Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2000
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Codice 10.7
Comune di Balangero - Occupazione durgenza degli immobili siti nel territorio
del comune di Balangero, necessari alla realizzazione di tubazione per
la raccolta delle acque meteoriche - Alluvione Novembre 1994 - Perizia
di variante
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1
In favore del comune di Balangero è autorizzata loccupazione durgenza
degli immobili necessari alla realizzazione dellopera indicata in premessa
e descritti nellallegato elenco, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
Art. 2
Loccupazione disposta con il presente provvedimento potrà essere protratta
sino al termine di efficacia, della dichiarazione di pubblica utilità stabilita
con deliberazione della Giunta Comunale nº 47 in data 28/3/2000 sopracitata.
Art. 3
Il presente provvedimento perderà la propria efficacia, ove loccupazione
degli immobili di cui al precedente articolo non segua entro il termine
di tre mesi la data di emissione del provvedimento stesso.
Art. 4
Il comune di Balangero corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di
effettiva occupazione, lindennità che sarà stabilita dalla Competente
Commissione costituita ai sensi dellart. 14 della Legge 28.1.1977 n. 10.
Art. 5
Il Sindaco del Comune è incaricato della notifica del presente provvedimento
agli aventi diritto.
Art. 6
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale, entro trenta giorni dalla data di notifica, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla data medesima.
Art. 7
Il Geom. Pio Poli di Torino, procederà alla compilazione, a termini di
legge ed in conformità a quanto disposto dalla Legge nº 1/78, dello stato
di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa
e descritti nellallegato elenco, di cui allarticolo 1.
A tal fine il perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private
previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura del Sindaco di
Balangero almeno 20 giorni prima dellaccesso, con le modalità e le indicazioni
di cui alla Legge nº 1/78.
Il Dirigente responsabile
D.D. 9 maggio 2000, n. 488
Maria Grazia Ferreri