Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 22

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Circolare della Direzione Sanità Pubblica 25 maggio 2000, prot. n. 8795/27.001

Circolare applicativa del D.P.G.R. 78/99 - Prime indicazioni tecnico-operative per l’esecuzione di attività di solarium

- Ai Sigg. Direttori Generali
delle ASL della Regione Piemonte

- Ai Sigg. Responsabili dei
Dipartimenti di Prevenzione
delle ASL della Regione Piemonte

- Ai Sigg. Responsabili dei SISP
Dipartimenti di Prevenzione
delle ASL della Regione Piemonte

LORO SEDI

- Al Direttore Generale del Dipartimento
A.R.P.A. di TORINO
Via della Rocca, 49
10123 - TORINO

- Alla CONFARTIGIANATO Piemonte
Federazione Regionale
P.zza Bodoni 3
10123 Torino

- Alla CNA - Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa - Federazione Regionale
Via Roma 366
10121 TORINO

- Alla CASA - Confederazione Autonoma
Sindacati Confederazione Artigiani
Federazione Regionale Piemontese
Via S. Teresa 19
10121 TORINO

All’Associazione ASSOLARIUM
c/o CESTEM S.a.s.
Corso Unione Sovietica, 248
10134 - TORINO

All’Associazione A.C.P. Commercio
Artigianato Commercio e Professioni
Via Miniere, 4
10015 - IVREA

Alla UNIPRO
Sede di Milano
Via Juvarra, 9
20129 - MILANO

PREMESSA

L’esigenza di regolamentare l’attività dei solarium costituisce, anche alla luce delle ultime segnalazioni della letteratura medica, un obiettivo di rilievo per la tutela della salute pubblica.

Vengono qui di seguito forniti alcuni modelli ed istruzioni per l’applicazione degli adempimenti previsti dal D.P.G.R. n. 78/99.

I modelli proposti rivestono carattere indicativo e possono essere sostituiti da altra modulistica rispondente ai contenuti del citato  D.P.G.R.

La regolamentazione compiuta della materia sarà oggetto di successivi provvedimenti normativi in via di emanazione sia a livello nazionale sia a livello regionale.

Restano invariate le scadenze previste dal D.P.G.R. n. 22 del 01.03.2000.

Allegato A: notifica delle apparecchiature (art. 1)

Si ripropone in allegato A il modello già previsto nel DPGR n. 78 di notifica delle apparecchiature.

A puro scopo conoscitivo si richiede la descrizione dell’attività come indicato nel rigo “Tipo di attività” al fine di valutare la distribuzione delle diverse tipologie di esercizi presenti sul territorio regionale.

Nella parte relativa alla descrizione delle apparecchiature, nel caso non sia disponibile il dato relativo alla potenza irradiata, occorre indicare il tipo di apparecchio, come definito dalla marcatura dello stesso.

All’Allegato A viene aggiunto un intercalare con le tabelle delle apparecchiature previste in strutture con un elevato numero di apparecchi.

La firma deve essere apposta dal legale rappresentante della struttura.

Per le apparecchiature esistenti alla data del 4.11.1999 la notifica deve essere effettuata al Servizio di Igiene e Sanità pubblica della ASL competente per territorio, entro il 6/6/2000 (art. 1 comma 4 del DPGR 78/99, come modificato dal DPGR 89/99 e 22/2000).

Per le nuove installazioni la notifica deve essere presentata preliminarmente all’attivazione.

La planimetria della struttura deve essere datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante.

Allegato B: registro delle apparecchiature (art. 2)

Si propone in allegato B un facsimile di REGISTRO per l’indicazione delle informazioni richieste dal D.P.G.R.

Il registro può essere sostituito dagli intercalari allegati al manuale d’uso dell’apparecchio purché nell’intercalare siano riportate tutte le informazioni richieste dal DPGR.

Lo scopo di tale registro è di dare corso ad una procedura gestionale che, anche sulla base delle caratteristiche dell’apparecchio, prefiguri una corretta gestione e manutenzione.

Il Registro diventa documento di corredo dell’apparecchio, così come il manuale d’uso che deve essere disponibile per le verifiche; le caratteristiche tecniche dell’apparecchio e gli standard di manutenzione devono essere dichiarati di norma dal costruttore; invece le modalità d’uso e di manutenzione successive sono responsabilità del legale rappresentante o gestore.

In particolare sia attraverso il manuale d’uso sia attraverso la certificazione richiesta ai sensi dell’art. 2 del DPGR 78/99, deve essere possibile conoscere lo spettro di irradiazione UV dell’apparecchio; anche nel caso di sostituzione lampade deve essere buona norma farsi rilasciare dal fornitore copia di apposita documentazione tecnica, al fine di verificare che non sia mutato lo standard emissivo dell’apparecchio.

Fermo restando i limiti d’uso previsti dalla classificazione dei tipi di apparecchi di cui alla norma CEI EN 60335-2-27: 1998, si precisa che possono verificarsi le seguente ipotesi con i conseguenti obblighi ex D.P.G.R. 78/99:

Adempimenti ex DPGR. 78199
Apparecchiature di nuova installazione Presenza della marcatura di tipo

Presenza del manuale d'uso

Predisposizione Registro o intercalare al manuale d'uso L'apparecchio è utilizzabile
Apparecchiature già installate Presenza della marcatura di tipo

Presenza del manuale d'uso

Predisposizione Registro o intercalare al manuale d'uso L'apparecchio è utilizzabile
Presenza della marcatura di tipo

Assenza del manuale d'uso

Obbligo di richiedere ed ottenere certificazione da parte di tecnico qualificato ex art. 2 comma 2 DPGR 78199: la certificazione è da allegare al Registro L'apparecchio è utilizzabile, per un massimo di 180 giorni se. contestualmente alla predisposizione del registro, è verificabile la richiesta di intervento per la certificazione da parte di tecnico qualificato
Assenza della marcatura di tipo .

Presenza del manuale d'uso con indicazione del tipo di apparecchio

Provvedere a far apporre la marcatura da parte della casa produttrice Predisposizione del Registro o intercalare al manuale d'uso L'apparecchio è utilizzabile senza marcatura per un massimo di 180 giorni.
Assenza della marcatura di tipo

Assenza del manuale d'uso

Obbligo di richiedere la certificazione ex art 2 DPGR 78/99 e far apporre la marcatura L'apparecchio è INUTILIZZABILE fino a certificazione avvenuta e, ad apposizione, di marcatura

Si ribadisce che qualora l’apparecchio sia privo di marcatura di tipo e di manuale d’uso, non può essere utilizzato fino a quando non sia stato accertato il tipo di appartenenza mediante certificazione da parte di tecnico abilitato sulla base dello spettro di irradianza e marcatura da parte della casa produttrice.

Si reputa opportuno precisare, a titolo esemplificativo, che possono essere considerati tecnici qualificati:

• ingegneri abilitati e regolarmente iscritti all’albo;

• dipartimenti o istituti universitari o enti pubblici di ricerca assimilati (es. CNR – Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris);

• Agenzia Regionale protezione ambientale (ARPA).

L’obbligo dalla predisposizione del registro o dell’intercalare al manuale d’uso (e, nei casi di mancanza di manuale d’uso, della richiesta della certificazione ex art. 2 DPGR 78/99) decorre dal 05.07.2000.

Il registro o gli intercalari al manuale d’uso non necessitano di vidimazione ferma restando la responsabilità del gestore per la corretta compilazione e conservazione degli stessi.

Allegato C: nota informativa (art. 3 comma 2)

Si propone in allegato C il modello di scheda informativa per l’utenza da consegnare in occasione della prima seduta (art. 3).

Nel compilare i dati relativi alle apparecchiature, ove non sia disponibile il dato relativo alla Dose in J/m 2, indicare in minuti il numero massimo di esposizione annuale come riportato nel manuale d’uso.

Le informazioni contenute nella nota informativa devono essere riportate anche in apposita cartellonistica esposta in modo ben visibile ed in prossimità di ciascuna apparecchiatura.

L’obbligo della consegna e della sottoscrizione della nota informativa decorre dal 6/6/2000.

Allegato D: scheda individuale (art. 3 comma 3)

Si propone in allegato D il modello di scheda individuale.

La scheda deve essere corredata da copia della nota informativa controfirmata dall’utente.

L’esercente (titolare o gerente) è tenuto a regolare l’accesso all’apparecchiatura sulla base dei dati risultanti dalla scheda individuale: in particolare non deve essere superata la dose massima annuale di 15 KJ/m 2.

L’utente deve rispettare le raccomandazioni e le precauzioni riportate nella nota informativa.

L’obbligo di adozione decorre dal 6/6/2000.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda


allegato A allegato B allegato C allegato D