INDICE
premessa 0. Analisi di compatibilità ambientale del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate
1. Introduzione e inquadramento legislativo
*2. Censimento e mappatura delle aree potenzialmente inquinate
*2.1. I dati del Piano 1991
*2.2. Le modalità seguite nell'aggiornamento dei dati
*3. Stato di attuazione del Piano '91
*3.1. Situazione generale dei siti considerati nel Piano '91
*3.1.1. Siti bonificati o non contaminati
*3.1.2. Siti ancora contaminati
*3.1.3. Siti esclusi
*3.2 Siti inseriti nel programma di bonifica a breve termine
*3.3. Siti inseriti nel primo elenco
*3.4. Interventi di bonifica su siti non compresi nel Piano '91
*4. Criteri tecnici regionali per gli interventi di bonifica
*4.1. Criteri di qualità ambientale
*4.2. Interventi di bonifica pubblici
*4.3. Gestione degli interventi di bonifica
*4.3.1. Fase di emergenza
*4.3.2. Fase di messa in sicurezza
*4.3.3. Fase di bonifica
*4.3.4. Gestione delle fasi di messa in sicurezza e di bonifica
*4.3.4.1. Presentazione e approvazione del progetto preliminare
*4.3.4.2. Presentazione e approvazione del progetto definitivo
*4.3.4.3. Verifica dei risultati e rilascio della certificazione di bonifica
*5. Definizione di una prima anagrafe delle aree inquinate
*5.1 Metodologia utilizzata per la valutazione della priorità degli interventi
*5.2. Applicazione della metodologia ed elenco dei siti in ordine di priorità
*5.3. Principali caratteristiche dei siti inquinati
*5.4. Siti interessati da impianti a rischio di incidenti rilevanti
*6. Definizione del programma degli interventi di bonifica a breve termine
*6.1. Criteri generali
*6.2. Definizione dei siti inquinati inseriti nel programma a breve termine
*6.3. Stima degli oneri finanziari per i siti inquinati inseriti nel Piano
*7. Attuazione del Piano di bonifica
*7.1. Compiti della Regione, delle Province, dei Comuni e dell'ARPA
*8. Modalità di aggiornamento della lista dei siti inserita nel programma a breve termine
*9. Modalità di funzionamento dell'Anagrafe dei siti da bonificare
*10. AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE DEI SITI INQUINATI AL MESE DI APRILE 1999
*11. Siti di interesse nazionale
*12. QUANTIFICAZIONE DEI FABBISOGNI FINANZIARI
*13. primi interventi di caratterizzazione su alcuni siti inquinati
*
Allegato 1 – Schede sintetiche descrittive per i siti inseriti nel programma a breve termine
Allegato 2 – Schede sintetiche descrittive dei siti proposti per l'inserimento tra i primi interventi di bonifica di interesse nazionale
Allegato 1 - Schede sintetiche descrittive per i siti inseriti nel programma a breve termine
Allegato 2 - Schede sintetiche descrittive dei siti proposti per l'inserimento tra i primi interventi di bonifica di interesse nazionale
Questo documento era stato predisposto dall'ARPA Piemonte nel mese di aprile 1998 ed era pronto per iniziare il suo iter di approvazione. L'attesa pubblicazione, data già allora per imminente, del Regolamento Tecnico attuativo dell'art. 17 del d. lgs. 22/1997 aveva fatto ritenere opportuno uno slittamento dei tempi di approvazione del piano; i criteri contenuti in tale norma avrebbero infatti potuto comportare la necessità di modifica di alcune parti del Piano.
Nel frattempo sono pervenute alla Regione numerose nuove segnalazioni che sono state inserite nella provvisoria anagrafe dei siti presso la Regione, attribuendo un numero d'ordine progressivo rispetto alla numerazione contenuta nelle suddette tabelle.
La pubblicazione della legge 9 dicembre 1998 n. 426, prevede, tra le altre cose, la redazione del Piano nazionale delle bonifiche anche in base ai piani regionali, non rende ulteriormente procrastinabile l'approvazione del piano di bonifica dei siti inquinati. La Regione ha deciso pertanto di proseguire l'iter amministrativo del Piano ed è stato quindi necessario un ulteriore aggiornamento anche delle situazioni dei siti riportati nel medesimo.
Per motivi tecnici si è deciso di non rivedere nella sua globalità il documento già predisposto ma di integrarlo con questo capitolo contenente tutte le principali variazioni intercorse tra aprile '98 e aprile '99.
Nel corso dell'iter di approvazione della proposta di piano, si avrà modo di completare gli accertamenti sui siti di nuova segnalazione, oltre che di tener conto degli ultimi aggiornamenti sui siti già segnalati. Ciò permetterà di aggiornare "in tempo reale" gli elenchi dei siti presenti nel piano.
Analogamente, se durante l'iter approvativo del piano
verrà finalmente pubblicato il Regolamento Tecnico attuativi
dell'art. 17 del d. lgs. 22/1997, si potranno apportare al piano
le necessarie integrazioni.
a) Il contenuto del Piano e le modifiche dell'Ambiente
L'obiettivo principale del Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate è il risanamento ambientale, per quanto possibile, di aree del territorio regionale che sono state inquinate da interventi accidentali, dolosi, sovente illegali, determinando situazioni di rischio, sia sanitario che ambientale.
Le informazioni e gli indirizzi presenti nel Piano hanno lo scopo di fornire una serie di indicazioni utili per l'attivazione, il coordinamento e la riuscita di interventi di bonifica su queste aree inquinate.
Partendo da questi obiettivi il Piano presuppone quindi interventi che comportano una modifica, si spera sostanziale, delle condizioni ambientali antecedenti agli interventi previsti nel Piano.
Le modifiche previste sono in senso positivo per
la situazione ambientale delle aree interessate, in quanto un
intervento di bonifica tende a riportare il sito interessato a
condizioni vicine a quelle naturali, o per lo meno entro valori
di concentrazioni degli inquinanti compatibili con le attività
umane ed un ambiente accettabile.
b) Caratteristiche delle aree interessate
La quantità delle aree interessate alla bonifica non consente una caratterizzazione generale. Per tutte le aree tuttavia sono indicati alcuni elementi fondamentali di caratterizzazione delle medesime, più sviluppati per alcuni siti.
Per i siti del programma a breve termine, sono state altresì individuate, oltre agli elementi comuni, le seguenti caratteristiche:
Dall'analisi dei documenti si può riscontrare che questi siti, salvo rari casi, si situano in aree già degradate per precedenti problemi ambientali (cave, vecchie discariche, abbandoni di rifiuti), oppure che, a causa dell'inquinamento, la qualità ambientale del sito e dei dintorni è decisamente calata (siti in aree agricole o limitrofe).
Nei progetti di bonifica sarà opportuno che vi siano valutazioni e indicazioni operative, affinché gli interventi di bonifica proposti non vengano ad alterare o peggiorare la situazione delle aree circostanti, con particolare riguardo alle aree sensibili ed alle zone residenziali delle aree urbane, sia durante l'effettuazione della bonifica , sia a fine bonifica.
Sarà quindi necessario che nei progetti siano
indicate le cautele per eventuali esondazioni o dispersioni accidentali
nelle aree sensibili, o l'emissione di aeriformi e rumori per
le aree urbane.
c) Aree sensibili e aree urbane
Una parte non trascurabile dei siti inquinati, inseriti nel Piano per la bonifica, sono localizzati o in aree sensibili o in aree urbane.
Significative, ancorchè limitate, sono le presenze in aree protette, quali preparchi, Parchi e Riserve, mentre risultano numerosi i siti ubicati in zone sottoposte a vincoli idrogeologici, paesistico-ambientali e di esondabilità, in particolare nelle aree golenali di fiumi e torrenti.
L'inveterata abitudine di scaricare rifiuti in aree marginali, come quelle degli alvei dei fiumi, ha determinato una situazione che aggiunge, ai rischi connessi all'inquinante, anche la sua diffusione attraverso le acque superficiali e/o profonde.
Sono anche numerosi i siti in aree urbane, principalmente collegati con industrie fallite o abbandonate con situazioni ambientali a rischio.
Nelle schede descrittive allegate al Piano e nelle
mappe cartografiche è possibile verificare la situazione
esistente e in tali situazioni dovrà essere posta una particolare
attenzione in sede di progettazione, con una valutazione preventiva
del contesto territoriale interessato.
d) Obiettivi di tutela ambientale
Gli obiettivi di tutelare l'ambiente e di permettere il suo risanamento sono la base del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate, in quanto le attività organizzate (anagrafe dei siti, valutazioni priorità) e quelle previste (indagini conoscitive, attivazione progetti, finanziamenti per gli interventi), mirano a migliorare sensibilmente la qualità ambientale delle aree individuate nel Piano.
Fissando criteri e linee guida sia per la presentazione
dei progetti, che per la loro realizzazione, il Piano persegue
l'obiettivo di migliorare la tutela ambientale: questa impostazione
verrà ulteriormente verificata nei progetti di intervento
che saranno adottati.
e) Impatti ambientali significativi e valutazione
delle ricadute sull'ambiente
La non attuazione del Piano di bonifica porrebbe di per sé il problema di mantenere l'inquinamento a rischio presente in molti siti, mentre la sua attuazione pone le basi per un miglioramento significativo della situazione ambientale.
Gli eventuali impatti ambientali specifici durante
le fasi operative degli interventi di indagine e di bonifica non
sono quantificabili all'interno del presente Piano, in quanto
definibili solo in fase progettuale, nella quale dovranno essere
opportunamente valutati anche con particolare riguardo alla fase
di cantiere.
f) Alternative considerate
Avendo il Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate la particolarità di collegarsi a siti identificati, ove si sono verificati impatti ambientali notevoli, ai fini di ridurli, non si pone il caso di considerare alternative sia in termini di siti, sia in termini "se" intervenire.
All'interno dei progetti presentati per le autorizzazioni
sarà invece necessario che vi siano chiarite, tra le varie
opportunità tecnologiche eventualmente offerte, le motivazioni
della scelta di quella proposta.
g) Misure di riduzione o compensazione
Le caratteristiche del Piano non consentono di individuare
a monte misure di riduzione e compensazione ambientale. Tali misure
dovranno invece essere valutate in sede di elaborazione del progetto
al fine di pervenire ad un equilibrio ambientale complessivo.
L'attuale quadro normativo di riferimento nazionale per le bonifiche, deve tener conto delle recenti novità introdotte dal decreto legislativo 5/2/97 n. 22 - recepimento delle direttive 91/156/CEE sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi - pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997 e successivamente modificato ed integrato con il decreto legislativo n. 389/97 dell'8 novembre 1997.
Le norme di riferimento precedenti a questo decreto legislativo, carenti nel settore specifico delle bonifiche dei terreni inquinati, erano:
L'entrata in vigore del d. lgs. n. 22/97 ha abrogato il D.P.R. 915/82, la legge 441/87 (ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma1) e la legge 475/88 (ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies); tuttavia in attesa dell'emanazione delle nuove norme di attuazione previste dal d. lgs. n. 22/97, sono ancora in vigore le norme regolamentari e tecniche delle leggi attualmente abrogate.
Successivamente il d. lgs. n. 22/97 è stato integrato e in parte modificato dal d. lgs. n. 389 del 8 novembre 1997.
Il d. lgs. n. 22/97, all'art. 6, comma 1, lettere n) e o), definisce:
I punti salienti del d. lgs. n. 22/97, coordinato con il d. lgs. n. 389/97, in materia di bonifiche, riguardano:
Il decreto indica che chiunque cagiona il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione, ovvero determini un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti deve [art. 17, comma 2]:
La stessa procedura, se si individua il soggetto obbligato, viene attivata nei casi in cui siano i soggetti e gli organi pubblici nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ad individuare siti inquinati, dandone comunicazione a Comune, Provincia e Regione.
Il decreto legislativo inoltre sanciva (art. 17, comma 1) che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell'Ambiente, di concerto con i Ministeri dell'Industria e della Sanità, avrebbe provveduto a definire degli standard nazionali di norme e criteri relativi alla corretta gestione del risanamento delle aree inquinate, e in particolare:
Al momento della stesura di questo documento, la normativa tecnica non è ancora stata emanata.
E' inoltre compito dello Stato [art. 18, comma 1, lettera n)] la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso, all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
Competono invece alle Regioni [art. 19, comma 1, lettera h)] le linee guida e i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione. Le Regioni devono inoltre redigere, sentite le Province ed i Comuni, i piani regionali di gestione dei rifiuti, dei quali fa parte integrante [art. 22, comma 5] il piano per la bonifica delle aree inquinate; tale piano deve prevedere:
Alle Province compete [art. 17, comma 8 e art. 20, comma 1, lettera b)] il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti.
Ai Comuni compete invece l'approvazione [art. 17, commi 4 e 5 e art. 21, comma 3] dei progetti di bonifica dei siti inquinati entro 90 giorni dalla data di presentazione dei progetti medesimi, tenendo conto di eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalla Regione entro 60 giorni.
L'iter autorizzativo è il seguente:
Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione [art. 17, comma 4].
Se il sito inquinato è considerato di interesse
nazionale, l'esame e l'approvazione del progetto competono allo
Stato mediante decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente
competente.
Per quanto riguarda il settore delle bonifiche, il d. lgs. n. 22/97, coordinato con il d. lgs. n. 389/97, costituisce sicuramente un passo in avanti rispetto alla situazione precedente, in quanto gli aspetti precedentemente riportati chiariscono le competenze degli enti e dovrebbero portare ad una maggiore efficacia del meccanismo di gestione delle bonifiche; gli aspetti positivi potrebbero essere ulteriormente accentuati dalla emanazione di norme tecniche nazionali, univoche, che costituiscano un riferimento comune per la gestione del problema su tutto il territorio nazionale.
Sono però prevedibili alcuni contraccolpi, almeno iniziali, dovuti all'attuazione di alcune parti del decreto, identificabili, ad esempio, nella difficoltà che i Comuni avranno a rispondere con efficacia ai nuovi compiti di istruttoria e approvazione dei progetti, come pure la difficoltà di tutte le strutture nel rispetto, per le rispettive competenze, dei tempi molto stretti definiti dal decreto.
Nella nostra Regione tali difficoltà potrebbero essere attenuate dal fatto che la Regione ha già provveduto, negli anni passati, ad affrontare, a livello di pianificazione, normativo e programmatorio, sia tecnico che normativo, il problema.
Infatti, in carenza ed attesa di una normativa nazionale, la Regione Piemonte, come altre Regioni (Toscana, Emilia Romagna, Lombardia,...) ha provveduto a definire, come strumento normativo di riferimento nel proprio territorio, delle Linee Guida per interventi di bonifica di terreni contaminati, comprensive dei Limiti di Accettabilità e di Bonifica per la valutazione della qualità dei suoli in funzione della destinazione d'uso prevista per l'area; tali limiti funzionano sia da valori di partenza, per decidere se effettuare o no l'intervento, sia da obiettivi finali, fermo restando il principio che la bonifica deve tendere a riportare il terreno od il corpo idrico il più possibile vicino alle concentrazioni di riferimento locali.
Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 1005 - C.R. 4351 del 8 marzo 1995. La Regione ha inoltre approvato, con D.G.R. n. 35-8489 del 6 maggio 1996 un Elenco prezzi per le opere pubbliche per interventi di bonifica di terreni contaminati, probabilmente unico esempio del genere a livello nazionale.
Le Linee Guida, come questa proposta di piano, derivano dalle attività di studio e dai progetti di assistenza tecnica che l'Assessorato all'Ambiente della Regione Piemonte ha in questi anni attivato, avvalendosi prima dell'IPLA (Istituto per Piante da Legno e l'Ambiente) di Torino, ente strumentale della Regione, ed attualmente dell'ARPA.
Nell'ambito delle attività di assistenza tecnica affidate prima all'IPLA ed ora all'ARPA, vi era un progressivo aggiornamento dei dati regionali sui siti inquinati, effettuato con la metodologia descritta nei successivi capitoli, per arrivare alla redazione di un nuovo Piano regionale. Il lavoro svolto dai funzionari del Settore programmazione interventi di risanamento e bonifiche della Regione, supportati dai tecnici IPLA-ARPA, ha permesso di redigere questa proposta di Piano che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 22/97, è parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 30 luglio 1997, n. 436-11546.
Il lavoro di redazione del Piano per la bonifica delle aree inquinate è avvenuto in una fase legislativa transitoria, con il d. lgs. n. 22/97 prima ancora in fase di preparazione, poi emanato ma carente di tutte le norme tecniche specifiche; questo ha sicuramente influito sulla redazione del documento che, in linea generale, ha già cercato di seguire la nuova normativa, ma che ha dovuto, per forza di cose, mantenere alcuni riferimenti alla normativa tecnica precedente in specifici settori, quali la classificazione dei rifiuti.
Il Piano si articola nelle seguenti principali sezioni:
Il censimento e la mappatura delle aree potenzialmente
inquinate è avvenuto partendo dai siti già inseriti
nel Piano del 1991, provvedendo poi ad aggiornare l'elenco con
le successive segnalazioni integrate da specifici questionari,
indagini e sopralluoghi effettuati su tutto il territorio regionale.
Il Piano regionale del 1991, redatto seguendo i criteri del D.M. 16 maggio 1989 del Ministro dell'ambiente (Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397) aveva preso in esame 312 siti, classificandoli in tre diverse categorie:
A loro volta, i siti inseriti nel programma di bonifica a breve termine erano stati suddivisi tra:
Si può facilmente rilevare come il numero di siti carenti di informazioni rappresentasse la grande maggioranza dei siti censiti (84% circa); per tale motivo l'indice di priorità degli interventi era stato calcolato solo su 39 siti complessivi, di cui soltanto 18 con presenza di rifiuti tossici e nocivi documentata a livello analitico.
I 39 siti per i quali era stato calcolato l'indice di priorità, con una metodologia appositamente messa a punto dalla Snamprogetti, erano suddivisi in:
L'insieme dei siti di prima e seconda fascia (39
siti) costituiva il primo elenco delle aree contaminate
dal quale estrarre i siti da inserire nel programma di bonifica
a breve termine, dopo ulteriori indagini ed approfondimenti;
si era in questo modo arrivati alla identificazione dei 27 siti
precedentemente citati.
Il lavoro di aggiornamento dei dati conoscitivi sui siti inquinati e potenzialmente inquinati presenti sul territorio piemontese ha avuto, come già detto, come scopo principale l'aggiornamento del Piano Regionale approvato con D.G.R. 293-17094 del 26.11.1991.
A tale scopo, tra la fine del 1994 e l'inizio del 1995 l'IPLA aveva condotto una indagine mediante l'invio di questionari alle Province, alle USSL ed ai Comuni che avevano dei siti inseriti nel Piano 1991; dopo la validazione e la memorizzazione dei questionari pervenuti in risposta, era apparsa evidente la necessità di approfondire i dati conoscitivi su numerosi siti, sia con verifiche e sopralluoghi, sia mediante la raccolta di ulteriori documenti presso vari Enti.
Durante questo primo lavoro di verifica, si erano ottenute risposte per 202 dei 312 siti segnalati nel Piano del 1991; in ben 124 casi era stato comunicato che il sito era stato bonificato o, più spesso, che non era mai stato realmente contaminato. Le segnalazioni di nuovi siti sicuramente contaminati, almeno secondo i compilatori dei questionari, erano complessivamente di 40 siti sul territorio regionale.
Il lavoro di approfondimento è poi stato successivamente indirizzato sia al reperimento di dati sui rimanenti siti compresi nel Piano del 1991, sia alla verifica ed all'approfondimento dei dati sui siti ove era stata confermata la potenziale contaminazione e sui siti di nuova segnalazione.
Questo lavoro di approfondimento, avente come scopo il reperimento dei dati conoscitivi, per ogni sito, che permettessero di procedere al calcolo dell'indice di priorità, è stato condotto con le seguenti modalità:
Le indagini condotte hanno portato alla creazione
di una prima anagrafe delle aree inquinate, così come previsto
dal D. Lgs. n. 22/97 e come descritto nei successivi capitoli.
Oltre alle attività succitate e sempre nell'ambito del reperimento dati sui siti potenzialmente inquinati, è stato avviato un primo censimento delle principali aree produttive dismesse e sul loro eventuale grado di contaminazione.
Come aree produttive dismesse si intendono ex sedi di attività industriale, artigianale, di servizi, ecc., che possono costituire un rischio ambientale legato alla presenza di rifiuti o di materiali pericolosi abbandonati e connessi all'attività dismessa o successivamente introdotti nell'area.
Era stato appositamente predisposto un questionario di indagine trasmesso a fine giugno 1996 a tutti i Comuni piemontesi, alle Province, alle Comunità Montane e alle Aziende Regionali U.S.L.. In sintesi il questionario richiedeva informazioni legate alle caratteristiche geografiche e produttive del sito, alla situazione ambientale (eventuale presenza di rifiuti, eventuale contaminazione dell'ambiente), allo stato di degrado della struttura dismessa.
Nella lettera di accompagnamento agli enti già contattati per l'indagine specifica sui siti contaminati, si richiedeva di non segnalare aree coincidenti con siti inseriti nel Piano Bonifiche del '91 o comunque la cui esistenza era già nota alla Regione.
La situazione al momento della stesura del presente documento è la seguente: sono pervenute complessivamente 530 risposte dai Comuni, corrispondenti al 44% dei Comuni piemontesi, 2 risposte dalle Comunità Montane (C.M. Valle Antrona, C.M. Val Ceronda e Casternone), 2 segnalazioni dalle Aziende Regionali Sanitarie (U.S.L n. 11 e n. 9). Si evidenzia che solamente Biella, tra i capoluoghi di provincia, ha sinora risposto all'indagine; inoltre, tra i Comuni che finora non hanno risposto, figura anche quello di Torino dove, per quanto noto da studi condotti negli anni passati, il problema delle aree dismesse ha grande rilevanza.
Delle 530 risposte a livello comunale solo 89, ovvero il 17%, riscontrano aree produttive dismesse; nell'ambito di queste segnalazioni, dalle quali si rilevano complessivamente 162 siti distribuiti nell'intero territorio piemontese, sono state distinte:
Per le aree per le quali è stato possibile accertare la contaminazione e reperire i dati conoscitivi necessari, si è proceduto all'inserimento nell'elenco dei siti potenzialmente inquinati.
In ogni caso, l'indagine finora condotta deve essere considerata una prima valutazione del problema a livello regionale e verrà sicuramente approfondita nel futuro.
Parimenti occorrerà sicuramente approfondire,
attraverso indagini specifiche, la situazione delle discariche
esaurite ove sono stati smaltiti rifiuti urbani e assimilabili,
con una particolare attenzione a quelle ante DPR 915/82 ed alle
discariche comunali autorizzate, anche dopo l'entrata in vigore
del citato DPR, su ordinanze sindacali. Si tratta infatti quasi
sempre di discariche prive di sistemi di impermeabilizzazione
e di sistemi atti alla raccolta del biogas e del percolato; per
le discariche più vecchie, lo smaltimento dei rifiuti urbani
avveniva spesso congiuntamente con alcuni rifiuti speciali. Sarebbe
sicuramente opportuno arrivare ad una completa mappatura di tali
discariche in modo da attivare adeguate operazioni di monitoraggio
e poter intervenire in modo tempestivo nelle situazioni più
pericolose.
Il Piano regionale del 1991 è stato in questi
anni il riferimento utilizzato sia a livello nazionale che regionale,
per gli interventi di bonifica effettuati sul territorio piemontese.
In questo capitolo si descrive, in linee generali, lo stato di
attuazione di questo Piano con riferimento specifico ai siti inseriti
nel programma a breve termine e nel primo elenco. Vengono inoltre
presi in considerazione i siti segnalati successivamente alla
redazione del Piano per i quali si è già comunque
provveduto all'intervento di bonifica.
Gli interventi di bonifica sui siti compresi nel Piano del 1991 hanno logicamente riguardato quasi esclusivamente i siti inseriti nel programma a breve termine, anche grazie ai finanziamenti concessi a livello statale ed agli interventi diretti di finanziamento regionale.
Le successive indagini condotte dalla Regione, avvalendosi
dell'IPLA e dell'ARPA, hanno però permesso di individuare
con maggior precisione i siti bonificati o comunque non contaminati
e quelli che ancora richiedono un intervento di bonifica.
Le indagini condotte sui siti contaminati inseriti nel Piano del 1991 hanno permesso di verificare la situazione dei singoli siti e di identificare quelli che non devono più essere considerati contaminati in quanto:
L'elenco dei siti bonificati o non contaminati è riportato nella Tabella 1, con suddivisione provinciale. I siti complessivamente indicati sono 243 , così ripartiti nelle Province:
In Tabella 2 viene riportato l'elenco, sempre con suddivisione provinciale, dei siti del Piano '91 che sono da ritenersi contaminati o dove sono comunque presenti rifiuti smaltiti abusivamente e che verranno pertanto considerati in questo Piano. Per alcuni di questi siti le operazioni di bonifica sono in corso, spesso anche in stadio molto avanzato; si è tuttavia deciso di mantenerli in elenco, fino al collaudo od alla certificazione della avvenuta bonifica.
I siti ancora contaminati sono complessivamente 67,
di cui 16 in provincia di Alessandria, 2 in quella di Asti, 4
a Cuneo, 7 a Novara, 30 a Torino, 2 a Verbania e 6 a Vercelli.
Oltre ai siti bonificati o non contaminati, non verranno più considerati in questo Piano il sito di Macugnaga, località Crocette-Val Quarazza, in quanto area mineraria dismessa che contiene rifiuti derivanti dalla prospezione mineraria, ed il sito di Spigno Monferrato, Ex-Salem, in quanto contenente rifiuti radioattivi; entrambe queste tipologie di rifiuti sono infatti escluse dall'ambito di applicazione del d. lgs. n. 22/97 (art. 8, comma 1).
Il programma di bonifica a breve termine del Piano '91 comprendeva 27 siti; la situazione sullo stato di attuazione delle operazioni di bonifica o di messa in sicurezza definitiva sugli stessi è riportata nella Tabella 3.
I siti sui quali sono state completate le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza definitiva sono 9, ai quali vanno aggiunti 2 siti con bonifica praticamente completata e in attesa di collaudo. In altri 5 casi la bonifica è appena stata avviata, mentre su 4 siti si può parlare di bonifica parziale, in quanto gli interventi effettuati hanno rimosso solo parzialmente le cause della contaminazione. Nei rimanenti 6 casi, esiste sempre il progetto di bonifica e quasi sempre un finanziamento, statale o regionale, che dovrebbe permettere l'effettuazione dell'intervento.
Il programma di bonifica a breve termine previsto
dal Piano '91 sembra dunque sostanzialmente attuato, anche se
per alcuni siti gli interventi effettuati o previsti non risolveranno
in modo definitivo il problema ma saranno necessari degli ulteriori
interventi di completamento.
Il Piano '91 conteneva, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 16/05/89, un primo elenco dei siti contaminati; vi erano riportati tutti i siti per i quali vi erano sufficienti conoscenze tecniche per poter calcolare l'indice di priorità mediante una metodologia semplificata di analisi di rischio relativa. Tale elenco, come già detto nei precedenti capitoli, comprendeva 39 siti, suddivisi in prima e seconda fascia; erano inclusi 23 dei 27 siti che erano poi andati a costituire il programma di bonifica a breve termine, in quanto mancavano quelli di Sezzadio-Cascinotto Zienda, Valenza-Terraggio, Marano Ticino-Gidom e Serravalle Scrivia-discarica Ecolibarna, inseriti in una fase successiva.
Nella Tabella 4 vengono riportati tutti i siti del programma a breve termine, compresi i quattro precedentemente citati, e i 16 siti compresi nel primo elenco e poi successivamente inseriti nel piano a medio termine oppure esclusi dal Piano.
La situazione dei siti inseriti nel programma a breve termine è già stata precedentemente descritta. Per quanto attiene ai siti non inseriti in tale programma, alcuni rivelano una situazione di non contaminazione, altri sono stati bonificati o stanno per esserlo, altri ancora sono da escludere.
Cinque di questi siti erano stati esclusi dal Piano
'91 in quanto non compresi nei criteri definiti dal D.M. 16/5/89;
tre di questi siti si sono successivamente rivelati non contaminati,
uno è considerato ancora potenzialmente contaminato, mentre
il quinto è già stato bonificato.
Nel periodo successivo all'approvazione del Piano '91 sono ovviamente continuate le segnalazioni, da parte di Comuni, Province ed altri soggetti, di siti potenzialmente contaminati. Tali segnalazioni sono state esaminate nella stesura del nuovo Piano, ed i siti contaminati verranno considerati negli elenchi di cui ai successivi capitoli. Si vogliono invece prendere qui in considerazione quei siti che, segnalati successivamente al Piano '91, sono già stati bonificati o per i quali la successiva verifica ha portato a considerarli non contaminati.
I siti bonificati sono quelli di Alessandria - Cantalupo, Savigliano - Sanità, Ciriè - Semes e Garessio-Pian Granone.
I siti risultati non contaminati sono quelli di Vigliano Biellese - Rio Burrone e di Galliate - Villa Fortuna (area parco).
I criteri tecnici regionali per gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza descritti nel presente capitolo possono essere considerati la naturale evoluzione di quanto già contenuto nelle Linee Guida regionali, approvate dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1005- C.R. 4351 del 8 marzo 1995, in base alla nuova legislazione di settore, all'esperienza diretta di applicazione delle Linee Guida, alle indicazioni tecniche emerse dalla partecipazione a diversi gruppi di lavoro a livello nazionale.
Le finalità delle linee guida e, più in generale, dei criteri tecnici regionali, erano e sono sostanzialmente due:
1. definire dei criteri di qualità ambientale, vale a dire stabilire quando un intervento di bonifica è necessario e a quali limiti deve tendere un'azione di bonifica;
2. definire quali sono i criteri organizzativi di un intervento di bonifica, cioè quale è l'iter di una azione di disinquinamento, quali sono le diverse fasi dell'intervento, quali sono i contenuti dei diversi documenti tecnici che devono essere predisposti ed approvati dagli Enti coinvolti.
I limiti di qualità ambientale ed i criteri
tecnici per gli interventi di bonifica contenuti nelle Linee Guida,
così come integrati e modificati nel presente capitolo,
andranno ovviamente rivisti al momento della emanazione, da parte
del Ministero dell'Ambiente, della normativa tecnica prevista
dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche
ed integrazioni.
Le metodologie per la definizione dei criteri di qualità ambientale utilizzate a livello internazionale sono sostanzialmente tre:
a. la prima fa riferimento a dei soli valori tabellari; si definiscono cioè dei limiti di accettabilità e di bonifica per i vari parametri che devono essere rispettati in ogni circostanza, senza eccezioni;
b. la seconda prevede in ogni caso una analisi del rischio in base alla quale si determinano, caso per caso, i limiti di accettabilità e di bonifica;
c. la terza prevede un approccio misto, cioè un primo confronto con dei limiti tabellari e la possibilità, in determinate situazioni, di poter derogare a tali limiti in funzione dei risultati di un'analisi di rischio condotta con la metodologia ritenuta più opportuna per quel sito.
La definizione, a livello nazionale, dei criteri di qualità ambientale, cioè dei limiti ai quali deve tendere un'azione di bonifica, è uno dei problemi non ancora affrontati dalla legislazione italiana; il vuoto verrà colmato dalla emanazione delle norme tecniche previste dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 22/1997.
In attesa di tali norme, la Regione Piemonte, come già detto, aveva provveduto a dotarsi di un proprio strumento tecnico che conteneva sia i limiti d qualità ambientale, sia i criteri tecnici per gli interventi di bonifica.
L'attività di studio e di ricerca promossa dalla Regione Piemonte, aveva portato alla scelta, nelle Linee Guida Regionali, di un approccio misto, con la definizione di una tabella dei limiti di accettabilità/bonifica, in seguito denominata tabella LAB, e con la possibilità per la Regione di accettare anche dei limiti specifici per un determinato sito qualora non sia possibile, per motivi tecnici ed economici, raggiungere i limiti della tabella e, in ogni caso, attraverso una apposita analisi di rischio, sia stato dimostrato che l'adozione di limiti specifici non alteri in modo sostanziale il livello di rischio sanitario ed ambientale.
Si era infatti ritenuto, ed ancora si ritiene, che il semplice approccio tabellare fosse alquanto restrittivo e praticamente inapplicabile in molte circostanze, in considerazione sia della estrema variabilità dei valori di fondo di determinati parametri, sia della complessità di determinati interventi di bonifica, complessità alla quale è correlata anche l'impossibilità tecnica di redigere una tabella esaustiva per tutti i parametri.
Per contro, l'applicazione generalizzata dell'analisi di rischio si presenta alquanto difficoltosa, sia per le elevate conoscenze analitiche che richiede sui contaminanti presenti, inclusi i conseguenti elevati costi, sia ancora perché è normalmente indirizzata alla valutazione del rischio per le persone (soprattutto del rischio cancerogeno) e potrebbe sottovalutare il rischio ambientale.
La Tabella LAB delle Linee Guida, che conserva la sua validità fino alla emanazione delle norme nazionali, comprende tre serie di limiti di accettabilità/bonifica. Questa differenziazione tiene conto delle diverse destinazioni d'uso dei terreni, che implicano una diversa incidenza ai fini del rischio ambientale reale dei vari percorsi di esposizione ed una diversa importanza di elementi quali le caratteristiche del terreno, le condizioni climatiche, la catena alimentare, l'esposizione, la densità di popolazione. Si distingue pertanto la destinazione d'uso in:
Le concentrazioni dei diversi analiti adottate per l'uso agricolo e per quello residenziale sono le stesse; per l'utilizzo agricolo vengono però imposti dei limiti di concentrazione dei principali metalli pesanti come elementi assimilabili, in modo da tenere in considerazione i rischi di assorbimento di questi metalli da parte delle colture agrarie.
I limiti esposti nella tabella LAB sono da intendersi sia come limiti di accettabilità in base ai quali si decide se avviare o meno l'intervento di bonifica, sia come obiettivi minimi di risanamento che devono essere raggiunti dai terreni bonificati, fermo restando il principio che le caratteristiche dei terreni dovrebbero essere ricondotte entro le concentrazioni di riferimento dell'area.
I limiti definiti nella tabella LAB derivano principalmente da un attento studio delle normative estere, con particolare riferimento a quelle olandese, canadese, inglese e tedesca; nel corso degli studi l'IPLA ha cercato di verificare l'applicabilità di questi limiti alla situazione italiana, con un approfondito studio a livello nazionale e internazionale sulla concentrazione di metalli in terreni non inquinati.
Nelle Linee Guida la Regione Piemonte fornisce anche delle indicazioni sui metodi di campionamento e di analisi che devono essere utilizzati per i parametri compresi nella tabella LAB.
Parimenti le Linee Guida contengono una tabella di riferimento con i limiti di accettabilità e di bonifica per le acque superficiali e per quelle sotterranee (tabella LAB-ACQUE); tali limiti sono desunti dal D.P.R. 515/82 per le acque superficiali e dal D.P.R. 236/88 per le acque sotterranee.
Queste tabelle, come detto, non hanno un valore assoluto, in quanto si ritiene che agli interventi di bonifica, in particolare a quelli di grandi dimensioni, si debba applicare un concetto definito "principio del doppio filtro". L'ente pubblico, nel caso di bonifiche particolarmente complesse, si riserva cioè la facoltà, sulla base di un apposito studio di valutazione dei rischi ambientali, di adottare dei limiti meno restrittivi che tengano conto delle condizioni locali del sito e degli aspetti tecnico-economici dell'intervento di bonifica.
Le linee guida non entrano nel merito della metodologia
che deve essere utilizzata per la valutazione del rischio, ritenendo
opportuno, al momento della redazione delle stesse, che tale scelta
dovesse essere fatta dal soggetto proponente [e ovviamente approvata
dall'organismo competente] in funzione della complessità
e delle caratteristiche dell'intervento. Una scelta preventiva
della metodologia avrebbe potuto rivelarsi inadeguata per molti
siti, o perché troppo complessa e costosa in alcuni casi,
o perché non sufficientemente completa in altri. Al momento
sono comunque in studio, da parte di gruppi di lavoro nazionali
e regionali, alcune metodologie e modelli già applicati
da altre nazioni; non si può dunque escludere che, a breve,
possano essere adottate precise metodologie di analisi di rischio,
eventualmente diversificate rispetto alle caratteristiche del
sito da bonificare.
Le concentrazioni sono espresse in mg/kg di terreno
secco
LIMITI DI ACCETTABILITA' E DI
BONIFICA IN FUNZIONE DELL'USO
PARAMETRO RES-AGR AGR IND
(ASS)
__________________________________________________________________________
1. PARAMETRI GENERALI E ANIONI
pH 4-9 4-9
Conducibilità (mS/cm) 200
Fluoruri 400 2000
Bromuri 50 300
Cianuri liberi 10 100
Cianuri complessi 50 500
Zolfo elementare 200 200
______________________________________________________________________________________________________
2. AMIANTO (fibre libere) [per memoria]
_______________________________________________________________________________________________________
3. METALLI [1]
Antimonio 20 40
Argento 20 40
Arsenico 30 50
Bario 750 2000
Berillio 4 8
Cadmio 5 1 12
Cobalto 50 300
Cromo 500 15 800
Cromo VI 8 8
Mercurio 2 0,2 10
Molibdeno 10 40
Nichel 150 30 500
Piombo 375 50 1000
Rame 150 50 500
Selenio 3 10
Stagno 50 300
Tallio 1 -
Vanadio 200 200
Zinco 500 150 1500
Continua tabella LAB
LIMITI DI ACCETTABILITA' E DI
BONIFICA IN FUNZIONE DELL'USO
PARAMETRO RES-AGR IND
__________________________________________________________________________
4. COMPOSTI ORGANICI
4.1 Idrocarburi totali, espressi
come n-eptano 100 500
4.2 Composti alifatici e aliciclici
non alogenati [2] [2]
4.3 Composti alifatici alogenati
Cloruro di vinile 0,1 0,1
Tetraclorometano 2 2
1,2-dicloroetano 3,5 3,5
Tetracloroetene 5 14
Triclorometano 5 25
Altri [3] 5 50
4.4 Composti aromatici non alogenati
Benzene 0,5 5
Fenoli volatili,
espressi come fenolo 1 10
Toluene 3 30
Etilbenzene 5 50
Xileni (individuali) 5 50
Stirene 5 50
Ftalati totali 30 30
4.5 Composti aromatici alogenati
Clorobenzeni individuali 1 10
Clorofenoli individuali 0,5 5
4.6 Idrocarburi policiclici aromatici
IPA piu' tossici [4] 1 10
IPA meno tossici [5] 5 50
__________________________________________________________________________
5. MICROINQUINANTI ORGANICI POLICLORURATI
5.1 PCB, PCT, PCN totali [6] 5 50
5.2 PCDD, PCDF [7] 0,001 0,001
__________________________________________________________________________
6 PESTICIDI E FITOFARMACI 1 10
__________________________________________________________________________
NOTE ALLA TABELLA LAB
[1] I valori della seconda colonna (terreni di uso
agricolo) si riferiscono ai metalli assimilabili determinati secondo
i metodi ufficiali italiani di analisi del suolo (estrazione in
EDTA a pH 4,65 se il pH del terreno è inferiore o uguale
a 6,5, estrazione in DTPA a pH 7,3 se il pH del terreno è
superiore a 6,5); la conducibilità è determinata
sullo stesso estratto acquoso utilizzato per la determinazione
del pH
[2] Dato l'elevato numero di composti appartenenti
a questa classe (alcoli, eteri, aldeidi, chetoni...) e la loro
relativamente non elevata pericolosità, si rimanda la definizione
dei limiti dei singoli composti alla fase di esame del progetto
esecutivo
[3] Composti alifatici alogenati: diclorometano,
1,1-dicloroetano, 1,1,1-tricloroetano, 1,1,2-tricloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano,
1,2-dicloroetene, tricloroetene, 1,2-dicloropropano, 1,2- dicloropropene
[4] Idrocarburi Policiclici Aromatici piu' tossici:
benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene
benzo(k)fluorantene, dibenzo(a,h)antracene, dibenzo(a)pirene,
indeno(1,2,3-c,d)pirene
[5] Idrocarburi Policiclici Aromatici meno tossici:
naftalene, antracene, fenantrene, fluorantene, pirene.
[6] PCB, PCT, PCN: espressi come miscele commerciali
[7] PCDD, PCDF: espressi in equivalenti della 2,3,7,8-TCDD
|
| ||
pH | unità di pH | ||
Fluoruri | mg/l F | ||
Cloruri | mg/l Cl | ||
Cianuri | mg/l CN | ||
Solfati | mg/l SO4 | ||
Nitrati | mg/l NO3 | ||
Nitriti | mg/l NO2 | ||
Ammoniaca | mg/l NH4 | ||
Fosfati | mg/l P2O5 | ||
Azoto Kjeldahl | mg/l N | ||
Ossidabilità | mg/l O2 | ||
Alluminio | mg/l Al | ||
Antimonio | mg/l Sb | ||
Argento | mg/l Ag | ||
Arsenico | mg/l As | ||
Cadmio | mg/l Cd | ||
Cromo totale | mg/l Cr | ||
Ferro | mg/l Fe | ||
Manganese | mg/l Mn | ||
Mercurio | mg/l Hg | ||
Nichel | mg/l Ni | ||
Piombo | mg/l Pb | ||
Rame | mg/l Cu | ||
Selenio | mg/l Se | ||
Zinco | mg/l Zn | ||
Tensioattivi anionici MBAS | µg/l laurilsolfato | ||
Fenoli totali | µg/l C6H5OH | ||
Idrocarburi totali | µg/l | ||
Solventi clorurati totali | µg/l | ||
Idrocarburi policiclici aromatici
IPA totali | µg/l | ||
Antiparassitari
per singolo prodotto totali | µg/l µg/l |
|
NOTA (*) - Valore non indicato nel D.P.R. 515/82
Il principio del doppio filtro è riportato nello schema 1 e può essere così sintetizzato:
I filtro: se dalle analisi chimiche di campioni di terreno opportunamente prelevati da un sito risulta che uno o più parametri riportati nella Tabella LAB superano il corrispondente limite relativo alla destinazione d'uso prospettata per il sito in questione, per ottenere l'autorizzazione a tale destinazione d'uso è necessario eseguire un intervento di bonifica fino a riportare il parametro/i fuori limite almeno entro il corrispondente LAB; questo funge dunque sia da valore di partenza sia da possibile valore limite di arrivo, fermo restando il principio che la bonifica deve tendere a riportare il terreno il più possibile vicino alle concentrazioni di riferimento locali.
II filtro:se si ritiene che le condizioni locali rendano accettabile una bonifica meno spinta ma ugualmente efficace per la salvaguardia della salute umana e dell'integrità ambientale del territorio e/o se le concentrazioni di riferimento locali già superano i valori LAB, la Regione ha la facoltà di richiedere o autorizzare l'esecuzione di un'indagine approfondita dei rischi ambientali e la presentazione di un Progetto di bonifica, in cui vengano date motivazioni fondate di un intervento con limiti di bonifica fissati ad hoc, tenendo conto di fattori locali quali:
- presenza di inquinanti non contemplati nella Tabella LAB;
- deviazioni dalle concentrazioni regionali di riferimento di uno o più parametri;
- caratteristiche pedologiche e chimico-fisiche del terreno da bonificare;
- destinazione d'uso finale del terreno da bonificare;
- modalità di diffusione degli inquinanti, bersagli dell'inquinamento
ed esposizione reale, interventi di riduzione dell'impatto.
Premettendo che un intervento di bonifica può ricadere nella fattispecie sia delle opere pubbliche sia in quella degli appalti di servizi, la normativa da seguire dovrà essere determinata in base alle caratteristiche specifiche dell'intervento. In linea generale quando le attività di rimozione e smaltimento sono prevalenti è configurabile un appalto di servizi; nel caso in cui l'attività di bonifica richieda la costruzione di presidi ed opere è configurabile un appalto d'opera.
Punto fermo per la progettazione di un intervento di bonifica è la necessità di separare la fase di studio preliminare finalizzato ad una completa caratterizzazione del sito, da quella di progettazione e realizzazione. Ciò dovrebbe permettere interventi più mirati, meglio definiti anche da un punto di vista finanziario.
L'organizzazione e la realizzazione di una bonifica di competenza pubblica, intendendo con ciò l'intervento su di un sito di proprietà pubblica ovvero su di un sito privato abbandonato, oppure su un sito privato in via sostitutiva del soggetto obbligato, prevede la suddivisione in due grandi fasi fra loro nettamente distinguibili da un punto di vista tecnico ed amministrativo (schema 2).
La prima fase riguarda gli accertamenti sul sito da bonificare compresa l'area circostante, e prevede la predisposizione dello studio preliminare e del progetto; la seconda fase è quella dell'intervento di bonifica vero e proprio, con la realizzazione dell'intervento, i collaudi, i controlli e gli accertamenti di qualità, la certificazione, il monitoraggio.
Lo studio preliminare è, di fatto, il primo tentativo di dare una dimensione tecnica ed economica ad un intervento di bonifica e deve permettere di valutare anche il "peso" della bonifica, cioè il suo inserimento in una scala di priorità, in ambito regionale o provinciale, secondo criteri predeterminati.
Lo studio preliminare deve individuare la tipologia dell'area e deve fornire su di essa e sul sito contaminato tutte le informazioni di base (schema 3) che, assieme alle valutazioni qualitative e quantitative sugli inquinanti presenti, servono per il calcolo dei criteri di priorità sopra citati. Esso deve inoltre contenere le prime ipotesi per il futuro riutilizzo dell'area e quindi la scelta dei criteri di qualità ambientale ai quali fare riferimento. Infine ci deve essere una precisa indicazione delle varie ipotesi di bonifica e dei relativi costi totali.
Riteniamo che lo studio preliminare possa essere realizzato direttamente dall'Ente pubblico, attraverso i propri uffici tecnici ed Enti qualificati nel settore, avvalendosi delle informazioni reperibili presso le strutture di controllo e i Comuni ovvero eseguendo specifiche indagini sul sito che fornisca una precisa caratterizzazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti presenti e del grado di contaminazione del terreno, delle acque e dell'aria.
Il passo successivo è la progettazione, che sulla base di studi, analisi, rilievi, deve permettere la definizione, il più possibile esatta da un punto di vista tecnico ed economico, dell'intervento di bonifica. Il progetto va redatto sulla base di precisi criteri tecnici e deve in ogni caso fornire un quadro, il più possibile esaustivo, della situazione del sito da bonificare, dei rifiuti presenti e di tutti gli aspetti economici correlati all'intervento di bonifica valutando anche gli aspetti amministrativi e logistici.
Ovviamente, per le bonifiche di totale competenza di soggetti privati, valgono unicamente i criteri tecnici per la predisposizione del progetto, identici a quelli definiti per il soggetto pubblico.
Le linee guida regionali sono state un punto di riferimento importante in carenza di una normativa nazionale di riferimento, e continuano ad esserlo sotto l'aspetto tecnico in attesa della emanazione delle norme tecniche nazionali.
Vista l'emanazione del d. lgs. 22/97 e del d. lgs. 389/97, è opportuno chiarire alcuni aspetti generali sulla gestione degli interventi di bonifica.
Il d. lgs. n. 22/97 ben definisce, all'art. 6 già precedentemente richiamato, le azioni di bonifica e di messa in sicurezza. Tali azioni si possono sintetizzare, secondo l'ordine di priorità e lo scopo degli interventi, nel seguente modo:
Tutte le fasi di intervento devono essere mirate alla protezione
dell'uomo e dell'ambiente circostante il sito inquinato.
Gli interventi di emergenza vanno avviati nel più breve tempo possibile e a seguito di circostanze che portano ad individuare una chiara situazione di "pericolo imminente" tale da richiedere la necessità di predisporre un piano di pronto intervento atto ad abbattere, prevenire o eliminare il "pericolo imminente" verso i recettori umani e ambientali.
Il piano di pronto intervento, come la stessa definizione suggerisce, consiste in una serie di azioni volte ad individuare ed eliminare, o perlomeno isolare, le fonti di inquinamento e ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per evitare danni verso l'uomo e l'ambiente circostante. Di seguito vengono riportate alcune misure di intervento (definite tecniche di isolamento) che possono risultare appropriate nell'ipotesi di uno scenario di "pericolo imminente":
Tipicamente, le situazioni che richiedono un'azione di pronto intervento (emergency response), sono:
In situazioni di emergenza a seguito di incidenti, si possono effettuare rapide stime del rischio utilizzando il criterio del "caso peggiore". Si ipotizza che, nei confronti dei ricettori più esposti, eventualmente identificati, la totalità del quantitativo stimato di contaminante si trasferisca in un comparto ambientale in funzione delle sue caratteristiche chimico-fisiche fino a raggiungere la via di esposizione più critica; ad esempio, se l'inquinante è solubile si considera che si trasferirà totalmente nel comparto acqua, se volatile nell'atmosfera, ecc.
Si deve precisare che la procedura del caso peggiore,
può portare ad effettuare sopravvalutazioni del rischio
effettivo, tuttavia permette di verificare i casi in cui, anche
in condizioni "estreme", il rischio è molto basso
o trascurabile. Qualora tale procedura indicasse un rischio significativo,
si rende necessario effettuare una valutazione più approfondita
o, se possibile, predisporre sistemi di monitoraggio anche qualitativi
per una verifica preliminare del rischio stimato.
Gli interventi di messa in sicurezza non eliminano o riducono lo stato di inquinamento di un sito, ma sono mirati ad evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate e matrici ambientali adiacenti (acqua superficiale, acqua profonda e aria) ed impedire altresì il contatto diretto dell'uomo con la contaminazione presente. Gli interventi di messa in sicurezza non possono pertanto essere considerati sostitutivi a tutti gli effetti della bonifica, pur potendo costituire interventi a lungo termine con vincoli d'uso e memoria ambientale. Lo stesso d. lgs. 22/97, così come modificato dal d. lgs. 389/97, prevede all'art. 27, comma 6, delle prescrizioni per tali siti, con limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali. Al comma 10 del medesimo articolo viene indicato che tali interventi costituiscono onere reale che deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Gli interventi di messa in sicurezza possono essere suddivisi in tre categorie principali, a seconda del diverso obiettivo perseguito; in particolare si può distinguere:
La messa in sicurezza per problemi di emergenza viene realizzata quando, sia per eventi incidentali che per situazioni di inquinamento palese, si riscontri un immediato rischio di diffusione dell'inquinamento e di impatto sulla salute umana o su altre componenti ambientali esistenti nell'intorno del sito interessato dal fenomeno. Tale tipologia di intervento deve quindi essere attuata in tempi rapidi rimuovendo le fonti di inquinamento ed installando, ove necessario, sistemi di contenimento dinamico o statico per bloccare o comunque limitare la migrazione degli inquinanti e in ogni caso per evitare danni maggiori.
Tali sistemi che rientrano nell'ambito di un intervento
di emergenza precedentemente definito, devono in ogni caso essere
sempre integrati con sistemi di monitoraggio e controllo in grado
di seguire costantemente l'andamento del fenomeno e, soprattutto,
per verificare l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza
in termini di abbattimento o annullamento della migrazione di
inquinanti verso zone esterne al sito considerato.
La messa in sicurezza provvisoria
viene eseguita quando, pur non sussistendo immediati rischi per
la salute umana o altre componenti ambientali, si debbano prevenire
diffusioni o migrazioni di contaminanti da siti inquinati durante
interventi di bonifica che richiedano periodi di applicazione
significativi (più di 12 mesi) o quando si ritenga necessario
eseguire un monitoraggio prolungato per valutare lo stato qualitativo
del sito di interesse e le sue interferenze con l'ambiente circostante.
Generalmente per tale tipologia di interventi di messa in sicurezza
si adottano sistemi di contenimento dinamico (barriere idrauliche
di pozzi, trincee drenanti) più raramente si ricorre al
contenimento statico. Esempio tipico di intervento di messa in
sicurezza provvisoria é quello relativo ai siti industriali
in esercizio laddove le attività di bonifica e di ripristino
del terreno potrebbero interferire con le attività produttive
stante l'insistenza su esso di impianti ed attrezzature.
La messa in sicurezza a lungo termine, realizzata prevalentemente mediante sistemi di contenimento statico o di inertizzazione/stabilizzazione si adotta in caso di impossibilità tecnico-economica di applicazione di interventi di bonifica ed è sempre accompagnata da sistemi di monitoraggio e controllo per la verifica dell'efficienza e dell'efficacia dell'intervento.
Tali sistemi di messa in sicurezza dovranno garantire
i requisiti di contenimento previsti nel progetto per lunghi periodi
di tempo. Pertanto, in fase di progettazione dovranno essere considerati
i problemi di stabilità nel tempo e la resistenza statica
e funzionale delle opere a fronte di eventuali eventi naturali
caratteristici del territorio. Nella progettazione di queste opere
dovranno anche essere effettuate valutazioni relative alla opportunità
e/o necessità di predisporre un eventuale piano di emergenza
per mitigare eventuali malfunzionamenti.
In caso di adozione di interventi di messa in sicurezza devono sempre essere previsti, ad integrazione di essi, sistemi e programmi di monitoraggio e controllo finalizzati a verificare sia il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto sia il mantenimento nel tempo di tali obiettivi. I sistemi di monitoraggio sono inoltre indispensabili nel corso della realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza, per la salvaguardia e la protezione degli operatori presenti sul sito e dell'ambiente.
I sistemi di monitoraggio e controllo devono essere in particolare modo indirizzati a verificare lo stato di qualità dell'ambiente idrico ed atmosferico, in relazione alla potenziale migrazione degli inquinanti che sono contenuti nel sistema di messa in sicurezza.
Tutti i sistemi di monitoraggio e controllo devono pertanto riguardare sia le fasi di attività sul sito per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, che le fasi post-opera.
I sistemi di messa in sicurezza devono garantire il confinamento del suolo e della falda inquinata intercettando tutte le vie di migrazione degli inquinanti. In particolare:
In ogni caso vale il principio che se i valori di fondo, naturali o sicuramente indipendenti dalla situazione del sito considerato, sono superiori ai limiti tabellari, diventano il riferimento per le diverse matrici ambientali.
L'intervento di messa in sicurezza (emergenza, provvisorio
o a lungo termine) è comunque da considerare un intervento
non definitivo che deve assicurare il rispetto dei requisiti di
protezione dell'ambiente e dell'uomo. I vincoli di limitazione
d'uso che vengono stabiliti a seguito di tale intervento avranno
durata fino a quando le concentrazioni degli inquinanti risultino
superiori ai limiti di accettabilità.
L'intervento di bonifica di un sito inquinato è volto sia alla eliminazione delle fonti di inquinamento sia alla riduzione/eliminazione dell'inquinamento del suolo, delle acque superficiali e delle acque profonde fino ai limiti di accettabilità. Tale obiettivo viene realizzato attraverso azioni, generalmente di media-lunga durata, finalizzate alla soluzione permanente del problema attraverso l'impiego di diverse e talvolta innovative tecniche di risanamento.
La definizione e la realizzazione di un intervento di bonifica deve sempre essere preceduto da una accurata attività di caratterizzazione quali-quantitativa del sito inquinato (suolo e acque sotterranee/superficiali) e del suo intorno potenzialmente influenzabile. Nel corso della fase di caratterizzazione devono essere quindi effettuate tutte quelle indagini necessarie a definire:
La struttura concettuale alla base di un programma di risanamento di un sito inquinato può venire schematizzata in questo modo:
Ogni intervento di risanamento ambientale di siti inquinati, pur utilizzando tecnologie sperimentate, mantiene una sua "unicità" dovuta alle condizioni fisiche dell'area ed alle modalità di contaminazione diverse da caso a caso; tale aspetto determina la necessità di adottare un sistema di bonifica, per ciascun sito, in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti con il minor impatto e la maggiore efficacia. Il sistema di classificazione generalmente adottato per individuare la tipologia di intervento prevede:
Un principio fondamentale per l'applicazione di un intervento di bonifica in un sito inquinato è la sua compatibilità ambientale, cioè la possibilità di applicazione dello stesso senza che si verifichino emissioni di sostanze o prodotti intermedi pericolosi per la salute degli operatori presenti sul sito e per l'ambiente circostante, sia durante la fase di esecuzione dell'intervento (breve periodo) che successivamente ad esso (medio-lungo periodo). Per tale motivo dovranno essere privilegiati interventi di bonifica già provati in ambito nazionale o internazionale. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare sistemi già consolidati, ma si debba ricorrere a tecnologie sperimentali o non ancora validate, dovranno essere adottati dei criteri di accettazione ed applicazione specifici. In particolare se il sistema proposto è di tipo innovativo o non sufficientemente provato, deve essere obbligatoriamente preceduto da una fase di sperimentazione attuata mediante prove di laboratorio e realizzazione di impianto pilota, mediante i quali valutare, oltre naturalmente alle prestazioni del sistema, la sua compatibilità ambientale in termini di emissioni e rischi potenziali connessi al sistema.
In ogni caso la compatibilità del sistema deve essere verificata mediante un adeguato sistema di monitoraggio e controllo e, al termine della fase di sperimentazione, deve essere prodotta una certificazione di compatibilità da parte di Enti o organismi tecnico-scientifici competenti.
Per ogni sito in cui i lavoratori sono potenzialmente esposti a sostanze pericolose sarà previsto un piano di protezione con lo scopo di indicare i pericoli per la sicurezza e la salute che possono esistere in ogni fase operativa ed identificare le procedure per la protezione dei dipendenti.
In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia [in particolare dal D.lgs n. 626/94 e dal d. lgs. n. 494/96] nel piano di protezione sarà definito:
Interventi di monitoraggio e controllo devono essere effettuati nel corso di tutte le fasi previste per il reinserimento ambientale del sito inquinato. In particolare:
Gli interventi di monitoraggio e controllo devono essere eseguiti secondo procedure e modalità prestabilite, devono essere riferiti a standard esistenti e debbono essere completi di un piano di assicurazione della qualità dei risultati, in quanto con tale tipologia di intervento si valuta lo stato qualitativo di un sito o la sua certificazione di avvenuta bonifica.
Tra i criteri generali relativi alla definizione di un intervento di monitoraggio ricordiamo:
Nella fase di progettazione di un intervento di monitoraggio e controllo, sviluppata in funzione delle conoscenze acquisite degli obiettivi di risanamento o di prevenzione previsti, si devono quindi definire:
Poiché un sistema di monitoraggio è strettamente dipendente dalle risultanze della caratterizzazione di ogni singolo sito, dagli obiettivi di bonifica o salvaguardia prefissati e dalla valutazione del rischio eseguita, non è possibile quantificare genericamente il sistema che dovrà pertanto essere di volta in volta definito nel numero e nella tipologia dei punti di controllo e nelle modalità di gestione.
E' comunque possibile definire come criterio generale:
La gestione delle diverse operazioni dell'intervento di bonifica e/o di messa in sicurezza passa dunque attraverso quattro fasi principali, emergenza, progettazione, intervento e certificazione, durante le quali il soggetto che deve effettuare la bonifica, sia esso pubblico o privato, ed i vari Enti pubblici interessati svolgono compiti e ruoli ben definiti e stabiliti dal d. lgs. n. 22/97.
Uno schema esemplificativo delle diverse fasi è riportato nella pagina seguente.
A proposito di tale schema è bene precisare alcuni aspetti, quali:
SCHEMA DELLE PRINCIPALI FASI DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI
DI BONIFICA
FASE DI EMERGENZA
PROGETTAZIONE
INTERVENTO
CERTIFICAZIONE
Tale progettazione è finalizzata all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività previste da parte dei soggetti responsabili dell'approvazione dell'intervento e dovrà prevedere i seguenti contenuti:
L'approvazione del progetto di bonifica e messa in sicurezza costituisce, ai sensi dell'art. 17, comma 7, variante urbanistica e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla-osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
Si ritiene pertanto indispensabile che l'approvazione sia preceduta da una apposita Conferenza dei servizi, convocata ai sensi della legge 241/90, alla quale partecipino:
Nel caso di progetti riguardanti aree inquinate localizzate
su più Comuni, l'approvazione compete alla Regione, che
procede con modalità analoghe a quelle precedentemente
descritte.
La progettazione definitiva dell'intervento, realizzata
a valle della stesura del progetto preliminare e dell'ottenimento
delle autorizzazioni previste per l'esecuzione degli interventi,
deve tenere conto delle eventuali prescrizioni emanate dagli Organismi
pubblici competenti e deve comunque ottenere l'approvazione definitiva.
Il progetto definitivo di bonifica deve comprendere i seguenti contenuti:
Le modalità di approvazione sono le medesime indicate per
i progetti preliminari.
L'efficacia di un intervento di bonifica può essere verificata mediante i seguenti criteri:
Il collaudo dell'intervento dovrà valutare la rispondenza tra il progetto di intervento e la sua realizzazione in termini di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati per la bonifica, sia durante la sua esecuzione (collaudo in corso d'opera) che al termine delle attività di bonifica e di monitoraggio post-opera.
Il monitoraggio ed i controlli da eseguire per la verifica dei risultati dell'intervento di bonifica dovranno riguardare i diversi comparti ambientali interessati dal fenomeno di inquinamento occorso, con particolare attenzione per l'ambiente idrico (superficiale e sotterraneo) e l'aria.
Le procedure di controllo, comprese quelle relative alla certificazione finale, dovranno essere preventivamente incluse nella progettazione dell'intervento e dovranno indicare le modalità ed i tempi di esecuzione dei controlli, gli standard analitici da utilizzare, le modalità di rappresentazione dei risultati.
Come elemento di giudizio finale dovrà essere prodotta , da parte della Provincia, una certificazione di avvenuta bonifica mediante confronto tra i risultati ottenuti dal monitoraggio e controllo, in termini di concentrazioni degli inquinanti indicatori utilizzati, e gli obiettivi della bonifica.
Nei casi in cui i limiti di riferimento prestabiliti nel progetto di bonifica non risultino essere raggiunti, dovranno essere ridefiniti gli obiettivi della bonifica con la presentazione e l'approvazione di un nuovo progetto, nel quale potrà eventualmente essere variata la destinazione d'uso prevista ed i vincoli territoriali del sito bonificato.
Nei casi in cui, per le acque di falda, i limiti
di riferimento prestabiliti nel progetto approvato non siano ancora
raggiunti è possibile consentire l'uso del sito solo se
è dimostrato che le attività in corso per la bonifica
della falda sono efficaci al raggiungimento dei limiti stabiliti.
In queste circostanze è necessario prevedere fondi di fideiussione
a garanzia del completamento delle attività di bonifica
della falda.
Il lavoro di censimento e di mappatura dei siti inquinati, descritto nei precedenti capitoli, ha portato alla formazione di un elenco di siti sui quali esistono sufficienti informazioni per valutarne la pericolosità relativa attraverso una analisi di rischio semplificata.
Questo elenco può essere inteso come una prima
definizione dell'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art.
17, comma 12, del D. Lgs. n. 22/97; nell'elenco sono infatti descritti
gli ambiti interessati, la caratterizzazione degli inquinanti
presenti, il soggetto a cui probabilmente compete l'intervento
di bonifica.
Il Piano '91 conteneva una metodologia di analisi di rischio relativa, utilizzata per la stesura del primo elenco dei siti da bonificare, appositamente predisposta dalla Snamprogetti.
Tra le diverse attività di assistenza tecnica svolte prima dall'IPLA e poi dall'ARPA, è stato condotto un approfondimento conoscitivo sui diversi metodi di analisi relativa di rischio, esistenti nel nostro Paese, utilizzati per il calcolo degli indici di priorità. Il lavoro era proprio finalizzato alla verifica della validità del citato metodo Snamprogetti, attraverso un'analisi critica e comparativa con altri modelli elaborati in altri ambiti regionali.
L'analisi ha riguardato i seguenti modelli:
Di ciascun modello si è valutata la sensibilità e la facilità di applicazione testandoli su alcuni siti contaminati nel territorio piemontese. L'analisi ha evidenziato, al di là di una struttura comune adattata alla generale carenza di informazioni disponibili sui siti contaminati nel nostro Paese, una significativa eterogeneità di impostazione modellistica dovuta sia alla diversa qualità e quantità di input informativi richiesti, sia al differente peso che ogni modello attribuisce ai singoli fattori di analisi, quali:
Da tale lavoro è emerso che il modello Piemontese presenta sicuramente la struttura d'analisi più semplice, con il più basso numero di input, e, allo stesso tempo, è particolarmente sensibile alle caratteristiche territoriali (potenziali bersagli esposti) rispetto alla pericolosità dei rifiuti presenti e alla vulnerabilità del suolo, unica via di migrazione degli inquinanti considerata. La diretta conseguenza di tale impostazione è un appiattimento verso gli alti valori, nella scala di valutazione, non sempre corrispondenti a realtà.
Fermo restando che nessuno dei modelli esaminati è risultato di più valida ed immediata applicazione, si è ritenuto opportuno affrontare il problema degli indici di priorità adottando l'impostazione d'analisi del modello Piemontese, modificata però in quegli aspetti considerati più critici.
Le modifiche apportate sono state:
a) Ampliamento degli input informativi richiesti.
La metodologia d'analisi proposta preserva la struttura del questionario, predisposto ed utilizzato per l'approfondimento e l'aggiornamento dei dati conoscitivi sui siti contaminati, eliminando le voci considerate non indispensabili per il calcolo dell'indice di priorità (sezioni relative al progetto di bonifica del sito e all'iter amministrativo del sito). Si ottiene, così, l'inserimento di nuove informazioni, rispetto all'originale modello Piemontese, già in possesso, e senza aver alterato i criteri di indagine adottati nel precedente Piano.
L'ampliamento dei dati necessari per il calcolo delle priorità, ha richiesto, tuttavia, uno sforzo non indifferente al fine di recuperare quei dati di non facile acquisizione, in particolar modo per quei siti in cui non sono stati avviati studi e indagini, e per i quali non si è avuta risposta dai Comuni di appartenenza.
Si è proceduto, quindi, prima a ricontattare
tutti i Comuni interessati da siti contaminati e già selezionati
nel primo screening di verifica per un aggiornamento definitivo;
successivamente si è avviata un'indagine alternativa di
recupero dati, condotta attraverso la consultazione dei vari strumenti
tecnici della Regione Piemonte - Assessorato Ambiente, relativi
alla conoscenza del territorio. Tutti i dati acquisiti indirettamente,
entrano nel calcolo dell'indice di priorità, ma con il
beneficio della stima: è richiesta, quindi, la differenziazione
dell'attendibilità del livello di rischio qualificato,
sulla base della affidabilità dei dati inseriti.
b) Revisione generale dei punteggi e dei pesi
attribuiti ai fattori di analisi.
La novità sostanziale riguarda l'attribuzione di valori ex-novo ai fattori di analisi inseriti nel nuovo modello, e una generale revisione per quelli preesistenti.
Le modifiche apportate sono state elaborate sulla base delle seguenti osservazioni:
Strutturalmente il modello si divide in quattro sezioni, quali:
B- caratteristiche del sito;
C- caratteristiche dei rifiuti presenti nel sito;
D- pericolosità ambientale e sanitaria del sito;
E- situazione igienico-sanitaria del sito.
A queste va aggiunta una categoria (A) relativa alle condizioni del sito, anch'essa influente sul punteggio finale, facente parte della sezione anagrafica di cui era composto il questionario sui siti contaminati.
Ciascuna sezione è suddivisa a sua volta in 5-6 gruppi di categorie di fattori che traducono il maggior rischio sanitario e ambientale. Ogni gruppo di categoria è costituito da 2 a 13 situazioni possibili, scelte tra le condizioni più diffuse che si riscontrano nelle problematiche dei siti inquinati. Per quanto riguarda la categoria relativa alla classificazione dei rifiuti, in attesa della emanazione delle norme tecniche del D. Lgs. n. 22/97, è bene sottolineare che è stata mantenuta la classificazione prevista dal DPR. 915/1982.
Complessivamente il modello è costituito da 24 categorie di fattori, tutti necessari per il calcolo dell'indice di priorità del sito indagato.
Il modello utilizzato viene riportato nelle pagine seguenti.
A1 - Condizioni del sito: peso 1
Fattori di analisi | Valori |
Messa in sicurezza: No
Bonifica effettuata parzialmente | 8
4 |
Messa in sicurezza: In corso
Messa in sicurezza: Sì | 3
2 |
B1 - Morfologia prevalente: peso 1
Fattori di analisi | Valori |
Area fluviale
Area paludosa Scarpata |
|
Versante montano o collinare | 6 |
Area pianeggiante | 5 |
Ex cava | 5 |
Rilevato artificiale | 3 |
B2 - Superficie: peso 1
Fattori di analisi | Valori |
oltre 100 000 m2 | 8 |
da 20 001 a 100 000 m2 | 6 |
da 2001 a 20 000 m2
fino a 2000 m2 | 4
3 |
B3 - Litologia prevalente: peso 2
Fattori di analisi | Valori |
Depositi ghiaiosi, ciottoli
Ghiaia-sabbia, sabbia Sabbia-limo, limo Limo-argilla, argilla | 8
7 5 2 |
B4 - Presenza di strati impermeabili: peso 2
Fattori di analisi | Valori |
No
Sì | 8
2 |
B5 - Profondità della prima falda dal piano di campagna:
peso 2
Fattori di analisi | Valori |
da 1 a 3 m
da 4 a 9 m da 10 a 19 m oltre 19 m | 8
7 6 4 |
B6 - Uso prevalente del terreno circostante: peso 1
Fattori di analisi | Valori |
Agricolo e assimilabile
Residenziale e assimilabile Industriale e assimilabile | 8
6 4 |
C1 - Tipo di abbandono dei rifiuti: peso 1
Fattori di analisi | Valori |
Sversamento incidentale o doloso
Pozzi perdenti Vasca interrata Cumuli Discarica abusiva o ante DPR 915/82 Serbatoio interrato Discarica controllata Fusti Sacchi Vasca fuori terra Serbatoio fuori terra Cisterna Container asportabile | 8
8 8 7 7 6 5 5 5 5 5 4 3 |
C2 - Tipo di stoccaggio dei rifiuti: peso 2
Fattori di analisi | Valori |
Scoperto su terreno
Coperto su terreno Interrato Scoperto su pavimento senza drenaggio Scoperto su pavimento con drenaggio Coperto su pavimento senza drenaggio Coperto su pavimento con drenaggio | 8
7 7 4 3 2 1 |
C3 - Stato di conservazione dei contenitori dei rifiuti:
peso 2
Fattori di analisi | Valori |
Deteriorati
Integri | 7
1 |
C4 - Classificazione dei rifiuti: peso 3
Fattori di analisi | Valori |
Tossico-nocivi certi
Ospedalieri Tossico-nocivi presunti Urbani Speciali Assimilabili agli urbani Inerti | 8
5 4 3 3 2 1 |
C5 - Volume totale dei rifiuti: peso 1
Fattori di analisi | Valori |
oltre 100 000 m3
da 20 001 a 100 000 m3 da 1001 a 20 000 m3 fino a 1000 m3 | 8
6 4 3 |
C6 - Stato fisico dei rifiuti: peso 1
Fattori di analisi | Valori |
Liquido
Fangoso pompabile Fangoso palabile Solido polverulento Solido non polverulento | 10
8 6 3 1 |
D1 - Distanza da pozzo o sorgente più vicino: peso
2 (peso 3 se per uso potabile)
Fattori di analisi | Valori |
fino a 100 m
da 101 a 500 m da 501 a 1000 m oltre 1000 m | 10
7 4 2 |
D2 - Distanza dal corso d'acqua più vicino: peso
1
Fattori di analisi | Valori |
fino a 100 m
da 101 a 500 m da 501 a 1000 m oltre 1000 m | 8
6 4 2 |
D3 - Distanza dal centro abitato più vicino: peso
1
Fattori di analisi | Valori |
fino a 500 m
da 501 a 1000 m da 1001 a 2500 m oltre 2500 m | 5
3 2 1 |
D4 - Distanza dalla via di comunicazione più vicina:
peso 1
Fattori di analisi | Valori |
fino a 100 m
da 101 a 500 m da 501 a 1000 m oltre 1000 m | 5
3 2 1 |
D5 - Esistenza di vincoli sull'area del sito: peso 1
Fattori di analisi | Valori |
Sì
No | 4
0 |
E1 - Contaminazione del suolo prossimo al sito: peso
2
Fattori di analisi | Valori |
Accertata
Presunta No | 8
3 0 |
E2 - Contaminazione delle acque sotterranee prossime al sito:
peso 2
Fattori di analisi | Valori |
Accertata
Presunta No | 10
4 0 |
E3 - Contaminazione delle acque superficiali prossime al sito:
peso 2
Fattori di analisi | Valori |
Accertata
Presunta No | 8
3 0 |
E4 - Presenza di percolato nel sito: peso 2
Fattori di analisi | Valori |
Sì
No | 7
0 |
E5 - Presenza di emissioni gassose nel sito: peso 2
Fattori di analisi | Valori |
Sì
No | 8
0 |
E6 - Presenza di odori nel sito: peso 2
Fattori di analisi | Valori |
Sì
No | 4
0 |
Per maggior chiarezza viene riportato il calcolo dell'indice di
rischio relativo al sito di Casale Monferrato -località
Oltreponte (n° 2), attraverso l'applicazione del modello
descritto.
A- CONDIZIONI DEL SITO (peso 1): | |
No messa in sicurezza (val 8) | |
B- CARATTERISTICHE DEL SITO | |
B1- MORFOLOGIA PREVALENTE (peso 1): | |
Area fluviale (val. 10) | |
B2- SUPERFICIE (peso 1): | |
da 20001 a 100000 (val. 6) | |
B3- LITOLOGIA PREVALENTE (peso 2): | |
Ghiaia-sabbia, sabbia (val. 7) | |
B4- PRESENZA DI STRATI IMPERMEABILI (peso 2): | |
Si (val. 2) | |
B5- PROFONDITA' DELLA PRIMA FALDA DAL PIANO CAMPAGNA (peso 2): | |
Da 1 a 3 m. (val. 8) | |
B6- USO PREVALENTE DEL TERRENO CIRCOSTANTE (peso 1): | |
Residenziale (val. 6) | |
C- CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI PRESENTI NEL SITO | |
C1- TIPO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI (peso 1): | |
Fusti (val. 5) | |
C2- TIPO DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI (peso 2): | |
Interrato (val. 7) | |
C3- STATO DI CONSERVAZIONE DEI CONTENITORI DI RIFIUTI (peso 2): | |
Deteriorati (val. 7) | |
C4- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (peso 3): | |
Tossico-nocivi presunti (val. 4) |
C5- VOLUME TOTALE DEI RIFIUTI (peso 1): | |
Oltre 100000 mc (val. 8) | |
C6- STATO FISICO DEI RIFIUTI (peso 1): | |
Fangoso palabile (val. 6) | |
D- PERICOLOSITÀ AMBIENTALE E SANITARIA DEL SITO | |
D1- DISTANZA DA POZZO O SORGENTE (peso 2/peso 3 se per uso potabile): | |
Fino a 100 m. (val. 10) e uso acqua non potabile | |
D2- DISTANZA DAL CORSO D'ACQUA PIU' VICINO (peso 1): | |
Fino a 100 m (val. 8) | |
D3- DISTANZA DAL CENTRO ABITATO PIU' VICINO (peso 1): | |
Fino a 500 m (val. 5) | |
D4- DISTANZA DALLA VIA DI COMUNICAZIONE PIU' VICINA (peso 1): | |
Fino a 100 m (val 5) | |
D5- ESISTENZA DI VINCOLI SULL'AREA DEL SITO (peso 1): | |
Si (val. 4) | |
E- SITUAZIONE IGIENICO-SANITARIA DEL SITO | |
E1- CONTAMINAZIONE DEL SUOLO PROSSIMO AL SITO (peso 2): | |
Accertata (val. 8) | |
E2- CONTAMINAZIONE ACQUE SOTTERRANEE (peso 2): | |
Accertata (val. 10) | |
E3- CONTAMINAZIONE ACQUE SUPERFICIALI (peso 2): | |
Accertata (val. 8) | |
E4- PRESENZA DI PERCOLATO NEL SITO (peso 2): | |
Si (val. 7) | |
E5- PRESENZA DI EMISSIONI GASSOSE NEL SITO (peso 2): | |
No (val. 0) | |
E6- PRESENZA DI ODORI NEL SITO (peso 2): | |
No (val. 0) | |
Indice Rischio
Indice Rischio Normalizzato |
|
Il modello descritto nel punto precedente è stato applicato ai siti inquinati presenti sul territorio regionale, identificati con le procedure precedentemente descritte.
L'elenco dei siti a livello regionale, in ordine decrescente di indice di rischio, è riportato in Tabella A; sono elencati 113 siti, ai quali vanno aggiunti 3 siti inquinati da rifiuti di amianto per i quali non è stato calcolato l'indice di rischio. In effetti, i siti inquinati da rifiuti contenenti amianto vanno considerati nel contesto più generale della gestione di questa tipologia di rifiuti, normata dalla legge 27.3.1992 n° 257 "Norme per la cessazione dell'uso dell'amianto" e dai successivi decreti attuativi, in base ai quali è in fase di approvazione uno specifico Piano regionale redatto dall'Assessorato alla Sanità. Inoltre, considerando le particolarità di questa tipologia di rifiuto e dei rischi sanitari ad essa connessi, si è preferito non applicare la metodologia di analisi di rischio relativa a questi siti, anche perché la priorità di intervento in questi casi andrà valutata secondo criteri diversi, che fanno riferimento alla legislazione specifica.
Nella Tabella A non compaiono siti inquinati da rifiuti radioattivi e siti inquinati da rifiuti derivanti dalla prospezione mineraria o dallo sfruttamento di cave, in quanto non contemplati dal D. Lgs. n. 22/97 [art. 8, comma 1]. Questo ha portato, ad esempio, alla esclusione dei seguenti siti: la miniera di amianto di Balangero (TO), l'area mineraria dismessa di Macugnaga (VB) e l'area industriale dismessa ex Atomix di Carisio (VC).
Per una più facile lettura della Tabella A, in ordine al contenuto dei singoli campi, si precisa che:
Nella Tabella A sono presenti anche i siti sui quali
sono in corso degli interventi di bonifica, ovvero di messa in
sicurezza (definitiva e non), non ancora completati. Per questi
siti, l'indice di rischio riportato è stato generalmente
calcolato sulla situazione precedente all'intervento di bonifica
stesso; al termine dell'intervento il sito potrà essere
completamente bonificato oppure necessitare di ulteriori azioni;
in quest'ultimo caso, l'indice di rischio dovrà essere
nuovamente calcolato utilizzando i dati che descrivono la situazione
del sito dopo gli interventi effettuati.
Per alcuni siti (complessivamente sei) il calcolo dell'indice di rischio è stato fatto su un numero di dati insufficiente per rendere significativo il calcolo stesso, per cui i valori ottenuti non hanno al momento un particolare significato; su tali siti occorrerà ovviamente procedere ad un approfondimento dei dati conoscitivi in modo da ottenere tutte le informazioni indispensabili per un ricalcolo dell'indice di rischio che permetta una corretta collocazione del sito nell'elenco delle priorità.
Nelle Tabelle A1-A8 vengono riportati gli stessi dati della Tabella A con suddivisione provinciale.
I siti inquinati localizzati in provincia di Alessandria sono 22, ai quali vanno aggiunti i due siti di Casale e Frugarolo contaminati da amianto; gli indici di rischio di Alessandria - Cascina Stampa e di Carbonara Scrivia - Loc. Cadano non sono rappresentativi per carenza di informazioni.
In provincia di Asti i siti inquinati sono solamente tre.
In provincia di Biella i siti sono cinque, di cui uno (n° 373) interessa tre Comuni: Verrone, Sandigliano e Gaglianico; l'indice di rischio di Biella - loc. Gallina non è rappresentativo per carenza di informazioni.
I siti localizzati in provincia di Cuneo sono dodici. Dei tre siti localizzati nel Comune di Salmour, uno corrisponde al sito in prossimità dello stabilimento ex-Ramel sul quale è in corso l'intervento di bonifica, mentre gli altri due, pur avendo la stessa origine come sorgente di contaminazione, fanno riferimento a due aree adiacenti [ex stabilimento Ramel e scarpata del rio Paralupo] non comprese nella bonifica precedentemente citata.
In provincia di Novara vi sono 15 siti, sei dei quali localizzati nel comune di Novara; l'indice di rischio di Vaprio d'Agogna - Vaverina non è rappresentativo per carenza di informazioni.
La provincia di Torino è naturalmente quella che ha il maggior numero di siti inquinati sul proprio territorio, vale a dire 43 siti oltre a quello di Grugliasco ex-SIA contaminato da amianto.
I siti localizzati in provincia di Verbania sono sei; l'indice di rischio di Varzo-ex Galtarossa non è rappresentativo per carenza di informazioni.
I siti localizzati in provincia di Vercelli sono 10.
Come riportato nel precedente capitolo, per la gran parte dei siti contenuti nella Tabella A si era in possesso di tutte le informazioni necessarie per calcolare l'indice di rischio.
Nelle Tabelle H1-H8, strutturate con suddivisione provinciale e con i siti in ordine decrescente di indice di rischio, cioè con lo stesso ordine delle Tabelle A1-A8, vengono descritte le principali caratteristiche utilizzate per il calcolo dell'indice di rischio dei siti inquinati.
Ogni Tabella è suddivisa in tre parti: nella prima vi sono dati generali sulla morfologia e sulle caratteristiche generali del sito; nella seconda sono riportati i dati sulla quantità e sulla tipologia di rifiuti; nella terza vengono riportate le informazioni sui potenziali bersagli della contaminazione e sul grado di contaminazione già rilevato.
Il d. lgs. n. 389/97 ha modificato il d. lgs. n. 22/97 inserendo, tra l'altro, il comma 1-bis nel quale si afferma che i censimenti dei siti inquinati devono essere estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al DPR n. 175/88.
La Regione Piemonte possiede un archivio, tenuto in costante aggiornamento, di tali imprese e fornirà al Ministero dell'Ambiente tutta la collaborazione necessaria per arrivare ad una mappatura nazionale di tale siti.
Partendo dall'elenco dei siti inseriti nella prima
anagrafe regionale descritta nei precedenti capitoli, si arriva,
attraverso l'applicazione di alcuni criteri generali, ad una prima
definizione del programma degli interventi di bonifica a breve
termine.
I criteri tecnici seguiti per valutare l'inserimento dei siti presenti nella Tabella A nel programma degli interventi di bonifica a breve termine sono stati i seguenti:
I siti inquinati inseriti nel programma a breve termine sono stati riportati, a livello regionale, nella Tabella B, mentre sono riportati a livello provinciale nelle Tabelle B1-B8.
Analogamente le Tabelle C1-C8, D1-D8, E1-E8 e F1-F8 sono le suddivisioni a livello provinciale delle rispettive Tabelle C, D, E ed F precedentemente riportate.
I siti inseriti nella Tabella B sono complessivamente 55, con un indice di rischio normalizzato che varia da 81 per il sito di Rivalta (n°16) a 29 per il sito di Arborio - Fornace (n°18). L'elenco contiene 21 siti che erano già stati in qualche modo segnalati nel Piano '91 e 34 siti segnalati successivamente.
I siti contenuti nella Tabella C, cioè quelli su cui sono in corso, o sono stati effettuati parzialmente degli interventi, sono 24, dei quali ben 17 già segnalati nel Piano '91.
La Tabella D contiene 22 siti relativi a discariche, autorizzate o abusive, di RSU, RSA o inerti.
I siti compresi in Tabella E sono 3, ai quali vanno aggiunti atri tre siti con I.R. poco significativo e con caratteristiche tali da essere collocati in altre tabelle.
I siti compresi in Tabella F sono 12; per questi devono essere messi in atto provvedimenti cautelari o di controllo per evitare ulteriori peggioramenti rispetto alla situazione attuale.
La provincia di Alessandria ha 8 siti nel programma a breve termine, con il valore di indice rischio più elevato (79) per Casale - Argine Morano; vi sono inoltre 8 siti nella tabella C1, per molti dei quali, probabilmente, gli interventi in corso non permetteranno una bonifica completa.
Per la provincia di Asti vengono inseriti nel programma a breve termine i soli siti di Montiglio - Codana e di Moncucco Torinese.
Quattro sono i siti inseriti nel programma a breve termine e localizzati in provincia di Biella; l'indice di rischio più elevato è per il sito di Massazza - ex Novatan, con 75.
I siti inseriti nel programma a breve termine per la provincia di Cuneo sono 7, due dei quali collegati con il sito di Salmour - ex Ramel con bonifica parzialmente effettuata; il sito con I.R. più elevato risulta essere quello di Saliceto - Pian Rocchetta, con 73, seguito proprio dal sito di Salmour - Rio Paralupo.
Per la provincia di Novara i siti attualmente inseriti sono 7, con i tre siti di Novara (ex Marcioni, str. del Casone ed ex Icav ) con indice di rischio più elevato (da 70 a 63); quattro sono i siti con bonifica in corso o parziale.
In Tabella B6 vi sono i 17 siti inseriti nel programma a breve termine per la provincia di Torino; l'indice di rischio più elevato è per il sito di Rivalta - Sponde Torrente Sangone, con 81; sei sono invece i siti con bonifica in corso o parziale. Nella Tabella D6, oltre ai siti provinciali presenti in Tabella D, è stato inserito il sito di Leynì - Loc. Fornacino; si tratta in questo caso di un inquinamento diffuso della falda, senza che sia stato identificato con precisione il sito che dà origine alla contaminazione.
I siti inseriti in Tabella B7 per la provincia di Verbania sono solamente due, dei quali Premosello Chiovenda - ex Sicaf ha l'indice di rischio più elevato (77); nel sito di Pieve Vergonte - Enichem sono in corso le operazioni di bonifica.
Infine, in Tabella B8 sono elencati gli 8 siti della
provincia di Vercelli inseriti nel programma a breve termine;
l'indice di rischio più elevato è per il sito di
Borgosesia - Ind. Pizzi, con 78. Sul sito di Saluggia - Giaron
Malerba la bonifica è stata parzialmente effettuata.
L'art. 22, comma 5, del d. lgs. n. 22/97 prevede che i piani per la bonifica delle aree inquinate costituiscano parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti, e afferma, tra l'altro, che in detti piani deve essere definita la stima degli oneri finanziari necessari per la bonifica.
Come è già stato fatto rilevare nei precedenti capitoli, le conoscenze sui siti sono spesso limitate a quegli elementi di base che ne permettono la definizione di sito inquinato e portano ad una prima valutazione dell'indice di rischio; per contro, una corretta stima degli oneri finanziari necessari per gli interventi di bonifica richiederebbe una dettagliata conoscenza del sito e degli inquinanti presenti e andrebbe effettuata a valle della scelta della tecnologia di bonifica da adottare.
Trovandoci dunque nella situazione di dover valutare gli oneri finanziari in carenza di una parte dei dati necessari, occorre ben chiarire che le stime prodotte hanno un valore puramente indicativo, e servono a definire, principalmente, l'ordine di grandezza dell'intervento finanziario necessario per le operazioni di bonifica.
I criteri generali utilizzati per la stima degli oneri finanziari sono stati i seguenti:
La stima degli oneri finanziari per i siti inquinati inseriti nel programma a breve termine è riportata nelle schede descrittive dei singoli siti [Allegato 1 ] ed è riepilogata nella Tabella I.
Sono stati esclusi dalla quantificazione i siti proposti dalla Regione per l'inserimento tra i primi interventi di bonifica di interesse nazionale, che verranno quantificati nel capitolo 11.
I costi di intervento stimati per i siti inseriti nella Tabella I assommano a circa 100 miliardi di lire, dei quali circa sette relativi alla parte di indagine.
E' stata anche valutata la stima dei costi di intervento per i siti relativi a discariche, autorizzate o abusive, di RSU, RSA o inerti, precedentemente riportate nella Tabella D. I principali criteri utilizzati per tale stima sono stati i seguenti:
Anche queste stime hanno in alcuni casi un carattere molto approssimativo, in carenza di precise indagini sul sito. I risultati ottenuti sono riportati nella Tabella L, e la stima dei costi assomma a poco meno di 13 miliardi.
Per i siti con bonifica in corso o parziale, precedentemente riportati nella Tabella C, si è stimato il costo di completamento delle operazioni di bonifica e/o messa in sicurezza. Anche in tale stima sono stati esclusi dalla quantificazione i siti proposti dalla Regione per l'inserimento tra i primi interventi di bonifica di interesse nazionale, che verranno quantificati nel capitolo 11. Tali stime sono riportate nella Tabella M, ed assommano complessivamente a 19 miliardi di lire.
Per i siti precedentemente inseriti nelle Tabelle
E ed F, si è ritenuto opportuno limitare la stima ai costi
di indagine e di monitoraggio, ipotizzando un onere complessivo
per i 15 siti dell'ordine di tre miliardi di lire.
Per una corretta gestione e una reale attuazione
del Piano di bonifica, occorre che tutti i soggetti coinvolti
svolgano appieno ed in modo coerente il loro ruolo, in base alle
competenze a ciascuno attribuite dalla legislazione nazionale
[in particolare dal d. lgs. 22/97], regionale e da questo Piano.
Il ddl con il quale viene approvato il seguente Piano dispone criteri, procedure, competenze e adempimenti per l'attuazione del Piano medesimo.
La lista dei siti inquinati inseriti nel programma a breve termine viene aggiornata periodicamente, di norma con cadenza annuale, ed approvata dalla Regione con apposita Delibera di Giunta.
Nella revisione della lista si deve tenere conto:
Il comma 12 dell'art. 17 del d. lgs. n. 22/97 prevede che le Regioni predispongano, sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo, una anagrafe dei siti da bonificare che individui:
Per la realizzazione e la gestione di questa anagrafe, la Regione Piemonte intende avvalersi della collaborazione dell'ARPA.
Le modalità di attivazione dell'anagrafe verranno definite entro tre mesi dall'approvazione del Piano con una apposita Delibera della Giunta Regionale, sentite le Province, e terranno conto dei seguenti criteri generali:
L'elenco regionale dei siti inquinati (Tabella A) e delle relative caratteristiche (Tabella H) presentati in questo documento, con valore di prima anagrafe delle aree inquinate, sono riferiti alla situazione nota sino ad aprile '98. Di conseguenza anche il prospetto regionale degli interventi di bonifica a breve termine e dei corrispondenti oneri stimati (Tabella B e Tabella I) - e le relative schede descrittive in allegato - nonché gli appositi elenchi predisposti per tutti gli altri siti inseriti nella tabella A (cfr. Tabelle C - D - E - F), sono riferiti allo stesso periodo.
La presentazione del Piano, così allestito, alla discussione ed approvazione da parte della Giunta regionale è stata prorogata, in attesa dell'emanazione del Regolamento Tecnico attuativo del decreto Ronchi (Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22): i criteri contenuti in tale norma avrebbero infatti potuto comportare la necessità di modifica di alcune parti del Piano.
Nel frattempo sono pervenute alla Regione numerose nuove segnalazioni che sono state inserite nella provvisoria anagrafe dei siti presso la Regione, attribuendo un numero d'ordine progressivo rispetto alla numerazione contenuta nelle suddette tabelle.
La pubblicazione della legge 9 dicembre 1998 n. 426, prevede, tra le altre cose, la redazione del Piano nazionale delle bonifiche anche in base ai piani regionali, non rende ulteriormente procrastinabile l'approvazione del piano di bonifica dei siti inquinati. La Regione ha deciso pertanto di proseguire l'iter amministrativo del Piano ed è stato quindi necessario un ulteriore aggiornamento anche delle situazioni dei siti riportati nel medesimo.
Per motivi tecnici si è deciso di non rivedere nella sua globalità il documento già predisposto ma di integrarlo con questo capitolo contenente tutte le principali variazioni intercorse tra aprile '98 e aprile '99.
Di seguito si presentano:
L'aggiornamento è presentato distintamente per ogni provincia.
Si precisa che per 'sito bonificato' si intende un sito dove sono stati ultimati gli interventi di bonifica ma non necessariamente con certificazione da parte della Provincia competente, anche perché tale procedura, stante l'attuale normativa, non è del tutto definita.
A fine capitolo è inoltre riportato un elenco
delle situazioni derivanti da nuove segnalazioni ma già
risolte, sempre distintamente per ciascuna provincia.
Non risultano situazioni nuove da inserire.
Tabella C
Nuove segnalazioni
Variazioni situazioni esistenti
Non risultano variazioni.
Nuove segnalazioni
Variazioni situazioni esistenti
Tabella B
Tabella D
Nuove segnalazioni
Variazioni situazioni esistenti
Tabella B
Tabella C
Nuove segnalazioni
Variazioni situazioni esistenti
Tabella B
Tabella C
Nuove segnalazioni
Variazioni situazioni esistenti
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Tabella E
Nuove segnalazioni
Variazioni situazioni esistenti
Non risultano variazioni.
Nuove segnalazioni
Variazioni situazioni esistenti
Tabella B
Tabella C
Siti esclusi dal Piano per la tipologia di rifiuti ed ora
da reincludere
Elenco di nuove segnalazioni inerenti situazioni già risolte
In questo elenco sono raccolte nuove situazioni già risolte
che non vengono dunque inserite nel Piano. Alcune di queste situazioni
sono prive di n° d'ordine.
PROVINCIA DI ASTI
PROVINCIA DI BIELLA
PROVINCIA DI CUNEO
PROVINCIA DI NOVARA
PROVINCIA DI TORINO
PROVINCIA DI VERCELLI
La legge 9 dicembre 1998, n. 426, "Nuovi interventi in campo ambientale" definisce, tra l'altro, un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale, e prevede che il Ministero dell'Ambiente e le Regioni rendano pubblica la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.
La legge 426/98, all'art. 1, comma 4, già identifica come primi interventi di bonifica di interesse nazionale quattro siti piemontesi, e precisamente:
La Regione Piemonte ha proposto al Ministero per l'Ambiente l'inserimento tra i primi interventi di bonifica di interesse nazionale di altri cinque siti, tutti riferiti a completamenti di interventi già parzialmente effettuati od almeno finanziati da parte statale o regionale.
I siti proposti sono:
La situazione complessiva sui siti di interesse nazionale è riepilogata nella Tabella N.
Le schede descrittiva dei singoli siti sono riportate
in Allegato 2.
La descrizione delle modalità di quantificazione dei fabbisogni finanziari è stata descritta nel capitolo 6.3. per i siti di interesse regionale e nel capitolo 11 per quelli proposti dalla Regione Piemonte al Ministero dell'Ambiente come siti di interesse nazionale.
Non sono al momento stati quantificati i costi di intervento sui siti di nuova segnalazione, in quanto sono in corso di acquisizione gli elementi conoscitivi necessari per la stima economica.
Il riepilogo dei fabbisogni finanziari è riportato
nella Tabella O.
Tabella O - Riepilogo dei fabbisogni finanziari
Tipologia di sito | Totale fabbisogno finanziario (milioni £) |
Siti proposti come interventi di interesse nazionale
[Tabella N] | |
Siti inseriti nell'elenco regionale a breve termine
[Tabella I] | |
Siti con interventi di bonifica in corso
[Tabella M] | |
Siti riguardanti discariche RSU, RA e inerti
[Tabella L] | |
Siti da indagare e monitorare
[Tabelle E e F] | |
TOTALE |
La Regione Piemonte intende promuovere, con propri finanziamenti e con l'intervento operativo dell'ARPA, degli interventi di caratterizzazione ed indagine su alcuni siti, con una fase di indagine conoscitiva approfondita ai fini di definire un eventuale intervento di bonifica e/o messa in sicurezza, da mettere a disposizione del soggetto obbligato o di chi opera in sua vece al fine della predisposizione del progetto esecutivo di bonifica.
Gli obiettivi che tali interventi si propongono di raggiungere per ognuno dei siti considerati sono:
Regione Piemonte ed ARPA hanno già provveduto ad individuare un elenco dei siti sui quali l'ARPA dovrà effettuare questa prima fase di intervento. L'elenco è riportato nella Tabella P.
I principali criteri utilizzati per la formazione dell'elenco dei siti inquinati sui quali prevedere l'intervento dell'ARPA sono stati:
Tale elenco potrà essere rivisto ed aggiornato
in funzione della segnalazione di nuovi siti o di rilevanti novità
sui siti già considerati.