ANNUNCI LEGALI
ACCORDI DI PROGRAMMA
Comune di Buttigliera Alta - Rosta (Torino)Accordo di programma per la realizzazione dei lavori di raccolta acque impluvio Buttigliera Alta - Rosta che si stipula ai sensi e per gli effetti dellart. 27 della legge 8.6.1990, n. 142 tra:
Regione PiemonteAccordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Chieri, il Comune di Andezeno per lapprovazione del Progetto della variante allabitato di Chieri collegamento tra la S.P. n. 128, S.S. n. 10 e le S.P. n. 119 e 122 (art. 27, Legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i.)
COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme Acque Minerali e Termali - TorinoAlpe Guizza S.p.A. - Richiesta di dismissione di una sorgente minerale oggetto della concessione per acque minerali Caudana in territorio dei Comuni di Donato e Chiaverano
Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere fognarie, di Depurazione ed AcquedottisticheComune di Favria (TO) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia di tre pozzi, denominati P1, P3 e P4, dellacquedotto comunale - Art. 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni
Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed AcquedottisticheComune di Rivoli (TO) - Ridefinizione dellarea di salvaguardia di due pozzi dellacquedotto comunale, ubicati in località Orsiera - Art. 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni
Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere fognarie, di depurazione ed acquedottisticheComune di Arona (NO) - Ridefinizione dellarea di salvaguardia di due pozzi dellacquedotto comunale di arona denominati PCA e PCB, ubicati nel territorio comunale di Dormelletto - Art. 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni
STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Cambiasca (Verbano Cusio Ossola)Verbale di deliberazione del Consiglio comunale - Delibera n. 56 - Data 20/12/1999 - Approvazione dello schema di statuto comunale
Comune di Rocca Dè Baldi (Cuneo)Statuto Comunale
Comune di Romentino (Novara)Statuto Comunale (Approvato con delibera di C.C. n. 26 in data 11/05/2000)
Comune di Rosta (Torino)Statuto Comunale (Approvato con deliberazione C.C. n.39 del 28.06.2000)
Comune di Ruffia (Cuneo)Statuto comunale
Comune di Santo Stefano Roero (Cuneo)Statuto comunale (Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 29.02.2000 esecutiva)
Comune di Venaus (Torino)Statuto comunale
Comune di Villafranca Piemonte (Torino)Statuto Comunale
Comune di Zumaglia (Biella)Statuto comunale
Comunità Montana delle Valli Curone - Grue - Ossona - San Sebastiano Curone (Alessandria)Dispositivo Deliberazione Consiliare n. 45 del 15/12/1997, esecutiva ai sensi di Legge
Provincia di NovaraModifica Statuti
ALTRI ANNUNCI
Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - AlessandriaAvviso di pubblicazione di graduatoria definitiva
Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P.S. c/o ATC - BiellaAvviso
Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P.S. c/o ATC - BiellaAvviso
Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - VercelliAvviso - Pubblicazione della graduatoria provvisoria
Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - VercelliAvviso - Pubblicazione della graduatoria definitiva. Commissione assegnazione alloggi Comune di Crescentino
Comune di AstiDecreto di valutazione n. 245/2000 (Prot. Spec. Atti della Procedura Espropriativa)
Comune di Barengo (Novara)Estratto delle deliberazioni di C.C. n. 23 in data 30-6-2000
Comune di Buttigliera Alta (Torino)Decreto-Ordinanza n.ro 4/2000 - Occupazione durgenza area occorrente per la realizzazione dellampliamento del Cimitero Comunale - 1° lotto. Nomina Perito per redazione Stato di Consistenza
Comune di Candia Canavese (Torino)Acquedotto di Candia Canavese - Nuova tariffa approvata con deliberazione G.C. n. 6 del 10 febbraio 2000
Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)Avviso di deposito - Adozione preliminare piano di recupero di iniziativa privata immobile sito in Via Beata Caterina, 7 di proprietà Osella Mirella e Perlo Lucia
Comune di Chivasso (Torino)Decreto di occupazione di urgenza n. 30 - Occupazione durgenza dei beni immobili per la realizzazione del collettore fognario a servizio della località Mezzano
Comune di Giaveno (Torino)Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27.6.2000: L.R. n. 56/77 e s.m.i. art. n. 41 bis - Approvazione di Piano di Recupero di libera iniziativa immobile sito in via Roma nn. 46-64 a Giaveno
Comune di Gravellona Toce (Verbano Cusio Ossola)Decreto n. 1/2000 - L. 22.10.1971 n. 865 e s.m.i. Espropriazione definitiva aree necessarie alla costruzione cabina elettrica per acquedotto in via Granerolo
Comune di Grugliasco (Torino)Delibera C.C. n. 47 del 4.7.2000: Approvazione piano di recupero di libera iniziativa - proprietà Zumaglini & Gallina S.p.A.
Comune di Isola dAsti (Asti)Deliberazione Consiglio comunale n. 23 del 30.5.2000 - Approvazione del regolamento edilizio comunale
Comune di Montanaro (Torino)1° Variante strutturale del P.R.G.C. per completamento della variante Nord-Est allabitato di Montanaro tra la S.P. 82 e la S.P. 86 ed al collegamento della variante stessa con la SS.26. Progetto preliminare
Comune di Nizza Monferrato (Asti)Avviso di approvazione definitiva Piano di recupero di libera iniziativa proposto dal Sig. Cannoniero Michele relativo ad area e fabbricati siti in Via 1613, catastalmente individuati al Foglio n. 13 mappale n. 97
Comune di Oleggio (Novara)Regolamento Edilizio
Comune di Pombia (Novara)Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22 novembre 1999 avente per oggetto: Adozione definitiva piano di recupero Sig. Gattico Giancarlo
Comune di Quinto Vercellese (Vercelli)Avviso di adozione nuovo regolamento edilizio comunale
Comune di Sale San Giovanni (Cuneo)Avviso
Comune di Tornaco (Novara)Estratto del verbale di deliberazione Consiglio comunale n. 26 del 11/1/2000
Comune di Vigliano Biellese (Biella)Decreto di determinazione dellindennità provvisoria di espropriazione dellarea occorrente per lampliamento della strada Via San Quirico
Comunità Montana Valle Cannobina Cavaglio Spoccia (Verbano Cusio Ossola)Avviso ad opponendum
Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese (Vercelli)Avviso ad opponendum - invaso ingagna - interventi sistemazione e ripristino infrastrutture e loro funzionalità in comune di Mongrando (BI)
Provincia di TorinoServizio pianificazione e utilizzazione risorse idriche - Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 152-141974 del 26.6.2000
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Regione PiemonteL.R. n. 25/1994 - Richiesta di dismissione di una sorgente minerale ubicata nella concessione per acque minerali Caudana nei Comuni di Donato e Chiaverano
ANNUNCI LEGALI
ACCORDI DI PROGRAMMA
Comune di Buttigliera Alta - Rosta (Torino)
Accordo di programma per la realizzazione dei lavori di raccolta acque impluvio Buttigliera Alta - Rosta che si stipula ai sensi e per gli effetti dellart. 27 della legge 8.6.1990, n. 142 tra:
1. Il Comune di Buttigliera Alta
2. Il Comune di Rosta
per le finalità di cui alla Legge 18/5/1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
1 - Analisi dei bisogni - obiettivi - negli anni scorsi, a causa di un inadeguato sistema di raccolta acque si sono verificati danni ai centri abitati ed alle strutture fognarie esistenti nei Comuni di Buttigliera Alta e Rosta.
Si rende pertanto necessario salvaguardare i centri abitati dei due Comuni in occasione di temporali e forti piogge. Con lobiettivo di sviluppare una cultura sovracomunale che incoraggi la capacità di comunicazione e di collaborazione è stata individuata una soluzione che consentirà mediante un intervento, di canalizzazione in parte intubata ed in parte a cielo libero la raccolta delle acque impluvio nei due territori comunali. la protezione idrogeologica delle superfici interessate permetterà inoltre la salvaguardia della linea ferroviaria Torino - Modane.
2 - Procedure - In data 6.4.98 i Sindaci dei Comuni anzicitati si sono impegnati per addivenire ad una soluzione ottimale per evitare linondazione dei terreni ad invaso tra i due territori confinanti. In seguito il C.I.S.V.S. di Rosta ha dato la disponibilità di redigere una indicazione di progetto preliminare per la raccolta acque impluvio, al fine di esaminarne la fattibilità e lassunzione di eventuali finanziamenti onde alleggerire il carico delle acque bianche gravanti o confluenti sul collettore consortile, nellottica della riduzione delle portate afferenti limpianto di depurazione. Con deliberazione della G.C. n. 176 del 25.10.99 il Comune di Buttigliera Alta ha approvato il progetto preliminare redatto da C.I.S.V.S. per un importo complessivo di L. 1.940.000.000 (Euro 1.001.926,38) di cui L. 1.537.478.000 (Euro 794.041,12) per lavori. Con nota dell8.11.99 integrata in data 4.2.2000 veniva avanzata alla Regione Piemonte la richiesta di finanziamento di L. 1.400.000.000 (Euro 723.039,66). Con nota del 2.5.2000 Prot. 3485/24.3 la Regione Piemonte ha comunicato che con deliberazione in data 16.3.2000 il Comitato Istituzionale dellAutorità di Bacino del fiume Po, accogliendo le proposte formulate della Regione Piemonte con D.G.R. n. 47-29420 del 21.2.2000, ha approvato il programma di interventi per il quadriennio 1998-2001 nel quale è compreso lintervento denominato Progetto 2 PI 1055 - Raccolta acque impluvio Buttigliera Alta - Rosta per un finanziamento di L. 800.000.000 (annualità 2000). Il finanziamento sopracitato è subordinato allemanazione del Decreto Ministeriale di trasferimento fondi in favore della Regione Piemonte, che provvederà ad erogarli al Comune di Buttigliera Alta quale Ente proponente sulla base degli stati di avanzamento ed altri documenti giustificativi delle spese sostenute. A seguito di ulteriori approfondimenti e rilievi, è emerso che limporto complessivo dei lavori dovrà essere oggetto di variazione in aumento, per cui occorrerà riaggiornare il progetto preliminare per una spesa complessiva presunta in L. 3.300.000.000 (Euro 1.704.307,77); lintervento, per il suo considerevole impegno economico, sarà pertanto realizzato in tre lotti i cui importi vengono presuntivamente stabiliti come segue:
Iº Lotto L. 1.200.000.000
IIº Lotto L. 800.000.000
IIIº Lotto L. 1.300.000.000
Le Amministrazioni dei due comuni provvederanno ad approvare laggiornamento del progetto preliminare generale ed i progetti preliminari dei tre singoli lotti.
Le eventuali modifiche di particolare rilevanza dei tracciati dovranno essere approvate da entrambi i Comuni. I tempi di attuazione vengono indicativamente stabiliti come segue e potranno variare in base alle disponibilità finanziarie dei due Enti ed alleventuale ottenimento di ulteriore finanziamenti pubblici:
Iº Lotto - anno 2000
IIº Lotto - anno 2001
IIIº Lotto - anno 2002
3 - Adesioni e Impegni - Gli Enti firmatari del presente accordo concordano sugli obiettivi anzicitati e assumono specifici impegni operativi e finanziari per la realizzazione delliniziativa.
Il Comune di Buttigliera Alta si impegna a:
- assumere la posizione di Ente capofila ed ente proponente;
- nominare presso il proprio Ente il Responsabile del Procedimento;
- predisporre ed approvare tutti gli atti amministrativi inerenti gli incarichi professionali, la progettazione, gli appalti, la direzione e collaudo dei lavori ed ogni altro adempimento per la realizzazione dellopera;
- istruire e definire le pratiche espropriative e di asservimento nel proprio territorio e predisporre le bozze delle medesime pratiche per il territorio di Rosta;
- assumere con gli Enti sovracomunali gli adempimenti occorrenti ai fini dellottenimento dei finanziamenti regionali o statali;
- finanziare lopera come segue:
Iº lotto L. 200.000.000 (Euro 103.291,38)
IIº lotto L. 600.000.000 (Euro 309.874,14)
IIIº lotto L. 950.000.000 (Euro 490.634,05)
Il Comune di Rosta si impegna a:
- concedere le necessarie collaborazioni, autorizzazioni ed adesioni per lo svolgimento dei lavori;
- assumere gli adempimenti di competenza per gli espropri ed asservimenti occorrenti nel proprio territorio;
- finanziare lopera mediante lerogazione al Comune di Buttigliera Alta dei seguenti contributi:
Iº lotto L. 200.000.000 (Euro 103.291,38)
IIº lotto L. 200.000.000 (Euro 103.291,38)
IIIº lotto L. 350.000.000 (Euro 180.759,91)
Si dà atto che trattandosi di importi presunti, gli stessi potranno subire variazioni in aumento o diminuzione mantenendo in ogni caso inalterato il 70% e 30% di ripartizione delle spese.
Lincidenza percentuale sopracitata è motivata dal fatto che il tracciato in previsione insiste sul territorio del Comune di Rosta per circa 1/3 e del fatto che i costi di realizzazione sono in rapporto più consistenti nel Comune di Rosta a causa delle particolari caratteristiche tecniche dellintervento.
Gli Enti firmatari con il presente stabiliscono inoltre che nel caso dellottenimento di ulteriori finanziamenti sovracomunali la percentuale di ripartizione venga stabilita come segue:
- Comune di Buttigliera Alta 70%
- Comune di Rosta 30%
I Comuni concordano che tutte le spese sostenute dal Comune di Buttigliera Alta per la realizzazione dellopera di cui trattasi, vengono ripartite tra i due Comuni nella medesima rispettiva percentuale del 70% e 30%. Tra le spese rientrano anche quelle relative al personale responsabile del procedimento ed i suoi collaboratori.
4 - Organi di vigilanza - Ai sensi dellart. 27 comma 6 della legge 142/1990 iene costituito un collegio di vigilanza sul buon andamento del presente accordo, presieduto dal Sindaco del Comune capofila e composto da due rappresentanti degli Enti.
I Comuni, entro 20 giorni dalla comunicazione dellesecutività del presente accordo, nominano il proprio rappresentante.
5 - Durata, efficacia, esecutività dellaccordo - Il presente accordo di programma si intende valido per tutto il periodo occorrente per la realizzazione dellintero intervento.
Il Sindaco del Comune di Buttigliera Alta, nella sua posizione di Comune capofila ed Ente proponente, a fronte degli atti di adesione di cui sopra, approva con proprio decreto il presente accordo di programma e dispone per la sua successiva pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 27 comma 4 della L. 142/1990.
Buttigliera Alta, 12 luglio 2000
Per il Comune di Buttigliera Alta
Il Sindaco
Marcello Andreone
Per il Comune di Rosta
Il Sindaco
Paolo De Nigris
Regione Piemonte
Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Chieri, il Comune di Andezeno per lapprovazione del Progetto della variante allabitato di Chieri collegamento tra la S.P. n. 128, S.S. n. 10 e le S.P. n. 119 e 122 (art. 27, Legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i.)
Lanno duemila, il giorno 1 del mese di marzo, presso la sede dellAmministrazione Provinciale in Torino, Via Maria Vittoria n. 12 tra le parti:
- Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, On.le Enzo Ghigo, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello n. 165
- Provincia di Torino, rappresentata dal Presidente della Giunta Provinciale, Prof.ssa Mercedes Bresso, domiciliata per la carica in Torino, Via Maria Vittoria n. 12
- Comune di Chieri, rappresentato dal Sindaco, Sig. Agostino Gay, domiciliato per la carica in Chieri, Via Palazzo di Città n. 10
- Comune di Andezeno, rappresentato dal Vice-Sindaco, Sig. Massimo Pallaro, domiciliato per la carica in Andezeno, Via Roma n. 59, con delega del Sindaco - Sig. Bartolomeo Cavaglià in data 29/2/2000
Premesso
che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3-63244/98 del 23/4/98 e successiva deliberazione del Consiglio Provinciale n. 371-63244/98 del 5/5/98 è stato approvato lo schema di Protocollo dIntesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, lANAS, il Comune di Chieri e il Comune di Poirino finalizzato alla risoluzione puntuale del nodo viario di Chieri e ad una razionalizzazione della viabilità dellarea Est di Torino;
che nel Programma Triennale dei LL.PP. 2000-2002 della Provincia di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 184592/99 del 22/12/1999, è prevista, relativamente allanno 2000, la realizzazione della Variante allabitato di Chieri - Collegamento tra la S.P. n. 128, S.S. n. 10 e le S.P. n. 119 e 122;
che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 28-14230 del 3/2/99 è stato approvato il progetto preliminare relativo alla Variante in oggetto per un importo complessivo di L. 10.300.000.000.= di cui L. 6.300.000.000.= a carico della Provincia di Torino e lire 4.000.000.000.= a carico del Comune di Chieri;
che la Provincia di Torino con deliberazione della Giunta n. 28-81339/99 del 12/5/99 ha approvato il progetto definitivo dellopera, impegnandosi contestualmente alla copertura finanziaria della quota a carico dellAmministrazione stessa;
che il Comune di Chieri con deliberazione consiliare n. 19 del 12/2/999 si è assunto, tra laltro, limpegno della copertura finanziaria per la quota di competenza del Comune, ammontante a lire 4.000.000.000.=
che a seguito della Conferenza di Servizi promossa dal Presidente della Provincia di Torino con decreto n. 150-136674/99 del 17/8/99, i soggetti indicati in epigrafe hanno verificato la possibilità di approvare il progetto definitivo relativo alla costruzione della Variante allabitato di Chieri - Collegamento tra la S.P. n. 128, S.S. n. 10 e le S.P. n. 119 e 122 - concordando pertanto di addivenire alla stipula del presente Accordo di Programma per la realizzazione dellopera sopra indicata - secondo quanto risulta dagli elaborati annessi al presente Accordo di Programma, qui di seguito elencati:
1. Relazione tecnico-illustrativa
2. Documentazione fotografica
3. Stima dei lavori
4. Corografia
5. Mosaicatura P.R.G.C.
6. Piano quotato 3a
7. Piano quotato 3b
8. Piano quotato 3c
9. Piano quotato 3d
10. Piano quotato 3e
11. Piano quotato 3f
12. Piano quotato 3g
13. Piano quotato 3h
14. Tracciato quotato scala 1:5.000
15. Planimetria scala 1:2.000
16. Profilo longitudinale scala 1:2.000 - 200
17. Sezioni
18. Particolare sezione
19. Piano Particellare dEsproprio scala 1:2.000
20. Elenco Ditte Catastali
21. Ubicazione opere darte - Planimetrie scala 1:1.500
22. Ubicazione opere darte
- Profilo longitudinale scala 1:5.000 - 500
23. Opere darte principali
(piante - progetti - sezioni) scala 1:200
24. Opere darte - Relazione
25. Particolari intersezioni stradali scala 1:1.000
26. Computo metrico movimento materie
27. Impianti elettrici e tecnologici
28. Relazione geologica g. A
29. Relazione geotecnica g. B
30. Allegati di calcolo g. C
31. Indagine geognostica e prove di lab. g. D
32. Ubicazione indagini geognostiche g. 01
33. Carta geologica g. 02
34. Profilo geologico longitudinale g. 03
35. Carta geomorfologica g. 04
36. Carta delle soggiacenze g. 05
37. Allegato rilievi flussi di traffico
che mediante la pubblicazione allAlbo Pretorio del Decreto del Presidente della Provincia di Torino di indizione della Conferenza dei Servizi si è provveduto a dare notizia dellavvio del procedimento;
che le aree interessate dalla realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo ricadono rispettivamente nei Comuni di Chieri e di Andezeno;
che il Comune di Chieri con deliberazione consiliare n. 84 del 19/11/1999 ha provveduto allapprovazione del progetto definitivo della variante strutturale del P.R.G.C., da approvarsi in sede di Accordo di Programma con la procedura di cui allart. 27, comma 4, della L. n. 142/90.
A seguito di tali variazioni urbanistiche le aree interessate dallinfrastruttura in oggetto sono destinate a viabilità e relative fasce di rispetto e sono previsti adeguamenti funzionali alla viabilità di corredo, come risulta dagli elaborati della variante urbanistica, costituita dagli allegati di seguito indicati:
1. Deliberazione consiliare n. 84 del 19/11/99 di adozione del progetto definitivo della variante strutturale n. 1
2. Relazione illustrativa
3. Tav. C2.2 utilizzazione del suolo comprendente lintero territorio del comune scala 1:5.000
4. Tav. C2.2bis perimetro aree normative - scala 1:5.000
5. Tav. C3.3 sviluppi relativi ai territori urbanizzati ed agricoli scala 1:2.000
6. Tav. C3.5 sviluppi relativi ai territori urbanizzati ed agricoli scala 1:2.000
7. Elaborato C4 legenda e rep. dei servizi per le tavole di piano
8. Relazione geologica g. A
9. Relazione geotecnica g. B
10. Allegati di calcolo g. C
11. Indagine geognostica e prove di lab. g. D
12. Ubicazione indagini geognostiche g. 01
13. Carta geologica g. 02
14. Profilo geologico longitudinale g. 03
15. Carta geomorfologica g. 04
16. Carta delle soggiacenze g. 05
che il Comune di Andezeno con deliberazioni consiliari n. 46 e n. 47 del 13/12/1999 ha adottato, ai sensi dellart. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77, le varianti parziali al P.R.G.C. vigente e alla variante generale n. 2 del P.R.G.C., attualmente allesame della Regione Piemonte.
Relativamente alla variante parziale al P.R.G.C. vigente la Provincia di Torino con deliberazione della Giunta n. 4046/2000 del 19/1/2000 ha espresso il proprio giudizio di compatibilità al P.T.C. Ha inoltre giudicato improcedibile lesame della variante parziale alla variante generale n. 2 del P.R.G.C., ritenendola recepibile in sede di Accordo di Programma.
Successivamente con deliberazione consiliare n. 10 del 1/3/2000 il Comune di Andezeno ha adottato la variante strutturale in itinere alla variante generale n. 2 al P.R.G.C., da approvarsi in sede di Accordo di Programma con la procedura di cui allart. 27, comma 4, della L. n. 142/90, concluse le procedure di pubblicazione di cui allart. 15 della L.R. n. 56/77.
A seguito di tali variazioni urbanistiche le aree interessate dallinfrastruttura in oggetto sono destinate a viabilità e relative fasce di rispetto e sono previste aree per la rilocalizzazione di residenze ed attività produttive che insistono sullarea del tracciato stradale, come risulta dagli elaborati della variante urbanistica, costituita dagli allegati di seguito indicati:
1. Deliberazione consiliare n. 46 del 13/12/1999
2. Deliberazione consiliare n. 47 del 13/12/1999
3. Deliberazione consiliare n. 10 del 1/3/2000
4. Relazione
5. Tavola B: Progetto - Sviluppo del Piano
6. Tavola B: Progetto - Sviluppo del Piano
Allegato a1) relativo alla situazione precedente la presente variante parziale
7. Tavola C2: Progetto - Sviluppo del Piano
8. Tavola C2: Progetto - Sviluppo del Piano
Allegato a1) relativo alla situazione precedente la presente variante parziale
9. Relazione geologico-tecnica
che tra ANAS e Provincia di Torino è stato redatto apposito schema di convenzione per la gestione della rotonda che regolerà lintersezione tra la nuova infrastruttura e la SS. n. 10, che fa parte integrante del presente Accordo;
che i lavori della Conferenza dei Servizi si sono positivamente conclusi nella seduta del 24/2/2000 come risulta dai relativi verbali allegati;
che il presente Accordo è stipulato ai sensi dellart. 27 della L. n. 142/90 e s.m.i. in quanto avente ad oggetto la realizzazione della Variante di Chieri - Collegamento tra la S.P. n. 128, S.S. n. 10 e le S.P. n. 119 e 122 di interesse e competenza dellAmministrazione Provinciale di Torino;
Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
Art. 2
Le parti firmatarie del presente Accordo di Programma concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisate negli articoli successivi.
Oggetto del presente Accordo di Programma è la realizzazione della Variante allabitato di Chieri - Collegamento tra la S.P. n. 128, S.S. n. 10 e le S.P. n. 119 e 122, secondo il tracciato di seguito descritto:
a) Tratto S.P. n. 128 di Pessione - S.S. n. 10
b) Tratto S.S. 10 - S.C. per Buttigliera dAsti
c) Tratto S.C. per Buttigliera dAsti - S.P. n. 122 e S.P. n. 119
La lunghezza complessiva della variante è di Km. 4,023.
La variante inizia dallo stacco con lesistente tracciato della S.P. 128 di Pessione, che viene regolamentato con una rotonda di svincolo con raggio interno di m. 25, attualmente a 4 bracci, ma predisposta per ricevere un 5° in direzione della S.P. 122; uno dei bracci attuali serve la strada comunale Tetti Comotto.
Di dimensioni leggermente inferiori (raggio interno m. 23) e con stesse caratteristiche si prevede la rotonda di svincolo sulla S.S. 10 nella quale si prevedono peraltro 4 bracci definitivi, di cui 2 per la continuità della strada in progetto e 2 per la continuità della nuova Variante.
La terza intersezione sempre proposta a rotatoria svincola la strada comunale di Buttigliera dAsti tra i poderi agricoli Robbio e Romagnano: le dimensioni della rotonda in questo caso sono di raggio interno m. 20 con 4 bracci confluenti di cui 2 della strada comunale suddetta più 1 braccio secondario a innestare la strada che collega la Via S. Silvestro.
Lultimo innesto previsto è larrivo della nuova strada sul cosiddetto bivio S. Anna da sud; per confezionare la rotatoria prevista a risoluzione di questo innesto è necessaria la rilocalizzazione di un fabbricato nel Comune di Andezeno.
Il tratto congiungente le rotatorie attraversa il Rio Ravetta con un ponte della luce di m. 15 e della larghezza di m. 12 (m. 10,50 carreggiata + m. 0,75 + m. 0,75 cordoli laterali).
La sezione tipo della strada in progetto è la sezione IV prevista nel citato Bollettino Ufficiale C.N.R. n. 78/1980, così come sopra determinata (vedi disegno di progetto-elaborato n. C4).
La variante in progetto non comporta la costruzione di grandi opere darte, circostanza che gioca a favore di un ottimale inserimento ambientale.
Si prevedono, nellordine:
- Manufatto S1: Sovrappasso in corrispondenza della Strada Comunale Vecchia di Riva
- Manufatto F1: Ponticello scolmatore in destra del rio Ravetta
- Manufatto S2: Ponte sul rio Ravetta
- Manufatto F1: Ponticello scolmatore in sinistra del rio Ravetta
- Manufatto S3: Ponte su bealera affluente in destra del rio Sabbia
- Manufatto S4: Ponte sul rio Sabbia
Art. 3
Ladesione del Sindaco del Comune di Chieri comporta variazione del P.R.G.C. secondo le risultanze degli elaborati allegati con le relative norme tecniche, pertanto sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale, che dovrà essere deliberata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, pena la decadenza dellAccordo di Programma secondo quanto stabilito dallart. 27, comma 5, della L. n. 142/90.
Ratificata ladesione del Sindaco di Chieri, lAccordo di Programma sarà approvato, ai sensi dellart. 27 della L. n. 142/90, con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, che ne curerà la pubblicazione sul B.U.R.
Art. 4
Ladesione del Sindaco del Comune di Andezeno comporta variazione del P.R.G.C. secondo le risultanze degli elaborati allegati con le relative norme tecniche, pertanto sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale, che dovrà essere deliberata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, pena la decadenza dellAccordo di Programma secondo quanto stabilito dallart. 27, comma 5, della L. 142/90.
Ratificata ladesione del Sindaco di Andezeno e concluse le procedure di pubblicazione di cui allart. 15 della L.R. 56/77, relativamente alla variante in itinere alla variante generale n. 2 del P.R.G.C., lAccordo di Programma sarà approvato, ai sensi dellart. 27 della L. n. 142/90, con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, che ne curerà la pubblicazione sul B.U.R.
Art. 5
Le opere previste dal presente Accordo di Programma saranno realizzate dalla Provincia di Torino, nellambito della validità dellAccordo stesso, fissata in anni 5.
Qualora, per motivi non imputabili alle Amministrazioni interessate, lopera non risultasse realizzata nei tempi previsti, il Collegio di Vigilanza potrà valutare la possibilità di consentire una proroga della validità dellAccordo non superiore ad 1 anno.
Linfrastruttura, dellimporto complessivo di L. 10.300.000.000.=, risulta così finanziata:
a) L. 6.300.000.000.= quota a carico della Provincia di Torino mediante accensione di mutuo;
b) L. 4.000.000.000.= quota a carico del Comune di Chieri di cui: lire 2.300.000.000.= mediante mutuo iscritto a bilancio nellanno 1999 e L. 1.700.000.000.= mediante devoluzione di mutui accesi con la Cassa DD.PP.
Art. 6
Ai fini dellattuazione degli interventi di cui al precedente articolo ciascuna delle parti firmatarie si impegna rispettivamente a:
- Regione Piemonte:
Il Presidente della Regione si impegna ad adottare lAccordo medesimo con specifico Decreto in ottemperanza del 4 e 5 comma dellart. 27 della L. n. 142/90, assentendo le variazioni degli strumenti urbanistici dei Comuni di Chieri e Andezeno, che assumono efficacia allatto della pubblicazione sul B.U.R. del Decreto medesimo.
- Provincia di Torino:
Il Presidente della Provincia di Torino si impegna a finanziare lopera per la quota a carico dellAmministrazione Provinciale stessa, ammontante a L. 6.300.000.000.=.
Si impegna alla redazione del progetto esecutivo dellopera in oggetto; allesperimento della relativa gara e allaffidamento dei lavori; alla direzione lavori e al collaudo oltrechè alla gestione e manutenzione delle infrastrutture, per quanto di propria competenza, secondo il cronoprogramma allegato.
Si impegna altresì a sottoscrivere, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di Programma, la Convenzione con lANAS per la gestione della rotonda che regolerà lintersezione con la SS. n. 10 (all. n. 2.7.);
- Comune di Chieri:
Il Sindaco del Comune di Chieri si impegna a finanziare lopera per la somma di L. 4.000.000.000.=
Si impegna a prendere in carico le opere collaterali allinfrastruttura principale e limpianto di illuminazione pubblica, come da progetto; alla manutenzione e gestione della medesima, oltre che alla collaborazione durante i lavori e agli eventuali provvedimenti di variazione provvisoria della circolazione che si rendessero necessari.
Si impegna altresì a non consentire espansioni dellabitato nelle aree ricomprese nellanulare esterna, evitando che la stessa venga di fatto a costituire il nuovo limite alla conurbazione.
Si impegna infine a trasmettere le integrazioni richieste dal Settore Urbanistica della Regione Piemonte.
- Comune di Andezeno:
Il Sindaco del Comune di Andezeno si impegna a prendere in carico le opere collaterali allinfrastruttura principale e limpianto di illuminazione pubblica, come da progetto; alla manutenzione e gestione della medesima, oltre che alla collaborazione durante i lavori e agli eventuali provvedimenti di variazione provvisoria della circolazione che si rendessero necessari
Art. 7
Le opere oggetto del presente Accordo di Programma dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma allegato.
Art. 8
La Provincia di Torino e il Comune di Chieri si impegnano a destinare ad interventi migliorativi della viabilità del Chierese le eventuali economie risultanti a fine lavori.
Art. 9
I pareri allegati e le prescrizioni o raccomandazioni in essi contenute dovranno essere rispettati in ogni loro parte.
Art. 10
La vigilanza sullesecuzione del presente Accordo di Programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono esercitati dal Collegio di Vigilanza istituito ai sensi dellart. 27, comma 6, della L. n. 142/90 e costituito da:
- Presidente della Regione Piemonte o suo delegato;
- Presidente della Provincia di Torino o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Chieri o suo delegato;
- Sindaco del Comune Andezeno o suo delegato.
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Presidente della Provincia di Torino.
Il particolare il Collegio:
- deve vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dellAccordo di Programma nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati;
- deve tentare di risolvere tutte quelle controversie che dovessero insorgere tra le parti sullinterpretazione e attuazione del presente Accordo di Programma;
- può in ogni caso acquisire documenti e informazioni presso i soggetti stipulanti, convocarne i rappresentanti e disporre ispezioni e accertamenti, anche peritali;
- deve relazionare agli Enti partecipanti sullo stato di avanzamento.
Il Collegio così costituito, ai fini della sua funzionalità operativa, può avvalersi dei Funzionari dei Servizi competenti degli Enti interessati.
Art. 11
Per quanto non in contrasto con le disposizioni vigenti, le controversie derivanti dallapplicazione ed esecuzione del presente Accordo che non siano risolte dal Collegio di Vigilanza sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale nominato di comune accordo o, in difetto da parte del Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.
Art. 12
Eventuali modifiche al presente Accordo di Programma, proposte dai soggetti firmatari, saranno valutate dal Collegio di Vigilanza.
Art. 13
I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma hanno lobbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino lAccordo o che contrastino con esso.
I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi dellAccordo stesso, stante lefficacia contrattuale del medesimo.
La delimitazione delle aree oggetto di variazione dei P.R.G.C. evidenziate negli allegati, costituisce riferimento giuridico per gli adempimenti, le modalità operative e gli obblighi contenuti nel presente Accordo.
Art. 14
Sono allegati al presente Accordo di Programma i seguenti documenti ed elaborati grafici:
1. Documentazione tecnica
1.1. progetto definitivo della Variante allabitato di Chieri
1.2. variante al P.R.G.C. del Comune di Chieri
1.3. variante al P.R.G.C. del Comune di di Andezeno
2. Documentazione amministrativa
2.1. verbale Conferenza dei Servizi del 20/9/1999
2.2. verbale Conferenza dei Servizi del 8/11/1999
2.3. verbale Conferenza dei Servizi del 15/2/2000
2.4. verbale Conferenza dei Servizi del 24/2/2000
2.5. dichiarazione del Sindaco del Comune di Chieri
2.6. dichiarazione del Sindaco del Comune di Andezeno
2.7. schema di Convenzione tra la Provincia di Torino e lA.N.A.S.
3. Pareri
3.1. Autorità di Bacino del fiume PO
3.2. Comando Militare Regionale Piemonte
3.3. Settore Opere Pubbliche - Regione Piemonte
3.4. Settore Prevenzione Rischio Geologico - Regione Piemonte
3.5. Settore Gestione Beni Ambientali - Regione Piemonte
3.6. Settore Urbanistica - Regione Piemonte
3.7. Settore Urbanistica - Regione Piemonte - Integrazione parere
3.8. ANAS
3.9. SNAM
3.10. ENEL
4. Cronoprogramma
Torino, 1 marzo 2000
Per la Regione Piemonte:
Enzo Ghigo
Per la Provincia di Torino:
Mercedes Bresso
Per il Comune di Chieri:
Agostino Gay
Per il Comune di Andezeno:
Massimo Pallaro
Laccordo di programma è stato approvato con D.P.G.R. 22 giugno 2000, n. 62, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 26, del 28 giugno 2000.
COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme Acque Minerali e Termali - Torino
Alpe Guizza S.p.A. - Richiesta di dismissione di una sorgente minerale oggetto della concessione per acque minerali Caudana in territorio dei Comuni di Donato e Chiaverano
Data di avvio: 28/6/2000
Numero di protocollo dellistanza: 13425
Termine massimo per la conclusione del procedimento: 180 giorni.
Dirigente Responsabile del progetto: Ing. Tommaso Turinetti.
Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Alessandro Lepori.
Settore presso il quale è possibile visionare gli atti relativi: Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Via Magenta, 12 - 10128 Torino.
Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.
Il Dirigente di Settore
Tommaso Turinetti
Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche
Comune di Favria (TO) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia di tre pozzi, denominati P1, P3 e P4, dellacquedotto comunale - Art. 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni
Data di avvio: 21/6/2000
n. di protocollo dellistanza: 4725 n. assegnato: 211
Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.
Ufficio competente alladozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.
Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Dott. Arch. Claudio Salanitro tel. 011/4324548.
Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Dott. Arch. Claudio Salanitro.
Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato allistanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.
Il Responsabile del Procedimento
Salvatore De Giorgio
Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche
Comune di Rivoli (TO) - Ridefinizione dellarea di salvaguardia di due pozzi dellacquedotto comunale, ubicati in località Orsiera - Art. 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni
Data di avvio: 3/7/2000
n. di protocollo dellistanza: 4961 n. assegnato: 205
Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.
Ufficio competente alladozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.
Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Dott. Arch. Claudio Salanitro tel. 011/4324548.
Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Dott. Arch. Claudio Salanitro.
Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato allistanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.
Il Responsabile del Procedimento
Salvatore De Giorgio
Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
Comune di Arona (NO) - Ridefinizione dellarea di salvaguardia di due pozzi dellacquedotto comunale di arona denominati PCA e PCB, ubicati nel territorio comunale di Dormelletto - Art. 6 del D.P.R. 236/88 e successive modificazioni
Data di avvio: 13/7/2000
n. di protocollo dellistanza: 5214 n. assegnato: 212
Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.
Ufficio competente alladozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.
Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Dott. Arch. Claudio Salanitro tel. 011/4324548.
Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Dott. Arch. Claudio Salanitro.
Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato allistanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.
Il Responsabile del Procedimento
Salvatore De Giorgio
STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Cambiasca (Verbano Cusio Ossola)
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale - Delibera n. 56 - Data 20/12/1999 - Approvazione dello schema di statuto comunale
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Autonomia statutaria.
1. Il Comune di Cambiasca:
a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dellautonomia degli enti locali;
d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per se e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nellorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, lautogoverno della comunità.
Art. 2
Finalità.
1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della Comunità, ne cura lo sviluppo civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela lequilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali alla riduzione dellinquinamento, assicurando, nellambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) dare pieno diritto alleffettiva partecipazione dei cittadini, singoli, e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale, del Comune di Cambiasca; a tal fine sostiene e valorizza lapporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione delliniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obbiettivi di carattere mutualistico e sociale;
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nellimpegno della cura e delleducazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e educativi, garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutte attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali, fra i sessi.
Art. 3
Territorio e sede comunale.
1. Il territorio del Comune si estende per 3,94 kmq., confina: a nord con i Comuni di Miazzina e Caprezzo, ad est con il Comune di Vignone, a sud con il Comune di Verbania, ad ovest con i Comuni di Verbania e Miazzina.
2. Il Palazzo civico, sede comunale è ubicato in Via Simonetta, 24.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. Allinterno del territorio comunale di Cambiasca non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, linsediamento di centrali nucleari ne lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art. 4
Stemma e gonfalone.
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cambiasca.
2. Lo Stemma e il Gonfalone sono stati concessi con D.P.R. 17 Aprile 1990: Stemma: semitroncato partito: nel primo, di azzurro, alla lettera maiuscola C, doro; nel secondo, di azzurro, alla campana doro, vestito dello stesso; nel terzo, di rosso, al liocorno inalberato, dargento. Ornamenti esteriori da Comune. Gonfalone: drappo di bianco riccamente ornato di ricami dargento e caricato dello stemma sopra descritto con liscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. Lasta verticale è ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati dargento.
3. Nelle cerimonie nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 5
Consiglio Comunale dei ragazzi.
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere lelezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: sport, tempo libero, giochi, rapporti con lassociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con lUnicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 6
Programmazione e cooperazione.
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia del Verbano Cusio Ossola, con la Regione Piemonte e la Comunità Montana Val Grande.
Titolo II
Ordinamento strutturale
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art. 7
Organi.
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali.
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quanto si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
Art. 9
Consiglio Comunale.
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco ed in assenza a chi lo sostituisce legalmente.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico-amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
Art. 10
Sessioni e convocazione.
1. Lattività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e lordine dei giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Lavviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 1 (uno) giorno dopo la prima.
6. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. Lelenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nellalbo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno due giorni prima nel caso di sessione straordinaria e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. In casi eccezionali può essere consentita la discussione e lapprovazione di un argomento non inserito nellordine del giorno, a condizione che i consiglieri comunali siano tutti presenti e che la decisione sulla trattazione del punto sia unanime.
10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
11. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
Art. 11
Linee programmatiche di mandato.
1. Entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e normalmente entro il 30 settembre. E facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Art. 12
Commissioni.
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Art. 13
Consiglieri.
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nellelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voto sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, indipendentemente dal fatto che siano ordinarie o straordinarie, o a cinque sedute anche non consecutive nel corso dellanno solare sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 7/8/1990 n. 241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, che pur partecipando alla riunione non ha diritto di voto. Largomento potrà essere discusso a porte chiuse e quindi senza la presenza del pubblico, se il Sindaco ne ravvisi lopportunità per motivi di privacy o di ordine pubblico.
Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri.
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 15
Gruppi consiliari.
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unicamente allindicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
Art. 16
Sindaco.
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli edifici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 17
Attribuzioni di amministrazione.
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione del comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del Comune nonchè lattività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 6 della legge n. 142/90, e s.m.i.;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nellapposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 18
Attribuzioni di vigilanza.
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, ed eventuali aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 19
Attribuzioni di organizzazione.
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare del Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 20
ViceSindaco.
1. Il viceSindaco nominato tale dal Sindaco è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di questultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonchè pubblicato allalbo pretorio.
Art. 21
Mozioni di sfiducia.
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 22
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco.
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. La procedura per la verifica della presenza di un impedimento permanente del Sindaco viene attivata dal viceSindaco o, in mancanza, dallassessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
Art. 23
Giunta comunale.
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Art. 24
Composizione.
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non inferiore a 2 (due) e non superiore a 4 (quattro) di cui uno è investito della carica di viceSindaco.
2. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri comunali.
Art. 25
Nomina.
1. Il viceSindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 26
Funzionamento della Giunta.
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti, escluso il Sindaco, con arrotondamento allunità superiore e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 27
Competenze.
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore se nominato o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta dei responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;.
j) dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum o costituisce lufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionati che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dellente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato;
p) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio.
Titolo III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 28
Partecipazione popolare.
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allamministrazione dellente al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
Capo II
Associazionismo e volontariato
Art. 29
Associazionismo.
1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, il Comune, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lassociazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
Art. 30
Contributi alle associazioni.
1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellente è stabilita con deliberazione della Giunta Municipale, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dallente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art. 31
Volontariato.
1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonchè per la tutela dellambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dellente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore, riuscita e siano tutelate sotto laspetto infortunistico.
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 32
Consultazioni.
1. Lamministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa.
Art. 33
Petizioni.
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allamministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame allorgano competente.
4. Se la petizione è sottoscritta da un numero di persone di maggiore età che rappresenti almeno il 5% del corpo elettorale lorgano competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% del corpo elettorale, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 giorni.
Art. 34
Proposte.
1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore al 10% del corpo elettorale avanzi al Sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unicamente ai pareri dellorgano competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 10 giorni dal ricevimento.
2. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 35
Referendum.
1. Un numero di elettori residenti non inferiore a 1/4 degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo triennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del Consiglio Comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) regolamento edilizio:
e) costituzione e/o partecipazione in S.p.A. o S.r.l.;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva le modalità con le quali vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la foro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza qualificata di 2/3 dei consiglieri comunali
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
Art. 36
Accesso agli atti.
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellamministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dellimpiegato o funzionario che ha in deposito latto linteressato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dellatto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 37
Diritto di informazione.
1. Tutti gli atti dellamministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nellatrio del Palazzo Comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3. Laffissione viene curata dal segretario - comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica lavvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati allinteressato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta laffissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 38
Istanze.
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dallinterrogazione.
Capo IV
Difensore civico
Art. 39
Nomina.
1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura allamministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino allinsediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri di consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto;
c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con lamministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo allamministrazione comunale;
e) che sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.
Art. 40
Decadenza.
1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti lamministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dellincarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.
Art. 41
Funzioni.
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire losservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonchè il rispetto dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui allart. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dallart. 17, comma 39, dellultima legge citata.
Art. 42
Facoltà e prerogative.
1. Lufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dellamministrazione comunale, unicamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nellesercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dellamministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto dufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni lesito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto lintervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare lorgano competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E facoltà del difensore civico, quale garante dellimparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.
Art. 43
Relazione annuale.
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di novembre, la relazione relativa allattività svolta nellanno, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dellattività amministrativa e lefficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire limparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa allalbo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.
Art. 44
Indennità di funzione.
1. Al difensore civico è corrisposta unindennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.
Capo V
Procedimento amministrativo
Art. 45
Diritto di intervento nei procedimenti.
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. Lamministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 46
Procedimenti ad istanza di parte.
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato listanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o lamministratore devono sentire linteressato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere lemanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso latto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare allamministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 47
Procedimenti a impulso di ufficio.
1. Nel caso di procedimenti ad impulso dufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatore di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dalladozione dellatto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per lelevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dellart. 37 dello statuto.
Art. 48
Determinazione del contenuto dellatto.
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dellatto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dellaccordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e limparzialità dellamministrazione.
Titolo IV
Attività amministrativa
Art. 49
Obiettivi dellattività amministrativa.
1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art. 50
Servizi Pubblici comunali.
1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 51
Forme di gestione dei servizi pubblici.
1. Il Consiglio Comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione o unazienda.
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale,
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica imprenditoriali,
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriali,
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonchè in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. l poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 52
Aziende speciali.
1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. l servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 53
Struttura delle aziende speciali.
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità deliamministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
Art. 54
Istituzioni.
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, se nominato.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione.
Art. 55
Società per azioni o a responsabilità limitata.
1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dellente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unicamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. l consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza dellente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
Art. 56
Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 57
Consorzi.
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui allart. 57, secondo comma del presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 58
Accordi di programma.
1. Il Sindaco per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in unapposita conferenza la quale provvede altresì allapprovazione formale dellaccordo stesso ai sensi dellart. 27, comma 4, della legge 8.6.1990 n. 142, modificato dallart. 17, comma 9, della legge n. 127/97.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Titolo V
Uffici e personale
Capo I
Uffici
Art. 59
Principi strutturali e organizzativi.
1. Lamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionari di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegate allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 60
Organizzazione degli uffici e del personale.
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale, al direttore se nominato e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 61
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore se nominato e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario Comunale, al direttore se nominato e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali.
Art. 62
Diritti e doveri dei dipendenti.
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionati e fasce professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario Comunale, il direttore se nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Lapprovazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dellente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
Capo II
Personale direttivo
Art. 63
Direttore generale.
1. Il Sindaco previa delibera della Giunta Comunale può assegnare le funzioni di Direttore generale al Segretario Comunale con i compiti di cui agli articoli successivi.
Art. 64
Compiti del Direttore generale.
1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dellente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
Art. 65
Funzioni del Direttore generale.
1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) Verifica lefficacia e lefficienza delle attività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellente e la distribuzione dellorgano effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Art. 66
Responsabili degli uffici e dei servizi.
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
Art. 67
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa, fatti salvi quelli demandati per legge agli organi collegiali.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curane lesecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie nellambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui allart. 38 della legge n. 142/1990;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore, se nominato;
j) forniscono al Direttore, se nominato, nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario Comunale o dal Direttore se nominato e dal Sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
m) rispondono, nei confronti del Direttore generale, se nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 68
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.
1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici o servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellart. 6, comma 4, della legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 69
Collaborazioni esterne.
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 70
Ufficio di indirizzo e di controllo.
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché lente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui allart. 45 del Decreto Legislativo n. 504/92.
Capo III
Il Segretario Comunale
Art. 71
Il Segretario Comunale.
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dellufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 72
Funzioni del Segretario Comunale.
1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.
4. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e del referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali lente è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
Capo IV
La responsabilità
Art. 73
Responsabilità verso il Comune.
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti e risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi in servizio,
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo e responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 74
Responsabilità verso terzi.
1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore se nominato, i responsabili dei servizi, e i professionisti - collaboratori esterni che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni di incarico, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore, dal Segretario, dal personale comunale e dal personale esterno comunque incaricato, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precederete articolo.
3. La responsabilità personale dellamministratore, del Segretario, del Direttore se nominato, del personale comunale e del personale esterno comunque incaricato che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento lamministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 75
Responsabilità dei contabili.
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
Capo V
Finanza e contabilità
Art. 76
Ordinamento.
1. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 77
Attività finanziaria del Comune.
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. l trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenti con deliberazione consiliare, imposte, tasse, canoni e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 78
AmministrazIone dei beni comunali.
1. Il Sindaco dispone la compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario o al ragioniere del Comune dellesattezza dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dallalienazione di beni, lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nellestinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 79
Bilancio comunale.
1. Lordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi delluniversalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Lapposizione del visto rende esecutivo latto adottato.
Art. 80
Rendiconto della gestione.
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 81
Attività contrattuale.
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonchè le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 82
Revisore dei conti.
1. Il Consiglio Comunale elegge, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscano negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonchè alla partecipazione al nucleo di valutazione del responsabile degli uffici e dei servizi di cui allart. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.
Art. 83
Tesoreria.
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante il cui tesoriere è tenuto a dare comunicazione allente entro tre giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. l rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonchè da apposita convenzione.
Art. 84
Controllo economico della gestione.
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso al Sindaco che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.
Titolo VI
Disposizioni diverse
Art. 85
Fusione di Comuni.
1. Il Comune, dintesa con gli altri Comuni limitrofi, può redigere progetti riorganizzativi finalizzati alla fusione degli stessi, con i criteri e le modalità stabiliti dalle leggi vigenti in materia.
Art. 86
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali.
1. Il Comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine della Regione.
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 87
Delega di funzioni alla comunità montana.
1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana lesercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.
Art. 88
Pareri obbligatori.
1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dellart. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dallart. 17, comma 24, della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.
Titolo VII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 89
Modificazioni e abrogazione dello Statuti
1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta glomi e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e labrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui al comma 1.
3. Lo statuto dopo lapprovazione del Comitato Regionale di Controllo è inviato alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Esso è affisso allAlbo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione allAlbo del Comune.
5. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
6. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non sia trascorso un anno dalla sua presentazione.
Art. 90
Entrata in vigore
1. Il presente statuto, dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso allAlbo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione allAlbo del Comune.
4. Il Segretario Comunale appone in calce alloriginale dello statuto la dichiarazione dellentrata in vigore.
Il Presidente
Carlo Alberto Pratesi
Il Consigliere Anziano
Tiziano Cattaldo
Il Segretario Comunale
Michele Romano
Comune di Rocca Dè Baldi (Cuneo)
Statuto Comunale
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Definizione
1. Il Comune di Rocca deBaldi è ente locale autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2
Autonomia
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nellambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dellautonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. Lattività dellamministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri delleconomicità di gestione, dellefficienza e dellefficacia dellazione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali, alla salvaguardia del proprio patrimonio culturale, ambientale, architettonico e artistico, nonché alla promozione turistica del proprio territorio. Inoltre attiva tutte le iniziative per incentivare, sostenere e promuovere le attività nel settore commerciale, artigianale, industriale e agricolo che costituiscono la struttura portante delleconomia locale.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 3
Sede
1. La sede del Comune è sita in Crava via Umberto 1° n.13.
La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.
Art. 4
Territorio
1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui allart. 9 della legge 24 dicembre1954, n. 1228, approvato dallIstituto Nazionale di Statistica. Si estende su una superficie di Ha 2.632 in pianura, confinando a Nord con il comune di SantAlbano Stura, ad Est con il comune di Magliano Alpi, a Sud con il comune di Mondovì e ad ovest con il comune di Morozzo.
2. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Crava, Rocca deBaldi, Pasquero, Carleveri e Corvi.
3. Il territorio è attraversato dai torrenti Pesio e Pogliola, dalla strada statale n.22 di Valle Macra e da 3 strade provinciali: S.P.120- S.P.262-S.P. 266.
4. Il territorio è principalmente coltivato a cereali, a prato, a culture legnose. E presente LOASI faunistica di Crava Morozzo.
Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco
1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono stati concessi con D.P.C.M. del 5-7-1954 e sono conformi ai bozzetti allegati al predetto Decreto.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
3. Luso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. Luso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
Art. 6
Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui allart. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Leventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle direttive della Comunità Europea;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.
Art. 7
Assistenza, integrazione sociale e diritti
delle persone handicappate.
Coordinamento
degli interventi
1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e lazienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui allart. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. Allinterno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.
Art. 8
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali
1. Nellambito del decentramento di cui alla Legge. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:
a) linformazione e le iniziative per il miglioramento dellefficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dellarticolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.
Art. 9
Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)
CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 10
Elezione - Composizione - Presidenza
- Consigliere anziano - Competenze
1. Lelezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.
3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dellart. 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dellart. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dallatto costitutivo dellente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con voto limitato.
Art. 11
Consiglieri comunali - Convalida -
Programma di governo
1. I consiglieri comunali rappresentano lintero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e lassistenza in sede processuale per fatti connessi allespletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dellart. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, dallo stesso nominata, tra cui il Vice Sindaco.
5. Nella prima seduta, il Sindaco presenta al Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6 Il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con lapprovazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nellatto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del Consiglio dellattuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente allaccertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dallart. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
Art. 12
Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno
o cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
o tre giorni prima per le sedute straordinarie
o un giorno prima per le sedute dichiarate urgenti;
o il giorno di consegna non viene computato;
b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, unadeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari.
c) La documentazione relativa alle proposte iscritte allordine del giorno è messa a disposizione dei
Consiglieri, almeno 24 ore prima della seduta;
d) La presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, per la validità della seduta:
- n. 6 Consiglieri per le sedute di prima convocazione
- n. 4 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione
e) richiedere, per lapprovazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
f) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
g) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
h) indicare se le interrogazioni e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
i) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate allufficio di presidenza del consiglio.
2. In pendenza dellapprovazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché della regolamentazione della designazione dei capogruppo, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti
b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto lassenza dalla seduta.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nellanno solare, senza giustificato motivo, dà luogo allavvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso allinteressato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dellavviso.
5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata allinteressato entro 10 giorni.
6. Ai consiglieri comunali, è corrisposto un gettone di presenza in conformità alle disposizioni di legge in vigore. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.
Art. 13
Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
a) per lapprovazione del rendiconto della gestione dellesercizio precedente;
b) per lapprovazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica o per la verifica degli equilibri di bilancio di cui allart. 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
Art. 14
Esercizio della potestà regolamentare
1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nellesercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto
dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, allalbo pretorio comunale, di apposito manifesto recante lavviso del deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.
Art. 15
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 16
Costituzione di commissioni speciali
1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dellarticolo precedente.
3. Con latto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure dindagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Il funzionamento della Commissione sarà stabilito da apposito regolamento.
7. Il Sindaco o lassessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.
Art. 17
Indirizzi per le nomine e le designazioni
1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, qualora gli indirizzi non siano già stati approvati durante la prima seduta dopo le elezioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco restano in carica fino alla nomina dei nuovi.
CAPO II
GIUNTA E SINDACO
Art. 18
Elezione del Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Art. 19
Linee programmatiche
1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
Art. 20
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire allufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario in conformità alla Legge.
Art. 21
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dallesercizio delle funzioni, ai sensi dellart. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede lassessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
Art. 22
Delegati del Sindaco
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.
Art. 23
Divieto generale di incarichi e consulenze -
Obbligo di astensione
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellamministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.
Art. 24
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 25
La Giunta - Composizione e presidenza
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero 4 (quattro) assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 2 (due). Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
Art. 26
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E, altresì, di competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Lautorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta per i proprii atti e di quelli del Consiglio comunale.
5. La Giunta provvede allapprovazione dei verbali di concorso.
6. Laccettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dellart. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
Art. 27
Funzionamento della Giunta
1. Lattività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti allordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta e assicura lunità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. Leventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.
Art. 28
Cessazione dalla carica di assessore
1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dallufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
Art. 29
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
1. Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari,entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE -
DIFENSORE CIVICO
CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI -
ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI
-
ISTANZE E PROPOSTE
Art. 30
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce leffettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini allattività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base delle frazioni. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nellesercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente lamministrazione comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b) liniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. Lamministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, lautonomia e luguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo alladozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallapposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nellosservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 31
Riunioni e assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. Lamministrazione comunale ne facilita lesercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità duso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sullesercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Art. 32
Consultazioni
1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Le consultazioni, nelle forme previste nellapposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
Art. 33
Istanze e proposte
1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dellistanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Le proposte inerenti la revoca o lassunzione di nuovi provvedimenti, dovranno essere sottoscritte almeno da 50 (cinquanta) elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari
4.Le semplici istanze rivolte al Consiglio e alla Giunta, per segnalare problemi di rilevanza locale, devono essere sottoscritte da almeno 50 (cinquanta) elettori, senza formalità di autentica.
CAPO II
REFERENDUM
Art. 34
Azione referendaria
1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il trenta per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 35
Disciplina del referendum
1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f ) le modalità di attuazione.
Art. 36
Effetti del referendum
1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se lesito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sulloggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se lesito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sulloggetto del quesito sottoposto a referendum.
CAPO III
DIFENSORE CIVICO
Art. 37
Istituzione dellufficio
1. E istituito nel Comune lufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dellimparzialità, della tempestività e della correttezza dellazione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dellordinamento vigente.
Art. 38
Nomina - Funzioni - Disciplina
1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per listituzione dellufficio del difensore civico in forma associata. Lorganizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nellaccordo medesimo e inseriti nellapposito regolamento.
TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Art. 39
Albo pretorio
1. E istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, lalbo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
Art. 40
Svolgimento dellattività amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dellassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sullazione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA
Art. 41
Demanio e patrimonio
1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dellart. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
Art. 42
Ordinamento finanziario e contabile
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con lart. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 43
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che lorgano di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
TITOLO VI
I SERVIZI
Art. 44
Forma di gestione
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.
Art. 45
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art. 46
Aziende speciali
1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di unazienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dellazienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dellazienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dellazienda può prevedere condizioni e modalità per laffidamento dellincarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con lazienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dellazienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dellintero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
5. Lordinamento dellazienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. Lorganizzazione e il funzionamento è disciplinato dallazienda stessa, con proprio regolamento.
7. Lazienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha lobbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dellazienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
Art. 47
Istituzioni
1. Per lesercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con latto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dallart. 46 per le aziende speciali.
4. Il direttore dellistituzione è lorgano al quale compete la direzione gestionale dellistituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dallorgano competente in seguito a pubblico concorso.
5. Lordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno lobbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso lequilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lorgano di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 48
Società
1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per lesercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dellarticolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dallarticolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dallarticolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Per lapplicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 49
Concessione a terzi
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come limpiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa loggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto laspetto sociale.
TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 50
Convenzioni
1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 51
Accordi di programma
1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Art. 52
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 53
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, lordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché allorganizzazione e gestione del personale, nellambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art. 54
Organizzazione del personale
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dallordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dellaccrescimento dellefficienza ed efficacia dellazione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
Art. 55
Stato giuridico e trattamento economico del personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 56
Incarichi esterni
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti allinterno dellente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dellarea direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e leventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui allarticolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dellassessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto allarticolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. Lattribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO
Art. 57
Segretario comunale - Direttore generale
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sullordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina lesercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dallart. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dallart. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dallart. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dallart. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dellincarico.
5. In relazione al combinato disposto dellart. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dallart. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui allart. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990. In mancanza di nomina del direttore Generale, le funzioni vengono svolte dal Segretario comunale e, in questo caso, allo stesso competono le indennità previste dal contratto collettivo in vigore.
Art. 58
Vice Segretario comunale
1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-segretario, apicale, avente funzioni vicarie.
Art. 59
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi, nominati dal Sindaco, la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa ladozione di atti - determine- che impegnano lamministrazione verso lesterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dellente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dallorgano politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dellente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure dappalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa,
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
l) ladozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dallart. 38 della legge n. 142/1990;
m) lemissione di provvedimenti in materia di occupazione durgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dellente, della correttezza amministrativa e dellefficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Art. 60
Avocazione
1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora linerzia permanga,il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.
Art. 61
Ufficio di staff
1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio sono scelti tra i dipendenti del Comune, compatibilmente con la pianta organica esistente e con le esigenze dei vari uffici.
Art. 62
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
1. Ai sensi dellart. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dallart. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare lefficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. Lufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 63
Entrata in vigore
1. Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allalbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellinterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo pretorio del comune.
Art. 64
Modifiche dello statuto
1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per lautonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Comune di Romentino (Novara)
Statuto Comunale (Approvato con delibera di C.C. n. 26 in data 11/05/2000)
SOMMARIO
Titolo I° - ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 - Il Comune
Art. 2 - Il territorio
Art. 3 - Le funzioni
Art. 4 - Funzioni proprie e funzioni delegate
Art. 5 - Adesione ai principi dellordinamento europeo
Titolo II° - ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo primo - Organi e loro attribuzioni
Art. 6 - Organi
Art. 7 - Deliberazioni degli organi collegiali
Capo secondo - Il Consiglio Comunale
Art. 8 - Funzioni
Art. 9 - Sessioni e convocazioni
Art. 10 - Linee programmatiche di mandato
Art. 11 - Commissioni
Art. 12 - Consiglieri
Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 14 - Gruppi Consiliari
Capo terzo - La Giunta Comunale
Art. 15 - Funzioni
Art. 16 - Composizione
Art. 17 - Nomina
Art. 18 - Funzionamento della Giunta
Art. 19 - Competenze
Capo quarto - Il Sindaco
Art. 20 - Funzioni e giuramento
Art. 21 - Competenze
Art. 22 - Deleghe del Sindaco
Art. 23 - Competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo
Art. 24 - Poteri di surroga
Art. 25 - Vicesindaco
Titolo III° - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo primo - Istituti di partecipazione
Art. 26 - Partecipazione dei cittadini
Art. 27 - Consultazioni
Art. 28 - Petizioni
Art. 29 - Proposte
Art. 30 - Istanze
Art. 31 - Referendum consultivo
Capo secondo - Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 32 - Diritto di partecipazione
Art. 33 - Pubblicità degli atti
Art. 34 - Diritto di accesso
Capo terzo - Rapporti con gli Enti
Art. 35 - Forme associative ed Enti
Art. 36 - Conferenza di servizi
Art. 37 - Vigilanza e controlli
Titolo IV° - DELLAZIONE AMMINISTRATIVA
Capo primo - Principi fondamentali
Art. 38 - Svolgimento dellattività amministrativa
Capo secondo - Gestione dei servizi
Art. 39 - Servizi pubblici comunali
Art. 40 - Gestione diretta dei servizi pubblici
Art. 41 - Aziende speciali ed istituzioni
Capo terzo - Uffici
Art. 42 - Principi strutturali ed organizzazione
Art. 43 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 44 - Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 45 - Responsabili dei servizi
Art. 46 - Segretario Comunale
Titolo V - DELLA FINANZA COMUNALE
Capo primo - Demanio e patrimonio
Art. 47 - Demanio e patrimonio
Art. 48 - Gestione del patrimonio
Art. 49 - Gestione del demanio
Capo secondo - Dei contratti
Art. 50 - Attività contrattuale
Capo terzo - Della contabilità e bilancio
Art. 51 - Ordinamento
Art. 52 - Attività finanziaria
Art. 53 - Il bilancio
Art. 54 - Il conto consuntivo
Art. 55 - Revisione economico finanziaria
Art. 56 - Tesoreria
Art. 57 - Controllo economico della gestione
Art. 58 - Responsabilità del contabile
Titolo VI° - TUTELA DEGLI INTERESSI E DEI DIRITTI
Art. 59 - Azione popolare
Titolo VII° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 60 - Modifiche e revisioni
Art. 61 - Adozione dei regolamenti
Art. 62 - Integrazioni
Art. 63 - Entrata in vigore
TITOLO 1
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art.1
Il Comune
1. Romentino è Comune autonomo nellambito territoriale della Regione Piemonte e della Repubblica Italiana, sulla base dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali dello Stato nonché delle norma del presente statuto.
2. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma e fa uso, nelle cerimonie, del proprio gonfalone
Art.2
Il territorio
1. Il Comune di Romentino ha il suo territorio interamente compreso nella Provincia di Novara e confina con i Comuni di Trecate, Novara, Galliate e con il fiume Ticino
2. La sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici è fissata
in Via Chiodini n.1
3. La modifica della circoscrizione territoriale è sempre
subordinata alla previa audizione della popolazione residente nel Comune.
Art.3
Le funzioni
1. Il Comune concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione dei cittadini allorganizzazione politica, economica e sociale per rendere effettive la libertà e luguaglianza.
2. In particolare, per il raggiungimento dei fini generali e nellambito delle competenze riconosciute dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, il Comune:
a) Promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto alla salute e alla sicurezza sociale, al lavoro e allistruzione di tutti i cittadini, favorendo lattività delle organizzazioni di volontariato;
b) Promuove e favorisce lintegrazione sociale tra gli abitanti, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza opinioni religiose e politiche, nonché la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione di cittadini, delle forze sociali ed economiche nellassolvimento dei propri compiti e funzioni;
c) Individua nella programmazione lo strumento di sviluppo della collettività; garantisce quindi la tutela del territorio e dellambiente attraverso la pianificazione generale del territorio comunale attuando piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento ambientale e per lo sviluppo delle risorse naturali;
d) Promuove lo sviluppo della cooperazione e dellassociazione nei diversi settori;
e) Tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico artistico e culturale e religioso, promuovendo il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione e mantenendo vive le tradizioni locali di costume;
f) Organizza ed eroga direttamente e/o indirettamente servizi di assistenza a favore dellinfanzia degli anziani e degli inabili;
g) Promuove la razionalizzazione della rete commerciale di vendita favorendo lassociazionismo locale nonché la tutela dei consumatori;
h) Promuove incoraggia e favorisce la pratica sportiva, lo sport dilettantistico, il turismo sociale, nonché altre manifestazioni di tempo libero;
i) Promuove iniziative e favorisce soluzioni delle problematiche giovanili;
j) Assume iniziative per assicurare unampia e democratica informazione e partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale garantendo un pluralismo delle istituzioni e nelle istituzioni;
k) Predispone e garantisce i servizi, le strutture e le infrastrutture per gli insediamenti urbani.
Art.4
Funzioni proprie e funzioni delegate
1. Oltre alle funzioni attribuite direttamente dalla legge e dal presente Statuto, il Comune esercita altresì le funzioni amministrative delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, In ogni caso le spese che il Comune sosterrà devono ritenersi a totale carico degli Entri deleganti.
Art.5
Adesione ai principi dellordinamento europeo
1. Il Comune aderisce ai principi fondamentali dellordinamento europeo e concorre alla autonomia locale, secondo gli indirizzi fissati dagli organi comunitari impegnandosi ad operare per la loro attuazione allo scopo di concorrere ad edificare una Europa unita, fondata sui valori della pace, della cooperazione e della partecipazione.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art.6
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellamministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato;
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrative del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art.7
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazione concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo la legge, le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art.8
Funzioni
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari;
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico-amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
Art.9
Sessioni e convocazione
1. Lattività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto e del controllo della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno otto giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
6. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti ritenuti di carattere straordinario, da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. Lelenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nellalbo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per ladunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno sette giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni starordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di sedute di particolare urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal viceSindaco.
Art.10
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico -amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche , mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, in occasione della presentazione del bilancio preventivo, il Consiglio provvede, a verificare lattuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta allorgano consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto allapprovazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art.11
Commissioni
1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti e speciali per fini, di indagine, di inchiesta, di studio, di controllo. Dette commissioni sono composte da Consiglieri comunali e da esperti non Consiglieri , gli uni e gli altri con criteri di proporzionalità tra maggioranza e minoranza. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Le norme fondamentali per il funzionamento delle Commissioni saranno previste nel Regolamento del Consiglio Comunale.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Art.12
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nellelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. La motivazione dellassenza deve essere comunicata al Sindaco, per iscritto, nei due giorni precedenti o seguenti la seduta. Il Sindaco, accertata lassenza maturata dal Consigliere, comunica per iscritto allinteressato lavvio del procedimento.
Art.13
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco unadeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano, anche attraverso lattività della conferenza dei capigruppo.
4. Ciascun Consigliere e Assessore è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 14
Gruppi consiliari
1. I gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i nominativi dei relativi Capi Gruppo sono comunicati al Sindaco e al Segretario Comunale.
2. I Consiglieri Comunali non possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti.
3. E istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dal presente statuto, nonché dallart. 31, comma 7 ter, della legge 142/90, e s.m. e i. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso limpiegato addetto allufficio protocollo del Comune.
5. Ai capigruppi consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili allespletamento del proprio mandato.
6. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 15
Funzioni
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al Governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Art. 16
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di sei Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art. 17
Nomina
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentele entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 18
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli Assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti.
Art. 19
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di Governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i) dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ed altro organismo;
k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dellente;
m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato.
n) determina, sentito il Nucleo di valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio.
CAPO IV
IL SINDACO
Art. 20
Funzioni - Giuramento.
1. Il Sindaco è il capo dellamministrazione comunale ed è ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
2. Egli deve, prima di assumere le funzioni, prestare giuramento.
Art.21
Competenze
1. Il Sindaco, quale capo dellamministrazione
a) rappresenta il Comune;
b) convoca il Consiglio e lo presiede;
c) convoca e presiede la Giunta;
d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta, anche su indicazione dei singoli Assessori per le materie di loro competenza;
e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
f) stipula le convenzioni e sottoscrive le obbligazioni in genere che impegnano il Comune con esclusione dei contratti riservati ai Dirigenti a norma dellart. 51 3° comma della legge 142/90;
g) impartisce le direttive per lespletamento del servizio di polizia municipale, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni vigenti in materia;
h) rappresenta il Comune in giudizio, promuove davanti allautorità giudiziaria, salvo a riferire alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le sanzioni possessorie;
i) sovrintende a tutti gli uffici e istituzioni comunali;
j) coordina, nellambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici;
k) provvede alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale entro i tempi e le modalità previste dallart. 13, comma 5 bis, della legge n. 81 del 25 marzo 1993, nonché provvede alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
1. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune.
Art.22
Deleghe del Sindaco
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive a loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei singoli servizi.
3. Le deleghe e le eventuali successive modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
4. Nellesercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.
5. Il Sindaco, può delegare ad uno o più Consiglieri lesercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco e stabilisce il trattamento economico dei Consiglieri delegati nei limiti previsti dalla legge.
Art.23
Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
a) Alla tenuta dei registri di stato civile e popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) Allemanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) Alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il Prefetto.
Art.24
Poteri di surroga
1. Qualora il Sindaco non provveda alle nomine di sua competenza nelle Aziende, enti o società, eventualmente istituite, entro il termine previsto, il Comitato Regionale di controllo provvede entro i quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con un suo atto, che deve essere comunicato al Consiglio nella prima adunanza successiva.
Art. 25
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco esercita tutte le funzioni e le competenze del Sindaco in caso di sua assenza e/o impedimento, anche temporaneo.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 26
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce leffettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini allattività politico-amministrativa, economica e sociale della collettività. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nellesercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente lamministrazione comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni della popolazione;
b) liniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
1. LAmministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, lautonomia e luguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
Art. 27
Consultazioni
1. Il Consiglio comunale di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi delibera la consultazione dei cittadini, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su materie di esclusivo interesse locale e per la tutela di interessi collettivi.
2. Le modalità di svolgimento delle consultazioni saranno determinate di volta in volta dal Consiglio comunale.
Art. 28
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allamministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro venti giorni, la assegna in esame allorgano competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 50% degli elettori lorgano competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
Art. 29
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore al 50%, avanzi al Sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri allorgano competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro venti giorni dal ricevimento.
2. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 30
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni.
Art. 31
Referendum consultivo
1. E ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale e di interesse dellintera collettività locale.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
a) con deliberazione del Consiglio comunale, su proposta di almeno nove Consiglieri, sentita la Giunta comunale e con il voto favorevole di almeno undici Consiglieri;
b) su richiesta di cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali, in numero pari a non meno di 500.
1. Non possono formare oggetto di referendum le seguenti materie:
a) nomine, designazioni, revoche e, in generale, questioni che riguardano persone;
b) tributi e contabilità;
c) deliberazioni già eseguite.
1. Il Consiglio comunale approva il regolamento recante la disciplina delle modalità per la raccolta e lautenticità delle firme dei sottoscriventi e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla proclamazione dellesito favorevole del referendum consultivo, la Giunta comunale è obbligata a proporre al Consiglio un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Art. 32
Diritto di partecipazione
1. Il Comune è tenuto a comunicare lavvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
2. Coloro che, ancorché non direttamente, siano portatori di interessi, pubblici e privati, hanno facoltà di intervenire in ogni procedimento aperto dufficio o su istanza di parte, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.
3. I soggetti interessati dal procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie e documenti.
4. Il Consiglio comunale adotterà il regolamento della procedura amministrativa di cui allart. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 33
Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti dellamministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati in base alla legge o per effetto di una motivata temporanea valutazione del Sindaco che vieti la esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Art. 34
Diritto di accesso
1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso agli atti amministrativi adottati dagli organi del Comune secondo le modalità previste in uno specifico regolamento da adottarsi dal Consiglio comunale.
2. Il regolamento stabilisce il diritto dei cittadini ad ottenere copia degli atti e provvedimenti nonché le modalità di informazione sulle procedure e sullordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardino.
CAPO III
RAPPORTI CON GLI ENTI
Art. 35
Forme associative - Enti
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con gli altri Enti pubblici al fine di svolgere in modo coordinato specifiche funzioni e determinati servizi.
2. Le relative convenzioni devono stabilire le finalità perseguite, la durata dellaccordo, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, le eventuali garanzie, nonché le modalità di soluzione delle controversie.
3. Per il perseguimento di determinate finalità che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare lo sviluppo economico e civile del Comune, il Consiglio comunale può istituire aziende speciali approvando - se necessario - il relativo Statuto.
4. Lo Statuto deve essere deliberato a maggioranza assoluta dai Consiglieri e dovrà prevedere anche lobbligo di trasmissione al Comune di tutti gli atti fondamentali adottati dal nuovo Ente.
5. Per la nomina e le designazioni dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n) e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e sue modificazioni.
6. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dellintero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
7. I rappresentanti del Comune negli Enti debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una competenza tecnica e amministrativa, o per studi compiuti, o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti.
8. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.
Art. 36
Conferenza di servizi
1. Per le definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, ivi compresa la vigilanza sulla esecuzione dellaccordo.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. Laccordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni, è approvato con atto formale del Sindaco.
Art. 37
Vigilanza e controlli
1. Il Comune esercita i poteri di indirizzo e controllo sugli Enti costituiti od istituiti anche attraverso lesame e lapprovazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano lattività.
2. Spetta al Sindaco la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, il quale riferirà annualmente al Consiglio.
TITOLO IV
DELLAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.38
Svolgimento dellattività amministrativa
1. Il Comune svolge le proprie funzioni conformemente ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili sono obbligati a provvedere con atto motivato sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 ed al relativo regolamento di attuazione.
CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI
Art.39
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può assumere limpianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Art.40
Gestione diretta dei servizi pubblici
1. Il Consiglio comunale delibera lassunzione dellimpianto e dellesercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o unazienda;
b) In concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) A mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) A mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
Art.41
Aziende speciali ed istituzioni
1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzione, organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dellazienda e della istituzione sono:
a) Il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e una competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti.
b) Il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
c) Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E nominato per concorso pubblico per titoli ed esami o per chiamata.
d) Lordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti comunali;
e) Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
CAPO III
UFFICI
Art.42
Principi strutturali e organizzazioni
1. Lamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art.43
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione pubblica politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguano costantemente la propria azione amministrativa e si servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art.44
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di Governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri rigidi di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce a applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 45
Responsabili dei servizi
1. Il regolamento del personale stabilisce altresì le competenze dei responsabili di settore prevedendo lattribuzione di responsabilità anche esterna allEnte e le modalità di coordinamento tra il segretario comunale e gli stessi.
Art. 46
Segretario comunale
1. Il segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici.
3. Il segretario comunale ed i responsabili del servizio esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.
4. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco.
5. Al Segretario possono essere conferite dal Sindaco, sentita la Giunta, le funzioni di Direttore Generale secondo quanto previsto dalla normativa in materia;
6. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono determinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
TITOLO V
DELLA FINANZA COMUNALE
CAPO I
DEMANIO E PATRIMONIO
Art. 47
Demanio e patrimonio
1. In conformità alla legge, il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.
2. Un esatto inventario dei beni patrimoniali e demaniali del Comune, con la descrizione dei relativi titoli, carte ed atti, è tenuto dal Responsabile del Servizio appositamente individuato.
Art. 48
Gestione del patrimonio
1. I beni patrimoniali comunali possono essere dati in locazione nel rispetto della legislazione in vigore o comunque secondo le regole del mercato.
2. Il Consiglio comunale determina i casi in cui un bene patrimoniale può essere destinato gratuitamente o con canone sociale, per un periodo determinato, a cittadini residenti particolarmente bisognosi o ad Enti.
Art. 49
Questione del demanio
1. I beni demaniali possono essere concessi in uso a terzi, previa determinazione delle tariffe da parte del Consiglio comunale.
CAPO II
DEI CONTRATTI
Art. 50
Attività contrattuale
1. Le norme relative al procedimento contrattuale di cui allart. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono stabilite in un regolamento specifico tendente a garantire la trasparenza dellattività amministrativa nel settore contrattuale.
CAPO III
DELLA CONTABILITA E BILANCIO
Art. 51
Ordinamento
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Con apposito regolamento il Consiglio comunale emana le norme relative alla contabilità generale.
Art. 52
Attività finanziaria
1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie
b) addizionale e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali
c) tasse e diritti per servizi pubblici
d) trasferimenti erariali
e) contributi di altri Enti pubblici e privati
f) contribuzioni di altri Enti pubblici e privati
g) contribuzioni volontarie di cittadini finalizzate a specifici scopi
h) risorse per investimento
i) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale
Art.53
Il bilancio
1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, per lanno successivo.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, secondo i termini e le modalità stabilite dalla legge.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
Art.54
Il conto consuntivo
1. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge.
2. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, la relazione del revisore nonché i rendiconti i bilanci degli Enti, aziende ed istituzioni in qualunque modo costituiti.
Art.55
Revisione economico-finanziaria
1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti con le modalità precisate dallart.57 della legge n.142/90 per la durata di tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellEnte ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
3. A tal fine, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellEnte.
4. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellEnte, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
5. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e di competenza.
Art.56
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di fondi di cassa disponibili;
c) Il pagamento, anche in mancanza di relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi della normativa vigente.
1. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art.57
Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono periodicamente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
Art.58
Responsabilità del contabile
1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
TITOLO VI
TUTELA DEGLI INTERESSI E DEI DIRITTI
Art.59
Azione popolare
1. Ciascun elettore del Comune, organismi, Enti ad associazioni locali, possono far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e di ricorsi che spettano al Comune.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.60
Modifiche e revisioni
1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità previste della legge in materia.
Art.61
Adozione dei regolamenti
1. Entro sei mesi dallentrata in vigore del presente Statuto la Giunta comunale presenta al Consiglio le proposte per lapprovazione dei regolamenti previsti dallo Statuto e per ladeguamento alle norma statutarie dei regolamenti già in vigore.
2. Sino allentrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi i vigenti.
Art. 62
Integrazioni
1. Per quanto non previsto nel presente statuto si dovrà far riferimento alle leggi vigenti in materia.
Art.63
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo pretorio.
Comune di Rosta (Torino)
Statuto Comunale (Approvato con deliberazione C.C. n.39 del 28.06.2000)
INDICE
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1: Definizione
Articolo 2: Finalità
Articolo 3: Territorio e sede comunale
Articolo 4: Albo pretorio
Articolo 5: Stemma e gonfalone
Articolo 6: Pari opportunità
Articolo 7: Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
Articolo 8: Conferenza Stato - Città - Autonomie locali
Articolo 9: Tutela dei dati personali
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
CAPO I
Articolo 10: Organi istituzionali
CAPO II
Articolo 11: Il Consiglio Comunale
Articolo 12: Elezione - composizione - presidenza
Articolo 13: Consiglieri comunali - convalida - programma di governo
Articolo 14: Funzionamento
Articolo 15: Prerogative dei consiglieri comunali
Articolo 16: Sessioni
Articolo 17: Cessazione dalla carica di consigliere
Articolo 18: Competenze e attribuzioni
Articolo 19: Costituzione di commissioni consiliari
Articolo 20: Commissioni consiliari: funzionamento
CAPO III - GIUNTA E SINDACO
Articolo 21: Elezione del Sindaco
Articolo 22: Dimissioni del Sindaco
Articolo 23: Attribuzioni del Sindaco
Articolo 24: Altre attribuzioni
Articolo 25: Vice Sindaco
Articolo 26: Delegati del Sindaco
Articolo 27: Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione
Articolo 28: Nomina della Giunta
Articolo 29: La Giunta - Composizione e presidenza
Articolo 30: Competenze della Giunta
Articolo 31: Funzionamento della Giunta
Articolo 32: Cessazione dalla carica di assessore
Articolo 33: Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
TITOLO III
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Articolo 34: Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Articolo 35: Ordinamento degli uffici e dei servizi
Articolo 36: Diritti e doveri dei dipendenti
Articolo 37: Organizzazione del personale
Articolo 38: Incarichi esterni
CAPO II - SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI
Articolo 39: Segretario comunale
Articolo 40: Il Direttore generale
Articolo 41: Responsabili degli uffici e dei servizi
Articolo 42: Avocazione
Articolo 43: Ufficio di staff
TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTA ZIONI - ISTANZE E PROPOSTE
Articolo 44: Partecipazione dei cittadini
Articolo 45: Riunioni e assemblee
Articolo 46: Consultazioni
Articolo 47: Istanze e proposte
CAPO II - REFERENDUM
Articolo 48: I referendum
Articolo 49: Limiti al referendum
CAPO III - AZIONE POPOLARE
Articolo 50: Azione popolare
CAPO IV - DIFENSORE CIVICO
Articolo 51: Istituzione dellufficio
Articolo 52: Nomina - Funzioni - Disciplina
TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA
Articolo 53: Ordinamento finanziario e contabile - patrimonio
Articolo 54: Revisione economico-finanziaria
TITOLO VI
I SERVIZI
Articolo 55: Forma di gestione
Articolo 56: Gestione in economia
Articolo 57: Concessione a terzi
Articolo 58: Aziende speciali
Articolo 59: Istituzioni
Articolo 60: Società
TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA
Articolo 61: Convenzioni
Articolo 62: Accordi di programma
TITOLO VIII
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Articolo 63: Principi generali
Articolo 64: Associazioni
Articolo 65: Organismi di partecipazione
Articolo 66: Il volontariato
TITOLO IX
APPROVAZIONE, MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 67: Approvazione dello Statuto
Articolo 68: Revisione ed abrogazione dello Statuto
Articolo 69: Disposizioni finali
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Definizione
1. Il Comune di Rosta è ente locale autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nellambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dellautonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. Lattività dellamministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri delleconomicità di gestione, dellefficienza e dellefficacia dellazione.
5. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di semplicità delle procedure.
6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove:
a) rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali;
b) il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di religione e di opinioni politiche;
c) la promozione della funzione sociale delliniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con lattività delle organizzazioni di volontariato;
e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
f) lattività culturale, la pratica sportiva dilettantistica e limpiego del tempo libero, riconoscendoli come momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana, promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;
g) attua misure necessarie per migliorare la qualità del contesto urbano, per tutelare e migliorare le zone agricole e salvaguardare la collina morenica;
h) favorisce lo sviluppo delle attività economiche con specifici programmi.
7. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
8.Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dallautonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazione sociali.
Art. 3
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune di Rosta si estende per Kmq. 9,09 e confina con i Comuni di Rivoli, Villarbasse, Buttigliera Alta, Reano, Caselette.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è il luogo in cui si riuniscono ordinariamente il Consiglio Comunale e la Giunta ed ha ufficio il Sindaco.
3. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art. 4
Albo pretorio
1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio de destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
Art. 5
Stemma e gonfalone
1. Lo stemma del Comune di Rosta, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1953, è costituito come appresso: dargento, al monte di due vette intersecato nel mezzo da una strada carrozzabile, al naturale, e sormontato dalla lettera maiuscola romana R di rosso - ornamenti esteriori da Comune.
2. Il gonfalone consiste in un drappo partito di bianco e di rosso ornato da ricami dargento e caricato dello stemma sopradescritto con liscrizione centrata in argento.
3. Luso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale;
4. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
5. Luso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
Art. 6
Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui allart. 36, comma 3 del Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Leventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità a uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 7
Assistenza, integrazione sociale e
diritti delle persone handicappate.
1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e lazienda sanitaria locale, nonché consorzi intercomunali di assistenza, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui allart. 27 della legge n. 142 dell8 giugno 1990, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Art. 8
Conferenza Stato - Città - Autonomie locali
1. Nellambito del decentramento di cui alla legge n. 59 del 15 marzo 1997, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per:
a) linformazione e le iniziative per il miglioramento dellefficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dellarticolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attività relative allorganizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.
Art. 9
Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
CAPO I
Art. 10
Organi istituzionali
1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
CAPO II
Art. 11
Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è lorgano dindirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
3. Nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione regionale, statale e comunitaria.
4. Gli atti fondamentali devono contenere lindividuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
Art. 12
Elezione - composizione - presidenza
1. Lelezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause dineleggibilità, dincompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, cui sono attribuiti tra gli altri i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dellattività del Consiglio.
3. Nel caso di assenza, sospensione delle funzioni o impedimento temporaneo del Sindaco lo sostituisce il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta.
4. In assenza anche del Vice Sindaco, ovvero qualora sia designato Vice Sindaco un assessore non consigliere, presiede la seduta il consigliere anziano, vale a dire il consigliere che ha riportato la più alta cifra individuale tra tutti gli eletti, risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza con esclusione del sindaco neo - eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dellart. 7 della legge 15 ottobre 1993 n. 415.
5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dallatto costitutivo dellente ovvero da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
6. Alla nomina dei rappresentanti consigliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
Art. 13
Consiglieri comunali - convalida -
programma di governo
1. I consiglieri comunali rappresentano lintero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso spese e lassistenza in sede processuale per fatti connessi allespletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dellart. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consigliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, successivamente il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con lapprovazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nellatto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
7. La verifica da parte del Consiglio dellattuazione del programma avviene entro il mese di ottobre.
Art. 14
Funzionamento
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso dinosservanza dellobbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
3. Le successive sedute del Consiglio Comunale sono convocate dal Sindaco che ne stabilisce anche lordine del giorno.
4. Il Consiglio Comunale è convocato anche su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica. In questultimo caso ladunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con linserimento allordine del giorno delle questioni proposte.
5. In caso durgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattrore.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
Art. 15
Prerogative dei consiglieri comunali
1. I consiglieri hanno diritto diniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
2. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle eventuali aziende ed enti dipendenti dal comune stesso, le notizie ed informazioni in loro possesso ed utili allespletamento del mandato.
4. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.
5. I consiglieri comunali hanno il dovere dintervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
6. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
7. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
8. A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal Sindaco il compito di esaminare particolari problematiche e di riferire al Consiglio Comunale ed eventualmente proporre a questultimo atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nelloggetto e senza oneri finanziari per il comune.
9. Il Comune manleva da qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, il segretario ed i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi allespletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato nel caso di sentenza penale e con sentenza favorevole nel caso di procedimento civile.
10. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
11. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato allimparzialità ed al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei responsabili.
Art. 16
Sessioni
1. Lattività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, secondo le norme del regolamento.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
a) per lapprovazione del rendiconto della gestione dellesercizio precedente;
b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui allart. 36 del Decreto Legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995;
c) per lapprovazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
3. Le sessioni straordinarie potranno aver luogo in qualsiasi periodo.
Art. 17
Cessazione dalla carica di consigliere
1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. Ogni consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge
4. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dellInterno, il Sindaco e i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo lordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dellart. 39 comma 1 lett. b) numero 2 della legge n. 142 dell8 giugno 1990, come sostituito dallart. 5 comma 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
6. Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere adottata ai sensi dellart. 15 comma 4 bis della legge n. 55 del 19 marzo 1990 come modificato dallart. 1 della legge n. 16 del 18 gennaio 1992, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza per lesercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
Art. 18
Competenze e attribuzioni
1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ricercando criteri di buon andamento ed equità.
3. Nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Il Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi ha competenza limitatamente ai seguenti atti:
a) gli statuti dellente e delle aziende speciali e la loro revisione;
b) i regolamenti comunali eccetto il regolamento sullordinamento degli uffici e servizi che è di competenza della Giunta Comunale;
c) stabilire i criteri generali sullordinamento degli uffici e servizi;
d) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali dei lavori pubblici - con lindicazione dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nellart. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 alla cui disciplina restano, altresì vincolate le modalità dintervento, di programmazione e di attuazione - lelenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
e) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
f) listituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
g) lassunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione di pubblici servizi come specificato nel successivo art. 56, la partecipazione dellente locale a società di capitali, laffidamento di attività o servizi mediante convenzione;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e lemissione dei prestiti obbligazionari;
j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nellordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
m) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;
n) discutere ed affrontare gli indirizzi generali di governo, comunicati dal Sindaco;
o) deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del consiglio;
p) istituire le commissioni consigliari, determinandone il numero e le competenze;
5.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via durgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 19
Costituzione di commissioni consiliari
1. Il Consiglio può istituire con apposita deliberazione commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.
2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni dindagine sullattività dellamministrazione.
3. Le commissioni dindagine sono costituite con criterio proporzionale secondo le modalità specificate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
4. La commissione consigliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti allindagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza ed una di minoranza.
5. La relazione è sottoposta allesame del Consiglio comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza.
Art. 20
Commissioni consiliari: funzionamento
1. Le commissioni, nellambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, lesame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio comunale.
2. Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia almeno presente la metà dei componenti.
3. Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.
4. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchieste sullattività amministrativa del Consiglio e della Giunta.
5. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito allapprovazione da parte della commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.
CAPO III
GIUNTA E SINDACO
Art. 21
Elezione del Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio riunito nella seduta dinsediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Art. 22
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire allufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Art. 23
Attribuzioni del Sindaco
1. Il Sindaco è responsabile dellamministrazione del Comune. Egli rappresenta lente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio. Conferisce, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori dandone comunicazione al Prefetto ed al Consiglio Comunale.
2. Al Sindaco in particolare spetta:
a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta comunale, fissandone lordine del giorno e la data delladunanza;
b) rappresentare lente anche in giudizio;
c) promuovere davanti allautorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;
d) coordinare e dirigere lattività della Giunta e degli assessori;
e) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché allesecuzione degli atti;
f) sovrintendere allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
g) coordinare, nellambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare lesplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
h) provvedere, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
i) convocare i comizi per i referendum comunali;
j) nominare i responsabili degli uffici e servizi secondo le modalità e procedure stabilite nel Regolamento di organizzazione del Comune;
k) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione ovvero dellarea direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal regolamento richiamato, sulla base dei principi fissati negli articoli 51 e 51 bis della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche;
l) attribuire e definire gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dal comma 7 dellart. 51 della legge 142/90 e del comma 6 dellart. 7 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
m) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;
n) promuovere gli accordi di programma;
o) attribuire le funzioni di messo comunale ai dipendenti;
p) emanare le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.
Art. 24
Altre attribuzioni
1. Il Sindaco quale ufficiale di governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e statistica, esercitando altresì le funzioni relative a detti servizi;
b) allemanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il Prefetto;
2. Il Sindaco, altresì, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino lincolumità dei cittadini.
3. In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con linquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e di intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
Art. 25
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dallesercizio delle funzioni, ai sensi dellart. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede lassessore eletto più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
Art. 26
Delegati del Sindaco
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.
Art. 27
Divieto generale di incarichi e consulenze -
Obbligo di astensione
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellamministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.
Art. 28
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 29
La Giunta - Composizione e presidenza
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero massimo di sei assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità, prevale quello del Sindaco.
3. Può essere nominato assessore un massimo di due cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico - amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
Art. 30
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Spetta alla Giunta:
a) dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
b) predisporre lo schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo;
c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;
d) adottare i regolamenti sullordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e sullo stato giuridico; approvare le dotazioni organiche e le relative variazioni e bandire i concorsi per lassunzione di personale; nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi;
e) deliberare, nei casi durgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dallart. 32, comma 3, della legge 142/90;
f) deliberare gli storni di fondi con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento di contabilità;
g) provvedere allapprovazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche, verificata lesistenza di concreti mezzi di finanziamento;
h) affidare, nei limiti di cui alla lettera precedente, gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;
i) deliberare lerogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni a terzi, ad amministratori, ovvero a dipendenti con losservanza dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;
j) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con losservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
k) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazioni e rinunce non riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio;
4. Laccettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dellart. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
Art. 31
Funzionamento della Giunta
1. Lattività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti allordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta e assicura lunità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. Leventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
Art. 32 Cessazione dalla carica di assessore
1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dallufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
Art. 33
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
1. Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
TITOLO III
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Art. 34
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 35
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, lordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, indispensabile per lo svolgimento delle varie funzioni di propria responsabilità nonché allorganizzazione e gestione del personale, nellambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dallesigenza di equilibrio di bilancio e dalla necessità di minimizzare limposizione sui cittadini.
3. Il Comune ispira la propria organizzazione ai principi di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, i quali spettano al Direttore generale ed ai dipendenti ai quali è stata attribuita la responsabilità di uffici e servizi secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed adottato;
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità;
5. Gli orari di apertura al pubblico vengono individuati contemperando le esigenze dei cittadini con quello dellespletamento delle normali attività lavorative degli uffici.
Art. 36
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. I dipendenti comunali sono tenuti ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi fissati. Essi sono direttamente responsabili nei confronti del Direttore generale, dei responsabili degli uffici e servizi nonché dellamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. In sede di contrattazione decentrata vengono stabilite le condizioni e le modalità con cui il Comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, tenendo conto delle esigenze di adeguamento ai processi di innovazione.
Art. 37
Organizzazione del personale
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dallordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dellaccrescimento dellefficienza ed efficacia dellazione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
Art. 38
Incarichi esterni
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti allinterno dellente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dellarea direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e leventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui allarticolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dellassessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati ai dirigenti nel piano esecutivo di gestione, previsto allarticolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. Lattribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI
Art. 39
Segretario comunale
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sullordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina lesercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dallart. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dallart. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dallart. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dallart. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. In relazione al combinato disposto dellart. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dallart. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui allart. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.
Art. 40
Il Direttore generale
1. Il Sindaco, qualora non provveda ai sensi dellart. 40 comma 3, può nominare, previa deliberazione della Giunta Comunale, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata ovvero unitaria dei servizi tra Comuni interessati.
3. Qualora non vengano stipulate convenzioni di cui ai capoversi precedenti e comunque nei casi in cui egli non sia espressamente nominato, le funzioni di direttore generale possono essere attribuite al Segretario Comunale da parte del Sindaco.
4. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellEnte secondo le direttive impartite dal Sindaco
Art. 41
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dellente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dallorgano politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dellente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure dappalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
j) ladozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dallart. 38 della legge n. 142/1990;
k) lemissione di provvedimenti in materia di occupazione durgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dellente, della correttezza amministrativa e dellefficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
5. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano state attribuite le funzioni di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dallente sulla base della legislazione vigente e disposizioni contrattuali.
Art. 42
Avocazione
1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora linerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.
Art. 43
Ufficio di staff
1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge con le modalità specificate nel regolamento sullordinamento di uffici e servizi.
TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI -
ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI
-
ISTANZE E PROPOSTE
Art. 44
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce leffettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini allattività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nellesercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente lamministrazione comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b) liniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. Lamministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, lautonomia e luguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e dei cittadini.
5. Nel procedimento relativo alladozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallapposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nellosservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 45
Riunioni e assemblee
1. Tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, hanno il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. Lamministrazione comunale ne facilita lesercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità duso, appositamente deliberate, devono precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sullesercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Art. 46
Consultazioni
1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini o categorie degli stessi nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nellapposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune ovvero dellorganismo richiedente.
Art. 47
Istanze e proposte
1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dellassetto del territorio, proposte di interventi dinteresse generale.
2. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta, a seconda della loro competenza.
CAPO II
REFERENDUM
Art. 48
I referendum
1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare lindizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo.
2. E indetto altresì referendum su questioni interessanti lintera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano un decimo degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione.
3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione allesito dei medesimi, il Consiglio è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta al referendum.
Art. 49
Limiti al referendum
1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di Statuto, regolamento del Consiglio comunale.
2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consigliari.
3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di due anni.
4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dallattuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
CAPO III
AZIONE POPOLARE
Art. 50
Azione popolare
1. Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.
2. Il giudice ordina lintegrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso lazione o il ricorso salvo che il Comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dallattore. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.
3. Le associazioni ambientalistiche riconosciute con decreto del Ministro dellambiente possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario in materia di danno ambientale che spettano al Comune. Leventuale risarcimento è liquidato in favore dellente e le spese processuali in favore o a carico dellassociazione.
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 51
Istituzione dellufficio
1. E istituito nel Comune lufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dellimparzialità, della tempestività e della correttezza dellazione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dellordinamento vigente.
Art. 52
Nomina - Funzioni - Disciplina
1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi dintervento del difensore civico.
2. Il Comune promuoverà accordi con la regione e con altri Enti Locali per lattribuzione e impiego dellufficio di difensore civico già operanti presso detti Enti.
TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA
Art. 53
Ordinamento finanziario e contabile - patrimonio
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con lart. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 54
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 53, disciplina, altresì, che lorgano di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
TITOLO VI
I SERVIZI
Art. 55
Forma di gestione
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici potrà essere assicurata in una delle seguenti forme:
a) in economia;
b) in concessione a terzi;
c) a mezzo di azienda speciale;
d) a mezzo di istituzione;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune.
Art. 56
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia si applica a servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art. 57
Concessione a terzi
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come limpiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa loggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto laspetto sociale.
Art. 58
Aziende speciali
1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di unazienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dellazienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per incarichi ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dellazienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dellazienda può prevedere condizioni e modalità per laffidamento dellincarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con lazienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dellazienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dellintero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
5. Lordinamento dellazienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. Lorganizzazione e il funzionamento è disciplinato dallazienda stessa, con proprio regolamento.
7. Lazienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha lobbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dellazienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
Art. 59
Istituzioni
1. Per lesercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con latto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dallart. 58 per le aziende speciali.
4. Il direttore dellistituzione è lorgano al quale compete la direzione gestionale dellistituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dallorgano competente in seguito a pubblico concorso.
5. Lordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno lobbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso lequilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lorgano di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 60
Società
1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per lesercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dellarticolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dallarticolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dallarticolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Per lapplicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 61
Convenzioni
1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche:
a) la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti allaccordo;
b) la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 62
Accordi di programma
1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
TITOLO VIII
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 63
Principi generali
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso:
a) le forme di incentivazione previste dal successivo art. 64;
b) laccesso ai dati di cui è in possesso lamministrazione;
c) ladozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.
Art. 64
Associazioni
1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte dellamministrazione comunale che incidono o possono produrre effetti sullattività delle associazioni devono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali di queste ultime entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
Art. 65
Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. Il Comune prevede forme di sostegno e partecipazione economica a favore degli organismi e delle associazioni che svolgono attività sociali, culturali, assistenziali e sportive a vantaggio della comunità rostese.
3. Lamministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per ladesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
4. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio e il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 66
Il volontariato.
1. Il Comune promuove tutte le forme di volontariato intese a collaborare con lAmministrazione e gli enti preposti ai servizi.
2. Ai sensi della legge 266/91 inteso come servizio verso la comunità, sono previste oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, anche forme di riconoscimento tangibili che non devono tuttavia compromettere la gratuità, elemento fondamentale del volontariato.
TITOLO IX
APPROVAZIONE, MODIFICHE
E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 67
Approvazione dello Statuto
1. Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.
Art. 68
Revisione ed abrogazione dello Statuto
1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità che la legge dispone per lapprovazione.
2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. Labrogazione deve essere votata contestualmente allapprovazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dellentrata in vigore di questultimo.
3. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per lautonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
Art. 69
Disposizioni finali
1. Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allalbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellinterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo pretorio del comune.
Comune di Ruffia (Cuneo)
Statuto comunale
TITOLO I
Principi fondamentali
Art. 1
Autonomia del Comune
1. Il Comune di Ruffia è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà secondo cui le funzioni amministrative e la responsabilità pubblica competono allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
4. Il Comune rappresenta la comunità di Ruffia nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Cuneo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nellambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
5. Il Comune di Ruffia:
a) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali;
b) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, lautogoverno della comunità.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Ruffia ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche allattività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e leguaglianza degli individui;
b) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
c) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
d) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
e) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
f) promozione delliniziativa economica anche in considerazione della funzione sociale.
Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) tutela della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nellimpegno della cura e delleducazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
b) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
d) promozione di tutte le iniziative, in collaborazione con gli organi o enti istituzionali preposti, finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini;
e) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
Art. 3
Programmazione e cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della partecipazione e della trasparenza, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte.
Art. 4
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune si estende per 7,61 Kmq e confina con i Comuni di Villanova Solaro, Murello, Monasterolo di Savigliano, Scarnafigi, Cavallerleone e Cavallermaggiore..
2. Il territorio del Comune è costituito dal concentrico e dai seguenti agglomerati: Località San Grato - Località Madonna delle Grazie e Località Sparse (Cascina Tetti Bossoli - Tetti Bussone - Colombè - Borrelle e Pradassi).
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nello stesso Comune di Ruffia, Via Vittorio Veneto 22.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
Art. 5
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Ruffia.
2. Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 1955.
3. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.
Sono vietati luso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta comunale.
Art. 6
Albo pretorio
1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura laffissione degli atti di cui al comma 1° avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 7
Statuto comunale
1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i Regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato e modificato dal Consiglio comunale, a scrutinio palese, con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
3. Le modifiche diniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione allAlbo Pretorio successiva allesame dellOrgano di controllo.
Art. 8
Regolamenti
1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie e la esercita nellambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
TITOLO II
Ordinamento strutturale
CAPO I
Organi e loro attribuzioni
Art. 9
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellamministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art. 10
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 11
Il Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La residenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico - amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
Art. 12
Convocazione
1. Il Consiglio comunale deve essere convocato almeno tre giorni prima del giorno stabilito per la seduta.
2. In caso di eccezionale urgenza gli avvisi di convocazione devono essere consegnati almeno 24 ore prima della seduta.
3. Nello stesso termine (24 ore prima) devono essere recapitati gli ordini del giorno aggiunti
4. La convocazione del Consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune.
Art. 13
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
Art. 14
Commissioni
1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 15
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nellelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. La mancata partecipazione dei Consiglieri a cinque sedute nellanno solare, senza giustificato motivo, dà luogo allavvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso allinteressato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dellavviso.
4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata allinteressato entro 10 giorni.
Art. 16
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili allespletamento del proprio mandato, con le modalità e i limiti stabiliti nel Regolamento.
4. Ciascun Consigliere non residente è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 17
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente allindicazione del nome del capogruppo.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.
3. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di 3 Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
Art. 18
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellAmministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dello Statuto, dai Regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri dindirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
7. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di Decreti.
8. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
9. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.
10. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
Art. 19
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è lorgano responsabile dellAmministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del Comune nonché lattività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 20
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici ed i servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 21
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri.
b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 22
Vicesindaco
(art.37-bis l.n.142/90 e s. m. e i.)
1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è lAssessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di questultimo.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede lAssessore più anziano di età.
3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allAlbo pretorio.
Art.23
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 24
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
(art. 37 bis l.n.
142/90 e s.m. e i.)
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Art.25
Giunta comunale
(artt. 33, 34, 35 l. n. 142/90 e s. m. e i.)
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.
3. La Giunta, sentito il Segretario comunale, decide con proprio atto (deliberazione) la costituzione in giudizio dellEnte e la proposizione delle liti.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.
Art. 26
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 4, di cui uno è investito dalla carica di Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, in numero non superiore a 1 (uno), purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
Art. 27
Nomina
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 28
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli Assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 29
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellAmministrazione del Comune e per lattuazione degli indirizzi generali del governo. Svolge funzioni propositive e dimpulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Rientra altresì nella competenza della Giunta ladozione dei Regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 30
Divieto generale di incarichi e consulenze
ed obblighi di astensione
1. Al Sindaco, Al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dellEnte donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nellambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì lobbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dellatto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
Partecipazione e decentramento
Art. 31
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allamministrazione dellente al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
Art. 32
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
3. Le modalità di erogazione dei contributi è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dallente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art. 33
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
CAPO II
Modalità di partecipazione
Art. 34
Consultazioni
1. LAmministrazione comunale può indire referendum ed altre forme di consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.
Art. 35
Istanze, Petizioni e Proposte
1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte sottoscritte, dirette a promuovere interventi dellAmministrazione per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco trasmette listanza, la petizione o la proposta senza ritardo allorgano competente, il quale è tenuto a deliberare in merito entro trenta giorni dal ricevimento.
Art. 36
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore a 1/3 degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto comunale;
b) Regolamento del Consiglio comunale;
c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
4. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato delle consultazioni referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e successivamente provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
5. Il referendum non è valido se non ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
6. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
Art. 37
Accesso agli atti.
1. Ciascun cittadino, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, ha il libero accesso agli atti dellamministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire con richiesta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.
3. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
CAPO III
Procedimento amministrativo
Art. 38
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia titolare di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dai Regolamenti.
2. LAmministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura.
TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Art. 39
Obiettivi dellattività amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Art. 40
Servizi pubblici comunali.
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Il Consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.
Art. 41
Aziende speciali.
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
Art. 42
Istituzioni
1. I Consiglio comunale può costituire, con delibera, Istituzioni per la gestione dei servizi sociali e le disciplina con apposito Regolamento, determinando le attribuzioni ed il funzionamento degli organi, nonché le forme di controllo sulloperato dei medesimi.
Art.43
Società per azioni o a responsabilità limitata.
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dellente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo Statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale; deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza dellente.
Art. 44
Convenzioni
1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 45
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi con le modalità previste dalla legge.
Art. 46
Accordi di programma
1. Il Comune promuove e conclude accordi di programma secondo le forme e con i fini previsti dalla legge.
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
Uffici
Art. 47
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della strutture.
Art. 48
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale, il Direttore e gli organi amministrativi.
Art. 49
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, se nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
CAPO II
Personale direttivo
Art. 50
Direttore generale
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.
3. I compiti e le funzioni del direttore generale sono disciplinati dal Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 51
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
4. Le funzioni dei responsabile dei servizi sono disciplinate dalla legge 127/97 e dal Regolamento di cui sopra.
Art. 52
Segretario comunale
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dellufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.
Art. 53
Funzioni del Segretario comunale
1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.
4. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali lente è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco con apposito provvedimento.
CAPO IV
La responsabilità
Art. 54
Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 55
Responsabilità verso terzi
1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dellamministratore, del Segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni ai cui compimento lamministratore o il dipendete siano obbligati per legge o per Regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 56
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di Regolamento.
CAPO V
Finanza e contabilità
Art. 57
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti dal Regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 58
Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o Regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 59
Amministrazione dei beni comunali
1. Il Sindaco dispone la compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dallalienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nellestinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 60
Bilancio comunale
1. Lordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dalla legge, osservando i principi delluniversalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Lapposizione del visto rende esecutivo latto adottato.
Art. 61
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. I rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
Art. 62
Attività contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del servizio.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 63
Revisore dei conti/ Collegio dei revisori dei conti
1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei presenti il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui allart. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.
Art. 64
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione allente entro tre giorni.
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.
Art. 65
Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati dal Sindaco, sentita la Giunta, ad eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso al sindaco che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 66
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali
1. Il Comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 67
Pareri obbligatori
1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma
avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione
di opere pubbliche, ai sensi dellart. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto
1990 n. 241, sostituito dallart. 17, comma 24, della legge 127/97
2. Decorso
infruttuosamente il termine previsto dalla legge di 45 giorni, il Comune
può prescindere dal parere.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 68
Entrata in vigore dello Statuto
1. Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allAlbo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allAlbo pretorio del Comune.
Art. 69
Modifiche dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per lautonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statuarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Art. 70
Adeguamento Regolamenti
1. Il Comune adegua tutti i Regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
Art. 71
Entrata in vigore dei Regolamenti
1. I Regolamenti comunali entrano in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa delibera di adozione.
Comune di Santo Stefano Roero (Cuneo)
Statuto comunale (Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 29.02.2000 esecutiva)
INDICE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COSTITUTIVI
Art. 1 - Autonomia statutaria
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Programmazione e cooperazione
Art. 4 - Territorio e sede comunale
Art. 5 - Stemma e gonfalone
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 6 - Organi
Art. 7 - Deliberazioni degli organi collegiali
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 8 - Consiglio Comunale
Art. 9 - Linee programmatiche dellazione di governo
Art. 10 - Commissioni consiliari
Art. 11 - Consiglieri
Art. 12 - Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 13 - Gruppi consiliari
CAPO III
IL SINDACO
Art. 14 - Sindaco
Art. 15 - Mozione di sfiducia
Art. 16 - Vice Sindaco
CAPO IV
LA GIUNTA
Art. 17 - Giunta comunale
Art. 18 - Funzionamento della Giunta
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE
Art. 19 - Partecipazione popolare
Art. 20 - Riunioni ed assemblee
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art. 21 - Associazionismo
Art. 22 - Contributi alle Associazioni
Art. 23 - Volontariato
CAPO III
MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Art. 24 - Istanze
Art. 25 - Proposte
Art. 26 - Petizioni
Art. 27 - Referendum Comunali
Art. 28 - Diritto di accesso
Art. 29 - Diritto di informazione
Art. 30 - Tutela dei dati personali
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I
UFFICI E PERSONALE
Art. 31 - Principi strutturali ed organizzativi
Art. 32 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 33 - Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 34 - Diritti e doveri dei dipendenti
CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 35 - Il Segretario Comunale
Art. 36 - Funzioni del Segretario Comunale
CAPO III
RESPONSABILITA
Art. 37 - Responsabilità
Art. 38 - Patrocinio legale
CAPO IV
FINANZA E CONTABILITA
Art. 39 - Ordinamento
Art. 40 - Beni comunali
Art. 41 - Beni demaniali
Art. 42 - Beni patrimoniali
Art. 43 - Inventario
Art. 44 - I contratti
Art. 45 - Ordinamento finanziario e contabile
Art. 46 - Revisione economico-finanziaria
TITOLO V
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Art. 47 - Servizi pubblici locali
Art. 48 - Aziende speciali
Art. 49 - Istituzione
Art. 50 - Gestione dei servizi
TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 51 - Statuto comunale
Art. 52 - Regolamenti
Art. 53 - Norme transitorie e finali
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COSTITUTIVI
Art.1
Autonomia statutaria
1. Il Comune di S.Stefano Roero è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico.
2. Il Comune per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e delle leggi generali dello Stato.
3. Lautogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto.
Art.2
Finalità
1. Il Comune è un ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.
2. Valorizza il volontariato e ogni forma di collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali allattività amministrativa.
3. In particolare ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione, nei limiti delle proprie competenze, degli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona e leguaglianza degli individui, superando ogni discriminazione e assicurando pari opportunità;
b) sviluppo di un equilibrato assetto del territorio assicurando, nellambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
c) promozione e valorizzazione delle attività sportive e del tempo libero con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
d) garanzia, nellambito delle proprie competenze, del diritto alla salute con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza, dellambiente e del diritto al posto di lavoro, alla tutela della maternità e dellinfanzia, dellanziano e dei portatori di handicap;
e) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali e paesaggistiche adottando misure necessarie a conservare e proteggere lambiente;
f) valorizzazione e sviluppo dellattività turistica;
g) tutela del patrimonio storico, architettonico garantendone la fruizione alla collettività;
h) promozione e sviluppo delle attività culturali, anche nelle espressioni di lingua, di costume e di recupero delle tradizioni locali.
Art.3
Programmazione e cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.
2. Favorisce altresì listituzione di organismi ed associazioni fornendo anche strutture idonee, servizi ed impianti.
3. I rapporti con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art.4
Territorio e sede comunale
1. Il Comune rappresenta la comunità di S.Stefano Roero nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la provincia di Cuneo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nellambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
2. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo e delle seguenti Frazioni: Berteri, S.Lorenzo, Valunga, N. S. delle Grazie, S.Antonio, S.Michele, Balla Lora,SS.Trinità.
3. Il territorio si estende per Kmq. 13,37 ed è confinante con i Comuni di Canale, Monteu Roero,Montà dAlba e Pralormo.
4. Il Palazzo civico, sede comunale, si trova in Via Capoluogo.
5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente presso la sede Comunale; per esigenze particolari o per necessità esse possono tenersi in luoghi diversi ma sempre nel territorio comunale.
Art.5
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Santo Stefano Roero e lo stemma e il gonfalone sono quelli storicamente in uso, riconosciuti con provvedimento n. 4015 in data 11 Ottobre 1984 del Presidente della Repubblica.
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze e tutte le volte che è necessario rendere ufficiale la partecipazione dellente, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale.
3. La Giunta può autorizzare lutilizzo e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali soltanto dove sussiste un pubblico interesse.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI
Art.6
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
Art.7
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento del funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio (nellambito della maggioranza) o della Giunta nominato dal Sindaco, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute collegiali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art.8
Consiglio comunale
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta lintera comunità, delibera lindirizzo politico ed amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. La presidenza del Consiglio viene attribuita al Sindaco.
3. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.
4. Lattività ed il funzionamento del Consiglio vengono disciplinati da apposito regolamento adottato ai sensi dellart. 11 della legge n. 265/1999.
Art.9
Linee programmatiche dellazione di governo
1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio.
3. Con cadenza annuale , entro il 30 settembre , il Consiglio provvede a verificare lattuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta Comunale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
Art.10
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.
2. Le Commissioni saranno composte da Consiglieri, con criterio proporzionale alla rappresentanza consiliare.
3. La presidenza delle commissioni con funzione di garanzia e controllo viene attribuita ai Consiglieri appartenenti al gruppo di opposizione.
4. Il funzionamento, la composizione, la durata, i poteri, loggetto delle Commissioni verranno disciplinati da apposito regolamento.
Art.11
Consiglieri
1. I Consiglieri comunali rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto più voti alle elezioni.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate per iscritto al Sindaco che deve includerle nellordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili.
5. I Consiglieri comunali che non partecipano alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.
6. Il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo.
7. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può comunque essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.
8. Scaduto questultimo termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
Art.12
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Hanno diritto nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art.13
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente al nome del capogruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo fra i Consiglieri non appartenenti alla Giunta che ogni gruppo indicherà.
3. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso lufficio protocollo del Comune ed hanno diritto ad ottenere gratuitamente copia della documentazione inerente gli atti utili allespletamento del proprio mandato.
CAPO III
IL SINDACO
Art.14
Sindaco
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellEnte, può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori o Consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune, e datore di lavoro.
2. In particolare competono al Sindaco:
a) La direzione ed il coordinamento dellattività politica ed amministrativa del comune, nonché dellattività della Giunta e dei singoli Assessori.
b) La promozione e ladozione delle iniziative per la conclusione degli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalle legge.
c) La convocazione dei comizi per il referendum previsti dalla legge 142 /90.
d) Ladozione delle ordinanze contingibili ed urgenti.
e) La nomina e la revoca del Segretario Comunale.
f) Il conferimento e la revoca al Segretario Comunale delle funzioni di Direttore Generale, ai sensi del regolamento sullordinamento degli Uffici e servizi.
g) La nomina e la revoca dei responsabili dei servizi, lattribuzione di incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, in base alle esigenze dellente.
h) La predisposizione dellordine del giorno delle sedute consiliari, la convocazione e la presidenza del Consiglio.
i) Lesercizio dei poteri di polizia nelle sedute consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede.
j) La convocazione, la presidenza e la proposta degli argomenti da trattare in giunta.
k) La ricezione delle interrogazioni e delle mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale .
3. I casi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco sono disciplinati dalla legge.
Art.15
Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
4. Se viene approvata, si procede immediatamente allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle vigenti leggi.
Art.16
Vice Sindaco
1 Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, ai sensi della legge.
2 .Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo lordine di anzianità, determinato dalletà.
3 Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori ed ai Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allAlbo pretorio.
CAPO IV
LA GIUNTA
Art.17
Giunta comunale
1. La Giunta Comunale è organo di impulso e gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nel governo della comunità, improntando la propria azione ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. Le competenze della Giunta sono disciplinate dalla legge.
3. La Giunta compie gli atti che non sono riservati al Consiglio e non rientrano nelle attribuzioni del Sindaco, del segretario Comunale, del Direttore Generale e dei responsabili dei servizi.
4. La Giunta conferisce incarichi progettuali ed altri incarichi professionali di natura fiduciaria sulle materie di propria competenza.
5. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati e revocati dal Sindaco con le modalità previste dalla legge.
6. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
7. Gli Assessori sono scelti di norma tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio (in numero massimo di due), purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere e di competenze ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire alla discussione senza diritto di voto.
Art.18
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli Assessori, e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dagli Assessori.
2. Le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni della Giunta sono assunte di regola con votazione palese; vengono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone qualora venga esercitata una facoltà discrezionale, basata sullapprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dellattività svolta.
4. La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta è curata dal Segretario Comunale.
5. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute nelle situazioni di incompatibilità e in tal caso viene sostituito dal membro più giovane di età nominato dal Sindaco.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE
Art.19
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione democratica dei cittadini, singoli o associati, allattività politico - amministrativa, culturale, economica e sociale della comunità, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato.
3. LAmministrazione può attivare forme di consultazione dei cittadini per acquisire il parere su specifici problemi, assicurando la più ampia e libera partecipazione.
Art.20
Riunioni ed assemblee
1. Il diritto di indire riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione.
2. LAmministrazione comunale facilita lesercizio del diritto di riunione mettendo a disposizione dei cittadini, associazioni, gruppi ed organismi culturali e sociali a carattere democratico che si ispirano ai principi della Costituzione, locali e strutture nei limiti delle effettive disponibilità.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art.21
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazione presenti sul proprio territorio. A tal fine, lAmministrazione registra le associazioni che operano sul territorio comunale.
2. Per ottenere la registrazione, è necessario che lassociazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
3. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
Art.22
Contributi alle Associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività.
2. Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
3. Le associazioni che intendano ricevere un contributo dal Comune devono presentare un programma delle attività che intendono svolgere.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi dallente, devono redigere al termine di ogni anno un rendiconto che ne evidenzi limpiego ed una relazione sulle attività svolte.
Art.23
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per coinvolgere la popolazione ad attività indirizzate al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in modo particolare per le fasce di popolazione a rischio od emarginate.
2. Il Comune si impegna affinché le attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo abbiano a disposizione, nei limiti delle effettive disponibilità, i mezzi necessari per la loro realizzazione.
CAPO III
MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Art.24
Istanze
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allistanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dellaspetto sollevato.
Art.25
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri allorgano competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. LOrgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.
Art.26
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allamministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame allorgano competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 75 persone lorgano competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale.
Art.27
Referendum Comunali
1. Per consentire leffettiva partecipazione dei cittadini residenti ed elettori allattività amministrativa è prevista lindizione e lattuazione di referendum in materie di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dai referendum consultivi le materie concernenti tributi locali e tariffe, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per il Comune e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum consultivi con esito negativo; sono in particolare escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) lo Statuto comunale;
b) il regolamento del Consiglio Comunale
c) il Piano Regolatore comunale e gli strumenti urbanistici attuativi.
3. Liniziativa dei referendum viene determinata dal consiglio comunale o su proposta di un numero di elettori pari almeno al 40% degli iscritti alle apposite liste del comune. Le sottoscrizioni per i referendum consultivi devono essere autenticate nelle forme di legge.
4. Le modalità operative per i referendum devono formare oggetto di apposita normativa regolamentare che, approvata dal Consiglio Comunale, viene depositata presso la segreteria comunale a disposizione dei cittadini.
Art. 28
Diritto di accesso
1. A tutti i cittadini è garantita libertà di accesso agli atti dellamministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art.29
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione, sono pubblici, con le limitazioni del precedente articolo
2. La pubblicazione avviene oltre che tramite i sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allAlbo Pretorio, anche tramite i mezzi di comunicazione ritenuti piu idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. Linformazione deve essere tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dallart. 26, legge 7 Agosto 1990, n. 241.
Art. 30
Tutela dei dati personali
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 Dicembre 1996, n° 675, e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I
UFFICI E PERSONALE
Art.31
Principi strutturali ed organizzativi
1. LAmministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere uniformata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) individuazione delle responsabilità strettamente collegata allambito dellautonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro;
e) conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art.32
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti , di competenza della Giunta comunale, la dotazione organica del personale, nellambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio.
2. Il Comune provvede allorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, alla Giunta, e al Sindaco e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale, al direttore generale, ove nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini , adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità
Art.33
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi viene approvato dalla Giunta comunale sulla base dei principi e dei criteri individuati dal Consiglio comunale.
2. Il Comune attraverso il regolamento suddetto stabilisce le norme generali per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, se esistente, il Segretario e gli organi amministrativi..
3. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario, al direttore generale ove nominato, e ai responsabili dei servizi spetta la gestione amministrativa, contabile e tecnica secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità e organizzate in modo da assicurare lesercizio più efficace delle funzioni loro assegnate.
5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle leggi e delle norme contrattuali in vigore.
6. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra laltro, le modalità di nomina e le funzioni del Direttore Generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.
Art.34
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali inquadrati nella dotazione organica secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dallordinamento professionale, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi degli uffici e servizi e nel rispetto delle relative competenze dei rispettivi ruoli a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario comunale , il direttore generale, ove nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione , degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove laggiornamento professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce leffettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il regolamento sullorganizzazione degli uffici disciplina altresì i casi di incompatibilità, di cumulo di impieghi ed incarichi che possono essere svolti dai dipendenti .
CAPO II
Il SEGRETARIO COMUNALE
Art.35
Il Segretario comunale
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dellufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art.36
Funzioni del Segretario comunale
1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente e con lautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta , formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.
4. Egli riceve le dimissioni del Sindaco , degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, lavvenuta pubblicazione allAlbo pretorio e lesecutività dei provvedimenti ed atti dellEnte.
6. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali lEnte è parte , quando non sia necessaria lassistenza di un notaio , e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellEnte, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento e conferitagli dal Sindaco.
CAPO III
RESPONSABILITA
Art. 37
Responsabilità
1. Per gli amministratori e per il personale comunale si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
Art. 38
Patrocinio legale
1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi lapertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile nei confronti di un suo amministratore, del Segretario Comunale o di un dipendente, per fatti o atti direttamente connessi allespletamento delle funzioni del servizio ed alladempimento dei compiti dufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dallinizio del procedimento facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.
2. In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, lente chiederà la restituzione agli interessati di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.
CAPO IV
FINANZA E CONTABILITA
Art.39
Ordinamento
Finanza Locale
1. Nellambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha autonoma potestà impositiva per imposte, tasse e tariffe adeguandosi in tale azione ai precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalle leggi tributarie.
3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, ad integrazione della contribuzione erariale finalizzata. Risultano indispensabili per lo sviluppo della comunità, anche in deroga alla normativa sui servizi pubblici a domanda individuale, i servizi di qualificazione, valorizzazione e promozione della potenzialità turistica propria del comune.
4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
5. Il regolamento di contabilità definisce sulla base dei principi dellordinamento finanziario e contabile le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione ed attuazione dei provvedimenti di gestione nonché tutte le modalità di organizzazione e di attuazione dei procedimenti di carattere finanziario e contabile.
6. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di nomina del revisore, le procedure di controllo di gestione e di revisione nonché ogni altra fattispecie connessa alla gestione finanziaria ed economica dellente.
Art. 40
Beni comunali
1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demanili e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i beni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
4. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dellart. 12 comma 2 della legge 15/5/1997 n. 127 disciplinerà le alienazioni patrimoniali, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
Art.41
Beni demaniali
1. Sono demaniali quei beni, pertinenze e servitù, che appartengono alle fattispecie indicate negli art. 822 e 824 del Codice Civile. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito dalla legge.
2. Il consiglio comunale è competente per la loro classificazione.
Art.42
Beni patrimoniali
1. I beni non assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del comune.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono unutilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.
Art.43
Inventario
1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario con le modalità previste dal regolamento di contabilità.
Art.44
I contratti
1. Nellambito dei principi di legge, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dallapposito regolamento per la disciplina dei contratti.
Art. 45
Ordinamento finanziario e contabile
1. Lordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dallart. 108 del D.Lgs. 25/02/1995 n.77 e successive modifiche.
Art. 46
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 2 del precedente articolo 45, disciplinerà altresì la fattispecie relativa alla dotazione dei necessari mezzi per lo svolgimento dei compiti da parte del Revisore dei conti.
TITOLO V
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Art.47
Servizi pubblici locali
1. l Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile culturale ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia, imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi ritenuta più idonea tra quelle consentite dalla legge , in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di efficienza organizzativa ed economicità.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri Enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte allapporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per lerogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti , in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per lerogazione dei servizi a carattere sociale è determinata in considerazione delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Anche in tali ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
Art. 48
Aziende speciali
1. LAzienda speciale è ente strumentale del Comune , dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.
2. Sono organi dellazienda il Presidente , il Consiglio di amministrazione ed il direttore , cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente ed i componenti di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica - amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dellazienda.
4. Lo Statuto può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori , oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente Statuto.
5. Il Sindaco può revocare dallincarico il Presidente ed i componenti del Consiglio si amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6. La nomina , conferma e revoca del direttore competono al Consiglio damministrazione dellazienda.
7. Il Comune conferisce allazienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi , ne approva lo Statuto e gli atti fondamentali ; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. I revisori dei conti dellAzienda sono nominati dal Consiglio comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.
Art.49
Istituzione
1. Listituzione è un organismo strumentale dellente per lesercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. 2.Sono organi dellistituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il direttore.
3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per lintero periodo di mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
4. Il Consiglio comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dellistituzione, lordinamento interno, le prestazioni allutenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
5. I bilanci preventivi e consuntivi dellistituzione sono allegati ai bilanci comunali.
6. Lorgano di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sullattività dellistituzione.
Art.50
Gestione dei servizi
1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di Comune interesse, con lobiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa , leconomicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
2. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali e a comuni confinanti lesercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente allapporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, unefficiente erogazione dei servizi.
3. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
4. Per lesercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.
5. Nelle convenzioni e negli atti costituitivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
6. Lapprovazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio comunale.
TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA
Art.51
Statuto comunale
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, e con la maggioranza prevista dallArt. 4, comma 3, legge n. 142/1990.
4. Le modifiche diniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
5. E ammessa liniziativa da parte di almeno 300 cittadini elettori residenti per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per lammissione delle proposte di iniziativa popolare.
6. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione allAlbo pretorio successiva allesame dellOrgano di controllo.
7. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.
Art.52
Regolamenti
1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie, nellambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
2. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
3. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi locali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme dattuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente allesecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
4. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso allAlbo pretorio.
5. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art.53
Norme transitorie e finali
1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa lapplicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino alladozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
Comune di Venaus (Torino)
Statuto comunale
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Autonomia statutaria
1. Il Comune di Venaus:
a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
b) è ente democratico che crede nei principi europeistici delluguaglianza, della libertà, della pace e della solidarietà;
c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dellautonomia degli enti locali;
d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nellorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, lautogoverno della comunità.
2. Il presente statuto, nellambito del riconoscimento costituzionale delle autonomie locali viene liberamente formato dal Consiglio Comunale e costituisce fonte normativa primaria in applicazione delle leggi di principio emanate in riferimento allart. 128 della Costituzione.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune di Venaus è parte del comprensorio geografico, ambientale e sociale della Val Cenischia ed in particolare della Valle di Susa di cui il Comune condivide le vicende e le trasformazioni socio-economiche avvenute nel corso del secolo che si avvia alla sua conclusione. Tra queste le seguenti:
a)-il progressivo declino,fino alla scomparsa, di una società prevalentemente rurale-montanara, sostituita gradualmente da uneconomia mista industriale, agricola, silvo-pastorale che ha consentito un relativo equilibrio in campo economico, sociale, culturale ed umano;
b)-la graduale rottura di tale equilibrio nel secondo dopoguerra a causa dellulteriore abbandono dellesercizio agricolo e pastorale ed a causa di ricorrenti e drastiche riduzioni dellattività industriale e delloccupazione maschile e femminile;
c)- la crescita del settore terziario, vistosa negli ultimi venti anni, senza, peraltro, che ciò abbia creato sbocchi occupazionali a gran parte delle più giovani leve di forze di lavoro, formate dalla crescente scolarizzazione;
2. Il Comune di Venaus si colloca in tale contesto in cui le grandi trasformazioni citate non hanno, tuttavia, impedito la conservazione di un legame tra il passato ed il presente, legame che si è tradotto in un identità ideale e culturale maturata da epoche lontane, rafforzate dall intensa sofferta partecipazione attiva alla Resistenza ed alla Guerra di Liberazione 1943-1945.
3. La realtà comunale si caratterizza nellidentità etnica franco-provenzale ed in elementi economici agro-silvo-pastorali, turistici ed industriali.
4. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
5. Il Comune promuove e tutela lequilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dellinquinamento, assicurando, nellambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone doggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda, altresì, la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
6. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) dare pieno diritto alleffettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Venaus; a tal fine sostiene e valorizza lapporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione delliniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
f) tutela della vita umana, delle persone e delle famiglie, valorizzazione sociale della maternità e della paternità responsabili, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nellimpegno della cura e delleducazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
Art. 3
Territorio e sede comunale
1. Il Comune di Venaus è costituito dallinsieme delle popolazioni e dei territori del capoluogo e delle sue frazioni. Il territorio del Comune si estende per 19,86 kmq, confina con i Comuni di Giaglione - Mompantero - Novalesa - Moncenisio e con il territorio nazionale della Francia. E ricompreso nel territorio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Roma n° 4.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. Allinterno del territorio del Comune di Venaus non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni e competenze del Comune in materia, linsediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive. E altresì vietata, nel campo agricolo, ogni forma di coltivazione di prodotti transgenici.
Art. 4
Stemma gonfalone e bollo
1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Venaus.
2. Lo stemma del Comune è quello storicamente in uso (cervo doro in campo rosso contornato da fronde di alloro e di quercia, con sovrastante corona turrita).
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. Il bollo è il sigillo che reca lemblema del Comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto.
Art. 5
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere lelezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie, così indicate a titolo esemplificativo:
politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con lassociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con lUNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 6
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
3. Nellambito del principio di cui al comma 1, la programmazione delle opere e dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di priorità e di analisi tecnica dei costi gestionali, con la predisposizione di idonei piani finanziari.
4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà, equiordinazione e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
5. Il Comune può delegare, nelle forme di legge, alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province ed alle altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e lorganizzazione di servizi, quando le capacità comunali non consentano una gestione ottimale.
TITOLO II
Ordinamento strutturale
CAPO I
Organi e loro attribuzioni
Art. 7
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone fisiche e giuridiche, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.
Art. 9
Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco ed ove questi siano assenti od impediti, dagli altri Assessori, secondo lordine dato dalletà. In assenza del Sindaco e dei componenti della Giunta, la presidenza viene assunta dal Consigliere comunale più anziano per età.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico-amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
8. Lattività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria e durgenza, con le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. In sede di approvazione del bilancio di previsione, vengono annualmente definite le risorse finanziarie destinate a favorire lattività del Consiglio comunale. Il regolamento del Consiglio comunale disciplinerà la gestione delle predette risorse.
Art. 10
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. E facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta allorgano consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche; detto documento è sottoposto allapprovazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 11
Commissioni
1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.
3. La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Art. 12
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
Art. 13
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale, secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.
5. I consiglieri comunali che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal parte del consigliere interessato.
Art. 14
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale.
Art. 15
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellAmministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Art. 16
Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, nomina gli assessori, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica ed amministrativa del Comune nonché lattività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
h) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali.
Art. 17
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco, nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 18
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 19
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di questultimo.
2. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allalbo pretorio.
Art. 20
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 21
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Art. 22
Giunta comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.
Art. 23
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti dal Sindaco tra i consiglieri comunali.
Art. 24
Nomina
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 25
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli assessori nonché stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 26
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore, se nominato, od ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Vengono attribuite, altresì, alla competenza della Giunta, in applicazione dellart. 4, comma 2, della legge 142/90 e smi:
a) lautorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello e le nomine legali relative;
b) lapprovazione dei verbali di gara e di concorso, proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei;
c) laccettazione di lasciti e donazioni;
d) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto dello specifico regolamento comunale;
e) la fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum e la costituzione dellufficio comunale per le operazioni referendarie, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
f) il conferimento di incarichi progettuali ed altri incarichi professionali di natura fiduciaria relativi alle materie di propria competenza.
TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
CAPO I
Partecipazione e decentramento
Art. 27
Partecipazione popolare
1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini allattività del Comune, per assicurare la corretta gestione, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, sono privilegiate le forme associative, cooperative e le organizzazioni di volontariato, incentivando laccesso alle strutture ed ai servizi del Comune.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. Il Comune può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere delle categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.
CAPO II
Associazionismo e volontariato
Art 28
Valorizzazione delle forme associative
ed organi di partecipazione
1. LAmministrazione comunale favorisce e promuove lattività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono valorizzate:
a) le comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;
b) lassociazione turistica Pro-loco, regolarmente riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dellattività turistica. Il Consiglio comunale potrà prevedere che lassociazione Pro-loco sia rappresentata negli organismi consultivi comunali e che alla stessa siano affidati servizi comunali attinenti il settore;
c) le associazioni e gli enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;
d) le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse comunale;
e) i consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico;
f) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento degli usi civici e la conservazione delle corveés agro-silvo-pastorali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, laccesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. LAmministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi,sussidi, ausili finanziari od altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. Con apposito regolamento verranno disciplinate le concessioni di locali comunali. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune, a titolo di contributo promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.
4. E, altresì, favorita la formazione di organismi a base associativa dellutenza che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al Consiglio comunale circa i risultati della gestione.
CAPO III
Modalità di partecipazione
Art. 29
Consultazioni
1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che lAmministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. Le consultazioni, avviate dallAmministrazione comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, dellinterlocuzione attraverso questionari, del coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.
3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formano oggetto di attenzione da parte dellAmministrazione, la quale dà, comunque, riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti.
4. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.
Art. 30
Petizioni
1. Chiunque, in forma personale od associata, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dellAmministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allAmministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro quindici giorni, lassegna al soggetto competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Il contenuto della decisione del soggetto competente, unitamente al testo della petizione, sono pubblicati mediante affissione negli appositi spazi, in modo tale da permetterne la conoscenza.
Art. 31
Istanze e Proposte
1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e proposte al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente a problemi di rilevanza cittadina.
2. Il Consiglio Comunale o la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, con apposita deliberazione, prenderà atto del ricevimento dellistanza o proposta, assumendo eventuali determinazioni consequenziali.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate secondo la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
4. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo dellistanza o proposta, sono pubblicizzati mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
Art. 32
Referendum
1. Un numero di elettori residenti, non inferiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del Consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di svolgimento dei referendum.
6. Le sottoscrizioni referendarie devono essere autenticate nelle forme di legge.
7. Il referendum non è valido se non abbia partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dai due terzi dei consiglieri comunali assegnati.
9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
10. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.
Art. 33
Accesso agli atti
1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, ovvero dintervento nei procedimenti amministrativi, secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.
4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune. In caso di soccombenza, le spese processuali sono a carico dellelettore, salvo che il Comune non aderisca al ricorso, costituendosi.
5. E istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, lalbo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti prescrivono.
6. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.
TITOLO IV
Attività amministrativa
CAPO I
AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 34
Principi e criteri informatori
dellazione amministrativa
1. Il Comune informa la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza, di imparzialità e di progresso sostenibile.
2. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sullautonomia, sulla funzionalità e sulleconomicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale ed ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 35
Organizzazione dellazione amministrativa
1. Lamministrazione del Comune si attua mediante unattività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
b) individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Nellorganizzazione della propria attività il Comune può avvalersi di strumenti operativi ed informatici ad alto contenuto tecnologico. In tali ambiti possono attivarsi forme di documentazione a supporto magnetico o di altro genere, in sostituzione della documentazione cartacea.
3. Il Comune riconosce valore ai documenti trasmessi con mezzi telematici di comunicazione.
4. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto e favorisce le forme di cooperazione con altri enti locali.
Art. 36
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 37
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione od unazienda. Lorganizzazione e lesercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento;
b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni , consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, per la gestione di servizi che la legge non riservi in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 38
Aziende speciali
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 39
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo il caso previsto dallart. 4 del R.D. 15-10-1925 n. 2578, in presenza del quale si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori del conto, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellAmministrazione approvati dal Consiglio comunale.
Art. 40
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellAmministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo nonché esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dellistituzione.
Art. 41
Società per azioni od a responsabilità limitata
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto, lacquisto di quote od azioni, devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco od un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza del Comune.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
Art. 42
Convenzioni
1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 43
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per la aziende speciali, in quanto applicabili.
2. A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati allalbo pretorio.
4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dallassemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art.44
Accordi di programma
1. Il Sindaco, per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in unapposita conferenza la quale provvede, altresì, allapprovazione formale dellaccordo stesso, ai sensi dellart. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dallart. 17, comma 9, della legge 127/97.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
TITOLO V
Uffici e personale
CAPO I
Uffici
Art. 45
Principi strutturali e organizzativi
1. Lamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 46
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, tenuto anche presente il principio costituzionale del buon andamento e della semplificazione dellazione amministrativa.
2. Il Comune, ai sensi dellart. 51, comma 1, della legge 142/90 e smi, provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché allorganizzazione e gestione del personale nellambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.
5. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni nonché leconomicità.
Art. 47
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
5. Il regolamento comunale sullordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra laltro, le modalità di nomina e le funzioni del direttore generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.
CAPO II
Il Segretario comunale
Art 48
Segretario comunale
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dellufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
6. Svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti, nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengano assegnati dal Sindaco.
Art. 49
Vicesegretario comunale
1. Il Sindaco può assegnare le funzioni di Vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali del Comune.
TITOLO VI
Patrimonio finanza e contabilità
CAPO I
Patrimonio e contabilità
Art. 50
Demanio e patrimonio
1. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dellart. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
Art. 51
Ordinamento finanziario e contabile
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dallart. 108 del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 52
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo 51, disciplinerà, altresì, che lorgano di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 53
Revisione dello Statuto
1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dellart. 4, comma 3, della legge 142/90 e s.m.i., e cioè con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le predette disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
Art. 54
Entrata in vigore dello Statuto
1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione allalbo pretorio del Comune.
2. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti che vi hanno sede, affidandone alla Giunta comunale lesecuzione.
Comune di Villafranca Piemonte (Torino)
Statuto Comunale
INDICE
TITOLO I - GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE.
Art. 1 - Principi fondamentali.
Art. 2 - Rapporti con la Regione, con la Provincia.
Art. 3 - Territorio, gonfalone e stemma.
Art. 4 - Consiglio Comunale dei ragazzi.
TITOLO II - GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Art. 5 - Gli organi del Comune.
Art. 6 - Il Consiglio Comunale.
Art. 7 - Le Commissioni Consiliari.
Art. 8 - Capigruppo.
Art. 9 - I Consiglieri Comunali.
Art. 10 - La Giunta Comunale.
Art. 11 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta.
Art. 12 - Sindaco.
Art. 13 - Attribuzioni di amministrazione.
Art. 14 - Attribuzioni di vigilanza.
Art. 15 - Attribuzioni di organizzazione.
Art. 16 - Impedimento permanente.
TITOLO III - GLI ORGANI BUROCRATICI.
Art. 17 - Il Segretario Comunale.
Art. 18 - Attribuzioni gestionali.
Art. 19 - Attribuzioni consultive.
Art. 20 - Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento.
Art. 21 - Attribuzioni di legalità e garanzia.
Art. 22 - Organizzazione degli uffici e del personale.
Art. 23 - Regolamento degli uffici e dei servizi.
Art. 24 - Diritti e doveri dei dipendenti.
TITOLO IV - PERSONALE DIRETTIVO
Art. 25 - Direttore generale.
Art. 26 - Compiti del direttore generale.
Art. 27 - Funzioni del direttore generale.
Art. 28 - Responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 29 - Collaborazioni esterne.
TITOLO V - SERVIZI
Art. 30 - Forme di gestione.
TITOLO VI - IL CONTROLLO INTERNO.
Art. 31 - La revisione economico-finanziaria.
Art. 32 - Tesoreria.
Art. 33 - Il controllo di gestione contabile.
Art. 34 - Listituzione dei servizi sociali
Art. 35 - Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali.
Art. 36 - Le aziende speciali.
Art. 37 - Le altre forme di gestione dei servizi pubblici.
Art. 38 - Convenzioni.
Art. 39 - Consorzi.
Art. 40 - Accordi di programma.
TITOLO VII - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 41 - Partecipazione popolare.
Art. 42 - Associazionismo.
Art. 43 - Diritti delle associazioni.
Art. 44 - Contributi alle associazioni.
Art. 45 - La valorizzazione e la promozione della partecipazione.
Art. 46 - La valorizzazione delle associazioni.
Art. 47 - Gli organismi di partecipazione.
Art. 48 - Volontariato.
Art. 49 - Le situazioni giuridiche soggettive.
Art. 50 - Consultazioni.
Art. 51 - Istanze, petizioni e proposte.
Art. 52 - Il referendum consultivo.
Art. 53 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 54 - Comunicazione dellavvio del procedimento.
Art. 55 - Il diritto di accesso e dinformazione ai cittadini.
Art. 56 - Il difensore civico.
Art. 57 - Lelezione del difensore civico.
TITOLO VIII - LA FUNZIONE NORMATIVA
Art. 58 - I Regolamenti.
Art. 59 - Le norme della finanza e della contabilità.
Art. 60 - I contratti.
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 61 - Il controllo sugli atti e sugli organi.
Art. 62 - La deliberazione dello Statuto.
Art. 63 - Lentrata in vigore.
TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE.
Art.1
Principi fondamentali.
1. Il Comune di Villafranca Piemonte è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune, nel curare gli interessi della comunità e nel favorirne lo sviluppo, persegue le finalità politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.
3. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
4. Il Comune è dotato di autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nellambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
6. In particolare il Comune nellesercizio delle sue funzioni che riguardano i settori organici dei servizi sociali, dellassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico:
- concorre a garantire la tutela della salute del cittadino e lattuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione;
- assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna;
- tutela il paesaggio, il patrimonio linguistico, storico, artistico e culturale della comunità Villafranchese e ne promuove lapprofondimento e la conoscenza;
- riconosce nellattività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica e nellimpiego del tempo libero momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana e li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;
- attua misure necessarie per migliorare la qualità del contesto urbano, per tutelare le zone agricole, boschive;
- favorisce lo sviluppo armonico del territorio, compatibilmente con la tutela ambientale, delle attività economiche in ogni settore e dellassociazionismo cooperativo con specifici programmi.
7. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
8. Il Comune tutela e regolamenta, nellambito delle leggi vigenti e nei limiti delle proprie competenze, gli Usi Civici.
9. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.
Art.2
Rapporti con la Regione, con la Provincia.
1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune dintesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previsti dal presente statuto agli articoli 16 e 20.
5. Il Comune in sede di previsione del Bilancio può avanzare proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
6. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia e favorisce la partecipazione dei cittadini alle attività ed ai servizi della Provincia stessa.
Art. 3
Territorio, gonfalone e stemma.
1. Il Comune di Villafranca Piemonte è costituito dalle comunità delle popolazioni stanziate sul territorio del capoluogo e dei territori delle frazioni: Bussi, Cantogno, Madonna Orti, Mottura, San Giovanni, San Luca, San Michele, San Nicola.
2. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Villafranca Piemonte.
3. Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Consiglio dei Ministri.
4. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale le partecipazioni dellEnte a una particolare iniziativa il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
5. La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
6. Il Regolamento ne disciplina le modalità duso.
Art. 4
Consiglio Comunale dei ragazzi.
1. Il Consiglio allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere lelezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi può deliberare in via consultiva nelle materie che saranno fissate con apposito regolamento.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.
TITOLO II
GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Art. 5
Gli organi del Comune.
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.
Art. 6
Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale rappresentando lintera comunità, determina lindirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio costituito in conformità delle leggi, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
4. Lesercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5. Lelezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
6. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dellInterno, per i motivi e con le procedure di cui allart. 39 della Legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modifiche e integrazioni.
7. Le norme relative allorganizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento interno del Consiglio Comunale approvato a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati al Comune.
8. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
9. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo amministrativo ed esercita il controllo sulle sue applicazioni.
10. Impronta lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e limparzialità.
11. Nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo laccordo e la programmazione provinciale, regionale e statale.
12. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
13. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 7
Le Commissioni Consiliari.
1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri computando il Sindaco, può istituire Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo e di indagine di inchiesta, di studio sullattività dellAmministrazione, assicurando la rappresentanza, proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti, tenendo conto dei principi sulla pari opportunità tra uomo e donna.
2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione che hanno conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri della minoranza, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione delle Commissioni.
3. Il regolamento del Consiglio Comunale determina la durata, il numero e la composizione delle Commissioni, le modalità di elezione del Presidente e ne disciplina la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e la forma di pubblicità dei lavori.
4. Le Commissioni consiliari, nellambito della materia di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e degli Uffici del Comune tutti i dati, documenti e le informazioni richieste senza vincolo di segreto dUfficio.
5. Alle Commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
Art. 8
Capigruppo
1. Ogni consigliere comunale si iscrive ad un gruppo consiliare e ne dà comunicazione al Segretario Comunale.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti della Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno n. 2 membri.
4. Il Comune mette a disposizione dei gruppi, locali idonei allo svolgimento del lavoro, compresa la ricezione del pubblico, nonché le strumentazioni necessarie. Lo stesso locale può essere messo a disposizione per più gruppi, regolamentando lorario.
5. Il funzionamento dei gruppi, le modalità di convocazione della riunione dei capigruppo sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
6. Si possono inserire le riunioni o le conferenze dei capigruppo in concomitanza alle riunioni del Consiglio Comunale.
Art. 9
I Consiglieri Comunali
1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta lintero Comune.
2. Lentità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere sono stabilite dal Consiglio Comunale entro i limiti previsti dalla legge.
3. I Consiglieri gli Assessori ed il Sindaco, hanno il diritto di essere assicurati a spese dellEnte per infortuni e responsabilità civili, per fatti che escludono il dolo per le attività svolte durante lesercizio del mandato, sedute del Consiglio, Giunta, Commissioni, Missioni, Ispezioni.
4. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alla seduta del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari, delle quali fanno parte.
5. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato assumere consulenze e ricoprire incarichi professionali presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo e alla vigilanza del Comune.
6. I Consiglieri Comunali che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute consiliari senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio Comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 a comunicargli linvio del procedimento amministrativo.
7. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data del ricevimento, scaduto questultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
8. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili allespletamento del proprio mandato nelle forme definite dal regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
9. I Consiglieri Comunali hanno diritto di notizia e di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.
10. Se lo richiede un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo allOrdine del Giorno le questioni richieste.
11. Le dimissioni dei Consiglieri Comunali sono regolate dalla Legge.
12. E Consigliere anziano il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dellart. 7 Legge n. 415/93.
13. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento.
Art. 10
La Giunta Comunale.
1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.
3. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da °n. 6 Assessori, da lui stesso nominati tenendo conto dei principi di pari opportunità tra uomo e donna.
5. Possono essere nominati alla carica di assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale non facenti parte del Consiglio Comunale ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti. Gli assessori esterni possono partecipare alla seduta del Consiglio e hanno diritto di intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
6. Lo status di Assessore esterno è equiparato a quello interno, pertanto allo stesso competono analoghi oneri, doveri e diritti.
7. La legge regola la nomina, la situazione giuridica degli Assessori
8. Lattività della Giunta Comunale è collegiale. E convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli Assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabiliti in modo informale dalla stessa.
9. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dellAmministrazione Comunale nel perseguire gli obiettivi previsti dal programma.
10. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
11. La nomina, le attribuzioni dei singoli assessori sono formalizzate con atto del Sindaco.
12. Il Sindaco conferisce ad uno degli assessori, che dovrà essere comunicato agli organi previsti dalla legge nonché pubblicato allAlbo Pretorio, le funzioni di Vice Sindaco al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa le veci lassessore più anziano di età
13. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 possono essere modificate dal Sindaco con analogo atto.
14. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, la composizione della Giunta e le deleghe conferite ai singoli Assessori.
15. La Giunta può adottare un regolamento per lesercizio della propria attività.
16. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nellamministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali. Dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
17. La Giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
j) dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce lufficio comunale per elezioni, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dellEnte;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellappartato, sentito il direttore generale;
p) determina, sentiti i revisori dei conti, misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
q) approva il P.E.G. su proposta del direttore generale.
18. La Giunta riferisce almeno una volta lanno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
19. Lentità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Assessore sono stabiliti dal Consiglio comunale entro i limiti previsti dalla Legge.
Art. 11
Cessazione dei singoli componenti della Giunta.
1. I singoli Assessori cessano dalla carica per:
a) dimissioni;
b) revoca;
c) altra causa.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco il quale ne prende atto, provvede alla surroga entro 15 giorni ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Anche nei casi di cessazione di cui al precedente comma 1 lettere b) e c) il Sindaco provvede alla sostituzione entro 15 giorni dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Art. 12
Il Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
5. Il Sindaco adotta gli atti di propria competenza nelle forme di decreto, ove non siano previste forme speciali.
6. Al Sindaco, oltre le competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 13
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellEnte, può delegare le sue funzioni o parte di essa ai singoli Assessori o Consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del Comune nonché lattività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i Responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 14
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allEnte, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività comunale.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 15
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 16
Impedimento permanente
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di 3 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
3. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dallAssessore più Anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dellimpedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
TITOLO III
GLI ORGANI BUROCRATICI
Art. 17
Il Segretario Comunale.
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto dallapposito Albo.
2. Il Segretario Comunale collabora con il Sindaco, dal quale funzionalmente dipende, e con gli Assessori nel coordinamento delle strutture e delle attività amministrative.
3. E organo di consulenza giuridico - amministrativa; su direttive del Sindaco e a richiesta degli Assessori, in conformità alla disciplina regolamentare, adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento della razionalità, economicità, efficienza ed efficacia dellazione amministrativa; dispone, in conformità alle norme regolamentari, direttamente o a mezzo di incaricati, ispezioni amministrative finalizzate alla verifica dei risultati conseguiti dagli uffici nello svolgimento dei progetti e nellacquisizione degli obiettivi nei tempi tecnici programmati; riferisce al Sindaco circa lesito delle ispezioni e adotta, in intesa con il medesimo, i conseguenti provvedimenti.
4. Lo stato giuridico-economico del Segretario Comunale e le ulteriori attribuzioni sono regolate per legge.
Art. 18
Attribuzioni gestionali
1. Al Segretario Comunale compete ladozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica o del direttore generale.
2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
a) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi, qualora non attribuiti al Direttore Generale;
b) ordinazione dei beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
c) presidenza delle Commissioni di gara e delle Commissioni di concorso con lassistenza di un ufficiale verbalizzante e con losservanza dei criteri e i principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dellEnte;
d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
e) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
f) verifica della efficacia e dellefficienza dellattività degli uffici e del personale ad essi predisposti;
g) liquidazione dei compensi e dellindennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per Regolamento
h) sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso.
Art. 19
Attribuzioni consultive
1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione della Giunta, a quelle esterna.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, ai singoli Consiglieri e agli uffici.
Art. 20
Attribuzioni di sovrintendenza -
Direzione - Coordinamento
1. Il Segretario Comunale esercita funzioni dimpulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con losservanza delle norme vigenti e del Regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con losservanza delle modalità previste negli accordi in materia, sentito il Sindaco e la Giunta Comunale.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con losservanza delle norme regolamentari.
Art. 21
Attribuzioni di legalità e garanzia
1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale del Difensore Civico.
3. Presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve latto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, lavvenuta pubblicazione allAlbo e lesecutività di provvedimenti ed atti dellEnte.
6. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali lEnte è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio e certifica la scrittura privata e gli atti unilaterali nellinteresse dellEnte.
Art. 22
Organizzazione degli uffici e del personale.
1. Lordinamento del personale tende allesaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica.
2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra
funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene promosso e realizzato attraverso lammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e le responsabilità dei dipendenti, listituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione.
4. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
5. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verficandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
6. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 23
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; il direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compimento di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 24
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Lapprovazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dellente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.
6. Il Regolamento di Organizzazione individua forme e modalità della tecnostruttura Comunale.
7. Il personale in servizio sarà valutato annualmente dellattività prestata ad ogni livello, avvalendosi, per gli apicali del nucleo di valutazione; la valutazione del Segretario e del Direttore Generale è fatta dal Sindaco sentita la Giunta.
TITOLO IV
PERSONALE DIRETTIVO
Art. 25
Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può conferire la nomina di Direttore Generale, al Segretario Comunale.
2. Le funzioni di Direttore Generale possono essere svolte anche in forma consortile qualora il Comune abbia stipulato apposita convenzione per lUfficio di Segreteria.
Art. 26
Compiti del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organo di governo dellEnte secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dellEnte perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
Art. 27
Funzioni del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellente e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Art. 28
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le Commissioni di gara e di Concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lesecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie nellambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui allart. 38 della Legge n. 142/90;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco.
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretti espletamento.
Art. 29
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni allamministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
TITOLO V
SERVIZI
Art. 30
Forme di gestione
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione di trasparenza, di efficienza, di efficacia di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Lattività diretta a conseguire, nellinteresse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.
3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
4. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale pubblico.
5. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, laffidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.
6. Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
TITOLO VI
IL CONTROLLO INTERNO
Art. 31
La revisione economico-finanziaria
1. Il Consiglio Comunale elegge - a maggioranza assoluta dei membri - un revisore dei conti scelto tra:
a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
b) gli iscritti allalbo dei dottori commercialisti;
c) gli iscritti nellalbo dei ragionieri.
2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dellEnte.
Il regolamento di contabilità disciplinerà lorganizzazione e le modalità di funzionamento dellUfficio di revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune ed i revisori..
3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellEnte;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellEnte ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
6. Al revisore dei conti spetta il compenso determinato dal Consiglio Comunale allatto della nomina tenuto conto della normativa vigente.
Art. 32
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione allente;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 33
Il controllo di gestione contabile
1. Il regolamento di contabilità disciplina e prevede i criteri relativi alla contabilità generale, alle verifiche periodiche di cassa e i rendiconti di competenza e di cassa per valutare lefficienza, lefficacia ed economicità dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di realizzazione.
2. La tecnica del contratto di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto ai risultati;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per le verifiche di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dellattività svolta;
d) laccertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
4. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso allassessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
Art. 34
Listituzione dei servizi sociali.
2. Per lesercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di unapposita istituzione.
3. Listituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
4. Organi dellistituzione sono il Consiglio dAmministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Il Direttore è nominato e può essere revocato con delibera di Giunta.
6. Il Direttore dellistituzione può essere un dipendente o un funzionario non dipendente.
7. Al Direttore ed al restante personale relativo allorganico dellistituzione si applicano gli accordi di comparto di cui allart.6 della legge 29.3.1983, n. 93 come per gli impiegati del Comune.
8. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dallimpiego dei dipendenti dellistituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.
9. La Commissione di disciplina è composta dal Presidente o suo delegato che la presiede, dal Direttore e da un dipendente estratto a sorte tra i dipendenti dellistituzione. Tale estrazione avverrà ogni triennio.
10. Il Consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, su proposta del Sindaco, è eletto dal Consiglio C.le a maggioranza di voti, nel rispetto proporzionale della minoranza, e dura in carica 5 anni. Dal seno del Consiglio dAmministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dallavvenuta elezione da parte del Consiglio.
11. Il Presidente, dopo eletto, giura nelle mani del Sindaco con la formula di cui allart. 11 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3.
12. I membri del Consiglio damministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali e di volontariato.
13. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
14. La revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene con la stessa procedura dellelezione.
15. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio C.le provvede alla reintegrazione dellorgano collegiale con le stesse procedure e criteri per lelezione.
16. Dopo la scadenza del quinquennio e fino alla elezione del nuovo Consiglio di amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio delle prorogatio e per lordinaria amministrazione.
17. In caso di decadenza del Consiglio Comunale per qualsiasi causa decade anche il Consiglio di Amministrazione.
18. I compensi dei Consiglieri di amministrazione sono uguali a quelli del Consiglio Comunale, quelli del Presidente uguali a quelli del Sindaco.
Art. 35
Il Funzionamento della istituzione per i servizi sociali.
1. Il Comune con deliberazione di costituzione dellistituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dellistituzione;
c) approva uno schema di regolamento di contabilità;
d) dota listituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
2. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio dAmministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.
3. Il Consiglio Comunale ha, altresì, lobbligo degli adempimenti seguenti:
a) approvare gli atti fondamentali dellistituzione di cui allelencazione dellart. 32 della Legge 8.6.90, n. 142, salvo quando non riferibile allistituzione stessa.
b) esercitare la vigilanza mediante lapposito assessorato delegato ai servizi sociali e con lintervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio Comunale e quando si rendesse altresì necessario;
c) verificare in Giunta prima ed in Consiglio poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lett. b) precedente;
d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il Bilancio Comunale.
4. Listituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha lobbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Il revisore dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dellistituzione per i servizi sociali.
Art.36
Le Aziende Speciali.
1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più Aziende Speciali.
2. Lazienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Organi dellAzienda Speciale sono: il Consiglio dAmministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Consiglio com.le nel rispetto proporzionale della minoranza. Il Direttore è scelto su una rosa di 3 membri. Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio di Amministrazione.
5. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio dAmministrazione.
6. Il Comune, con delibera del Consiglio di Amministrazione, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo statuto dellazienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.
8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla Legge vigente.
Art. 37
Le altre forme di gestione dei servizi pubblici.
1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e lefficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
a) le convenzioni;
b) i Consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
c) gli accordi di programma;
d) lunione dei Comuni.
Art. 38
Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.
Art. 39
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una Convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui allart. 41, 2° comma del presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dellAssemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata alla Convenzione e dallo Statuto del consorzio.
Art. 40
Accordi di programma.
1. Il Sindaco per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il funzionamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in unapposita conferenza la quale provvede altresì allapprovazione formale dellaccordo stesso ai sensi dellart. 27, comma 4, della Legge 8.6.1990 n.142, modificato dallart.17, comma 9, della Legge n. 127/97.
Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO VII
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 41
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allamministrazione dellEnte al fine di assicurare il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
Art. 42
Associazionismo
2. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio.
3. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
4. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lassociazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
5. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
6. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
Art. 43
Diritti delle associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso lamministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dellente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sullattività delle associazioni devono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire allente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 5 giorni.
Art. 44
Contributi alle associazioni.
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nellapposito albo regionale, lerogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dellente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art. 45
La valorizzazione e la promozione
della partecipazione.
1. Il Comune di Villafranca P.te valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini allamministrazione locale.
2. Il Comune promuove la funzione sociale delle associazioni di volontariato.
La Giunta registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente comma, le associazioni che operano sul territorio; ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lassociazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e le generalità del legale rappresentante. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro Bilancio. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
3. Il Consiglio Comunale su segnalazione della Giunta riconosce, con particolari attestati di benemerenza, nelle forme adeguate e specificate in apposito regolamento, le persone e le associazioni che con il loro operato hanno dato lustro alla Comunità di Villafranca Piemonte.
Art. 46
La valorizzazione delle associazioni.
1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessi in uso di locali o terreni di proprietà del comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
2. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando la domanda ed eventualmente lo statuto e latto costitutivo, se disponibili, nelle forme regolamentari.
3. La Giunta Com.le, previo parere della Commissione consigliare, valuterà dei requisiti previsti dallapposito regolamento circa la natura del sostegno che lamministrazione vorrà disporre con delibera della Giunta stessa.
4. La gestione delle istituzioni dei servizi sociali di cui allart. 17 del presente Statuto può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli delle istituzioni.
5. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nellapposito Albo regionale; le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dallente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpegno.
Art. 47
Gli organismi di partecipazione.
1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini del capoluogo e delle frazioni.
2. Tali organismi possono essere costituiti assumendone a base linteresse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri, dei servizi socio-assistenziali, delle attività ricreative e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Sono istituite le conferenze cittadine di settore in numero non superiore a quello degli assessori e comunque non più di una per ciascun settore amministrativo facente capo ad uno specifico assessorato.
4. Il Consiglio Comunale nomina i membri delle Conferenze cittadine di settore. I membri sono scelti tra i cittadini che si distinguono per ciascun settore di interesse, per la loro forma di impegno sul territorio com.le per la particolare qualificazione o esperienza, per la rilevanza degli interessi rappresentati.
Le conferenze cittadine di settore sono convocate dallassessore competente, e sono chiamate ad esprimere parere e a formulare proposte nellazione amministrativa, e negli indirizzi politici di settore dellamministrazione comunale.
Lattività e lorganizzazione delle conferenze cittadine di settore sono disciplinate da apposito regolamento comunale.
Art. 48
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dellente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto laspetto infortunistico.
Art. 49
Le situazioni giuridiche soggettive.
1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.
2. Linformazione è dobbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, duso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le elezioni dellamministrazione.
5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.
Art. 50
Consultazioni.
1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano lattuazione sia attraverso appositi referendum sia per il tramite degli organismi partecipativi previsti dallart.23 nonché mediante strumenti idonei a conoscere lorientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di esse, su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.
2. A tal fine, il Consiglio, le Commissioni consiliari, la Giunta dispongono audizioni delle forze economiche e produttive e di soggetti sociali operanti sul territorio che possono contribuire con il loro apporto conoscitivo e con le loro esperienze alla ricerca delle soluzioni più appropriate per profili della politica comunale nei quali i soggetti interpellati rivestono una particolare qualificazione e rappresentatività.
3. Gli organi comunali dispongono inoltre di forme di consultazione della popolazione o di categoria e settori di essa attraverso strumenti di carattere statistico, avvalendosi di servizi operanti allinterno della struttura amministrativa comunale anche con lapporto di professionalità esterne, atti ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza.
4. Il regolamento, disciplinerà le modalità e le forme delle consultazioni.
Art. 51
Istanze, petizioni e proposte.
1. Tutti i cittadini singoli o associati per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardano lazione amministrativa del Comune.
2 Gli atti di intervento partecipativo devono essere indirizzati allorgano o agli organi comunali cui il cittadino intende rivolgersi. Nel caso non risulti alcuna indicazione in proposito, listanza, la petizione o le proposte vengono, per il tramite del Sindaco, sottoposte allattenzione del Consiglio Comunale.
3. Tutte le istanze, proposte e petizioni, debbono essere regolarmente firmate con annotate generalità e documento di riconoscimento.
4. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate dagli organi com.li cui sono rivolte entro 30 giorni. Ad esse è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato. Le risposte sono rese note per lettera al primo firmatario il quale può anche richiedere di essere ascoltato dallorgano interessato.
5. La Giunta com.le decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbano o possano comportare decisioni e deliberazioni apposite dellAmministrazione alla luce dellorientamento espresso dal Consiglio c.le nellambito dei poteri dei rispettivi organi.
6. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco, la Giunta ed in Consiglio Comunale.
7. Di istanze, proposte, petizioni e relative derivazioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.
Art. 52
Il Referendum consultivo
1. E previsto il referendum consultivo su richiesta di due terzi dei Consiglieri com.li o un decimo (o il 20%) dei cittadini elettori del Comune, quantificati sulla base dellultima revisione delle liste elettorali.
2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie e di tariffe, penali, elettorali, per attività amministrative di mera esecuzione di norme statali e regionali, (mentre sono ammesse quelle di esclusiva comptetenza locale)sono inoltre escluse dalla potestà referendaria:
1) Statuto Comunale
2) Regolamento Consiglio Comunale
3) Piano regolatore generale e strumenti giuridici attuativi
4) Elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze
5) Tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose
6) Lespropriazione per pubblica utilità
Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. La proposta di referendum va presentata al Sindaco del Comune, che entro 20 giorni dalla ricezione la discute in Giunta e poi laffida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 40 giorni successivi.
5. Tale commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato proponente loggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità
6. Il Consiglio Com.le delibera lindizione del referendum nei 20 giorni successivi.
7. Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di indizione.
8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
9. Allonere finanziario per la spesa comportata dal referendum lAmministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.
10. Apposito regolamento disciplina lo svolgimento delle attività referendarie.
11. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio Com.le ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento.
12. Entro 60 giorni dalla proclamazione dellesito favorevole del referendum, la Giunta com.le è tenuta a proporre al Consiglio un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con esse.
Art. 53
Diritto di partecipare al procedimento amministrativo.
1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che lAmministrazione ha lobbligo di valutare.
2. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dellintervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per lemanazione del provvedimento.
Art. 54
Comunicazione dellavvio del procedimento.
1. Il Comune provvede a dare notizia dellavvio del procedimento mediante comunicazione formale.
2. Nelle comunicazioni debbono essere indicati:
a) lufficio in cui si può prendere visione degli atti;
b) il funzionario responsabile del procedimento;
c) loggetto del procedimento;
d) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, lAmministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante idonea forma di pubblicità di volta in volta stabilita dallAmministrazione medesima.
Art. 55
Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.
1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copia previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di leggi vigenti.
2. LAmministrazione, mediante lordinamento degli Uffici e dei Servizi, conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.
3. Il Comune garantisce, mediante il regolamento, ai cittadini linformazione sullo stato degli atti e delle procedure e sullordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
4. Il Comune esemplificherà le modalità e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sullautocertificazione prevista dalla legge 4.1.68, n.15.
5. Il diritto di accesso alla struttura ed ai servizi com.li è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.
6. Lapposito regolamento disciplina organicamente la materia.
Art. 56
Il difensore civico.
1. A garanzia dellimparzialità e del buon andamento dellamministrazione comunale può essere istituito con atto del Consiglio Comunale, lufficio del Difensore Civico, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni
2. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire losservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
3. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
4. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
5. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui allart. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dallart. 17, comma 39, dellultima legge citata.
7. Il difensore civico nellesercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dellamministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
8. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto dufficio.
9. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni lesito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha gli ha richiesto lintervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
10. Il difensore civico può altresì invitare lorgano competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
11. Il difensore civico qualora lo ritenga necessario può esercitare, davanti alla giurisdizione amministrativa azione popolare ed i ricorsi che spetterebbero al Comune.
12. Leventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto.
Art. 57
Lelezione del Difensore Civico.
1. Il Difensore Civico è nominato a scrutinio segreto con deliberazione del Consiglio com.le a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La nomina di Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa
3. Egli resta in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino allinsediamento del successore può essere rieletto nella stessa persona non più di unaltra volta.
4. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra i comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i dirigenti di partiti politici;
c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con lamministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo allamministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.
5. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti lamministrazione comunale.
6. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
7. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
8. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dellincarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.
9. Il Difensore Civico è funzionario onorario. Egli giura davanti al Consiglio Com.le prima di assumere lincarico secondo la formula dellart.11 del D.P.R. 10.1.1957, n.3.
10. Ad esso spetta una indennità di carica determinata dal Consiglio Com.le allatto della nomina nella misura stabilita dalla legislazione vigente.
11. LUfficio del Difensore Civico ha sede presso la casa comunale. Allassegnazione del personale provvede la Giunta com.le, dintesa con il Difensore Civico nellambito del ruolo unico del personale comunale.
12. Al Difensore Civico spetta di diritto conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio di cui può richiederne copia.
7. Il Difensore Civico partecipa, come osservatore, alle riunioni del Consiglio senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presiede lorgano collegiale.
8. Il Difensore Civico dopo lelezione entro 30 giorni presenta una sintesi del programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa.
9. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa allattività svolta nellanno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo do eliminarle.
10. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dellattività e lefficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire limparzialità delle decisioni.
11. La relazione deve essere affissa allalbo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
12. Tutte le volte che ne ravvisa lopportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.
13. Apposito regolamento comunale disciplinerà listituto del Difensore Civico.
TITOLO VIII
LA FUNZIONE NORMATIVA
Art. 58
I regolamenti.
1. Il Comune, nelle materie nelle quali ha competenza, ha potestà normativa secondaria.
2. I piani ed i programmi generali e settoriali, i regolamenti e le ordinanze generali sono predisposti dalla Giunta, di propria iniziativa o su mandato del Consiglio c.le, che in tal caso ne definisce loggetto, ne delinea i principi ed i criteri direttivi e ne stabilisce il termine di presentazione, e deliberati dal Consiglio.
3. I regolamenti di organizzazione e di funzionamento del Consiglio e della Giunta sono predisposti e deliberati dallorgano al quale si riferiscono.
4. I regolamenti di cui allart. 5 della legge 8.6.90, n.142 incontrano i seguenti limiti:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
b) la loro efficacia è limitata allambito comunale;
c) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio com.le o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola lintera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
5. Spetta al Sindaco o ai singoli assessori delegati ai vari settori dellamministrazione com.le adottare le ordinanze per lapplicazione dei regolamenti.
6. Liniziativa per ladozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere com.le, alla giunta c.le, ai cittadini.
7. I regolamenti sono adottati dal Consiglio c.le ai sensi dell art. 32, comma 2°, lett.a) della legge 8.6.90, n.142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta com.le dalla legge o dal recente Statuto.
8. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allAlbo Pretorio: una prima, che consegue dopo ladozione della delibera approvata, in conformità allart.47, comma 1° Legge 8.6.90, n.142 - una seconda, da effettuarsi per la durata di 15 giorni dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.
Art. 59
Le norme della finanza e della contabilità
1. Le materie relative alla finanza ed alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dellapposito regolamento di contabilità
Art. 60
I contratti.
Fermo restando quanto previsto dallart. 56 della legge 8.6.90 n.142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 61
Il controllo sugli atti e sugli organi.
1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8.6.90, n.142 ai Capi XI e XII, nonché dalle disposizioni dellapposita legge regionale.
Art. 62
La deliberazione dello Statuto.
1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1° si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
3. Lo Statuto dopo lapprovazione è inviato nei termini di legge al CO.RE.CO. per i controllo di legittimità. Lo Statuto dopo lapprovazione del CO.RE.CO. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
4. Esso è, altresì, affisso allAlbo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.
Art. 63
Lentrata in vigore
1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allAlbo Pretorio del Comune.
Comune di Zumaglia (Biella)
Statuto comunale
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Autonomia statutaria
1. Il Comune di Zumaglia:
- è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
- è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dellautonomia degli enti locali;
- considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nellorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, lautogoverno della comunità.
Art. 2
Finalità generali
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, riconoscendo il valore fondamentale della famiglia.
2. Il Comune promuove lo sviluppo del proprio territorio, favorisce e coordina le iniziative volte alla difesa ed alla rivalutazione dellinsediamento umano nel rispetto dei valori storico-sociali-ambientali. Promuove lo studio e la conoscenza del territorio, valorizzando loriginale patrimonio storico, etnico, culturale, linguistico, artistico, ambientale ed ogni testimonianza segno di originale ed autonoma identità.
3. Il Comune concorre allattuazione del servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, al fine del loro insediamento sociale.
4. Nei casi e con le modalità previsti da apposito regolamento, il Comune eroga contributi e concede facilitazioni a soggetti in disagiate condizioni economico-sociali ed alle associazioni ed Enti del volontariato.
5. Sono fatte salve le disposizioni, i limiti, le esclusioni, imposti dalla normativa vigente in materia.
Art. 3
Tutela Ambientale
1. Il Comune promuove le misure necessarie a conservare e difendere lambiente, attuando iniziative per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause e lo stato di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
Art. 4
Tutela attività sportive e ricreative
1. Il Comune promuove la diffusione dello sport quale strumento di aggregazione sociale, di sviluppo della persona, di conservazione della efficienza fisica, soprattutto per la formazione dei giovani, anche nel tentativo di prevenirli dal contatto con la droga, impegnandoli in sane competizioni.
2. Per questo favorisce lattività di Enti, organismi, associazioni ricreative e sportive, anche a mezzo di contributi ed altre agevolazioni, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento.
3. Promuove la creazione di idonee strutture per lesercizio di attività sportive e ricreative, assicurandone laccesso ai cittadini singoli ed associati, regolamentandone lutilizzo ma favorendo, con ogni sforzo, le società locali che promuovono iniziative ricreative per i giovani e per gli anziani.
Art. 5
Tutela diritto allo studio
1. Il Comune svolge funzioni relative allesercizio del diritto allo studio concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare lassolvimento dellobbligo scolastico.
Art. 6
Tutela attività industriali, commerciali - Artigianato - Agricoltura
1. Il Comune tutela tutte le attività industriali e lesercizio delle attività commerciali, ne pianifica la localizzazione, favorisce lorganizzazione razionale dellapparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dellartigianato e dellagricoltura, adotta iniziative atte ad incentivare lattività, favorisce le associazioni.
Art. 7
Tutela assetto territoriale - Sviluppo residenziale
1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture sociali, e delle attività economiche.
2. Realizza piani di sviluppo delledilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto allabitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi pluriennali di attuazione.
Art. 8
Tutela edifici culto e pratiche religiose ammesse
1. Il Comune concorre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con osservanza delle disposte normative vigenti, alle spese necessarie alla conservazione degli edifici adibiti al culto ed assume, ove necessario, altri idonei interventi diretti a garantire lesercizio della pratica religiosa ammessa.
Art. 9
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune si estende per 262 ettari, confina con i comuni di Ronco Biellese, Pettinengo , Biella.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Roma n. 18/B.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in casi del tutto eccezionali o di necessità o per particolari esigenze.
5. Allinterno del territorio del Comune di Zumaglia non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, linsediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
6. E ammesso lutilizzo di altri locali di proprietà comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, previa autorizzazione da richiedere alle autorità competenti.
Art. 10
Simbolo e sigillo
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Zumaglia e con lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 1970.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
4. Luso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
Art. 11
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può, con la deliberazione che approva il regolamento di cui al successivo comma 3 del presente articolo, promuovere lelezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con lassociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con lUNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento delleventuale consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 12
Programmazione e cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Biella, con la Regione Piemonte.
TITOLO II
Ordinamento strutturale
CAPO I
Organi e loro attribuzioni
Art. 13
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellamministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
Art. 14
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. I1 segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della Giunta nominato dal presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario
Art. 15
Consiglio comunale
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico- amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. I1 consiglio, comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico- amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 16
Sessioni e convocazione
1. Lattività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti lapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso deccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare; qualora gli argomenti proposti non siano di competenza consiliare, gli stessi verranno posti in discussione nella prima riunione valida successiva del Consiglio comunale, venendo in tal caso quindi meno lobbligo di convocazione nel termine anzidetto. Potranno, altresì, essere inseriti argomenti nella stessa seduta del Consiglio quando vi sia la presenza di tutti i consiglieri in carica e questi siano concordi allunanimità.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Gli avvisi potranno essere recapitati a mezzi di telefax, qualora sia il consigliere interessato a richiederlo espressamente, in tal caso farà fede la ricevuta di trasmissione telefonica e sarà esonerato da ogni responsabilità ulteriore il soggetto incaricato comunale dellinvio. Lavviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo la prima.
6. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente , e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. Lelenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nellalbo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
Art. 17
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre di ogni anno. E facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Art. 18
Commissioni
1. Il Consiglio comunale può nel suo seno istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali, aventi poteri esclusivamente referenti-consultivi.
2. Compito principale delle commissioni permanenti è lesame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dellorgano stesso.
3. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è lesame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
4. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore della commissione ed, inoltre, per le commissioni temporanee e speciali loggetto specifico dellincarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
5. Con la deliberazione di istituzione della commissione, il Consiglio determinerà il numero dei commissari che la compongono, garantendo con criterio proporzionale la presenza delle minoranze.
6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori anche soggetti esterni allAmministrazione comunale purché questi siano in qualche modo interessati allargomento trattato dalla Commissione stessa.
7. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.
Art. 19
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nellelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte, consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge.7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 20
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione, nei limiti consentiti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Il Sindaco assicura unadeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. Le convocazioni a riunione, compresa quella del Consiglio, e ogni altra documentazione potrà essere trasmessa a mezzo telefax al numero comunicato dal consigliere interessato, farà ricevuta di avvenuta ricezione il referto di trasmissione del documento.
Art. 21
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo, come sopra formato, comunica al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto; in mancanza di tale comunicazione verrà considerato capogruppo il Consigliere che nella lista si era presentato candidato alla carica di Sindaco.
3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.,
4. Presso il Comune di Zumaglia, potrà essere costituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dallart. 19, comma 3, del presente statuto, nonché dallart. 31, comma 7 ter, della legge a. 142/90, e s.m. e i. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili allespletamento del proprio mandato.
6. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno tre consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
Art. 22
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nellambito dei criteri indicati dalla Regione Piemonte, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 23
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del Comune nonché lattività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 6 della legge a. 142/90, e ss. mm. ed ii.;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 24
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 25
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a. stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e le presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri; esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
b. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
c. riceve le interrogazioni;
d. riceve le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza.
Art. 26
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è lAssessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di questultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allalbo pretorio.
Art. 27
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da. almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 28
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
3. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dellimpedimento.
4. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 29
Giunta comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
3. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
Art. 30
Composizione della Giunta comunale
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art. 31
Nomina della Giunta Comunale
1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 32
Funzionamento della Giunta comunale
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità di voti su un argomento, prevarrà quello dato dal Sindaco.
Art. 33
Competenze della Giunta comunale
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) esprime il proprio parere circa la nomina e la revoca del direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
j) dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce lufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dellente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato, sentito il direttore generale;
p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
q) approva gli atti previsti dai regolamenti comunali che non rientrano fra le competenze di altri organi.
TITOLO II
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
CAPO I
Partecipazione e decentramento
Art. 34
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allamministrazione dellente al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative è di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
CAPO II
Associazionismo e volontariato
Art.35
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
3. Le associazioni riconosciute che ottengano contributi di qualsiasi natura dal Comune devono presentare annualmente il loro bilancio
4. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni operanti sul territorio.
Art. 36
Diritti delle associazioni
1. Ciascuna associazione riconosciuta ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso lamministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dellente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sullattività delle associazioni possono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire allente nei termini stabiliti nella richiesta.
Art.37
Contributi alle associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici o loro associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellente è stabilita nellapposito regolamento previsto dallart. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nellapposito albo regionale, lerogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dallente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art. 38
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dei minori e dellambiente.
2. Le associazioni di volontariato potranno collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce nellambito delle proprie possibilità finanziarie che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e vigila affinché queste abbiano intrapreso tulle le iniziative affinché i soci siano tutelati sotto laspetto infortunistico.
CAPO III
Modalità di partecipazione
Art. 39
Consultazioni
1. Lamministrazione comunale può indire, quali strumenti di partecipazione, assemblee dei cittadini, consulte e comitati allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa.
2. Le assemblee sono riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
3. Le consulte sono strumenti di partecipazione riguardanti specifici settori sociali, economici e culturali.
4. I comitati sono organizzazioni di persone che si propongono ilo raggiungimento di uno scopo o finalità di interesse collettivo.
5. Le assemblee dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici argomenti, temi o questioni di particolare urgenza.
6. Le assemblee possono essere convocate anche sulla base di una richiesta formulata da un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i nominativi dei rappresentanti dellAmministrazione di cui è richiesta necessariamente la presenza.
7. La convocazione dellAssemblea dovrà avvenire assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.
Art.40
Carte dei diritti
1. Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborare su autonoma iniziativa dei cittadini che possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dellEnte Locale.
2. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche.
3. Il Comune è tenuto a dare pubblicità delle carte attraverso la propria sede ed uffici e a tener conto delle stesse nella elaborazione dei propri regolamenti quali criteri di indirizzo per lattività comunale.
Art.41
Petizioni, proposte e istanze
1. I cittadini residenti in Zumaglia, anche stranieri, possono, tramite petizione, chiedere liscrizione allordine del giorno del Consiglio comunale di problemi inerenti la vita amministrativa e sociale del Comune.
2. Le petizioni devono essere ampiamente motivate e accompagnate e sottoscritte da almeno cento elettori.
3. Il Sindaco iscrive le petizioni pervenute allordine del giorno del primo Consiglio utile.
4. I cittadini hanno, inoltre, diritto a presentare proposte e istanze al Sindaco, alla Giunta e ai responsabili dei servizi i quali sono tenuti a dare adeguata e tempestiva risposta nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento delle stesse.
5. Le proposte devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e il suo contenuto dispositivo.
6. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale comunque entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
7. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.
8. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa; la risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dallinterrogazione.
Art.42
Referendum consultivi propositivi
1. Per consentire leffettiva partecipazione dei cittadini allattività amministrativa, è prevista lindizione e lattuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dai referendum le materie concernenti:
a) Statuto comunale;
b) Regolamento del Consiglio comunale;
c) tributi locali;
d) atti di bilancio;
e) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
f) norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per lEnte;
g) per 5 anni le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L iniziativa dei referendum può essere presa dal Consiglio comunale o da 1/3 del corpo elettorale.
4. Il Consiglio comunale nominerà una apposita commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, dellammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente secondo comma ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica, entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione alla Giunta comunale.
6. La Giunta, ove nulla osti, indirà il referendum, con fissazione della data.
7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione in tal senso.
8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dalla Giunta comunale verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere della apposita commissione e con motivata deliberazione della Giunta comunale, quando loggetto del loro quesito non abbia più ragion dessere o sussistano degli impedimenti temporanei.
11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
12. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
13. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
Art. 43
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellamministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dellimpiegato o funzionario che ha in deposito latto linteressato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dellatto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art.44
Diritto di informazione - Albo Pretorio
1. Tutti gli atti dellamministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio denominato Albo Pretorio. Tale spazio potrà avere collocazione interna od esterna al palazzo comunale, comunque in posizione facilmente accessibile a tutti.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati allinteressato.
4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Sindaco o dai Responsabili dei servizi, deve essere disposta laffissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
6. Il Segretario comunale sovrintende il servizio delle pubblicazioni degli atti previsti dai commi precedenti. Ad egli compete la certificazione di avvenuta pubblicazione, su attestazione del Messo comunale o del dipendente che cura materialmente la pubblicazione. Ad eccezione degli espressi atti previsti dalla legge, è data facoltà al Segretario di delegare un impiegato comunale od il Messo stesso a certificare lavvenuta pubblicazione.
CAPO IV
Difensore civico
Art. 45
Nomina
1. Il difensore civico. qualora non sia scelto preferibilmente in forma di convenzione con altri comuni o con la provincia di Biella , è nominato dal consiglio comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura allamministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. I1 difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino allinsediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con lamministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo allamministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.
Art.46
Decadenza
1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti lamministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dellincarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.
Art. 47
Funzioni
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire losservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui allart. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dallart. 17, comma 39, dellultima legge citata.
Art. 48
Facoltà e prerogative
1. Lufficio del difensore civico ha sede, qualora non venga disposto diversamente per convenzione con altri comuni o con la Provincia di Biella, presso idonei locali messi a disposizione dellamministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nellesercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dellamministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.:
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il, segreto dufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni lesito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto lintervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare lorgano competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E facoltà del difensore civico, quale garante dellimparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tale scopo potrà fare richiesta di essere posto a conoscenza delle date delle dette riunioni.
Art. 49
Relazione annuale
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa allattività svolta nellanno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dellattività amministrativa e lefficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire limparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa allalbo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa lopportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.
Art. 50
Indennità di funzione
1. Al difensore civico è corrisposta unindennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale, salvo diversa disposizione di legge o di convenzione.
CAPO V
Procedimento amministrativo
Art. 51
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. Lamministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 52
Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato listanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o lamministratore devono sentire linteressato entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere lemanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto entro il più breve termine e, comunque. non oltre a sessanta giorni.
4. Nel caso latto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare allamministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 53
Procedimenti a impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad impulso dufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dalladozione dellatto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per lelevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dellart. 43 del presente statuto.
Art. 54
Determinazione del contenuto dellatto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dellatto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dellaccordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e limparzialità dellamministrazione.
TITOLO III
Attività amministrativa
Art. 55
Obiettivi dellattività amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art. 56
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 57
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione o unazienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
e) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 58
Aziende speciali
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 59
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. Può esercitare, su nomina del Sindaco, le funzioni di direttore anche il Direttore Generale del Comune.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del revisore dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione approvate dal consiglio comunale.
Art. 60
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando. nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione.
Art.61
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dellente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza dellente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
Art.62
Convenzioni
1. Il consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 63
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui allart. 43 del presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dallassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 64
Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. .Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in unapposita conferenza la quale provvede altresì allapprovazione formale dellaccordo stesso ai sensi dellart. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dallart. 17, comma 9, della legge n. 127/97.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni de gli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO IV
Uffici e personale
CAPO I
Uffici
Art. 65
Principi strutturali e organizzativi
1. Lamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 66
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art.67
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 68
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge è dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore; il responsabile del servizio e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Lapprovazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dellente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.
6. I1 regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
CAPO. II
Personale direttivo
Art. 69
Direttore generale
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita la Giunta comunale.
Art. 70
Compiti del direttore generale
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente secondo le direttive che, a tale. riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dellente perseguendo livelli ottimali di efficaci ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati, o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
Art. 71
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione o del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco dalla Giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellente e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Art.72
Responsabili degli uffici e dei servizi
1 I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2 I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, e secondo le direttive impartite nel Regolamento degli Uffici e servizi, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3 Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
Art. 73
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e. pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lesecuzione;
f. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui allart. 38 della legge n. 142/1990;
g. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
h. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e dal consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;
forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta dei piani previsti dal Regolamento di contabilità dellEnte;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;
1) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono assegnare provvisoriamente le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro affidati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 74
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellart. 6, comma 4, della legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 75
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 76
Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco; della Giunta comunale o degli assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché lente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui allart. 45 del dlgs n.504/92.
CAPO III
Il Segretario comunale
Art. 77
Segretario comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dellufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 78
Funzioni del segretario comunale
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali lente è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente, ed esercita Infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco che sia compatibile con la funzione dallo stesso ricoperta.
Art. 79
Vicesegretario comunale
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dellente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
CAPO IV
La responsabilità
Art 80
Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 81
Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dellamministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento lamministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 82
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
CAPO V
Finanza e contabilità
Art. 83
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art.84
Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 85
Amministrazione dei beni comunali
1. Il. Sindaco dispone la compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al responsabile del servizio finanziario comunale dellesattezza dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dallalienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nellestinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di, opere pubbliche.
Art. 86
Bilancio comunale
1. Lordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi delluniversalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Lapposizione del visto rende esecutivo latto adottato.
Art. 87
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risaltati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.
Art. 88
Attività contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 89
Revisore dei conti
1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a candidati, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui allart. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29.
Art. 90
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione allente entro tre giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 91
Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso allAssessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.
TITOLO VI
Disposizioni diverse
Art. 93
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali
1. Il Comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 94
Pareri obbligatori
1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dellart. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dallart. 17, comma 24, della legge 127/9 7.
3. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere, salvo diversa disposizione di legge.
Art.94
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti:
a) Nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto
b) Nelle materie di competenza comunale
1. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generali sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
2. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
3. Liniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allAlbo pretorio: dopo ladozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva.
6. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono leffettiva conoscibilità.
7. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art.95
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dellordinamento comunale contenuti nella costituzione, nelle leggi costituzionali, nella Legge 8 giugno 1990, n° 142 e nelle altre fonti pari ordinate e nello Statuto stesso, entro i termini stabiliti dalla legge.
TITOLO VII
DIPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.96
Norme transitorie
1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa lapplicazione delle norme transitorie e lapplicazione del precedente Statuto..
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto.
3. Fino alladozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.
Comunità Montana delle Valli Curone - Grue - Ossona - San Sebastiano Curone (Alessandria)
Dispositivo Deliberazione Consiliare n. 45 del 15/12/1997, esecutiva ai sensi di Legge
Con voti unanimi espressi nella forma di Legge:
delibera
1. Modificare lo Statuto vigente della Comunità Montana, negli articoli e secondo le modalità di seguito specificate:
- allart. 24 la parola Segretario viene sostituita con Direttore - Segretario;
- allart. 26 la parola Segretario viene sostituita con Direttore - Segretario;
- allart. 26 viene aggiunto il seguente nuovo comma:
3) La copertura del posto di Direttore - Segretario può avvenire mediante contratto a tempo determinato.
Provincia di Novara
Modifica Statuto comunale
Articolo 8
5. La determinazione di convocare la Conferenza è assunta dal Presidente della Provincia, sentita la Giunta. La Conferenza può essere altresì convocata su richiesta:
a) della maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali,
b) di almeno un quinto dei Membri della Conferenza,
c) di un numero di Membri non inferiore a 10, che rappresentino almeno un quinto della popolazione provinciale.
ALTRI ANNUNCI
Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - Alessandria
Avviso di pubblicazione di graduatoria definitiva
Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria definitiva relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 14 aprile 2000 per lassegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Dernice.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dallart. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dellAgenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (Ex I.A.C.P.).
Alessandria, 17 luglio 2000
Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli
Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P.S. c/o ATC - Biella
Avviso
La Commissione per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella
rende noto
Che ha provveduto a formulare la Graduatoria provvisoria relativa al Bando di concorso generale n. 3 del Comune di Andorno del 2/4/1999, per lassegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel Comune di Andorno; lambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 25.
La Graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dallart. 11 della Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, modificata dalla Legge Regionale 29/7/1996 n. 51 e dalla Legge Regionale 21/1/1998 n. 5.
Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Andorno, presso la sede dellAgenzia Territoriale per la casa della Provincia di Biella, e presso tutti i comuni appartenenti allambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso.
Le opposizioni avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta racc.ta A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S. c/o lA.T.C. - Via Schiapparelli 13 - 13900 Biella, entro e non oltre il 30º giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria allAlbo Pretorio del Comune di Andorno.
Il Presidente
Luigi Bove
Commissione Assegnazione Alloggi E.R.P.S. c/o ATC - Biella
Avviso
La Commissione per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Provincia di Biella
rende noto
Che ha provveduto a formulare la graduatoria provvisoria relativa al Bando di Concorso Generale n. 1 del Comune di Miagliano del 26.5.1999, per lassegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel Comune di Miagliano; lambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 25.
La Graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dallart. 11 della Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, modificata dalla Legge Regionale 29.7.1996 n. 51 e dalla Legge Regionale 21.1.1998 n. 5.
Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Miagliano, presso la sede dellAgenzia Territoriale per la casa della Provincia di Biella, e presso tutti i comuni appartenenti allambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso.
Le opposizioni avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta racc.ta A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S. c/o lA.T.C. - Via Schiapparelli, 13 - 13900 Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria allAlbo Pretorio del Comune di Miagliano.
Il Presidente
Luigi Bove
Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - Vercelli
Avviso - Pubblicazione della graduatoria provvisoria
La Commissione per lassegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che è stata pubblicata ai sensi dellart. 11 della Legge Regionale 28.3.95 n. 46, nellAlbo Pretorio del Comune di Borgovercelli la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso il 18.2.2000 dal Comune di Borgovercelli per lassegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata disponibili nellambito del Comune stesso.
Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Commissione assegnazione alloggi c/o lA.T.C. di Vercelli - C.so Palestro, 21/a 13100 Vercelli entro trenta giorni dalla pubblicazione nellAlbo Pretorio del Comune suindicato.
Il Presidente
Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - Vercelli
Avviso - Pubblicazione della graduatoria definitiva. Commissione assegnazione alloggi Comune di Crescentino
La Commissione per lassegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.95 n. 46, è stata pubblicata nellAlbo Pretorio del Comune di Crescentino e nella sede dellA.T.C. di Vercelli la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso per lassegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 17.2.2000 dal Comune di Crescentino.
La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.
Il Presidente
Comune di Asti
Decreto di valutazione n. 245/2000 (Prot. Spec. Atti della Procedura Espropriativa)
- Vista la Legge del 25/6/1865 n. 2359;
- Visto il titolo II° della Legge n. 865/71;
- Vista la Legge Regionale del 5/12/1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge n. 359/92;
- Visto lart. 3 comma 2° del Dlg. 29/93 e s.m.i., nonché lart. 45, comma 1° del Dlg. 80/98 emanato in attuazione dellart. 11, comma 4° Legge 58/97;
(omissis)
decreta
Articolo 1
Le indennità da corrispondere agli aventi diritto per lespropriazione delle aree interessate dalle Opere di ricostruzione: Ponte sulla Bealera del Mulino di Vaglierano risultano fissate nella seguente misura:
a) Debenedetti Aurelia (omissis) - comp. Debenedetti Enrico (omissis) - comp. Debenedetti Giovanni (omissis) - comp. Debenedetti Giuseppe (omissis) - comp. Debenedetti Marco (omissis) - comp. N.C.T. Comune di Asti - Sez. di Vaglierano
Foglio 1 mappale 28 Superficie totale mq. 280
Superficie da espropriare come da particellare mq. 158,16 (salvo giusta misura da frazionamento)
Indennità di esproprio totale dovuta, come da particellare pari a L. 790.800
Indennità offerta in attesa di frazionamento, pari all80% dellindennizzo di esproprio: L. 632.640
N.C.T. Comune di Asti - Sez. di Vaglierano
Foglio 1 mappale 27 Superficie totale mq. 500
Superficie da espropriare come da particellare mq. 77,40 (salvo giusta misura da frazionamento)
Indennità di esproprio totale dovuta, come da particellare pari a L. 387.000
Indennità offerta in attesa di frazionamento, pari all80% dellindennizzo di esproprio: L. 309.600
N.C.T. Comune di Asti - Sez. di Vaglierano
Foglio 1 mappale 35 Superficie totale mq. 190
Superficie da espropriare come da particellare mq. 190 (salvo giusta misura da frazionamento)
Indennità di esproprio totale dovuta, come da particellare pari a L. 950.000
Indennità offerta in attesa di frazionamento, pari all80% dellindennizzo di esproprio: L. 760.000
b) Bo Amelia n. a Asti il 19/1/1953 - proprietaria
Bo Giampiero n. a Asti il 22/7/1963 - proprietario
Cravanzola Maria n. a Revigliasco dAsti il 6/2/1922 - proprietaria
N.C.T. Comune di Asti - Sez. di Vaglierano
Foglio 1 mappale 37 Superficie totale mq. 3920
Superficie da espropriare come da particellare mq. 487,35 (salvo giusta misura da frazionamento)
Indennità di esproprio totale dovuta, come da particellare pari a L. 2.436.750
Indennità offerta in attesa di frazionamento, pari all80% dellindennizzo di esproprio: L. 1.949.400
c) Barca Lucia n. a Siracusa il 13/3/1944 comp. Bo Luigi n. a Asti il 25/8/1943 comp.
N.C.T. Comune di Asti - Sez. di Vaglierano
Foglio 1 mappale 25 Superficie totale mq. 8250
Superficie da espropriare come da particellare mq. 3,53 (salvo giusta misura da frazionamento)
Indennità di esproprio totale dovuta, come da particellare pari a L. 17.650
Indennità offerta in attesa di frazionamento, pari all80% dellindennizzo di esproprio: L. 14.120
d) Sardo Cesare Battista n. a Vaglierano il 3/4/1937
N.C.T. Comune di Asti - Sez. di Vaglierano
Foglio 1 mappale 40 Superficie totale mq. 5010
Superficie da espropriare come da particellare mq. 68,63 (salvo giusta misura da frazionamento)
Indennità di esproprio totale dovuta, come da particellare pari a L. 343.150
Indennità offerta in attesa di frazionamento, pari all80% dellindennizzo di esproprio: L. 274.520
Totale indennità di esproprio L. 4.925.350 (salvo giusta misura da frazionamento)
acconto dell80% offerto in attesa di frazionamento pari a L. 3.940.280
Articolo 2
Il presente Decreto dovrà essere notificato, per la parte interessante ogni singola proprietà, a tutti gli aventi causa, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili. I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto hanno diritto di convenire con lEnte espropriante la cessione volontaria delle aree. In caso di silenzio lindennità si intende rifiutata.
(omissis)
Asti, 13 giugno 2000
Il Dirigente
Valeria Fornaca
Comune di Barengo (Novara)
Estratto delle deliberazioni di C.C. n. 23 in data 30-6-2000
Regolamento edilizio comunale - Approvazione
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1. Di approvare il Regolamento edilizio tipo nel testo approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale 29.7.1999, n. 548-9691 comprendente n. 70 articoli, n. 10 allegati e n. 1 appendice allarticolo 31;
2. Di dichiarare esplicitamente la conformità del Regolamento comunale approvato con il presente atto al Regolamento tipo formato dalla Regione.
(omissis)
Comune di Buttigliera Alta (Torino)
Decreto-Ordinanza n.ro 4/2000 - Occupazione durgenza area occorrente per la realizzazione dellampliamento del Cimitero Comunale - 1º lotto. Nomina Perito per redazione Stato di Consistenza
Il Responsabile dellArea Tecnica
(omissis)
decreta
Articolo 1 - In favore del Comune di Buttigliera Alta e per i suoi aventi causa è autorizzata loccupazione durgenza dellarea sita nel territorio comunale ed occorrente per lesecuzione dei lavori di ampliamento del Cimitero Comunale - 1º lotto, contraddistinta al Catasto Terreni al Foglio 8 mappale n.ro 141 di mq. 1.192 circa, meglio rappresentata nel Piano Particellare allegato a far parte integrante del presente Decreto-Ordinanza.
Articolo 2 - Loccupazione disposta con il presente provvedimento (che avrà decorrenza dalla data di immissione nel possesso degli immobili, da eseguirsi entro tre mesi dalla data del 12.7.2000, data di assunzione della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n.ro 119), potrà essere protratta fino al 6/6/2005, quale termine per il compimento della espropriazione, fissato ai sensi dellarticolo 13 della legge 2359/1865 con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 93 del 7/6/2000, relativa anche alla approvazione del progetto definitivo dellopera che ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, ai sensi dellarticolo 14 della Legge 11/2/1994 n.ro 109 e s.m.i.
Articolo 3 - Il presente provvedimento perderà la propria efficacia, ove loccupazione dellimmobile di cui ai precedenti articoli, non segua entro il termine di tre mesi dalla data della assunzione della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n.ro 119 del 12.7.2000.
Articolo 4 - Il Comune di Buttigliera Alta corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, la indennità che sarà stabilita dalla competente Commissione Espropri per la Provincia di Torino, costituita ai sensi dellarticolo 14 della legge 28/1/1977 n.ro 10.
Articolo 5 - Il presente Decreto-Ordinanza sarà notificato, a cura del Responsabile dellArea Tecnica, agli aventi diritto nelle forme di legge, e sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, allAlbo Pretorio del Comune, ed inserito nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino.
Articolo 6 - Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.
Ordina
Al Geom. Luigi Sella dello Studio Associato Sella - Morello & C., con studio tecnico in via Torino n. 194 - Nichelino (TO), di procedere alla compilazione, entro il termine di tre mesi dal 12.7.2000, ed in conformità a quanto disposto dallarticolo 3 della legge 3/1/1978 n.ro 1, considerato larticolo 32 della legge 3/8/1999 n.ro 265, dello Stato di Consistenza dellimmobile da occupare per gli scopi sopra specificati.
Comunica
Che il Comune di Buttigliera Alta, in persona del suo Rappresentante, in concomitanza alla compilazione dello Stato di Consistenza, previa notifica e pubblicazione di specifico avviso, provvederà, in contraddittorio con il proprietario, ed eventuali fittavoli, o, in loro assenza, con lintervento di due testimoni, alla immissione nel possesso dellimmobile, redigendo specifico verbale.
Ai sensi e per gli effetti della legge 7/8/1990 n.ro 241, il Responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Geom. Giovanni De Vecchis, presso il Settore Tecnico Comunale - Via Reano n.ro 3 - Buttigliera Alta.
Buttigliera Alta, 17 luglio 2000
Il Responsabile dellArea Tecnica
Giovanni De Vecchis
Comune di Candia Canavese (Torino)
Acquedotto di Candia Canavese - Nuova tariffa approvata con deliberazione G.C. n. 6 del 10 febbraio 2000
USI TARIFFA FASCE DI CONSUMO QUANTITATIVO MINIMO
L/MC SEMESTRALI SEMESTRALE IMPEGNATO
Domestico
(Quantitativi
per ogni alloggio) 351 da mc. 0 a mc. 25 mc. 25
952 da mc. 26 a mc. 75
1248 da
mc. 76 a mc. 125
1475 da mc. 126 a mc. oltre
Diversi dal domestico
Agricolo 351 da
mc. 0 a mc. 60 mc. 0
952 da mc. 61 a mc. 90
1248 da mc. 91 a mc. oltre
Allevamento
animali 476 consumo libero mc. 0
Artigianale 952 da mc. 0 a mc. 30 mc. 30
1248 da
mc. 31 a mc. oltre
Commerciale 952 da mc. 0 a mc. 25 mc. 25
1248 da mc. 26 a
mc. oltre
Industriale 1248 da mc. 0 a mc. oltre mc. 25
Altri usi 1475 da mc.
0 a mc. oltre mc. 25
Uso artigianale o commerciale Tariffe per uso domestico
nel caso in cui le attività artigianali o commerciali siano
che non comporti
uso particolare collegate alle abitazioni e siano servite da un unico contatore.
di
acqua
Uso artigianale o commerciale Tariffe per uso artigianale o commerciale
nel caso in cui le attività artigianali o
che comporti uso particolare
di commerciali siano collegate alle abitazioni e siano servite da un unico
contatore
acqua e lutente volutamente non provveda ad installare un secondo
contatore.
Bocche antincendio L. 6.000 caduna
Canone annuo
Nolo contatore L.
5.400 da 0 a 500 mc./mese
Canone annuo L. 9.000 da 101 a 500 mc./mese
L. 24.900
da 501 a 1.500 mc./mese
L. 48.000 oltre 1.500 mc./mese
Multa per ritardato
pagamento Percentuale del 10% oltre allinteresse di mora calcolato al tasso
ufficiale di sconto da
per qualsiasi titolo in dipendenza applicare sulle
somme dovute
della concessione
Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)
Avviso di deposito - Adozione preliminare piano di recupero di iniziativa privata immobile sito in Via Beata Caterina, 7 di proprietà Osella Mirella e Perlo Lucia
Il Sindaco
Visti gli artt. 27 e 30 della legge 5.8.1978 n. 457 e lart. 47 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.
Rende noto
Che con atto consiliare n. 37 del 30.6.2000 è stata contestualmente adottata la deliberazione di perimetrazione di area da assoggettare al piano di recupero porzione di fabbricato civile sito in Via Beata Caterina n. 7 angolo Via Santo Spirito, in zona R1" del P.R.G.C., distinto a Catasto al Foglio XXIII/A mappale 259 ed il progetto del piano di recupero sopra indicato, presentato da Osella Mirella e Perlo Lucia.
Che copia della suddetta deliberazione consiliare ed i relativi elaborati tecnici sono pubblicati allAlbo Pretorio comunale e depositati in libera visione del pubblico presso la sede comunale per la durata di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Cuneo.
Che nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
Caramagna Piemonte, 12 luglio 2000
Il Sindaco
Brunetto
Comune di Chivasso (Torino)
Decreto di occupazione di urgenza n. 30 - Occupazione durgenza dei beni immobili per la realizzazione del collettore fognario a servizio della località Mezzano
Il Dirigente Area Tecnica
(omissis)
decreta
Art. 1 - E disposta a favore del Comune di Chivasso loccupazione durgenza degli immobili in Comune di Chivasso, necessari alla esecuzione dei lavori del collettore fognario a servizio della località Mezzano posta a sud del canale Cavour identificati come nel seguente elenco:
1a ente urbano, Roccati Sergio (ora Mastrangelo Anna Maria) fg. 74, mapp. 190, sup. mq. 450, sup. occupaz. mq. 25
1b ente urbano, Cremasco Angelo (ora Cremasco Angelo, Cardin Anna Maria) fg. 74, mapp. 188, sup. mq. 927, sup. occupaz. mq. 27
1c ente urbano, Talarico Rosalbino Lobello Amelia, fg. 74, mapp. 26, sup. mq. 939, sup. occupaz. mq. 23
1d ente urbano, Innocente Ferrante, Farinelli Maria (ora Innocenti Valeria, Innocenti Valerio) fg. 74, mapp. 264, sup. mq. 1241, sup. occupaz. mq. 63
1e ente urbano, Bucci Antonio, Di Vito Maria (ora Damiani Oronzo, Foti Antonia) fg. 74, mapp. 31, sup. mq. 1060, sup. occupaz. mq. 4
1f ente urbano Giuliano Michele, Pace Marianna, fg. 74, mapp. 32, sup. mq. 1934, sup. occupaz. mq. 31
1g ente urbano, (ora Galassi Giacomo, Galassi Alga), fg. 74, mapp. 239, sup. 552, sup. occupaz. mq. 16
4 Fluttero Aldo (ora Bevilacqua Teresina, Fluttero Piero) fg. 59, mapp. 117, sup. mq. 954, sup. occupaz. mq. 8
5 Cena Giovanni, Cena Renato (ora Cena Renato) fg. 74, mapp. 24, sup. 1403, sup. occupaz. mq. 4
6 Farinelli Maria (ora Innocenti Valeria, Innocenti Valerio) fg. 74, mapp. 191, sup. 718, sup. occupaz. mq. 31
7 Garbolino Antonietta, (ora Mezzo Claudia) fg. 74, ma. 3, sup. mq. 438, sup. occupaz. mq. 5
8a ENEL (ora Eurogen S.p.A), fg. 74 mapp. 22, sup. mq. 1100, sup. occupaz. mq. 20
8b ENEL (ora Eurogen S.p.A), fg. 74 mapp. 180, sup. mq. 2985, sup. occupaz. mq. 26
8c ENEL (ora Eurogen S.p.A), fg. 74 mapp. 144, sup. mq. 1600, sup. occupaz. mq. 21
8d ENEL (ora Eurogen S.p.A), fg. 74 mapp. 143, sup. mq. 1600, sup. occupaz. mq. 22
8e ENEL (ora Eurogen S.p.A), fg. 74 mapp. 25, sup. mq. 1601, sup. occupaz. mq. 20
8f ENEL (ora Eurogen S.p.A), fg. 59 mapp. 60, sup. mq. 3775, sup. occupaz. mq. 1392
8g ENEL (ora Eurogen S.p.A), fg. 59 mapp. 65, sup. mq. 11458, sup. occupaz. mq. 105
9 Pelosa, Zanchin (ora Torasso Giovanni, Mellone Giuseppina), fg. 74 mapp. 198, sup. mq. 664, sup. occupaz. mq. 34
10 Canazza (ora Canazza Turpino, Ferraris Maria), fg. 74 mapp. 199, sup. mq. 674, sup. occupaz. mq. 40
11 Capannolo (ora Capannolo Angelo), fg. 59 mapp. 266, sup. mq. 943, sup. occupaz. mq. 27
12a Actis, Borca (ora Capannolo Vincenzo, Alto Giuseppe), fg. 59 mapp. 63, sup. mq. 1874, sup. occupaz. mq. 17
12b Actis, Borca (ora Capannolo Vincenzo, Alto Giuseppe), fg. 59 mapp. 64, sup. mq. 1928, sup. occupaz. mq. 16
13 Cozza, Spina (ora Cozza Anastasia, Spina Sarina), fg. 74 mapp. 23, sup. mq. 911, sup. occupaz. mq. 64
14 Arcuri Melania, Esposito Marziale, fg. 74 mapp. 267, sup. mq. 931, sup. occupaz. mq. 18.
15 Masoero Claudia fg. 59 mapp. 66, sup. mq. 3542, sup. occupaz. mq. 1
16 Cena, Tonengo (ora Frassà Giovanna, Cena Patrizia, Cena Domenico, Tonengo Francesco), fg. 59 mapp. 62, sup. mq. 1890, sup. occupaz. mq. 16
17 Capello Maria, fg. 59 mapp. 268, sup. mq. 955, sup. occupaz. mq. 8
18 Esposito Felice, fg. 74 mapp. 28, sup. mq. 594, sup. occupaz. mq. 34
19 Capannolo, Gualerzi (ora Capannolo Angelo), fg. 59 mapp. 176, sup. mq. 1949, sup. occupaz. mq. 16
20 Arcuri Maria, fg. 74 mapp. 185, sup. mq. 267, sup. occupaz. mq. 20
21 Esposito Felice, fg. 74 mapp. 145 sup. mq. 96 sup. occupaz. mq. 07
22 Zanirato Cesare, Lobello Rosetta fg. 74, mapp. 273 di mq. 901 sup. occupaz. mq. 119
23a Delmastro (ora Marzano Vittorio, Stefanazzi Maria Luisa) fg. 74, mapp. 275 di mq. 682 sup. occupaz. mq. 43
23b Delmastro (ora Marzano Vittorio, Stefanazzi Maria Luisa) fg. 74, mapp. 277 di mq. 678 sup. occupaz. mq. 41
24 Toschi Giorgio, Ferrarino Andrea, fg. 74, mapp. 279 di mq. 672 sup. occupaz. mq. 38
25 Artino Rosamary fg. 74, mapp. 281, di mq. 659 sup. occupaz. mq. 35
Art. 2 - Loccupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a tre anni dalla data di immissione nel possesso.
Art. 3 - Allatto delleffettiva occupazione degli immobili lente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario, o in caso di rifiuto di firma, con lintervento di due testimoni che non siano dipendenti dellEnte interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
Art. 4 - Lavviso di convocazione per la redazione dello Stato di consistenza e presa di possesso, contenente lindicazione del luogo, del giorno e dellora, dovrà essere notificato dalloccupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo ed affisso per lo stesso periodo allalbo del Comune.
Art. 5 - Al fine della determinazione dellindennità di occupazione lEnte occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupati alla Commissione Provinciale Espropri dandone comunicazione ai soggetti interessati.
Art. 6 - Lindennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Torino e comunicata al proprietario, a cura delloccupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.
Art. 7 - Il decreto perde efficacia ove loccupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.
Art. 8 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.
Chivasso, 18 luglio 2000
Il Dirigente Area Tecnica
Francesco Lisa
Comune di Giaveno (Torino)
Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27.6.2000: L.R. n. 56/77 e s.m.i. art. n. 41 bis - Approvazione di Piano di Recupero di libera iniziativa immobile sito in via Roma nn. 46-64 a Giaveno
(omissis)
Il Consiglio Comunale
(omissis)
Con voti favorevoli 13 su 17 presenti di cui 13 votanti essendo 4 astenuti (Grossi, Fiore, Roattino, Cugno), voti espressi mediante alzata di mano.
Delibera
1) Di approvare, come con la presente approva, le considerazioni espresse in premessa narrativa e che qui si intendono integralmente recepite e riconfermate e vengono a costituire le motivazioni della presente;
2) Di approvare il Piano di Recupero di libera iniziativa in via Roma nn. 46-64 a Giaveno, proposto dai signori Gaj Clelia, Melano Fulvio, Pizziga Albertina, Pizziga Giuseppe, Pizziga Maria Luisa, Portigliatti Maria Delia e Rege Cambrin Domenico, rappresentanti dalla signora Gaj Clelia (omissis), progetto redatto dallarch. Paola Del Piano, con studio in Torino, Corso San Maurizio n. 52, tel 011.8179313, iscritto allordine degli architetti di Torino e Provincia al n. 4018, composto dai seguenti documenti: Allegato A: Schema della Convenzione Edilizia; Allegato B: Relazione storica; Allegato C: Relazione tecnico-illustrativa; Allegato D: Relazione strutturale relativa alle parti in restauro; Allegato E: Relazione geologica; Allegato F: Rilievo fotografico; Allegato G: Computo Metrico Estimativo delle opere a scomputo; Allegato H: Relazione idraulica; Allegato 1: Tavola n. 0; Tavola di sintesi; Allegato 2: Tavola n. 1: Planimetrie generali, Catasto e PRGC; Allegato 3: Tavola n. 2: Prospetti e sezioni - stato di fatto; Allegato 4: Tavola n. 3: Piante - stato di fatto; Allegato 5: Tavola n. 4: Prospetti e sezioni - progetto; Allegato 6: Tavola n. 5: Piante - progetto; Allegato 7: Tavola n. 6: Viste assonometriche - progetto; Allegato 8: Tavola n. 7: Calcolo delle superfici coperte - Progetto; Allegato 9: Tavola n. 8: Volte e solai - Analisi strutturale dello stato di fatto; Allegato 10: Tavola n. 9: Autorimessa interrata ad uso pubblico in Piazza del Balletto: piante, Prospetti e sezioni dello stato di fatto; Allegato 11: Tavola n. 10: Autorimessa interessata ad uso pubblico in Piazza del Balletto: piante, prospetti e sezioni del progetto;
3) Di dare atto e di approvare che dalla presente non scaturiscono oneri di spesa per il Comune e che, pertanto, non si procede ad impegni di sorta;
4) Di incaricare il capo dellArea Urbanistica dellattuazione delle incombenze attuative della presente deliberazione ed alla firma degli atti attuativi.
Comune di Gravellona Toce (Verbano Cusio Ossola)
Decreto n. 1/2000 - L. 22.10.1971 n. 865 e s.m.i. Espropriazione definitiva aree necessarie alla costruzione cabina elettrica per acquedotto in via Granerolo
Il Sindaco
(omissis)
decreta
Art. 1
In favore del Comune di Gravellona Toce è pronunciata lespropriazione permanente e definitiva degli immobili appresso descritti, necessari alla realizzazione della cabina elettrica per lacquedotto comunale, in Via Gravellona, e precisamente:
- Bionda Piera (omissis)
Partita 4586 - F. 14 mapp. 87
Superficie mq. 20 - Indennità L. 600.000=
LAmministrazione Comunale di Gravellona Toce è pertanto autorizzata a procedere alloccupazione permanente e definitiva delle aree di cui sopra.
Art. 2
Il presente Decreto dovrà essere notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.
Lo stesso Decreto dovrà essere trascritto, in termini durgenza presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari dando altresì corso a tutte le formalità necessarie affinchè le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari e ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobiliari disposta con il presente atto.
Art. 3
Estratto del presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Gravellona Toce, 4 luglio 2000
Il Sindaco
Comune di Grugliasco (Torino)
Delibera C.C. n. 47 del 4.7.2000: Approvazione piano di recupero di libera iniziativa - proprietà Zumaglini & Gallina S.p.A.
(omissis)
La Giunta propone affinchè il Consiglio Comunale
deliberi
- di dare atto che non sono pervenute osservazioni relative al P.d.R.;
- di approvare il P.d.R. di libera iniziativa - Proprietà Zumaglini & Gallina - costituito dai seguenti elaborati:
- Elaborato n. 1:
- Relazione illustrativa e finanziaria;
- Elenchi catastali delle proprietà;
- Norme di attuazione;
- Rilievo dello stato di fatto;
- Previsioni di P.R.G.C.;
- Planimetria catastale;
- Progetto planivolumetrico;
Elaborato n. 2:
- Relazione tecnica illustrativa opere di urbanizzazione primaria;
- Tavole di progetto opere di urbanizzazione primaria;
- Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria;
- di approvare lo schema di convenzione relativo al P.d.R., da stipularsi ai sensi dellart. 45 della L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
- di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica per lo svolgimento degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ed in particolare addivenire alla stipula della convenzione.
(omissis)
Il Consiglio Comunale
(omissis)
- di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
Grugliasco, 19 luglio 2000
Il Sindaco
Mariano Turigliatto
Comune di Isola DAsti (Asti)
Deliberazione Consiglio comunale n. 23 del 30.5.2000 - Approvazione del regolamento edilizio comunale
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
di approvare il nuovo Regolamento Edilizio, composto da n. 70 articoli, dagli allegati e dallappendice allart. 31, conforme al Regolamento Edilizio tipo formato della Regione Piemonte con allegato anche il catalogo dei beni culturali e architettonici - legge n. 35/95 - che si allega alla presente deliberazione e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Di demandare al Responsabile del Servizio ogni adempimento conseguente al presente provvedimento.
Il Sindaco Il Segretario Comunale
Erildo Ferro Franca Fazio
Comune di Montanaro (Torino)
1º Variante strutturale del P.R.G.C. per completamento della variante Nord-Est allabitato di Montanaro tra la S.P. 82 e la S.P. 86 ed al collegamento della variante stessa con la SS.26. Progetto preliminare
Avviso
gli elaborati sono in visione presso la Segreteria Com.le dal 24/7/2000 al 22/8/2000 nei giorni da Lunedì a Venerdì orario dufficio e nei giorni di Sabato e Domenica ore 9,00 - 11,00.
Montanaro, 20 luglio 2000
Il Segretario Direttore Generale
Franco Traina
Comune di Nizza Monferrato (Asti)
Avviso di approvazione definitiva Piano di recupero di libera iniziativa proposto dal Sig. Cannoniero Michele relativo ad area e fabbricati siti in Via 1613, catastalmente individuati al Foglio n. 13 mappale n. 97
Il Capo settore
Visti gli articoli 28 e 30 della Legge 5.8.1978, n. 457 e lart. 41 bis della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.
rende noto
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.6.2000 è stato approvato in via definitiva il Piano di Recupero di un immobile sito in Via 1613, di Nizza Monferrato ed in zona RR 11" del P.R.G.C. distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 13 mappale n. 97 di proprietà del Sig. Cannoniero Michele.
Nizza Monferrato, 20 luglio 2000
Il Capo Settore
Pietro Ribaldone
Comune di Oleggio (Novara)
Regolamento Edilizio
Con delibera del C.C. n. 21 in data 25.5.2000 è stato approvato il Regolamento Edilizio secondo le modalità contenute nel Regolamento tipo Regionale. Il Regolamento è costituito da 79 articoli oltre agli allegati: modulistica, catalogo dei Beni Culturali e Architettonici, appendice allart. 31. Il Titolo IX prevede lapprovazione del piano del colore e dellarredo urbano, del verde e della rete viaria.
Comune di Pombia (Novara)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22 novembre 1999 avente per oggetto: Adozione definitiva piano di recupero Sig. Gattico Giancarlo
Il Consiglio Comunale
Su relazione del Vicesindaco che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti,
(omissis)
delibera
- di approvare il Piano di Recupero presentato da Gattico Giancarlo (omissis) per i terreni catastalmente individuati al foglio 6 mappali 13 e 14 comprendente:
1) Tav. 1 - Piante stato di fatto:
Stato attuale edificio B
pianta piano terra scala 1:100
pianta piano primo scala 1:100
pianta piano sottotetto scala 1:100
Stato attuale edificio A
pianta piano terra scala 1:100
pianta piano primo scala 1:100
planimetria scala 1:500
planimetria catastale scala 1:1500
planimetria di P.R.G. scala 1:2000
2) Tav. 2 - Piante: demolizioni e costruzioni/stato finale
pianta piano terra scala 1:200
pianta piano primo scala 1:200
3) Tav. 3 - Prospetti: stato attuale/demolizioni e costruzioni/stato finale
prospetto Ovest scala 1:200
prospetto Sud scala 1:200
4) Planimetrie:
inquadramento territoriale scala 1:500
planimetria allacciamenti scala 1:500
planimetria con sezioni scala 1:500/1:200
assonometria scala 1:200
estratto di mappa scala 1:1500
estratto di P.R.G.I. scala 1:2000
5) Relazione tecnica
6) Calcoli planovolumetrici
7) Schema di convenzione
- di dare ampio mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti relativi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai fini della assunzione dellefficacia del Piano di recupero e alla trasmissione per conoscenza alla Regione Piemonte ai sensi dellart. 40 comma 3 della L.R. 56/77;
- di dare atto dellesecutività della presente deliberazione ai sensi dellart. 17 comma 36 della L. 127/97 non trattandosi di atto soggetto a controllo.
Il presente verbale viene così sottoscritto,
Il Vicesindaco
Elena Strohmenger
Il Segretario
Michele Gugliotta
Comune di Quinto Vercellese (Vercelli)
Avviso di adozione nuovo regolamento edilizio comunale
Si rende noto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 8.6.2000 è stato adottato il Regolamento edilizio comunale redatto in conformità a quello tipo approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 548/9691 del 29.7.1999.
Il Regolamento Edilizio Comunale è composto da n. 70 articoli, n. 10 allegati e certificato con gli estremi di approvazione.
Quinto Vercellese, 12 luglio 2000
Il Sindaco
Giuseppe Ghisio
Comune di Sale San Giovanni (Cuneo)
Avviso
Il Sindaco informa che:
- con la Deliberazione n. 18 del Consiglio Comunale, del 21.7.2000, è stato integrato il progetto definitivo di Piano Regolatore Generale Comunale, adottato con la deliberazione C.C. n. 36 del 17.12.1999;
- detta integrazione di P.R.G.C. sarà depositata presso la Segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi dal 26.7.2000, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.
Il Sindaco
Luigi Germone
Comune di Tornaco (Novara)
Estratto del verbale di deliberazione Consiglio comunale n. 26 del 11/1/2000
Oggetto L.R. 8/7/99 n. 19. Deliberazione Consiglio Reg.le 29/7/99 N. 548/9691. Esame ed approvazione Regolamento edilizio" diventata esecutiva in data 11/2/2000 ai sensi di legge.
(omissis)
Con voti unanimi
delibera
Di approvare il Regolamento edilizio tipo nel testo approvato della regione Piemonte mediante deliberazione del Consiglio Regionale 29/7/99 n. 548/9691 e comprendente n. 71 articoli, n. 10 allegati e n. 1 appendice allart. 31.
Di dichiarare esplicitamente la conformità del regolamento edilizio comunale approvato con il presente atto al Regolamento tipo formato dalla Regione.
Il Sindaco Il Segretario Comunale
Sarino Gudenzio Gabrio Mambrini
Comune di Vigliano Biellese (Biella)
Decreto di determinazione dellindennità provvisoria di espropriazione dellarea occorrente per lampliamento della strada Via San Quirico
Il Funzionario Responsabile
(omissis)
Art. 1 - Lindennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore di proprietà identificati nei Sigg.: Miotto Gino e Romagnolo Anna Maria quali aventi diritto per lespropriazione degli immobili siti in questo Comune ed occorrenti per la realizzazione dellopera descritta in narrativa, è stabilita nella misura di L. 30.000 mq. come più precisamente indicata nella perizia di stima a firma del geom. Vincenzo Ciano che si allega alla presente per farne parte integrante e unitamente alla deliberazione n. 58 del 22.12.1997 con a quale si è approvata la succitata perizia.
Art. 2 - Dispone che il presente decreto venga notificato agli aventi diritto nella forma prevista per la notifica degli atti processuali civili.
Art. 3 - Precisa che ai sensi dellart. 5bis della legge 3.8.1992 n. 359, i proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notificazione del presente decreto, potranno convenire con il Comune la cessione volontaria degli immobili avvertendo che in caso di silenzio lindennità si intenderà rifiutata, nel qual caso ne verrà disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti previa applicazione della riduzione del 40% (quaranta per cento).
Art. 4 - Estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul Foglio Annunzi Legali della Provincia.
Vigliano Biellese, 20 luglio 2000
Il Funzionario Incaricato
Cristina Rey
Comunità Montana Valle Cannobina - Cavaglio Spoccia (Verbano Cusio Ossola)
Avviso ad opponendum
Il Dirigente
Premesso che, come da apposito certificato acquisito il 21.1.2000, sono stati ultimati i lavori appaltati con Contratto Reg. Rep. n. 258 del 28.8.1997 ed atto aggiuntivo successivo, per un importo contrattuale fissatosi in L. 1.384.542.600, eseguiti dallimpresa Lavarini S.r.l., via Caduti sul Lavoro, 12 - 28883 Gravellona Toce (VB), ad oggetto: Collegamento della frazione Crealla mediante strada carrozzabile - 1º Lotto ai sensi e per gli effetti dellart. 360 della L. 20.3.1865, n. 2248, all. F), sui lavori pubblici e della vigente normativa in materia:
avverte
che chiunque vanti crediti verso la succitata ditta e/o ei confronti della Comunità Montana Valle Cannobina per occupazioni permanenti o temporanei di immobili, ovvero, per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare alla C.M. Valle Cannobina, con sede in Lunecco, 28825 Cavaglio Spoccia (VCO), debita istanza corredata dai relativi e giustificati titoli, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti, anche sulla cauzione presentata dellImpresa appaltatrice, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.
Cavaglio Spoccia, 18 luglio 2000
Il Funzionario
Arturo Fragni
Il Dirigente
Mauro Branca
Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese - Vercelli
Avviso ad opponendum - invaso ingagna - interventi sistemazione e ripristino infrastrutture e loro funzionalità in comune di Mongrando (BI)
Il presidente, ai sensi e per gli effetti dellart. 360 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F sui Lavori Pubblici;
Avverte
Che a seguito dellavvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, tutti coloro che vantassero crediti verso lImpresa Ruscalla Geom. Delio S.p.A. - con sede in Asti - Corso Torino 229 - per occupazione permanente o temporanea di stabili in dipendenza dei lavori sopra descritti eseguiti dalla predetta Impresa per conto del suddetto Consorzio nel territorio dei Comuni di Mongrando (BI), in base al contratto n. 24134 in data 20.2.98, sono invitati a presentare reclamo a questo Consorzio nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che trascorso detto termine non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.
Il Presidente
Carlo Goio
Provincia di Torino
Servizio pianificazione e utilizzazione risorse idriche - Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 152-141974 del 26.6.2000
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 152-141974 del 26.6.2000:
Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche
(Omissis)
determina
1) Salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dellacqua è assentita alla G.I.R. Gestioni Industriali Rivarolo S.r.l., con sede legale in Milano Via C. Botta n. 19 P.IVA 08396050158, la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua dal Torrente Soana nel territorio del Comune di Ingria, consistente in un incremento della portata derivata dal Torrente Soana per limpianto idroelettrico denominato Stroba.
La quantità di acqua da derivare complessivamente dal Torrente Soana e dallo scarico della centrale in località Freilino della stessa Società (i cui termini di concessione sono pari a mod. max 15.50 e medi 13.30, come da D.P.G.R. n. 5808 del 18.7.1984) sarà pari a mod. max 23.00 (l/s 2300) e medi 18.55 (l/s 1855).
Tale quantità di acqua sarà integrata dalle acque provenienti dalla derivazione dal Torrente Verdassa di cui alla D.G.R. n. 42-39114 del 17.7.1990 in misura di mod. max 2.50 e medi 1.45, fino al raggiungimento di una quantità di acqua complessiva totale derivata alla centrale di Stroba pari a mod. max 25.50 e medi 20.00.
La quantità di acqua derivata dal Torrente Soana sarà costituita in normali condizioni di funzionamento solamente dalla integrazione della portata di scarico della centrale di Freilino e della citata derivazione dal Torrente Verdassa, fino ad arrivare ai sopracitati mod. max. 25.50.
Solo in caso di fuori servizio della centrale di Freilino potrà venire derivata dal Torrente Soana la portata necessaria ad arrivare, insieme alla portata derivata dal Torrente Verdassa, ai già citati mod. max 25.50.
La portata media derivata di mod. 18.55 dal Torrente Soana e dallo scarico della centrale di Freilino sarà fatta confluire verso il salto di metri 74,60.
In conseguenza la potenza nominale media in base alla quale è provvisoriamente stabilito il canone è pari a kW 1356.70.
La potenza nominale media prodotta dalla centrale di Stroba, considerato anche lintegrazione apportata dalle acque derivate dal Torrente Verdassa di cui alla D.G.R. n. 42-39114 del 17.7.1990 sarà pari a kW 1462.75.
2) E approvato il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) La concessione, con la variante di cui sopra, è accordata per anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti. Lesercizio della concessione è inoltre subordinato al pagamento dei sovracanoni di legge così come indicato negli artt. 19 e 20 del disciplinare principale di concessione;
4) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7º capitolo 2608 dello stato di previsione dellentrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 21.1.2000:
(omissis)
Art. 7 - Misurazione della portata di prelievo e di restituzione
Ai sensi del D.Lgs. 12.7.1993 n. 275 il Concessionario è tenuto alla presentazione allUfficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale competente per territorio di apposita domanda con relativi allegati progettuali concernenti la installazione ed il mantenimento in regolare stato di funzionamento di un idoneo strumento per la misurazione delle portate e dei volumi derivati.
Le caratteristiche tecniche di detto strumento nonchè la sua posizione dovranno essere concordate con detto Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico.
i risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi a cura del concessionario, con frequenza semestrale, sia alla Amministrazione Provinciale che allUfficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato a decorrere dallavvio dellesercizio della derivazione nei termini richiesti con la domanda di variante in data 13.12.1997.
Lesercizio della derivazione in questione non potrà essere avviato nei termini richiesti con la domanda di variante in data 13.12.1997 fintanto che detta strumentazione non sia operativa.
Art. 8 - Garanzie da osservarsi
A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.
A carico della Società concessionaria sarà lapposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dellacqua.
Art. 9 - Condizioni particolari
In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve lasciare defluire liberamente a valle della bocca di presa dal Torrente Soana, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) pari a 930 l/s.
Qualora tale portata non sia presente in corrispondenza del tratto dalveo immediatamente a valle della bocca di presa dal Torrente Soana, la G.I.R. S.r.l. dovrà provvedere ad integrare la portata presente in alveo rilasciando dallo scarico ubicato alla progressiva 125.39 di cui al progetto citato allart. 3 la quantità dacqua necessaria al raggiungimento del sopracitato valore di D.M.V..
Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.
E facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nellambito del disciplinare; inoltre la Società concessionaria deve:
a) predisporre in corrispondenza del sopracitato scarico per il rilascio del D.M.V. unasta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di rilascio prescritto;
b) predisporre a valle dello sfioratore ed a monte del tratto di canale derivatore in galleria unasta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di portata massima complessiva derivabile dallimpianto Stroba (mod. max 25.50).
a seguito di quanto richiesto dallEnel S.p.A. per il proprio impianto in progetto denominato Pont Canavese, che prevede la parziale sottensione dellimpianto Stroba, la Società concessionaria potrà praticare la derivazione a condizione che questa venga a cessare allentrata in funzione di detto impianto, salvo utilizzarne le eventuale eccedenze idriche; in tal caso sono fatti salvi gli eventuali indennizzi spettanti per legge connessi alla concessione di cui al D.P.G.R. n. 5807 del 18.7.1984 in scadenza al 31.1.2011.
(omissis)
Art. 13 - Termini per lattuazione delle Opere
La Società concessionaria dovrà presentare il progetto esecutivo delle opere da realizzare a seguito della variante in questione entro mesi sei dalla notifica della avvenuta emissione della Determinazione Dirigenziale di concessione della variante stessa; inoltre dovrà:
a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche della avvenuta approvazione del progetto esecutivo;
b) condurli a termine entro mesi trentasei dalla data predetta.
Ultimati i lavori la società concessionaria dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche.
Leventuale proroga di alcuni dei termini come sopra prefissi non importa proroga di decorrenza del pagamento dei canoni dovuti.
art. 14 - Collaudo e termini per la utilizzazione dellacqua
Il concessionario non può fare uso della derivazione nei termini richiesti con la domanda di variante in data 13.12.1997 se non dopo approvato il collaudo delle opere di concessione della variante stessa o di ciascun periodo di essa, salvo che il Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse idriche creda di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del concessionario, lesercizio delle opere ultimate.
(omissis)
Art. 16 - Canone
A far tempo dalla data della Determinazione Dirigenziale di concessione della derivazione la Società concessionaria deve corrispondere al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, lannuo canone di L. 29.847.000 (ventinovemilioni ottocentoquaratasettemila) in ragione di L/kW 22.000 per kW medi 1346.70, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dellart. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.
Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.
Al riguardo per un periodo di anni tre dalla entrata in funzione dellimpianto, il Servizio Pianificazione ed Utilizzazione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dellimpianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui allart. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1825.
Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.
(omissis)
art. 18 - Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, lagricoltura, la piscicoltura, lindustria, ligiene e la sicurezza pubblica, la D.G.r. n. 74-45166 del 26.4.1995, i vincoli paessaggistici (L. 8.8.1985 n. 431), i vincoli idrogeologici (L. 31.12.1923 n. 3267 e L.R. 19.8.1989 n. 45), le concessioni edilizie (L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.).
Art. 19 - Sovracanoni a favore dei comuni Rivieraschi (di cui alla Legge 7/1977)
Il concessionario è tenuto a corrispondere a norma dellart. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 nonchè della legge 4.12.1956 n. 1377 e successive modificazioni in favore degli Enti rivieraschi il sovracanone annuo in ragione di kW 1462.75 secondo le tariffe vigenti.
Art. 20 - Sovracanoni a favore dei Comuni montani (di cui alla legge 7/1977)
Il concessionario è tenuto a corrispondere, a norma dellart. 52 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e della legge 27.12.1953 n. 956, a favore dei Comuni facenti parte del bacino imbrifero montano allinterno del quale ricadono le opere, il sovracanone annuo in ragione di kW 1462.75 e secondo le tariffe vigenti.
(omissis)
Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dellAmbiente - Servizio V.I.A. - Verbania
Istanza di derivazione dacqua per usi idroelettrici dal Torrente Devero in Comune di Baceno - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di verifica della procedura VIA ai sensi dellart. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40
In data 17/7/2000 la ditta Sogenel di Pesenti G. & C. S.n.c. con sede legale in Comune di Agrano di Omegna, via Per Armeno, 35, ha depositato presso lUfficio di deposito del Servizio VIA della Provincia del V.C.O., c.so Cairoli, 88 - 28921 Verbania Intra - ai sensi dellart. 10, c. 2 della l.r. 40/98, copia degli elaborati relativi al progetto di derivazione dacqua dal Torrente Devero per scopi idroelettrici in Comune di Baceno (VB), allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura VIA, presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 6 del registro dei progetti depositati, ai sensi dellart. 10, c. 1, della l.r. 40/98.
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lUfficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.
La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dellAutorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione.
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati allUfficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.
Ai sensi dellart. 4 e seguenti della L. 241/90 il responsabile del Servizio VIA è il Dott. Geol. Mauro Spanò tel. 0323/513136.
Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dellatto.
Il Responsabile del Servizio VIA
Mauro Spanò
Regione Piemonte
L.R. n. 25/1994 - Richiesta di dismissione di una sorgente minerale ubicata nella concessione per acque minerali Caudana nei Comuni di Donato e Chiaverano
Si rende noto
che con istanza in data 28/6/2000 la Soc. Alpe Guizza S.p.A., con stabilimento in Donato (Bi) ha chiesto la dismissione della sorgente minerale Caudana ubicata nellambito dellomonima concessione mineraria insistente sui territori dei Comuni di Donato (Bi) e Chiaverano (TO).
Listanza in parola, corredata dalla planimetria della area interessata sarà pubblicata agli Albi Pretori dei Comuni di Donato e Chiaverano per il periodo di quindici giorni consecutivi a decorrere dal 2/8/2000.
Eventuali opposizioni potranno essere presentate, durante il periodo di pubblicazione sopra citato, alle Segreterie dei Comuni interessati, oppure alla Regione Piemonte-Settore Programmazione Interventi relativi alle Terme-Acque Minerali e Termali-Via Magenta 12 10128 Torino.
Il Dirigente di Settore
Tommaso Turinetti