Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 / 06 / 2000
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Codice 10.7
Legge 22/10/1971 nº 865 art. 11 - Quantificazione delle indennità da corrispondere
a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per lespropriazione
degli immobili siti nel territorio del comune di Robassomero e necessari
allattuazione del P.E.E.P., nei lotti Ni1, B e C
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1
Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi
diritto per lespropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune
di Robassomero ed occorrente per la realizzazione dellopera descritta
in narrativa sono quantificate nella misura indicata nellallegato piano
particellare desproprio che forma parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
Le osservazioni presentate dagli aventi diritto, per quanto di nostra competenza,
sono accolte in conformità alle deduzioni comunali che si condividono.
Art. 3
Il Sindaco del comune di Robassomero è incaricato della notifica del presente
provvedimento agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica
degli atti processuali civili.
Ai sensi dellart. 5 bis della Legge 8.8.1992 n. 359, i proprietari espropriandi,
entro trenta giorni dalla data della notifica di cui sopra, potranno convenire
con lEnte Espropriante, la cessione volontaria degli immobili per il prezzo
sopra stabilito, avvertendo che in caso di silenzio lindennità sarà considerata
ad ogni effetto rifiutata, nel qual caso ne verrà disposto il deposito
presso la Cassa Depositi e Prestiti previa applicazione della riduzione
del 40 per cento prevista dalla medesima legge 359/1992.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso secondo
le disposizioni di Legge.
Art. 5
Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 9 marzo 2000, n. 274
Maria Grazia Ferreri