ANNUNCI LEGALI
STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Bernezzo (Cuneo)Statuto comunale
Comune di Capriata dOrba (Alessandria)Statuto comunale
Comune di Moncucco Torinese (Torino)Statuto Comunale
Comune di Pino Torinese (Torino)Statuto Comunale
Comune di Racconigi (Cuneo)Statuto comunale
Comune di Salbertrand (Torino)Statuto comunale
Comune di Suno (Novara)Statuto comunale
Comune di Trino (Vercelli)Statuto comunale (Revisione 3 approvata con delibera di C.C. n.16 in data 6 aprile 2000 in applicazione del Decreto Legislativo 77/95 e succ. mod. ed int. delle Legge 127/97, 191/98, 120/99 e 265/99)
ANNUNCI LEGALI
STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Bernezzo (Cuneo)
Statuto comunale
Titolo I
Principi fondamentali
Art. 1
Autonomia del Comune
1. Il Comune di Bernezzo è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà secondo cui le funzioni amministrative e la responsabilità pubblica competono allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
4. Il Comune rappresenta la comunità di Bernezzo nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Cuneo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nellambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
5. Il Comune di Bernezzo:
a) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
b) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, lautogoverno della comunità.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Bernezzo ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche allattività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e leguaglianza degli individui;
b) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
c) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
d) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
e) promozione delliniziativa economica anche in considerazione della funzione sociale.
Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) tutela della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nellimpegno della cura e delleducazione dei figli e nella tutela della prima infanzia, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione, garanzia, allinterno delle proprie competenze del diritto alla salute con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dellambiente e del posto di lavoro;
b) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate e delle persone anziane e dei portatori di handicap;
d) promozione di tutte le iniziative, in collaborazione con gli organi o enti istituzionali preposti, finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini;
e) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
Art. 3
Tutela del patrimonio naturale ed ambientale
1. Il Comune provvede, per quanto di propria competenza, alla difesa del suolo, dellambiente e del paesaggio; tutela e valorizza il territorio, assicurando lassetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie.
2. Il comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali ed ambientali e delle tradizioni locali e del Piemonte.
3. Nellambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali, ed in collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici attiva gli organismi competenti per la tutela dellassetto e dellutilizzazione del territorio, con particolare attenzione alla grande importanza che ha la montagna a livello ambientale e naturalistico, alle sue potenzialità e capacitò economiche e alle risorse ed attività umane in essa presenti.
Art. 4
Programmazione e cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della partecipazione e della trasparenza, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Comunità Montana, con la provincia di Cuneo, con la regione Piemonte.
Art. 5
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune si estende per 25,84 Kmq e confina con i Comuni di Caraglio, Cervasca, Roccasparvera, Valgrana e Rittana .
2. Il territorio del Comune è costituito dal concentrico e dai seguenti agglomerati: Frazione San Rocco, Fraz. San Anna.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nello stesso Comune di Bernezzo, Via Umberto I n. 73.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
Art. 6
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bernezzo.
2. Lo stemma del comune è come descritto dal decreto del consiglio dei ministri con la seguente blasonatura:
il primo ed il quarto quarto doro, al leone rampante di rosso rivoltato, il secondo dargento, al leone del secondo; nel terzo doro al leone di rosso; sul tutto una croce dargento posta in campo rosso;
Gonfalone. Partito, di rosso e di giallo caricato dellarma sopra descritta
3. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.
Sono vietati luso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.
Art. 7
Albo pretorio
1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura laffissione degli atti di cui al comma 1. avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 8
Statuto comunale
1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato e modificato dal Consiglio Comunale, a scrutinio palese, con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
3. Le modifiche diniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione allAlbo Pretorio successiva allesame dellOrgano di controllo.
Art. 9
Regolamenti
1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie e la esercita nellambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
Titolo II
Ordinamento strutturale
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art. 10
Organi
1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dellamministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
Art. 11
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco, dal Segretario e dallAssessore anziano se di giunta, mentre se di consiglio dal consigliere anziano.
Art. 12
Il Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Sindaco. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico - amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
Art. 13
Sessioni e Convocazione
1. Lattività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti lapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione , della relazione previsionale programmatica e del rendiconto di gestione.
3. Le sessioni ordinarie debbono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito.
4. Le sedute straordinarie debbono essere convocate almeno tre giorni prima del giorno stabilito per la seduta.
5. In caso di eccezionale urgenza gli avvisi di convocazione devono essere consegnati almeno 24 ore prima della seduta.
6. Nello stesso termine (24 ore prima) devono essere recapitati gli ordini del giorno aggiunti
7. La convocazione del consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
8. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune. Lavviso può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima.
Art. 14
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, da tenersi entro il 30 settembre di ogni anno. E facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta allordine consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
Art. 15
Commissioni
1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Ad esse partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco ed i membri della Giunta Municipale competenti per materia. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 16
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nellelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. La mancata partecipazione dei consiglieri a tre sedute nellanno solare, senza giustificato motivo, dà luogo allavvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso allinteressato che può far pervenire le sue osservazioni entro 20 giorni dalla notifica dellavviso.
4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata allinteressato entro 10 giorni.
5. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
7. Le interrogazioni, e le mozioni sono vagliate secondo le norme del regolamento.
8. Per lesercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dellespletamento del mandato.
Art. 17
Prerogative delle minoranze consiliari
1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza, leffettivo esercizio del potere di controllo e del diritto di informazione sullattività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, delle istituzioni e degli Enti dipendenti.
2. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina dei loro rappresentanti negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dallEnte, ove la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio dei propri rappresentanti di minoranza.
Art. 18
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie ed informazioni utili allespletamento del proprio mandato, con le modalità e i limiti stabiliti nel regolamento e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. Ciascun consigliere non residente è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 19
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente allindicazione del nome del capogruppo.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi nei locali comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco, usufruendo di servizi, attrezzature, cancelleria e risorse finanziarie del Comune.
Art. 20
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è lorgano responsabile dellAmministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dello statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri dindirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Provvede inoltre alla nomina di quelle Commissioni composte da soli tecnici che, come tali, non rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale.
6. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
7. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di Decreti.
9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
10. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.
11. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
Art. 21
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione del comune; in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del comune nonché lattività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno con proprio decreto, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ivi compreso il responsabile del procedimento dei lavori pubblici, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 22
Attribuzioni di vigilanza
1. Il sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici ed i servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 23
Attribuzioni di organizzazione
1. Il sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare del sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 24
Vicesindaco
(art.37-bis l.n.142/90 e s. m. e i.)
1. Il Vicesindaco nominato tale dal sindaco è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di questultimo.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede lassessore più anziano di età.
3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allalbo pretorio.
Art.25
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art.26
Dimissioni del sindaco
(art. 37 bis l.n. 142/90 e s.m. e i.)
1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Art.27
Giunta comunale
(artt. 33, 34, 35 l. n. 142/90 e s. m. e i.)
1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.
3. La giunta, sentito il Segretario Comunale, decide con proprio atto (deliberazione) la costituzione in giudizio dellEnte e la proposizione delle liti.
4. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
Art. 28
Composizione
1. La giunta è composta dal Sindaco e da numero 4 assessori, di cui uno è investito dalla carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa e/o tecnica , ed hanno diritto di voto deliberativo da computarsi ai fini della determinazione della maggioranza della G.C.
3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
Art. 29
Nomina
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 30
Funzionamento della giunta
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla lattività degli assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 31
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellAmministrazione del Comune e per lattuazione degli indirizzi generali del governo. Svolge funzioni propositive e dimpulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Rientra altresì nella competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 32
Divieto generale di incarichi e consulenze
ed obblighi di astensione
1. Al Sindaco, Al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dellEnte donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nellambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì lobbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dellatto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 33
Partecipazione popolare
1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allamministrazione dellente al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
Art. 34
Libere forme associative
Il comune riconosce le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini allAmministrazione locale.
A tal fine il Comune:
A) Sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse per lintera comunità, attraverso lerogazione di contributi secondo le norme del relativo regolamento e lassunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
B) può affidare alle associazioni o ai comitati appositamente costituiti lorganizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative, ed in genere di attività di interesse pubblico, da gestire in forma sussidiaria od integrata rispetto allEnte;
C) può coinvolgere le associazioni di volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
Per esercitare tali attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione allassociazione a tutti i cittadini residenti nel Comune. ed assicurare la rappresentatività e lelettività delle cariche nonché la pubblicità degli organi sociali e dei bilanci. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro od in natura dallente devono redigere apposito rendiconto di fine anno che ne evidenzi limpiego. Lesibizione del rendiconto è condizione essenziale per lerogazione del contributo da parte del Comune.
Art. 35
Volontariato
1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
Capo II
Modalità di partecipazione
Art. 36
Consultazioni
1. Lamministrazione comunale può indire referendum ed altre forme di consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 37
Istanze, Petizioni e Proposte
1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte sottoscritte, dirette a promuovere interventi dellAmministrazione per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco trasmette listanza, la petizione o la proposta senza ritardo allorgano competente, il quale è tenuto a deliberare in merito entro trenta giorni dal ricevimento.
Art. 38
Proposte di iniziativa popolare e forme
di consultazione della popolazione.
Gli elettori del Comune in numero non inferiore ad un terzo del corpo elettorale, possono presentare al Consiglio Comunale proposte per ladozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina. di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina di tariffe dei tributi e di adozione del piano regolatore generale e degli strumenti urbanistici attuativi.
Le proposte di iniziativa popolare, sono portate allesame del Consiglio entro 90 giorni dalla loro presentazione.
Il comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
La consultazione dei cittadini può essere realizza anche attraverso inchieste o sondaggi.
Art. 39
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore a 1/3 degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
4. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato delle consultazioni referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e successivamente provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
5. Il referendum non è valido se non ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
6. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
Art. 40
Accesso agli atti.
1. Ciascun cittadino, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, ha il libero accesso agli atti dellamministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire con richiesta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
3. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
4. Possono essere sottratti alla consultazione solo gli atti che esplicite disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
Capo III
Procedimento amministrativo
Art. 41
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia titolare di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti.
2. Lamministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura.
Titolo IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Art. 42
Obiettivi dellattività amministrativa
1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art. 43
Servizi pubblici comunali.
1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Il consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.
Art. 44
Aziende speciali.
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
Art. 45
Istituzioni
1. I consiglio comunale può costituire, con delibera, Istituzioni per la gestione dei servizi sociali e le disciplina con apposito regolamento, determinando le attribuzioni ed il funzionamento degli organi, nonché le forme di controllo sulloperato dei medesimi.
Art.46
Società per azioni o a responsabilità limitata.
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dellente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale; deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza dellente.
Art. 47
Convenzioni
1. Il consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 48
Consorzi
1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi con le modalità previste dalla legge.
Art. 49
Accordi di programma
1. Il comune promuove e conclude accordi di programma secondo le forme e con i fini previsti dalla legge.
Titolo V
UFFICI E PERSONALE
Capo I
Uffici
Art. 50
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Lamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) una organizzazione del lavoro per progetti obiettivi, programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato comunale;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegate allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
2. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale o al Segretario Comunale che sia investito delle medesime funzioni di direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della strutture.
Art. 51
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il comune attraverso il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e servizi e tra questi, il segretario comunale, il direttore se nominato e gli organi amministrativi.
Art. 52
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario Comunale, quando è investito delle funzioni di cui allart. 47, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale dipendente, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario Comunale (dal direttore se nominato) e dagli organi collegiali, lapprovazione dei ruoli dei tributi, dei canoni, nonché la stipulazione in rappresentanza dellEnte dei contratti approvati.
5. Il personale di cui al precedente comma, provvederà altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali di Polizia Amministrativa, delle autorizzazioni e concessioni edilizie e delle ordinanze che, per loro natura non rientrano nelle competenze del Sindaco.
6. Il regolamento di organizzazione individua le forme e le modalità di gestione della tecno struttura comunale.
Capo II
Personale direttivo
Art. 53
Direttore generale
1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, con proprio decreto secondo quanto stabilito dal Regolamento sullordinamento degli Uffici e dei servizi
3. I compiti e le funzioni del direttore generale sono disciplinati dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 54
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario Comunale investito delle medesime funzioni e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, o dal Segretario Comunale investito delle medesime funzioni, dal sindaco e dalla giunta comunale.
4. Le funzioni dei responsabile dei servizi sono disciplinate dalla legge 127/97 e dal regolamento di cui sopra.
Art. 55
Segretario comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dellufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 56
Funzioni del segretario comunale
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali lente è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento e quelle ulteriori conferitegli dal sindaco con apposito provvedimento ivi comprese le funzioni di direttore generale di cui allart. 50 comma 2 del presente Statuto.
Capo IV
La responsabilità
Art. 57
Responsabilità verso il comune
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Art. 58
Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il segretario, il direttore se nominato e i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dellamministratore, del segretario, del direttore se nominato o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni ai cui compimento lamministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 59
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
Capo V
Finanza e contabilità
Art. 60
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 61
Attività finanziaria del comune
1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 62
Amministrazione dei beni comunali
1. Il sindaco dispone la compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dallalienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nellestinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 63
Bilancio comunale
1. Lordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dalla legge, osservando i principi delluniversalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Lapposizione del visto rende esecutivo latto adottato.
Art. 64
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. I rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
Art. 65
Attività contrattuale
1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del servizio.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 66
Revisore dei conti/ Collegio dei revisori dei conti
1. Il consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei presenti il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui allart. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.
Art. 67
Tesoreria
1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione allente entro tre giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.
Art. 68
Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati dal sindaco, sentita la giunta, ad eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso al sindaco che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.
Titolo VI
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 69
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali
1. Il comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 70
Delega di funzione alla Comunità Montana
Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana lesercizio di funzioni del Comune, riservandosi poteri di indirizzo e di controllo
Art. 71
Pareri obbligatori
1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dellart. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dallart. 17, comma 24, della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine previsto dalla legge di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 72
Entrata in vigore dello Statuto
1. Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allAlbo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellinterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo pretorio del comune.
Art. 73
Modifiche dello Statuto
1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per lautonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statuarie con esse incompatibili. I consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Art. 74
Adeguamento regolamenti
1. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
Art. 75
Entrata in vigore dei Regolamenti
1. I regolamenti comunali entrano in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa delibera di adozione e successiva pubblicazione allalbo pretorio per quindici giorni.
Comune di Capriata dOrba (Alessandria)
Statuto comunale
INDICE
Premessa storica
TITOLO I
Principi fondamentali
Art. 1 Definizione
Art. 2 Autonomia
Art. 3 Finalità
Art. 4 Territorio
Art. 5 Sede
Art. 6 Gonfalone e stemma
Art. 7 Pari opportunità
Art. 8 Festa patronale
Art. 9 Tutela dei dati personali
Art. 10 Cittadinanza onoraria
TITOLO II
Organi istituzionali del Comune
Art. 11 Organi di governo del Comune
Capo I
Consiglio Comunale
Art. 12 Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze
Art. 13 Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo
Art. 14 Funzionamento e decadenza dei Consiglieri
Art. 15 Esercizio della potestà regolamentare
Art. 16 Commissioni consiliari
Art. 17 Indirizzi per le nomine e le designazioni
Capo II
Il Sindaco
Art. 18 Elezione
Art. 19 Linee programmatiche
Art. 20 Funzioni
Art. 21 Dimissioni
Art. 22 Il Vice Sindaco
Art. 23 Deleghe del Sindaco
Art. 24 Divieto generale di assumere consulenze e incarichi professionali - Obbligo di astensione
Capo III
La Giunta
Art. 25 Nomina e composizione della Giunta
Art. 26 Competenze della Giunta
Art. 27 Funzionamento della Giunta
Art. 28 Cessazione dalla carica di Assessore
Art. 29 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
TITOLO III
Istituti di partecipazione - referendum
Capo I
Istituti di partecipazione
Art. 30 Partecipazione dei cittadini
Art. 31 Consultazioni
Art. 32 Consulte comunali
Art. 33 Istanze e proposte
Capo II
Referendum
Art. 34 Azione referendaria
Art. 35 Disciplina dei referendum
Art. 36 Effetti dei referendum
TITOLO IV
Accesso agli atti - Difensore Civico
Art. 37 Diritti di accesso e partecipazione
Art. 38 Diritto di intervento nel procedimento
Art. 39 Obbligo di riscontro
Art. 40 Indirizzi regolamentari e accesso agli atti
Art. 41 Diritto di informazione
Art. 42 Il Difensore Civico
TITOLO V
I Servizi
Art. 43 Forme di gestione
Art. 44 Gestione in economia
Art. 45 Aziende speciali
Art. 46 Istituzioni
Art. 47 Società
Art. 48 Il Consorzio
Art. 49 Concessione a terzi
TITOLO VI
Patrimonio - Finanza e contabilità
Art. 50 Demanio e patrimonio
Art. 51 Ordinamento finanziario e contabile
Art. 52 Revisione economico - finanziaria
TITOLO VII
Forme di associazione e di cooperazione
Art. 53 Convenzioni
Art. 54 Accordi di programma
TITOLO VIII
Lordinamento amministrativo del Comune
Art. 55 Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 56 Organizzazione, stato giuridico ed economico del personale
Art. 57 Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 58 Il Segretario Comunale
Art. 59 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 60 Incarichi esterni
TITOLO IX
Disposizioni finali
Art. 61 Entrata in vigore
Art. 62 Modifiche dello Statuto
Art. 63 Abrogazione
PREMESSA STORICA
Le origini storiche di Capriata dOrba si possono far risalire agli anni 972-973 della nostra era; il primo documento che ne dà precisa testimonianza è del 18 aprile 973, data in cui una pergamena, conservata nellarchivio di Stato di Firenze, registra la vendita da parte del Marchese Lamberto a Prete Notprando di parecchie corti" con le rispettive chiese e castelli, fra le quali appunto Capriata cum suo castello.
E facile dedurne che Capriata esisteva già in epoca precedente, come daltra parte attestano i ritrovamenti nel nostro territorio di monete, tombe e reperti archeologici di epoca romana; di esse fa menzione lo storiografo e concittadino Bartolomeo Campora nel suo volume Capriata dOrba, documenti e notizie in cui sono anche pubblicati i documenti storici di cui si è detto.
Le scarse notizie documentali che ad oggi possediamo sugli insediamenti romani ed alto-medievali ci permettono solo di intuire limportanza di una posizione dominante sullampia Valle dellOrba, quella Selva Urbis in cui cacciavano i sovrani longobardi, e strategicamente collocata lungo il percorso che allacciava lantica Libarna alla Via Emilia Scauria.
Lincertezza sui tempi più remoti, allo stesso modo, non ci consente che semplici congetture, tutte di dubbio fondamento scientifico-documentario, sulletimologia del toponimo, cioè sullorigine del nome di Capriata ( di cui si trovano nelle fonti anche le varianti Cavriana, Cavriada, Cavriate, Capris, Cabria): Capriata dal nome proprio Caprius, dagli antichi Caburiates, da luogo delle capre, dal dialettale Ca vi riò = case vicino al rio, e altre.
Con il miglioramento generale delle condizioni economiche e civili registratesi a partire dal secolo XI, cresce anche la disponibilità di atti e documenti riguardanti la nostra comunità.
Sappiamo così con sicurezza che nel XII secolo Capriata è libero Comune, retto da due Consoli, come altri centri dellItalia Settentrionale, e si può ragionevolmente supporre che fin da allora laccettazione giurata di statuti regolasse la vita sociale e lorganizzazione civile degli uomini di Capriata, sottrattisi al dominio dei Marchesi del Bosco.
Nel 1183, quando conta una popolazione di 7000 abitanti, cifra ragguardevole per quellepoca, stringe il suo primo patto di alleanza con Alessandria, città di recente fondazione ma molto determinata nelle sue pretese egemoniche, e nellaccordo si prevede che Capriata si rafforzi nelle sue opere difensive, piuttosto esigue, con una solida cinta muraria, fossati, ed il possente Castello (il Castelvecchio), situato in posizione egemonica sullabitato e sullintera valle; risale forse a questepoca anche la torre, della cui imponenza originaria restano oggi vestigia sufficienti a rammentarcene lantica dignità militare e civile.
Nei primi decenni del secolo successivo si fanno concrete le avvisaglie del durissimo scontro che opporrà gli alessandrini ai genovesi, laltra potenza che nutre mire di espansione nellentroterra per garantirsi i rifornimenti; del cruento contrasto farà le spese Capriata, a lungo oggetto di contesa e campo di battaglia.
Per sottrarsi allinfluenza alessandrina, nel 1218 Capriata conferiva alla città marinara i diritti sul suo castello con le connesse potestà dimperio e di giurisdizione; il conflitto che ne nasce sfocia a più riprese in eventi bellici, in razzie e devastazioni, fino allepisodio del 1228 in cui gli alessandrini, sentitisi raggirati da una sentenza arbitrale, cui si era deferita la composizione della controversia per lintervento del Vescovo di Alba e che imponeva la restituzione di Capriata a Genova, misero a ferro e fuoco Capriata ed il suo territorio, giungendo ad appendere alle mura oltre ai cadaveri degli uccisi, anche quelli riesumati dalle tombe.
La pace che seguì al tormentato periodo di lotte, nel quale si ebbe la presenza vittoriosa a Capriata ora delluno ora dellaltro dei due contendenti, assegnò definitivamente il territorio a Genova, intorno alla metà del XIII secolo.
Le esigenze di riorganizzazione e di rafforzamento del dominio genovese portarono alla costruzione di un altro castello, detto il Castelnuovo, di cui oggi non si conserva traccia, ed al restauro, iniziato nel 1272, delle mura come è attestato dallepigrafe marmorea conservata attualmente nellatrio della sede municipale.
Fatta eccezione per gli anni dal 1317 al 1412, in cui si ebbe nuovamente la soggezione ad Alessandria, il dominio genovese si protrasse fino al 1418, quando Capriata fu ceduta al Marchese del Monferrato; continuava però a far parte dellArcidiocesi di Genova, e mantenevano validità gli Statuti Comunali, che furono confermati nel 1421 e successivamente, a più riprese, anche dai Duchi di Mantova, che, subentrando ai Marchesi del Monferrato, alla morte di Gian Giorgio Paleologo, avvenuta nel 1533, con lapprovazione dellImperatore Carlo V, ne acquisivano tutti i possedimenti, tra cui Capriata.
E del 1546 un documento in cui la Duchessa Margherita di Monferrato riconferma alla comunità di Bosco la concessione di acque dellOrba; tale diritto di derivazione, importante privilegio in un epoca ad assetto economico esclusivamente agricolo, appare interessante ai nostri occhi anche per un altro aspetto: la simbolica contropartita della riaffermata concessione è costituita dallofferta di una candela di cera che ogni anno dovrà essere donata ai Marchesi di Capriata. La memoria popolare di questa usanza non è ancora del tutto perduta presso gli abitanti di Bosco Marengo.
Ugualmente degna di attenzione e rilevanza storica è la notizia di una epigrafe dei Peleari, risalente al 1571, che testimonia la presenza a Capriata dellantica famiglia, di cui rimane architettonicamente visibile uno stemma prospiciente sullattuale via Mazzini.
Nel 1582 la Diocesi di Genova, che come si è visto esercitava la sua giurisdizione si Capriata, inviò Mons. Bossio in visita apostolica nella comunità, e nella sua relazione troviamo citate le diverse Chiese: la parrocchiale di San Pietro, la Chiesa semplice di Santa Maria di Loreto, la Casaccia di Santa Maria Annunziata, quella di San Michele, la cappella di San Sebastiano e San Griffero, la Chiesa di San Giorgio e lospedale di San Giovanni.
E interessante osservare lassenza dallelenco di antichissimi insediamenti religiosi di cui ci danno notizia gli altri documenti più vetusti: la Chiesa di San Siro, ubicata nel concentrico ma già allora scomparsa, e la Chiesa di Sancti Nicolao de Toliano, esterna allabitato ma non lontana, linearmente, dallattuale via Tigliano, e soppressa nel 1442.
Poco prima che Capriata passi ai Gonzaga di Mantova, (1627), nel 1620 il Duca di Monferrato conferma gli statuti di Capriata, che avevano subito una lunga evoluzione sia sotto il dominio genovese, sia sotto quello feudale-territoriale della casa del Monferrato; nellautunno dello stesso anno la raccolta di queste norme civili e penali viene pubblicata, in Acqui, ed in questa stesura, rinvenuta in una biblioteca di Genova e recentemente riedita e tradotta in latino, noi possiamo conoscere leggi ed istituzioni dellantico diritto capriatese.
Gli eventi politici e militari degli stati italiani tornano a coinvolgere la comunità capriatese nel 1625, quando scoppia la guerra tra Francia, Venezia e Ducato di Savoia contro Austria, Spagna e Genova; il Duca Carlo Emanuele di Savoia è a capo delle truppe franco-savoiarde che occupano Capriata. Nel 1645 le artiglierie spagnole, al comando del Generale Serra, bombardano il Castelnuovo difeso dai francesi, fino alla resa ed alla distruzione della roccaforte con lesplosione di otto mine.
I saccheggi, i soprusi ed i pesanti tributi imposti dagli occupanti contribuirono a deteriorare gravemente le condizioni economiche e di vita dei capriatesi.
Nella seconda metà del XVII secolo i Doria, ottenuta lautorizzazione dal Senato genovese, acquistarono il feudo di Capriata dal Duca di Mantova, (1651) e successivamente lo alienarono a Marco Antonio Grillo, Marchese di Clarafuentes, Grande di Spagna (1696); nel 1703 Capriata passa poi ai Savoia, di cui seguì le sorti politiche generali, in seguito al trattato fra il Duca di Savoia e lImperatore dAustria.
In questo secolo, foriero di grandi rivolgimenti in Europa, lepopea rivoluzionaria investe anche gli stati italiani e la nostra comunità: lerezione della torre campanaria (1791) adiacente alla Parrocchiale cade in questa atmosfera di rinnovamento di principi che la Francia esporta fuori dei suoi confini, ed è così che durante i lavori ed i festeggiamenti intorno allalbero della libertà innalzato sulla piazza, un capriatese, secondo quanto tramandato dalla sentenza popolare, può rivolgersi al rappresentante dellautorità religiosa in questi termini: bevi, cittadino parroco: daltra parte, pochi anni più tardi, nel 1797, di fronte alla minaccia di saccheggio delle truppe francesi, Mons. Giulio Bartolomeo Giordanelli, parroco della Comunità, eroga un prestito di L. 1480 al Comune, a titolo di contribuzione per danni di guerra, per evitare la rappresaglia sulla popolazione.
Nel corso dell800, si compiono molte delle trasformazioni urbanistiche che hanno mutato il volto medievale di Capriata, lasciando ben poche tracce del pregevole impianto storico-monumentale fino ad allora esistente. Così, nel 1829, il Conte Gerolamo Rolla, acquistato il possesso di Capriata dal Marchese Grillo di Mondragone, demolì completamente i diroccati ruderi del Castelnuovo onde utilizzarne i materiali per ledificazione del proprio palazzo.
Intorno al 1836 iniziarono i lavori di costruzione della provinciale Novi-Ovada ai piedi della collina su cui sorge labitato: il tratto viario che fu necessario costruire per collegare il paese alla nuova provinciale (dal Pozzolo alla Magenta) comportò labbattimento di larghi tratti delle mura di cinta.
Nel 1855 viene definitivamente atterrata la porta di Genova, i cui elementi erano, da lungo tempo, così gravemente alterati e rovinati che già nel 1791 in buona parte avevano potuto essere destinati alla elevazione del campanile; in questo periodo venne pure diminuita laltezza della torre di Castelvecchio, ancora una volta per ottenere materiali. Tre anni più tardi, nel 1858, la demolizione riguardò le colonne e gli archi collocati nel luogo in cui era il vecchio foro o loggia del Comune, allo scopo di porre, nel medesimo sito, le fondamenta del palazzo comunale.
La porta della Valle, insieme con lantichissima strada che da essa si dipartiva verso la campagna e con tratti di mura, fu invece sepolta nel 1883, con il terreno rimosso per la costruzione della strada che conduceva alla stazione della ferrovia tranviaria Novi-Ovada, la cui realizzazione risale allanno precedente.
Le citate porta della Valle e Porta di Genova erano due delle tre porte che davano in antico laccesso a Capriata: anche della terza, porta Leona, non rimane traccia, se non nel nome della via che da essa conduceva al centro del paese, nome peraltro erroneamente ed arbitrariamente poi corretto senza rispetto per la realtà storica in via Porta Leone.
Da questultima, situata in prossimità della zona chiamata Cara ad est di Capriata, partiva anticamente la strada che conduceva, oltre che ai terreni collinari, fino alla Spinola, alla Gabella e poi al torrente Lemme.
Alla porta di Genova, come fa intendere il nome, giungeva da est la via di Genova, attraverso la Valpolcevera, la Bocchetta, Gavi, San Cristoforo, e quello che fu il Bosco Gazzolo; ad essa si univa, nei pressi della stessa porta, la strada che verso sud percorreva il territorio capriatese fino alla regione San Giorgio presso il Rondaneto, ove si suddivideva in due tronconi: uno, per Castelvero e Castelletto portava ancora a Gavi e a Genova; laltro, diretto a Silvano e Ovada, venne abbandonato dopo che fu costruita la provinciale nel XIX secolo,
A Nord, la porta della Valle o Gallicante, nei pressi del Pozzolo e del Castelvecchio, permetteva di scendere al mulino, ai campi coltivati ed al fiume Orba per mezzo della strada anticamente chiamata di Francia ( oltre che Francigena, Ducale, di Rivosecco) perché, attraversati i confini del nostro territorio, era destinata ai viaggiatori ed ai commerci da Genova al Monferrato, al Piemonte e alla Francia.
Ricalcando gli ancor più remoti itinerari romani, che collegavano, per Libarna, Gavi e Capriata la via Postumia alla Via Emilia, quindi le strade che da sud e da est giungevano a Capriata e attraversavano labitato per via Porta Genovese e via San Pietro, ne uscivano per Porta della Valle con il nome di via Francia.
Limportanza di questi percorsi e della posizione strategica di Capriata è testimoniata da toponimi come Pedaggera e Gabella, che ricordano i pedaggi, le gabelle e i dazi a cui mezzi e uomini erano sottoposti al momento del transito e che davano luogo alle controversie ed ai fatti di sangue di cui i documenti medievali fanno copiosa menzione.
Tornando, per concludere questi cenni sui momenti ed i fatti più rilevanti della storia della nostra comunità, alle vicende del XIX secolo: nel 1803 la parrocchia di San Pietro di Capriata, per decisione della Santa Sede venne sottratta alla giurisdizione dellArcidiocesi di Genova e annessa a quella di Acqui; nel 1817 vi fu poi linclusione alla diocesi di Alessandria.
Sul piano civile ed amministrativo nel 1859 Capriata, capoluogo di mandamento con Basaluzzo, Francavilla e Pasturana, seguì le sorti del circondario di Novi, di cui faceva parte, che venne staccato da Genova e aggregato alla Provincia di Alessandria.
Nel 1860 divenne capoluogo di collegio politico e dopo il 1861 fra i deputati eletti figura Enrico Brizzolesi, che lungamente ricoprì la carica di Sindaco del nostro paese e legò il suo nome ad alcune opere in campo civile e sociale quali lacquedotto e ledificio scolastico.
Parimenti benemerito per lalto esempio di attaccamento al luogo natale è un altro capriatese, Bartolomeo Campora, a sua volta Sindaco, ma ricordato ed apprezzato soprattutto per la sua approfondita ricerca storiografica su Capriata; essa costituisce la fonte principale di ogni studio sulla nostra Comunità e tuttora rappresenta la più significativa opera di riscoperta e valorizzazione del nostro patrimonio culturale e insieme la più nobile testimonianza della volontà di nulla disperdere di ciò che di esso è sopravvissuto alle ingiurie del tempo.
Come ultima annotazione, al termine di questo excursus storico, citiamo la deliberazione del Consiglio Comunale del 5 agosto 1862 cui fa seguito il Decreto Reale in data 11 gennaio 1863, con cui viene ufficialmente autorizzata lattuale denominazione di Capriata dOrba.
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1
Definizione
Il Comune di Capriata dOrba è Ente Locale autonomo, nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto. Ha rappresentanza generale degli interessi della collettività locale.
Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
Art.2
Autonomia
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nellambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per il completo sviluppo della persona umana.
Art.3
Finalità
Il Comune di Capriata DOrba ha rappresentanza generale degli interessi della collettività locale; ne promuove lo sviluppo sociale, civile ed economico.
Riserva particolare attenzione ai problemi del lavoro, delloccupazione, della tutela della salute e dei diritti fondamentali dei cittadini.
Nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione europea relativa alla Carta europea dellautonomia locale, firmata a Strasburgo il 15/10/1985.
Lattività dellamministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità di gestione, dellefficienza e dellefficacia dellazione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione,
Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.
Ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali, attraverso la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico locale, la promozione dei beni culturali e delle attività ricreative.
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art.4
Territorio
Il territorio del Comune è costituito dalle comunità dalle località di Pratalborato, OltreOrba - Rio Secco, Iride Valle del Lemme, Fascioli - Cascinotti, Garaglia, Giora - San Bernardino, Barcanello, Parodine-Aureliana, Garbagnina-Bianchini e Coltellotta-Gabba, storicamente riconosciute.
Art.5
Sede
La sede del Comune è in Piazza Garibaldi n.5; potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Vi si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni consiliari.
In casi eccezionali la Giunta Comunale potrà autorizzare riunioni degli organi e commissioni presso altra sede.
Art.6
Gonfalone e stemma
Il Comune di Capriata dOrba è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, adottato con Decreto del Capo del Governo in data 6 novembre 1928.
Il regolamento disciplina luso dello stemma e del gonfalone, nonché la concessione in uso a Enti e associazioni attive sul territorio comunale.
Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
Art.7
Pari opportunità
Il Comune adotta gli strumenti necessari al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
Art.8
Festa patronale
La comunità di Capriata dOrba riconosce San Pietro come Santo Patrono.
La ricorrenza è riconosciuta come festa patronale della comunità locale.
Art.9
Tutela dei dati personali
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.
Art.10
Cittadinanza onoraria
Il Consiglio Comunale concede la cittadinanza onoraria a chi abbia acquisito particolari benemerenze nei confronti della comunità di Capriata dOrba, in campo culturale, economico, sociale.
Tale onorificenza non comporta lacquisizione di alcun titolo.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
Art.11
Organi di governo del Comune
Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco, cui competono le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE
Art.12
Elezione - Composizione - Presidenza -
Consigliere anziano - Competenze.
Lelezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco; in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dallesercizio delle sue funzioni, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco.
Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
Le competenze del Consiglio, che è lorgano di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono disciplinate dalla legge.
Quando il Consiglio è chiamato dalle legge, dallatto costitutivo dellente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso un singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
Alla nomina dei rappresentanti, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
Art.13
Consiglieri comunali - convalida -
programma di governo
I consiglieri comunali rappresentano lintero Comune senza vincolo di mandato.
Il Consiglio prevede nella prima seduta la convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco.
Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
Entro i trenta giorni successivi il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con votazione.
Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con lapprovazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nellatto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
La verifica da parte del Consiglio dellattuazione del programma avviene entro il mese di settembre di ogni anno, contestualmente allaccertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dal d.lgs. 77/95.
Art.14
Funzionamento e decadenza dei Consiglieri
Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
Il Consigliere, in caso di assenza dalla seduta, è tenuto a giustificare la stessa entro 10 giorni. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nellanno solare, senza giustificato motivo, da luogo allavvio del procedimento, per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso allinteressato, che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dellavviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio; copia della delibera è notificata allinteressato entro 10 giorni.
Art.15
Esercizio della potestà regolamentare
Il Consiglio e la Giunta Comunale, nellesercizio delle rispettive potestà regolamentari, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
Art.16
Commissioni Consiliari
Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti, temporanee e, quando occorra, speciali: di indagine e di inchiesta e di studio; sono composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante della minoranza.
La composizione ed il funzionamento di dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, ove costituite, spetta alle opposizioni.
Le Commissioni permanenti svolgono un esame preliminare su atti deliberativi del Consiglio Comunale, nonché attività di studio, ricerca e proposta sulle materie di propria competenza.
Art.17
Indirizzi per le nomine e le designazioni
Il Consiglio Comunale viene convocato entro i 30 giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i 15 giorni successivi.
CAPO II
IL SINDACO
Art.18
Elezione
Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge; presiede il Consiglio Comunale.
Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana ed espone le linee programmatiche di governo.
Art.19
Linee programmatiche
Le linee programmatiche presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente art. 18, debbono indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
Art.20
Funzioni
Il Sindaco è organo responsabile dellamministrazione del Comune, rappresenta lente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e allesecuzione degli atti.
In qualità di capo dellamministrazione adotta i provvedimenti necessari alla tutela dei cittadini e promuove le iniziative più idonee a favorire lo sviluppo ed il progresso della comunità locale.
Art.21
Dimissioni
Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire allUfficio Protocollo generale del Comune.
Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si provvede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
Art.22
Il Vice Sindaco
Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dallesercizio delle sue funzioni.
Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dallo stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
Art.23
Deleghe del Sindaco
Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento scritto, da comunicare al Consiglio, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
Art.24
Divieto generale di assumere consulenze e incarichi professionali
- Obbligo di astensione.
Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato assumere consulenze e incarichi professionali presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica a provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellamministratore e di parenti o affini entro il quarto grado.
CAPO III
LA GIUNTA
Art.25
Nomina e composizione della Giunta
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta.
Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti lorgano e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge ed esaminate dalla Giunta nella sua prima seduta.
La Giunta è composta dal Sindaco e da numero quattro Assessori, tra cui il Vice-Sindaco.
Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
Gli Assessori non Consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative e partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dallesercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
Art.26
Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Art.27
Funzionamento della Giunta
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
Delibera con la maggioranza dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco.
Le riunioni della Giunta non sono pubbliche salvo diversa determinazione dellorgano stesso.
Art.28
Cessazione dalla carica di Assessore
Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
Art.29
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
Il Sindaco e la Giunta cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione devessere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.
La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - REFERENDUM
CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art.30
Partecipazione dei cittadini
Il Comune garantisce leffettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini allattività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità; inoltre, sono consentire forme dirette e semplici di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
Valorizza le libere forme associative che abbiano rilevanza sul territorio e in particolar modo le organizzazioni di volontariato. Si impegna a facilitarne lattività mettendo a loro disposizione i locali e le strutture di cui dispone.
Alluopo è istituito lalbo delle forme associative e relativo regolamento, che ne determina i criteri e modalità per liscrizione.
Art.31
Consultazioni
La consultazione è una forma di partecipazione rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti dellindirizzo politico-amministrativo da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un bene o servizio pubblico.
La consultazione viene indetta dalla Giunta, sulle materie attribuite alla competenza dellEnte.
Viene indetta obbligatoriamente quando lo richieda un quinto di cittadini aventi diritto al voto oppure la maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati.
E possibile deliberare la consultazione di particolari categorie o di settori della popolazione, su provvedimenti di loro interesse.
Art.32
Consulte comunali
Al fine di favorire la partecipazione popolare, il Comune può istituire apposite consulte. Esse sono presiedute da membri della Giunta e sono costituite da rappresentanti delle libere forme associative, nonché dai membri del Consiglio Comunale che ne facciano richiesta.
Art.33
Istanze e proposte
Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta relativamente ai problemi di rilevanza comunale.
Le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno un quinto degli elettori aventi diritto al voto risultanti al 31 dicembre dellanno precedente con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
CAPO II
REFERENDUM
Art.34
Azione referendaria
Il Comune riconosce i referendum consultivi, propositivi e abrogativi quali istituti di partecipazione dei cittadini allAmministrazione locale in materie di esclusiva competenza comunale.
Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, né in materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio.
I soggetti promotori del referendum possono essere:
- il Consiglio Comunale con deliberazione a maggioranza assoluta;
- un quinto dei cittadini aventi diritto al voto risultanti al 31 dicembre dellanno precedente.
I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art.35
Disciplina del referendum
Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum prevedendo i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative, i casi di revoca e sospensione, le modalità di attuazione.
Art.36
Effetti del referendum
Il quesito sottoposto a referendum è valido se alla votazione ha partecipato la maggioranza (metà più uno) degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale alla deliberazione dei relativi e conseguenti atti di indirizzo.
Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria, deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
TITOLO IV
ACCESSO AGLI ATTI - DIFENSORE CIVICO
Art.37
Diritti di accesso e di partecipazione
Il Regolamento disciplina lesercizio dei diritti di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti del Comune riconosciuti dalla legge a favori dei cittadini singoli o associati. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dellEnte.
Art.38
Diritto di intervento nel procedimento
Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento con richiesta motivata.
Art.39
Obbligo di riscontro
Il responsabile del procedimento o il rappresentante dellorgano che emette latto, in caso di presentazione di istanza, memorie scritte, proposte o documenti, deve dichiararne espressamente lesistenza ed indicare i motivi di accoglimento o della reiezione degli stessi.
Trascorsi senza risposta sessanta giorni dalla presentazione dellistanza, memoria scritta, proposta o documento, questo/i si intendono respinti.
Art.40
Indirizzi regolamentari e accesso agli atti
Il regolamento determina le modalità per la richiesta, lautorizzazione e laccesso agli atti ed i tempi entro i quali deve avvenire.
Gli atti potranno essere esibiti dopo lemanazione e non durante lattività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi comprovi di esservi direttamente interessato.
Le copie delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti vigenti, sono messi a disposizione dei cittadini nelle forme e dei modi stabiliti dal regolamento.
La consultazione degli atti non è soggetto al pagamento di alcun diritto, tributo o altro.
Il Sindaco può dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone lesibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi, o di imprese. Il regolamento individua gli atti formati o ricevuti assoggettabili alla dichiarazione, regola le modalità ed i tempi per la stessa e per la sua durata.
Oltre agli atti di cui sopra, restano esclusi dallaccesso e dal diritto di informazione gli atti formati o rientranti nella disponibilità del Comune, che il regolamento individuerà a seguito di specifiche disposizioni di legge o regolamentari.
Art.41
Diritto di informazione
Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli da considerarsi riservati per disposizione di legge e per dichiarazione del Sindaco, resa in conformità allo Statuto e al regolamento.
Il Comune, al fine di assicurare il massimo di conoscenza dei propri atti e di informazione sulle proprie iniziative ed attività, si avvale, oltre che dei sistemi della notificazione e della pubblicazione allalbo pretorio, dei normali mezzi di informazione e di comunicazione ritenuti più idonei.
Linformazione si deve ispirare a criteri di limpidezza, correttezza, obiettività e tempestività.
Il Comune può istituire un notiziario con cadenza periodica dove, oltre alla pubblicazione di informazioni di carattere ufficiale, potranno essere pubblicate anche notizie di carattere ed interesse generale, socio-ricreativo, storico-culturale, sportivo e quantaltro relativo alla collettività. Uno spazio allinterno del notiziario sarà riservato a ogni gruppo consiliare.
Art.42
Il difensore civico
E istituito nel Comune lUfficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dellimparzialità, della tempestività e della correttezza dellazione amministrativa.
Il regolamento disciplina lelezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli Organi del Comune.
TITOLO V
I SERVIZI
Art.43
Forme di gestione
Il Comune provvede alle forme di gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata attraverso le forme previste dai seguenti articoli del presente titolo e deve comunque essere improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
Art.44
Gestione in economia
La gestione in economia riguarda i servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una azienda, una istituzione, una società o un consorzio.
Art.45
Aziende speciali
Per la gestione di servizi economicamente e imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di unazienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per essere eleggibili alla carica di Consigliere Comunale e comprovata competenza tecnico-amministrativa.
Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dellazienda è nominato in una delle forme previste dalla legge.
Lorganizzazione, il funzionamento ed il controllo contabile, effettuato attraverso apposito organo di revisione dei conti, sono disciplinati dallazienda stessa, con proprio regolamento.
Art.46
Istituzioni
Per lesercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
Lordinamento delle istituzioni è disciplinato dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
Sono organi delle istituzioni il Presidente, il Consiglio di amministrazione, nominati dal Sindaco in analogia a quanto disposto dal comma 2 dellArt. 45 per le aziende speciali ed il Direttore, al quale compete la direzione gestionale dellistituzione.
Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.
Il revisore dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art.47
Società
Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallEnte locale del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
Art.48
Il Consorzio
Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia ed altri enti pubblici.
Il Consiglio Comunale approva la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, nonché il relativo statuto.
Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa.
Sono organi del Consorzio:
- lAssemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. Lassemblea elegge nel suo seno un presidente;
- Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente che sono eletti dallAssemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca e la durata in carica sono stabiliti dallo statuto.
Lassemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dalla Statuto.
Il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
Art.49
Concessione a terzi
Qualora ricorrano condizioni tecniche come limpiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i sevizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa loggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto laspetto sociale.
TITOLO VI
PATRIMONIO - FINANZA E CONTABILITA
Art.50
Demanio e patrimonio.
La conservazione del patrimonio comunale è garantita dalla Giunta.
Apposito regolamento disciplina le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari nonché le alienazioni patrimoniali, di competenza del Consiglio in caso riguardino beni immobili, di competenza della Giunta in caso di beni mobili.
Art.51
Ordinamento finanziario e contabile
Lordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale.
Art.52
Revisione economico-finanziaria.
Il Consiglio Comunale elegge nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal Regolamento il Revisore dei Conti.
Il Revisore dei Conti esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
E responsabile solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se esso avesse vigilato in conformità degli obblighi della sua carica.
Lazione di responsabilità contro il revisore è disciplinata dalla legge.
TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
Art.53
Convenzioni
Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e la Provincia.
La convenzione deve contenere i conferimenti iniziali di capitali e beni in dotazione e le modalità per il loro riparto tra gli Enti partecipanti.
Art.54
Accordi di programma
Il Comune favorisce accordi di programma al fine della definizione e dellattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata di Enti Locali, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici.
Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
TITOLO VIII
LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE
Art.55
Organizzazione degli uffici e del personale
Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19/9/1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.56
Organizzazione, stato giuridico ed
economico del personale
Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dellordinamento professionale, mirando al miglioramento della funzionalità degli uffici, allefficienza e efficacia dellazione amministrativa, alla gestione delle risorse, al riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative, anche con la predisposizione di adeguati interventi formativi.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art.57
Ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Comune disciplina, con apposito regolamento, lordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché allorganizzazione e gestione del personale, nellambito della propria autonomia organizzativa e normativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art.58
Il Segretario Comunale
Il Segretario Comunale sovrintende, dirige e coordina gli Uffici ed i Servizi del Comune.
Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni specifiche del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.
Art.59
Responsabili degli uffici e dei Servizi
Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano il Comune verso lesterno, che la legge non riserva espressamente agli organi di governo dellEnte. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dallorgano politico.
I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dellEnte, della correttezza amministrativa e dellefficienza della gestione.
Art.60
Incarichi esterni
Il regolamento può prevedere e disciplinare collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e convenzioni a termine.
La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifica di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 61
Entrata in vigore
Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso allAlbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo pretorio del Comune.
Art.62
Modifiche dello statuto
Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se ottengono, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art.63
Abrogazione
Lo Statuto non può essere abrogato nel suo complesso, salvo il caso in cui non sia contestualmente approvato un nuovo testo.
Comune di Moncucco Torinese (Torino)
Statuto Comunale
Indice
Titolo I
Principi generali
Art. 1 - Autonomia statutaria
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Territorio e sede comunale
Art. 4 - Stemma e gonfalone
Art. 5 - Consiglio comunale dei ragazzi
Art. 6 - Programmazione e cooperazione
Titolo II
Ordinamento strutturale
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art. 7 - Organi
Art. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 9 - Consiglio comunale
Art. 10 - Sessione e convocazione
Art. 11 - Linee programmatiche di mandato
Art. 12 - Commissioni
Art. 13 - Consiglieri
Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 15 - Gruppi consiliari
Art. 16 - Sindaco
Art. 17 - Attribuzioni di amministrazione
Art. 18 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 19 - Attribuzioni di organizzazione
Art. 20 - Vicesindaco
Art. 21 - Mozioni di sfiducia
Art. 22 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
Art. 23 - Giunta comunale
Art. 24 - Composizione
Art. 25 - Nomina
Art. 26 - Funzionamento della Giunta
Art. 27 - Competenze
Titolo III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 28 - Partecipazione popolare
Capo II
Associazionismo e volontariato
Art. 29 - Associazionismo
Art. 30 - Diritti delle associazioni
Art. 31 - Contributi alle associazioni
Art. 32 - Volontariato
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 33 - Consultazioni
Art. 34 - Petizioni
Art. 35 - Proposte
Art. 36 - Referendum
Art. 37 - Accesso agli atti
Art. 38 - Diritto di informazione
Art. 39 - Istanze
Capo IV
Difensore Civico
Art. 40 - Nomina
Art. 41 - Decadenza
Art. 42 - Funzioni
Art. 43 - Facoltà e prerogative
Art. 44 - Relazione annuale
Art. 45 - Indennità di funzione
Capo V
Procedimento Amministrativo
Art. 46 - Diritto di intervento nei procedimenti
Art. 47 - Procedimenti ad istanza di parte
Art. 48 - Procedimenti a impulso di ufficio
Art. 49 - Determinazione del contenuto dellatto
Titolo IV
Attività amministrativa
Art. 50 - Obiettivi dellattività amministrativa
Art. 51 - Servizi pubblici comunali
Art. 52 - Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 53 - Aziende speciali
Art. 54 - Struttura delle aziende speciali
Art. 55 - Istituzioni
Art. 56 - Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 57 - Convenzioni
Art. 58 - Consorzi
Art. 59 - Accordi di programma
Titolo V
Uffici e personale
Capo I
Uffici
Art. 60 - Principi strutturali e organizzativi
Art. 61 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 62 - Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 63 - Diritti e doveri dei dipendenti
Capo II
Personale direttivo
Art. 64 - Direttore generale
Art. 65 - Compiti del direttore generale
Art. 66 - Funzioni del direttore generale
Art. 67 - Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 68 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 69 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 70 - Collaborazioni esterne
Art. 71 - Ufficio di indirizzo e di controllo
Capo III
Il Segretario Comunale
Art. 72 - Segretario comunale
Art. 73 - Funzioni del Segretario comunale
Art. 74 - Vicesegretario comunale
Capo IV
La responsabilità
Art. 75 - Responsabilità verso il Comune
Art. 76 - Responsabilità verso terzi
Art. 77 - Responsabilità dei contabili
Capo V
Finanza e contabilità
Art. 78 - Ordinamento
Art. 79 - Attività finanziaria del Comune
Art. 80 - Amministrazione dei beni comunali
Art. 81 - Bilancio comunale
Art. 82 - Rendiconto della gestione
Art. 83 - Attività contrattuale
Art. 84 - Revisore dei conti
Art. 85 - Tesoreria
Art. 86 - Controllo economico della gestione
Titolo VI
Disposizioni diverse
Art. 87 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
Art. 88 - Pareri obbligatori
Art. 89 - Entrata in vigore
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Autonomia statutaria
1. Il Comune di Moncucco Torinese è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Moncucco Torinese nei rapporti con la Repubblica Italiana, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Asti e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nellambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Moncucco Torinese ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche allattività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e leguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale anche attraverso listituzione di gemellaggi con comunità locali appartenenti ad altre Regioni italiane e ad altri Stati;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, architettoniche, storiche, culturali e delle tradizioni locali presenti sul proprio territorio;
d) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
e) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
f) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione delliniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene Comune;
g) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
h) sostegno della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nellimpegno della cura e delleducazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
i) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
j) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate.
Art. 3
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune si estende per 14,36 Kmq, confina con i Comuni di Berzano di San Pietro, Albugnano e Castelnuovo don Bosco per la provincia di Asti, con i Comuni di Moriondo Torinese, Mombello di Torino, Arignano, Sciolze e Cinzano per la provincia di Torino.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Mosso n. 4.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze disciplinate dal Regolamento del Consiglio.
4. Il santo patrono della Comunità di Moncucco Torinese è San Bernardino da Siena, la cui memoria liturgica cade il giorno 20 maggio.
5. Allinterno del territorio del Comune di Moncucco Torinese non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, linsediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art. 4
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Moncucco Torinese.
2. Lo stemma e il gonfalone del Comune di Moncucco Torinese sono come descritti dal decreto del Presidente della Repubblica dell8 gennaio 1999.
3. Lo stemma è semipartito troncato: nel primo, dargento, alle tre fasce ondate, di azzurro; nel secondo, bandato, le bande prima, terza, quinta, scaccate di rosso e doro di tre file; le bande seconda, quarta, sesta, di azzurro; nel terzo, campo di cielo, al castello doro, murato di nero, merlato alla guelfa, le tre torri merlate di tre, la torre centrale più alta e più larga, le torri laterali finestrate di due di nero in fascia, la torre centrale finestrata con tre finestre male ordinate, dello stesso, esso castello con il fastigio merlato di nove, finestrato con quattro finestre di nero, ordinate in fascia sotto il fastigio, chiuso dello stesso, fondato sulla pianura diminuita, di rosso. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di azzurro, il motto, in lettere maiuscole di nero, vulnerat non necat. Ornamenti esteriori da Comune.
4. Il gonfalone è un drappo di bianco, riccamente ornato di ricami dargento e caricato dallo stemma sopra descritto con liscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. Lasta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiato dargento.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
6. La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 5
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere lelezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con lassociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con lUnicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 6
Programmazione e cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Asti e con la Regione Piemonte.
Titolo II
Ordinamento strutturale
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art. 7
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellamministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, esercitandosi in tal caso una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
Art. 9
Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale di un mandato politico-amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 10
Sessione e convocazione
1. Lattività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso deccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Lavviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.
6. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. Lelenco degli argomenti da trattare è affisso allalbo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali nei tempi stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
Art. 11
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta allorgano consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto allapprovazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 12
Commissioni
1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Art. 13
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nellelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, unadeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano, anche attraverso lattività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente Statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 15
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente allindicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
3. E istituita presso il Comune di Moncucco Torinese la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dallart. 13, comma 3, del presente Statuto, nonché dallart. 31. comma 7 ter, della legge n. 142/90, e s. m. e i. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso limpiegato addetto allufficio protocollo del Comune.
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili allespletamento del proprio mandato.
6. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno quattro consiglieri, hanno diritto di riunirsi, negli orari di apertura degli uffici, in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
Art. 16
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nellambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 17
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di esse a singoli assessori ed è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del Comune nonché lattività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 6 della legge n. 142/1990, e s.m. e i.
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 18
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato le indagini e le verifiche amministrative sullattività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 19
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 20
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le finzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dallesercizio della funzione adottata ai sensi dellart. 15, comma 4-bis, della legge 19-3-90, n. 55, come modificato dallart. 1 della legge 18-1-92, n. 16.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allalbo pretorio.
Art. 21
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 22
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci e irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
3. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dallassessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dellimpedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 23
Giunta comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.
Art. 24
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, in numero non superiore a due, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art. 25
Nomina
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 26
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 27
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i) dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce lufficio comunale per i referendum, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dellente;
n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato, sentito il direttore generale;
o) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
p) approva il Piano esecutivo di gestione su proposta del direttore generale.
Titolo III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 28
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati allamministrazione dellente al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti le prerogative previste dal presente titolo.
Capo II
Associazionismo e volontariato
Art. 29
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tal fine la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
2. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lassociazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
4. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
5. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
Art. 30
Diritti delle associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso lamministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dellente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sullattività delle associazioni devono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire allente nei termini stabiliti nella richiesta, termini che devono essere concordanti con quelli previsti nel regolamento del procedimento amministrativo.
Art. 31
Contributi alle associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nellapposito albo regionale, lerogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dallente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art. 32
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dellente e collabora a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto laspetto infortunistico.
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 33
Consultazioni
1. Lamministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 34
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allamministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna in esame allorgano competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 persone lorgano competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 80 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro 30 giorni.
Art. 35
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 80 avanzi al Sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri allorgano competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 15 giorni dal ricevimento.
2. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 36
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto comunale;
b) Regolamento del Consiglio comunale;
c) Piano regolatore generale, sue varianti e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni 1a loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
Art. 37
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellamministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dellinteressato nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dellimpiegato o funzionario che ha in deposito latto linteressato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dellatto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 38
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nellatrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie e nelle piazze del Comune.
3. Laffissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica lavvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati allinteressato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta laffissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 39
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dallinterrogazione.
Capo IV
Difensore civico
Art. 40
Nomina
1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Asti, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Ciascuna cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura allamministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni sino allinsediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con lamministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo allamministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale.
Art. 41
Decadenza
1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti lamministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dellincarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.
Art. 42
Funzioni
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire losservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui allart. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dallart. 17, comma 39, dellultima legge citata.
Art. 43
Facoltà e prerogative
1. Lufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dellamministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nellesercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dellamministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto dufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni lesito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto lintervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare lorgano competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E facoltà del difensore civico, quale garante dellimparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
Art. 44
Relazione annuale
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa allattività svolta nellanno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dellattività amministrativa e lefficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire limparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa allalbo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa lopportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.
Art. 45
Indennità di funzione
1. Al difensore civico è corrisposta unindennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.
Capo V
Procedimento amministrativo
Art. 46
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. Lamministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in mento e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 47
Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato listanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o lamministratore devono sentire linteressato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere lemanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso latto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare allamministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 48
Procedimenti a impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad impulso dufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dalladozione dellatto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per lelevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dellart. 38 dello Statuto.
Art. 49
Determinazione del contenuto dellatto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dellatto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dellaccordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e limparzialità dellamministrazione.
Titolo IV
Attività amministrativa
Art. 50
Obiettivi dellattività amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
Art. 51
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 52
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire unistituzione o unazienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 53
Aziende speciali
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 54
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione approvate dal Consiglio comunale.
Art. 55
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione.
Art. 56
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dellente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza dellente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
Art. 57
Convenzioni
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri, enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 58
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui allart. 38, 2° comma del presente Statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 59
Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in unapposita conferenza la quale provvede altresì allapprovazione formale dellaccordo stesso ai sensi dellart. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dallart. 17, comma 9, della legge n. 127/97.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Titolo V
Uffici e personale
Capo I
Uffici
Art. 60
Principi strutturali e organizzativi
1. Lamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 61
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di economia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 62
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che si sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 63
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Lapprovazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dellente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
Capo II
Personale direttivo
Art. 64
Direttore generale
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale , può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo avere stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Art. 65
Compiti del direttore generale
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dellente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata del mandato non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non si riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.
Art. 66
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellente e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Art. 67
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
Art. 68
Funzioni dei responsabili degli uffici
e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lesecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie nellambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui allart. 38 della legge n. 142/1990;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;
j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 69
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellart. 6, comma 4, della legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 70
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 71
Ufficio di indirizzo e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché lente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui allart. 45 del dlgs n. 504/92.
Capo III
Il Segretario comunale
Art. 72
Segretario comunale
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dellufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 73
Funzioni del Segretario comunale
1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali lente è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
Art. 74
Vicesegretario comunale
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dellente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Capo IV
La Responsabilità
Art. 75
Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 76
Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dellamministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento lamministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato allatto o operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 77
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
Capo V
Finanza e contabilità
Art. 78
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 79
Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita, per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 80
Amministrazione dei beni comunali
1. Il Sindaco dispone la compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune, dellesattezza dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo terzo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dallalienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nellestinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 81
Bilancio comunale
1. Lordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi delluniversalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Lapposizione del visto rende esecutivo latto adottato.
Art. 82
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati, mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.
Art. 83
Attività contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 84
Revisore dei conti
1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui allart. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29.
Art. 85
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal cessionario del servizio di riscossione tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione allente entro 5 giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 86
Controllo economico della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso allassessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza da adottarsi sentito il revisore dei conti.
Titolo VI
Disposizioni diverse
Art. 87
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali
1. Il Comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione Piemonte.
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 88
Pareri obbligatori
1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dellart. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dallart. 17, comma 24, della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.
Art. 89
Entrata in vigore
1. Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allalbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo pretorio.
Comune di Pino Torinese (Torino)
Statuto Comunale
INDICE
TITOLO
I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Adozione dello Statuto
Art. 2 Il Comune di Pino Torinese quale ente
autonomo
Art. 3 Finalita
Art. 4 Programmazione e cooperazione
Art. 5 Territorio e sede comunale
Art. 6 Stemma e gonfalone
Art. 7 Albo pretorio
TITOLOII
ORGANI POLITICI
Capo I
Il Consiglio comunale
Art. 8 Funzionamento: Principi e competenze
Art. 9 Composizione ed elezione
Art. 10 Presidenza del Consiglio
Art. 11 Consiglieri comunali
Art. 12 Gruppi consiliari
Art. 13 Commissioni consiliari
Art. 14 Sessioni consiliari ed attività
Art. 15 Convocazione del Consiglio per la convalida degli eletti
Art. 16 Linee programmatiche di governo
Art. 17 Scioglimento del Consiglio comunale
Art. 18 Decadenza dalla carica di Consigliere comunale
Capo II
La Giunta comunale
Art. 19 Natura e composizione
Art. 20 Attività
Art. 21 Funzionamento della Giunta
Capo III
Il Sindaco
Art. 22 Attribuzioni
Art. 23 Il Vice sindaco
Art. 24 Dimissioni, rimozione, decadenza, impedimento permanente o decesso del Sindaco
Art. 25 Mozione di sfiducia
Art. 26 Il Consiglio comunale dei ragazzi
Art. 27 Pari opportunità
TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 28 Il Segretario comunale
Art. 29 Struttura amministrativa
Titolo IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 30 Definizione
Capo I
Forme di gestione
Art. 31 Gestione in economia
Art. 32 LAzienda speciale
Art. 33 Struttura dellAzienda speciale
Art. 34 LIstituzione
Art. 35 Il Consiglio di amministrazione dellIstituzione
Art. 36 Il Presidente dellIstituzione
Art. 37 Il Direttore dellIstituzione
Art. 38 Società per azioni ovvero a responsabilità limitata
Capo II
Forme associative e di cooperazione
Art. 39 Collaborazione tra Enti
Art. 40 Consorzi
Art. 41 Accordi di programma
Titolo V
FINANZA E CONTABILITA
Art. 42 Finanza locale
Art. 43 Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 44 Risultato di gestione
Art. 45 Revisione economico-finanziaria
Art. 46 Collegio dei Revisori, composizione e nomina
Art. 47 Sostituzione dei Revisori
Art. 48 Funzioni dei revisori
Art. 49 Denunce per fatti di gestione da parte di Consiglieri
Art. 50 Compenso ai revisori
Art. 51 Controllo di gestione
Titolo VI
PROPRIETA COMUNALE
Art. 52 Beni comunali
Art. 53 Beni demaniali
Art. 54 Beni patrimoniali
Art. 55 Inventario
Art. 56 I contratti
Titolo VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 57 Partecipazione popolare
Art. 58 Associazionismo e volontariato
Art. 59 Diritti delle associazioni
Capo II
Procedimento amministrativo ed accesso
ai documenti amministrativi
Art. 60 Il procedimento amministrativo
Art. 61 Partecipazione al procedimento
Art. 62 Motivazione degli atti
Art. 63 Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 64 Istanze, petizioni e proposte
Art. 65 Modalità di presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte
Art. 66 Consultazioni della popolazione
Art. 67 Referendum consultivo
Art. 68 Soggetti promotori e richiesta di referendum
Art. 69 Ammissione della richiesta di
referendum
Art. 70 Modalità di svolgimento del referendum
TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO E
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 71 Revisione dello Statuto
Art. 72 Disposizioni finali
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
ADOZIONE DELLO STATUTO
Comma 1
Lo Statuto del Comune è adottato dal Consiglio Comunale con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.
ART. 2
IL COMUNE DI PINO TORINESE
QUALE ENTE AUTONOMO
Comma 1
Il Comune di Pino Torinese è Ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Comma 2
Il Comune esercita la propria autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellordinamento giuridico.
Comma 3
Il Comune:
a) è ente democratico fondato sui principi basilari ed europeistici della pace, delluguaglianza e della solidarietà tra i popoli e gli individui;
b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo decentrato e solidale;
c) esercita un ruolo guida nellorganizzazione dei
servizi pubblici o di pubblico interesse e nella gestione delle risorse economiche locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
d) ricerca e valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
ART. 3
FINALITÀ
Comma 1
Il Comune nellesercizio delle proprie competenze tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo territorio per assicurare alla propria collettivita la migliore qualità della vita, ispirandosi ai principi di liberta, di rispetto delle minoranze etniche e religiose e di rispetto dellindividuo.
Comma 2
Il Comune afferma inoltre la volonta di conservare e valorizzare la propria realta socio-culturale, gli aspetti naturalistici e ambientali del proprio territorio e la propria autonomia decisionale.
Comma 3
Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.
ART. 4
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
Comma 1
Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione ed operando nel principio della massima trasparenza avvalendosi altresì dellapporto delle formazioni sociali, politiche, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
Comma 2
Il Comune ricerca e favorisce forme di collaborazione e cooperazione con gli altri Enti Locali.
ART. 5
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
Comma 1
Il Comune esercita lattività nel proprio ambito territoriale.
Comma 2
La sede del Comune è situata in piazza Municipio 8. Possono essere costituiti ulteriori uffici in altre localita del territorio.
Comma 3
Le riunioni degli organi collegiali si tengono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, purché nel territorio comunale.
ART. 6
STEMMA E GONFALONE
Comma 1
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il proprio nome e il proprio stemma.
Comma 2
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellEnte ad una iniziativa particolarmente qualificata, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
Comma 3
Il Sindaco può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
ART. 7
ALBO PRETORIO
Comma 1
Nella sede comunale è individuato apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Comma 2
La pubblicazione deve garantire laccessibilita, lintegralita e la facilita di lettura.
Comma 3
Al fine di incrementare la trasparenza ed il servizio di informazione ai propri cittadini, le informazioni di cui al comma 1 saranno altresì rese disponibili su Internet.
Comma 4
Il Segretario comunale dispone laffissione degli atti di cui al comma 1 e ne certifica lavvenuta pubblicazione su attestazione del messo comunale.
TITOLO II
ORGANI POLITICI
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 8
FUNZIONAMENTO: PRINCIPI E COMPETENZE
Comma 1
Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
Comma 2
Esercita le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto.
Comma 3
Definisce, per la durata del mandato gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge. In ogni caso non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco.
Comma 4
Il Consiglio comunale conforma lazione dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza, solidarietà e legalità ai fini di assicurare limparzialità e la corretta gestione amministrativa. I suoi atti devono contenere lindividuazione degli obiettivi, le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse nonché lindicazione degli strumenti più idonei a realizzare gli obiettivi prestabiliti.
Comma 5
Ha autonomia organizzativa e funzionale secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale che disciplina, altresì, la gestione delle risorse attribuite ed in particolare le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
ART. 9
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE.
Comma 1
Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
ART. 10
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Comma 1
Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal sindaco, che stabilisce lordine del giorno e ne dirige i lavori secondo le modalità del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Comma 2
In caso di assenza, sospensione dalle funzioni ovvero impedimento temporaneo del sindaco, il Consiglio comunale è presieduto, rispettivamente, dal vice sindaco, dal consigliere anziano e, in caso di impossibilità di questultimo, dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
Comma 3
Agli effetti di quanto sopra è consigliere anziano chi ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, conteggiati unitamente a quelli di lista.
Comma 4
Il sindaco, nella veste di presidente del Consiglio comunale, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli
consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
ART. 11
CONSIGLIERI COMUNALI
Comma 1
I Consiglieri rappresentano lintera comunita locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
Comma 2
I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
Comma 3
I Consiglieri singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonche di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti ed ordini del giorno.
Comma 4
Essi hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale con le modalita stabilite dalla legge, indicando gli argomenti, corredati dalla proposta di deliberazione, che il Sindaco, nella veste di Presidente, deve inserire allordine del giorno.
Comma 5
Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere dagli uffici comunali, nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le informazioni utili allespletamento del mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Comma 6
Per lesecuzione delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri i compensi ed i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.
ART. 12
GRUPPI CONSILIARI
Comma 1
I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, presieduti dai rispettivi capigruppo, secondo le disposizioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, che ne stabilisce e determina le modalita di svolgimento dellattività.
Comma 2
Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni, e i relativi capigruppo, per le liste di minoranza, nel consigliere candidato a Sindaco della rispettiva lista, e per la lista di maggioranza, nel consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti.
Comma 3
I capigruppo si riuniscono nella conferenza dei capigruppo consiliari il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono disciplinate nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
ART. 13
COMMISSIONI CONSILIARI
Comma 1
Il Consiglio comunale può istituire proprie Commissioni permanenti o temporanee, con funzioni consultive, di garanzia e di controllo.
Comma 2
Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale determina il numero dei componenti ed il funzionamento delle medesime.
Comma 3
La presidenza delle commissioni di garanzia e di controllo è attribuita alle opposizioni.
Comma 4
Compito delle Commissioni permanenti è lesame preparatorio dei principali atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorirne il miglior esercizio delle funzioni.
ART. 14
SEDUTE CONSILIARI ED ATTIVITA
Comma 1
Il Consiglio comunale è riunito in seduta ordinaria per lappovazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Comma 2
In tutti gli altri casi il Consiglio è riunito in seduta straordinaria.
Comma 3
Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Comma 4
Per la validita delle riunioni è necessaria la presenza della meta dei Consiglieri assegnati al Comune, arrotondata per eccesso.
Comma 5
Gli astenuti presenti in aula sono computati al fine della determinazione e mantenimento del quorum strutturale.
Comma 6
Le votazioni si svolgono a scrutinio palese; si svolgono a scrutinio segreto quelle concernenti persone.
Comma 7
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge e lo Statuto richiedano un quorum diverso.
Comma 8
In caso di parita di voti largomento può essere riproposto in una seduta successiva.
Comma 9
Ogni proposta di deliberazione sottoposta allesame del Consiglio, corredata dei pareri ed attestazioni previsti dalla legge, deve essere depositata, nei modi previsti dal regolamento, almeno 48 ore prima della riunione, salvo per le convocazioni durgenza, affinché i Consiglieri possano prenderne visione.
Comma 10
I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal segretario comunale che li sottoscrive unitamente al presidente.
Comma 11
I verbali devono essere approvati dal Consiglio.
ART. 15
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI
Comma 1
La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dellobbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
ART. 16
LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO
Comma 1
Entro centoventi giorni dalla data di insediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, e le sottopone allapprovazione del Consiglio comunale.
Comma 2
Ciascun Consigliere comunale può proporre integrazioni e modifiche mediante presentazione di emendamenti nelle modalità indicate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
Comma 3
Il Consiglio comunale verifica annualmente, entro il 31 dicembre, lattuazione delle linee programmatiche di mandato.
Comma 4
Il Consiglio comunale può adeguare e/o modificare le linee programmatiche sulla base di sopravvenute esigenze.
Comma 5
Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio comunale il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Tale rendiconto è sottoposto allapprovazione del Consiglio.
ART. 17
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Comma 1
In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.
Comma 2
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
ART. 18
DECADENZA DALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE
Comma 1
Il Sindaco, nella veste di presidente del Consiglio comunale, a seguito dellavvenuto accertamento dufficio ovvero su segnalazione, dellassenza del consigliere per tre sedute consecutive ovvero per cinque sedute nellambito dellanno solare, avvia il procedimento di decadenza con la richiesta allinteressato di fornire cause giustificative delle assenze.
Comma 2
Il consigliere può presentare le sue controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.
Comma 3
Decorso tale termine, il Consiglio comunale delibera in merito.
CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE
ART. 19
NATURA E COMPOSIZIONE
Comma 1
La Giunta è lorgano esecutivo, di impulso e gestione amministrativa.
Comma 2
E composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sei, a scelta e nomina del sindaco, tra i quali viene designato il Vice sindaco.
Comma 3
Il Sindaco nomina e revoca gli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
Comma 4
Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, con eccezione del Vice sindaco che deve essere nominato tra i componenti del Consiglio comunale.
Comma 5
Gli Assessori che non rivestono la carica di Consigliere partecipano alle sedute del Consiglio, intervenendo alla discussione, senza diritto di voto.
Comma 6
Le modalità di nomina, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti la Giunta sono regolati dalla legge.
ART. 20
ATTIVITA
Comma 1
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, del Sindaco , del Segretario comunale o dei Responsabili dei servizi.
Comma 2
La Giunta opera in modo collegiale, attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
ART. 21
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
Comma 1
La Giunta è convocata dal Sindaco, che stabilisce lordine del giorno e la presiede. Delibera a maggioranza dei componenti.
Comma 2
Le sedute della Giunta non sono, di norma, pubbliche.
Comma 3
Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve recare i pareri e le attestazioni previste dalla legge.
Comma 4
I verbali delle sedute sono redatti a cura del Segretario comunale che li sottoscrive insieme al Sindaco. Tali verbali sono pubblici.
CAPO III
IL SINDACO
ART. 22
ATTRIBUZIONI
Comma 1
Il Sindaco rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione. Esercita i poteri attribuitegli dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti. Sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite allEnte.
Comma 2
Il Sindaco in particolare:
- convoca e presiede il Consiglio comunale;
- può delegare lesercizio di funzioni agli Assessori;
- provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, che si identificano con quelli ultimi espressi da tale organo nel caso il nuovo Consiglio comunale non sia intervenuto in tempo utile con una nuova formulazione, nei termini stabiliti dal comma 5 bis dellart. 36 della legge 142 dell8.6.90;
- nomina il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi;
- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi.
ART. 23
IL VICE SINDACO
Comma 1
Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di dimissioni, nonché in caso di sospensione dallincarico della funzione adottata.
Comma 2
Il Vice Sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, svolge le funzioni di Sindaco fino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
ART. 24
DIMISSIONI, RIMOZIONE, DECADENZA,
IMPEDIMENTO PERMANENTE
O DECESSO
DEL SINDACO.
Comma 1
Le dimissioni, la decadenza, limpedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Comma 2
La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica fino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Comma 3
Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione alluopo eletta dal Consiglio comunale, composta da tre soggetti estranei al Consiglio, esperti in ordine allo specifico motivo dellimpedimento. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dallassessore più anziano detà che vi provvede in accordo con i gruppi consiliari.
Comma 4
La commissione di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla nomina, trasmette alla Giunta relazione sulle ragioni dellimpedimento.
Comma 5
La Giunta comunale sottopone la relazione al Consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento. La pronuncia di impedimento permanente da parte del Consiglio comunale, riunito in seduta pubblica, determina lo scioglimento del Consiglio comunale e la decadenza della Giunta comunale.
ART. 25
MOZIONE DI SFIDUCIA
Comma 1
La mozione di sfiducia al Sindaco ed alla rispettiva Giunta è regolata dalla legge.
ART. 26
IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Comma 1
Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere lelezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
Comma 2
Il Consiglio comunale dei ragazzi delibera in via consultiva sulle seguenti materie:
- politica ambientale;
- sport;
- tempo libero;
- pubblica istruzione,
- cultura e spettacolo;
- pubblica assistenza;
Comma 3
Le modalità di elezione ed il funzionamento sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale dei Ragazzi, in modo da garantire piena rappresentatività delle componenti interessate, costituite dagli studenti delle scuole dellobbligo pinesi.
ART. 27
PARI OPPORTUNITA
Comma 1
Le nomine a componente della Giunta e degli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune vengono effettuate nel rispetto delle normative dettate per garantire la pari opportunità, compatibilmente con le esigenze di qualificazione e di professionalità richieste dagli specifici incarichi e la disponibilità degli aventi diritto.
TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 28
IL SEGRETARIO COMUNALE
Comma 1
Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente. La legge ed i regolamenti ne disciplinano la nomina e le competenze.
Comma 2
Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionale dellufficio del Segretario.
Comma 3
Il Sindaco nomina il Vice Segretario comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento sullordinamento dei servizi, il quale sostituisce il segretario comunale in caso di assenza, impedimento ovvero vacanza dello stesso.
Comma 4
Il Segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
ART. 29
STRUTTURA AMMINISTRATIVA
Comma 1
La struttura dellEnte è articolata in Servizi al cui vertice è posto un responsabile.
Comma 2
Lorganizzazione della struttura comunale ed il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento sullordinamento dei servizi, nel rispetto dei principi di buon andamento dellazione amministrativa, efficacia, efficienza, economicità di gestione, funzionalità, autonomia operativa, professionalità, collaborazione, semplificazione e trasparenza.
TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
ART. 30
DEFINIZIONE
Comma 1
Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Comma 2
I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
CAPO I
FORME DI GESTIONE
ART. 31
GESTIONE IN ECONOMIA
Comma 1
La gestione dei servizi pubblici può avvenire in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale.
Comma 2
Lorganizzazione e lesercizio di tali servizi è disciplinata da regolamento.
ART. 32
LAZIENDA SPECIALE
Comma 1
Il Consiglio comunale può costituire aziende speciali per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.
Comma 2
Lazienda speciale è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
Comma 3
Lattività si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e pareggio finanziario ed economico.
Comma 4
I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitate anche al di fuori del territorio comunale previa stipula di accordi volti a garantire economicità e qualità, e a condizione che lestensione del servizio non costituisca aggravi economici e finanziari a carico del Comune di Pino Torinese.
ART. 33
STRUTTURA DELLAZIENDA SPECIALE
Comma 1
La struttura, il funzionamento e lattività dellazienda speciale sono disciplinati da apposito statuto, approvato dal Consiglio comunale.
Comma 2
Gli organi dellazienda speciale sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.
Comma 3
Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco fra coloro in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e dotati di competenze specialistiche. Il Direttore è assunto per pubblico concorso ovvero, nei casi di cui al T.U. 2578/25, mediante chiamata diretta. Il Collegio di revisione è nominato dal Consiglio comunale.
Comma 4
Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina gli indirizzi e le finalità dellazienda, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sullattività.
Comma 5
Gli amministratori sono revocati per gravi violazioni di Leggi, inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellamministrazione.
ART. 34
LISTITUZIONE
Comma 1
Lesercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale può avvenire a mezzo di istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.
Comma 2
Sono organi dellistituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
Comma 3
Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellistituzione, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sullattività.
ART. 35
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLISTITUZIONE
Comma 1
Il Consiglio di amministrazione dellistituzione è composto da n. 5 componenti.
Comma 2
Il componenti del Consiglio di amministrazione ed il Presidente dellistituzione sono nominati dal Sindaco tra quanti hanno i requisiti per lelezione a Consigliere comunale ed esperienza specifica.
Comma 3
Il Consiglio provvede alladozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti da apposito regolamento, alluopo deliberato dal Consiglio comunale, che può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione ed al controllo.
Comma 4
Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta, determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
ART. 36
IL PRESIDENTE DELLISTITUZIONE
Comma 1
Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sullesecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.
ART. 37
IL DIRETTORE DELLISTITUZIONE
Comma 1
Il direttore dellistituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento.
Comma 2
Dirige tutta lattività dellistituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lattuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
ART. 38
SOCIETA PER AZIONI OVVERO
A RESPONSABILITA LIMITATA
Comma 1
Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dellEnte a società per azioni ovvero a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
Comma 2
Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere maggioritaria.
Comma 3
Latto costitutivo, lo statuto ovvero lacquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. Deve essere garantita negli organi di amministrazione la rappresentanza dei soggetti pubblici.
Comma 4
IL Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza.
Comma 5
I Consiglieri comunali e gli assessori non possono essere nominati componenti i Consigli di amministrazione.
Comma 6
Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa allAssemblea dei soci in rappresentanza dellEnte.
Comma 7
Il Consiglio comunale verifica annualmente landamento della società e controlla che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata.
CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ART. 39
COLLABORAZIONE TRA ENTI
Comma 1
Il Comune persegue lo sviluppo di rapporti con gli altri Enti ovvero privati per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Comma 2
Il Consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, può adottare apposite convenzioni al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
Comma 3
Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
ART. 40
CONSORZI
Comma 1
Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali, ovvero aderirvi, per la gestione associata di servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
Comma 2
Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
Comma 3
La convenzione disciplina la modalità di trasmissione al Comune, da parte del consorzio, degli atti fondamentali a cui deve essere data pubblicità.
Comma 4
Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa allassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione prevista dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
ART. 41
ACCORDI DI PROGRAMMA
Comma 1
Il Sindaco, per la definizione e lattuazione di opere, interventi ovvero programmi di intervento che richiedono lazione coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi, può promuovere la conclusione di un accordo di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
Comma 2
Laccordo viene definito ed approvato in apposita conferenza.
Comma 3
Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco deve essere ratificata entro trenta giorni dal Consiglio comunale, pena decadenza.
TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA
ART. 42
FINANZA LOCALE
Comma 1
Nellambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
Comma 2
Il Comune ha autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
Comma 3
La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti regionali;
e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
f) risorse per investimenti;
g) altre entrate.
Comma 4
Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
ART. 43
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Comma 1
Lordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia ed è disciplinato dal Regolamento comunale di contabilità.
ART. 44
RISULTATI DI GESTIONE
Comma 1
I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati secondo le modalità del Regolamento comunale di contabilità.
Comma 2
Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
ART. 45
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Comma 1
Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno consentire una lettura per programmi ed obiettivi in modo da consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello economico sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del Comune.
Comma 2
Il controllo finanziario-contabile, svolto dai revisori dei conti potrà comportare il potere di proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dellEnte.
Comma 3
E facoltà del Consiglio richiedere ai revisori dei conti ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allorganizzazione e gestione dei servizi.
ART. 46
COLLEGIO DEI REVISORI, COMPOSIZIONE
E NOMINA
Comma 1
Il collegio dei revisori è composto di 3 membri nominati dal Consiglio, con voto limitato a due componenti, e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere comunale e che non siano parenti ed affini entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica.
Comma 2
I componenti il collegio dei revisori durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza ai propri doveri.
Comma 3
I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli altri dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.
Comma 4
La revoca e la decadenza dallufficio sono deliberate dal Consiglio comunale.
Comma 5
La Presidenza del collegio compete al revisore appartenente al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
ART. 47
SOSTITUZIONE DEI REVISORI
Comma 1
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla sostituzione, con le modalità previste nellarticolo precedente.
Comma 2
I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.
ART. 48
FUNZIONI DEI REVISORI
Comma 1
I revisori collaborano con il Consiglio comunale, nel rispetto delle funzioni attribuite dalla Legge.
Comma 2
A tal fine hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale, se richiesti.
Comma 3
In occasione delle convocazioni del Consiglio comunale riceveranno per conoscenza copia dellavviso di convocazione del Consiglio stesso.
Comma 4
Nellesercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione hanno diritto di accesso agli atti e documenti dellEnte ed ai relativi uffici facendone richiesta al segretario comunale ed ai funzionari competenti e dandone comunicazione al Sindaco.
ART. 49
DENUNCE PER FATTI DI GESTIONE
DA PARTE DI CONSIGLIERI
Comma 1
Ogni Consigliere può denunciare al collegio dei revisori fatti afferenti alla gestione dellEnte, che ritenga censurabili. Il collegio, qualora ritenga fondata la denuncia, ne riferirà o in sede di relazione periodica al Consiglio o con altre modalità, che riterrà più opportune.
Comma 2
Quando la denuncia provenga da 1/3 dei Consiglieri, il collegio deve provvedere senza indugio ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio.
ART. 50
COMPENSO AI REVISORI
Comma 1
Ai revisori compete un compenso secondo tariffe previste dalle leggi o da accordi nazionali e secondo quanto stabilito dal Consiglio comunale.
ART. 51
CONTROLLO DI GESTIONE
Comma 1
Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dellEnte il regolamento individua metodi, indici e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Comma 2
La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dellattività amministrativa svolta.
TITOLO VI
PROPRIETA COMUNALE
ART. 52
BENI COMUNALI
Comma 1
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
Comma 2
I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
Comma 3
Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
ART. 53
BENI DEMANIALI
Comma 1
Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del codice civile.
Comma 2
La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
Comma 3
Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato e il cimitero.
Comma 4
Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
ART. 54
BENI PATRIMONIALI
Comma 1
I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
Comma 2
Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
Comma 3
Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono unutilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.
ART. 55
INVENTARIO
Comma 1
Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili è redatto inventario.
Comma 2
Il responsabile del Servizio Contabile è responsabile della tenuta dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativa al patrimonio.
Comma 3
Il riepilogo dellinventario deve essere allegato al conto consuntivo.
Comma 4
Lattività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono lacquisizione, la manutenzione, la conservazione e lutilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dellaggiornamento dellinventario dei beni medesimi, sono disciplinati da apposito regolamento di contabilità, nellambito dei principi di legge.
ART. 56
I CONTRATTI
Comma 1
Lattività contrattuale è disciplinata da apposito regolamento.
TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
ART. 57
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Comma 1
Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
Comma 2
La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
ART. 58
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Comma 1
Il Comune riconosce, valorizza e promuove la costituzione di libere forme associative o di volontariato a fini sociali, culturali, ricreativi e sportivi e comunque di interesse pubblico generale.
ART. 59
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
Comma 1
Il Comune registra le associazioni che operano sul territorio, ovvero le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, su istanza delle medesime, al fine di poter riconoscere ad esse i diritti di cui ai commi seguenti. Vengono registrate automaticamente le associazioni che hanno già ottenuto contributi dallEnte purché sia rimasto invariato il fine statutario.
Comma 2
Ogni associazione ha diritto di essere consultata in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera e a tal fine di ottenere ogni informazione in possesso dellEnte.
Comma 3
Il Comune può erogare alle associazioni apolitiche contributi economici per lo svolgimento dell attività associativa e mettere a disposizione strutture, beni e servizi, con le modalità stabilite da regolamento.
Comma 4
Il regolamento deve salvaguardare la par condicio delle associazioni, nel rispetto delle diverse tipologie di attività e di rispondenza al pubblico interesse, nonchè stabilire una forma di erogazione di contributi subordinata anche alla presentazione del programma annuale dellattività dellassociazione e da un rendiconto a consuntivo.
CAPO II
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 60
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Comma 1
Il procedimento amministrativo è regolato dalla L. 241/90, dal presente Statuto nonchè dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, al quale per quanto di specifico si rimanda.
Comma 2
Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio competente in relazione alla natura delloggetto, secondo la suddivisione in servizi effettuata dal regolamento di organizzazione dei servizi, ovvero altro dipendente del servizio, dal responsabile individuato.
Comma 3
I procedimenti amministrativi vengono attivati ad istanza di parte ovvero dufficio e si concludono entro trenta giorni dallavvio ovvero entro il diverso termine stabilito dalla leggi o dal regolamento.
ART. 61
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Comma 1
LEnte è tenuto a comunicare a coloro nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti, a coloro la cui partecipazione sia prevista da legge o regolamento nonchè a coloro ai quali il provvedimento può recare pregiudizio, lavvio del procedimento, nonchè il responsabile dello stesso ed il termine per la conclusione, salvo che sussistano impedimenti derivanti da particolari esigenze di celerità.
Comma 2
I portatori di interessi pubblici o privati nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento.
Comma 3
La partecipazione al procedimento avviene sulla base del regolamento e si esplica attraverso la visione degli atti istruttori e la presentazione di memorie scritte e documenti, anche aggiuntivi o rettificativi.
Comma 4
Il Comune, per motivi di interesse pubblico e al fine di terminare sollecitamente il procedimento, può stipulare con le parti interessate accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento ovvero, nei casi previsti dalla legge, accordi che sostitutivi dellatto.
ART. 62
MOTIVAZIONE DEGLI ATTI
Comma 1
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione non è dovuta per gli atti normativi e per quelli di contenuto generale.
ART. 63
DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Comma 1
Al fine di assicurare la trasparenza dellattività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse personale ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi dellEnte, delle Aziende autonome e speciali, dei consorzi e dei gestori di pubblici servizi, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dallapposito regolamento comunale.
Comma 2
Per i cittadini residenti nel territorio di questo Comune si prescinde dalla titolarità di un interesse giuridicamente rilevante.
Comma 3
La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.
CAPO III
MODALITA DI PARTECIPAZIONE
ART. 64
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
Comma 1
Ogni cittadino in forma singola o associata può rivolgere allamministrazione istanze, petizioni e proposte diretti sollecitare lintervento su questioni di interesse comune, esporre esigenze di natura collettiva ovvero profferte per ladozione di atti di competenza dellEnte.
ART. 65
MODALITA DI PRESENTAZIONE ED ESAME
DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.
Comma 1
Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e devono contenere in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta nonché la sottoscrizione dei presentatori, lidentificazione ed il recapito degli stessi.
Comma 2
Lamministrazione esamina latto e si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione e trasmette il risultato al proponente ovvero al primo firmatario.
Comma 3
La petizione o la proposta devono essere inoltrate al Sindaco che ne invia copia ai capigruppo.
ART. 66
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE
Comma 1
Nelle materie di competenza locale e di interesse comune, lamministrazione, al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle proprie iniziative, può avviare forme diverse di consultazione della popolazione, anche attraverso lo svolgimento di assemblee pubbliche decentrate per zone territorialmente omogenee cui possono partecipare i cittadini in forma singola o associata.
ART. 67
REFERENDUM CONSULTIVO
Comma 1
Il referendum è listituto di partecipazione diretta con cui gli elettori residenti nel Comune si esprimono su una determinata materia di competenza comunale, con esclusione delle attività amministrative vincolate da leggi, nonché le materie oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni, ovvero quelle rigettate o dichiarate inammissibili dal Consiglio comunale con maggioranza non inferiore ai 2/3 dei consiglieri assegnati allEnte.
ART. 68
SOGGETTI PROMOTORI E RICHIESTA
DI REFERENDUM
Comma 1
Soggetti promotori del referendum sono il Consiglio comunale ovvero il quindici per cento dei cittadini elettori risultanti al trentuno dicembre dellanno precedente, riuniti in comitato promotore.
Comma 2
Il comitato promotore formula la richiesta al sindaco contenente il quesito da sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili ed è corredato dalla sottoscrizione autenticata dei richiedenti.
ART. 69
AMMISSIONE DELLA RICHIESTA
DI REFERENDUM
Comma 1
Il Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati si pronuncia sullammissibilità del referendum, previa istruttoria a cura del Segretario comunale, entro tre mesi dalla presentazione.
Comma 2
Possono essere dichiarati ammissibili più quesiti referendari purché non creino confusione allelettore.
Comma 3
I provvedimenti assunti dallorgano competente in ordine allargomento oggetto del quesito comporta il rigetto della richiesta di indizione del referendum e viene specificatamente indicata nellatto.
ART. 70
MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM
Comma 1
Il Sindaco indice il referendum entro tre mesi dalla pronuncia di ammissibilità da parte del Consiglio comunale e ne dà pubblicità mediante affissione e per via telematica entro il trentesimo giorno precedente la data di consultazione. Laffissione corredata dal quesito referendario costituisce unica convocazione per gli elettori.
Comma 2
La consultazione è indetta nella giornata di domenica e non può aver luogo in coincidenza con qualsiasi altra operazione elettorale nazionale o locale, inclusi i referendum nazionali, e nelle festività religiose riconosciute dallo Stato Italiano.
Comma 3
Per la consultazione è costituito un solo seggio che resta aperto ininterrottamente dalle ore sette alle ore ventidue.
Comma 4
La partecipazione alla votazione è attestata con apposizione della firma da parte dellelettore sulla lista elettorale.
Lo spoglio delle schede inizia alle ore otto del giorno successivo.
Comma 5
Il referendum è valido con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. Il risultato è pubblicato allAlbo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Comma 6
Lorgano competente, entro trenta giorni dalla proclamazione dellesito della consultazione, adotta il recepimento o il non recepimento, debitamente motivato, del risultato.
TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO
E DISPOSIZIONI FINALI
ART. 71
REVISIONE DELLO STATUTO
Comma 1
La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste per lapprovazione.
ART. 72
DISPOSIZIONI FINALI
Comma 1
Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e allAlbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonchè inviato al Ministero dellinterno per linserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.
Comma 2
Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione allAlbo pretorio.
Comune di Racconigi (Cuneo)
Statuto comunale
INDICE
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Principio di autonomia
Art. 2 Lo Statuto Comunale
Art. 3 Criteri ispiratori
Titolo II
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Art. 4 Comune di Racconigi - Costituzione
Art. 5 Finalità
Art. 6 Sviluppo economico-sociale e programmazione
Art. 7 Tutela patrimonio naturale e culturale
Art. 8 Linformazione
Art. 9 Territorio, sede comunale, gonfalone e stemma
Art 10 Rapporto con gli altri Enti locali
Art 11 Servizi pubblici
Art. 12 Albo Pretorio
Art. 13 Organi
Art. 14 Deliberazioni degli Organi Collegiali
Titolo III
LORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo I
I Consiglieri Comunali
Art. 15 Il Consigliere Comunale
Art. 16 Doveri del Consigliere
Art. 17 Poteri del Consigliere
Art. 18 Dimissioni del Consigliere
Art. 19 Consigliere Anziano
Art. 20 Gruppi Consiliari
Capo II
Il Consiglio Comunale
Art. 21 Consiglio Comunale
Art. 22 Funzionamento
Art. 23 Competenze del Consiglio
Art. 24 Linee programmatiche di mandato
Art. 25 Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 26 Consiglio aperto
Art. 27 Consiglio Comunale dei Ragazzi
Art. 28 Consegna dellavviso di convocazione
Art. 29 Numero legale per la validità delle sedute
Art. 30 Numero legale per la validità delle deliberazioni
Art. 31 Pubblicità delle sedute
Art. 32 Delle votazioni
Art. 33 Regolamento interno
Art. 34 Commissioni Consiliari permanenti
Art. 35 Commissioni speciali e di inchiesta
Art. 36 Nomine - Modalità di esercizio
Art. 37 Pubblicazione delle deliberazioni
Capo III
La Giunta
Sezione I
Elezione - Durata in carica - Revoca
Art. 38 La Giunta Comunale
Art. 39 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
Art. 40 Competenza
Sezione II
Art. 41 Funzionamento
Art. 42 Mozione di sfiducia
Capo IV
Il Sindaco
Art. 43 Il Sindaco
Art. 44 Attribuzioni di Amministrazione
Art. 45 Attribuzioni di vigilanza
Art. 46 Attribuzioni di organizzazione
Art. 47 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
Art. 48 Vice Sindaco - Anzianità Assessori
Art. 49 Assessori
Art. 50 Principi strutturali e organizzativi
Art. 51 Organizzazione Uffici e Personale
Art. 52 Regolamento degli Uffici e dei Servizi
Art. 53 Personale
Capo V
Direttore Generale -Segretario Comunale
e Responsabili dei Servizi
Art. 54 Direttore Generale
Art. 55 Funzioni del Direttore Generale
Art. 56 Compiti del Direttore Generale
Art. 57 Segretario Comunale
Art. 58 Funzioni del Segretario Comunale
Art. 59 Conferenza servizi
Art. 60 Responsabili dei Servizi
Art. 61 Nomina Responsabili dei Servizi
Art. 62 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 63 Collaborazioni esterne
Art. 64 Ufficio di indirizzo e di controllo
Titolo IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I
Riunioni - Assemblee - Consultazioni
Art. 65 Partecipazione dei cittadini
Art. 66 Riunioni e assemblee
Art. 67 Consultazioni
Capo II
Iniziative popolari
Art. 68 Istanze, petizioni e proposte
Art. 69 Referendum consultivo - propositivo - abrogativo
Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 70 Diritto di partecipazione al procedimento
Art. 71 Comunicazione dellavvio del procedimento
Capo IV
Diritto di accesso e di informazione
Art. 72 Pubblicità degli atti
Art. 73 Diritto di accesso
Art. 74 Bollettino informativo
Il Difensore Civico
Art. 75 Istituzione - Attribuzioni
Art. 76 Nomina
Art. 77 Requisiti
Art. 78 Durata in carica - Decadenza e revoca
Art. 79 Sede - Dotazione organica - Indennità
Art. 80 Rapporti con gli organi comunali
Art. 81 Modalità e procedure dintervento
Titolo V
SERVIZI
Art. 82 Gestione dei servizi
Art. 83 Costituzione di aziende
Art. 84 Organi dellazienda
Art. 85 Istituzioni
Art. 86 Organi dellistituzione - nomina e competenze
Art. 87 Revoca degli organi delle aziende e delle istituzioni
Art. 88 Designazione e durata in carica degli organi degli enti e rappresentanti del Comune
Titolo VI
CONTROLLO INTERNO
Art. 89 Revisori dei conti
Art. 90 Controllo di gestione
Art. 91 Pareri, controllo e pubblicità degli atti monocratici
Titolo VII
MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 92 Revisione ed abrogazione dello Statuto
Art. 93 Disposizioni finali
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
PRINCIPIO DI AUTONOMIA
1. Con le disposizioni del presente Statuto il Comune di Racconigi - Ente autonomo nellunità politica della Repubblica Italiana - si propone di dare attuazione ai principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di autonomie locali.
Art. 2
LO STATUTO COMUNALE
1. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui allarticolo precedente, lo Statuto disciplina la conformazione dei rapporti tra il Comune ed i cittadini e lorganizzazione interna dellEnte.
2. Lo Statuto, cardine basilare della comunità, ne rende pubblico e manifesto lordinamento agli Enti ed ai soggetti terzi.
Art. 3
CRITERI ISPIRATORI
1. Lo Statuto si ispira, quale termine di riferimento, alla tradizione storico-politica della autonomie comunali, tenendo altresì conto delle peculiarità culturali e della specificità geografica, sociale ed economica del Comune di Racconigi.
2. Il Comune assicura le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.04.1994, n. 125.
TITOLO II
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Art. 4
COMUNE DI RACCONIGI - COSTITUZIONE
1. Il Comune di Racconigi è Ente locale autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
Art. 5
FINALITÀ
1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
Art. 6
SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE
E PROGRAMMAZIONE
1. Il Comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico-sociale, si impegna:
* ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dellEnte locale o di privati operatori;
* a registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;
* ad adottare normative urbanistiche e programmatorie che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dellambiente, vengano a favorire la crescita dellimprenditorialità locale e laumento dei livelli occupazionali;
* a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili interessanti i vari comparti economici;
* a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture civili e di servizi sociali efficienti.
2. Il Comune per realizzare le sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità locale.
Art. 7
TUTELA PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE
1. Il Comune assume lobiettivo della salvaguardia dellambiente e della valorizzazione del territorio quale punto qualificante della propria azione amministrativa.
2. Il Comune difende e valorizza altresì il proprio patrimonio storico-culturale in tutte le sue espressioni e a tal fine coordina ed indirizza gli strumenti, favorisce le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo e al miglioramento dei mezzi educativi e di informazione nei limiti della competenza di legge.
Art. 8
LINFORMAZIONE
1. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è linformazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilievo soprattutto locale e provinciale e cura a tal fine listituzione di strumenti idonei.
2. Il Comune dà relazione periodica della sua attività e cura i contatti con la scuola, le organizzazioni di varia natura e con altri Enti e soggetti presenti sul territorio.
3. Esso stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione e di diffusione e provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano alla collettività locale di esprimere le proprie esigenze.
Art. 9
TERRITORIO, SEDE COMUNALE,
GONFALONE E STEMMA
1. Il Comune di Racconigi è costituito dalle comunità delle popolazioni residenti nella parte di suolo nazionale delimitata con il piano topografico, di cui allart. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dallIstituto Centrale di Statistica.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti nel concentrico urbano, Piazza Carlo Alberto n. 1.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze ed ogni volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellEnte ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
5. La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto dove sussista un pubblico interesse.
6. La Comunità riconosce San Giovanni Battista quale patrono di Racconigi, ma per tradizione consolidata viene considerato festivo il Lunedì successivo alla 3ª Domenica di Settembre.
Art. 10
RAPPORTO CON GLI ALTRI ENTI LOCALI
1. Il Comune si adopera per promuovere con i Comuni viciniori forme di cooperazione e di collaborazione finalizzate allo svolgimento ed alla gestione in modo coordinato di funzioni e servizi.
2. Nel rispetto della dimensione dei problemi e dei rispettivi interessi, il Comune si impegna ad operare, in modo coordinato e con interventi complementari, con la Provincia, in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti a questa ultima dallordinamento alle autonomie locali.
3. Il Comune, in particolare, cura ladozione di strumenti che gli consentano di fruire dei dati e dellassistenza tecnico-amministrativa che la Provincia medesima pone a disposizione degli Enti locali e partecipa attivamente con proprie proposte e con il proprio concorso alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
Art. 11
SERVIZI PUBBLICI
1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può ricorrere agli istituti indicati allart. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè alla partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico.
2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche direttamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
3. I poteri, ad eccezione del Referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle Società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 12
ALBO PRETORIO
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti, dellOrdine del Giorno dei Consigli Comunali e degli atti in genere che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale è responsabile delle pubblicazioni.
Art. 13
ORGANI
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art. 14
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprovazione delle finalità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questa svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane detà.
4. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
TITOLO III
LORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 15
IL CONSIGLIERE COMUNALE
1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta lintero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nellesercizio delle sue funzioni.
Art. 16
DOVERI DEL CONSIGLIERE
1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 Consigli Comunali ordinari e straordinari consecutivi, sono dichiarati decaduti. A tale riguardo il Sindaco anche su istanza di qualunque elettore del Comune, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, ai sensi di legge, con comunicazione scritta, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, termine che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.
3. Scaduto il termine la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
Art. 17
POTERI DEL CONSIGLIERE
1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze * e mozioni.
2. Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da essi dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili allespletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per lesercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E tenuto al segreto dufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Per il computo del quorum previsto dallart. 45, commi 2° e 4°, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio di Racconigi.
Art. 18
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE
1. Le dimissioni del Consigliere debbono essere presentate in forma scritta al Sindaco che, entro venti giorni, le iscrive allOrdine del Giorno del Consiglio Comunale per comunicarle e procedere alla surrogazione.
2. Esse sono irrevocabili dal momento della presentazione ed efficaci una volta adottato dal Consiglio il provvedimento di surrogazione.
Art. 19
CONSIGLIERE ANZIANO
1. E Consigliere Anziano quello che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, ha conseguito la maggior cifra individuale. Non vanno considerati, a tal fine, il Sindaco neo eletto ed i candidati alla carica di Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento le relative funzioni sono esercitate dai Consiglieri che lo seguono nellordine di anzianità.
3. Il Consigliere Anziano presiede le adunanze del Consiglio Comunale nei casi previsti dallart. 21 - comma 1 -.
Art. 20
GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale indicando altresì il nominativo del Capogruppo.
2. Qualora non esercitino tale facoltà e nelle more di designazione, i gruppi consiliari sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze per ogni lista. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per lespletamento delle loro funzioni, idonee strutture fornite tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 21
CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, in sua assenza al Vice Sindaco, mancando anche il Vice Sindaco, la presidenza del Consiglio Comunale spetta al Consigliere Anziano.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico-amministrativo dellOrgano Consiliare.
5. Nellesercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni e società, nonchè nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il Consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari opportunità.
6. Il Consiglio Comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonchè le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti.
8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 22
FUNZIONAMENTO
1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inosservanza dellobbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
4. Il Consiglio Comunale si scioglie nei casi previsti dalla legge.
5. Lo scioglimento determina la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.
Art. 23
COMPETENZE DEL CONSIGLIO
1. Oltre alle competenze attribuite dalla legge il Consiglio definisce lindirizzo del Comune, esercita il controllo politico amministrativo sullamministrazione, la gestione, anche indiretta, del Comune stesso e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
2. Nellambito dellattività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione allazione comunale.
3. Esso può impegnare la Giunta a riferire sullattuazione di specifici atti di indirizzo.
4. Per ogni programma, progetto o intervento deliberativo del Consiglio Comunale, si procede, contestualmente alla deliberazione, alla individuazione del o dei funzionari a cui sia attribuita, ai sensi di legge, statutari e regolamentari, la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi dellEnte.
5. Lattività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante lesercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità alla legge ed al presente Statuto.
6. La suddetta funzione di controllo, e di sindacato ispettivo, può essere egualmente esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento, dalle Commissioni Consiliari.
7. Il Regolamento individua, altresì, i casi in cui la risposta alle interrogazioni può essere data in commissione secondo criteri di effettività e tempestività.
Art. 24
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare lattuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta allOrgano Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto allapprovazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 25
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno delladunanza e la formulazione dellordine del giorno, salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3° del presente articolo.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio può essere convocato in sessione straordinaria:
a) per iniziativa del Sindaco;
b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
4. Nei casi in cui alla precedente lettera b) ladunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, in caso di mancata convocazione da parte del Sindaco vi provvederà il Vice Sindaco o in difetto il Consigliere Anziano.
5. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
6. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
Art. 26
CONSIGLIO APERTO
1. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente Statuto, promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del Consiglio aperto.
2. Nelle sedute del Consiglio pubbliche e formali, previste nellarticolo precedente, è consentito al Presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa ladunanza nella forma del Consiglio aperto.
Art. 27
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva ha la facoltà di promuovere lelezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
* politica ambientale;
* sport;
* tempo libero;
* giochi;
* rapporti con lassociazionismo;
* cultura e spettacolo;
* pubblica istruzione;
* assistenza ai giovani e agli anziani;
* rapporti con lUNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 28
CONSEGNA DELLAVVISO DI CONVOCAZIONE
1. Lavviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato allAlbo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per ladunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per ladunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
c) almeno ventiquattro ore prima delladunanza, per i casi durgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti allordine del giorno.
2. Per la notifica dellavviso si osservano le disposizioni dellart. 155 del Codice di procedura Civile.
Art. 29
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA
DELLE SEDUTE
1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità delladunanza, lintervento di almeno quattro Consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nellordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dallarticolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità delladunanza:
a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
Art. 30
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA
DELLE DELIBERAZIONI
1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata, e i casi in cui la legge prevede espressamente la presenza delle minoranze.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili
con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.
4. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.
Art. 31
PUBBLICITA DELLE SEDUTE
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Consiglio, con voto formale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.
Art. 32
DELLE VOTAZIONI
1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Si effettuano votazioni per schede segrete per quelle riguardanti persone o nomine di Commissioni, la votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle Commissioni o di nomine che, per legge, spettano al Presidente.
Art. 33
REGOLAMENTO INTERNO
1. Le norme relative allorganizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al capo I e al capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.
Art. 34
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
1. Il Consiglio Comunale si può articolare in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi realizzata mediante voto plurimo di tutte le forze politiche presenti in Consiglio.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari permanenti, nellambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, al fine di vigilare sullattuazione delle deliberazioni consiliari, sullamministrazione comunale e sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.
4. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto dufficio.
5. Le commissioni possono anche richiedere laudizione di persone.
6. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
7. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
Art. 35
COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA
1. Il Consiglio, con le modalità di cui allarticolo precedente e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, può istituire su proposta di un quarto dei Consiglieri:
* commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse, ai fini dellattività del Comune;
* commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici hanno lobbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto dufficio.
2. La presidenza di tali commissioni è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di minoranza.
Un apposito regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni.
Allatto della loro istituzione, il Consiglio ne definisce i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, nonchè lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.
Art. 36
NOMINE - MODALITA DI ESERCIZIO
1. Al fine di meglio consentire al Consiglio la valutazione delle proposte di nomina di cui allart. 32, comma 2°, lettera n), le stesse dovranno essere corredate dalla documentazione comprovante la sussistenza nei candidati di requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale.
Art. 37
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione allAlbo Pretorio per quindici giorni naturali consecutivi, salvo specifiche prescrizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi dellart. 47 della legge 08 giugno 1990, n. 142.
CAPO III
LA GIUNTA
SEZIONE I
ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA
Art. 38
LA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta si compone del Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori, nominati dal Sindaco, non inferiore a 2 e non superiore al limite massimo previsto dalla legge. Il Vice Sindaco dovrà essere scelto fra i Consiglieri Comunali in carica.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori con proprio decreto, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti lorgano e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Oltre ai casi di ineleggibilità previsti dal comma 2, non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Linesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli Assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio, che esercita lattività di controllo.
6. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole degli Assessori, che diventano efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione, restano in carica fino allinsediamento dei successori.
7. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, ma eleggibili, e che non siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative del Comune di Racconigi.
Art. 39
INELEGGIBILITA ED INCOMPATIBILITA
ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE
1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
Art. 40
COMPETENZA
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per lattuazione del programma amministrativo, provvedendo:
a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;
b) dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere strategico o generali indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire;
c) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto, ad altri organi, al Direttore Generale, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei Servizi Comunali.
SEZIONE II
Art. 41
FUNZIONAMENTO
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa o tramite deliberazione regolamentare.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti della Giunta stessa. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.
4. Le adunanze non sono pubbliche.
Art. 42
MOZIONE DI SFIDUCIA
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza contare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. La mozione va presentata al Segretario Comunale perchè ne disponga limmediata acquisizione al protocollo dellEnte, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.
CAPO IV
IL SINDACO
Art. 43
IL SINDACO
1. La legge disciplina i requisiti e le modalità per lelezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità allufficio del Sindaco nonchè il suo status.
2. Il Sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinato dalla legge.
3. Il Sindaco, quale organo responsabile dellamministrazione del Comune, rappresenta lEnte, assicurando lunità dellattività politico-amministrativa del medesimo, ed esercita i poteri e le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni attribuitegli sovrintendendo allattività svolta dagli uffici ed adottando direttamente ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge.
5. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dal Consiglio Comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori.
6. Nellesercizio delle competenze indicate, il Sindaco, in particolare:
a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, allesecuzione degli atti ed allespletamento delle funzioni statali e regionali delegate al Comune. La Sovrintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e responsabilità del Direttore Generale, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi Comunali;
b) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca degli organi e rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, ivi compresi le commissioni comunali tecno-consultive, attenendosi, ove previsto dalla legge, agli indirizzi formulati dal Consiglio;
c) nomina, nellambito delle dotazioni organiche, su proposta del Segretario Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari, attribuisce incarichi dirigenziali di consulenza e di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
d) coordina e stimola lattività dei singoli Assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sullattività politico-amministrativa dellEnte;
e) firma gli atti nellinteresse del Comune per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Segretario o ai Responsabili di Area;
f) presiede le assemblee e le riunioni ove partecipi quale rappresentante del Comune;
g) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessari per la realizzazione dei programmi dellEnte;
h) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni comunali, nonchè consorzi o società di cui il Comune fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi programmatici;
i) può proporre la surroga, per particolari motivi di necessità ed urgenza indicati nel provvedimento, degli organi burocratici nelladozione di atti di loro competenza;
l) promuove, tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche sullattività degli uffici e dei servizi e può acquisire presso gli stessi informazioni anche riservate;
m) vigila sullo svolgimento delle funzioni assegnate ai Responsabili dei Servizi. Per rendere effettiva e costante tale attività, gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi nellesercizio delle proprie competenze, sono periodicamente comunicati al Sindaco in elenco.
7. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nellambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
8. Al Sindaco, oltre che alle competenze di legge sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
9. Il Sindaco può delegare agli Assessori le attribuzioni indicate alle lettere e), f), g), h), l) ed m) del comma 6.
10. Gli atti monocratici previsti nel presente articolo sono adottati dal Sindaco con losservanza del procedimento disciplinato dallart. 91 del presente Statuto.
Art. 44
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellEnte, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è organo responsabile dellamministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del Comune nonchè lattività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 6 della legge 142/90, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) attribuisce al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore.
Art. 45
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza verifica direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali appartenenti allEnte, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, S.p.A. e S.r.l. appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 46
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 47
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO
PERMANENTE DEL SINDACO
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei dal Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
3. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dallAssessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dellimpedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 48
VICE SINDACO - ANZIANITÀ ASSESSORI
1. Il Vice Sindaco è il componente della Giunta scelto fra i Consiglieri Comunali che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento, secondo la previsione di legge.
2. Quando il Vice Sindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dallAssessore più anziano di età.
3. In caso di dimissioni del Sindaco, con contestuale ritiro della delega conferita al Vice Sindaco, questultimo resta in carica pur se la sua delega sia stata ritirata, qualora non venga sostituito da altro componente del Consiglio Comunale..
Art. 49
ASSESSORI
1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dellorgano di governo del Comune.
2. Agli stessi Assessori il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee, oltre che ladozione di provvedimenti di propria competenza se previsto dalla legge o dallo Statuto.
Art. 50
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
1. Lamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale e dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 51
ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE
1. Il Comune ispira lorganizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare lefficienza, lefficacia e leconomicità dellazione amministrativa.
2. Lattività dellamministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dellEnte, da quella di gestione che è svolta dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei Servizi Comunali con le forme e secondo le modalità prescritte dallo Statuto e da appositi regolamenti.
3. La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. Gli organi di gestione indicati al secondo comma, ai sensi di legge, dello Statuto e dei regolamenti, esercitano le loro competenze avvalendosi dellapparato comunale, con poteri gerarchici e decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e allutilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico amministrativi ricevuti, nonchè agli obiettivi, progetti e programmi da attuare.
5. Gli uffici comunali si ripartono in sezioni ricomprese in aree funzionali, individuate secondo criteri di omogeneità.
6. Le determinazioni e gli atti assegnati alla competenza del Direttore Generale, del Segretario Comunale o ai Responsabili dei Servizi in forza della legge, dello Statuto e dei regolamenti, sono posti in essere secondo il procedimento stabilito dallart. 91 del presente Statuto.
7. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
8. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati, nei limiti previsti dalle leggi, per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 52
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 53
PERSONALE
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Il Comune promuove laggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standards di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
3. Realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso lutilizzo razionale delle risorse umane con lammodernamento delle strutture, con il collegamento informatico degli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
4. Conformemente alle norme di legge i regolamenti disciplinano la dotazione organica del personale, lorganizzazione degli uffici e dei servizi, nonchè gli strumenti e le forme dellattività di raccordo e di coordinamento esercitata dal segretario nei confronti dei Responsabili dei Servizi. Il regolamento organico determina altresì le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno e effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
5. Gli stessi regolamenti disciplinano lamministrazione del Comune, che si attua mediante attività informata a principi operativo-funzionali, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dellazione amministrativa:
a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dellapparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.
5. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il Responsabile degli uffici e dei servizi, e lAmministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
CAPO V
DIRETTORE GENERALE - SEGRETARIO
COMUNALE E RESPONSABILI DI SERVIZI
Art. 54
DIRETTORE GENERALE
1. Il Sindaco, previo parere della Giunta Comunale, può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i limiti previsti dalla legge.
2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.
Art. 55
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei Servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellEnte e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi di verificato inadempimento o omissioni di atti o inerzia, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Art. 56
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dellEnte perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.
Art. 57
SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dellUfficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.
Art. 58
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allEnte e, con lautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.
4. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali lEnte è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellEnte, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
Art. 59
CONFERENZA SERVIZI
1. I Responsabili dei Servizi costituiscono la conferenza per svolgere funzioni ausiliare e consultiva degli organi elettivi e dei revisori dei conti in materia di organizzazione e gestione amministrativa dellEnte.
2. Essa è strumento di impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo interamministrativo.
3. La conferenza è convocata e presieduta dal Segretario Comunale. Copia dei verbali delle riunioni viene trasmessa al Sindaco.
Art. 60
RESPONSABILI DEI SERVIZI
1. I Responsabili dei Servizi, con losservanza dei principi e criteri fissati dalla legge e dal presente Statuto, provvedono alla gestione del Comune assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di essi, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.
2. Ai Responsabili dei Servizi del Comune viene attribuita, secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, lattività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorchè tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge o dallo Statuto, agli organi dellEnte o al Segretario Comunale.
3. Essi sono preposti ai singoli settori dellorganizzazione dellEnte e sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dellattività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.
Art. 61
NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI
1. Il Sindaco, su proposta del Segretario Comunale, prepone a singoli settori o alle direzioni di aree funzionali, personale della qualifica apicale con incarico di direzione e coordinamento a tempo determinato.
2. La copertura dei posti di Responsabili dei Servizi, può avvenire, con nomina del Sindaco, mediante convenzione regolata da norme sul pubblico impiego di durata annuale o eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.
3. I Responsabili di Area esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire.
Art. 62
INCARICHI DIRIGENZIALI
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellart. 6, comma 4, della legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 63
COLLABORAZIONI ESTERNE
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allAmministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 64
UFFICIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellEnte o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè lente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui allart. 45 del D. Lgs. n. 503/92.
TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI
Art. 65
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
1. Il Comune garantisce leffettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini allattività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
3. Ai fini di cui al comma precedente lamministrazione comunale favorisce:
* le assemblee e consultazioni di borgo, di zona e di categoria sulle principali questioni;
* liniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. Lamministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, lautonomia e luguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
Art. 66
RIUNIONI ED ASSEMBLEE
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento, in forme democratiche, delle attività culturali, politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. Lamministrazione comunale mette a disposizione locali opportuni ed ogni altra struttura o spazio idoneo, a richiesta di gruppi ed organismi regolarmente costituiti, ed iscritti in apposito albo comunale da costituirsi con apposito regolamento.
3. Le condizioni e le modalità duso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sullesercizio dei locali pubblici.
4. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
Art. 67
CONSULTAZIONI
1. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono deliberare consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sociali e di altri organismi e gruppi, singolarmente o riuniti in consulte omogenee nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale e della Giunta.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
CAPO II
INIZIATIVE POPOLARI
Art. 68
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale e alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonchè proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. La conferenza dei capigruppo entro novanta giorni dalla presentazione delle istanze, ne decide la proposizione al Consiglio Comunale, le istanze presentate alla Giunta Comunale sono dalla stessa discrezionalmente esaminate.
3. Le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, che provvedono a deliberare nel merito entro sessanta giorni.
4. Agli effetti dei precedenti commi, le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 150 elettori.
5. Lautenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 69.
6. Sono escluse dallesercizio del diritto diniziativa le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto;
b) tributi e bilancio;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) designazioni e nomine;
e) Piano Regolatore Generale e Strumenti Urbanistici Esecutivi.
Art. 69
REFERENDUM CONSULTIVO -
PROPOSITIVO - ABROGATIVO
1. Un numero di elettori residenti non inferiore ad 1/7 degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum, consultivi, propositivi o abrogativi.
2. E però esclusa la possibilità di Referendum quando si verta in tema di:
a) Tributi locali, tariffe o prezzi di pubblici servizi ed altre prestazioni a carattere impositivo o corrispettivo;
b) materie che esulano dallesclusivo ambito locale, specie se coinvolgano interessi dello Stato e della Regione;
c) applicabilità di disposizioni legislative o regolamentari a carattere generale o di disposizioni amministrative, comunque a carattere vincolante da parte di Istituzioni superiori al Comune;
d) materie regolate da convenzioni di diritto pubblico prima che le stesse siano venute a scadenza;
e) materie già sottoposte a consultazione referendaria nellultimo quinquennio;
f) atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;
g) nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze e provvedimenti inerenti al personale comunale;
h) Piano Regolatore Generale e Strumenti Urbanistici attuativi;
i) Statuto Comunale;
j) Espropriazioni per pubblica utilità.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
9. Nel caso di proposta abrogativa, sottoposta a referendum, approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Art. 70
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare lavvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che lamministrazione ha lobbligo di esaminare, qualora siano pertinenti alloggetto del procedimento medesimo.
Art. 71
COMUNICAZIONE DELLAVVIO
DEL PROCEDIMENTO
1. Il Comune deve dare notizia dellavvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
a) lufficio ed il dipendente responsabile del procedimento;
b) loggetto del procedimento;
c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa: lamministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dallamministrazione.
CAPO IV
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
Art. 72
PUBBLICITA DEGLI ATTI
1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti lesibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.
Art. 73
DIRITTO DI ACCESSO
1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi dovuti.
Art. 74
BOLLETTINO INFORMATIVO
1. Il Comune provvederà alla pubblicazione di un bollettino di informazione sullattività del Comune da inviare a tutti i nuclei familiari.
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 75
ISTITUZIONE - ATTRIBUZIONI
1. A garanzia dellimparzialità e del buon andamento dellamministrazione comunale è possibile istituire lufficio del Difensore Civico.
2. Oltre alle funzioni assegnate dallart. 17, commi 38 e 39, della legge 15.05.1997, n. 127, spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici o privati, o di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso lamministrazione comunale e gli Enti ed aziende dipendenti.
3. Il Difensore Civico agisce dufficio, qualora, nellesercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi.
4. I Consiglieri Comunali non possono rivolgere richiesta di intervento del Difensore Civico.
5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonchè ogni altra notizia connessa alla questione trattata.
6. I dipendenti non possono rifiutare il rilascio di tali atti o documenti.
7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nellesercizio delle proprie funzioni, di fatti costituenti reato ha lobbligo di farne rapporto allautorità giudiziaria.
Art. 76
NOMINA
1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede a nuova votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti, in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico.
4. In caso di vacanza dellincarico, la convocazione deve avvenire entro 30 giorni.
5. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro 30 giorni dallapprovazione del regolamento di cui allart. 81 del presente Statuto.
Art. 77
REQUISITI
1. Il Difensore Civico è scelto fra i candidati che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non sono eleggibili alla carica:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali;
c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;
d) gli amministratori di Ente o Azienda dipendente del Comune;
e) coloro che siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative del Comune di Racconigi.
Art. 78
DURATA IN CARICA - DECADENZA E REVOCA
1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dallart. 16, comma 2, del presente Statuto.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi allesercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
Art. 79
SEDE - DOTAZIONE ORGANICA - INDENNITÀ
1. Lufficio del Difensore Civico ha sede presso la casa comunale.
2. Allassegnazione delleventuale personale provvede la Giunta Comunale, nellambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Al Difensore Civico compete unindennità di carica corrispondente a quella percepita da un Assessore.
Art. 80
RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI
1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato lazione, invia:
a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sullattività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli Enti o aziende, oggetto del suo intervento.
Art. 81
MODALITÀ E PROCEDURE DINTERVENTO
1. Il Regolamento disciplina le modalità e le procedure dellintervento del Difensore Civico.
TITOLO V
SERVIZI
Art. 82
GESTIONE DEI SERVIZI
1. Il Comune gestisce i servizi con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto ed alle condizioni che assicurano la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali che costituiscono obiettivo del Comune stesso.
2. La scelta della forma di gestione, tra quelle previste dalla legge, è deliberata dal Consiglio Comunale sulla scorta di una relazione del collegio dei revisori che analizza e valuta gli aspetti economici e finanziari della proposta.
3. Il Consiglio Comunale opera la scelta con criteri comparativi, tenuto conto della natura del servizio. Ove possibile, per la gestione di servizi aventi specifiche e rilevanti caratteristiche di natura sociale, deve essere ricercata la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati e in particolare delle cooperative sociali ed integrate e delle associazioni senza fini di lucro. Nei casi in cui la legislazione vigente lo consenta con i medesimi soggetti il Comune può costituire società di capitali a prevalenza pubblica.
Art. 83
COSTITUZIONE DI AZIENDE
1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può costituire aziende speciali.
2. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere i principi di unitarietà con lindirizzo generale del Comune, assicurata dal Presidente dellazienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi e di gestione, attribuiti al direttore ed ai Responsabili.
Art. 84
ORGANI DELLAZIENDA
1. Il presidente ed i componenti del consiglio damministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.
2. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dellazienda, che può prevedere la figura del vicedirettore.
3. Lo statuto stesso disciplina, unitamente ad appositi regolamenti interni, lordinamento ed il funzionamento delle aziende.
Art. 85
ISTITUZIONI
1. Per la gestione di servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale, il Comune si può avvalere di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.
2. Non possono essere create più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.
3. Un apposito regolamento determina il funzionamento dellistituzione, nonchè lassetto organizzativo e finanziario.
Art. 86
ORGANI DELLISTITUZIONE -
NOMINA E COMPETENZE
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due, ne superiore a quattro, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra soggetti estranei a tale organo purchè in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere Comunale.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti di amministrazione indicati nel Regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.
3. Il Presidente rappresenta listituzione e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore, adotta, in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il Presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Il direttore ha la responsabilità gestionale dellistituzione e viene nominato con le modalità previste dal Regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.
Art. 87
REVOCA DEGLI ORGANI DELLE AZIENDE E
DELLE ISTITUZIONI
1. Il Sindaco può revocare il Presidente o membri del Consiglio di Amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali e approvata dal Consiglio Comunale.
Art. 88
DESIGNAZIONI E DURATA IN CARICA
DEGLI ORGANI DEGLI ENTI
E RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE
1. Il Regolamento del presente Statuto stabilisce i criteri per la designazione e la nomina di rappresentanti del Comune, in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti.
2. I suddetti rappresentanti relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al conto consuntivo e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti ogni qual volta lo ritengano: il Consiglio stesso, le Commissioni e la Giunta Comunale.
3. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i responsabili del Comune in S.p.A. ed altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio Comunale che li elegge, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
TITOLO VI
CONTROLLO INTERNO
Art. 89
REVISORI DEI CONTI
1. I Revisori dei Conti sono eletti dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sullordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per lelezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dei Revisori. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle società per azioni.
3. Nellesercizio delle loro funzioni, i Revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i Responsabili di Area del Comune o delle istituzioni, che hanno lobbligo di rispondere, nonchè dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente cui il Comune eroghi contributi; possono presentare relazioni e documenti al Consiglio Comunale.
4. I Revisori, se invitati, assistono alle sedute del Consiglio, delle Commissioni, della Giunta Comunale e dei Consigli di Amministrazione delle istituzioni; possono, su richiesta al Presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla loro attività.
Art. 90
CONTROLLO DI GESTIONE
1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dellente, il regolamento individua risorse, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. A tal fine potrà essere istituito presso la ragioneria del Comune lufficio per il controllo economico interno della gestione, che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sullandamento dellazione amministrativa del Comune riferendone agli organi elettivi, al Direttore Generale, al Segretario Generale ed ai Responsabili dei Servizi.
3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dellattività amministrativa svolta;
d) laccertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative eventuali responsabilità.
Art. 91
PARERI, CONTROLLO E PUBBLICITÀ
DEGLI ATTI MONOCRATICI
1. Gli atti monocratici posti in essere dal Sindaco, dal suo sostituto o dai suoi delegati, nonchè gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi quando si riferiscano a competenze assegnate prima dellentrata in vigore delle leggi 25 marzo 1993, n. 81 e Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad organi collegiali, devono essere corredati dei pareri e dellattestazione della copertura finanziaria previsti rispettivamente dagli articoli 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Gli atti indicati al precedente comma sono altresì sottoposti al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni della Giunta Comunale ed allobbligo della contestuale comunicazione ai capigruppo e ad altri organi se previsto dalla legge, al fine di favorire lesercizio delle tempestive attività di controllo popolare ed interno, tese ad assicurare la legalità e la trasparenza dellazione amministrativa.
TITOLO VII
MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 92
REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO
1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per lapprovazione.
2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione.
3. Labrogazione deve essere votata contestualmente allapprovazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dellentrata in vigore di questultimo.
Art. 93
DISPOSIZIONI FINALI
1. Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allAlbo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Comune di Salbertrand (Torino)
Statuto comunale
INDICE
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Autonomia Statutaria
Art. 2 Finalità
Art. 3 La popolazione, il territorio, la sede, il gonfalone, lo stemma, il bollo
Art. 4 Consiglio Comunale dei ragazzi
Art. 5 Programmazione e forme di cooperazione
Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art. 6 Organi
Art. 7 Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 8 Consiglio Comunale
Art. 9 Linee programmatiche di mandato
Art. 10 Commissioni
Art. 11 Consiglieri
Art. 12 Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 13 Gruppi consiliari
Art. 14 Sindaco
Art. 15 Attributi di Amministrazione
Art. 16 Attribuzioni di vigilanza
Art. 17 Attribuzioni di organizzazione
Art. 18 Vicesindaco
Art. 19 Mozioni di sfiducia
Art. 20 Dimissioni del Sindaco
Art. 21 Giunta comunale
Art. 22 Composizione
Art. 23 Nomina
Art. 24 Funzionamento della Giunta
Art. 25 Competenze
Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 26 Partecipazione popolare
Capo II
Associazionismo e volontariato
Art. 27 Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 28 Consultazioni
Art. 29 Petizioni
Art. 30 Istanze e Proposte
Art. 31 Referendum
Art. 32 Accesso agli atti e diritto di informazione
Art. 33 Difensore Civico
Titolo IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Capo I
Azione amministrativa
Art. 34 Principi e criteri informatori dellazione amministrativa
Art. 35 Organizzazione dellazione amministrativa
Art. 36 Servizi pubblici comunali
Art. 37 Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 38 Aziende speciali
Art. 39 Struttura delle aziende speciali
Art. 40 Istituzioni
Art. 41 Società per azioni od a responsabilità limitata
Art. 42 Convenzioni
Art. 43 Consorzi
Art. 44 Accordi di programma
Titolo V
UFFICI E PERSONALE
Capo I
Uffici
Art. 45 Principi strutturali e organizzativi
Art. 46 Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 47 Regolamento degli uffici e dei servizi
Capo II
Il Segretario comunale
Art. 48 Segretario comunale
Art. 49 Vicesegretario comunale
Titolo VI
PATRIMONIO FINANZA E CONTABILITA
Capo I
Patrimonio e contabilità
Art. 50 Demanio e patrimonio
Art. 51 Ordinamento finanziario e contabile
Art. 52 Revisione economico - finanziaria
Titolo VII
PARTE NORMATIVA
Capo I
Attività Regolamentare
Art. 53 I Regolamenti
Art. 54 Ambito di applicazione dei regolamenti
Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55 Entrata in vigore dello Statuto
Art 56 Revisione dello Statuto
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1
Autonomia Statutaria
1. Il Comune di Salbertrand:
- è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana, dalle leggi dello Stato, dai principi generali dellordinamento e dal presente Statuto.
- è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dellautonomia degli enti locali;
- considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nellorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, lautogoverno della comunità
2. Il presente Statuto, nellambito del riconoscimento costituzionale delle autonomie locali, viene liberamente formato dal Consiglio Comunale e costituisce fonte normativa primaria, nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione e dei principi generali dellordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
Art. 2
Finalità
1. Il comune di Salbertrand si inserisce nel comprensorio geografico ed ambientale dellAlta Valle di Susa, il quale ha espresso, fin dai tempi remoti, peculiari identità etniche e culturali, in un quadro socio- economico di interessi omogenei, derivanti da comuni caratteristiche agro-silvo-pastorali, da rapporti di collegamento con le comunità transalpine, dalla appartenenza allarea di minoranza linguistica occitana e da una più recente vocazione turistica in espansione.
2. Tali caratteristiche legano in una medesima ispirazione le popolazioni dei singoli Comuni dellAlta Valle di Susa e costituiscono presupposto ed obiettivo della volontà di comporre in uno spirito unitario le istanze emergenti dalla realtà sociale.
3. Il comune di Salbertrand si riconosce in tale identità storica e culturale riaffermando limpegno di difendere e sviluppare, nelle forme più opportune, i valori tramandati dalle precedenti generazioni come vitale eredità per il futuro delle proprie popolazioni.
4. In particolare il Comune di Salbertrand si impegna a realizzare lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità che rappresenta, attraverso la difesa delle tradizioni e lingua locali, nella tutela dellambiente montano e nel miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, attenuando per quanto possibile i disagi dovuti alle sfavorevoli condizioni climatiche e di territorio.
5. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
- dare pieno diritto alleffettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Salbertrand; a tal fine sostiene e valorizza lapporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
- valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, linguistiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione delliniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nellimpegno della cura e delleducazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
Art. 3
La popolazione, il territorio, la sede, il gonfalone, lo stemma,
il bollo
1. Il Comune di Salbertrand è costituito dallinsieme delle popolazioni e dei territori, del Capoluogo e delle sue Frazioni con una estensione di Kmq. 40,88. Il Comune di Salbertrand è confinante con i seguenti Comuni: Exilles, Oulx e Pragelato, secondo le risultanze del piano topografico di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
2. Gli uffici e gli organi comunali hanno sede nel Capoluogo, in piazza Martiri della Libertà n. 1. Presso la sede del comune si riuniscono normalmente il Consiglio, la Giunta e le Commissioni; le riunioni possono tenersi in luoghi diversi, in caso di necessità o per particolari esigenze, acclarate dal Sindaco.
3. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni viene disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare, con parere vincolante.
4. Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono storicamente in uso. Il gonfalone e lo stemma presentano le seguenti caratteristiche:
Stemma: Torre sovrastata da corona dorata;
Gonfalone: drappo troncato di azzurro e di bianco e caricato dello stemma con liscrizione centrata in alto: Comune di Salbertrand.
5. Il gonfalone comunale si esibisce nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da persona da esso incaricata, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Inoltre, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
6. Luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali può essere autorizzato dalla Giunta Comunale, solo ove sussista un interesse pubblico.
7. Il bollo è il sigillo che reca lemblema del Comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto.
Art. 4
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere lelezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con lassociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con lUNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art.5
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Comunità Montana Alta Valle di Susa, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
3. Nellambito del principio di cui al comma 1, la programmazione delle opere e dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di priorità e di analisi tecnica dei costi gestionali, con la predisposizione di idonei piani finanziari.
4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione , complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
5. Il Comune può delegare, nelle forme di legge, alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province ed alle altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e lorganizzazione di servizi, quando le capacità comunali non consentano una gestione ottimale.
TITOLO II
Ordinamento strutturale
CAPO I
Organi e loro attribuzioni
Art. 6
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art. 7
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone fisiche e giuridiche, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.
Art. 8
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco ed ove questi siano assenti od impediti, dagli altri Assessori, secondo lordine dato dalletà. In assenza del Sindaco e dei componenti della Giunta, la presidenza viene assunta dal Consigliere comunale più anziano per età.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico-amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
8. Lattività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria, con le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. In sede di approvazione del bilancio di previsione, vengono annualmente definite le risorse finanziarie destinate a favorire lattività del Consiglio comunale. Il regolamento del Consiglio comunale disciplinerà la gestione delle predette risorse.
Art. 9
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta allorgano consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche; detto documento è sottoposto allapprovazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 10
Commissioni
1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.
3. La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Art. 11
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
Art. 12
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano, anche attraverso i capigruppo consiliari.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale, secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.
5. I consiglieri comunali che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal parte del consigliere interessato.
Art. 13
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale.
Art. 14
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellAmministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nellambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazioni interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
Art. 15
Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica ed amministrativa del Comune nonché lattività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
h) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali.
Art. 16
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco, nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 17
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 18
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di questultimo.
2. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allalbo pretorio.
Art. 19
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 20
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Art. 21
Giunta comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.
Art. 22
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono, tuttavia, essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
Art. 23
Nomina
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 24
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli assessori nonché stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà degli assessori nominati più il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 25
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore, se nominato, od ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Sono, altresì, di competenza della Giunta:
a) lautorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;
b) laccettazione di lasciti e donazioni di beni mobili;
c) i criteri e le direttive ai competenti responsabili dei servizi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
d) la fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum e la costituzione dellufficio comunale per le operazioni referendarie, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
e) lapprovazione degli accordi di contrattazione decentrata;
TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
CAPO I
Partecipazione e decentramento
Art. 26
Partecipazione popolare
1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini allattività del Comune, per assicurare la corretta gestione, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, sono privilegiate le forme associative, cooperative e le organizzazioni di volontariato, incentivando laccesso alle strutture ed ai servizi del Comune.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. Il Comune può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere delle categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.
CAPO II
Associazionismo e volontariato
Art. 27
Valorizzazione delle forme associative
ed organi di partecipazione
1. LAmministrazione comunale favorisce e promuove lattività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono valorizzate:
a) le rappresentanze delle frazioni del Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale e culturale;
b) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;
c) lassociazione turistica Pro-loco, regolarmente riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dellattività turistica. Il Consiglio comunale potrà prevedere che lassociazione Pro-loco sia rappresentata negli organismi consultivi comunali e che alla stessa siano affidati servizi comunali attinenti il settore;
d) le associazioni e gli enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;
e) le associazioni sportive, ricreative e culturali, folcloristiche, musicali e darma cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse comunale;
f) i consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico;
g) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento degli usi civici e la conservazione delle corveés agro-silvo-pastorali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, laccesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. LAmministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi,sussidi, ausili finanziari od altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. Con apposito regolamento verranno disciplinate le concessioni di locali comunali. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune, a titolo di contributo promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.
4. E, altresì, favorita la formazione di organismi a base associativa dellutenza che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al Consiglio comunale circa i risultati della gestione.
CAPO III
Modalità di partecipazione
Art. 28
Consultazioni
1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che lAmministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. Le consultazioni, avviate dallAmministrazione comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, dellinterlocuzione attraverso questionari, del coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.
3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formano oggetto di attenzione da parte dellAmministrazione, la quale dà, comunque, riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti.
4. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
Art. 29
Petizioni
1. Chiunque, in forma personale od associata, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dellAmministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allAmministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro quindici giorni, lassegna al soggetto competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Il contenuto della decisione del soggetto competente, unitamente al testo della petizione, sono pubblicati mediante affissione negli appositi spazi, in modo tale da permetterne la conoscenza.
Art. 30
Istanze e Proposte
1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e proposte al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente a problemi di rilevanza cittadina.
2. Il Consiglio Comunale o la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, con apposita deliberazione, prenderà atto del ricevimento dellistanza o proposta, assumendo eventuali determinazioni consequenziali.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate secondo la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
4. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della istanza/ proposta, sono pubblicizzati mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
Art. 31
Referendum
1. Un numero di elettori residenti, non inferiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del Consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) progetti di opere pubbliche;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di svolgimento dei referendum.
6. Le sottoscrizioni referendarie devono essere autenticate nelle forme di legge.
7. Il referendum non è valido se non abbia partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
10. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
Art. 32
Accesso agli atti e diritto di informazione
1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, ovvero dintervento nei procedimenti amministrativi, secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.
4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune. In caso di soccombenza, le spese processuali sono a carico dellelettore, salvo che il Comune non aderisca al ricorso, costituendosi.
5. Tutti gli atti dellAmministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
6. E istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, lalbo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti prescrivono.
6. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.
Art. 33
Difensore Civico
1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, con la Provincia di Torino o con la Comunità Montana Alta Valle di Susa, a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri comunali assegnati.
2. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire losservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
3. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni qual volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
4. Il difensore civico deve provvedere affinchè la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinchè la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge. Deve inoltre vigilare affinchè a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui allarticolo 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997 n. 127, secondo le modalità previste dal comma 39 dello stesso articolo 17.
6. Il difensore civico ha diritto di ottenere dal comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
7. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dellordinamento vigente.
8. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
9. Lufficio del difensore civico è incompatibile con:
- ogni altra carica elettiva pubblica e con lesercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, forniti allAmministrazione Comunale;
- lo stato di membro del parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale o di comunità montana;
- le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente o società dipendenti o controllati dallo stato o altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;
- la qualità di componente di comitato regionale di controllo.
10. Lincompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dallufficio di difensore civico se linteressato non fa cessare la relativa causa nei termini stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali.
11. Il titolare dellufficio di difensore civico ha lobbligo di residenza in un comune della comunità montana Alta Valle Susa.
12. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino allinsediamento del successore.
13. Il difensore civico, oltre alle iniziative previste dal precedente comma 2, invia relazioni dettagliate al sindaco e al segretario comunale per le opportune determinazioni su argomenti di rilievo e nei casi in cui riscontri gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici.
14. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullattività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti.
15. Il difensore civico ha il diritto di essere sentito, in ogni sessione del consiglio comunale, su questioni iscritte allordine del giorno e oggetto delle sue funzioni e competenze.
16. Il regolamento, approvato con i criteri del presente statuto, disciplina le modalità di nomina, di elezione , decadenza revoca e di surrogazione, e le procedure di intervento del difensore civico.
17. Al difensore civico spettano lindennità di funzione, il cui importo è determinato dal Consiglio Comunale allatto della nomina.
TITOLO IV
Attività amministrativa
CAPO I
AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 34
Principi e criteri informatori
dellazione amministrativa
1. Il Comune informa la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza e di imparzialità.
2. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sullautonomia, sulla funzionalità e sulleconomicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale ed ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 35
Organizzazione dellazione amministrativa
1. Lamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e per programmi;
b) individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Nellorganizzazione della propria attività il Comune può avvalersi di strumenti operativi ed informatici ad alto contenuto tecnologico. In tali ambiti possono attivarsi forme di documentazione a supporto magnetico o di altro genere, in sostituzione della documentazione cartacea.
3. Il Comune riconosce valore ai documenti trasmessi con mezzi telematici di comunicazione.
4. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto e favorisce le forme di cooperazione con altri enti locali.
Art. 36
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 37
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione od unazienda. Lorganizzazione e lesercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento;
b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni , consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, per la gestione di servizi che la legge non riservi in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 38
Aziende speciali
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 39
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo il caso previsto dallart. 4 del R.D. 15-10-1925 n. 2578, in presenza del quale si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori del conto, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellAmministrazione approvati dal Consiglio comunale.
Art. 40
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellAmministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo nonché esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dellistituzione.
Art. 41
Società per azioni od a responsabilità limitata
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto, lacquisto di quote od azioni, devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco od un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza del Comune.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
Art. 42
Convenzioni
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 43
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
2. A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati allalbo pretorio.
4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dallassemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 44
Accordi di programma
1. Il Sindaco, per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in unapposita conferenza la quale provvede, altresì, allapprovazione formale dellaccordo stesso, ai sensi dellart. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dallart. 17, comma 9, della legge 127/97.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
TITOLO V
Uffici e personale
CAPO I
Uffici
Art. 45
Principi strutturali e organizzativi
1. Lamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 46
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, tenuto anche presente il principio costituzionale del buon andamento e della semplificazione dellazione amministrativa.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché allorganizzazione e gestione del personale nellambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni nonché leconomicità.
Art. 47
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
5. Il regolamento comunale sullordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra laltro, le modalità di nomina e le funzioni del direttore generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.
CAPO II
Il Segretario comunale
Art 48
Segretario comunale
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dellufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
Svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti, nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengano assegnati dal Sindaco.
Art. 49
Vicesegretario comunale
1. Il Sindaco può assegnare le funzioni di Vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali del Comune.
TITOLO VI
Patrimonio finanza e contabilità
CAPO I
Patrimonio e contabilità
Art. 50
Demanio e patrimonio
1. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dellart. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
Art. 51
Ordinamento finanziario e contabile
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dallart. 108 del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 52
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo 51, disciplinerà, altresì, che lorgano di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
TITOLO VII
PARTE NORMATIVA
CAPO I
Attività Regolamentare
Art. 53
I Regolamenti
1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto relativamente alle materie di propria competenza.
2. I regolamenti divengono obbligatori decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dalla esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di adozione.
Art. 54
Ambito di applicazione dei regolamenti
1. I regolamenti, di cui allart. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i., sono subordinati ai seguenti limiti:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
b) la loro efficacia è limitata allambito comunale;
c) non possono contenere norme a carattere particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva;
e) non sono abrogati o disapplicati che da regolamenti posteriori determinati con deliberazione del consiglio comunale o della giunta, secondo le rispettive competenze, o per incompatibilità con disposizioni di legge sopravvenute.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55
Entrata in vigore dello Statuto
1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione allalbo pretorio del Comune e dovrà essere assicurata la conoscenza da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti che vi hanno sede.
Art. 56
Revisione dello Statuto
1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dellart. 4, comma 3, della legge 142/90 e s.m.i..
2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
Comune di Suno (Novara)
Statuto comunale
TITOLO 1°
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1
AUTONOMIA STATUTARIA
1. Il Comune di Suno, ente autonomo dellUnione Europea, nellambito dei principi della costituzione, delle leggi della Repubblica Italiana e del presente statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Suno concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea al fini del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui lattribuzione delle responsabilità pubbliche compete allautorità territorialmente funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire lassolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.
3. Realizza con i poteri e gli Istituti del presente statuto, lautogoverno della comunità.
ART. 2
FINALITA
1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari opportunità e dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana; nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale anche attraverso lazione di organizzazioni di volontariato.
2. Il comune ispira inoltre la sua azione alla promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione.
3. Promuove attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.
4. Il comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dellautonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
5. Lattività dallamministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri delleconomicità di gestione, dellefficienza e dellefficacia dellazione e persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
6. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre Nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi Internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso forme di gemellaggio.
7. Il comune ispira inoltre la propria attività al recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali.
ART. 3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. La circoscrizione del Comune di Suno è costituita dai seguenti agglomerati: Baraggia, Imperio, Mottoscarone, Piana, Pieve e Suno, storicamente riconosciuti dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Km2 21.317.395, confinando con i Comuni di: Bogogno, Agrate Conturbia, Mezzomerico, Vaprio dAgogna, Cavaglietto, Fontaneto dAgogna e Cressa.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nellagglomerato di Suno che è capoluogo.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
5. Sia gli organi collegiali che le commissioni, di cui al 4° comma, per disposizioni regolamentari potranno riunirsi anche in via ordinaria in locali diversi dalla sede del comune.
6. Allinterno del comune di Suno non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, linsediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di organi bellici nucleari e scorie radioattive.
ART. 4
STEMMA E GONFALONE
1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Suno, con lo stemma concesso con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri in data 5 settembre 1967.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche manifestazioni e ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 5 settembre 1967.
3. Luso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
ART. 5
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere lelezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con lassociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con lUNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
TITOLO II°
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I°
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
ART. 6
ORGANI
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellamministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
ART. 7
IL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresentando lintera comunità, determina lindirizzo politico amministrativo del comune e ne controlla lattuazione adottando gli atti fondamentali della legge.
2. Nellesercizio delle sue competenze deliberative, il Consiglio, fra laltro:
a) quando siano promosse, o debbano essere promosse, procedure per accordi di programma o conferenze dei servizi (purché essi attengano ad atti di competenza del Consiglio) nomina il rappresentante del comune, definisce gli indirizzi cui egli debba attenersi e delibera ai fini delleventuale dissenso motivato, previsto dall art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) esprime il punto di vista del comune, nel caso di consultazione obbligatoria o di procedure dintesa, previste dalla legge che possano comportare la modifica di atti di competenza del consiglio comunale stesso.
3. Il Consiglio esercita inoltre, con riguardo allassetto e allamministrazione del comune, delle istituzioni, delle aziende speciali e degli altri enti dipendenti dal comune, le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo demandategli dalla legge ed in particolare dall art. 32 della legge 142 del 1990, dallo statuto e dai regolamenti.
4. In particolare:
a) approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco ai sensi dellarticolo 34, 2° comma della legge n° 142 del 1990, come modificato dallart.16 della legge n° 81 del 1993; delibera, inoltre, gli indirizzi generali che devono essere attuati dal Sindaco, dalla giunta e dagli altri organi e soggetti attraverso i quali si esplica lazione del comune;
b) esamina la relazione annuale del difensore civico prevista dal successivo art. 89, ed assume, nellambito delle proprie competenze, le iniziative conseguenti ad essa o ad altri interventi del difensore civico presso il Consiglio, per assicurare limparzialità ed il buon andamento dellazione amministrativa;
c) approva ordini del giorno di valutazione proposta sulloperato della giunta comunale e del Sindaco, degli Uffici e dei servizi comunali, sullattività delle istituzioni, delle aziende speciali e degli enti dipendenti dal comune, sulloperato dei rappresentanti del comune in enti e Società;
d) approva gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici ai sensi dell art. 36, 3° comma della legge n° 142 del 1990;
e) discute interpellanze e interrogazioni in apposita seduta;
f) approva gli atti fondamentali delle Istituzioni e delle aziende speciali;
g) delibera gli indirizzi ai quali deve attenersi il Sindaco per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso gli enti, aziende e istituzioni.
5. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
ART. 8
SESSIONI E CONVOCAZIONI
1. Lattività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale, ne assicura il regolare svolgimento. Il regolamento interno del Consiglio fissa le regole generali, alle quali si deve attenere il Sindaco per la determinazione dellordine di trattazione delle pratiche.
5. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a 15 giorni, quando lo richiedano almeno 3 dei consiglieri, inserendo nellordine del giorno le questioni richieste.
6. Nellordine del giorno il Sindaco è tenuto ad inserire tutte le proposte di deliberazione, le interpellanze e le mozioni che gli siano pervenute da parte delle giunta, delle commissioni consiliari, o dai singoli consiglieri o dalle consulte, nonché le petizioni e le proposte dirette al Consiglio ai sensi degli art. 15 e 18 del presente statuto, a condizione che esse siano pervenute entro i termini fissati nel regolamento interno del Consiglio. Sulle proposte di deliberazione devono essere acquisiti i pareri previsti dall art. 53 della legge 142 del 1990 e lattestazione della copertura finanziaria delleventuale spesa ai sensi dell art. 55 comma 5° della legge stessa.
7. E nella facoltà del Sindaco inserire nellordine del giorno proposte e deliberazioni, interpellanze o mozioni che abbiano carattere di urgenza e che siano pervenute dopo la scadenza del termine fissato al comma precedente.
ART. 9
DELIBERAZIONI
1. Ferme restando le disposizioni di legge circa il numero minimo dei consiglieri che devono essere presenti perché il Consiglio possa deliberare, in tutti i casi in cui la legge o il presente statuto non prevedano diversamente le deliberazioni sono adottate dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, o, nel caso di scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi. E però richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati per le seguenti deliberazioni:
a) bilancio annuale di previsione ed allegati, relazione preventiva e
programmatica, e bilancio pluriennale;
b) Piano Regolatore Generale;
c) proposta di indizione di referendum
d) statuto delle aziende speciali e regolamento delle Istituzioni;
e) scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici di cui all art. 22 della legge 142.
1. Il voto dei consiglieri comunali è espresso in forma palese, tranne che nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.
2. Il segretario comunale interviene alle sedute e redige il verbale della deliberazione, curando che il contenuto dei singoli interventi sia riportato almeno succintamente. Il verbale è perfezionato con la sottoscrizione da parte del segretario e da parte di chi presiedeva la seduta consiliare allatto delle deliberazione.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tale caso è sostituito in via temporanea del componente del Consiglio o della giunta nominato dal Sindaco, di norma il più giovane di età
ART. 10
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione degli appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee, da parte del Sindaco, e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta allorgano consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto allapprovazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
ART. 11
COMMISSIONI CONSILIARI
1. Con propria delibera, il Consiglio comunale istituisce apposite commissioni permanenti per un esame preventivo di proposte e deliberazioni o comunque per la valutazione di questioni di competenza del Consiglio.
2. E istituita la conferenza dei capigruppo consiliari, i cui compiti e modalità di funzionamento saranno disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. La delibera del Consiglio comunale che istituisce una commissione consiliare permanente individua le materie di competenza della commissione. La composizione, le modalità di designazione dei componenti di ciascun gruppo, le modalità per lelezione del presidente da parte della commissione, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale. Inoltre, a ciascuna seduta della commissione può intervenire (e perciò deve essere convocato) il Sindaco o lassessore competente per quella materia, senza diritto di voto.
4. La presidenza di commissioni ove costituite, aventi funzione di controllo e di garanzia, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
5. E comunque istituita una commissione consiliare permanente, formata da tutte le consigliere comunali, per promuovere la considerazione della condizione e delle esigenze femminili ai fini dellattività amministrativa del Comune. La commissione elegge, fra le sue componenti, una con compiti di presidente.
6. Le commissioni consiliari svolgono solo funzioni consultive. Il fatto che una proposta sia già stata esaminata da una commissione non preclude in alcun modo la riapertura della discussione nel Consiglio comunale.
7. Il Consiglio comunale, può istituire, con propria delibera, commissioni consiliari speciali con compiti definiti dal Consiglio stesso. Tali commissioni speciali sono composte ed operano secondo le modalità previste dal Regolamento e svolgono funzioni consultive.
ART. 12
GRUPPI CONSILIARI
1. I consiglieri si possono costituire in gruppi.
2. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Ciascun gruppo dispone presso il comune di una sede, del personale, delle attrezzature e dei servizi necessari allesercizio del mandato elettorale.
ART. 13
I CONSIGLIERI
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano la loro funzione senza vincoli di mandato.
2. Si considera consigliere anziano, e ne compie le funzioni, colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze: A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
3. Sono dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio comunale, i consiglieri che non intervengono per tre volte consecutive senza giustificare il motivo alle sessioni.
4. Il Sindaco, dopo accertamento dellassenza, comunica per iscritto il procedimento amministrativo ai sensi dell art. 7 della legge n° 241 del 7 agosto 1990. Il consigliere ha facoltà di produrre documenti probatori e far valere le proprie giustificazioni entro 20 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina e quindi delibera sulla base delle valutazioni espresse sulle cause giustificative.
ART. 14
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire leffettivo esercizio, ha diritto di:
a) esercitare liniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
c) intervenire nella discussione in Consiglio;
d) ottenere dal segretario e dai dirigenti del comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili allespletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
1. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e per ogni altra comunicazione ufficiale. Può eleggere il domicilio anche presso gli uffici comunali.
2. A norma della legge 5 luglio 1982, n° 441, i consiglieri comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.
ART. 15
IL SINDACO
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche che risultano connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nellambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
ART. 16
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione del comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del comune nonché lattività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 6 delle legge n° 142/90, e s.m.ei;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili;
ART. 17
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente servendosi o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi espressi dalla giunta.
ART. 18
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione :
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
ART. 19
VICESINDACO
1. Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è lassessore che ha delega generale per lesercizio di tutte le funzioni di Sindaco, in caso di assenza o impedimento di questultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allalbo pretorio.
ART. 20
MOZIONI DI SFIDUCIA
1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
ART. 21
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO
PERMANENTE DEL SINDACO
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
3. La procedura di verifica dellimpedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dallassessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dellimpedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
ART. 22
GIUNTA COMUNALE
1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.
ART. 23
COMPOSIZIONE
1. La giunta è composta dal Sindaco, e da 4 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco. (n.b.= per quanto riguarda la composizione massima della giunta, si deve far riferimento allart.33, comma 1, della legge 142/90, sostituito dallart.11, comma 7, della legge265/99)
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolari competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori eterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
ART. 24
NOMINA
1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte delle giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazioni e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
ART. 25
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento delle giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti 3 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. (n.b. = si deve far riferimento al quorum previsto per la giunta, in base alla composizione prevista dallo statuto, purchè entro il limite delle norme legislative citate nel precedente articolo 23 comma 1)
ART. 26
COMPETENZE
1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nellamministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso
3. La giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora, le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
j) dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce lufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dellente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato, sentito il direttore generale o il segretario comunale;
p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
q) approva il Peg su proposta del direttore generale o del segretario comunale.
TITOLO III°
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I°
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
ART. 27
PARTECIPAZIONE POPOLARE
1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allamministrazione dellente al fine di assicurarsi il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste nel presente titolo.
CAPO II°
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
ART. 28
ASSOCIAZIONISMO
1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lassociazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
ART. 29
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
1. Ciascuna associazione registrata ha il diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso lamministrazione comunale e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dellente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sullattività delle associazioni devono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire allente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.
ART. 30
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellente è stabilita da apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nellapposito albo regionale, lerogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dallente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
ART. 31
VOLONTARIATO
1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
2. Il volontario potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dellente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto laspetto infortunistico.
CAPO III°
MODALITA DI PARTECIPAZIONE
ART. 32
CONSULTAZIONI
1. Lamministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
ART. 33
PETIZIONI
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellamministrazione per sollecitare lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allamministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame allorgano competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 20 persone lorgano competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e , comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 20 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro 30 giorni.
ART. 34
PROPOSTE
1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 10, avanzi al Sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e del suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri dellorgano competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. La determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
ART. 35
REFERENDUM
1. Un numero di elettori residenti non inferiori al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate dalle leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla podestà le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del Consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
1. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
2. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 2.
3. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità della raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
4. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno un terzo degli aventi diritto di voto.
6. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
7. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la giunta non possono prendere decisioni contrastanti con essa.
ART. 36
ACCESSO AGLI ATTI
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellamministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicita disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dallinteressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dellimpiegato o funzionario che ha in deposito latto linteressato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati articoli di legge che impediscono la divulgazione dellatto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce tempi e le modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
ART. 37
DIRITTO DI IMFORMAZIONE
1. Tutti gli atti dellamministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissioni in apposita spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nellatrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie Mottoscarone, XXV Aprile, Piana, Pieve, Bogogno, e nella piazza XIV Dicembre.
3. Laffissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica leventuale pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati allinteressato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta laffissione negli spazi pubblicitari e in ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
ART. 38
ISTANZE
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dallinterrogazione.
CAPO IV°
DIFENSORE CIVICO
ART. 39
NOMINA
1. Il comune, in base allart. 8 comma 1, legge 142 del 8 giugno 1990, può provvedere allistituto del difensore civico.
2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Novara a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura allamministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
4. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
5. Il difensore civico, rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino allinsediamento del successore.
6. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri di consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri del culto, i membri dei partiti politici;
c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con lamministrazione comunale o che ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo allamministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.
ART. 40
DECADENZA
1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne ostacolerebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti allamministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dellincarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.
ART. 41
FUNZIONI
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire losservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui allart.17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n°127 secondo le modalità previste dallart. 17, comma 39, dellultima legge citata.
ART. 42
FACOLTA E PREROGATIVE
1. Lufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dallamministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico, nellesercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dellamministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli posto il segreto dufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni lesito del proprio operato, verbalmente o per iscritto , al cittadino che ha richiesto il proprio intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare lorgano competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E facoltà del difensore civico, quale garante dellimparzialità e del buon andamento delle attività della p. a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti in concorso. A tal fine deve essere informato della data delle riunioni.
ART. 43
RELAZIONE ANNUALE
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa allattività svolta nellanno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dellattività amministrativa e lefficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire limparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa allalbo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.
4. Tute le volte che ne ravvisa lopportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.
ART. 44
INDENNITA DI FUNZIONE
1. Al difensore civico è corrisposta unindennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.
CAPO V°
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 45
DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. Lamministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
ART. 46
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato listanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o lamministratore devono sentire linteressato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore allo stabilito dal Regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere lemanazione di un atto o di un provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore ai 60 giorni.
4. Nel caso latto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente sui diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare allamministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
ART. 47
PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO
1. Nel caso di procedimenti ad impulso dufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o di interessi legittimi che possano essere pregiudicati dalladozione dellatto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dallamministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per lelevato numero di interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dellart. 37 dello statuto.
ART. 48
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELLATTO
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dellatto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2. In tale caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dellaccordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e limparzialità dellamministrazione.
TITOLO IV°
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
ART. 49
OBIETTIVI DELLATTIVITA AMMINISTRATIVA
1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
ART. 50
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
1. Il comune può istituire e gestire servi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
ART. 51
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
1. Il Consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione o unazienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli altri atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
ART. 52
AZIENDE SPECIALI
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
ART. 53
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del revisore dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la funzione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione approvate in Consiglio comunale.
ART. 54
ISTITUZIONI
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la diffusione dei beni o dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione.
ART. 55
SOCIETA PER AZIONI
A RESPONSABILITA LIMITATA
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dellente o della società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso dei servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Nellatto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o di azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza dellente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
ART. 56
CONVENZIONI
1. Il Consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato i servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione e i reciproci obblighi e garanzie.
ART. 57
CONSORZI
1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui allart. 37,del 2° comma del presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
ART. 58
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il Sindaco per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della regione, del Presidente della provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in unapposita conferenza la quale provvede altresì allapprovazione formale dellaccordo stesso ai sensi dellart. 27, comma 4°, della legge 8 giugno 1990 n°142,modificato dallart. 17, comma 9, della legge n°127/97.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO V°
UFFICI E PERSONALE
CAPO I°
UFFICI
ART. 59
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
1. Lamministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività, e dei cariche funzionali di lavoro e del grado di efficienza dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) individuazione delle responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
ART. 60
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E
DEL PERSONALE
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
ART. 61
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e i servizi tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriale.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme dei legge contrattuali in vigore.
ART. 62
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e , nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Lapprovazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dellente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
CAPO II°
PERSONALE DIRETTIVO
ART. 63
DIRETTORE GENERALE
1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
ART. 64
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dellente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita giunta comunale.
ART. 65
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellente e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) Promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
ART. 66
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore generale, se nominato, dal Sindaco e dalla giunta comunale.
ART. 67
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lesecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie nellambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui allart. 38 della legge n° 142/1990;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con la procedure previste dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
3. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
ART. 68
INCARICHI DIRIGENZIALI
E ALTA SPECIALIZZAZIONE
1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, con le forme e le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e di servizi a personale assunto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellrt.6, comma 4 della legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato , salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
ART. 69
COLLABORAZIONI ESTERNE
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione, devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
ART. 70
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
1. IL regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché lente non sia dissestato e/o non versi in situazioni strutturali deficitarie di cui allart. 45 del dlgs n° 504/92.
CAPO III°
IL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 71
SEGRETARIO COMUNALE
1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
ART. 72
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente, e con lautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri e le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali lente è parte, quando non sia necessaria la presenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
ART. 73
VICESEGRETARIO COMUNALE
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dellente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
CAPO IV°
LA RESPONSABILITA
ART. 74
RESPONSABILITA VERSO IL COMUNE
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o i seguito a rapporto cui sono tenuti organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
ART. 75
RESPONSABILITA VERSO TERZI
1. Gli amministratori, il segretario , il direttore e i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dellamministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato i diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento lamministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili ì, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
ART. 76
RESPONSABILITA DEI CONTABILI
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
CAPO V°
FINANZA E CONTABILITA
ART. 77
ORDINAMENTO
1. Lordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonomia nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
ART. 78
ATTIVITA FINANZIARIA DEL COMUNE
1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali, finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
ART. 79
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
1. Il Sindaco dispone la compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dellesattezza dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dallalienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nellintenzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
ART. 80
BILANCIO COMUNALE
1. Lordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuo di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi delluniversalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Lapposizione del visto rende esecutivo latto di adottato.
ART. 81
RENDICONTO DELLA GESTIONE
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni dellefficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio del revisore dei conti.
ART. 82
ATTIVITA CONTRATTUALE
1. Il comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
ART. 83
REVISORE DEI CONTI
1. Il Consiglio comunale elegge con voto limitato a 3 candidati, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui allart. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n°29.
ART. 84
TESORERIA
1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione allente entro giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche il mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
1. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
ART. 85
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso allassessore competente che ne riferisce alla giunta per eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
TITOLO VI°
DISPOSIZIONI DIVERSE
ART. 86
INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE
CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI
1. Il comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine della regione.
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
ART. 87
PARERI OBBLIGATORI
1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dellart. 16,commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n° 241 sostituito dallart. 17, comma 24, della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.
Comune di Trino (Vercelli)
Statuto comunale (Revisione 3 approvata con delibera di C.C. n.16 in data 6 aprile 2000 in applicazione del Decreto Legislativo 77/95 e succ. mod. ed int. delle Legge 127/97, 191/98, 120/99 e 265/99)
Indice
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Art. 1 - Principi generali
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Tutela della salute
Art. 4 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
Art. 5 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
Art. 6 - Assetto ed utilizzazione del territorio
Art. 7 - Sviluppo economico
Art. 8 - Programmazione economico-sociale e territoriale
Art. 9 - Partecipazione, cooperazione
Art.10- Consiglio Comunale dei Ragazzi
Art.11 - Rapporti con gli altri Enti territoriali
Art.12 - Solidarietà tra i popoli
Art.13 - Sede, stemma, gonfalone
Titolo II
LORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo I
Consiglio Comunale
Art.14 - Il Consiglio Comunale - competenze
Art.15 - Linee programmatiche di mandato
Art.16 - Il Consiglio Comunale - Funzionamento
Art.17- Durata
Art.18 - I Consiglieri comunali
Art.19 - Gruppi consiliari
Art.20 - Commissioni consiliari
Art.21 - Attribuzioni delle commissioni
Capo II
Giunta comunale e Sindaco
Art.22 - Elezione del Sindaco e della Giunta
Art.23 - La Giunta comunale
Art.24 - Attribuzioni della Giunta
Art.25 - Assessori
Art.26 - Mozione di sfiducia costruttiva
Art.27 - Cessazione di singoli componenti della Giunta
Art.28 - Sindaco - organo istituzionale
Art.29 - Sindaco - competenze
Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
CAPO I
UFFICI
Art.30 - Principi generali dellorganizzazione degli uffici e dei servizi
Art.31 - Struttura organizzativa del Comune
Art.32 - Diritti e doveri dei dipendenti
Art.33 - Il Direttore Generale
Art.34 - I compiti del Direttore Generale
Art.35 - Le funzioni del Direttore Generale
Art.36 - I Responsabili degli uffici e dei servizi
Art.37 - Le funzioni dei Responsabili degli uffici e servizi
Art.38 - Gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione ed il lavoro flessibile
Art.39 - Le collaborazioni esterne
Art.40 - Gli uffici di indirizzo e di controllo
Art.41 - Il Segretario comunale
Art.42 - Il Vice Segretario
CAPO II
LA RESPONSABILITA
Art.43 - La responsabilità verso il Comune
Art.44 - Le responsabilità verso terzi
Art.45 - La responsabilità dei contabili
Titolo IV
IL CONTROLLO DI GESTIONE
Art.46 - Controllo interno
Art.47 - Revisori del conto
Art.48 - Controllo di gestione
Titolo V
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Art.49 - Principi generali
Art.50 - La partecipazione delle libere forme associative
Art.51 - Consultazioni
Art.52 - Convenzioni
Art.53 - Istanze e petizioni
Art.54 - Lazione popolare
Art.55 - Il diritto di accesso e di informazione del cittadino
Art.56 - Garanzia dei diritti dei cittadini e della partecipazione popolare; difensore civico
Art.57 - Esercizio delle funzioni del difensore civico
Art.58 - La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
Art.59 - La consultazione dei cittadini ed il referendum
Titolo VI
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA
A PARTECIPAZIONE COMUNALE
Art.60 - Servizi
Art.61 - Forme di gestione
Art.62 - Aziende speciali
Art.63 - La concessione a terzi
Art.64 - Le società per azioni
Art.65 - Istituzioni
Titolo VII
LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art.66 - Convenzioni
Art.67 - Consorzi
Art.68 - Accordi di programma
Titolo VIII
ATTIVITA NORMATIVA
Art.69 - Ambito di applicazione dei regolamenti
Art.70 - Procedimento di formazione dei regolamenti
Art.71 - Adozione di regolamenti
Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.72 - Modifiche ed abrogazioni dello Statuto
Art.73 - Entrata in vigore
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Art. 1
Principi generali
1. Il Comune di Trino è un Comune democratico fondato sui valori di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale indicati dalla Costituzione, nata dalla Resistenza.
2. Gli stessi valori e lesercizio del diritto di autonomia costituiscono i principi guida per la formazione, con lo Statuto ed i regolamenti, dellordinamento generale del Comune.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi generali della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche ed amministrative della comunità ispirandosi ai principi di libertà e pari dignità della persona umana, che valorizza e tutela.
2. Il Comune promuove interventi di solidarietà, nei confronti dei soggetti più deboli e attiva processi di sviluppo integrato sul piano delle infrastrutture e dei servizi pubblici rivolti al cittadino.
3. Nellambito dei propri poteri e delle proprie funzioni il Comune si impegna a favorire il superamento delle discriminazioni tra sessi. Promuove tutte le iniziative necessarie a consentire alle minoranze etniche di usufruire dei diritti di cittadinanza sociale.
Art. 3
Tutela della salute
1. Il Comune concorre a garantire, nellambito delle sue competenze, il diritto alla salute, predisponendo anche in collaborazione con le strutture sanitarie idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dellambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per lattuazione di un effettivo servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti, e di altre forme di emarginazione sociale.
Art. 4
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
1. Il Comune promuove leducazione al rispetto dellambiente e della natura.
2. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere lambiente anche attraverso la predisposizione e lattuazione di specifici piani dintervento avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni ambientaliste.
3. Tutela e promuove lo sviluppo del patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività anche attraverso collaborazioni con Enti di ricerca ed istituzioni culturali nazionali ed internazionali.
4. Attiva interventi per il miglioramento urbanistico ed urbano della città e stimola tra i cittadini la conservazione ed il restauro degli edifici, in particolar modo del centro storico e può ordinare interventi finalizzati ad assicurarne il decoro, redigendo anche specifici regolamenti nellambito delle proprie funzioni delegate.
Art. 5
Promozione dei beni culturali,
dello sport e del tempo libero
1. Il Comune assicura lo sviluppo culturale dei cittadini e la salvaguardia delle tradizioni locali di lingua e di costumi.
2. A tal fine riconosce e promuove le associazioni e le istituzioni impegnate nelle attività suddette e identifica nella biblioteca civica la principale struttura propulsiva di informazione culturale al servizio di tutta la città e ne tutela il settore locale come fonte della memoria storica.
3. Tutela il patrimonio artistico e storico nella certezza che i valori di arte, storia, cultura costituiscono punto di riferimento indivisibile dalla vita della comunità.
4. Favorisce la pratica delle attività sportive in tutte le sue forme ed espressioni, con particolare attenzione alle attività di promozione fra i giovani.
5. Incoraggia il turismo sociale e giovanile ed iniziative per il tempo libero.
6. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune collabora con gli Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura laccesso agli Enti, organismi ed associazioni disciplinandone luso con specifici regolamenti.
7. Il Comune promuove azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 6
Assetto ed utilizzazione del territorio
1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, turistici e commerciali, riservando unattenzione particolare alla tutela del patrimonio agricolo, boschivo, naturale, fluviale e faunistico.
2. Predispone ed attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
3. Predispone idonei piani di pronto intervento, da attuare al verificarsi di pubbliche calamità.
Art. 7
Sviluppo economico
1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce lorganizzazione razionale dellapparato distributivo, al fine di garantire una migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo economico e produttivo dellindustria, dellartigianato, della agricoltura locale nelle loro produzioni tipiche e di qualità; adotta iniziative atte a stimolarne lattività e ne favorisce lassociazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Il Comune favorisce con iniziative culturali ed artistiche il rilancio del turismo stimolando anche il rinnovamento delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi nel pieno rispetto dellequilibrio ambientale.
Art. 8
Programmazione economico-sociale e territoriale
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il e gli strumenti della programmazione, anche in conformità a quanto disposto dallart. 3 commi5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, in ragione dellobiettivo, lapporto dei sindacati, delle associazioni imprenditoriali, delle formazioni sociali economiche, culturali e di volontariato operanti nel suo territorio.
3. Favorisce la cooperazione tra i Comuni del Vercellese e del Monferrato ai fini della programmazione economico-territoriale-ambientale, il coordinamento dei servizi, linstaurazione di rapporti di reciproca collaborazione con le entità socio-culturali locali e le organizzazioni del mondo produttivo.
4. Promuove rapporti con altri Enti locali per lindividuazione delle forme associative più idonee per la gestione dei servizi.
Art. 9
Partecipazione, cooperazione
1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando effettiva partecipazione di tutti i cittadini allattività politica ed amministrativa dellEnte, secondo i principi stabiliti dallart. 3 della Costituzione e dallart. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e con le modalità previste nel successivo titolo V del presente statuto.
2. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è linformazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, listituzione di mezzi e strumenti idonei.
3. Il Comune adotta come metodo il confronto con le organizzazioni sindacali economiche e sociali su problemi di programmazione e di gestione dei servizi pubblici.
4. Il Comune attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia ed altri Enti territoriali.
Art. 10
Consiglio Comunale dei Ragazzi
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere lelezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con lassociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con lUNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 11
Rapporti con gli altri Enti territoriali
1. I rapporti con i Comuni, la Provincia e la Regione sono correlati a principi di equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.
2. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione secondo le leggi, provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione, anche avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, imprenditoriali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.
3. Nel quadro della vocazione storica e della tradizione delle comunità dei Comuni limitrofi, il Comune di Trino persegue il ruolo di centro di aggregazione degli interessi sovracomunali delle realtà locali e di naturale continuità socio-economica del territorio del basso Vercellese e del contiguo Monferrato.
Art. 12
Solidarietà tra i popoli
1. Il Comune persegue i principi e le finalità della Carta dei diritti delluomo e della Carta europea dellautonomia locale. A questo fine opera per favorire i processi di conoscenza, di solidarietà tra i popoli del mondo e di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, riconoscendo e favorendo le associazioni che operano nel campo della cooperazione, degli scambi e del gemellaggio con Enti territoriali di altri paesi.
Art. 13
Sede, stemma, gonfalone
1. La sede del Comune è ubicata in Trino, corso Cavour 72, e qui si riuniscono di norma il Consiglio e la Giunta.
2. In casi eccezionali, da deliberare da parte della Giunta, il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.
3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellEnte ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
5. La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
TITOLO II
LORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DEL COMUNE
CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 14
Il Consiglio comunale - Competenze
1. Il Consiglio comunale è lorgano che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.
2. Individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che lazione complessiva dellEnte consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.
4. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dallart. 32 della legge 142/90 e dal presente Statuto.
5. Il Consiglio comunale esprime e definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dellEnte ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente lattività, con particolare riguardo verso:
a) gli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
b) gli atti che costituiscono lordinamento organizzativo comunale, quali i criteri generali sullordinamento dei servizi e degli uffici, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
c) gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci, i programmi triennali e lelenco annuale dei lavori pubblici; gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dellEnte e la definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
d) gli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e quelli di programmazione attuativa;
e) gli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli Enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
f) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge evitando il cumulo delle cariche e nel rispetto della rappresentanza delle minoranze.
Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico - amministrativo dellorgano consiliare.
6. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dellEnte e determina i tempi per il loro conseguimento.
7. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare lattività degli altri organi elettivi e loperato dellorganizzazione.
8. Il Consiglio esprime, prima della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare lazione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
9. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti dei propri cittadini su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale a carattere nazionale ed internazionale.
Art. 15
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta allorgano consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto allapprovazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 16
Il Consiglio comunale - Funzionamento
1. Il Consiglio Comunale svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il regolamento consiliare prevederà in particolare:
a) le norme atte a garantire lautonomia funzionale e organizzativa del Consiglio e delle sue commissioni permanenti e speciali;
b) le modalità ed i termini di convocazione per le sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti, le modalità di votazione e la pubblicità delle sedute. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti alla approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ;
c) la nomina del Presidente delle commissioni consiliari permanenti;
d) le procedure per lesame delle proposte di atti alle commissioni assegnati dagli organi del Comune;
e) la pubblicità dellattività consiliare e delle commissioni;
f) procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni consiliari;
g) lesercizio delle funzioni di indirizzo o di controllo;
h) la disciplina dei diritti e dei doveri dei singoli Consiglieri, dei gruppi, del Sindaco e della Giunta in Consiglio, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio, i soggetti titolari di diritti di partecipazione;
i) i rapporti con il collegio dei revisori del conto;
l) le modalità per assicurare lesercizio del diritto dei gruppi consiliari di minoranza;
m) le modalità per la presentazione, listruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri;
n) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.
Art. 17
Durata
1. Il Consiglio dura in carica fino allelezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
Art. 18
I Consiglieri comunali
1. I Consiglieri comunali rappresentano lintera comunità senza vincolo di mandato.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nellelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitati dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart.7 della legge 7 agosto 1999 n.241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare.
5. Lesame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato allacquisizione dei pareri previsti dalla Legge.
6. I Consiglieri possono formulare interrogazioni, mozioni, interpellanze. Le stesse devono ottenere risposta entro 30 giorni da parte del Sindaco. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.
7. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie, e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano, anche attraverso lattività della conferenza dei Capigruppo.
8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per lesercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
9. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
10. I Consiglieri comunali hanno lobbligo di presentare la propria dichiarazione dei redditi allinizio della legislatura e annualmente per tutta la durata del mandato mediante deposito della documentazione trasmessa agli uffici finanziari secondo le norme stabilite da apposito regolamento.
11 .Gli organi elettivi nellesercizio delle proprie competenze possono attribuire a Consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dellazione amministrativa senza che ciò comporti il trasferimento della competenza stessa e la legittimazione di provvedimenti.
12. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e sono assunte immediatamente al protocollo dellEnte nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga nel caso previsto dallart.31, comma 2 bis, ultimo periodo, L.142/90 e s.m.i.
Art. 19
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo, sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. I Consiglieri comunali possono costituire Gruppi corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti e devono essere composti da almeno n. tre membri. In ogni caso qualora una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
4. I capigruppo costituiscono la conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari. Il regolamento può attribuire ad essa ulteriori competenze.
5. Quando il Consiglio è chiamato dalle leggi, dallo Statuto dellEnte o da Convenzioni, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.
6. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.
Art. 20
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento ne disciplina il numero, i poteri, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale della rappresentanza, garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
3. Le commissioni, nellespletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre possono: provvedere alla consultazione dei soggetti interessati, tenere udienze conoscitive chiedendo lintervento di soggetti qualificati, chiedere lintervento alle proprie riunioni del Sindaco, di Assessori, del Segretario, di funzionari, dei rappresentanti di forze politiche ed economiche per lesame di specifici argomenti, dei rappresentanti del Comune, di Enti, aziende, istituzioni e società, nonché dei concessionari di servizi comunali, presentare relazioni e rivolgere raccomandazioni al Consiglio e alla Giunta.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta essi lo richiedono. Gli stessi partecipano senza diritto di voto. La stessa norma vale nella situazione inversa.
Art. 21
Attribuzioni delle commissioni
1. Le commissioni permanenti svolgono attività di esame preliminare di atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dellorgano stesso e svolgono attività di studio, ricerca e proposta sulle materie di propria competenza.
2. Le commissioni temporanee o speciali, nellambito delle competenze del Consiglio comunale assolvono compiti consultivi, propositivi o referenti connessi a questioni di carattere particolare che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti e che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.
3. Il Consiglio può istituire commissioni speciali, in particolare:
a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dellattività del Comune;
b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di aziende da esso dipendenti hanno lobbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto dufficio.
4. Un terzo dei Consiglieri può richiedere listituzione di una commissione dinchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. Apposito regolamento determinerà le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.
CAPO II
GIUNTA COMUNALE E SINDACO
Art. 22
Elezione del Sindaco e della Giunta
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 23
La Giunta comunale
1.La Giunta comunale è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellEnte nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.
4. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori pari a sei.
5. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è lAssessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di questultimo. In caso di assenze o impedimento temporaneo del Vicesindaco, lo sostituisce lAssessore più anziano. Lanzianità risulta dallordine di elencazione dellatto di nomina.
6. Lattività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dallarticolo successivo.
7. La Giunta, di norma, è convocata a giorno ed ora fissa. In caso di necessità è convocata dal Sindaco con minimo preavviso di unora in qualsiasi giorno.
8. Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta e assicura lunità dellindirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni.
9. Lordine del giorno è formato dalle proposte dei singoli Assessori e del Sindaco presentate prima della seduta, corredate dai pareri di rito.
10. La Giunta delibera a maggioranza di voti favorevoli sui contrari, sempre che partecipi al voto almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alla stessa partecipa il Segretario.
11. Con funzioni consultive alla riunione della Giunta possono partecipare i Consiglieri comunali di cui allart. 19 ultimo comma, i funzionari del Comune, il Collegio dei Revisori, i tecnici incaricati.
Art. 24
Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone ai Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
h) approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
j) dispone laccettazione od il rifiuto di lasciti o donazioni che non riguardino immobili;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum;
l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dellEnte;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato, sentito il direttore generale;
p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
q) approva il Piano di Gestione Comunale su proposta del direttore generale.
4. Il Comune può assicurare i propri Amministratori contro i rischi conseguenti allespletamento del mandato. Spetta alla Giunta dare gli opportuni indirizzi.
Art. 25
Assessori
1. Possono essere proposti alla funzione di Assessori solamente i Consiglieri comunali in carica o i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
Art. 26
Mozione di sfiducia costruttiva
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti. La mozione va presentata al Segretario comunale affinché ne disponga limmediata acquisizione al protocollo generale dellEnte oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini precitati.
Art. 27
Cessazione di singoli componenti della Giunta
1. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco.
2. Il Sindaco, può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 28
Sindaco - Organo istituzionale
1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
2. La legge disciplina le modalità per lelezione, le incompatibilità, le ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica, nonché le azioni conseguenti a dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nellambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze previste dalla legge, sono assegnati dal presente Statuto e dai regolamenti, poteri di auto organizzazione delle attività connesse allufficio ed attribuzioni, quale organo di amministrazione e di vigilanza.
Art. 29
Sindaco - Competenze
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellEnte, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o per determinate materie anche ai Consiglieri ed è lOrgano responsabile dell Amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del Comune nonché lattività della Giunta e dei singoli Assessori, può modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. Le eventuali modificazioni di cui al precedente comma devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart.6 della L. n.142/90 e s.m.i.
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;
e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nellapposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, ai quali lente partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune.
3.Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) presiede ed esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici e di partecipazione popolare;
d) propone largomento da trattare e dispone con atto formale, o informale, la convocazione della Giunta e la presiede;
e) riceve le interrogazioni, le interpellanze le mozioni per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e dà risposta scritta per tutte le altre secondo le norme stabilite dal regolamento.
TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE
CAPO I
UFFICI
Art. 30
Principi generali dellorganizzazione
degli uffici e dei servizi
1. Il Comune è organizzato secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità gestionale al fine di conseguire obiettivi di pubblica utilità attraverso lefficacia e lefficienza dellazione amministrativa. Lazione amministrativa deve tendere verso il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, con piena attuazione della normativa sulle dichiarazioni sostitutive, al contenimento dei costi, allestensione dellarea e dellambito territoriale di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini.
2. LAmministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a)unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia gestionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
e) la garanzia della imparzialità e della trasparenza dellazione amministrativa, anche attraverso listituzione di apposite strutture per linformazione ai cittadini;
f) la realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed al lavoratore e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.
Art. 31
Struttura organizzativa del Comune
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita agli organi di governo e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in settori, che a loro volta si distinguono in servizi e uffici.
4. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
5. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
6. Il Comune potrà provvedere ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro o mediante apposito proprio ufficio, che assicuri lefficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie, o mediante convenzioni con amministrazioni omogenee o affini.
Art. 32
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Lapprovazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dellEnte, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli settori e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5.Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale
Art. 33
Il Direttore Generale
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
3. Il provvedimento di nomina del Direttore Generale deve contenere la disciplina dei rapporti tra questultimo ed il Segretario
Art. 34
I compiti del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellEnte secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dellEnte perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni
loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.
Art. 35
Le funzioni del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, lassetto organizzativo dellEnte e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Art. 36
I Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati con le modalità fissate nel regolamento sullordinamento di uffici e servizi, con provvedimento motivato del Sindaco.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
Art.37
Le funzioni dei Responsabili degli uffici e servizi
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2.Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e) emettono tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale a norma della vigente legislazione statale e regionale;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie.
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui allart.38 della Legge n.142/1990;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;
j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 38
Gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione ed il lavoro
flessibile
1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione o di funzionari dellarea direttiva nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellart.6 comma 4, della legge 127/97;
3. La Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale e dei contratti collettivi nazionali, può avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nellimpresa;
4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 39
Le collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 40
Gli uffici di indirizzo e di controllo
1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del S indaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellEnte o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè lente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
Art. 41
Il Segretario comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Lo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale sono disciplinati dalla normativa di riferimento.
3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, siano essi politici che burocratici, sulla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ed ai Regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina lattività, in assenza di nomina di un Direttore Generale esterno.
4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, che sottoscrive insieme al Sindaco.
5. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri;
6. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico;
7. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
8. Può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nellinteresse del Comune;
9. Al Segretario Comunale competono tutte le funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e dal Sindaco, qualora non attribuite ad altri organi.
Art. 42
Il Vice Segretario
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dellEnte.
2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
CAPO II
LA RESPONSABILITA
Art. 43
La responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art.44
La responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dellamministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento lamministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art.45
La responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
TITOLO IV
IL CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 46
Controllo interno
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, servizi ed interventi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del Comune.
2. Lattività di revisione si estrinsecherà secondo le modalità sotto indicate:
a) presentazione di proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dellEnte;
b) segnalazione di aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sui risultati dellesercizio;
c) presentazione di una relazione annuale al Consiglio comunale con valutazioni sulle risultanze complessive della gestione.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dei Revisori del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con losservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
Art. 47
Revisori del conto
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Lorgano di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dellEnte, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Lorgano di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellEnte ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma lorgano di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Lorgano di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellEnte, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Lorgano di revisione risponde della verità delle sua attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia;
7. Allorgano di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui allart.20 del Dlgs. N.29/93
Art. 48
Controllo di gestione
1. Il controllo si attua attraverso verifiche di efficienza, efficacia operativa ed organizzativa ed economicità, sulla base di parametri quantitativi, qualitativi ed economici volti a valutare lutilizzazione delle risorse finanziarie, del personale e delle attrezzature, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dellorganizzazione e lattività di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
3. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso allAssessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei Revisori.
4. Le modalità del controllo economico della gestione sono fissati dal regolamento di contabilità.
TITOLO V
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Art. 49
Principi generali
1. Il Comune per il raggiungimento delle finalità proprie dello Statuto valorizza le libere forme associative, cooperative, statutarie e di volontariato assistenziale, sociale, culturale e religioso, costituisce e sostiene gli organismi di decentramento e di partecipazione, indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale delliniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
2. Per realizzare i suoi programmi:
a) promuove la discussione ed il confronto
con i cittadini sui singoli problemi e da vita a strumenti amministrativi per associarli, quando sia il caso alla gestione dei servizi;
b) favorisce la partecipazione e attiva forme di consultazione, confronto, continuative e temporanee, delle formazioni assistenziali, sociali, economiche e culturali, dei sindacati e della popolazione;
c) rende pubblici gli atti dellAmministrazione comunale e ne garantisce laccesso ai cittadini, alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato per quanto di competenza.
3. Per favorire la formazione civica tra i giovani promuove attività con finalità specifiche di pubblico interesse.
4. Favorisce lintegrazione di tutti coloro che, pur non avendo la cittadinanza italiana risiedono e/o svolgono attività lavorativa nel Comune.
Art. 50
La partecipazione delle libere forme associative
1. Il Comune riconosce il valore sociale e civile, di formazione, partecipazione e solidarietà delle libere forme associative e ne favorisce il potenziamento rispettandone lautonomia e loriginalità.
2. Le organizzazioni, in particolare quelle senza finalità di lucro e costituite da volontari, che offrono servizi in risposta ai bisogni della comunità, possono concorrere alle finalità sociali del Comune che può stabilire con essi specifici rapporti.
3. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni, assume rilevanza in rapporto alla rappresentatività effettiva di interessi generali o diffusi ed alla loro struttura organizzativa che deve presentare elementi di consistenza e stabilità per poter costituire punto di riferimento continuativo con il Comune.
4. Inoltre il Comune:
a) valorizza ed incentiva tutte le libere forme
associative, di cooperazione e di volontariato, favorendo loro laccesso alle strutture ed ai servizi comunali, riconoscendo nei vari campi specifici, la loro funzioni di rappresentanza degli interessi diffusi, promuovendo e garantendo, per settori di interesse, la loro preventiva informazione e consultazione, lesame in tempi prefissati delle loro proposte, la comunicazione delle motivazioni delle decisioni assunte in merito;
b) garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di essere opportunamente informati quando i loro interessi sono coinvolti in atti in corso di adozione e di poter sempre ottenere, con modalità e tempi da prefissare con apposito regolamento, specifiche informazioni su richiesta di tutti gli atti non riservati per legge e sullo stato dei provvedimenti, nonché presentare specifici suggerimenti, anche attraverso istanze, petizioni.
5. La Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale.
6. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lAssociazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
7. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
8. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
Art. 51
Consultazioni
1. In fase di programmazione e realizzazione delle proprie attività, il Comune attua le consultazioni, in fase preventiva, delle libere forme associative, cooperative, di volontariato, sindacali, economiche e professionali per le materie di loro competenza.
2. Apposito regolamento definirà modalità e tempi per tali consultazioni.
Art. 52
Convenzioni
1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellente è stabilita in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni, in tal caso i rapporti tra il Comune e tali organizzazioni saranno disciplinati da apposite convenzioni di carattere normativo ed economico.
5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dallente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art. 53
Istanze e petizioni
1. Tutti i cittadini sia singoli che associati, hanno la facoltà di presentare al Sindaco istanze, petizioni scritte e dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi relativamente alle competenze dellamministrazione comunale.
Si intendono per istanze le richieste di dettagliate informazioni su specifici aspetti dellazione comunale; si intende per petizione la richiesta di adozione di atti amministrativi o lassunzione di iniziative di interesse collettivo.
2. Il Sindaco provvede a sottoporre le istanze, petizioni, allapposita commissione dei capigruppo e successivamente ad assegnarle al competente organo nei tempi previsti da apposito regolamento.
3. Le istanze, petizioni e proposte se presentate dalle associazioni devono essere regolarmente firmate dal legale rappresentante, se presentate da cittadini devono avere le firme autenticate nelle norme di legge, pena linammissibilità.
4. Le risposte dovranno essere comunicate agli interessati in forma scritta nei termini previsti da apposito regolamento.
Art. 54
Lazione popolare
1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina lintegrazione del contradditorio nei confronti del Comune.
3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso lazione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dallelettore.
Art. 55
Il diritto daccesso e dinformazione
del cittadino
1. Pubblicità degli atti e dellinformazione dei cittadini:
a) Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti lesibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, di Enti o imprese, ovvero possa pregiudicare il risultato dellazione amministrativa del Comune.
b) La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, alle informazioni di cui è in possesso, relative allattività posta in essere da essa, da Enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. Linformazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
c) Presso apposito ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino della Regione, del foglio annunci legali della Provincia e dei regolamenti comunali.
d) La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata allalbo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone anche altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.
2. Diritto di accesso:
a) Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti e dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati da apposito regolamento. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare atti e documenti posti in essere dallamministrazione comunale o presso di questa stabilmente depositati.
In caso di diniego da parte del funzionario che ha in deposito latto, linteressato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito nei tempi previsti dallapposito regolamento.
Lesame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Il rifiuto, il differimento, la limitazione del diritto di accesso sono ammessi soltanto nel caso e nei limiti stabiliti dal regolamento.
b) Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, il Comune assicura laccesso alle strutture ed ai servizi, da parte delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali riconosciute e maggiormente rappresentative nelle forme stabilite dallapposito regolamento.
c) Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno lobbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
Art. 56
Garanzia dei diritti dei cittadini
e della partecipazione popolare:
difensore
civico
1. E istituito presso lamministrazione comunale apposito ufficio, sotto la direzione del difensore civico, con il compito di:
a) garantire limparzialità dellamministrazione, la tempestività e la correttezza dellazione amministrativa;
b) assicurare ai cittadini linformazione sullo stato degli atti e delle procedure e sullordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, fatti salvi i divieti e le limitazioni che saranno indicati nei decreti e nei regolamenti di applicazione della legge 241/90;
c) fornire al cittadino la consulenza sulle procedure e sugli atti utili alla tutela dei diritti in ordine al suo rapporto con la civica amministrazione;
d) curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso lamministrazione comunale;
e) segnalare al responsabile del servizio interessato ed al Segretario comunale ogni irregolarità, ritardo o disfunzione.
2. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a scrutinio segreto con voto di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati, su indicazione delle forze sociali, dei partiti o su autocandidatura, nelle forme previste da apposito regolamento.
3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale.
4. Il difensore civico deve essere in possesso di competenza giuridico-amministrativa, preparazione ed esperienza tali da fornire la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.
5. Non può essere nominato Difensore civico:
a) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici, chi ha incarichi direttivi in sindacati;
b) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con lAmministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
c) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo allAmministrazione Comunale;
d) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.
6. Lincompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dallufficio da parte del Consiglio comunale, a voto palese, se linteressato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione, disposta dal Sindaco.
Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino allinsediamento del successore. Non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
7. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio comunale, da adottarsi a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti allesercizio delle sue funzioni.
Art. 57
Esercizio delle funzioni del difensore civico
1. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale agli organi del Comune.
2. Il difensore civico agisce dufficio, qualora, nellesercizio delle funzioni di cui al comma 1, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o carenze organizzative.
3. Il Difensore civico esercita - nelle forme, modalità e termini stabilite dalla legge - il controllo delle deliberazioni della Giunta e dei Consigli che riguardino:
a) appalti e affidamenti di servizio di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni;
4. Il controllo di cui al comma 3° è esercitato su iniziativa di 1/5 dei consiglieri comunali mediante richiesta scritta e motivata con indicazione delle norme violate e nei limiti delle illegittimità denunziate.
5. Fino allistituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo
6. Il difensore civico ha diritto di convocare i funzionari e di ottenere dagli uffici copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Al difensore civico non può essere opposto il segreto dufficio.
7. Il funzionario che impedisca o ritardi lespletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
8. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nellesercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha lobbligo di farne rapporto allautorità giudiziaria.
9. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato lazione, invia:
a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sullattività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici.
10. Lufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale.
11. Allassegnazione del personale provvede la Giunta comunale, dintesa con il difensore civico, nellambito dellorganico comunale.
12. Al difensore civico è corrisposta unindennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.
13. Presso il medesimo ufficio sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.
14. Per lespletamento di tali compiti il Consiglio comunale può stipulare apposite convenzioni con altri enti territoriali nel rispetto delle caratteristiche e dei compiti previsti dal presente Statuto.
Art. 58
La partecipazione dei cittadini
al procedimento amministrativo
1. Partecipazione al procedimento:
a) La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, e da quelle operative disposte dal regolamento.
b) Ogni qualvolta lapertura di un procedimento amministrativo lede o possa ledere un diritto soggettivo è fatto obbligo allamministrazione comunale di dare tempestiva informazione alla parte interessata.
c) Lamministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini previsti dal regolamento, mediante ladozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato dufficio.
2. Responsabilità del procedimento
Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con lindicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dellAmministrazione in relazione alle risultanze dellistruttoria.
3. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
4. Il regolamento realizzerà la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e stabilirà gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per lesercizio di tale potestà.
5. Il regolamento e gli atti attuativi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori degli interessi diffusi dal procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per lesercizio di tali potestà.
Art. 59
La consultazione dei cittadini ed i referendum
1. Consultazione
a) Il Consiglio comunale su iniziativa propria o proposta della Giunta, può deliberare forme di consultazione preventive di particolari categorie di cittadini su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
b) La consultazione può avvenire attraverso la indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro proposte, o con linvio di questionari al loro domicilio.
c) Dei risultati della consultazione e delle valutazioni conseguenti espresse dagli organi competenti deve essere data informazione agli interessati.
d) Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e i termini relativi alla consultazione.
2. Referendum
a) Possono essere indetti referendum in merito a programmi, interventi, relativi allamministrazione e al funzionamento del Comune.
3. Promotori
a) I soggetti promotori del referendum possono essere:
a1) il Consiglio comunale con proposta approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri
a2) il 10% dei cittadini maggiorenni residenti nel comune al 31 dicembre dellanno precedente, con firma autenticata ai sensi di legge.
4. Oggetto
a) Il referendum può avere come oggetto materie di esclusiva competenza comunale ad eccezione di:
a1) bilancio, tributi e tariffe;
a2) attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali o regionali;
a3) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative modifiche;
a4) designazione e nomina di rappresentanti;
5. Ammissibilità
a) Una apposita commissione tecnica permanente, di cui farà parte di diritto il Segretario comunale, nominata dalla Giunta comunale, nella composizione stabilita dal regolamento e con le modalità ed i termini sempre dal regolamento fissati, dovrà verificare entro 30 giorni dalla presentazione della proposta da parte dei promotori:
a1) lammissibilità del referendum per materie;
a2) il riscontro sulla formulazione del quesito referendario; e dovrà dichiarare il referendum ammissibile o non ammissibile.
b) Entro 3 mesi dalla dichiarazione di ammissibilità, i promotori dovranno presentare alla suddetta commissione le firme per il riscontro della regolarità su cui la commissione stessa dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.
6. Acquisita lammissibilità
a) Il Sindaco indice entro 30 giorni il referendum che si svolgerà secondo le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto.
7. Revoca e sospensione
a) Il referendum è revocato:
a1) in caso di promulgazioni di legge che disciplini ex novo la materia oggetto del referendum;
a2) in caso di accoglimento della proposta dei promotori.
b) il referendum è sospeso:
b1) in caso di scioglimento del Consiglio comunale
8. Risultati
a) Lesito del referendum è proclamato dal Sindaco e comunicato con avviso pubblico alla cittadinanza.
b) Il referendum sarà considerato valido se il numero degli votanti sarà superiore al 50% degli aventi diritto al voto.
c) In caso di risposta positiva al quesito referendario, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio comunale o la Giunta municipale, a seconda della competenza, dovrà deliberare in merito allargomento proposto dal referendum.
9. Norme finali
a) I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali..
Sul medesimo oggetto non può essere proposto nuovo referendum se non sono trascorsi 2 anni dallindizione del primo referendum.
b) Ogni anno potrà aver luogo una sola consultazione referendaria.
c) Ogni consultazione può riguardare più quesiti distinti purché le relative richieste siano pervenute a termini di regolamento.
TITOLO VI
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI
E SOCIETA A PARTECIPAZIONE COMUNALE
Art. 60
Servizi
1. Il Comune provvede allistituzione ed alla gestione dei servizi pubblici per la produzione di beni o servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo della comunità. Il Consiglio individua i servizi pubblici da istituire e le modalità di gestione ed ha la competenza per la modifica o la soppressione dei servizi previa valutazione dei risultati della gestione mediante contabilità economica e sul merito dellefficacia dellazione condotta sulla base dei risultati, dei programmi e dei costi sostenuti.
Art. 61
Forme di gestione
1. Il Consiglio stabilisce i criteri per la gestione economia dei servizi, approvando specifiche norme regolamentari.
2. Il regolamento prevederà altresì, le modalità per il contenimento dei costi, dei livelli qualitativi e per la determinazione delle tariffe e dei costi sociali.
3. Quando il servizio ha caratteristiche dimensionali tali che non consentono la gestione in economia, il Consiglio può decidere per la gestione tramite unistituzione di aziende speciali.
Art. 62
Aziende speciali
1. Il Consiglio comunale può gestire i servizi pubblici comunali istituendo aziende speciali nel rispetto delle norme legislative e statutarie quando è rilevante il carattere economico ed imprenditoriale del servizio o di più servizi assieme.
2. Le aziende speciali hanno personalità giuridica, autonomia imprenditoriale ed un proprio Statuto.
3. Sono organi dellazienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.
4. La legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedono la composizione numerica, lelezione, il funzionamento, le incompatibilità e la durata degli organi delle aziende speciali, così come ne prevedono lordinamento ed il funzionamento.
5. Le aziende speciali improntano le loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con lobbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, trasferimenti compresi.
6. Il capitale di dotazione viene conferito dal Comune.
7. Il Consiglio delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.
Art. 63
La concessione a terzi
1. Motivazioni tecniche, economiche, organizzative e sociali possono determinare il Consiglio comunale a concedere la gestione dei servizi pubblici mediante concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da apposito disciplinare che oltre a prevedere i rapporti contrattuali di base dovrà assicurare lespletamento del servizio ed i livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dellutenza.
3. La concessione avviene, di regola, attraverso le forme pubbliche di scelta del contraente.
Art. 64
Le società per azioni
1.Il Consiglio comunale può deliberare la partecipazione del Comune in società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati quando la gestione dei servizi pubblici richiede investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale.
Art.65
Istituzioni
1. Quando i servizi sociali, educativi e culturali non hanno rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale delibera la formazione di istituzioni dotate di sola autonomia giuridica.
2. Organo delle istituzioni sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore.
3. Il regolamento determina le competenze del Consiglio di amministrazione, quelle del Presidente e dei Consiglieri, il numero dei componenti, assicurando la rappresentanza della minoranza consigliare, e la loro durata in carica.
4. Gli organi sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione.
5. Il direttore è nominato a seguito di pubblico concorso.
6. Il regolamento disciplina lorganizzazione,
lattività, determina la dotazione organica del personale, lassetto organizzativo, le modalità di esercizio dellautonomia gestionale, lordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e la verifica dei risultati gestionali.
7. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto a diritto privato e forme di collaborazione ad alto contenuto di professionalità.
TITOLO VII
LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 66
Convenzioni
1. La Giunta può proporre al Consiglio comunale di deliberare la stipula di convenzioni al fine di promuovere la collaborazione, il coordinamento e lesercizio associato di funzioni per perseguire obiettivi economici ed organizzativi.
2. Le convenzioni sono stipulate oltre che con altri Comuni e con la Provincia anche con altri Enti ed i loro enti strumentali e associazioni di volontariato.
3. Le convenzioni devono prevedere le finalità, le funzioni, i servizi oggetto delle stesse, la durata, i rapporti finanziari, gli obblighi, le garanzie reciproche ed i sistemi periodici di consultazione, lEnte che assumerà il coordinamento amministrativo ed organizzativo.
4. La convenzione è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.
Art. 67
Consorzi
1. Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la gestione associata di uno o più servizi o per realizzarli, consorziandosi con altri Comuni e con la Provincia, mediante apposita convenzione.
2. Il Consorzio è disciplinato dallo Statuto che prevede: i fini e la durata del Consorzio, la comunicazione agli enti aderenti degli atti fondamentali dellassemblea, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche, lassetto organizzativo e funzionale.
3. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica ed autonomia organizzativa e finanziaria.
4. Gli organi del Consorzio sono lassemblea, il Presidente ed il direttivo.
5. Lassemblea elegge il Presidente.
Art. 68
Accordi di programma
1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previste da leggi speciali o di settore che per la loro completa realizzazione necessitano dellazione coordinata ed integrata del Comune e di altre amministrazioni possono essere definiti accordi di programma.
2. Il Sindaco con losservanza delle formalità di legge e dello Statuto promuove laccordo di programma.
3. Per attuare gli accordi di programma si applicano le disposizioni di legge.
4. Devono essere previsti, oltre alle finalità da perseguire, i tempi e le modalità per lattuazione degli accordi, i piani finanziari, i costi, le fonti di finanziamento e la disciplina dei reciproci rapporti, il coordinamento degli adempimenti.
5. Allaccordo viene data pubblicazione tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
TITOLO VIII
ATTIVITA NORMATIVA
Art. 69
Ambito di applicazione dei regolamenti
1. I regolamenti di cui allart.5 della legge 8 giugno 1990 n. 142 incontrano i limiti stabiliti dallordinamento giuridico.
Art. 70
Procedimento di formazione dei regolamenti
1. Liniziativa per ladozione dei regolamenti spetta ai cittadini singoli e associati, a ciascun Consigliere comunale ed alla Giunta.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dellart. 32 comma 2 lett. a), della legge 8 giugno 1990 n.142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allalbo pretorio: una prima, che consegue dopo ladozione della deliberazione approvativa, in conformità allart. 47 comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142; una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.
Art. 71
Adozione dei regolamenti
1. I regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Sino allentrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. I regolamenti devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 72
Modifiche e abrogazioni dello Statuto
1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive e labrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le modalità di cui allart. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. Lapprovazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta, al punto successivo della stessa seduta del Consiglio comunale, lapprovazione di quello nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o labrogazione, totale o parziali, dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dallentrata in vigore dello Statuto o dellultima modifica.
Art. 73
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto, dopo lespletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e affisso allAlbo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allAlbo Pretorio del Comune
4. Il Segretario comunale appone in calce alloriginale dello Statuto la dichiarazione dellentrata in vigore.