ANNUNCI LEGALI
STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Cesana Torinese (Torino)Statuto
Comune di Monastero di Lanzo (Torino)Modificazioni allo Statuto comunale
Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese - Bosio (Alessandria)Modifiche allo Statuto della Comunità Montana
Comunità Montana Monte Rosa - Bannio Anzino (Verbano Cusio Ossola)Statuto approvato con deliberazione Consiglio C.M. n. 4 del 2 febbraio 2000, esecutiva il 7 marzo 2000 atti Co.Re.Co. Novara n. 687 (4) del 9 febbraio 2000)
Provincia di NovaraStatuto - Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 151 del 10 ottobre 1991, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 17 marzo 1994 e con deliberazione n. 10 del 14.2.2000
ALTRI ANNUNCI
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Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - TorinoAvviso - Pubblicazione graduatoria
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Provincia di BiellaDeterminazione dirigenziale n. 1968 in data 17 agosto 1999
Provincia di CuneoDeliberazione del Consiglio Provinciale n. 8/8 in data 28.2.2000 avente per oggetto Declassificazione di un tratto della S.P. n. 137 tronco Verzuolo-Lagnasco e dismissione al Comune di Verzuolo
Provincia di Cuneo - Settore Risorse IdrichePubblicazione ai sensi dellart. 4 legge regionale 29.11.1996 n. 88 Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica
ANNUNCI LEGALI
STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Cesana Torinese (Torino)
Statuto
Titolo I
Principi fondamentali
Art. 1
Lautonomia statutaria
1. Il Comune di Cesana Torinese:
a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dellautonomia degli enti locali;
d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nellorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, lautogoverno della comunità.
2. Il presente statuto, nellambito del riconoscimento costituzionale delle autonomie locali viene liberamente formato dal Consiglio Comunale e costituisce fonte normativa primaria in applicazione delle leggi di principio emanate in riferimento allart. 128 della Costituzione.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune di Cesana Torinese ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) dare pieno diritto alleffettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Cesana Torinese; a tal fine sostiene e valorizza lapporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, con particolare riferimento allindustria turistica, promuovendo la partecipazione delliniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nellimpegno della cura e delleducazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
Art. 3
Territorio e sede comunale
1. Il Comune di Cesana Torinese deriva dal raggruppamento, avvenuto nel 1928, dei sette seguenti preesistenti Comuni: Bousson, Cesana, Desertes, Fenils, Mollieres Solomiac e Thures: esso si inserisce nel comprensorio geografico ed ambientale dellAlta Valle di Susa, il quale ha espresso, fin dai tempi remoti, peculiari identità etniche e culturali, in un quadro socio-economico di interessi omogenei, derivanti da comuni caratteristiche agro-silvo-pastorali, da rapporti di collegamento con le Comunità transalpine e da una spiccata vocazione turistica in espansione.
2. Il Comune di Cesana Torinese è costituito dallinsieme delle popolazioni e dei territori del capoluogo e delle sue frazioni. Il territorio del Comune si estende per 12.130 ha, confina con i seguenti Comuni: a nord con il Comune di Oulx; ad est con i Comuni di Sauze di cesana e Sestriere; a sud con lo stato francese e ad ovest con il Comune di Claviere e lo Stato francese secondo le risultanze del piano topografico di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228. E ricompreso nel territorio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Comunità Montana Alta Valle di Susa.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in P.zza Vittorio Amedeo n. 1.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
Art. 4
Stemma gonfalone e bollo
1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Cesana Torinese.
2. Lo stemma del Comune è quello in uso approvato con Decreto del Presidente della Repubblica dell8.1.1997.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. Il bollo è il sigillo che reca lemblema del Comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto.
Art. 5
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Comunità Montana Alta Valle di Susa, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
3. Nellambito del principio di cui al comma 1, la programmazione delle opere e dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di priorità e di analisi tecnica dei costi gestionali, con la predisposizione di idonei piani finanziari.
4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà, equiordinazione e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
5. Il Comune può delegare, nelle forme di legge, alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province ed alle altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e lorganizzazione di servizi, quando le capacità comunali non consentano una gestione ottimale.
Titolo II
Ordinamento strutturale
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art. 6
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art. 7
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone fisiche e giuridiche, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.
Art. 8
Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco ed ove questi siano assenti od impediti, dagli altri Assessori, secondo lordine dato dalletà. In assenza del Sindaco e dei componenti della Giunta, la presidenza viene assunta dal Consigliere comunale più anziano per età.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico-amministrativo dellorgano consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma lazione complessiva dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
8. Lattività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria o straordinaria durgenza, con le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. In sede di approvazione del bilancio di previsione, vengono annualmente definite le risorse finanziarie destinate a favorire lattività del Consiglio comunale. Il regolamento del Consiglio comunale disciplinerà la gestione delle predette risorse.
Art. 9
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta allorgano consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche; detto documento è sottoposto allapprovazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 10
Commissioni
1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.
3. La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Art. 11
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
Art. 12
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale, secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.
5. I consiglieri comunali che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal parte del consigliere interessato.
Art. 13
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale.
Art. 14
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellAmministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sullattività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Art. 15
Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica ed amministrativa del Comune nonché lattività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili ed attribuisce la qualifica di messo notificatore ad uno o più dipendenti comunali;
h) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali.
Art. 16
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco, nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 17
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 18
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di questultimo.
2. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allalbo pretorio.
Art. 19
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 20
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Art. 21
Giunta comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Art. 22
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono, tuttavia, essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
Art. 23
Nomina
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 24
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli assessori nonché stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 25
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore, se nominato, od ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Vengono altresì attribuite alla competenza della Giunta Comunale in applicazione dellart. 4, comma 2, della legge n. 142/90 e s.m.i.:
a) lautorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello e le nomine dei relativi legali;
b) lapprovazione dei verbali di gara e di concorso, proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei;
c) laccettazione di lasciti e donazioni;
d) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone nel rispetto dello specifico regolamento;
e) la fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum e la costituzione dellufficio comunale per le operazioni referendarie, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
f) il conferimento di incarichi progettuali ed altri incarichi professionali di natura fiduciaria relativi alle materie di propria competenza.
Titolo III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 26
Partecipazione popolare
1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini allattività del Comune, per assicurare la corretta gestione, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, sono privilegiate le forme associative, cooperative e le organizzazioni di volontariato, incentivando laccesso alle strutture ed ai servizi del Comune.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. Il Comune può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere delle categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.
Capo II
Associazionismo e volontariato
Art. 27
Valorizzazione delle forme associative
ed organi di partecipazione
1. LAmministrazione comunale favorisce e promuove lattività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono valorizzate:
le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;
lassociazione turistica Pro-loco, regolarmente riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dellattività turistica. Il Consiglio comunale potrà prevedere che lassociazione Pro-loco sia rappresentata negli organismi consultivi comunali e che alla stessa siano affidati servizi comunali attinenti il settore;
le associazioni e gli enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;
le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse comunale;
i consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico;
le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per attività culturali e sportive, la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento degli usi civici e la conservazione delle corveés agro-silvo-pastorali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, laccesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. LAmministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari od altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. Con apposito regolamento verranno disciplinate le concessioni di locali comunali. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune, a titolo di contributo promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.
4. E, altresì, favorita la formazione di organismi a base associativa dellutenza che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al Consiglio comunale circa i risultati della gestione.
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 28
Consultazioni
1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che lAmministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. Le consultazioni, avviate dallAmministrazione comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, dellinterlocuzione attraverso questionari, del coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.
3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formano oggetto di attenzione da parte dellAmministrazione, la quale dà, comunque, riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti.
4. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.
Art. 29
Petizioni
1. Chiunque, in forma personale od associata, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dellAmministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allAmministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro quindici giorni, lassegna al soggetto competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Il contenuto della decisione del soggetto competente, unitamente al testo della petizione, sono pubblicati mediante affissione negli appositi spazi, in modo tale da permetterne la conoscenza.
Art. 30
Istanze e Proposte
1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e proposte al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente a problemi di rilevanza cittadina.
2. Il Consiglio Comunale o la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, con apposita deliberazione, prenderà atto del ricevimento dellistanza o proposta, assumendo eventuali determinazioni consequenziali.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate secondo la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
4. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della istanze o proposte, sono pubblicizzati mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
Art. 31
Referendum
1. Un numero di elettori residenti, non inferiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del Consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di svolgimento dei referendum.
6. Le sottoscrizioni referendarie devono essere autenticate nelle forme di legge.
7. Il referendum non è valido se non abbia partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
10. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.
Art. 32
Accesso agli atti
1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, ovvero dintervento nei procedimenti amministrativi, secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.
4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune. In caso di soccombenza, le spese processuali sono a carico dellelettore, salvo che il Comune non aderisca al ricorso, costituendosi.
5. E istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, lalbo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti prescrivono.
6. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.
Titolo IV
Attività amministrativa
Capo I
Azione Amministrativa
Art. 33
Principi e criteri informatori
dellazione amministrativa
1. Il Comune informa la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza e di imparzialità.
2. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sullautonomia, sulla funzionalità e sulleconomicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale ed ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 34
Organizzazione dellazione amministrativa
1. Lamministrazione del Comune si attua mediante unattività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
b) individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Nellorganizzazione della propria attività il Comune può avvalersi di strumenti operativi ed informatici ad alto contenuto tecnologico. In tali ambiti possono attivarsi forme di documentazione a supporto magnetico o di altro genere, in sostituzione della documentazione cartacea.
3. Il Comune riconosce valore ai documenti trasmessi con mezzi telematici di comunicazione.
4. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto e favorisce le forme di cooperazione con altri enti locali.
Art. 35
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 36
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire unistituzione od unazienda. Lorganizzazione e lesercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento;
in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, per la gestione di servizi che la legge non riservi in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 37
Aziende speciali
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
4. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo il caso previsto dallart. 4 del R.D. 15-10-1925 n. 2578, in presenza del quale si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori del conto, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellAmministrazione approvati dal Consiglio comunale.
Art. 38
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dellAmministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo nonché esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dellistituzione.
Art. 39
Società per azioni od a responsabilità limitata
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto, lacquisto di quote od azioni, devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco od un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza del Comune.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
Art. 40
Convenzioni
1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 41
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per la aziende speciali, in quanto applicabili.
2. A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati allalbo pretorio.
4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dallassemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 42
Accordi di programma
1. Il Sindaco, per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in unapposita conferenza la quale provvede, altresì, allapprovazione formale dellaccordo stesso, ai sensi dellart. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dallart. 17, comma 9, della legge 127/97.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
Titolo V
Uffici e personale
Capo I
Uffici
Art. 43
Principi strutturali e organizzativi
1. Lamministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 44
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, tenuto anche presente il principio costituzionale del buon andamento e della semplificazione dellazione amministrativa.
2. Il Comune, ai sensi dellart. 51, comma 1, della legge n. 142/90 e s.m.i., provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché allorganizzazione e gestione del personale nellambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni nonché leconomicità.
Art. 45
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
5. Il regolamento comunale sullordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra laltro, le modalità di nomina e le funzioni del direttore generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.
Capo II
Il Segretario comunale
Art. 46
Segretario comunale
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dellufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
5. Svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti, nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengano assegnati dal Sindaco.
Art. 47
Vicesegretario comunale
1. Il Sindaco può assegnare le funzioni di Vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali del Comune.
Titolo VI
Patrimonio finanza e contabilità
Capo I
Patrimonio e contabilità
Art. 48
Demanio e patrimonio
1. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dellart. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
Art. 49
Ordinamento finanziario e contabile
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dallart. 108 del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 50
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo 51, disciplinerà, altresì, che lorgano di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
Titolo VII
Disposizioni finali
Art. 51
Entrata in vigore dello Statuto
1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione allalbo pretorio del Comune.
2. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti che vi hanno sede, affidandone alla Giunta comunale lesecuzione.
Art. 52
Revisione dello Statuto
1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dellart. 4, comma 3, della legge 142/90 e s.m.i..
2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
Comune di Monastero di Lanzo (Torino)
Modificazioni allo Statuto comunale
Lart. 11 comma 3 è modificato nel modo seguente:
3. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a quattro.
Il Segretario comunale
Laura Catella
Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese - Bosio (Alessandria)
Modifiche allo Statuto della Comunità Montana
Con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 4 del 19/1/2000, esecutiva a norma di legge, sono state apportate le seguenti modifiche allo Statuto:
Lart. 22 è sostituito dal seguente:
Art. 22
Direttore - Segretario
Ai sensi dellart. 24, comma 2, della L.R. 2/7/1999 n. 16 il Presidente, previa deliberazione della Giunta, nomina al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato il Direttore della Comunità Montana.
Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e ne coordina lattività perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza e verificando il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di direzione politica; il Direttore può altresì svolgere, in tutto o in parte, le funzioni di responsabile di Ufficio o di servizio nei casi stabiliti dal regolamento di cui allart. 20.
Il Direttore svolge inoltre le funzioni di Segretario della Comunità Montana con particolare riferimento alle attività consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio nonchè al rogito degli atti negli interessi dellente.
Il Direttore è revocato dal Presidente, previa deliberazione della Giunta; la durata dellincarico non può eccedere quella del mandato del Presidente.
Il regolamento di cui allart. 20 stabilisce i criteri per la nomina del Direttore, fissa i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e ne specifica le funzioni.
Comunità Montana Monte Rosa - Bannio Anzino (Verbano Cusio Ossola)
Statuto approvato con deliberazione Consiglio C.M. n. 4 del 2 febbraio 2000, esecutiva il 7 marzo 2000 atti Co.Re.Co. Novara n. 687 (4) del 9 febbraio 2000)
Indice
Art. 1 Denominazione - Natura Giuridica
Art. 2 Segni distintivi - Sede
Art. 3 Ruolo e attribuzioni Generali
Art. 4 Finalità
Art. 5 Principi ispiratori per raggiungimento delle finalità
Titolo II - Organizzazione strutturale
Sezione 1 - Livello Politico: Organi elettivi
Art. 6 Gli organi elettivi
Capo I Il Consiglio
Art. 7 Composizione ed elezione
Art. 8 Competenze
Art. 9 Organizzazione e funzionamento
Art. 10 Strumenti di indirizzo e controllo
Art. 11 delle votazioni
Art. 12 Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
Capo II La Giunta
Art. 13 Composizione, elezione e cessazioine
Art. 14 Competenza
Art. 15 Funzionamento
Capo III Il Presidente
Art. 16 Competenza
Art. 17 Il Vice Presidente
Art. 18 Incarichi e Deleghe del Presidente
Sezione II - Ordinamento degli uffici e dei servizi
Capo I LOrganizzazione amministrativa
Art. 19 Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 20 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio della Comunità Montana
Art. 21 Incarichi ed indirizzi di gestione
Art. 22 Il Direttore
Capo III Il Revisore dei Conti
Art. 23 Ruolo dellorgano
Art. 24 Revisione economico - Finanziaria
Art. 25 Nomina, Durata in carica, cessazione
Art. 26 Funzionamento
Capo IV Controllo di Gestione
Art. 27 Impostazione metodologica
Art. 28 Obiettivi - Risultati - Produttività
Art. 29 Ufficio di controllo
Art. 30 Controllo di gestione e controllo di qualità
Titolo III - Attività socio-economica
Capo I
ART. 31 Premesse metodologiche
Capo II Tipologia gestionale
Art. 32 Servizi pubblici
Art. 33 Rapporti istituzionali con enti pubblici
Art. 34 Rapporti con i comuni e con altri enti pubblici
Art. 35 Gestione da parte della Comunità Montana di funzioni proprie dei Comuni o ad essa delegate, da esercitarsi in forma associata
Art. 36 Adesione ad enti e associazioni
Capo III Strumenti di attuazione
Art. 37 Tipologia
Art. 38 Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico
Art. 39 Carta di destinazione duso del suolo
Art. 40 Programmi annuali operativi
Art. 41 Progetti speciali integrati
Art. 42 I piani di settore
Art. 43 I progetti o programmi speciali
Art. 44 I Regolamenti
Titolo IV - Istituti di partecipazione
Capo I
Art. 45 Principi generali
Capo II Trasparenza
Art. 46 Albo pretorio
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Denominazione - natura giuridica
1. La Comunità Montana Monte Rosa è ununione montana. ente locale con
autonomia statutaria, costituito tra i Comuni di Bannio Anzino - Calasca Castiglione - Ceppo Morelli - Macugnaga - Piedimulera - Pieve Vergonte e Vanzone con San Carlo, ricadenti nella zona omogenea montana n. 40, delimitata ai sensi dellart. 3 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16, in attuazione degli artt. 28 e 29 della legge 8/6/1990, n. 142, così come modificati dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, nel quadro delle finalità degli artt. 44 ultimo comma e 129 della Costituzione.
Art. 2
Segni distintivi - sede
1. La Comunità Montana Monte Rosa si doterà di un proprio gonfalone ed un proprio stemma.
2. La sede legale E stabilita in Bannio Anzino - Via Monte Rosa, n. 16. Il Consiglio ha facoltà di variare la sede.
Art. 3
Ruolo e attribuzioni generali
1. La Comunità Montana si avvale della propria autonomia statutaria per il perseguimento dei fini istituzionali e per lorganizzazione e lo svolgimento della propria attività nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
2. La Comunità Montana, attraverso lattuazione del piano di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, in generale:
promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio caratteristiche etniche e culturali.
promuove e favorisce lesercizio associato delle funzioni comunali;
coordina lunione di tutti o parte dei comuni associati;
promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed allattività amministrativa.
3. La Comunità Montana per tali scopi:
esercita le funzioni attribuite dalla legge statale e regionale, nonchè le funzioni ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti;
b) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali;
organizza e gestisce il servizio associato di funzioni e servizi propri dei Comuni o a questi delegati dalla Regione o da altri soggetti;
può delegare ad altri Enti o soggetti operanti nel territorio lesecuzione di determinate realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni;
e) può sostituire nellesecuzione di opere e nella predisposizione di servizi socio-economici gli enti e le persone fisiche e giuridiche inadempienti;
può acquistare, affittare, espropriare e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli, riserve naturali, o altro, creando un proprio demanio forestale.
Art. 4
Finalità
1. Nellambito delle attribuzioni generali, delle competenze, delle funzioni e del ruolo assegnati dalla legge, la Comunità Montana nel particolare si propone i seguenti fini:
predisporre ed aggiornare con forme di concreta partecipazione, il piano pluriennale di sviluppo economico - sociale della zona, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica generale di riequilibrio economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio provinciale e regionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo concorrendo alla difesa del suolo ed alla protezione della natura, della fauna e della flora;
predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con lesecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;
individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi e supporti tecnici e nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonea alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, nel rispetto delle compatibilità ecologiche ed ambientali;
fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali, e, in particolare in quelle montane, anche solo per una parte significativa dellanno, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dallambiente e dallisolamento, al fine di favorire la permanenza di queste popolazioni e di evitare i fenomeni di disgregazione sociale ed economica, spesso conseguenti allo spopolamento. Si riconosce che il servizio da essa svolto di presidio e di manutenzione del territorio è di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna.
concorrere, dintesa con i Comuni membri e gli altri Enti, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, idonei a favorire larmonizzazione degli interventi più significativi a livello sovracomunale, finalizzati alla salvaguardia dei terreni a vocazione agricola o forestale, e, alla tutela di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali ed ambientali, mediante una sistematica politica di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso.
promuovere, nellambito delle proprie competenze e dintesa con i Comuni membri e gli altri Enti operanti nel settore, ogni utile azione capace di eliminare od attenuare le cause di disagio sociale;
favorire lelevazione culturale e professionale della popolazione, anche attraverso una adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana;
promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della Comunità, nellapplicazione concreta dellart. 6 della Costituzione Repubblicana e degli articoli 5 e 7 dello Statuto Regionale;
riconoscere il diritto di tutti gli uomini ad insediarsi dove più lo ritengano opportuno garantendo loro ed alle loro famiglie di potere vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale. Nel rispetto delle leggi vigenti, la Comunità Montana collabora con i Comuni membri, con gli Enti e le Associazioni di volontariato affinchè le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazone autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;
promuovere ogni utile forma di collaborazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere congiuntamente problemi di comune interesse e inoltre riconoscendo limportanza degli obiettivi di sviluppo economico-sociale e di protezione dellambiente montano e lacuale; favorire ogni utile forma di intesa, anche con i confinanti organismi pubblici e privati elvetici, per meglio utilizzare, o far utilizzare dai singoli operatori economici loro organizzazioni operanti allinterno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione della Comunità per tali fini;
riconoscere nel Comune lEnte amministrativo storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione. In questa ottica e in relazione alle specifiche realtà dei singoli Comuni, la Comunità Montana favorisce lintroduzione di modalità organizzative e tecniche gestionali, atte a garantire livelli quantitativi e qualificativi di servizi omogenei in tutti i Comuni membri e ove ritenuto necessario dai Comuni, forme associate di gestione di uno o più dei servizi di competenza comunale;
valutare lopportunità, manifestandosene lesigenza e secondo le procedure previste dalla legge, di trasformarsi in unione di Comuni, senza che vengano meno le finalità perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunità Montana;
concorrere alla formazione del Piano territoriale di coordinamento prioritariamente della Provincia, attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio Piano pluriennale di sviluppo socio economico.
Art. 5
Principi ispiratori per raggiungimento
delle finalità
1. Per il perseguimento delle finalità prefissate, indicate nellarticolo 4,precedente, la Comunità Montana nellesercizio delle proprie attribuzioni si conforma ad alcuni fondamentali principi ispiratori:
a) Attività amministrativa e partecipazione popolare.
In ossequio allart. 3 della Costituzione e dellart. 6 della legge 142 del 8.6.1990, così come modificata dalla legge n. 265 in data 3 agosto 1999, ispira letica della sua azione ai principi di efficacia, efficienza, equità, razionalità ed economicità di gestione, pubblicità e trasparenza, favorendo la partecipazione dei cittadini alle proprie attività e decisioni ed assicurando loro i diritti di accesso e di informazione nonchè gli strumenti a garanzia dellimparzialità e del buon andamento dellamministrazione.
b) Programmazione economico - sociale e territoriale.
La Comunità Montana assume il metodo e gli strumenti della Programmazione, come criterio ispiratore della propria Attività, nel quadro generale della programmazione dello Stato e di quella regionale, che concorra a determinare, di concerto, con le altre Comunità Montane e con i Comuni di cui raccoglie e coordina le proposte, e ad attuare, attraverso programmi annuali operativi, progetti speciali integrati, piani settoriali anche con ladozione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, fondamentale strumento pianificatorio.
c) Gestione e cooperazione.
Nella gestione dei servizi e delle attività, si afferma e sancisce la distinzione del ruolo di indirizzo, di controllo politico degli organi elettivi, dal ruolo di gestione degli Uffici, la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per lesercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria, la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali
Titolo II
Organizzazione strutturale
Sezione I
Livello politico: Organi elettivi
Art. 6
Gli organi elettivi
1. Gli organi elettivi sono:
il Consiglio
la Giunta
il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nellambito delle rispettive legittime competenze, i poteri di indirizzo di gestione, di rappresentanza, di controllo, su tutte le attività dellEnte.
3. Lelezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa, degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalla legge, dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. Gli amministratori nellesercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
Capo I
Il Consiglio
Art. 7
Composizione ed elezione
1. Il Consiglio della Comunità Montana è costituito da tre rappresentanti per ciascuno dei Comuni che la compongono.
Sono rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della Comunità Montana:
a) Il Sindaco o un Consigliere delegato dal Sindaco stesso;
b) Due consiglieri di cui uno della minoranza, ove presente, in caso di mancanza della minoranza, due Consiglieri di maggioranza.
Art. 8
Competenza
Il Consiglio è lorgano di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità Montana.
Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto dellEnte, i Regolamenti, lordinamento degli uffici e dei servizi;
b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione duso del suolo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
c) laccettazione di deleghe connesse allesercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
d) la presa datto dellacquisizione dellesercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione;
e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e lelenco annuale dei lavori pubblici;
f) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
g) i conti consuntivi;
h) la contrazione dei mutui, e relativi piani finanziari, non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e la emissione di prestiti obbligazionari;
i) i pareri da rendere in relazione agli atti suddetti;
la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni, le convenzioni con gli altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative, compresi gli accordi di programma di cui alla legge 8.6.1990, n.142 e s.m.i.;
la costituzione, i compiti di aziende speciali ed istituzioni, lassunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali, le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;
gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;
la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende, istituzioni,
r) associazioni o altri soggetti;
s) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi,
17. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma precedente non possono essere adottate in via durgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, pena di decadenza.
Art. 9
Organizzazione e funzionamento
Nel rispetto e in ossequio alla legge regionale, lorganizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento, nel quale in particolare sono normati:
1) i diritti ed i doveri dei Consiglieri
2) la costituzione dei gruppi consiliari
3) la designazione e le funzioni dei capigruppo
4) la conferenza dei capigruppo
5) la costituzione, la composizione, le attribuzioni ed il
funzionamento delle Commissioni permanenti e speciali
6) il funzionamento degli assessorati
le attribuzioni ai Consiglieri incaricati;
il funzionamento del Consiglio relativamente alle modalità di iniziativa delle deliberazioni di convocazione, di stesura dello.d.g., di svolgimento delladunanza, di elezioni e votazioni, di stesura del processo verbale della seduta e della sua approvazione.
Art. 10
Strumenti di indirizzo e controllo
1. Il Consiglio si può rivolgere alla Giunta e al Presidente, con mozioni, indirizzi, direttive, su temi specifici, impegnandoli a riferire sulla loro attuazione.
Art. 11
Delle Votazioni
1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
Art. 12
Commissioni Consiliari Straordinarie,
Temporanee E Speciali.
1. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nellatto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria allespletamento del mandato.
2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
3. I lavori delle commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. E in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte allesame del Consiglio per lassunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dellavvenuto deposito.
6. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
Capo II
La Giunta
Art. 13
Composizione, elezione e cessazione
1. La Giunta è lorgano di governo dellEnte, ispirata ad una visione unitaria degli interessi dei territori che costituiscono la Comunità Montana. E composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di consiglieri assessori non superiori a cinque denominati assessori.
Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Giunta debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge regionale, che ne disciplina la decadenza
La Giunta della Comunità Montana è eletta dal Consiglio con unica votazione nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri. Lelezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice Presidente, e di componenti della Giunta. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente. Esso deve contenere, oltre a quanto previsto
dalla Legge, lindicazione delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai singoli componenti.
4. Lelezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dallart. 39 della legge n. 142/1990 e s.m.i. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente; in caso di dimissioni del Presidente decade lintera Giunta, ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.
5. Possono essere eletti componenti della Giunta Sindaci, Assessori o Consiglieri Comunali dei Comuni facenti parte della Comunità Montana.
I componenti della Giunta non facenti parte del Consiglio, partecipano ai lavori di questo, con facoltà di prendere parola ma senza diritto di voto in relazione alle deliberazioni consiliari.
Art. 14
Competenza
1. La Giunta organo di governo della Comunità Montana:
a) adotta tutti gli atti di amministrazione ordinaria;
adotta tutti gli atti che non siano riservati alla competenza del Consiglio o che non siano attribuiti o riservati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al Presidente, al Segretario o ai funzionari e ai responsabili;
adotta in via durgenza le deliberazioni di variazione al bilancio, comunque soggette a ratifica consiliare entro i termini previsti dalla legge svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio
e) da attuazione agli indirizzi del Consiglio
f) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività determina con atti generali criteri, obiettivi e mezzi per lattività di gestione di competenza dei funzionari dirigenti
esercita tutte le funzioni assegnate dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dai provvedimenti fondamentali del Consiglio.
h) Adotta i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Decide sugli appalti e le concessioni di opere e di servizi che siano stati previsti espressamente in altri atti fondamentali deliberati dal Consiglio o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, non essendo inquadrabili nellordinaria amministrazione;
j) Delibera la contrazione dei mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio.
Art. 15
Funzionamento
La Giunta delibera con lintervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti. Alle adunanze può partecipare chiunque venga invitato dal Presidente o dagli Assessori.
La Giunta provvede, con proprio provvedimento a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dellordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinati dalla legge regionale o dallo statuto.
Contestualmente allaffissione allAlbo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta della Comunità Montana sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari, i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri, presso i rispettivi Capogruppo.
Capo III
Il Presidente
Art. 16
Competenza
1. Il Presidente della Comunità Montana ha la legale rappresentanza della Comunità Montana, assicura lunità dellattività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dellattività degli organi colleggiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè allesecuzione degli atti, sovrintende altresì allespletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nellesercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:
a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
b) firma tutti gli atti nellinteresse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo statuto al Segretario o ai funzionari dirigenti;
c) convoca e presiede la Giunta, fissando lordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con gli incarichi eventualmente a questi rilasciate;
d) convoca e presiede il Consiglio, fissando lordine del giorno, salvi i casi in cui tale funzione è demandata dalla legge al Consigliere più anziano;
e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Segretario;
f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative allindirizzo generale dellEnte e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonchè allattuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;
g) coordina e stimola lattività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sullindirizzo politico amministrativo dellEnte; può in ogni momento sospendere lesecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli allesame della Giunta;
h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dellente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
i) adotta, di concerto con il Segretario e i funzionari dirigenti, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
promuove tramite il Segretario indagini e verifiche sullattività degli uffici e dei servizi;
può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi informazioni;
promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana nonchè consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi colleggiali della Comunità stessa;
adotta i provvedimenti disciplinari più gravi della censura e le sospensioni cautelari per il personale;
riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
o) indice i referendum, deliberati dal Consiglio su iniziativa popolare;
conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo lintervento dellorgano competente alladozione del provvedimento stesso;
stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;
provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia di questo secondo le previsioni di legge.
Art. 17
Il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In questo caso competono al Vice Presidente tutte le attribuzioni di cui al precedente art. 14.
Art. 18
Incarichi e deleghe del Presidente
Il Presidente può conferire deleghe amministrative al Vice Presidente ed agli assessori, nelle materie omogemee definite.
Sezione II
Ordinamento degli uffici e
dei servizi
Capo I
Lorganizzazione amministrativa
Art. 19
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso allimpiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sullordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta della Comunità Montana, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio della Comunità Montana.
3. Sono esclusi dalla competenza della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in aree in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni fra loro omogenee.
6. La dotazione organica e lorganigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dalla Comunità Montana ed alle disponibilità finanziarie consolidate dellEnte.
7. Il regolamento sullordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per lesercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dellincarico.
8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dellattività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo lobiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dellEnte.
Art. 20
Indirizzi e criteri direttivi
del Consiglio della Comunità Montana
1. Il Consiglio della Comunità Montana determina nellambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Nellesercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio provvede a:
a) Definire le linee essenziali dellorganizzazione dellEnte, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo;
b) Stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
c) Fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;
d) Definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dellattività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Presidente e degli Assessori, ove istituiti, per lesercizio della funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso.
4. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dellAmministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.
5. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno del personale.
Art. 21
Incarichi ed indirizzi di gestione
1. Gli organi istituzionali dellente uniformano la propria attività al principio dellattribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per lazione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per lesercizio delle attribuzioni.
3. Il Presidente definisce ed attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
4. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario della Comunità Montana o a Dirigenti funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe allinterno dellEnte, con le modalità e nei limiti previsti dai regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Presidente della Comunità Montana che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dellente.
6. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
7. La Comunità Montana può associarsi con altri enti locali per lesercizio in comune di funzioni amministrative e per lespletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
8. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma da parte del Presidente.
9. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Presidente assegna ove possibile un termine per ladempimento e nomina un commissario ad acta ove linerzia permanga ulteriormente.
10. E in ogni caso fatta salva leventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Presidente di revocare lincarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sullordinamento degli Uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia allazione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
Art. 22
Il Direttore
1. La Comunità Montana ha un proprio Direttore che svolge anche funzioni di Segretario.
2. Può avvalersi di un Direttore, convenzionandosi con altra Comunità Montana, o con uno dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana Valle Anzasca.
3. Il Direttore è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione ia per lattuazione delle decisioni degli organi della Comunità Montana, disponendo a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.
Al Direttore della Comunità Montana compete ladozione degli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.
Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, e oltre alle competenze di legge, in particolare:
sovrintende, in qualità di dirigente del personale, allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina lattività, cura lattuazione dei provvedimenti, è responsabile dellistruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio;
predispone i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, forma relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nellinteresse della Comunità Montana;
organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità Montanam per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi
dellente;
presiede le commissioni di concorso per lassunzione del personale dipendente della Comunità Montana;
sovrintende allacquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;
provvede, di concerto con il Presidente, con proprio atto scritto di natura non deliberativa, alla liquidazione delle spese per acquisto di beni e servizi già predeterminati, relativi alla gestione corrente e liquida indennità, compensi, rimborsi ai dipendenti, previa attestazione di regolarità tecnica e contabile dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità del regolamento;
provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre alleliminazione di tutti queli atti, anche a rilevanza esterna, conseguenziali allesecuzione delle deliberazioni degli organi;
verifica la correttezza amministrativa e lefficienza di gestione sullattività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità;
sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso unitamente al responsabile del servizio contabile e al Presidente;
esprime i pareri di cui allart. 53 della legge 8.6.1990, n. 142;
riferisce al Presidente su ogni situazione di irregolarità o di disfunzionalità inerente alle materie di competenza e propone ladozione di provvedimenti di natura organizzativa e gestionale, anche di valenza generale.
Il Direttore quale Segretario, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nellinteresse della Comunità Montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.
Capo III
Il Revisore dei Conti
Art. 23
Ruolo dellorgano
1. Il Revisore dei Conti è organo della Comunità Montana, equiordinato agli organi istituzionali e finalizzato a tutelare gli interessi pubblici dellEnte e della collettività amministrativa.
Art. 24
Revisione economico - finanziaria
1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio della Comunità Montana, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione della Comunità Montana e delle istituzioni.
2. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
3. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorare lefficienza ed i risultati.
4. Nellesercizio delle sue attribuzioni il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici della Comunità Montana per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per lespletamento dellincarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
5. Il Regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto allattività degli organi amministrativi dellente.
6. Il Regolamento di contabilità disciplina lorganizzazione ed il funzionamento dellorgano, le modalità di presentazione al Consiglio della Comunità Montana del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.
Art. 25
Nomina, durata in carica, cessazione
La nomina, la durata in carica e la cessazione del Revisore dei conti sono disciplinate dalla Legge.
Art. 26
Funzionamento
1. Lesercizio delle funzioni è previsto e disciplinato nel regolamento di contabilità, in apposito titolo, nel quale in particolare saranno specificati:
a) la causa di ineleggibilità alla carica;
b) le modalità di corresponsione del compenso;
c) le modalità di accesso agli atti e ai documenti dellente;
d) le modalità di collaborazione con gli organi elettivi e burocratici dellente nellottica del miglioramento delleconomicità, dellefficienza, dellefficacia dellazione amministrativa;
e) la responsabilità nellespletamento della funzione;
f) le modalità di revoca in caso di inadempienza;
g) lorganizzazione razionale delle funzioni attribuite.
Capo IV
Controllo di gestione
Art. 27
Impostazione metodologica
La Comunità Montana persegue le proprie finalità adottando il metodo della programmazione aziendale ed i relativi strumenti.
Programmazione degli obiettivi e verifica dei risultati, intermedi e finali, costituiscono due aspetti interrelati del processo direzionale che, nella sua unitarietà, configura il contenuto del controllo di gestione.
3. Finalità fondamentali del controllo di gestione sono:
supportare i settori singolarmente intesi e lAmministrazione nel suo complesso nella realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
migliorare il processo decisionale e gestionale dellAmministrazione attraverso un confronto ragionato e continuo sugli scostamenti osservati tra obiettivi e risultati e sulle cause che sono allorigine degli scostamenti medesimi;
specificare le responsabilità gestionali istituite dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, fornendo indicazioni sullattività dei funzionari al fine di una loro corretta e oggettiva valutazione;
costituire un terreno oggettivo di confronto tra organi politi ed organi di gestione.
Art. 28
Obiettivi - risultati - produttività
1. La definizione degli obiettivi perseguiti dai settori E la specificazione in termini gestionali delle finalità politiche espresse dal Consiglio con ladozione di atti programmatici fondamentali gestiti dalla Giunta nellaspetto esecutivo.
2. Tali obiettivi vengono misurati secondo i predeterminati criteri oggettivi.
3. I risultati conseguiti nella gestione dei settori vengono rilevati nella stessa forma in cui sono stati definiti gli obiettivi corrispondenti.
4. La rilevazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati avviene alla fine di ogni esercizio.
5. Il raffronto tra obiettivi e risultati costituisce base per la periodica valutazione della produttività.
Art. 29
Ufficio di controllo
1. Gli adempimenti tecnico - amministrativi concernenti il controllo della gestione spettano al Direttore che risponde direttamente al Presidente.
2. I risultati del controllo di gestione sono sottoposti dallufficio competente al Revisore dei conti e alla Giunta.
Questa riferisce su di essi al Consiglio con apposita relazione annessa alla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo.
Art. 30
Controllo di gestione e controllo
di qualità
1. Al fine di verificare lo stato dattuazione degli obiettivi programmati, nonché lefficienza, lefficacia e leconomicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
2. Per i servizi gestiti direttamente dallente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dellarticolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
3. Per lesercizio del controllo di gestione la Comunità Montana può avvalersi di professionalità esterne allente o di società ed organismi specializzati.
4. Nei servizi erogati allutenza la Comunità Montana definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.
Titolo III
Attività Socio-Economica
Capo I
Art. 31
Premesse metodologiche
1. Le forme di esercizio e gestione delle attività economico - sociali svolte dalla Comunità Montana sono determinate sulla base dei seguenti criteri:
raggiungimento delle dimensioni offerte idonee a garantire la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base delle conoscenze tecnico - scientifiche esistenti;
conseguimento dei livelli di costi complessivamente giudicati più convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione ottenibili da parte dello Stato, della Regione o di altri enti interessati al servizio.
realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative economiche e imprenditoriali locali e per laumento delloccupazione locale.
mantenimento di unautonomia e di una flessibilità di scelta della Comunità Montana nel lungo periodo evitando il rischio della subordinazione a posizioni di monopoli esterni non controllabili.
Capo II
Tipologia gestionale
Art. 32
Servizi pubblici
1. La scelta fra le diverse forme spetta al Consiglio con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di apposite analisi e valutazioni attuate con i metodi suggeriti dalle discipline aziendali.
2. Nel regolamento di amministrazione e contabilità sono previste procedure di raccordo e di coordinamento tra i servizi gestiti nelle diverse forme e gli indirizzi e programmi generali di intervento della Comunità Montana in modo da realizzare una organica strategia complessiva di intervento del gruppo di aziende comunitarie.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; in tal caso la Comunità Montana può partecipare con proprie quote a Società di capitale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, e consorzi, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.
Art. 33
Rapporti istituzionali con enti pubblici
1. La Comunità Montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.
2. La collaborazione con gli enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità Montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sullattività interessata.
3. in particolare, la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, allaccordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, allunione di comuni, alla società di diritto privato, e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.
Art. 34
Rapporti con i Comuni e con altri
enti pubblici
1. Lesercizio associato, da parte della Comunità Montana, di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione è disciplinato dalla Legge.
2. Lesercizio di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione da parte della Comunità Montana presuppone un accordo tra la Comunità Montana e lente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto limpegno dellente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie e organizzative necessarie per lesercizio della delega.
3. La Comunità Montana può, delegare ad altri enti, di volta in volta le
realizzazioni dei programmi di intervento attinenti alle loro specifiche funzioni nellambito della rispettiva competenza territoriale.
4. La Comunità Montana cura linformazione dei Comuni membri circa la propria attività.
5. Dintesa con i Comuni, la Comunità Montana promuove la costituzione della conferenza dei Sindaci quale organismo permanente di consultazione e di raccordo fra lattività dei Comuni e quella della Comunità stessa.
6. La Comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane, anche attraverso la costituzione della Consulta dei Presidenti delle Comunità Montane.
Art. 35
Gestione da parte della Comunità
montana di funzioni proprie dei
Comuni o ad esse delegate, da esercitarsi in forma associata
1. I Comuni di Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo, o parte di essi organizzano lesercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
2. I Comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di Comunità Montana, lesercizio associato di funzioni ad essi delegate.
3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione dellart. 29, comma 2, della legge 142/1990 e ne definisce le procedure dellattuazione.
4. Ai fini dellattuazione delle disposizioni di cui ai commi 1. e 2., i Consigli Comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana dintesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dellimpegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.
5. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino lambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi dellart. 25 della legge 142/1990, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, fa parte dellAssemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità Montana.
6. La Comunità Montana non può partecipare a Consorzi qualora facciano parte dei medesimi tutti i Comuni che la costituiscono.
7. Ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 142/1990, e successive modifiche ed integrazione, la Comunità Montana, singolarmente o in consorzio con altri enti montani, esercita i forma associata le funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni.
8. I Comuni possono delegare alla Comunità Montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per lattuazione di interventi aventi carattere sovraccomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.
Art. 36
Adesione ad enti e associazioni
1. La Comunità Montana aderisce allUnione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani.
2. Essa può altresì aderire ad altri Enti, organismi ed associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.
Capo III
Strumenti di attuazione
Art. 37
Tipologia
1. Sono strumenti di attuazione delle attività socio - economiche territoriali:
a) il piano pluriennale di sviluppo socio - economico;
b) carta di destinazione duso del suolo;
c) i programmi annuali operativi
d) i progetti speciali integrati
e) i piani di settore
f) i programmi progetti specifici
i regolamenti attuativi di cui alle lettere a), b), c), d), e)
h) i provvedimenti previsionali previsti dalla legge
Art. 38
Il piano pluriennale di sviluppo
socio - economico
1. La Comunità Montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.
Il Piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico, è predisposto dalla Giunta della Comunità Montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della.
4. Il Consiglio della Comunità Montana adotta il Piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento.
Art. 39
Carta di destinazione duso del suolo
1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavole denominata carta di destinazione duso del suolo contenente gli indirizzi fondamentali dellorganizzazione territoriale nellarea di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.
2. La carta di cui al comma precedente, elaborata in scala 1:25.000 individua le aree di prevalente interesse agro silvo - forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.
3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano ai sensi dellarticolo 9 ter, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del Suolo) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 40
Programmi annuali operativi
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico viene
realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica lutilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
2. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.
Art. 41
Progetti speciali integrati
1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e ladozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche dintesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
Art. 42
I piani di settore
1. Per lattuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana può dotarsi di piani e programmi di settore coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.
Art. 43
I progetti o programmi specifici
1. I progetti specifici (la più semplice unità di pianificazione), nellambito dei progetti speciali integrati, dei piani di settore, dei regolamenti, in coerenza col piano pluriennale di sviluppo socio - economico, costituiscono il provvedimento operativo concreto per la realizzazione di iniziative di attività.
Art. 44
I regolamenti
1. La Comunità Montana disciplina con regolamenti, oltre alle materie indicate dalla legge, tutte quelle indicate dalle norme statutarie. Il Consiglio adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per quindici giorni presso lufficio di Segreteria dellEnte e del deposito verrà dato congruo avviso al pubblico mediante pubblicazione allAlbo Pretorio ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
3. Il Regolamento, con la relativa deliberazione consiliare dapprovazione, resterà pubblicato per 15 giorni allAlbo pretorio entrando in vigore il giorno successivo alla scadenza dei termini desecutività.
Titolo IV
Istituti di partecipazione
Capo I
Art. 45
Principi generali
1. In attuazione del principio espresso nellart. 1 della Costituzione, la Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, la Comunità Montana:
assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, anche inferiori ai diciotto anni, e in particolare della associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
istituisce consulte, disciplinate nella delibera consiliare di costituzione circa la loro composizione e modalità di funzionamento, per promuovere la conoscenza dei problemi relativi a determinati settori di attività e per assicurare il confronto con quanti operano in essi;
individua forme e momenti di coordinamento costanti con i comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nellambito delle competenze sue proprie e con le altre Comunità Montane;
provvede alla consultazione della popolazione;
prevede il referendum consultivo;
istituisce il difensore civico.
Capo II
Trasparenza
Art. 46
Albo pretorio
1. La Comunità Montana ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti ed degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Le pubblicazioni sono attuate anche agli albi pretori degli altri Comuni della Comunità Montana. Altre forme di pubblicazione per garantire la massima trasparenza potranno essere previste in apposito regolamento.
2. Il Direttore nella sua qualità di Segretario o un dipendente da lui delegato. E responsabile delle pubblicazioni.
Provincia di Novara
Statuto - Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 151 del 10 ottobre 1991, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 17 marzo 1994 e con deliberazione n. 10 del 14.2.2000
Sommario
Parte prima
Principi generali
Art. 1 Configurazione giuridica
Art. 2 Gonfalone, stemma e distintivo del Presidente della Provincia
Art. 3 Albo Pretorio
Art. 4 La Comunità Provinciale Novarese
Art. 5 Principi e funzioni fondamentali
Art. 6 Adesione ai principi dellOrdinamento Europeo
Art. 7 Valorizzazione e sviluppo del territorio
Art. 8 Conferenza Permanente Provincia-Autonomie Locali
Art. 9 Conferenza Permanente Provincia-Categorie Sociali
Art. 10 Principi ispiratori attività della Provincia
Art. 11 Programmazione
Art. 12 Circondari
Parte seconda
LOrganizzazione strutturale della provincia
Titolo I
Gli Organi
Capo I
Gli organi politico-amministrativi della Provincia
Art. 13 Organi politico-amministrativi
Sezione I
Il Consiglio Provinciale
Art. 14 Funzioni
Art. 15 Prima seduta di Consiglio e verifica delle linee programmatiche
Art. 16 I Consiglieri Provinciali
Art. 17 Presidenza del Consiglio
Art. 18 Competenze del Presidente del Consiglio
Art. 19 Gruppi Consiliari
Art. 20 Conferenza dei Capi Gruppo
Art. 21 Commissioni Consiliari
Art. 22 Commissione di Controllo e Garanzia
Art. 23 Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio Provinciale
Art. 24 Regolamento del Consiglio
Art. 25 Convocazione del Consiglio
Art. 26 Convocazione su richiesta dei Consiglieri
Art. 27 Validità delle proposte
Art. 28 Disciplina delle sedute
Art. 29 Votazioni
Art. 30 Partecipazione del Segretario Generale
Sezione II
La Giunta Provinciale
Art. 31 Composizione
Art. 32 Funzioni
Art. 33 Convocazione
Art. 34 Validità delle proposte
Art. 35 Disciplina delle sedute
Art. 36 Partecipazione del Segretario Generale
Sezione III
Il Presidente della Provincia
Art. 37 Funzioni di Organo responsabile dellAmministrazione
Art. 38 Funzioni di Rappresentante della Provincia
Art. 39 Funzioni di Sovraintendenza
Art. 40 Vice Presidente della Provincia
Art. 41 Deleghe agli Assessori
Capo II
Gli organi di gestione
Art. 42 I Dirigenti
Art. 43 Incarichi Dirigenziali e di Alta specializzazione
Art. 44 Conferenza dei Dirigenti
Art. 45 Il Segretario Generale
Art. 46 Il Vice Segretario Generale
Capo III
Il Collegio dei revisori dei conti
Art. 47 Competenze
Art. 48 Funzionamento
Titolo II
Organizzazione degli uffici e controllo di gestione e strategico
Capo I
Organizzazione degli uffici
Art. 49 Principi fondamentali
Art. 50 Il Personale
Art. 51 Il Regolamento di Organizzazione
Capo II
Controllo di gestione e strategico
Art. 52 Impostazione metodologica
Art. 53 Definizione degli obiettivi
Art. 54 Valutazione dei risultati
Art. 55 Sistema informativo di controllo
Art. 56 Controllo di Gestione e strategico
Capo III
LAttività economico-sociale della provincia
Art. 57 Forme di gestione dei servizi pubblici provinciali
Art. 58 Gestione a mezzo di Società per Azioni e di Società a Responsabilità limitata
Art. 59 Adesione ed iniziative a carattere economico-sociale
Art. 60 Autonomia delle Aziende Speciali e delle Istituzioni
Art. 61 Ordinamento delle Istituzioni
Art. 62 Forme associative
Art. 63 Criteri per le nomine dei Rappresentanti della Provincia
Titolo III
La partecipazione popolare
Art. 64 Principi generali
Art. 65 La Commissione Provinciale per le pari opportunità
Art. 66 La Consulta Provinciale per lImmigrazione
Art. 67 Il referendum
Art. 68 Istanze, petizioni e proposte
Art. 69 Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 70 Comunicazione dellavvio del procedimento
Art. 71 Pubblicità degli atti
Art. 72 Il Difensore Civico
Parte III
Norme finali e transitorie
Art. 73 Approvazione dei regolamenti
Parte Prima
Principi Generale
Art. 1
Configurazione giuridica
1. La Provincia di Novara è ente autonomo nellambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica Italiana, che ne determinano le funzioni, e nel rispetto delle norme fondamentali per la propria organizzazione stabilite dal presente Statuto.
2. Essa ha per capoluogo la città di Novara, nella quale ha la propria sede, sita in P.zza Matteotti, 1.
Art. 2
Gonfalone, Stemma e distintivo
del Presidente della Provincia
1. La Provincia di Novara ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma concesso con R.D. 5 settembre 1929; il loro uso e la loro concessione ad Enti od Associazioni operanti nel territorio provinciale e le relative modalità sono disciplinati da apposito regolamento. Lo stemma della Provincia è su fondo rosso e reca unaquila doro coronata di tre stelle dello stesso colore ad ali spiegate, con rostro aperto ed incurvato e proteggente con lartiglio sinistro la lettera N in verde, il tutto in uno scudo timbrato della corona di Provincia e portante sotto la punta una lista con le parole Provincia di Novara.
2. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia da portare a tracolla.
Art. 3
Albo Pretorio
Presso il Palazzo Provinciale è istituito apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione - prevista dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti - di atti e avvisi.
La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegrità e la facile lettura.
3. La Provincia promuove la conoscenza dei propri principali atti, anche tramite appositi spazi individuati dalla Giunta Provinciale, nei Comuni superiori a diecimila abitanti.
Art. 4
La Comunità Provinciale Novarese
1. La comunità provinciale novarese è costituita da tutti i cittadini residenti nei comuni compresi nel territorio della provincia di Novara.
Art. 5
Principi e funzioni fondamentali
1. La Provincia, ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
2. La Provincia di Novara opera in conformità dei principi costituzionali ed in particolare considera il lavoro come elemento fondante della propria comunità.
3. La Provincia di Novara orienta in particolare la propria attività verso i seguenti principi e obiettivi:
a) in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione che tendono a fare del territorio provinciale una terra di pace;
b) ispira la sua azione al principio della sussidiarietà;
c) tutela la parità di diritti, doveri ed opportunità tra tutti i cittadini, prevenendo ogni e qualsiasi forma di discriminazione;
d) riconosce la centralità della persona umana e della sua dignità; si impegna a valorizzare il ruolo della famiglia quale comunità primaria di relazioni interpersonali e di apertura sociale;
e) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni nel perseguimento degli obiettivi di programmazione economica, sociale, culturale, territoriale e ambientale favorendo e sviluppando i rapporti di collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni e le Categorie sociali anche attraverso le varie forme associative nellinteresse della comunità;
f) favorisce la collaborazione e lintegrazione funzionale dei Comuni anche attraverso i circondari;
g) favorisce la partecipazione dei cittadini in forma singola o associata alle scelte politiche della comunità provinciale promuovendo le libere forme associative e cooperative;
h) garantisce la pubblicità dei suoi atti, linformazione e laccesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini;
i) persegue unattiva tutela e valorizzazione dellambiente e del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico, promuovendo interventi di conservazione del territorio con il coinvolgimento delle comunità locali;
l) favorisce e sviluppa modi di cooperazione con le forme di organizzazione sociali, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;
m) promuove il pluralismo culturale, salvaguarda e sostiene tutte le forme espressive proprie della cultura e della tradizione delle comunità del proprio territorio;
n) promuove la solidarietà verso le fasce più svantaggiate di coloro che vivono sul territorio provinciale;
o) promuove iniziative, in accordo e collaborazione con le Associazioni di categoria, Enti economici e locali, atte a favorire lo sviluppo sostenibile ed equilibrato dellindustria, del terziario avanzato, dellartigianato qualificato, dellagricoltura e delle attività turistiche;
p) promuove interventi atti a favorire la pratica sportiva e in particolare lo sport amatoriale e dilettantistico;
q) favorisce il turismo in ogni sua forma ed in particolare il turismo culturale, sociale e giovanile;
r) promuove politiche e programmi di sostegno alle condizioni dei disabili, per favorirne linserimento nel mondo del lavoro e nella società, rimuovendo gli ostacoli sociali e strutturali, tra cui le barriere architettoniche;
s) promuove il pluralismo associativo e riconosce il ruolo del volontariato, ne favorisce lattività ed individua forme di sostegno e di collaborazione;
t) favorisce le condizioni per garantire leffettiva pari opportunità tra uomo e donna nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale;
u) persegue lo sviluppo e la salvaguardia delloccupazione con unattenzione particolare alla qualità del lavoro;
v) favorisce il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e laffermazione di tecniche di coltivazione del terreno che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti, rifiutando la coltivazione, lallevamento ed il consumo di piante e animali geneticamente modificati;
w) favorisce e promuove iniziative di sostegno allagricoltura, ed in particolare alle produzioni tipiche e di qualità;
x) promuove progetti articolati di interventi nellambito delle politiche giovanili e della terza età;
y) promuove la crescita professionale con iniziative anche nel settore scolastico e attraverso lesercizio di attività di formazione professionale;
z) ritiene fondamentale il diritto alla salute dei cittadini; promuove ed attua nellambito socio-sanitario, ambientale, lavorativo le idonee iniziative, monitorando e verificando lefficacia delle stesse, non solo per salvaguardare lo stato di salute, ma anche per espletare una apprezzabile e razionale opera di prevenzione.
Art. 6
Adesione ai principi dellordinamento europeo
1. La Provincia di Novara aderisce ai principi fondamentali dellordinamento europeo e si impegna ad operare per la loro attuazione, consapevole che il rafforzamento delle autonomie locali nei vari paesi europei rappresenta un importante contributo alla edificazione di una Europa unita, fondata sui valori della pace, della democrazia, della cooperazione, del decentramento del potere e della partecipazione.
Art. 7
Valorizzazione e sviluppo del territorio
1. La Provincia di Novara, consapevole del valore positivo che la salvaguardia delle differenze assume in un moderno processo unitario, valorizza e tutela i valori storici, tradizionali, culturali e ambientali del proprio territorio nel rispetto delle vocazioni socio-economiche in cui si articola, perseguendo il superamento degli squilibri esistenti, anche attraverso forme di organizzazione dirette ad unequa distribuzione delle risorse economico-finanziarie.
2. Partecipa, secondo le proprie possibilità e competenze, ad ogni iniziativa diretta a favorire larmonico sviluppo dellintera comunità regionale, nazionale ed europea.
Art. 8
Conferenza permanente Provincia-Autonomie locali
1. La Provincia di Novara raccoglie e coordina le proposte avanzate da tutti i Comuni nel perseguimento degli obiettivi di programmazione economica, territoriale, sociale ed ambientale, da realizzarsi su vasta area e, quindi, in ambiti sovracomunali. Quale strumento di raccordo e confronto con gli Enti Locali la Provincia istituisce la Conferenza permanente Provincia-Autonomie Locali di cui fanno parte, oltre al Presidente della Provincia o suo delegato, tutti i Sindaci della Provincia e i Presidenti delle Comunità Montane, o loro delegati.
2. Essa è convocata periodicamente per discutere in forma consultiva:
a. le proposte che abbiano ad oggetto deliberazioni con carattere di programmazione e di indirizzo generale;
b. i pareri riguardanti la programmazione finanziaria annuale ed il piano regionale di sviluppo;
c. il piano territoriale di coordinamento e le sue varianti di carattere generale;
d. i piani di settore relativi allintero territorio provinciale.
3. Alla Conferenza Permanente Provincia-Autonomie Locali possono intervenire gli Assessori e i Consiglieri Provinciali.
4. Le deliberazioni su argomenti di competenza della Conferenza debbono essere assunte sentita la Conferenza stessa.
5. La determinazione di convocare la consulta è assunta dal Presidente della Provincia su richiesta della Giunta o della maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali o dei Membri della Conferenza;
6. Apposito regolamento disciplina lorganizzazione della Conferenza Permanente Provincia-Autonomie Locali.
Art. 9
Conferenza permanente Provincia-Categorie sociali
1. La Provincia raccoglie e coordina le proposte avanzate dalle Categorie Sociali nel perseguimento degli obiettivi sociali culturali ed economici.
2. A tal fine istituisce La Conferenza Permanente Provincia-Categorie Sociali.
3. Apposito regolamento disciplina lorganizzazione della Conferenza permanente Provincia - Categorie Sociali.
Art. 10
Principi ispiratori attività della provincia
La Provincia di Novara, nellesercizio delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, ispira letica della sua azione ai principi di efficacia, efficienza, equità, razionalità ed economicità di gestione, pubblicità e trasparenza, favorendo la partecipazione dei cittadini alle proprie attività e decisioni ed assicurando loro i diritti di accesso e di informazione nonché gli strumenti a garanzia dellimparzialità e del buon andamento dellamministrazione.
Art. 11
Programmazione
Per la definizione degli obiettivi della propria azione e la realizzazione delle finalità di promozione dello sviluppo della comunità provinciale, la Provincia assume il metodo e gli strumenti della programmazione come criteri ordinatori della propria attività, nel quadro generale della programmazione dello Stato e di quella regionale che concorre a determinare, di concerto con le altre Province e con i Comuni di cui raccoglie e coordina le proposte, e ad attuare attraverso propri programmi pluriennali, piani settoriali e con ladozione del piano territoriale di coordinamento.
Il metodo e gli strumenti della programmazione, oltreché listituzione delle consulte di riferimento, vengono definiti e disciplinati in un apposito regolamento.
Art. 12
Circondari
1. La Provincia di Novara, al fine di migliorare lorganizzazione dei propri uffici, avvicinare lerogazione dei servizi ai cittadini favorendone la partecipazione, ed agevolare la collaborazione con gli Enti locali, promuove la suddivisione del proprio territorio in circondari.
2. Il Consiglio provinciale, tenuto conto delle vocazioni socioeconomiche e delle omogeneità territoriali, individua, sentite le amministrazioni locali, i comuni appartenenti a ciascun circondario di cui disciplina il funzionamento in apposito regolamento.
3. Il Presidente del circondario viene nominato dallAssemblea dei Sindaci, a maggioranza assoluta dei votanti.
Parte Seconda
LOrganizzazione strutturale della Provincia
Titolo I
Gli Organi
Capo I
Gli organi politico-amministrativi della provincia
Art. 13
Organi politico-amministrativi
1. Sono Organi politico - amministrativi della Provincia: Il Consiglio, la Giunta, il Presidente della Provincia.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Provincia di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nellambito delle rispettive competenze, poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dellEnte.
3. Lelezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione della carica per altra causa degli Organi politico-amministrativi della Provincia o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalla Legge e dalle norme del presente Statuto.
4. Le dimissioni del Presidente della Provincia sono presentate per iscritto al Consiglio e, per esso, al suo Presidente od a chi legalmente lo sostituisce; le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Presidente della Provincia o a chi legalmente lo sostituisce.
5. Per Consigliere anziano si intende, a tutti gli effetti, il Consigliere più anziano detà.
6. Le riunioni degli Organi politico-amministrativi della Provincia si tengono di norma presso la sede dellEnte, nella città di Novara; le riunioni tenute in altre località sono da considerarsi valide purché nella loro convocazione sia stata chiaramente indicata la diversa sede di riunione.
Sezione I
Il Consiglio Provinciale
Art. 14
Funzioni
1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esso è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio in particolare:
rappresenta lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione;
esprime lindirizzo della Provincia nel caso di procedure di consultazione obbligatoria e di procedure di intesa previste dalla Legge per ladozione di atti, da parte di Amministrazioni pubbliche, che possano comportare ladozione o la modifica di atti di competenza del Consiglio provinciale;
approva ordini del giorno di indirizzo e/o di valutazione sulloperato della Giunta provinciale, del Presidente della Provincia, sullattività delle istituzioni, delle aziende speciali e degli Enti dipendenti dalla Provincia e sulloperato dei rappresentanti della Provincia in Enti e Società;
definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti per Legge;
conforma lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa;
Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere nonchè le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
Art. 15
Prima seduta di consiglio
e verifica delle linee programmatiche
1. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione il Presidente della Provincia convoca il Consiglio provinciale per la prima seduta che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
In caso di inosservanza dellobbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano per la convalida dei Consiglieri eletti e per lelezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio eletto per la comunicazione dei componenti della Giunta.
3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere lassemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che lo segue secondo lordine di anzianità stabilito dallart. 13 dello Statuto.
4. Entro il termine di venti giorni dalla data del suo insediamento, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Eventuali successivi adeguamenti delle stesse sono disciplinati dal Regolamento per lorganizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari. La verifica di attuazione di tali linee da parte del Presidente e dei relativi Assessori è disciplinata dal Regolamento.
Art. 16
I Consiglieri provinciali
I Consiglieri provinciali rappresentano lintera comunità provinciale. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.
I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione.
I Consiglieri Provinciali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio provinciale, presso il quale recapitare eventuali atti di notifica. Per assicurare la massima trasparenza dovranno inoltre comunicare i redditi posseduti allinizio del mandato e le relative variazioni annuali.
I Consiglieri Provinciali hanno libero accesso a tutti gli uffici della Provincia, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per lespletamento del loro mandato, ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti, anche interni, e dei provvedimenti della Provincia e delle istituzioni e aziende da essa dipendenti.
5. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità ed i poteri di esercizio dellattività ispettiva e delle commissioni dindagine consiliare di cui allart. 19 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
6. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo.
Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
Art. 17
Presidenza del Consiglio
1. Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente del Consiglio, eletto dallAssemblea o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio; in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano o da chi lo segue in ordine di anzianità.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio sono eletti dal Consiglio Provinciale nel proprio seno a scrutinio segreto, con votazioni separate, nella prima seduta dopo lelezione del Consiglio stesso, presieduta dal Consigliere anziano, subito dopo la convalida degli eletti, o nella seduta immediatamente successiva alla vacanza per qualsiasi motivo dellufficio.
3. Lelezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio avviene con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
Se dopo due votazioni nessuno ottiene tale maggioranza, si procede nella stessa seduta alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione, ed è proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.
4. La proposta di revoca del Presidente del Consiglio può essere inoltrata su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Essa viene presentata al Segretario Generale che la trasmette al Vice Presidente, il quale è tenuto a convocare il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della proposta. La proposta di revoca è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
Art. 18
Competenze del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio:
a) convoca e presiede il Consiglio Provinciale, stabilisce lordine del giorno delle singole sedute, dirige i lavori consiliari, dispone lordine delle votazioni e ne proclama il risultato;
b) convoca e presiede la Conferenza dei Capi Gruppo, assicurando agli stessi unadeguata e preventiva informazione sulle questioni da sottoporre al Consiglio;
c) fissa la data delle riunioni del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia;
d) ha lobbligo di iscrivere allordine del giorno le proposte presentate dal Presidente della Provincia e dalla Giunta e dai singoli Consiglieri;
e) insedia le Commissioni consiliari permanenti e ne coordina lattività in relazione ai lavori del Consiglio;
f) è tenuto a riunire il Consiglio, entro venti giorni, quando lo richieda il Presidente o un quinto dei Consiglieri, inserendo allordine del giorno le questioni richieste;
g) autorizza le trasferte dei Consiglieri, nei limiti degli stanziamenti previsti a bilancio;
h) non può presiedere le adunanze di Consiglio convocate per la discussione di fatti riguardanti la sua persona. Tali adunanze sono presiedute dal Vice Presidente e, in assenza di questultimo, dal Consigliere Anziano.
2. Al Presidente del Consiglio è attribuita unindennità entro i limiti stabiliti dalla Legge.
Art. 19
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri provinciali possono riunirsi in gruppi, secondo quanto disposto dal Regolamento per lorganizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale.
2. Per costituire un gruppo consiliare occorre che i Consiglieri provinciali, quando non siano più di uno, rappresentino un partito o raggruppamento che abbia presentato una propria lista nelle elezioni provinciali. I Consiglieri possono costituire un gruppo misto. Non può essere costituito più di un gruppo misto.
3. La Provincia assicura a ogni gruppo consiliare la disponibilità dei mezzi, dei locali e del personale atta a garantire le condizioni necessarie per poter svolgere nel miglior modo possibile i suoi scopi istituzionali, compresa la possibilità di intrattenere rapporti con il pubblico e di svolgere riunioni.
4. Le spese relative ai gruppi consiliari vengono stanziate in appositi capitoli di bilancio.
Art. 20
Conferenza dei capigruppo
1. I Capigruppo consiliari costituiscono la Conferenza dei capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio, con le prerogative e le funzioni stabilite dal Regolamento del Consiglio e dal presente Statuto.
2. Il Presidente della Provincia partecipa direttamente, o a mezzo del Vicepresidente o di altro Assessore appositamente delegato, alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Art. 21
Commissioni consiliari
Ai fini del processo di programmazione e delle altre funzioni di legge, il Consiglio Provinciale si organizza in commissioni di lavoro con funzioni di proposta e di controllo.
I Capigruppo possono partecipare, anche delegando appositamente in loro vece un altro Consigliere appartenente al proprio gruppo, alle riunioni di tutte le Commissioni consiliari, venendo considerati a tutti gli effetti membri delle stesse ad esclusione del diritto di voto.
Con deliberazione del Consiglio Provinciale approvata a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati possono essere istituite, su materie di interesse provinciale, Commissioni speciali, Commissioni di indagine o dinchiesta e Commissioni consultive. La composizione, il funzionamento e le attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
Art. 22
Commissione di controllo e garanzia
1. Il Consiglio Provinciale istituisce la Commissione di controllo e garanzia allo scopo di valutare la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti in sede di attuazione dei programmi e altri strumenti di determinazione dellindirizzo politico.
2. La Commissione di Controllo e Garanzia è composta in proporzione alla consistenza numerica delle forze politiche rappresentate in Consiglio Provinciale. Il numero dei suoi membri è determinato in modo da garantire in ogni caso la presenza di tutti i gruppi consiliari.
3. Il Presidente della Commissione di Controllo e di Garanzia viene eletto dai Componenti della Commissione stessa tra i membri dellopposizione con voto palese.
4. Un apposito regolamento disciplina il funzionamento della Commissione di Controllo e Garanzia.
Art. 23
Commissione speciale delle donne elette
nel Consiglio Provinciale
1. E istituita la Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio Provinciale, la quale ha compiti di proposta e di controllo sullattività amministrativa per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e della Regione. Detta Commissione è equiparata alle Commissioni consiliari permanenti ai fini giuridici ed economici.
Art. 24
Regolamento del consiglio
1. Un apposito regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta, prevede il funzionamento e disciplina lorganizzazione dei lavori del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari di cui determina i poteri, le aree funzionali di competenza, e stabilisce le forme di pubblicità dei lavori.
2. Il regolamento detta altresì le modalità di assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni permanenti nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti dalla Legge.
Art. 25
Convocazione del consiglio
1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio su iniziativa propria od a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia o del Presidente della Provincia, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Lavviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e lora dinizio della seduta, con lelenco degli oggetti iscritti allordine del giorno, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per ladunanza al Presidente della Provincia, ai Consiglieri, agli Assessori, ai Revisori dei Conti ed al Prefetto.
3. Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che lavviso, con il relativo elenco, sia consegnato almeno 24 ore prima; entro lo stesso termine possono essere aggiunti altri oggetti a quelli inseriti nellordine del giorno.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3), la maggioranza dei Consiglieri presenti può però richiedere che ogni deliberazione venga differita al giorno seguente.
5. Lavviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per lesaurimento degli argomenti allordine del giorno. Sempre ed esclusivamente a tale scopo, il Presidente del Consiglio, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre laggiornamento dei lavori ad altra seduta, con lintervallo di almeno 24 ore; in questo caso la comunicazione del Presidente del Consiglio vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre lavviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti, anche a mezzo telegramma.
6. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, lavviso di convocazione, con lallegato ordine del giorno, deve essere pubblicato, a cura del Segretario Generale, allAlbo Pretorio della Provincia per rimanervi fino allultimo giorno di riunione del Consiglio, ed avere adeguate forme di pubblicità specificate nel regolamento, quali pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali e trasmissione agli Organi di stampa e comunicazione locale.
7. Improvvisi rinvii o revoche di convocazione del Consiglio Provinciale devono essere tempestivamente comunicati a tutti i Consiglieri in forma scritta, anche con telegramma.
Art. 26
Convocazione su richiesta dei consiglieri
1. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia o del Presidente della Provincia, per essere considerata valida, deve contenere lindicazione delloggetto degli argomenti di cui si chiede liscrizione allordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie elencate allart. 32 della Legge n. 142/90.
2. Il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione del Consiglio inserendo allordine del giorno le questioni richieste e la seduta deve svolgersi entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri o del Presidente della Provincia presso la segreteria della Provincia.
Art. 27
Validità delle proposte
1. Non può essere iscritta allordine del giorno del Consiglio alcuna proposta di deliberazione, il cui oggetto non rientri tra quelli attribuiti dalla Legge e dal presente Statuto al Consiglio stesso, sulla quale non siano stati preventivamente espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione dentrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. Per la proposta di elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, nonchè per la mozione di sfiducia nei loro confronti, i pareri si limitano alla verifica dellosservanza delle procedure previste e della regolarità formale delle proposte stesse.
3. I pareri e le attestazioni non sono richiesti per gli atti di contenuto esclusivamente politico, di natura confermativa o riproduttiva di altri atti, o privi di contenuto dispositivo.
4. I pareri e le attestazioni non sono parimenti richiesti sulle modifiche inserite nel corso della discussione in Consiglio alloriginario testo delle proposte di deliberazione iscritte allordine del giorno; in caso di loro approvazione, lintera responsabilità delle modifiche apportate al testo originario e le relative conseguenze sullintero atto sono poste ad esclusivo carico del Consiglio.
Art. 28
Disciplina delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Provincia, senza computare il Presidente della Provincia.
2. Il Presidente del Consiglio, o chi lo sostituisce a norma di Statuto, è investito di potere discrezionale per mantenere lordine, losservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
3. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti allordine del giorno dei lavori; il regolamento può prevedere i casi eccezionali in cui sia consentito fare comunicazioni o trattare argomenti non iscritti allordine del giorno, con esclusione comunque di votazioni su proposte di deliberazione.
4. Il Consiglio non può in ogni caso deliberare nè trattare alcun altro argomento prima di procedere agli adempimenti connessi alla surrogazione o alla temporanea sostituzione dei propri Componenti ed alla elezione o sostituzione del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio, eccetto quello relativo alla convalida dei Consiglieri eletti.
Art. 29
Votazioni
1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, ad esclusione di quella per lelezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio. In sede di Regolamento possono essere disciplinate le ipotesi di votazione a scrutinio segreto.
2. Le deliberazioni, le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla Legge o dallo Statuto.
3. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero di Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.
5. Qualora nelle nomine espressamente riservate dalla legge alla competenza del Consiglio Provinciale debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nellambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi Capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
6. Per le nomine in cui sia prevista lelezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.
7. Le sole deliberazioni riguardanti lapprovazione dei regolamenti, dei bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, la partecipazione a società e consorzi, la costituzione di aziende e istituzioni, listituzione di circondari, lindizione di referendum ed il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie, vengono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
8. Il risultato delle votazioni è riconosciuto e proclamato dal Presidente del Consiglio assistito, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, da tre Consiglieri scrutatori da lui preventivamente designati.
9. Per ciascuna votazione effettuata deve risultare a verbale il numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli alla proposta e di quelli contrari, degli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, i voti ottenuti da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e di quelle nulle.
Art. 30
Partecipazione del segretario generale
1. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio e può prendervi la parola esclusivamente su questioni riguardanti la legittimità delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio stesso; rimane salvo in ogni caso il suo diritto di far risultare a verbale il proprio parere al riguardo.
2. Il Segretario Generale dirige e coordina, sotto la sua responsabilità, i procedimenti di redazione del processo verbale della seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente.
3. Nel processo verbale debbono essere inseriti i testi integrali delle deliberazioni, delle mozioni, degli ordini del giorno e di tutti i documenti in genere che siano stati approvati dal Consiglio e inoltre i punti principali della discussione.
4. Il Regolamento stabilisce le modalità per lapprovazione del verbale e per linserimento delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri.
Sezione II
La Giunta Provinciale
Art. 31
Composizione
1. La Giunta Provinciale di Novara è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero massimo non superiore a dieci Assessori fra cui il Vicepresidente della Provincia, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere Provinciale.
2. Ai fini della nomina degli Assessori, il Presidente della Provincia considera lesigenza di promuovere un giusto equilibrio tra i sessi in funzione della piena realizzazione del principio delle pari opportunità.
3. Lanzianità degli Assessori, dopo il Vicepresidente della Provincia, è determinata dallanzianità nella carica e, a parità di questa, dallordine in cui sono elencati nel provvedimento di nomina degli stessi da parte del Presidente della Provincia.
4. Gli Assessori hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, solo sugli argomenti di propria competenza o per fatti personali.
5. Hanno altresì facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto, ma non possono essere nominati componenti delle Commissioni stesse.
Art. 32
Funzioni
1. Spetta alla Giunta Provinciale di collaborare con il Presidente della Provincia nellamministrazione dellEnte compiendo tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla Legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalla Legge e dal presente Statuto, del Presidente della Provincia, del Segretario Generale e dei Funzionari dirigenti.
2. La Giunta Provinciale collabora con il Presidente della Provincia nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, svolge nei suoi confronti attività propositiva e dimpulso, e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
3. Nellesercizio delle proprie funzioni amministrative stabilite dalla Legge e dalle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti, spetta in particolare alla Giunta di provvedere:
a) alla determinazione di indirizzi e criteri ai quali devono attenersi i Dirigenti, nellesplicazione dellattività amministrativa e contrattuale di loro competenza nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
b) alla nomina dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori;
c) alla deliberazione di un programma annuale delle assunzioni di Dipendenti della Provincia, nonchè alle relative modifiche;
d) alla verifica e alla valutazione dellattività dei Dirigenti;
e) al conferimento di incarichi professionali, compresi quelli dipendenti dallattuazione di atti fondamentali dindirizzo approvati dal Consiglio Provinciale, fatte salve le competenze del Presidente;
f) ai provvedimenti necessari per la costituzione in giudizio della Provincia, fatte salve le competenze del Presidente;
g) alla determinazione di tariffe, canoni, aliquote di tributi locali, ferme restando le competenze del Consiglio;
h) alladozione dei Regolamenti sullordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio stesso.
i) allapprovazione dei progetti, dei programmi esecutivi e di tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di contabilità ai Responsabili dei Servizi provinciali;
l) alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone, secondo quanto disciplinato dal Regolamento consiliare;
m) a disporre laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
n) a fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum, nonchè a costituire lUfficio provinciale per le elezioni, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
o) allapprovazione degli accordi di contrattazione decentrata;
p) alla decisione in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra Organi gestionali dellEnte;
q) allapprovazione del Piano Economico di Gestione secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di contabilità;
4. La Giunta adotta, nei casi durgenza, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, alla ratifica del Consiglio. In caso di scadenza del predetto termine o di diniego della ratifica da parte del Consiglio, la Giunta stessa od il Consiglio, nellambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni decadute o non ratificate.
Art. 33
Convocazione
La convocazione della Giunta è disposta dal Presidente della Provincia, o da chi ne fa, a norma di Legge e di Statuto, le veci, e non è soggetta a particolari formalità, purchè lavviso sia stato tempestivamente rivolto a tutti i suoi Componenti con mezzi adeguati e compatibilmente con le circostanze.
Lordine del giorno è stabilito dal Presidente della Provincia o da chi ne fa, a norma di Legge e di Statuto, le veci.
Art. 34
Validità delle proposte
1. Non può essere iscritta allordine del giorno della Giunta alcuna proposta di deliberazione sulla quale non siano stati preventivamente espressi i pareri e le attestazioni previste dalla Legge.
2. Il parere negativo espresso dai soggetti competenti al rilascio non impedisce ladozione della deliberazione, ma esime i soggetti stessi da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art. 35
Disciplina delle sedute
1. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Presidente della Provincia, o da chi ne fa, a norma di Legge e di Statuto, le veci, che ne dirige e coordina lo svolgimento, assicurando lunitarietà dellindirizzo politico - amministrativo e la collegialità delle decisioni.
2. Le sedute della Giunta provinciale non sono pubbliche e sono valide con lintervento di almeno la metà più uno dei Componenti, comprendendo nel numero anche il Presidente della Provincia.
3. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti.
4. In caso durgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
Art. 36
Partecipazione del Segretario Generale
1. Il Segretario Generale partecipa alle sedute della Giunta e ne redige il relativo verbale che viene da lui sottoscritto unitamente al Presidente della Provincia.
2. Il verbale consiste nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, con lindicazione per ciascuna dei nominativi dei presenti, dei voti resi pro e contro la proposta e degli astenuti.
3. La mancata indicazione delle modalità di votazione non preclude la validità dellatto, che si intende approvato allunanimità dei presenti e nelle forme prescritte.
4. I componenti della Giunta hanno in ogni caso il diritto di far inserire, a richiesta, nel testo della deliberazione, loro particolari dichiarazioni o le motivazioni del voto espresso.
5. Il Segretario Generale partecipa alle sedute senza diritto di voto, ma con facoltà di far inserire nel testo delle deliberazioni sue eventuali dichiarazioni limitatamente alle questioni di legalità dellazione amministrativa.
6. Il verbale può contenere unappendice in cui vengono succintamente riportate le disposizioni interne e le decisioni di carattere non deliberativo assunte nel corso della seduta e di cui la Giunta abbia disposto di fare menzione nel verbale stesso.
7. La comunicazione ai Capigruppo consiliari delle deliberazioni di competenza della Giunta Provinciale e delle determine dirigenziali viene effettuata mediante linvio ad essi di un elenco riportante gli estremi e loggetto delle stesse, fatto salvo il diritto dei Capigruppo di ottenere limmediata trasmissione di una copia integrale dei singoli provvedimenti dietro semplice richiesta alla Segreteria Generale.
Sezione III
Il Presidente della Provincia
Art. 37
Funzioni di organo responsabile
dellAmministrazione
1. Il Presidente della Provincia, quale Organo responsabile dellAmministrazione, assicura il carattere unitario della direzione politico - amministrativa della Provincia coordinando lattività dei singoli Assessori.
2. Nellesercizio delle suddette funzioni, oltre a convocare e presiedere le riunioni della Giunta, il Presidente della Provincia provvede in particolare a:
a) presentare e illustrare al Consiglio, ai sensi dellart. 15 del presente Statuto, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nonchè la relazione annuale sullattività dellamministrazione e la relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio e la relazione allegata al conto consuntivo quando non ne ha delegato il compito, in tutto o in parte, ad altri Componenti della Giunta;
b) intrattenere, secondo le modalità fissate nel presente Statuto e nellapposito Regolamento, i rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti, salvo espressa delega ad uno o più Assessori;
c) promuovere la conclusione di accordi di programma secondo quanto previsto dalla Legge;
d) rilasciare pubbliche dichiarazioni in ordine allattività e agli indirizzi generali politico - amministrativi dellEnte;
e) disporre la revoca dei singoli Assessori, con proprio decreto motivato, fornendo successiva comunicazione al Consiglio stesso;
f) disporre con proprio decreto, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini previsti dalla Legge, la nomina, la designazione e la revoca dei Rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni;
g) nominare e revocare il Segretario Generale ed eventualmente il Direttore Generale, nonchè i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge e nellosservanza delle procedure e dei metodi definiti dagli appositi Regolamenti;
h) indire referendum;
i) ricevere le interrogazioni e le interpellanze Consiliari, eventualmente assegnandole - daccordo con il Presidente del Consiglio - agli Assessori competenti;
l) autorizzare le trasferte degli Assessori Provinciali;
m) attribuire e definire incarichi di collaborazione esterna, sentita la Giunta e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti.
Art. 38
Funzioni di rappresentante della provincia
1. Il Presidente della Provincia rappresenta la Provincia nelle sedi politico - amministrative e nei rapporti pubblici e privati che riguardano lEnte, firmando gli atti nellinteresse dellAmministrazione, salvo espressa delega ad altri Amministratori o Funzionari e con esclusione di quelli attribuiti ai Dirigenti dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Spetta in particolare al Presidente della Provincia:
a) rappresentare la Provincia in giudizio;
b) presiedere, salvo espressa delega, gli Enti, gli Organismi e le Commissioni che la Legge o gli ordinamenti che vi si riferiscono, attribuiscono alle sue competenze;
c) rappresentare, salvo espressa delega, la Provincia nelle Associazioni fra soggetti pubblici ed anche privati, purchè legalmente costituite e riconosciute, nonchè in Comitati che svolgano iniziative e perseguano scopi in aderenza agli interessi dellAmministrazione, quando la partecipazione della Provincia non sia diversamente disciplinata dalla Legge o dagli ordinamenti o Statuti dei singoli Enti;
d) stipulare le convenzioni e sottoscrivere le obbligazioni in genere che impegnino la Provincia, con esclusione dei contratti riservati ai dirigenti, secondo quanto previsto dalle norme di Legge.
Art. 39
Funzioni di sovraintendenza
1. Al Presidente della Provincia è attribuita, a norma di Legge, la sovraintendenza al funzionamento dei Servizi e degli Uffici provinciali nonchè allesecuzione degli atti.
Nellesercizio di tali funzioni il Presidente della Provincia, provvede in particolare:
a) a promuovere ed assumere, dintesa con gli Assessori interessati, iniziative atte ad assicurare che gli Uffici ed i Servizi svolgano la loro attività per la realizzazione del Piano Economico di Gestione approvato dalla Giunta Provinciale;
b) ad emanare a tutti i settori dattività dellEnte, attraverso circolari od ordini di servizio controfirmati dal Segretario Generale, direttive ed indicazioni a carattere generale per la concreta attuazione dei Piani Economici di Gestione.
Art. 40
Vice Presidente della Provincia
1. Al Vice Presidente della Provincia competono le funzioni di sostituzione del Presidente della Provincia in tutti i casi previsti dalla Legge.
2. Al Vice Presidente della Provincia spetta lindennità di carica entro i limiti massimi previsti dalla Legge.
Art. 41
Deleghe agli Assessori
1. Il Presidente della Provincia, nellambito delle proprie competenze, assegna con proprio decreto ai singoli Assessori, ivi compreso il Vice Presidente, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2. Le deleghe conferiscono agli Assessori, nellambito della loro attribuzione e per le materie in esse contemplate, le stesse competenze originarie del Presidente, ivi compresi i poteri di indirizzo e controllo sullattività degli Uffici e Servizi che operano nei settori riguardanti le materie delegate.
3. Le deleghe sono sempre modificabili o revocabili.
4. Dellattribuzione delle deleghe e delle loro eventuali modifiche o revoche viene data comunicazione al Consiglio Provinciale nella prima adunanza successiva allemissione del relativo decreto presidenziale.
5. Gli Assessori relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le materie loro delegate e partecipano alle Commissioni consiliari, su iniziativa propria o dietro richiesta, per la trattazione degli argomenti di propria competenza.
6. Il Presidente della Provincia, oltre alle deleghe a carattere generale di cui ai commi precedenti, può con apposito atto delegare ai vari Assessori ladozione e la sottoscrizione di atti o provvedimenti particolari di rilevanza esterna.
Capo II
Gli Organi di gestione
Art. 42
I Dirigenti
1. Il funzionamento degli Uffici si basa sul principio della distinzione tra ruoli di governo politico ed economico, che competono agli Organi elettivi, e quelli di direzione gestionale, spettanti ai Dirigenti.
2. Agli Organi elettivi compete in particolare la funzione propulsiva relativa allinizio di procedimenti a carattere discrezionale, ferma restando lesclusiva competenza dei Dirigenti di determinare, sotto la loro responsabilità e nel rispetto dei programmi e delle indicazioni fissate dallAmministrazione, i metodi operativi necessari per lattuazione dei provvedimenti adottati dagli Organi stessi; sono altresì esclusivamente attribuite ai Dirigenti le competenze gestionali relative allattuazione di procedimenti che scaturiscono direttamente da norme di Legge, di Statuto, di Regolamento o da atti deliberativi efficaci ad ogni effetto.
3. I Dirigenti sono responsabili del funzionamento delle strutture loro affidate e dellassolvimento delle relative funzioni, nellambito degli incarichi e delle funzioni stesse; la responsabilità dirigenziale è riferita allattuazione degli indirizzi strategici stabiliti nei programmi di attività ed è specificata in termini di risultati di efficienza e di efficacia, qualitativa e quantitativa, definiti nei programmi medesimi.
4. Ai Dipendenti in possesso della qualifica contrattuale di Dirigente non compete necessariamente la direzione di strutture, essendo gli stessi destinabili ad altri compiti purchè compatibili con il livello di qualificazione professionale posseduto.
5. Laffidamento degli incarichi di direzione e di Responsabilità di Uffici tiene conto sia dei titoli formali sia delle effettive capacità gestionali dimostrate e dei risultati conseguiti.
6. Il Regolamento disciplina i criteri di affidamento e le modalità di esercizio da parte dei Dirigenti delle incombenze relative alla presidenza delle commissioni di gara e di concorso, alla responsabilità sulle procedure dappalto e di concorso, ed alla stipulazione dei contratti, loro attribuite dalla Legge.
Art. 43
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La Giunta Provinciale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge, e dal Regolamento sullOrdinamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di Personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i Dipendenti dellEnte non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta provinciale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di Uffici e Servizi a Personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di Legge.
Art. 44
Conferenza dei dirigenti
1. E costituita presso la Provincia di Novara la Conferenza dei Dirigenti, organismo ausiliario consultivo interno con compiti di impostazione e di verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo intrasettoriale sia dei processi formativi dei programmi secondo gli indirizzi dellEnte, sia delle relative proposte definitive, al fine di valutarne le condizioni di effettiva realizzabilità e la loro rispondenza agli obiettivi programmati.
2. La Conferenza, nella sua composizione normale, è costituita da tutti i Dirigenti di Settore e dal Vice Segretario Generale, che ne cura la convocazione ed il coordinamento dei lavori, secondo le modalità contenute nel Regolamento, che disciplina altresì lorganizzazione interna dei lavori della Conferenza, ne determina le competenze ed i casi in cui ne sia richiesto il parere.
Art. 45
Il Segretario Generale
1. Oltre alle specifiche funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto, spetta al Segretario Generale la sintesi ed il coordinamento delle attività di gestione amministrativa affidate agli Uffici e Servizi provinciali, allo scopo di assicurare la conformità agli indirizzi posti dagli organi di governo.
2. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia, da cui dipende funzionalmente:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina lattività, nel rispetto delle specifiche competenze di direzione degli Uffici e Servizi e di gestione loro riconosciute dalla Legge, promuovendo, se del caso, indagini e verifiche volte ad accertare sia la correttezza amministrativa dei compiti svolti dai Dirigenti stessi, sia lefficienza della loro gestione in relazione agli obiettivi dellEnte;
b) interviene nei casi di accertata inerzia, inefficienza o inefficacia dellattività svolta dai Dirigenti o dal Personale assegnato agli Uffici o Servizi da loro diretti, adottando i provvedimenti necessari, ivi compreso lesercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli atti di competenza dei Dirigenti, riferendone al Presidente della Provincia.
c) stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti connessi allistruttoria ed esecuzione delle deliberazioni svolti dai Settori e dai Servizi competenti, secondo le modalità contenute del Regolamento.
d) cura la raccolta e la conservazione dei verbali della Giunta e del Consiglio e provvede agli adempimenti relativi alla pubblicazione, sottoposizione al controllo ed esecutività delle deliberazioni.
e) roga i contratti nellinteresse dellAmministrazione provinciale secondo le vigenti disposizioni di Legge che ad essi ineriscono ed autentica scritture private ed atti unilaterali nellinteresse dellEnte.
f) provvede ai trasferimenti intersettoriali del Personale, sentita la Conferenza dei Dirigenti, ove non sia stato nominato il Direttore Generale.
3. Per lo svolgimento delle funzioni a lui attribuite, ed in particolare per gli adempimenti connessi alla fase istruttoria ed alla successiva fase di esecuzione delle deliberazioni, il Segretario Generale si avvale di un apposito Servizio di segreteria, su cui esercita la propria supervisione rimanendone affidata la direzione operativa al Vice Segretario Generale.
Art. 46
Il Vice Segretario Generale
1. La Provincia di Novara ha un proprio Vice Segretario Generale a cui sono attribuite, a norma di Legge, le funzioni vicarie del Segretario Generale.
2. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nellesercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di sua assenza e impedimento, o di vacanza del posto sino alla nomina del successore nella titolarità della sede.
3. Nellespletamento delle funzioni vicarie il Vice Segretario Generale esercita automaticamente tutti i poteri rientranti nella sfera di attribuzione dellUfficio di Segretario Generale, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione o di successiva convalida.
4. Nellesercizio delle funzioni ausiliarie egli compie validamente tutti gli atti di competenza del Segretario Generale sulla base degli accordi con lui intercorsi in ordine alla suddivisione delle incombenze dellufficio e nel rispetto delle direttive dallo stesso impartitegli.
5. Al Vice Segretario Generale è attribuita la direzione operativa dei Servizi e degli Uffici di Segreteria posti al di fuori dei settori dellEnte, costituiti in area funzionale, sotto la supervisione del Segretario Generale; per lesercizio di tali specifiche funzioni egli viene equiparato ai Dirigenti di massimo livello della Provincia.
6. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, la Giunta Provinciale può attribuire lincarico delle funzioni di Vice Segretario Generale, per lo stretto tempo necessario ad assicurare la regolare continuità dellUfficio di segreteria, ad uno dei Dirigenti di Settore in possesso dei requisiti per laccesso al posto, avuto riguardo, nel limite del possibile, allanzianità di servizio, lincarico non dà diritto ad alcuna particolare indennità.
Capo III
Il Collegio dei Revisori dei conti
Art. 47
Competenze
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è Organo della Provincia, equiordinato agli Organi istituzionali e finalizzato a tutelare gli interessi pubblici dellEnte e della collettività amministrata.
2. Il Collegio dei Revisori, in conformità alla Legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, svolge compiti:
a) di controllo amministrativo inteso come collaborazione nelle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio provinciale;
b) di vigilanza sulla regolarità amministrativa ed economico - finanziaria, previo esame accertativo dellordinamento contabile mediante periodiche verifiche;
c) di consulenza e di referto, mediante pareri in ordine alla congruità tra obiettivi stabiliti e risorse allocate, allefficienza, alla produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali e organizzativi dellEnte, con lobbligo di redigere la relazione conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione consiliare per lapprovazione del rendiconto.
3. Per lo svolgimento delle funzioni demandate al Collegio e specificate nel regolamento di contabilità, ciascun Revisore:
a) ha il diritto-dovere di accedere agli atti e documenti dellEnte, previa comunicazione al Dirigente del Settore interessato;
b) ha il diritto di assistere alle sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari, partecipandovi obbligatoriamente quando vengano esaminati ed approvati il bilancio di previsione ed i relativi assestamenti, il rendiconto, la rideterminazione dei residui ed il controllo di gestione, e con facoltà di parola, su autorizzazione del Presidente, ma senza diritto di voto.
Art. 48
Funzionamento
1. Lesercizio delle funzioni dei Revisori dei Conti è svolto di norma collegialmente, previa formale convocazione del suo Presidente, anche su richiesta di un singolo Revisore.
2. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non interviene, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del Collegio regolarmente convocate, impedendone lo svolgimento, decade dallufficio, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
3. I Revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni, conformando la loro azione ai principi della deontologia professionale ed al rispetto delle Leggi vigenti in materia.
4. In caso di inadempienza ai propri doveri i Revisori sono revocati, con le modalità stabilite dal Regolamento.
5. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni dufficio.
6. Il compenso ai Revisori è previsto in conformità alle disposizioni di Legge vigenti in materia.
Titolo II
Organizzazione degli Uffici e
controllo di gestione e strategico
Capo I
Organizzazione degli uffici
Art. 49
Principi fondamentali
1. Lorganizzazione amministrativa della Provincia si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza ed è funzionalmente strutturata e gestita in modo da assicurare la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dellazione amministrativa.
Art. 50
Il Personale
1. Il Personale dipendente dellAmministrazione provinciale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dellEnte secondo criteri di funzionalità e di flessibilità operativa.
2. La Provincia, considerando il lavoro del proprio Personale risorsa essenziale per la prestazione del servizio pubblico alla collettività, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità, riconosce nel confronto con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori uno strumento indispensabile di verifica del processo di adeguamento dellorganizzazione.
Art. 51
Il Regolamento di organizzazione
1. Il Regolamento di Organizzazione, nel rispetto della Legge e in attuazione dei principi stabiliti nel presente Statuto, definisce lassetto organizzativo dellEnte e i meccanismi fondamentali per il suo funzionamento, ispirandosi ai principi di funzionalità, flessibilità e democrazia organizzativa.
2. In particolare il Regolamento di Organizzazione stabilisce:
a) la configurazione della struttura organizzativa dellEnte;
b) le modalità e i criteri per la sua revisione;
c) le posizioni di lavoro e le relative mansioni;
d) i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi incentivanti la produttività del personale;
e) i criteri e le modalità per la definizione dei meccanismi organizzativi di coordinamento, controllo, valutazione;
f) i criteri per lassegnazione degli incarichi di direzione, che sono in ogni caso revocabili e temporanei.
3. I giudizi in ordine agli incarichi di cui alla lett. f) del precedente 2º comma, avvengono secondo oggettive valutazioni in ordine al raggiungimento degli obiettivi dei programmi di attività ed alla sinergica cooperazione al miglioramento degli stessi.
Capo II
Controllo di gestione e strategico
Art. 52
Impostazione metodologica
1. La Provincia di Novara persegue le proprie finalità adottando il metodo della programmazione ed i relativi strumenti.
2. Programmazione degli obiettivi e verifica dei risultati, intermedi e finali, costituiscono due aspetti interrelati del processo direzionale che, nella sua unitarietà, configura il contenuto del controllo di gestione.
3. Finalità fondamentali del controllo di gestione sono previste da apposito Regolamento.
Art. 53
Definizione degli obiettivi
1. La definizione degli obiettivi perseguiti dai Settori è la specificazione in termini gestionali delle finalità politiche espresse dagli Organi dellAmministrazione.
2. Gli obiettivi gestionali assegnati ai Settori vengono adottati dalla Giunta, sentiti i Dirigenti interessati in ordine alla realizzabilità degli stessi e alle effettive condizioni organizzative e gestionali dei Settori.
3. Gli obiettivi assegnati ai Settori devono essere misurabili.
Art. 54
Valutazione dei risultati
1. La rilevazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati avviene alla fine di ogni esercizio e periodicamente secondo intervalli temporali stabiliti nel Regolamento di Organizzazione in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività gestite nei diversi Settori, ferma restando la possibilità da parte dei Dirigenti di attuare verifiche di propria iniziativa qualora ne ravvisino le opportunità.
2. Il raffronto tra obiettivi e risultati costituisce base non esclusiva, per la periodica valutazione dei Dirigenti. Tale raffronto viene effettuato dal Nucleo di Valutazione nominato dalla Giunta Provinciale a supporto dellattività amministrativa.
Art. 55
Sistema Informativo di controllo
1. Il sistema informativo di controllo è costituito dallinsieme delle informazioni necessarie ai Dirigenti ed agli Organi di governo dellEnte per fissare gli obiettivi, rilevare i risultati ed analizzare gli scostamenti tra i primi e i secondi.
2. Il sistema informativo di controllo è gestito da un apposito Servizio che non ha relazioni gerarchiche con gli altri Settori; il Regolamento di Organizzazione disciplina i rapporti tra il servizio in oggetto e gli altri Settori e Servizi.
3. Il sistema informativo di controllo si compone delle informazioni definite nel Regolamento di amministrazione e contabilità in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività svolte nei diversi Settori.
Art. 56
Controllo di gestione e strategico
1. Il controllo strategico dellEnte trae origine dalle linee programmatiche presentate dal Presidente, sentita la Giunta Provinciale.
2. Tale controllo deve essere effettuato costantemente in modo da avere periodici indicatori di contesto riguardanti gli aspetti territoriali, demografici e di domanda che consentono allAmministrazione di adeguare il suo programma alle mutate esigenze della collettività.
3. Il controllo strategico comprende il controllo finanziario relativo agli aspetti economici ed il controllo di gestione riguardante, oltre agli aspetti di economicità, anche lefficienza, lefficacia e i tempi dellazione amministrativa.
4. Il controllo finanziario è affidato ai Revisori del Conto, mentre il controllo di gestione è di competenza del Nucleo di Valutazione.
5. Il controllo strategico, sulla scorta dei dati emergenti dai controlli finanziario e di gestione, è di competenza della Giunta Provinciale.
Capo III
Lattività economico-sociale della Provincia
Art. 57
Forme di gestione dei servizi
pubblici provinciali
1. Le forme di esercizio e gestione delle attività economico-sociali svolte dalla Provincia, comprese in quelle per i Servizi pubblici locali elencate nellart. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sono determinate sulla base dei seguenti criteri:
a) raggiungimento delle dimensioni di offerte idonee a garantire la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche esistenti;
b) conseguimento dei livelli di costi complessivi giudicati più convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione ottenibili sulla base dei mezzi richiesti agli utenti e dei contributi e trasferimenti da parte della Provincia o di altri Enti interessati al servizio.
c) realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative economiche e imprenditoriali locali e per laumento delloccupazione locale.
d) mantenimento di unautonomia e di una flessibilità di scelta della Provincia nel lungo periodo evitando il rischio della subordinazione a posizioni di monopoli esterni non controllabili.
2. La scelta fra le diverse forme spetta al Consiglio Provinciale sulla base di apposite analisi e valutazioni attuate con i metodi suggeriti dalle discipline aziendali.
3. Nel Regolamento di amministrazione e contabilità sono previste procedure di raccordo e di coordinamento tra i servizi gestiti nelle diverse forme e gli indirizzi e programmi generali di intervento della Provincia in modo da realizzare una organica strategia complessiva di intervento del gruppo di Aziende Provinciali.
Art. 58
Gestione a mezzo di società per azioni e
di società a responsabilità
limitata
1. Il Consiglio Provinciale può affidare la gestione di un servizio pubblico locale ad una Società per Azioni o a responsabilità limitata in cui la maggioranza del 51% del capitale sociale sia detenuto dalla Provincia di Novara da sola oppure insieme ad altre Province, alla Camera di Commercio della Provincia di Novara, nonchè ai Comuni, ai Consorzi fra Enti Locali ed alle Comunità Montane compresi nel territorio della Provincia stessa.
2. Agli effetti previsti dal comma precedente, gli Enti pubblici diversi da quelli nello stesso indicati sono equiparati ai soggetti privati.
3. Lo Statuto della Società deve prevedere specifiche clausole a garanzia della conservazione delle caratteristiche essenziali della società a prevalente partecipazione locale, e in particolare la permanenza della partecipazione maggioritaria da parte di Enti Locali ed il mantenimento delle finalità originarie previste dallo Statuto allatto delladesione della Provincia.
4. Il Consiglio Provinciale delibera laffidamento del servizio a Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale senza la necessità di esperire gare con altri soggetti, ferma restando la necessità di effettuare le valutazioni richieste dal presente Statuto.
5. Le modalità di gestione del servizio, i livelli di qualità che devono essere assicurati ed i criteri per la determinazione e la revisione delle tariffe sono disciplinati da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Provinciale unitamente allaffidamento della gestione del servizio.
6. Il Presidente, sentita la Giunta, riferisce annualmente al Consiglio sullandamento delle società cui la Provincia partecipa.
Art. 59
Adesione ad iniziative a carattere
economico sociale
1. Ladesione della Provincia ad iniziative di carattere economico - sociale, al di fuori dei casi previsti dallart. 22 della Legge 8.6.1990, n. 142, ed in particolare la partecipazione a Società di capitali, a Consorzi, anche a carattere imprenditoriale, o ad Imprese cooperative, anche a non prevalente capitale pubblico, è consentita quando le finalità di tali organismi assumano particolare rilievo per lEnte in relazione alle esigenze di sviluppo e di progresso del proprio territorio e della popolazione amministrata.
Art. 60
Autonomia delle aziende speciali e delle istituzioni
1. Lo Statuto e i Regolamenti delle Aziende Speciali, Enti strumentali dotati di personalità giuridica, definiscono la composizione e i poteri dei loro Organi in modo da garantire ad essi la possibilità di attuare autonome scelte imprenditoriali tali da realizzare lequilibrio economico - finanziario e da assicurare, nellambito degli indirizzi indicati dalla Provincia, autonomia nello svolgimento dellattività, nellOrganizzazione degli Uffici e del Personale, nella modalità di erogazione dei Servizi e di applicazione dei prezzi nei limiti stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dagli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale nello stabilire forme di collaborazione con altre imprese pubbliche o private.
2. Lautonomia operativa delle Istituzioni è finalizzata a realizzare il massimo livello quantitativo e qualitativo dei servizi nellambito delle risorse assegnate nel bilancio della Provincia.
3. Per le Istituzioni, organismi strumentali privi di personalità giuridica e preordinati allesercizio e gestione di servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale, è prevista altresì una autonomia organizzativa da definire nellambito dellOrdinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia.
4. Per ogni istituzione il Presidente della Provincia nomina il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, entro un minimo di tre ed un massimo di sette, compreso il Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Organizzazione.
Art. 61
Ordinamento delle istituzioni
1. Lordinamento di ogni singola Istituzione è disciplinato, per quanto non previsto nel presente Statuto, da un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Provinciale contestualmente allaffidamento della gestione del Servizio allIstituzione stessa.
2. Il Regolamento deve prevedere, fra laltro:
a) gli atti fondamentali dellIstituzione che sono soggetti allapprovazione da parte del Consiglio Provinciale;
b) la garanzia del diritto daccesso dei cittadini ai documenti amministrativi dellIstituzione e la partecipazione delle forme associative alla sua attività amministrativa, secondo modalità analoghe a quelle previste dal presente Statuto rispetto ai documenti e allattività amministrativa della Provincia;
c) la possibilità di accesso alle Strutture e ai Servizi per le Organizzazioni di Volontariato e le forme associative, al fine di realizzare modi adeguati di coordinamento.
3. Il Direttore dellIstituzione viene nominato dal Presidente della Provincia in relazione alla sua specifica professionalità ed esperienza in gestioni aziendali; il Direttore ha la rappresentanza dellIstituzione ed è Responsabile della sua direzione aziendale; da lui dipende gerarchicamente il Personale dellIstituzione.
4. La vigilanza sullIstituzione è esercitata dal Presidente della Provincia o da un Assessore da lui delegato che può disporre autonomamente la convocazione del suo Consiglio di Amministrazione per lesame di questioni determinate, come pure convocare il Presidente o il Direttore per chiarimenti sulla gestione del Servizio.
5. Nel caso che siano accertate irregolarità nella gestione, il Presidente della Provincia può procedere allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, nominandone un altro oppure proporre al Consiglio Provinciale di porre in liquidazione lIstituzione e di provvedere con altra forma alla gestione del servizio.
Art. 62
Forme associative
1. La Provincia promuove opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dellazione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo lattività dellEnte si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e collaborazione previsti dalla Legge, quali intese, accordi e convenzioni.
3. La Provincia può stipulare, con altre Province, con Comuni e con i relativi Enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata e integrata di determinati servizi e funzioni. Dette convenzioni definiscono i reciproci diritti e doveri e sono approvate dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei suoi Componenti.
4. La Provincia può costituire con altre Province o Comuni un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto laspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le Aziende speciali, in quanto compatibili. Lo Statuto e la convenzione costitutiva del Consorzio sono approvati dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta e devono prevedere opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del Consorzio agli Enti aderenti, nonchè i principi e criteri cui dovrà essere informata lattività dellEnte, per garantire i diritti di accesso e la disciplina della trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo Statuto deve altresì disciplinare lordinamento amministrativo, i profili funzionali del nuovo Ente e le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla Legge.
5. Per la definizione e lattuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, lazione integrata e coordinata della Provincia e di altri Enti, il Presidente della Provincia, promuove, nei casi previsti dalla Legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e lintegrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi allopera, allintervento o al progetto al quale si riferisce laccordo.
Laccordo, che viene stipulato dal Presidente della Provincia, può prevedere idonei procedimenti arbitrali, atti a dirimere ogni possibile controversia, avente ad oggetto specifiche clausole, nonchè gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli Enti che partecipano allaccordo stesso.
Art. 63
Criteri per le nomine dei
rappresentanti della provincia
1. I Componenti del Consiglio di amministrazione delle Aziende speciali e delle Istituzioni, i Componenti dellOrgano di revisione delle Aziende speciali, i Rappresentanti della Provincia nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale delle Società a partecipazione provinciale, ed i Rappresentanti della Provincia in qualsiasi altro Organismo o Ente e debbono essere scelti fra persone qualificate, dotate dei necessari requisiti morali e di una specifica esperienza nel settore imprenditoriale, professionale, o amministrativo.
2. In apposito Regolamento sono fissate le modalità per le nomine, al fine di garantire, per quanto possibile, la rappresentanza delle minoranze.
3. La qualità di Componente degli Organi indicati nel primo comma è incompatibile con la carica di Presidente, Assessore e Consigliere Provinciali, nonchè con la carica di Componente di Organi di Province e Regioni, e con la carica di membro del Parlamento.
4. I precedenti commi non si applicano nel caso di rappresentanza della Provincia in Associazioni, Fondazioni o Enti pubblici per i quali, in base alla Legge o ai rispettivi Statuti, la Provincia debba essere rappresentata dal Presidente o da un componente della Giunta o del Consiglio Provinciale.
5. I Rappresentanti nominati dalla Provincia in Enti, Comitati, Associazioni e Fondazioni riferiscono allOrgano dal quale sono stati designati o nominati circa lattività svolta in modo da assicurare lopportuno coordinamento con gli indirizzi della Provincia.
Titolo III
La Partecipazione popolare
Art. 64
Principi generali
1. La Provincia, in attuazione del principio espresso nellart. 1 della Costituzione, valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione di tutte le componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma la Provincia:
a) assicura la più ampia informazione sullattività della Amministrazione provinciale;
b) individua forme e momenti di coordinamento costanti con le Amministrazioni comunali della provincia;
c) istituisce consulte, disciplinate nella delibera consiliare di costituzione circa la loro composizione e modalità di funzionamento, per promuovere la conoscenza dei problemi relativi a determinati settori di attività e per assicurare il confronto con quanti operano in essi;
d) attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
e) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, anche inferiori ai diciotto anni, e in particolare delle Associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
Art. 65
La Commissione Provinciale per le
Pari opportunità
1. Il Consiglio provinciale istituisce, con le modalità stabilite da apposito Regolamento, la Commissione provinciale per le pari opportunità, con lo scopo di creare le condizioni per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel mondo del lavoro e della scuola. La Commissione dura in carica per tutto il periodo di mandato del Consiglio che lha nominata e opera fino alla sua sostituzione.
Art. 66
La Consulta provinciale per limmigrazione
1. Allo scopo di favorire lintegrazione tra i popoli e le culture del mondo, il Consiglio Provinciale promuove la Consulta Provinciale per lImmigrazione, i cui compiti e modalità di elezione e di funzionamento vengono definiti da un apposito Regolamento.
Art. 67
Il Referendum
1. Il referendum può essere promosso soltanto su materie aventi rilevanza generale per la comunità provinciale. Esso non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali.
2. Il referendum può essere promosso:
a) dal Consiglio provinciale;
b) da non meno di dieci comuni rappresentanti almeno il 10% dellintero elettorato provinciale;
c) da un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Provincia, non inferiore a diecimila.
3. Il Consiglio provinciale approva entro 120 giorni un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
Art. 68
Istanze, petizioni e proposte
1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Provincia istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente allorgano competente.
2. Ai fini del presente Statuto si intendono:
a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli o associati per sollecitare nellinteresse collettivo il compimento di atti doverosi di competenza degli Organi della Provincia;
b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un comune della Provincia o da un numero minimo di cittadini, fissato nellapposito Regolamento, diretta a porre allattenzione del Consiglio provinciale una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di cittadini, fissato nellapposito regolamento, per ladozione di un atto, di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio, della Giunta o del Presidente della Provincia.
3. Le modalità di presentazione e di esame di istanze, petizioni e proposte sono stabilite dal regolamento.
Art. 69
Diritto di partecipazione
al Procedimento amministrativo
1. La Provincia è tenuta, a norma di Legge, a comunicare lavvio dei procedimenti amministrativi a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dallemanando provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, con lobbligo per lAmministrazione di esaminarli, qualora siano pertinenti alloggetto del procedimento medesimo.
Art. 70
Comunicazione dellavvio del procedimento
1. La Provincia ha lobbligo di notificare lavvio del procedimento mediante comunicazione personale.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) lufficio e la persona responsabili del procedimento;
b) loggetto del procedimento;
c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, lAmministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.
Art. 71
Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti lesibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di Imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi della Provincia.
2. La Provincia utilizza adeguati strumenti, propri e conseguenti a rapporti convenzionali con organi di informazione, per fornire effettiva pubblicità alle decisioni assunte, agli atti compiuti ed alle relative motivazioni.
Art. 72
Il Difensore Civico
1. A garanzia dellimparzialità, della trasparenza e del buon andamento dellattività della Provincia e a tutela del diritto daccesso agli atti e ai documenti dellAmministrazione, è istituito lufficio del Difensore civico provinciale.
2. Spetta al Difensore civico assicurare, a richiesta dei cittadini singoli o associati, ovvero di Enti pubblici o privati, il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici della Provincia e delle Aziende ed Enti da essa dipendenti, segnalando al Presidente della Provincia, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi eventualmente riscontrati.
3. Il Difensore civico agisce di iniziativa propria o su sollecitazione di cittadini, singoli o associati, Associazioni e Organismi di partecipazione; i Consiglieri provinciali non possono rivolgere richiesta di intervento del Difensore civico.
4. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici della Provincia e dagli Enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata, previa comunicazione al Dirigente del Settore interessato.
5. Il Difensore civico ha competenza su tutte le attività della Provincia, degli Uffici, Servizi ed Enti da essa dipendenti, nonchè sul relativo personale; qualora ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e correttezza amministrativa può trasmettere al Responsabile dellUfficio, del Servizio o del procedimento una comunicazione scritta con lindicazione del termine e delle modalità corrette per sanare la violazione riscontrata; in caso di gravi e persistenti inadempienze può richiedere al Presidente della Provincia lesercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto nel regolamento; può richiedere la promozione dellazione disciplinare, secondo le Leggi vigenti, nei confronti del Funzionario che impedisca o ritardi lespletamento delle proprie incombenze.
6. Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a trasmettere alla Giunta provinciale una relazione illustrante lattività svolta e le disfunzioni rilevate nellanno precedente, nonchè le proposte per rimuoverle.
7. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati; nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il quorum richiesto, dopo due votazioni, in sedute diverse, si procede a ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che ottiene il maggior numero dei consensi; in caso di parità di suffragi è eletto il candidato più anziano di età.
8. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta; il Regolamento stabilisce i casi di ineleggibilità ed incompatibilità; fissa altresì i requisiti per la nomina, i presupposti ed il procedimento per la decadenza e per la revoca, e la misura del compenso per le funzioni svolte.
9. Leffettiva entrata in carica del Difensore civico è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione da parte sua dellimpegno a non presentare la propria candidatura alle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato, per il Consiglio regionale, per il Consiglio provinciale e per quello del comune capoluogo, sino a quando non sia trascorso almeno un anno dalla cessazione della carica stessa; leventuale presentazione di tale candidatura comporta lautomatica ed immediata decadenza dalla carica di Difensore civico, se in corso, ed esclude comunque la possibilità di una nuova nomina alla carica stessa.
Parte terza
Norme finali e transitorie
Art. 73
Approvazione dei regolamenti
1. Sino allapprovazione dei nuovi Regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme statutarie, i Regolamenti esistenti.
ALTRI ANNUNCI
Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo
Pubblicazione della graduatoria provvisoria
La Commissione per lassegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46 è stata pubblicata nellAlbo Pretorio del Comune di Roccabruna e nella Sede dellA.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per lassegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 3.1.2000 dal Comune di Roccabruna.
Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o lA.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nellAlbo Pretorio del Comune suindicato.
Cuneo, 12 aprile 2000
Il Presidente
Carlo Maroglio
Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino
Avviso - pubblicazione graduatoria
La Commissione per lassegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dellart. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nellAlbo Pretorio dei Comuni di Volvera - Beinasco - Bruino - Orbassano - Piossasco - Rivalta di Torino e nella sede dellAgenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 20 aprile 2000, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Volvera il 1/2/1999 per lassegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p..
La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.
Torino, 20 aprile 2000
Il Presidente
Nicolò Franco
Comune di Alba (Cuneo)
Legge 5.8.1978, n. 457, art. 30 - Approvazione definitiva del piano di recupero di immobile sito in Via Don Alberione n. 4 presentato dai signori Borrano Giulio, Prandi Anselmo e Barillà Maria (Delib. C.C. n. 36 del 3.4.2000)
(omissis)
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1) di approvare definitivamente il Piano di Recupero presentato dai Sigg.ri Prandi Anselmo, Borrano Giulio e Barillà Maria, relativo allimmobile sito in Via Alberione n. 4, distinto a mappa a Catasto Terreni al Foglio n. 37, part. n. 103, incluso nellarea A2 1.4 del P.R.G., costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa;
- Relazione illustrativa integrativa;
- Tav. 1 - Planimetria - 1:2000 - 1:100 - conteggi planovolumetrici;
- Tav. 2 - Rilievo situazione iniziale - 1:100 - (piante, prospetti, sezioni);
- Tav. 3 - Situazione di progetto da concessione edilizia n. 791/95 - 1:100 - (piante, prospetti, sezioni):
- Tav. 4 - Rilievo situazione attuale - 1:100 - (piante, prospetti, sezioni);
- Tav. 5 - Schema di intervento tra rilievo situazione iniziale e rilievo situazione finale - 1:100 - (piante, prospetti, sezioni):
- Tav. 6A - Piante, prospetti, sezioni (progetto finale) - scala 1:100;
- Tav. 7A - Piante, prospetti, sezioni (schema di intervento tra rilievo situazione iniziale e progetto finale) - scale 1:100;
- Tav. 8A - Piante, prospetti, sezioni (schema di intervento tra rilievo situazione attuale e progetto finale) scala 1:100;
- Tav. 9 - Particolare progetto finale - 1:100 - (stralcio, prospetto, sezione);
- Documentazione fotografica;
- Documentazione fotografica integrativa;
- Certificati catastali;
- Copia atto notarile;
- Bozza di convenzione:
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Non vengano realizzate demolizioni diverse o in misura superiore a quanto indicato nel Piano di Recupero con leccezione di quelle minime e strettamente indispensabili alla funzionalità delle soluzioni definitive e con eccezione, ovviamente, di quelle necessarie per inconfutabili ragioni statiche, che tuttavia dovranno comportare la semplice sostituzione con elementi murari e strutturali identici a quelli originari per forma, posizione, dimensione e materiali; in ogni caso tutte le demolizioni ulteriori, non previste dal progetto, dovranno essere preventivamente inquadrate in un progetto di variante ed autorizzate con concessione edilizia;
b) Il contributo di concessione, nonché leventuale monetizzazione dei parcheggi, dovranno essere determinati con esattezza in sede di rilascio della concessione edilizia, conguagliando gli importi già versati in base alla precedente n. 791/95 del 27.4.96;
c) Le opere di scavo siano effettuate con controllo da parte di tecnici archeologi, valutando la possibilità di effettuare sondaggi preliminari allo sbancamento, allo scopo di verificare la consistenza stratigrafica del sito, secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologica in data 11.10.1999:
2) di dare mandato alla Ripartizione Urbanistica e Architettura per gli adempimenti prescritti dagli artt. 40 e 41/bis della L.R.P. n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni:
Alba, 19 aprile 2000
Il Dirigemte
Angioletta Coppa
Comune di Bardonecchia (Torino)
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.3.2000; con oggetto: Approvazione seconda variante al Piano Particolareggiato dellarea B2S10 del P.R.G.C.
(omissis)
delibera
- Di richiamare integralmente quanto esposto in premessa.
- Di approvare la seconda variante al Piano Particolareggiato dellarea B2 S 10 del P.R.G.C., ai sensi dellart. 40, 2º comma, della L.R. n. 56/77 e s.m. e i., nella versione redatta su incarico dellAmministrazione Comunale dellarch. Fabio Minucci, composta dai seguenti elaborati:
- elaborato 1) relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione, elenco catastale;
- elaborato 2) mappa catastale, comparti dintervento, destinazione duso;
- controdeduzioni.
- Di disporre che, ai sensi dellart. 40, 3º comma della L.R. n. 56/77 e s.m. e i., la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa, completa degli elaborati costituenti il Piano, per conoscenza alla Regione;
- Di prendere atto che la presente variante di Piano Particolareggiato non costituisce variante al P.R.G. in quanto:
- non introduce vincoli non previsti dal P.R.G.C., limitandosi a dislocare la cubatura del lotto esondabile negli altri lotti del Piano Particolareggiato;
- non modifica la perimetrazione dellarea B2 S 10;
- Di aver acquisito il parere favorevole prescritto dallart. 53, 1º comma, della L. 142/90, così come modificato dallart. 17 comma 85 della L. 127/97, di Regolarità Tecnica da parte del Responsabile dellUfficio Tecnico Urbanistica ed Edilizia Privata;
- Di dare atto che trattasi di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dellart. 10, comma 2, lettera b) del vigente Statuto Comunale (approvazione degli strumenti urbanistici);
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano, ai sensi dellart. 47, 3º comma, della L. 142/90 che dà il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri astenuti n. =; Consiglieri votanti n. 13; Consiglieri favorevoli n. 13; Consiglieri contrari n. =.
Si allontana la Consigliera Maria Nicola. Presenti n. 12.
Del che si è redatto il presente verbale.
Il Sindaco Il Segretario Comunale
Mario Ambrois Barbara Capo
Comune di Bassignana (Alessandria)
Avviso di deposito - Adozione piano di recupero di iniziativa privata immobile di proprietà dei Sig.ri Mignani Ileana e Perin Fulvio censito al catasto del Comune di Bassignana al Fg. 18, mapp. 1 e 2
Il Responsabile Area Tecnica
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 18 del 25.3.2000 con la quale è stata adottata una proposta di piano di recupero di iniziativa privata relativa a un intervento edilizio interessante il fabbricato e la relativa area censiti a catasto del Comune di Bussignana al foglio 18, mapp. 1 e 2 di proprietà dei Sig.ri Mignani Ileana e Perin Fulvio.
Visti gli artt. 27 e 30 della L. 5.8.78, nr. 457, e lart. 47 della L.R. 5.12.77, nr. 56 e s.m.i..
Rende noto
Che copia della suddetta deliberazione ed i relativi atti ed elaborati tecnici sono pubblicati allAlbo pretorio del Comune e depositati in libera visione al pubblico presso la Sede Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. e che nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
Bassignana, 17 aprile 2000
Il Responsabile Area Tecnica
Comune di CastellAlfero (Asti)
Avviso di deposito per Progetto preliminare variante parziale n. 3 PRGC
Il Responsabile di Settore
visto lart. 17 l.r. 56/77 e s.m.i. (l.r. 41/97),
rende noto
che il Consiglio Comunale con delibera 16 del 14/4/2000 adottò il preliminare di variante parziale n. 3 al PRGC, che trovasi in visione in orario dufficio presso la Segreteria per chiunque possa avervi interesse.
Dal 15° al 30° giorno a partire dalla presente pubblicazione sarà possibile presentare osservazioni nel pubblico interesse.
CastellAlfero, 20 aprile 2000
Il Responsabile di Settore
Vito Andrea Colucci
Comune di Ivrea (Torino)
Avviso ad opponendum relativo ai lavori di rifacimento delle condotte idriche di via Gobetti con sistemazione del sedime stradale e della fognatura
Impresa esecutrice: Gianni Astrua S.r.l. con sede in 13053 Mongrando (BI), Via Martiri della Libertà n. 153.
Il Sindaco
Ai sensi e per gli effetti dellart. 360 della Legge sui lavori pubblici 20/3/1865 n. 2248, allegato F):
avverte
Che i lavori di rifacimento delle condotte idriche di Via Gobetti, con sistemazione del sedime stradale e della fognatura, sono stati ultimati dallImpresa appaltatrice Gianni Astrua S.r.l. con sede in Mongrando (BI), Via Martiri della Libertà n. 153.
Pertanto chiunque vanti crediti verso la ditta suddetta per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei suddetti lavori, deve presentare al Comune di Ivrea istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il Sindaco
Fiorenzo Grijuela
Comune di Lequio Tanaro (Cuneo)
Adozione progetto preliminare della Variante 3/2000 al vigente P.R.G.C.
Il Sindaco
rende noto
che il Consiglio Comunale nella seduta del 16 marzo 2000 con provvedimento n. 19 ha adottato il progetto preliminare della variante 3/2000 al P.R.G.C.;
ai sensi dellart. 17 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., gli atti relativi sono depositati presso la Segreteria Comunale del Comune di Lequio Tanaro e pubblicati per estratto allalbo pretorio di detto Comune per trenta giorni consecutivi e cioè dal 18/4/2000 al 17/5/2000 durante i quali chiunque può prenderne visione nellorario dufficio.
Nei successivi trenta giorni dallultimo di deposito, chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse.
Lequio Tanaro, 18 aprile 2000
Il Segretario Comunale Il Sindaco
Giuseppe Taddeo Bartolomeo Gallo
Comune di Scarnafigi (Cuneo)
L.R. 21 novembre 1996 n. 86 - Declassificazione di parte della Strada Vicinale - Strada antica di Monasterolo
Il Sindaco
Rende noto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/2/2000 è stata declassificata parte della Strada Vicinale denominata Strada Antica di Monasterolo nel tratto individuabile catastalmente sul foglio 22 del Comune di Scarnafigi, delimitabile da un lato con la prosecuzione dellallineamento del mappale 73 del Foglio n. 22 (confine ovest), dallaltro lato con il confine ovest del mappale n. 204 del Foglio n. 22 e di tratto collegante la S.P. 129 Saluzzo-Cavallermaggiore con la parte suddetta.
Il Provvedimento di declassificazione è stato pubblicato per quindici giorni allAlbo Pretorio e nei successivi trenta giorni non sono pervenute opposizioni.
Scarnafigi, 20 aprile 2000
Il Sindaco
Pierino Battisti
Comune di Torino
Avviso
Il Dirigente
- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
- Visto lart. 17 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e s.m.i.;
- Vista la deliberazione n. 68 del Consiglio Comunale del 3 aprile 2000 (mecc. n. 00-01351/09) con la quale e stata adottata la variante n. 23 al vigente P.R.G., concernente larea ubicata a nord di c.so Tazzoli - via Crea.
rende noto
che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del 7º comma dellart. 17 della L.R. n. 56 e s.m.i., e depositata presso lAlbo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso allAlbo stesso e precisamente dal 26/4/2000 al 25/5/2000, durante i quali chiunque può prenderne visione.
Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. n. 18 del 3 maggio 2000.
Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, e cioè dal 10/5/2000 al 25/5/2000, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale - via Milano, 1 - in ore dufficio dei giorni feriali).
Torino, 20 aprile 2000
Il Dirigente Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano
Comune di Trivero (Biella)
Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22.2.2000 - Alienazione ex tratto di strada comunale Barbero - Zoccolo in Fraz. Barbero
Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera
1) di approvare la perizia di stima del tratto di vecchia strada comunale Barbero-Zoccolo in Fraz. Barbero redatta dallArch. Corrado Sola, Responsabile del procedimento del Servizio Tecnico (Ufficio Edilizia ed Urbanistica) di questo Comune, nellmporto di L. 3.840.000;
2) di dare atto che il tratto di strada interessato, distinta in mappa N.C.T. al Foglio 15 mappali 574 e 575, è stato declassato e trasferito al patrimonio disponibile del Comune con la deliberazione soprarichiamata. C.C. n. 96 del 6/4/1990;
3) di cedere larea interessata, di complessivi mq. 240, per il suddetto importo ai richiedenti Sigg.ri Barberis Negra Sereno (per conto della ditta Edelweiss), Negretto Adelaide e Piovan Ombretta;
4) di introitare la somma di L. 3.840.000 alla risorsa 4014001 del bilancio 2000;
5) di dare atto che le spese notarili di trapasso della proprietà, ovvero tutte le spese inerenti e conseguenti sono a carico dellacquirente.
Comune di Trivero (Biella)
Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22.2.2000. Declassazione tratto di strada comunale dismesso in fraz. Botto e classificazione nuovo tratto realizzato
Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera
1) di declassare il tratto della strada comunale distinto al Fg. 33 del NCT mappali 442 1/2, 9 1/2, della superficie complessiva di mq. 170 e di classificare larea distinta al NCT Fg. 32 mappali 25/b, 774/b, 799/b, 26/b e 27/b di complessivi mq. 166 ovvero di declassare il tratto di strada distinto ed evidenziato con colorazione gialla nella planimetria e di classificare larea distinta ed evidenziata con colorazione arancio nella stessa planimetria facente parte della relazione appositamente predisposta dallUfficio Urbanistica ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, in considerazione del fatto che il tratto dismesso non è più utilizzato e utilizzabile come strada di uso pubblico, mentre il tratto colorato in arancio è già stato realizzato e utilizzato come strada comunale;
2) di acquisire gli stessi al patrimonio disponibile del Comune, affinchè possano gli uni essere alineati a favore dei richiedenti e gli altri classificati come strada comunale;
3) di dare atto:
- che il tratto che risulta da declassare non è più utilizzato e utilizzabile come strada di uso pubblico ed il tratto da classificare è già stato realizzato ed è utilizzato ed adibito agli usi della viabilità comunale;
- che, ai sensi dellart. 3, commi 1 e 2 L.R. 86/96, la presente deliberazione sarà pubblicata allAlbo Pretorio per quindici giorni consecutivi e che nei trenta giorni successivi chiunque potrà presentare motivata opposizione a questo Consiglio Comunale;
- che, ai sensi dellart. 3 commi 3 e seguenti L.R. 86/96 il presente atto, divenuto definitivo, sarà trasmesso per i provvedimenti di rispettiva competenza, alla Regione Piemonte (per la pubblicazione sul B.U.R.) e allIspettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (per la registrazione nellarchivio nazionale delle strade di cui allart. 226 del codice stradale).
4) di dare altresì atto che, non appena il presente provvedimento avrà effetto, il sedime così declassato sarà alineato mediante permuta a favore dei Sigg. Mora Giuseppe (e su richiesta del Sig. Mora come comproprietari i Sigg.ri Furlan Filippo e Fontana Morena), Gualinetti Piero Giorgio e Prina Della Tallia, Cloe, mentre i Sigg.ri Della Montà Gualtiero e Deva Paola opereranno una cessione a favore del Comune di Trivero.
Comune di Verzuolo (Cuneo)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 29.9.1999 avente per oggetto: Richiesta della Provincia per dismissione al Comune di Verzuolo del tratto di strada di Via Don Orione - Acquisizione ed incremento al patrimonio
(omissis)
Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera
1) di acquisire un tratto di strada della Provincia di Cuneo Via Don Orione, con caratteristiche comunali così come descritto nellallegata scheda tecnica.
Oggetto: Strada Provinciale n. 137 Dismissione al Comune di Verzuolo da parte della Provincia di Cuneo.
Larghezza del tratto oggetto di dismissione metri 316.
Punti estremi del tratto stradale: incrocio con la S.S. n. 589 - sottopasso ferroviario (escluso).
(omissis)
Il tratto di strada in dismissione è completamente incluso nella perimetrazione del centro abitato di Verzuolo.
Comune di Verzuolo (Cuneo)
Avviso
Il Responsabile
Ai sensi e per gli effetti dellart. 40 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56/77 e s.m.i.
rende noto
che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24.8.1999 n. 46, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il P.P.E. 2 (Piano particolareggiato esecutivo) su parte dellArea Ex C6 del P.R.G.C. previgente e contestuale variante al P.R.G.C.
Verzuolo, 13 aprile 2000
Il Responsabile Area Tecnica
Giovanni Marchetti
Comune di Zubiena (Biella)
Avviso
Il Funzionario Responsabile del Servizio, per quanto previsto dallart. 11 della L.R. n. 46/95, modificata da L.R. n. 51/96
rende noto
Che la Commissione Alloggi di E.R.P.S. presso lA.T.C. di Biella ha formato la Graduatoria Definitiva relativa al Bando di Concorso Riservato n. 1, pubblicato dal Comune di Zubiena in data 5.3.1999, per lassegnazione in locazione di Alloggi di E.R.P.S., ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa e disponibili nel Comune di Zubiena.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dallart. 11 della L.R. n. 46/95, modificata da L.R. n. 51/96.
Gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune di Zubiena, presso la sede dellAgenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella e presso tutti i Comuni appartenenti allambito territoriale n. 25.
La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.
Zubiena, 13 aprile 2000
Il Funzionario Responsabile
Sebastiano Carbè
ERRATA CORRIGE
Provincia di Alessandria
Avviso in ossequio alle disposizioni dellart. 8 dello statuto
Nellavviso in oggetto, pubblicato a pagina 189 del Bollettino Ufficiale n. 16 - parte III - del 19 aprile 2000 è stato erroneamente stampato ... che la Giunta Provinciale nella seduta dell8.3.2000 ... anziché ... che il Consiglio Provinciale nella seduta dell8.3.2000 ....
Provincia di Biella
Determinazione dirigenziale n. 1968 in data 17 agosto 1999
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 marzo 1999 dal Sig. Giulio Mercandino, in qualità di Presidente del Consorzio Irriguo fra i Comuni di Vigliano Biellese, Valdengo e Cerreto Castello, relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dellAmministrazione Provinciale di Biella.
Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, al consorzio Irriguo fra i Comuni di Vigliano Biellese, Valdengo e Cerreto Castello (omissis), con sede presso il Comune di Vigliano Biellese, la concessione e le varianti attuate in corso di rilascio della stessa, per poter continuare a derivare dalla sponda sinistra del torrente Cervo, in località Chiavazza del Comune di Biella, una portata dacqua non superiore a moduli massimi 7,60, da utilizzarsi per irrigare un comprensorio di terreni pari ad ha. 495.00.00, ubicati nei Comuni di Vigliano Biellese, Valdengo e Cerreto Castello, con restituzione delle colature nello stesso bacino del torrente Cervo.
Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1º febbraio 1977, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data dellannuo canone di L. 60.800 (Euro 31,40), in ragione di L. 8.000 per ogni modulo dacqua derivato, ai sensi della Legge 21 dicembre 1961 n. 1501; dal 3 ottobre 1981 dellannuo canone di L. 243.200 (Euro 125,60), in ragione di L. 32.000 per ogni modulo dacqua derivato, ai sensi della Legge 1º dicembre 1981 n. 692; dal 1º gennaio 1990 dellannuo canone di L. 243.200 (Euro 125,60), in ragione di L. 32.000 per ogni modulo dacqua derivato ai sensi del D.M. 20 luglio 1990, dal 1º gennaio 1994 dellannuo canone di L. 268.000 (Euro 138,41), in ragione di L. 35.200 per ogni modulo dacqua derivato ai sensi dellart. 18 della L. 5.01.1994 n. 36; dal 1º gennaio 1997 dellannuo canone di L. 274.208 (Euro 141,61), in ragione di L. 36.020 per ogni modulo dacqua derivato, ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dellannuo canone di L. 279.148 (Euro 144,16), in ragione di L. 36.730 per ogni modulo dacqua derivato ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dellannuo canone di L. 283.326 (Euro 146,32), in ragione di L. 37.280 per ogni modulo dacqua derivato ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998.
(omissis)
Biella, 18 aprile 2000
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco
Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Luciano Bosticco
Provincia di Cuneo
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8/8 in data 28.2.2000 avente per oggetto Declassificazione di un tratto della S.P. n. 137 tronco Verzuolo-Lagnasco e dismissione al Comune di Verzuolo
Il Consiglio Provinciale
(omissis)
delibera
1) di prendere atto che con provvedimento n. 60 in data 29.9.1999 il Comune di Verzuolo ha deliberato lassunzione a proprio carico ed il relativo inserimento nel demanio comunale del tratto di Strada di Via Don Orione lungo la S.P.N. 137 tronco Verzuolo-Lagnasco, compreso tra la progressiva km. 12+200 e la progressiva km. 12+516 per una lunghezza di ml. 316;
2) di declassificare da provinciale a comunale, con conseguente dismissione dal demanio della Provincia il suddetto tratto stradale, in quanto non più rispondente alluso e alle tipologie di collegamento proprie delle strade provinciali, ai sensi del combinato disposto dellart. 2 comma 9 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 s.m.i. e dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 s.m.i.
Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche
Pubblicazione ai sensi dellart. 4 legge regionale 29.11.1996 n. 88 Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica
Oggetto: derivazione n. 5139 - Rio Combe (F. Po) - Comune Ostana. Istanza 12.6.1997. Richiedente: Comune di Ostana (Cuneo).
Con Determinazione dirigenziale n. 6 del 23 marzo 2000, è stata assentita la concessione di derivare per uso idroelettrico, per anni trenta successivi e continui dal Rio Combe (F. Po) in comune di Ostana, dal 1º giugno al 15 ottobre (137 giorni), moduli 0,027 per produrre su un salto di m. 105, la potenza di kw 2,78 corrispondente alla potenza nominale media di kw 1,058 (2,78 x 137/365).
Estratto del Disciplinare del 19 agosto 1999, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi:
Art. 14 - Garanzie da osservarsi. A carico del Comune concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del corso dacqua in dipendenza della concessa derivazione, che si intende rilasciata senza pregiudizio delle eventuali concessioni anteriori ed in genere dei diritti dei terzi.
In ogni caso il Comune concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne lAmministrazione Provinciale da qualsiasi molestia giudiziaria o richiesta danni da parte di terzi, che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione".
Registrato a Cuneo il 10 aprile 2000 al n. 2771 Serie 3ª. Esatte lire 260.000.
Cuneo, 17 aprile 2000
Il Dirigente del Settore
Fabrizio Cavallo