Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

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Codice 25.8
D.D. 31 marzo 2000, n. 303

L.R. 40/98. Fase di verifica della procedura di V.I.A. inerente il progetto “Lavori di sistemazione del Torr. Landwasser a protezione della viabilità per le fraz. Riva-S. Antonio - S. Anna” in comune di Rimella (VC). Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 L.R. n. 40/98

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per le motivazioni espresse in premessa il progetto per la sistemazione del Torr. Landwasser a protezione della viabilità per le fraz. Riva - S. Antonio - S. Anna", in comune di Rimella località Pianello non debba essere sottoposto alla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/98, con che siano rispettate le specifiche condizioni di seguito dettagliate e concertate con il Nucleo Centrale dell’Organo regionale:

1) dovrà essere valutato l’esatto posizionamento, più addossato alla sponda rispetto all’attuale, della scogliera in modo da non produrre restringimento della sezione di deflusso;

2) dovranno essere adottate cautele in fase di realizzazione con riferimento ai periodi di magra e limitando i tratti di “asciutta”, dovranno inoltre essere evitati se possibile per l’esecuzione dei lavori i periodi di riproduzione dei salmonidi;

3) la fondazione dovrà essere intasata con calcestruzzo, alla base dovrà essere previsto l’immorsamento alla roccia di fondazione con barre metalliche, la parte in vista della scogliera dovrà essere realizzata in modo da consentire il riempimento dei vuoti con terra agraria ed il successivo inerbimento;

4) all’occorrenza di utilizzo di calcestruzzo o malta cementizia, non dovranno esserci interferenze e conseguenti inquinamenti delle acque circostanti, dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti mediante deviazione del flusso o altro.

5) il parametro esterno della parte in elevazione della scogliera dovrà essere riempito con terra agraria;

6) i massi d’alveo dovranno avere pezzatura media non inferiore 0.5 mc ed essere di qualità idonea;

7) dovrà essere rivegetata la sponda al di sopra delle quote di piena con TR50 anni tramite inerbimento e impianto di specie arbustive.

La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Nino Chieppa