ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Martino Piero - Richiesta autorizzazione per realizzazione ponticello e spallette di canalizzazione di un tratto della Bealera degli Edifizi in Comune di Paesana

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Abrigo Angelo - Richiesta nulla osta per realizzazione di scogliera di protezione lungo un tratto spondale dx del T. Cherasca in Comune di Diano d’Alba

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Cons. Irriguo Carassona - Richiesta autorizzazione per formazione diga instabile in pietrame da eseguirsi nel T. Ellero Loc. Molino della Lavagna in Comune di Mondovì

Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Torino

Fons Salutis - Terme di Agliano S.r.l. - Richiesta di rinnovo della concessione per acque minerali “Fons Salutis”, in Comune di Agliano Terme (AT)

Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Torino

Soc. Terme di Acqui S.p.A. - Rinnovo della concessione per acque minerali “Fontanino dell’Acqua Marcia” in territorio dei Comuni di Acqui Terme e Visone (AL)

Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Torino

Idrominerale Abrau S.r.l. - Richiesta sfruttamento nuova emergenza minerale ubicata nell’ambito della concessione per acque minerali “Fonte Abrau”, in Comune di Chiusa Pesio (CN)


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Ceva (Cuneo)

Adeguamenti statuto comunale approvati con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 del 2.10.1999 e n. 6 del 27.1.2000

Comune di Ghemme (Novara)

Statuto comunale

Comune di Piossasco (Torino)

Modifiche statuto comunale approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 21.1.2000 - n. 10 del 3.2.2000 - n. 12 del 10.2.2000

Comune di Sommariva del Bosco (Cuneo)

Modifiche allo statuto comunale del Comune di Sommariva del Bosco con deliberazione n. 4/CC del 23.2.2000, divenuta esecutiva nei termini di legge


ALTRI ANNUNCI

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva

Comune di Alba (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 29.10.1999 - Classificazione a strada comunale ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. ed i. del tratto di strada privata di accesso al P.E.E.P. in località San Cassiano

Comune di Bianzè (Vercelli)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 9.3.2000 - Immediatamente esecutiva pubblicata il 4 aprile 2000 - Approvazione definitiva piano di edilizia economica popolare

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Avviso

Comune di Borgomanero (Novara)

Bando di concorso n. 9 per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. resosi disponibili tra gli alloggi di proprietà comunale recuperati con finanziamenti regionali in regime di edilizia agevolata

Comune di Bruino (Torino)

Seconda variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale - adozione progetto

Comune di Ceppo Morelli (Verbania)

Piano di recupero per la ristrutturazione edilizia di immobile nelle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente; Legge n. 457 del 5 agosto 1978, art. 30 - proponente Sig. Milone Carlo

Comune di Cervasca (Cuneo)

Avviso di asta pubblica per la vendita di area artigianale - industriale di proprietà comunale

Comune di Giaveno (Torino)

Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.2.2000: “Variante 1 ter: Variante specifica di viabilità al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell’art. 17, 7° comma della L.R. 56/77, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 29/7/1997 n. 41 - Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione del Progetto Definitivo”

Comune di Spigno Monferrato (Alessandria)

Avviso di adozione nuovo regolamento edilizio comunale

Comune di Varallo Pombia (Novara)

Verbale di Deliberazione del C.C. n. 4 del 29.2.2000 - Piano di recupero di iniziativa privata Gallo Teresa e Pileggi Santa - Approvazione definitiva

Comune di Varallo Pombia (Novara)

Avviso di deposito degli atti espropriativi per la ristrutturazione e ampliamento Via De Filippi

Comune di Venaria Reale (Torino)

Regolamento Edilizio - Approvazione ai sensi dell’art. 3 della L.R. 8/7/1999 n. 19, in conformità al Regolamento Edilizio Tipo di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999 n. 548 - 9691

Comune di Verrua Savoia (Torino)

Approvazione definitiva piano di recupero di iniziativa privata ex art. 41 bis legge regionale n. 56/1977 e s.m.i. presentato dai sigg. Salidu

Comune di Verrua Savoia (Torino)

Approvazione definitiva piano di recupero di iniziativa privata ex art. 41 bis LR n. 56/1977 e s.m.i. presentato dai sigg. Panuccio - Coslani

Comune di Verrua Savoia (Torino)

Approvazione definitiva piano di recupero di iniziativa privata ex art. 41 bis LR n. 56/1977 e s.m.i. presentato dai sigg. Pollastri - D’Avenia

Comune di Villanova d’Asti (Asti)

Avviso - Pubblicazione della graduatoria provvisoria della Commissione Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta siti in Villanova d’Asti di cui al bando di concorso del 30.9.1999

Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - Milano

Statuto

Provincia di Alessandria

Avviso pubblico riservato alle Agenzie Formative di cui all’art. 11, punti a), b), c) della L.R. 63/95 - Composizione del catalogo dell’offerta formativa per la realizzazione delle attività previste dalla Direttiva Regionale “Sperimentazione di azioni di formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati” approvata con D.G.R. n. 12-28888 del 13/12/1999, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 63/95 e della L.N. n. 236/93

Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 5809 del 21 febbraio 2000; Modifiche al Regolamento del Premio Provincia Cultura - Approvazione

Provincia di Asti

Avviso pubblico riservato alle Agenzie Formative di cui all’art. 11, punti a), b), c) della L.R. 63/95 - Composizione del catalogo dell’offerta formativa per la realizzazione delle attività previste dalla Direttiva Regionale “Sperimentazione di azioni di Formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati” approvata con D.G.R. n. 12-28888 del 13/12/1999, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 63/95 e della L.N. n. 236/93

Provincia di Biella

Avviso pubblico riservato alle Agenzie Formative di cui all’art. 11, punti a), b), c) della L.R. 63/95 - Composizione del catalogo dell’offerta formativa per la realizzazione delle attività previste dalla Direttiva Regionale “Sperimentazione di azioni formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati” approvata con D.G.R. n. 12-28888 del 13/12/1999, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 63/95 e della L.N. n. 236/93

Provincia di Cuneo

Avviso pubblico riservato alle Agenzie Formative di cui all’art. 11, punti a), b), c) della L.R. 63/95 - Composizione del catalogo dell’offerta formativa per la realizzazione delle attività previste dalla Direttiva Regionale “Sperimentazione di azioni Formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati” approvata con D.G.R. n. 12-28888 del 13/12/1999, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 63/95 e della L.N. n. 236/93

Provincia di Vercelli

Avviso pubblico riservato alle Agenzie Formative di cui all’art. 11, punti a), b), c) della L.R. 63/95 - Composizione del Catalogo dell’offerta formativa per la realizzazione delle attività previste dalla Direttiva Regionale “Sperimentazione di azioni di formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati” approvata con D.G.R. n. 12-28888 del 13/12/1999, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 63/95 e della L.N. n. 236/93

Regione Piemonte

L.R. 25/94 - Rinnovo della concessione per acque minerali “Fons Salutis” in Comune di Agliano Terme (AT)

Regione Piemonte

L.R. 25/94 - Rinnovo della concessione per acque minerali “Fontanino dell’Acqua Marcia” in territorio dei Comuni di Acqui Terme e Visone (AL)

ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Martino Piero - Richiesta autorizzazione per realizzazione ponticello e spallette di canalizzazione di un tratto della Bealera degli Edifizi in Comune di Paesana

Data di avvio: 22/11/99

N. protocollo dell’istanza: 5240

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Gianluca Comba

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: =

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Abrigo Angelo - Richiesta nulla osta per realizzazione di scogliera di protezione lungo un tratto spondale dx del T. Cherasca in Comune di Diano d’Alba

Data di avvio: 8/3/2000

N. protocollo dell’istanza: 5745

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Nicolangelo Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: =

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Cons. Irriguo Carassona - Richiesta autorizzazione per formazione diga instabile in pietrame da eseguirsi nel T. Ellero Loc. Molino della Lavagna in Comune di Mondovì

Data di avvio: 13/3/2000

N. protocollo dell’istanza: 6097

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Nicolangelo Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: =

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Torino

Fons Salutis - Terme di Agliano S.r.l. - Richiesta di rinnovo della concessione per acque minerali “Fons Salutis”, in Comune di Agliano Terme (At)

Data di avvio: 31/1/2000

N. protocollo dell’istanza: 1590

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 180 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Tommaso Turinetti.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Alessandro Lepori.

Settore presso il quale è possibile visionare gli atti relativi: Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Via Magenta, 12 - 10128 Torino.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Dirigente di Settore
Tommaso Turinetti



Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Torino

Soc. Terme di Acqui S.p.A. - Rinnovo della concessione per acque minerali “Fontanino dell’Acqua Marcia” in territorio dei Comuni di Acqui Terme e Visone (Al)

Data di avvio: 7/2/2000

N. protocollo dell’istanza: 2087

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 180 giorni.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Tommaso Turinetti.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Alessandro Lepori.

Settore presso il quale è possibile visionare gli atti relativi: Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Via Magenta, 12 - 10128 Torino.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Dirigente di Settore
Tommaso Turinetti



Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Torino

Idrominerale Abrau S.r.l. - Richiesta sfruttamento nuova emergenza minerale ubicata nell’ambito della concessione per acque minerali “Fonte Abrau”, in Comune di Chiusa Pesio (CN)

Data di avvio: 23/2/2000

N. protocollo dell’istanza: 3174

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 180 giorni.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Tommaso Turinetti.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Alessandro Lepori.

Settore presso il quale è possibile visionare gli atti relativi: Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Via Magenta, 12 - 10128 Torino.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Dirigente di Settore
Tommaso Turinetti


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Ceva (Cuneo)

Adeguamenti statuto comunale approvati con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 del 2.10.1999 e n. 6 del 27.1.2000

Art. 18
Funzionamento

E’ sostituito il 2° comma: “ Le deliberazioni non sono valide se in prima convocazione non interviene la metà dei consiglieri assegnati al Comune; per la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il Sindaco”.

Art. 25
Composizione e presidenza

E’ sostituto il 1° comma:

La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero sei assessori"

Art. 4
Stemma e gonfalone

comma 2: aggiungere “senza espressa e specifica autorizzazione da concedersi, di volta in volta, da parte della Giunta comunale.

Art. 8 bis
Pari opportunità

comma 2: è sostituito dal presente: “Dev’essere assicurata, ove possibile, la presenza di ambedue i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti”.

comma 3: abrogato

Art. 12
Competenze del Consiglio Comunale

comma 2: la lettera c) “la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni” è abrogata.

comma 2: la lettera i) “la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari” è sostituita dalla seguente “la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l’emissione dei prestiti obbligazionari.

comma 2: la lettera n) “la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati. La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla Legge.” E’ sostituita dalla seguente “La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla Legge.”

Art. 14
Commissioni consiliari speciali

Sono inseriti i seguenti comma:

5. La presidenza della commissioni consiliari di indagine e quelle altre che il Consiglio comunale ritenga di istituire con funzioni di controllo e garanzia è attribuita alle opposizioni.

6. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale determina la procedura di nomina del Presidente di dette commissioni, procedura alla quale partecipano soltanto i consiglieri di minoranza.

7. Il presidente eletto delle Commissioni di cui al 5 comma deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

Art. 18
Funzionamento

il 6° comma è sostituito dal seguente e sono aggiunti i comma 7 e 8:

6. Il consigliere è tenuto a giustificare oralmente in sede di seduta del consiglio comunale ovvero per iscritto l’assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa.

7. La mancata partecipazione a tre sedute valide consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno senza giustificato motivo dà luogo all’inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Le osservazioni del Consigliere non possono in ogni caso costituire giustificazione tardiva dell’assenza fatto salvo fatti salvi i casi in cui la mancata giustificazione nei termini di 10 giorni previsti dal 6 comma sia determinata da forza maggiore.

8. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio comunale che deve pronunciarsi antro i successivi 60 giorni. Copia della deliberazione è notificata all’interessato entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 19
Astensione dei consiglieri

E’ inserito il seguente 3° comma:

3. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione ed i specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 24
Nomina della Giunta

Il primo comma è sostituito dal seguente; sono aggiunti il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma:

1. Il Sindaco nomina i componenti la Giunta comunale, tra i quali un vice sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione

4. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale."

6. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

7. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.

8. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 30
Funzionamento della Giunta

il 5° comma è sostituito dal seguente:

5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Art. 31
Competenze ed attribuzioni della Giunta

sono aggiunti i seguenti comma:

La giunta provvede all’approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e. rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

Appartiene alla competenza della giunta la ripartizione dei contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio preventivo nonché l’accettazione di lasciti e di donazioni che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il consiglio ai sensi dell’art. 32, lett. l) ed m).

E’ altresì di competenza della giunta l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal consiglio.

Art. 34
Pubblicazione delle
Deliberazioni della Giunta

il 1° ed il 2° comma sono sostituiti dai seguenti:

Tutte le deliberazioni di giunta sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

L’elenco delle deliberazioni della giunta adottate in ogni singola seduta deve essere trasmesso ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione degli atti all’albo pretorio.

Art. 35
Organo istituzionale

il comma 9. è sostituito dal seguente:

9. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

al comma 10. sono stralciate le parole “della spalla destra”.

Sono aggiunti i seguenti comma:

11. L’autorizzazione ad introdurre o resistere ad un’azione giudiziaria è di competenza del Sindaco, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, mentre compete alla giunta la nomina del difensore.

12. La Giunta nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l’appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 3, lett. A) e b) dell’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell’ente.

Art. 36
Attribuzioni di amministrazione

le lettere f), l), P) del 1° comma sono sostituite dalle seguenti:

f) adotta tutti gli atti che rientrano nella sua qualità di ufficiale di governo e rilascia le autorizzazioni e le concessioni comunali che per legge non siano riservate alla competenza di altri organi amministrativi.

l) stipula in rappresentanza dell’Ente gli accordi di programma, le convenzioni nonché gli atti relativi alle altre forma associative e di collaborazione previste dal Capo V del presente Statuto, fatta salva comunque la competenza del consiglio e della giunta.

p) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale.

Art. 73
Principi generali

comma 1°, le parole “dei cittadini” è sostituita con “popolare”

Comma 3° le parole “Ai cittadini” sono sostituite con “Alla popolazione”

Art. 78
Principi generali

comma 1°, le parole “dei cittadini” è sostituita con “della popolazione”

Art. 82
Referendum consultivi

comma 1°, la parola “consultivi” è stralciata

comma 4°, la parola “consultivo” è stralciata

Art. 83
Azione popolare

comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole “, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.”




Comune di Ghemme

Statuto comunale

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Autonomia statutaria.

1. Il Comune di Ghemme:

a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale delle colline novaresi in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.

Art. 2
Finalità.

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

c) dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

d) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

e) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio e su quello delle colline novaresi;

f) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

g) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

h) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

i) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

j) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

k) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3
Territorio e sede comunale.

1. Il territorio del Comune si estende per 20,57 kmq, confina con i Comuni di Cavaglio d’Agogna, Fontaneto d’Agogna, Sizzano, Carpignano Sesia, Gattinara, Lenta e Romagnano Sesia.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Roma, 21.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. Esse però potranno tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All’interno del territorio del Comune di Ghemme non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4
Stemma e gonfalone.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome GHEMME.

2. Lo stemma del Comune è stato concesso con atto del Capo del Governo datato 21 novembre 1929.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune, accompagnato da almeno un membro dell’Amministrazione.

4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5
Consiglio comunale dei ragazzi.

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6
Programmazione e cooperazione.

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Novara e con la Regione Piemonte.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

Art. 7
Organi.

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali.

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9
Consiglio comunale.

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le podestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
Sessioni e convocazione.

1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio entro il giorno successivo alla convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 11
Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono confermate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche, in conformità del programma amministrativo pubblicato all’Albo Pretorio in sede di consultazione elettorale

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti che dovranno individuare anche le risorse necessarie, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e comunque almeno entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 12
Commissioni.

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta di studio. Dette commissioni sono composte di norma da Consiglieri comunali, garantendo la presenza delle minoranze.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 13
Consiglieri.

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri.

1. I Consiglieri hanno diritto a presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 15
Gruppi consiliari.

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del Comune.

3. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

4. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 16
Sindaco.

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione di carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabile degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua nomina.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 17
Attribuzioni di amministrazione.

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo dall’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 18
Attribuzioni di vigilanza.

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali e le istituzioni.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 19
Attribuzioni di organizzazione.

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quanto la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri su argomenti di competenza consigliare;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20
Vicesindaco.

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 21
Mozioni di sfiducia.

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre i 30 (trenta) dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco.

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio comunale diventano irrevocabili decorsi 20 (venti) giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di n. 3 (tre) persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. la procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione , entro dieci giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 23
Giunta comunale.

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 24
Composizione.

1. La giunta è composta dal sindaco e da n. 6 (sei) assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono essere tuttavia nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.

Art. 25
Nomina.

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 (quindici) giorni gli stessi assessori e quelli eventualmente dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 26
Funzionamento della giunta.

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27
Competenze.

1. La giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore, se nominato, o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

c) propone al Consiglio i regolamenti;

d) approva, i programmi, i progetti e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

e) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

f) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

g) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

h) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

i) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

j) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ;

k) delibera sulla nomina e revoca del direttore generale da parte il Sindaco, ed anche sul conferimento delle relative funzioni al Segretario comunale;

l) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni non riferiti a beni immobili;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

n) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

o) autorizza il Presidente della delegazione trattante della parte pubblica alla sottoscrizione della contrattazione decentrata;

p) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

q) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

r) determina, sentiti il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

s) approva il PEG - PRO su proposta del direttore generale.

TITOLO II
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I
Partecipazione e decentramento

Art. 28R
Partecipazione popolare.

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Capo II
Associazionismo e volontariato

Art. 29
Associazionismo.

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 30
Diritti delle associazioni.

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dalla comunicazione alle stesse.

Art. 31
Contributi alle associazioni.

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività amministrativa e sociale.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato locale e/o riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione di eventuali contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dell’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 32
Volontariato.

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

Capo III
Modalità di partecipazione

Art. 33
Consultazioni.

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 34
Petizioni.

1. Chiunque, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comunale.

2. La raccolta di adesioni può avvenire in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione con l’indicazione del nome, cognome ed indirizzo dei firmatari.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro n. 10 (dieci) giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione che deve essere assunta nel più breve tempo possibile da parte dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, comunicato ad un referente individuato nella petizione stessa.

Art. 35
Proposte.

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a n. 1.000 (mille) avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al referente della proposta.

Art. 36
Referendum propositivi.

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 50% (cinquantapercento) degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla podestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

d) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, pianta organica del personale e relative variazioni;

e) designazione e nomina di rappresentanti.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

6. Non sono ammesse richieste di referendum in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune.

7. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengo stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

8. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

10. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

11. Non si procede agli adempimenti dei commi precedenti se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 37
Accesso agli atti.

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 38
Diritto di informazione.

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie del Paese.

3. L’affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 39
Istanze.

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 (trenta) giorni dall’interrogazione.

Capo IV
Difensore civico

Art. 40
Nomina.

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Novara, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso di uno dei diplomi di laurea seguenti: scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del comune gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) che sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale.

Art. 41
Decadenza.

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima dei termini della scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.

Art. 42
Funzioni.

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui: egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 39, della legge sopra citata.

Art. 43
Facoltà e prerogative.

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 44
Relazione annuale.

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 (trenta) giorni in Consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi e questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 (trenta) giorni.

Art. 45
Indennità di funzione.

1. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.

Capo V
Procedimento amministrativo

Art. 46
Diritto di intervento nei procedimenti.

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 47
Procedimenti ad istanza di parte.

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministrazione che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 48
Procedimenti a impulso di ufficio.

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 (quindici) giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 38 dello statuto.

Art. 49
Determinazione del contenuto dell’atto.

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO III
Attività amministrativa

Art. 50
Obiettivi dell’attività amministrativa.

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 51
Servizi pubblici comunali.

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 52
Forme di gestione dei servizi pubblici.

1. il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 53
Aziende speciali.

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 54
Struttura delle aziende speciali.

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti e che non ricoprano cariche elettive pubbliche.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 55
Istituzioni.

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 56
Società per azioni o a responsabilità limitata.

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Chi ricopre cariche elettive pubbliche non può essere nominato nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 57
Convenzioni.

1. Il Consiglio comunale, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58
Consorzi.

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 38, 2° comma del presente statuto.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte all’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59
Accordi di programma.

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall’art. 17, comma 9 della legge n. 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena decadenza.

TITOLO IV
Uffici e personale

Capo I
Uffici

Art. 60
Principi strutturali e organizzativi.

1. L’amministrazione del Comune si esplicita mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 61
Organizzazione degli uffici e del personale.

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale se nominato e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 62
Regolamento degli uffici e dei servizi.

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come podestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore se nominato e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff settoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 63
Diritti e doveri dei dipendenti.

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore se nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore se nominato e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

Art. 64
Direttore generale.

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 65
Compiti del direttore generale.

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quanto sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 66
Funzioni del direttore generale.

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curate dal servizio competente;

l) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 67
Responsabili degli uffici e dei servizi.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi nominati dal Sindaco, sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 68
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 38 della legge n. 142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore, se nominato;

l) forniscono al direttore, se nominato o al Segretario, nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore, se nominato e dal Sindaco;

n) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

o) rispondono, nei confronti del direttore generale, se nominato o del Segretario, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare ove permesso dalla vigente normativa, le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati, ad eccezione del punto m).

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 69
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.

1. Nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, previa delibera della giunta comunale possono essere conferiti, al di fuori della dotazione organica, incarichi con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può essere assegnato, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 70
Collaborazioni esterne.

1. E’ possibile prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 71
Uffico di indirizzo e di controllo.

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del dlgs n. 504/92.

CAPO III
Il Segretario comunale

Art. 72
Segretario comunale.

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 73
Funzioni del Segretario comunale.

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne cura i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum comunali e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 74
Vicesegretario comunale.

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso di laurea.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV
La responsabilità

Art. 75
Responsabilità verso il Comune.

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il direttore generale se nominato, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale, al Direttore generale se nominato o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 76
Responsabilità verso terzi.

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore, se nominato e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal Segretario, dal Direttore, se nominato o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del Segretario, del direttore, se nominato o del dipendente che abbia violato i diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore, il Segretario, il Direttore, se nominato o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio voto negativo.

Art. 77
Responsabilità dei contabili.

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 78
Ordinamento.

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di podestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 79
Attività finanziaria del Comune.

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione dell’organo competente, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 80
Amministrazione dei beni comunali.

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dall’organo competente

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti, da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate o nell’estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio, nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 81
Bilancio comunale.

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalle leggi dello Stato e dal regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 82
Rendiconto della gestione.

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 83
Attività contrattuale.

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 84
Revisore dei conti.

1. Il Consiglio comunale elegge, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni.

Art. 85
Tesoreria.

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro un massimo di 20 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 86
Controllo economico della gestione.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio, agli obiettivi fissati dalla giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VI
Disposizioni diverse

Art. 87
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali.

1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 88
Pareri obbligatori.

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 1-4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 17, comma 24, della legge 127/97 e s.m.i.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 (quarantacinque) giorni, il Comune può prescindere dal parere.




Comune di Piossasco (Torino)

Modifiche statuto comunale approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 21.1.2000 - n. 10 del 3.2.2000 - n. 12 del 10.2.2000

Art. 6 dello Statuto

Il testo dell’articolo viene così sostituito:

Consiglio Comunale dei Ragazzi e Partecipazione dei giovani alla vita della Collettività

1. Il Comune, alfine di favorire la crescita della cittadinanza attiva di ragazzi e ragazze e la partecipazione degli stessi alla vita sociale, può promuovere l’elezione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Lo stesso ha il compito di realizzare i progetti approvati dai giovani aventi il diritto di voto per questo specifico organismo. Ha inoltre compiti propositivi e consultivi nelle materie organismo. Ha inoltre compiti propositivi e consultivi nelle materie individuate dall’apposito regolamento del C.C.R..

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del C.C.R. sono stabilite da un apposito regolamento.

4. Il Comune favorisce la realizzazione di iniziative per l’associazionismo giovanile, coordinando interventi diretti e indiretti in campo economico, sociale, culturale per promuovere l’effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di devianza. A tal fine recepisce e adotta la Carta per la partecipazione dei giovani alla vita Comunale e Regionale e la Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia.

Art. 16 dello Statuto

In riferimento all’art. 34 comma 2 bis della Legge 142/90

Il comma 2 viene così sostituito:

“Il Sindaco, nella prima seduta successiva all’elezione, comunica i nominativi dei componenti della Giunta; nella stessa seduta, e comunque non oltre 30 giorni da essa, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato”.

Art. 18 dello Statuto

E’ aggiunto il seguente 4 comma:

“Il Presidente del Consiglio Comunale assicura, nelle forme stabilite dal Regolamento, una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio Comunale”.

Art. 19 dello Statuto

In riferimento all’art. 34 comma 2 bis della Legge 142/90

Il comma 2 secondo capoverso viene così sostituito: “Esso può impegnare il Sindaco e la Giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo e periodicamente sullo stato di attuazione del programma”.

Art. 20 dello Statuto

In riferimento all’art. 31 comma 2 bis della Legge 142/90

Il comma 3 viene così sostituito:

“Le dimissioni dalla carica di consigliere sono regolate dalla Legge. Le dimissioni rese con atti separati dai consiglieri si intendono ”contemporaneamente" presentate quando sono protocollate dall’Ente nello stesso giorno".

Al comma 5 sono aggiunte le seguenti parole:

“in conformità al precedente comma”.

Il comma 7 in riferimento all’art. 31 comma 6 bis Legge 142/90 viene così modificato al secondo periodo:

“I consiglieri che non intervengono per tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti, con le procedure stabilite dal regolamento”.

Art. 24 dello Statuto

Al 1° comma, le parole: “____ può costituire ____” sono sostituite dalle parole: “ ____ costituisce ____”;

L’8° comma del seguente tenore: “Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento” è soppresso.

Art. 28 dello Statuto

In riferimento all’art. 33 comma 1 della Legge 142/90:

Il comma 1 viene così sostituito:

“La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori fino ad un massimo di quelli assegnati dalla Legge stabilito dal Sindaco”.

Il comma 2 viene così sostituito:

In riferimento all’art. 34 comma 2 Legge 142/90

“Gli assessori sono nominati dal Sindaco tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere”.

Art. 31 dello Statuto

In riferimento all’art. 37 e 37/bis Legge 142/90

Il comma 2 viene così sostituito:

“Il Sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinati dalla Legge.

Le modalità per la sottoscrizione e presentazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dalla Legge".

Art. 35 dello Statuto

E’ così sostituito:

“1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà di nomina del Direttore Generale, contestualmente al provvedimento di nomina di quest’ultimo, disciplina, secondo l’ordinamento del Comune, i rapporti tra il Segretario e lo stesso Direttore Generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 36 dello Statuto

Nel comma 2 le parole “10 giorni” sono sostituite da: “60 giorni”.

Art. 37 dello Statuto

E’ così sostituito: “Dirigenti”

1) I dirigenti coadiuvano, nell’ambito delle rispettive competenze, gli organi elettivi nella determinazione degli obiettivi e provvedono alla successiva attuazione delle scelte adottate, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dell’efficienza della gestione e dei relativi risultati.

2) I dirigenti organizzano e dirigono l’attività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia, dispongono delle risorse assegnate, assegnano i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, promuovono la mobilità orizzontale ed esercitano tutte le altre funzioni che ad essi attribuiscono i regolamenti. Oltre ad essere preposti alla direzione di strutture organizzative, i dirigenti possono essere responsabili di specifici programmi o progetti loro affidati. I dirigenti, o altri dipendenti da essi individuati, sono responsabili dei procedimenti amministrativi di loro competenza.

3) Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’Ente.

Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco.

4) La copertura di posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire, nel rispetto della normativa vigente e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, mediante contratti a tempo determinato, con deliberazione adeguatamente motivata.

5) Il contratto non può avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco, è rinnovabile e revocabile ed ha termine comunque al momento dell’insediamento di un nuovo Consiglio Comunale".

Art. 37/bis “Incarichi di direzione”

1. L’Amministrazione tiene conto, per il conferimento di ciascun incarico di direzione, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza ed al criterio della rotazione degli incarichi.

2. Il Sindaco:

- Sentito il Direttore Generale, se nominato, altrimenti il Segretario Generale, propone alle unità organizzative dirigenti con l’incarico di direzione e di coordinamento a tempo determinato;

- Su proposta del Direttore Generale, se nominato, altrimenti del Segretario Generale, conferisce gli incarichi di funzione ispettiva;

- Conferisce gli incarichi a tempo determinato di direzione di unità organizzative temporaneamente istituite per il raggiungimento di specifici progetti, sentito il Direttore Generale, se nominato, altrimenti il Segretario Generale; fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 37 commi 4 e 5 per i contratti a tempo determinato.

3. L’incarico di direzione ha durata biennale ed è rinnovabile e revocabile. All’atto dell’assunzione dell’incarico, verificata la consistenza delle risorse, il Dirigente concorda un programma operativo, assumendosi le responsabilità conseguenti. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce modalità di collegamento del trattamento economico al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 37/ter “Il Direttore Generale”

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco e che sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’Ente, ad eccezione del Segretario del Comune.

2. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

3. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

Art 38 dello Statuto

è così sostituito: “Collegialità dei responsabili apicali”

Il Regolamento disciplina funzionamento e modalità di esercizio della collegialità dei responsabili apicali degli uffici, con funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie e attuative".

Art. 39 dello Statuto

All’art. 39 - 2° comma - le parole: “____ da quella di gestione, che è svolta dal Segretario Generale e dai Dirigenti ____” sono sostituite da: “____ da quella di gestione, che è svolta dal Direttore Generale (se nominato) e dai dirigenti ____”

Art. 41 dello Statuto

Il testo dell’articolo viene così sostituito:

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti comunali si applicano in conformità alla legge.

2. La sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati, stipulati dalle delegazioni trattanti, viene autorizzata dalla Giunta Comunale.

Art. 56 dello Statuto

Al comma 1° sono premesse le parole:

“Oltre alle funzioni attribuitegli dalla Legge”

Art. 58 dello Statuto

In riferimento all’art. 6 comma 4 della Legge 142/90

Il primo periodo del comma 1 viene così sostituito:

“Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza locale”

Art. 70 dello Statuto

Al 1° comma le parole: “____ con altri Comuni o con la Provincia un Consorzio regolato _. ” sono sostituite dalle parole: “____ consorzi regolati ____”.




Comune di Sommariva del Bosco (Cuneo)

Modifiche allo statuto comunale del Comune di Sommariva del Bosco con deliberazione n. 4/CC del 23.2.2000, divenuta esecutiva nei termini di legge

L’art. 18 - comma 1 che recita: “La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori di cui uno con funzioni vicarie (vicesindaco)” è stato modificato nel modo seguente:

“Art. 18

comma 1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, compreso il Vicesindaco, non inferiore a quattro e non superiore a un terzo arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco, corrispondente a sei. Viene demandata al Sindaco la determinazione definitiva del numero di Assessori da assegnare al Comune entro i limiti sopraindicati."



ALTRI ANNUNCI

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva

La Commissione per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Busca e nella Sede dell’A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 8/10/99 dal Comune di Busca.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 27 marzo 2000

Il Presidente
Carlo Maroglio




Comune di Alba (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 29.10.1999 - Classificazione a strada comunale ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. ed i. del tratto di strada privata di accesso al P.E.E.P. in località San Cassiano

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di classificare e includere nell’elenco delle strade comunali, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. ed i., e giusta delega di cui all’art. 1 della Legge Regionale 21 novembre 1996, n. 86. la strada privata in località San Cassiano area C 4. 43/a indicata in colore giallo sull’allegata planimetria, avente le seguenti caratteristiche: lunghezza mt. 120, larghezza mt. 6,00 con inzio dalla S.P. Alba-Narzole;

- di dare atto che la predetta strada assumerà, nell’elenco delle strade comunali interne, approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 26.2.1990, il numero 207;

- di dare atto che la classificazione e l’inclusione di detta strada nell’elenco delle strade comunali hanno, allo stato attuale carattere costitutivo ai soli effetti dell’appartenenza di essa alla classe delle strade comunali, mentre hanno valore meramente ricognitivo e dichiarativo e non costitutivo della demanialità lasciando, quindi, impregiudicate le situazioni giuridiche attinenti alla proprietà del terreno e connesse col relativo regime giuridico;

- di prevedere nei prossimi bilanci le spese manutentorie occorrenti, ragionevolmente stimabili per segnaletica stradale e sgombero neve in L. 1.000.000;

- di disporre che copia della presente deliberazione, unitamente agli atti che vi fanno riferimento, sia pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge regionale del 21.11.1996, n. 86;

- di stabilire che copia della deliberazione stessa unitamente agli atti ad essa allegati ed alle eventuali opposizioni presentate entro il termine di 30 giorni, dopo la pubblicazione, siano trasmessi alla regione Piemonte per l’esame di competenza;

- di dare atto, infine, che la traversa di accesso al P.E.E.P. della C. 4.43/b di San Cassiano (di colore rosso in planimetria) verrà classificata in un secondo tempo a conclusione delle opere di urbanizzazione.

(omissis)




Comune di Bianzè (Vercelli)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 9.3.2000 - Immediatamente esecutiva pubblicata il 4 aprile 2000 - Approvazione definitiva piano di edilizia economica popolare

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

2) Di approvare definitivamente il Piano di Edilizia Economica Popolare come risulta dagli atti tecnici predisposti dall’arch. Alessandra Aducci e costituiti dai seguenti elaborati e tavole:

(omissis)

3) di disporre la pubblicazione della presente per estratto su BUR Regione Piemonte ai fini della efficacia del Piano stesso.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio di Segreteria
Corrado Cellocco




Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Avviso

Il Responsabile del 4º Settore Servizi Tecnici

In esecuzione della propria determinazione n. 112 del 28.03.2000

invita

I soggetti aventi titolo, siano liberi professionisti singoli od associati, nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e s.m.i., e società di professionisti, di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., a presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico oggetto del presente avviso.

1. Descrizione dell’opera

L’opera è prevista nel programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2000 - 2001 - 2002 e con riferimento per l’anno 2000, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31 gennaio 2000.

I lavori consistono nella realizzazione progetto impianto sportivo comunale in frazione Mappano per:

a) mettere a norma l’esistente secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;

b) incrementare la presenza di utenti praticanti attraverso l’illuminazione del campo secondario;

c) costruire le tribune;

d) costruire i nuovi spogliatoi e ristrutturare la sede esistente;

e) sistemare l’area.

2. Finanziamento

L’opera è finanziata con mezzi propri e con mutuo da contrarsi.

3. Oggetto dell’incarico

L’incarico si riferisce alle prestazioni di seguito dettagliate:

- Relazione geologica;

- Redazione del progetto preliminare;

- Redazione del progetto definitivo;

- Redazione del progetto esecutivo;

- Redazione del piano particellare di esproprio;

- Coordinamento della sicurezza in sede di progettazione e di esecuzione;

- Direzione e contabilità dei lavori.

Non è ammesso il subappalto.

4. Importo a base d’appalto

L’importo dei lavori a base d’appalto è stimato in presunte L. 1.200.000.000=, esclusa I.V.A., pari ad Euro 619.748,28.

5. Termini per l’espletamento dell’incarico

- Redazione progetto preliminare e piano particellare d’esproprio: tempo 20 (venti) giorni dalla stipulazione della convezione;

- Redazione progetto definitivo e relazione geologica: tempo 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione da parte del responsabile del procedimento;

- Redazione progetto esecutivo: tempo 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione da parte del responsabile del procedimento.

6. Competenze professionali

I compensi per le prestazioni professionali richieste saranno valutati in base alle vigenti tariffe professionali, sarà riconosciuto un compenso forfettario del 30% per i rimborsi spese e compensi accessori. I corrispettivi suindicati saranno ridotti del 20%, ai sensi ex legge n. 155/1989.

7. Termine di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Comune di Borgaro Torinese, P.zza Vittorio Veneto n. 12, entro le ore 12,00 del giorno 2 maggio 2000.

Il recapito del plico, contenente la documentazione richiesta, dovrà essere fatto pervenire per inoltro diretto o a mezzo del servizio postale, entro e non oltre il suddetto termine.

La consegna diretta o tramite agenzia di recapito dovrà esclusivamente effettuarsi presso l’ufficio protocollo.

Il recapito del piego entro il predetto termine rimane a esclusivo rischio del mittente.

8. Modalità di partecipazione

La domanda di partecipazione, da far pervenire all’indirizzo e nei termini stabiliti, al punto 7, dovrà essere racchiusa in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la seguente intestazione sul frontespizio:

< Contiene offerta per l’affidamento incarico professionale relativo a realizzazione di impianto sportivo comunale in frazione Mappano di Borgaro Torinese >.

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed indirizzata al Sindaco del Comune di Borgaro Torinese, deve contenere:

A. Una dichiarazione del concorrente con la quale lo stesso attesti:

a) I dati personali del concorrente o del capogruppo o del rappresentante legale;

b) Il nominativo del professionista personalmente responsabile delle prestazioni richieste ed indicazioni della data e del numero d’iscrizione all’Albo professionale;

c) L’inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i. (disposizioni antimafia);

d) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 12 del D.Lgs. n. 157 del 17 marzo 1995 e s.m.i.;

e) L’impegno, in caso d’affidamento dell’incarico a costituire garanzia d’assicurazione ai sensi dell’art. 30, comma 5, della legge n. 109/1994 e s.m.i.;

f) La rinuncia alla prestazione collegiale di cui all’art. 7 della legge n. 143/1949 e s.m.i.;

g) Che nella gara di cui trattasi il professionista non partecipa nella duplice veste di professionista individuale ed associato;

h) Di accettare il compenso forfettario del 30% quale rimborso spese e compensi accessori, con l’applicazione dello sconto del 20%, ex legge n. 155/1989, sulle competenze professionali;

i) Che l’incarico sarà svolto secondo le condizioni previste nella bozza di convenzione allegata al presente invito;

La dichiarazione, a firma del concorrente, deve essere autenticata da un notaio o con le modalità previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e s.m.i.. In alternativa all’attuazione è consentita la presentazione, unitamente alla domanda firmata, di copia fotostatica di un documento del sottoscrittore.

Per i professionisti raggruppati temporaneamente, tutte le dichiarazioni sopraindicate dovranno essere rese da ciascun componente il raggruppamento.

Inoltre dovrà prodursi apposita dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti, contenente quanto segue:

- indicazione del nominativo del capogruppo;

- parti dell’incarico oggetto del presente avviso che ogni componente il raggruppamento si impegna ad eseguire;

- impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo, il quale stipulerà il contributo in nome e per conto proprio e dei mandanti.

B. Dichiarazione rilasciata dal responsabile del 4º Settore “Servizi Tecnici” che i concorrenti hanno preso visione del luogo oggetto della progettazione e del disciplinare d’incarico. I concorrenti dovranno presentarsi nei giorni 20 - 26 Aprile 2000 alle ore 10,00. I termini sono perentori.

C. Curriculum professionale

In tale documento è riportata la descrizione dettagliata, relativa a non più di cinque progetti ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità e merito tecnico, scelti dal medesimo tra opere di messa a norma e costruzione d’impianti sportivi, affini a quelle del presente avviso.

Il periodo utile di riferimento decorre dall’anno 1990.

Non verranno presi in considerazione interventi realizzati in data antecedente.

Nel predetto documento dovrà evidenziarsi: l’importo dei lavori progettuali, il grado di realizzazione (preliminare, definitivo, esecutivi), il committente, l’intervenuta esecuzione e/o approvazione, nonchè la descrizione dettagliata delle opere progettate con particolare riferimento agli aspetti più anni all’opera oggetto del presente bando.

Nei curricula dovrà essere indicato il nome del progettista ed il direttore dei lavori. Questo documento dovrà essere firmato da parte dei soggetti interessati.

Avvertente

Tutti i documenti devono essere inseriti nel precitato piego. La mancata o la irregolare presentazione delle dichiarazioni e/o documentazione richiesta dal presente avviso di selezione sarà causa di esclusione dalla gara.

Criteri di valutazione per l’affidamento dell’incarico

La valutazione della documentazione prodotta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

curriculum professionale

Per ogni progetto la commissione giudicatrice avrà a disposizione 20 punti da assegnarsi:

tipologia (grado di affinità con l’intervento oggetto dell’incarico in questione) max 7 punti

grado di realizzazione del progetto max 7 punti

importo dei lavori max 6 punti

Procedura per l’affidamento

La commissione giudicatrice procederà:

- alla verifica delle condizioni d’ammissibilità e all’eventuale esclusione delle domande ritenute inammissibili;

- alla predisposizione della graduatoria dei concorrenti ammessi.

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con provvedimento da parte degli organi competenti.

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni fatte dai concorrenti partecipanti alla selezione.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996.

S’informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati da parte di questa amministrazione ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alla gara ed è eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi solo e i casi previsti da norme di legge o di regolamento. L’art. 13 della legge riconosce il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare ed integrare i dati, nonchè di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Accesso alle informazioni

S’informa che il responsabile unico del procedimento è l’arch. Silvano Brach Bettas. I concorrenti potranno far riferimento al predetto funzionario, o in sua assenza all’arch. Gabriella Grasso, per avere informazioni o prendere visione della documentazione inerente la presente selezione, al numero telefonico 011/42.11.340 o 343, nei seguenti giorni:

lunedì-venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30;

martedì-giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,15.

Borgaro Torinese, 11 aprile 2000

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Silvano Brach Bettas




Comune di Borgomanero (Novara)

Bando di concorso n. 9 per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. resosi disponibili tra gli alloggi di proprietà comunale recuperati con finanziamenti regionali in regime di edilizia agevolata

Il Sindaco

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 9.8.1999;

Visto il “Regolamento per l’esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata-convenzionata” (promulgato con D.P.G.R. n. 23.06.1994);

rende noto

Che è stata pubblicata la Graduatoria Definitiva relativa al Bando di Concorso n. 9 per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. resosi disponibili tra gli alloggi di proprietà comunale recuperati con finanziamenti regionali in regime di edilizia agevolata.

Borgomanero, 30 marzo 2000

Il Sindaco
Pierluigi Pastore




Comune di Bruino (Torino)

Seconda variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale - adozione progetto

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

Visto l’art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 24.2.2000, divenuta esecutiva il 3.3.2000, di adozione della seconda variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale;

Avverte

che gli atti relativi all’adozione della seconda variante al Piano Regolatore Generale Comunale, unitamente alla delibera consiliare n. 14 del 24.02.2000, a partire dal giorno 12.04.2000, per trenta giorni consecutivi compresi i festivi, sono depositati presso la Segreteria Comunale e contemporaneamente pubblicati all’Albo Pretorio.

Nel periodo di deposito e precisamente dal 12.4.2000 al 11.5.2000 gli atti sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei gironi feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il sabato e i giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 10.00.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e precisamente dal 26.4.2000 al 11.5.2000 chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Bruino, 29 marzo 2000

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Giancarlo Bolognesi




Comune di Ceppo Morelli (Verbania)

Piano di recupero per la ristrutturazione edilizia di immobile nelle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente; Legge n. 457 del 5 agosto 1978, art. 30 - proponente Sig. Milone Carlo

Il Sindaco

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 21/12/1998 con la quale è stato approvato definitivamente il Piano di Recupero presentato dal proprietario dell’immobile ricadente in zona di recupero del P.R.G.I. di questo Comune ai sensi degli artt. 27 e 30 della legge n. 457/78;

Vista la Legge regionale n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i.;

rende noto

che copia della citata delibera e degli elaborati relativi al Piano di Recupero sopra citato, immobile individuato con delibera C.C. n. 12 del 29/6/1998 contraddistinto al Foglio 23 mappale n. 128 in località Canfinello, sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune per i quali chiunque potrà prenderne visione negli orari d’ufficio.

Ceppo Morelli, 12 aprile 2000

Il Sindaco
Livio Tabachi




Comune di Cervasca (Cuneo)

Avviso di asta pubblica per la vendita di area artigianale - industriale di proprietà comunale

Il giorno 16 Maggio 2000 alle ore 9,30 si procederà alla vendita, in separati lotti, di beni immobili edificabili, destinati ad area produttiva artigianale ed industriale, mediante Pubblico Incanto con il sistema delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta ai sensi dell’art. 73, lettera c), R.D. 23/5/1924, n. 827 e precisamente:

- Terreno, suddiviso in lotti, sito in Comune di Cervasca, località San Defendente, via Cuneo, catastalmente individuato alla Partita Catastale n. 649 intestata al Comune di Cervasca, Fº 06 - mappali 610-612 (da frazionare), classificato nel vigente P.R.G.I. quale zona P.2.3 “Area a destinazione produttiva artigianale ed industriale di nuovo impianto”, e per l’utilizzo edificatorio del quale è stato redatto un P.E.C. di iniziativa pubblica, approvato con Deliberazione del C.C., n. 34 in data 3/5/1999.

- Destinazioni d’uso coerenti e compatibili sono:

a) le attività produttive artigianali e industriali;

b) le attrezzature e i servizi funzionali agli insediamenti produttivi;

c) la residenza strettamente necessaria per la custodia, la sorveglianza e la continuità del ciclo produttivo.

Il prezzo a base d’asta è stato determinato in L. 50.000 al mq. di superficie fondiaria, al netto degli oneri fiscali.

Nel prezzo non sono compresi gli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria all’interno del PEC in cui sono inseriti i lotti, oneri che pertanto restano a totale carico degli acquirenti.

L’asta si terrà con il sistema delle offerte segrete, che non potranno essere inferiore al prezzo a base d’asta sopra indicato.

Le offerte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta raccomandata o posta celere, ed in plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno 15 maggio 2000 con l’indicazione all’esterno del nominativo ed indirizzo del concorrente e della seguente dicitura: “Offerta per l’asta pubblica per la vendita dei terreni inseriti nell’area artigianale industriale-zona P2.3 del P.R.G.I.”.

L’avviso integrale dell’asta è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cervasca.

Per ulteriori informazioni ed esame pratica rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico Comunale (ore 8,30-12,00 Lunedì - Mercoledì - Venerdì oppure ore 15,00 - 17,00 Lunedì e Giovedì) Telefono 0171/687067 fax 0171/687616.

Cervasca, 10 aprile 2000

L’Istruttore Tecnico Direttivo
Guido Otta




Comune di Giaveno (Torino)

Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.2.2000: “Variante 1 ter: Variante specifica di viabilità al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell’art. 17, 7º comma della L.R. 56/77, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 29/7/1997 n. 41 - Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione del Progetto Definitivo”

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare la controdeduzione all’osservazione al progetto preliminare della Variante 1 ter presentata dalla Provincia di Torino, osservazione che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la voce Allegato 2;

2) Di approvare il Progetto Definitivo della Variante 1 ter, ai sensi dell’art. 17, 7º comma della L.R. 56/77, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 29/7/1997 n. 41, redatto dall’Arch. Enrico Bonifetto, con studio in Torino, via Lugaro n. 26, c.f.: BNF NRC 53T07 L219E, iscritto all’Albo degli Architetti di Torino e Provincia al n. 1393 costituita dai seguenti elaborati: allegato 1: Relazione illustrativa; allegato 2: Istruttoria tecnica alle osservazioni e controdeduzioni; allegato 3: Elaborati grafici: Tav. 2b Aree urbane (scala 1:2.000), Tav. 3.6 a Distretto montano e fondovalle n. 1 (scala 1:5.000), Tav. 2b.1 Aree urbane stralcio (scala 1:2.000)

3) Di dare che gli elaborati predetti recepiscono l’accoglimento dell’osservazione presentata dalla Provincia di Torino;

4) Di dare mandato alla Giunta Comunale, all’Assessore all’Urbanistica, al Sindaco, all’Area Urbanistica Comunale, ognuno secondo le proprie rispettive competenze ed attribuzioni dell’attuazione della presente deliberazione, ed in particolare, dell’espletamento dell’iter procedurale di legge relativo alla presente deliberazione;

5) Di inviare la deliberazione di approvazione e gli elaborati allegati alla Provincia di Torino ed alla Regione Piemonte.




Comune di Spigno Monferrato (Alessandria)

Avviso di adozione nuovo regolamento edilizio comunale

Si rende noto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 29/2/2000 è stato adottato il “Regolamento edilizio comunale” redatto in conformità a quello “tipo” approvato al Consiglio Regionale con Deliberazione n. 548/9691 del 29/7/1999.

Il Regolamento Edilizio Comunale è composto da n. 70 articoli, n. 10 allegati e certificato con gli estremi di approvazione.

Spigno Monferrato, 17 marzo 2000

Il Sindaco
Albino Pietro Piovano




Comune di Varallo Pombia (Novara)

Verbale di Deliberazione del C.C. n. 4 del 29.2.2000 - Piano di recupero di iniziativa privata Gallo Teresa e Pileggi Santa - Approvazione definitiva

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare il Piano di Recupero di iniziativa privata del comparto di Via Madonna distinto in mappa al foglio 8, mappale 77 - 78 - 671 - 701 - 702 - 1065 - 1066 - 1068 - 762 presentato dalle Sigg.re Gallo Teresa e Pileggi Santa, così come da elaborati tecnici a firma dell’Arch. Paracchini Luigi costituito da:

- Relazione, Computi, Normativa;

- Estratto di mappa e P.R.G.I.;

- Tavola 2A rustici;

- Tavola progetto ampliamento e ristrutturazione fabbricato proprietà Pileggi Santa;

- Tavola 2 abitazione proprietà Gallo Teresa;

- Tavola ripostiglio proprietà Pileggi Santa;

- Tavola 4 pertinenze proprietà Gallo Teresa;

Di approvare l’allegato schema di Convenzione;

Di dare atto che l’intervento è compatibile con le normative del vigente P.R.G.I.;

Di dare atto che gli immobili interessati dal Piano di Recupero non sono ricompresi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal P.R.G.I. a norma dei punti 1) e 2) del 1º co. dell’art. 24 L.R. 56/77.

Varallo Pombia, 28 marzo 2000

Il Responsabile Area Tecnica
Giovanni Galoardi




Comune di Varallo Pombia (Novara)

Avviso di deposito degli atti espropriativi per la ristrutturazione e ampliamento Via De Filippi

Il Responsabile Area Tecnica

Vista la delibera n. 35 in data 20.4.1999 con la quale la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della Via De Filippi, disponendo il deposito degli atti relativi alla procedura espropriativa

avvisa

che presso la segreteria di questo Comune sono depositati, ai sensi e per effetto dell’art. 10 della legge 22.10.1971 n. 865, gli atti progettuali ed espropriativi per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, interessanti gli immobili di cui al piano particolareggiato allegato alla delibera di G.C. n. 35 del 20.4.1999.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul F.A.L. chi ne ha interesse può presentare osservazioni redatte incarta libera, contenenti altresì le informazioni e le certificazioni richieste ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge n. 865/71, depositandole £nella segreteria di questo Comune.

Le informazioni devono fornire ogni elemento utile alla determinazione della consistenza dell’immobile soggetto all’esproprio e documentare se l’immobile sia coltivato dal proprietario diretto coltivatore o da fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante.

Analogo avviso è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune e sarà notificato agli espropriandi nelle forme di legge.

Varallo Pombia, 29 marzo 2000

Il Responsabile Area Tecnica
Giovanni Galoardi




Comune di Venaria Reale (Torino)

Regolamento Edilizio - Approvazione ai sensi dell’art. 3 della L.R. 8/7/1999 n. 19, in conformità al Regolamento Edilizio Tipo di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999 n. 548 - 9691

Il Sindaco

ai sensi dell’art. 3 della L.R. 8/7/1999 n. 19

rende noto

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28 febbraio 2000, esecutiva in data 6 aprile 2000, è stato approvato il Regolamento Edilizio del Comune di Venaria Reale, redatto in conformità al Regolamento Edilizio Tipo di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999 n. 548-9691.

Venaria Reale, 6 aprile 2000

Il Sindaco
Giuseppe Catania




Comune di Verrua Savoia (Torino)

Approvazione definitiva piano di recupero di iniziativa privata ex art. 41 bis legge regionale n. 56/1977 e s.m.i. presentato dai sigg. Salidu

Il Sindaco

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 in data 2/3/2000, divenuta esecutiva il 17.3.2000

rende noto

- che con la suddetta deliberazione è stato approvato definitivamente il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dei sigg. Salidu, relativo ad immobili ubicati in zona “ZR” del PRGI vigente e adottato e distinti in mappa catastale al F. 32 particelle 328 - 160;

- che il P.d.r. si compone di: relazione illustrativa, planimetrie calcoli di verifica, documentazione fotografica e schema di convenzione.

Verrua Savoia, 31 marzo 2000

Il Sindaco
Giuseppe Valesio




Comune di Verrua Savoia (Torino)

Approvazione definitiva piano di recupero di iniziativa privata ex art. 41 bis LR n. 56/1977 e s.m.i. presentato dai sigg. Panuccio - Coslani

Il Sindaco

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 in data 2/3/2000, divenuta esecutiva il 17/3/2000

rende noto

- che con la suddetta deliberazione è stato approvato definitivamente il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dei sigg. Panuccio - Coslani, relativo ad immobili ubicati in zona “ZR” del PRGI vigente e adottato e distinti al CT F. 38 n. 124 - 125;

- che il P.d.r. si compone di: relazione illustrativa, planimetrie calcoli di verifica, documentazione fotografica e schema di convenzione.

Verrua Savoia, 31 marzo 2000

Il Sindaco
Giuseppe Valesio




Comune di Verrua Savoia (Torino)

Approvazione definitiva piano di recupero di iniziativa privata ex art. 41 bis LR n. 56/1977 e s.m.i. presentato dai sigg. Pollastri - D’Avenia

Il Sindaco

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 2/3/2000, divenuta esecutiva il 17/3/2000

rende noto

- che con la suddetta deliberazione è stato approvato definitivamente il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dei sigg. Pollastri/D’Avenia, relativo ad immobili ubicati in zona “ZR” del PRGI vigente e adottato e distinti al CT F. 32 n. 92;

- che il P.d.r. si compone di: relazione illustrativa, planimetrie calcoli di verifica, documentazione fotografica e schema di convenzione.

Verrua Savoia, 31 marzo 2000

Il Sindaco
Giuseppe Valesio




Comune di Villanova D’Asti (Asti)

Avviso - Pubblicazione della graduatoria provvisoria della Commissione Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta siti in Villanova d’Asti di cui al bando di concorso del 30.9.1999

Il Sindaco

rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale del 28.3.95 n. 46, sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Villanova d’Asti e nella sede dell’A.T.C. di Asti, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta, siti in Villanova d’Asti, Strada Zabert, stilata dalla Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Asti c/o A.T.C. di Asti.

Le eventuali opposizioni avverso la graduatoria provvisoria, dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo di raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o A.T.C., Corso Einaudi, 4, Asti, entro e non oltre il 30º giorno dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo pretorio del Comune di Villanova d’Asti.

Il Sindaco
Antonio Negro




Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - Milano

Statuto

Titolo I
Principi generali

Articolo 1
Denominazione, sede e durata

1. La Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, denominata anche Fondazione Cariplo e di seguito chiamata Fondazione, ha sede legale in Milano.

2. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2
Natura e disciplina

1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.

2. La Fondazione non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai componenti dei propri organi e ai propri dipendenti.

Articolo 3
Finalità e settori d’intervento

1. Ispirandosi alle originarie finalità, la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli.

2. La Fondazione promuove inoltre studi, progetti e iniziative volte all’innovazione e al trasferimento delle tecnologie al sistema delle imprese e della pubblica amministrazione e ogni altra iniziativa e attività, anche non rientrante nei settori di cui al primo comma, purché persegua scopi di utilità sociale.

3. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio e per le Comunità delle province della Lombardia, di Novara e di Verbania, nonché in ogni altra parte del territorio e della Comunità nazionale e in campo internazionale, purché in coerenza con le proprie finalità istituzionali.

Articolo 4
Attività istituzionali

1. La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l’assegnazione di contributi a progetti e iniziative.

2. La Fondazione promuove inoltre propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite.

3. La Fondazione può esercitare, con contabilità separate, imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli.

4. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio delle imprese di cui al terzo comma.

5. La Fondazione non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento, di erogazione e comunque di sovvenzione, diretta o indiretta, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, a eccezione delle imprese strumentali di cui al terzo comma e delle cooperative sociali.

6. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l’assunzione di responsabilità illimitata.

Articolo 5
Programmazione delle attività

1. Gli indirizzi strategici, gli obiettivi specifici da perseguire, le linee e le priorità di azione, la selezione dei settori, le modalità d’intervento e i criteri generali per le erogazioni della Fondazione sono definiti dalla Commissione Centrale di Beneficenza in un documento programmatico previsionale pluriennale, aggiornato annualmente, al fine di assicurare l’efficiente utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

2. L’aggiornamento annuale del documento programmatico previsionale pluriennale viene approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza entro il mese di ottobre di ogni anno e trasmesso all’Autorità di vigilanza nei quindici giorni successivi all’approvazione.

3. Al fine di raccogliere elementi utili per la programmazione pluriennale, la Fondazione promuove annualmente, secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con regolamento, un incontro con gli Enti locali territoriali presenti sul territorio di prevalente riferimento della propria attività e con le organizzazioni senza fini di lucro ivi operanti, che perseguano le finalità di cui all’articolo 3.

Articolo 6
Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l’efficiente utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

2. L’attività erogativa è disciplinata, in conformità anche ai principi di cui al precedente comma, da un apposito regolamento, che individua in particolare le procedure volte ad assicurare la valutazione comparativa delle richieste.

3. Sulla base del documento programmatico previsionale pluriennale e dei suoi aggiornamenti annuali, il Consiglio di amministrazione specifica e rende pubblici i criteri sulla base dei quali saranno disposte le erogazioni e le altre forme di intervento della Fondazione nonché le procedure per la loro richiesta.

Articolo 7
Trasparenza delle attività

1. Ciascuna erogazione o intervento della Fondazione deve essere motivato con riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

2. Coloro che hanno presentato richiesta di erogazione o di altro intervento da parte della Fondazione hanno diritto a conoscere i motivi per i quali le loro richieste sono state respinte.

Articolo 8
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima.

2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall’Autorità di vigilanza;

b) riserve e accantonamenti facoltativi deliberati dalla Commissione Centrale di Beneficenza per stabilizzare le erogazioni conservando il valore del patrimonio, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell’effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, e sottoposti alla valutazione dell’Autorità di vigilanza;

c) eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinate all’accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore.

3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità, definite in apposito regolamento, idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

4. La Fondazione può investire il proprio patrimonio in attività che non producono redditi esclusivamente nel caso in cui tali investimenti costituiscano realizzazione degli scopi statutari. In ogni caso, tali investimenti non possono superare la quota definita nel suddetto regolamento e comunque non possono eccedere il 10% del patrimonio; tali investimenti devono essere realizzati in maniera tale da non comportare alcun rischio di diminuzione del valore del patrimonio nel tempo e devono consentire una redditività adeguata del patrimonio nel suo complesso.

5. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 9
Finanziamento delle attività

1. La Fondazione svolge le proprie attività con:

a) i redditi derivanti dall’amministrazione del patrimonio, detratti le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e le erogazioni previste da specifiche norme di legge;

b) gli eventuali avanzi di gestione;

c) gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all’accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;

d) i redditi derivanti dall’eventuale esercizio delle imprese di cui all’articolo 4, commi 3 e 4;

e) ogni altra entrata non destinata all’incremento del patrimonio.

2. La Fondazione devolve una parte di reddito non inferiore alla metà e comunque alla quota stabilita dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alla propria attività nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli.

3. La Fondazione assicura in particolare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II
Organizzazione

Capo I
Organi

Articolo 10
Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- la Commissione Centrale di Beneficenza;

- il Presidente della Fondazione;

- il Consiglio di amministrazione;

- il Collegio Sindacale;

- il Segretario Generale.

Capo II
Commissione Centrale di Beneficenza

Articolo 11
Composizione

1. La Commissione Centrale di Beneficenza è l’organo di indirizzo della Fondazione.

2. La Commissione è composta da quaranta Commissari, dei quali:

a) venti sono espressione delle comunità e del territorio di prevalente riferimento della Fondazione;

b) venti sono personalità che, con l’apporto della propria professionalità, competenza ed esperienza, siano in grado di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

3. I Commissari di cui alla lettera a) del precedente comma sono nominati dalla Commissione uscente che li sceglie:

a) uno all’interno di una terna proposta da ciascuna delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Novara, Pavia, Sondrio, Varese e Verbania;

b) tre all’interno di tre terne, uno per ciascuna terna, proposte dalla Provincia di Milano;

c) uno all’interno di una terna proposta dalla Regione Lombardia;

d) tre all’interno di tre terne, uno per ciascuna terna, proposte dal Comune di Milano;

e) uno all’interno di una terna proposta dai Presidenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Province lombarde e delle Province di Novara e Verbania.

4. I Commissari di cui alla lettera b) del precedente comma 2, sono nominati dalla Commissione Centrale di Beneficenza uscente che li sceglie secondo quanto previsto dai successivi commi.

5. Sei Commissari sono scelti:

a) uno all’interno di una terna proposta dall’Arcivescovo della Diocesi di Milano, Metropolita della Regione Lombardia;

b) uno all’interno di una terna proposta dalla Conferenza dei Rettori delle Università Lombarde;

c) uno all’interno di una terna proposta dai Presidenti degli enti pubblici e privati riconosciuti come Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ai sensi della vigente normativa e aventi sede in Lombardia;

d) uno all’interno di una terna proposta dai Presidenti dei Centri di Servizio del Volontariato della Regione Lombardia;

e) uno all’interno di una terna proposta dai Presidenti degli enti riconosciuti come Istituti culturali di interesse regionale dalla Regione Lombardia ai sensi della vigente normativa regionale;

f) uno all’interno di una terna proposta dai Presidenti delle sezioni regionali lombarde delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute di interesse nazionale dal Ministero dell’Ambiente ai sensi della vigente normativa e operanti in Lombardia.

6. Ciascun nominativo non può essere inserito in più di una delle terne di cui ai commi 3 e 5.

7. Ulteriori sette Commissari sono scelti dalla Commissione Centrale di Beneficenza uscente sulla base delle candidature avanzate, mediante presentazione di terne di nominativi in esito alla pubblicazione di apposito bando, dalle organizzazioni senza fine di lucro, operanti nei settori di cui all’articolo 3, che singolarmente o congiuntamente rispondano ai requisiti dimensionali e di rappresentatività stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 12. Ciascuna organizzazione può presentare una sola terna di nominativi.

8. I rimanenti sette Commissari sono scelti dalla Commissione Centrale di Beneficenza uscente tra personalità che per professionalità, esperienza e competenza, possano contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. Tali nomine devono in ogni caso essere effettuate in maniera tale da assicurare l’equilibrio tra le categorie di soggetti di cui al comma 2.

9. I Commissari non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati o candidati, né agiscono sotto vincolo di mandato.

Articolo 12
Procedure di nomina

1. Il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza oppure entro i trenta giorni successivi all’anticipata cessazione dalla carica di singoli Commissari, provvede ad attivare le relative procedure di nomina nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 e dal regolamento di cui al comma sesto del presente articolo.

2. I componenti della nuova Commissione devono essere in ogni caso nominati entro i quindici giorni antecedenti alla scadenza della Commissione in carica.

3. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di singoli Commissari, i sostituti sono scelti attraverso le medesime modalità e procedure mediante le quali era stato scelto il Commissario cessato dalla carica. I sostituti devono essere nominati entro quattro mesi dalla cessazione della carica dei Commissari sostituiti.

4. Qualora, entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei termini, stabiliti dal regolamento di cui al comma sesto, non siano pervenute in numero sufficiente proposte di nomina o candidature di persone in possesso dei requisiti per la nomina, la Commissione Centrale di Beneficenza provvede alle nomine, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, fino alla concorrenza di una quota non maggioritaria dei componenti l’organo. Alle eventuali ulteriori nomine provvede, entro trenta giorni dalla richiesta, l’Autorità di vigilanza.

5. Non può partecipare alla votazione di nomina che lo riguarda il Commissario uscente che sia candidato.

6. Le modalità di svolgimento delle procedure per la nomina dei Commissari, ivi comprese quelle relative alla verifica dei requisiti soggettivi e delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto. Il regolamento deve in ogni caso assicurare che siano rese pubbliche, prima della nomina, le proposte di nomina e le candidature.

7. Il Presidente fissa la riunione di insediamento della Commissione Centrale di Beneficenza di nuova nomina in una data non posteriore di oltre cinque giorni alla scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza in carica.

Articolo 13
Durata in carica e sostituzione dei Commissari

1. La Commissione Centrale di Beneficenza dura in carica sei anni a decorrere dalla data di insediamento.

2. Il mandato dei Commissari nominati in sostituzione dei componenti anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza della Commissione Centrale di Beneficenza.

Articolo 14
Ineleggibilità

1. Non possono far parte della Commissione Centrale di Beneficenza coloro che:

a) non siano residenti da almeno tre anni nel territorio di una delle province lombarde, di Novara o di Verbania, ad eccezione delle persone nominate ai sensi dell’art. 11, commi 5, 7 e 8; i non residenti non potranno in ogni caso rappresentare complessivamente più del 15% dei membri della Commissione previsti dall’articolo 11, comma 2;

b) si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile;

c) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

e) abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell’estinzione del reato;

f) non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, attraverso un’adeguata e comprovata esperienza nell’esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private, ovvero nell’esercizio di attività professionali per cui sia richiesta l’iscrizione all’Albo o nell’esercizio di attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica;

g) non siano in possesso di altri eventuali requisiti soggettivi, anche di ordine etico, necessari per garantire la tutela della Fondazione e della sua immagine.

2. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del comma precedente sono specificati nel regolamento di cui all’articolo 12, comma 6.

3. Non possono inoltre fare parte della Commissione:

a) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei medesimi;

b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei membri della Commissione uscente;

c) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;

d) i membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell’Unione europea, della Magistratura ordinaria e speciale e degli organi delle Autorità indipendenti, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;

e) i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, i componenti delle giunte regionali, provinciali e comunali e gli amministratori di altri enti locali territoriali e di loro consorzi, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di un anno;

f) i componenti degli organi di controllo sugli atti delle Regioni e degli altri enti locali territoriali, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di un anno;

g) coloro che abbiano già ricoperto la carica di Commissario per due mandati, anche non consecutivi;

h) coloro che abbiano ricoperto la carica di membro del Collegio Sindacale e che siano cessati dalla carica da meno di un anno.

Articolo 15
Incompatibilità

1. La carica di Commissario è incompatibile con:

a) la carica di componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale della Fondazione;

b) la carica di Segretario Generale della Fondazione;

c) lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, di un componente della Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale;

d) la carica di amministratore delle organizzazioni pubbliche e private non lucrative che beneficiano stabilmente di erogazioni, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione, nonché lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, dei medesimi;

e) la carica in organi di altre fondazioni di origine bancaria;

f) la carica di amministratore e lo stato di dipendente dell’ente designante;

g) la carica di amministratore, sindaco e direttore generale della società bancaria conferitaria.

Articolo 16
Decadenza e sospensione della carica

1. La Commissione Centrale di Beneficenza dichiara decaduti i Commissari che:

a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all’articolo 14;

b) incorrano in cause di incompatibilità che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi;

c) non siano intervenuti alle sedute della Commissione per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

2. La Commissione Centrale di Beneficenza dichiara sospesi dalla carica i Commissari quando:

a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall’art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.

3. In tali casi la sospensione permane per l’intera durata delle misure applicate.

Articolo 17
Competenze

1. La Commissione Centrale di Beneficenza esercita le seguenti funzioni:

a) approvare lo Statuto e le relative modifiche;

b) approvare i regolamenti previsti dallo Statuto e le relative modifiche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma, 2, lettera m);

c) approvare il documento programmatico previsionale pluriennale di cui all’articolo 5 e, entro il mese di ottobre di ogni anno, i suoi aggiornamenti annuali, garantendone l’attuazione attraverso la verifica dell’attività erogativa disposta dal Consiglio di amministrazione;

d) deliberare l’esercizio da parte della Fondazione di attività di impresa nei settori rilevanti attraverso l’istituzione di imprese strumentali o, su proposta del Consiglio di amministrazione, l’assunzione e la dismissione di partecipazioni in società operanti nei medesimi settori;

e) approvare il bilancio preventivo annuale;

f) approvare il bilancio consuntivo annuale nonché la destinazione dell’avanzo di gestione;

g) definire gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;

h) nominare i Commissari e deliberare la loro decadenza o sospensione nei casi previsti dal presente Statuto;

i) eleggere il Presidente della Fondazione e, su proposta di quest’ultimo, i Vice Presidenti;

j) eleggere, su proposta del Presidente, gli altri componenti del Consiglio di amministrazione con un’unica votazione sull’intera lista di candidati;

k) revocare il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 26; deliberare la sospensione e la decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione qualora tali misure non siano adottate dal medesimo Consiglio nei termini di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b), nonché esercitare nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;

l) autorizzare la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità dei componenti della Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale;

m) definire gli indirizzi e le direttive generali nelle società partecipate non esercenti imprese strumentali;

n) nominare i componenti del Collegio Sindacale, deliberarne la decadenza nei casi previsti dallo Statuto qualora tali misure non siano adottate dal medesimo Collegio entro trenta giorni dal verificarsi delle rispettive cause, nonché esercitare nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;

o) affidare l’incarico di revisione contabile ad apposita società;

p) deliberare l’istituzione, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, di eventuali Commissioni temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione e deliberare le eventuali norme di funzionamento delle medesime;

q) deliberare le indennità dei propri componenti e i compensi del Presidente, dei Vice Presidenti, degli altri componenti del Consiglio di amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, nonché dei componenti delle commissioni eventualmente istituite;

r) approvare, su proposta del Presidente, la relazione annuale sull’attività svolta dalla Fondazione di cui all’articolo 42, e disporne la pubblicazione e l’adeguata diffusione;

s) vigilare, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull’operato del Consiglio di amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell’attività di investimento, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti;

t) deliberare in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni.

Articolo 18
Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, si applica l’articolo 21, comma 4.

2. La Commissione Centrale di Beneficenza si riunisce, di regola, ogni due mesi e ogni volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno sei Commissari o il Collegio Sindacale.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri della Commissione e del Collegio Sindacale.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare due giorni prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

5. Alle riunioni possono assistere, senza diritto di voto, anche i membri del Consiglio di amministrazione diversi dal Presidente e dai Vice Presidenti.

6. Le riunioni possono avere luogo anche in videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale.

7. Per la valida costituzione delle adunanze della Commissione Centrale di Beneficenza è richiesto l’intervento della maggioranza degli aventi diritto al voto, non computandosi a tal fine i Commissari che sono stati sospesi ai sensi dell’articolo 16.

8. I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario Generale, sono firmati dal medesimo e dal Presidente.

9. Salvo quanto previsto dai commi successivi, la Commissione Centrale di Beneficenza delibera a maggioranza dei membri presenti aventi diritto al voto e comunque con la presenza di almeno la metà dei membri in carica.

10. Le deliberazioni di cui all’articolo 17, lettere e), f), e o) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

11. Le deliberazioni di cui all’articolo 17, lettere a), b), c), d), g), h), i), j), k), n) e t) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Se nelle prime tre votazioni non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi sulle delibere di cui all’articolo 17, lettere c), g), h), i), j) e n), la Commissione Centrale di Beneficenza è convocata in altra seduta da tenersi non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni dalla prima; in tale seduta, le delibere medesime sono adottate in prima votazione ancora con la maggioranza dei due terzi e, nelle eventuali votazioni successive, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

12. Nel caso di istituzione di Commissioni ai sensi dell’articolo 17, lettera p), l’eventuale incarico a farne parte a un membro degli organi della Fondazione deve essere concordato con l’interessato e la delibera di nomina deve contenere l’indicazione dell’eventuale compenso, determinato dopo avere sentito il Collegio Sindacale.

13. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo Commissario, a scrutinio segreto. Le votazioni di nomina dei membri degli organi della Fondazione avvengono sempre a scrutinio palese.

Articolo 19
Indennità

1. Ai componenti della Commissione Centrale di Beneficenza spettano, oltre al rimborso spese, un’indennità e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dalla Commissione medesima, sentito il Collegio Sindacale.

Capo III
Presidente della Fondazione

Articolo 20
Nomina

1.Il Presidente della Fondazione è eletto dalla Commissione Centrale di Beneficenza tra i suoi componenti entro trenta giorni dal proprio insediamento e resta in carica sino alla scadenza della Commissione che lo ha eletto.

2. Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, il Presidente della Fondazione resta in carica anche nel caso in cui si dimetta da componente della Commissione Centrale di Beneficenza.

3. Egli può essere rieletto alla carica per una sola volta.

Articolo 21
Funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Presiede il Consiglio di amministrazione. Presiede inoltre la Commissione Centrale di Beneficenza. Assicura il corretto ed efficace funzionamento dei medesimi organi. Promuove le attività della Fondazione, vigila sull’applicazione dello statuto e dei regolamenti, sovraintende all’esecuzione delle delibere della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione e al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione.

2. Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 28, comma 3, e può, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, assumere, sentito il Segretario Generale, provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di amministrazione, esclusi quelli non delegabili ai sensi dell’articolo 28, comma 3, e quelli relativi all’acquisizione e dismissione di partecipazioni. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente anziano. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente anziano, le funzioni sono esercitate dall’altro Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento anche dell’altro Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione, salvo quelle di Presidente della Commissione Centrale di Beneficenza, che sono esercitate dal Commissario più anziano. Il componente o Commissario più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d’età.

5. Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese, un’indennità fissa annua nella misura determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza.

Articolo 22
Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sono eletti, in numero di due, dalla Commissione Centrale di Beneficenza tra i propri componenti entro trenta giorni dall’insediamento.

2. Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, i Vice Presidenti restano in carica sino alla scadenza della Commissione che li ha eletti, anche nel caso in cui si dimettano da componenti della medesima.

3. I Vice Presidenti possono essere rieletti alla carica per una sola volta.

4. Ai Vice Presidenti spetta, oltre al rimborso delle spese, un’indennità fissa annua nella misura determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza.

Articolo 23
Sospensione

1. Il Presidente e i Vice Presidenti della Fondazione che non si dimettano da componenti della Commissione Centrale di Beneficenza restano sospesi da tale carica per tutta la durata del mandato, ferme restando le funzioni del Presidente di cui all’articolo 21, commi 1 e 3, e dei Vice Presidenti di cui all’articolo 21, comma 4.

Capo IV
Consiglio di amministrazione

Articolo 24
Composizione, nomina e durata in carica

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, dai Vice Presidenti e da altri sei membri nominati dalla Commissione Centrale di Beneficenza, entro trenta giorni dal proprio insediamento, tra persone aventi i requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 14, escluso quello di cui alla lettera a).

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina.

3. Il Presidente e i Vice Presidenti fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione sino a che rimangono in carica come Presidente e Vice Presidenti della Fondazione.

4. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica del Consiglio di amministrazione, il Consiglio subentrante rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio sostituito.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione diversi dal Presidente e dai Vice Presidenti possono essere nominati per non più di due mandati anche non consecutivi.

Articolo 25
Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Commissari.

2. Ove un Commissario sia eletto componente del Consiglio di amministrazione e non si dimetta dalla carica di Commissario, decade da quest’ultima.

Articolo 26
Revoca

1. Il Consiglio di amministrazione può essere anticipatamente revocato nella sua totalità dalla Commissione Centrale di Beneficenza, con unica delibera assunta su proposta di almeno un quarto dei Commissari aventi diritto al voto, nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Commissione o quando ricorra una giusta causa.

2. In tal caso, il Presidente ed i Vice Presidenti cessano di diritto anche dalle funzioni di Presidente e Vice Presidente della Commissione Centrale di Beneficenza.

3. In caso di revoca anticipata, la Commissione Centrale di Beneficenza procede, entro trenta giorni, all’elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e alla nomina degli altri componenti del Consiglio di amministrazione. Sino alla elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, resta in carica il precedente, con funzioni limitate all’ordinaria amministrazione.

Articolo 27
Decadenza e sospensione

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di decadenza e sospensione di cui all’articolo 16.

2. I medesimi decadono altresì in conseguenza dell’esercizio, nei loro confronti, dell’azione di responsabilità promossa dalla Commissione Centrale di Beneficenza nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge e dal presente Statuto da cui derivi danno per la Fondazione.

Articolo 28
Competenze

1. Competono al Consiglio di amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi della Fondazione.

2. Il Consiglio provvede in particolare a:

a) verificare la sussistenza, in capo ai propri membri, dei requisiti di appartenenza all’organo;

b) dichiarare decaduti o sospendere i propri membri, entro trenta giorni dall’accertamento della sussistenza delle rispettive cause;

c) definire i programmi operativi delle attività istituzionali, nell’ambito di quanto stabilito nel documento programmatico previsionale pluriennale e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché esercitare attività di proposta e di impulso ai fini delle decisioni della Commissione Centrale di Beneficenza;

d) predisporre e proporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della Fondazione;

e) deliberare i progetti e le singole erogazioni, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 17, lettera c);

f) amministrare il patrimonio della Fondazione nel rispetto dei criteri fissati dalla Commissione Centrale di Beneficenza e limitatamente a ciò che non viene gestito da organismi specializzati;

g) affidare eventuali incarichi di gestione del patrimonio a investitori istituzionali esterni;

h) gestire, sulla base degli indirizzi e delle direttive generali stabiliti dalla Commissione Centrale di Beneficenza ai sensi dell’articolo 17, lettera m), i diritti sociali derivanti dalle partecipazioni detenute dalla Fondazione;

i) effettuare le nomine spettanti alla Fondazione in enti ed organismi esterni;

j) deliberare l’istituzione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, di eventuali commissioni temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione, e deliberare le indennità dei loro componenti e le eventuali norme di funzionamento;

k) proporre alla Commissione Centrale di Beneficenza il regolamento disciplinante il proprio funzionamento;

l) nominare il Segretario Generale e determinare la misura del suo compenso;

m) approvare il regolamento disciplinante l’organizzazione degli Uffici della Fondazione al fine di assicurare l’efficiente utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi;

n) deliberare in materia di organizzazione e di personale.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione o al Segretario Generale le proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l) e m) del comma precedente.

Articolo 29
Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, si applica quanto previsto dall’articolo 21, comma 4.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, ogni settimana e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno tre membri o il Collegio Sindacale.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio e del Collegio Sindacale.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

5. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

6. Il Consiglio delibera a maggioranza e comunque con il voto favorevole di almeno quattro componenti.

7. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è il Segretario Generale della Fondazione.

8. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

9. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo componente, a scrutinio segreto.

10. Nel caso di istituzione di commissioni ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera j), l’eventuale incarico a farne parte a un membro degli organi della Fondazione deve essere concordato con l’interessato e la relativa delibera di nomina deve contenere l’indicazione dell’eventuale compenso, determinato dopo avere sentito il Collegio Sindacale.

Articolo 30
Indennità

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese, un’indennità fissa annua e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza.

Capo V
Collegio Sindacale

Articolo 31
Composizione, durata del mandato
e cessazione dalla carica

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Commissione Centrale di Beneficenza che li sceglie fra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per l’esercizio del controllo legale dei conti.

2. Il Collegio elegge il Presidente fra i propri componenti.

3. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti non possono essere confermati nell’incarico per più di una volta.

4. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo, questi è sostituito dal più votato fra i supplenti o, in caso di parità, dal più anziano di età, fino alla successiva riunione della Commissione Centrale di Beneficenza, che provvede all’integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme a quelli già in carica.

5. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, la Commissione Centrale di Beneficenza deve essere convocata entro trenta giorni per provvedere all’integrazione del Collegio stesso.

6. Ai membri effettivi del Collegio Sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese, un’indennità fissa annua e una medaglia per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dalla Commissione Centrale di Beneficenza.

Articolo 32
Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati Sindaci:

a) i membri della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione, nonché il Segretario Generale;

b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso dei componenti della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione della Fondazione;

c) coloro che ricoprano la carica di componente dell’organo di indirizzo, amministrazione o controllo di altre fondazioni bancarie;

d) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso dei componenti degli organi di amministrazione delle imprese eventualmente esercitate dalla Fondazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3, e degli altri enti costituiti dalla Fondazione o alla cui gestione la Fondazione partecipi in misura maggioritaria;

e) i dipendenti della Fondazione e delle imprese e degli enti di cui alla precedente lettera d);

f) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 14, comma 1, lettere b), c), d), e) e g), e comma 3.

2. Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste dall’articolo 15.

Articolo 33
Decadenza

1. Il Collegio Sindacale dichiara decaduti i propri membri che si vengano a trovare nelle situazioni di cui all’articolo 32, comma 1, nonchè nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 32, comma 2, che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. Il Collegio Sindacale dichiara inoltre decaduti i propri membri che si vengano a trovare nelle situazioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a), e b), non rilevando comunque quanto disposto dall’articolo 14, comma 1, lettera a).

3. Il Collegio Sindacale dichiara infine decaduto il proprio membro che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio o della Commissione Centrale di Beneficenza o a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione.

4. Il Sindaco dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può essere nominato per almeno cinque anni dalla data di decadenza.

Articolo 34
Competenze

1. Il Collegio Sindacale è l’organo di controllo della Fondazione.

2. Esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente per le funzioni di controllo delle società per azioni quotate in borsa.

Articolo 35
Riunioni

1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.

2. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.

3. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli Sindaci, in apposito libro. Il libro è tenuto, a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.

4. I componenti del Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle delle altre commissioni istituite dagli stessi organi.

Capo VI
Segretario Generale

Articolo 36
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo delle Fondazioni e in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica.

2. Al Segretario Generale si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per i Commissari, escluse quelle di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a) e f), e comma 3, lettere a), con esclusivo riferimento al proprio rapporto di dipendenza con la Fondazione, e g).

3. Il Segretario Generale provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed esercita inoltre le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 28, comma 3.

4. In particolare, il Segretario Generale:

a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione Centrale di Beneficenza, del Consiglio di amministrazione e delle commissioni da essi istituite;

b) su indirizzo del Presidente, istruisce gli argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio di amministrazione e della Commissione Centrale di Beneficenza e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sottoscrivendo gli atti conseguenti e necessari;

c) dirige gli uffici e il personale della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

5. Il Segretario Generale è nominato per un periodo di quattro anni e può essere confermato.

6. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni sono esercitate dal dipendente individuato dal Consiglio di amministrazione.

7. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Capo VII
Disposizioni comuni

Articolo 37
Verifica dei requisiti di appartenenza

1. Nella loro prima seduta, la Commissione Centrale di Beneficenza, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale verificano, ciascuno per i propri membri, l’eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal presente Statuto e assumono i conseguenti provvedimenti. Dell’esito di tali verifiche e dei provvedimenti adottati è data immediata comunicazione al Collegio Sindacale, che ne riferisce all’autorità di vigilanza.

2. Ciascun componente degli organi della Fondazione è tenuto a dare immediata comunicazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute e di incompatibilità che lo riguardino al Presidente dell’organo di appartenenza nonché al Presidente del Collegio Sindacale. Il Presidente del Collegio Sindacale comunica le cause che lo riguardano agli altri Sindaci.

3. Le procedure per la dichiarazione di decadenza e di sospensione sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla Commissione Centrale di Beneficenza. Nello svolgimento di tali procedure deve essere garantita la difesa dell’interessato.

Articolo 38
Conflitti d’interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell’esclusivo interesse della Fondazione stessa.

2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell’organo di appartenenza e al Presidente del Collegio Sindacale, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l’interessato può essere dichiarato decaduto dall’organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

4. I dipendenti della Fondazione che svolgono compiti di istruttoria dei programmi e delle altre delibere della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente della Fondazione e al Segretario Generale dell’esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi. Tale comunicazione è contemporaneamente inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 39
Proroga degli organi

1. La Commissione Centrale di Beneficenza, il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all’insediamento dei corrispondenti nuovi organi, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 26, comma 3.

Titolo III
Bilanci e controlli

Articolo 40
Bilanci

1. L’esercizio ha inizio l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione predispone una proposta di bilancio preventivo, che deve essere approvata dalla Commissione Centrale di Beneficenza entro il mese di novembre.

3. Nel bilancio preventivo sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.

4. Il Consiglio di amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, una proposta del bilancio dell’esercizio precedente e una relazione che illustra l’andamento della gestione, sia nel suo complesso, con riguardo alla politica degli accantonamenti e degli investimenti e, in particolare, al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio, sia nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. Entro il medesimo termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Collegio Sindacale e alla società di revisione.

5. Entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio deve essere trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e a quella della società di revisione, alla Commissione Centrale di Beneficenza.

6. Nella relazione sull’andamento dell’esercizio, il Collegio Sindacale formula le osservazioni e le proposte di propria competenza.

7. La Commissione Centrale di Beneficenza approva il bilancio d’esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e, nei 15 giorni successivi alla delibera, lo trasmette all’Autorità di vigilanza.

8. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Commissione Centrale di Beneficenza approva l’aggiornamento annuale del documento programmatico previsionale pluriennale e lo trasmette all’Autorità di vigilanza nei quindici giorni successivi all’approvazione.

Articolo 41
Società di revisione

1. La Commissione Centrale di Beneficenza affida il controllo contabile della Fondazione ad una società iscritta all’albo di cui all’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Con la medesima deliberazione viene determinato il corrispettivo spettante alla Società di revisione.

2. L’incarico dura per tre esercizi e non può essere rinnovato per più di una volta. Può essere successivamente conferito alla stessa società solo quando siano trascorsi non meno di cinque esercizi dalla cessazione dell’incarico precedente.

3. L’incarico può essere revocato dalla Commissione Centrale di Beneficenza quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico ad altra società di revisione. In caso di revoca, l’attività di revisione contabile continua ad essere svolta dalla società revocata fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.

4. Il Presidente della Fondazione informa tempestivamente l’Autorità di vigilanza dell’avvenuto incarico e di tutte le modificazioni che intervengano in ordine allo stesso.

5. La società di revisione verifica:

a) nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) che il bilancio di esercizio e le scritture contabili siano conformi alle norme che li disciplinano e che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili.

6. Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, all’attività della Società di revisione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche.

Articolo 42
Relazione annuale sull’attività della Fondazione

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, la Commissione Centrale di Beneficenza, tenuto conto di quanto riferito dal Consiglio di amministrazione, nonché delle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio Sindacale e dei riscontri della Società di revisione, rende pubblica una dettagliata relazione sull’attività svolta dalla Fondazione e sulla situazione patrimoniale della stessa.

2. Alla relazione sono allegati:

a) l’elenco completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione e dagli Enti di cui essa si avvale per lo svolgimento delle attività istituzionali, con l’indicazione dell’importo delle singole erogazioni;

b) le relazioni predisposte dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;

c) i bilanci preventivo e consuntivo;

d) l’elenco degli enti e delle società di cui la Fondazione o gli Enti di cui si avvale per lo svolgimento delle attività istituzionali detengono quote di capitale e di quelli in cui gli stessi hanno diritto alla nomina di uno o più amministratori, con l’indicazione della quota detenuta nonché del controvalore della stessa.

3. Copia della relazione è tempestivamente inviata all’Autorità di vigilanza a cura del Presidente.

Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali

Capo I
Disposizioni transitorie

Articolo 43
Nomina della nuova Commissione

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto, la Commissione Centrale di Beneficenza in carica provvede a predisporre e approvare il regolamento di cui all’articolo 12, comma 6.

2. Successivamente all’approvazione del regolamento di cui al comma precedente, il Presidente in carica, nell’osservanza di quanto previsto dagli articoli 11, 12, 17 e 18 e dal regolamento medesimo, dà senza indugio avvio alle procedure di nomina dei componenti della nuova Commissione Centrale di Beneficenza da parte della Commissione in carica.

3. Esaurite tali procedure, il Presidente convoca la nuova Commissione Centrale di Beneficenza in una data non posteriore ai cinque giorni dal compimento delle stesse.

Articolo 44
Funzionamento provvisorio
degli organi in carica

1. Gli organi della Fondazione in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto decadono da tale data.

2. La Commissione Centrale di Beneficenza e il Comitato Esecutivo continuano a esercitare, limitatamente all’ordinaria amministrazione, agli adempimenti relativi alla costituzione dei nuovi organi e agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell’Autorità di vigilanza, le competenze rispettivamente loro attribuite dal previgente Statuto sino alla data di insediamento della nuova Commissione Centrale di Beneficenza. A tale data, cessano di funzionare il Comitato Esecutivo e le commissioni consultive già costituite dalla Commissione Centrale di Beneficenza.

3. Il Presidente, il Collegio Sindacale e il Segretario Generale continuano a esercitare le competenze loro rispettivamente attribuite dal previgente Statuto sino alla nomina dei nuovi corrispondenti organi.

4. Il mandato dei componenti della Commissione Centrale di Beneficenza e del Collegio Sindacale in carica il giorno dell’approvazione del presente Statuto da parte della Commissione Centrale di Beneficenza è prorogato sino all’insediamento, rispettivamente, della nuova Commissione Centrale di Beneficenza e del nuovo Collegio Sindacale.

Articolo 45
Esercizio finanziario

1. L’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto ha scadenza al 31 dicembre 2000.

2. La Commissione Centrale di Beneficenza adotta, entro il 30 giugno 2000, l’integrazione del bilancio preventivo relativo all’ultimo trimestre di tale esercizio.

Capo II
Disposizioni finali

Articolo 46
Devoluzione dei beni

1. In caso di liquidazione della Fondazione, l’eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto secondo gli scopi statutari e con le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 47
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza.

2. Il presente Statuto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e della Regione Piemonte.



Provincia di Alessandria

Avviso pubblico riservato alle Agenzie Formative di cui all’art. 11, punti a), b), c) della L.R. 63/95 - Composizione del catalogo dell’offerta formativa per la realizzazione delle attività previste dalla Direttiva Regionale “Sperimentazione di azioni di formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati” approvata con D.G.R. n. 12-28888 del 13/12/1999, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 63/95 e della L.N. n. 236/93

Le domande redatte mediante apposita modulistica, disponibile unitamente al citato avviso pubblico integrale negli uffici provinciali, dovranno pervenire in busta chiusa entro le ore 12.00 del 5 maggio 2000 al seguente indirizzo: Provincia di Alessandria Direzione Economia e Sviluppo - Settore Lavoro e Formazione Professionale c/o Ufficio Protocollo - p.zza Libertà, 17 - AL riferimento: Formazione continua individuale Responsabile del procedimento: dott. Sergio Favretto sito Internet: www.provincia.alessandria.it

Referenti:
G. Peola M. Azzalin
W. Roggerone

Tel. 0131/304515 - Tel. 0131/304537 - Tel. 0131/304519




Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 5809 del 21 febbraio 2000; Modifiche al Regolamento del Premio Provincia Cultura - Approvazione

Il Presidente

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5809 del 21 febbraio 2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le modifiche al Regolamento del Premio Provincia Cultura.

Il Regolamento, ripubblicato all’Albo Pretorio Provinciale dal 28 marzo 2000 all’11 aprile 2000, entrerà in vigore il 12 aprile 2000.

Il Presidente
Roberto Marmo




Provincia di Asti

Avviso pubblico riservato alle Agenzie Formative di cui all’art. 11, punti a), b), c) della L.R. 63/95 - Composizione del catalogo dell’offerta formativa per la realizzazione delle attività previste dalla Direttiva Regionale “Sperimentazione di azioni di Formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati” approvata con D.G.R. n. 12-28888 del 13/12/1999, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 63/95 e della L.N. n. 236/93

Le domande redatte mediante apposita modulistica, disponibile unitamente al citato avviso pubblico integrale dovranno pervenire nel periodo 17 aprile - 5 maggio 2000 presso l’Amministrazione Provinciale di Asti, Ufficio Formazione Professionale, P.zza Alfieri 33 - Asti tel. 0141/433298 sito Internet: www.provincia.asti.it

Referenti
C. Rossi
S. Binello




Provincia di Biella

Avviso pubblico riservato alle Agenzie Formative di cui all’art. 11, punti a), b), c) della L.R. 63/95 - Composizione del catalogo dell’offerta formativa per la realizzazione delle attività previste dalla Direttiva Regionale “Sperimentazione di azioni formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati” approvata con D.G.R. n. 12-28888 del 13/12/1999, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 63/95 e della L.N. n. 236/93

Le domande redatte mediante apposita modulistica, disponibile unitamente al citato avviso pubblico integrale dovranno pervenire nel periodo 17 aprile - 5 maggio 2000 presso l’Amministrazione Provinciale di Biella, Ufficio Formazione Professionale, via Q. Sella, n. 12 - 13900 Biella tel. 015/8480751-719 sito Internet: www.provincia.biella.it

Responsabile del procedimento:
Stefania Ferrarotti




Provincia di Cuneo

Avviso pubblico riservato alle Agenzie Formative di cui all’art. 11, punti a), b), c) della L.R. 63/95 - Composizione del catalogo dell’offerta formativa per la realizzazione delle attività previste dalla Direttiva Regionale “Sperimentazione di azioni Formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati” approvata con D.G.R. n. 12-28888 del 13/12/1999, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 63/95 e della L.N. n. 236/93

Le domande redatte mediante apposita modulistica, disponibile unitamente al citato avviso pubblico integrale dovranno pervenire nel periodo 17 aprile - 5 maggio 2000 presso l’Amministrazione Provinciale di Cuneo, Settore Lavoro e Formazione Professionale, via XX Settembre, 48 - 12100 - Cuneo tel. 0171/44331 - e mail: fpcn@cnnet.it

Referente
Aldo Mondino:
(tel. n. 0171/4433263)




Provincia di Vercelli

Avviso pubblico riservato alle Agenzie Formative di cui all’art. 11, punti a), b), c) della L.R. 63/95 - Composizione del Catalogo dell’offerta formativa per la realizzazione delle attività previste dalla Direttiva Regionale “Sperimentazione di azioni di formazione continua ad iniziativa individuale per lavoratori occupati” approvata con D.G.R. n. 12-28888 del 13/12/1999, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 63/95 e della L.N. n. 236/93

Le domande, redatte mediante apposita modulistica disponibile, unitamente al citato avviso pubblico integrale, sul sito Internet www.provincia.vercelli.it e presso la Provincia di Vercelli - Ufficio Formazione Professionale, dovranno pervenire

dal 17 aprile al 5 maggio 2000

alla Provincia di Vercelli, Ufficio Formazione Professionale, Via S. Cristoforo, n. 3 - 13100 Vercelli tel. 0161/590240.

Responsabile del procedimento
Paola Banfo




Regione Piemonte

L.R. 25/94 - Rinnovo della concessione per acque minerali “Fons Salutis” in Comune di Agliano Terme (AT)

Si rende noto

che con istanza in data 31/1/2000 la Soc. Fons Salutis-Terme di Agliano S.r.l. con sede e stabilimento in Agliano Terme, Via Fonti n. 127, ha chiesto il rinnovo della concessione per acque minerali “Fons. salutis” ubicata in territorio del Comune di Agliano Terme (AT).

L’istanza in parola, corredata dalla planimetria in scala 1/10.000 dell’area interessata, sarà pubblicata all’Albo Pretorio di Agliano Terme per il periodo di quindici giorni consecutivi a decorrere dal 12/4/2000.

Eventuali opposizioni potranno essere presentate, durante il periodo di pubblicazione sopra citato, alla Segreteria del Comune interessato, oppure alla Regione Piemonte - Settore Programmazione-Sviluppo Interventi sulle Terme-Acque Minerali e Termali - Via Magneta n. 12 - 10128 Torino.

Il Dirigente di Settore
Tommaso Turinetti




Regione Piemonte

L.R. 25/94 - Rinnovo della concessione per acque minerali “Fontanino dell’Acqua Marcia” in territorio dei Comuni di Acqui Terme e Visone (AL)

Si rende noto

che con istanza in data 7/2/2000 la Soc. Terme di Acqui S.p.A., con sede e stabilimenti in Acqui Terme, Piazza Italia n. 1, ha chiesto il rinnovo della concessione per acque minerali “Fontanino dell’Acqua Marcia” in territorio dei Comuni di Acqui Terme e Visone (AL).

L’istanza in parola, corredata dalla planimetria in scala 1:10.000 dell’area interessata sarà pubblicata all’Albo Pretorio dei Comuni di Acqui Terme e Visone per il periodo di quindici giorni consecutivi dal 12/04/2000.

Eventuali opposizioni potranno essere presentate, durante il periodo di pubblicazione sopra citato, alle Segreterie dei Comuni interessati, oppure alla Regione Piemonte-Settore programmazione-Sviluppo Interventi relativi alle Terme Acque Minerali e Termali - Via Magenta n. 12 - 10128 Torino.

Il Dirigente di Settore
Tommaso Turinetti