ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Cossano Belbo (Cuneo)

Accordo di Programma per la realizzazione di opere, interventi e programmi di intervento per lo sviluppo territoriale dei Comuni di: 1. Cossano Belbo - 2. Borgomale - 3. Bosia - 4. Castino - 5. Rocchetta Belbo


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto di cava in località Cascina La Bolla del Comune di Alessandria. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto di cava in località Ruschere Lotti 1 - 2 - 3 del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comitato Locale Croce Rossa Italiana Mondovì - Richiesta autorizzazione costruzione scogliera su particella 754 per la parte attigua al Rio Bozzolo in Mondovì

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamenti corso d’acqua pubblico Rio Vallone S. Giovanni in Comune di Vernante con linea elettrica aerea bt 0.220/0.380 kV

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblico Rio dei Moretti in Comune di Camerana con linea elettrica aerea MT 15 kV

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento Torrente Mellea nei Comuni di Monticello d’Alba e Santa Vittoria d’Alba con linea elettrica staffata al ponte a 15.000 V

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta parere su progetto regimazione idraulica lungo Rio Aprato

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di sopraelevazione discarica di 1 categoria nel Comune di Sommariva Perno (CN) Località Cascina del Mago - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Barone (Torino)

Modifiche allo Statuto comunale approvate con C.C. n. 21 del 15/5/2000 in applicazione L. 285/99

Comune di Bruino (Torino)

Adeguamento dello statuto comunale di Bruino (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 4/5/2000)

Comune di Caravino (Torino)

Modifiche allo Statuto Comunale

Comune di Casalbeltrame (Novara)

Modifiche allo statuto comunale (Delibera C.C. n. 13 de; 3.4.2000)

Comune di Monforte d’Alba (Cuneo)

Statuto comunale


ALTRI ANNUNCI

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria provvisoria generale relativa alla I° trance del bando di concorso generale emesso dal Comune di Torino il 1/6/1998 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

Comune di Arignano (Torino)

Estratto deliberazione C.C. n. 14 del 26/6/2000

Comune di Asti

Avviso - Bando per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata

Comune di Basaluzzo (Alessandria)

Avviso di occupazione d’urgenza

Comune di Chiomonte (Torino)

Azienda Elettrica Municipale - Le nuove tariffe di fornitura dell’energia elettrica in vigore dal 1 luglio 2000

Comune di Cossato (Biella)

Lavori di realizzazione di parcheggio pubblico in via Imer Zona (fraz. Ronco) - esproprio

Comune di Exilles (Torino)

Azienda Elettrica Municipale - Le nuove tariffe di fornitura dell’energia elettrica in vigore dal 1 luglio 2000

Comune di Ferrere (Asti)

Avviso di approvazione regolamento edilizio

Comune di Front (Torino)

L.R. n. 56/1977 e s.m.i. art. 41 bis - Approvazione definitiva Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente proposto dal sig. Cagna Guido

Comune di Front (Torino)

Piano di recupero ad iniziativa pubblica relativo a Piazza IV Novembre ed aree limitrofe - Approvazione definitiva

Comune di Novara

Costituzione servitù di uso pubblico sul primo tratto stradale di Via Cella di cui ai mappali 302 (parte) e 359 Foglio 94

Comune di Pallanzeno (Verbano Cusio Ossola)

Avviso di deposito variante al piano regolatore generale comunale

Comune di Pinerolo (Torino)

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Espropriazione di aree occorrenti per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata - Localizzazione ai sensi della legge n. 865/1971, art. 51, in zona CP9 del P.R.G.C.

Comune di Pray (Biella)

Approvazione della variante in ampliamento e determinazione nuovo perimetro P.I.P.

Comune di Salbertrand (Torino)

Azienda Elettrica Municipale - Le nuove tariffe di fornitura dell’energia elettrica in vigore dal 1 luglio 2000

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Variante parziale al P.R.G.C. vigente (Art. 17, 7° comma, L.R. 56/77 e ss.mm.ii.) Avviso di deposito e pubblicazione

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Variante parziale al P.R.G.C. vigente (Art. 17, 7° comma, L.R. 56/77 e ss.mm.ii.) - Avviso di deposito e pubblicazione

Comune di San Benedetto Belbo (Cuneo)

Avviso

Comune di Soprana (Biella)

Estratto della deliberazione n. 17 del 30.5.2000 adottata dal Consiglio Comunale per l’approvazione del regolamento edilizio comunale

Comune di Sangano (Torino)

Estratto deliberazione C.C. n. 28 del 20/6/2000

Comune di Trarego Viggiona (Verbano Cusio Ossola)

Avviso

Comune di Tricerro (Vercelli)

Avviso di deposito progetto preliminare di variante al P.R.G.C.

Comune di Valenza (Alessandria)

Approvazione del Regolamento Edilizio, Estratto da verbale di deliberazione della C.C. n. 28 in data 29.2.2000

Comune di Valenza (Alessandria)

Approvazione di variante al Piano Particolareggiato della Zona Produttiva Orafa D/2. Estratto da verbale di deliberazione del C.C. n. 44 in data 24.5.2000

Comune di Valenza (Alessandria)

Approvazione di variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi della Zona Industriale Generica D/4. Estratto da verbale di deliberazione del C.C. n. 45 in data 24.5.2000

Comune di Varallo Pombia (Novara)

Decreto n. 1/2000 - Decreto di occupazione d’urgenza dei terreni occorrenti per la realizzazione di una rotatoria sulla S.S. n. 32 al Km. 26 + 320 in corrispondenza con via Mirabella

Consorzio Intercomunale Acquedotto per la Collina Torinese - Pino Torinese (Torino)

Avviso d’imposizione di servitù

Provincia di Torino

Servizio pianificazione e utilizzazione risorse idriche - Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 149-148481 del 14.9.1999

Provincia di Torino

Servizio pianificazione e utilizzazione risorse idriche - Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 150-148494 del 14.9.1999

Provincia di Torino

Servizio Pianificazione e Utilizzazione risorse idriche - Decreto del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 163-165593 del 12.10.99

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Cossano Belbo (Cuneo)

Accordo di Programma per la realizzazione di opere, interventi e programmi di intervento per lo sviluppo territoriale dei Comuni di: 1. Cossano Belbo - 2. Borgomale - 3. Bosia - 4. Castino - 5. Rocchetta Belbo

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Scopi

Ai sensi dell’art. 27 della L. n. 142/1990 e s.m.i. col presente accordo di programma si vuole realizzare opere, interventi o programmi di interventi per lo sviluppo territoriale dei Comuni aderenti.

Obiettivo primario è la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, primo fra tutti la realizzazione del collettore fognario e del servizio di smaltimento e depurazione delle acque reflue a servizio dei Comuni aderenti, anche attraverso la concessione di finanziamenti da parte di altri Enti.

Scopi ulteriori sono:

- sistemazione idrogeologica e consolidamento versanti

- viabilità comunale ed intercomunale

- captazione e distribuzione acque potabili

- interventi di manutenzione ambientale attraverso la valorizzazione, tanto della componente urbana quanto di quella rurale

- contrastare situazioni di declino industriali mediante l’inclusione dello sviluppo locale e della valorizzazione del Territorio

- diffondere l’utilizzo dei sistemi informatici e telematici presso le amministrazioni locali

- valorizzare il patrimonio architettonico, culturale e naturale

- completare e sviluppare strutture insediative

- promuovere politiche integrate per la raccolta, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti

- valorizzazione dell’artigianato e dei prodotti tradizionali e tipici

La realizzazione in forma associata dei suddetti scopi deve tendere in ogni caso a garantire l’economicità, l’efficienza, l’efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.

Per la realizzazione dei suddetti scopi gli Enti aderenti all’accordo di programma, potranno stipulare apposite convenzioni con altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 2
Durata

La durata dell’accordo di programma è di anni 5, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile alla sua scadenza tramite atto formale sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti, previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.

Art. 3
Comune Capofila

Per la realizzazione degli scopi di cui all’art. 1 è individuato un Comune Capofila, anche al fine di richiedere eventuali contributi per finanziare le opere e gli interventi da realizzare. Esso, pertanto, provvede al coordinamento di tutte le iniziative dei Comuni aderenti.

Il Sindaco del Comune Capofila rappresenta tutti i Comuni ed opera, previa consultazione dei Sindaci degli altri Comuni, secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

In sede di prima applicazione del presente accordo di programma funge da Comune Capofila il Comune di Cossano Belbo, salvo successive modifiche e saranno adottate dalla consulta dei Sindaci di cui all’articolo successivo.

Art. 4
Spese

Le spese di gestione ordinarie per ciascun Comune sono pari ad una quota fissa di L. 500.000 più L. 1.000 per ogni abitante alla data del 31 dicembre di ogni anno precedente il suo versamento, salvo successive modifiche da parte della consulta dei Sindaci.

Entro il 31.1 di ciascun anno, i Comuni provvedono al versamento delle rispettive quote a favore del Comune Capofila, inserendo la relativa spesa nel bilancio dell’anno di competenza, fatto salvo il primo anno di operatività del presente accordo di programma, relativamente al quale i suddetti versamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione.

Il Comune Capofila provvederà a rimettere a ciascun Comune aderente apposito rendiconto di spesa entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di versamento.

Art. 5
Consulta dei Sindaci

Per l’esame delle opere, interventi e programmi di intervento di cui sopra è istituita la consulta dei Sindaci degli enti aderenti, la quale si riunisce presso il Comune Capofila e decide a maggioranza assoluta dei componenti sui seguenti argomenti:

1) Programmazione delle opere degli interventi e dei programmi di intervento da realizzare nell’ambito delle finalità di cui all’Art. 1.

2) Conferisce incarichi esterni per la realizzazione degli atti amministrativi e tecnici.

3) Apporta modifiche e variazioni al presente accordo di programma.

4) Decide sulle richieste di adesione di altri enti, diversi da quelli previsti dal presente accordo, sia pubblici che privati.

5) Fissa e modifica la quota di adesione versata da ciascun ente aderente.

6) Assume ogni altra decisione volta alla realizzazione degli scopi di cui all’Art. 1.

La convocazione della consulta è disposta dal Sindaco del Comune Capofila, ovvero su richiesta dei singoli componenti.

Per la validità della seduta è richiesta la metà più uno dei componenti.

Per la partecipazione è ammessa la delega del Sindaco ad un Assessore.

Art. 6
Progetti

I progetti programmati dalla consulta saranno approvati dagli organi competenti dei Comuni aderenti, che provvederanno ad assumere i relativi ed eventuali oneri.

L’iter procedurale successivo sarà gestito, sia dal punto di vista tecnico che da quello amministrativo, dal Comune Capofila.

Art. 7
Finanziamenti

Per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento volti alla realizzazione degli scopi di cui all’art. 1 verranno richiesti finanziamenti a vari Enti che saranno gestiti dal Comune Capofila.

Art. 8
Recesso

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza e comunque non prima di tre anni dalla stipula, il diritto di recesso unilaterale, mediante l’adozione di apposita delibera consiliare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell’ente le spese sino alla data di operatività del recesso.

Art. 9
Disposizioni generali

Per tutto quanto non disposto nel presente accordo di programma si osservano le vigenti disposizioni di Legge in materia.

Art. 10
Entrata in vigore

Il presente accordo di programma produrrà i suoi effetti quando, in seguito all’approvazione del suo schema da parte dei Consigli Comunali di ciascun ente, nonché della sua successiva approvazione con atto formale del Sindaco del Comune Capofila, sarà sottoscritto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti.

Il Sindaco di Cossano Belbo
Giuseppe Tosa

Il Sindaco di Borgomale
Luciano Chiarle

Il Sindaco di Bosia
Giorgio Dolcetti

Il Sindaco di Castino
Enrico Paroldo

Il Sindaco di Rocchetta Belbo
Claudio Bona

Cossano Belbo, 29 maggio 2000


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto di cava in località Cascina La Bolla del Comune di Alessandria. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 20 giugno 2000 la Ditta La Bolla S.r.l. con sede in Via Mazzini n. 23 del Comune di Alessandria ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di cava in località C.na La Bolla del Comune di Alessandria.

La domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale Prot. n. 13566 del 20 giugno 2000 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il geom. Gianni Verna del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto di cava in località Ruschere Lotti 1 - 2 - 3 del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 20 giugno 2000 la Ditta Boaglio Mario con sede in Via Cave n. 193 del Comune di Bagnolo Piemonte ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di cava in località Ruschere Lotti 1 - 2 - 3 del Comune di Bagnolo Piemonte.

La domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale Prot. n. 13555 del 20 giugno 2000 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’Ing. Andrea Carpi del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comitato Locale Croce Rossa Italiana Mondovì - Richiesta autorizzazione costruzione scogliera su particella 754 per la parte attigua al Rio Bozzolo in Mondovì

Data di avvio: 10-5-2000

N. di protocollo dell’istanza: 12981

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. W. Bessone

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: gg. 15 dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamenti corso d’acqua pubblico Rio Vallone S. Giovanni in Comune di Vernante con linea elettrica aerea bt 0.220/0.380 kV

Data di avvio: 2 giugno 2000

N. di protocollo dell’istanza: 16003

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblico Rio dei Moretti in Comune di Camerana con linea elettrica aerea MT 15 kV

Data di avvio: 2 giugno 2000

N. di protocollo dell’istanza: 16005

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento Torrente Mellea nei Comuni di Monticello d’Alba e Santa Vittoria d’Alba con linea elettrica staffata al ponte a 15.000 V

Data di avvio: 2 giugno 2000

N. di protocollo dell’istanza: 16013

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta parere su progetto regimazione idraulica lungo Rio Aprato

N. di protocollo dell’istanza: 17846 del 19.6.2000

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi a: Geom. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di sopraelevazione discarica di 1 a categoria nel Comune di Sommariva Perno (CN) Località Cascina del Mago - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40

In data 5.7.2000 l’Azienda Albese-Braidese Smaltimento Rifiuti con sede legale in 12051 Alba P.zza Risorgimento n. 1 ha depositato, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l’Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di sopraelevazione discarica di 1 categoria in località Cascina del Mago del Comune di Sommariva Perno (CN), (prot. generale di ricevimento n. 27048 in data 5.7.2000; pervenuto all’Ufficio Deposito Progetti in data 5.7.2000 con n. ord. 2/VAL/2000).

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano “La Stampa”, pubblicato in data 20.6.2000 e rettificato con errata corrige pubblicata in data 29.6.2000 sul medesimo quotidiano.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio Deposito Progetti della Provincia Corso Nizza 21, 12100 Cuneo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all’Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art. 14, comma 5 della L.R. 40/98.

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 19990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Chiara Pepino tel. 0171-445370 Coordinatore dell’Organo Tecnico provinciale; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell’Ufficio, Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Cuneo, 5 luglio 2000

Il Coordinatore dell’Organo Tecnico
Chiara Pepino



STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Barone (Torino)

Modifiche allo Statuto comunale approvate con C.C. n. 21 del 15/5/2000 in applicazione L. 285/99

Indice Generale

Art. 1 - Principi Fondamentali

Parte Iª - Ordinamento strutturale

Titolo I - Organi del Comune

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Consiglio Comunale

Art. 9 - Prima seduta

Art. 10 - Convalida

Art. 11 - Comunicazione dei Componenti della Giunta

Art. 12 - Programma di governo

Art. 13 - Il Presidente del Consiglio - Poteri

Art. 13 - Poteri

Art. 14 - Competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale

Art. 15 - Sessioni

Art. 16 - Informazione dei Consiglieri

Art. 17 - Commissioni

Art. 18 - Attribuzioni delle Commissioni

Art. 19 - Consiglieri

Art. 20 - Dimissioni del Consigliere

Art. 21 - Surrogazione e supplenza del Consigliere

Art. 22 - Diritti e doveri del Consigliere

Art. 23 - Gruppi consiliari

Art. 24 - Giunta Comunale

Art. 25 - Composizione

Art. 26 - Nomina e prerogative

Art. 27 - Funzionamento della Giunta

Art. 28 - Competenze

Art. 29 - Deposito delle proposte di deliberazione

Art. 30 - Deliberazione degli Organi Collegiali

Art. 31 - Sindaco

Art. 32 - Attribuzione di Amministrazione

Art. 33 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 34 - Attribuzione di organizzazione

Art. 35 - Deleghe del Sindaco

Art. 36 - Vicesindaco

Art. 37 - Divieto Generale di incarichi e consulenze

Art. 38 - Durata in carica

Art. 39 - Dimissione e impedimento permanente del Sindaco

Art. 40 - Mozione di sfiducia

Titolo II - Organi Burocratici ed uffici

Capo I - Uffici

Art. 41 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 42 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 43 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 44 - Diritti e doveri dei dipendenti

Art. 45 - Pari opportunità

Capo II - Personale Direttivo

Art. 46 - Direttore Generale

Art. 47 - Funzione del Direttore Generale

Art. 48 - Responsabile degli uffici e dei servizi

Art. 49 - Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi

Capo III - Segretario Comunale

Art. 50 - Segretario Comunale principi e criteri fondamentali di gestione

Art. 51 - Funzioni del Segretario Comunale

Titolo III - Servizi

Art. 52 - Obiettivi dell’attività amministrativa

Art. 53 - Servizi pubblici

Art. 54 - Forme di gestione

Art. 55 - Azienda speciale

Art. 56 - Modalità di cessazione degli amministratori

Art. 57 - Istituzione

Art. 58 -Nomina e revoca degli Amministratori delle Aziende speciali ed Istituzionali

Art. 59 - Società a prevalente capitale pubblico locale

Art. 60 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo IV - Controllo Interno

Art. 61 - Principi e criteri

Art. 62 - Revisore dei conti - Nomina e Revoca

Art. 63 - Revisore dei conti - Funzioni

Art. 64 - Controllo di gestione

Parte IIº - Ordinamento Funzionale

Titolo I - Organizzazione territoriale e forme associative

Capo I - Organizzazione Territoriale

Art. 65 - Organizzazione sovracomunale

Capo II - Forme collaborative

Art. 66 - Principio di cooperazione

Art. 67 - Convenzioni

Art. 68 - Consorzi

Art. 69 - Unioni di Comuni

Art. 70 - Accordi di programma

Titolo III - Partecipazione Popolare

Art. 71 - Partecipazione

Capo I - Iniziativa politica e amministrativa

Art. 72 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 73 - Istanze

Art. 74 - Petizioni

Art. 75 - Proposte

Capo II - Associazionismo e partecipazione

Art. 76 - Principi generali

Art. 77 - Associazioni

Art. 78 - Organismi di partecipazione

Art. 79 - Incentivazione

Capo III - Referendum - Diritti di accesso

Art. 80 - Azione referendaria

Art. 81 - Effetti del referendum

Art. 82 - Diritto di accesso

Art. 83 - Diritto di informazione

Titolo III - Funzione Normativa

Art. 84 - Statuto

Art. 85 - Regolamenti

Art. 86 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 87 - Ordinanze

Art. 88 - Entrata in vigore

Art. 1
Principi fondamentali

Il comma 1º, dell’art. 1 - Principi fondamentali -, è così sostituito:

Il Comune di Barone Canavese:

1. è ente autonomo locale ed ha rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione, e nel rispetto delle leggi della repubblica italiana;

2. è ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà;

3. si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

4. rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo il quale la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

5. valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

6. rivendica il diritto alla sua esistenza come Comune.

Parte I -
Ordinamento strutturale

Titolo I -
Organi del Comune

Art. 7
Organi

Il comma 1 (unico) dell’art. 7 - Organi - è così sostituito:

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 8
Consiglio Comunale

L’art. 8 - Consiglio Comunale - è così sostituito:

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco e, in sua assenza od impedimento dal vicesindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri assessori, secondo l’ordine dato dall’età.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

Art. 9
Prima seduta

L’art. 9 - Prima seduta - è così sostituito:

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di cui al precedente comma, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 10
Convalida

L’art. 10 - Convalida - resta invariato.

Art. 11
Comunicazione dei componenti della Giunta

L’art. 11 - Comunicazione dei componenti della Giunta - resta invariato.

Art. 12
Programma di governo

L’art. 12 - Indirizzi generali di governo - è così sostituito:

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio C.le, il Sindaco, sentita la Giunta C.le, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio C.le esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

3. Il Consiglio C.le definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

4. Con cadenza annuale, nel mese di settembre il Consiglio C.le provvede alla verifica di tali linee.

Art. 13
Il Presidente del Consiglio - Poteri

L’art. 13 - Il presidente del Consiglio - è soppresso.

Art. 13
Poteri

L’art. 14 - Poteri - assume il numero progressivo di 13.

Art. 14
(ex art. 15)
Competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale

L’art. 15 - Competenze ed attribuzioni - è così sostituito:

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

3. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l’imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

4. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo altresì il raccordo con la programmazione provinciale regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere la individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

6. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 15
(Ex art. 16)
Sessioni

L’art. 16 - Sessioni del Consiglio e Convocazione - è cosi sostituito:

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Il Consiglio può essere convocato:

a. Dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme della legge e del presente Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco gli adempimenti predetti sono assolti dal vicesindaco.

b. su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica che devono indicare anche gli argomenti da trattare. In quest’ultimo caso la adunanza deve avere luogo entro il termine di 20 giorni dall’avvenuta presentazione della richiesta. Qualora il Sindaco non vi provveda, la convocazione è disposta dal Prefetto, previa diffida.

4. La convocazione è effettuata con avvisi scritti contenenti l’ordine del giorno da recapitarsi nel domicilio dei singoli consiglieri o da inviarsi a mezzo raccomandata a.r.

5. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale o tramite la ricevuta di ritorno.

6. Gli avvisi devono essere recapitati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza, quanto si tratti di sessioni ordinarie ed almeno tre giorni prima se di sessioni straordinarie. Nei casi di urgenza, da indicarsi espressamente, il Consiglio può essere convocato con avvisi da notificarsi almeno 24 ore prima. In questo caso:

a. ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri:

b. il Sindaco deve munirsi della prova dell’avvenuto recapito degli avvisi di convocazione.

7. La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L’invalidità è sanata qualora l’interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 16
(Ex art. 17)
Informazione dei Consiglieri

L’art. 17 - Informazione dei Consiglieri - resta invariato assumendo in numero progressivo 16.

Art. 17
(Ex art. 18)
Commissioni

L’art. 18 - Commissioni - resta invariato, assumendo il numero progressivo 17.

Art. 18
(Ex art. 19)
Attribuzioni delle Commissioni

Resta invariato, assumendo il numero progressivo 18.

Art. 19
(Ex art. 20)
Consiglieri

L’art. 20 assume il numero progressivo 19 ed è così sostituito:

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d’età.

Art. 20
(Ex art. 21)
Dimissioni del Consigliere

L’art. 21 - Dimissioni del Consigliere - è così sostituito:

1. Le dimissioni del consigliere dalla carica sono indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio C.le, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimessisi, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora si proceda allo scioglimento del Consiglio

Art. 21
(Ex art. 22)
Surrogazione e supplenza del Consigliere

All’art. 22 - Surrogazione e supplenza del Consigliere - che assume il numero progressivo 21, il 1º comma viene sostituito come segue:

1. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenutovi, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

Resta immutato il 2º comma.

Art. 22
(Ex art. 23)
Diritti e doveri del Consigliere

Al comma 2º dell’art. 23 - Diritti e doveri dei consiglieri - che assume il numero progressivo 22, le parole “e di legittimità” sono soppresse.

Art. 23
(Ex art. 24)
Gruppi consiliari

L’art. 24 - Gruppi consiliari assume il numero progressivo 23 e resta invariato.

Art. 24 (Nuovo)
Giunta Comunale

L’art. 25 - Giunta Comunale - assume il numero progressivo 24 ed è così sostituito.

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, (definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni) e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 25 (Nuovo)
(Ex art. 28)
Composizione

Dopo l’art. 24 è inserito il seguente articolo 25:

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da n. 4 assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco, assicurando, quando possibile, la presenza di ambo i sessi.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 26
(Ex artt. 26-27-28)
Nomina e prerogative

Gli artt. 26 - Requisiti del vicesindaco e degli assessori - 27 - Verifica delle condizioni e 28 - Revoca degli assessori - sono così sostituiti nel seguente nuovo articolo 26.

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni (od alla loro nomina).

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo status giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 27
(Ex art. 29)
Funzionamento della Giunta

L’art. 29 - Funzionamento della Giunta - è così sostituito:

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute della Giunta sono di regola segrete ma di volta in volta ed all’unanimità dei presenti possono essere rese pubbliche per una maggior trasparenza dell’attività amministrativa, o possono essere chiamati ad intervenire alle sedute esperti per fornire chiarimenti o pareri sui singoli provvedimenti.

4. In caso di impedimento o mancanza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.

Art. 28
(Ex art. 31 e 32)
Competenze

Gli artt. 31 - Attribuzioni e competenze della Giunta Comunale - e 32 - Attività propositive e di impulso - sono così sostituiti:

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che ai sensi di legge e del presente statuto non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale ed, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto.

b) opera scelte nell’ambito di discrezionalità amministrative con l’indicazione dei fini e l’individuazione della scale di priorità, con l’osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio.

c) approva i progetti, i programmi/esecutivi, e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

d) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione e decentramento.

f) modifica le tariffe, elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici e per le selezioni;

h) propone i criteri generali e sulla base delle disposizioni del regolamento relativo, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti ed a persone;

i) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

l) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso provvede esclusivamente il Consiglio Comunale;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto od altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

p) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

q) incarica, previa verifica delle disponibilità finanziarie, consulente legale per la difesa delle ragioni dell’ente nelle controversie con enti, persone ed, in genere, con i terzi;

r) fissa, ai sensi del regolamento e degli accorsi decentrati i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Direttore Generale;

s) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

t) approva il P.E.G., su proposta del Direttore Generale;

u) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull’attuazione dei programmi.

Art. 29
Deposito delle proposte di deliberazioni

All’art. 30, comma 2, che prende il numero progressivo di 29 - Le parole “ed esprime il proprio parere in ordine alla legittimità di ciascuna proposta” sono soppresse.

Art. 30
(Ex art. 33)
Deliberazioni degli organi collegiali

Nell’art. 33 - Deliberazioni degli organi collegiali - che prende il numero progressivo 30 - vengono variati i commi 4º e 5º come di seguito riportato:

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici, qualora esistenti. In caso contrario il Segretario comunale, provvederà in merito con riferimento alle sue competenze.

La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente il collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31
(Ex art. 34)
Sindaco

L’art. 34 - Sindaco - che prende in numero progressivo 31, è così sostituito:

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi ed ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovraintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale - Direttore ed ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovraintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrativo di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’Ufficio.

Art. 32
(Ex art. 35)
Attribuzioni di amministrazione

L’art. 35 - Attribuzioni di amministrazione - è così sostituito:

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90 e s.m.i.;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale se lo ritiene opportuno in conformità alle disposizioni vigenti, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 33
(Ex art. 36)
Attribuzioni di vigilanza

L’art. 36 - Attribuzioni di vigilanza - è così sostituito:

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’ente, tramite i legali rappresentanti delle stesse, informandone il Consiglio comunale;

b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

c) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

Art. 34
(Ex art. 37)
Attribuzioni di organizzazione

Al comma 1, lett. c, dell’art. 37 - Attribuzioni di organizzazione - che assume il numero progressivo 34, è soppressa la parola “formale” la parentesi tonda la vocale “o” la parentesi tonda a chiusura della parola “informale”.

E’ inserita dopo la lettera c) la lettera d) del seguente tenore:

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 35
(Ex art. 38)
Deleghe del Sindaco

Al comma 1 dell’art. 38 - Deleghe del Sindaco - che assume il numero progressivo 35, le parole “e di quelle indicate nell’articolo 36 (ex 25) ai numeri” sono soppresse.

Art. 36
(Ex art. 39)
Vicesindaco

Al comma 2 dell’art. 39 - Vicesindaco - che assume il numero progressivo 36 - le parole “l’altro assessore da cui è composta la Giunta” sono così sostituite: “un assessore secondo l’ordine di età”.

Art. 37
(Ex art. 40)
Divieto generale di incarichi e consulenze

L’art. 40 - Divieto generale di incarichi e consulenze -, resta invariato ed assume il numero progressivo 37.

Art. 38
(Ex art. 41)
Durata in carica

Il comma 1. dell’art. 41 - Durata in carica -, che assume il numero progressivo 38, - è così sostituito:

“Il Sindaco dura in carica per un periodo di 5 anni”.

Art. 39 (Nuovo)
Dimissione e impedimento permanente del Sindaco

Dopo l’art. 38 - Durata in carica - è aggiunto il seguente nuovo art. 39 - Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco:

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone elette dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza dell’assessore più anziano di età che vi provvede d’intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine perentorio di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia in pubblica seduta, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione entro 10 giorni dalla presentazione.

Art. 40 (Nuovo)
Mozione di sfiducia

Dopo l’art. 39 - Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco è aggiunto il seguente nuovo art. 40 - Mozione di sfiducia:

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso venga approvata una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi in vigore.

Titolo Il -
Organi Burocratici ed uffici

Capo I:
Uffici

Art. 41
(Ex 47)
Principi strutturali ed organizzativi

L’Art. 47 - Principi strutturali ed organizzativi - che assume il numero 41, è soppresso interamente e sostituito dal seguente:

Capo I -
Uffici -
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici ed è improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programma;

b) analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento delle rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 42
(Ex art. 48)
Organizzazione degli uffici e del personale

L’art. 48 - Struttura - è soppresso interamente e sostituito dal seguente che porta il numero progressivo 42:

1. Il Comune disciplina con appositi atti le dotazioni organiche del personale, e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio C.le, al Sindaco ed alla Giunta C.le, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità della gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base delle esigenze dei cittadini adeguando costantemente la propria azione amministrativa con verifica della rispondenza ai bisogni e dell’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 43
(Ex art. 49)
Regolamento degli uffici e dei servizi

L’art. 49 - Personale - è soppresso e sostituito dal seguente che assume il numero progressivo 43:

1. Il Comune attraverso il regolamento stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale, se nominato, il Segretario comunale - direttore generale e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento.

3. Al Direttore Generale (se nominato) ovvero al Segretario comunale Direttore generale ed ai funzionari responsabili spetta ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. L’organizzazione strutturale si articola in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

5. Nell’organizzazione e gestione del personale, il Comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigenti.

Dopo l’art. 43 è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 44 (Nuovo)
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività, agli incarichi di competenza e, nel rispetto delle competenze proprie del ruolo, a raggiungere gli obiettivi assegnati. E’ altresì direttamente responsabile verso il Direttore Generale (se istituito) verso il Segretario C.le - Direttore Generale e verso il Responsabile degli Uffici e dei servizi nonché verso l’amministrazione degli atti compiuti conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove e realizza l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l’integrità psicofisica, garantendo altresì il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore generale (se nominato) dal Segretario C.le - Direttore generale. Il rogito dei contratti compete al Segretario Comunale.

5. Il personale responsabile delle singole aree e dei servizi provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali nonché alla istruttoria e presa d’atto delle comunicazioni commerciali effettuate ai sensi della normativa vigente, al rilascio delle autorizzazioni di polizia amministrativa nonché delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie ed alla emissione delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

Art. 45
(ex art. 50)
Pari opportunità

L’art. 50 - Pari opportunità - resta invariato ed assume il numero progressivo 45.

Dopo l’art. 45 è istituito il seguente capo.

Capo Il -
Personale direttivo

Art. 46 (Nuovo)
Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare ed assumere un Direttore Generale con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento generale di organizzazione, degli uffici e servizi dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. Qualora non risultano stipulate convenzioni di cui al precedente comma ed in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta.

3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.

4. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili dei servizi.

5. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta nel caso non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 47 (Nuovo)
Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore predispone la proposta di PEG e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta.

2. In particolare:

a) organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta C.le;

b) verifica l’efficienza e l’efficacia dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

c) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento ed in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

d) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

e) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

f) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi, nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti ovvero impediti;

g) compie tutti gli atti che gli vengono assegnati dal Sindaco compatibilmente con le proprie funzioni e con quelle dei responsabili dei servizi con potere di resistere alle liti, di conciliare e transigere salve le competenze della Giunta C.le.

Art. 48 (Nuovo)
Responsabile degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento generale di organizzazione.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, dal Segretario comunale - Direttore Generale, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi provvedono a gestire l’attività dell’ente nell’ambito delle competenze loro assegnate ed ad attuare gli indirizzi nonché a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore generale se nominato, dal Segretario C.le - Direttore generale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 49 (Nuovo)
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di selezione pubblica e provvedono agli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissione di gara e di selezione pubblica; assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di sospensione dei lavori di edilizia privata e di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento, di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste dalla legge o dai regolamenti, ad eccezione di quelle di cui all’art. 38 della legge n. 142/90 e s.m.i.;

h) rilasciano il parere in ordine alla sola regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta C.le e del Consiglio C.le che non sia mero atto di indirizzo; qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione d’entrata, sarà rilasciato il parere in ordine alla regolarità contabile dal responsabile di ragioneria;

i) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

l) danno pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta C.le, del Consiglio C.le, alle direttive del Sindaco e del Direttore Generale (se istituito) ovvero del Segretario C.le - Direttore generale;

m) forniscono al Direttore generale (se istituito) ovvero al Segretario C.le - Direttore generale nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli emolumenti per la predisposizione della proposta di P.E.G.;

n) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore generale (se istituito) o del Segretario C.le - Direttore generale, con il visto del Sindaco;

o) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive.

Dopo l’art. 49 è istituito il seguente capo.

Capo III -
Segretario Comunale

Art. 50
Segretario Comunale
(Ex art. 42)
Principi e criteri fondamentali di gestione

L’art. 42 - Principi e criteri fondamentali di gestione - e sostituito con il seguente articolo che porta il numero progressivo 50 - Segretario Comunale; -

1. Il Segretario comunale nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, il ruolo e le funzioni, è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto in apposito albo.

2. E’ possibile la gestione associata dell’ufficio del Segretario comunale previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposita convenzione con altri Comuni.

3. Il trattamento economico del Segretario comunale è stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 51
Funzioni del Segretario C.le
(Ex art. 43)

Gli artt. 43 - 44 - 45 - 46 sono sostituiti, dal seguente articolo che porta il numero progressivo 51:

1. Il Segretario C.le, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

2. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta C.le e del C.le, ne redige i verbali che sottoscrive insieme agli altri organi previsti dal presente statuto.

3. II Segretario C.le può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco a quelle esterne: egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio C.le, alla Giunta C.le, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

4. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico ovvero dell’organo competente in base alla legge vigente.

5. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune nei quali l’ente è parte, quanto non si reputi necessaria l’assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente.

7. Egli esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti conferitagli dal Sindaco.

8. Ove sia investito anche dell’incarico di Direttore Generale esercita le funzioni di quest’ultimo e di cui agli articoli 46 e 47 del presente statuto, previo idoneo compenso che sarà attribuito in equa proporzione con le indennità corrisposte ai responsabili dei servizi anche secondo le disposizioni di cui alla contrattazione collettiva.

Titolo III -
Servizi

Dopo l’art. 51 è inserito il seguente art. 52 (Nuovo)

Art. 52
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 53
Servizi pubblici

L’art. 51 (ex 36) - Servizi pubblici - è sostituito dall’art. seguente con il numero progressivo 53:

1. Il Consiglio Comunale nell’esercizio delle proprie funzioni istituisce con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, tenuto conto delle caratteristiche sociali ed economiche del territorio comunale.

2. Per tali servizi il Consiglio Comunale stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, nell’ambito dei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali.

3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 54
Forme di gestione

L’art. 52 (ex 38) - Forme di gestione - resta invariato e prende il numero progressivo 54.

Art. 55
Azienda speciale

All’art. 53 - Azienda speciale - che assume il numero progressivo 55 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

6. Il direttore è assunto per pubblica selezione salvo i casi previsti dalla legge in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

7. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio del revisore dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

Art. 56
Modalità di cessazione degli amministratori

L’art. 54 - Modalità di cessazione degli amministratori -, resta invariato ed assume il numero progressivo 56.

Art. 57
Istituzione

L’art. 55 - Istituzione resta invariato ed assume il numero progressivo di 57.

Art. 58
Nomina ed revoca degli Amministratori
delle aziende speciali ed istituzioni

L’Art. 56 - Nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali ed istituzioni resta invariato ed assume il numero progressivo 58.

Art. 59
Società a prevalente capitale pubblico locale

L’art. 57 - Società a prevalente capitale pubblico locale - resta invariato ed assume il numero progressivo 59.

Art. 60
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

L’art. 58 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni - resta invariato ed assume il numero progressivo 60.

Titolo IV -
Controllo interno

Art. 61
Principi e criteri

All’art. 59 - Principi e criteri - comma 1º, le parole “il conto consuntivo” sono sostitutive da “il rendiconto”. L’articolo assume il numero progressivo 61.

Art. 62
(Ex art. 60)
Revisore dei conti - Nomina e revoca

All’art. 60 - Revisore del conto. Nomina e revoca - l’oggetto, le parole “Revisore del conto” sono sostituite con “Revisore dei conti”.

L’articolo assume il numero progressivo di 62.

Art. 63
Revisore dei conti - Funzioni

L’art. 61 - Revisore dei conti - Funzioni -, resta invariato ed assume il numero progressivo 63.

Art. 64
(Ex art. 62)
Controllo di gestione

L’art. 62 - Controllo di gestione -, resta invariato ed assume il numero progressivo 64.

Parte II
Ordinamento funzionale

Titolo 1º
Organizzazione Territoriale e forme associative

Capo I -
Organizzazione Territoriale

Art. 65
Organizzazione sovracomunale

L’art. 63 - Organizzazione sovracomunale - resta invariato ed assume il numero progressivo 65.

Capo II -
Forme collaborative

Art. 66
Principio di cooperazione

L’art. 64 - Principio di collaborazione - cambia nell’oggetto la parola “collaborazione” con “cooperazione” ed assume il numero progressivo 66.

Art. 67
Convenzioni

L’art. 65 - Convenzioni - resta invariato ed assume il numero progressivo 67.

Art. 68
Consorzi

L’art. 66 - Consorzi - resta invariato ed assume il numero progressivo 68.

Art. 69
Unione di comuni

L’art. 67 - Unione di Comuni - resta invariato ed assume il numero progressivo 69.

Art. 70
Accordi di programma

L’art. 68 - Accordi di programma - resta invariato ed assume il numero progressivo 70.

Titolo II -
Partecipazione popolare

Art. 71
Partecipazione

All’art. 69, comma 1º, le parole “all’attività dell’ente” sono sostituite con “all’amministrazione dell’ente”.

L’art. assume il numero progressivo 71.

Capo II -
Iniziative politica e amministrativa

Art. 72
Interventi nel procedimento amministrativo

L’art. 70 - Interventi nel procedimento amministrativo - resta invariato ed assume il numero progressivo 72.

Art. 73
Istanze

L’art. 71 - Istanze -, resta invariato ed assume il numero progressivo 73.

Art. 74
(Ex art. 74)
Petizioni

L’art. 72 - Petizioni -, resta invariato ed assume il numero progressivo 74.

Art. 75
Proposte

All’art. 73 comma 1º, le parole “n. 50 cittadini possono” sono sostituite dalle parole “un numero di elettori del Comune non inferiore a 50 può”.

Il comma 2º è così sostituito.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

L’articolo assume il numero progressivo 75.

Capo II -
Associazionismo e Partecipazione

Art. 76
Principi generali

L’art. 74 - Principi generali -, resta invariato ed assume il numero progressivo 76.

Art. 77
Associazioni

Al comma 1º, dell’art. 75 - Associazioni -, le parole “la Giunta Comunale” sono sostituite dalle parole “il Comune”.

L’articolo assume il numero progressivo 77.

Art. 78
Organismi di partecipazione

L’art. 76 - Organismi di partecipazione resta invariato ed assume il numero progressivo 78.

Art. 79
Incentivazione

L’art. 77 - Incentivazione - Resta invariato ed assume il numero progressivo 79.

Capo III -
Referendum - Diritti di accesso

Art. 80
Azione referendaria

L’art. 78 - Referendum - è così sostituito:

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a. in materia di tributi locali e di tariffe;

b. su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c. su materie che sono state oggetto di consultazioni referendarie nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale.

b) il Consiglio Comunale.

4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali/comunali.

5. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

In particolare il regolamento prevede:

a. requisiti di ammissibilità;

b. i tempi;

c. le condizioni di accoglimento;

d. le modalità organizzative;

e. i casi di revoca e sospensione;

f. le modalità di attuazione;

L’articolo assume il numero progressivo 80.

Art. 81
Effetti del referendum

L’art. 79 - Effetti del Referendum - che assume il numero progressivo 81, è così sostituito:

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritti e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito.

Art. 82
Diritto di accesso

L’art. 80 - Diritto di accesso -; resta invariato ed assume il numero progressivo 82.

Art. 83
Diritto di informazione

L’art. 85 - Diritto di informazione -, resta invariato ed assume il numero progressivo 83.

Titolo III -
Funzione normativa

Art. 84
Statuto

L’art. 82 - Statuto - resta invariato ed assume il numero progressivo 84.

Art. 85
Regolamenti

L’art. 83 - Regolamenti - resta invariato ed assume il numero progressivo 85.

Art. 86
Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute

L’art. 84 - Adeguamento delle fonti normative e comunali a leggi sopravvenute, - resta invariato ed assume il numero progressivo 86.

Art. 87
Ordinanze

L’art. 85 - Ordinanze - che assume il numero progressivo 87, è così sostituito:

1. I poteri di ordinanza in applicazione di norme legislative e regolamentari vengono svolti direttamente dai Responsabili degli Uffici e dei servizi.

2. Dette ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell’art. 38 della legge 8.6.1990, n. 142 e s.m.i. Tali provvedimenti devono essere adeguamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. Quando l’ordinanza ha carattere individuale deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.

Art. 88
Entrata in vigore

L’art. 86 - Norme transitorie e finali - che assume il numero progressivo 88, e l’oggetto “entrata in vigore” -, è così sostituito:

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio.




Comune di Bruino (Torino)

Adeguamento dello statuto comunale di Bruino (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 4/5/2000)

Titolo I
Principi Fondamentali

Art. 6
Principi ispiratori

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Il Comune di Bruino ispira la propria azione ai principi di uguaglianza, di libertà, di giustizia e di solidarietà indicati dalla Costituzione, operando per affermare i diritti della popolazione, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale.

2. Il Comune di Bruino opera per il pieno sviluppo della comunità che rappresenta, di tutte le sue risorse umane, sociali ed economiche e per assicurare a tutti una sempre miglior qualità della vita. A tal fine si impegna a:

segue il testo vigente dalla lettera a) alla lettera f).

Titolo II
Funzioni, Attività Amministrativa, Programmazione

Art. 10
La programmazione

il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica della popolazione, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Titolo III
Diritti di accesso e informazione -
Partecipazione Popolare

Art. 11
Partecipazione

il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il Consiglio e la Giunta Comunali informano la popolazione della propria attività, indicono conferenze e promuovono incontri su temi di particolare interesse con la popolazione, le formazioni sociali e con i soggetti pubblici o privati.

Art. 12
Accesso ed informazione

il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il Comune può istituire un Ufficio per l’Informazione e le Relazioni con il Pubblico con sede nel Palazzo civico o anche in forma decentrata. Tale Ufficio potrà fornire all’utenza informazioni relative ai servizi presenti sul territorio, ricevere istanze, petizioni e proposte; potrà formulare all’Amministrazione progetti inerenti il miglioramento del rapporto con la popolazione.

Art. 15
Consultazione

il comma 1 è sostituito dal presente:

1. Il Consiglio Comunale e/o il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi sovracomunali d’indirizzo pubblico, possono decidere la consultazione dei residenti predisponendo specifici atti di disciplina.

sono introdotti i seguenti commi 2 e 3:

2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi d’opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche del territorio comunale, o a particolari fasce della popolazione.

3. Il Sindaco promuove la discussione in Consiglio Comunale sui risultati della consultazione, o sui dati acquisiti, entro due mesi dalla data in cui si è svolta la consultazione stessa.

Art. 16
Associazionismo

il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il Comune promuove e valorizza la cittadinanza attiva e la partecipazione popolare a forme di autogestione e auto-organizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili.

Titolo V
Organi Politici

Capo I

Art. 18
Il Consiglio Comunale

è inserito il seguente comma 3 bis:

3 bis. Il Consigliere Comunale che non interviene a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con apposita deliberazione. Il Presidente del Consiglio, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della Legge 241/90, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 21
Esercizio della potestà regolamentare

il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto del presente Statuto e dei principi della legge, regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge.

Art. 22
Commissioni consiliari

il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio può istituire, nel suo ambito, commissioni consultive permanenti, temporanee o speciali in cui sia assicurata la presenza della minoranza. Può altresì istituire, sempre nel suo ambito, commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, nel qual caso la presidenza è attribuita a un componente appartenente ai gruppi d’opposizione.

è inserito il seguente articolo 23 bis:

Art. 23 bis
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.

2. Ciascun Consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità stabilite per le deliberazioni dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Ogni anno, in occasione dell’approvazione del conto consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare o modificare, nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche eventualmente emerse in ambito locale.

4. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendiconto dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche; detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Capo II

Art. 24
La Giunta Comunale

il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fissato dal Sindaco in misura non superiore a sei, compreso il Vicesindaco. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri o fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Agli Assessori il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di governo e controllo su materie tendenzialmente omogenee, oltre che l’adozione di provvedimenti di propria competenza, se previsto dalla legge.

Capo III

Art. 25
Il sindaco

il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell’Amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove tramite gli organi collegiali e l’organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso e il benessere dei suoi componenti.

Art. 26
Il vicesindaco

il comma 4 è soppresso.

Titolo VI
Ordinamento amministrativo e
Organizzazione del comune

Art. 29
Personale

il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Comune promuove l’aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standard di qualità delle prestazioni erogate all’utenza.




Comune di Caravino (Torino)

Modifiche allo Statuto Comunale

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.5.2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state apportate le seguenti modifiche allo Statuto Comunale:

* all’art. 23 viene aggiunto il seguente comma: “4. Il Consiglio Comunale, salvo diverse disposizioni di legge o dello Statuto, è presieduto dal Sindaco; in caso di sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vicesindaco, se anche consigliere comunale, e, in caso di assenza di questi oppure di Vicesindaco nominato tra gli Assessori esterni, la sostituzione avviene secondo l’ordine di anzianità degli assessori consiglieri comunali. Qualora nessun assessore fosse consigliere comunale, la presidenza del Consiglio verrà assunta dal Consigliere Anziano, individuato come previsto dall’art. 31, comma 6, del presente statuto”.

* all’art. 30 vengono aggiunti i seguenti commi: “2. Possono essere eletti alla carica di Assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano al Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare gli argomenti concernenti la propria delega. Terminata l’illustrazione, possono partecipare alla discussione per rispondere a quesiti o per chiarire le proprie scelte amministrative."



Comune di Casalbeltrame (Novara)

Modifiche allo statuto comunale (Delibera C.C. n. 13 del 3.4.2000)

Art. 1

Al termine del comma 1º sono aggiunte le seguenti parole:

Lo Statuto ha natura giuridica normativa per l’attività del Comune di Casalbeltrame.

Dopo il comma 3º è aggiunto il seguente comma:

4. Il Comune promuove particolarmente iniziative mirate alla valorizzazione delle proprie ricchezze culturali e ambientali, proponendosi a tal fine quale polo di riferimento territoriale per una crescita complessiva di iniziative che riscoprano la tradizione storica e trovino nell’attuale movimento culturale - ambientale, radici di forte indirizzo per un miglior assetto sociale della Comunità.

Art. 2

Sono aggiunti i seguenti commi:

5. Il Comune per il perseguimento dei suoi obiettivi si ispira al modello dell’impresa, per la verifica delle esigenze e la formulazione dei servizi.

6. Il Comune per il perseguimento dei suoi obiettivi può operare da solo, o con altri enti, realtà consimili, privati e operatori di proposta. La riforma delle autonomie locali favorisce, tramite tali forme la crescita dell’ente responsabilizzando le persone, a garanzia di risultati significativi per la comunità.

Art. 3

dopo il 3º comma è aggiunto il seguente comma:

4. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria che attua nei limiti imposti dalle Leggi e dai Regolamenti.

Art. 4

E’ aggiunto il seguente comma:

3. L’attività dell’Amministrazione, oltre che svolta in modo autonomo nelle forme istituzionalmente previste, deve mirare al coinvolgimento del tessuto sociale e dei soggetti operanti sul territorio, favorendo altresì anche la creazione di nuove società appositamente costituite per attivare iniziative nel settore dell’edilizia, dell’industria e dell’artigianato, della cultura, dell’ambiente, del turismo, del tempo libero, della recettività, dell’assistenza, al fine di dare vita a sodalizi che, unendo l’iniziativa pubblica con l’intraprendenza privata, gratifichino la comunità nel rispetto delle norme di programmazione economica, sociale, urbanistica e di sviluppo del territorio predisposte dal Comune e in conformità con i piani di sviluppo regionali e provinciali.

Art. 5

Dopo il comma 4º sono aggiunti i seguenti commi:

5. L’uso del territorio comunale deve rispettare l’habitat in essere, la destinazione culturale e la cultura stessa che valorizza la storia e le tradizioni locali.

6. L’uso del territorio ai fini espansionistici deve essere il frutto di approfondite e mirate scelte di programmazione, e deve coprire un lasso di tempo ampio e congruo in relazione agli obiettivi prefissati.

Art. 11

Alla fine del comma 1º sono aggiunte le parole:

Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati all’ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 12

Al termine del comma 1º sono aggiunte le parole:

garantendo la presenza all’interno di esse delle minoranze consiliari. In caso di costituzione di apposita commissione consiliare di garanzia, la presidenza della stessa è attribuita alle opposizioni e la composizione della stessa è stabilita rispecchiando la rappresentatività della maggioranza e della minoranza in seno al Consiglio Comunale.

Al comma 2º è aggiunto il seguente periodo:

I componenti le commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio.

Art. 14

Al comma 1º sono aggiunte le parole:

I consiglieri comunali, a qualsiasi gruppo appartengano, sia di maggioranza che di minoranza, hanno pari dignità sia nell’ambito dell’assemblea consiliare che nei confronti della cittadinanza.

Dopo il 3º comma sono aggiunti i seguenti commi:

4. I consiglieri comunali decadono in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza idonea giustificazione.

5. La proposta di decadenza può essere ad iniziativa del Sindaco o di un numero di consiglieri non inferiori ad un terzo dei consiglieri assegnati all’ente, senza computare a tal fine il Sindaco. La proposta di decadenza è notificata al consigliere interessato il quale, entro venti giorni dal ricevimento potrà far valere le cause giustificative con apposito documento scritto.

6. La proposta di decadenza è posta all’esame del Consiglio Comunale entro venti giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione del documento di cui al comma precedente.

7. La proposta di decadenza è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri comunali assegnati al Comune, computando a tal fine anche il Sindaco.

8. Il consigliere interessato dalla proposta di decadenza può partecipare alla riunione, prendere la parola e partecipare alla votazione.

Art. 15

Dopo il 2º comma sono aggiunti i seguenti commi:

3. La durata degli interventi da parte dei consiglieri comunali su ogni singolo argomento posto all’ordine del giorno, non può superare i tempi previsti dal regolamento.

4. Ogni consigliere ha potere di iniziativa per presentare proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio, per interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo che interessino anche indirettamente la vita del Comune.

5. Il diritto di ottenere informazioni e dati sugli atti concernenti l’attività comunale è disciplinato dal regolamento.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo le volte in cui si riunisce in seduta segreta nei casi di cui all’art. 21 comma 3º, 2º periodo. Il Consiglio Comunale può tenersi anche in altra sede idonea oltre alla sede municipale.

7. Ai Consiglieri, agli Amministratori, spettano le indennità di funzione e di presenza previste dall’art. 23 della L. 265/1999.

Art. 18

Al termine del comma 1º sono aggiunte le seguenti parole:

entro 90 giorni dalle avvenute elezioni, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Su iniziativa del Sindaco o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri comunali in carica, escludendo a tal fine dal computo il Sindaco, il Consiglio Comunale sottopone a verifica l’attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco all’inizio del mandato.

Tale verifica può essere effettuata non prima di un anno dalla presentazione delle linee programmatiche o dalla precedente verifica.

Art. 19

Il comma 1º è sostituito dal seguente:

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di due e massimo di quattro assessori, a discrezione del Sindaco.

L’art. 27 è così sostituito:

Art. 27
Vice Sindaco e Assessori

1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco fra i componenti della Giunta Comunale.

2. Il Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, è delegato all’esercizio di tutte le sue funzioni.

Agli Assessori possono essere attribuite deleghe su specifiche materie stabilite dal Sindaco stesso.

Art. 28

Al comma 1º è aggiunto il seguente periodo:

Nel ruolo e con le mansioni che gli verranno affidate in base alle leggi di riforma delle autonomie locali, persegue le finalità del Comune in forma esecutiva, forte dell’azione politica impostata e svolta dall’Amministrazione.

Art. 38

Prima del comma 1º è inserito il seguente comma:

01. I Servizi pubblici comunali possono essere gestiti direttamente dal Comune nei seguenti modi: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di società di cui può far parte anche il Comune, a mezzo di aziende speciali, istituzioni e consorzi.

Art. 62

comma 1ª: dopo le parole “consultivi” sono aggiunte le parole “abrogativi e propositivi”

comma 2º: dopo le parole “consultivi” sono aggiunte le parole “abrogativi e propositivi”

comma 3º: è sostituito dal seguente:

Soggetti promotori del referendum possono essere a) il 25% del corpo elettorale

b) il Sindaco previa deliberazione conforme della Giunta Comunale

c) la metà dei consiglieri comunali escludendo a tal fine dal conteggio il Sindaco.




Comune di Monforte d’Alba (Cuneo)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I

Principi generali e costitutivi

Art. 1 - Autonomia statutaria

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione e cooperazione

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Art. 5 - Stemma e gonfalone

Titolo II

Ordinamento istituzionale

Capo I

Organi istituzionali

Art. 6 - Organi

Art. 7 - Deliberazioni organi collegiali

Capo II

Il Consiglio Comunale

Art. 8 - Consiglio comunale

Art. 9 - Linee programmatiche dell’azione di controllo

Art. 10 - Commissioni consiliari permanenti

Art. 11 - Costituzione commissioni speciali

Art. 12 - Consiglieri

Art. 13 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 14 - Gruppi consiliari

Capo III

Il Sindaco

Art. 15 - Sindaco

Art. 16 - Mozione di sfiducia

Art. 17 - Vice Sindaco

Capo IV

La Giunta

Art. 18 - Giunta comunale

Art. 19 - Funzionamento della Giunta

Titolo III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I

Partecipazione

Art. 20 - Partecipazione popolare

Art. 21 - Riunioni ed assemblee

Capo II

Associazionismo e volontariato

Art. 22 - Associazionismo

Art. 23 - Contributi alle associazioni

Art. 24 - Volontariato

Capo III

Modalità di partecipazione

Art. 25 - Istanze

Art. 26 - Proposte

Art. 27 - Petizioni

Art. 28 - Referendum comunali

Art. 29 - Diritto di accesso

Art. 30 - Diritto d’informazione

Art. 31 - Tutela dei dati personali

Capo IV

Difensore Civico

Art. 32 - Istituzione dell’Ufficio

Art. 33 - Nomina - Funzioni - Disciplina

Titolo IV

Ordinamento degli uffici e dei servizi

Capo I

Uffici e Personale

Art. 34 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 35 - Organizzazione degli uffici edel personale

Art. 36 - regolamento degli Uffici e dei servizi

Art. 37 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II

Il Segretario comunale

Art. 38 - Il Segretario Comunale

Art. 39 - Funzioni del segretario comunale

Capo III

Responsabilità

Art. 40 - Responsabilità

Art. 41 - Patrocinio legale

Capo IV

Finanza e contabilità

Art. 42 - Ordinamento finanza locale

Art. 43 - Beni comunali

Art. 44 - Beni demaniali

Art. 45 - Beni patrimoniali

Art. 46 - Inventario

Art. 47 - I contratti

Art. 48 - Ordinamento finanziario e contabile

Art. 49 - Revisione economico-finanziaria

Art. 50 - Accettazione di lasciti e donazioni

Titolo V

Attività amministrativa

Art. 51 - Servizi pubblici locali

Art. 52 - Aziende speciali

Art. 53 - Istituzioni

Art. 54 - Gestione dei servizi

Titolo VI

Funzione normativa

Art. 55 - Statuto comunale

Art. 56 - Regolamenti

Art. 57 - Norme transitorie e finali

Art. 58 - Modifiche dello statuto

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COSTITUTIVI

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Monforte d’Alba è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico.

2. Il Comune per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e delle leggi generali dello Stato.

3. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune è un ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.

2. Valorizza il volontariato e ogni forma di collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’attività amministrativa.

3. In particolare ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione, nei limiti delle proprie competenze, di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui, superando ogni discriminazione e assicurando pari opportunità adottando tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

b) sviluppa un equilibrato assetto del territorio assicurando nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;

c) promozione e valorizzazione delle attività sportive e del tempo libero con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

d) garanzia, nell’ambito delle proprie competenze, del diritto alla salute con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza, dell’ambiente e del diritto al posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell’infanzia, dell’anziano e dei portatori di handicap; Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi ed il tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi;

e) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali e paesaggistiche adottando misure necessarie a conservare e proteggere l’ambiente eliminando le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;

f) valorizzazione e sviluppo dell’attività turistica;

g) tutela del patrimonio storico, architettonico garantendone la fruizione alla collettività;

h) promozione e sviluppo delle attività culturali, anche nelle espressioni di lingua, di costume e di recupero delle tradizioni locali;

i) il Comune può intraprendere iniziative di gemellaggio con Comuni italiani e stranieri, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, organizzando scambi e visite culturali, ricevendo delegazioni, ecc.

Art. 3
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio;

2. Favorisce altresì l’istituzione di organismi ed associazioni fornendo anche strutture idonee, servizi ed impianti;

3. I rapporti con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il Comune rappresenta la comunità di Monforte d’Alba nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Cuneo e con gli altri Enti o soggetti pubblici e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale;

2. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Perno e Castelletto;

3. Il Territorio si estende per Kmq. 25,65 ed è confinante con i Comuni di Monchiero, Dogliani, Castiglione Falletto, Roddino, Serralunga d’Alba, Barolo e Novello;

4. Il Palazzo Civico, sede comunale si trova in Via Della Chiesa n. 3;

5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella Sala Consiglio del Palazzo Comunale, per esigenze particolari o per necessità esse possono tenersi in luoghi diversi ma sempre nel Territorio Comunale.

6. Nel Territorio del Comune di Monforte d’Alba non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari e di attività o strutture ritenute dannose all’ambiente e alla salute dei cittadini.

Art. 5
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Monforte d’Alba e lo stemma del Comune è il seguente: “Uno scudo ovale, nel quale, su sfondo azzurro è raffigurante un piccolo monte con sovrastante un castello turrito (rosso mattone), sormontato da un elmetto o maschera in ferro d’antico guerriero con cimiero, contornato da due rami di palma annodati in basso”.

2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze e tutte le volte che è necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale;

3. La Giunta può autorizzare l’utilizzo e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali soltanto dove sussiste un pubblico interesse o su richiesta dei cittadini residenti;

4. Il nome del Comune non può essere usato per fini commerciali.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 6
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 7
Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese, sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta;

2. L’istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento del funzionamento del Consiglio;

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco, di norma il più giovane di età;

4. I verbali delle sedute collegiali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8
Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico ed amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione;

2. La Presidenza del Consiglio viene attribuita al Sindaco;

3. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge;

4. L’attività ed il funzionamento del Consiglio vengono disciplinati da apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 265/99.

Art. 9
Linee programmatiche dell’azione di Governo

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo;

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adempimenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio;

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta Comunale;

4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 10
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento;

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 11
Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali o commissioni di garanzia e controllo, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali o delle commissioni di garanzia e controllo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente; La presidenza delle Commissioni di garanzia e controllo è riservata alle opposizioni;

3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine;

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati;

5. La commissione di indagine o di controllo può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate;

6. Il Sindaco o l’Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare;

7. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

Art. 12
Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono;

2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge;

3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto più voti alle elezioni;

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate per scritto al Sindaco che deve includerle nell’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili;

5. I Consiglieri comunali che non partecipano alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale;

6. Il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7/8/90 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo;

7. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può comunque essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento;

8. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 13
Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento;

2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione;

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Hanno diritto nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 14
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente al nome del capogruppo;

2. Qualora non eserciti tale facoltà i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo fra i Consiglieri non appartenenti alla Giunta che ogni gruppo indicherà;

3. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’Ufficio Protocollo del Comune ed hanno diritto ad ottenere gratuitamente copia della documentazione inerenti gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

CAPO III
IL SINDACO

Art. 15
Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza dell’Ente, può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune;

2. In particolare competono al Sindaco:

a) La direzione ed il coordinamento dell’attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) La promozione e l’adozione delle iniziative per la conclusione degli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) La convocazione dei comizi per il referendum previsti dalla legge 142/90;

d) L’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti;

e) La nomina e la revoca del Segretario Comunale;

f) Il conferimento e la revoca al Segretario Comunale delle funzioni di Direttore Generale, ai sensi del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;

g) La nomina e la revoca dei responsabili dei servizi, l’attribuzione di incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell’ente;

h) La predisposizione dell’Ordine del Giorno;

i) L’esercizio dei poteri di polizia nelle sedute consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede;

j) La convocazione, la presidenza e la proposta degli argomenti da trattare in Giunta;

k) La ricezione delle interrogazioni e delle mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale;

3. I casi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco sono disciplinati dalla legge.

4. Il Sindaco inoltre è capo della Protezione Civile.

Art. 16
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni;

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione;

4. Se viene approvata, si procede immediatamente allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 17
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, ai sensi della legge;

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità, determinato dall’età;

3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori ed ai Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’Albo Pretorio.

CAPO IV
LA GIUNTA

Art. 18
Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nel governo della comunità, improntando la propria azione ai principi della trasparenza e dell’efficienza;

2. Le competenze della Giunta sono disciplinate dalla legge;

3. La Giunta compie gli atti che non sono riservati al Consiglio e non rientrano nelle attribuzioni del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore Generale e dei responsabili dei servizi;

4. La Giunta conferisce incarichi progettuali ed altri incarichi professionali di natura fiduciaria sulle materie di propria competenza;

5. Il Vice Sindaco e gli Assessori sono nominati e revocati dal Sindaco con le modalità previste dalla legge;

6. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

Art. 19
Funzionamento della Giunta

1. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa;

2. Le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti;

3. Le deliberazioni della Giunta sono assunte di regola con votazione palese; vengono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone qualora venga esercitata facoltà discrezionale, basata sull’apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell’attività svolta;

4. La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta è curata dal Segretario Comunale;

5. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute nelle situazioni di incompatibilità e in tal caso viene sostituito dal membro più giovane di età nominato dal Sindaco;

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE

Art. 20
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini, singoli o associati, all’attività politico-amministrativa, culturale, economica e sociale della comunità, assicurandone il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza;

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato;

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti;

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione dei cittadini per acquisire il parere su specifici problemi, assicurando la più ampia e libera partecipazione.

Art. 21
Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di indire riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione.

2. L’amministrazione comunale facilita l’esercizio del diritto di riunione mettendo a disposizione di tutti i cittadini, associazioni, gruppi ed organismi culturali e sociali a carattere democratico che si ispirano ai principi della Costituzione, locali e strutture nei limiti delle effettive disponibilità.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 22
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazione presenti sul proprio territorio. A tal fine, l’amministrazione registra le associazioni che operano sul territorio comunale;

2. Per ottenere la registrazione, è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante;

3. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 23
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività;

2. Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità;

3. Le associazioni che intendano ricevere un contributo dal Comune devono presentare un programma delle attività che intendono svolgere;

4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi dall’Ente, devono redigere al termine di ogni anno un rendiconto che ne evidenzi l’impiego ed una relazione sulle attività svolte.

Art. 24
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per coinvolgere la popolazione ad attività indirizzate al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in modo particolare per le fasce di popolazione a rischio od emarginate;

2. Il Comune si impegna affinché le attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo abbiano a disposizione, nei limiti delle effettive disponibilità, i mezzi necessari per la loro realizzazione.

Capo III
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 25
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività amministrativa:

2. La risposta all’istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

Art. 26
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 50 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento;

2. L’Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta;

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 27
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel Territorio Comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva;

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione;

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale;

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento e ciascun Consigliere può richiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale;

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 28
Referendum comunali

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini residenti ed elettori all’attività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum in materie di esclusiva competenza locale;

2. Sono escluse dai referendum consultivi le materie concernenti tributi locali e tariffe, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per il Comune e, per 5 anni, le materie oggetto di precedenti referendum consultivi con esito negativo; sono in particolare escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) lo Statuto Comunale;

b) il Regolamento del Consiglio Comunale;

il Piano Regolatore Comunale e gli strumenti urbanistici attuativi.

3. L’iniziativa dei referendum viene determinata dal Consiglio Comunale o su proposta di un numero di elettori pari almeno al 30% degli iscritti alle apposite liste del Comune. Le sottoscrizioni per i referendum consultivi devono essere autenticate nelle forme di legge;

4. Le modalità operative per i referendum devono formare oggetto di apposita normativa che, approvata dal Consiglio Comunale, viene depositata presso la Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini;

5. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

Art. 29
Diritto di accesso

1. A tutti i cittadini è garantita libertà di accesso agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento;

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento;

3. Il Regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie;

Art. 30
Diritto d’informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, sono pubblici, con le limitazioni del precedente articolo;

2. La pubblicazione avviene oltre che tramite i sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo Pretorio, anche tramite i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti;

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità;

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26, Legge 7/8/90 n. 241.

Art. 31
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 Dicembre 1996, n. 675, e s.m.i.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 32
Istituzione dell’Ufficio

1. E’ istituito nel Comune l’Ufficio del “Difensore Civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa;

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 33
Nomina - funzioni - disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del Difensore Civico;

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con Enti Locali, Amministrazioni Statali e altri soggetti pubblici della Provincia per l’istituzione dell’ufficio del Difensore Civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli Enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Art. 34
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere uniformata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione delle responsabilità strettamente collegata all’ambito dell’autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro;

e) conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 35
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti, di competenza della Giunta Comunale, la dotazione organica del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla capacità di Bilancio;

2. Il Comune provvede all’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, alla Giunta, ed al Sindaco e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi;

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura;

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

Art. 36
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi viene approvato dalla Giunta Comunale sulla base dei principi e dei criteri individuati dal Consiglio Comunale;

2. Il Comune attraverso il Regolamento suddetto stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario e gli organi amministrativi;

3. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario ed ai responsabili dei servizi spetta la gestione amministrativa, contabile e tecnica secondo i principi di professionalità e responsabilità;

4. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità e organizzate in modo da assicurare l’esercizio più efficace delle funzioni loro assegnate;

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle leggi e delle norme contrattuali in vigore;

6. Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina, tra l’altro, le modalità di nomina e le funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

Art. 37
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali inquadrati nella dotazione organica secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall’Ordinamento Professionale, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini;

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi degli uffici e servizi e nel rispetto delle relative competenze dei rispettivi ruoli a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario Comunale, il Responsabile degli Uffici e dei Servizi e l’amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni;

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali;

4. Il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici disciplina altresì i casi di incompatibilità, di cumulo di impieghi ed incarichi che possono essere svolti dai dipendenti.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 38
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo;

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’Ufficio del Segretario Comunale;

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 39
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto;

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale;

4. Egli riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio e l’esecutività dei provvedimenti ed atti dell’Ente.

6. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un Notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento e conferitagli dal Sindaco.

CAPO III
RESPONSABILITA’

Art. 40
Responsabilità

1. Per gli Amministratori e per il personale comunale si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 41
Patrocinio Legale

1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile nei confronti di un suo amministratore, del Segretario Comunale o di un dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d’interessi, ogni onere di difesa sin dall’inizio del procedimento facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.

2. In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l’Ente chiederà agli interessati di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.

CAPO IV
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 42
Ordinamento Finanza Locale

1. Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite;

2. Il Comune ha autonoma potestà impositiva per imposte, tasse e tariffe adeguandosi in tale azione ai precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalle leggi tributarie;

3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, ad integrazione della contribuzione erariale finalizzata. Risultano indispensabile per lo sviluppo della comunità, anche in deroga alla normativa sui servizi pubblici a domanda individuale, i servizi di qualificazione, valorizzazione e promozione della potenzialità turistica propria del Comune;

4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza;

5. Il Regolamento di Contabilità definisce sulla base dei principi dell’ordinamento finanziario e contabile le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione ed attuazione dei provvedimenti di gestione nonché tutte le modalità di organizzazione e di attuazione dei procedimenti di carattere finanziario e contabile;

6. Il Regolamento di contabilità definisce le modalità di nomina del Revisore, le procedure di gestione e di revisione nonché ogni altra fattispecie connessa alla gestione finanziaria ed economica dell’Ente.

Art. 43
Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone;

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali;

3. Per quanto concerne i beni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia;

4. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 12 comma 2 della legge 15/5/97 n. 127 disciplinerà le alienazioni patrimoniali, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 44
Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni, pertinenze e servitù, che appartengono alle fattispecie indicate negli artt. 822 e 824 del Codice Civile. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito dalla legge;

2. Il Consiglio Comunale è competente per la loro classificazione.

Art. 45
Beni Patrimoniali

1. I beni non assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune;

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 46
Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Art. 47
I Contratti

1. Nell’ambito dei principi di legge, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dall’apposito regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 48
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato;

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 108 del D.Lgs. 25/2/95 n. 77 e successive modifiche.

Art. 49
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale;

2. Il regolamento comunale di cui al comma 2 del precedente articolo 48, disciplinerà altresì la fattispecie relativa alla dotazione dei necessari mezzi per lo svolgimento dei compiti da parte del Revisore.

Art. 50
Accetazione di lasciti e donazioni

1. L’accettazione di lasciti e donazioni è di competenza della Giunta, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 32 lett. e) ed m) della Legge 8/6/90 n. 142 e successive modificazioni.

TITOLO V
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 51
Servizi Pubblici Locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile culturale ed economico della comunità locale;

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia, imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione;

3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi ritenuta più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo i criteri di efficienza organizzativa ed economicità;

4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri Enti pubblici;

5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale;

6. Fatta salva la disciplina in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi;

7. La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata in considerazione delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale;

8. Anche in tali ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di Enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Art. 52
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto;

2. Sono organi dell’azienda il Consiglio d’amministrazione, il Presidente e il Direttore:

a) il Consiglio d’amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il Presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda. E’ nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell’azienda può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico il Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità;

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio d’Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, Aziende, Istituzioni e Società, coloro che sono in lite con l’Azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale;

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell’Azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio d’Amministrazione comporta la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

5. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

6. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento;

7. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti;

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali;

9. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 53
Istituzioni

1. L’istituzione è un organismo strumentale dell’Ente per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale;

2. Sono organi dell’istituzione il Presidente, il Consiglio d’Amministrazione ed il Direttore;

3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l’intero periodo di mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata;

4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni all’utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti;

5. I bilanci preventivi e consuntivi dell’istituzione sono allegati ai Bilanci Comunali;

6. L’organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull’attività dell’istituzione.

Art. 54
Gestione dei servizi

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti Locali e con gli Enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvolgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli Enti aderenti;

2. Il Comune può, altresì, delegare ad Enti sovracomunali e a Comuni confinanti l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli Enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi;

3. I rapporti tra gli Enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione;

4. Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare ad Aziende Consorziali;

5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli Enti aderenti;

6. L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 55
Statuto comunale

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e quelli amministrativi e di gestione;

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge;

3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione: sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale;

4. Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati;

5. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 25% dei cittadini elettori residenti per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tali ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare;

6. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio successiva all’esame dell’Organo di controllo;

7. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

Art. 56
Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie;

2. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare;

3. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi locali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni di approvazione;

4. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all’Albo Pretorio;

5. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 57
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 58
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione;

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.



ALTRI ANNUNCI

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria provvisoria generale relativa alla I trance del bando di concorso generale emesso dal Comune di Torino il 1/6/1998 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell’Albo Pretorio del Comune di Torino e nella sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 30/6/2000, la graduatoria provvisoria generale relativa alla I trance del bando di concorso generale emesso dal Comune di Torino il 1/6/1998 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p. nonchè le relative graduatorie provvisorie riservate alle categorie speciali (anziani, invalidi, emigrati, famiglie di nuova formazione).

Le opposizioni avverso le graduatorie provvisorie dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o l’A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 31/7/2000.

Il Presidente
Giancarlo Capirossi




Comune di Arignano (Torino)

Estratto deliberazione C.C. n. 14 del 26/6/2000

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

- Di approvare il Regolamento Edilizio del Comune, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 71 articoli, 10 allegati, n. 1 appendice;

- Di dare atto che:

ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 3 della L.R. 19/99 il suddetto Regolamento è conforme al Regolamento tipo approvato dalla Regione Piemonte;

(omissis)

Il Segretario Comunale Capo    Il Sindaco
Gerlando Luigi Russo    Luigi Matta




Comune di Asti

Avviso - Bando per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata

Comune di Asti - Provincia di Asti - Ambito territoriale n. 46.

Si rende noto che ai sensi della L.R. n. 46/95 e 51/96, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Asti in data 21.6.2000, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale del 20.9.1999, per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. disponibili nell’ambito territoriale n. 46.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento provvisorio.




Comune di Basaluzzo (Alessandria)

Avviso di occupazione d’urgenza

Il Responsabile del Procedimento

(omissis)

determina

1) è disposta, in favore del Comune di Basaluzzo l’occupazione d’urgenza delle seguenti aree necessarie per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un centro sportivo comunale per calcio, tamburello e bocce, di cui al progetto approvato con atto G.C. n. 29 del 20.4.2000:

- Intestatario Moncalvo Agostino Carlevaro Pierina (usufruttuaria);

Foglio 12, particella 575 superficie mq. 11.620

Foglio 12, particella 577 superficie mq. 240

Foglio 12, particella 579 superficie mq. 1.500

- Intestatario Motta Maurizio Luigi e Bovone Maura:

Foglio 12, particella 184 superficie mq. 1.630

Foglio 12, particella 185 superficie mq. 1.430

Foglio 12, particella 186 superficie mq. 210

- Intestatario Rocca Andrea Pietro:

Foglio 12, particella 187 superficie mq. 1.300

Foglio 12, particella 188 superficie mq. 110

2) l’occupazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla data della relativa Determina e non potrà protrarsi oltre il termine di anni cinque dalla data in cui essa avrà avuto luogo.

3) l’indennità di occupazione da corrispondere ai proprietari suddetti sarà determinata, a norma delle disposizioni vigenti, con successivo provvedimento.

4) il tecnico incaricato per la redazione dello stato di consistenza e di presa di possesso delle aree da assoggettare ad occupazione temporanea d’urgenza è il Geometra Sergio Carrara di Basaluzzo.

5) al momento dell’effettiva occupazione degli immobili si provvederà, previo avviso alle parti ed in contradditorio con il proprietario, ed eventualmente il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a redigere il verbale dello stato di consistenza e di immissione nel possesso delle aree di cui trattasi. L’avviso di convocazione per la realizzazione del suddetto verbale contenente luogo, giorno e ora delle operazioni dovrà essere notificato agli interessati a cura del Comune espropriante, almeno venti giorni prima della data fissata per l’inizio delle operazioni ed affisso per lo stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune di Basaluzzo. In caso di assenza del proprietario o di rifiuto di firma si procederà comunque con l’intervento di due validi testimoni.

6) i beni immobili sopra individuati ed oggetto della presente occupazione d’urgenza saranno acquisiti mediante regolare procedimento di espropriazione, alla cui procedura dovrà essere iniziata e terminata come indicato nella deliberazione in premessa citata di approvazione dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento
Cesare Zuccotti




Comune di Chiomonte (Torino)

Azienda Elettrica Municipale - Le nuove tariffe di fornitura dell’energia elettrica in vigore dal 1 luglio 2000

Secondo il nuovo sistema tariffario, ogni azienda distributrice definisce, nel rispetto di limiti comuni, proprie opzioni tariffarie per i clienti vincolati non domestici.

A partire dal 1° luglio 2000 le opzioni dell’Azienda Elettrica Municipale del Comune di Chiomonte, approvata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con delibera n. 112 del 22/6/2000, sono le seguenti:

Illuminazione Pubblica

    L/kW/anno    L./kWh
Bassa tensione    -    52,28
Media Tensione    60.106    48,87

Forniture in Bassa Tensione per clienti vincolati e clienti potenzialmente idonei

L/anno    L/kW/anno    L/kWh
115.060    63.502    68,92

Forniture in Media Tensione per clienti vincolati

L/anno    L/kW/anno    L/kWh
2.613.950    70.392    64,14

Forniture in Media Tensione per clienti potenzialmente idonei

L/anno    L/kW/anno    L/kWh
2.613.950    70.392    64,64

Valgono le seguenti definizioni:

Bassa Tensione: Forniture fino a 1 kW

Media Tensione: Forniture superiore a 1 kW e fino a 35 kW

* Potenza impegnata (kW): potenza contrattualmente impegnata con limitatore di potenza, potenza massima prelevata negli altri casi

Potenza disponibile: potenza contrattuale massima disponibile espressa in kW

Le tariffe indicate sono al netto delle componenti B, A, UC e GR, secondo quanto previsto dalla normativa vigente




Comune di Cossato (Biella)

Lavori di realizzazione di parcheggio pubblico in via Imer Zona (fraz. Ronco) - esproprio

Il Dirigente

ai sensi e per gli effetti della legge 22.10.1971, n. 865, ed in base al disposto dell’art. 10 della legge stessa.

Avvisa

che sono in visione a chiunque ne abbia interesse presso la Segreteria del Comune di Cossato, gli atti di esproprio a seguito dei previsti lavori di realizzazione di parcheggio pubblico in via Imer Zona (fraz. Ronco).

Avverte

che per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Biella in data 21 luglio 2000 gli interessati potranno presentare osservazioni scritte nella Segreteria del Comune di Cossato.

Cossato, 29 giugno 2000

Il Dirigente
Settore Area Tecnica
Gianni Tasso




Comune di Exilles (Torino)

Azienda Elettrica Municipale - Le nuove tariffe di fornitura dell’energia elettrica in vigore dal 1 luglio 2000

Secondo il nuovo sistema tariffario, ogni azienda distributrice definisce, nel rispetto di limiti comuni, proprie opzioni tariffarie per i clienti vincolati non domestici.

A partire dal 1° luglio 2000 le opzioni dell’Azienda Elettrica Municipale del Comune di Exilles, approvata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con delibera n. 112 del 22/6/2000, sono le seguenti:

Illuminazione Pubblica

    L/kW/anno    L/kWh
Bassa tensione    -    52,28
Media Tensione    60.106    48,87

Forniture in Bassa Tensione per clienti vincolati e clienti potenzialmente idonei

L/anno    L/kW/anno    L/kWh
115.060    63.502    68,92

Forniture in Media Tensione per clienti vincolati

L/anno    L/kW/anno    L/kWh
2.613.950    70.392    64,14

Forniture in Media Tensione per clienti potenzialmente idonei

L/anno    L/kW/anno    L/kWh
2.613.950    70.392    64,64

Valgono le seguenti definizioni:

Bassa Tensione: Forniture fino a 1 kW

Media Tensione: Forniture superiore a 1 kW e fino a 35 kW

* Potenza impegnata (kW): potenza contrattualmente impegnata con limitatore di potenza, potenza massima prelevata negli altri casi

Potenza disponibile: potenza contrattuale massima disponibile espressa in kW

Le tariffe indicate sono al netto delle componenti B, A, UC e GR, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.




Comune di Ferrere (Asti)

Avviso di approvazione regolamento edilizio

Il Responsabile del Servizio

Vista la legge regionale 8.7.1999, n. 19 nonchè del Regolamento Edilizio Tipo approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 29.7.1999, n. 548-9691;

rende noto

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 4 del 25.2.2000, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, conforme a quello regionale tipo, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 29.7.1999, n. 548-9691.

Eventuali informazioni procedurali potranno essere richieste all’ufficio tecnico comunale.

Dalla Residenza Municipale, 26 giugno 2000

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
Paolo Gardino




Comune di Front (Torino)

L.R. n. 56/1977 e s.m.i. art. 41 bis - Approvazione definitiva Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente proposto dal sig. Cagna Guido

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare definitivamente il Piano di Recupero proposto dal sig. Cagna Guido, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni della Commissione Regionale Beni Ambientali contenute nella nota n. 8498/19/1920 del 10.5.1999.




Comune di Front (Torino)

Piano di recupero ad iniziativa pubblica relativo a Piazza IV Novembre ed aree limitrofe - Approvazione definitiva

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare definitivamente il Piano di Recupero di iniziativa pubblica relativo a P.zza IV Novembre ed aree limitrofe in sostituzione del piano particolareggiato adottato con delibera del C.C. n. 16 in data 25.5.1998 composto dai seguenti elaborati: Relazione con n. 38 fotocolor originali, planimetrie, stato di fatto, previsioni di piano, previsioni progettuali ambito A - piante, previsioni progettuali ambito A - sezione e prospetti, previsioni progettuali delle urbanizzazioni, schede tipologiche a colori.

(omissis)

delibera

di dichiarare, previa separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 47 c. 3 della legge n. 142/1990.




Comune di Novara

Costituzione servitù di uso pubblico sul primo tratto stradale di Via Cella di cui ai mappali 302 (parte) e 359 Foglio 94

Revoca decreto servitù coattiva

Visto il proprio Decreto Rep. n. 16742 del 10.3.2000 con il quale è stata costituita coattivamente in via amministrativa a favore del Comune di Novara la servitù di uso pubblico del tratto di strada privata denominata Via Cella di cui ai Mappali 302 (parte) e 359 Foglio 94;

Atteso che lo stesso è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 30.3.2000 con la quale si è disposto la revoca della propria deliberazione n. 1156 del 15.12.99 e degli atti conseguenti e successivi e quindi del precitato Decreto Rep. n. 16742 del 10.3.2000;

Visto l’art. 6 della L. 127 del 15.5.1997 di modifica all’art. 53 della L. 142/90 in tema di competenze dirigenziali e relative circolari ministeriali.

In attuazione della deliberazione G.C. n. 241 del 30.3.2000 dichiarata immediatamente esecutiva;

Decreta

Art. 1

Il Decreto Rep. n. 16742 del 10.3.2000 avente ad oggetto la costituzione coattiva di servitù di uso pubblico sul primo tratto stradale di via Cella di cui ai Mappali 302 (parte) e 359 Foglio 94 e revocato.

Art. 2

Il presente Decreto, sarà pubblicato all’Albo Pretorio, sul foglio Annunzi Legali della Provincia e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Novara, 12 maggio 2000

Il Dirigente del Servizio Procedure Espropriative
A. Tritto

Il Sindaco
G. Correnti




Comune di Pallanzeno (Verbano Cusio Ossola)

Avviso di deposito variante al piano regolatore generale comunale

Il Sindaco

Vista la L.R. 5.12.1977 n. 56, art. 15 - 17 e S.M.I.

rende noto

che la variante al P.R.G.C. adottata con la deliberazione di C.C. n. 11 del 12.6.2000 è depositata presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi e precisamente dal giorno 5 luglio 2000 e scadenti il giorno 4 agosto 2000 durante il normale orario di apertura al pubblico dell’ufficio segreteria e nelle giornate festive dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Si informa altresì che la variante è pubblicata per estratto all’albo pretorio del Comune per lo stesso anzidetto periodo.

Nei successivi 30 giorni e precisamente dal 5 agosto 2000 al 5 settembre 2000 chiunque potrà presentare al comune osservazioni e proposte nel pubblico interesse, redatte in duplice copia, in pari numero e modalità dovranno essere prodotti eventuali elaborati grafici.

Pallanzeno, 5 luglio 2000

Il Sindaco
Gianpaolo Blardone




Comune di Pinerolo (Torino)

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Espropriazione di aree occorrenti per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata - Localizzazione ai sensi della legge n. 865/1971, art. 51, in zona CP9 del P.R.G.C.

Il Dirigente del Settore Segreteria

Viste:

- la deliberazione n. 41 del 14 luglio 1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il consiglio comunale, tra l’altro:

- approvò, ai sensi dell’art. 51 della legge 22/10/1971, n. 865, la localizzazione dell’area necessaria per l’attuazione dell’intervento di edilizia residenziale agevolata in zona CP 9 del P.R.G.C. che prevede la costruzione di sei alloggi finanziati oltre a sei alloggi in autofinanziamento, come specificata nei seguenti elaborati:

- Elaborato n. 1 - Relazione e previsione di spesa;

- Elaborato n. 2 - Norme di attuazione;

- Elaborato n. 3 - Estratti di P.R.G.C.;

- Elaborato n. 4 - Progetto di localizzazione;

- Elaborato n. 5 - Piano particellare di esproprio;

- stabilì di procedere all’esproprio delle aree, non cedute volontariamente, occorrenti per l’esecuzione dell’intervento anzidetto;

- la deliberazione n. 265 del 20 giugno 2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la giunta comunale ha modificato il piano particellare di esproprio relativo all’intervento in oggetto, dando atto che, a seguito di frazionamento, l’area descritta al punto 3) del suddetto piano particellare risulta misurare mq. 3, anziché mq. 8 e che, in conseguenza di atto di compravendita, sono mutati i proprietari della stessa.

Dato atto che le aree da espropriare per l’attuazione dell’intervento hanno una superficie catastale complessiva di mq. 10;

Visto l’art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni;

rende noto

che gli atti sopra richiamati, concernenti l’esproprio da parte del comune di Pinerolo delle aree occorrenti per l’attuazione dell’intervento di edilizia residenziale agevolata in oggetto, sono depositati nella segreteria comunale e vi rimarranno ininterrottamente fino al quindicesimo giorno successivo alla data di inserzione del presente avviso nel Foglio Annunzi Legali della provincia di Torino, affinché chiunque possa prenderne visione nelle ore d’ufficio.

Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni scritte, depositandole nella segreteria di questo comune, nel periodo di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso sul F.A.L. della provincia di Torino.

Pinerolo, 10 luglio 2000

Il Dirigente del Settore Segreteria
Danila Gilli




Comune di Pray (Biella)

Approvazione della variante in ampliamento e determinazione nuovo perimetro P.I.P.

Art. 40 L.R. 56/77, lett. c) comma 8 art. 17 L.R. 56/77 - Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29 maggio 2000.

Il Consiglio Comunale

Con voti favorevoli dodici e zero contrari espressi in forma palese dai dodici Consiglieri presenti e votanti;

(omissis)

delibera

1) di approvare in via definitiva la variante per l’ampliamento e la modificazione del perimetro originario del PIP, approvato in via definitiva con delibera CC 26/1990, secondo quanto previsto negli elaborati tecnico grafici facenti parte integrante della presente deliberazione che vengono di seguito elencati:

- relazione tecnico illustrativa;

- elenco catastale delle aree di ampliamento;

- norme di attuazione;

- tavola 1/4, perimetro PIP su estratto catastale 1:1000;

- tavola 2/4 planimetria PIP su estratto catastale 1:1000;

- tavola 3/4 planimetria PIP 1:100;

- tavola 4/4 planimetria PIP vincoli 1:1000;

2) di dare atto che sono state attivate le procedure di pubblicazione di cui all’art. 40 comma 1 LR 56/77 e precisamente:

- deposito presso l’ufficio di segreteria della variante al PIP per giorni 30 consecutivi dal 2/3/2000 al 31/3/2000 durante i quali chiunque poteva prenderne visione;

- nei successivi 30 giorni dal 1/4/2000 al 30/4/2000 chiunque aveva possibilità di presentare osservazioni scritte nel pubblico interesse;

3) di dare atto che non sono pervenute nei termini previsti osservazioni scritte nel pubblico interesse;

4) di dare atto che la presente deliberazione una volta divenuta esecutiva, assumerà efficacia con la pubblicazione sul BUR;

5) di dare atto che la variante in oggetto rientra nei limiti previsti dall’art. 17 L.R. 56/77 comma 8 lettera c), pertanto, non costituisce variante al PRGC;

6) di provvedere al deposito presso la segreteria di copia della variante;

7) di trasmettere copia della presente deliberazione completa degli elaborati tecnici alla Regione Piemonte.

Il Sindaco
Pierluigi Fileppo




Comune di Salbertrand (Torino)

Azienda Elettrica Municipale - Le nuove tariffe di fornitura dell’energia elettrica in vigore dal 1 luglio 2000

Secondo il nuovo sistema tariffario, ogni azienda distributrice definisce, nel rispetto di limiti comuni, proprie opzioni tariffarie per i clienti vincolati non domestici.

A partire dal 1° luglio 2000 le opzioni dell’Azienda Elettrica Municipale del Comune di Salbertrand, approvata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con delibera n. 112 del 22/6/2000, sono le seguenti:

Illuminazione Pubblica

    L/kW/anno    L/kWh
Bassa tensione    -    52,28
Media Tensione    60.106    48,87

Forniture in Bassa Tensione per clienti vincolati e clienti potenzialmente idonei

L/anno    L/kW/anno    L/kWh
115.060    63.502    68,92

Forniture in Media Tensione per clienti vincolati

L/anno    L/kW/anno    L/kWh
2.613.950    70.392    64,14

Forniture in Media Tensione per clienti potenzialmente idonei

L/anno    L/kW/anno    L/kWh
2.613.950    70.392    64,64

Valgono le seguenti definizioni:

Bassa Tensione: Forniture fino a 1 kW

Media Tensione: Forniture superiore a 1 kW e fino a 35 kW

* Potenza impegnata (kW): potenza contrattualmente impegnata con limitatore di potenza, potenza massima prelevata negli altri casi

Potenza disponibile: potenza contrattuale massima disponibile espressa in kW

Le tariffe indicate sono al netto delle componenti B, A, UC e GR, secondo quanto previsto dalla normativa vigente




Comune di Saluzzo (Cuneo)

Variante parziale al P.R.G.C. vigente (Art. 17, 7° comma, L.R. 56/77 e ss.mm.ii.) Avviso di deposito e pubblicazione

Il Dirigente Tecnico

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data 22.5.2000, divenuta esecutiva il 19.6.2000, avente ad oggetto: “Variante parziale n. 15 al P.R.G.C. inerente le aree ex mattatoio comunale ed ex bagni pubblici comunali - Adozione”

rende noto

Che la delibera di adozione della variante in oggetto ed i relativi elaborati, saranno pubblicati alll’Albo Pretorio del Comune nella Sede Comunale di Via Macallé n. 9 per trenta giorni consecutivi, dal 19.7.2000 a tutto il 18.8.2000. Gli atti predetti saranno altresì depositati nel medesimo luogo e per lo stesso periodo in libera e pubblica visione oltre che durante l’orario di apertura degli uffici sottoindicato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 il lunedì ed i festivi. Eventuali chiarimenti sulla variante in oggetto, potranno essere richiesti presso la Sede Comunale (Via Macallé n. 9) - Ufficio Urbanistica - piano seminterrato, nel seguente orario:

Giorni Feriali - esclusi Lunedì e Sabato - dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30;

Sabato - dalle ore 09,00 alle ore 11,30.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e deposito del piano, ossia dal 3.8.2000 al 18.8.2000, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte.

Tutte le osservazioni e proposte dovranno essere presentate iscritto, su carta legale, indirizzate al Sindaco del Comune di Saluzzo.

Dal Palazzo Civico, 7 luglio 2000

Il Dirigente Tecnico
Edoardo Bonicelli




Comune di Saluzzo (Cuneo)

Variante parziale al P.R.G.C. vigente (Art. 17, 7° comma, L.R. 56/77 e ss.mm.ii.) - Avviso di deposito e pubblicazione

Il Dirigente Tecnico

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 in data 22.5.2000, divenuta esecutiva il 19.6.2000, avente ad oggetto: Variante parziale n. 16 al P.R.G.C. inerente l’adeguamento di aree a destinazione pubblica - Adozione"

rende noto

Che la delibera di adozione della variante in oggetto ed i relativi elaborati, saranno pubblicati alll’Albo Pretorio del Comune nella Sede Comunale di Via Macallé n. 9 per trenta giorni consecutivi, dal 19.7.2000 a tutto il 18.8.2000. Gli atti predetti saranno altresì depositati nel medesimo luogo e per lo stesso periodo in libera e pubblica visione oltre che durante l’orario di apertura degli uffici sottoindicato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 il lunedì ed i festivi. Eventuali chiarimenti sulla variante in oggetto, potranno essere richiesti presso la Sede Comunale (Via Macallé n. 9) - Ufficio Urbanistica - piano seminterrato, nel seguente orario:

Giorni Feriali - esclusi Lunedì e Sabato - dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30;

Sabato - dalle ore 09,00 alle ore 11,30.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e deposito del piano, ossia dal 3.8.2000 al 18.8.2000, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte.

Tutte le osservazioni e proposte dovranno essere presentate iscritto, su carta legale, indirizzate al Sindaco del Comune di Saluzzo.

Dal Palazzo Civico, 7 luglio 2000

Il Dirigente Tecnico
Edoardo Bonicelli




Comune di San Benedetto Belbo (Cuneo)

Avviso

Il Sindaco informa che:

- con la deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale, in data 28.6.2000, sono stati adottati nuovi elaborati ad integrazione del Progetto Definitivo di Variante Generale n. 1 al P.R.G.I., (già adottato con la deliberazione C.C. n. 1/2000;

- Detti elaborati integrativi del Progetto Definitivo di Variante Generale n. 1 al P.R.G.I. saranno depositati presso la Segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi dal 11.7.2000 al 10.8.2000, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Il Sindaco
Renato Fresia




Comune di Soprana (Biella)

Estratto della deliberazione n. 17 del 30.5.2000 adottata dal Consiglio Comunale per l’approvazione del regolamento edilizio comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Regolamento Edilizio Comunale comprendente n. 69 articoli ed i seguenti allegati:

Modello 1 - Certificato urbanistico;

Modello 2 - Certificato di destinazione urbanistica/C.D.U.); Modello 3 - Relazione illustrativa del progetto municipale;

Modello 4 - Concessione edilizia;

Modello 5 - Autorizzazione edilizia;

Modello 6 - Comunicazione dì inizio dei lavori;

Modello 7 - Comunicazione di ultimazione dei lavori;

Modello 8 - Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità;

Modello 9 - Certificato di abitabilità; di dare atto che il testo come sopra approvato è conforme al Regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29.7.1999.

(omissis)

Soprana, 4 luglio 2000




Comune di Sangano (Torino)

Estratto deliberazione C.C. n. 28 del 20/6/2000

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

Di approvare il Regolamento Edilizio del Comune, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 71 articoli, 10 allegati, n. 1 appendice;

Di dare atto che:

ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 3 della L.R. 19/99 il suddetto Regolamento è conforme al Regolamento tipo approvato dalla Regione Piemonte;

(omissis)

Il Segretario Comunale Capo    Il Sindaco
Luigi Gerlando Russo    Agnese Ugues




Comune di Trarego Viggiona (Verbano Cusio Ossola)

Avviso

Il Sindaco

rende noto

Che con deliberazione consiliare n. 14 del 23.5.00 esecutiva - il Consiglio Comunale ha approvato le “Controdeduzioni alle osservazioni e alle proposte di modifica pervenute dalla Regione Piemonte art. 15 c. 15 L.R. 5.12.1977, n. 56 - Adozione definitiva del P.R.G.C.”.

La deliberazione n. 14 del 23.5.00 del C.C. unitamente agli elaborati adottati sono depositati presso l’Ufficio di segreteria, in pubblica visione, per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 12.7.00 al 10.8.00 compreso. Chiunque durante questo periodo potrà visionarli dalle ore 10 alle ore 12 tutti i giorni compresi i festivi.

Per lo stesso periodo gli atti sono pubblicati per estratto all’Albo Pretorio.

Trarego Viggiona, 11 luglio 2000

Il Sindaco
Alessandro Panzacchi




Comune di Tricerro (Vercelli)

Avviso di deposito progetto preliminare di variante al P.R.G.C.

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 29.6.2000, esecutiva a termini di legge, è stata adottato il progetto preliminare di variante strutturale al P.R.G.C. vigente.

La predetta deliberazione è depositata, unitamente agli elaborati relativi, presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi dal 20.7.2000 al 18.8.2000, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Nei successivi trenta giorni dal 19.8.2000 al 18.9.2000 chiunque potrà presentare, in carta legale, osservazioni e proposte.

Tricerro, 20 luglio 2000

Il Sindaco
Maurizio Aichino




Comune di Valenza (Alessandria)

Approvazione del Regolamento Edilizio, Estratto da verbale di deliberazione della C.C. n. 28 in data 29.2.2000

(omissis)

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548/9691 del 29 luglio 1999 la Regione Piemonte ha approvato il regolamento edilizio tipo;

- che il regolamento edilizio tipo individua, in modo esplicito e tassativo, le parti sulle quali il testo approvato dal Consiglio Comunale può discostarsi da quelle del regolamento tipo senza pregiudicare la conformità del testo comunale rispetto a quello regionale;

- che l’art. 3 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 prevede che l’approvazione di un regolamento edilizio comunale conforme a quello tipo regionale sia effettuata dal Consiglio Comunale;

- che la deliberazione di approvazione deve contenere esplicita dichiarazione di conformità del regolamento comunale approvato al regolamento tipo formato dalla Regione;

Visto il testo del regolamento edilizio comunale allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Considerato che il testo predisposto da questo Comune non ha modifiche tali da pregiudicare la conformità al testo tipo regionale;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo regolamento edilizio comunale;

(omissis)

delibera

1. Di approvare il regolamento edilizio comunale secondo il testo allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A) quale parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa.

2. Di dare atto che il regolamento edilizio che viene approvato con la presente deliberazione è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione.

3. Di dare altresì atto che la presente deliberazione assumerà efficacia solo dopo l’intervenuta esecutività e la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Di precisare che entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo regolamento si procederà ad una verifica complessiva del medesimo per risolvere le eventuali problematiche riscontrate in fase di applicazione.

(omissis)

Il Sindaco    Il Segretario Generale
Germano Tosetti    Fabrizia Cassola




Comune di Valenza (Alessandria)

Approvazione di variante al Piano Particolareggiato della Zona Produttiva Orafa D/2. Estratto da verbale di deliberazione del C.C. n. 44 in data 24.5.2000

(omissis)

Premesso:

- che il Comune di Valenza ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 26.11.1998, esecutiva ai sensi di legge, il Piano Particolareggiato relativo alla Zona Produttiva Orafa D/2 e contestuale variante al P.R.G.;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 22.12.1999, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad adottare una variante al Piano Particolareggiato della Zona Produttiva Orafa D/2;

- che detta variante al Piano Particolareggiato è stata depositata presso la Segreteria del Comune, pubblicata per estratto all’Albo Pretorio, per 30 giorni consecutivi (dal 20.1.2000 al 18.2.2000) e pubblicata mediante manifesti murali, e a chiunque ne avesse avuto interesse poteva presentare osservazioni e proposte scritte nei successivi 30 giorni e precisamente dal 19/2/2000 al 19/3/2000 incluso;

- che nei termini previsti ed anche successivamente non è pervenuta alcuna osservazione;

(omissis)

delibera

1. Di approvare la variante al Piano Particolareggiato della zona produttiva orafa D/2, costituita dalla relazione allegata alla presente sotto la lettera A).

2. Di affiggere all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, un avviso che attesti il deposito in continua visione, degli elaborati costituenti la presente variante al Piano Particolareggiato.

3. Di dare atto che la presente variante al Piano Particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 40, comma 3 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

(omissis)

Il Sindaco    Il Segretario Generale
Germano Tosetti    Fabrizia Cassola




Comune di Valenza (Alessandria)

Approvazione di variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi della Zona Industriale Generica D/4. Estratto da verbale di deliberazione del C.C. n. 45 in data 24.5.2000

(omissis)

Premesso:

- che questo Comune è datato di un Piano per gli Insediamenti Produttivi relativo alla Zona Industriale Generica D4, detto piano originariamente approvato nel 1979, è stato oggetto di un’ultima variante generale per la risistemazione dei lotti e delle aree pubbliche, approvata con deliberazione di C.C. n. 27 del 16.4.1993, esecutiva ai sensi di legge;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 22.12.1999, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad adottare una variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi della Zona Industriale Generica D4 che suddivide i lotti di grandi dimensioni in lotti più piccoli, modificando conseguentemente anche le opere di urbanizzazione previste, così come illustrato nella relazione facente parte del progetto di variante;

- che la citata deliberazione di C.C. n. 122 del 22.12.1999 è stata depositata in pubblica visione presso la Segreteria Comunale e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi dal 20.1.2000 al 18.2.2000 incluso e chiunque ne avesse avuto interesse poteva presentare osservazioni e proposte scritte nei successivi 30 giorni e precisamente dal 19/2/2000 al 19/3/2000 incluso;

- che nei termini previsti ed anche successivamente, non è pervenuta alcuna osservazione;

(omissis)

delibera

1. Di approvare la variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi, relativo alla Zona Industriale Generica D/4, redatta dall’Ufficio Tecnico-Urbanistica di questo Comune e formato dai seguenti elaborati (allegato A):

- Relazione illustrativa;

- Lotti e limiti di fabbricazione - distacchi dai confini - tabelle dati di Piano - Scala 1:1000 - stralcio;

- Illuminazione pubblica - scala 1:1000 - stralcio;

- Rete Fognatura mista - scala 1:1000 - stralcio;

- Rete di alimentazione acqua - gas - Enel - Telecom - scala 1:1000 - stralcio;

- Computo Metrico Estimativo.

2. Di affiggere all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, un avviso che attesti il deposito in continua visione, degli elaborati costituenti la presente variante.

3. Di dare atto che la presente variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi della Zona D4 assume efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 40, comma 3 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

(omissis)

Il Sindaco    Il Segretario Generale
Germano Tosetti    Fabrizia Cassola




Comune di Varallo Pombia (Novara)

Decreto n. 1/2000 - Decreto di occupazione d’urgenza dei terreni occorrenti per la realizzazione di una rotatoria sulla S.S. n. 32 al Km. 26 + 320 in corrispondenza con via Mirabella

Il Responsabile dell’Area Tecnica

(omissis)

decreta

Art. 1 - Per le esigenze di esecuzione dell’opera pubblica innanzi descritta e per le motivazioni di cui in premessa, è disposta in favore del Comune di Varallo Pombia (NO) l’occupazione d’urgenza, di parte degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera indicata in premessa e descritti nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

art. 2 - Il presente Decreto perderà la propria efficacia ove l’occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non segua entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del presente Decreto.

Art. 3 - L’occupazione può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso, che dovrà avvenire nel termine di cui al precedente art. 2 con le modalità di cui alle norme richiamate in premessa, salvo il rispetto dei termini come innanzi stabiliti e citati.

Art. 4 - Lo stato di consistenza degli immobili, prescritto dagli artt. 71 e 76 della Legge 25.6.1865, n. 2359, sarà redatto in concomitanza con la stesura del verbale di immissione nel possesso degli immobili medesimi, e verrà redatto dall’Ing. Pierucci Tullio;

Art. 5 - Il prenominato Tecnico in uno con il personale strettamente d’aiuto e con i mezzi necessari e ai testimoni, è autorizzato ad introdursi nelle aree oggetto di occupazione per la redazione degli atti di cui al precedente art. 4, nonchè per l’eventuale effettuazione di misurazione, rilievi, apposizione di termini e di picchetti, e per ogni altra operazione tecnico - peritale che dovesse necessitare per porre compiutamente in esecuzione il presente Decreto. I relativi verbali dovranno essere redatti in contraddittorio con i proprietari risultanti dagli atti catastali ovvero, in loro assenza o in caso di rifiuto di firma, con intervento di due Testimoni che non siano dipendenti di questo Comune. Al contraddittorio sono ammessi anche l’eventuale Fittavolo, Mezzadro, Colono e Compartecipante.

Dovrà essere verbalizzata ogni richiesta o osservazione che sarà formalmente rappresentata dai Proprietari o dai Precitati aventi diritto.

Art. 6 - L’avviso del Responsabile dell’Area Tecnica, di convocazione per la redazione dello stato di Consistenza e contestuale verbale di immissione nel possesso, nonchè per l’effettuazione delle operazioni peritali e preliminari innanzi descritte, contenente il giorno, luogo ed ora dello svolgimento delle medesime, sarà notificato, dal Comune di Varallo Pombia ai proprietari risultanti dagli atti catastali dei fondi da occuparsi almeno 20 Giorni prima e, entro lo stesso termine sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Varallo Pombia, ove rimarrà ininterrottamente sino alla data in cui avranno luogo le predette operazioni peritali.

Art. 7 - Il presente decreto sarà a cura del Comune, notificato, ai proprietari espropriandi, entro il termine di cui al precendente Art. 6; entro lo stesso termine sarà altresì pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Novara.

Art. 8 - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro trenta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data medesima.

Varallo Pombia, 24 giugno 2000

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Giovanni Galoardi




Consorzio Intercomunale Acquedotto per la Collina Torinese - Pino Torinese (Torino)

Avviso d’imposizione di servitù

Consorzio Intercomunale Acquedotto per la Collina Torinese - Strada Valle Balbiana, 20 - 10025 Pino T.se (TO) - Tel. 0118112166 - Fax 0118112020 E.mail ciact@libero.it

Il Direttore Generale del Consorzio Intercomunale Acquedotto per la Collina Torinese, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, 18, 24 della legge 25/6/1865 n. 2359 e s.m.i. sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità

rende noto

Che presso le Segreterie dei Comuni di Pino T.se e Baldissero T.se per 15 giorni successivi dalla data della pubblicazione e dell’inserzione del presente avviso sul Foglio degli Annunzi Legali della Prefettura di Torino si trova depositato il piano particolareggiato d’esecuzione con annessa offerta delle indennità per l’asservimento dei terreni.

Detto asservimento verrà costituito per la posa di una condotta adduttrice e parziale rinnovo della rete di distribuzione nei Comuni di Pino T.se e Baldissero T.se approvato con Determinazione Dirigenziale n. 589 del 4/8/1999 costituente dichiarazione di pubblica utilità, nonché d’indifferibilità ed urgenza ai sensi e per gli effetti della legge 25/6/1865 n. 2359 e s.m.i..

Chiunque possa avervi interesse è invitato a prendere conoscenza degli anzidetti piani particolareggiati ed offerte delle indennità, ed a presentare le osservazioni in merito presso le Segreterie Comunali nel termine sopra menzionato.

Pino Torinese, 12 luglio 2000

Il Direttore Generale
Vittorio Boianelli




Provincia di Torino

Servizio pianificazione e utilizzazione risorse idriche - Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 149-148481 del 14.9.1999

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

“Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione risorse Idriche

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua è assentita alla G.S.E. Graniti S. Elena S.n.c. la variante in sanatoria della concessione di derivazione di acqua dal Torrente Luserna e dal Rio Comba nel territorio dei Comuni di Rorà e Luserna San Giovanni, in misura di mod. max 10.50 (di cui mod. 9.10 dal Torrente Luserna e mod. 1.40 dal Rio Comba) e mod. medi 3.88 (di cui mod. 3.03 dal Torrente Luserna e mod. 0.85 dal Rio Comba) per produrre sul salto di metri 205.70 la potenza nominale media di kW 782.47;

2) E’ approvato il disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente decreto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale.

3) I termini di scadenza della concessione rispettano quelli stabiliti nella D.G.R. n. 148/236 del 10.12.1990, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nei disciplinari e previo pagamento anticipato e decorrente dal 10.12.1990 del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti.

4) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7º, capitolo 2608, dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(omissis)

- Disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 17.11.1998

(omissis)

Art. 7 - Misurazione della portata di prelievo e di restituzione

Il Concessionario, su prescrizione dell’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato per territorio, si obbliga, ai sensi del D.Lgs. 12.7.1993 n. 275, ad installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione.

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi a cura del concessionario, con frequenza semestrale e a decorrere dalla data di approvazione del presente disciplinare, sia alla Amministrazione Provinciale che all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato.

Art. 8 - Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione

Il presente articolo sostituisce l’art. 7 del disciplinare principale.

In merito a quanto richiesto, in sede di istruttoria, dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia di Torino, dalla Azienda Elettrica Girardi S.r.l., nonchè da quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve:

a) lasciare defluire a valle delle opere di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue a valle delle traverse, una portata istantanea minima (D.M.V.) pari a 130 l/s per il Torrente Luserna e pari a 20 l/s per il rio Comba;

b) l’esercizio delle derivazioni dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati;

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

c) predisporre, a valle della traversa sul Torrente Luserna, un’asta idrometrica sulla quale sia ben evidenziato il precedente valore di rilascio citato al punto a);

d) garantire il rilascio della portata di 130 l/s a valle della traversa sul Torrente Luserna mediante un sistema automatico di regolazione della paratoia, così da assicurare anche in particolari condizioni di magra il rilascio minimo previsto;

e) realizzare uno scarico di emergenza con caratteristiche di funzionamento automatico e subordinato al fuori servizio, che consenta l’immediato deflusso della portata derivata dal Torrente Luserna in caso di fermata dell’impianto.

Art. 9 - Garanzie da osservarsi

Il presente articolo sostituisce l’art. 8 del disciplinare principale.

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico della Società concessionaria sarà l’opposizione ed il mantenimento dei capisaldi alle prese, alle camere di carico e lungo il canale di scarico ai quali poter riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

(omissis)

Art. 12 - Canone

Il presente articolo sostituisce l’art. 12 del disciplinare principale.

A far tempo dalla data della delibera di concessione della derivazione, la Società concessionaria deve corrispondere alle Finanze dello Stato di anno in anno, e anticipatamente, l’annuo canone di L. 16.432.000 (sedicimilioni quattrocentotrentaduemila), in ragione di L/kW 21.000 e per kW 782.47, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.

Al riguardo per un periodo di anni tre dalla entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.

Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 14 - Sovracanoni a favore dei comuni rivieraschi (di cui alla legge 7/1977).

Il Concessionario è tenuto a corrispondere a norma dell’art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 nonchè della legge 4.12.1956 n. 1377 e successive modificazioni in favore degli Enti rivieraschi il sovracanone annuo in ragione di Kw. 782.47 secondo le tariffe vigenti.

Art. 15 - Sovracanone a favore dei comuni montani (di cui alla legge 7/1977).

La derivazione ha opere ricadenti nel bacino imbrifero montano del Torrente Pellice; il Concessionario, pertanto, è tenuto a corrispondere, a norma dell’art. 52 del T.U. n. 1775/1933 e della Legge 27.12.1953 n. 956 a favore dei Comuni rientranti in detto bacino imbrifero montano il sovracanone annuo in ragione di kW. 782,47 e secondo le tariffe vigenti.

(omissis)

La Società richiedente
Vincenzo Maccagno




Provincia di Torino

Servizio pianificazione e utilizzazione risorse idriche - Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 150-148494 del 14.9.1999

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

“Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione risorse Idriche

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua è assentito alla Società “Castagno Bruno S.a.s. di Castagno Bruna & C.” il rinnovo della concessione di derivazione di mod. max 12.00 e medi 9.00 di acqua dal Torrente Sangone nel territorio del Comune di Giaveno, per produrre sul saldo di metri 29.40 la potenza nominale media di kW 259,41;

2) La Società “Castagno Bruno s.a.s. di Castagno Bruna & C.” subentra nella titolarità della concessione ed è tenuta al rispetto di quanto stabilito nel disciplinare e al pagamento del canone di concessione;

3) E’ approvato il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

4) La concessione è assentita per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 31.1.1981, data di scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1.2.1981 del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;

5) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7º capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 3.11.1998:

(omissis)

Art. 7 - Misurazione della portata di prelievo e di restituzione

Il Concessionario, su prescrizione dell’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato per territorio, si obbliga, ai sensi del D.Lgs. 12.7.1993 n. 275, ad installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione.

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi a cura del concessionario, con frequenza semestrale e a decorrere dalla data di approvazione del presente disciplinare, sia alla Amministrazione Provinciale che all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato.

Art. 8 - Garanzie da osservarsi

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico della Società concessionaria sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 9 - Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione

In merito a quanto richiesto, in sede di istruttoria, dall’Assessorato Caccia e Pesca della Provincia di Torino, nonchè da quanto stabilito dalle circolari dell’Assessorato Regionale all’Ambiente 17.7.1991 n. 5348, 5.12.1991 n. 8967 e dalla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve:

a) includere alle opere di presa una scala di risalita adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti in conformità al progetto di cui all’art. 3; l’opera andrà eseguita nei dodici mesi successivi alla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Amministrazione concedente;

b) lasciare defluire liberamente a valle delle opere di presa e attraverso la sopracitata scala di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue a valle della traversa, le portate istantanee minime (DMV) di seguito elencate:

- fino al 31.12.1999 1/s 87;

- dal 1.1.2000 al 31.12.2004 l/s 173;

- dal 1.1.2005 l/s 346.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

c) predisporre un’asta idrometrica sulla quale sia ben evidenziato il precedente valore di rilascio citato al punto b);

d) evitare di reimmettere nel Torrente Sangone i rifiuti che si accumulano in corrispondenza dell’opera di presa, ma consegnarli in apposita discarica.

(omissis)

art. 13 - Termini per l’attuazione delle opere

La Società concessionaria dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori relativi alle opere da realizzare entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche della avvenuta approvazione del progetto esecutivo;

b) condurli a termine entro mesi trentasei dalla data predetta; ultimati i lavori la società concessionaria dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche.

L’approvazione del progetto esecutivo è anche subordinata alla presentazione al Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche dell’autorizzazione in linea idraulica e delle autorizzazioni riferite ai vincoli idrogeologico, paesaggistico ambientale e urbanistico relativamente alle nuove opere da realizzare.

(omissis)

Art. 16 - Canone

A far tempo dal 31.1.1981, data di scadenza della precedente concessione, la Società concessionaria deve corrispondere (ove non lo avesse già fatto) alle Finanze dello Stato i seguenti canoni:

- con decorrenza dal 31.1.1981 al 31.10.1981 L. 256.000, in ragione di L/kW 1.312 per kW 259,41 (ai sensi della Legge 21.12.1961 n. 1501);

- con decorrenza dal 1.11.1981 al 31.12.1989 L. 22.236.000, in ragione di L/kW 10,496 per kW 259,41 (ai sensi della L. 1.12.1981 n. 692);

- con decorrenza dal 1.1.1990 al 31.12.1993 L. 16.337.000, in ragione di L/kW 15.744 per kW 259,41 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);

- con decorrenza dal 1.1.1994 al 31.12.1996 L. 15.928.000, in ragione di L/kW 20.467 per kW 259,41 (ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36);

- con decorrenza dal 1.1.1997 al 31.12.1998 L. 10.896.000, in ragione di L/kW 21.000 per kW 259,41 (ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90).

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo. Al riguardo per un periodo di anni tre dal provvedimento di rinnovo, il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente delle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.

Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 18 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari, e di tutte le prescrizioni legislative regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica, la D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, i vincoli paesaggistici (Legge 8.8.1985 n. 431), i vincoli idrogeologici (Legge 31.12.1923 n. 3267 e Legge Regionale 19.8.1989 n. 45), le concessioni edilizie (Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni).

art. 19 - Sovracanoni a favore dei Comuni Rivieraschi (di cui alla Legge 7/1977).

Il Concessionario è tenuto a corrispondere a norma dell’art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 nonchè della legge 4.12.1956 n. 1377 e successive modificazioni, in favore degli Enti rivieraschi il sovracanone annuo in ragione di kW 259.41 secondo le tariffe vigenti.

Art. 20 - Sovracanoni a favore dei comuni montani (di cui alla legge 7/1977).

La derivazione ha opere ricadenti nel bacino imbrifero montano della Val Sangone, il concessionario, pertanto, è tenuto a corrispondere, a norma dell’art. 52 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e della Legge 27.12.1953 n. 959 a favore dei Comuni rientranti in detto bacino imbrifero montano il sovracanone annuo in ragione di kW 259,41 e secondo le tariffe vigenti.

(omissis)




Provincia di Torino

Servizio Pianificazione e Utilizzazione risorse idriche - Decreto del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 163-165593 del 12.10.99

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Decreto del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 163-165593 del 12.10.99

“Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Comunione di utenti rappresentata dal Sig. C. Dappiano la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Ardovana (EAP n. 3) nel territorio del Comune di Verrua Savoia in misura di mod. max e medi 0.034 (l/sec 3.4) per irrigare Ha 3.35.73 di terreni nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno senza restituzione delle colature;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente deliberazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della presente delibera del canone di legge;

- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia imputato al capo 7º, capitolo 2608, dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto il 26.11.1998:

(omissis)

Art. 5 - Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche sei il bisogno delle dette opere venga accertato in seguito.

Art. 6 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

In merito a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995 la Ditta concessionaria deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle del punto di presa la portata istantanea minima (DMV) di 20 l/sec. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato. E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e, nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione;

b) dotare la pompa utilizzata per l’attingimento di idoneo strumento di misura delle portate attinte appositamente tarato;

c) rispettare la condizione di divieto di costruzione di opere fisse e di manomissione o deterioramente della sponda del corso d’acqua.

La durata delle presenti disposizioni rispetta il termine di scadenza della concessione, ed esse sono immutabili per tutta la durata della concessione, salvo disposizioni diverse emanate con leggi successive alla data di firma del presente disciplinare.

(omissis)

Art. 10 - Canone

A far tempo dalla data della delibera di concessione la Ditta concessionaria deve corrispondere alle Finanze dello Stato di anno in anno, anticipatamente, l’annuo canone di L. 6.000 (seimila) pari al minimo di legge, ai sensi dell’art. 35 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e della L. 5.1.1994 n. 36 e successive integrazioni, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’articolo unico della legge 18.10.1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo. Al riguardo e per un periodo di anni tre dall’entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del citato Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285.

Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando gli apparecchi di misura che saranno richiesti ed a permettere e favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 12 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933, n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari approvate con R.D. 14.8.1920 n. 1285, e di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la pscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica, i vincoli paesaggistici (L. 8.8.1985 n. 431), i vincoli idrogeologici (L.R. 19.8.1989 n. 45), le concessioni edilizie (L.R. 5.12.1977 n. 56).

(omissis)