ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Bernezzo (Cuneo)

Statuto comunale

Comune di Capriata d’Orba (Alessandria)

Statuto comunale

Comune di Moncucco Torinese (Torino)

Statuto Comunale

Comune di Pino Torinese (Torino)

Statuto Comunale

Comune di Racconigi (Cuneo)

Statuto comunale

Comune di Salbertrand (Torino)

Statuto comunale

Comune di Suno (Novara)

Statuto comunale

Comune di Trino (Vercelli)

Statuto comunale (Revisione 3 approvata con delibera di C.C. n.16 in data 6 aprile 2000 in applicazione del Decreto Legislativo 77/95 e succ. mod. ed int. delle Legge 127/97, 191/98, 120/99 e 265/99)


ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Bernezzo (Cuneo)

Statuto comunale

Titolo I
Principi fondamentali

Art. 1
Autonomia del Comune

1. Il Comune di Bernezzo è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà secondo cui le funzioni amministrative e la responsabilità pubblica competono all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

4. Il Comune rappresenta la comunità di Bernezzo nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Cuneo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

5. Il Comune di Bernezzo:

a) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

b) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Bernezzo ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

c) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

d) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

e) promozione dell’iniziativa economica anche in considerazione della funzione sociale.

Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) tutela della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli e nella tutela della prima infanzia, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione, garanzia, all’interno delle proprie competenze del diritto alla salute con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro;

b) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate e delle persone anziane e dei portatori di handicap;

d) promozione di tutte le iniziative, in collaborazione con gli organi o enti istituzionali preposti, finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini;

e) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3
Tutela del patrimonio naturale ed ambientale

1. Il Comune provvede, per quanto di propria competenza, alla difesa del suolo, dell’ambiente e del paesaggio; tutela e valorizza il territorio, assicurando l’assetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie.

2. Il comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali ed ambientali e delle tradizioni locali e del Piemonte.

3. Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali, ed in collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici attiva gli organismi competenti per la tutela dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio, con particolare attenzione alla grande importanza che ha la montagna a livello ambientale e naturalistico, alle sue potenzialità e capacitò economiche e alle risorse ed attività umane in essa presenti.

Art. 4
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della partecipazione e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Comunità Montana, con la provincia di Cuneo, con la regione Piemonte.

Art. 5
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 25,84 Kmq e confina con i Comuni di Caraglio, Cervasca, Roccasparvera, Valgrana e Rittana .

2. Il territorio del Comune è costituito dal concentrico e dai seguenti agglomerati: Frazione San Rocco, Fraz. San Anna.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nello stesso Comune di Bernezzo, Via Umberto I n. 73.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bernezzo.

2. Lo stemma del comune è come descritto dal decreto del consiglio dei ministri con la seguente blasonatura:

il primo ed il quarto quarto d’oro, al leone rampante di rosso rivoltato, il secondo d’argento, al leone del secondo; nel terzo d’oro al leone di rosso; sul tutto una croce d’argento posta in campo rosso;

Gonfalone. Partito, di rosso e di giallo caricato dell’arma sopra descritta

3. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 7
Albo pretorio

1. Il Comune ha un “Albo pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al comma 1. avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 8
Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato e modificato dal Consiglio Comunale, a scrutinio palese, con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3. Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio successiva all’esame dell’Organo di controllo.

Art. 9
Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie e la esercita nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

Titolo II
Ordinamento strutturale

Capo I
Organi e loro attribuzioni

Art. 10
Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 11
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco, dal Segretario e dall’Assessore anziano se di giunta, mentre se di consiglio dal consigliere anziano.

Art. 12
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Sindaco. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Art. 13
Sessioni e Convocazione

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione , della relazione previsionale programmatica e del rendiconto di gestione.

3. Le sessioni ordinarie debbono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito.

4. Le sedute straordinarie debbono essere convocate almeno tre giorni prima del giorno stabilito per la seduta.

5. In caso di eccezionale urgenza gli avvisi di convocazione devono essere consegnati almeno 24 ore prima della seduta.

6. Nello stesso termine (24 ore prima) devono essere recapitati gli ordini del giorno aggiunti

7. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

8. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune. L’avviso può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

Art. 14
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, da tenersi entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all’ordine consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 15
Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Ad esse partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco ed i membri della Giunta Municipale competenti per materia. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 16
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. La mancata partecipazione dei consiglieri a tre sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

5. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

7. Le interrogazioni, e le mozioni sono vagliate secondo le norme del regolamento.

8. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.

Art. 17
Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza, l’effettivo esercizio del potere di controllo e del diritto di informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, delle istituzioni e degli Enti dipendenti.

2. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina dei loro rappresentanti negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dall’Ente, ove la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio dei propri rappresentanti di minoranza.

Art. 18
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, con le modalità e i limiti stabiliti nel regolamento e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4. Ciascun consigliere non residente è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 19
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi nei locali comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco, usufruendo di servizi, attrezzature, cancelleria e risorse finanziarie del Comune.

Art. 20
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dello statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri d’indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Provvede inoltre alla nomina di quelle Commissioni composte da soli tecnici che, come tali, non rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale.

6. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di Decreti.

9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

10. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.

11. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Art. 21
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno con proprio decreto, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ivi compreso il responsabile del procedimento dei lavori pubblici, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 22
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici ed i servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 23
Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare del sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 24
Vicesindaco
(art.37-bis l.n.142/90 e s. m. e i.)

1. Il Vicesindaco nominato tale dal sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art.25
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art.26
Dimissioni del sindaco
(art. 37 bis l.n. 142/90 e s.m. e i.)

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art.27
Giunta comunale
(artt. 33, 34, 35 l. n. 142/90 e s. m. e i.)

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

3. La giunta, sentito il Segretario Comunale, decide con proprio atto (deliberazione) la costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione delle liti.

4. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 28
Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco e da numero 4 assessori, di cui uno è investito dalla carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa e/o tecnica , ed hanno diritto di voto deliberativo da computarsi ai fini della determinazione della maggioranza della G.C.

3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 29
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 30
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 31
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali del governo. Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 32
Divieto generale di incarichi e consulenze
ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, Al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. E’ fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.

4. Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

5. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
Partecipazione e decentramento

Art. 33
Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

Art. 34
Libere forme associative

Il comune riconosce le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

A) Sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse per l’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi secondo le norme del relativo regolamento e l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

B) può affidare alle associazioni o ai comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative, ed in genere di attività di interesse pubblico, da gestire in forma sussidiaria od integrata rispetto all’Ente;

C) può coinvolgere le associazioni di volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Per esercitare tali attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune. ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche nonché la pubblicità degli organi sociali e dei bilanci. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro od in natura dall’ente devono redigere apposito rendiconto di fine anno che ne evidenzi l’impiego. L’esibizione del rendiconto è condizione essenziale per l’erogazione del contributo da parte del Comune.

Art. 35
Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

Capo II
Modalità di partecipazione

Art. 36
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire referendum ed altre forme di consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 37
Istanze, Petizioni e Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte sottoscritte, dirette a promuovere interventi dell’Amministrazione per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Sindaco trasmette l’istanza, la petizione o la proposta senza ritardo all’organo competente, il quale è tenuto a deliberare in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 38
Proposte di iniziativa popolare e forme
di consultazione della popolazione.

Gli elettori del Comune in numero non inferiore ad un terzo del corpo elettorale, possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l’adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina. di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina di tariffe dei tributi e di adozione del piano regolatore generale e degli strumenti urbanistici attuativi.

Le proposte di iniziativa popolare, sono portate all’esame del Consiglio entro 90 giorni dalla loro presentazione.

Il comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

La consultazione dei cittadini può essere realizza anche attraverso inchieste o sondaggi.

Art. 39
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore a 1/3 degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

4. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato delle consultazioni referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e successivamente provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

5. Il referendum non è valido se non ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

6. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Art. 40
Accesso agli atti.

1. Ciascun cittadino, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, ha il libero accesso agli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

3. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

4. Possono essere sottratti alla consultazione solo gli atti che esplicite disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

Capo III
Procedimento amministrativo

Art. 41
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia titolare di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura.

Titolo IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 42
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 43
Servizi pubblici comunali.

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.

Art. 44
Aziende speciali.

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

Art. 45
Istituzioni

1. I consiglio comunale può costituire, con delibera, Istituzioni per la gestione dei servizi sociali e le disciplina con apposito regolamento, determinando le attribuzioni ed il funzionamento degli organi, nonché le forme di controllo sull’operato dei medesimi.

Art.46
Società per azioni o a responsabilità limitata.

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale; deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

Art. 47
Convenzioni

1. Il consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 48
Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi con le modalità previste dalla legge.

Art. 49
Accordi di programma

1. Il comune promuove e conclude accordi di programma secondo le forme e con i fini previsti dalla legge.

Titolo V
UFFICI E PERSONALE

Capo I
Uffici

Art. 50
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti obiettivi, programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato comunale;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale o al Segretario Comunale che sia investito delle medesime funzioni di direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della strutture.

Art. 51
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e servizi e tra questi, il segretario comunale, il direttore se nominato e gli organi amministrativi.

Art. 52
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario Comunale, quando è investito delle funzioni di cui all’art. 47, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale dipendente, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario Comunale (dal direttore se nominato) e dagli organi collegiali, l’approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni, nonché la stipulazione in rappresentanza dell’Ente dei contratti approvati.

5. Il personale di cui al precedente comma, provvederà altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali di Polizia Amministrativa, delle autorizzazioni e concessioni edilizie e delle ordinanze che, per loro natura non rientrano nelle competenze del Sindaco.

6. Il regolamento di organizzazione individua le forme e le modalità di gestione della tecno struttura comunale.

Capo II
Personale direttivo

Art. 53
Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, con proprio decreto secondo quanto stabilito dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi

3. I compiti e le funzioni del direttore generale sono disciplinati dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 54
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario Comunale investito delle medesime funzioni e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, o dal Segretario Comunale investito delle medesime funzioni, dal sindaco e dalla giunta comunale.

4. Le funzioni dei responsabile dei servizi sono disciplinate dalla legge 127/97 e dal regolamento di cui sopra.

Art. 55
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 56
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento e quelle ulteriori conferitegli dal sindaco con apposito provvedimento ivi comprese le funzioni di direttore generale di cui all’art. 50 comma 2 del presente Statuto.

Capo IV
La responsabilità

Art. 57
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 58
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore se nominato e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore se nominato o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni ai cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 59
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Capo V
Finanza e contabilità

Art. 60
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 61
Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 62
Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 63
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dalla legge, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 64
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. I rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Art. 65
Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del servizio.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 66
Revisore dei conti/ Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei presenti il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 67
Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro tre giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 68
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati dal sindaco, sentita la giunta, ad eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso al sindaco che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

Titolo VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 69
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 70
Delega di funzione alla Comunità Montana

Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l’esercizio di funzioni del Comune, riservandosi poteri di indirizzo e di controllo

Art. 71
Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine previsto dalla legge di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72
Entrata in vigore dello Statuto

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.

Art. 73
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L ‘entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statuarie con esse incompatibili. I consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 74
Adeguamento regolamenti

1. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 75
Entrata in vigore dei Regolamenti

1. I regolamenti comunali entrano in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa delibera di adozione e successiva pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni.




Comune di Capriata d’Orba (Alessandria)

Statuto comunale

INDICE

Premessa storica

TITOLO I
Principi fondamentali

Art. 1 Definizione

Art. 2 Autonomia

Art. 3 Finalità

Art. 4 Territorio

Art. 5 Sede

Art. 6 Gonfalone e stemma

Art. 7 Pari opportunità

Art. 8 Festa patronale

Art. 9 Tutela dei dati personali

Art. 10 Cittadinanza onoraria

TITOLO II
Organi istituzionali del Comune

Art. 11 Organi di governo del Comune

Capo I
Consiglio Comunale

Art. 12 Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

Art. 13 Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo

Art. 14 Funzionamento e decadenza dei Consiglieri

Art. 15 Esercizio della potestà regolamentare

Art. 16 Commissioni consiliari

Art. 17 Indirizzi per le nomine e le designazioni

Capo II
Il Sindaco

Art. 18 Elezione

Art. 19 Linee programmatiche

Art. 20 Funzioni

Art. 21 Dimissioni

Art. 22 Il Vice Sindaco

Art. 23 Deleghe del Sindaco

Art. 24 Divieto generale di assumere consulenze e incarichi professionali - Obbligo di astensione

Capo III
La Giunta

Art. 25 Nomina e composizione della Giunta

Art. 26 Competenze della Giunta

Art. 27 Funzionamento della Giunta

Art. 28 Cessazione dalla carica di Assessore

Art. 29 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

TITOLO III
Istituti di partecipazione - referendum

Capo I
Istituti di partecipazione

Art. 30 Partecipazione dei cittadini

Art. 31 Consultazioni

Art. 32 Consulte comunali

Art. 33 Istanze e proposte

Capo II
Referendum

Art. 34 Azione referendaria

Art. 35 Disciplina dei referendum

Art. 36 Effetti dei referendum

TITOLO IV
Accesso agli atti - Difensore Civico

Art. 37 Diritti di accesso e partecipazione

Art. 38 Diritto di intervento nel procedimento

Art. 39 Obbligo di riscontro

Art. 40 Indirizzi regolamentari e accesso agli atti

Art. 41 Diritto di informazione

Art. 42 Il Difensore Civico

TITOLO V
I Servizi

Art. 43 Forme di gestione

Art. 44 Gestione in economia

Art. 45 Aziende speciali

Art. 46 Istituzioni

Art. 47 Società

Art. 48 Il Consorzio

Art. 49 Concessione a terzi

TITOLO VI
Patrimonio - Finanza e contabilità

Art. 50 Demanio e patrimonio

Art. 51 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 52 Revisione economico - finanziaria

TITOLO VII
Forme di associazione e di cooperazione

Art. 53 Convenzioni

Art. 54 Accordi di programma

TITOLO VIII
L’ordinamento amministrativo del Comune

Art. 55 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 56 Organizzazione, stato giuridico ed economico del personale

Art. 57 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 58 Il Segretario Comunale

Art. 59 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 60 Incarichi esterni

TITOLO IX
Disposizioni finali

Art. 61 Entrata in vigore

Art. 62 Modifiche dello Statuto

Art. 63 Abrogazione

PREMESSA STORICA

Le origini storiche di Capriata d’Orba si possono far risalire agli anni 972-973 della nostra era; il primo documento che ne dà precisa testimonianza è del 18 aprile 973, data in cui una pergamena, conservata nell’archivio di Stato di Firenze, registra la vendita da parte del “Marchese Lamberto” a “Prete Notprando di parecchie ”corti" con le rispettive chiese e castelli, fra le quali appunto “Capriata cum suo castello”.

E’ facile dedurne che Capriata esisteva già in epoca precedente, come d’altra parte attestano i ritrovamenti nel nostro territorio di monete, tombe e reperti archeologici di epoca romana; di esse fa menzione lo storiografo e concittadino Bartolomeo Campora nel suo volume “Capriata d’Orba, documenti e notizie” in cui sono anche pubblicati i documenti storici di cui si è detto.

Le scarse notizie documentali che ad oggi possediamo sugli insediamenti romani ed alto-medievali ci permettono solo di intuire l’importanza di una posizione dominante sull’ampia Valle dell’Orba, quella “Selva Urbis” in cui cacciavano i sovrani longobardi, e strategicamente collocata lungo il percorso che allacciava l’antica Libarna alla Via Emilia Scauria.

L’incertezza sui tempi più remoti, allo stesso modo, non ci consente che semplici congetture, tutte di dubbio fondamento scientifico-documentario, sull’etimologia del toponimo, cioè sull’origine del nome di Capriata ( di cui si trovano nelle fonti anche le varianti Cavriana, Cavriada, Cavriate, Capris, Cabria): Capriata dal nome proprio Caprius, dagli antichi Caburiates, da “luogo delle capre”, dal dialettale “Ca’ vi riò” = case vicino al rio, e altre.

Con il miglioramento generale delle condizioni economiche e civili registratesi a partire dal secolo XI, cresce anche la disponibilità di atti e documenti riguardanti la nostra comunità.

Sappiamo così con sicurezza che nel XII secolo Capriata è libero Comune, retto da due Consoli, come altri centri dell’Italia Settentrionale, e si può ragionevolmente supporre che fin da allora l’accettazione giurata di statuti regolasse la vita sociale e l’organizzazione civile degli uomini di Capriata, sottrattisi al dominio dei Marchesi del Bosco.

Nel 1183, quando conta una popolazione di 7000 abitanti, cifra ragguardevole per quell’epoca, stringe il suo primo patto di alleanza con Alessandria, città di recente fondazione ma molto determinata nelle sue pretese egemoniche, e nell’accordo si prevede che Capriata si rafforzi nelle sue opere difensive, piuttosto esigue, con una solida cinta muraria, fossati, ed il possente Castello (il Castelvecchio), situato in posizione egemonica sull’abitato e sull’intera valle; risale forse a quest’epoca anche la torre, della cui imponenza originaria restano oggi vestigia sufficienti a rammentarcene l’antica dignità militare e civile.

Nei primi decenni del secolo successivo si fanno concrete le avvisaglie del durissimo scontro che opporrà gli alessandrini ai genovesi, l’altra potenza che nutre mire di espansione nell’entroterra per garantirsi i rifornimenti; del cruento contrasto farà le spese Capriata, a lungo oggetto di contesa e campo di battaglia.

Per sottrarsi all’influenza alessandrina, nel 1218 Capriata conferiva alla città marinara i diritti sul suo castello con le connesse potestà d’imperio e di giurisdizione; il conflitto che ne nasce sfocia a più riprese in eventi bellici, in razzie e devastazioni, fino all’episodio del 1228 in cui gli alessandrini, sentitisi raggirati da una sentenza arbitrale, cui si era deferita la composizione della controversia per l’intervento del Vescovo di Alba e che imponeva la restituzione di Capriata a Genova, misero a ferro e fuoco Capriata ed il suo territorio, giungendo ad appendere alle mura oltre ai cadaveri degli uccisi, anche quelli riesumati dalle tombe.

La pace che seguì al tormentato periodo di lotte, nel quale si ebbe la presenza vittoriosa a Capriata ora dell’uno ora dell’altro dei due contendenti, assegnò definitivamente il territorio a Genova, intorno alla metà del XIII secolo.

Le esigenze di riorganizzazione e di rafforzamento del dominio genovese portarono alla costruzione di un altro castello, detto il Castelnuovo, di cui oggi non si conserva traccia, ed al restauro, iniziato nel 1272, delle mura come è attestato dall’epigrafe marmorea conservata attualmente nell’atrio della sede municipale.

Fatta eccezione per gli anni dal 1317 al 1412, in cui si ebbe nuovamente la soggezione ad Alessandria, il dominio genovese si protrasse fino al 1418, quando Capriata fu ceduta al Marchese del Monferrato; continuava però a far parte dell’Arcidiocesi di Genova, e mantenevano validità gli Statuti Comunali, che furono confermati nel 1421 e successivamente, a più riprese, anche dai Duchi di Mantova, che, subentrando ai Marchesi del Monferrato, alla morte di Gian Giorgio Paleologo, avvenuta nel 1533, con l’approvazione dell’Imperatore Carlo V, ne acquisivano tutti i possedimenti, tra cui Capriata.

E’ del 1546 un documento in cui la Duchessa Margherita di Monferrato riconferma alla comunità di Bosco la concessione di acque dell’Orba; tale diritto di derivazione, importante privilegio in un epoca ad assetto economico esclusivamente agricolo, appare interessante ai nostri occhi anche per un altro aspetto: la simbolica “contropartita” della riaffermata concessione è costituita dall’offerta di una candela di cera che ogni anno dovrà essere donata ai Marchesi di Capriata. La memoria popolare di questa usanza non è ancora del tutto perduta presso gli abitanti di Bosco Marengo.

Ugualmente degna di attenzione e rilevanza storica è la notizia di una epigrafe dei Peleari, risalente al 1571, che testimonia la presenza a Capriata dell’antica famiglia, di cui rimane architettonicamente visibile uno stemma prospiciente sull’attuale via Mazzini.

Nel 1582 la Diocesi di Genova, che come si è visto esercitava la sua giurisdizione si Capriata, inviò Mons. Bossio in visita apostolica nella comunità, e nella sua relazione troviamo citate le diverse Chiese: la parrocchiale di San Pietro, la Chiesa semplice di Santa Maria di Loreto, la Casaccia di Santa Maria Annunziata, quella di San Michele, la cappella di San Sebastiano e San Griffero, la Chiesa di San Giorgio e l’ospedale di San Giovanni.

E’ interessante osservare l’assenza dall’elenco di antichissimi insediamenti religiosi di cui ci danno notizia gli altri documenti più vetusti: la Chiesa di San Siro, ubicata nel concentrico ma già allora scomparsa, e la Chiesa di “Sancti Nicolao de Toliano”, esterna all’abitato ma non lontana, linearmente, dall’attuale via Tigliano, e soppressa nel 1442.

Poco prima che Capriata passi ai Gonzaga di Mantova, (1627), nel 1620 il Duca di Monferrato conferma gli statuti di Capriata, che avevano subito una lunga evoluzione sia sotto il dominio genovese, sia sotto quello feudale-territoriale della casa del Monferrato; nell’autunno dello stesso anno la raccolta di queste norme civili e penali viene pubblicata, in Acqui, ed in questa stesura, rinvenuta in una biblioteca di Genova e recentemente riedita e tradotta in latino, noi possiamo conoscere leggi ed istituzioni dell’antico diritto capriatese.

Gli eventi politici e militari degli stati italiani tornano a coinvolgere la comunità capriatese nel 1625, quando scoppia la guerra tra Francia, Venezia e Ducato di Savoia contro Austria, Spagna e Genova; il Duca Carlo Emanuele di Savoia è a capo delle truppe franco-savoiarde che occupano Capriata. Nel 1645 le artiglierie spagnole, al comando del Generale Serra, bombardano il Castelnuovo difeso dai francesi, fino alla resa ed alla distruzione della roccaforte con l’esplosione di otto mine.

I saccheggi, i soprusi ed i pesanti tributi imposti dagli occupanti contribuirono a deteriorare gravemente le condizioni economiche e di vita dei capriatesi.

Nella seconda metà del XVII secolo i Doria, ottenuta l’autorizzazione dal Senato genovese, acquistarono il feudo di Capriata dal Duca di Mantova, (1651) e successivamente lo alienarono a Marco Antonio Grillo, Marchese di Clarafuentes, Grande di Spagna (1696); nel 1703 Capriata passa poi ai Savoia, di cui seguì le sorti politiche generali, in seguito al trattato fra il Duca di Savoia e l’Imperatore d’Austria.

In questo secolo, foriero di grandi rivolgimenti in Europa, l’epopea rivoluzionaria investe anche gli stati italiani e la nostra comunità: l’erezione della torre campanaria (1791) adiacente alla Parrocchiale cade in questa atmosfera di rinnovamento di principi che la Francia esporta fuori dei suoi confini, ed è così che durante i lavori ed i festeggiamenti intorno all’albero della libertà innalzato sulla piazza, un capriatese, secondo quanto tramandato dalla sentenza popolare, può rivolgersi al rappresentante dell’autorità religiosa in questi termini: “bevi, cittadino parroco”: d’altra parte, pochi anni più tardi, nel 1797, di fronte alla minaccia di saccheggio delle truppe francesi, Mons. Giulio Bartolomeo Giordanelli, parroco della Comunità, eroga un prestito di L. 1480 al Comune, a titolo di contribuzione per danni di guerra, per evitare la rappresaglia sulla popolazione.

Nel corso dell’800, si compiono molte delle trasformazioni urbanistiche che hanno mutato il volto medievale di Capriata, lasciando ben poche tracce del pregevole impianto storico-monumentale fino ad allora esistente. Così, nel 1829, il Conte Gerolamo Rolla, acquistato il possesso di Capriata dal Marchese Grillo di Mondragone, demolì completamente i diroccati ruderi del Castelnuovo onde utilizzarne i materiali per l’edificazione del proprio palazzo.

Intorno al 1836 iniziarono i lavori di costruzione della provinciale Novi-Ovada ai piedi della collina su cui sorge l’abitato: il tratto viario che fu necessario costruire per collegare il paese alla nuova provinciale (dal “Pozzolo” alla “Magenta”) comportò l’abbattimento di larghi tratti delle mura di cinta.

Nel 1855 viene definitivamente atterrata la porta di Genova, i cui elementi erano, da lungo tempo, così gravemente alterati e rovinati che già nel 1791 in buona parte avevano potuto essere destinati alla elevazione del campanile; in questo periodo venne pure diminuita l’altezza della torre di Castelvecchio, ancora una volta per ottenere materiali. Tre anni più tardi, nel 1858, la demolizione riguardò le colonne e gli archi collocati nel luogo in cui era il vecchio foro o loggia del Comune, allo scopo di porre, nel medesimo sito, le fondamenta del palazzo comunale.

La porta della Valle, insieme con l’antichissima strada che da essa si dipartiva verso la campagna e con tratti di mura, fu invece sepolta nel 1883, con il terreno rimosso per la costruzione della strada che conduceva alla stazione della ferrovia tranviaria Novi-Ovada, la cui realizzazione risale all’anno precedente.

Le citate porta della Valle e Porta di Genova erano due delle tre porte che davano in antico l’accesso a Capriata: anche della terza, porta Leona, non rimane traccia, se non nel nome della via che da essa conduceva al centro del paese, nome peraltro erroneamente ed arbitrariamente poi corretto senza rispetto per la realtà storica in “via Porta Leone”.

Da quest’ultima, situata in prossimità della zona chiamata “Cara” ad est di Capriata, partiva anticamente la strada che conduceva, oltre che ai terreni collinari, fino alla Spinola, alla Gabella e poi al torrente Lemme.

Alla porta di Genova, come fa intendere il nome, giungeva da est la via di Genova, attraverso la Valpolcevera, la Bocchetta, Gavi, San Cristoforo, e quello che fu il Bosco Gazzolo; ad essa si univa, nei pressi della stessa porta, la strada che verso sud percorreva il territorio capriatese fino alla regione San Giorgio presso il Rondaneto, ove si suddivideva in due tronconi: uno, per Castelvero e Castelletto portava ancora a Gavi e a Genova; l’altro, diretto a Silvano e Ovada, venne abbandonato dopo che fu costruita la provinciale nel XIX secolo,

A Nord, la porta della Valle o Gallicante, nei pressi del “Pozzolo” e del Castelvecchio, permetteva di scendere al mulino, ai campi coltivati ed al fiume Orba per mezzo della strada anticamente chiamata di Francia ( oltre che Francigena, Ducale, di Rivosecco) perché, attraversati i confini del nostro territorio, era destinata ai viaggiatori ed ai commerci da Genova al Monferrato, al Piemonte e alla Francia.

Ricalcando gli ancor più remoti itinerari romani, che collegavano, per Libarna, Gavi e Capriata la via Postumia alla Via Emilia, quindi le strade che da sud e da est giungevano a Capriata e attraversavano l’abitato per via Porta Genovese e via San Pietro, ne uscivano per Porta della Valle con il nome di via Francia.

L’importanza di questi percorsi e della posizione strategica di Capriata è testimoniata da toponimi come Pedaggera e Gabella, che ricordano i pedaggi, le gabelle e i dazi a cui mezzi e uomini erano sottoposti al momento del transito e che davano luogo alle controversie ed ai fatti di sangue di cui i documenti medievali fanno copiosa menzione.

Tornando, per concludere questi cenni sui momenti ed i fatti più rilevanti della storia della nostra comunità, alle vicende del XIX secolo: nel 1803 la parrocchia di San Pietro di Capriata, per decisione della Santa Sede venne sottratta alla giurisdizione dell’Arcidiocesi di Genova e annessa a quella di Acqui; nel 1817 vi fu poi l’inclusione alla diocesi di Alessandria.

Sul piano civile ed amministrativo nel 1859 Capriata, capoluogo di mandamento con Basaluzzo, Francavilla e Pasturana, seguì le sorti del circondario di Novi, di cui faceva parte, che venne staccato da Genova e aggregato alla Provincia di Alessandria.

Nel 1860 divenne capoluogo di collegio politico e dopo il 1861 fra i deputati eletti figura Enrico Brizzolesi, che lungamente ricoprì la carica di Sindaco del nostro paese e legò il suo nome ad alcune opere in campo civile e sociale quali l’acquedotto e l’edificio scolastico.

Parimenti benemerito per l’alto esempio di attaccamento al luogo natale è un altro capriatese, Bartolomeo Campora, a sua volta Sindaco, ma ricordato ed apprezzato soprattutto per la sua approfondita ricerca storiografica su Capriata; essa costituisce la fonte principale di ogni studio sulla nostra Comunità e tuttora rappresenta la più significativa opera di riscoperta e valorizzazione del nostro patrimonio culturale e insieme la più nobile testimonianza della volontà di nulla disperdere di ciò che di esso è sopravvissuto alle ingiurie del tempo.

Come ultima annotazione, al termine di questo excursus storico, citiamo la deliberazione del Consiglio Comunale del 5 agosto 1862 cui fa seguito il Decreto Reale in data 11 gennaio 1863, con cui viene ufficialmente autorizzata l’attuale denominazione di Capriata d’Orba.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1
Definizione

Il Comune di Capriata d’Orba è Ente Locale autonomo, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto. Ha rappresentanza generale degli interessi della collettività locale.

Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art.2
Autonomia

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per il completo sviluppo della persona umana.

Art.3
Finalità

Il Comune di Capriata D’Orba ha rappresentanza generale degli interessi della collettività locale; ne promuove lo sviluppo sociale, civile ed economico.

Riserva particolare attenzione ai problemi del lavoro, dell’occupazione, della tutela della salute e dei diritti fondamentali dei cittadini.

Nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15/10/1985.

L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione,

Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

Ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali, attraverso la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico locale, la promozione dei beni culturali e delle attività ricreative.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art.4
Territorio

Il territorio del Comune è costituito dalle comunità dalle località di Pratalborato, OltreOrba - Rio Secco, Iride Valle del Lemme, Fascioli - Cascinotti, Garaglia, Giora - San Bernardino, Barcanello, Parodine-Aureliana, Garbagnina-Bianchini e Coltellotta-Gabba, storicamente riconosciute.

Art.5
Sede

La sede del Comune è in Piazza Garibaldi n.5; potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Vi si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni consiliari.

In casi eccezionali la Giunta Comunale potrà autorizzare riunioni degli organi e commissioni presso altra sede.

Art.6
Gonfalone e stemma

Il Comune di Capriata d’Orba è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, adottato con Decreto del Capo del Governo in data 6 novembre 1928.

Il regolamento disciplina l’uso dello stemma e del gonfalone, nonché la concessione in uso a Enti e associazioni attive sul territorio comunale.

Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

Art.7
Pari opportunità

Il Comune adotta gli strumenti necessari al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

Art.8
Festa patronale

La comunità di Capriata d’Orba riconosce San Pietro come Santo Patrono.

La ricorrenza è riconosciuta come festa patronale della comunità locale.

Art.9
Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

Art.10
Cittadinanza onoraria

Il Consiglio Comunale concede la cittadinanza onoraria a chi abbia acquisito particolari benemerenze nei confronti della comunità di Capriata d’Orba, in campo culturale, economico, sociale.

Tale onorificenza non comporta l’acquisizione di alcun titolo.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art.11
Organi di governo del Comune

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco, cui competono le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art.12
Elezione - Composizione - Presidenza -
Consigliere anziano - Competenze.

L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco; in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco.

Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

Le competenze del Consiglio, che è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono disciplinate dalla legge.

Quando il Consiglio è chiamato dalle legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso un singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Alla nomina dei rappresentanti, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art.13
Consiglieri comunali - convalida -
programma di governo

I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

Il Consiglio prevede nella prima seduta la convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco.

Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

Entro i trenta giorni successivi il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con votazione.

Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene entro il mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dal d.lgs. 77/95.

Art.14
Funzionamento e decadenza dei Consiglieri

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consigliere, in caso di assenza dalla seduta, è tenuto a giustificare la stessa entro 10 giorni. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, da’ luogo all’avvio del procedimento, per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all’interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio; copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

Art.15
Esercizio della potestà regolamentare

Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell’esercizio delle rispettive potestà regolamentari, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

Art.16
Commissioni Consiliari

Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti, temporanee e, quando occorra, speciali: di indagine e di inchiesta e di studio; sono composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante della minoranza.

La composizione ed il funzionamento di dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, ove costituite, spetta alle opposizioni.

Le Commissioni permanenti svolgono un esame preliminare su atti deliberativi del Consiglio Comunale, nonché attività di studio, ricerca e proposta sulle materie di propria competenza.

Art.17
Indirizzi per le nomine e le designazioni

Il Consiglio Comunale viene convocato entro i 30 giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i 15 giorni successivi.

CAPO II
IL SINDACO

Art.18
Elezione

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge; presiede il Consiglio Comunale.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana ed espone le linee programmatiche di governo.

Art.19
Linee programmatiche

Le linee programmatiche presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente art. 18, debbono indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art.20
Funzioni

Il Sindaco è organo responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l’ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

In qualità di capo dell’amministrazione adotta i provvedimenti necessari alla tutela dei cittadini e promuove le iniziative più idonee a favorire lo sviluppo ed il progresso della comunità locale.

Art.21
Dimissioni

Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’Ufficio Protocollo generale del Comune.

Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si provvede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Art.22
Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dallo stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art.23
Deleghe del Sindaco

Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento scritto, da comunicare al Consiglio, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

Art.24
Divieto generale di assumere consulenze e incarichi professionali - Obbligo di astensione.

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato assumere consulenze e incarichi professionali presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica a provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore e di parenti o affini entro il quarto grado.

CAPO III
LA GIUNTA

Art.25
Nomina e composizione della Giunta

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta.

Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge ed esaminate dalla Giunta nella sua prima seduta.

La Giunta è composta dal Sindaco e da numero quattro Assessori, tra cui il Vice-Sindaco.

Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

Gli Assessori non Consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative e partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art.26
Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art.27
Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Delibera con la maggioranza dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche salvo diversa determinazione dell’organo stesso.

Art.28
Cessazione dalla carica di Assessore

Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art.29
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

Il Sindaco e la Giunta cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione dev’essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.

La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - REFERENDUM

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.30
Partecipazione dei cittadini

Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità; inoltre, sono consentire forme dirette e semplici di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

Valorizza le libere forme associative che abbiano rilevanza sul territorio e in particolar modo le organizzazioni di volontariato. Si impegna a facilitarne l’attività mettendo a loro disposizione i locali e le strutture di cui dispone.

All’uopo è istituito l’albo delle forme associative e relativo regolamento, che ne determina i criteri e modalità per l’iscrizione.

Art.31
Consultazioni

La consultazione è una forma di partecipazione rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti dell’indirizzo politico-amministrativo da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un bene o servizio pubblico.

La consultazione viene indetta dalla Giunta, sulle materie attribuite alla competenza dell’Ente.

Viene indetta obbligatoriamente quando lo richieda un quinto di cittadini aventi diritto al voto oppure la maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati.

E’ possibile deliberare la consultazione di particolari categorie o di settori della popolazione, su provvedimenti di loro interesse.

Art.32
Consulte comunali

Al fine di favorire la partecipazione popolare, il Comune può istituire apposite consulte. Esse sono presiedute da membri della Giunta e sono costituite da rappresentanti delle libere forme associative, nonché dai membri del Consiglio Comunale che ne facciano richiesta.

Art.33
Istanze e proposte

Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta relativamente ai problemi di rilevanza comunale.

Le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno un quinto degli elettori aventi diritto al voto risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CAPO II
REFERENDUM

Art.34
Azione referendaria

Il Comune riconosce i referendum consultivi, propositivi e abrogativi quali istituti di partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale in materie di esclusiva competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, né in materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

I soggetti promotori del referendum possono essere:

- il Consiglio Comunale con deliberazione a maggioranza assoluta;

- un quinto dei cittadini aventi diritto al voto risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.

I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art.35
Disciplina del referendum

Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum prevedendo i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative, i casi di revoca e sospensione, le modalità di attuazione.

Art.36
Effetti del referendum

Il quesito sottoposto a referendum è valido se alla votazione ha partecipato la maggioranza (metà più uno) degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale alla deliberazione dei relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria, deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

TITOLO IV
ACCESSO AGLI ATTI - DIFENSORE CIVICO

Art.37
Diritti di accesso e di partecipazione

Il Regolamento disciplina l’esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti del Comune riconosciuti dalla legge a favori dei cittadini singoli o associati. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell’Ente.

Art.38
Diritto di intervento nel procedimento

Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento con richiesta motivata.

Art.39
Obbligo di riscontro

Il responsabile del procedimento o il rappresentante dell’organo che emette l’atto, in caso di presentazione di istanza, memorie scritte, proposte o documenti, deve dichiararne espressamente l’esistenza ed indicare i motivi di accoglimento o della reiezione degli stessi.

Trascorsi senza risposta sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, memoria scritta, proposta o documento, questo/i si intendono respinti.

Art.40
Indirizzi regolamentari e accesso agli atti

Il regolamento determina le modalità per la richiesta, l’autorizzazione e l’accesso agli atti ed i tempi entro i quali deve avvenire.

Gli atti potranno essere esibiti dopo l’emanazione e non durante l’attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi comprovi di esservi direttamente interessato.

Le copie delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti vigenti, sono messi a disposizione dei cittadini nelle forme e dei modi stabiliti dal regolamento.

La consultazione degli atti non è soggetto al pagamento di alcun diritto, tributo o altro.

Il Sindaco può dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone l’esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi, o di imprese. Il regolamento individua gli atti formati o ricevuti assoggettabili alla dichiarazione, regola le modalità ed i tempi per la stessa e per la sua durata.

Oltre agli atti di cui sopra, restano esclusi dall’accesso e dal diritto di informazione gli atti formati o rientranti nella disponibilità del Comune, che il regolamento individuerà a seguito di specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

Art.41
Diritto di informazione

Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli da considerarsi riservati per disposizione di legge e per dichiarazione del Sindaco, resa in conformità allo Statuto e al regolamento.

Il Comune, al fine di assicurare il massimo di conoscenza dei propri atti e di informazione sulle proprie iniziative ed attività, si avvale, oltre che dei sistemi della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, dei normali mezzi di informazione e di comunicazione ritenuti più idonei.

L’informazione si deve ispirare a criteri di limpidezza, correttezza, obiettività e tempestività.

Il Comune può istituire un notiziario con cadenza periodica dove, oltre alla pubblicazione di informazioni di carattere ufficiale, potranno essere pubblicate anche notizie di carattere ed interesse generale, socio-ricreativo, storico-culturale, sportivo e quant’altro relativo alla collettività. Uno spazio all’interno del notiziario sarà riservato a ogni gruppo consiliare.

Art.42
Il difensore civico

E’ istituito nel Comune l’Ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

Il regolamento disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli Organi del Comune.

TITOLO V
I SERVIZI

Art.43
Forme di gestione

Il Comune provvede alle forme di gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata attraverso le forme previste dai seguenti articoli del presente titolo e deve comunque essere improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art.44
Gestione in economia

La gestione in economia riguarda i servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una azienda, una istituzione, una società o un consorzio.

Art.45
Aziende speciali

Per la gestione di servizi economicamente e imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per essere eleggibili alla carica di Consigliere Comunale e comprovata competenza tecnico-amministrativa.

Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell’azienda è nominato in una delle forme previste dalla legge.

L’organizzazione, il funzionamento ed il controllo contabile, effettuato attraverso apposito organo di revisione dei conti, sono disciplinati dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

Art.46
Istituzioni

Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

L’ordinamento delle istituzioni è disciplinato dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Sono organi delle istituzioni il Presidente, il Consiglio di amministrazione, nominati dal Sindaco in analogia a quanto disposto dal comma 2 dell’Art. 45 per le aziende speciali ed il Direttore, al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione.

Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.

Il revisore dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art.47
Società

Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’Ente locale del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art.48
Il Consorzio

Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia ed altri enti pubblici.

Il Consiglio Comunale approva la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, nonché il relativo statuto.

Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa.

Sono organi del Consorzio:

- l’Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L’assemblea elegge nel suo seno un presidente;

- Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente che sono eletti dall’Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca e la durata in carica sono stabiliti dallo statuto.

L’assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dalla Statuto.

Il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

Art.49
Concessione a terzi

Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i sevizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

TITOLO VI
PATRIMONIO - FINANZA E CONTABILITA’

Art.50
Demanio e patrimonio.

La conservazione del patrimonio comunale è garantita dalla Giunta.

Apposito regolamento disciplina le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari nonché le alienazioni patrimoniali, di competenza del Consiglio in caso riguardino beni immobili, di competenza della Giunta in caso di beni mobili.

Art.51
Ordinamento finanziario e contabile

L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale.

Art.52
Revisione economico-finanziaria.

Il Consiglio Comunale elegge nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal Regolamento il Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

E’ responsabile solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se esso avesse vigilato in conformità degli obblighi della sua carica.

L’azione di responsabilità contro il revisore è disciplinata dalla legge.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

Art.53
Convenzioni

Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e la Provincia.

La convenzione deve contenere i conferimenti iniziali di capitali e beni in dotazione e le modalità per il loro riparto tra gli Enti partecipanti.

Art.54
Accordi di programma

Il Comune favorisce accordi di programma al fine della definizione e dell’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata di Enti Locali, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici.

Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE

Art.55
Organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19/9/1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.56
Organizzazione, stato giuridico ed
economico del personale

Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dell’ordinamento professionale, mirando al miglioramento della funzionalità degli uffici, all’efficienza e efficacia dell’azione amministrativa, alla gestione delle risorse, al riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative, anche con la predisposizione di adeguati interventi formativi.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.57
Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e normativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art.58
Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale sovrintende, dirige e coordina gli Uffici ed i Servizi del Comune.

Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni specifiche del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.

Art.59
Responsabili degli uffici e dei Servizi

Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano il Comune verso l’esterno, che la legge non riserva espressamente agli organi di governo dell’Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico.

I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

Art.60
Incarichi esterni

Il regolamento può prevedere e disciplinare collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e convenzioni a termine.

La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifica di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61
Entrata in vigore

Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all’Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.

Art.62
Modifiche dello statuto

Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se ottengono, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.63
Abrogazione

Lo Statuto non può essere abrogato nel suo complesso, salvo il caso in cui non sia contestualmente approvato un nuovo testo.




Comune di Moncucco Torinese (Torino)

Statuto Comunale

Indice

Titolo I
Principi generali

Art. 1 - Autonomia statutaria

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Territorio e sede comunale

Art. 4 - Stemma e gonfalone

Art. 5 - Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 6 - Programmazione e cooperazione

Titolo II
Ordinamento strutturale

Capo I
Organi e loro attribuzioni

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 9 - Consiglio comunale

Art. 10 - Sessione e convocazione

Art. 11 - Linee programmatiche di mandato

Art. 12 - Commissioni

Art. 13 - Consiglieri

Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 15 - Gruppi consiliari

Art. 16 - Sindaco

Art. 17 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 18 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 19 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 20 - Vicesindaco

Art. 21 - Mozioni di sfiducia

Art. 22 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Art. 23 - Giunta comunale

Art. 24 - Composizione

Art. 25 - Nomina

Art. 26 - Funzionamento della Giunta

Art. 27 - Competenze

Titolo III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I
Partecipazione e decentramento

Art. 28 - Partecipazione popolare

Capo II
Associazionismo e volontariato

Art. 29 - Associazionismo

Art. 30 - Diritti delle associazioni

Art. 31 - Contributi alle associazioni

Art. 32 - Volontariato

Capo III
Modalità di partecipazione

Art. 33 - Consultazioni

Art. 34 - Petizioni

Art. 35 - Proposte

Art. 36 - Referendum

Art. 37 - Accesso agli atti

Art. 38 - Diritto di informazione

Art. 39 - Istanze

Capo IV
Difensore Civico

Art. 40 - Nomina

Art. 41 - Decadenza

Art. 42 - Funzioni

Art. 43 - Facoltà e prerogative

Art. 44 - Relazione annuale

Art. 45 - Indennità di funzione

Capo V
Procedimento Amministrativo

Art. 46 - Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 47 - Procedimenti ad istanza di parte

Art. 48 - Procedimenti a impulso di ufficio

Art. 49 - Determinazione del contenuto dell’atto

Titolo IV
Attività amministrativa

Art. 50 - Obiettivi dell’attività amministrativa

Art. 51 - Servizi pubblici comunali

Art. 52 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 53 - Aziende speciali

Art. 54 - Struttura delle aziende speciali

Art. 55 - Istituzioni

Art. 56 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 57 - Convenzioni

Art. 58 - Consorzi

Art. 59 - Accordi di programma

Titolo V
Uffici e personale

Capo I
Uffici

Art. 60 - Principi strutturali e organizzativi

Art. 61 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 62 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 63 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II
Personale direttivo

Art. 64 - Direttore generale

Art. 65 - Compiti del direttore generale

Art. 66 - Funzioni del direttore generale

Art. 67 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 68 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 69 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 70 - Collaborazioni esterne

Art. 71 - Ufficio di indirizzo e di controllo

Capo III
Il Segretario Comunale

Art. 72 - Segretario comunale

Art. 73 - Funzioni del Segretario comunale

Art. 74 - Vicesegretario comunale

Capo IV
La responsabilità

Art. 75 - Responsabilità verso il Comune

Art. 76 - Responsabilità verso terzi

Art. 77 - Responsabilità dei contabili

Capo V
Finanza e contabilità

Art. 78 - Ordinamento

Art. 79 - Attività finanziaria del Comune

Art. 80 - Amministrazione dei beni comunali

Art. 81 - Bilancio comunale

Art. 82 - Rendiconto della gestione

Art. 83 - Attività contrattuale

Art. 84 - Revisore dei conti

Art. 85 - Tesoreria

Art. 86 - Controllo economico della gestione

Titolo VI
Disposizioni diverse

Art. 87 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 88 - Pareri obbligatori

Art. 89 - Entrata in vigore

Titolo I
Principi generali

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Moncucco Torinese è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Moncucco Torinese nei rapporti con la Repubblica Italiana, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Asti e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Moncucco Torinese ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione della Repubblica Italiana.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale anche attraverso l’istituzione di gemellaggi con comunità locali appartenenti ad altre Regioni italiane e ad altri Stati;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, architettoniche, storiche, culturali e delle tradizioni locali presenti sul proprio territorio;

d) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;

e) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

f) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene Comune;

g) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

h) sostegno della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

i) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

j) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 14,36 Kmq, confina con i Comuni di Berzano di San Pietro, Albugnano e Castelnuovo don Bosco per la provincia di Asti, con i Comuni di Moriondo Torinese, Mombello di Torino, Arignano, Sciolze e Cinzano per la provincia di Torino.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Mosso n. 4.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze disciplinate dal Regolamento del Consiglio.

4. Il santo patrono della Comunità di Moncucco Torinese è San Bernardino da Siena, la cui memoria liturgica cade il giorno 20 maggio.

5. All’interno del territorio del Comune di Moncucco Torinese non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Moncucco Torinese.

2. Lo stemma e il gonfalone del Comune di Moncucco Torinese sono come descritti dal decreto del Presidente della Repubblica dell’8 gennaio 1999.

3. Lo stemma è semipartito troncato: nel primo, d’argento, alle tre fasce ondate, di azzurro; nel secondo, bandato, le bande prima, terza, quinta, scaccate di rosso e d’oro di tre file; le bande seconda, quarta, sesta, di azzurro; nel terzo, campo di cielo, al castello d’oro, murato di nero, merlato alla guelfa, le tre torri merlate di tre, la torre centrale più alta e più larga, le torri laterali finestrate di due di nero in fascia, la torre centrale finestrata con tre finestre male ordinate, dello stesso, esso castello con il fastigio merlato di nove, finestrato con quattro finestre di nero, ordinate in fascia sotto il fastigio, chiuso dello stesso, fondato sulla pianura diminuita, di rosso. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di azzurro, il motto, in lettere maiuscole di nero, vulnerat non necat. Ornamenti esteriori da Comune.

4. Il gonfalone è un drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiato d’argento.

5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

6. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Asti e con la Regione Piemonte.

Titolo II
Ordinamento strutturale

Capo I
Organi e loro attribuzioni

Art. 7
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, esercitandosi in tal caso una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale di un mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
Sessione e convocazione

1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare è affisso all’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali nei tempi stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 11
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12
Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 13
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente Statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

3. E istituita presso il Comune di Moncucco Torinese la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 13, comma 3, del presente Statuto, nonché dall’art. 31. comma 7 ter, della legge n. 142/90, e s. m. e i. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del Comune.

5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

6. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno quattro consiglieri, hanno diritto di riunirsi, negli orari di apertura degli uffici, in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 16
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 17
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse a singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/1990, e s.m. e i.

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 18
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato le indagini e le verifiche amministrative sull’attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le finzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19-3-90, n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18-1-92, n. 16.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 21
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci e irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 23
Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 24
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, in numero non superiore a due, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 25
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 26
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per i referendum, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

o) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

p) approva il Piano esecutivo di gestione su proposta del direttore generale.

Titolo III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I
Partecipazione e decentramento

Art. 28
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti le prerogative previste dal presente titolo.

Capo II
Associazionismo e volontariato

Art. 29
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tal fine la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

2. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

4. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

5. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 30
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, termini che devono essere concordanti con quelli previsti nel regolamento del procedimento amministrativo.

Art. 31
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 32
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente e collabora a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

Capo III
Modalità di partecipazione

Art. 33
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 34
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 80 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro 30 giorni.

Art. 35
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 80 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 15 giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del Consiglio comunale;

c) Piano regolatore generale, sue varianti e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni 1a loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 37
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 38
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie e nelle piazze del Comune.

3. L’affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 39
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

Capo IV
Difensore civico

Art. 40
Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Asti, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Ciascuna cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni sino all’insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale.

Art. 41
Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.

Art. 42
Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 39, dell’ultima legge citata.

Art. 43
Facoltà e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 44
Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 45
Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.

Capo V
Procedimento amministrativo

Art. 46
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in mento e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 47
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 48
Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 38 dello Statuto.

Art. 49
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

Titolo IV
Attività amministrativa

Art. 50
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 51
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 52
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 53
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 54
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 55
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 56
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 57
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri, enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 38, 2° comma del presente Statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall’art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Titolo V
Uffici e personale

Capo I
Uffici

Art. 60
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 61
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di economia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 62
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che si sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 63
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II
Personale direttivo

Art. 64
Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale , può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo avere stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 65
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata del mandato non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non si riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 66
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 67
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 68
Funzioni dei responsabili degli uffici
e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 38 della legge n. 142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 69
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 70
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 71
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del dlgs n. 504/92.

Capo III
Il Segretario comunale

Art. 72
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 73
Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 74
Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso di laurea.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Capo IV
La Responsabilità

Art. 75
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 76
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto o operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 77
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Capo V
Finanza e contabilità

Art. 78
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 79
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita, per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 80
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune, dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo terzo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 81
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 82
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati, mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.

Art. 83
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 84
Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 85
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal cessionario del servizio di riscossione tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro 5 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 86
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza da adottarsi sentito il revisore dei conti.

Titolo VI
Disposizioni diverse

Art. 87
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione Piemonte.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 88
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 89
Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio.




Comune di Pino Torinese (Torino)

Statuto Comunale

INDICE

TITOLO
I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Adozione dello Statuto

Art. 2 Il Comune di Pino Torinese quale ente

autonomo

Art. 3 Finalita’

Art. 4 Programmazione e cooperazione

Art. 5 Territorio e sede comunale

Art. 6 Stemma e gonfalone

Art. 7 Albo pretorio

TITOLOII
ORGANI POLITICI

Capo I
Il Consiglio comunale

Art. 8 Funzionamento: Principi e competenze

Art. 9 Composizione ed elezione

Art. 10 Presidenza del Consiglio

Art. 11 Consiglieri comunali

Art. 12 Gruppi consiliari

Art. 13 Commissioni consiliari

Art. 14 Sessioni consiliari ed attività

Art. 15 Convocazione del Consiglio per la convalida degli eletti

Art. 16 Linee programmatiche di governo

Art. 17 Scioglimento del Consiglio comunale

Art. 18 Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

Capo II
La Giunta comunale

Art. 19 Natura e composizione

Art. 20 Attività

Art. 21 Funzionamento della Giunta

Capo III
Il Sindaco

Art. 22 Attribuzioni

Art. 23 Il Vice sindaco

Art. 24 Dimissioni, rimozione, decadenza, impedimento permanente o decesso del Sindaco

Art. 25 Mozione di sfiducia

Art. 26 Il Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 27 Pari opportunità

TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 28 Il Segretario comunale

Art. 29 Struttura amministrativa

Titolo IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 30 Definizione

Capo I
Forme di gestione

Art. 31 Gestione in economia

Art. 32 L’Azienda speciale

Art. 33 Struttura dell’Azienda speciale

Art. 34 L’Istituzione

Art. 35 Il Consiglio di amministrazione dell’Istituzione

Art. 36 Il Presidente dell’Istituzione

Art. 37 Il Direttore dell’Istituzione

Art. 38 Società per azioni ovvero a responsabilità limitata

Capo II
Forme associative e di cooperazione

Art. 39 Collaborazione tra Enti

Art. 40 Consorzi

Art. 41 Accordi di programma

Titolo V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 42 Finanza locale

Art. 43 Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 44 Risultato di gestione

Art. 45 Revisione economico-finanziaria

Art. 46 Collegio dei Revisori, composizione e nomina

Art. 47 Sostituzione dei Revisori

Art. 48 Funzioni dei revisori

Art. 49 Denunce per fatti di gestione da parte di Consiglieri

Art. 50 Compenso ai revisori

Art. 51 Controllo di gestione

Titolo VI
PROPRIETA’ COMUNALE

Art. 52 Beni comunali

Art. 53 Beni demaniali

Art. 54 Beni patrimoniali

Art. 55 Inventario

Art. 56 I contratti

Titolo VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
Partecipazione e decentramento

Art. 57 Partecipazione popolare

Art. 58 Associazionismo e volontariato

Art. 59 Diritti delle associazioni

Capo II
Procedimento amministrativo ed accesso
ai documenti amministrativi

Art. 60 Il procedimento amministrativo

Art. 61 Partecipazione al procedimento

Art. 62 Motivazione degli atti

Art. 63 Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Capo III
Modalità di partecipazione

Art. 64 Istanze, petizioni e proposte

Art. 65 Modalità di presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte

Art. 66 Consultazioni della popolazione

Art. 67 Referendum consultivo

Art. 68 Soggetti promotori e richiesta di referendum

Art. 69 Ammissione della richiesta di

referendum

Art. 70 Modalità di svolgimento del referendum

TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO E
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 71 Revisione dello Statuto

Art. 72 Disposizioni finali

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
ADOZIONE DELLO STATUTO

Comma 1

Lo Statuto del Comune è adottato dal Consiglio Comunale con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

ART. 2
IL COMUNE DI PINO TORINESE
QUALE ENTE AUTONOMO

Comma 1

Il Comune di Pino Torinese è Ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Comma 2

Il Comune esercita la propria autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Comma 3

Il Comune:

a) è ente democratico fondato sui principi basilari ed europeistici della pace, dell’uguaglianza e della solidarietà tra i popoli e gli individui;

b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo decentrato e solidale;

c) esercita un ruolo guida nell’organizzazione dei

servizi pubblici o di pubblico interesse e nella gestione delle risorse economiche locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

d) ricerca e valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

ART. 3
FINALITÀ

Comma 1

Il Comune nell’esercizio delle proprie competenze tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo territorio per assicurare alla propria collettivita’ la migliore qualità della vita, ispirandosi ai principi di liberta’, di rispetto delle minoranze etniche e religiose e di rispetto dell’individuo.

Comma 2

Il Comune afferma inoltre la volonta’ di conservare e valorizzare la propria realta’ socio-culturale, gli aspetti naturalistici e ambientali del proprio territorio e la propria autonomia decisionale.

Comma 3

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.

ART. 4
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Comma 1

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione ed operando nel principio della massima trasparenza avvalendosi altresì dell’apporto delle formazioni sociali, politiche, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

Comma 2

Il Comune ricerca e favorisce forme di collaborazione e cooperazione con gli altri Enti Locali.

ART. 5
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

Comma 1

Il Comune esercita l’attività nel proprio ambito territoriale.

Comma 2

La sede del Comune è situata in piazza Municipio 8. Possono essere costituiti ulteriori uffici in altre localita’ del territorio.

Comma 3

Le riunioni degli organi collegiali si tengono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, purché nel territorio comunale.

ART. 6
STEMMA E GONFALONE

Comma 1

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il proprio nome e il proprio stemma.

Comma 2

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una iniziativa particolarmente qualificata, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

Comma 3

Il Sindaco può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 7
ALBO PRETORIO

Comma 1

Nella sede comunale è individuato apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Comma 2

La pubblicazione deve garantire l’accessibilita’, l’integralita’ e la facilita’ di lettura.

Comma 3

Al fine di incrementare la trasparenza ed il servizio di informazione ai propri cittadini, le informazioni di cui al comma 1 saranno altresì rese disponibili su Internet.

Comma 4

Il Segretario comunale dispone l’affissione degli atti di cui al comma 1 e ne certifica l’avvenuta pubblicazione su attestazione del messo comunale.

TITOLO II
ORGANI POLITICI

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8
FUNZIONAMENTO: PRINCIPI E COMPETENZE

Comma 1

Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Comma 2

Esercita le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto.

Comma 3

Definisce, per la durata del mandato gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge. In ogni caso non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco.

Comma 4

Il Consiglio comunale conforma l’azione dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, solidarietà e legalità ai fini di assicurare l’imparzialità e la corretta gestione amministrativa. I suoi atti devono contenere l’individuazione degli obiettivi, le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse nonché l’indicazione degli strumenti più idonei a realizzare gli obiettivi prestabiliti.

Comma 5

Ha autonomia organizzativa e funzionale secondo quanto previsto dal “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale” che disciplina, altresì, la gestione delle risorse attribuite ed in particolare le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

ART. 9
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE.

Comma 1

L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

ART. 10
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Comma 1

Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal sindaco, che stabilisce l’ordine del giorno e ne dirige i lavori secondo le modalità del “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale”.

Comma 2

In caso di assenza, sospensione dalle funzioni ovvero impedimento temporaneo del sindaco, il Consiglio comunale è presieduto, rispettivamente, dal vice sindaco, dal consigliere anziano e, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

Comma 3

Agli effetti di quanto sopra è consigliere anziano chi ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, conteggiati unitamente a quelli di lista.

Comma 4

Il sindaco, nella veste di presidente del Consiglio comunale, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli

consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

ART. 11
CONSIGLIERI COMUNALI

Comma 1

I Consiglieri rappresentano l’intera comunita’ locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Comma 2

I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

Comma 3

I Consiglieri singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonche’ di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti ed ordini del giorno.

Comma 4

Essi hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale con le modalita’ stabilite dalla legge, indicando gli argomenti, corredati dalla proposta di deliberazione, che il Sindaco, nella veste di Presidente, deve inserire all’ordine del giorno.

Comma 5

Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere dagli uffici comunali, nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le informazioni utili all’espletamento del mandato, secondo le modalità previste dal “Regolamento comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Comma 6

Per l’esecuzione delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri i compensi ed i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.

ART. 12
GRUPPI CONSILIARI

Comma 1

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, presieduti dai rispettivi capigruppo, secondo le disposizioni del “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale”, che ne stabilisce e determina le modalita’ di svolgimento dell’attività.

Comma 2

Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni, e i relativi capigruppo, per le liste di minoranza, nel consigliere candidato a Sindaco della rispettiva lista, e per la lista di maggioranza, nel consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti.

Comma 3

I capigruppo si riuniscono nella conferenza dei capigruppo consiliari il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono disciplinate nel “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale”.

ART. 13
COMMISSIONI CONSILIARI

Comma 1

Il Consiglio comunale può istituire proprie Commissioni permanenti o temporanee, con funzioni consultive, di garanzia e di controllo.

Comma 2

Il “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale” determina il numero dei componenti ed il funzionamento delle medesime.

Comma 3

La presidenza delle commissioni di garanzia e di controllo è attribuita alle opposizioni.

Comma 4

Compito delle Commissioni permanenti è l’esame preparatorio dei principali atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorirne il miglior esercizio delle funzioni.

ART. 14
SEDUTE CONSILIARI ED ATTIVITA’

Comma 1

Il Consiglio comunale è riunito in seduta ordinaria per l’appovazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Comma 2

In tutti gli altri casi il Consiglio è riunito in seduta straordinaria.

Comma 3

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi previsti dal “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale”.

Comma 4

Per la validita’ delle riunioni è necessaria la presenza della meta’ dei Consiglieri assegnati al Comune, arrotondata per eccesso.

Comma 5

Gli astenuti presenti in aula sono computati al fine della determinazione e mantenimento del quorum strutturale.

Comma 6

Le votazioni si svolgono a scrutinio palese; si svolgono a scrutinio segreto quelle concernenti persone.

Comma 7

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge e lo Statuto richiedano un quorum diverso.

Comma 8

In caso di parita’ di voti l’argomento può essere riproposto in una seduta successiva.

Comma 9

Ogni proposta di deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio, corredata dei pareri ed attestazioni previsti dalla legge, deve essere depositata, nei modi previsti dal regolamento, almeno 48 ore prima della riunione, salvo per le convocazioni d’urgenza, affinché i Consiglieri possano prenderne visione.

Comma 10

I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal segretario comunale che li sottoscrive unitamente al presidente.

Comma 11

I verbali devono essere approvati dal Consiglio.

ART. 15
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI

Comma 1

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

ART. 16
LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

Comma 1

Entro centoventi giorni dalla data di insediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, e le sottopone all’approvazione del Consiglio comunale.

Comma 2

Ciascun Consigliere comunale può proporre integrazioni e modifiche mediante presentazione di emendamenti nelle modalità indicate dal “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale”.

Comma 3

Il Consiglio comunale verifica annualmente, entro il 31 dicembre, l’attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Comma 4

Il Consiglio comunale può adeguare e/o modificare le linee programmatiche sulla base di sopravvenute esigenze.

Comma 5

Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio comunale il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Tale rendiconto è sottoposto all’approvazione del Consiglio.

ART. 17
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Comma 1

In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.

Comma 2

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ART. 18
DECADENZA DALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE

Comma 1

Il Sindaco, nella veste di presidente del Consiglio comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento d’ufficio ovvero su segnalazione, dell’assenza del consigliere per tre sedute consecutive ovvero per cinque sedute nell’ambito dell’anno solare, avvia il procedimento di decadenza con la richiesta all’interessato di fornire cause giustificative delle assenze.

Comma 2

Il consigliere può presentare le sue controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

Comma 3

Decorso tale termine, il Consiglio comunale delibera in merito.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

ART. 19
NATURA E COMPOSIZIONE

Comma 1

La Giunta è l’organo esecutivo, di impulso e gestione amministrativa.

Comma 2

E’ composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sei, a scelta e nomina del sindaco, tra i quali viene designato il Vice sindaco.

Comma 3

Il Sindaco nomina e revoca gli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

Comma 4

Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, con eccezione del Vice sindaco che deve essere nominato tra i componenti del Consiglio comunale.

Comma 5

Gli Assessori che non rivestono la carica di Consigliere partecipano alle sedute del Consiglio, intervenendo alla discussione, senza diritto di voto.

Comma 6

Le modalità di nomina, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti la Giunta sono regolati dalla legge.

ART. 20
ATTIVITA’

Comma 1

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, del Sindaco , del Segretario comunale o dei Responsabili dei servizi.

Comma 2

La Giunta opera in modo collegiale, attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 21
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Comma 1

La Giunta è convocata dal Sindaco, che stabilisce l’ordine del giorno e la presiede. Delibera a maggioranza dei componenti.

Comma 2

Le sedute della Giunta non sono, di norma, pubbliche.

Comma 3

Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve recare i pareri e le attestazioni previste dalla legge.

Comma 4

I verbali delle sedute sono redatti a cura del Segretario comunale che li sottoscrive insieme al Sindaco. Tali verbali sono pubblici.

CAPO III
IL SINDACO

ART. 22
ATTRIBUZIONI

Comma 1

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione. Esercita i poteri attribuitegli dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti. Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite all’Ente.

Comma 2

Il Sindaco in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio comunale;

- può delegare l’esercizio di funzioni agli Assessori;

- provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, che si identificano con quelli ultimi espressi da tale organo nel caso il nuovo Consiglio comunale non sia intervenuto in tempo utile con una nuova formulazione, nei termini stabiliti dal comma 5 bis dell’art. 36 della legge 142 dell’8.6.90;

- nomina il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi;

- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi.

ART. 23
IL VICE SINDACO

Comma 1

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di dimissioni, nonché in caso di sospensione dall’incarico della funzione adottata.

Comma 2

Il Vice Sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, svolge le funzioni di Sindaco fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

ART. 24
DIMISSIONI, RIMOZIONE, DECADENZA,
IMPEDIMENTO PERMANENTE
O DECESSO DEL SINDACO.

Comma 1

Le dimissioni, la decadenza, l’impedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Comma 2

La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Comma 3

L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione all’uopo eletta dal Consiglio comunale, composta da tre soggetti estranei al Consiglio, esperti in ordine allo specifico motivo dell’impedimento. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano d’età che vi provvede in accordo con i gruppi consiliari.

Comma 4

La commissione di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla nomina, trasmette alla Giunta relazione sulle ragioni dell’impedimento.

Comma 5

La Giunta comunale sottopone la relazione al Consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento. La pronuncia di impedimento permanente da parte del Consiglio comunale, riunito in seduta pubblica, determina lo scioglimento del Consiglio comunale e la decadenza della Giunta comunale.

ART. 25
MOZIONE DI SFIDUCIA

Comma 1

La mozione di sfiducia al Sindaco ed alla rispettiva Giunta è regolata dalla legge.

ART. 26
IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Comma 1

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

Comma 2

Il Consiglio comunale dei ragazzi delibera in via consultiva sulle seguenti materie:

- politica ambientale;

- sport;

- tempo libero;

- pubblica istruzione,

- cultura e spettacolo;

- pubblica assistenza;

Comma 3

Le modalità di elezione ed il funzionamento sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale dei Ragazzi, in modo da garantire piena rappresentatività delle componenti interessate, costituite dagli studenti delle scuole dell’obbligo pinesi.

ART. 27
PARI OPPORTUNITA

Comma 1

Le nomine a componente della Giunta e degli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune vengono effettuate nel rispetto delle normative dettate per garantire la pari opportunità, compatibilmente con le esigenze di qualificazione e di professionalità richieste dagli specifici incarichi e la disponibilità degli aventi diritto.

TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 28
IL SEGRETARIO COMUNALE

Comma 1

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente. La legge ed i regolamenti ne disciplinano la nomina e le competenze.

Comma 2

Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionale dell’ufficio del Segretario.

Comma 3

Il Sindaco nomina il Vice Segretario comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento dei servizi, il quale sostituisce il segretario comunale in caso di assenza, impedimento ovvero vacanza dello stesso.

Comma 4

Il Segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ART. 29
STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Comma 1

La struttura dell’Ente è articolata in Servizi al cui vertice è posto un responsabile.

Comma 2

L’organizzazione della struttura comunale ed il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento sull’ordinamento dei servizi, nel rispetto dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, efficacia, efficienza, economicità di gestione, funzionalità, autonomia operativa, professionalità, collaborazione, semplificazione e trasparenza.

TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 30
DEFINIZIONE

Comma 1

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Comma 2

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

CAPO I
FORME DI GESTIONE

ART. 31
GESTIONE IN ECONOMIA

Comma 1

La gestione dei servizi pubblici può avvenire in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale.

Comma 2

L’organizzazione e l’esercizio di tali servizi è disciplinata da regolamento.

ART. 32
L’AZIENDA SPECIALE

Comma 1

Il Consiglio comunale può costituire aziende speciali per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.

Comma 2

L’azienda speciale è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

Comma 3

L’attività si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e pareggio finanziario ed economico.

Comma 4

I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitate anche al di fuori del territorio comunale previa stipula di accordi volti a garantire economicità e qualità, e a condizione che l’estensione del servizio non costituisca aggravi economici e finanziari a carico del Comune di Pino Torinese.

ART. 33
STRUTTURA DELL’AZIENDA SPECIALE

Comma 1

La struttura, il funzionamento e l’attività dell’azienda speciale sono disciplinati da apposito statuto, approvato dal Consiglio comunale.

Comma 2

Gli organi dell’azienda speciale sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.

Comma 3

Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco fra coloro in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e dotati di competenze specialistiche. Il Direttore è assunto per pubblico concorso ovvero, nei casi di cui al T.U. 2578/25, mediante chiamata diretta. Il Collegio di revisione è nominato dal Consiglio comunale.

Comma 4

Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina gli indirizzi e le finalità dell’azienda, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull’attività.

Comma 5

Gli amministratori sono revocati per gravi violazioni di Leggi, inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.

ART. 34
L’ISTITUZIONE

Comma 1

L’esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale può avvenire a mezzo di istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

Comma 2

Sono organi dell’istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Comma 3

Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’istituzione, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull’attività.

ART. 35
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’ISTITUZIONE

Comma 1

Il Consiglio di amministrazione dell’istituzione è composto da n. 5 componenti.

Comma 2

Il componenti del Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell’istituzione sono nominati dal Sindaco tra quanti hanno i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale ed esperienza specifica.

Comma 3

Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti da apposito regolamento, all’uopo deliberato dal Consiglio comunale, che può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione ed al controllo.

Comma 4

Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta, determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

ART. 36
IL PRESIDENTE DELL’ISTITUZIONE

Comma 1

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

ART. 37
IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE

Comma 1

Il direttore dell’istituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento.

Comma 2

Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 38
SOCIETA PER AZIONI OVVERO
A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Comma 1

Il Consiglio comunale può’ approvare la partecipazione dell’Ente a società per azioni ovvero a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

Comma 2

Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere maggioritaria.

Comma 3

L’atto costitutivo, lo statuto ovvero l’acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. Deve essere garantita negli organi di amministrazione la rappresentanza dei soggetti pubblici.

Comma 4

IL Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza.

Comma 5

I Consiglieri comunali e gli assessori non possono essere nominati componenti i Consigli di amministrazione.

Comma 6

Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa all’Assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

Comma 7

Il Consiglio comunale verifica annualmente l’andamento della società e controlla che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 39
COLLABORAZIONE TRA ENTI

Comma 1

Il Comune persegue lo sviluppo di rapporti con gli altri Enti ovvero privati per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Comma 2

Il Consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, può adottare apposite convenzioni al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

Comma 3

Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 40
CONSORZI

Comma 1

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali, ovvero aderirvi, per la gestione associata di servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

Comma 2

Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Comma 3

La convenzione disciplina la modalità di trasmissione al Comune, da parte del consorzio, degli atti fondamentali a cui deve essere data pubblicità.

Comma 4

Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa all’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione prevista dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 41
ACCORDI DI PROGRAMMA

Comma 1

Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, interventi ovvero programmi di intervento che richiedono l’azione coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi, può promuovere la conclusione di un accordo di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Comma 2

L’accordo viene definito ed approvato in apposita conferenza.

Comma 3

Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco deve essere ratificata entro trenta giorni dal Consiglio comunale, pena decadenza.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

ART. 42
FINANZA LOCALE

Comma 1

Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

Comma 2

Il Comune ha autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

Comma 3

La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti regionali;

e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

f) risorse per investimenti;

g) altre entrate.

Comma 4

Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 43
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Comma 1

L’ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia ed è disciplinato dal Regolamento comunale di contabilità.

ART. 44
RISULTATI DI GESTIONE

Comma 1

I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati secondo le modalità del Regolamento comunale di contabilità.

Comma 2

Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

ART. 45
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Comma 1

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno consentire una lettura per programmi ed obiettivi in modo da consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello economico sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

Comma 2

Il controllo finanziario-contabile, svolto dai revisori dei conti potrà comportare il potere di proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente.

Comma 3

E’ facoltà del Consiglio richiedere ai revisori dei conti ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione e gestione dei servizi.

ART. 46
COLLEGIO DEI REVISORI, COMPOSIZIONE
E NOMINA

Comma 1

Il collegio dei revisori è composto di 3 membri nominati dal Consiglio, con voto limitato a due componenti, e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere comunale e che non siano parenti ed affini entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica.

Comma 2

I componenti il collegio dei revisori durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza ai propri doveri.

Comma 3

I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli altri dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.

Comma 4

La revoca e la decadenza dall’ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale.

Comma 5

La Presidenza del collegio compete al revisore appartenente al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

ART. 47
SOSTITUZIONE DEI REVISORI

Comma 1

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla sostituzione, con le modalità previste nell’articolo precedente.

Comma 2

I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

ART. 48
FUNZIONI DEI REVISORI

Comma 1

I revisori collaborano con il Consiglio comunale, nel rispetto delle funzioni attribuite dalla Legge.

Comma 2

A tal fine hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale, se richiesti.

Comma 3

In occasione delle convocazioni del Consiglio comunale riceveranno per conoscenza copia dell’avviso di convocazione del Consiglio stesso.

Comma 4

Nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente ed ai relativi uffici facendone richiesta al segretario comunale ed ai funzionari competenti e dandone comunicazione al Sindaco.

ART. 49
DENUNCE PER FATTI DI GESTIONE
DA PARTE DI CONSIGLIERI

Comma 1

Ogni Consigliere può denunciare al collegio dei revisori fatti afferenti alla gestione dell’Ente, che ritenga censurabili. Il collegio, qualora ritenga fondata la denuncia, ne riferirà o in sede di relazione periodica al Consiglio o con altre modalità, che riterrà più opportune.

Comma 2

Quando la denuncia provenga da 1/3 dei Consiglieri, il collegio deve provvedere senza indugio ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio.

ART. 50
COMPENSO AI REVISORI

Comma 1

Ai revisori compete un compenso secondo tariffe previste dalle leggi o da accordi nazionali e secondo quanto stabilito dal Consiglio comunale.

ART. 51
CONTROLLO DI GESTIONE

Comma 1

Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente il regolamento individua metodi, indici e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Comma 2

La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta.

TITOLO VI
PROPRIETA’ COMUNALE

ART. 52
BENI COMUNALI

Comma 1

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

Comma 2

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Comma 3

Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

ART. 53
BENI DEMANIALI

Comma 1

Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del codice civile.

Comma 2

La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

Comma 3

Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato e il cimitero.

Comma 4

Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

ART. 54
BENI PATRIMONIALI

Comma 1

I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

Comma 2

Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

Comma 3

Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

ART. 55
INVENTARIO

Comma 1

Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili è redatto inventario.

Comma 2

Il responsabile del Servizio Contabile è responsabile della tenuta dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativa al patrimonio.

Comma 3

Il riepilogo dell’inventario deve essere allegato al conto consuntivo.

Comma 4

L’attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l’acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l’utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell’aggiornamento dell’inventario dei beni medesimi, sono disciplinati da apposito regolamento di contabilità, nell’ambito dei principi di legge.

ART. 56
I CONTRATTI

Comma 1

L’attività contrattuale è disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 57
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Comma 1

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

Comma 2

La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

ART. 58
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Comma 1

Il Comune riconosce, valorizza e promuove la costituzione di libere forme associative o di volontariato a fini sociali, culturali, ricreativi e sportivi e comunque di interesse pubblico generale.

ART. 59
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Comma 1

Il Comune registra le associazioni che operano sul territorio, ovvero le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, su istanza delle medesime, al fine di poter riconoscere ad esse i diritti di cui ai commi seguenti. Vengono registrate automaticamente le associazioni che hanno già ottenuto contributi dall’Ente purché sia rimasto invariato il fine statutario.

Comma 2

Ogni associazione ha diritto di essere consultata in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera e a tal fine di ottenere ogni informazione in possesso dell’Ente.

Comma 3

Il Comune può erogare alle associazioni apolitiche contributi economici per lo svolgimento dell’ attività associativa e mettere a disposizione strutture, beni e servizi, con le modalità stabilite da regolamento.

Comma 4

Il regolamento deve salvaguardare la par condicio delle associazioni, nel rispetto delle diverse tipologie di attività e di rispondenza al pubblico interesse, nonchè stabilire una forma di erogazione di contributi subordinata anche alla presentazione del programma annuale dell’attività dell’associazione e da un rendiconto a consuntivo.

CAPO II
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 60
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Comma 1

Il procedimento amministrativo è regolato dalla L. 241/90, dal presente Statuto nonchè dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, al quale per quanto di specifico si rimanda.

Comma 2

Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio competente in relazione alla natura dell’oggetto, secondo la suddivisione in servizi effettuata dal regolamento di organizzazione dei servizi, ovvero altro dipendente del servizio, dal responsabile individuato.

Comma 3

I procedimenti amministrativi vengono attivati ad istanza di parte ovvero d’ufficio e si concludono entro trenta giorni dall’avvio ovvero entro il diverso termine stabilito dalla leggi o dal regolamento.

ART. 61
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Comma 1

L’Ente è tenuto a comunicare a coloro nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti, a coloro la cui partecipazione sia prevista da legge o regolamento nonchè a coloro ai quali il provvedimento può recare pregiudizio, l’avvio del procedimento, nonchè il responsabile dello stesso ed il termine per la conclusione, salvo che sussistano impedimenti derivanti da particolari esigenze di celerità.

Comma 2

I portatori di interessi pubblici o privati nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento.

Comma 3

La partecipazione al procedimento avviene sulla base del regolamento e si esplica attraverso la visione degli atti istruttori e la presentazione di memorie scritte e documenti, anche aggiuntivi o rettificativi.

Comma 4

Il Comune, per motivi di interesse pubblico e al fine di terminare sollecitamente il procedimento, può stipulare con le parti interessate accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento ovvero, nei casi previsti dalla legge, accordi che sostitutivi dell’atto.

ART. 62
MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

Comma 1

Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione non è dovuta per gli atti normativi e per quelli di contenuto generale.

ART. 63
DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Comma 1

Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse personale ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Ente, delle Aziende autonome e speciali, dei consorzi e dei gestori di pubblici servizi, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dall’apposito regolamento comunale.

Comma 2

Per i cittadini residenti nel territorio di questo Comune si prescinde dalla titolarità di un interesse giuridicamente rilevante.

Comma 3

La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.

CAPO III
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

ART. 64
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Comma 1

Ogni cittadino in forma singola o associata può rivolgere all’amministrazione istanze, petizioni e proposte diretti sollecitare l’intervento su questioni di interesse comune, esporre esigenze di natura collettiva ovvero profferte per l’adozione di atti di competenza dell’Ente.

ART. 65
MODALITA DI PRESENTAZIONE  ED ESAME
DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.

Comma 1

Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e devono contenere in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta nonché la sottoscrizione dei presentatori, l’identificazione ed il recapito degli stessi.

Comma 2

L’amministrazione esamina l’atto e si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione e trasmette il risultato al proponente ovvero al primo firmatario.

Comma 3

La petizione o la proposta devono essere inoltrate al Sindaco che ne invia copia ai capigruppo.

ART. 66
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Comma 1

Nelle materie di competenza locale e di interesse comune, l’amministrazione, al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle proprie iniziative, può avviare forme diverse di consultazione della popolazione, anche attraverso lo svolgimento di assemblee pubbliche decentrate per zone territorialmente omogenee cui possono partecipare i cittadini in forma singola o associata.

ART. 67
REFERENDUM CONSULTIVO

Comma 1

Il referendum è l’istituto di partecipazione diretta con cui gli elettori residenti nel Comune si esprimono su una determinata materia di competenza comunale, con esclusione delle attività amministrative vincolate da leggi, nonché le materie oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni, ovvero quelle rigettate o dichiarate inammissibili dal Consiglio comunale con maggioranza non inferiore ai 2/3 dei consiglieri assegnati all’Ente.

ART. 68
SOGGETTI PROMOTORI E RICHIESTA
DI REFERENDUM

Comma 1

Soggetti promotori del referendum sono il Consiglio comunale ovvero il quindici per cento dei cittadini elettori risultanti al trentuno dicembre dell’anno precedente, riuniti in comitato promotore.

Comma 2

Il comitato promotore formula la richiesta al sindaco contenente il quesito da sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili ed è corredato dalla sottoscrizione autenticata dei richiedenti.

ART. 69
AMMISSIONE DELLA RICHIESTA
DI REFERENDUM

Comma 1

Il Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati si pronuncia sull’ammissibilità del referendum, previa istruttoria a cura del Segretario comunale, entro tre mesi dalla presentazione.

Comma 2

Possono essere dichiarati ammissibili più quesiti referendari purché non creino confusione all’elettore.

Comma 3

I provvedimenti assunti dall’organo competente in ordine all’argomento oggetto del quesito comporta il rigetto della richiesta di indizione del referendum e viene specificatamente indicata nell’atto.

ART. 70
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Comma 1

Il Sindaco indice il referendum entro tre mesi dalla pronuncia di ammissibilità da parte del Consiglio comunale e ne dà pubblicità mediante affissione e per via telematica entro il trentesimo giorno precedente la data di consultazione. L’affissione corredata dal quesito referendario costituisce unica convocazione per gli elettori.

Comma 2

La consultazione è indetta nella giornata di domenica e non può aver luogo in coincidenza con qualsiasi altra operazione elettorale nazionale o locale, inclusi i referendum nazionali, e nelle festività religiose riconosciute dallo Stato Italiano.

Comma 3

Per la consultazione è costituito un solo seggio che resta aperto ininterrottamente dalle ore sette alle ore ventidue.

Comma 4

La partecipazione alla votazione è attestata con apposizione della firma da parte dell’elettore sulla lista elettorale.

Lo spoglio delle schede inizia alle ore otto del giorno successivo.

Comma 5

Il referendum è valido con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. Il risultato è pubblicato all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Comma 6

L’organo competente, entro trenta giorni dalla proclamazione dell’esito della consultazione, adotta il recepimento o il non recepimento, debitamente motivato, del risultato.

TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO
E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 71
REVISIONE DELLO STATUTO

Comma 1

La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste per l’approvazione.

ART. 72
DISPOSIZIONI FINALI

Comma 1

Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e all’Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonchè inviato al Ministero dell’interno per l’inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

Comma 2

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio.




Comune di Racconigi (Cuneo)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Principio di autonomia

Art. 2 Lo Statuto Comunale

Art. 3 Criteri ispiratori

Titolo II
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 4 Comune di Racconigi - Costituzione

Art. 5 Finalità

Art. 6 Sviluppo economico-sociale e programmazione

Art. 7 Tutela patrimonio naturale e culturale

Art. 8 L’informazione

Art. 9 Territorio, sede comunale, gonfalone e stemma

Art 10 Rapporto con gli altri Enti locali

Art 11 Servizi pubblici

Art. 12 Albo Pretorio

Art. 13 Organi

Art. 14 Deliberazioni degli Organi Collegiali

Titolo III
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I
I Consiglieri Comunali

Art. 15 Il Consigliere Comunale

Art. 16 Doveri del Consigliere

Art. 17 Poteri del Consigliere

Art. 18 Dimissioni del Consigliere

Art. 19 Consigliere Anziano

Art. 20 Gruppi Consiliari

Capo II
Il Consiglio Comunale

Art. 21 Consiglio Comunale

Art. 22 Funzionamento

Art. 23 Competenze del Consiglio

Art. 24 Linee programmatiche di mandato

Art. 25 Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 26 Consiglio aperto

Art. 27 Consiglio Comunale dei Ragazzi

Art. 28 Consegna dell’avviso di convocazione

Art. 29 Numero legale per la validità delle sedute

Art. 30 Numero legale per la validità delle deliberazioni

Art. 31 Pubblicità delle sedute

Art. 32 Delle votazioni

Art. 33 Regolamento interno

Art. 34 Commissioni Consiliari permanenti

Art. 35 Commissioni speciali e di inchiesta

Art. 36 Nomine - Modalità di esercizio

Art. 37 Pubblicazione delle deliberazioni

Capo III
La Giunta

Sezione I
Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 38 La Giunta Comunale

Art. 39 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

Art. 40 Competenza

Sezione II

Art. 41 Funzionamento

Art. 42 Mozione di sfiducia

Capo IV
Il Sindaco

Art. 43 Il Sindaco

Art. 44 Attribuzioni di Amministrazione

Art. 45 Attribuzioni di vigilanza

Art. 46 Attribuzioni di organizzazione

Art. 47 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Art. 48 Vice Sindaco - Anzianità Assessori

Art. 49 Assessori

Art. 50 Principi strutturali e organizzativi

Art. 51 Organizzazione Uffici e Personale

Art. 52 Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 53 Personale

Capo V
Direttore Generale -Segretario Comunale
e Responsabili dei Servizi

Art. 54 Direttore Generale

Art. 55 Funzioni del Direttore Generale

Art. 56 Compiti del Direttore Generale

Art. 57 Segretario Comunale

Art. 58 Funzioni del Segretario Comunale

Art. 59 Conferenza servizi

Art. 60 Responsabili dei Servizi

Art. 61 Nomina Responsabili dei Servizi

Art. 62 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 63 Collaborazioni esterne

Art. 64 Ufficio di indirizzo e di controllo

Titolo IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I
Riunioni - Assemblee - Consultazioni

Art. 65 Partecipazione dei cittadini

Art. 66 Riunioni e assemblee

Art. 67 Consultazioni

Capo II
Iniziative popolari

Art. 68 Istanze, petizioni e proposte

Art. 69 Referendum consultivo - propositivo - abrogativo

Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 70 Diritto di partecipazione al procedimento

Art. 71 Comunicazione dell’avvio del procedimento

Capo IV
Diritto di accesso e di informazione

Art. 72 Pubblicità degli atti

Art. 73 Diritto di accesso

Art. 74 Bollettino informativo

Il Difensore Civico

Art. 75 Istituzione - Attribuzioni

Art. 76 Nomina

Art. 77 Requisiti

Art. 78 Durata in carica - Decadenza e revoca

Art. 79 Sede - Dotazione organica - Indennità

Art. 80 Rapporti con gli organi comunali

Art. 81 Modalità e procedure d’intervento

Titolo V
SERVIZI

Art. 82 Gestione dei servizi

Art. 83 Costituzione di aziende

Art. 84 Organi dell’azienda

Art. 85 Istituzioni

Art. 86 Organi dell’istituzione - nomina e competenze

Art. 87 Revoca degli organi delle aziende e delle istituzioni

Art. 88 Designazione e durata in carica degli organi degli enti e rappresentanti del Comune

Titolo VI
CONTROLLO INTERNO

Art. 89 Revisori dei conti

Art. 90 Controllo di gestione

Art. 91 Pareri, controllo e pubblicità degli atti monocratici

Titolo VII
MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92 Revisione ed abrogazione dello Statuto

Art. 93 Disposizioni finali

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
PRINCIPIO DI AUTONOMIA

1. Con le disposizioni del presente Statuto il Comune di Racconigi - Ente autonomo nell’unità politica della Repubblica Italiana - si propone di dare attuazione ai principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di autonomie locali.

Art. 2
LO STATUTO COMUNALE

1. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui all’articolo precedente, lo Statuto disciplina la conformazione dei rapporti tra il Comune ed i cittadini e l’organizzazione interna dell’Ente.

2. Lo Statuto, cardine basilare della comunità, ne rende pubblico e manifesto l’ordinamento agli Enti ed ai soggetti terzi.

Art. 3
CRITERI ISPIRATORI

1. Lo Statuto si ispira, quale termine di riferimento, alla tradizione storico-politica della autonomie comunali, tenendo altresì conto delle peculiarità culturali e della specificità geografica, sociale ed economica del Comune di Racconigi.

2. Il Comune assicura le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.04.1994, n. 125.

TITOLO II
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 4
COMUNE DI RACCONIGI - COSTITUZIONE

1. Il Comune di Racconigi è Ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 5
FINALITÀ

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Art. 6
SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE
E PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico-sociale, si impegna:

* ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell’Ente locale o di privati operatori;

* a registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;

* ad adottare normative urbanistiche e programmatorie che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell’ambiente, vengano a favorire la crescita dell’imprenditorialità locale e l’aumento dei livelli occupazionali;

* a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili interessanti i vari comparti economici;

* a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture civili e di servizi sociali efficienti.

2. Il Comune per realizzare le sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità locale.

Art. 7
TUTELA PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE

1. Il Comune assume l’obiettivo della salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione del territorio quale punto qualificante della propria azione amministrativa.

2. Il Comune difende e valorizza altresì il proprio patrimonio storico-culturale in tutte le sue espressioni e a tal fine coordina ed indirizza gli strumenti, favorisce le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo e al miglioramento dei mezzi educativi e di informazione nei limiti della competenza di legge.

Art. 8
L’INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilievo soprattutto locale e provinciale e cura a tal fine l’istituzione di strumenti idonei.

2. Il Comune dà relazione periodica della sua attività e cura i contatti con la scuola, le organizzazioni di varia natura e con altri Enti e soggetti presenti sul territorio.

3. Esso stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione e di diffusione e provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano alla collettività locale di esprimere le proprie esigenze.

Art. 9
TERRITORIO, SEDE COMUNALE,
GONFALONE E STEMMA

1. Il Comune di Racconigi è costituito dalle comunità delle popolazioni residenti nella parte di suolo nazionale delimitata con il piano topografico, di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti nel concentrico urbano, Piazza Carlo Alberto n. 1.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze ed ogni volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

5. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto dove sussista un pubblico interesse.

6. La Comunità riconosce San Giovanni Battista quale patrono di Racconigi, ma per tradizione consolidata viene considerato festivo il Lunedì successivo alla 3ª Domenica di Settembre.

Art. 10
RAPPORTO CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

1. Il Comune si adopera per promuovere con i Comuni viciniori forme di cooperazione e di collaborazione finalizzate allo svolgimento ed alla gestione in modo coordinato di funzioni e servizi.

2. Nel rispetto della dimensione dei problemi e dei rispettivi interessi, il Comune si impegna ad operare, in modo coordinato e con interventi complementari, con la Provincia, in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti a questa ultima dall’ordinamento alle autonomie locali.

3. Il Comune, in particolare, cura l’adozione di strumenti che gli consentano di fruire dei dati e dell’assistenza tecnico-amministrativa che la Provincia medesima pone a disposizione degli Enti locali e partecipa attivamente con proprie proposte e con il proprio concorso alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

Art. 11
SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può ricorrere agli istituti indicati all’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè alla partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico.

2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche direttamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

3. I poteri, ad eccezione del Referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle Società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 12
ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti, dell’Ordine del Giorno dei Consigli Comunali e degli atti in genere che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Comunale è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 13
ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 14
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’approvazione delle finalità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d’età.

4. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

TITOLO III
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 15
IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l’intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 16
DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 Consigli Comunali ordinari e straordinari consecutivi, sono dichiarati decaduti. A tale riguardo il Sindaco anche su istanza di qualunque elettore del Comune, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, ai sensi di legge, con comunicazione scritta, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, termine che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.

3. Scaduto il termine la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 17
POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze * e mozioni.

2. Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da essi dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. E’ tenuto al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Per il computo del quorum previsto dall’art. 45, commi 2° e 4°, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio di Racconigi.

Art. 18
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni del Consigliere debbono essere presentate in forma scritta al Sindaco che, entro venti giorni, le iscrive all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale per comunicarle e procedere alla surrogazione.

2. Esse sono irrevocabili dal momento della presentazione ed efficaci una volta adottato dal Consiglio il provvedimento di surrogazione.

Art. 19
CONSIGLIERE ANZIANO

1. E’ Consigliere Anziano quello che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, ha conseguito la maggior cifra individuale. Non vanno considerati, a tal fine, il Sindaco neo eletto ed i candidati alla carica di Sindaco.

2. In caso di assenza o impedimento le relative funzioni sono esercitate dai Consiglieri che lo seguono nell’ordine di anzianità.

3. Il Consigliere Anziano presiede le adunanze del Consiglio Comunale nei casi previsti dall’art. 21 - comma 1 -.

Art. 20
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale indicando altresì il nominativo del Capogruppo.

2. Qualora non esercitino tale facoltà e nelle more di designazione, i gruppi consiliari sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze per ogni lista. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l’espletamento delle loro funzioni, idonee strutture fornite tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, in sua assenza al Vice Sindaco, mancando anche il Vice Sindaco, la presidenza del Consiglio Comunale spetta al Consigliere Anziano.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’Organo Consiliare.

5. Nell’esercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni e società, nonchè nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il Consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari opportunità.

6. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonchè le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti.

8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 22
FUNZIONAMENTO

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

4. Il Consiglio Comunale si scioglie nei casi previsti dalla legge.

5. Lo scioglimento determina la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

Art. 23
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Oltre alle competenze attribuite dalla legge il Consiglio definisce l’indirizzo del Comune, esercita il controllo politico amministrativo sull’amministrazione, la gestione, anche indiretta, del Comune stesso e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all’azione comunale.

3. Esso può impegnare la Giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

4. Per ogni programma, progetto o intervento deliberativo del Consiglio Comunale, si procede, contestualmente alla deliberazione, alla individuazione del o dei funzionari a cui sia attribuita, ai sensi di legge, statutari e regolamentari, la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi dell’Ente.

5. L’attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità alla legge ed al presente Statuto.

6. La suddetta funzione di controllo, e di sindacato ispettivo, può essere egualmente esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento, dalle Commissioni Consiliari.

7. Il Regolamento individua, altresì, i casi in cui la risposta alle interrogazioni può essere data in commissione secondo criteri di effettività e tempestività.

Art. 24
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’Organo Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 25
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell’adunanza e la formulazione dell’ordine del giorno, salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3° del presente articolo.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il Consiglio può essere convocato in sessione straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi in cui alla precedente lettera b) l’adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, in caso di mancata convocazione da parte del Sindaco vi provvederà il Vice Sindaco o in difetto il Consigliere Anziano.

5. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

6. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 26
CONSIGLIO APERTO

1. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente Statuto, promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del Consiglio aperto.

2. Nelle sedute del Consiglio pubbliche e formali, previste nell’articolo precedente, è consentito al Presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l’adunanza nella forma del Consiglio aperto.

Art. 27
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva ha la facoltà di promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

* politica ambientale;

* sport;

* tempo libero;

* giochi;

* rapporti con l’associazionismo;

* cultura e spettacolo;

* pubblica istruzione;

* assistenza ai giovani e agli anziani;

* rapporti con l’UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 28
CONSEGNA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, per i casi d’urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno.

2. Per la notifica dell’avviso si osservano le disposizioni dell’art. 155 del Codice di procedura Civile.

Art. 29
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA
DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno quattro Consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall’articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:

a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 30
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA
DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata, e i casi in cui la legge prevede espressamente la presenza delle minoranze.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili

con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.

4. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 31
PUBBLICITA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il Consiglio, con voto formale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

Art. 32
DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Si effettuano votazioni per schede segrete per quelle riguardanti persone o nomine di Commissioni, la votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle Commissioni o di nomine che, per legge, spettano al Presidente.

Art. 33
REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al capo I e al capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 34
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale si può articolare in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi realizzata mediante voto plurimo di tutte le forze politiche presenti in Consiglio.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, al fine di vigilare sull’attuazione delle deliberazioni consiliari, sull’amministrazione comunale e sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.

4. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d’ufficio.

5. Le commissioni possono anche richiedere l’audizione di persone.

6. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

7. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 35
COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all’articolo precedente e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, può istituire su proposta di un quarto dei Consiglieri:

* commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse, ai fini dell’attività del Comune;

* commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto d’ufficio.

2. La presidenza di tali commissioni è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di minoranza.

Un apposito regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni.

All’atto della loro istituzione, il Consiglio ne definisce i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, nonchè lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.

Art. 36
NOMINE - MODALITA DI ESERCIZIO

1. Al fine di meglio consentire al Consiglio la valutazione delle proposte di nomina di cui all’art. 32, comma 2°, lettera n), le stesse dovranno essere corredate dalla documentazione comprovante la sussistenza nei candidati di requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale.

Art. 37
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio per quindici giorni naturali consecutivi, salvo specifiche prescrizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi dell’art. 47 della legge 08 giugno 1990, n. 142.

CAPO III
LA GIUNTA

SEZIONE I
ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

Art. 38
LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta si compone del Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori, nominati dal Sindaco, non inferiore a 2 e non superiore al limite massimo previsto dalla legge. Il Vice Sindaco dovrà essere scelto fra i Consiglieri Comunali in carica.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori con proprio decreto, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Oltre ai casi di ineleggibilità previsti dal comma 2, non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. L’inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli Assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio, che esercita l’attività di controllo.

6. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole degli Assessori, che diventano efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione, restano in carica fino all’insediamento dei successori.

7. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, ma eleggibili, e che non siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative del Comune di Racconigi.

Art. 39
INELEGGIBILITA ED INCOMPATIBILITA
ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 40
COMPETENZA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;

b) dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere strategico o generali indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire;

c) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto, ad altri organi, al Direttore Generale, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei Servizi Comunali.

SEZIONE II

Art. 41
FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa o tramite deliberazione regolamentare.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti della Giunta stessa. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.

4. Le adunanze non sono pubbliche.

Art. 42
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza contare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. La mozione va presentata al Segretario Comunale perchè ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo dell’Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 43
IL SINDACO

1. La legge disciplina i requisiti e le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio del Sindaco nonchè il suo status.

2. Il Sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinato dalla legge.

3. Il Sindaco, quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l’Ente, assicurando l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo, ed esercita i poteri e le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni attribuitegli sovrintendendo all’attività svolta dagli uffici ed adottando direttamente ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge.

5. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dal Consiglio Comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori.

6. Nell’esercizio delle competenze indicate, il Sindaco, in particolare:

a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti ed all’espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al Comune. La Sovrintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e responsabilità del Direttore Generale, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi Comunali;

b) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca degli organi e rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, ivi compresi le commissioni comunali tecno-consultive, attenendosi, ove previsto dalla legge, agli indirizzi formulati dal Consiglio;

c) nomina, nell’ambito delle dotazioni organiche, su proposta del Segretario Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari, attribuisce incarichi dirigenziali di consulenza e di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;

d) coordina e stimola l’attività dei singoli Assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull’attività politico-amministrativa dell’Ente;

e) firma gli atti nell’interesse del Comune per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Segretario o ai Responsabili di Area;

f) presiede le assemblee e le riunioni ove partecipi quale rappresentante del Comune;

g) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessari per la realizzazione dei programmi dell’Ente;

h) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni comunali, nonchè consorzi o società di cui il Comune fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi programmatici;

i) può proporre la surroga, per particolari motivi di necessità ed urgenza indicati nel provvedimento, degli organi burocratici nell’adozione di atti di loro competenza;

l) promuove, tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi e può acquisire presso gli stessi informazioni anche riservate;

m) vigila sullo svolgimento delle funzioni assegnate ai Responsabili dei Servizi. Per rendere effettiva e costante tale attività, gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi nell’esercizio delle proprie competenze, sono periodicamente comunicati al Sindaco in elenco.

7. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8. Al Sindaco, oltre che alle competenze di legge sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

9. Il Sindaco può delegare agli Assessori le attribuzioni indicate alle lettere e), f), g), h), l) ed m) del comma 6.

10. Gli atti monocratici previsti nel presente articolo sono adottati dal Sindaco con l’osservanza del procedimento disciplinato dall’art. 91 del presente Statuto.

Art. 44
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonchè l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge 142/90, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) attribuisce al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore.

Art. 45
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza verifica direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, S.p.A. e S.r.l. appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 46
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 47
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO
PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei dal Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 48
VICE SINDACO - ANZIANITÀ ASSESSORI

1. Il Vice Sindaco è il componente della Giunta scelto fra i Consiglieri Comunali che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento, secondo la previsione di legge.

2. Quando il Vice Sindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall’Assessore più anziano di età.

3. In caso di dimissioni del Sindaco, con contestuale ritiro della delega conferita al Vice Sindaco, quest’ultimo resta in carica pur se la sua delega sia stata ritirata, qualora non venga sostituito da altro componente del Consiglio Comunale..

Art. 49
ASSESSORI

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell’organo di governo del Comune.

2. Agli stessi Assessori il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee, oltre che l’adozione di provvedimenti di propria competenza se previsto dalla legge o dallo Statuto.

Art. 50
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale e dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 51
ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

1. Il Comune ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell’Ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei Servizi Comunali con le forme e secondo le modalità prescritte dallo Statuto e da appositi regolamenti.

3. La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. Gli organi di gestione indicati al secondo comma, ai sensi di legge, dello Statuto e dei regolamenti, esercitano le loro competenze avvalendosi dell’apparato comunale, con poteri gerarchici e decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico amministrativi ricevuti, nonchè agli obiettivi, progetti e programmi da attuare.

5. Gli uffici comunali si ripartono in sezioni ricomprese in aree funzionali, individuate secondo criteri di omogeneità.

6. Le determinazioni e gli atti assegnati alla competenza del Direttore Generale, del Segretario Comunale o ai Responsabili dei Servizi in forza della legge, dello Statuto e dei regolamenti, sono posti in essere secondo il procedimento stabilito dall’art. 91 del presente Statuto.

7. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

8. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati, nei limiti previsti dalle leggi, per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 52
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 53
PERSONALE

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Il Comune promuove l’aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standards di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

3. Realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’utilizzo razionale delle risorse umane con l’ammodernamento delle strutture, con il collegamento informatico degli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. Conformemente alle norme di legge i regolamenti disciplinano la dotazione organica del personale, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, nonchè gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento esercitata dal segretario nei confronti dei Responsabili dei Servizi. Il regolamento organico determina altresì le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno e effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

5. Gli stessi regolamenti disciplinano l’amministrazione del Comune, che si attua mediante attività informata a principi operativo-funzionali, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

5. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il Responsabile degli uffici e dei servizi, e l’Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

CAPO V
DIRETTORE GENERALE - SEGRETARIO
COMUNALE E RESPONSABILI DI SERVIZI

Art. 54
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previo parere della Giunta Comunale, può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i limiti previsti dalla legge.

2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 55
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei Servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi di verificato inadempimento o omissioni di atti o inerzia, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 56
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 57
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’Ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 58
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 59
CONFERENZA SERVIZI

1. I Responsabili dei Servizi costituiscono la conferenza per svolgere funzioni ausiliare e consultiva degli organi elettivi e dei revisori dei conti in materia di organizzazione e gestione amministrativa dell’Ente.

2. Essa è strumento di impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo interamministrativo.

3. La conferenza è convocata e presieduta dal Segretario Comunale. Copia dei verbali delle riunioni viene trasmessa al Sindaco.

Art. 60
RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I Responsabili dei Servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dalla legge e dal presente Statuto, provvedono alla gestione del Comune assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di essi, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

2. Ai Responsabili dei Servizi del Comune viene attribuita, secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorchè tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge o dallo Statuto, agli organi dell’Ente o al Segretario Comunale.

3. Essi sono preposti ai singoli settori dell’organizzazione dell’Ente e sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

Art. 61
NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Il Sindaco, su proposta del Segretario Comunale, prepone a singoli settori o alle direzioni di aree funzionali, personale della qualifica apicale con incarico di direzione e coordinamento a tempo determinato.

2. La copertura dei posti di Responsabili dei Servizi, può avvenire, con nomina del Sindaco, mediante convenzione regolata da norme sul pubblico impiego di durata annuale o eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.

3. I Responsabili di Area esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire.

Art. 62
INCARICHI DIRIGENZIALI
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 63
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 64
UFFICIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 503/92.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI

Art. 65
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

* le assemblee e consultazioni di borgo, di zona e di categoria sulle principali questioni;

* l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 66
RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento, in forme democratiche, delle attività culturali, politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale mette a disposizione locali opportuni ed ogni altra struttura o spazio idoneo, a richiesta di gruppi ed organismi regolarmente costituiti, ed iscritti in apposito albo comunale da costituirsi con apposito regolamento.

3. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

4. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 67
CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono deliberare consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sociali e di altri organismi e gruppi, singolarmente o riuniti in consulte omogenee nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale e della Giunta.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

CAPO II
INIZIATIVE POPOLARI

Art. 68
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale e alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonchè proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. La conferenza dei capigruppo entro novanta giorni dalla presentazione delle istanze, ne decide la proposizione al Consiglio Comunale, le istanze presentate alla Giunta Comunale sono dalla stessa discrezionalmente esaminate.

3. Le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, che provvedono a deliberare nel merito entro sessanta giorni.

4. Agli effetti dei precedenti commi, le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 150 elettori.

5. L’autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 69.

6. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) tributi e bilancio;

c) espropriazione per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine;

e) Piano Regolatore Generale e Strumenti Urbanistici Esecutivi.

Art. 69
REFERENDUM CONSULTIVO -
PROPOSITIVO - ABROGATIVO

1. Un numero di elettori residenti non inferiore ad 1/7 degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum, consultivi, propositivi o abrogativi.

2. E però esclusa la possibilità di Referendum quando si verta in tema di:

a) Tributi locali, tariffe o prezzi di pubblici servizi ed altre prestazioni a carattere impositivo o corrispettivo;

b) materie che esulano dall’esclusivo ambito locale, specie se coinvolgano interessi dello Stato e della Regione;

c) applicabilità di disposizioni legislative o regolamentari a carattere generale o di disposizioni amministrative, comunque a carattere vincolante da parte di Istituzioni superiori al Comune;

d) materie regolate da convenzioni di diritto pubblico prima che le stesse siano venute a scadenza;

e) materie già sottoposte a consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio;

f) atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;

g) nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze e provvedimenti inerenti al personale comunale;

h) Piano Regolatore Generale e Strumenti Urbanistici attuativi;

i) Statuto Comunale;

j) Espropriazioni per pubblica utilità.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

9. Nel caso di proposta abrogativa, sottoposta a referendum, approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Art. 70
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo.

Art. 71
COMUNICAZIONE DELL’AVVIO
DEL PROCEDIMENTO

1. Il Comune deve dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l’ufficio ed il dipendente responsabile del procedimento;

b) l’oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa: l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall’amministrazione.

CAPO IV
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 72
PUBBLICITA DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica, del “Bollettino Ufficiale” della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 73
DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi dovuti.

Art. 74
BOLLETTINO INFORMATIVO

1. Il Comune provvederà alla pubblicazione di un bollettino di informazione sull’attività del Comune da inviare a tutti i nuclei familiari.

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 75
ISTITUZIONE - ATTRIBUZIONI

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale è possibile istituire l’ufficio del Difensore Civico.

2. Oltre alle funzioni assegnate dall’art. 17, commi 38 e 39, della legge 15.05.1997, n. 127, spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici o privati, o di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’amministrazione comunale e gli Enti ed aziende dipendenti.

3. Il Difensore Civico agisce d’ufficio, qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi.

4. I Consiglieri Comunali non possono rivolgere richiesta di intervento del Difensore Civico.

5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonchè ogni altra notizia connessa alla questione trattata.

6. I dipendenti non possono rifiutare il rilascio di tali atti o documenti.

7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, di fatti costituenti reato ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria.

Art. 76
NOMINA

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede a nuova votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti, in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico.

4. In caso di vacanza dell’incarico, la convocazione deve avvenire entro 30 giorni.

5. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro 30 giorni dall’approvazione del regolamento di cui all’art. 81 del presente Statuto.

Art. 77
REQUISITI

1. Il Difensore Civico è scelto fra i candidati che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali;

c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;

d) gli amministratori di Ente o Azienda dipendente del Comune;

e) coloro che siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative del Comune di Racconigi.

Art. 78
DURATA IN CARICA - DECADENZA E REVOCA

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dall’art. 16, comma 2, del presente Statuto.

3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 79
SEDE - DOTAZIONE ORGANICA - INDENNITÀ

1. L’ufficio del Difensore Civico ha sede presso la casa comunale.

2. All’assegnazione dell’eventuale personale provvede la Giunta Comunale, nell’ambito del ruolo unico del personale comunale.

3. Al Difensore Civico compete un’indennità di carica corrispondente a quella percepita da un Assessore.

Art. 80
RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l’azione, invia:

a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli Enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Art. 81
MODALITÀ E PROCEDURE D’INTERVENTO

1. Il Regolamento disciplina le modalità e le procedure dell’intervento del Difensore Civico.

TITOLO V
SERVIZI

Art. 82
GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Comune gestisce i servizi con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto ed alle condizioni che assicurano la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali che costituiscono obiettivo del Comune stesso.

2. La scelta della forma di gestione, tra quelle previste dalla legge, è deliberata dal Consiglio Comunale sulla scorta di una relazione del collegio dei revisori che analizza e valuta gli aspetti economici e finanziari della proposta.

3. Il Consiglio Comunale opera la scelta con criteri comparativi, tenuto conto della natura del servizio. Ove possibile, per la gestione di servizi aventi specifiche e rilevanti caratteristiche di natura sociale, deve essere ricercata la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati e in particolare delle cooperative sociali ed integrate e delle associazioni senza fini di lucro. Nei casi in cui la legislazione vigente lo consenta con i medesimi soggetti il Comune può costituire società di capitali a prevalenza pubblica.

Art. 83
COSTITUZIONE DI AZIENDE

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può costituire aziende speciali.

2. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere i principi di unitarietà con l’indirizzo generale del Comune, assicurata dal Presidente dell’azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi e di gestione, attribuiti al direttore ed ai Responsabili.

Art. 84
ORGANI DELL’AZIENDA

1. Il presidente ed i componenti del consiglio d’amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.

2. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell’azienda, che può prevedere la figura del vicedirettore.

3. Lo statuto stesso disciplina, unitamente ad appositi regolamenti interni, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende.

Art. 85
ISTITUZIONI

1. Per la gestione di servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale, il Comune si può avvalere di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.

2. Non possono essere create più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

3. Un apposito regolamento determina il funzionamento dell’istituzione, nonchè l’assetto organizzativo e finanziario.

Art. 86
ORGANI DELL’ISTITUZIONE -
NOMINA E COMPETENZE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due, ne superiore a quattro, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra soggetti estranei a tale organo purchè in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere Comunale.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti di amministrazione indicati nel Regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.

3. Il Presidente rappresenta l’istituzione e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore, adotta, in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il Presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale.

4. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’istituzione e viene nominato con le modalità previste dal Regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.

Art. 87
REVOCA DEGLI ORGANI DELLE AZIENDE E
DELLE ISTITUZIONI

1. Il Sindaco può revocare il Presidente o membri del Consiglio di Amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali e approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 88
DESIGNAZIONI E DURATA IN CARICA
DEGLI ORGANI DEGLI ENTI
E RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1. Il Regolamento del presente Statuto stabilisce i criteri per la designazione e la nomina di rappresentanti del Comune, in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti.

2. I suddetti rappresentanti relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al conto consuntivo e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti ogni qual volta lo ritengano: il Consiglio stesso, le Commissioni e la Giunta Comunale.

3. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i responsabili del Comune in S.p.A. ed altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio Comunale che li elegge, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

TITOLO VI
CONTROLLO INTERNO

Art. 89
REVISORI DEI CONTI

1. I Revisori dei Conti sono eletti dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l’elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dei Revisori. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

3. Nell’esercizio delle loro funzioni, i Revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i Responsabili di Area del Comune o delle istituzioni, che hanno l’obbligo di rispondere, nonchè dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente cui il Comune eroghi contributi; possono presentare relazioni e documenti al Consiglio Comunale.

4. I Revisori, se invitati, assistono alle sedute del Consiglio, delle Commissioni, della Giunta Comunale e dei Consigli di Amministrazione delle istituzioni; possono, su richiesta al Presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla loro attività.

Art. 90
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente, il regolamento individua risorse, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. A tal fine potrà essere istituito presso la ragioneria del Comune l’ufficio per il controllo economico interno della gestione, che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull’andamento dell’azione amministrativa del Comune riferendone agli organi elettivi, al Direttore Generale, al Segretario Generale ed ai Responsabili dei Servizi.

3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative eventuali responsabilità.

Art. 91
PARERI, CONTROLLO E PUBBLICITÀ
DEGLI ATTI MONOCRATICI

1. Gli atti monocratici posti in essere dal Sindaco, dal suo sostituto o dai suoi delegati, nonchè gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi quando si riferiscano a competenze assegnate prima dell’entrata in vigore delle leggi 25 marzo 1993, n. 81 e Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad organi collegiali, devono essere corredati dei pareri e dell’attestazione della copertura finanziaria previsti rispettivamente dagli articoli 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Gli atti indicati al precedente comma sono altresì sottoposti al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni della Giunta Comunale ed all’obbligo della contestuale comunicazione ai capigruppo e ad altri organi se previsto dalla legge, al fine di favorire l’esercizio delle tempestive attività di controllo popolare ed interno, tese ad assicurare la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa.

TITOLO VII
MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92
REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l’approvazione.

2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione.

3. L’abrogazione deve essere votata contestualmente all’approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo.

Art. 93
DISPOSIZIONI FINALI

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.




Comune di Salbertrand (Torino)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Autonomia Statutaria

Art. 2 Finalità

Art. 3 La popolazione, il territorio, la sede, il gonfalone,  lo stemma, il bollo

Art. 4 Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 5 Programmazione e forme di cooperazione

Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I
Organi e loro attribuzioni

Art. 6 Organi

Art. 7 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 8 Consiglio Comunale

Art. 9 Linee programmatiche di mandato

Art. 10 Commissioni

Art. 11 Consiglieri

Art. 12 Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 13 Gruppi consiliari

Art. 14 Sindaco

Art. 15 Attributi di Amministrazione

Art. 16 Attribuzioni di vigilanza

Art. 17 Attribuzioni di organizzazione

Art. 18 Vicesindaco

Art. 19 Mozioni di sfiducia

Art. 20 Dimissioni del Sindaco

Art. 21 Giunta comunale

Art. 22 Composizione

Art. 23 Nomina

Art. 24 Funzionamento della Giunta

Art. 25 Competenze

Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
Partecipazione e decentramento

Art. 26 Partecipazione popolare

Capo II
Associazionismo e volontariato

Art. 27 Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione

Capo III
Modalità di partecipazione

Art. 28 Consultazioni

Art. 29 Petizioni

Art. 30 Istanze e Proposte

Art. 31 Referendum

Art. 32 Accesso agli atti e diritto di informazione

Art. 33 Difensore Civico

Titolo IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Capo I
Azione amministrativa

Art. 34 Principi e criteri informatori dell’azione amministrativa

Art. 35 Organizzazione dell’azione amministrativa

Art. 36 Servizi pubblici comunali

Art. 37 Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 38 Aziende speciali

Art. 39 Struttura delle aziende speciali

Art. 40 Istituzioni

Art. 41 Società per azioni od a responsabilità limitata

Art. 42 Convenzioni

Art. 43 Consorzi

Art. 44 Accordi di programma

Titolo V
UFFICI E PERSONALE

Capo I
Uffici

Art. 45 Principi strutturali e organizzativi

Art. 46 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 47 Regolamento degli uffici e dei servizi

Capo II
Il Segretario comunale

Art. 48 Segretario comunale

Art. 49 Vicesegretario comunale

Titolo VI
PATRIMONIO FINANZA E CONTABILITA’

Capo I
Patrimonio e contabilità

Art. 50 Demanio e patrimonio

Art. 51 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 52 Revisione economico - finanziaria

Titolo VII
PARTE NORMATIVA

Capo I
Attività Regolamentare

Art. 53 I Regolamenti

Art. 54 Ambito di applicazione dei regolamenti

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 Entrata in vigore dello Statuto

Art 56 Revisione dello Statuto

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1
Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Salbertrand:

- è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana, dalle leggi dello Stato, dai principi generali dell’ordinamento e dal presente Statuto.

- è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

- si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

- considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

- valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

- realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità

2. Il presente Statuto, nell’ambito del riconoscimento costituzionale delle autonomie locali, viene liberamente formato dal Consiglio Comunale e costituisce fonte normativa primaria, nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 2
Finalità

1. Il comune di Salbertrand si inserisce nel comprensorio geografico ed ambientale dell’Alta Valle di Susa, il quale ha espresso, fin dai tempi remoti, peculiari identità etniche e culturali, in un quadro socio- economico di interessi omogenei, derivanti da comuni caratteristiche agro-silvo-pastorali, da rapporti di collegamento con le comunità transalpine, dalla appartenenza all’area di minoranza linguistica occitana e da una più recente vocazione turistica in espansione.

2. Tali caratteristiche legano in una medesima ispirazione le popolazioni dei singoli Comuni dell’Alta Valle di Susa e costituiscono presupposto ed obiettivo della volontà di comporre in uno spirito unitario le istanze emergenti dalla realtà sociale.

3. Il comune di Salbertrand si riconosce in tale identità storica e culturale riaffermando l’impegno di difendere e sviluppare, nelle forme più opportune, i valori tramandati dalle precedenti generazioni come vitale eredità per il futuro delle proprie popolazioni.

4. In particolare il Comune di Salbertrand si impegna a realizzare lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità che rappresenta, attraverso la difesa delle tradizioni e lingua locali, nella tutela dell’ambiente montano e nel miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, attenuando per quanto possibile i disagi dovuti alle sfavorevoli condizioni climatiche e di territorio.

5. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Salbertrand; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

- valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

- tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, linguistiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

- valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

- sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

- tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

- rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

- sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

- riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3
La popolazione, il territorio, la sede, il gonfalone, lo stemma, il bollo

1. Il Comune di Salbertrand è costituito dall’insieme delle popolazioni e dei territori, del Capoluogo e delle sue Frazioni con una estensione di Kmq. 40,88. Il Comune di Salbertrand è confinante con i seguenti Comuni: Exilles, Oulx e Pragelato, secondo le risultanze del piano topografico di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

2. Gli uffici e gli organi comunali hanno sede nel Capoluogo, in piazza Martiri della Libertà n. 1. Presso la sede del comune si riuniscono normalmente il Consiglio, la Giunta e le Commissioni; le riunioni possono tenersi in luoghi diversi, in caso di necessità o per particolari esigenze, acclarate dal Sindaco.

3. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni viene disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare, con parere vincolante.

4. Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono storicamente in uso. Il gonfalone e lo stemma presentano le seguenti caratteristiche:

Stemma: Torre sovrastata da corona dorata;

Gonfalone: drappo troncato di azzurro e di bianco e caricato dello stemma con l’iscrizione centrata in alto: Comune di Salbertrand.

5. Il gonfalone comunale si esibisce nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da persona da esso incaricata, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Inoltre, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

6. L’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali può essere autorizzato dalla Giunta Comunale, solo ove sussista un interesse pubblico.

7. Il bollo è il sigillo che reca l’emblema del Comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto.

Art. 4
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art.5
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Comunità Montana Alta Valle di Susa, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

3. Nell’ambito del principio di cui al comma 1, la programmazione delle opere e dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di priorità e di analisi tecnica dei costi gestionali, con la predisposizione di idonei piani finanziari.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione , complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

5. Il Comune può delegare, nelle forme di legge, alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province ed alle altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e l’organizzazione di servizi, quando le capacità comunali non consentano una gestione ottimale.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 6
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 7
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone fisiche e giuridiche, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

Art. 8
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco ed ove questi siano assenti od impediti, dagli altri Assessori, secondo l’ordine dato dall’età. In assenza del Sindaco e dei componenti della Giunta, la presidenza viene assunta dal Consigliere comunale più anziano per età.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

8. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria, con le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. In sede di approvazione del bilancio di previsione, vengono annualmente definite le risorse finanziarie destinate a favorire l’attività del Consiglio comunale. Il regolamento del Consiglio comunale disciplinerà la gestione delle predette risorse.

Art. 9
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche; detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 10
Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

3. La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 11
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

Art. 12
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso i capigruppo consiliari.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale, secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.

5. I consiglieri comunali che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal parte del consigliere interessato.

Art. 13
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 14
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazioni interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 15
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;

h) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali.

Art. 16
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 17
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 18
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 19
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 20
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 21
Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 22
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono, tuttavia, essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 23
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 24
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori nonché stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà degli assessori nominati più il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 25
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore, se nominato, od ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Sono, altresì, di competenza della Giunta:

a) l’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;

b) l’accettazione di lasciti e donazioni di beni mobili;

c) i criteri e le direttive ai competenti responsabili dei servizi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

d) la fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum e la costituzione dell’ufficio comunale per le operazioni referendarie, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

e) l’approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 26
Partecipazione popolare

1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini all’attività del Comune, per assicurare la corretta gestione, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, sono privilegiate le forme associative, cooperative e le organizzazioni di volontariato, incentivando l’accesso alle strutture ed ai servizi del Comune.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. Il Comune può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere delle categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 27
Valorizzazione delle forme associative
ed organi di partecipazione

1. L’Amministrazione comunale favorisce e promuove l’attività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono valorizzate:

a) le rappresentanze delle frazioni del Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale e culturale;

b) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;

c) l’associazione turistica Pro-loco, regolarmente riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dell’attività turistica. Il Consiglio comunale potrà prevedere che l’associazione Pro-loco sia rappresentata negli organismi consultivi comunali e che alla stessa siano affidati servizi comunali attinenti il settore;

d) le associazioni e gli enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;

e) le associazioni sportive, ricreative e culturali, folcloristiche, musicali e d’arma cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse comunale;

f) i consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico;

g) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento degli usi civici e la conservazione delle corveés agro-silvo-pastorali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L’Amministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi,sussidi, ausili finanziari od altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. Con apposito regolamento verranno disciplinate le concessioni di locali comunali. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune, a titolo di contributo promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.

4. E’, altresì, favorita la formazione di organismi a base associativa dell’utenza che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al Consiglio comunale circa i risultati della gestione.

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 28
Consultazioni

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. Le consultazioni, avviate dall’Amministrazione comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, dell’interlocuzione attraverso questionari, del coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formano oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione, la quale dà, comunque, riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti.

4. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 29
Petizioni

1. Chiunque, in forma personale od associata, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro quindici giorni, l’assegna al soggetto competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione del soggetto competente, unitamente al testo della petizione, sono pubblicati mediante affissione negli appositi spazi, in modo tale da permetterne la conoscenza.

Art. 30
Istanze e Proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e proposte al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente a problemi di rilevanza cittadina.

2. Il Consiglio Comunale o la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, con apposita deliberazione, prenderà atto del ricevimento dell’istanza o proposta, assumendo eventuali determinazioni consequenziali.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate secondo la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

4. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della istanza/ proposta, sono pubblicizzati mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 31
Referendum

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

d) progetti di opere pubbliche;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di svolgimento dei referendum.

6. Le sottoscrizioni referendarie devono essere autenticate nelle forme di legge.

7. Il referendum non è valido se non abbia partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

10. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 32
Accesso agli atti e diritto di informazione

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, ovvero d’intervento nei procedimenti amministrativi, secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune. In caso di soccombenza, le spese processuali sono a carico dell’elettore, salvo che il Comune non aderisca al ricorso, costituendosi.

5. Tutti gli atti dell’Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

6. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti prescrivono.

6. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

Art. 33
Difensore Civico

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, con la Provincia di Torino o con la Comunità Montana Alta Valle di Susa, a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri comunali assegnati.

2. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

3. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni qual volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

4. Il difensore civico deve provvedere affinchè la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinchè la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge. Deve inoltre vigilare affinchè a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’articolo 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997 n. 127, secondo le modalità previste dal comma 39 dello stesso articolo 17.

6. Il difensore civico ha diritto di ottenere dal comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

7. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

8. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

9. L’ufficio del difensore civico è incompatibile con:

- ogni altra carica elettiva pubblica e con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, forniti all’Amministrazione Comunale;

- lo stato di membro del parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale o di comunità montana;

- le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente o società dipendenti o controllati dallo stato o altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;

- la qualità di componente di comitato regionale di controllo.

10. L’incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio di difensore civico se l’interessato non fa cessare la relativa causa nei termini stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali.

11. Il titolare dell’ufficio di difensore civico ha l’obbligo di residenza in un comune della comunità montana Alta Valle Susa.

12. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

13. Il difensore civico, oltre alle iniziative previste dal precedente comma 2, invia relazioni dettagliate al sindaco e al segretario comunale per le opportune determinazioni su argomenti di rilievo e nei casi in cui riscontri gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

14. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti.

15. Il difensore civico ha il diritto di essere sentito, in ogni sessione del consiglio comunale, su questioni iscritte all’ordine del giorno e oggetto delle sue funzioni e competenze.

16. Il regolamento, approvato con i criteri del presente statuto, disciplina le modalità di nomina, di elezione , decadenza revoca e di surrogazione, e le procedure di intervento del difensore civico.

17. Al difensore civico spettano l’indennità di funzione, il cui importo è determinato dal Consiglio Comunale all’atto della nomina.

TITOLO IV
Attività amministrativa

CAPO I
AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34
Principi e criteri informatori
dell’azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza e di imparzialità.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sull’autonomia, sulla funzionalità e sull’economicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale ed ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 35
Organizzazione dell’azione amministrativa

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e per programmi;

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Nell’organizzazione della propria attività il Comune può avvalersi di strumenti operativi ed informatici ad alto contenuto tecnologico. In tali ambiti possono attivarsi forme di documentazione a supporto magnetico o di altro genere, in sostituzione della documentazione cartacea.

3. Il Comune riconosce valore ai documenti trasmessi con mezzi telematici di comunicazione.

4. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto e favorisce le forme di cooperazione con altri enti locali.

Art. 36
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 37
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione od un’azienda. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni , consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, per la gestione di servizi che la legge non riservi in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 38
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 39
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo il caso previsto dall’art. 4 del R.D. 15-10-1925 n. 2578, in presenza del quale si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori del conto, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione approvati dal Consiglio comunale.

Art. 40
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo nonché esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dell’istituzione.

Art. 41
Società per azioni od a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto, l’acquisto di quote od azioni, devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco od un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 42
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 43
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

2. A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio.

4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dall’assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 44
Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede, altresì, all’approvazione formale dell’accordo stesso, ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall’art. 17, comma 9, della legge 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

Art. 45
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 46
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, tenuto anche presente il principio costituzionale del buon andamento e della semplificazione dell’azione amministrativa.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni nonché l’economicità.

Art. 47
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

5. Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l’altro, le modalità di nomina e le funzioni del direttore generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

CAPO II
Il Segretario comunale

Art 48
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti, nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengano assegnati dal Sindaco.

Art. 49
Vicesegretario comunale

1. Il Sindaco può assegnare le funzioni di Vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali del Comune.

TITOLO VI
Patrimonio finanza e contabilità

CAPO I
Patrimonio e contabilità

Art. 50
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 51
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 108 del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 52
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo 51, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VII
PARTE NORMATIVA

CAPO I
Attività Regolamentare

Art. 53
I Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto relativamente alle materie di propria competenza.

2. I regolamenti divengono obbligatori decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dalla esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di adozione.

Art. 54
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all’art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i., sono subordinati ai seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) non sono abrogati o disapplicati che da regolamenti posteriori determinati con deliberazione del consiglio comunale o della giunta, secondo le rispettive competenze, o per incompatibilità con disposizioni di legge sopravvenute.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del Comune e dovrà essere assicurata la conoscenza da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti che vi hanno sede.

Art. 56
Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 142/90 e s.m.i..

2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.




Comune di Suno (Novara)

Statuto comunale

TITOLO 1°
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1
AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Suno, ente autonomo dell’Unione Europea, nell’ambito dei principi della costituzione, delle leggi della Repubblica Italiana e del presente statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Suno concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea al fini del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l’attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all’autorità territorialmente funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

3. Realizza con i poteri e gli Istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

ART. 2
FINALITA’

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari opportunità e dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana; nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale anche attraverso l’azione di organizzazioni di volontariato.

2. Il comune ispira inoltre la sua azione alla promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione.

3. Promuove attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

4. Il comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

5. L’attività dall’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione e persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

6. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre Nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi Internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso forme di gemellaggio.

7. Il comune ispira inoltre la propria attività al recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali.

ART. 3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune di Suno è costituita dai seguenti agglomerati: Baraggia, Imperio, Mottoscarone, Piana, Pieve e Suno, storicamente riconosciuti dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Km2 21.317.395, confinando con i Comuni di: Bogogno, Agrate Conturbia, Mezzomerico, Vaprio d’Agogna, Cavaglietto, Fontaneto d’Agogna e Cressa.

3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nell’agglomerato di Suno che è capoluogo.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

5. Sia gli organi collegiali che le commissioni, di cui al 4° comma, per disposizioni regolamentari potranno riunirsi anche in via ordinaria in locali diversi dalla sede del comune.

6. All’interno del comune di Suno non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di organi bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 4
STEMMA E GONFALONE

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Suno, con lo stemma concesso con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri in data 5 settembre 1967.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche manifestazioni e ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 5 settembre 1967.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

ART. 5
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II°
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I°
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 6
ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 7
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo politico amministrativo del comune e ne controlla l’attuazione adottando gli atti fondamentali della legge.

2. Nell’esercizio delle sue competenze deliberative, il Consiglio, fra l’altro:

a) quando siano promosse, o debbano essere promosse, procedure per accordi di programma o conferenze dei servizi (purché essi attengano ad atti di competenza del Consiglio) nomina il rappresentante del comune, definisce gli indirizzi cui egli debba attenersi e delibera ai fini dell’eventuale dissenso motivato, previsto dall’ art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) esprime il punto di vista del comune, nel caso di consultazione obbligatoria o di procedure d’intesa, previste dalla legge che possano comportare la modifica di atti di competenza del consiglio comunale stesso.

3. Il Consiglio esercita inoltre, con riguardo all’assetto e all’amministrazione del comune, delle istituzioni, delle aziende speciali e degli altri enti dipendenti dal comune, le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo demandategli dalla legge ed in particolare dall ‘art. 32 della legge 142 del 1990, dallo statuto e dai regolamenti.

4. In particolare:

a) approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco ai sensi dell’articolo 34, 2° comma della legge n° 142 del 1990, come modificato dall’art.16 della legge n° 81 del 1993; delibera, inoltre, gli indirizzi generali che devono essere attuati dal Sindaco, dalla giunta e dagli altri organi e soggetti attraverso i quali si esplica l’azione del comune;

b) esamina la relazione annuale del difensore civico prevista dal successivo art. 89, ed assume, nell’ambito delle proprie competenze, le iniziative conseguenti ad essa o ad altri interventi del difensore civico presso il Consiglio, per assicurare l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa;

c) approva ordini del giorno di valutazione proposta sull’operato della giunta comunale e del Sindaco, degli Uffici e dei servizi comunali, sull’attività delle istituzioni, delle aziende speciali e degli enti dipendenti dal comune, sull’operato dei rappresentanti del comune in enti e Società;

d) approva gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici ai sensi dell’ art. 36, 3° comma della legge n° 142 del 1990;

e) discute interpellanze e interrogazioni in apposita seduta;

f) approva gli atti fondamentali delle Istituzioni e delle aziende speciali;

g) delibera gli indirizzi ai quali deve attenersi il Sindaco per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso gli enti, aziende e istituzioni.

5. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

ART. 8
SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale, ne assicura il regolare svolgimento. Il regolamento interno del Consiglio fissa le regole generali, alle quali si deve attenere il Sindaco per la determinazione dell’ordine di trattazione delle pratiche.

5. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 15 giorni, quando lo richiedano almeno 3 dei consiglieri, inserendo nell’ordine del giorno le questioni richieste.

6. Nell’ordine del giorno il Sindaco è tenuto ad inserire tutte le proposte di deliberazione, le interpellanze e le mozioni che gli siano pervenute da parte delle giunta, delle commissioni consiliari, o dai singoli consiglieri o dalle consulte, nonché le petizioni e le proposte dirette al Consiglio ai sensi degli art. 15 e 18 del presente statuto, a condizione che esse siano pervenute entro i termini fissati nel regolamento interno del Consiglio. Sulle proposte di deliberazione devono essere acquisiti i pareri previsti dall’ art. 53 della legge 142 del 1990 e l’attestazione della copertura finanziaria dell’eventuale spesa ai sensi dell’ art. 55 comma 5° della legge stessa.

7. E’ nella facoltà del Sindaco inserire nell’ordine del giorno proposte e deliberazioni, interpellanze o mozioni che abbiano carattere di urgenza e che siano pervenute dopo la scadenza del termine fissato al comma precedente.

ART. 9
DELIBERAZIONI

1. Ferme restando le disposizioni di legge circa il numero minimo dei consiglieri che devono essere presenti perché il Consiglio possa deliberare, in tutti i casi in cui la legge o il presente statuto non prevedano diversamente le deliberazioni sono adottate dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, o, nel caso di scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi. E’ però richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati per le seguenti deliberazioni:

a) bilancio annuale di previsione ed allegati, relazione preventiva e

programmatica, e bilancio pluriennale;

b) Piano Regolatore Generale;

c) proposta di indizione di referendum

d) statuto delle aziende speciali e regolamento delle Istituzioni;

e) scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici di cui all’ art. 22 della legge 142.

1. Il voto dei consiglieri comunali è espresso in forma palese, tranne che nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

2. Il segretario comunale interviene alle sedute e redige il verbale della deliberazione, curando che il contenuto dei singoli interventi sia riportato almeno succintamente. Il verbale è perfezionato con la sottoscrizione da parte del segretario e da parte di chi presiedeva la seduta consiliare all’atto delle deliberazione.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tale caso è sostituito in via temporanea del componente del Consiglio o della giunta nominato dal Sindaco, di norma il più giovane di età

ART. 10
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione degli appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco, e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 11
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Con propria delibera, il Consiglio comunale istituisce apposite commissioni permanenti per un esame preventivo di proposte e deliberazioni o comunque per la valutazione di questioni di competenza del Consiglio.

2. E’ istituita la conferenza dei capigruppo consiliari, i cui compiti e modalità di funzionamento saranno disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. La delibera del Consiglio comunale che istituisce una commissione consiliare permanente individua le materie di competenza della commissione. La composizione, le modalità di designazione dei componenti di ciascun gruppo, le modalità per l’elezione del presidente da parte della commissione, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale. Inoltre, a ciascuna seduta della commissione può intervenire (e perciò deve essere convocato) il Sindaco o l’assessore competente per quella materia, senza diritto di voto.

4. La presidenza di commissioni ove costituite, aventi funzione di controllo e di garanzia, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

5. E’ comunque istituita una commissione consiliare permanente, formata da tutte le consigliere comunali, per promuovere la considerazione della condizione e delle esigenze femminili ai fini dell’attività amministrativa del Comune. La commissione elegge, fra le sue componenti, una con compiti di presidente.

6. Le commissioni consiliari svolgono solo funzioni consultive. Il fatto che una proposta sia già stata esaminata da una commissione non preclude in alcun modo la riapertura della discussione nel Consiglio comunale.

7. Il Consiglio comunale, può istituire, con propria delibera, commissioni consiliari speciali con compiti definiti dal Consiglio stesso. Tali commissioni speciali sono composte ed operano secondo le modalità previste dal Regolamento e svolgono funzioni consultive.

ART. 12
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si possono costituire in gruppi.

2. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Ciascun gruppo dispone presso il comune di una sede, del personale, delle attrezzature e dei servizi necessari all’esercizio del mandato elettorale.

ART. 13
I CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano la loro funzione senza vincoli di mandato.

2. Si considera consigliere anziano, e ne compie le funzioni, colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze: A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

3. Sono dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio comunale, i consiglieri che non intervengono per tre volte consecutive senza giustificare il motivo alle sessioni.

4. Il Sindaco, dopo accertamento dell’assenza, comunica per iscritto il procedimento amministrativo ai sensi dell’ art. 7 della legge n° 241 del 7 agosto 1990. Il consigliere ha facoltà di produrre documenti probatori e far valere le proprie giustificazioni entro 20 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina e quindi delibera sulla base delle valutazioni espresse sulle cause giustificative.

ART. 14
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire l’effettivo esercizio, ha diritto di:

a) esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;

c) intervenire nella discussione in Consiglio;

d) ottenere dal segretario e dai dirigenti del comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

1. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e per ogni altra comunicazione ufficiale. Può eleggere il domicilio anche presso gli uffici comunali.

2. A norma della legge 5 luglio 1982, n° 441, i consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

ART. 15
IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche che risultano connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

ART. 16
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 delle legge n° 142/90, e s.m.ei;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili;

ART. 17
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente servendosi o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi espressi dalla giunta.

ART. 18
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione :

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 19
VICESINDACO

1. Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che ha delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni di Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

ART. 20
MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 21
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO
PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura di verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 22
GIUNTA COMUNALE

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 23
COMPOSIZIONE

1. La giunta è composta dal Sindaco, e da 4 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco. (n.b.= per quanto riguarda la composizione massima della giunta, si deve far riferimento all’art.33, comma 1, della legge 142/90, sostituito dall’art.11, comma 7, della legge265/99)

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolari competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori eterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 24
NOMINA

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte delle giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazioni e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 25
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento delle giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti 3 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. (n.b. = si deve far riferimento al quorum previsto per la giunta, in base alla composizione prevista dallo statuto, purchè entro il limite delle norme legislative citate nel precedente articolo 23 comma 1)

ART. 26
COMPETENZE

1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso

3. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora, le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

j) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale o il segretario comunale;

p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q) approva il Peg su proposta del direttore generale o del segretario comunale.

TITOLO III°
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I°
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 27
PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarsi il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste nel presente titolo.

CAPO II°
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 28
ASSOCIAZIONISMO

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

ART. 29
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha il diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione comunale e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

ART. 30
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita da apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

ART. 31
VOLONTARIATO

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontario potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III°
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

ART. 32
CONSULTAZIONI

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 33
PETIZIONI

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 20 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e , comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 20 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro 30 giorni.

ART. 34
PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 10, avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e del suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri dell’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. La determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 35
REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiori al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate dalle leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla podestà le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

1. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

2. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 2.

3. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità della raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

4. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

6. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

7. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la giunta non possono prendere decisioni contrastanti con essa.

ART. 36
ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicita disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dall’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 37
DIRITTO DI IMFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissioni in apposita spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie Mottoscarone, XXV Aprile, Piana, Pieve, Bogogno, e nella piazza XIV Dicembre.

3. L’affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’eventuale pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e in ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

ART. 38
ISTANZE

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

CAPO IV°
DIFENSORE CIVICO

ART. 39
NOMINA

1. Il comune, in base all’art. 8 comma 1, legge 142 del 8 giugno 1990, può provvedere all’istituto del difensore civico.

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Novara a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

4. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

5. Il difensore civico, rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

6. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri di consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri del culto, i membri dei partiti politici;

c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.

ART. 40
DECADENZA

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne ostacolerebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti all’amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.

ART. 41
FUNZIONI

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art.17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n°127 secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 39, dell’ultima legge citata.

ART. 42
FACOLTA’ E PREROGATIVE

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico, nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli posto il segreto d’ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto , al cittadino che ha richiesto il proprio intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della p. a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti in concorso. A tal fine deve essere informato della data delle riunioni.

ART. 43
RELAZIONE ANNUALE

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.

4. Tute le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

ART. 44
INDENNITA’ DI FUNZIONE

1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.

CAPO V°
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 45
DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 46
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore allo stabilito dal Regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o di un provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore ai 60 giorni.

4. Nel caso l’atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente sui diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 47
PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o di interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero di interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 37 dello statuto.

ART. 48
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL’ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tale caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO IV°
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

ART. 49
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

ART. 50
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il comune può istituire e gestire servi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 51
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli altri atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 52
AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 53
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del revisore dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la funzione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate in Consiglio comunale.

ART. 54
ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la diffusione dei beni o dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

ART. 55
SOCIETA’ PER AZIONI
A RESPONSABILITA’ LIMITATA

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente o della società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso dei servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. Nell’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o di azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

ART. 56
CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato i servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 57
CONSORZI

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 37,del 2° comma del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 58
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della regione, del Presidente della provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27, comma 4°, della legge 8 giugno 1990 n°142,modificato dall’art. 17, comma 9, della legge n°127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V°
UFFICI E PERSONALE

CAPO I°
UFFICI

ART. 59
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività, e dei cariche funzionali di lavoro e del grado di efficienza dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione delle responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 60
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E
DEL PERSONALE

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 61
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e i servizi tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriale.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme dei legge contrattuali in vigore.

ART. 62
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e , nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II°
PERSONALE DIRETTIVO

ART. 63
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

ART. 64
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita giunta comunale.

ART. 65
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) Promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

ART. 66
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore generale, se nominato, dal Sindaco e dalla giunta comunale.

ART. 67
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 38 della legge n° 142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con la procedure previste dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

3. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 68
INCARICHI DIRIGENZIALI
E ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, con le forme e le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e di servizi a personale assunto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’’rt.6, comma 4 della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato , salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 69
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione, devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 70
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. IL regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi in situazioni strutturali deficitarie di cui all’art. 45 del dlgs n° 504/92.

CAPO III°
IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 71
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ART. 72
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente, e con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri e le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria la presenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

ART. 73
VICESEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso di laurea.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV°
LA RESPONSABILITA’

ART. 74
RESPONSABILITA’ VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o i seguito a rapporto cui sono tenuti organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 75
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

1. Gli amministratori, il segretario , il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato i diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili ì, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 76
RESPONSABILITA’ DEI CONTABILI

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V°
FINANZA E CONTABILITA’

ART. 77
ORDINAMENTO

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonomia nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 78
ATTIVITA’ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali, finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 79
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell’intenzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 80
BILANCIO COMUNALE

1. L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuo di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto di adottato.

ART. 81
RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni dell’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio del revisore dei conti.

ART. 82
ATTIVITA’ CONTRATTUALE

1. Il comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 83
REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale elegge con voto limitato a 3 candidati, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n°29.

ART. 84
TESORERIA

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche il mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

1. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 85
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla giunta per eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 86
INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE
CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

1. Il comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine della regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 87
PARERI OBBLIGATORI

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16,commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n° 241 sostituito dall’art. 17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.




Comune di Trino (Vercelli)

Statuto comunale (Revisione 3 approvata con delibera di C.C. n.16 in data 6 aprile 2000 in applicazione del Decreto Legislativo 77/95 e succ. mod. ed int. delle Legge 127/97, 191/98, 120/99 e 265/99)

Indice

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Tutela della salute

Art. 4 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

Art. 5 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 6 - Assetto ed utilizzazione del territorio

Art. 7 - Sviluppo economico

Art. 8 - Programmazione economico-sociale e territoriale

Art. 9 - Partecipazione, cooperazione

Art.10- Consiglio Comunale dei Ragazzi

Art.11 - Rapporti con gli altri Enti territoriali

Art.12 - Solidarietà tra i popoli

Art.13 - Sede, stemma, gonfalone

Titolo II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I
Consiglio Comunale

Art.14 - Il Consiglio Comunale - competenze

Art.15 - Linee programmatiche di mandato

Art.16 - Il Consiglio Comunale - Funzionamento

Art.17- Durata

Art.18 - I Consiglieri comunali

Art.19 - Gruppi consiliari

Art.20 - Commissioni consiliari

Art.21 - Attribuzioni delle commissioni

Capo II
Giunta comunale e Sindaco

Art.22 - Elezione del Sindaco e della Giunta

Art.23 - La Giunta comunale

Art.24 - Attribuzioni della Giunta

Art.25 - Assessori

Art.26 - Mozione di sfiducia costruttiva

Art.27 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

Art.28 - Sindaco - organo istituzionale

Art.29 - Sindaco - competenze

Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
UFFICI

Art.30 - Principi generali dell’organizzazione degli uffici e dei servizi

Art.31 - Struttura organizzativa del Comune

Art.32 - Diritti e doveri dei dipendenti

Art.33 - Il Direttore Generale

Art.34 - I compiti del Direttore Generale

Art.35 - Le funzioni del Direttore Generale

Art.36 - I Responsabili degli uffici e dei servizi

Art.37 - Le funzioni dei Responsabili degli uffici e servizi

Art.38 - Gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione ed il lavoro flessibile

Art.39 - Le collaborazioni esterne

Art.40 - Gli uffici di indirizzo e di controllo

Art.41 - Il Segretario comunale

Art.42 - Il Vice Segretario

CAPO II
LA RESPONSABILITA’

Art.43 - La responsabilità verso il Comune

Art.44 - Le responsabilità verso terzi

Art.45 - La responsabilità dei contabili

Titolo IV
IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art.46 - Controllo interno

Art.47 - Revisori del conto

Art.48 - Controllo di gestione

Titolo V
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art.49 - Principi generali

Art.50 - La partecipazione delle libere forme associative

Art.51 - Consultazioni

Art.52 - Convenzioni

Art.53 - Istanze e petizioni

Art.54 - L’azione popolare

Art.55 - Il diritto di accesso e di informazione del cittadino

Art.56 - Garanzia dei diritti dei cittadini e della partecipazione popolare; difensore civico

Art.57 - Esercizio delle funzioni del difensore civico

Art.58 - La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art.59 - La consultazione dei cittadini ed il referendum

Titolo VI
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA’
A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art.60 - Servizi

Art.61 - Forme di gestione

Art.62 - Aziende speciali

Art.63 - La concessione a terzi

Art.64 - Le società per azioni

Art.65 - Istituzioni

Titolo VII
LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art.66 - Convenzioni

Art.67 - Consorzi

Art.68 - Accordi di programma

Titolo VIII
ATTIVITA’ NORMATIVA

Art.69 - Ambito di applicazione dei regolamenti

Art.70 - Procedimento di formazione dei regolamenti

Art.71 - Adozione di regolamenti

Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.72 - Modifiche ed abrogazioni dello Statuto

Art.73 - Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Principi generali

1. Il Comune di Trino è un Comune democratico fondato sui valori di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale indicati dalla Costituzione, nata dalla Resistenza.

2. Gli stessi valori e l’esercizio del diritto di autonomia costituiscono i principi guida per la formazione, con lo Statuto ed i regolamenti, dell’ordinamento generale del Comune.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi generali della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche ed amministrative della comunità ispirandosi ai principi di libertà e pari dignità della persona umana, che valorizza e tutela.

2. Il Comune promuove interventi di solidarietà, nei confronti dei soggetti più deboli e attiva processi di sviluppo integrato sul piano delle infrastrutture e dei servizi pubblici rivolti al cittadino.

3. Nell’ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni il Comune si impegna a favorire il superamento delle discriminazioni tra sessi. Promuove tutte le iniziative necessarie a consentire alle minoranze etniche di usufruire dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 3
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, predisponendo anche in collaborazione con le strutture sanitarie idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l’attuazione di un effettivo servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti, e di altre forme di emarginazione sociale.

Art. 4
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune promuove l’educazione al rispetto dell’ambiente e della natura.

2. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente anche attraverso la predisposizione e l’attuazione di specifici piani d’intervento avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni ambientaliste.

3. Tutela e promuove lo sviluppo del patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività anche attraverso collaborazioni con Enti di ricerca ed istituzioni culturali nazionali ed internazionali.

4. Attiva interventi per il miglioramento urbanistico ed urbano della città e stimola tra i cittadini la conservazione ed il restauro degli edifici, in particolar modo del centro storico e può ordinare interventi finalizzati ad assicurarne il decoro, redigendo anche specifici regolamenti nell’ambito delle proprie funzioni delegate.

Art. 5
Promozione dei beni culturali,
dello sport e del tempo libero

1. Il Comune assicura lo sviluppo culturale dei cittadini e la salvaguardia delle tradizioni locali di lingua e di costumi.

2. A tal fine riconosce e promuove le associazioni e le istituzioni impegnate nelle attività suddette e identifica nella biblioteca civica la principale struttura propulsiva di informazione culturale al servizio di tutta la città e ne tutela il settore locale come fonte della memoria storica.

3. Tutela il patrimonio artistico e storico nella certezza che i valori di arte, storia, cultura costituiscono punto di riferimento indivisibile dalla vita della comunità.

4. Favorisce la pratica delle attività sportive in tutte le sue forme ed espressioni, con particolare attenzione alle attività di promozione fra i giovani.

5. Incoraggia il turismo sociale e giovanile ed iniziative per il tempo libero.

6. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune collabora con gli Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli Enti, organismi ed associazioni disciplinandone l’uso con specifici regolamenti.

7. Il Comune promuove azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 6
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, turistici e commerciali, riservando un’attenzione particolare alla tutela del patrimonio agricolo, boschivo, naturale, fluviale e faunistico.

2. Predispone ed attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

3. Predispone idonei piani di pronto intervento, da attuare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 7
Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire una migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo economico e produttivo dell’industria, dell’artigianato, della agricoltura locale nelle loro produzioni tipiche e di qualità; adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Il Comune favorisce con iniziative culturali ed artistiche il rilancio del turismo stimolando anche il rinnovamento delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale.

Art. 8
Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il e gli strumenti della programmazione, anche in conformità a quanto disposto dall’art. 3 commi5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, in ragione dell’obiettivo, l’apporto dei sindacati, delle associazioni imprenditoriali, delle formazioni sociali economiche, culturali e di volontariato operanti nel suo territorio.

3. Favorisce la cooperazione tra i Comuni del Vercellese e del Monferrato ai fini della programmazione economico-territoriale-ambientale, il coordinamento dei servizi, l’instaurazione di rapporti di reciproca collaborazione con le entità socio-culturali locali e le organizzazioni del mondo produttivo.

4. Promuove rapporti con altri Enti locali per l’individuazione delle forme associative più idonee per la gestione dei servizi.

Art. 9
Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti dall’art. 3 della Costituzione e dall’art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e con le modalità previste nel successivo titolo V del presente statuto.

2. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei.

3. Il Comune adotta come metodo il confronto con le organizzazioni sindacali economiche e sociali su problemi di programmazione e di gestione dei servizi pubblici.

4. Il Comune attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia ed altri Enti territoriali.

Art. 10
Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 11
Rapporti con gli altri Enti territoriali

1. I rapporti con i Comuni, la Provincia e la Regione sono correlati a principi di equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.

2. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione secondo le leggi, provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione, anche avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, imprenditoriali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.

3. Nel quadro della vocazione storica e della tradizione delle comunità dei Comuni limitrofi, il Comune di Trino persegue il ruolo di centro di aggregazione degli interessi sovracomunali delle realtà locali e di naturale continuità socio-economica del territorio del basso Vercellese e del contiguo Monferrato.

Art. 12
Solidarietà tra i popoli

1. Il Comune persegue i principi e le finalità della “Carta dei diritti dell’uomo” e della “Carta europea dell’autonomia locale”. A questo fine opera per favorire i processi di conoscenza, di solidarietà tra i popoli del mondo e di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, riconoscendo e favorendo le associazioni che operano nel campo della cooperazione, degli scambi e del gemellaggio con Enti territoriali di altri paesi.

Art. 13
Sede, stemma, gonfalone

1. La sede del Comune è ubicata in Trino, corso Cavour 72, e qui si riuniscono di norma il Consiglio e la Giunta.

2. In casi eccezionali, da deliberare da parte della Giunta, il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.

3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

5. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DEL COMUNE

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14
Il Consiglio comunale - Competenze

1. Il Consiglio comunale è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.

2. Individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

4. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dall’art. 32 della legge 142/90 e dal presente Statuto.

5. Il Consiglio comunale esprime e definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell’Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l’attività, con particolare riguardo verso:

a) gli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) gli atti che costituiscono l’ordinamento organizzativo comunale, quali i criteri generali sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici; gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell’Ente e la definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) gli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e quelli di programmazione attuativa;

e) gli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli Enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

f) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge evitando il cumulo delle cariche e nel rispetto della rappresentanza delle minoranze.

Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

6. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell’Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

7. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l’attività degli altri organi elettivi e l’operato dell’organizzazione.

8. Il Consiglio esprime, prima della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l’azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

9. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti dei propri cittadini su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale a carattere nazionale ed internazionale.

Art. 15
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 16
Il Consiglio comunale - Funzionamento

1. Il Consiglio Comunale svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il regolamento consiliare prevederà in particolare:

a) le norme atte a garantire l’autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio e delle sue commissioni permanenti e speciali;

b) le modalità ed i termini di convocazione per le sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti, le modalità di votazione e la pubblicità delle sedute. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti alla approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ;

c) la nomina del Presidente delle commissioni consiliari permanenti;

d) le procedure per l’esame delle proposte di atti alle commissioni assegnati dagli organi del Comune;

e) la pubblicità dell’attività consiliare e delle commissioni;

f) procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni consiliari;

g) l’esercizio delle funzioni di indirizzo o di controllo;

h) la disciplina dei diritti e dei doveri dei singoli Consiglieri, dei gruppi, del Sindaco e della Giunta in Consiglio, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio, i soggetti titolari di diritti di partecipazione;

i) i rapporti con il collegio dei revisori del conto;

l) le modalità per assicurare l’esercizio del diritto dei gruppi consiliari di minoranza;

m) le modalità per la presentazione, l’istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri;

n) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.

Art. 17
Durata

1. Il Consiglio dura in carica fino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 18
I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitati dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1999 n.241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare.

5. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla Legge.

6. I Consiglieri possono formulare interrogazioni, mozioni, interpellanze. Le stesse devono ottenere risposta entro 30 giorni da parte del Sindaco. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.

7. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie, e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’ adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei Capigruppo.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

9. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

10. I Consiglieri comunali hanno l’obbligo di presentare la propria dichiarazione dei redditi all’inizio della legislatura e annualmente per tutta la durata del mandato mediante deposito della documentazione trasmessa agli uffici finanziari secondo le norme stabilite da apposito regolamento.

11 .Gli organi elettivi nell’esercizio delle proprie competenze possono attribuire a Consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell’azione amministrativa senza che ciò comporti il trasferimento della competenza stessa e la legittimazione di provvedimenti.

12. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e sono assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga nel caso previsto dall’art.31, comma 2 bis, ultimo periodo, L.142/90 e s.m.i.

Art. 19
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo, sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. I Consiglieri comunali possono costituire Gruppi corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti e devono essere composti da almeno n. tre membri. In ogni caso qualora una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

4. I capigruppo costituiscono la conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari. Il regolamento può attribuire ad essa ulteriori competenze.

5. Quando il Consiglio è chiamato dalle leggi, dallo Statuto dell’Ente o da Convenzioni, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.

6. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.

Art. 20
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, i poteri, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale della rappresentanza, garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Le commissioni, nell’espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre possono: provvedere alla consultazione dei soggetti interessati, tenere udienze conoscitive chiedendo l’intervento di soggetti qualificati, chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, di Assessori, del Segretario, di funzionari, dei rappresentanti di forze politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti, dei rappresentanti del Comune, di Enti, aziende, istituzioni e società, nonché dei concessionari di servizi comunali, presentare relazioni e rivolgere raccomandazioni al Consiglio e alla Giunta.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta essi lo richiedono. Gli stessi partecipano senza diritto di voto. La stessa norma vale nella situazione inversa.

Art. 21
Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti svolgono attività di esame preliminare di atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso e svolgono attività di studio, ricerca e proposta sulle materie di propria competenza.

2. Le commissioni temporanee o speciali, nell’ambito delle competenze del Consiglio comunale assolvono compiti consultivi, propositivi o referenti connessi a questioni di carattere particolare che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti e che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.

3. Il Consiglio può istituire commissioni speciali, in particolare:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di aziende da esso dipendenti hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d’ufficio.

4. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l’istituzione di una commissione d’inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Apposito regolamento determinerà le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

CAPO II
GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art. 22
Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 23
La Giunta comunale

1.La Giunta comunale è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

4. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori pari a sei.

5. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. In caso di assenze o impedimento temporaneo del Vicesindaco, lo sostituisce l’Assessore più anziano. L’anzianità risulta dall’ordine di elencazione dell’atto di nomina.

6. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall’articolo successivo.

7. La Giunta, di norma, è convocata a giorno ed ora fissa. In caso di necessità è convocata dal Sindaco con minimo preavviso di un’ora in qualsiasi giorno.

8. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni.

9. L’ordine del giorno è formato dalle proposte dei singoli Assessori e del Sindaco presentate prima della seduta, corredate dai pareri di rito.

10. La Giunta delibera a maggioranza di voti favorevoli sui contrari, sempre che partecipi al voto almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alla stessa partecipa il Segretario.

11. Con funzioni consultive alla riunione della Giunta possono partecipare i Consiglieri comunali di cui all’art. 19 ultimo comma, i funzionari del Comune, il Collegio dei Revisori, i tecnici incaricati.

Art. 24
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone ai Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

j) dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti o donazioni che non riguardino immobili;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum;

l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q) approva il Piano di Gestione Comunale su proposta del direttore generale.

4. Il Comune può assicurare i propri Amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato. Spetta alla Giunta dare gli opportuni indirizzi.

Art. 25
Assessori

1. Possono essere proposti alla funzione di Assessori solamente i Consiglieri comunali in carica o i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Art. 26
Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti. La mozione va presentata al Segretario comunale affinché ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo generale dell’Ente oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini precitati.

Art. 27
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco.

2. Il Sindaco, può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 28
Sindaco - Organo istituzionale

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

2. La legge disciplina le modalità per l’elezione, le incompatibilità, le ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica, nonché le azioni conseguenti a dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze previste dalla legge, sono assegnati dal presente Statuto e dai regolamenti, poteri di auto organizzazione delle attività connesse all’ufficio ed attribuzioni, quale organo di amministrazione e di vigilanza.

Art. 29
Sindaco - Competenze
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o per determinate materie anche ai Consiglieri ed è l’Organo responsabile dell’ Amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori, può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. Le eventuali modificazioni di cui al precedente comma devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.6 della L. n.142/90 e s.m.i.

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;

e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, ai quali l’ente partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3.Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) presiede ed esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici e di partecipazione popolare;

d) propone l’argomento da trattare e dispone con atto formale, o informale, la convocazione della Giunta e la presiede;

e) riceve le interrogazioni, le interpellanze le mozioni per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e dà risposta scritta per tutte le altre secondo le norme stabilite dal regolamento.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

CAPO I
UFFICI

Art. 30
Principi generali dell’organizzazione
degli uffici e dei servizi

1. Il Comune è organizzato secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità gestionale al fine di conseguire obiettivi di pubblica utilità attraverso l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa. L’azione amministrativa deve tendere verso il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, con piena attuazione della normativa sulle dichiarazioni sostitutive, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito territoriale di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini.

2. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a)un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia gestionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;

e) la garanzia della imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini;

f) la realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed al lavoratore e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

Art. 31
Struttura organizzativa del Comune

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita agli organi di governo e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

3. L’organizzazione del Comune si articola in settori, che a loro volta si distinguono in servizi e uffici.

4. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

5. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

6. Il Comune potrà provvedere ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro o mediante apposito proprio ufficio, che assicuri l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie, o mediante convenzioni con amministrazioni omogenee o affini.

Art. 32
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli settori e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5.Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale

Art. 33
Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Il provvedimento di nomina del Direttore Generale deve contenere la disciplina dei rapporti tra quest’ultimo ed il Segretario

Art. 34
I compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni

loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 35
Le funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 36
I Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati con le modalità fissate nel regolamento sull’ordinamento di uffici e servizi, con provvedimento motivato del Sindaco.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art.37
Le funzioni dei Responsabili degli uffici e servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2.Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e) emettono tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale a norma della vigente legislazione statale e regionale;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie.

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art.38 della Legge n.142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 38
Gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione ed il lavoro flessibile

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione o di funzionari dell’area direttiva nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art.6 comma 4, della legge 127/97;

3. La Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale e dei contratti collettivi nazionali, può avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa;

4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 39
Le collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 40
Gli uffici di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del S indaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Art. 41
Il Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Lo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale sono disciplinati dalla normativa di riferimento.

3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, siano essi politici che burocratici, sulla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ed ai Regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, in assenza di nomina di un Direttore Generale esterno.

4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, che sottoscrive insieme al Sindaco.

5. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri;

6. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico;

7. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

8. Può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune;

9. Al Segretario Comunale competono tutte le funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e dal Sindaco, qualora non attribuite ad altri organi.

Art. 42
Il Vice Segretario

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’Ente.

2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO II
LA RESPONSABILITA’

Art. 43
La responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art.44
La responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art.45
La responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO IV
IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 46
Controllo interno

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, servizi ed interventi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione si estrinsecherà secondo le modalità sotto indicate:

a) presentazione di proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente;

b) segnalazione di aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sui risultati dell’esercizio;

c) presentazione di una relazione annuale al Consiglio comunale con valutazioni sulle risultanze complessive della gestione.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dei Revisori del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

Art. 47
Revisori del conto

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. L’organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l’organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L’organo di revisione risponde della verità delle sua attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia;

7. All’organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art.20 del Dlgs. N.29/93

Art. 48
Controllo di gestione

1. Il controllo si attua attraverso verifiche di efficienza, efficacia operativa ed organizzativa ed economicità, sulla base di parametri quantitativi, qualitativi ed economici volti a valutare l’utilizzazione delle risorse finanziarie, del personale e delle attrezzature, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell’organizzazione e l’attività di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

3. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei Revisori.

4. Le modalità del controllo economico della gestione sono fissati dal regolamento di contabilità.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 49
Principi generali

1. Il Comune per il raggiungimento delle finalità proprie dello Statuto valorizza le libere forme associative, cooperative, statutarie e di volontariato assistenziale, sociale, culturale e religioso, costituisce e sostiene gli organismi di decentramento e di partecipazione, indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

2. Per realizzare i suoi programmi:

a) promuove la discussione ed il confronto

con i cittadini sui singoli problemi e da vita a strumenti amministrativi per associarli, quando sia il caso alla gestione dei servizi;

b) favorisce la partecipazione e attiva forme di consultazione, confronto, continuative e temporanee, delle formazioni assistenziali, sociali, economiche e culturali, dei sindacati e della popolazione;

c) rende pubblici gli atti dell’Amministrazione comunale e ne garantisce l’accesso ai cittadini, alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato per quanto di competenza.

3. Per favorire la formazione civica tra i giovani promuove attività con finalità specifiche di pubblico interesse.

4. Favorisce l’integrazione di tutti coloro che, pur non avendo la cittadinanza italiana risiedono e/o svolgono attività lavorativa nel Comune.

Art. 50
La partecipazione delle libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore sociale e civile, di formazione, partecipazione e solidarietà delle libere forme associative e ne favorisce il potenziamento rispettandone l’autonomia e l’originalità.

2. Le organizzazioni, in particolare quelle senza finalità di lucro e costituite da volontari, che offrono servizi in risposta ai bisogni della comunità, possono concorrere alle finalità sociali del Comune che può stabilire con essi specifici rapporti.

3. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni, assume rilevanza in rapporto alla rappresentatività effettiva di interessi generali o diffusi ed alla loro struttura organizzativa che deve presentare elementi di consistenza e stabilità per poter costituire punto di riferimento continuativo con il Comune.

4. Inoltre il Comune:

a) valorizza ed incentiva tutte le libere forme

associative, di cooperazione e di volontariato, favorendo loro l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali, riconoscendo nei vari campi specifici, la loro funzioni di rappresentanza degli interessi diffusi, promuovendo e garantendo, per settori di interesse, la loro preventiva informazione e consultazione, l’esame in tempi prefissati delle loro proposte, la comunicazione delle motivazioni delle decisioni assunte in merito;

b) garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di essere opportunamente informati quando i loro interessi sono coinvolti in atti in corso di adozione e di poter sempre ottenere, con modalità e tempi da prefissare con apposito regolamento, specifiche informazioni su richiesta di tutti gli atti non riservati per legge e sullo stato dei provvedimenti, nonché presentare specifici suggerimenti, anche attraverso istanze, petizioni.

5. La Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale.

6. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

7. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

8. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 51
Consultazioni

1. In fase di programmazione e realizzazione delle proprie attività, il Comune attua le consultazioni, in fase preventiva, delle libere forme associative, cooperative, di volontariato, sindacali, economiche e professionali per le materie di loro competenza.

2. Apposito regolamento definirà modalità e tempi per tali consultazioni.

Art. 52
Convenzioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni, in tal caso i rapporti tra il Comune e tali organizzazioni saranno disciplinati da apposite convenzioni di carattere normativo ed economico.

5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 53
Istanze e petizioni

1. Tutti i cittadini sia singoli che associati, hanno la facoltà di presentare al Sindaco istanze, petizioni scritte e dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi relativamente alle competenze dell’amministrazione comunale.

Si intendono per istanze le richieste di dettagliate informazioni su specifici aspetti dell’azione comunale; si intende per petizione la richiesta di adozione di atti amministrativi o l’assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2. Il Sindaco provvede a sottoporre le istanze, petizioni, all’apposita commissione dei capigruppo e successivamente ad assegnarle al competente organo nei tempi previsti da apposito regolamento.

3. Le istanze, petizioni e proposte se presentate dalle associazioni devono essere regolarmente firmate dal legale rappresentante, se presentate da cittadini devono avere le firme autenticate nelle norme di legge, pena l’inammissibilità.

4. Le risposte dovranno essere comunicate agli interessati in forma scritta nei termini previsti da apposito regolamento.

Art. 54
L’azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l’integrazione del contradditorio nei confronti del Comune.

3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

Art. 55
Il diritto d’accesso e d’informazione
del cittadino

1. Pubblicità degli atti e dell’informazione dei cittadini:

a) Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, di Enti o imprese, ovvero possa pregiudicare il risultato dell’azione amministrativa del Comune.

b) La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, alle informazioni di cui è in possesso, relative all’attività posta in essere da essa, da Enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L’informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

c) Presso apposito ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino della Regione, del foglio annunci legali della Provincia e dei regolamenti comunali.

d) La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all’albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone anche altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

2. Diritto di accesso:

a) Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti e dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati da apposito regolamento. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare atti e documenti posti in essere dall’amministrazione comunale o presso di questa stabilmente depositati.

In caso di diniego da parte del funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito nei tempi previsti dall’apposito regolamento.

L’esame dei documenti è gratuito.

Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Il rifiuto, il differimento, la limitazione del diritto di accesso sono ammessi soltanto nel caso e nei limiti stabiliti dal regolamento.

b) Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, il Comune assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi, da parte delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali riconosciute e maggiormente rappresentative nelle forme stabilite dall’apposito regolamento.

c) Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l’obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

Art. 56
Garanzia dei diritti dei cittadini
e della partecipazione popolare:
difensore civico

1. E ‘istituito presso l’amministrazione comunale apposito ufficio, sotto la direzione del difensore civico, con il compito di:

a) garantire l’imparzialità dell’amministrazione, la tempestività e la correttezza dell’azione amministrativa;

b) assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, fatti salvi i divieti e le limitazioni che saranno indicati nei decreti e nei regolamenti di applicazione della legge 241/90;

c) fornire al cittadino la consulenza sulle procedure e sugli atti utili alla tutela dei diritti in ordine al suo rapporto con la civica amministrazione;

d) curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’amministrazione comunale;

e) segnalare al responsabile del servizio interessato ed al Segretario comunale ogni irregolarità, ritardo o disfunzione.

2. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a scrutinio segreto con voto di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati, su indicazione delle forze sociali, dei partiti o su autocandidatura, nelle forme previste da apposito regolamento.

3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale.

4. Il difensore civico deve essere in possesso di competenza giuridico-amministrativa, preparazione ed esperienza tali da fornire la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.

5. Non può essere nominato Difensore civico:

a) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici, chi ha incarichi direttivi in sindacati;

b) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

c) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’Amministrazione Comunale;

d) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

6. L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio da parte del Consiglio comunale, a voto palese, se l’interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione, disposta dal Sindaco.

Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore. Non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

7. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio comunale, da adottarsi a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni.

Art. 57
Esercizio delle funzioni del difensore civico

1. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale agli organi del Comune.

2. Il difensore civico agisce d’ufficio, qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o carenze organizzative.

3. Il Difensore civico esercita - nelle forme, modalità e termini stabilite dalla legge - il controllo delle deliberazioni della Giunta e dei Consigli che riguardino:

a) appalti e affidamenti di servizio di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni;

4. Il controllo di cui al comma 3° è esercitato su iniziativa di 1/5 dei consiglieri comunali mediante richiesta scritta e motivata con indicazione delle norme violate e nei limiti delle illegittimità denunziate.

5. Fino all’istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo

6. Il difensore civico ha diritto di convocare i funzionari e di ottenere dagli uffici copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d’ufficio.

7. Il funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

8. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria.

9. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l’azione, invia:

a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici.

10. L’ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale.

11. All’assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d’intesa con il difensore civico, nell’ambito dell’organico comunale.

12. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

13. Presso il medesimo ufficio sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

14. Per l’espletamento di tali compiti il Consiglio comunale può stipulare apposite convenzioni con altri enti territoriali nel rispetto delle caratteristiche e dei compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 58
La partecipazione dei cittadini
al procedimento amministrativo

1. Partecipazione al procedimento:

a) La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, e da quelle operative disposte dal regolamento.

b) Ogni qualvolta l’apertura di un procedimento amministrativo lede o possa ledere un diritto soggettivo è fatto obbligo all’amministrazione comunale di dare tempestiva informazione alla parte interessata.

c) L’amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini previsti dal regolamento, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d’ufficio.

2. Responsabilità del procedimento

Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell’Amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

3. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

4. Il regolamento realizzerà la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e stabilirà gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l’esercizio di tale potestà.

5. Il regolamento e gli atti attuativi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori degli interessi diffusi dal procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l’esercizio di tali potestà.

Art. 59
La consultazione dei cittadini ed i referendum

1. Consultazione

a) Il Consiglio comunale su iniziativa propria o proposta della Giunta, può deliberare forme di consultazione preventive di particolari categorie di cittadini su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

b) La consultazione può avvenire attraverso la indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro proposte, o con l’invio di questionari al loro domicilio.

c) Dei risultati della consultazione e delle valutazioni conseguenti espresse dagli organi competenti deve essere data informazione agli interessati.

d) Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e i termini relativi alla consultazione.

2. Referendum

a) Possono essere indetti referendum in merito a programmi, interventi, relativi all’amministrazione e al funzionamento del Comune.

3. Promotori

a) I soggetti promotori del referendum possono essere:

a1) il Consiglio comunale con proposta approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri

a2) il 10% dei cittadini maggiorenni residenti nel comune al 31 dicembre dell’anno precedente, con firma autenticata ai sensi di legge.

4. Oggetto

a) Il referendum può avere come oggetto materie di esclusiva competenza comunale ad eccezione di:

a1) bilancio, tributi e tariffe;

a2) attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali o regionali;

a3) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative modifiche;

a4) designazione e nomina di rappresentanti;

5. Ammissibilità

a) Una apposita commissione tecnica permanente, di cui farà parte di diritto il Segretario comunale, nominata dalla Giunta comunale, nella composizione stabilita dal regolamento e con le modalità ed i termini sempre dal regolamento fissati, dovrà verificare entro 30 giorni dalla presentazione della proposta da parte dei promotori:

a1) l’ammissibilità del referendum per materie;

a2) il riscontro sulla formulazione del quesito referendario; e dovrà dichiarare il referendum ammissibile o non ammissibile.

b) Entro 3 mesi dalla dichiarazione di ammissibilità, i promotori dovranno presentare alla suddetta commissione le firme per il riscontro della regolarità su cui la commissione stessa dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.

6. Acquisita l’ammissibilità

a) Il Sindaco indice entro 30 giorni il referendum che si svolgerà secondo le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto.

7. Revoca e sospensione

a) Il referendum è revocato:

a1) in caso di promulgazioni di legge che disciplini ex novo la materia oggetto del referendum;

a2) in caso di accoglimento della proposta dei promotori.

b) il referendum è sospeso:

b1) in caso di scioglimento del Consiglio comunale

8. Risultati

a) L’esito del referendum è proclamato dal Sindaco e comunicato con avviso pubblico alla cittadinanza.

b) Il referendum sarà considerato valido se il numero degli votanti sarà superiore al 50% degli aventi diritto al voto.

c) In caso di risposta positiva al quesito referendario, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio comunale o la Giunta municipale, a seconda della competenza, dovrà deliberare in merito all’argomento proposto dal referendum.

9. Norme finali

a) I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali..

Sul medesimo oggetto non può essere proposto nuovo referendum se non sono trascorsi 2 anni dall’indizione del primo referendum.

b) Ogni anno potrà aver luogo una sola consultazione referendaria.

c) Ogni consultazione può riguardare più quesiti distinti purché le relative richieste siano pervenute a termini di regolamento.

TITOLO VI
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI
E SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 60
Servizi

1. Il Comune provvede all’istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici per la produzione di beni o servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo della comunità. Il Consiglio individua i servizi pubblici da istituire e le modalità di gestione ed ha la competenza per la modifica o la soppressione dei servizi previa valutazione dei risultati della gestione mediante contabilità economica e sul merito dell’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati, dei programmi e dei costi sostenuti.

Art. 61
Forme di gestione

1. Il Consiglio stabilisce i criteri per la gestione economia dei servizi, approvando specifiche norme regolamentari.

2. Il regolamento prevederà altresì, le modalità per il contenimento dei costi, dei livelli qualitativi e per la determinazione delle tariffe e dei costi sociali.

3. Quando il servizio ha caratteristiche dimensionali tali che non consentono la gestione in economia, il Consiglio può decidere per la gestione tramite un’istituzione di aziende speciali.

Art. 62
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può gestire i servizi pubblici comunali istituendo aziende speciali nel rispetto delle norme legislative e statutarie quando è rilevante il carattere economico ed imprenditoriale del servizio o di più servizi assieme.

2. Le aziende speciali hanno personalità giuridica, autonomia imprenditoriale ed un proprio Statuto.

3. Sono organi dell’azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

4. La legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedono la composizione numerica, l’elezione, il funzionamento, le incompatibilità e la durata degli organi delle aziende speciali, così come ne prevedono l’ordinamento ed il funzionamento.

5. Le aziende speciali improntano le loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con l’obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, trasferimenti compresi.

6. Il capitale di dotazione viene conferito dal Comune.

7. Il Consiglio delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

Art. 63
La concessione a terzi

1. Motivazioni tecniche, economiche, organizzative e sociali possono determinare il Consiglio comunale a concedere la gestione dei servizi pubblici mediante concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da apposito disciplinare che oltre a prevedere i rapporti contrattuali di base dovrà assicurare l’espletamento del servizio ed i livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dell’utenza.

3. La concessione avviene, di regola, attraverso le forme pubbliche di scelta del contraente.

Art. 64
Le società per azioni

1.Il Consiglio comunale può deliberare la partecipazione del Comune in società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati quando la gestione dei servizi pubblici richiede investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale.

Art.65
Istituzioni

1. Quando i servizi sociali, educativi e culturali non hanno rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale delibera la formazione di istituzioni dotate di sola autonomia giuridica.

2. Organo delle istituzioni sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore.

3. Il regolamento determina le competenze del Consiglio di amministrazione, quelle del Presidente e dei Consiglieri, il numero dei componenti, assicurando la rappresentanza della minoranza consigliare, e la loro durata in carica.

4. Gli organi sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione.

5. Il direttore è nominato a seguito di pubblico concorso.

6. Il regolamento disciplina l’organizzazione,

l’attività, determina la dotazione organica del personale, l’assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e la verifica dei risultati gestionali.

7. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto a diritto privato e forme di collaborazione ad alto contenuto di professionalità.

TITOLO VII
LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 66
Convenzioni

1. La Giunta può proporre al Consiglio comunale di deliberare la stipula di convenzioni al fine di promuovere la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni per perseguire obiettivi economici ed organizzativi.

2. Le convenzioni sono stipulate oltre che con altri Comuni e con la Provincia anche con altri Enti ed i loro enti strumentali e associazioni di volontariato.

3. Le convenzioni devono prevedere le finalità, le funzioni, i servizi oggetto delle stesse, la durata, i rapporti finanziari, gli obblighi, le garanzie reciproche ed i sistemi periodici di consultazione, l’Ente che assumerà il coordinamento amministrativo ed organizzativo.

4. La convenzione è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.

Art. 67
Consorzi

1. Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la gestione associata di uno o più servizi o per realizzarli, consorziandosi con altri Comuni e con la Provincia, mediante apposita convenzione.

2. Il Consorzio è disciplinato dallo Statuto che prevede: i fini e la durata del Consorzio, la comunicazione agli enti aderenti degli atti fondamentali dell’assemblea, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche, l’assetto organizzativo e funzionale.

3. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica ed autonomia organizzativa e finanziaria.

4. Gli organi del Consorzio sono l’assemblea, il Presidente ed il direttivo.

5. L’assemblea elegge il Presidente.

Art. 68
Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previste da leggi speciali o di settore che per la loro completa realizzazione necessitano dell’azione coordinata ed integrata del Comune e di altre amministrazioni possono essere definiti accordi di programma.

2. Il Sindaco con l’osservanza delle formalità di legge e dello Statuto promuove l’accordo di programma.

3. Per attuare gli accordi di programma si applicano le disposizioni di legge.

4. Devono essere previsti, oltre alle finalità da perseguire, i tempi e le modalità per l’attuazione degli accordi, i piani finanziari, i costi, le fonti di finanziamento e la disciplina dei reciproci rapporti, il coordinamento degli adempimenti.

5. All’accordo viene data pubblicazione tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

TITOLO VIII
ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 69
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all’art.5 della legge 8 giugno 1990 n. 142 incontrano i limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Art. 70
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta ai cittadini singoli e associati, a ciascun Consigliere comunale ed alla Giunta.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 2 lett. a), della legge 8 giugno 1990 n.142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: una prima, che consegue dopo l’adozione della deliberazione approvativa, in conformità all’art. 47 comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142; una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Art. 71
Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

3. I regolamenti devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 72
Modifiche e abrogazioni dello Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all’art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta, al punto successivo della stessa seduta del Consiglio comunale, l’approvazione di quello nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l’abrogazione, totale o parziali, dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dell’ultima modifica.

Art. 73
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e affisso all’Albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune

4. Il Segretario comunale appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.