Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2000
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Codice 10.7
Legge 22.10.1971 nº 865 artt. 12 e 15 - Espropriazione dellimmobile sito
nel territorio del comune di Terruggia necessario alla realizzazione di
un parcheggio pubblico in Via Roma
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1
Il comune di Terruggia verserà alla Cassa Depositi e Prestiti, in favore
degli aventi diritto, lindennità rifiutata, quantificata con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale nº 3313, in data 3.9.1997, da corrispondere
per lespropriazione dellimmobile necessario alla realizzazione dellopera
descritta in narrativa.
Art. 2
Di chiedere alla Commissione Provinciale Espropri di Alessandria la determinazione
dellindennità di espropriazione dellimmobile di cui alloggetto, identificato
nellallegato elenco, per i quali vi è stato il rifiuto dellindennizzo
di natura provvisoria.
Il Dirigente responsabile
D.D. 19 aprile 2000, n. 427
Maria Grazia Ferreri