria) fg. 63, n 468, sup. mq. 2041, da occupare mq. 134

9 Santa Bruno, fg. 63 mq. 304, sup. mq. 2150, da occupare mq. 108

10 Santa Bruno, fg. 63, n. 305, sup. mq. 2350, da occupare mq. 114

11 Giachello Giovanni, (ora Margarita Giuseppina, Giachello Gaspare), fg. 63, n. 132, sup. mq. 7129, da occupare mq. 429

12 Tovo Mario (ora Frola Teresina), fg. 63, n. 294, sup. mq. 3300, da occuapare mq. 176

13 Corrado Ada, fg. 63 n. 426, sup. mq. 3594, da occupare mq. 191

14 Avanzato Caterina, Corrado Oreste, Corrado Riccardo, fg. 63, n. 295, sup, mq. 7000, da occupare mq. 345

15 Chiesa Rosina, Corrado Riccardo, (ora Corrado Oreste), fg. 63, n. 297, sup. mq. 6055, da occupare mq. 235

16 Antonino Cesare, Antonino Francesca, Antonino Pietro, Antonino Regina, (ora Lusso Giovanni), fg. 67, n. 149, sup. mq. 2267, da occupare mq. 144

17 Bogetto Anna Maria, Lusso Giovanni, fg. 67, n. 150, sup. mq. 1050 da occupare mq. 71

18 Lusso Giovanni, fg. 67, n. 151, sup. mq. 850, da occupare mq. 57

19 Tamagno Luigi, (ora Monte Liberio), fg. 67, n. 152, sup. mq. 1433, da occupare mq. 110

20 Vercellotti Secondina, fg. 67, n. 237, sup. mq. 440, da occupare mq. 35

21 Caon Eugenio, (ora Mason Irma) fg. 67, n. 153, sup. mq. 485, da occupare mq. 37

22 Caon Eugenio, Mason Irma, fg. 67, n. 154, sup. mq. 745, da occupare mq. 43

23 Lusso Giovanni, fg. 67, n. 155, sup. mq. 3048, da occupare mq. 188

24 Lusso Giovanni, fg. 67, n. 132, sup. mq. 1585, da occupare mq. 95

25 Lusso Giovanni, fg. 67, n. 131, mq. 1482, da occupare mq. 38

26 Aree di enti urbani e promiscui (ora Fontana Attilio) fg. 67, n. 297, sup. mq. 950, da occupare mq. 182

27 Fassio Domenico, Santa Pierina, (ora condominio Marina) fg. 67, n. 359, sup. mq. 1267, da occupare mq. 62

28 Aree di enti urbani e promiscui, Fassio Domenico, Santa Pierina, (ora condominio Marina), fg. 67, n. 360, sup. mq. 1213 da occupare mq. 63

29 aree di enti urbani e promiscui, Soc. accom. Semplice Sergu costruzioni di Blatto & C, (ora condominio Marina), fg. 67 n. 361, sup. mq. 1216 da occupare mq. 58

30 Avanzato Maria Rosa, Daniele Adele, Santa Maria, fg. 67. mq. 121, sup. mq. 3326, da occupare mq. 62

31 Massarenti Marcello, Massarenti Sandra, fg. 67, n 71, sup. mq. 1800, da occupare mq. 94

32 Avanzato Teresa, Careggio Luigi (ora Avanzato Mirella, Avanzato Patrizia), fg. 67, n. 208, sup. mq. 1199, da occupare mq. 74

33 Perino Elsa, fg. 67 n. 343, sup. mq. 1976, da occupare mq. 125

34 Martinato Adolfo, Volpi Spagnolini Rosa, fg. 67, n. 268, sup. mq. 253, da occupare mq. 253

35 Soc. Accom. Semplice Fopella di Paganoni V e C., fg. 67, n. 77. Sup mq. 3140, da occupare mq. 133

36 Perino Bruna, (ora condominio di via Casale 61, 61/A) fg. 67, n. 78, sup. mq. 3363, da occupare mq. 136

37 Barigozzi Sergio, Ghiberti Anna Maria, fg. 67, n. 307 sup. mq. 2088, da occupare mq. 118

38 Barigozzi Sergio, Ghiberti Anna Maria, fg. 67, n. 344, sup. mq. 925, da occupare mq. 46.

Art. 2 - L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a cinque anni dalla data di approvazione del progetto definitivo.

Art. 3 - All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili l’ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario, o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello Stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo ed affisso per lo stesso periodo all’albo del Comune.

Art. 5 - Al fine della determinazione dell’indennità di occupazione l’Ente occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupati alla Commissione Provinciale Espropri dandone comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 6 - L’indennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Torino e comunicata al proprietario, a cura dell’occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 7 - Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 8 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

Chivasso, 3 agosto 2000

Il Dirigente Area Tecnica
Francesco Lisa




Comune di Fenestrelle (Torino)

Estratto deliberazione C.C. n. 15 del 30.5.2000 avente per oggetto: Permuta aree tra il Comune di Fenestrelle ed i Sigg.ri Avaro Domenica e Orcellet Valter ed Orcellet Ezio in località Fenestrelle capoluogo - Via Champs - Approvazione condizioni contrattuali

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

I. Di sopprimere dall’elenco delle strade comunali la porzione di strada adiacente alla via Borgata Champs del capoluogo, identificata al foglio 24 particella n. 784, come da frazionamento redatto dal Geom. Ribet Massimo in data 18.1.1997;

(omissis)




Comune di Fontaneto d’Agogna (Novara)

Approvazione definitiva variante P.I.P. Commercio ‘97

Il Sindaco

Ai sensi e per gli effetti delle Leggi 17 Agosto 1942 n. 1150, 5 Agosto 1978 n 457 e della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, e ss.mm.ii.

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.5.2000, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo variante P.I.P. Commercio ‘97 relativo all’area sita in Fontaneto d’Agogna, località S. Martino.

Il progetto è costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- relazione illustrativa ed elenchi catastali

- tav. 1 a) estratto del P.R.G.C. Vigente

b) inserimento del P.I.P. alla scala del P.R.G.C. vigente

c) planimetria dell’area su mappa catastale

- tav. 2 a) rappresentazione planimetria dell’area di possibile collocazione degli immobili e opere di urbanizzazione esistenti e di progetto

b) aree private ed aree pubbliche e/o di uso pubblico

c) piano particellare dell’area

Ai sensi dell’art. 40 e 42 della Legge Regionale 5 Dicembre 1977 n. 56 e ss.mm.ii., la variante P.I.P. Commercio ‘97 assume efficacia con la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Sindaco
Romano Pizio




Comune di Fontaneto d’Agogna (Novara)

Approvazione definitiva variante P.I.P. Turistico ‘97

Il Sindaco

Ai sensi e per gli effetti delle Leggi 17 Agosto 1942 n. 1150, 5 Agosto 1978 n. 457 e della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, e ss.mm.ii.

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.5.2000, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo variante P.I.P. Turistico ‘97 relativo all’area sita in Fontaneto d’Agogna, località S. Martino.

Il progetto è costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- relazione illustrativa ed elenchi catastali

- tav. 1 a) estratto del P.R.G.C. Vigente

b) inserimento del P.I.P. alla scala del P.R.G.C. vigente

c) planimetria dell’area su mappa catastale

- tav. 2 a) rappresentazione planimetrica dell’area di possibile collocazione degli immobili e opere di urbanizzazione esistenti e di progetto

b) aree private ed aree pubbliche e/o di uso pubblico

c) piano particellare dell’area.

Ai sensi dell’art. 40 e 42 della Legge Regionale 5 Dicembre 1977 n. 56 e ss.mm.ii., la variante P.I.P. Commercio ‘97 assume efficacia con la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Sindaco
Romano Pizio




Comune di Gurro (Verbano Cusio Ossola)

Estratto deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 23 giugno 2000

(omissis)

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

- approvato il Regolamento Edilizio Comunale composto da n. 70 articoli e n. 10 allegati nel testo allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

- dichiarare che il Regolamento Edilizio Comunale approvato è conforme al Regolamento tipo regionale e assumerà efficacia con la pubblicazione della deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Consigliere anziano
Giacomo Besana

Il Sindaco    Il Segretario Comunale
Vincenzo Baccan    Anna Molinatto




Comune di Leinì (Torino)

Prot. n.ro 15206 Decreto n.ro 93/00 Estratto - Lavori di costruzione pista ciclabile in Via San Francesco al Campo - Provvedimenti per l’espropriazione delle relative area

Il Responsabile del Settore LL.PP.

(omissis)

decreta

Articolo 1 - In favore del Comune di Leinì, ai sensi delle norme richiamate ed in particolare dell’articolo 13 della legge 22/10/1971 n.ro 865, è pronunciata l’espropriazione degli immobili occorsi per la realizzazione della pista ciclabile in Via San Francesco al Campo, e precisamente dei seguenti immobili, censiti al Catasto Terreni:

2) Fg. 23 mappale n.ro 119 parte (ora n.ro 119/b) di mq. 388. Indennità di esproprio corrisposta: L. 2.037.000 Pari a Euro 1.052,02. Immobile di proprietà della signora:

- Veronesi Giulia Domenica, unica propr.

Partita catastale 7075 intestata a Veronesi Giulia

4) Fg. 18 mappale n.ro 108 parte (ora n.ro 108/b) di mq. 7

Indennità di esproprio corrisposta: L. 63.000 Pari a Euro 32,54.

Immobile di proprietà dei signori:

- Crestoni Remo prop. per 1/2

- Maggi Rita prop. per 1/2

Partita catastale 4316 intestata a Crestoni Remo, e Maggi Rita.

5) Fg. 23 mappale n.ro 194 parte (ora n.ro 194/b) di mq. 20.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 180.000 Pari a Euro 92,96.

Immobile di proprietà delle signore:

- Taramino Luigia Rosa prop. per 4/6

- Chiara Andreina prop. per 1/6

- Chiara Adelina prop. per 1/6

Partita catastale 3487 intestata a Chiara Paolo e Taramino Luigia Rosa;

6) Fg. 23 mappale n.ro 193 parte (ora n.ro 193/b) di mq. 72.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 648.000 Pari a Euro 334,66.

Immobile di proprietà delle signore:

- Taramino Luigia Rosa prop. per 4/6

- Chiara Andreina prop. per 1/6

- Chiara Adelina prop. per 1/6

Partita catastale 1/502 intestata a Chiara Paolo e Taramino Luigia Rosa;

7) Fg. 23 mappale n.ro 429 parte (ora n.ro 429/b) di mq. 96.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 432.000 Pari a Euro 223,11.

Immobile di proprietà della signora:

- Bianco Esterina, unica prop.

Partita catastale 1/502 intestata a Chiara Paolo, e Taramino Luigia Rosa.

8) Fg. 23 mappale n.ro 428 parte (ora n.ro 428/b) di mq. 151.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 679.500 Pari a Euro 350,93.

Immobile di proprietà della signora:

- Bianco Esterina, unica prop.

Partita catastale 4977 intestata a Crosetto Adele e Taramino Giuseppe, Taramino Luigia Rosa;

9) Fg. 23 mappale n.ro 349 parte (ora n.ro 349/b) di mq. 79.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 355.500 Pari a Euro 183,60.

Immobile di proprietà dei signori:

- Abrate Luigi prop. per 1/2

- Abrate Mario prop. per 1/2

Partita catastale 5177 intestata a Camerano Giuseppe, n. Leinì il 1.1.1938;

11) Fg. 23 mappale n.ro 82 parte (ora n.ro 82/b) di mq. 63.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 283.500 Pari a Euro 146,42.

Immobile di proprietà della signora:

- Bianco Esterina, unica prop.

Partita catastale 4618 intestata a Bianco Esterina;

12) Fg. 23 mappale n.ro 147 parte (ora n.ro 147/b) di mq. 27.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 121.500 Pari a Euro 62,75.

Immobile di proprietà della signora: Bianco Esterina, unica prop.

Partita catastale 4618 intestata a Bianco Esterina.

13) Fg. 19 mappale n.ro 398 parte (ora n.ro 398/b) di mq. 411.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 3.596.250 Pari a Euro 1.857,31.

Immobile di proprietà dei signori:

- Argano Mauro prop. per 1/2

~ Argano Guido prop. per 1/2

Partita catastale 4577 intestata a Balma Irma.

14) Fg. 19 mappale n.ro 397 (ora n.ro 397/b) parte di mq. 48.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 420.000 Pari a Euro 216,91.

Immobile di proprietà dei signori:

- Bersisa Giuseppe prop. per 1/2

- Ferrero Vilma prop. per 1/2

Partita catastale 4577 intestata a Balma Irma.

15) Fg. 19 mappale n.ro 360 parte (ora n.ro 360/b) di mq. 111.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 999.000 Pari a Euro 515,94.

Immobile di proprietà dei signori:

- De Sensi Antonio prop. per 1/2

- Gentile Cosima prop. per 1/2

Partita catastale 4577 intestata a Balma Irma.

16) Fg. 19 mappale n.ro 142 parte (ora n.ro 142/b) di mq. 90.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 810.000 Pari a Euro 418,33.

Immobile di proprietà dei signori:

- Baucia Claudia prop. per 2/3

- Bentivoglio Alice prop. per 1/3

Partita catastale 4577 intestata a Balma Irma.

17) Fg. 19 mappale n.ro 141 parte (ora n.ro 141/b) di mq. 92.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 966.000 Pari a Euro 498,90.

Immobile di proprietà del signor:

- Casalegno Anselmo unico prop.

Partita n. 3925 intestata a Casalegno Anselmo.

18) Fg. 19 mappale n.ro 140 parte (ora n.ro 140/b) di mq. 65.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 341.250 Pari a Euro 176,24.

Immobile di proprietà della signora:

- De Paoli Maria Emilia unica prop.

Partita catastale 4059 intestata a De Paoli Maria Emilia.

19) Fg. 19 mappale n.ro 233 parte (ora n.ro 233/b) di mq. 38.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 332.500 Pari a Euro 171,72.

Immobile di proprietà del signor:

- Bersisa Giuseppe unico prop.

Partita catastale 1905 intestata a Bersisa Luigi

20) Fg. 19 mappale n.ro 139 parte (ora n.ro 139/b) di mq. 16.

Indennità di esproprio corrisposta. L. 140.000 Pari a Euro 72,30.

Immobile di proprietà del signor Bersisa Francesco Giuseppe unico prop.

Partita catastale 8571 intestata a Bersisa Francesco.

21) Fg. 19 mappale n.ro 138 parte (ora n.ro 138/b) di mq. 42.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 367.500 Pari a Euro 189,80.

Immobile di proprietà dei signori:

- Scoleri Vincenzo prop. per 1/2

- Fierro Anna prop. per 1/2

Partita catastale 6575 intestata a Arnaudo Giuseppe

23) Fg. 19 mappale n.ro 289 parte (ora n.ro 289/b) di mq. 162.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 1.458.000 Pari a Euro 752,99.

Immobile dì proprietà dei signori:

- Marino Giovanni prop. per 1/2

- Stramaglia Mattea prop. per 1/2

Partita catastale 4768 intestata a Stramaglia Antonio

24) Fg. 19 mappale n.ro 135 parte (ora n.ro 135/b) di mq. 129.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 1.161.000 Pari a Euro 599,61.

Immobile di proprietà dei signori:

Bianchetta Bianca prop. per 1/2

- Olmo Giuseppe prop. per 1/2

Partita catastale 5215 intestata a Bianchetta Bianca, e Olmo Giuseppe

25) Fg. 19 mappale n.ro 134 parte (ora n.ro 134/b) di mq. 700.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 3.675.000 Pari a Euro 1.897,98.

Immobile di proprietà dei signori:

- Frola Franca prop. per 1/2

- Piotti Aldo prop. per 1/2 - Pianciola Maria Teresa usufruttuaria generale

Partita catastale 4910 intestata a Frola Anna; Frola Franca, Pianciola Maria Teresa,

26) Fg. 19 mappale n.ro 239 parte (ora n.ro 239/b) di mq. 547.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 2.871.750 Pari a Euro 1.483,14.

Immobile di proprietà della signora:

- Garino Liliana unica prop.

Partita catastale 8703 intestata a Garino Liliana

27) Fg. 19 mappale n.ro 239 parte (ora n.ro 239/b) di mq. 23.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 120.750 Pari a Euro 62,36.

Immobile di proprietà della signora:

- Garino Liliana unica prop.

Partita catastale 8703 intestata a Garino Liliana

28) Fg. 12 mappale n.ro 212 parte (ora n.ro 212/b) di mq. 332.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 1.494.000 Pari a Euro 771,59.

Immobile di proprietà dei signori:

- Calla Luigi prop. per 1/2

- Bertoldo Anna Maria prop. per 1/2

Partita catastale 2871 intestata a Savarino Rosa fu Giovanni Battista;

29/30) Fg. 11 mappale n.ro 121 parte (ora n.ro 121/b) di mq. 250.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 2.187.500 Pari a Euro 1.129,75.

Immobile di proprietà del signor Garino Mario Pietro unico prop.

Partita catastale 5776 intestata a Garino Mario

31) Fg. 11 mappale n.ro 120 parte (ora n.ro 120/b) di mq. 97.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 436.500 Pari a Euro 225,43.

Immobile di proprietà del signor:

- Garino Giuseppe unico prop.

Partita catastale 5356 intestata a Garino Giuseppe,

32) Fg. 11 mappale n.ro 119 parte (ora n.ro 119/b) di mq. 130.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 1.365.000 Pari a Euro 704,96.

Immobile di proprietà dei signori:

- Borgognone Giovanni prop. per 1/3

- Borgognone Pierino prop. per 1/3

- Borgognone Irma prop. per 1/3

Partita catastale 2318 intestata a Borgognone Angelo

33) Fg. 11 mappale n.ro 114 parte (ora n.ro 114/b) di mq. 51.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 446.250 Pari a Euro: 230,47.

Immobile di proprietà del signor:

- Giordano Mario unico prop.

Partita catastale 3237 intestata a Bertoldo Anna Felicita

34) Fg. 11 mappale n.ro 113 parte (ora n.ro 113/b) di mq. 66.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 577.500 Pari a Euro 298,25.

Immobile di proprietà del signor:

- Argano Giuseppe unico prop.

Partita catastale 1837 intestata a Argano Carlo

35) Fg. 11 mappale n.ro 235 parte (ora n.ro 235/b) di mq. 48.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 432.000. Pari a Euro 223,11.

Immobile di proprietà dei signori:

- Bertoldo Massimina prop. per 3/4

- Giordano Mario prop. per 1/4

Partita catastale 6761 intestata a Bertoldo Massimina e Giordano Mario

36) Fg. 11 mappale n.ro 104 parte (ora n.ro 104/b) di mq. 43.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 387.000 Pari a Euro 199,87.

Immobile di proprietà del signor:

- Giordano Mario unico prop.

Partita catastale 3237 intestata a Bertoldo Anna Felicita

37) Fg. 11 mappale n.ro 112 parte (ora n.ro 112/B) di mq. 293.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 1.538.250 Pari a Euro 794,44.

Immobile di proprietà dei signori:

- Grogno Pietro prop. per 1/2

- Grogno Maria Luisa prop. per 1/2

Partita catastale 248 intestata a Bianco Luigia

38) Fg. 11 mappale n.ro 169 parte (ora n.ro 169/b) di mq. 101.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 883.750 Pari a Euro 456,42.

Immobile di proprietà della signora:

- Bianco Luisa unica prop.

Partita catastale 6486 intestata a Bianco Luisa

39) Fg. 11 mappale n.ro 107 parte (ora n.ro 107/b) di mq. 56.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 490.000 Pari a Euro 253,06.

Immobile di proprietà della signora:

- Benedetto Luigina unica prop.

Partita catastale 2938 intestata a Benedetto Luigina fu Antonio;

43) Fg. 11 mappale n.ro 102 parte (ora n.ro 102/b) di mq. 70.

Indennità di esproprio corrisposta, comprensiva della ritenuta del 20%, di cui alla Legge 413/91. L. 2.800.000 Pari a Euro 1.446,08.

Immobile di proprietà del signor:

- Benedetto Pierclaudio unico propr.

Partita catastale 6163 intestata a Garino Giovanni

44) Fg. 11 mappale n.ro 101 parte (ora n.ro 101/b) di mq. 29.

Indennità di esproprio corrisposta, comprensiva della ritenuta del 20%, di cui alla Legge 413/91: L. 1.160.000 Pari a Euro 599,09.

Immobile di proprietà del signor:

- Benedetto Pierclaudio unico propr.

Partita catastale 1734 intestata a Benedetto Virginia e Garino Giovanni

45) Fg. 11 mappale n.ro 279 parte (già 100 parte ora n.ro 279/b) di mq. 166.

Indennità di esproprio corrisposta, comprensiva della ritenuta del 20%, di cui alla Legge 413/91: L. 6.640.000 Pari Euro 3.429,27.

Immobile di proprietà del signor:

- Garino Enrico prop.

Partita catastale 8693 intestata a Garino Giovanni Vittorio

1) Fg. 23 mappale n.ro 604 parte (ora n.ro 604/b) di mq. 61.

Indennità di esproprio corrisposta, comprensiva della ritenuta del 20% di cui alla legge 413/91: L. 533.750 Pari a Euro 275,66.

Immobile di proprietà dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero - Corso Siccardi n.ro 6 Torino prop.

Partita catastale 6102 intestata a Beneficio Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo - Goduto dal Sac. Telaratore Piero

3) Fg. 18 mappale n.ro 122 parte (ora n.ro 122/b) di mq. 2.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 9.000 Pari a Euro 4,65.

Immobile di proprietà dei signori:

- Garino Enrico prop. per 1/2

- Garino Luigi prop. per 1/2

Partita catastale 3567 intestata a Benedetto Mari,

Garino Enrico, Garino Luigi,

22) Fg. 19 mappale n.ro 136 parte (ora n.ro 136/b) di mq. 375.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 1.968.750 Pari a Euro 1.016,77.

Immobile di proprietà dei signori:

- Casalegno Maria prop. per 2/6

- Casalegno Anselmo prop. per 2/6

- Benedetto Agnese prop. per 1/6

- Benedetto Luciano prop. per 1/6

Partita catastale 3961 intestata a Casalegno Domenica

40) Fg. 11 mappale n.ro 106 parte (ora n.ro 106/b) di mq. 60.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 630.000 Pari a Euro 325,37.

Immobile di proprietà dei signori:

- Crosetto Carlo prop. per 1/2

- Fiorio Pla’ Maria prop. per 1/2

Partita catastale 8693 intestata a Garino Giovanni Vittorio,

41) Fg. 11 mappale n.ro 105 parte (ora n.ro 105/b) di mq. 110 - agricolo.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 1.155.000 Pari a Euro 596,51.

Immobile di proprietà del signor:

- Crosetto Carlo prop.

Partita catastale 4680 intestata a Crosetto Francesco

42) Fg. 11 mappale n.ro 258 parte (ora n.ro 258/b) di mq. 133.

Indennità di esproprio corrisposta: L. 1.396.500 Pari a Euro 721,23.

Immobile di proprietà del signor:

- Crosetto Carlo prop.

Partita catastale 4984 intestata a Ballesio Giovanni,

Ballesio Giuseppe,

Ballesio Luigi,

Articolo 2 - I predetti immobili, per i quali il Comune di Leinì è autorizzato alla occupazione permanente e definitiva, sono meglio rappresentati nella planimetria allegata a far parte integrante del presente decreto.

Articolo 3 - Il presente decreto che viene emanato nel rispetto dei termini fissati ai sensi dell’articolo 13 della legge 25/6/1865 n.ro 2359, sarà notificato agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili; e sarà depositato negli atti dello stesso Comune, pubblicato per estratto all’Albo Pretorio, sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino, registrato e trascritto in termini d’urgenza.

Articolo 4 - Il presente decreto, inoltre, sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione.

Articolo 5 - Avverso il contenuto dello stesso presente decreto, potrà essere presentato eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;

Articolo 6 - Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n.ro 241/90, viene individuato nella persona dell’Arch. Franco Titonel - Capo Settore LL.PP. del Comune di Leinì, Piazza Vittorio Emanuele II n.ro 1.

Leinì, 30 agosto 2000

Il Responsabile
del Settore Lavori Pubblici
Franco Titonel




Comune di Masserano (Biella)

Verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 26 giugno 2000 - Inserimento strade vicinali private nell’elenco strade comunali. Approvazione definitiva

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- Che con deliberazione consiglio comunale n. 31 in data 21.12.1999 è stato approvato l’inserimento delle strade vicinali e private nell’elenco strade comunali;

- dato atto che si è procedura alla pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi e che nei successivi 30 giorni non sono pervenute opposizioni al provvedimento adottato;

Dato atto dei pareri espressi dai responsabili dei Servizi interessati ai sensi art. 53 L. 142/1990, e successive modificazioni;

Visto l’art. 32, 2º comma lett. m), della legge 8.6.1990, n. 142;

delibera

1) l’inclusione in via definitiva delle vie:

a) Peu;

b) Strada della Luppa;

c) Trasversale del Rollino;

d) Vercellona;

e) Strada del Ratto;

nell’elenco delle strade comunali.

2) la successiva trasmissione degli atti alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.




Comune di Mondovì (Cuneo)

Piano di recupero Via del Viadotto - L.R. 5 dicembre 19977, n. 56, art. 41 bis - Piano di recupero in ambito “Bs” di P.R.G.C. in Mondovì via del Viadotto

Il Dirigente del Dipartimento

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 21.6.2000, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

rende noto

che con la suddetta deliberazione è stato approvato il Piano di Recupero presentato dai Sigg. Peirano Matteo e Giorgio.

Il Dirigente
G. Meineri




Comune di Mondovì (Cuneo)

Avviso

Il Sindaco

Visto l’art. 17 della Legge Regionale n. 56 del 5.12.77 come in ultimo modificato dall’art. 3 della Legge Regionale n. 70 del 27.12.91 e così come sostituito dall’art. 1 della Legge Regionale n. 41 del 29.7.97.

Visto l’art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

rende noto

che con atto deliberativo n. 72, assunto in data 24.7.2000, il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto Preliminare della Variante di Revisione al vigente Piano Regolatore Generale Comunale.

Tale Progetto Preliminare della Variante di Revisione è depositato, per 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 16.8.2000 al 14.9.2000, presso la Segreteria del Comune - Sala Conferenze (corso Statuto 13/15) e contestualmente è pubblicato, per lo stesso periodo, presso l’Albo Pretorio del Comune.

Durante il citato periodo di deposito e pubblicazione chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può prenderne visione e nei successivi 30 (trenta) giorni, dal 15.9.2000 al 14.10.2000, potrà presentare presso l’Ufficio Protocollo del Comune le proprie osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

L’orario di accesso alla Sala Conferenze è così articolato:

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

- sabato e domenica: dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Mondovì, 12 agosto 2000

Il Sindaco
Riccardo Vaschetti




Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 3/2000 (F82) - Acquisizione aree necessarie alla sistemazione viabile del tratto di via Meucci tra via Sella e via Boccaccio - allargamento carreggiata stradale. Decreto definitivo di esproprio

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Nichelino è pronunziata l’espropriazione delle aree di seguito descritte occorse alla sistemazione viabile del tratto di via Meucci compreso tra via Sella e via Boccaccio ed allargamento carreggiata:

- Proprietà Tuninetti Massimo

Fg. 17 mappale n. 993 (già 114 parte) di mq. 86

- Proprietà Frullani Lirio e Cini Cosetta per la quota del 50%

Franciosi Carlo e Frullani Daniela per la quota del 50%

Fg. 17 mappale n. 995 (già 148 parte) di mq. 42

per una superficie complessiva di mq. 128

Il Comune di Nichelino è pertanto autorizzato a procedere alla occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Art. 2

Si dà atto che il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Inoltre il presente decreto in termine di urgenza verrà trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e verranno adempiute altresì tutte le formalità necessarie affinchè le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari e ipotecari risultino in piena corrispondenza con la trascrizione dei beni immobili disposta con il presente decreto.

Art. 3

Dell’emanazione del presente decreto verrà data comunicazione alla Regione Piemonte e verrà inserito, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino.

Art. 4

Il presente decreto è pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e, contro lo stesso, i soggetti interessati potranno fare opposizione nelle forme previste dalla legge presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del medesimo; ovvero al Capo dello Stato mediante ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni.

Nichelino, 31 luglio 2000

Il Dirigente Aree Tecniche
Antonio Morrone




Comune di Piscina (Torino)

Avviso

In ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 27/6/2000 si rende noto che è stato pubblicato in data 16 agosto 2000 il bando di concorso speciale riservato ad anziani e disabili per l’assegnazione in locazione di n. 11 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata siti nell’edificio di P.zza Buniva n. 7.

Possono partecipare al presente bando:

- coloro che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Piscina, hanno superato il sessantesimo anno di età, non svolgono alcuna attività lavorativa, vivono da soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio eventualmente anche con un minore o maggiorenne a carico;

oppure

- coloro che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Piscina o prestano attività lavorativa nel Comune di Piscina e nel cui nucleo familiare sono presenti disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 67% ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nelle categorie I, II, III, IV, e V di cui al D.P.R. 834/81;

Le domande, convenientemente documentale, dovranno pervenire presso il Comune entro il 2 ottobre 2000.

Piscina, 16 agosto 2000

Il Sindaco
Giovanni Chiaraviglio




Comune di Rivarossa (Torino)

Avviso

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le ragioni esplicitate nella premessa narrativa, il nuovo regolamento edilizio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. 8 Luglio 1999, n. 19, composto da n. 70 articoli, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, il quale sostituisce, a tutti gli effetti, quello attualmente in vigore;

2. di dichiarare che il nuovo regolamento edilizio tipo è conforme a quello regionale;

3. di revocare, quindi, il precedente regolamento edilizio del Comune di Rivarossa, approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 13.7.1971, e s.m.i.

(omissis)




Comune di Roddi (Cuneo)

Avviso di pubblicazione e di deposito

Il Responsabile del Servizio

rende noto

- che il progetto preliminare della variante strutturale specifica al P.R.G.C. del Comune di Roddi, adottato il 27.7.2000. Con deliberazione n. 26, è pubblicato all’albo Pretorio del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi decorrenti dal 1.8.2000;

- che dalla stessa data e per la stessa decorrenza e cioè dal 1.8.2000 al 31.8.2000, lo stesso resta depositato presso l’Ufficio di segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nel seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Le osservazioni al Piano potranno essere presentate entro i successivi 30 giorni.

Roddi, 1 agosto 2000

Il Responsabile del Servizio
Benvenuta Reinero




Comune di Scarnafigi (Cuneo)

Estratto della deliberazione n. 13 del 23/6/2000 adottata dal Consiglio comunale per l’approvazione del regolamento edilizio comunale

(omissis)

delibera

- di approvare il regolamento edilizio comunale, conforme a quello tipo approvato dal Consiglio regionale, nel testo composto da: n. 71 articoli - n. 1 art. 27 bis relativo a disposizioni transitorie - n. 10 allegati - n. 1 appendice all’art. 31 - certificato con gli estremi di approvazione;

(omissis)

- di dare atto, ai sensi dell’art. 27 bis della bozza di regolamento edilizio che le definizioni di cui agli artt. 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 entreranno in vigore con successivo adeguamento del P.R.G.C. come previsto dall’art. 12, comma 5 della L.r. 8/7/1999, n. 19.

(omissis)

Scarnafigi, 8 agosto 2000




Comune di Torino

Avviso

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l’art. 40 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 153 del Consiglio Comunale del 26/07/2000 (mecc.n. 00- 04423/09) con la quale è stata adottata la variante n. 3 al Piano Particolareggiato Lingotto.

rende noto

che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del 5°comma dell’art. 40 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l’Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo stesso e precisamente dal 04/08/2000 al 02/09/2000, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 16 agosto 2000.

Nei successivi trenta giorni, cioè dal 03/09/2000 al 02/10/2000, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale - via Milano, 1 - in ore d’ufficio dei giorni feriali).

Torino, 2 agosto 2000

Il Dirigente Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano




Provincia di Biella - Settore tutela ambientale e agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 630 in data 10 marzo 2000

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 9 novembre 1999 dalla Sig.a Trotta Loredana, in qualità di richiedente la concessione, relativa alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Sig.a Trotta Loredana (omissis), la concessione parzialmente in sanatoria, di derivare da due sorgenti tributarie del bacino del Rio Pezza, ubicate in località Cossila San Giovanni del Comune di Biella, moduli continui 0,01 (t/sec. 1) d’acqua, da utilizzarsi per abbeveraggio del bestiame, con obbligo di restituzione delle eccedenze nello stesso Rio Pezza, in Comune di Biella, immediatamente a valle delle stalle servite.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1º gennaio 1996, data di effettivo inizio del prelievo parziale dell’acqua e conseguente utilizzo, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1º gennaio 1996 dell’annuo canone di L. 180.000 (Euro 92,96), pari al minimo ammesso, ai sensi dell’art. 18 della L. 5.1.1994 n. 36; dal 1º gennaio 1997 dell’annuo canone di L. 180.000 (Euro 92,96), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dell’annuo canone di L. 180.000 (Euro 92,96), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dell’annuo canone di L. 180.000 (Euro 92,96), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 721 di Rep. in data 9 novembre 1999

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Biella, 31 luglio 2000

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Luciano Bosticco




Provincia di Biella

Deliberazione Giunta Provinciale n. 293 del 25.7.2000 con cui è reso giudizio di compatibilità ambientale - Progetti proposti dalle ditte “A.S.R.A.B.” S.p.A., Biella e “Cavaglia” S.p.A., Torino rispettivamente denominati: 1) “Discarica per la frazione secca residua, sovvalli e scarti, frazione organica stabilizzata non reimpiegabile”; 2) “Fase di completamento e ripristino ambientale discarica 2b” - Entrambi da realizzarsi in Comune di Cavaglià, località Gerbido - Espressione giudizio di compatibilità ambientale (Legge Regionale 14.12.1998 n. 40, artt. 12 - 13 e 14) - Comprensivo autorizzazioni Ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione dei progetti

La Giunta Provinciale

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 198 del 8.6.2000, avente per oggetto: “A.S.R.A.B. S.p.A. - Richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 22 del 5.2.1997 inerente il Polo Tecnologico per l’esercizio del servizio pubblico di trattamento, recupero e Smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili. Approvazione del Progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti”

aveva approvato ed autorizzato la realizzazione degli impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti del progetto individuato in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del D.Lgs 22/97 e costituiti da:

- impianto di selezione manuale di R.S.I.A.;

- impianto di selezione meccanica di R.S.U.;

- impianto di riduzione volumetrica della frazione secca;

- impianto di biostabilizzazione e compostaggio delle frazioni organiche;

- secondo quanto riportato a pag. 3 della “Relazione tecnica generale del progetto” relativa all’integrazione presentata in data 4.3.1999;

2. la “Discarica per la frazione secca residua, sovvalli e scarti, frazione organica stabilizzata non reimpiegabile”, limitatamente alla realizzazione del settore “A” così come indicato nella “Relazione di Progetto della Discarica” relativa all’integrazione presentata in data 4.3.1999, da eseguirsi secondo le modalità indicate nella relazione medesima per una volumetria massima di 226.000 mc.;

3. aveva stabilito che le opere dovranno essere realizzate secondo le specifiche progettuali contenute nei documenti di progetto individuati in premessa fatte salve le prescrizioni di cui agli allegati “I” e “ II”;

4. di non approvare la realizzazione dei settori “B” e “C” costituiti rispettivamente da “nuova area di cava” e del settore “C” come individuato a pag. 14 della “Relazione di Progetto della Discarica” relativa all’integrazione presentata in data 4.3.1999;

5. aveva stabilito che:

- la ditta A.S.R.A.B. aveva a disposizione mesi 16 per effettuare la costruzione di quanto sopra autorizzato a decorrere dalla data di notifica della relativa delibera di approvazione.

- Eventuali proroghe dovranno essere congruamente motivate e comunicate a questa amministrazione almeno 90 giorni prima dello spirare del termine di cui al presente punto;

- in caso di variazione della ragione sociale e dei mezzi d’opera, di fare obbligo di comunicazione entro 30 giorni;

- aveva dato mandato al Dirigente del Settore Tutela Ambientale a provvedere a rilasciare apposita autorizzazione all’esercizio degli impianti sopra identificati, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, subordinatamente alla realizzazione delle seguenti condizioni:

- approvazione da parte della Giunta provinciale di un progetto in cui siano specificati:

- le modalità di abbancamento o la diversa destinazione dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento all’interno del polo tecnologico per raggiungere la capacità di 550.000 mc.;

_ le modalità di ripristino ambientale che raggiunga i risultati previsti nel progetto Castagnetti, presentato nel settembre 1989 dalla società CIS, in ordine all’insediamento di una discarica controllata di categoria 2B" ed approvato dalla Regione Piemonte con delibera 186-37588 del 30 aprile 1990;

- l’accordo, in ordine alle responsabilità gestionali tra la Società proponente e la Nuova Cavaglià S.p.A., che gestisce la discarica 2B adiacente a quella in progetto;

In data 22.12.1999 il Sig. Doriano Raise, (omissis) in quallità di presidente della società “A.S.R.A.B.” S.p.A, con sede in Biella, Via Italia 68 (omissis) ha presentato all’Organo Tecnico dell’autorità competente della Provincia di Biella, domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. 14.12.1998 n. 40, relativamente al progetto denominato “Discarica per la frazione secca residua, sovvalli e scarti, frazione organica stabilizzata non reimpiegabile.”, localizzato in Comune di Cavaglià, località Gerbido, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

In data 22.12.2000, il Sig. Giuseppe Antonioli, (omissis), quale Presidente della società “Cavaglià” S.p.A., con sede in Torino, C.so Massimo D’Azeglio n. 30, (omissis), ha presentato all’Organo Tecnico dell’autorità competente della Provincia di Biella, domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. 14.12.1998 n. 40, relativamente al progetto denominato “ Fase di completamento e ripristino ambientale discarica 2b”, localizzato in Comune di Cavaglià località Gerbido, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

(omissis)

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sui progetti sotto elencati e costituiti dalla documentazione citata in premessa, comprensiva di tutte le integrazioni presentate:

1) “Discarica per la frazione secca residua, sovvalli e scarti, frazione organica stabilizzata non reimpiegabile.”, localizzato in Comune di Cavaglià, località Gerbido e presentato in data 22.12.1999 dal Sig. Doriano Raise, (omissis) in quallità di presidente della società “A.S.R.A.B.” S.p.A, con sede in Biella, Via Italia 68 (omissis).

2) “Fase di completamento e ripristino ambientale discarica 2b”, localizzato in Comune di Cavaglià località Gerbido, e presentato dal Sig. Giuseppe Antonioli, (omissis), quale Presidente della società “Cavaglià” S.p.A., con sede in Torino, C.so Massimo D’Azeglio n. 30, (omissis).

a condizione che ciascuna ditta ottemperi alle prescrizioni, relative al proprio progetto e di seguito dettagliatamente descritte:

Dovrà essere costituito, accogliendo la proposta avanzata dall’Amministrazione Provinciale di Vercelli un Comitato Paritetico di controllo cui partecipino, oltre alle due Amministrazioni Provinciali interessate, rappresentanti delle due ditte proponenti dei progetti approvati, delle Amministrazioni Comunali interessate, dell’A.R.P.A. e del Comitato Anti-discarica. A condizione, tuttavia, che detto Comitato operi la vigilanza su tutti gli impianti presenti nella Valledora, compresi quelli insistenti sul territorio della Provincia di Vercelli.

Progetto A.S.R.A.B. S.p.A.

Fase di realizzazione e gestione operativa:

- Deve essere presentato un Programma di Garanzia di Qualità, atto a definire le garanzie che l’impianto dia le prestazioni richieste;

- Si intende che l’autorizzazione contenuta nel presente atto è valida solo se il proponente/istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno;

- La viabilità di accesso alla discarica dovrà essere migliorata e resa idonea a garantirne la percorribilità in ogni periodo dell’anno e tale da evitarne la polverosità;

- Il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dovranno essere certificate con verbali di regolare esecuzione o di collaudo, ove necessario anche in corso d’opera, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia di opere pubbliche, redatti da tecnici laureati ed iscritti ad Albi professionali competenti. L’effettivo inizio dell’attività resta subordinato alla presentazione della suddetta certificazione che dovrà essere inviata al Settore Ambiente e Agricoltura della Provincia di Biella, Servizio Rifiuti;

- E’ fatto obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo, sia durante la realizzazione della discarica, sia durante il periodo della gestione;

- Durante la gestione della discarica, la ditta proponente dovrà adottare tutti quegli accorgimenti necessari per evitare la produzione e la diffusione di polveri, con particolare riguardo alle fasi di scarico e di movimentazione dei materiali;

- La presente autorizzazione, durante lo svolgimento delle attività, dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso la discarica;

- In caso di variazioni della ragione sociale e dei mezzi d’opera, è fatto obbligo di comunicazione entro 20 giorni;

- E’ fatto obbligo di preavviso di 30 gg. dalla data di cessazione di utilizzazione della discarica alla Provincia di Biella ed agli organi di controllo;

- L’eventuale domanda di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata al’ al Settore Ambiente e Agricoltura della Provincia di Biella, Servizio Rifiuti;

- L’estrazione del percolato deve essere effettuata anche nei giorni non lavorativi. A tale scolpo deve essere assicurata la presenza di adeguate cisterne per lo stoccaggio del percolato, le quali a fine settimana vanno svuotate con l’avvio a smaltimento del contenuto, al fine di stoccare la produzione nei giorni di sabato e domenica.

- I drenaggi sotto le terre rinforzate devono essere mantenuti in efficienza, onde permettere l’ottimale deflusso del percolato e, altresì, la stabilità delle terre rinforzate stesse.

- Deve essere costantemente monitorato il battente del percolato, e lo stesso deve essere asportato mediante dispositivi ad innesco automatico. Il battente non deve comunque mai superare i 2 metri. Devono inoltre essere controllati nel tempo i quantitativi prodotti. Nel caso si manifestassero parziali inefficienze nel sistema di captazione del percolato occorrerà inoltre intervenire trivellando ulteriori pozzi;

- Qualora si rendesse necessario, si dovranno trivellare ulteriori pozzi per l’aspirazione e rimozione del percolato.

- Nei punti in cui si innestano gli slope risers la quota minima sarà ribassata di 1 m rispetto alla quota minima del fondo della discarica previsto in progetto.

- I pozzi di monitoraggio della falda devono essere dedicati e non misti acqua-biogas e la profondità degli stessi deve essere tale da raggiungere la base del primo acquifero;

- dovranno inoltre essere realizzati almeno tre pozzi per il monitoraggio degli acquiferi più profondi, posizionati 1 a monte e due a valle della discarica, rispetto alla direzione del flusso idrico sotterraneo. Le caratteristiche tecniche di completamento dei pozzi dovranno prevedere filtri posizionati al di sotto dello strato poco permeabile che separa il primo acquifero da quelli più profondi, fino a fondo foro e in corrispondenza dell’orizzonte poco permeabile, si dovrà provvedere alla cementazione dell’intercapedine; tali pozzi sono destinati al monitoraggio di tutta l’area di discarica che interessano l’ex cava “C.I.S.” sono comuni all’"A.S.R.A.B." S.p.A. e alla “Cavaglià” S.p.A. dovranno essere realizzati prima dell’inizio dell’abbancamento dei rifiuti, in accordo con l’organo di controllo e, sempre prima dell’inizio dell’abbancamento dei rifiuti, dovranno essere effettuata almeno una campagna di monitoraggio dei parametri chimico fisici sotto indicati;

- Misurazione del livello di falda con cadenza mensile; il monitoraggio dei parametri chimico-fisici dovrà prevedere la rilevazione dei seguenti parametri: temperatura acqua, aria, pH, conducibilità elettrica, durezza totale, bicarbonati, cloruri, ammoniaca, solfati, nitrati, nitriti, ossidabilità, fenoli, tensioattivi, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, acetati cloro derivati, solventi organici, pesticidi e dovrà avvenire a cadenza bi Il

- Le acque eccedenti i primi cinque millimetri di pioggia, non convogliate in vasche di prima pioggia devono essere deviate in sub-irrigazione. Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate opportune verifiche mediante prove sperimentali per il dimensionamento delle condotte di sub-irrigazione;

- Deve essere effettuato il monitoraggio diretto e continuo del traffico prima e per un congruo periodo dopo la realizzazione delle opere, ciò al fine di individuare le problematiche legate alla viabilità e eventualmente progettare opere migliorative della viabilità

- Devono essere previsti punti di monitoraggio per la rilevazione di particolari agenti chimici e biologici, da localizzare in funzione dei punti sensibili da concordare con l’organo di controllo, adottando anche apparecchiature sperimentali (esempio il cosiddetto “naso elettronico”) che consentano correlazioni tra impatto percepito, condizioni meteorologiche e condizioni tecnologiche di impianto;

- la permeabilità dell’argilla costituente la barriera geologica deve essere inferiore a 10-9 m/s. Lo strato di argilla compattata di fondo deve essere fatto risalire sulle scarpate per almeno tre metri;

- per la compattazione dello strato d’argilla è consigliato l’uso di macchine ad azione statica con rulli a “piede di pecora” o a piastra, ciò al fine di consentire una migliore compenetrazione delle zolle e una compattazione in profondità.

- Qualora si manifestasse la necessità occorrerà perforare nuovi pozzi esterni di captazione del biogas, che dovranno essere captati e convogliati alla torcia

- Le caratteristiche fisico-chimiche della FOS dovranno essere tali da non generare odori, e avere un indice di respirazione preferibilmente di:

300 mg O2
__________
Kg SV * h

e comunque < di

500 mg O2
________
kg SV * h

come previsto dal Programma Provinciale dei Rifiuti, utilizzando, in caso contrario, altro materiale idoneo allo scopo, o in alternativa teli amovibili;

- Il sistema di captazione deve essere dimensionato in modo da captare il 100% del biogas prodotto nell’anno di massima produzione, calcolato sulla base della curva teorica;

- Deve essere nominato un unico responsabile tecnico per entrambe le discariche che sia anche responsabile della gestione dei sistemi di monitoraggio comuni e, se ripristinato, dell’impianto di trattamento del percolato. Il nominativo del responsabile dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’esercizio degli impianti

- La torcia di combustione del biogas deve essere ad alta temperatura e la temperatura di combustione deve raggiungere i 1200° C.

- è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi di controllo ritengano necessari sia nella fase di realizzazione sia nella fase di gestione della discarica;

L’esercizio dell’attività di smaltimento dei rifiuti ha validità di 5 anni a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.lgs. 22/97, ed è rinnovabile, a tal fine entro 180 giorni dalla data di scadenza dovrà essere presentata apposita domanda all’organo competente, che deciderà prima della scadenza

A tal fine dovranno essere presentate le garanzie finanziarie così come previsto dal D.lgs. 22/97 art. 28 comma 1 lettera h e dalla D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, con le modalità sotto elencate:

Tali garanzie finanziarie dovranno essere prestate a favore della Amministrazione Provinciale di Biella entro sessanta giorni dalla data di collaudo dell’impianto autorizzato, anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La durata delle garanzie finanziarie dovrà essere di sei anni, pari alla durata dell’autorizzazione, maggiorata di un anno.

L’importo delle garanzie finanziarie è stato calcolato, in base alla D.G.R. n. 20-192 del 12-06-2000 (Omissis)

- qualora dovuti, la ditta dovrà provvedere al versamento degli oneri di urbanizzazione al comune sede dell’impianto richiedendo al medesimo la quantificazione degli stessi.

(omissis)

Fase di gestione finale post-operativa

- La durata del periodo della gestione post-chiusura dovrà essere almeno di 30 anni, secondo quanto prescritto dall’art. 10 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti".

- All’interno del Capitolato gestione post-chiusura deve essere prevista una situazione di emergenza connessa ad inquinamento delle acque sotterranee o a presenza di biogas esterno".

- in fase di post-chiusura le analisi del percolato dovranno avere cadenza semestrale;

- in fase di post-chiusura dovranno inoltre essere previsti rilievi piezometrici a cadenza semestrale

- Misurazione del livello di falda a cadenza semestrale; il monitoraggio dei parametri chimico-fisici dovrà prevedere la rilevazione dei seguenti parametri: temperatura acqua, aria, pH, conducibilità elettrica, durezza totale, bicarbonati, cloruri, ammoniaca, solfati, nitrati, nitriti, ossidabilità, fenoli, tensioattivi, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, acetati cloro derivati, solventi organici, pesticidi e dovrà avvenire a cadenza semestrale;

- Dovrà essere redatta, a cadenza semestrale, una relazione scritta da parte dell’Ente che gestisce la post-chiusura, sulle attività svolte nel periodo di riferimento.

- Deve essere costantemente monitorato il battente del percolato, e lo stesso deve essere asportato mediante dispositivi ad innesco automatico. Il battente non deve comunque mai superare i 2 metri. Devono inoltre essere controllati nel tempo i quantitativi prodotti. Nel caso si manifestassero parziali inefficienze nel sistema di captazione del percolato occorrerà inoltre intervenire trivellando ulteriori pozzi;

- Qualora si manifestasse la necessità occorrerà perforare nuovi pozzi esterni di captazione del biogas, che dovranno essere captati e convogliati alla torcia

Progetto Ditta “Cavaglià” S.p.A.:

- Poiché trattasi di ampliamento volumetrico di discarica esistente che insiste sulla medesima superficie della discarica già oggi autorizzata ed in attività, rimangono in vigore - per quanto applicabili - tutte le prescrizioni contenute nella Deliberazione Giunta Regionale n. 186 - 37588 del 30.4.1990 e nella Deliberazione Giunta Provinciale n. 474 del 30.9.1997.

- I rifiuti dovranno essere conferiti in discarica stabilizzati ed inertizzati; per la stabilizzazione devono essere rispettati i seguenti criteri: 1) il pH della soluzione acquosa del fango al 10% deve essere superiore a 10 e deve essere tamponato nel test di cessione con acido acetico; 2) il test di respirazione deve dare un indice respirometrico preferibilmente di: ____ e comunque < di ____ come previsto dal Programma Provinciale dei Rifiuti eseguito con metodo di analisi ufficialmente riconosciuto;

- I parametri geotecnici del materiale costituente il setto divisorio fra le due discariche devono rispettare le caratteristiche minime del rifiuto definite nel Progetto; il materiale retrostante il primo gradone deve essere sostituito con materiale di idonee caratteristiche geotecniche. Deve essere limitato il più possibile l’abbancamento di rifiuti organici nella zona interessata, al fine di minimizzare la produzione di biogas localmente;

- Devono essere verificate sia la granulometria (terreni appartenenti alle classi A1-A2-4, A2-5, A2-6 della classificazione AASHO delle terre) sia la composizione chimico-fisica delle terre di bonifica attraverso almeno 8 prove di laboratorio per ogni gradone.

- Alcune delle reti posizionate in corrispondenza delle terre armate per la ripartizione dei carichi devono sporgere oltre la proiezione in verticale del gradone estremo, al fine di assicurare una maggiore ripartizione dei carichi. La stabilità della struttura deve essere monitorata mediante idonee strumentazioni e eventuali cedimenti della struttura dovranno essere ripristinati.

- devono essere mantenuti in efficienza le opere di drenaggio sotto le terre rinforzate onde permettere l’ottimale deflusso del percolato e garantire la stabilità delle terre rinforzate stesse

- I pozzi di monitoraggio della falda devono essere dedicati e non misti acqua-biogas e la profondità degli stessi deve essere tale da raggiungere la base del primo acquifero;

- dovranno inoltre essere realizzati almeno tre pozzi per il monitoraggio degli acquiferi più profondi, posizionati 1 a monte e due a valle della discarica, rispetto alla direzione del flusso idrico sotterraneo. Le caratteristiche tecniche di completamento dei pozzi dovranno prevedere filtri posizionati al di sotto dello strato poco permeabile che separa il primo acquifero da quelli più profondi, fino a fondo foro e in corrispondenza dell’orizzonte poco permeabile si dovrà provvedere alla cementazione dell’intercapedine; tali pozzi sono destinati al monitoraggio di tutta l’area di discarica che interessano l’ex cava “C.I.S.”, sono comuni ad “A.S.R.A.B.” S.p.A. e a “Cavaglià” S.p.A. dovranno essere realizzati prima dell’inizio dell’abbancamento dei rifiuti, in accordo con l’organo di controllo e, sempre prima dell’inizio dell’abbancamento dei rifiuti, dovranno essere effettuata almeno una campagna di monitoraggio dei parametri chimico fisici sotto indicati;

- Il monitoraggio del livello della falda dovrà avvenire con cadenza mensile. Il monitoraggio dei parametri chimico-fisici dovrà prevedere la rilevazione dei seguenti parametri: temperatura acqua, aria, pH, conducibilità elettrica, durezza totale, bicarbonati, cloruri, ammoniaca, solfati, nitrati, nitriti, ossidabilità, fenoli, tensioattivi, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, acetati cloro derivati, solventi organici, pesticidi e dovrà avvenire a cadenza bimestrale

- L’estrazione del percolato deve essere effettuata anche nei giorni non lavorativi. A tale scolpo deve essere assicurata la presenza di adeguate cisterne per lo stoccaggio del percolato, le quali a fine settimana vanno svuotate con l’avvio a smaltimento del contenuto, al fine di stoccare la produzione nei giorni di sabato e domenica.

- i drenaggi sotto le terre rinforzate devono essere mantenuti in efficienza, onde permettere l’ottimale deflusso del percolato e, altresì, la stabilità delle terre rinforzate stesse.

- Deve essere costantemente monitorato il battente del percolato, e lo stesso deve essere asportato mediante dispositivi ad innesco automatico. Il battente non deve comunque mai superare i 2 metri. Devono inoltre essere controllati nel tempo i quantitativi prodotti. Nel caso si manifestassero parziali inefficienze nel sistema di captazione del percolato occorrerà inoltre intervenire trivellando ulteriori pozzi;

- Si richiede che periodicamente venga rivisto lo stato della vegetazione e che eventuali cedimenti della struttura vengano ripristinati ed al fine di precisare con certezza la quota finale si stabilisce che la sopraelevazione, non dovrà superare la quota massima di 233,4 m.s.l.m., partendo dal piano campagna, avente quota minima di 220,5 m.s.l.m.

- Deve essere installata una centralina meteoclimatica, collegata alla rete Provinciale di Monitoraggio della qualità dell’aria in grado di rilevare i seguenti parametri: pressione atmosferica, temperatura dell’aria, velocità e direzione del vento, umidità relativa, precipitazione, radiazione solare globale. Inoltre dovrà essere dotata di strumentazione atta a valutare le classi di stabilità atmosferiche secondo Pasquill e dotata di Palo di Pasquill di h= 22 m;

- Le acque eccedenti i primi cinque millimetri di pioggia, non convogliate in vasche di prima pioggia devono essere deviate in sub-irrigazione. Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate opportune verifiche mediante prove sperimentali per il dimensionamento delle condotte di sub-irrigazione

- Devono essere previsti punti di monitoraggio per la rilevazione di particolari agenti chimici e biologici, da localizzare in funzione dei punti sensibili da concordare con l’organo di controllo, adottando anche apparecchiature sperimentali (esempio il cosiddetto “naso elettronico”) che consentano correlazioni tra impatto percepito, condizioni meteorologiche e condizioni tecnologiche di impianto; la localizzazione in funzione dei punti sensibili sarà da concordare con l’organo di controllo

- Deve essere effettuato il monitoraggio diretto e continuo del traffico prima e per un congruo periodo dopo la realizzazione delle opere, ciò al fine di individuare le problematiche legate alla viabilità e eventualmente progettare opere migliorative della viabilità.

- La torcia di combustione del biogas deve essere ad alta temperatura e la temperatura di combustione deve raggiungere i 1200° C.

- per la compattazione dello strato d’argilla è consigliato l’uso di macchine ad azione statica con rulli a “piede di pecora” o a piastra, ciò al fine di consentire una migliore compenetrazione delle zolle e una compattazione in profondità.

- Nel caso in cui i tempi di abbancamento dei rifiuti speciali non consentano la realizzazione dei gradoni, è necessario, al fine di garantire il funzionamento del pubblico servizio di abbancamento dei rifiuti solidi urbani, che sia comunque assicurato il sostegno del muro di separazione, anche con l’utilizzo di materiale diverso dai rifiuti, ma avente caratteristiche geotecniche idonee

- deve essere nominato un unico responsabile tecnico per entrambe le discariche che sia anche responsabile della gestione dei sistemi di monitoraggio comuni e, se ripristinato, dell’impianto di trattamento del percolato. Il nominativo del responsabile dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’esercizio degli impianti

- la già esistente polizza assicurativa stipulata tra la ditta “Cavaglià” S.p.A. e la “Generali Assicurazioni” S.p.A. dovrà essere estesa a favore della ditta “A.S.R.A.B” S.p.A. con il Comune di Cavaglià considerato come terzo garantito a tutti gli effetti in conseguenza di evento accidentale conseguente ad inquinamento. Detta polizza sarà contratta, pagata e garantita dalla “Cavaglià” S.p.A.

- è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi di controllo ritengano necessari sia nella fase di realizzazione sia nella fase di gestione della discarica;

- sia nella fase di realizzazione dell’impianto che nella successiva gestione dello stesso, dovrà sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici;.

L’esercizio dell’attività di smaltimento dei rifiuti ha validità di 5 anni a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del D.lgs. 22/97, ed è rinnovabile, a tal fine entro 180 giorni dalla data di scadenza dovrà essere presentata apposita domanda all’organo competente, che deciderà prima della scadenza.

A tal fine dovranno essere presentate le garanzie finanziarie così come previsto dal D.lgs. 22/97 art. 28 comma 1 lettera h e dalla D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, con le modalità sotto elencate:

Tali garanzie finanziarie dovranno essere prestate a favore della Amministrazione Provinciale di Biella entro sessanta giorni dalla data di collaudo dell’impianto autorizzato, anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La durata delle garanzie finanziarie dovrà essere di sei anni, pari alla durata dell’autorizzazione, maggiorata di un anno.

L’importo delle garanzie finanziarie è stato calcolato, in base alla D.G.R. n. 20-192 del 12-06-2000

(omissis)

- poichè fra la massa dei rifiuti e le acque superficiali e di falda vi è un franco abbondantemente superiore ai 2 metri e la discarica è dotata di un fondo costituito da una barriera geologica formata da almeno un metro di argilla convenientemente compattata e una geomembrana di almeno 2 mm. di spessore in polietilene ad alta densità, caratteristiche queste da preservare le acque medesime dall’inquinamento, potranno essere smaltiti anche i rifiuti non pericolosi il cui eluato superi sino a 10 volte il limite della tabella 3 dell’allegato 5 del D.lgs 152/99, conformemente a quanto disposto dal punto 4.2.3.2 della deliberazione del comitato interministeriale del 27.7.1984

- qualora dovuti, la ditta dovrà provvedere al versamento degli oneri di urbanizzazione al comune sede dell’impianto richiedendo al medesimo la quantificazione degli stessi.

Fase di gestione finale post-operativa

- La durata del periodo della gestione post-chiusura dovrà essere almeno di 30 anni, secondo quanto prescritto dall’art. 10 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti".

- All’interno del Capitolato gestione post-chiusura deve essere prevista una situazione di emergenza connessa ad inquinamento delle acque sotterranee o a presenza di biogas esterno".

- in fase di post-chiusura le analisi del percolato dovranno avere cadenza semestrale;

- in fase di post-chiusura dovranno inoltre essere previsti rilievi piezometrici a cadenza semestrale

- Misurazione del livello di falda a cadenza semestrale; il monitoraggio dei parametri chimico-fisici dovrà prevedere la rilevazione dei seguenti parametri: temperatura acqua, aria, pH, conducibilità elettrica, durezza totale, bicarbonati, cloruri, ammoniaca, solfati, nitrati, nitriti, ossidabilità, fenoli, tensioattivi, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, acetati cloro derivati, solventi organici, pesticidi e dovrà avvenire a cadenza semestrale;

- Dovrà essere redatta, a cadenza semestrale, una relazione scritta da parte dell’Ente che gestisce la post-chiusura, sulle attività svolte nel periodo di riferimento.

- Deve essere costantemente monitorato il battente del percolato, e lo stesso deve essere asportato mediante dispositivi ad innesco automatico. Il battente non deve comunque mai superare i 2 metri. Devono inoltre essere controllati nel tempo i quantitativi prodotti. Nel caso si manifestassero parziali inefficienze nel sistema di captazione del percolato occorrerà inoltre intervenire trivellando ulteriori pozzi;

- Qualora si manifestasse la necessità occorrerà perforare nuovi pozzi esterni di captazione del biogas, che dovranno essere captati e convogliati alla torcia

- di dare atto conseguentemente delle autorizzazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e dell’art. 14 della L. 241/90 come modificato dall’art. 17 della L. 127/97, descritte nel verbale della Conferenza dei Servizi della seduta del 30.6.2000, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

- stante la necessità di favorire in tempi brevi la realizzazione della Discarica per Rifiuti Solidi Urbani, al fine di disporre prima possibile di un sito ove abbancare gli RSU della Provincia di Biella, in relazione alla prevista chiusura della discarica di Masserano per il 31.12.2000, si dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 comma 3° della Legge 8/6/1990 n. 142 e s.m.i.;

- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di mesi 24 (ventiquattro) di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l’Ufficio Deposito Progetti e Studi di Impatto Ambientale dell’Autorità Competente Servizio V.I.A. - Servizio Smaltimento Rifiuti della Amministrazione Provinciale di Biella, Via Quintino Sella 12 e presso l’Ufficio di Deposito della Regione, al quale saranno trasmessi in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 19 comma 2° lett. c) L.R. 40/98.

Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini e con le modalità previste dalla legge.




Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica”. Subingresso nella titolarità del riconoscimento n. 1284 di derivazione d’acqua - Istanza 20.4.2000

Estratto della determinazione dirigenziale 12.6.2000 n. 24:

“(omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 Tutela e valorizzazione Risorse Idriche (omissis) determina:

1. salvi i diritti dei terzi, la Società La Gaggia S.r.l. con sede in Torino Via Pastrengo n. 22 (omissis) è riconosciuta titolare della derivazione d’acqua n. 1284 (precedentemente in capo a Ponte Pier Luigi quale avente causa di Ponte Pietro, direttore della filanda dalla ditta L. Payen e C. di Lione) dal Torto o Bedale del Corso in comune di Verzuolo - regione Capoluogo, per moduli massimi 8 e medi 5,50 atti a produrre col salto di metri 2,50 la potenza nominale di kW 13,48 (già HP 18,30);

2. la derivazione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dal D.M. LL.PP. 22.10.1931 n. 7322, citato in premessa;

3. ai sensi del T.U. 1775/1933 - art. 20, 4º comma - l’utenza passa da un titolare all’altro con l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

4. di dare atto che la presente determinazione non ha alcuna rilevanza sul piano economico-finanziario. (omissis)

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo