ACQUE MINERALI E TERMALI

Codice 21.7
D.D. 17 dicembre 1999, n. 618

L.R. 25/94 - Istanza 30/9/99 del Comune di Macugnaga richiedente un permesso di ricerca per acque minerali in loc. Scheber del Comune di Macugnaga (Vb). Accoglimento

Codice 21.7
D.D. 17 dicembre 1999, n. 619

L.R. 25/94. Istanza 14/07/99 della Società S. Pellegrino S.p.A., richiedente un permesso di ricerca per acque minerali denominato “Mindino”, in Comune di Garessio (Cn). Accoglimento

Codice 21.7
D.D. 17 dicembre 1999, n. 620

L.R. 25/94 - Ampliamento e definizione delle aree di protezione della concessione per acque minerali “Bardella”, in Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT)

Codice 21.7
D.D. 17 dicembre 1999, n. 621

L.R. 25/94. Concessione per acque minerali “Fonte Abrau”, in Comune di Chiusa Pesio (CN). Aggiornamento pertinenze minerarie

Codice 21.2
D.D. 20 dicembre 1999, n. 624

Progetto “Impianto termale Acqua calda”, Comune di Premia (VB), P.O.P. Interreg II Italia-CH 94-99, Misura 3.2 - Regia pubblica. Correzione errore materiale di registrazione impegno. Impegno di spesa di L. 1.000.000.000.= cap. n. 20953/99

AGRICOLTURA

Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca 20 aprile 2000, n. 3834/12.2

Anagrafe Vitivinicola delle Imprese Agricole - Dichiarazione delle Superfici Vitate e del Potenziale Viticolo dell’Impresa - Proroga della scadenza per la presentazione

CARTOGRAFIA

Codice 19.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 204

Carta Tecnica Regionale. Produzione dello sfumo digitale alla scala 1/250.000. Spesa lire 1.705.200 sul cap. 15070/99

Codice 19.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 205

Acquisto di ortoimmagini digitali del territorio piemontese presso l’AIMA. Spesa lire 29.970.000 sul cap. 23770/99

Codice 19.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 206

Stampa a colori di Quadri d’Unione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1/250.000. Spesa lire 5.880.784 sul cap. 15070/99

COMMERCIO

Comunicato del Presidente della Giunta Regionale

L.R. 6/4/1995 n. 52"Norme per la formulazione e l’adozione dei Piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi art.36, comma 3, della legge 142/90".Avviso per la presentazione di richiesta di contributo regionale per la formulazione e l’adozione dei PCO da parte dei Comuni del Piemonte

EDILIZIA RESIDENZIALE

Codice 18.3
D.D. 9 febbraio 2000, n. 11

Revoca determinazione n. 274 del 14.12.1999 e nuova ripartizione delle risorse relative al fondo sociale per l’edilizia sovvenzionata, di cui all’art. 21 della L.R. n. 46/95, per l’anno 1999 (cap. 15060/99; imp. 360068 e 367811)

FORMAZIONE PROFESSIONALE

D.G.R. 10 aprile 2000, n. 74 - 29880

L.R. 28/93 e successive modificazioni. Titolo III : Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro. Termini per la presentazione delle istanze di contributo per l’anno 2000 e accantonamento della somma complessiva di L. 4.900.000.000 sui capitoli 11175 e 11176 del bilancio regionale 2000

INIZIATIVE SPECIALI

Codice 21.1
D.D. 24 novembre 1999, n. 566

Affidamento incarico di consulenza e collaborazione per lo studio e la realizzazione di progetti grafici e creativi necessari per la promozione di singoli eventi in vista dei Giochi Olimpici invernali del 2006, all’Agenzia W.D.M. di Torino. Spesa di L. 96.000.000.= cap. 10870/99 (acc. n. 359380)

Codice 21
D.D. 20 dicembre 1999, n. 633

L.r. 6/77. Erogazione contributo finanziario di L. 1.000.000.000 a favore del Comitato per l’Ostensione solenne della Sindone e per l’anno Giubilare 2000. Impegno della somma sul cap. 14600/99. (Acc. n. 366488)

OPERE PUBBLICHE

Comunicato Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Opere Pubbliche

Pubblicizzazione ai sensi dell’art. 31 L.R. 18/84 dei dati significativi degli appalti di opere pubbliche aggiudicati e/o realizzati, negli anni 1997 - 98 -99, sul territorio regionale

PARCHI E RISERVE NATURALI

Codice 21.5
D.D. 14 luglio 1999, n. 322

Reimpegno della somma di L. 250.000.000 sul cap. 27190 del Bilancio di previsione per l’anno 1999 a favore del Comune di Cortemilia per la gestione dell’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite

Codice 21.5
D.D. 15 settembre 1999, n. 425

Reimpegno della somma di L. 290.000.000 sul cap. 27190 del Bilancio di previsione per l’anno 1999 a favore della Comunità Montana Valsesia per la gestione dell’Ecomuseo della Valsesia

Codice 21.5
D.D. 30 dicembre 1999, n. 681

Annullamento della Determinazione dirigenziale n. 271 del 29 giugno 1999

Codice 21.5
D.D. 18 gennaio 2000, n. 2

Legge regionale 7 giugno 1993, n. 23. Autorizzazione alla Signora Sartore Elvia alla demolizione di serbatoio GPL fuori terra e installazione n. 2 serbatoi GPL interrati nel Comune di Lombardore, Via Vauda, Cascina Teppa, all’interno della Riserva naturale orientata della Vauda

Codice 21.5
D.D. 18 gennaio 2000, n. 3

Legge regionale 7 giugno 1993, n. 23. Autorizzazione ai Signori Chiara Amedeo, Mascarello Rita, Chiara Italo, Ramon Ornella, Chiara Lina Silvana e Pizzo Giorgio alla realizzazione di un intervento di ristrutturazione di un edificio nel Comune di San Francesco al Campo, N.C.T. Fg. 5, mappale 246, all’interno della Riserva naturale orientata della Vauda

Codice 21.5
D.D. 18 gennaio 2000, n. 4

L.R. 14 novembre 1991, n. 55 Autorizzazione al Sig. Gasparini Alessandro all’installazione di un serbatoio GPL fisso interrato nel Comune di Baldissero Torinese, Strada Moncanino n. 11, all’interno del Parco naturale della Collina di Superga

Codice 21.5
D.D. 25 gennaio 2000, n. 13

Piano di abbattimento selettivo di tipo quantitativo finalizzato al contenimento numerico della popolazione di cinghiali nella Riserva naturale speciale dell’Orrido e Stazione di Leccio di Chianocco (Legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, art. 3, comma 1, lett. A2 e articolo 4)

Codice 21.6
D.D. 26 gennaio 2000, n. 14

Autorizzazione alla parziale modifica di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione del Parco della Collina Torinese con determinazione dirigenziale n. 567 del 25/11/1999

Codice 21.6
D.D. 9 febbraio 2000, n. 19

Autorizzazione alla parziale modifica di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino con determinazione dirigenziale n. 472 del 14.10.1999

Codice 21.6
D.D. 9 febbraio 2000, n. 20

Autorizzazione alla parziale modifica di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria con determinazione dirigenziale n. 345 del 21.7.1999

Codice 21.5
D.D. 10 febbraio 2000, n. 21

Spese per le collaborazioni necessarie alla redazione dei numeri 91, 92 e il numero speciale sulla Lince della Rivista “Piemonte Parchi”. Liquidazione di Fatture e Parcelle. Spesa di L. 4.498.000 (cap. 15650/99)

Codice 21.5
D.D. 10 febbraio 2000, n. 22

Iniziativa comunitaria Interreg II C - Programma operativo “Mediterraneo Occidentale Alpi latine” - Progetto PAN. Approvazione Convenzione con la Regione Toscana

Codice 21.5
D.D. 10 febbraio 2000, n. 23

Aggiornamento e sviluppo del Progetto Ecomusei e Scuola. Proroga del termine per la sua conclusione

Codice 21.5
D.D. 10 febbraio 2000, n. 24

Legge regionale 21 agosto 1978, n. 53. Parere su istanza di concessione in sanatoria del Sig. Rampinelli Giovanni per la realizzazione di opere edilizie nel Comune di Oleggio, all’interno del Parco della Valle del Ticino

Codice 21.5
D.D. 10 febbraio 2000, n. 25

Legge regionale 28 aprile 1980, n. 32. Autorizzazione alla Signora Benilde Ferri, in qualità di legale rappresentante della S.R.I. S. Caterina, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di edificio esistente (Fg. 5 mapp. n. 143) nel Comune di Orta S. Giulio, nella Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta

Codice 21.6
D.D. 16 febbraio 2000, n. 34

Autorizzazione alla parziale modifica di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria con determinazione dirigenziale n. 345 del 21.7.1999

Codice 21.6
D.D. 16 febbraio 2000, n. 35

Autorizzazione allo svincolo di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione del Parco del Po tratto Cuneese con determinazione dirigenziale n. 567 del 25.11.1999

Codice 21.6
D.D. 16 febbraio 2000, n. 36

Autorizzazione allo svincolo di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione dei Parchi e Riserve Naturali del Cuneese con determinazione dirigenziale n. 472 del 14.10.1999

Codice 21.6
D.D. 16 febbraio 2000, n. 37

Autorizzazione alla parziale modifica di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione del Parco dei Laghi di Avigliana con determinazione dirigenziale n. 22 del 22.10.1997

Codice 21.5
D.D. 16 febbraio 2000, n. 38

L.R. 14 novembre 1991, n. 55. Autorizzazione al Sig. Gasparini Alessandro alla realizzazione di varianti all’intervento di ristrutturazione di un edificio nel Comune di Baldissero Torinese, Strada Moncanino, 11, all’interno del Parco Naturale della Collina di Superga

Codice 21.5
D.D. 18 febbraio 2000, n. 41

Legge regionale 28 aprile 1980, n. 32. Ingiunzione di ripristino dei luoghi ai Sig.ri Sudman Leonard e Moreland Sudman Mary Lynn, nel Comune di Orta San Giulio, nella Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta

Codice 21.5
D.D. 22 febbraio 2000, n. 44

Spese per le collaborazioni necessarie alla redazione dei numeri 78 e 80 della rivista “Piemonte Parchi”. Liquidazione parcelle. Spesa di Lire 350.000 (cap. 15650/98)

Codice 21.5
D.D. 22 febbraio 2000, n. 45

Spese per le collaborazioni necessarie alla redazione del numero 92 ed il supplemento Terre Protette della rivista “Piemonte Parchi”. Liquidazione parcelle. Spesa di lire 2.184.000 (cap. 15650/99)

Codice 21.5
D.D. 22 febbraio 2000, n. 46

Legge regionale 16 maggio 1980, n. 46. Autorizzazione al sig. Alberto Birga, Responsabile Esercizio ENEL di Pinerolo, alla posa di cavi interrati MT/BT sotto la pista ciclabile parallela alla S.S. 589 e recupero linea MT esistente, in Comune di Avigliana, all’interno del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana

PERSONALE REGIONALE

Codice 21.6
D.D. 15 febbraio 2000, n. 32

Art. 25, comma 3, vigente CCNL della separata area dirigenziale. Assegnazione di risorse finalizzate al pagamento dell’indennità di posizione dei dirigenti di struttura degli Enti di Gestione delle Aree Protette regionali. Autorizzazione alla liquidazione della somma di L. 61.759.104= sul cap. 15180/99 (imp. n. 367779)

Codice 21.6
D.D. 16 febbraio 2000, n. 33

Integrazione alla determinazione dirigenziale n. 143 del 4/5/1999. Criteri per la copertura dei posti in organico degli Enti di Gestione delle Aree Protette regionali senza aumento di onere finanziario

PROCESSO DI DELEGA

Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

SANITA’

D.P.G.R. 19 aprile 2000, n. 43

Profilassi dell’influenza aviare - Revoca delle misure di zona di protezione e di sorveglianza per il focolaio insorto nel Comune di Almese

Codice 29.3
D.D. 26 aprile 2000, n. 121

Approvazione della Graduatoria unica regionale, valida per l’anno 1999/2000 prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

Codice 29.3
D.D. 26 aprile 2000, n. 122

Approvazione della Graduatoria unica regionale, valida per l’anno 1999 prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, i medici di assistenza territoriale ed i medici addetti alla medicina dei servizi

Comunicato dell’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte

Graduatoria regionale definitiva medici specialisti Pediatri di libera scelta, valida per l’anno 1999/00

Comunicato dell’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte

Graduatoria regionale definitiva medici di Medicina Generale servizio di assistenza territoriale e medici addetti alla Medicina dei Servizi, valida per l’anno 1999

Comunicato dell’Assessorato alla Sanità e Assistenza

Avviso

Comunicato dell’Assessorato alla Sanità e Assistenza

Avviso

SPORT

Codice 21.4
D.D. 7 febbraio 2000, n. 18

L.R. 93/95 - D.G.R. 24.05.1999, n. 41-27431 - Sponsorizzazione di atleti F.I.S.I.. Sostituzione dell’atleta Blardone Massimiliano con l’atleta Salassa Guido

Codice 21.4
D.D. 10 febbraio 2000, n. 26

Conferenza presentazione programma impiantistica sportiva 99-2001 del 14.2.2000 Affitto sala, servizio guardaroba e audio-video, catering. Impegno e liquidazione lire 2.100.000 cap. 14620/2000 acc. n. 100134 ed affidamento incarico al Centro Congressi Unione Industriale Torino S.p.A.. Impegno e liquidazione lire 3.120.000 cap. 14620/2000 acc. 100134 ed incarico alla ditta Lo Zodiaco s.a.s. di Montrucchio C & C

TURISMO

Codice 21.2
D.D. 10 novembre 1999, n. 542

Regolamento CE 2081/93 Ob. 2 - Azione 2.4. “Progetti Integrati di area” - DOC.U.P. 94-96 - Accertamento di economie di spesa sulle Misura 2.4.1 e 2.4.2 - Riduzione impegno di spesa assunto con Determinazione dirigenziale n. 195 del 24.5.1999

Codice 21.2
D.D. 10 novembre 1999, n. 543

Regolamento CE 2081/93 Ob. 2 - Azione 2.2 “Aiuti agli investimenti turistici” - DOC.U.P. 94-96 - Accertamento di economie di spesa - Riduzione impegno di spesa assunto con Determinazione dirigenziale n. 263 dell’1.7.1998

Codice 21.2
D.D. 10 novembre 1999, n. 544

Regolamento CE 2081/93 Ob. 2 - Azione 2.1 “Infrastrutture turistiche” - DOC.U.P. 94-96 - Accertamento di economie di spesa - Riduzione impegno di spesa assunto con Determinazioni dirigenziali n. 126 del 20.4.1998 e n. 394 del 6.10.1998

Codice 21.2
D.D. 10 novembre 1999, n. 545

Regolamento CE 2081/93 Ob. 2 Asse 2 Turismo Misura 2.2A) “Rafforzamento e sviluppo dei sistemi turistici - Infrastrutture turistiche” - DOC.U.P. 97-99 - Accertamento di economie di spesa - Riduzione impegni assunti con Determinazione dirigenziale n. 64 del 5.11.1997

Codice 21.2
D.D. 10 novembre 1999, n. 546

Regolamento CE 2081/93 Ob. 2 Azione 2.4.1 “Progetti Integrati di area” DOC.U.P. 94-96 - Reimpegno e liquidazione spesa di L. 5.000.000.= sul cap. 25635/99 a completamento di contributo parzialmente erogato - Comune di Vauda C.se - Istanza 17/C/95

Codice 21.1
D.D. 17 novembre 1999, n. 555

L.r. 75/96 art. 17. Concessione di contributi. Spesa di L. 25.000.000 Cap. 14730/99

Codice 21.1
D.D. 24 novembre 1999, n. 565

DGR 56-27121 del 10.4.99 e DGR 85-28645 del 15.11.99. Liquidazione fattura n. 23 del 6.8.99 presentata da Expo Turist di Alba. Impegno di spesa L. 2.924.412.= cap. 14600/99

Codice 21.2
D.D. 29 novembre 1999, n. 575

Leggi Regionali 15.5.1987 n. 27 e 11.4.1990 n. 27 “Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell’offerta turistica” - Reimpegno di spesa di L. 100.000.000.= sul capitolo 25830/99 (Acc. n. 364211) - Istanza NO 76/90

Codice 21.3
D.D. 29 novembre 1999, n. 576

Gestione stralcio soppresse A.P.T.. Impegno di spesa di L. 64.018.987 - Cap. 14622/99 (acc. n. 344867)

Codice 21.1
D.D. 29 novembre 1999, n. 587

Autorizzazione liquidazione fatture relative a servizi effettuati in occasione di manifestazioni e attività di promozione turistica in Italia e all’estero. Impegno L. 27.075.100.= cap. 14600/99

Codice 21.2
D.D. 14 dicembre 1999, n. 613

Impegno di spesa e definizione delle modalità di controllo di attuazione del progetto 413 N+S “Mobilità turistica compatibile con l’ambiente nella zona di frontiera: creazione nuovi servizi” nell’ambito del P.O.P. Interreg II Italia-Francia 1994-1999. Lire 72.324.000 già comunicato al C.S.I. capitoli vari. Bilancio 1999

Codice 21.2
D.D. 14 dicembre 1999, n. 614

Impegno di spesa e definizione delle modalità di controllo di attuazione del progetto 411N “Sviluppo transfrontaliero dell’accoglienza turistico-pedagogica in ambienta rurale” nell’ambito del P.O.P. Interreg II Italia-Francia 1994-1999. Lire 79.484.000.= capitoli vari. Bilancio 1999

Codice 21.1
D.D. 21 dicembre 1999, n. 643

D.G.R. n. 44-28919 del 13.12.1999. Acquisto spazi pubblicitari e prodotti editoriali. Spesa L. 243.830.000.= Cap. 14600/99

Codice 21.1
D.D. 21 dicembre 1999, n. 644

Affidamento incarico per stampa cartina “Piemonte Turistico” all’Istituto Geografico De Agostini di Novara. Impegno di spesa L. 39.000.000.= cap. 14600/99

Codice 21.1
D.D. 21 dicembre 1999, n. 645

Partecipazione della Regione Piemonte alla BIT di Milano 23 - 27 febbraio 2000. Prenotazione area espositiva e partecipazione Buy Italy. Impegno di spesa L. 174.532.000.= cap. 14600/99

Codice 21.1
D.D. 21 dicembre 1999, n. 646

Integrazione al software “EasyMap” personalizzato per gestione decentrata della informazioni turistiche. Affidamento incarico alla Best Engineering di Torino. Spesa L. 19.200.000.= cap. 14600/99

Codice 21.1
D.D. 21 dicembre 1999, n. 647

DGR n. 47-28922 del 13.12.1999. Approvazione finanziamento progetti: Turismo Valsesia Vercelli. ICIF di Costigliole d’Asti e Agenzia Turistica Cuneese. Impegno di spesa L. 480.500.000.= (cap. 25652-25653-25654-25655-25656 del bilancio 1999)

Codice 21.1
D.D. 21 dicembre 1999, n. 648

L.r. n. 75/96 - Prenotazione spazi espositivi in ambito ENIT alle manifestazioni estere per il 1 semestre 2000 - Cap. 14600/99 L. 350.000.000

Codice 21.1
D.D. 21 dicembre 1999, n. 654

L.r. 75/96 azioni di promozione turistica con valenza giubilare realizzate dall’Agenzia di Promozione Turistica Piemontese ATR - cap. 14600/99 L. 1.567.245.000.=

Codice 21.1
D.D. 21 dicembre 1999, n. 655

L.r. 75/96 - Realizzazione di azioni di comunicazione in occasione dell’evento giubilare realizzate sul mercato estero attraverso l’ENIT - spesa L. 207.000.000.= cap. 14600/99

Codice 21.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 659

Concessione di contributi in compartecipazione. Impegno e liquidazione di L. 900.000.000.= sul cap. 14720/99

Codice 21.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 660

Realizzazione e stampa di un supplemento speciale della rivista “Piemonte Parchi” in occasione del Giubileo 2000. Spesa di L. 166.072.000.= cap. 14600/99

Codice 21.2
D.D. 22 dicembre 1999, n. 662

Regolamento CE 2081/93 Ob. 2 DOC.U.P. 97-99 - Misura 2.2 “Progetti Integrati di Sviluppo Turistico” - Impegno di spesa di L. 2.454.367.000.= cap. 26835, cap. 26833 e cap. 26836 del Bilancio 1999

Codice 21.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 665

DGR n. 105-29034 del 20.12.99 - Reg. CEE 2081 ob. 2. Cofinanziamento progetto di promozione turistica all’ATL Montagne Doc di Pinerolo. Spesa L. 301.138.537 cap. 14600 - 14604 - 14608 del bilancio 1999

Codice 21.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 666

Adesione al Bollettino Neve - Televideo Rai coordinato dall’ENIT, per la stagione 1999/2000 - Affidamento incarichi. Impegno di spesa L. 71.400.000 cap. 14600 - 14604 - 14608 - 25652 - 25654 - 25656 del bilancio per l’anno 1999

Codice 21.2
D.D. 27 dicembre 1999, n. 675

Regolamento CE 2081/93 Ob. 2. Azione 2.4.2. “Progetti integrati di area” DOC.U.P. 94-96 - Revoca di contributo in conto capitale di L. 182.850.000.= - Recupero acconto di contributo - Istanza n. 48/S/95 - SNC Rocca Clari di Debernardi & Alliaud

Codice 21.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 1

L.R. n. 41/89. Approvazione di un corso per animatori turistici organizzato dall’A.I.C.S.

Codice 21.3
D.D. 19 gennaio 2000, n. 5

Approvazione di variazioni al programma di progetti specifici dell’ATL Lago d’Orta e Novara

Codice 21.2
D.D. 20 gennaio 2000, n. 6

Regolamento CE 2081/93 Obiettivo 5b Sottoprogramma IV - Misura IV.2 - Approvazione di perizia suppletiva e di variante in corso d’opera - Comune di Bognanco - Istanza VB 53/96

Codice 21.2
D.D. 20 gennaio 2000, n. 7

Regolamento CE 2081/93 Obiettivo 5b Sottoprogramma IV Misura IV.2 - Approvazione di perizia suppletiva e di variante in corso d’opera - Istanza VB 51/96 Comune di Bognanco

Codice 21.2
D.D. 25 gennaio 2000, n. 10

L.R. 18.10.1994 n. 43 e L.R. 6.8.1996 n. 59 - Scheda guida Termalismo - Approvazione perizia di variante e proroga del termine di ultimazione dei lavori. - Istanza S.r.l. Fons Salutis FIP 275/96

Codice 21.2
D.D. 25 gennaio 2000, n. 11

Leggi Regionali n. 40 del 23.3.1995 e n. 59 del 6.8.1996 - Fondo Investimento Piemonte - Concessione di proroga del termine di ultimazione lavori - Istanza FIP 188/96 Degioanni Giuseppe & C. S.a.s.

Codice 21.2
D.D. 25 gennaio 2000, n. 12

Regolamento CE 2081/93 Asse 2 Turismo Misura 2.2 - Approvazione di perizia suppletiva e di variante. Istanza AVS 13/98 Comune di Sauze D’Oulx

Codice 21.2
D.D. 25 gennaio 2000, n. 8

Regolamento CE 2081/93 Ob. 2 Asse 2 Turismo Misura 2.2A - DOCUP 97-99 - Concessione di proroga per l’attuazione del 50% dei lavori - Istanza TO 37/98 Associazione per la Storia dei Vigili del Fuoco di Torino

Codice 21.2
D.D. 25 gennaio 2000, n. 9

Regolamento CE 2081/93 ob. 2 Asse 2 Turismo Misura 2.2.A - DOCUP 97-99 - Concessione di proroga per l’attuazione del 50% dei lavori - Istanza TO 12/98 Città di Ciriè

Codice 21.1
D.D. 4 febbraio 2000, n. 16

Rettifica Determina n. 655 del 21.12.1999

TUTELA DEL SUOLO

Codice 20
D.D. 25 novembre 1999, n. 204

Affidamento all’Università degli Studi di Genova, di un incarico di consulenza e relativo impegno della somma di L. 10.000.000 per le attività previste nel 1999. (Cap. 10870/99)

Codice 20
D.D. 29 novembre 1999, n. 205

Affidamento al CSI - Piemonte delle attività di assistenza informativa alla Direzione dei Servizi Tecnici di Prevenzione per la realizzazione del Programma comunitario Interreg IIC “Rete sovranazionale di laboratori ambientali multifunzionali”. Spesa di L. 149.280.000. (Cap. 15072/99)

Codice 20.1
D.D. 13 dicembre 1999, n. 209

Legge 09/07/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 02/02/1974 n. 64. Sanatoria per lavori abusivi inerenti alla realizzazione di un locale di sgombero. Proprietà: (omissis). Comune: Front C.se F. n. 4 Mapp. n. 19-24-26-29-30-31

Codice 20.5
D.D. 17 dicembre 1999, n. 214

L. 64/74 art. 2 - Richiesta di autorizzazione per la costruzione di un edificio ad uso residenziale in frazione Agnona nel Comune di Borgosesia (VC). Istanza della Ditta P.M. Barbaglia Pietro Mario e Figli s.n.c.

Codice 20.5
D.D. 17 dicembre 1999, n. 215

Legge 9.07.1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 2.02.1974 n. 64 art. 2. Lavori di costruzione box interrato, muro di cinta e ristrutturazione con ampliamento di fabbricato civile ad uso abitativo sito in Via Roma n. 9 nel Comune di Montabone (AT). Istanza della Signora Garbarino Fiorentina

Codice 20.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 217

Autorizzazione al Comune di Cantalupa, ai sensi dell’art. 18 della legge 64/1974, per la costruzione di una struttura polivante - Concessione n. 15/98 del 27/02/1998

Codice 20.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 218

Autorizzazione alla Comunità Montana Val Pellice, ai sensi dell’art. 18 della legge 64/1974, per lavori di ristrutturazione del complesso edilizio denominato “Villa Olanda” nel Comune di Luserna San Giovanni. Concessione n. 4969 del 4.10.1999

Codice 20.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 219

Autorizzazione al Comune di Prarostino, ai sensi dell’art. 18 della legge 64/1974, per la costruzione di un muro di sostegno alla carreggiata della strada comunale Massera. Deliberazione G.M. n. 70 del 25.10.1999

Codice 20.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 220

Legge 09/07/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 02/02/1974 n. 64. Progetto: per lavori di ristrutturazione. Proprietà: Sig. Gho Luisella. Comune: Montecastello (AL); F. n. 6 part. 398

Codice 20.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 221

Legge 09/07/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 02/02/1974 n. 64. Progetto di: costruzione autorimessa interrata. Proprietà: Reinero Sergio. Comune di: Locana F. n. 92 mapp. 179

Codice 20.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 222

Affidamento al Politecnico di Torino-Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica ed approvazione del relativo contratto per una ricerca relativa all’analisi dei colli in roccia in ambiente alpino Programma Interreg IIC “Prèvention pentes Falaises”: Spesa L. 42.597.940 (cap. 15072/99)

Codice 20.1
D.D. 26 gennaio 2000, n. 1

Autorizzazione al Comune di Giaveno, ai sensi dell’art. 18 della Legge 64/74, per la costruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco

Codice 20
D.D. 26 gennaio 2000, n. 2

Autorizzazione al Comune di Perosa Argentina, ai sensi dell’art. 18 della Legge 64/74 per la ristrutturazione della Scuola Medica “C. Gouthier”. Deliberazione G.M. n. 79 del 15/4/99

Codice 20
D.D. 26 gennaio 2000, n. 3

Autorizzazione al Comune di Prarostino ai sensi dell’art. 18 della Legge 64/74, per la costruzione di un solaio all’interno del bocciodromo

Codice 20
D.D. 26 gennaio 2000, n. 4

L. 9/7/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. L. 2/2/74 n. 64. Progetto: per lavori di ristrutturazione edilizia. Proprietà Agnello Marco. Comune di: Aisone (CN) F. 3 Mapp. n. 142-143

Codice 20
D.D. 26 gennaio 2000, n. 5

L. 9/7/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. L. 2/2/74 n. 64. Progetto di realizzazione di lavori relativi a copertura portico, pervenuto con prot. 106 del 10/1/2000. Proprietà: Giovanni Valsarola; F. n. 5 n. 666 (ex 209) - 347 sub 2. Comune: Borgofranco d’Ivrea (TO)

URBANISTICA

D.G.R. 13 aprile 2000, n. 13 - 29915

Rettifica alla D.G.R. n. 36-29308 in data 7.2.2000 relativa all’approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Alessandria

D.G.R. 13 aprile 2000, n. 14 - 29916

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Barengo (NO) . Approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente

D.G.R. 13 aprile 2000, n. 15 - 29917

L.R. 56/77 e successive modificazioni. Comune di San Didero (TO). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione





Parte I
ATTI DELLA REGIONE


LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

Titolo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

Art. 2.

Principi e modalità

Art. 3.

Ruolo della Regione

Art. 4.

Sussidiarietà

Art. 5.

Livelli ottimali

Art. 6.

Deroghe

Art. 7.

Individuazione ambiti ottimali

Art. 8.

Incentivi per l’esercizio associato

Art. 9.

Raccordo e cooperazione con gli Enti locali

Art. 10.

Obbligo di informazione. Sistema informativo regionale

Art. 11.

Osservatorio sulla riforma amministrativa

Titolo II.
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 12.

Oggetto

Capo II.
ARTIGIANATO, ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, FIERE E MERCATI

Art. 13.

Funzioni della Regione

Art. 14.

Funzioni degli Enti locali

Art. 15.

Modifiche a leggi regionali

Art. 16.

Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Capo III.
INDUSTRIA

Art. 17.

Funzioni della Regione

Art. 18.

Funzioni degli Enti locali

Art. 19.

Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive

Art. 20.

Istituzione del Fondo unico regionale

Art. 21.

Disciplina transitoria del Fondo unico regionale e delle funzioni di concessione ed erogazione di benefici alle imprese

Art. 22.

Istituzione dell’Osservatorio regionale settori produttivi industriali

Capo IV.
DISPOSIZIONI COMUNI E SPORTELLO UNICO

Art. 23.

Disposizioni comuni

Art. 24.

Procedimento autorizzativo per l’insediamento di attività produttive e Sportello unico

Capo V.
COOPERAZIONE

Art. 25.

Oggetto

Art. 26.

Funzioni della Regione

Capo VI.
MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE,
CAVE E TORBIERE

Art. 27.

Oggetto

Art. 28.

Miniere, risorse geotermiche e idrocarburi

Art. 29.

Funzioni delle Province e della Regione in materia di polizia mineraria

Art. 30.

Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere)

Art. 31.

Regime autorizzativo in materia di cave e torbiere

Art. 32.

Conferenza di Servizi presso le Province

Art. 33.

Conferenza di Servizi presso la Regione

Titolo III.
AMBIENTE, INFRASTRUTTURE
E PROTEZIONE CIVILE

Capo I.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 34.

Oggetto

Capo II.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35.

Funzioni della Regione

Art. 36.

Funzioni delle Province

Art. 37.

Funzioni dei Comuni

Art. 38.

Compiti dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale

Capo III.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 39.

Funzioni della Regione e degli Enti locali

Capo IV.
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Art. 40.

Funzioni della Regione

Art. 41.

Funzioni delle Province

Art. 42.

Funzioni dei Comuni

Capo V.
INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 43.

Funzioni della Regione

Art. 44.

Funzioni delle Province

Art. 45.

Funzioni dei Comuni

Capo VI.
INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO

Art. 46.

Funzioni della Regione

Art. 47.

Funzioni delle Province

Art. 48.

Funzioni dei Comuni

Capo VII.
GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 49.

Funzioni della Regione

Art. 50.

Funzioni delle Province

Art. 51.

Funzioni dei Comuni

Capo VIII.
ENERGIA

Art. 52.

Funzioni della Regione

Art. 53.

Funzioni delle Province

Art. 54.

Funzioni dei Comuni

Capo IX.
TUTELA DELLE ACQUE

Art. 55.

Funzioni della Regione

Art. 56.

Funzioni delle Province

Art. 57.

Funzioni dei Comuni

Art. 58.

Funzioni delle autorità d’ambito e dei gestori del servizio idrico integrato

Capo X.
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA
DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Art. 59.

Funzioni della Regione

Art. 60.

Funzioni delle Province

Art. 61.

Funzioni dei Comuni

Art. 62.

Funzioni delle Comunità montane

Capo XI.
PREVENZIONE E PREVISIONE
DEI RISCHI NATURALI

Art. 63.

Funzioni della Regione

Art. 64.

Funzioni delle Province

Art. 65.

Funzioni dei Comuni

Capo XII.
LAVORI ED OPERE PUBBLICHE

Art. 66.

Funzioni della Regione

Art. 67.

Funzioni delle Province

Art. 68.

Funzioni dei Comuni

Art. 69.

Funzioni delle Comunità montane

Capo XIII.
PROTEZIONE CIVILE

Art. 70.

Funzioni della Regione

Art. 71.

Funzioni delle Province

Art. 72.

Funzioni dei Comuni

Capo XIV.
PROTEZIONE DELLA NATURA

Art. 73.

Funzioni della Regione

Art. 74.

Funzioni delle Province

Titolo IV.
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Capo I.
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 75.

Finalità

Art. 76.

Funzioni della Regione

Art. 77.

Funzioni delle Province

Titolo V.
POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE

Capo I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA REGIONALE E REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 78.

Funzioni della Regione

Art. 79.

Funzioni degli Enti locali

Art. 80.

Competizioni su strade regionali

Titolo VI.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 81.

Disposizioni finanziarie

Art. 82.

Norma finale

Art. 83.

Norma transitoria

Art. 84.

Urgenza

Titolo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Nel quadro dei principi costituzionali relativi all’ordinamento regionale, ed in particolare a quelli di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), nonché in attuazione dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) la presente legge individua, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, le funzioni di competenza della Regione, degli Enti locali e delle Autonomie funzionali, attinenti alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) sviluppo economico ed attività produttive;

b) ambiente, protezione civile ed infrastrutture;

c) formazione professionale;

d) polizia amministrativa.

2. Le ulteriori materie disciplinate dal d.lgs. 112/1998 sono oggetto di successivo provvedimento legislativo da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, nel rispetto dei principi generali di cui al presente titolo.

Art. 2.

(Principi e modalità)

1. Il conferimento delle funzioni agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali avviene nel rispetto dei principi e secondo le modalità individuate nella legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). L’effettivo esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni conferite con la presente legge, è stabilito con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 34/1998, a seguito dell’individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni medesime.

2. La Regione garantisce l’assistenza tecnico-amministrativa a favore dei Comuni destinatari di funzioni e compiti, anche attraverso le Province ai sensi della l. 142/1990.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività mantenute in capo alla Regione, ovvero conferite con la presente legge agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali la Regione, la Provincia, il Comune e la Comunità montana riconoscono e valorizzano il ruolo dell’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3.

(Ruolo della Regione)

1. Nelle materie di cui alla presente legge, nell’ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo di competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 34/1998, spettano alla Regione le funzioni concernenti:

a) il concorso all’elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;

b) la concertazione, con lo Stato, delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;

c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovraregionali;

d) la programmazione e la disciplina di rilievo regionale, non riservate allo Stato dal d.lgs. 112/1998, ivi compresa l’adozione dei piani di settore, dei programmi finanziari, l’emanazione di regolamenti, normative tecniche e linee guida;

e) l’indirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli Enti locali ivi compresa l’emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio;

f) gli atti di intesa e di concertazione che regolamentano, per quanto di competenza, i rapporti della Regione con l’Unione europea (UE), lo Stato e le altre Regioni;

g) l’attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, definiti ai sensi delle procedure di programmazione;

h) la cura di specifici interessi di carattere unitario a livello regionale previsti dalla presente legge e dalle normative attuative delle medesime.

2. La Regione garantisce l’esercizio delle proprie funzioni attraverso le procedure concertative previste dalla l.r. 34/1998.

3. La Regione attua le politiche di rilevanza strategica che richiedono l’intervento congiunto dello Stato, degli Enti locali, delle Autonomie funzionali, nonché di soggetti privati mediante gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui all’articolo 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 4.

(Sussidiarietà)

1. Nelle materie di cui alla presente legge, tutte le funzioni non ricondotte espressamente alla competenza della Regione sono conferite tassativamente agli Enti locali ai sensi della l. 142/1990 e dell’articolo 4 della l.r. 34/1998.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi vigenti recanti conferimenti di funzioni agli Enti locali non espressamente menzionati nella presente legge e coerenti con la stessa.

Art. 5.

(Livelli ottimali)

1. I livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni con minore dimensione demografica sono individuati in base ai seguenti criteri:

a) appartenenza dei soggetti interessati alla stessa Provincia, allo stesso Circondario, laddove istituito ai sensi dell’articolo 16 della l. 142/1990, alla stessa Comunità montana;

b) contiguità territoriale dei soggetti interessati;

c) soglia minima demografica di 5 mila abitanti.

2. Nelle zone montane la Comunità montana costituisce livello ottimale per tutti i Comuni che la costituiscano anche in deroga alla soglia minima demografica ed ivi compresi i Comuni parzialmente montani.

3. La soglia demografica è determinata sulla base dei dati risultanti dall’ultimo censimento della popolazione.

Art. 6.

(Deroghe)

1. La Giunta regionale concede deroghe ai criteri di cui all’articolo 5, comma 1, su proposta delle Province competenti espressa di concerto con gli Enti locali interessati. Tale proposta è formulata sulla base di specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che, con riferimento a particolari condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, non consentono il rispetto dei livelli ottimali stessi ma sono comunque idonee a garantire modalità di esercizio delle funzioni, conformi ai principi di cui all’articolo 4, comma 2 della l.r. 34/1998.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare oggetto di valutazione:

a) l’adeguatezza della dotazione di risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni in oggetto;

b) la rilevanza delle forme di cooperazione già in atto tra i Comuni.

3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali si esprime ai sensi della l.r. 34/1998 in ordine alle modalità applicative del presente articolo.

Art. 7.

(Individuazione ambiti ottimali)

1. I Comuni individuano soggetti, forme e procedure finalizzate al raggiungimento dei livelli ottimali, nel termine di cui all’articolo 5, comma 2 della l.r. 34/1998 e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della legislazione di settore.

2. Le Province coordinano l’attività di individuazione di cui al comma 1, fornendo ai Comuni interessati l’assistenza tecnico-amministrativa di cui all’articolo 14, comma 1, lettera l) della l. 142/1990 nonchè il supporto per la verifica della rispondenza delle forme associative già esistenti rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.

3. La Giunta regionale indirizza l’attività prevista ai commi 1 e 2 ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998.

4. La Regione per le finalità di cui all’articolo 11 della l. 142/1990, come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) predispone, concordandolo nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata di funzioni a livello sovracomunale.

Art. 8.

(Incentivi per l’esercizio associato)

1. Le forme associative e di cooperazione tra Enti locali di cui alle leggi sulle autonomie locali, costituite o da costituirsi in modo conforme alle disposizioni della presente legge per la gestione di funzioni e servizi comunali, sono destinatarie di incentivi regionali.

2. E’ istituito, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d. lgs. 112/1998 e della l. 142/1990, un fondo di incentivazione alla gestione associata di funzioni.

3. Fino all’approvazione della disciplina regionale attuativa dell’articolo 26 bis della l. 142/1990 e dell’articolo 6, comma 7, della l. 265/1999, le modalità e i criteri per la distribuzione del fondo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentita la Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali e la Commissione consiliare competente, tenuto conto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente.

Art. 9.

(Raccordo e cooperazione con gli Enti locali)

1. Attraverso le procedure concertative previste dalla l.r. 34/1998, la Regione favorisce l’unitario sviluppo del sistema delle Autonomie locali, nonché la cooperazione tra gli Enti locali e tra questi e la Regione.

2. La Regione definisce e promuove il raccordo di sistemi informativi previsti dall’articolo 9 della l.r. 34/1998.

Art. 10.

(Obbligo di informazione.
Sistema informativo regionale)

1. La Regione e gli Enti locali operano secondo i principi di concertazione, cooperazione e coordinamento e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

2. Ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 34/1998 è attribuito alla Regione il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale e della pubblica amministrazione locale.

3. La Regione rende la Rete unitaria della pubblica amministrazione locale (RUPAR) funzionale all’interconnessione degli Enti locali e tra questi e la Rete unitaria della pubblica amministrazione centrale (RUPA).

4. La Regione consente a tutti gli Enti locali ed agli altri Enti pubblici interessati, in regime di reciprocità, l’utilizzo delle proprie banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.

Art. 11.

(Osservatorio sulla riforma amministrativa)

1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, nell’ambito della segreteria interistituzionale, di cui all’articolo 6, comma 3 della l.r. 34/1998, l’Osservatorio sulla riforma amministrativa.

2. Il Consiglio regionale è periodicamente informato sullo stato di attuazione della riforma attraverso un rapporto annuale, approvato dalla Giunta regionale sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

Titolo II.

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Capo I.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 12.

(Oggetto)

1. Il presente titolo individua le funzioni di competenza della Regione e quelle da conferire agli enti locali in materia di artigianato, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati, industria, cooperazione, miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere.

Capo II.

ARTIGIANATO, ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, FIERE E MERCATI

Art. 13.

(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione, le seguenti funzioni amministrative:

a) definizione dei criteri per la concessione di incentivi, contributi o benefici, definizione delle modalità e dei requisiti per l’accesso ai benefici, individuazione delle procedure di concessione ed erogazione, revoca dei benefici e correlativa applicazione delle sanzioni;

b) attività connesse all’Osservatorio regionale dell’artigianato, così come individuate dagli articoli 36 e seguenti della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato);

c) coordinamento, vigilanza, controllo e monitoraggio sulle attività delle Commissioni provinciali per l’artigianato nonché l’istituzione ed il funzionamento della Commissione regionale per l’artigianato;

d) programmazione e indirizzi generali per la realizzazione e gestione di aree attrezzate artigianali;

e) funzioni e competenze previste dall’articolo 41, comma 2 del d.lgs. 112/1998, in materia di fiere e mercati.

2. Sono altresì riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) concessione di agevolazioni, benefici e contributi comunque denominati alle imprese secondo le disposizioni della l.r. 21/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) concessione di agevolazioni alle imprese localizzate nelle aree depresse e nelle aree montane previa concertazione con le Province e le Comunità montane interessate secondo le disposizioni della l.r. 21/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) formazione degli imprenditori artigiani ed individuazione dei caratteri dell’artigianato artistico tradizionale.

3. Alla Regione è altresì riservata la realizzazione e gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dell’UE o di iniziative comunitarie, in cooperazione con gli Enti locali interessati.

Art. 14.

(Funzioni degli Enti locali)

1. Sono conferite agli Enti locali le seguenti funzioni amministrative:

a) la tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio che la svolgono attraverso le Commissioni provinciali dell’artigianato;

b) la concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, di cui all’articolo 105, comma 2, lettera f) del d.lgs. 112/1998, sono trasferite ai Comuni i quali trasmettono alla Regione i dati relativi per le funzioni di monitoraggio previste dall’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) la realizzazione e la gestione delle aree attrezzate artigianali spetta ai Comuni, anche associati, ed alle Comunità montane;

d) la definizione dei criteri per la concessione di borse di studio ai sensi dell’articolo 31, comma 6 della l.r. 21/1997 è delegata alle Province che ne danno comunicazione alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le Province e la città metropolitana, sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di aree attrezzate artigianali, mediante programmi provinciali o metropolitani.

3. Le Province e le Comunità montane partecipano, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, all’individuazione delle lavorazioni dell’artigianato artistico e tipico ed all’individuazione e delimitazione dei territori interessati ai sensi dell’articolo 26, comma 3 della l.r. 21/1997.

Art. 15.

(Modifiche a leggi regionali)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 21/1997, è inserito il seguente:

“2 bis. All’Osservatorio regionale partecipano gli Enti locali secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.”.

2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 37 della l.r. n. 21/1997, sono aggiunte le seguenti:

“f bis) un rappresentante designato dalle Province;

f ter) un rappresentante designato dalle Comunità montane.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) è inserito il seguente:

“3 bis. All’Osservatorio partecipano gli Enti locali secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.”.

Art. 16.

(Rapporti con le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura)

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998.

2. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti:

a) l’analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo piemontese;

b) l’internazionalizzazione delle imprese piemontesi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti piemontesi;

c) l’informazione alle imprese in ordine all’accesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;

d) l’accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.

3. La Regione, sentita la Unione regionale delle Camere di Commercio, trasmette annualmente al Ministero dell’Industria una relazione sulle attività delle Camere di Commercio, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del d.lgs. 112/1998.

Capo III.

INDUSTRIA

Art. 17.

(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l’individuazione dei distretti industriali ed il coordinamento dei comitati di distretto, la disciplina generale degli interventi da realizzarsi in tali distretti, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1997, n. 24 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte) e successive modifiche ed integrazioni;

b) i criteri per l’individuazione dei sistemi produttivi locali;

c) la definizione dei criteri per la concessione di incentivi, agevolazioni, contributi, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere all’industria, di seguito denominati benefici, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, salvo quelli conservati allo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998. Rientrano in tale funzione anche la determinazione delle tipologie d’intervento e d’investimento cui destinare le risorse disponibili, la definizione delle modalità e dei requisiti per l’accesso a tali benefici, l’individuazione delle procedure di concessione e delle forme di erogazione di tali benefici, nel rispetto, ove si tratti di esercizio di funzioni delegate, degli indirizzi e dei vincoli cui la Regione deve attenersi nell’esercizio della delega;

d) la proposta all’amministrazione statale competente di criteri differenziati per l’attuazione, nell’ambito del territorio regionale, delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario del Mezzogiorno) convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

e) la cooperazione con i Ministeri competenti nell’attività di valutazione e controllo sull’efficacia di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive;

f) le determinazioni in ordine alle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra la Regione e gli Enti locali anche in riferimento alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili degli strumenti di programmazione negoziata;

g) la determinazione dei criteri per l’individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.

2. Sono altresì riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono un unitario esercizio a livello regionale:

a) la concessione di agevolazioni, benefici e contributi comunque denominati all’industria, di cui al comma 1, lettera c); compresa la gestione del Fondo unico regionale di cui all’articolo 19, comma 6 del d.lgs. 112/1998 e le procedure di ammissione ai benefici, di erogazione, vigilanza, controllo e monitoraggio nonché la revoca di tali benefici e la correlativa applicazione delle sanzioni;

b) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività industriali nelle aree della regione individuate dallo Stato quali aree economicamente depresse, non riconducibili alle funzioni di cui alla lettera a);

c) l’istituzione dei comitati di distretto industriale e gli interventi per l’innovazione ed il sostegno a progetti innovativi da realizzarsi nell’ambito dei distretti industriali, ai sensi della l.r. 24/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

d) la realizzazione e la gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dell’UE o di iniziative comunitarie in cooperazione con gli Enti locali interessati.

3. Per la concessione di agevolazioni, benefici e contributi di cui alla lettera a) del comma 2, la Regione, di norma, si avvale degli Enti strumentali ovvero procede all’appalto del servizio, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 18.

(Funzioni degli Enti locali)

1. Secondo le modalità ed i limiti fissati dalla legge regionale di cui all’articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998, alla Provincia, alla Città metropolitana, alla Comunità montana, ai Comuni, qualora individuati quali responsabili del coordinamento e dell’attuazione di strumenti di programmazione negoziata o di progetti di sviluppo locale promossi o partecipati dalla Regione, è conferita la gestione del procedimento di concessione di benefici alle imprese il cui finanziamento sia previsto, nello strumento di programmazione negoziata o nel progetto di sviluppo locale, a carico del Fondo unico regionale di cui all’articolo 19, comma 6 del d.lgs. 112/1998.

2. La realizzazione e la gestione delle aree attrezzate per attività produttive e delle aree ecologicamente attrezzate spetta ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane. Le Province e la Città metropolitana, sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia, mediante programmi provinciali o metropolitani.

3. La Città metropolitana, le Comunità montane e le Province per il territorio non compreso nelle Comunità montane, svolgono attività di promozione finalizzata alla predisposizione di progetti di sviluppo di sistemi produttivi locali.

Art. 19.

(Raccordo e cooperazione funzionale
con gli Enti locali e le categorie produttive)

1. Nell’esercizio delle funzioni ad essa riservate, la Regione opera in raccordo e collaborazione con gli enti locali, le forze economiche e gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo del sistema economico produttivo piemontese, promuovendo ed attivando, anche nei casi non espressamente indicati agli articoli 16 e 23, forme di cooperazione funzionale con tali soggetti.

2. Fatte salve le diverse forme di raccordo e di consultazione previste da disposizioni vigenti, sugli schemi di atti di programmazione da adottarsi dalla Regione nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è preventivamente sentito il Comitato per le Attività produttive costituito nell’ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, che deve rendere il parere inderogabilmente entro 20 giorni dalla richiesta all’organo regionale competente all’adozione dell’atto.

3. La Conferenza può, in ogni caso, formulare proposte ai competenti organi regionali relativamente alle attività e funzioni di cui agli articoli 17 e 23.

4. La Regione procede all’individuazione dei distretti industriali sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Art. 20.

(Istituzione del Fondo unico regionale)

1. Per la concessione di benefici alle imprese, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), è istituito il Fondo unico regionale ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del d. lgs. 112/1998. Al Fondo affluiscono le risorse statali a tal fine assegnate alla Regione.

Art. 21.

(Disciplina transitoria del Fondo unico regionale
e delle funzioni di concessione ed erogazione
di benefici alle imprese)

1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di cui all’articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998, che disciplina l’amministrazione del Fondo unico regionale e le modalità di esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di concessione di benefici alle imprese, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro 30 giorni, approva un programma di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, in base al riparto effettuato in applicazione dei criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 19, comma 8 del d.lgs. 112/1998; il programma individua, nel rispetto dei vincoli e degli indirizzi cui è soggetto l’esercizio della delega, le tipologie degli interventi e degli investimenti da incentivare, nell’anno di riferimento, con le risorse disponibili nell’ambito del Fondo unico regionale di cui all’articolo 20 nonché le procedure di concessione e le forme di erogazione di tali benefici.

3. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria, la gestione, l’erogazione delle risorse del Fondo unico regionale nell’ambito del procedimento di concessione dei benefici alle imprese previsti nel programma di cui al comma 2, la Regione si avvale dei soggetti convenzionati con le Amministrazioni statali, subentrando a queste ultime nelle convenzioni e nelle concessioni in essere alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti. Relativamente a procedimenti di concessione di benefici per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate, non vi siano convenzioni in essere con soggetti terzi gestori, la Regione può avvalersi degli Enti strumentali ovvero procedere all’appalto del servizio secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 3, per la parte non finanziata dai trasferimenti di risorse disposti ai sensi dell’articolo 50, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sono posti a carico della quota del Fondo unico regionale destinata, nel programma di cui al comma 2, all’incentivazione della specifica tipologia di intervento o di investimento oggetto della convenzione.

Art. 22.

(Istituzione dell’Osservatorio regionale settori
produttivi industriali)

1. La Regione Piemonte promuove un’attività permanente di analisi, di studio e di informazione sul sistema industriale piemontese. A tal fine è istituito l’Osservatorio regionale Settori produttivi industriali (di seguito: Osservatorio), a cui partecipano le Province, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, con sede presso la competente Direzione regionale, con compiti di analisi e studio sull’andamento congiunturale, e sulle prospettive del sistema industriale piemontese nel contesto economico regionale, nazionale ed internazionale.

2. L’attività dell’Osservatorio è finalizzata in particolare a:

a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;

b) conseguire un’adeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;

c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dell’industria piemontese;

d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dall’intervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;

e) fornire informazioni alle imprese anche mediante gli Sportelli Unici comunali, così come previsto dall’articolo 23, comma 2 del d.lgs. 112/1998, e ad altri soggetti interessati;

f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali, dell’amministrazione regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l’Osservatorio cura la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sull’industria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia; favorisce e attua l’informazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. L’Osservatorio può ricorrere, mediante convenzione, all’apporto di enti, istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, istituti di ricerca, università, società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque finanziati dalla Regione.

4. L’Osservatorio si avvale dell’apporto di una commissione tecnico-scientifica la cui composizione e durata è definita dal responsabile della competente Direzione regionale con proprio provvedimento che ne determina altresì le modalità di funzionamento; la Giunta regionale provvede a nominarne i componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.

5. La commissione tecnico-scientifica svolge funzioni consultive e propositive a supporto dell’Osservatorio.

6. Per lo svolgimento della propria attività l’Osservatorio opera in stretto raccordo con gli altri osservatori istituiti dalla Regione.

7. La Giunta regionale approva il programma di attività, di norma biennale, dell’Osservatorio, predisposto dalla competente Direzione regionale e lo comunica alla Commissione consiliare competente.

Capo IV.

DISPOSIZIONI COMUNI E SPORTELLO UNICO

Art. 23.

(Disposizioni comuni)

1. Sono di competenza della Regione, nelle materie di cui ai capi II e III, le funzioni relative a:

a) interventi di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese piemontesi, da attuarsi anche in raccordo con l’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), gli enti locali, sistema camerale, associazioni imprenditoriali, gruppi di imprese ed altre Regioni. In tali funzioni sono ricomprese l’organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni al di fuori dei confini nazionali, la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese, la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico, economico ed organizzativo di iniziative di investimento e cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese piemontesi;

b) iniziative e interventi, da attuarsi anche in raccordo con gli enti locali, finalizzati ad attrarre investimenti sul territorio piemontese per nuovi insediamenti produttivi e di partecipazione nel capitale di rischio di imprese piemontesi;

c) attivazione, coordinamento e miglioramento dell’offerta di servizi ed assistenza alle imprese, ivi inclusa l’informazione, anche in collaborazione con le Province, la Città metropolitana, le Comunità montane, i Comuni singoli od associati, le Camere di Commercio e le Associazioni imprenditoriali;

d) promozione e sostegno all’innovazione ed alla ricerca applicata, specie a favore delle piccole e medie imprese;

e) interventi finalizzati ad agevolare l’accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge statale o comunitaria, la disciplina dei correlativi rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;

f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazioni di fondi, anticipazioni e quote di concorso destinati all’agevolazione dell’accesso al credito;

g) interventi a favore delle aziende danneggiate da eventi calamitosi.

2. Nelle materie di cui al presente articolo restano altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all’attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuove imprenditorie ed alla costituzione di nuove imprese.

Art. 24.

(Procedimento autorizzativo per l’insediamento
di attività produttive e Sportello unico)

1. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai Comuni dalle disposizioni di cui al capo IV del d.lgs. 112/1998, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. 112/1998, su tutto il territorio regionale nonché di realizzare, in attuazione del disposto di cui all’articolo 23, comma 3, del d.lgs. 112/1998, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del d.lgs. 112/1998 per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.

2. La Regione riconosce lo Sportello unico quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione promuove:

a) la realizzazione di attività formative a favore degli operatori degli enti locali addetti alla gestione del procedimento autorizzativo per insediamenti produttivi ed allo Sportello unico;

b) l’ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi, anche per mezzo dei propri enti strumentali;

c) d’intesa con le Province e gli Enti locali, sede di Sportello unico, iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività produttive e ad attrarre sul territorio nuovi insediamenti produttivi;

d) le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.

4. Per il reperimento, l’immissione in rete e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell’attività di assistenza alle imprese, la Regione stipula appositi protocolli d’intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.

5. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per l’individuazione degli impianti a struttura semplice, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59).

Capo V.

COOPERAZIONE

Art. 25.

(Oggetto)

1. Il presente capo disciplina l’esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall’articolo 19 del d. lgs. 112/1998.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al riordino della legislazione regionale in materia di cooperazione trasferendo agli Enti locali la generalità delle funzioni, ad eccezione di quelle che richiedono la gestione unitaria a livello regionale.

Art. 26.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:

a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;

b) i contributi e le agevolazioni per l’incentivazione della cooperazione;

c) le agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;

d) le agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l’occupazione del comparto della cooperazione;

e) le agevolazioni per favorire l’accesso al credito delle cooperative;

f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo riguardanti:

a) gli interventi di esclusivo interesse regionale in coofinanziamento con l’Unione europea ed altri soggetti;

b) l’Osservatorio della cooperazione;

c) gli interventi per l’adeguamento degli standards qualitativi di prodotto e di processo per processi aziendali di certificazione qualitativa;

d) gli interventi di garanzia per l’ottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale;

e) gli interventi per il risanamento e la tutela ambientale, nonchè per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell’esercizio dell’attività delle imprese cooperative;

f) gli interventi finalizzati alla crescita dell’attività di impresa in forma cooperativa.

Capo VI.

MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE,
CAVE E TORBIERE

Art. 27.

(Oggetto)

1 Il presente capo individua, con riferimento alla materia “miniere e risorse geotermiche” ed alla polizia mineraria le funzioni riservate alla Regione.

2. Con riferimento alla materia cave e torbiere viene istituita la conferenza dei servizi per quanto concerne le procedure autorizzative.

Art. 28.

(Miniere, risorse geotermiche e idrocarburi)

1. Sono di competenza della Regione:

a) le funzioni amministrative relative alla ricerca, concessione di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche, nonché allo stoccaggio di idrocarburi su terraferma, di cui all’articolo 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche, nonché gli interventi disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;

b) le funzioni di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia mineraria nelle materie di cui alla lettera a).

Art. 29.

(Funzioni delle Province e della Regione
in materia di polizia mineraria)

1. Sono di competenza delle Province, per quanto concerne il caso previsto dall’articolo 31, comma 1, e della Regione per il caso previsto dall’articolo 31, comma 3, le funzioni di polizia mineraria in materia di cave e torbiere e acque minerali e termali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di Polizia delle miniere e delle cave) e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro), al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro), al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/110/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell’art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212), alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).

2. La Provincia e la Regione possono avvalersi delle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di cui al d.lgs. 277/1991 ed alla l. 257/1992.

Art. 30.

(Modifiche e abrogazioni alla legge regionale
22 novembre 1978, n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”)

1. L’articolo 2 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente:

“Art. 2.

1. La Regione predispone le linee di programmazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere che sono vincolanti per la predisposizione dei Piani provinciali di settore dell’attività estrattiva redatti secondo le metodologie indicate congruenti con le linee di programmazione.”.

2. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 5 della l.r. 69/1978 sono abrogati.

3. L’articolo 6 della l.r. 69/1978 è abrogato.

4. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 69/1978 le parole: “l’Amministrazione regionale concorre” sono sostituite dalle seguenti: “le Province concorrono”.

Art. 31.

(Regime autorizzativo in materia di cave e torbiere)

1. Le Amministrazioni comunali si avvalgono per l’istruttoria delle Province facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza.

2. Le Amministrazioni comunali provvedono in merito alle istanze valutate le conclusioni della Conferenza di Servizi di cui all’articolo 32.

3. Sono escluse dal comma 1 del presente articolo le istanze riferite a cave ubicate in Aree Protette a rilevanza regionale e alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

4. Per i casi di cui al comma 3, le Amministrazioni comunali e regionale si avvalgono delle conclusioni della Conferenza di Servizi prevista dall’articolo 33.

5. Le Province predispongono i Piani di Settore dell’Attività estrattiva congruenti con le linee di programmazione regionale di cui all’articolo 30, comma 1.

6. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo possono essere attuate anche tramite accordi di collaborazione sovraprovinciali.

Art. 32.

(Conferenza di Servizi presso le Province)

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 31 presso le Amministrazioni provinciali è istituita la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Conferenza di Servizi è così formata:

a) dal funzionario della Provincia responsabile del procedimento;

b) da un rappresentante della Regione;

c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;

d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;

e) da tre esperti nominati dalla Provincia: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.

3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è integrata da:

a) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni Ambientali ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 40 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) *;

b) un funzionario della struttura regionale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).

4. Alla Conferenza di Servizi, prevista dall’articolo 13 della l.r. 40/1998, partecipa la Regione in qualità di soggetto interessato.

5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.

Art. 33.

(Conferenza di Servizi presso la Regione)

1. Ai fini dei provvedimenti autorizzativi di cui all’articolo 31, presso l’Amministrazione Regionale è istituita la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della l. 241/1990, e della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Conferenza dei Servizi è così formata:

a) dal funzionario regionale responsabile del procedimento;

b) da un rappresentante della Provincia interessata;

c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;

d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;

e) da tre esperti nominati dalla Regione: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico-forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.

3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è integrata da:

a) il Presidente dell’Ente di Gestione dell’Area Protetta interessata o suo delegato;

b) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni Ambientali ai sensi del d.lgs. 40/1999 *;

c) un funzionario della struttura regionale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della l.r. 45/1989.

4. Svolge le funzioni di segreteria della Conferenza dei Servizi un funzionario della struttura regionale competente in materia.

5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.

Titolo III.

AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E
PROTEZIONE CIVILE

Capo I.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 34.

(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in tema di “protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti”,“energia” “risorse idriche e difesa del suolo”, “opere pubbliche” e “protezione civile”.

2. Sono fatte salve le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 3.

Capo II.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35.

(Funzioni della Regione)

1. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente titolo la Regione garantisce ai sensi dell’articolo 3:

a) il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale regionale, attraverso l’adozione coordinata dei piani e dei programmi settoriali, contenenti gli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione, i valori, i limiti e gli standards necessari al raggiungimento di tali obiettivi, i criteri per lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente naturale e delle biodiversità, nonché l’indicazione delle priorità dell’azione regionale;

b) il coordinamento, sentiti gli Enti locali, dello sviluppo del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto; in coerenza con gli standards nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;

c) l’approccio integrato e l’unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l’esercizio delle diverse attività, anche attraverso gli strumenti della semplificazione amministrativa;

d) la promozione dell’informazione, dell’educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, alla Regione competono le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) l’individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione;

c) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate per le relative iniziative.

3. La Regione assicura il supporto tecnico alla progettazione in campo territoriale, ambientale ed energetico nelle materie di competenza regionale e l’individuazione dei progetti dimostrativi.

Art. 36.

(Funzioni delle Province)

1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla specificazione e attuazione a livello provinciale delle medesime ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 15 della l. 142/1990, e all’articolo 57 del d.lgs. 112/1998, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l’adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato.

3. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono altresì all’organizzazione di un sistema informativo coordinato.

Art. 37.

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano, nel contesto delle competenze già loro attribuite, le funzioni individuate nel presente titolo in maniera integrata al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell’ambito del proprio territorio.

Art. 38.

(Compiti dell’Agenzia regionale per
la protezione ambientale)

1. In applicazione della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale) la Regione, le Province e i Comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni in campo ambientale attraverso il supporto tecnico-scientifico, l’assistenza tecnica, il monitoraggio sulle risorse ambientali e sui fattori di pressione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

2. L’ARPA garantisce la sua azione in maniera diretta, ovvero attraverso le attività convenzionali di raccordo con Atenei, enti di ricerca pubblici o privati ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 60/1995.

Capo III.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 39.

(Funzioni della Regione e degli Enti locali)

1. Le funzioni della Regione e degli Enti locali in materia di valutazione di impatto ambientale sono disciplinate dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Capo IV.

ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Art. 40.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione l’individuazione e la definizione delle aree a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), le modalità, ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 334/1999 e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 334/1999, per il coordinamento dei soggetti che procedono alla istruttoria tecnica e per l’esercizio della vigilanza e del controllo.

2. A tal fine e per gli effetti dell’articolo 72, comma 3 del d.lgs. 112/1998 la Giunta regionale, entro 60 giorni, e, in ogni caso, prima dell’adozione del provvedimento per l’effettivo esercizio delle funzioni da parte degli Enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, definisce le funzioni dell’ARPA e il raccordo tra i soggetti tecnici in attuazione dell’articolo 18 del d.lgs. 334/1999, stabilendo:

a) le modalità attuative per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1;

b) il raccordo, ai fini dell’esercizio unitario delle funzioni, dell’ARPA con il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi), con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL e altri organismi previsti dalla normativa vigente, ai fini di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione;

c) l’integrazione, l’accelerazione e la semplificazione delle procedure in base alla normativa vigente.

3. Spetta altresì alla Regione il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l’individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Art. 41.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi i provvedimenti conseguenti agli esiti delle istruttorie, le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale, nonché l’esercizio della vigilanza.

Art. 42.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge 18 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);

b) il raccordo e l’utilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante, nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 72;

c) gli interventi sotto il profilo urbanistico, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Capo V.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 43.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) l’individuazione di aree regionali ovvero, d’intesa con le altre Regioni, di aree interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o a valori più restrittivi in relazione all’attuazione dei piani regionali di risanamento atmosferico;

b) l’individuazione delle zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico ed elaborazione dei criteri per la gestione di detti episodi;

c) l’indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo delle emissioni e di rilevamento della qualità dell’aria, ivi comprese le indicazioni organizzative per la tenuta e l’aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione di cui agli articoli 4 comma 1, lettera f) e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

d) l’espressione del parere di cui all’articolo 17 del d.p.r. 203/1988 sugli impianti soggetti ad autorizzazione statale ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lettera g) del d.lgs. 112/1998, da rendersi nell’ambito del parere regionale rilasciato nel corso della relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.

Art. 44.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) adozione del piano provinciale di intervento per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

b) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell’attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

c) rilevamento della qualità dell’aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b). E’ assorbita in tali funzioni l’autorizzazione di cui all’articolo 17 del d.p.r. 203/1988 per le raffinerie, nonché per gli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza statale ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 112/1998; è ricompresa altresì la formulazione dei rapporti ai Ministeri dell’Industria, dell’Ambiente e della Sanità previsti dall’articolo 17 del d.p.r. 203/1988, relativamente alle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica riservati alla competenza statale dall’articolo 29 del d.lgs. 112/1998;

d) tenuta e aggiornamento dell’inventario delle fonti di emissione in atmosfera;

e) rilascio dell’abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione.

Art. 45.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) gli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a);

b) il controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;

c) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulla qualità dell’aria.

Capo VI.

INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO

Art. 46.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) l’adozione dei criteri per la redazione dei piani comunali di risanamento acustico, nonché la definizione delle procedure per l’acquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano regionale triennale d’intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico;

b) i criteri e le procedure per la redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie e degli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto;

c) l’approvazione, nell’ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;

d) la definizione di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

e) l’acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;

f) l’individuazione di standards minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.

Art. 47.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo e vigilanza, mediante l’attività dell’ARPA:

1) delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali e aeroportuali;

2) degli impianti e delle infrastrutture lineari e puntuali generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) approvazione, nell’ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con i comuni interessati;

c) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all’obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico;

d) approvazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 36, comma 2;

e) monitoraggio e campagne di misura dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico tramite l’ARPA.

Art. 48.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuiti ai Comuni i compiti previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), in tema di inquinamento acustico nonché dalla relativa legge di attuazione regionale, ivi compresa l’approvazione, nell’ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico, predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, fatte salve le competenze attribuite alle Province dall’articolo 47, comma 1, lettera d).

2. Sono, altresì, attribuite ai Comuni le funzioni connesse al rilascio di provvedimenti autorizzativi, nulla osta e concessioni, in materia di localizzazione, costruzione ed esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione, tenuto conto del parere dell’ARPA.

Capo VII.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 49.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) le funzioni riservate alla Regione dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

b) le funzioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti) non espressamente conferite alle Province;

c) le funzioni di indirizzo per il raccordo tra il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati), e il d.lgs. 22/1997, nonché tra le diverse normative che interagiscono in materia di rifiuti.

Art. 50.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

b) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale previsti dall’articolo 27 della l.r. 59/1995;

c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997, non ricomprese tra quelle già attribuite dalla l.r. 59/1995;

d) rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 del d.lgs. 95/1992 relativa all’eliminazione degli olii usati;

e) esercizio del potere sostitutivo nel caso di inerzia dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle aziende municipalizzate, delle Comunità montane, dei consorzi di bacino nell’attuazione degli obblighi di cui all’articolo 37, comma 3 della l.r. 59/1995;

f) attuazione e gestione dell’anagrafe provinciale dei siti contaminati;

g) provvedimenti di verifica dei progetti di bonifica di cui all’articolo 17, comma 5 del d.lgs. 22/1997;

h) il rilevamento dei dati inerenti le bonifiche effettuate sul proprio territorio e trasmissione degli stessi alla Regione.

Art. 51.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) l’attuazione dei programmi provinciali per lo smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a);

b) i compiti loro attribuiti dalla l.r. 59/1995 nonché dal d.lgs. 22/1997 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 59/1995 e conferite alle Province con la presente legge; sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 59/1995;

c) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle Province.

Capo VIII.

ENERGIA

Art. 52.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) indirizzo e coordinamento in materia di energia, di fonte tradizionale o rinnovabile, di elettricità, petrolio e gas, ferme restando le competenze riservate allo Stato;

b) redazione del piano energetico regionale, con il quale sono fissati gli obiettivi di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia anche in relazione a tutti gli altri obiettivi ambientali;

c) elaborazione dei programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori;

d) emanazione di linee guida per la diffusione e l’attuazione delle fonti rinnovabili, per la progettazione tecnica degli impianti e per la certificazione energetica negli edifici;

e) promozione delle fonti rinnovabili, dell’uso razionale dell’energia e del risparmio energetico;

f) erogazione dei contributi per progetti dimostrativi di cui all’articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici;

g) le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale nonché di trasporto energetico non riservate allo Stato, fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera c).

Art. 53.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo e uso razionale dell’energia e del risparmio energetico, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in materia energetica e ambientale;

b) rilascio di provvedimenti autorizzativi all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;

c) rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali previsti dall’articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali);

d) controllo sul rendimento energetico, coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici delle attività produttive e terziarie;

e) funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai Comuni.

Art. 54.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) adozione del piano comunale per le fonti rinnovabili nell’ambito del piano regolatore, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della l. 10/1991;

b) le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all’articolo 66, comma 2, lettera a).

2. I Comuni singoli o associati, ai fini di conseguire l’uso razionale dell’energia, il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili, possono promuovere l’istituzione di agenzie locali per le energie, opportunamente collegate alle altre agenzie per l’energia e raccordate con l’ARPA, secondo quanto previsto con apposita disciplina regionale.

Capo IX.

TUTELA DELLE ACQUE

Art. 55.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento dei relativi elenchi anche su proposta degli Enti locali;

b) organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato di qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;

c) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;

d) formazione e aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;

e) attività dell’Osservatorio dei servizi idrici di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche), ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;

f) determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche, introito e destinazione, sentiti gli enti locali interessati, dei relativi proventi;

g) adozione, sentite le Province territorialmente interessate, dei provvedimenti relativi a grandi derivazioni di cui all’articolo 29, comma 3 e all’articolo 89, commi 2 e 3 del d. lgs. 112/1998 sino al verificarsi delle condizioni in essi previste; ove, nelle ipotesi disciplinate dall’articolo 89, comma 2 del d. lgs. 112/1998, la Regione debba rilasciare il relativo provvedimento di concessione, la funzione è esercitata avvalendosi degli uffici della Provincia nel cui territorio ricadono le opere di presa, previo accordo con la medesima;

h) individuazione, su proposta dell’autorità d’ambito e dei comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all’uso idropotabile, l’adozione delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili e del relativo piano d’intervento, nonché i provvedimenti sostitutivi previsti dalle norme vigenti.

Art. 56.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) organizzazione e gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale e finalizzata agli approfondimenti mirati sulle fonti di impatto antropico per un corretto esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione di competenza provinciale;

b) formazione e aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla lettera e);

c) formazione e aggiornamento del catasto delle utenze idriche;

d) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);

e) rilevamento, disciplina e controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici ed aziende agricole ed agroalimentari;

f) rilevamento e controllo sull’applicazione del codice di buona pratica agricola e dei programmi d’azione obbligatori nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

g) provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;

h) gestione del demanio idrico relativo all’utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle licenze di attingimento, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee a uso diverso da quello domestico, alla tutela del sistema idrico sotterraneo e alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55, comma 1, lettere f) e g);

i) irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque;

j) introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera i) e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.

2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettera h) i provvedimenti di concessione di grandi derivazioni sono rilasciati previo parere vincolante della Regione sulla compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e con le linee di pianificazione e programmazione regionale; nelle ipotesi di grandi derivazioni che interessino il territorio di più Province il relativo provvedimento di concessione è rilasciato dall’Amministrazione provinciale nel cui territorio ricadono le opere di presa d’intesa con le Province interessate.

3. Ai sensi dell’articolo 36, sono altresì trasferite alle Province le funzioni amministrative di rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, nonché degli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

Art. 57.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse comunale ai sensi della l.r. 48/1993;

b) autorizzazione alla trivellazione di pozzi a uso domestico ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), anche sulla base delle disposizioni normative del piano territoriale di coordinamento provinciale e controllo delle relative utilizzazioni ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);

c) irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque;

d) introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera c) e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.

Art. 58.

(Funzioni delle autorità d’ambito
e dei gestori del servizio idrico integrato)

1. Sono attribuite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato che le esercitano, nella forma associata dell’autorità d’ambito, oltre alle funzioni di cui alla l.r. 13/1997, le seguenti funzioni amministrative:

a) organizzazione e gestione della rete di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;

b) aggiornamento del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici.

2. Sono altresì trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell’autorità d’ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza; fino alla costituzione dell’autorità d’ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali competenti ai sensi della l.r. 18/1984.

3. Sono attribuite ai gestori del servizio idrico integrato, che le esercitano in conformità ai principi e alle disposizioni emanati dalle autorità d’ambito e in relazione alle attività di erogazione del servizio loro affidato, le seguenti funzioni amministrative:

a) definizione delle norme, delle prescrizioni regolamentari e dei valori-limite di emissione relativi agli scarichi che recapitano nelle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane;

b) rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi di cui alla lettera a) ed esercizio dei relativi controlli, ivi compreso il monitoraggio delle acque di fognatura di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche);

c) irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli scarichi di cui alla lettera a), previste dalla normativa nazionale o regionale di settore, introito dei relativi proventi e loro destinazione ad interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici;

d) controlli interni sulle acque destinate al consumo umano e sugli scarichi nei corpi ricettori.

Capo X.

DIFESA DEL SUOLO E TUTELA
DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Art. 59.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) l’individuazione e la classificazione dei corsi d’acqua superficiali e dei laghi naturali e l’aggiornamento dei relativi elenchi;

b) la determinazione dei canoni di concessione relativi alle estrazioni di materiali dai corsi d’acqua e all’uso delle pertinenze idrauliche, delle aree fluviali e del demanio lacuale, l’introito dei relativi proventi; la destinazione degli stessi, sentiti gli enti locali interessati;

c) l’individuazione dei corsi d’acqua superficiali e dei laghi naturali di interesse regionale, determinanti per la formazione delle piene o potenzialmente pericolosi per gli abitati, le infrastrutture e la pubblica incolumità, ai fini dell’attribuzione delle competenze di cui al d.lgs. 112/1998;

d) le funzioni relative ai corpi idrici di cui alla lettera c), tra cui in particolare:

1) la progettazione, la realizzazione la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, ivi compresa la manutenzione degli alvei;

2) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua;

3) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all’uso delle pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

e) le funzioni relative alle dighe di interesse regionale, non comprese tra quelle indicate all’articolo 91, comma 1 del d.lgs. 112/1998.

f) l’approvazione del progetto di gestione delle dighe in merito alle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento così come indicato dall’articolo 40 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

2. La Giunta regionale promuove opportune intese con le altre Regioni interessate per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 89 del d. lgs. 112/1998 che richiedono la gestione unitaria alla scala del bacino del fiume Po e relative all’asta principale ed eventuali affluenti, individuati con successivo provvedimento.

Art. 60.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36 le Province concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 57 del d.lgs. 112/1998, in conformità ai piani di bacino.

2. Ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 112/1998, i Piani territoriali e provinciali assumono il valore e gli effetti dei Piani di tutela nel settore delle acque e della difesa del suolo e vengono definiti con intese tra la Regione, la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.

3. Dopo il riordino del Magistrato per il Po, ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. 112/1998 la Regione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, definisce la gerarchizzazione della rete idrografica di interesse regionale anche sulla base dei piani di cui al comma 2, affidando alle Province compiti di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e sorveglianza di opere idrauliche di qualsiasi natura riguardanti corsi d’acqua superficiali o laghi naturali di interesse regionale di cui all’art. 59 comma 1, lettera c) nonchè compiti di polizia idraulica ai sensi del r.d. 523/1904.

Art. 61.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, i Comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

2. Sono altresì trasferite ai Comuni, non appartenenti a Comunità montane, le seguenti funzioni amministrative relative ai corsi d’acqua superficiali e ai laghi naturali, esclusi quelli di interesse regionale di cui all’articolo 59, comma 1, lettera c):

a) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura ivi compresa la manutenzione degli alvei: l’esercizio di tali funzioni può essere demandato ai Comuni montani nel cui territorio ricadono gli interventi;

b) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al r. d. 523/1904 e al r.d. 2669/1937, l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua;

c) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all’uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

d) la vigilanza, al fine di mantenere le condizioni di efficienza sul reticolo idrografico, anche in concorso con l’autorità idraulica competente sui corsi d’acqua superficiali di interesse regionale.

3. Qualora i corsi d’acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più Comuni, le funzioni amministrative di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni in forma associata.

Art. 62.

(Funzioni delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane, ai sensi dell’articolo 29 della l. 142/1990, concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo, in conformità ai piani di bacino.

2. Sono attribuite alle Comunità montane le seguenti funzioni amministrative relative ai corsi d’acqua superficiali e ai laghi naturali, esclusi quelli di interesse regionale di cui all’articolo 59, comma 1, lettera c):

a) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura ivi compresa la manutenzione degli alvei l’esercizio di tali funzioni può essere demandato ai Comuni montani nel cui territorio ricadono gli interventi;

b) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al r.d. 523/1904 e al r.d. 2669/1937 ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua;

c) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all’uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della l. 37/1994;

d) la vigilanza al fine di mantenere le condizioni di efficienza sul reticolo idrografico, anche in concorso con l’autorità idraulica competente sui corsi d’acqua superficiali di interesse regionale.

Capo XI.

PREVENZIONE E PREVISIONE
DEI RISCHI NATURALI

Art. 63.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) indirizzo, coordinamento, concorso con gli Enti locali per gli interventi atti a prevenire il rischio idrogeologico, meteorologico, nivologico e sismico;

b) verifica e valutazione degli studi geologico-tecnici a supporto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui alla legge regionale urbanistica, con particolare riferimento alle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico; individuazione di aree dissestabili e definizione di vincoli; predisposizione di misure cautelari di utilizzo del territorio nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;

c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico tramite la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica nonché dell’Ufficio periferico del dipartimento dei Servizi tecnici nazionali trasferito alla Regione e la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;

d) assistenza geoingegneristica nelle aree colpite da eventi calamitosi attraverso l’attività di consulenza a favore degli Enti locali anche nel campo della progettazione e direzione lavori degli interventi di sistemazione idrogeologica e monitoraggio geotecnico sul territorio;

e) individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, nonché interventi sulla vulnerabilità sismica del territorio;

f) rilascio di autorizzazioni ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e della legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) relativamente agli abitati da consolidare e dichiarati sismici.

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 relative a:

1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale), di competenza dello Stato;

2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;

3) interventi di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

4) opere pubbliche di particolare interesse regionale di cui all’articolo 66, comma 1, lettera i), numero 2);

b) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica e geotematica.

Art. 64.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989 non riservate alla Regione e non trasferite ai Comuni dalla presente legge;

b) attuazione a livello provinciale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.

Art. 65.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l. r. 45/1989 relative a interventi ed attività che comportino modifiche o trasformazione d’uso del suolo su aree non superiori a 5000 metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a 2500 metri cubi;

b) attuazione a livello comunale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.

Capo XII.

LAVORI E OPERE PUBBLICHE

Art. 66.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) organizzazione e gestione dell’osservatorio regionale dei lavori e opere pubbliche, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi prezzi dei lavori e opere pubbliche nonché la verifica dell’attuazione degli interventi programmati e della spesa;

b) espressione di pareri in materia di lavori e opere pubbliche di competenza regionale e nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, nonché svolgimento delle funzioni non più esercitate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dalla Commissione tecnica appalti e da altri analoghi organismi statali in conseguenza del riordino previsto dal d.lgs. 112/1998;

c) svolgimento delle funzioni di “unità specializzate” anche a supporto dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’articolo 4, comma 5 della l. 109/1994 e successive modificazioni;

d) progettazione, appalto e direzione di lavori e opere pubbliche realizzate dalla Regione nonché per conto degli enti locali che ne facciano richiesta nei casi e con le modalità che verranno definite con successivi provvedimenti normativi;

e) organizzazione e gestione dello sportello per le pubbliche amministrazioni in materia di lavori ed opere pubbliche;

f) accertamento dei danni alle opere pubbliche in conseguenza di eventi calamitosi, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera c);

g) verifica delle priorità e programmazione degli interventi volti a ripristinare le infrastrutture e gli edifici pubblici danneggiati da eventi calamitosi ed alla rimozione dei pericoli, nonché a favorire il ritorno a normali condizioni di vita;

h) verifica di congruità e finanziamento degli interventi a favore dei privati per danni conseguenti a calamità naturali e ad eventi bellici;

i) la valutazione tecnico - amministrativa su:

1) progetti di lavori e opere pubbliche di competenza regionale;

2) progetti di lavori e opere pubbliche dichiarate di particolare interesse regionale in base ai criteri definiti da deliberazione della Giunta regionale da approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. In via transitoria sono considerati di particolare interesse regionale i lavori e le opere pubbliche di cui all’articolo 18 della l.r. 18/1984, fermo restando quanto disposto dall’articolo 58, comma 2;

l) formazione e aggiornamento del catasto della rete elettrica regionale;

m) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, espropriazione per pubblica utilità nonché occupazione temporanea d’urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza regionale.

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete con tensione fino a 150 Kv; ivi comprese le funzioni relative alla dichiarazione d’urgenza ed indifferibilità dei lavori, l’espropriazione per pubblica utilità nonché l’occupazione temporanea d’urgenza;

b) le funzioni conferite dall’articolo 94, comma 2, del d.lgs. 112/1998 in materia di edilizia di culto.

3. La Regione assicura, altresì, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e dell’articolo 35, la consulenza ed assistenza nella realizzazione di lavori ed opere pubbliche, nonché nei confronti degli enti che ne facciano richiesta, in materia di procedure d’appalto di pubblici lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa).

4. La Regione esercita le funzioni delegate dallo Stato in relazione alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere relative alle materie di cui all’articolo 1, comma 3 della l. 59/1997, escluse le grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale, le opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria, la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell’amministrazione statale, espressamente mantenute dallo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998.

5. Con apposita Conferenza dei servizi sono acquisite tutte le intese, pareri, nulla osta comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche necessari per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse regionale.

Art. 67.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) la progettazione, l’approvazione, la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di loro competenza;

b) le funzioni relative alla dichiarazione d’urgenza ed indifferibilità dei lavori, l’espropriazione per pubblica utilità nonché l’occupazione temporanea d’urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza provinciale o soggetti ad autorizzazione provinciale e per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e non localizzati nell’ambito territoriale delle comunità montane e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 66, comma 2, lettera a);

c) l’accertamento dei danni alle opere pubbliche di loro competenza in conseguenza di eventi calamitosi.

Art. 68.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di competenza comunale;

b) rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di linee per la distribuzione dell’energia elettrica a bassa tensione;

c) ricevimento e conservazione degli atti relativi alle denunce di costruzioni in cemento armato e di strutture metalliche ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica);

d) censimento dei danni subiti dai privati conseguenti a calamità naturali;

e) funzioni amministrative concernenti la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, l’espropriazione per pubblica utilità nonché l’occupazione temporanea d’urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza comunale o la cui autorizzazione compete al comune.

Art. 69.

(Funzioni delle Comunità montane)

1. Sono trasferite alle Comunità montane le seguenti funzioni amministrative:

a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di loro competenza;

b) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, nonché funzioni amministrative connesse all’espropriazione per pubblica utilità e all’occupazione temporanea d’urgenza per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e localizzati nell’ambito territoriale delle comunità montane stesse, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 66, comma 2, lettera a).

Capo XIII.

PROTEZIONE CIVILE

Art. 70.

(Funzioni della Regione )

1. Ai sensi dell’articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare la qualità preventiva e d’intervento dell’azione pubblica, di garantire la sicurezza dei cittadini e di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;

b) adozione, sentite le Province, del programma di previsione e di prevenzione dei rischi, predisposto in sintonia con gli strumenti della programmazione e pianificazione socio-economica e territoriale, comprendente in particolare l’identificazione dei rischi regionali, la quantificazione della vulnerabilità ambientale e l’individuazione degli interventi mitigatori;

c) approvazione dei programmi provinciali di previsione e di prevenzione;

d) coordinamento dell’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), d’intesa con l’Agenzia nazionale di protezione civile e avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

e) coordinamento e organizzazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi d’intesa con l’Agenzia nazionale di protezione civile;

f) spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3 del d.lgs 112/1998;

g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;

h) costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati;

i) promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato e, in accordo con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le Province, relativa formazione e sviluppo;

j) promozione delle attività informativo-formative rivolte alla comunità regionale e in modo particolare alla scuola, tramite accordi programmatici con le istituzioni scolastiche;

k) promozione e formazione, in accordo con le direttive e gli organi nazionali, degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzati in attività di protezione civile.

Art. 71.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) l’adozione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi;

b) l’attuazione, in ambito provinciale, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e predisposizioni dei piani provinciali di protezione civile secondo gli indirizzi regionali;

c) l’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

d) l’attuazione delle attività susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

e) la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei servizi urgenti anche di natura tecnica da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992;

f) gli interventi per l’organizzazione e l’impiego del volontariato e l’attuazione di periodiche esercitazioni e, in accordo con la Regione, di appositi corsi di formazione.

Art. 72.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell’articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) l’attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali;

b) l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l’emergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) l’adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla l. 142/1990 e in ambito montano tramite le comunità montane, nonché cura della loro attuazione;

d) l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare l’emergenza;

e) la vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

f) l’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali.

2. In caso di inerzia dei Comuni, i piani di cui al comma 1, lettera c), vengono adottati dalle Province.

Capo XIV.

PROTEZIONE DELLA NATURA

Art. 73.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione adotta la Carta della natura di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Art. 74.

(Funzioni delle Province)

1. Nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 36, sono trasferite alle Province, ai sensi degli articoli 14 e 15 della l. 142/1990, le seguenti funzioni amministrative:

a) approvazione dei progetti di tutela, conservazione, valorizzazione e risanamento dell’ambiente naturale;

b) autorizzazione alla raccolta di specie vegetali protette e relativa erogazione di contributi per la loro coltivazione e valorizzazione, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale).

Titolo IV.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Capo I.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 75.

(Finalità)

1. La Regione disciplina il conferimento delle funzioni amministrative di cui all’articolo 140 e seguenti del d. lgs. 112/1998, con la finalità di garantire il più alto livello possibile di integrazione tra politiche formative, politiche del lavoro e politiche in materia di istruzione.

Art. 76.

(Funzioni della Regione)

1. Restano ferme le competenze della Regione così come disciplinate dalla l.r. 63/1995 salvo quanto disposto dall’articolo 77.

2. Gli atti di programmazione dell’offerta formativa previsti dalla l.r. 63/1995 e dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, stabiliscono anche le modalità di integrazione fra istruzione e formazione professionale.

3. Il piano annuale regionale è predisposto in concorso con le Province ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 63/1995, sulla base delle indagini sui fabbisogni formativi ed in coerenza con le esigenze occupazionali delle diverse aree territoriali.

Art. 77.

(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province, oltre a quelle già previste dalla legge regionale n. 63/1995, le seguenti ulteriori funzioni:

a) la gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all’articolo 18 della l.r. 63/1995, ad eccezione di quelle relative all’effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive. L’attribuzione ha luogo con gradualità a partire dal 1° gennaio 2001. Prima di tale data, la Regione può procedere, previa valutazione di modalità e tempi concordati con le Province, all’attribuzione di alcune competenze gestionali;

b) l’istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all’articolo 24 della l.r. 63/1995. A modifica di quanto previsto all’articolo 24, comma 2 della l.r. 63/1995 il Presidente delle commissioni è designato dalla Provincia. Le commissioni possono essere integrate da un funzionario della Regione designato dall’Assessore regionale competente su specifica richiesta alla Provincia interessata, qualora sussistano le condizioni di carattere innovativo e sperimentale di rilevante interesse regionale;

c) il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, d’intesa con le Province;

d) le funzioni e i compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 144, comma 1, lettera b) del d. lgs. 112/1998 relativamente agli istituti professionali.

2. Le funzioni sono esercitate dalle Province nel rispetto degli atti di indirizzo definiti dalla Regione ai sensi delle leggi regionali n. 63/1995 e 41/1998.

3. Sono attribuiti alle Province i compiti e le funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento all’istruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella l.r. 63/1995. La programmazione, il monitoraggio e il coordinamento inerente le attività di orientamento vengono predisposte dalla Regione previo parere delle Province.

4. Salvo quanto previsto dalla l.r. 34/1998 in ordine all’assegnazione e al trasferimento del personale addetto alle funzioni attribuite, il personale regionale di cui al ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della l.r. 63/1995 può essere trasferito alle Province, previa intesa fra le Amministrazioni interessate, per potenziare gli uffici provinciali a seguito dell’attribuzione delle competenze in materia di formazione e orientamento professionale.

Titolo V.

POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE
E LOCALE

Capo I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA
REGIONALE E REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 78.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi degli articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del d. lgs. 112/1998, la Regione Piemonte è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza.

2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa e locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all’attività operativa ed alla formazione ed aggiornamento professionale dei corpi e dei servizi di polizia locale.

Art. 79.

(Funzioni degli Enti locali)

1. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane sono attribuite le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in tutte le materie ad essi conferite.

2. La Regione promuove l’esercizio in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni e dei compiti di polizia locale.

Art. 80.

(Competizioni su strade regionali)

1. E’ attribuito alle Province il rilascio delle autorizzazioni per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada). L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza della gara previa intesa con le altre province interessate. Del provvedimento è data tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza.

Titolo VI.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI.

Art. 81.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’esercizio delle funzioni di cui al Titolo II (Sviluppo economico ed attività produttive) sono istituiti nel bilancio di previsione per l’anno 2000 i seguenti capitoli di spesa:

a) “Spese per la gestione degli incentivi alle imprese” il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è di lire 100 milioni;

b) “Osservatorio Settori produttivi industriali” il cui stanziamento, è, in termini di competenza e di cassa, “per memoria”;

c) “Finanziamento attività di assistenza alle imprese e di sostegno all’attivazione degli sportelli unici per le attività produttive” il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è di lire 70 milioni;

2. La copertura finanziaria dei rispettivi capitoli è assicurata dallo stanziamento iscritto al capitolo 15910 della spesa del bilancio 2000.

3. Per gli anni finanziari successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

4. Con legge regionale è possibile integrare le autorizzazioni di spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 82.

(Norma finale)

1. L’efficacia dei disposti di cui alla presente legge, ai fini del nuovo riparto delle competenze, decorre dalla data indicata nel provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1.

2. A seguito della riorganizzazione territoriale conseguente al programma regionale di cui all’articolo 11 della l. 142/1990, come da ultimo modificato dall’articolo 6 della l. 265/1999, e all’individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, la presente legge è soggetta a verifica e, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, a revisione entro due anni dalla sua entrata in vigore, ai fini di assicurarne la piena conformità ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, anche rispetto ai disposti della l.r. 34/1998.

Art. 83.

(Norma transitoria)

1. Fino all’entrata in vigore delle norme regionali adottate a recepimento ed attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59) la Giunta regionale può disciplinare transitoriamente i procedimenti e le modalità di concessione ed erogazione di benefici alle imprese in conformità ai principi desumibili dal d.lgs. 123/1998 e dal d.lgs. 112/1998.

Art. 84.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 aprile 2000

Enzo Ghigo


DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 aprile 2000, n. 43

Profilassi dell’influenza aviare - Revoca delle misure di zona di protezione e di sorveglianza per il focolaio insorto nel Comune di Almese

- constatato che sono state applicate con esito favorevole tutte le misure di protezione e di sorveglianza per il focolaio di influenza aviare insorto nel Comune di Almese, disposte con D.P.G.R. n. 33 del 27/3/2000;

- considerato che non si sono evidenziati nelle zone così delimitate altri focolai  e che gli ulteriori accertamenti praticati hanno fornito esito negativo;

- sentiti i Servizi Veterinari delle A.S.L. interessate;

- sentito il parere del Ministero della Sanità;

- visto il T.U.LL.SS., 27 luglio 1934, n. 1265;

- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, con le successive modificazioni ed integrazioni;

- vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;

- vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

- vista la L.R. 26 ottobre 1982, n. 30;

- vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

- visto il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587 e successive modifiche;

- visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656;

- visto l’articolo 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- visto l’O.M. 14 gennaio 2000 e l’O.M. 1 marzo 2000 e successive  modificazioni;

- vista l’O.M. 11 febbraio 2000;

- visto il proprio precedente decreto n. 33 del 27/3/2000

decreta

Art. 1 - Sono revocate le misure di protezione e di sorveglianza per influenza aviare per il focolaio insorto nel Comune di Almese, disposte con Decreto n. 33 del 27/3/2000.

Enzo Ghigo


DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2000, n. 74 - 29880

L.R. 28/93 e successive modificazioni. Titolo III : Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro. Termini per la presentazione delle istanze di contributo per l’anno 2000 e accantonamento della somma complessiva di L. 4.900.000.000 sui capitoli 11175 e 11176 del bilancio regionale 2000

A relazione dell’ Assessore Goglio :

Vista la L.R. 28/93 e successive modificazioni;

considerato che il Titolo III di detta legge prevede di incentivare sul territorio della Regione Piemonte la creazione di nuovi posti di lavoro a favore di soggetti appartenenti alle fasce più deboli e svantaggiate del mercato regionale del lavoro mediante l’erogazione di contributi alle imprese e agli Enti pubblici economici che assumano soggetti appartenenti alle predette categorie;

considerato che, ai sensi dell’art. 18 stessa legge, la Giunta regionale approva una deliberazione in cui sono individuate le aree territoriali dove più forte è la crisi occupazionale ed i criteri e le priorità per la ripartizione dei fondi in relazione ai diversi interventi e clausole previsti dagli artt. 11, 13,15 e 17;

premesso che la Giunta regionale, con deliberazione n. 35-27425 del 24 maggio 1999, aveva provveduto alla definizione dei criteri e delle priorità degli interventi per l’anno 1999, stabilendo altresì i termini per la presentazione delle istanze di contributo e delle eventuali richieste di rimborso;

atteso che tali criteri e priorità, nella forma di linee generali di indirizzo per l’organizzazione degli interventi di cui alla L.R. 28/93 Titolo III, riguardavano:

- criteri guida per predisposizione, da parte del soggetto proponente istanza di contributo, di un dettagliato progetto di inserimento lavorativo contenente indicazioni sui processi di riqualificazione e professionalizzazione del lavoratore, la eventuale previsione di corsi di formazione professionale, l’indicazione di un tutor, l’eventuale collegamento con interventi complementari realizzati con la collaborazione di strutture assistenziali e sanitarie, il collegamento fra l’assunzione e percorsi formativi e di lavoro precedenti;

- criteri di priorità per la ripartizione dei fondi e la realizzazione della graduatoria delle istanze ammissibili;

- ulteriori criteri, compresi i termini per la presentazione delle istanze;

valutato opportuno, sulla scorta dei buoni risultati che l’applicazione dei predetti criteri ha determinato per quanto attiene alla gestione della iniziativa per l’anno 1999, confermare gli stessi per la gestione relativa all’anno 2000;

vista la l. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (G.U. n. 68 del 23 marzo 1999) che esplicitamente abroga la l. 482/68 (“Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”, G.U. n. 109 del 30 aprile 1968) e successive modificazioni e, di conseguenza, rende inapplicabili gli articoli della L.R. 28/93 che a tale norma fanno riferimento;

atteso che la L.R. 28/93 e successive modificazioni, per quanto attiene all’inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap, trovava applicazione solamente per assunzioni oltre le quote d’obbligo previste dalla citata l. 482/68;

considerato che l’art. 11 c. 3 l. 68/99 consente, attraverso il meccanismo della convenzione fra datori di lavoro e Centri per l’Impiego, l’assunzione di soggetti disabili da parte di datori che non sono obbligati all’assunzione e che nel non obbligo rientra la possibilità di assumere ulteriori soggetti disabili dopo avere soddisfatto la quota d’obbligo imposta dalla legge;

atteso, pertanto, che, in base alle suesposte considerazioni, la L.R. 28/93 non può essere applicata per quella parte in cui sostiene l’inserimento lavorativo di soggetti disabili in quanto superata da norma sovraordinata e successiva;

considerato che la Regione, in attuazione della citata l. 68/99 è impegnata nella realizzazione di interventi tesi a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili;

vista la L.R. n. 10/2000;

atteso che, ai fini della gestione delle azioni di cui al Titolo III della L.R. 28/93 e successive modificazioni, si fa riferimento ai seguenti capitoli di bilancio:

11175, 11176 e che le somme a disposizione sono, rispettivamente,

- L. 4.500.000.000 sul cap. 11175;

- L. 400.000.000 sul cap. 11176;

considerato che, relativamente alle imprese ammesse ai benefici di cui al titolo II della L.R. 28/93 che intendano avvalersi della clausola sociale ex art. 17, è necessario fissare una quota sul cap. 11175/2000;

visto l’art. 3 L.R. 51/97;

visto l’art. 12 L. 241/90;

visto l’art. 4 L.R. 27/94;

la Giunta regionale, all’unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

di confermare, relativamente alla gestione del Titolo III L.R. 28/93 e successive modificazioni per l’anno 2000, per quelle categorie di lavoratori per le quali gli interventi di cui alla citata legge risultino applicabili, con esclusione, pertanto, dei soggetti disabili, i criteri e le priorità individuati con D.G.R. n. 35-27425 del 24 maggio 1999 sia per quanto attiene alla predisposizione del progetto di inserimento lavorativo, sia per quanto riguarda i criteri di priorità per la ripartizione dei fondi e gli ulteriori criteri generali stabiliti con il predetto atto;

di individuare le aree territoriali dove più forte è la crisi occupazionale sulla base dell’indicatore di gravità per circoscrizione allegato alla presente deliberazione;

di stabilire i seguenti termini (perentori) per la presentazione delle istanze di contributo e delle eventuali richieste di rimborso

- primo periodo: dal 2 maggio 2000 (termine iniziale) al 31 maggio 2000 (termine finale);

- secondo periodo: dal 1° giugno 2000 (termine iniziale) al 30 settembre 2000 (termine finale).

Ai fini della suddetta ripartizione temporale, fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’istanza di contributo;

di accantonare le seguenti cifre:

L. 4.500.000.000 sul cap. 11175 (A. 100525), di cui L. 100.000.000 riservate alle imprese beneficiarie degli interventi di cui al Titolo II che intendano avvalersi della clausola sociale di cui all’art. 17 L.R. 28/93 e L. 400.000.000 sul cap. 11176 (A. 100526) del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2000, nonché l’assegnazione delle medesime alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro per le attività di competenza del Settore Servizi alle politiche per l’occupazione e la promozione dello sviluppo locale con riferimento alla gestione del Titolo III della L.R. 28/93.

(omissis)

Allegato






















INDICATORE DI GRAVITA’ DELLA DISOCCUPAZIONE IN PIEMONTE
PER CIRCOSCRIZIONE ORDINATO PER VALORI DECRESCENTI

N.    Circoscrizione    indicatore composto    peso % sulla regione    tasso di offerta


01    Torino    267,54    29,4    9,1

02    Rivoli    43,12    4,9    8,8

03    Ivrea    28,52    3,1    9,2

04    Novara    24,80    4,0    6,2

05    Moncalieri    23,45    3,5     6,7

06    Pinerolo    23,10    3,3    7,0

07    Orbassano    22,94    3,1     7,4

08    Ciriè    20,94    2,9    7,1

09    Alessandria    19,43    2,9     6,7

10    Settimo Torinese    18,90    2,7    7,0

11    Venaria    17,25    2,3     7,5

12    Novi Ligure    16,20    2,0    8,1

13    Asti    15,68    2,8    5,6

14    Verbania    13,32    1,8    7,4

15    Susa    11,59    1,9    6,1

16    Acqui Terme    10,08    1,2    8,4

17    Vercelli    9,76    1,6    6,1

18    Domodossola    8,96    1,4     6,4

19    Cossato    8,40    1,4    6,0

20    Casale Monferrato    7,98    1,4    5,7

21    Cuorgnè    7,93    1,3    6,1

22    Chivasso    7,56    1,4    5,4

23    Chieri    7,35    1,5    4,9

24    Tortona    6,84    1,2    5,7

25    Cuneo    6,63    1,3    5,1

26    Carmagnola    6,10    1,0     6,1

27    Ovada    5,11    0,7     7,3

28    Saluzzo    4,84    1,1     4,4

29    Borgomanero    4,80    1,2    4,0

30    Santhià    4,68    0,9    5,2

31    Fossano    3,71    0,7    5,3

32    Omegna    3,24    0,6    5,4

33    Bra    3,12    0,8    3,9

33    Mondovì    3,12    0,8    3,9

35    Borgo S. Dalmazzo    3,08    0,7    4,4

36    Nizza Monferrato    3,00    0,5    6,0

37    Arona    2,73    0,7    3,9

38    Oleggio    2,60    0,5    5,2

39    Alba    2,52    0,9    2,8

40    Caluso    2,50    0,5     5,0

41    Valenza    2,35    0,5    4,7

42    Biella    2,30    1,0    2,3

43    Ceva    2,04    0,4    5,1

44    Dronero    2,00    0,5    4,0

45    Savigliano    1,98    0,6    3,3

46    Gattinara    1,38    0,3    4,6

47    Canelli    1,35    0,3    4,5

48    Borgosesia    1,28    0,4    3,2

49    Villanova d’Asti    1,23    0,3    4,1





Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2000, n. 13 - 29915

Rettifica alla D.G.R. n. 36-29308 in data 7.2.2000 relativa all’approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Alessandria

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di rettificare la precedente D.G.R. n. 36-29308 in data 7.2.2000 afferente l’approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Alessandria, sia mediante l’integrazione del precedente documento “A” in data 29.12.1999 con l’introduzione “ex officio” delle ulteriori richieste di modifica di carattere geologico-tecnico specificatamente riportate nell’allegato documento “B” in data 7.4.2000, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, sia mediante la modifica, nell’elenco degli elaborati tecnici adottati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 70bis in data 13 e 14.03.1990, n. 85 in data 21.05.1991, n. 8 in data 26.01.1999 e n. 60 in data 30.08.1999 e riproposto all’art. 2 della predetta D.G.R., della dicitura: “ Elab. -Rielaborazione parziale del PRG ‘90. Analisi e studi dell’area denominata -Settore 5- isolati dal n. 82 al n. 13", con la dicitura: ” Elab. -Rielaborazione parziale del PRG ‘90. Analisi e studi dell’area denominata -Settore 5- isolati dal n. 82 al n. 113" e con l’inserimento dell’omesso elaborato: “Relazione illustrativa. Rielaborazione parziale del PRG ‘90. Analisi e studi dell’area denominata -Settore 5-”.

(omissis)

Allegato

Modifiche da introdurre “ex officio” ai sensi del comma 11, art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Ancorchè non rappresentate negli elaborati grafici, valgono le seguenti modifiche da apportare all’allegato n. 6 “Carta di sintesi delle classi di pericolosità geomorfologica”:

Modifiche alla legenda relativa all’Allegato 6 per l’area di collina:

- La Classe IIIa, che la legenda suddivide in quattro sottoclassi, dovrà essere unificata considerato un’unica situazione normativa di Classe IIIa riferita a “porzioni di territorio inedificate nelle quali gli elementi di pericolosità e di rischio sono tali da impedirne l’utilizzo”.

Modifiche All. 6 - Tav. 1 (cartografia di sintesi in scala 1:10.000).

- Tutti i settori collinari di fondovalle (loc. Gerlotti, loc. Mantelle, ecc.) laddove attualmente indicati in Classe I, passano alla Classe IIb.

- Tutti i settori collinari di crinale o di versante, laddove attualmente indicati in Classe I, passano alla Classe IIb.

Modifiche All. 6 - Tav. 3 (cartografia di sintesi in scala 1:10.000).

- L’area estrattiva dismessa di loc. Pisarotto di Valle San Bartolomeo, prevista in Classe IIIbg, dovrà passare alla classe IIIa.

- Tutti i settori collinari di fondovalle (fraz. Valmadonna, Strada Cerca, ecc.) laddove attualmente indicati in Classe I, passano alla Classe IIb.

- Tutti  i settori collinari di crinale o di versante (fraz. Valle San Bartolomeo, ecc.), laddove attualmente indicati in Classe I, passano alla Classe IIb.

Modifiche All. 6 - Tav. 4 (cartografia di sintesi in scala 1:10.000).

- I settori a sinistra e a destra del Rio Lovassina intubato, attualmente in Classe I, passano in Classe IIIba per una fascia complessiva di 40 m. (20 per lato a partire dall’asse mediano dell’intubamento) fino alla zona di confluenza nella Roggia Bolla.

Modifiche All. 6 - Tav. 6 (cartografia di sintesi in scala 1:10.000).

- I settori a sinistra e a destra del Rio Lovassina, a partire dal primo tratto intubato (Litta Parodi, ecc.), attualmente in Classe IIb, passano alla Classe IIIba per una fascia complessiva di 40 m. (20 per lato a partire dall’asse mediano dell’intubamento).



Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2000, n. 14 - 29916

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Barengo (NO) . Approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Barengo (NO), adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 2 in data 27.2.1997, n. 25 in data 15.11.1997 e n. 10 in data 30.4.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della Variante, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell’allegato documento in data 16.3.2000, che costituisce parte integrante al presente provvedimento e fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Barengo, debitamente vistata, si compone di:

-deliberazioni consiliari n. 2 in data 27.2.1997 e n. 25 in data 15.11.1997, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. -Relazione, comprensivo di :

Premessa

Stato di fatto e tendenze

Variante 1996, motivazioni e contenuti

Elenco delle varianti (con parte normativa)

Localizzazione delle osservazioni

Controdeduzioni

- Elab. -Controdeduzioni alle osservazioni pervenute

- Elab. -Variante del Piano Regolatore Generale Comunale, studio della componente geologica, Luglio 1996

- Elab. -Variante del Piano Regolatore Generale Comunale, studio della componente geologica, Ottobre 1997

- Tav.1 -Carta geologica geomorfologica, in scala 1:10000

- Tav.2 -Carta della dinamica fluviale e delle aree inondabili, in scala 1:10000

- Tav.3 -Carta delle acclività e dei dissesti potenziali, in scala 1:10000

- Tav.4 -Carta di pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

- Tav.5 -Carta di pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:5000

- Tav.L.O.7 -Azzonamento, disciplina degli interventi nel centro abitato, in scala 1:2000

- Tav.P.D.6 -Territorio Comunale, uso, destinazione, vincoli, in scala 1:5000

- Tav.P.D.7 -Azzonamento, disciplina degli interventi nel centro abitato, in scala 1:2000

- Tav.P.D.8 -Edilizia rurale esterna all’abitato, in scala 1:1500

- Tav.P.D.9 -Disciplina degli interventi nel centro storico e perimetrazione, in scala 1:1000

-deliberazione consiliare n. 10 in data 30.4.1999, esecutiva ai sensi di legge (comprensiva dell’ All. A) e con allegato:

- Elab. -Controdeduzioni alle osservazioni

- Tav. P.D.6 -Territorio Comunale, uso, destinazione, vincoli, in scala 1:5000

- Tav. P.D.7 -Azzonamento, disciplina degli interventi nel centro abitato, in scala 1:2000

- Tav.P.D.8 -Edilizia rurale esterna all’abitato, in scala 1:1500

- Tav. P.D.9 -Disciplina degli interventi nel centro storico e abitato attiguo, in scala 1:1000

- Elab.10 -Norme di attuazione.

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche introdotte “ex officio”

Cartografia

tavv. nº 6P.D e nº 7P.D

- eliminare l’area per attività terziarie contrassegnata con la sigla C1

Normativa

art. 22.2

- eliminare l’intero testo dell’articolo proposto

art. 23.5

- inserire al 1º comma dopo “... attività artigiane e piccola industria” la precisazione “...; non sono consentite attività terziarie e commerciali, salvo quelle direttamente connesse ai cicli produttivi insediati in loco”;

- sostituire nel 2º comma l’espressione “... del Piano Esecutivo Convenzionato di iniziativa privata che ___” con “... di un piano esecutivo unitario di pubblica iniziativa (PPE o PIP) che consenta di programmare temporalmente e spazialmente le diverse iniziative ammesse, evitando la realizzazione di interventi singoli ed episodici tali da compromettere un corretto uso del territorio e che ...”;

- introdurre l’ulteriore comma che recita: “In sede di progettazione dell’insediamento, particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti  della viabilità di penetrazione all’area, promuovendo soluzioni che utilizzino tratti viari ed assi secondari esistenti e che escludano accessi diretti sulla strada statale. Le soluzioni viarie così formulate dovranno in ogni caso armonizzarsi e/o adeguarsi ad eventuali più articolati progetti di riqualificazione dell’asta stradale principale”.

art. 26/B

- eliminare al 2º comma la dicitura “nella misura consentita dai parametri specifici della zona”;

- inserire nel 3º comma dopo le parola “... da applicarsi globalmente” la dicitura “nella misura consentita dai parametri specifici della zona”.



Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2000, n. 15 - 29917

L.R. 56/77 e successive modificazioni. Comune di San Didero (TO). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di SAN DIDERO (TO), adottata con deliberazione consiliare n. 41 in data 28.10.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della variante al Piano, delle modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento in data 29.3.2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione, debitamente vistata, relativa alla variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di San Didero, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 41 in data 28.10.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione e suoi allegati (Allegato n. 1, n. 2 e n. 3)

- Elab. - Norme Tecniche di Attuazione con tabelle allegate

- Elab. - Relazione Geologica ( con Tav. 1 - Carta geomorfologica, in scala 1:10.000 e Tav. 2 - Carta di sintesi, in scala 1:10.000 )

- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbanistici

- Tav. P1/1 - Planimetria sintetica di P.R.G. e fasce Comuni contermini, in scala 1:25.000

- Tav. P2a/2 - Azzonamento, in scala 1:5.000

- Tav. P2a/3 - Azzonamento di Piano su rilievo aerofotogrammetrico, in scala 1:5.000

- Tav. P3a/1 - Allegato alle osservazioni, in scala 1:1.500

- Tav. P3a/2 - Progetto di Piano, in scala 1:1.500

- Tav. A4/2 - Destinazioni d’uso delle aree, in scala 1:5.000

- Tav. B1/2 - Proprietà Comunali Demaniali ed Aziende agricole, in scala 1:5.000

- Tav. B2/2 - Infrastrutture primarie e secondarie esistenti - Vincolo Idrogeologico, in scala 1:5.000.

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche introdotte ex-officio

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 16

- inserire al punto “a4) Aree di rispetto del cimitero” la seguente ulteriore disposizione “La delimitazione ridotta di tale vincolo  è applicabile solo dopo il rilascio della prescritta autorizzazione da parte delle autorità competenti  (U.S.L. e CO.RE.SA.)”.

Art. 16 ter

- sostituire l’ultimo comma con il seguente: “Le prescrizioni di dette fasce sono descritte nella relazione geologico-tecnica, capitolo 7.3 punti I e II, limitatamente alle fasce A e B.

Gli ambiti compresi nella fascia C e inseriti nella classe geologica IIb della Carta di Sintesi, ad esclusione delle zone In2 e Ip1 che sono specificamente regolamentate dagli artt. 28 e 29 nonchè dalle tabelle Tcr n. 22/2 e Tc3 n. 23/2, sono inedificabili fino all’approvazione della variante specifica di adeguamento al P.S.F.F..

In tali ambiti sono consentiti unicamente, sul patrimonio edilizio esistente, interventi fino alla ristrutturazione edilizia, ove ammessi dal P.R.G., che non comportino aumento del carico insediativo nè riuso abitativo di locali posti al piano terreno".

Art. 28

- a conclusione del 1º comma introdurre le seguenti  ulteriori disposizioni:

“Lo S.U.E. dovrà comprendere il cronoprogramma degli idonei interventi di salvaguardia relativamente all’esondazione della Dora Riparia ed alle problematiche idrauliche del reticolo idrografico secondario, riferiti all’intera zona In2, così come richiesto dal parere n. 2481/20.4 del 21.3.2000 del competente Settore Regionale Prevenzione Rischio Geologico.

La realizzazione delle opere eventualmente previste dal cronoprogramma, secondo i metodi e le priorità dettati dallo stesso, è la condizione preliminare ed indispensabile per la realizzazione delle trasformazioni strutturali ed infrastrutturali contemplate.

Gli interventi sulla parte di superficie eventualmente esclusa dal suddetto S.U.E. (massimo 1/3) saranno soggetti ad altro S.U.E. o a concessione convenzionata ai sensi del 5º c. art. 49 L.R. 56/77, dovranno essere adeguati alle disposizioni stabilite dal cronoprogramma ed essere attuati successivamente agli interventi di sicurezza previsti dallo stesso".

- nel 2º comma sostituire le frasi che recitano: “il rapporto di copertura di 0,50 mq., verificato sull’intera area soggetta a S.U.E. e ”la superficie lorda di pavimento, a qualsiasi uso destinata, non potrà superare il parametro 3/4 della superficie territoriale interessata;" rispettivamente con le seguenti frasi:

“- il rapporto di copertura di 0,50 mq/mq verificato sulla superficie fondiaria come definita all’art. 37 delle presenti N.T.A.”;

“- la superficie lorda di pavimento, a qualsiasi uso destinata, non potrà superare il parametro 3/4 della superficie fondiaria come priva definita”.

- al termine del 3º  capoverso del 2º comma aggiungere la seguente ulteriore prescrizione: “In ogni caso dovrà essere garantita la realizzazione di un’area destinata a parcheggio privato dimensionata in modo adeguato al numero di addetti dell’attività insediata ed alle esigenze complessive dell’utenza”.

- l’ultima frase dell’articolo che recita: “E’ consentito realizzare impianti per la distribuzione del carburante anche nella fascia di rispetto autostradale” è sostituita con la seguente frase: “Nella presente zona è consentito realizzare impianti per la distribuzione di carburante anche nella fascia di rispetto autostradale, subordinatamente alla predisposizione di indagini idrogeologiche che definiscano le modalità operative e le cautele tecniche atte a garantire il mantenimento dei deflussi idrici previsti dal cronoprogramma e più in generale le complessive condizioni di sicurezza del sito e delle zone contermini”.

- è introdotto al termine del 2º comma un 15º e ultimo capoverso che recita:

“- le piantumazioni previste dal 7º comma, art. 27 della L.R. 56/77 e dal 2º comma, lett. c), art. 26 L.R. 56/77".

- la tab. Tcr n. 22/2 viene così adeguata:

- alla voce “Previsioni di Piano - superficie coperta complessiva edificabile”, la frase “mq. 75.800 x 0,50 mq/mq” è sostituita con “sup. fondiaria x 0,50 mq/mq” e quindi il valore “mq. 37.900" si intende sostituito con il nuovo valore ottenuto dal citato prodotto;

- alla voce “Previsioni di Piano” la frase “superf. utile dei vani dell’intervento = 3/4 della superficie fondiaria dell’area” è sostituita con la frase “superf. utile dell’intervento = 3/4 della superficie fondiaria dell’area”.

Sono sostituiti inoltre i valori “mq. 75.800 x 3/4" con i valori ”sup. fondiaria x 3/4" e il valore “mq. 56.850" con il valore derivante dal prodotto citato.

Art. 28 bis

- nel 3º comma, 7º capoverso è aggiunta la seguente precisazione “In ogni caso dovrà essere garantita la realizzazione di  un’area destinata a parcheggio privato dimensionata in modo adeguato al numero di addetti e alle esigenze complessive dell’utenza”.

- nel penultimo comma sostituire le parole “2 alloggi” con “un alloggio”.

Art. 29

- al termine del 2º comma inserire la seguente disposizione: “Lo S.U.E. dovrà comprendere il cronoprogramma degli idonei interventi di salvaguardia relativamente all’esondazione della Dora Riparia ed alle problematiche idrualiche del reticolo idrografico secondario riferiti all’intera zona Ip1, così come richiesto dal parere n. 2481/20.4 del 21.3.2000 del  competente Settore Regionale Prevenzione Rischio Geologico.

La realizzazione delle opere eventualmente previste dal cronoprogramma, secondo i metodi e le priorità dettati dallo stesso, è la condizione preliminare ed indispensabile per la realizzazione delle trasformazioni strutturali ed infrastrutturali contemplate dallo stesso S.U.E.".

- aggiungere dopo le parole “Il progetto di S.U.E. dovrà specificare:”, al termine del secondo capoverso, la seguente ulteriore disposizione: “In ogni caso dovrà essere garantita la realizzazione di un’area destinata a parcheggio privato adeguata dimensionalmente al numero degli addetti dell’attività insediata e alle esigenze complessive dell’utenza”.

- modificare la tab. TC3 n. 23/2 come segue:  nella riga: Previsioni di Piano - superficie massima coperta, sono sostituiti  i valori: “1/2 di mq. 64.807 = mq. 32.403" con i seguenti: ”1/2 della superficie fondiaria".

Relazione geologico-tecnica

- stralciare dalla relazione geologico-tecnica allegata alla variante l’intero testo dei paragrafi III e IV del capitolo 7.3.

DETERMINAZIONI
DEI DIRIGENTI

Giunta regionale


Codice 18.3
D.D. 9 febbraio 2000, n. 11

Revoca determinazione n. 274 del 14.12.1999 e nuova ripartizione delle risorse relative al fondo sociale per l’edilizia sovvenzionata, di cui all’art. 21 della L.R. n. 46/95, per l’anno 1999 (cap. 15060/99; imp. 360068 e 367811)

Vista la determinazione di questa Direzione n. 274 del 14 dicembre 1999, con la quale è stata disposta la ripartizione per ambiti territoriali delle risorse relative al fondo sociale 1999 per l’edilizia sovvenzionata e l’erogazione del relativo anticipo;

considerato che, successivamente all’approvazione di detta determinazione, ma precedentemente all’erogazione alle Agenzie Territoriali per la Casa delle somme loro spettanti, è pervenuta a questi uffici la nota dell’ATC di Asti prot. 1/3 del 3 gennaio 2000, con la quale si comunica la rettifica del numero di assegnatari precedentemente trasmesso ai fini della ripartizione delle risorse del fondo sociale, poi integrata con nota prot. n. 76/3 del 12 gennaio 2000, con la quale si specifica che “il dato numerico complessivo degli assegnatari aventi titolo a godere dei benefici del fondo medesimo e trasmesso pure a codesta Regione (omissis) era stato indicato erroneamente in n. 486 soggetti, sul presupposto che tale erronea indicazione scaturiva da un errore del sistema informatico di recente utilizzo presso questa Agenzia”;

considerato, inoltre, che nel frattempo si è provveduto, con determinazione n. 276 del 22 dicembre 1999, all’impegno dell’ulteriore somma di Lire 1 miliardo (impegno n. 367811 del 23.12.1999), resasi disponibile a seguito dell’approvazione della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 31, recante variazioni al bilancio regionale di previsione per l’anno 1999;

ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla rettifica della ripartizione per ambiti territoriali delle risorse disponibili per il fondo sociale 1999 tenendo conto della comunicazione pervenuta dall’ATC di Asti e dell’incremento delle risorse disponibili;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93, come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con la succitata deliberazione della Giunta Regionale n. 18-22035 dell’1 settembre 1997;

determina

1) Di revocare la propria determinazione n. 274 del 14 dicembre 1999;

2) di ripartire tra le Agenzie Territoriali per la Casa, che svolgono anche funzioni di tesoreria per gli altri Enti gestori dell’ambito territoriale di competenza, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti modalità di funzionamento del “fondo sociale” di cui all’art. 21 della L.R. n. 46/95, la somma di Lire 5.000.000.000, pari allo stanziamento per il 1999 del fondo stesso, già impegnata con determinazioni di questa Direzione n. 180 del 22 settembre 1999 (imp. 360068) e n. 276 del 22 dicembre 1999 (imp. 367811), come segue:

ATC    Assegnatari    %    Quota

Alessandria    3.749    11,45%    L.    572.500.000
Asti    1.305    3,98%    L.    551.000.000
Torino    19.171    58,53%    L.    2.926.500.000
Vercelli    1.850    5,65%    L.    282.500.000

Totale    32.755    100,00%    L.    5.000.000.000

3) di autorizzare l’erogazione a favore delle Agenzie Territoriali per la Casa, delle seguenti somme, pari al 50 per cento del sopra citato stanziamento per il “fondo sociale” 1999:

ATC    Somma

Alessandria    L.    286.250.000
Asti    L.    99.500.000
Biella    L.    64.000.000
Cuneo    L.    170.2 50.000
Novara    L.    275.500.000
Torino    L.    1.463.250.000
Vercelli    L.    141.250.000

Totale    L.    2.500. 000.000

4) di escludere dalla suddivisione del fondo sociale 1999, limitatamente agli alloggi gestiti direttamente, i Comuni di Benna (Bi), Cerrione (Bi), Aisone (Cn), Camerana (Cn), Nibbiola (No), Cavour (To), Vigone (To), Loreglia (Vb), Ghislarengo (Vc) e Ronsecco (Vc), in quanto, nonostante i numerosi solleciti agli stessi inviati, non risultano aver posseduto a fornire in tempo utile a questa Amministrazione Regionale i dati necessari per la suddivisione stessa;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso in via gerarchica innanzi al direttore della Direzione Regionale Edilizia, nonchè ricorso in via ordinaria presso gli organi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente responsabile
Alessandra Semini



Codice 19.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 204

Carta Tecnica Regionale. Produzione dello sfumo digitale alla scala 1/250.000. Spesa lire 1.705.200 sul cap. 15070/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di affidare alla ditta Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. di Parma la produzione, a partire dal Modello Digitale del Terreno di proprietà regionale, dello sfumo digitale alla scala 1/250.000 del Piemonte, su supporto informatico e su pellicola fotografica, alle condizioni prospettate nel preventivo, prot. n. 14380, del 16.11.99;

2. di impegnare il necessario importo, di L. 1.705.200 (L. 1.421.000 + L. 284.200 di IVA al 20%), sul capitolo 15070 del bilancio 1999, dove è disponibile l’accantonamento disposto dalla DGR n. 11-27139, del 26.04.99 (A. 345013);

3. di redigere personalmente l’Attestato di Conformità all’Ordinazione previsto dall’articolo 41/4 della LR 23.01.84, n. 8.

Il Dirigente responsabile
Sebastiano Rao



Codice 19.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 205

Acquisto di ortoimmagini digitali del territorio piemontese presso l’AIMA. Spesa lire 29.970.000 sul cap. 23770/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di acquisire presso l’AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - Ministero delle Politiche Agricole), a scopo documentativo, le 555 ortoimmagini digitali in bianco e nero alla scala 1/10.000 indicate in premessa, che descrivono il 72% circa del territorio piemontese, corrispondendo all’Azienda la somma relativa agli oneri di riproduzione dei dati su supporto informatico come previsto da accordi intercorsi a livello interregionale e nazionale e come confermato dal preventivo, prot. n. 14198/19, del 11.11.99;

2. di impegnare il necessario importo, di L. 29.970.000 (L. 24.975.000 + L. 4.995.000 di IVA al 20%), sul capitolo 23770 del bilancio 1999, dove è disponibile l’accantonamento disposto con la DGR n. 12-27140, del 26.04.99 (A. 345015);

3. di redigere personalmente l’Attestato di Conformità all’Ordinazione previsto dall’articolo 41/4 della LR 23.01.84 n. 8.

Il Dirigente responsabile
Sebastiano Rao



Codice 19.5
D.D. 22 novembre 1999, n. 206

Stampa a colori di Quadri d’Unione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1/250.000. Spesa lire 5.880.784 sul cap. 15070/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di affidare alla ditta Selca S.r.l. di Firenze la stampa in quadricomia in 2000 copie dei Quadri d’Unione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1/250.000 alle condizioni prospettate nel preventivo, prot. n. 14580/19.5, del 17.11.99;

2. di impegnare il necessario importo, di L. 5.880.784 (L. 5.654.600 + L. 226.184 di IVA al 4%), sul capitolo 15070 del bilancio 1999, dove è disponibile l’accantonamento disposto dalla DGR n. 11-27139, del 26.04.99 (A. 345013);

3. di incaricare il funzionario Guido Gorla del Settore Cartografico della redazione dell’Attestato di Conformità all’Ordinazione previsto dall’articolo 41/4 della LR 23.01.84, n. 8.

Il Dirigente responsabile
Sebastiano Rao



Codice 20
D.D. 25 novembre 1999, n. 204

Affidamento all’Università degli Studi di Genova, di un incarico di consulenza e relativo impegno della somma di L. 10.000.000 per le attività previste nel 1999. (Cap. 10870/99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di affidare, per le motivazioni citate in premessa, al Dipartimento per lo studio del territorio e delle sue Risorse (DIP.TE.RIS) dell’Università degli Studi di Genova, l’incarico per la predisposizione di un Data base sismico per la Regione Piemonte, in stretto rapporto collaborativo con il settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio della Direzione regionale dei Servizi Tecnici di Prevenzione, sulla base dell’offerta 23/11/1999 agli atti del procedimento;

di approvare la bozza di convenzione, allegata alla presente determinazione, regolamentante le modalità di attuazione dell’attività suddetta, per una durata di mesi dodici (12) a partire dalla data della firma della convenzione e per un compenso di L. 50.000.000 (o.f.c.);

di autorizzare il Direttore Regionale dei Servizi Tecnici di Prevenzione a sottoscrivere tale convenzione, ad adottare gli atti amministrativi conseguenti, effettuare le necessarie verifiche e provvedere alle liquidazioni di spesa secondo le modalità stabilite in convenzione e le leggi vigenti.

di impegnare la somma di Lire 10.000.000 o.f.c., relativa alle attività previste nel 1999 sul Capitolo 10870 del Bilancio 1999 (acc. n. 351331);

di impegnare con successivo atto la quota residua, di lire 40.000.000, relativa alle attività previste per l’anno 2000 sulla base della prenotazione p 351332 disposta dalla D.G.R. n. 28 - 27719 del 5/7/1999.

Il Direttore regionale
Vincenzo Coccolo



Codice 20
D.D. 29 novembre 1999, n. 205

Affidamento al CSI - Piemonte delle attività di assistenza informativa alla Direzione dei Servizi Tecnici di Prevenzione per la realizzazione del Programma comunitario Interreg IIC “Rete sovranazionale di laboratori ambientali multifunzionali”. Spesa di L. 149.280.000. (Cap. 15072/99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare l’offerta di sviluppo “Rete sovranazionale di Laboratori ambientali multifunzionali” presentata dal CSI-Piemonte nell’ambito del sistema informativo Meteoidrografico, componente del SIRe (Sistema Informativo della regione Piemonte), inerente la gestione e l’assistenza sistemistica, la realizzazione dei collegamenti telematici e l’elaborazione e trattamento informatico dei dati in coerenza con detti sistemi informativi a supporto delle azioni di competenza della Regione Piemonte del Programma operativo comunitario Interreg IIC “Mediterraneo Occidentale Alpi Latine”, concernente un insieme di misure pluriennali a favore della Francia, della Grecia, della Spagna e dell’Italia disposto con Decisione CEE c(1998) 2254 del 5 agosto 1998 approvato con D.G.R. n. 59-28020 del 5/8/98, secondo lo schema agli atti del procedimento, per un importo complessivo di Lire 149.280.000 (o.f.c.);

di sottoscrivere il relativo contratto, allegato alla presente determinazione, effettuare le necessarie verifiche e provvedere alle liquidazioni di spesa secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e secondo le leggi vigenti.

di impegnare a tale scopo la somma di Lire 149.280.000 (o.f.c.), derivante dai finanziamenti nazionali e comunitario del programma Interreg IIC, sul Capitolo 15072/99, istituito con D.D. n. 467/09 del 24/11/99.

Il Direttore regionale
Vincenzo Coccolo



Codice 20.1
D.D. 13 dicembre 1999, n. 209

Legge 09/07/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 02/02/1974 n. 64. Sanatoria per lavori abusivi inerenti alla realizzazione di un locale di sgombero. Proprietà: (omissis). Comune: Front C.se F. n. 4 Mapp. n. 19-24-26-29-30-31

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare:

Ai sensi dell’art. 2 della L. 02/02/1974 n. 64, la sanatoria dei lavori abusivi inerenti alla realizzazione del locale di sgombero fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari



Codice 20.5
D.D. 17 dicembre 1999, n. 214

L. 64/74 art. 2 - Richiesta di autorizzazione per la costruzione di un edificio ad uso residenziale in frazione Agnona nel Comune di Borgosesia (VC). Istanza della Ditta P.M. Barbaglia Pietro Mario e Figli s.n.c.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare:

Ai sensi dell’art. 2 della L. 2.02.1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori in oggetto specificati, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche e delle seguenti condizioni.

1) I Lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e, in corso d’opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 11.03.1988, n. 47.

Gli scavi dovranno essere opportunamente armati.

2) Nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici al fine di adempiere al dettato del D.M. 11.03.1988 n. 47.

In particolar modo, dovrà essere verificata la stabilità dell’insieme opera-terreno.

Tali verifiche ed il ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del progetto.

Nel caso di accertata instabilità, si dovranno progettare e realizzare idonee opere di consolidamento e/o sostegno.

3) Si dovrà provvedere alla regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di impedire la loro permeazione nel terreno ed il formarsi di pericolosi ristagni; tali acque dovranno essere correttamente scaricate al fine di evitare fenomeni di erosione dovuti al ruscellamento incontrollato delle stesse.

4) Dovrà essere valutato l’effetto delle impermeabilizzazioni che si verificheranno a causa della nuova costruzione ed assumere idonei provvedimenti.

5) Occorrerà mantenere una distanza di sicurezza dal ciglio superiore del terrazzo, tale da garantire la stabilità delle realizzande opere.

6) Ci si dovrà attenere scrupolosamente alle prescrizioni costruttive indicate nella relazione geologico-tecnica a firma del Dott. Geol. Renato Pescariello del marzo 1999.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal Direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione, si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Masoero



Codice 20.5
D.D. 17 dicembre 1999, n. 215

Legge 9.07.1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 2.02.1974 n. 64 art. 2. Lavori di costruzione box interrato, muro di cinta e ristrutturazione con ampliamento di fabbricato civile ad uso abitativo sito in Via Roma n. 9 nel Comune di Montabone (AT). Istanza della Signora Garbarino Fiorentina

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare:

Ai sensi dell’art. 2 della L. 2.02.1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori in oggetto specificati, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche e delle seguenti condizioni.

1) I Lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e, in corso d’opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 11.03.1988, n. 47.

Gli scavi dovranno essere opportunamente armati.

2) Nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici al fine di adempiere al dettato del D.M. 11.03.1988 n. 47.

In particolar modo, dovrà essere verificata la stabilità dell’insieme opera-terreno.

Tali verifiche ed il ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del progetto.

Nel caso di accertata instabilità, si dovranno progettare e realizzare idonee opere di consolidamento e/o sostegno.

3) Si dovrà provvedere alla regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di impedire la loro permeazione nel terreno ed il formarsi di pericolosi ristagni; tali acque dovranno essere correttamente scaricate al fine di evitare fenomeni di erosione dovuti al ruscellamento incontrollato delle stesse.

4) Occorrerà che per il realizzando muro di cinta controterra siano previsti dei tiranti ed un idoneo sistema di drenaggio.

5) Occorrerà attenersi alle prescrizioni costruttive indicate nella relazione geologico-tecnica a firma della Dott.ssa Geol. Grazia Lignana del 09.11.1999.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal Direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione, si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Masoero



Codice 20.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 217

Autorizzazione al Comune di Cantalupa, ai sensi dell’art. 18 della legge 64/1974, per la costruzione di una struttura polivante - Concessione n. 15/98 del 27/02/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Cantalupa, ai sensi dell’art. 18 della legge 02/02/1974 n. 64, all’esecuzione dei lavori in oggetto relativamente a quanto previsto in progetto e fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal direttore lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/1985.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della legge 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari



Codice 20.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 218

Autorizzazione alla Comunità Montana Val Pellice, ai sensi dell’art. 18 della legge 64/1974, per lavori di ristrutturazione del complesso edilizio denominato “Villa Olanda” nel Comune di Luserna San Giovanni. Concessione n. 4969 del 4.10.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare la Comunità Montana Val Pellice, ai sensi dell’art. 18 della legge 02.02.1974 n. 64, all’esecuzione dei lavori in oggetto relativamente a quanto previsto in progetto e fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal direttore lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/1985.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della legge 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari



Codice 20.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 219

Autorizzazione al Comune di Prarostino, ai sensi dell’art. 18 della legge 64/1974, per la costruzione di un muro di sostegno alla carreggiata della strada comunale Massera. Deliberazione G.M. n. 70 del 25.10.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Prarostino, ai sensi dell’art. 18 della legge 02.02.1974 n. 64, all’esecuzione dei lavori in oggetto relativamente a quanto previsto in progetto e fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal direttore lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/1985.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della legge 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari



Codice 20.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 220

Legge 09/07/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 02/02/1974 n. 64. Progetto: per lavori di ristrutturazione. Proprietà: Sig. Gho Luisella. Comune: Montecastello (AL); F. n. 6 part. 398

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare:

Ai sensi dell’art. 2 della L. 02/02/1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori di che trattasi a condizione che, come previsto nella relazione geologica, vengano ben regimate le acque superficiali e venga realizzato il collegamento del servizio igienico alla rete fognaria; fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi ed in modo particolare quelle urbanistiche.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal direttore lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della Legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari



Codice 20.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 221

Legge 09/07/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 02/02/1974 n. 64. Progetto di: costruzione autorimessa interrata. Proprietà: Reinero Sergio. Comune di: Locana F. n. 92 mapp. 179

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare:

Ai sensi dell’art. 2 della L. 02/02/1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori di che trattasi relativamente a quanto presente in progetto, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi ed in modo particolare quelle urbanistiche.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal direttore lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della Legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari



Codice 20.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 222

Affidamento al Politecnico di Torino-Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica ed approvazione del relativo contratto per una ricerca relativa all’analisi dei colli in roccia in ambiente alpino Programma Interreg IIC “Prèvention pentes Falaises”: Spesa L. 42.597.940 (cap. 15072/99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di affidare al Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica una ricerca relativa all’analisi dei crolli in roccia in ambiente alpino - Programma Interreg IIC “Mediterraneo Occidentale Alpi Latine” Progetto “Prèvention Pentes Falaises” e di approvare il relativo contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare a tale scopo la somma di Lire 42.597.940 (o.f.c.), corrispondenti a Euro 22.000 derivante dai finanziamenti nazionale e comunitario del programma Interreg IIC, sul Capitolo 15072/99, accantonato con DGR n. 63-28992 del 20/12/99 (acc. n. 367352) e verrà corrisposta secondo le modalità di pagamento di cui al punto 8) del contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che l’iniziativa in argomento rientra tra quelle normate dall’Art. 56 della L.R. 55/81 il quale prevede che possano essere assunti impegni di spesa dopo il 30/11/99 per quelli che si rendano indispensabili.

Il Direttore regionale
Vincenzo Coccolo



Codice 20.1
D.D. 26 gennaio 2000, n. 1

Autorizzazione al Comune di Giaveno, ai sensi dell’art. 18 della Legge 64/74, per la costruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Giaveno, ai sensi dell’art. 18 della legge 02/02/1974 n. 64, all’esecuzione dei lavori in oggetto relativamente a quanto previsto in progetto e fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal direttore lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/1985.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della legge 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari



Codice 20
D.D. 26 gennaio 2000, n. 2

Autorizzazione al Comune di Perosa Argentina, ai sensi dell’art. 18 della Legge 64/74 per la ristrutturazione della Scuola Medica “C. Gouthier”. Deliberazione G.M. n. 79 del 15/4/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Perosa Argentina, ai sensi dell’art. 18 della legge 02/02/1974 n. 64, all’esecuzione dei lavori in oggetto relativamente a quanto previsto in progetto e fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal direttore lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/1985.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della legge 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari



Codice 20
D.D. 26 gennaio 2000, n. 3

Autorizzazione al Comune di Prarostino ai sensi dell’art. 18 della Legge 64/74, per la costruzione di un solaio all’interno del bocciodromo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Prarostino, ai sensi dell’art. 18 della legge 02/02/1974 n. 64, all’esecuzione dei lavori in oggetto relativamente a quanto previsto in progetto e fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal direttore lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/1985.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della legge 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari



Codice 20
D.D. 26 gennaio 2000, n. 4

L. 9/7/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. L. 2/2/74 n. 64. Progetto: per lavori di ristrutturazione edilizia. Proprietà Agnello Marco. Comune di: Aisone (CN) F. 3 Mapp. n. 142-143

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di Autorizzare:

Ai sensi dell’art. 2 della L. 02/02/1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori di che trattasi relativamente a quanto presente in progetto, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi ed in modo particolare quelle urbanistiche.

A lavori ultimati dovrà essere presentato dal direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della Legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari



Codice 20
D.D. 26 gennaio 2000, n. 5

L. 9/7/1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. L. 2/2/74 n. 64. Progetto di realizzazione di lavori relativi a copertura portico, pervenuto con prot. 106 del 10/1/2000. Proprietà: Giovanni Valsarola; F. n. 5 n. 666 (ex 209) - 347 sub 2. Comune: Borgofranco d’Ivrea (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di Autorizzare:

Ai sensi dell’art. 2 della L. 02/02/1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori di che trattasi relativamente a quanto presente in progetto, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi ed in modo particolare quelle urbanistiche.

A lavori ultimati dovrà essere presentato dal direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della Legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Andrea Lazzari



Codice 21.5
D.D. 14 luglio 1999, n. 322

Reimpegno della somma di L. 250.000.000 sul cap. 27190 del Bilancio di previsione per l’anno 1999 a favore del Comune di Cortemilia per la gestione dell’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di reimpegnare, per le motivazioni e per le iniziative indicati in premessa, la somma di Lire 250.000.000 sul cap. 27190 del bilancio di previsione 1999, già impegnata con D.G.R. n. 418-14904 del 29/11/1996 (I. 262736) a favore del Comune di Cortemilia (CN).

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.5
D.D. 15 settembre 1999, n. 425

Reimpegno della somma di L. 290.000.000 sul cap. 27190 del Bilancio di previsione per l’anno 1999 a favore della Comunità Montana Valsesia per la gestione dell’Ecomuseo della Valsesia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di reimpegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di Lire 290.000.000 sul cap. 27190 del bilancio di previsione 1999, già impegnata con D.G.R. n. 418-14904 del 29/11/1996 sul cap. 26865 del bilancio di previsione 1996 (I. 262736) a favore della Comunità Montana Valsesia.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.2
D.D. 10 novembre 1999, n. 542

Regolamento CE 2081/93 Ob. 2 - Azione 2.4. “Progetti Integrati di area” - DOC.U.P. 94-96 - Accertamento di economie di spesa sulle Misura 2.4.1 e 2.4.2 - Riduzione impegno di spesa assunto con Determinazione dirigenziale n. 195 del 24.5.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto delle rinunce ai contributi espresse dagli Enti di cui all’Allegato A);

- di prendere atto delle riduzioni di spesa sull’Azione 2.4.1. in conseguenza a minori spese sostenute per la realizzazione delle opere di cui all’allegato C);

- di accertare un’economia di spesa sull’Azione 2.4.1 pari a L. 3.844.179.630.=, ripartita per L. 2.216.300.803.= sul cap. 25632/96 (I 253988), per L. 130.627.027.= sul cap. 25634/96 (I 253989) e per L. 1.497.251.800.= sul cap. 25636/96 (I 253990);

- di prendere atto delle riduzioni dell’impegno di spesa effettuate con Determinazione dirigenziale n. 64 del 5.11.1997 sul cap. 25632/96 (I 253988) per L. 1.959.168.400.=, sul cap. 25634/99 (I 253989) per L. 3.385.145.400.=, per L. 855.586.200.= sul cap. 25636/96 (I 253990) in ordine agli Enti beneficiari di cui all’allegato B) in conseguenza della riprogrammazione dei contributi medesimi sul DOCUP 97-99 - Regolamento CE 2081/93 Ob. 2;

- di accertare inoltre un’economia di spesa sull’Azione 2.4.1. pari a L. 330.227.800.= derivata da riduzioni dell’entità dei contributi concessi agli Enti di cui all’elenco D) in conseguenza a minori spese sostenute per la realizzazione delle opere.

Ne consegue una riduzione dell’impegno di spesa assunto con Determinazione dirigenziale n. 195 del 24.5.1999 sul capitolo 25633/99 (I 359268) per L. 330.227.800.=;

- di prendere atto delle rinunce espresse in seno all’Azione 2.4.2. dai soggetti beneficiari di cui all’allegato E);

- di revocare i contributi concessi ai soggetti beneficiari di cui all’Allegato F) per le motivazioni a fianco di ciascuno di essi indicato, in seno all’Azione 2.4.2.;

- di prendere atto delle riduzioni di spesa di cui all’Allegato G), in conseguenza a minori spese sostenute per la realizzazione delle opere (Azione 2.4.2);

- di accertare, per quanto espresso in premessa, un’economia di spesa sulla Misura 2.4.2. pari a L. 4.672.732.855.= ripartita per L. 932.567.600.= sul cap. 25632/96 (I 253992), per L. 3.740.157.895.= sul cap. 25634/96 (I 253995) e per L. 7.360 sul cap. 25636/96 (I 253996).

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.2
D.D. 10 novembre 1999, n. 543

Regolamento CE 2081/93 Ob. 2 - Azione 2.2 “Aiuti agli investimenti turistici” - DOC.U.P. 94-96 - Accertamento di economie di spesa - Riduzione impegno di spesa assunto con Determinazione dirigenziale n. 263 dell’1.7.1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto delle rinunce ai contributi espresse dai soggetti indicati nell’Allegato A);

- di revocare i contributi ai soggetti beneficiari di cui all’allegato B), per le motivazioni a fianco di ciascuno di essi indicate;

- di prendere atto delle riduzioni dell’entità dei contributi erogati ai soggetti beneficiari di cui all’elenco C);

- di accertare in seno all’Azione 2.2 del Regolamento CE 2081/93 - ob. 2 DOCUP 94-96, un’economia di L. 670.892.950.= ripartito per L. 627.831.100.= sul cap. 25636/95 (I 232378) e per L. 43.061.850.= sul cap. 25636/96 (I 245300);

- di prendere atto delle rinunce ai contributi concessi espresse dai soggetti beneficiari indicati nell’allegato D) ed accertare un’economia di spesa prodotta pari a L. 968.175.000.=, riducendo per pari importo l’impegno di spesa assunto con Determinazione dirigenziale n. 263 dell’1.7.1998 sul cap. 25635/98 (I 315524) relativo all’Azione 2.2;

- di accertare l’economia di spesa pari a L. 434.533.883.= determinata da riduzione dell’entità dei contributi erogati ai soggetti beneficiari di cui all’allegato E), in conseguenza di minori spese sostenute per la realizzazione delle opere e ridurre del medesimo importo l’impegno di spesa assunto con Determinazione dirigenziale n. 263 dell’1.7.1998 sul cap. 25635/98 (I 315524) relativo alla citata Azione 2.2.

Pertanto sulla base di quanto sopra dovrà essere ridotto l’impegno di spesa assunto con Determinazione dirigenziale n. 263 dell’1.7.1998 sul cap. 25635/98 (I 315524) per un totale complessivo di L. 1.402.708.883.=.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.2
D.D. 10 novembre 1999, n. 544

Regolamento CE 2081/93 Ob. 2 - Azione 2.1 “Infrastrutture turistiche” - DOC.U.P. 94-96 - Accertamento di economie di spesa - Riduzione impegno di spesa assunto con Determinazioni dirigenziali n. 126 del 20.4.1998 e n. 394 del 6.10.1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto delle rinunce ai contributi espresse dagli Enti indicati nell’Allegato A);

- di revocare il contributo in conto capitale nella misura di L. 322.000.000.= concesso all’Ente di cui all’allegato A1) per la motivazione a fianco di essa indicata;

- di prendere atto della riduzione dell’entità dei contributi concessi a favore dei beneficiari indicati nell’elenco B;

- di accertare in seno all’Azione 2.1 del Regolamento CE 2081/93 Ob. 2 DOC.U.P. 94-96, le economie di spesa per un totale di L. 3.285.405.500.= da ripartire per L 1.751.942.950.= sul cap. 25632/95 (I 235557) e per L. 1.533.462.550.= sul cap. 25636/95 (I 235559);

- di accertare un’economia di spesa pari a L. 1.790.876.182.= determinata da riduzioni dell’entità dei contributi erogati a favore dei beneficiari di cui all’elenco C) compresi nell’Azione 2.1.

- di ridurre di conseguenza l’impegno di spesa assunto con Determinazione n. 126 del 20.4.1998 sul cap. 25633/98 (I 310184) per L. 138.942.640.= e l’impegno di spesa assunto con la Determinazione n. 394 del 6.10.1998 sul cap. 25633/98 (I 325445) per L. 745.257.500.= e sul cap. 25635/98 (I 325446) per L. 906.676.042.=.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.2
D.D. 10 novembre 1999, n. 545

Regolamento CE 2081/93 Ob. 2 Asse 2 Turismo Misura 2.2A) “Rafforzamento e sviluppo dei sistemi turistici - Infrastrutture turistiche” - DOC.U.P. 97-99 - Accertamento di economie di spesa - Riduzione impegni assunti con Determinazione dirigenziale n. 64 del 5.11.1997

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di accertare le economie di spesa per un totale complessivo di L. 2.946.265.655.=, prodotte dai beneficiari di cui agli elenchi A) e B) parte integrante del presente atto;

- di ridurre l’impegno di spesa precedentemente assunto con Determinazione dirigenziale n. 64 del 5.11.1997 dell’importo complessivo di L. 2.946.265.655.= ripartito per L. 1.767.759.393.= sul cap. 26834/97 I 296118 - (FESR), per L. 589.253.131.= sul cap. 26832/97 I 296121 - (Stato) e per L. 589.253.131.= sul cap. 26836/97 I 296123 - (Regione).

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.2
D.D. 10 novembre 1999, n. 546

Regolamento CE 2081/93 Ob. 2 Azione 2.4.1 “Progetti Integrati di area” DOC.U.P. 94-96 - Reimpegno e liquidazione spesa di L. 5.000.000.= sul cap. 25635/99 a completamento di contributo parzialmente erogato - Comune di Vauda C.se - Istanza 17/C/95

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di reimpegnare e liquidare la spesa di L. 5.000.000.= sul cap. 25635/99 (Prec. Imp. sul cap. 25634/96 I 253989 - D.G.R. n. 18-11178 del 2.8.1996) a favore del Comune di Vauda C.se a completamento del contributo in conto capitale nella misura di L. 169.619.800.= parzialmente erogato con mandato n. 42931/98 e n. 42932/98, ai sensi del Regolamento CE 2081/93 ob. 2 Azione 2.4.1 DOC.U.P. 94-96, per la realizzazione di un centro di accoglienza turistica e documentazione.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.1
D.D. 17 novembre 1999, n. 555

L.r. 75/96 art. 17. Concessione di contributi. Spesa di L. 25.000.000 Cap. 14730/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare, per le motivazioni sopra espresse, la somma di L. 25.000.000 sul cap. 14730 del bilancio 1999 a favore dei seguenti Consorzi:

Consorzio Turistico Valle Vigezzo, con sede in Santa Maria Maggiore (VB) p.zza Risorgimento n. 28, L. 15.000.000. - Consorzio Piemonte, con sede in Bosia (CN), Via Lupiano 7, L. 10.000.000;

- di liquidare, ai sensi dell’art. 17 della l.r. 75/96, per le attività di commercializzazione del prodotto turistico per l’anno 1999, il contributo di L. 25.000.000 a favore dei Consorzi sopra citati, così come indicato al punto precedente.

La liquidazione dei contributi concessi sarà disposta, previo accertamento dell’avvenuta realizzazione del programma di attività presentato e dietro presentazione della documentazione indicata nei criteri di applicazione dell’art. 17 L.R. 75/96.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.1
D.D. 24 novembre 1999, n. 565

DGR 56-27121 del 10.4.99 e DGR 85-28645 del 15.11.99. Liquidazione fattura n. 23 del 6.8.99 presentata da Expo Turist di Alba. Impegno di spesa L. 2.924.412.= cap. 14600/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di liquidare per i motivi espressi in premessa la fattura n. 23 del 6.8.99 per un importo di L. 33.072.000.= presentata dal Expo-Turist soc. coop. a.r.l. - P.zza San Paolo, 3 - Alba, mediante accredito su conto corrente bancario.

Alla spesa di L. 33.072.000.= si fa fronte nella misura di L. 8.727.800.= con impegno n. 352881 assunto con determina n. 238 del 21.6.99, nella misura di L. 21.419.788.= con impegno n. 353364 assunto con determina n. 251 del 22.6.99 e nella misura di L. 2.924.412.= con nuovo impegno da assumere sul cap. 14600 del bilancio per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.1
D.D. 24 novembre 1999, n. 566

Affidamento incarico di consulenza e collaborazione per lo studio e la realizzazione di progetti grafici e creativi necessari per la promozione di singoli eventi in vista dei Giochi Olimpici invernali del 2006, all’Agenzia W.D.M. di Torino. Spesa di L. 96.000.000.= cap. 10870/99 (acc. n. 359380)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di affidare all’Agenzia W. D. M. corrente in Torino - Via Tirreno 11/B, l’incarico di collaborazione per lo studio e la realizzazione di progetti grafici e creativi necessari per la promozione di singoli eventi in vista dei Giochi Olimpici invernali del 2006;

- di impegnare la spesa di L. 96.000.000.= oneri fiscali inclusi, per il pagamento della relativa collaborazione sul cap. 10870 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’anno 1999 - acc. N. 359380 che ne registra la disponibilità (Imp. 365399)

- di approvare lo schema di convenzione, che indica tempi e modalità di esecuzione dell’incarico in oggetto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore regionale
Luigi Momo



Codice 21.2
D.D. 29 novembre 1999, n. 575

Leggi Regionali 15.5.1987 n. 27 e 11.4.1990 n. 27 “Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell’offerta turistica” - Reimpegno di spesa di L. 100.000.000.= sul capitolo 25830/99 (Acc. n. 364211) - Istanza NO 76/90

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di reimpegnare la spesa di L. 100.000.000.= sul capitolo 25830/99 (Acc. 364211 - Prec. Imp. capitolo 8490/90 - I. 129839) per la liquidazione del contributo in conto capitale concesso, ai sensi delle LL.RR. 27/87 - 27/90 alla S.r.l. S.I.A.V. per il completamento di un edificio ad uso dell’albergo La Palma (Imp. 365256).

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.3
D.D. 29 novembre 1999, n. 576

Gestione stralcio soppresse A.P.T.. Impegno di spesa di L. 64.018.987 - Cap. 14622/99 (acc. n. 344867)

(omissis)

Il Dirigente responsabile
Gaudenzio De Paoli



Codice 21.1
D.D. 29 novembre 1999, n. 587

Autorizzazione liquidazione fatture relative a servizi effettuati in occasione di manifestazioni e attività di promozione turistica in Italia e all’estero. Impegno L. 27.075.100.= cap. 14600/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di pagare, per le motivazioni indicate in premessa, gli oneri come nell’elenco sottoindicato:


Iniziativa    Prestazione    Soggtto    Importo    Fattura

Conferenze stampa ENIT    Trasporto materiale    Turismo Torino - Via Bogino, 9 - Torino    1.281.600    n. 11 dell’1.7.99

Manifestazioni sportive    Acquisto premi    Libreria Antiquaria Soave -
        Via Po, 48 - Torino    200.000    n. 18 del 2.9.99

Manifestazioni sportive    Acquisto premi    Giorgio Coppe - Via Gioberti, 1 - Torino    990.000    n. 229 del 02.08.99

Riprese Televisive    Ospitalità e Pernottamenti
    alberghieri    Jolly Hotel Ligure - P.zza Carlo
        Felice, 85 Torino    2.166.500    n. 01837 del 2.10.99

Magazzino    Locazione mesi
    luglio-agosto ‘99    Studio Prap - Via Filangieri,
        14 - Torino    6.000.000    n. 96 del 30.7.99

1a Conferenza Regionale dei
Piemontesi nel Mondo    Plateatico Sala 500    Expo 2000 Via Nizza, 280 Torino    2.172.000    n. 911 del 15.11.99

1a Conferenza Regionale dei
Piemontesi nel Mondo    Allestimento e arredo     Isaia Communications - Str. Del Balzetto
    Sala    2/a - Castiglione Tor.se    6.390.000    n. 20 del 25.11.99


VI^ Festival dei Laghi di Danza    Noleggio e posa palchi    Comune di Orta San Giulio    7.875.000 o.f.c.    Rendiconto
                corredato da
                documentazione
                giustificativa


- di impegnare sul capitolo 14600 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999 la somma complessiva di L. 27.075.100.= (o.f.c.) necessaria alla copertura delle azioni sopra descritte;

- di autorizzare la liquidazione, dei rendiconti e delle fatture sopra indicate, vistate per regolarità dal responsabile del Settore promozione turistica, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai beneficiari.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.2
D.D. 14 dicembre 1999, n. 613

Impegno di spesa e definizione delle modalità di controllo di attuazione del progetto 413 N+S “Mobilità turistica compatibile con l’ambiente nella zona di frontiera: creazione nuovi servizi” nell’ambito del P.O.P. Interreg II Italia-Francia 1994-1999. Lire 72.324.000 già comunicato al C.S.I. capitoli vari. Bilancio 1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di impegnare il contributo pubblico pari a L. 72.324.000= di cui L. 36.162.000= sul cap. 20974/99 (acc. n. 364268, i. 367921), L. 25.313.000= sul cap. 20976/99 (acc. n. 364269, i 367922), L. 10.849.000= sul cap. 20975/99 (acc. n. 364270, i. 367923) a favore della Provincia di Torino, con sede in Via Maria Vittoria, 12 10022 Torino;

2. di definire, nei termini sottoindicati e nel rispetto delle modalità generali stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 89-28764 del 23.11.1999, le modalità specifiche di controllo di attuazione del progetto n. 413 N+S “Mobilità turistica compatibile con l’ambiente nella zona di frontiera: creazione nuovi servizi”, finanziato nell’ambito del programma Interreg II Italia-Francia (Alpi) 1994/99;

3. che il settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, designato a responsabile del controllo di attuazione del progetto, provvederà a:

3.1. effettuare il controllo tecnico, amministrativo e finanziario del progetto - con riferimento alle pertinenti discipline comunitaria, statale e regionale - sia attraverso sopralluoghi e sia mediante verifica - almeno una volta all’anno e comunque prima delle erogazioni successive al primo anticipo - della documentazione amministrativa e contabile;

3.2. fornire - al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Regionale Economia Montana e Foreste - periodiche informazioni sullo stato di attuazione del progetto;

3.3. conservare, nell’archivio corrente, copia della documentazione contabile e amministrativa del progetto per i tre anni successivi all’ultimo pagamento effettuato dalla Commissione Europea in relazione all’insieme del programma;

4. di dare atto che, in conformità con quanto indicato nel regolamento interno di attuazione del programma Interreg II e nel vademecum, ai beneficiari fanno carico i seguenti obblighi:

4.1. attuare il progetto con le modalità indicate nella scheda progettuale e nel Programma Dettagliato di Attuazione, come specificato al paragrafo successivo, con l’osservanza della disposizione di cui al comma 2, paragrafo 2.3. del regolamento interno di attuazione del programma Interreg italo-francese concernente le procedure da seguire per la validazione delle modificazioni progettuali, ove strettamente necessarie - e nel rispetto - per quanto concerne l’ammissibilità delle spese nel quadro dei Fondi Strutturali Comunitari - della decisione della Commissione Europea C(97) 1035/6 del 25 aprile 1997 (norme SEM 2000);

4.2. predisporre e presentare al Settore incaricato del controllo attuativo un Programma Dettagliato di Attuazione (P.D.A.) in cui dovranno essere individuati i contenuti operativi, i relativi costi, le fasi e i tempi per l’attuazione del progetto in accordo con la scheda progettuale di predisposizione dello stesso;

4.3. assicurare il cofinanziamento del progetto nella misura del 30% della spesa totale sostenuta pari a L. 30.996.000=;

4.4. aprire per la gestione dei fondi relativi al progetto appositi capitoli di bilancio di entrata e uscita;

4.5. tenere costantemente aggiornate, per il progetto, separate scritture contabili che indichino, per ciascuna spesa, la data della registrazione contabile, l’importo, l’identificazione del documento giustificativo, la data ed il metodo di pagamento.

Tali scritture devono essere corredate dei necessari giustificativi di spesa.

Nel caso di spese che si riferiscano solo in parte al progetto cofinanziato, deve essere adeguatamente giustificata la ripartizione dell’importo tra operazioni cofinanziate e altre operazioni;

4.6. fornire al Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, responsabile del controllo, sulla base della modulistica predisposta al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Economia Montana e Foreste;

4.6.1 trimestralmente l’elenco, distinto per mese, dei pagamenti effettuati;

4.6.2 annualmente e su richiesta, la documentazione sullo stato di attuazione dell’intervento e sulla sua conformità al progetto approvato;

4.7. accettare il controllo dei competenti organi comunitari statali e regionali - quest’ultimo da esercitarsi da parte del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica - sull’attuazione del progetto e sull’utilizzo del contributo erogato;

4.8. menzionare, nelle attività obbligatorie di informazione e pubblicità relative al progetto, la partecipazione finanziaria dell’Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione, con le modalità operative indicate nella “Guida pratica” predisposta dalla Commissione Europea in applicazione della propria decisione 94/342/CE del 31 maggio 1994;

4.9. produrre la documentazione di rendicontazione finale del progetto entro 90 giorni dalla sua ultimazione ed in ogni caso entro il termine, fissato dalla Commissione Europea, per la chiusura dei pagamenti dell’intero programma (31.12.2001);

4.10. conservare la documentazione contabile e amministrativa relativa all’attuazione del progetto per i tre anni successivi all’ultimo pagamento effettuato dalla Commissione Europea in relazione all’insieme del programma;

5. di stabilire, inoltre, che la liquidazione del contributo pubblico di competenza del Piemonte - comprendere le quote comunitaria, statale e regionale - al beneficiario capofila di parte italiana, sia effettuata in conformità con quanto indicato al comma 7 del paragrafo 2.3 del regolamento interno di attuazione del programma Interreg italo-francese con le seguenti modalità:

5.1. per il 40% del contributo assegnato a seguito di:

5.1.1. presentazione del Programma Dettagliato di Attuazione (P.D.A.) da parte del beneficiario al Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica;

5.1.2. comunicazione, da parte del beneficiario al Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica della Regione Piemonte, dell’inizio delle attività previste dal progetto secondo le modalità stabilite nel P.D.A. (comunicazione sottoscritta del beneficiario corredata della documentazione comprovante l’avvio attività);

5.2. per l’80% del contributo assegnato - decurtato dell’anticipo di cui al par. 5.1. - ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario di aver sostenuto spese non inferiori al 30% del totale programmato di parte italiana, previa verifica contabile da parte del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica;

5.3. per il 100% del contributo effettivamente maturato in relazione alla spesa finale sostenuta dal beneficiario - al netto degli anticipi di cui al par. 5.1. e 5.2. - ad avvenuta rendicontazione finale della spesa e presentazione della relazione finale di attuazione del progetto, previa attestazione del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, in ordine alla congruità tecnica e finanziaria dell’intervento effettuato rispetto alle indicazioni progettuali.

La liquidazione dei contributi alla Provincia di Torino è subordinata all’osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dal presente provvedimento.

La mancata osservanza di detti obblighi può comportare la riduzione o, nei casi più gravi, la revoca del contributo assegnato, da deliberarsi dalla Giunta regionale su motivata proposta del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica e sentito il beneficiario;

6. di fissare - in coerenza con quanto indicato nella scheda progettuale riguardo al calendario dei lavori e in considerazione della data di ammissione a finanziamento del progetto - nel 31/10/2001 il termine per la chiusura dei pagamenti relativi al progetto da parte della Provincia di Torino;

7. di fissare nel 31 dicembre 1999 il termine entro cui impegnare la spesa complessiva prevista per l’attuazione del progetto, provvedendo all’aggiudicazione dei lavori, delle forniture, dei servizi da realizzare mediante affidamento esterno, nel rispetto delle norme vigenti in materia, pena la revoca totale o parziale del contributo stesso;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Economia Montana e Foreste e alla Provincia di Torino.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.2
D.D. 14 dicembre 1999, n. 614

Impegno di spesa e definizione delle modalità di controllo di attuazione del progetto 411N “Sviluppo transfrontaliero dell’accoglienza turistico-pedagogica in ambienta rurale” nell’ambito del P.O.P. Interreg II Italia-Francia 1994-1999. Lire 79.484.000.= capitoli vari. Bilancio 1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di impegnare il contributo pubblico pari a L. 79.484.000= di cui L. 39.742.000= sul cap. 20974/99 (acc. n. 364268, i. 367930), L. 27.819.000= sul cap. 20976/99 (acc. n. 364269, i. 367931), L. 11.923.000= sul cap. 20975/99 (acc. n. 364270, i. 367932), a favore del Consorzio Regionale Agriturismo Piemonte, con sede in Via Roma, 22 10063 - Perosa Argentina (TO);

2. di definire, nei termini sottoindicati e nel rispetto delle modalità generali stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 89-28764 del 23.11.1999, le modalità specifiche di controllo di attuazione del progetto n. 411N “Sviluppo transfrontaliero dell’accoglienza turistico-pedagogica in ambiente rurale”, finanziato nell’ambito del programma Interreg II Italia-Francia (Alpi) 1994/99;

3. che il settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, designato a responsabile del controllo di attuazione del progetto, provvederà a:

3.1. effettuare il controllo tecnico, amministrativo e finanziario del progetto - con riferimento alle pertinenti discipline comunitaria, statale e regionale - sia attraverso sopralluoghi e sia mediante verifica - almeno una volta all’anno e comunque prima delle erogazioni successive al primo anticipo - della documentazione amministrativa e contabile;

3.2. fornire - al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Regionale Economia Montana e Foreste - periodiche informazioni sullo stato di attuazione del progetto;

3.3. conservare, nell’archivio corrente, copia della documentazione contabile e amministrativa del progetto per i tre anni successivi all’ultimo pagamento effettuato dalla Commissione Europea in relazione all’insieme del programma;

4. di dare atto che, in conformità con quanto indicato nel regolamento interno di attuazione del programma Interreg II e nel vademecum, ai beneficiari fanno carico i seguenti obblighi:

4.1. attuare il progetto con le modalità indicate nella scheda progettuale e nel Programma Dettagliato di Attuazione, come specificato al paragrafo successivo, con l’osservanza della disposizione di cui al comma 2, paragrafo 2.3. del regolamento interno di attuazione del programma Interreg italo-francese concernente le procedure da seguire per la validazione delle modificazioni progettuali, ove strettamente necessarie - e nel rispetto - per quanto concerne l’ammissibilità delle spese nel quadro dei Fondi Strutturali Comunitari - della decisione della Commissione Europea C(97) 1035/6 del 25 aprile 1997 (norme SEM 2000);

4.2. predisporre e presentare al Settore incaricato del controllo attuativo un Programma Dettagliato di Attuazione (P.D.A.) in cui dovranno essere individuati i contenuti operativi, i relativi costi, le fasi e i tempi per l’attuazione del progetto in accordo con la scheda progettuale di predisposizione dello stesso;

4.3. assicurare il cofinanziamento del progetto nella misura del 30% della spesa totale sostenuta pari a L. 34.066.000=;

4.4. aprire apposito c/c bancario per la gestione dei fondi relativi al progetto ed effettuare i pagamenti esclusivamente a mezzo di assegno o bonifico bancario a valere sul conto medesimo;

4.5. tenere costantemente aggiornate, per il progetto, separate scritture contabili che indichino, per ciascuna spesa, la data della registrazione contabile, l’importo, l’identificazione del documento giustificativo, la data ed il metodo di pagamento.

Tali scritture devono essere corredate dei necessari giustificativi di spesa.

Nel caso di spese che si riferiscano solo in parte al progetto cofinanziato, deve essere adeguatamente giustificata la ripartizione dell’importo tra operazioni cofinanziate e altre operazioni;

4.6. fornire al Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, responsabile del controllo, sulla base della modulistica predisposta al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Economia Montana e Foreste;

4.6.1 trimestralmente l’elenco, distinto per mese, dei pagamenti effettuati;

4.6.2 annualmente e su richiesta, la documentazione sullo stato di attuazione dell’intervento e sulla sua conformità al progetto approvato;

4.7. accettare il controllo dei competenti organi comunitari statali e regionali - quest’ultimo da esercitarsi da parte del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica - sull’attuazione del progetto e sull’utilizzo del contributo erogato;

4.8. menzionare, nelle attività obbligatorie di informazione e pubblicità relative al progetto, la partecipazione finanziaria dell’Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione, con le modalità operative indicate nella “Guida pratica” predisposta dalla Commissione Europea in applicazione della propria decisione 94/342/CE del 31 maggio 1994;

4.9. produrre la documentazione di rendicontazione finale del progetto entro 90 giorni dalla sua ultimazione ed in ogni caso entro il termine, fissato dalla Commissione Europea, per la chiusura dei pagamenti dell’intero programma (31.12.2001);

4.10. conservare la documentazione contabile e amministrativa relativa all’attuazione del progetto per i tre anni successivi all’ultimo pagamento effettuato dalla Commissione Europea in relazione all’insieme del programma;

5. di stabilire, inoltre, che la liquidazione del contributo pubblico di competenza del Piemonte - comprendere le quote comunitaria, statale e regionale - al beneficiario capofila di parte italiana, sia effettuata in conformità con quanto indicato al comma 7 del paragrafo 2.3 del regolamento interno di attuazione del programma Interreg italo-francese con le seguenti modalità:

5.1. per il 40% del contributo assegnato a seguito di:

5.1.1. presentazione del Programma Dettagliato di Attuazione (P.D.A.) da parte del beneficiario al Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica;

5.1.2. comunicazione, da parte del beneficiario al Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica della Regione Piemonte, dell’inizio delle attività previste dal progetto secondo le modalità stabilite nel P.D.A. (comunicazione sottoscritta del beneficiario corredata della documentazione comprovante l’avvio attività);

5.2. per l’80% del contributo assegnato - decurtato dell’anticipo di cui al par. 5.1. - ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario di aver sostenuto spese non inferiori al 30% del totale programmato di parte italiana, previa verifica contabile da parte del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica;

5.3. per il 100% del contributo effettivamente maturato in relazione alla spesa finale sostenuta dal beneficiario - al netto degli anticipi di cui al par. 5.1. e 5.2. - ad avvenuta rendicontazione finale della spesa e presentazione della relazione finale di attuazione del progetto, previa attestazione del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, in ordine alla congruità tecnica e finanziaria dell’intervento effettuato rispetto alle indicazioni progettuali.

La liquidazione dei contributi alla Provincia di Torino è subordinata all’osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dal presente provvedimento.

La mancata osservanza di detti obblighi può comportare la riduzione o, nei casi più gravi, la revoca del contributo assegnato, da deliberarsi dalla Giunta regionale su motivata proposta del Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica e sentito il beneficiario;

6. di fissare - in coerenza con quanto indicato nella scheda progettuale riguardo al calendario dei lavori e in considerazione della data di ammissione a finanziamento del progetto - nel 31/10/2001 il termine per la chiusura dei pagamenti relativi al progetto da parte del Consorzio Regionale Agriturismo Piemonte;

7. di fissare nel 31 dicembre 1999 il termine per l’inizio delle attività previste dal progetto 411N “Sviluppo transfrontaliero dell’accoglienza turistico pedagogica in ambiente rurale”, nel rispetto delle norme vigenti in materia, pena la revoca totale o parziale del contributo stesso;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Politiche Comunitarie della Direzione Economia Montana e Foreste e al Consorzio Regionale Agriturismo Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.7
D.D. 17 dicembre 1999, n. 618

L.R. 25/94 - Istanza 30/9/99 del Comune di Macugnaga richiedente un permesso di ricerca per acque minerali in loc. Scheber del Comune di Macugnaga (Vb). Accoglimento

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - Al Comune di Macugnaga (Vb) è accordato per anni due (a decorrere dalla data d’esecutività del presente atto) il permesso di ricerca per acque minerali denominato “Scheber”, interessante il territorio del Comune di Macugnaga (Vb).

Art. 2 - L’area del permesso minerario ha una superficie di ettari 150,9 ed è individuata con linea di colore verde nella C.T.R. in scala 1:10000 allegata al presente atto per formarne parte integrante.

Art. 3 - L’Amministrazione Comunale di Macugnaga è tenuta:

a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 679.500 (seicentosettantanovemila cinquecento) oltre IVA pari a L. 135.900 (centotrentacinquemila novecento) da introitare sul cap. 2120 del bilancio 1999 (acc. n. 368252/99 nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 1999 (acc. n. 368253/9) i predetti importi dovranno essere effettuati mediante distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107 intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello 165 - Torino;

b) a notificare prima dell’inizio dei lavori copia del presente atto a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca;

c) ad informare, ogni quattro mesi, l’Amministrazione Regionale - Settore Programmazione e Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Terme sull’andamento dei lavori e risultati ottenuti;

d) a fornire, ai funzionari del predetto Settore, tutti i mezzi necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che verranno richieste;

e) ad attenersi a tutte le disposizioni vigenti in materia, ivi compresi il D.P.R. n. 128/59 e successive modificazioni e la L.R. n. 4/85 e alle ulteriori prescrizioni che comunque venissero impartite dall’Amministrazione regionale.

Art. 4 - Il conferimento del permesso minerario è vincolato all’osservanza sia del programma dei lavori in allegato all’istanza 30/9/99 che della D.G.R. n. 12-12612 del 7/10/1996.

Art. 5 - Il permesso minerario è accordato senza il pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi ed è valido nei suoi riguardi tecnico-minerari, fatte salve le competenze di altri organi ed Amministrazioni.

Art. 6 - L’eventuale trasformazione del permesso minerario in concessione sarà vincolata a quanto dettato dalla L.R. 40/98 e dall’art. 24 del D.L.vo n. 152 dell’11/5/99.

Art. 7 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Luigi Momo



Codice 21.7
D.D. 17 dicembre 1999, n. 619

L.R. 25/94. Istanza 14/07/99 della Società S. Pellegrino S.p.A., richiedente un permesso di ricerca per acque minerali denominato “Mindino”, in Comune di Garessio (Cn). Accoglimento

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - Alla Soc. San Pellegrino S.p.A., con sede in Milano, Via Castelvetro 17-23 e stabilimento in Garessio, Via Rovere, 41, è accordato per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di esecutività del presente atto, il permesso di ricerca per acque minerali denominato “Mindino” in Comune di Garessio (Cn).

Art. 2 - L’area del permesso minerario ha una superficie di ettari 142, è individuata con linea continua di colore rosso sulla C.T.R. in scala 1:10.000 allegata al presente atto per formarne parte integrante.

Art. 3 - La società permissionaria è tenuta:

a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 639.000 (seicentotrentanovemila) oltre I.V.A. pari a L. 127.800 (centoventisettemila ottocento) da introitare sul cap. n. 2120 del bilancio 1999 (acc. n. 368254/99) nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 1999 - acc. n. 368255/99 i predetti importi dovranno essere effettuati mediante distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107, intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino;

b) a notificare prima dell’inizio dei lavori copia del presente atto a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca mineraria;

c) ad informare, ogni quattro mesi, l’Amministrazione Regionale - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali, sull’andamento dei lavori e risultati ottenuti;

d) a fornire ai funzionari del predetto settore regionale tutti i mezzi necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) ad attenersi a tutte le disposizioni vigenti in materia, ivi compresi il D.P.R. n. 128/59 e successive modificazioni e la L.R. n. 4/85 e alle ulteriori prescrizioni che comunque venissero impartite dall’Amministrazione regionale.

Art. 4 - L’accordo del permesso minerario è vincolato all’osservanza sia del programma dei lavori (per quanto concerne la sola 1ª fase autorizzata col presente atto) che della D.G.R. n. 12-12612 del 7/10/96.

Art. 5 - Il permesso minerario è accordato senza il pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi ed è valido nei suoi riguardi tecnico-minerari, fatte salve le competenze di altri organi ed Amministrazioni.

Art. 6 - L’eventuale trasformazione del permesso minerario in concessione sarà vincolata a quanto dettato dalla L.R. 40/98 e dall’art. 24 del D.L.vo n. 152 dell’11/5/99.

Art. 7 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Luigi Momo



Codice 21.7
D.D. 17 dicembre 1999, n. 620

L.R. 25/94 - Ampliamento e definizione delle aree di protezione della concessione per acque minerali “Bardella”, in Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - E’ ampliata (per le motivazioni espresse in premessa) da ettari 0,36 ad ettari 0,75 l’area della concessione per acque minerali “Bardella”, in Comune di Castelnuovo Don Bosco di cui è titolare l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Don Bosco (At), la parte così ampliata della concessione mineraria è conferita per una durata di anni 20 (venti) con decorrenza dal 8/10/1999.

Art. 2 - La nuova perimetrazione della concessione mineraria è riportata sulla planimetria in scala 1:2000 allegata alla perizia redatta in data 10/11/99 e formanti parte integrante al presente atto.

Art. 3 - Sono individuate ed approvate (così come dalla perizia in data 10/11/99 di cui al precedente articolo) le aree di protezione assoluta e salvaguardia della fonte minerale.

Art. 4 - Le aree approvate al precedente art. 3 sono vincolate a quanto indicato all’art. 18 della L.R. 25/94 ed il Comune di Castelnuovo Don Bosco è tenuto ad adeguare i propri strumenti urbanistici entro 6 mesi dalla data di ricevimento del presente atto.

Art. 5 - Il concessionario è tenuto:

a) alla corresponsione alla Regione Piemonte della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 60/97 pari a L. 1.936.000 (unmilione novecentotrentaseimila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 1999 (acc. n. 368256/99, mentre per quanto riguarda la corresponsione del canone annuo pari a L. 750.000 (settecentocinquantamila) oltre I.V.A., l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Don Bosco ne è esente ai sensi dell’art. 4, lettera b ter della L.R. n. 3/97;

b) il versamento della tassa di concessione regionale di cui al precedente punto a) deve essere effettuato sul c.c.p. n. 10364107 intestato a Regione Piemonte - Tesoreria - P.zza Castello 165 - 10122 Torino;

c) a far pervenire al settore regionale competente entro giorni 30 dal ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.

Art. 6 - Sono fatte salve le competenze di altri organi ed Amministrazioni ed i diritti dei terzi.

Art. 7 - Copia del presente atto sarà inviata agli Enti locali interessati e per opportuna conoscenza al Settore regionale Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ed è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Direttore regionale
Luigi Momo



Codice 21.7
D.D. 17 dicembre 1999, n. 621

L.R. 25/94. Concessione per acque minerali “Fonte Abrau”, in Comune di Chiusa Pesio (CN). Aggiornamento pertinenze minerarie

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - Nell’ambito della concessione per acque minerali “Fonte Abrau” in Comune di Chiusa Pesio (Cn) di cui è titolare la Soc. Idrominerale Abrau SIA S.r.l. con sede in Chiusa Pesio - Fraz. Abrau - Via Provinciale Pianfei, 16, sono aggiornate a modificazione del provvedimento citato in premessa le pertinenze della concessione come da perizia asseverata in data 18/11/99 formante l’allegato “A” costituente parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Qualsiasi modificazione allo stato delle pertinenze della concessione, così come individuate nella perizia citata al precedente art. 1, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Settore Regionale Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali.

Art. 3 - La Società concessionaria è tenuta a far pervenire al Settore competente, entro giorni 30 dal ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del presente provvedimento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente.

Art. 4 - Il presente atto fa salve le competenze di altri organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Art. 5 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione sul B.U.R. innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Luigi Momo



Codice 21.2
D.D. 20 dicembre 1999, n. 624

Progetto “Impianto termale Acqua calda”, Comune di Premia (VB), P.O.P. Interreg II Italia-CH 94-99, Misura 3.2 - Regia pubblica. Correzione errore materiale di registrazione impegno. Impegno di spesa di L. 1.000.000.000.= cap. n. 20953/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di impegnare a favore del Comune di Premia (VB) la somma di L. 1.000.000.000 sul cap. n. 20953/99 del Bilancio regionale 1999 (imp. n. 367969) al fine di provvedere alla correzione dell’errore materiale di mancata registrazione della somma di pari importo già impegnata con la determinazione dirigenziale della Direzione Turismo, Sport, Parchi n. 483 del 19 novembre 1998, secondo quanto specificato in premessa, completando in tal modo il finanziamento necessario per l’attuazione del Progetto “Impianto termale Acqua Calda di Longia”, compreso nel P.O.P. Interreg II Italia-Confederazione Elvetica 1994-1999, Misura 3.2, “Adeguamento delle strutture turistiche e promozione della domanda” - Regia pubblica.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21
D.D. 20 dicembre 1999, n. 633

L.r. 6/77. Erogazione contributo finanziario di L. 1.000.000.000 a favore del Comitato per l’Ostensione solenne della Sindone e per l’anno Giubilare 2000. Impegno della somma sul cap. 14600/99. (Acc. n. 366488)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare per le motivazioni esposte in premessa, la somma di lire 1.000.000.000 sul cap. 14600 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’anno 1999 - acc. 366448, che ne registra la disponibilità, in base alle variazioni allo stato di previsione della spesa, approvate con la l.r. n. 31, del 6/12/1999 (Imp. 368117);

- di erogare a favore del Comitato per l’Ostensione solenne della Sindone e per l’anno Giubilare 2000, il contributo finanziario impegnato perchè venga utilizzato nel modo seguente:

- lire 300.000.000 da destinare alla gestione del “call center”;

- lire 700.000.000 da destinare alla realizzazione della campagna di comunicazione dell’evento Giubilare e Sindonico del 2000 e delle possibilità turistiche e di accoglienza offerte.

Tale erogazione di contributo viene effettuata ai sensi dell’art. 4, l.r. n. 6, del 14/1/1977.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.1
D.D. 21 dicembre 1999, n. 643

D.G.R. n. 44-28919 del 13.12.1999. Acquisto spazi pubblicitari e prodotti editoriali. Spesa L. 243.830.000.= Cap. 14600/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di dare corso, in esecuzione delle linee programmatiche per l’Anno Giubilare 2000, al programma di interventi promo-pubblicitari e acquisto dei prodotti editoriali sopra descritti affidando i relativi incarichi alle suddette Società mediante lettera commerciale secondo gli schemi in uso all’Amministrazione regionale e con la previsione di una penalità pari al 5% del corrispettivo per inadempienze contrattuali e ritardi nell’esecuzione delle obbligazioni.

- di impegnare la somma di L. 243.830.000.=, necessaria alla liquidazione delle iniziative indicate in premessa, sul capitolo 14600 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999;

- di liquidare, mediante accredito sui conti correnti bancari indicati dai singoli beneficiari, le competenze relative ai suddetti incarichi a presentazione di fattura e previo visto apposto dal dirigente del Settore Promozione Turistica.

- di pubblicare la presente sul B.U. della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.1
D.D. 21 dicembre 1999, n. 644

Affidamento incarico per stampa cartina “Piemonte Turistico” all’Istituto Geografico De Agostini di Novara. Impegno di spesa L. 39.000.000.= cap. 14600/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di affidare, a trattativa privata, mediante lettera commerciale l’incarico relativo alla ristampa della cartina “Piemonte Turistico” in una tiratura di 50.000 copie, nei termini e alle condizioni indicate in premessa all’Istituto Geografico De Agostini corrente in Novara via G. da Verrazzano, 15 - 28100 Novara - al costo complessivo di L. 39.000.000.= IVA inclusa.

La spesa di L. 39.000.000.= è impegnata sul cap. 14600 del bilancio per l’anno 1999 e sarà liquidata mediante accredito sul c/c bancario previa presentazione di fattura vistata dal responsabile del servizio competente.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.1
D.D. 21 dicembre 1999, n. 645

Partecipazione della Regione Piemonte alla BIT di Milano 23 - 27 febbraio 2000. Prenotazione area espositiva e partecipazione Buy Italy. Impegno di spesa L. 174.532.000.= cap. 14600/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare la partecipazione della Regione Piemonte alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, programmata dal 23 al 27 febbraio 2000, provvedendo al noleggio di un’area espositiva di mq. 426, per un importo di L. 128.932.800.= comprensivo di tassa di iscrizione e dell’IVA, da liquidare mediante accredito bancario alla Expo CTS - di Milano;

- di autorizzare contestualmente la partecipazione della Regione Piemonte, al work-shop Buy Italy, riservato alla commercializzazione del prodotto turistico tra operatori della domanda e dell’offerta, provvedendo al pagamento della somma di L. 45.600.000.= comprensivo dell’IVA, quale quota di partecipazione, comprensiva del rilascio di n. 250 tessere, da liquidarsi mediante accredito bancario alla Expo-CTS di Milano - Via Londonio, 2.

La spesa complessiva di L. 174.532.000.= è impegnata sul cap. 14600 del bilancio per l’anno 1999 e sarà liquidata a presentazione di fatture vistate per regolarità dal responsabile del settore competente.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.1
D.D. 21 dicembre 1999, n. 646

Integrazione al software “EasyMap” personalizzato per gestione decentrata della informazioni turistiche. Affidamento incarico alla Best Engineering di Torino. Spesa L. 19.200.000.= cap. 14600/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare l’operazione di integrazione dell’applicativo in oggetto secondo quanto segue:

- assistenza sistemistica e gestionale per il completamento dei database da integrare nel sistema;

- assistenza tecnica telefonica fino al 31/12/2000;

- gestione immagini collegate ai singoli oggetti contenuti nei database;

- integrazione per stampa, ad uso gestionale, delle schede dei singoli oggetti contenuti nei vari database.

Di affidare l’incarico di tale operazione alla Società licenziataria del software “EasyMap” (Best Engineering S.r.l. - corrente in Torino - Corso Duca D’Aosta, 1), mediante lettera commerciale per un costo complessivo di L. 19.200.000.= (IVA compresa) da liquidare mediante accredito su conto corrente bancario;

La spesa di L. 19.200.000.= (IVA compresa) è impegnata sul capitolo 14600 del bilancio per l’anno 1999 e sarà liquidata a presentazione di fattura vistata dal responsabile del Settore competente Imp. 368173.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.1
D.D. 21 dicembre 1999, n. 647

DGR n. 47-28922 del 13.12.1999. Approvazione finanziamento progetti: Turismo Valsesia Vercelli. ICIF di Costigliole d’Asti e Agenzia Turistica Cuneese. Impegno di spesa L. 480.500.000.= (cap. 25652-25653-25654-25655-25656 del bilancio 1999)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di concedere per i motivi espressi in premessa:

all’Agenzia Turismo Valsesia Vercelli corrente in Varallo Sesia - Corso Roma 35 un finanziamento di L. 157.500.000.= per la realizzazione del progetto “Valsesia Incoming”;

all’ICIF c/o Castello di Costigliole d’Asti - P.zza Vittorio Emanuele, 10 - un finanziamento di L. 145.000.000.= per la realizzazione del progetto promozionale “ICIF 1999";

all’Agenzia Turistica Cuneese Valli Alpine e Città d’arte corrente in Cuneo - Via Vittorio Amedeo, 13 - un finanziamento di L. 178.000.000.= per la realizzazione del progetto “Sciare con gusto” “Fra enogastronomia e natura” per l’incremento delle presenze turistiche nell’area montana cuneese;

La liquidazione avverrà mediante accredito su conto corrente bancario nella misura del 50% a titolo di acconto e nella restante misura del 50% previa presentazione di dettagliato rendiconto consuntivo delle spese sostenute, corredato da idonea documentazione giustificativa, vistato dal Responsabile del Settore competente.

Alla spesa di L. 480.500.000.= si fa fronte con impegno:

nella misura di L. 183.171.000.= sul cap. 25652/99 acc. 366192 368079 Imp.

nella misura di L. 55.106.000.= sul cap. 25653/99 acc. 366193 368082 Imp.

nella misura di L. 132.219.000.= sul cap. 25654/99 acc. 366194 368085 Imp.

nella misura di L. 38.521.000.= sul cap. 25655/99 acc. 366195 368087 Imp.

nella misura di L. 71.483.000.= sul cap. 25656/99 acc. 366196 368089 Imp..

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.1
D.D. 21 dicembre 1999, n. 648

L.r. n. 75/96 - Prenotazione spazi espositivi in ambito ENIT alle manifestazioni estere per il 1° semestre 2000 - Cap. 14600/99 L. 350.000.000

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, nell’ambito del programma promozionale dell’ENIT, la partecipazione della Regione Piemonte alle manifestazioni turistiche 2000, indicate in premessa;

- Di impegnare per le finalità sopra espresse, la somma di lire 350 milioni sul capitolo 14600 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999 (accantonamento n. 366448) 368171 Imp.;

- di liquidare la somma di Lire 350.000.000 alla Direzione Generale ENIT - Via Marghera 2/6 - Roma mediante accredito sul c/c bancario, impegnandola ad emettere rendicontazione delle spese sostenute in loco, dalle delegazioni competenti al termine di ogni manifestazione.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.1
D.D. 21 dicembre 1999, n. 654

L.r. 75/96 azioni di promozione turistica con valenza giubilare realizzate dall’Agenzia di Promozione Turistica Piemontese ATR - cap. 14600/99 L. 1.567.245.000.=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di affidare a norma dei combinati disposti delle lettere c), d), h), articolo 31 L.R. 8/84, stante l’urgenza di perfezionare l’obbligazione entro l’anno e la conseguente impossibilità di indire regolare gara, l’incarico descritto in premessa all’ATR (Agenzia regionale di Promozione Turistica) - Via Viotti, 2 Torino - soggetto a maggioranza pubblica, preposto alla promozione del turismo piemontese con legge regionale n. 75/96 per un corrispettivo di Lire 1.567.245.000.=;

- di impegnare, per le finalità sopra espresse, la somma di lire 1.567.245.000.=, sul capitolo 14600 del Bilancio di previsione 1999;

- di formalizzare il contratto mediante lettera commerciale, controfirmata come sopra descritto, all’ATR per accettazione;

- di liquidare la somma di Lire 1.567.245.000, a presentazione di fatture vistate per regolarità dal Responsabile del Settore competente, mediante accredito bancario.

- L’andamento dei lavori sarà controllato periodicamente dal Settore competente alla promozione turistica all’interno della Direzione Turismo Sport Parchi o avvalendosi delle consulenze con incarico in materia di comunicazione.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.1
D.D. 21 dicembre 1999, n. 655

L.r. 75/96 - Realizzazione di azioni di comunicazione in occasione dell’evento giubilare realizzate sul mercato estero attraverso l’ENIT - spesa L. 207.000.000.= cap. 14600/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Impegnare, per le finalità sopra espresse, la somma di lire 207.000.000.= sul capitolo 14600 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999 (accantonamento n. 366448); impegno 368108

- di affidare l’incarico sopra descritto all’ENIT, unico soggetto istituzionalmente preposto alla promozione del turismo regionale sul mercato estero, mediante lettera commerciale, controfirmata dall’ENIT per accettazione;

- di liquidare la somma di Lire 207.000.000 alla Direzione Generale ENIT - Via Marghera 2/6 Roma - mediante accredito bancario, al momento della controfirma per accettazione della lettera commerciale, impegnando l’Enit a redigere al termine del servizio, dettagliato rendiconto delle spese sostenute in loco, da ogni singola delegazione.

- L’andamento dei lavori sarà controllato periodicamente dal Settore competente alla promozione turistica all’interno della Direzione Turismo Sport Parchi avvalendosi dello studio Isaia Communications cui è stato affidato l’incarico di comunicazione.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 659

Concessione di contributi in compartecipazione. Impegno e liquidazione di L. 900.000.000.= sul cap. 14720/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di impegnare secondo le modalità individuate dalla Giunta Regionale con atti n. 46-28921 del 13.12.99 (acc. n. 367321) e n. 42-28972 del 21.12.99 la somma di L. 900.000.000 sul cap. 14720/99 a favore dei beneficiari indicati nell’allegato parte integrante della presente determinazione;

- di liquidare i contributi concessi, previo accertamento dell’effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa dietro presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della documentazione indicata nei criteri di applicazione dell’art. 16 della l.r. 75/96.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 660

Realizzazione e stampa di un supplemento speciale della rivista “Piemonte Parchi” in occasione del Giubileo 2000. Spesa di L. 166.072.000.= cap. 14600/99

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di impegnare la somma complessiva di Lire 166.072.000 (o.f.c.) sul cap. 14600/99 (acc. 366448) necessaria per la realizzazione di n. 100.000 copie di un supplemento speciale della rivista “Piemonte Parchi” in occasione dell’evento “Giubileo-Sindone 2000", in lingua italiana, inglese, tedesca, francese e spagnola;

di affidare l’incarico alla ditta Diffusioni Grafiche S.p.A. - S.S. 31 km. 22 - 15030 Villanova Monferrato (AL) per la consulenza tecnico-editoriale e la stampa di n. 100.000 copie del succitato supplemento, per un ammontare di Lire 137.800.000 (o.f.c.);

di affidare l’incarico alla Ditta IPSEIT - Via Lera, 9 - 10139 Torino, per i servizi di traduzioni nelle suddette lingue straniere di n. 130 cartelle di testo, per un importo di Lire 17.472.000 (o.f.c.);

di affidare l’incarico alla Ditta Realy Easy Star s.a.s. - Via Madama Cristina, 90 - 10126 Torino - per la fornitura di 150 diapositive a colori, per un importo di Lire 10.800.000 (o.f.c.);

alla spesa complessiva di Lire 166.072.000 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 14600/99 (Acc. 366448) (368164 Imp.);

la liquidazione avverrà dietro presentazione delle relative fatture vistate dal Dirigente del Settore Promozione turistica.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.2
D.D. 22 dicembre 1999, n. 662

Regolamento CE 2081/93 Ob. 2 DOC.U.P. 97-99 - Misura 2.2 “Progetti Integrati di Sviluppo Turistico” - Impegno di spesa di L. 2.454.367.000.= cap. 26835, cap. 26833 e cap. 26836 del Bilancio 1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto delle rinunce formulate dai Comuni di Mergozzo e di Scalenghe ai contributi in conto capitale rispettivamente nella misura di L. 622.90.000.= e di L. 23.982.000.= concessi con la precedente Determinazione dirigenziale n. 564 del 24.11.1999 ed accertare un’economia di spesa complessiva di L. 646.372.000.=;

- di dare atto che i contributi contenuti nel “Quadro Finale degli Investimenti e Contributi” allegato alla presente determinazione, per l’importo di L. 71.810.244.000.= è già stato assunto l’impegno con la precedente Determinazione n. 564 del 24.11.199 come segue:

* per L. 29.036.529.500.= sul cap. 26834/99 (FESR) (Acc. n. 344092 - D.G.R. n. 42-27108 del 19.4.1999) - I. 365219;

* per L. 34.414.100.310.= sul cap. 26832/99 (Stato) (Acc. n. 344111 - D.G.R. n. 42-27108 del 19.4.1999) - I. 365220;

* per L. 7.833.122.690.= sul cap. 26836/99 (Regione) (Acc. n. 344119 - D.G.R. n. 42-27108 del 19.4.1999) - I. 365222;

* per L. 143.100.000.= sul cap. 26834/99 (Stato) (Acc. n. 355386 - D.G.R. n. 84-28045 del 2.8.1999) - I. 365224;

* per L. 323.686.500.= sul cap. 26832/99 (Stato) (Acc. 355391 - D.G.R. n. 84-28045 del 2.8.1999) - I. 365225;

* per L. 59.705.000.= sul cap. 26836/99 (Regione) (Acc. n. 355394 - D.G.R. n. 84-28045 del 2.8.1999) - I. 365227.

- di dare atto che l’importo di L. 646.372.000.= prodotto dall’economia di spesa derivata dalle rinunce ai contributi formulate dal Comune di Mergozzo e di Scalenghe viene utilizzato per innalzare le percentuali di contribuzione più basse fino al 63,56% e di conseguenza incrementare le entità dei contributi da concedere agli Enti pubblici inseriti nel “Quadro finale degli investimenti e dei contributi”, per l’importo a fianco di essi indicato nelle colonna n. 7 del medesimo allegato.

La spesa di L. 646.372.000.= risulta già impegnata con la precedente Determinazione dirigenziale n. 564 del 24.11.1999.

- di dare atto che la spesa di L. 2.454.367.000.= accantonata con D.G.R. n. 94-29023 del 20.12.1999 a favore di questa Direzione per la Misura 2.2. “Progetti integrati di Sviluppo Turistico” viene utilizzato per innalzare le percentuali di contribuzione più basse fino al 63,56% e di conseguenza incrementare l’entità dei contributi già concessi con Determinazione dirigenziale n. 564 del 24.11.1999 agli Enti Pubblici inseriti nel “Quadro finale degli investimenti e dei contributi” di cui costituisce parte integrante, per l’importo a fianco di essi indicato nella colonna n. 8 del medesimo allegato.

- di impegnare pertanto la spesa di L. 2.454.367.000.= accantonata con la citata D.G.R. n. 94-29023 del 20.12.1999 nel modo seguente:

- per L. 1.767.759.400.= sul cap. 26835/99 (FESR) acc. n. 367168

* per L. 586.607.600.= sul cap. 26833/99 (Stato) Acc. n. 367172

* per L. 100.000.000.= sul cap. 26836/99 (Regione) Acc. n. 367177

Impegni 368181 - 368182 - 368183

- di sostituire il “Quadro finale degli investimenti e dei contributi” allegato alla precedente determinazione n. 564 del 24.11.1999 con il “Quadro” allegato al presente atto per farne parte integrante.

Pertanto il totale contributi di L. 74.264.611.000.= riportato nella colonna n. 9 del “Quadro finale degli investimenti e dei contributi”, allegato alla presente Determinazione, per L. 71.810.244.000.= risulta già impegnato con la precedente determinazione dirigenziale n. 564 del 24.11.1999 e per L. 2.454.367.000.= (colonna n. 80 viene impegnato con il presente atto.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 665

DGR n. 105-29034 del 20.12.99 - Reg. CEE 2081 ob. 2. Cofinanziamento progetto di promozione turistica all’ATL Montagne Doc di Pinerolo. Spesa L. 301.138.537 cap. 14600 - 14604 - 14608 del bilancio 1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di finanziare per i motivi espressi in premessa, parte del progetto di attività di promozione turistica presentato dall’Agenzia Turistica Locale Montagne Doc di Pinerolo - Via Giolitti, 7/9 - nella misura massima di L. 301.138.537.= o.f.c., relativamente alla realizzazione di materiale editoriale informativo e realizzazione e affissione di cartellonistica.

La liquidazione della somma di L. 301.138.537.= avverrà mediante accredito su conto corrente bancario, dietro presentazione di fattura, corredata da idonei giustificativi di spesa e vistata per regolarità dal Responsabile del settore competente.

Alla spesa di L. 301.138.537.= si fa fronte con impegno:

nella misura di L. 24.748.640.= sul cap. 14600/99 (acc. 366448) 368140

nella misura di L. 53.652.135.= sul cap. 14604/99 (acc. 367654) 368141

nella misura di L. 222.737.762.= sul cap. 14608/99 (acc. 367657) 368142.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.1
D.D. 22 dicembre 1999, n. 666

Adesione al Bollettino Neve - Televideo Rai coordinato dall’ENIT, per la stagione 1999/2000 - Affidamento incarichi. Impegno di spesa L. 71.400.000 cap. 14600 - 14604 - 14608 - 25652 - 25654 - 25656 del bilancio per l’anno 1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di aderire:

- alla proposta dell’ENIT di Roma Via Marghera 2/6 - Roma per l’inserimento delle località turistiche del Piemonte per la stagione invernale 1999/2000 sul Bollettino neve Televideo RAI ad un costo di L. 900.000.= per caduna delle 40 località sciistiche piemontesi inserite, ad un costo complessivo di L. 36.000.000.= o.f.c.;

- alla proposta dell’Agenzia turistica Montagne Doc - Viale Giolitti 7/9 Pinerolo - per la raccolta, la gestione e la diffusione del Bollettino “Piemonte InfoNeve” al costo di L. 34.500.000.= o.f.c.

La spesa complessiva di L. 71.400.000 sarà liquidata dietro presentazione di fatture vistate per regolarità dal responsabile del settore competente, mediante accredito sui singoli conti correnti indicati dai beneficiari.

Alla spesa di L. 71.400.000.= si può far fronte con impegno:

nella misura di L. 2.124.000.= sul cap. 14600/99 (acc. 366448) 368146

nella misura di L. 14.160.000.= sul cap. 14604/99 (acc. 367654) 368149

nella misura di L. 19.116.000.= sul cap. 14608/99 (acc. 367657) 368150

nella misura di L. 20.000.000.= sul cap. 25652/99 (acc. 366192) 368151

nella misura di L. 10.000.000.= sul cap. 25654/99 (acc. 366194) 368152

nella misura di L. 6.000.000.= sul cap. 25656/99 (acc. 366196) 368154.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.2
D.D. 27 dicembre 1999, n. 675

Regolamento CE 2081/93 Ob. 2. Azione 2.4.2. “Progetti integrati di area” DOC.U.P. 94-96 - Revoca di contributo in conto capitale di L. 182.850.000.= - Recupero acconto di contributo - Istanza n. 48/S/95 - SNC Rocca Clari di Debernardi & Alliaud

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, il contributo in conto capitale nella misura di L. 182.850.000.= concesso alla SNC Rocca Clari di Debernardi M. e Alliaud M. con D.G.R. n. 18-11178 del 2.8.1996, ai sensi del Regolamento CE 2081/93 ob. 2 - Azione 2.4.2. DOCUP 94-96, per la realizzazione di un impianto turistico con attrezzature sportive in Località la Coche del Comune di Cesana T.se;

- di richiedere alla SNC Rocca Clari di Debernardi M. e Alliaud M. la restituzione dell’acconto di contributo erogato ad inizio lavori opportunamente rivalutato e quantificato, secondo quanto specificato in premessa, nella misura di L. 38.083.500.= (Euro 19668.48).

Tale importo dovrà essere corrisposto, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, mediante bonifico bancario indicando nella causale di versamento quanto segue: Regolamento CE 2081/93 Ob.2 Azione 2.4.2. DOC.U.P. 94-96 - Determinazione dirigenziale n. ..... del .... - Settore Offerta Turistica - Restituzione di acconto di contributo in conto capitale - SNC Rocca Clari di Debernardi M. e Alliaud M. - Cesana T.se.

Nel caso in cui entro la data stabilita la SNC Rocca Clari di Debernardi M. e Alliaud M. non ottemperi a quanto sopra richiesto, la presente Determinazione verrà notificata alla S.A.I. - Società Assicuratrice Industriale S.p.A. - Corso Galileo Galilei n. 12 - 10126 Torino e richiesto, ai sensi dell’art. 8 delle condizioni generali di Assicurazioni relative alla fideiussione Polizza n. D.1 4040607 09 - Agenzia di Oulx in data 24.9.1996 prestata a garanzia dell’importo di L. 36.570.000.= Euro 18.886,82, il rimborso della somma garantita secondo le modalità di accredito sopra indicate e entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, la somma di L. 1.513.500.= (Euro 781.65) relativa alla rivalutazione sopra indicata verrà richiesta alla Società beneficiaria del contributo.

La spesa di L. 38.083.500.= dovrà essere incassata per L. 36.570.000.= sul capitolo n. 2363/99 (Acc. 368302/99) e per L. 1.513.500.= sul capitolo n. 2340/99 (Acc. 368303/99).

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.5
D.D. 30 dicembre 1999, n. 681

Annullamento della Determinazione dirigenziale n. 271 del 29 giugno 1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di annullare la Determinazione Dirigenziale n. 271, del 29 giugno 1999 avente per oggetto: “L.R. 14 novembre 1991, n. 55. Diniego di autorizzazione al Comune di Pino Torinese alla attuazione del P.E.C. nella zona AT4B in località Traforo - S.S. n. 10 nel Comune di Pino Torinese, nel Parco naturale della Collina di Superga”.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.3
D.D. 17 gennaio 2000, n. 1

L.R. n. 41/89. Approvazione di un corso per animatori turistici organizzato dall’A.I.C.S.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare, per l’anno formativo 1999/2000, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 5 punto a) della legge regionale 18/7/1989 n. 41, la realizzazione da parte dell’AICS - Comitato Provinciale Torino, con sede in Torino, Via Massena, 20, di un corso di formazione professionale per animatori turistici.

Tale corso sarà realizzato in conformità al programma approvato con D.G.R. n. 125-599 del 17/9/1990.

Ai fini della verifica del requisito di ammissione alla prova di esame finale di cui all’art. 24 della L.R. 63/95 dovrà essere tenuto un registro firmato dagli allievi e dai docenti per ogni giornata di formazione, nel quale risultino: gli allievi presenti, le materie svolte, le ore di docenza.

L’organizzazione del suddetto corso non comporta oneri finanziari a carico dell’Amministrazione Regionale.

Il Dirigente responsabile
Gaudenzio De Paoli



Codice 21.5
D.D. 18 gennaio 2000, n. 2

Legge regionale 7 giugno 1993, n. 23. Autorizzazione alla Signora Sartore Elvia alla demolizione di serbatoio GPL fuori terra e installazione n. 2 serbatoi GPL interrati nel Comune di Lombardore, Via Vauda, Cascina Teppa, all’interno della Riserva naturale orientata della Vauda

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1993, n. 23, la Signora Sartore Elvia a demolire un serbatoio GPL da 5.000 lt posto fuori terra e ad installare n. 2 serbatoi GPL da 3.000 lt interrati nel Comune di Lombardore, Via Vauda, Cascina Teppa, all’interno della Riserva naturale orientata dalla Vauda, come da progetto allegato all’istanza.

E’ fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.5
D.D. 18 gennaio 2000, n. 3

Legge regionale 7 giugno 1993, n. 23. Autorizzazione ai Signori Chiara Amedeo, Mascarello Rita, Chiara Italo, Ramon Ornella, Chiara Lina Silvana e Pizzo Giorgio alla realizzazione di un intervento di ristrutturazione di un edificio nel Comune di San Francesco al Campo, N.C.T. Fg. 5, mappale 246, all’interno della Riserva naturale orientata della Vauda

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1993, n. 23, i Signori Chiara Amedeo, Mascarello Rita, Chiara Italo, Ramon Ornella, Chiara Lina Silvana e Pizzo Giorgio, alla realizzazione di un intervento di ristrutturazione di un edificio nel Comune di San Francesco al Campo, N.C.T. Fg. 5, mappale 246, in variante rispetto al progetto autorizzato con D.P.G.R. n. 4461 in data 19 novembre 1996, all’interno della Riserva naturale orientata della Vauda, come da progetto allegato all’istanza, confermando le prescrizioni relative ai balconi ed al cornicione già imposte con il suddetto provvedimento autorizzativo.

E’ fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.5
D.D. 18 gennaio 2000, n. 4

L.R. 14 novembre 1991, n. 55 Autorizzazione al Sig. Gasparini Alessandro all’installazione di un serbatoio GPL fisso interrato nel Comune di Baldissero Torinese, Strada Moncanino n. 11, all’interno del Parco naturale della Collina di Superga

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 14 novembre 1991, n. 55, il Sig. Gasparini Alessandro ad installare un serbatoio GPL fisso interrato, della capacità di mc. 1,75, nel Comune di Baldissero Torinese, Strada Moncanino n. 11, all’interno del Parco naturale della Collina di Superga, come da progetto allegato all’istanza.

E’ fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.3
D.D. 19 gennaio 2000, n. 5

Approvazione di variazioni al programma di progetti specifici dell’ATL Lago d’Orta e Novara

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di accogliere, secondo quanto descritto in premessa, la richiesta dell’ATL del Lago d’Orta e di Novara e di variare l’oggetto del contributo assegnato con determinazione n. 377 del 6.8.1999;

- di approvare il programma dei progetti specifici di informazione, accoglienza e promozione turistica della succitata ATL, secondo il prospetto allegato alla presente determinazione, della quale è parte integrante.

Il Dirigente responsabile
Gaudenzio De Paoli



Codice 21.2
D.D. 20 gennaio 2000, n. 6

Regolamento CE 2081/93 Obiettivo 5b Sottoprogramma IV - Misura IV.2 - Approvazione di perizia suppletiva e di variante in corso d’opera - Comune di Bognanco - Istanza VB 53/96

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di approvare integralmente la perizia suppletiva e di variante in corso d’opera proposta dal Comune di Bognanco relativa ai lavori di sistemazione di passeggiata pedonale con attrezzature;

- di confermare il contributo in conto capitale nella misura di L. 74.200.000.= concesso al medesimo Ente ai sensi del Regolamento CE 2081/93 Ob. 5b - Misura IV.2, con Determinazione dirigenziale n. 372 del 18.9.1998.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.2
D.D. 20 gennaio 2000, n. 7

Regolamento CE 2081/93 Obiettivo 5b Sottoprogramma IV Misura IV.2 - Approvazione di perizia suppletiva e di variante in corso d’opera - Istanza VB 51/96 Comune di Bognanco

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di approvare le due perizie suppletive e di variante in corso d’opera proposte dal Comune di Bognanco relative ai lavori di riqualificazione turistico ambientale e centro polifunzionale con la limitazione del riutilizzo del ribasso d’asta nella percentuale massima del 5% della spesa prevista pari a L. 7.407.000.=;

- di confermare il contributo in conto capitale nella misura di L. 108.500.000.= concesso al medesimo Ente ai sensi del Regolamento CE 2081/93 Ob. 5b - Misura IV.2, con Determinazione dirigenziale n. 1 del 29.9.1997.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.2
D.D. 25 gennaio 2000, n. 8

Regolamento CE 2081/93 Ob. 2 Asse 2 Turismo Misura 2.2A - DOCUP 97-99 - Concessione di proroga per l’attuazione del 50% dei lavori - Istanza TO 37/98 Associazione per la Storia dei Vigili del Fuoco di Torino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di concedere all’Associazione per la storia dei Vigili del Fuoco di Torino, la proroga entro la data del 30.6.2000 per la realizzazione del 50% delle opere previste ed entro il 31.7.2000 per l’invio della relativa documentazione giustificativa, in relazione ai lavori di realizzazione del Museo storico dei Vigili del Fuoco di Torino, ammesso a finanziamento per L. 3.000.000.000.= a fronte di una spesa ammessa di L. 9.530.000.000.= concessa con Determinazione dirigenziale n. 511 del 27.11.1998, ai sensi del DOCUP 97-99 Regolamento CE 2081/93 Ob.2. Asse 2 Turismo Misura 2.2.A.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.2
D.D. 25 gennaio 2000, n. 9

Regolamento CE 2081/93 ob. 2 Asse 2 Turismo Misura 2.2.A - DOCUP 97-99 - Concessione di proroga per l’attuazione del 50% dei lavori - Istanza TO 12/98 Città di Ciriè

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di concedere al Comune di Ciriè la proroga entro la data del 29.2.2000 per l’esecuzione del 50% delle opere previste e la proroga entro il 31.3.2000 per l’invio della relativa documentazione giustificativa, in relazione ai lavori di illuminazione per la valorizzazione degli edifici di rilevanza storica ammessi a finanziamento per L. 460.600.000.= per una spesa ammissibile di L. 658.000.000.= ai sensi del Regolamento CE 2081/93 DOCUP 97/99 ob. 2 Asse 2 Turismo Misura 2.2A.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.2
D.D. 25 gennaio 2000, n. 10

L.R. 18.10.1994 n. 43 e L.R. 6.8.1996 n. 59 - Scheda guida Termalismo - Approvazione perizia di variante e proroga del termine di ultimazione dei lavori. - Istanza S.r.l. Fons Salutis FIP 275/96

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di approvare la perizia di variante proposta dalla S.r.l. Fons Salutis - Terme di Agliano, inerente la realizzazione di opere di potenziamento dello Stabilimento termale, finanziata ai sensi della L.R. 6.8.1996 n. 59, con determinazione dirigenziale n. 140 dell’11.12.1997;

- di concedere alla suddetta società una proroga del termine di ultimazione lavori entro la data del 30.6.2000.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.2
D.D. 25 gennaio 2000, n. 11

Leggi Regionali n. 40 del 23.3.1995 e n. 59 del 6.8.1996 - Fondo Investimento Piemonte - Concessione di proroga del termine di ultimazione lavori - Istanza FIP 188/96 Degioanni Giuseppe & C. S.a.s.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di concedere una proroga entro la data del 30.6.2000 del termine di ultimazione dei lavori relativi al progetto di ristrutturazione, adeguamento, ampliamento ed arredamento dell’albergo Torrismondi realizzato dalla SAS Degioanni Giuseppe & C., finanziato ai sensi della L.R. 6.8.1996 n. 59 Scheda Guida Turismo.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.2
D.D. 25 gennaio 2000, n. 12

Regolamento CE 2081/93 Asse 2 Turismo Misura 2.2 - Approvazione di perizia suppletiva e di variante. Istanza AVS 13/98 Comune di Sauze D’Oulx

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di approvare la perizia suppletiva e di variante proposta dal Comune di Sauze d’Oulx relativa alla realizzazione di un museo e centro studi architetture montane dell’ex rifugio “Al Lago Nero” finanziato ai sensi del Regolamento CE 2081/93 Asse 2 Turismo Misura 2.2 DOCUP 97-99 con D.G.R. n. 60-27187 del 26.4.1999 e con Determinazione dirigenziale n. 564 del 24.11.1999.

Il Dirigente responsabile
Aldo Migliore



Codice 21.5
D.D. 25 gennaio 2000, n. 13

Piano di abbattimento selettivo di tipo quantitativo finalizzato al contenimento numerico della popolazione di cinghiali nella Riserva naturale speciale dell’Orrido e Stazione di Leccio di Chianocco (Legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, art. 3, comma 1, lett. A2 e articolo 4)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare, ai sensi dell’articolo 3 (comma 1, lettera A2) e dell’articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, il Piano di abbattimento selettivo di tipo quantitativo per il contenimento numerico della popolazione di cinghiali nella Riserva naturale speciale dell’Orrido e Stazione di Leccio di Chianocco presentato con nota dell’Ente di gestione n. 2603, dell’8 settembre 1999 alle condizioni indicate dall’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica con lettera Prot. n. 7271/T-A23 del 23 dicembre 1999.

E’ fatto salvo al parere favorevole della Giunta Provinciale ai sensi dell’articolo 29, comma 8 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 70.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.6
D.D. 26 gennaio 2000, n. 14

Autorizzazione alla parziale modifica di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione del Parco della Collina Torinese con determinazione dirigenziale n. 567 del 25/11/1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto della priorità segnalata dall’Ente di Gestione Parco della Collina Torinese con nota prot. n. 2152 del 21.12.99 finalizzata al progetto di sistemazione strada comunale del Vaj;

- di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta di modificare la destinazione di una parte della somma assegnata con determinazione dirigenziale n. 567 del 25.11.99 per l’intervento di cui sopra, per un importo di L. 39.200.000.=.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.1
D.D. 4 febbraio 2000, n. 16

Rettifica Determina n. 655 del 21.12.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare a parziale rettifica della determina n. 655 del 21.12.1999 la liquidazione di L. 100.000.000.= all’ENIT di Roma - Via Marghera 2/6 - quale quota di compartecipazione alla realizzazione della Collana Regionale - edita dall’Istituto Geografico De Agostini di Novara, impegnando l’ENIT a redigere al termine dell’iniziativa dettagliato rendiconto delle spese sostenute.

Alla spesa di L. 100.000.000.= si fa fronte con impegno n. 368108 sul cap. 14600 del bilancio per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Alba Giglio



Codice 21.4
D.D. 7 febbraio 2000, n. 18

L.R. 93/95 - D.G.R. 24.05.1999, n. 41-27431 - Sponsorizzazione di atleti F.I.S.I.. Sostituzione dell’atleta Blardone Massimiliano con l’atleta Salassa Guido

La D.G.R. 24/5/99 n. 41-27431 ha individuati fra i suoi obiettivi la sponsorizzazione di atleti;

vista la D.D. n. 503 del 29/10/99 con la quale si impegnata sul cap. 14620/99 L. 59.400.000 a favore di Fiorio E20 S.r.l. titolare del contratto di sponsorizzazione degli atleti F.I.S.I.;

preso atto che si sono perfezionati gli accordi con la FISI - Comitato Regionale Alpi Occidentali e Comitato Regionale Alpi Centrali che ha segnalato gli atleti disponibili al progetto Sport Pulito - Regione Piemonte anno 1999/2000 (novembre 1999 - agosto 2000);

considerato che in data 25/01/2000 prot. 1249, la FIORIO E20 comunicata che l’atleta Blardone Massimiliano veniva sostituito da Salassa Guido, del quale si riportano i dati relativi ai risultati sportivi fino ad oggi conseguiti:

stagione 1998/99:

11º classificato ai Campionati Mondiali Juniores

11º classificato alla gara internazionale (F.I.S.) a Campo Imperatore (Aq) il 15/02/99

10º classificato alla gara internazionale (F.I.S.) a Hermagor (Germania) il 6/3/99

12º classificato alla gara di Coppa Italia a Macugnaga il 23/1/99

1º classificato al gigantissimo di Sestriere

2º classificato alla gara del Campionato Piemontese a Sestrieres

5º assoluto e 1º juniores a Champolouc, coppa Valdostana

2º classificato nel gigante parallelo a Pian del Frais

1º classificato a Pian del Frais.

stagione 1999/2000:

4º assoluto e 1º juniores in Coppa Italia al Passo Furnia

6º assoluto e 3º juniores alla gara Internazionale (F.I.S.) a Livigno

5º assoluto e 1º juniores in Coppa Italia a Lurisia

4º assoluto in Coppa Italia

3º assoluto e 1º juniores a San Simone

Candidato per i Mondiali Juniores organizzati a Barchtesgaden in Germania in data 11 febbraio;

la penale prevista dall’art. 37 della L.R. 8/84 s.m.i. non viene applicata perchè l’atleta Guido Salassa ha un curriculum di risultati sportivi confacenti agli accordi previsti nella stipula del contratto;

l’atleta Guido Salassa è rappresentato, ai fini del rapporto contrattuale con l’Amministrazione Regionale, dalla Fiorio E20 S.r.l. con sede in V. Davide Bertolotti, 7 a Torino;

le prestazioni contrattuali proposte, che saranno perfezionate con lettera commerciale secondo gli usi del commercio, il cui schema è allegato alla presente determinazione, ai sensi della l.r. 8/84 s.m.i. sono le seguenti:

presenza quale testimone, nel corso della campagna agonistica del 1999/2000 (novembre 1999 - agosto 2000), in sette occasioni, da concordare sulla base degli impegni agonistici e di training dell’atleta, con rimborso spese nel caso in cui la presenza sia prevista al di fuori del territorio regionale;

uso dell’immagine sportiva dell’atleta per le campagne di interesse Istituzionale che saranno condotte nel periodo contrattuale succitato;

esposizione dei Marchi delle campagne istituzionali, forniti dall’Amministrazione Regionale, a seconda delle regole delle singole Federazioni e di quelle previste dalle Società militari nel caso in cui l’atleta vi appartenga;

adesione degli atleti alla campagna istituzionale, promossa dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali, “Io non rischio la salute”

pertanto, si modifica il contratto di sponsorizzazione stipulato con D.D. n. 503 del 29/10/99 e notificato con lettera commerciale del 18/10/99 prot. n. 16413/21.4, inserendo l’atleta Guido Salassa in sostituzione di Blardone Massimiliano;

alle spese previste per la prestazione offerta dall’atleta Guido Salassa, si richiama la D.D. n. 503 del 29/10/99.

IL DIRIGENTE

vista la D.G.R. 24/5/99, n. 41-27431;

vista la l.r. 51/97;

vista la l.r. 8/84 s.m.i.;

visto lo schema di lettera commerciale relativa alle prestazioni su elencate;

determina

Di sostituire l’atleta Blardone Massimiliano con l’atleta Guido Salassa così come stabilito dagli accordi con la F.I.S.I.-Comitato Regionale Alpi Occidentali e Comitato Regionale Alpi Centrali;

di modificare il contratto di sponsorizzazione stipulato con D.D. n. 503 del 29/10/99 e notificato con lettera commerciale del 18/10/99 prot. n. 16413/21.4, inserendo l’atleta Guido Salassa in sostituzione di Blardone Massimiliano;

di stipulare il nuovo contratto di sponsorizzazione con Fiorio E20 S.r.l. con sede in V. Davide Bertolotti, 7 a Torino per quanto concerne le spese previste per la prestazione offerta dall’atleta Guido Salassa, si richiama la D.D. n. 503 del 29/10/99.

Il Dirigente responsabile
Alfonso Facco



Codice 21.6
D.D. 9 febbraio 2000, n. 19

Autorizzazione alla parziale modifica di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino con determinazione dirigenziale n. 472 del 14.10.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto della priorità segnalata dall’Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino con nota fax del 17.01.2000 finalizzata all’acquisto di un mezzo Fiat Panda;

- di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta di modificare la destinazione della somma risparmiata pari a L. 6.250.000.= assegnata con determinazione dirigenziale n. 472 del 14.10.99 per l’intervento di cui sopra.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.6
D.D. 9 febbraio 2000, n. 20

Autorizzazione alla parziale modifica di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria con determinazione dirigenziale n. 345 del 21.7.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto della priorità segnalata dall’Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria con nota prot. n. 57 del 13.01.2000 finalizzata alla manutenzione copertura Castello dei Laghi;

- di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta di modificare la destinazione di una parte della somma, pari a L. 70.000.000.= assegnata con determinazione dirigenziale n. 345 del 21.07.99 per l’intervento di cui sopra.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.5
D.D. 10 febbraio 2000, n. 21

Spese per le collaborazioni necessarie alla redazione dei numeri 91, 92 e il numero speciale sulla Lince della Rivista “Piemonte Parchi”. Liquidazione di Fatture e Parcelle. Spesa di L. 4.498.000 (cap. 15650/99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di liquidare sul capitolo 15650 del bilancio 1999 (Impegno N. 364362), ai beneficiari sottoelencati per le parcelle e fatture relative alla pubblicazione di fotografie e stesura di articoli necessari per la redazione dei numeri 91, 92 ed il numero speciale sulla Lince della rivista “Piemonte Parchi”:

Fattura n. 8 del 13/12/1999: Bissantini Guido, importo Lire 252.000;

Parcella n. 2 del 10/01/2000: Gromis Di Trana Vittoria Caterina, importo Lire 850.000;

Parcella n. 1 del 8/01/2000: Carrara Gianni, importo Lire 224.000;

Parcella n. 2 del 23/12/1999: Delmastro Giovanni, importo Lire 210.000;

Parcella n. 3 del 29/12/1999: Giovo Marco, importo Lire 300.000;

Parcella n. 1 del 29/12/1999: Rotelli Luca, importo Lire 500.000;

Parcella n. 2 del 29/12/1999: Gislimberti Paolo, importo Lire 210.000;

Parcella n. 1 del 30/12/1999: Albertazzi Ferdinando, importo Lire 300.000;

Parcella n. 1 del 8/01/2000: Romano Anna Serafina, importo Lire 200.000;

Parcella n. 1 del 6/01/2000: Priolo Diego, importo Lire 150.000;

Parcella n. 1 del 7/1/2000: Ammirata Sonia, importo Lire 350.000;

Parcella n. 1 del 30/12/1999: Mazzoglio Peter John, importo Lire 70.000;

Fattura n. 1 del 3/1/2000: Manghi Eugenio, importo Lire 252.000;

Parcella n. 14 del 23/12/1999: Valterza Renato, importo Lire 630.000.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.5
D.D. 10 febbraio 2000, n. 22

Iniziativa comunitaria Interreg II C - Programma operativo “Mediterraneo Occidentale Alpi latine” - Progetto PAN. Approvazione Convenzione con la Regione Toscana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare la convenzione, allegata al presente provvedimento, disciplinante i rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte e la Regione Toscana inerenti gli adempimenti connessi alla realizzazione delle attività progettuali previste nell’ambito del progetto “PAN - Itinerari dei parchi naturali e culturali” finanziato dall’Iniziativa comunitaria Interreg II C;

di procedere alla stipula della convenzione in argomento secondo i disposti della Determinazione dirigenziale n. 470 del 14 ottobre 1999.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.5
D.D. 10 febbraio 2000, n. 23

Aggiornamento e sviluppo del Progetto Ecomusei e Scuola. Proroga del termine per la sua conclusione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di accogliere la richiesta dell’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione “Scholè futuro” stabilendo che il termine della conclusione dei lavori e della consegna della relazione finale sia spostato al 31/3/2000.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.5
D.D. 10 febbraio 2000, n. 24

Legge regionale 21 agosto 1978, n. 53. Parere su istanza di concessione in sanatoria del Sig. Rampinelli Giovanni per la realizzazione di opere edilizie nel Comune di Oleggio, all’interno del Parco della Valle del Ticino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere parere non favorevole, ai sensi dell’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine all’istanza presentata dal Sig. Rampinelli Giovanni, ai fini della sanatoria per la realizzazione di opere edilizie abusive consistenti nella realizzazione di un porticato in aderenza a fabbricato esistente, su terreno distinto al NCT al Fg. 8, mappale 23, all’interno del Parco naturale della Valle del Ticino.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.5
D.D. 10 febbraio 2000, n. 25

Legge regionale 28 aprile 1980, n. 32. Autorizzazione alla Signora Benilde Ferri, in qualità di legale rappresentante della S.R.I. S. Caterina, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di edificio esistente (Fg. 5 mapp. n. 143) nel Comune di Orta S. Giulio, nella Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 28 aprile 1980, n. 32, la Signora Benilde Ferri, in qualità di legale rappresentante della S.r.l. S. Caterina alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio sito al Fg. 5 del mappale n. 143, in Comune di Orta S. Giulio, nella Riserva naturale Speciale del Sacro Monte di Orta.

E’ fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.4
D.D. 10 febbraio 2000, n. 26

Conferenza presentazione programma impiantistica sportiva 99-2001 del 14.2.2000 Affitto sala, servizio guardaroba e audio-video, catering. Impegno e liquidazione lire 2.100.000 cap. 14620/2000 acc. n. 100134 ed affidamento incarico al Centro Congressi Unione Industriale Torino S.p.A.. Impegno e liquidazione lire 3.120.000 cap. 14620/2000 acc. 100134 ed incarico alla ditta Lo Zodiaco s.a.s. di Montrucchio C & C

Considerato che in data 14.02.2000 è stata convocata la Conferenza di presentazione del Programma pluriennale per l’impiantistica sportiva 1999-2001 e delle risorse destinate alle attività sportive per l’anno 2000 (D.C.R. 30.12.1999 n. 607/17023), anche al fine di dar seguito al disposto della L.R. 92/95 prevedente l’indizione annuale di una Conferenza regionale dello sport;

considerata la necessità di usufruire di un’apposita sala e di un servizio di catering per lo svolgimento della medesima;

considerato che il numero dei partecipanti è previsto in 120 persone circa;

vista la disponibilità della sala denominata dei Duecento presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino - Via Fanti, 17;

atteso che il servizio di catering viene assicurato dalla ditta Lo Zodiaco s.a.s. di Montrucchio C.eC in quanto convenzionata in esclusiva con il Centro Congressi;

considerato che si prevede la partecipazione di numero 120 persone alla suddetta conferenza e relativo cocktail;

atteso che i prezzi praticati, anche in considerazione dell’elevata qualità richiesta per l’occasione, sono considerati congrui rispetto ai prezzi di mercato;

ritenuto opportuno procedere a trattativa privata vista l’estrema urgenza del provvedimento ed il rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1 lettera G della L.R. 8/84 s.m.i.;

visti i preventivi, agli atti dell’amministrazione, presentati dalla ditta Centro Congressi - Unione Industriale Torino S.p.A. in data 09.02.2000 e 10.02.2000 di Lire 2.100.000 IVA compresa e sconto sostitutivo del deposito cauzionale ai sensi dell’art. 37 della L.R. 8/84 per l’affitto della sala, il servizio di guardaroba e l’utilizzo del sistema audio-video, e dalla Ditta Lo Zodiaco s.a.s. di Montrucchio C.& C in data 10.02.2000 di Lire 3.120.000 per il servizio di catering, oneri fiscali inclusi, comprensivi dello sconto del 1% al fine di ottenere l’esenzione dal versamento cauzionale ai sensi dell’art. 37, della L.R. 8/84;

tenuto conto che la spesa complessiva presunta in base alle considerazioni dei trattini precedenti è di Lire 5.220.000 oneri fiscali inclusi;

vista la D.G.R. n. 41-29313 del 7.02.2000 che accantona a favore della Direzione Turismo, Sport, Parchi, la somma di Lire 4.000.000.000 sul capitolo 14620/2000 (acc. n. 100134)

ritenuto opportuno impegnare Lire 2.100.000 sul capitolo 14620/2000 a favore della Ditta Centro Congressi - Unione Industriale Torino S.p.A. - Via Fanti, 17 - Torino - per i servizi di affitto sala, servizio guardaroba e utilizzo sistema audio-video e Lire 3.120.000 a favore della Ditta Lo Zodiaco s.a.s. di Montrucchio C.& C - Via Fanti, 17 Torino per il servizio di catering per la conferenza del giorno 14.02.2000;

ritenuto opportuno formalizzare il contratto a mezzo corrispondenza, secondo gli usi del commercio come previsto dalla lettera D, comma 2, art. 33 della L.R. 8/84;

stabilito che se il servizio di affitto sala, servizio guardaroba e utilizzo sistema audio-video non fosse conforme al contratto di prevedere una penale, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 8/84 di Lire 210.000;

stabilito che se il servizio di catering non fosse conforme al contratto di prevedere una penale, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 8/84 di Lire 312.000;

atteso che la liquidazione avverrà alla presentazione di fatture od altra documentazione fiscale probante;

IL DIRIGENTE

vista la L.R. 51/97, artt. 17, 22, 23;

visto l’accantonamento n. 100134 di Lire 4.000.000.000 sul capitolo 14620/2000 effettuato con D.G.R. n. 41-29313 del 07.02.2000

determina

Di affidare mediante trattativa privata alla ditta Centro Congressi - Unione Industriale Torino S.p.A. - Via Fanti, 17 - Torino - il servizio di affitto, sala, servizio guardaroba e utilizzo sistema audio-video di cui in premessa correlati alla conferenza del 14.02.2000;

di affidare mediante trattativa privata alla ditta Lo Zodiaco s.a.s. di Montrucchio C.& C - Via Fanti, 17 - Torino - il servizio di catering di cui in premessa correlati alla conferenza del 14.02.2000;

di procedere alla stipulazione del contratto a mezzo corrispondenza, secondo gli usi del commercio come previsto dalla lettera D, comma 2, art. 33 della L.R. 8/84;

di impegnare dunque lire 2.100.000 sul cap. 14620/2000 (I. 212) a favore della Ditta Centro Congressi - Unione Industriale Torino S.p.A. - Via Fanti, 17 - Torino - per il servizio di affitto, sala, servizio guardaroba e utilizzo sistema audio-video per la conferenza del 14.02.2000;

di impegnare lire 3.120.000 sul cap. 14620/2000 (I. 214) a favore della Ditta Lo Zodiaco s.a.s. di Montrucchio C.e C - Via Fanti, 17 - Torino - per il servizio di catering per la medesima conferenza;

di liquidare quanto dovuto a presentazione di regolari fatture o altra documentazione probante vistate per regolarità della fornitura dalla Dr.ssa Irene Martinengo;

vista l’imminenza della manifestazione, l’impegno dovrà essere registrato con urgenza.

Il Direttore regionale
Luigi Momo



Codice 21.6
D.D. 15 febbraio 2000, n. 32

Art. 25, comma 3, vigente CCNL della separata area dirigenziale. Assegnazione di risorse finalizzate al pagamento dell’indennità di posizione dei dirigenti di struttura degli Enti di Gestione delle Aree Protette regionali. Autorizzazione alla liquidazione della somma di L. 61.759.104= sul cap. 15180/99 (imp. n. 367779)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di recepire i verbali del 20 ottobre, 17 novembre e 3 dicembre 1999 del Nucleo di Valutazione delle Aree Protette regionali, costituenti allegati 1 - 2 - 3 alla presente determinazione per farne parte integrante e di prendere atto che l’indennità proposta dal Nucleo di Valutazione medesimo, per i dirigenti di struttura degli Enti di Gestione, è di L. 35.000.000= annue oltre alla tredicesima mensilità;

- di autorizzare la liquidazione a favore degli Enti di Gestione delle Aree Protette regionali, dotati di una figura dirigenziale in servizio, della somma complessiva di L. 61.759.104= sul cap. 15180/99 (imp. n. 367779) così come ripartita nell’allegato A costituente parte integrante della presente determinazione;

- di stabilire che le risorse sopra determinate sono destinate, in applicazione dell’art. 25, comma 3, del vigente CCNL della separata area dirigenziale, al pagamento degli arretrati facenti capo ai dirigenti di struttura delle Aree Protette regionali, a fronte della rideterminazione dell’indennità dirigenziale per l’anno 1999.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.6
D.D. 16 febbraio 2000, n. 33

Integrazione alla determinazione dirigenziale n. 143 del 4/5/1999. Criteri per la copertura dei posti in organico degli Enti di Gestione delle Aree Protette regionali senza aumento di onere finanziario

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di integrare la determinazione dirigenziale n. 143 del 4/5/1999, di autorizzazione alla copertura dei posti in organico degli Enti di Gestione delle Aree protette regionali senza aumento di onere finanziario, come di seguito specificato:

- autorizzando la copertura dei posti resisi liberi negli ultimi 90 giorni dell’anno entro il termine massimo del 30 aprile dell’anno successivo;

- autorizzando gli Enti di Gestione delle Aree protette a richiedere la copertura finanziaria per il pagamento del personale cessato dal servizio entro gli ultimi 90 giorni dell’anno, a condizione che si proceda alla copertura del posto resosi vacante entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.6
D.D. 16 febbraio 2000, n. 34

Autorizzazione alla parziale modifica di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria con determinazione dirigenziale n. 345 del 21.7.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto della priorità segnalata dall’Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria con nota prot. n. 57 del 13.1.2000 finalizzata al restauro della Casetta Remondino;

- di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta di modificare la destinazione di una parte della somma, pari a L. 130.000.000= assegnata con determinazione dirigenziale n. 345 del 21.7.1999 per l’intervento di cui sopra.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.6
D.D. 16 febbraio 2000, n. 35

Autorizzazione allo svincolo di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione del Parco del Po tratto Cuneese con determinazione dirigenziale n. 567 del 25.11.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto della priorità assegnata dall’Ente di Gestione del Parco del Po tratto Cuneese con nota prot. n. 136 del 26.1.2000 finalizzata al completamento degli arredi e delle collezioni del museo naturalistico presso il centro visita di Revello;

- di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa la richiesta di modificare la destinazione della somma di L. 40.000.000= assegnata con determinazione dirigenziale n. 567 del 25.11.1999 per l’intervento di cui sopra.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.6
D.D. 16 febbraio 2000, n. 36

Autorizzazione allo svincolo di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione dei Parchi e Riserve Naturali del Cuneese con determinazione dirigenziale n. 472 del 14.10.1999

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto della priorità assegnata dall’Ente di Gestione dei Parchi e Riserve Naturali del Cuneese con nota fax prot. n. 196 del 2.2.2000 finalizzata alla manutenzione delle aree attrezzature;

- di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa la richiesta di modificare la destinazione della somma di L. 9.300.000= assegnata con determinazione dirigenziale n. 472 del 14.10.1999 per l’intervento di cui sopra.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.6
D.D. 16 febbraio 2000, n. 37

Autorizzazione alla parziale modifica di destinazione della somma assegnata all’Ente di Gestione del Parco dei Laghi di Avigliana con determinazione dirigenziale n. 22 del 22.10.1997

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di prendere atto della priorità assegnata dall’Ente di Gestione Parco del Lago di Avigliana con nota prot. n. 2213 del 22.12.99 finalizzata alla stipula di atti notarili per l’acquisizione di due beni immobili individuati in premessa;

- di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta di modificare la destinazione di una parte della somma assegnata con determinazione dirigenziale n. 22 del 21.10.97 per l’intervento di cui sopra, per un importo di L. 18.400.000.=.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Assandri



Codice 21.5
D.D. 16 febbraio 2000, n. 38

L.R. 14 novembre 1991, n. 55. Autorizzazione al Sig. Gasparini Alessandro alla realizzazione di varianti all’intervento di ristrutturazione di un edificio nel Comune di Baldissero Torinese, Strada Moncanino, 11, all’interno del Parco Naturale della Collina di Superga

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 14 novembre 1991, n. 55, il Sig. Gasparini Alessandro a realizzare delle varianti all’intervento di ristrutturazione di un edificio nel Comune di Baldissero Torinese, Strada Moncanino, 11, all’interno del Parco naturale della Collina di Superga, come da progetto allegato all’istanza.

E’ fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.5
D.D. 18 febbraio 2000, n. 41

Legge regionale 28 aprile 1980, n. 32. Ingiunzione di ripristino dei luoghi ai Sig.ri Sudman Leonard e Moreland Sudman Mary Lynn, nel Comune di Orta San Giulio, nella Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di ingiungere, ai sensi dell’articolo 9, comma 5 della legge regionale 28 aprile 1980, n. 32, ai Signori Sudman Leonard e Moreland Sudman Marty Lynn, il ripristino dei luoghi, nel Comune di Orta San Giulio nella Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, nell’area antistante i Mappali n. 154 e n. 155 del Foglio 5 e costituente pertinenza della Strada Comunale di San Quirico secondo le seguenti modalità:

- riporto del materiale asportato, secondo le quantità stimate dall’Ufficio Tecnico del Comune di Orta San Giulio (mc 6.00);

- modellamento ed inerbimento

- impianto di specie arbustive e erbacee quali bosso, tasso e eventuali tappezzanti secondo le indicazioni degli uffici tecnici del Comune e dell’Ente di gestione della Riserva;

- realizzazione di un percorso di accesso realizzato con ciottoli di fiume e carrarecce complessivamente della larghezza del portale di accesso.

Il ripristino dovrà essere eseguito entro 90 giorni dalla data di notificazione della presente Determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.5
D.D. 22 febbraio 2000, n. 44

Spese per le collaborazioni necessarie alla redazione dei numeri 78 e 80 della rivista “Piemonte Parchi”. Liquidazione parcelle. Spesa di Lire 350.000 (cap. 15650/98)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di liquidare la somma di L. 350.000, disponibile sul capitolo 15650 del bilancio 1998 (I. 329442/98), al beneficiario sottoelencato per le parcelle e fatture relative alla pubblicazione di fotografie per la redazione dei numeri 78 e 80 della rivista “Piemonte Parchi”;

Parcella n. 1 del 2/02/2000 e parcella n. 2 del 2/02/2000: Zabert Carlo Alberto - per un totale di Lire 350.000.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.5
D.D. 22 febbraio 2000, n. 45

Spese per le collaborazioni necessarie alla redazione del numero 92 ed il supplemento Terre Protette della rivista “Piemonte Parchi”. Liquidazione parcelle. Spesa di lire 2.184.000 (cap. 15650/99)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di liquidare la somma di L. 2.184.000 sul capitolo 15650 del bilancio 1999 (Impegno N. 364362), ai beneficiari sottoelencati per le parcelle e fatture relative alla pubblicazione di fotografie e stesura di articoli necessari per la redazione del numero 92 ed il supplemento Terre Protette della rivista “Piemonte Parchi”:

Fattura n. 11 del 29/12/1999: Bissattini Guido - importo Lire 84.000;

Fattura n. 3 del 28/1/2000: Bissattini Guido - importo Lire 1.890.000;

Parcella n. 1 del 5/1/2000: Campora Massimo - importo Lire 140.000;

Parcella n. 1 del 26/1/2000: Galasso Claudio - importo L. 70.000.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice 21.5
D.D. 22 febbraio 2000, n. 46

Legge regionale 16 maggio 1980, n. 46. Autorizzazione al sig. Alberto Birga, Responsabile Esercizio ENEL di Pinerolo, alla posa di cavi interrati MT/BT sotto la pista ciclabile parallela alla S.S. 589 e recupero linea MT esistente, in Comune di Avigliana, all’interno del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 8, comma 2º e 3º, della legge regionale 16 maggio 1990, n. 46, il Sig. Alberto Birga, in qualità di Responsabile dell’Esercizio ENEL di Pinerolo, alla posa di cavi interrati MT/BT sotto la pista ciclabile parallela alla S.S. 589 e recupero linea aerea MT esistente, nel Comune di Avigliana, all’interno del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, come da progetto allegato all’istanza.

E’ fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi



Codice  29.3
D.D. 26 aprile 2000, n. 121

Approvazione della Graduatoria unica regionale, valida per l’anno 1999/2000 prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta che prevede che i sanitari che aspirano ad iscriversi nella graduatoria unica per titoli predisposta annualmente a livello regionale debbano presentare, nei termini stabiliti, apposita domanda corredata di documenti attestanti il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati ai fini della determinazione del relativo punteggio.

Tenuto conto che la graduatoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e  sostanziale è stata predisposta ai sensi del D.P.R. 484/96 in quanto riferimento legislativo vigente alla data ultima di presentazione delle domande da parte dei medici interessati all’iscrizione in graduatoria e precisamente il 31/1/1998.

Sulla scorta delle domande presentare in base al punteggio attribuito, è stata predisposta la graduatoria unica regionale valida per l’anno 1999 per i medici addetti alla medicina generale, i medici  addetti ai servizi di assistenza territoriale, i medici addetti alla medicina dei servizi, pubblicata,  in via provvisoria, sul Bollettino Ufficiale della Regione, supplemento speciale al  n. 9 del 1º marzo 2000.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. i medici interessati hanno potuto presentare all’Amministrazione Regionale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

Nei termini previsti sono state presentate avverso la suddetta graduatoria n. 16 istanze di riesame.

Verificati gli atti relativi e sentito il parere del Comitato Consultivo Regionale ex art. 12 D.P.R. 484/96 sono state apportate, laddove necessarie, le opportune rettifiche alla graduatoria che è stata pertanto rideterminata in via definitiva.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli art. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Visto l’art. 48 della legge 23 dicembre 1976, n. 833;

Visti gli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale di cui al D.P.R. 484/96  per la disciplina dei rapporti con i medici addetti ai servizi di guardia medica di cui al D.P.R. 41/91 e per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi di cui al D.P.R. 218/92

determina

di approvare, per effetto del riesame della graduatoria, secondo quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale per i medici specialisti pediatri di libera scelta, la definitiva graduatoria unica regionale valida per l’anno 1999/2000 composta da n. 4 pagine relative a n. 183 medici, parte integrante della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Daniela Nizza

Il comunicato relativo alla presente determinazione è pubblicato in questo Bollettino Ufficiale



Codice  29.3
D.D. 26 aprile 2000, n. 122

Approvazione della Graduatoria unica regionale, valida per l’anno 1999 prevista dall’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, i medici di assistenza territoriale ed i medici addetti alla medicina dei servizi

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti dei medici di medicina generale che prevede che i sanitari che aspirano ad iscriversi nella graduatoria unica per titoli predisposta annualmente a livello regionale debbano presentare, nei termini stabiliti, apposita domanda corredata di documenti attestanti il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati ai fini della determinazione del relativo punteggio.

Sulla scorta delle domande presentare e in base al punteggio attribuito, è stata predisposta ai sensi del D.P.R. 613/96 la graduatoria unica regionale valida per l’anno 1999/00 per i medici specialisti pediatri di libera scelta, pubblicata, in via provvisoria, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 1º marzo 2000.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. i medici interessati hanno potuto presentare all’Amministrazione regionale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

Nei termini previsti sono state presentate avverso la suddetta graduatoria n. 2 istanze di riesame.

Verificati gli atti relativi e sentito il parere del Comitato Consultivo Regionale ex art. 12 D.P.R. 613/96 sono state apportate, laddove necessarie, le opportune rettifiche alla graduatoria che è stata pertanto rideterminata in via definitiva.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli art. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

Visto l’art. 48 della legge 23 dicembre 1976, n. 833;

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta di cui al D.P.R. 613/96

determina

di approvare, per effetto del riesame della graduatoria, secondo quanto previsto dagli Accordi Collettivi Nazionali per i medici di medicina generale, i medici addetti ai servizi di continuità assistenziale ed i medici addetti alla medicina dei servizi, la definitiva graduatoria unica regionale valida per l’anno 1999 composta da n. 42 pagine relative a n. 2339 medici, parte integrante della presente determinazione.

Il Dirigente responsabile
Daniela Nizza

Il comunicato relativo alla presente determinazione è pubblicato in questo Bollettino Ufficiale


CIRCOLARI / DIRETTIVE

Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca 20 aprile 2000, n. 3834/12.2

Anagrafe Vitivinicola delle Imprese Agricole - Dichiarazione delle Superfici Vitate e del Potenziale Viticolo dell’Impresa - Proroga della scadenza per la presentazione

Ai sigg. Sindaci dei Comuni
del Piemonte
Alle Province del Piemonte
Alle Organizzazioni Professionali ed Associative di categoria

Con circolare prot. n. 1583/12.2 del 18 febbraio 2000 la scrivente Direzione ha dettato le disposizioni per la presentazione della Dichiarazione  in oggetto.

Tenuto conto delle osservazioni presentate dalle Organizzazioni Professionali, dalle Associazioni dei Produttori e dalle Cantine Sociali, con la presente si comunica che la data di scadenza per la presentazione dell’Anagrafe Vitivinicola delle Imprese Agricole - Dichiarazione delle Superfici Vitate e del Potenziale Viticolo dell’impresa è stabilita, improrogabilmente, al 30 giugno 2000.

Per eventuali ulteriori informazioni sono competenti i servizi Antisofisticazioni Vinicole delle Province e l’Ufficio Regionale di Coordinamento.

Il Direttore Regionale
Franco Ardizzone



COMUNICATI

Comunicato Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Opere Pubbliche

Pubblicizzazione ai sensi dell’art. 31 L.R. 18/84 dei dati significativi degli appalti di opere pubbliche aggiudicati e/o realizzati, negli anni 1997 - 98 -99, sul territorio regionale

In adempimento a quanto prescritto dall’art. 31 della L.R. 18/84 si rende noto che i dati significativi censiti tramite la Banca Dati Appalti in riferimento agli anni 1997 - 98 - 99 sono consultabili al sito  www.regione.piemonte.it/oopp.

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente al Settore Opere Pubbliche  della Regione  Piemonte (C.so Bolzano, 44 tel. 011-4324199 Fax 011-4322796).

Il Responsabile del Settore
Claudio Tomasini



Comunicato dell’Assessorato alla Sanità e Assistenza

Avviso

Si comunica che per mero errore materiale è stata erroneamente pubblicata una carenza relativa all’A.S.L. n. 5 e quindi le istanze presentate dai medici per la copertura di tale zona, non saranno prese in considerazione in quanto la pubblicazione della stessa sul B.U.R. n. 15 e del 12.4.2000 è da ritenersi nulla.

Pertanto, per opportuna conoscenza, si comunica che la zona carente effettivamente da ricoprire nell’A.S.L. n. 5 è la sottoelencata:

A.S.L. 5    Oulx, Bardonecchia, Cesana,     1    Oulx zona disagiata.
    Claviere, Salbertrand, Salice
    d’Ulzio, Sauze di Cesana    

Il Dirigente del Settore
Assistenza Ospedaliera e Territoriale
Daniela Nizza



Comunicato dell’Assessorato alla Sanità e Assistenza

Avviso

Si comunica che per mero errore materiale alcune zone carenti delle AA.SS.LL. n. 15 e n. 19 sono state erroneamente pubblicate e quindi le istanze presentate dai medici per la copertura di tale zone, non saranno prese in considerazione in quanto la pubblicazione delle stesse sul B.U.R. n. 14 del 5.4.2000 è da ritenersi nulla.

Pertanto, per opportuna conoscenza, si comunica che le zone carenti effettivamente da ricoprire nelle AA.SS.LL. di Cuneo ed Asti sono le sottoelencate:

vedi tabella

Il Dirigente del Settore
Assistenza Ospedaliera e Territoriale
Daniela Nizza



Comunicato del Presidente della Giunta Regionale

L.R. 6/4/1995 n. 52"Norme per la formulazione e l’adozione dei Piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi art.36, comma 3, della legge 142/90".Avviso per la presentazione di richiesta di contributo regionale per la formulazione e l’adozione dei PCO da parte dei Comuni del Piemonte

L’art. 5 della L.R. 52/95 prevede che “i Comuni adottano il PCO (piano di coordinamento degli orari) per armonizzare gli orari di apertura al pubblico dei servizi, pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo” con la finalità precipua di migliorare le condizioni di vita nelle città, di garantire le esigenze generali degli utenti, con particolare riferimento ed attenzione alle problematiche delle donne lavoratrici, come previsto dalla legge 125/91.( In armonia con quanto recentemente statuito con la Legge n° 53 dell’ 8 marzo 2000, Capo VII - “Tempi delle Città” - art.22.)

La medesima legge prevede all’art. 4, che la Regione possa concedere contributi ai comuni per la formulazione e l’adozione dei PCO.

Detti contributi sono concessi secondo criteri definiti con delibera della Giunta regionale, nella misura massima del sessanta per cento del costo sostenuto dal Comune per la elaborazione del PCO.

A)     Soggetti destinatari dei contributi

- Comuni singoli o associati nei modi previsti dalla legge

B) Criteri per la definizione dei PCO da parte dei Comuni

La Regione Piemonte, con deliberazione di Giunta Regionale, ha fissato i criteri per l’adozione del PCO da parte dei Comuni, richiamando e sviluppando quelli contenuti nell’ art. 5 della L.R. 52/95.

1) riguardo agli orari di uffici e servizi pubblici che implicano attività di apertura al pubblico i Comuni dovranno attenersi ai principi introdotti dall’ art. 22 della L.724/94 circa l’articolazione dell’orario di servizio su almeno cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, con carattere di funzionalità per le esigenze di apertura. Tale finalità potrà essere raggiunta con l’utilizzo, anche contemporaneo, degli istituti di articolazione dell’orario previsti dai contratti di lavoro collettivi.

2) Nell’ambito delle attività di coordinamento degli orari dei servizi pubblici dovranno essere promosse iniziative per l’apertura al pubblico dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari per un congruo numero di ore settimanali anche nelle ore pomeridiane.

3) in ottemperanza alla legge 7/8/1990 n. 241, le operazioni burocratiche dei servizi pubblici dovranno essere finalizzate all’efficienza e al risparmio di tempo per l’utenza, mediante la semplificazione delle modalità di accesso, la piena applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, nonché l’introduzione di procedure informatizzate e connesse in rete.

4) Nella determinazione degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, i Comuni si dovranno uniformare ai criteri regionali di cui alla L.R. n. 28 del 12.11.1999, Capo IV, artt. 8 e 9, e Capo X, art. 25; alla D.C.R. n° 544-7802 (ratifica ai sensi dell’ art. 40 dello Statuto della D.G.R. n° 2-27125 del 23/04/1999 - Orari dei negozi - Individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del d.lgs 114/98) e D.G.R. n° 42-29532 del 1° marzo 2000: “L.R. 28/99 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs 114/98. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione”. Nella determinazione degli orari degli impianti stradali di distribuzione carburanti i Comuni si dovranno attenere ai criteri regionali di cui alla legge regionale 23 aprile 1999, n° 8.

5) I servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed eventualmente interurbano dovranno avere orari, frequenze e percorsi coordinati con gli orari di apertura dei servizi pubblici e privati comunali, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e degli spettacoli, costituendo una valida alternativa al traffico privato, anche con l’impiego di sistemi di trasporto innovativi. Dovrà, inoltre, essere garantita la mobilità dei disabili con l’impiego di idonei mezzi di trasporto. I Comuni che debbono dotarsi del Piano Urbano del traffico dovranno prevedere all’interno del medesimo anche la compatibilità della mobilità pubblica e privata con gli orari della città, promuovendo eventualmente un uso ed un costo degli spazi di sosta e degli accessi al centro cittadino differenziato a seconda del differente momento di fruizione, nell’arco della giornata, del territorio urbano.

6) Gli orari di biblioteche, musei ed enti culturali dovranno essere organizzati in modo da consentirne un’ampia fruizione, mediante l’aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, della durata settimanale su tutti i mesi dell’anno.

C) Criteri prioritari e preferenziali per la valutazione dei progetti di Piano.

I PCO, redatti dai Comuni secondo i criteri sopra elencati, saranno valutati da apposita struttura interassessorile, sulla base dei seguenti criteri prioritari e preferenziali per la concessione del contributo regionale integrati dalle indicazioni contenute nella Legge n° 53 dell’ 8/03/2000, Capo VII  “Tempi delle Città”,  art. 28, comma 4:

1) Associazioni di Comuni;

2) Progetti presentati da Comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti Locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza.

3) Interventi attuativi degli accordi di cui all’ art. 25, comma 2 (L. n° 53/2000).

4) Qualificazione e integrazione dei Piani regolatori generali (PRG) sotto il profilo della razionalizzazione della rete dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali.

5) Diffusione territoriale dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali, accessibilità degli stessi e adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità con il coinvolgimento di più Comuni.

6) Introduzione di procedure informatizzate multifunzionale in rete.

Sulla base dei criteri sopra elencati, la struttura interassessorile provvederà ad assegnare a ciascuno dei progetti ammessi un punteggio massimo di 20 punti (pari al 60% del contributo regionale erogabile), così composto:

criteri  1),  2),  3), da 1 a 10 punti;

punti da 1 a 10 in relazione ai criteri sopra elencati da 4) a 6), nella misura seguente:

- criterio 4) fino a 5 punti;

- criterio 5) fino a 3 punti;

- criterio 6) fino a 2 punti.

D) Condizioni, entità e modalità di erogazione del contributo.

Il contributo regionale è destinato a parziale copertura, fino ad un massimo del 60%, dei costi destinati esclusivamente alla formulazione e l’adozione del PCO e riconducibili alle seguenti voci:

- personale: consulenti, esperti, personale  a rapporto professionale necessario ai fini della redazione del Piano, personale dipendente dall’Ente impegnato nel progetto ( dovrà essere indicata la qualifica, le mansioni, il numero di ore di impiego e il costo orario).

Al fine di garantirne la fattibilità, il progetto deve prevedere, a fronte del quadro dei costi preventivati, un preciso piano finanziario con l’indicazione delle risorse che il soggetto proponente si impegna a destinare al finanziamento del progetto stesso, ad integrazione dell’ammontare del contributo regionale.

In presenza di un contributo assegnato in misura inferiore a quello ipotizzato, il progetto o l’iniziativa ammesso a contributo potrà essere eventualmente rimodulato in riduzione ( fermi restando al configurazione, gli obiettivi e i contenuti previsti in sede di istanza): tale riduzione non potrà comunque eccedere la differenza tra l’entità massima del contributo regionale erogabile (pari al 60%) e l’entità del contributo riconosciuto.

In relazione alle condizioni sopra specificate, la domanda di contributo dovrà contenere in particolare:

- una relazione illustrativa del progetto, i tempi di avvio e di realizzazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie dedicate e quant’altro sia necessario per un’adeguata valutazione dei presupposti di ammissione a contributo e della validità del progetto;

Il contributo verrà erogato, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale n.1-17859 del 1/4/1997,con le seguenti modalità:

- 60% all’atto della loro concessione;

- 40% all’atto della trasmissione del PCO  adottato e del rendiconto delle spese sostenute (comprensivo di quelle sostenute dal Comune sempre per la realizzazione del Piano).

I contributi concessi saranno revocati  e si procederà alla ripetizione delle somme erogate qualora il Comune o i Comuni beneficiari non attuino il Piano di coordinamento degli orari entro un anno dalla data di liquidazione del saldo degli stessi, salvo motivata richiesta di proroga.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL 1999

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 maggio 2000.

A tal fine farà fede:

- la data di protocollo, apposta sulle domande consegnate a mano esclusivamente all’Ufficio di Protocollo della Presidenza della Giunta regionale (Piazza Castello, 165 -2°piano - Torino) nei giorni lavorativi.

- la data del timbro dell’ufficio postale di spedizione, per le domande spedite a mezzo posta (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).

La domanda deve essere indirizzata al:

Al Presidente della Giunta Regionale
Piazza Castello, 165
10122 TORINO

Sulla busta contenete la domanda di contributo e la documentazione a corredo dovrà essere apposta la dicitura:

“Domanda di contributo ai sensi dell’ art. 4 L.R. 52/95”

Non saranno prese in considerazione:

le istanze pervenute fuori termine;

le istanze incomplete o non corredate dalla documentazione necessaria, qualora, dopo richiesta di integrazione,  non si provveda in merito.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Anna di Aichelburg (per informazioni : 011/432.2672/2400).

La presente pubblicazione assolve a quanto prescritto dall’art. 5, comma 3 e dall’art. 12, comma 1,L. 7/8/90, n.241 e s.m.i.

Enzo Ghigo



Comunicato dell’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte

Graduatoria regionale definitiva medici specialisti Pediatri di libera scelta, valida per l’anno 1999/2000

La presente pubblicazione della graduatoria  unica regionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta è effettuata ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 613 del 21.10.1996 e costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende Regionali AA.SS.LL.

La suddetta graduatoria è stata approvata, in via definitiva, previo parere obbligatorio del Comitato ex art. 12 D.P.R. 613/96, dall’Amministrazione regionale con determinazione n. 121 del Dirigente D.ssa Daniela Nizza.

Il Dirigente del Settore
Daniela Nizza

Segue allegato






Comunicato dell’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte

Graduatoria regionale definitiva medici di Medicina Generale servizio di assistenza territoriale e medici addetti alla Medicina dei Servizi, valida per l’anno 1999

La presente pubblicazione della graduatoria  unica regionale dei medici in medicina generale è effettuata ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 484 del 22 luglio 1996 e costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende Sanitarie Locali.

La suddetta graduatoria è stata approvata, in via definitiva, previo parere obbligatorio del Comitato ex art. 12 D.P.R. 484/96, dall’Amministrazione regionale con determinazione n. 122 del 26.4.2000 del Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Territoriale D.ssa Daniela Nizza.

Il Dirigente del Settore
Daniela Nizza

Segue allegato