CONSIGLIO REGIONALE

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 26

Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e dell’articolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 “Norme sulla previdenza e l’indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte” e modifica dell’articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri”.

CULTURA

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 32

Intervento della Regione a favore della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale Città di Saluzzo.

EDILIZIA SANITARIA

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 24

Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 25

Impegno finanziario per la realizzazione dell’ospedale di Alba - Bra.

MONTAGNA

Legge regionale 23 marzo 2000, n. 23

Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 “Testo Unico delle leggi sulla montagna” in attuazione del comma 2 dell’articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 “Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142". Inserimento dei Comuni di Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e Rocchetta Palafea nella Comunità montana Langa Astigiana, Val Bormida.

PARCHI E RISERVE NATURALI

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 28

Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Abrogazione della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18.

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 30

Modifica alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 “Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo”.

PARTECIPAZIONI REGIONALI

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 29

Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Monterosa 2000 S.p.A..

RIFORME ISTITUZIONALI

Legge regionale 23 marzo 2000, n. 22

Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”.

TUTELA DELL’AMBIENTE

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31

Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.

TUTELA DEL SUOLO

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 27

Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano e modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”.

Parte I
ATTI DELLO STATO


LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 23 marzo 2000, n. 22

Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori, ai sensi dell’articolo 122, quinto comma della Costituzione, con proprio decreto, trasmesso immediatamente al Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I componenti della Giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere regionale.

Art. 2.

1. Ai componenti della Giunta non Consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di trattamento indennitario nonché la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i componenti della Giunta che siano Consiglieri.

Art. 3.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 10040 del bilancio 2000.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 2000

Enzo Ghigo



Legge regionale 23 marzo 2000, n. 23

Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 “Testo Unico delle leggi sulla montagna” in attuazione del comma 2 dell’articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 “Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142". Inserimento dei Comuni di Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e Rocchetta Palafea nella Comunità montana Langa Astigiana, Val Bormida.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il numero 5), della lettera b), del comma 1, dell’articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) è sostituito dal seguente:

“5) i Comuni della Langa Astigiana, Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 2000

Enzo Ghigo



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 24

Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. E’ autorizzato l’intervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi previsti dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘Legge finanziaria 1988’), a favore delle Aziende sanitarie locali (ASL) elencate all’allegato A, per gli interventi e gli importi indicati a fianco di ciascuna azienda.

Art. 2.

(Modalità di finanziamento)

1. La concessione del finanziamento di cui all’articolo 1 è disposta, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) da ultimo modificata dalla legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12, con determinazione dirigenziale in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto in conformità all’articolo 16, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene all’ospedale nuovo di Borgosesia, il progetto dovrà tenere conto della integrazione funzionale e della complementarietà con l’ospedale pubblico di Gattinara, in particolare per quanto riguarda dimensionamento e specialità, nel pieno rispetto della legge regionale di Piano sanitario.

2. L’atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresì quello di ultimazione degli stessi in conformità alle previsioni del progetto definitivo.

3. I finanziamenti concessi in conto capitale sono erogati mediante successivi atti di liquidazione, emessi dal responsabile del procedimento, così come stabilito all’articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 3 luglio 1996, n. 40 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67).

4. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell’atto di concessione comporta la decadenza dal finanziamento, salvo nel caso di inottemperanza ai termini ivi previsti per cause non direttamente imputabili ai soggetti beneficiari. In questo caso la proroga dei termini di inizio e di ultimazione lavori può essere disposta con determinazione dirigenziale motivata.

5. Contestualmente alla pronuncia di decadenza dal finanziamento, si dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso siano state realizzate solo una parte di opere, purchè consistenti in un lotto agibile, può disporsi la riduzione del contributo solo ed esclusivamente in misura corrispondente al costo delle opere non realizzate.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione dell’articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi, ripartiti secondo le quote di cui all’allegato A; l’importo è previsto ad integrazione dello stanziamento del capitolo istituito nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione: “Erogazione a favore delle Aziende Sanitarie Locali e ospedaliere dele somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario”, con la dotazione di lire 10 miliardi per l’anno 2001 e di lire 50 miliardi per l’anno 2002 in termini di competenza e di cassa, cui si provvede con riduzioni di pari importo del capitolo 27170 dei rispettivi bilanci.

2. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 4 si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2001.

Art. 4.

(Disposizioni particolari)

1. Nelle procedure della gara per la realizzazione del nuovo ospedale, l’ASL n. 12 di Biella provvede alla copertura finanziaria dell’opera anche tramite l’alienazione dell’ospedale degli “Infermi”.

2. Nelle more dell’alienazione dell’ospedale degli “Infermi”, la regione può anticipare all’ASL n. 12 il ricavato previsto nei limiti dell’importo stimato.

Art. 5.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo

Allegato A.
(Artt. 1 e 3)

A.S.L.     Intervento     Importo (L)
A.S.L. 18     Nuovo Ospedale di Alba-Bra     20 miliardi
A.S.L. 11     Nuovo Ospedale di Borgosesia     30 miliardi
A.S.L. 13     Poliambulatori di Trecate,
    Galliate, Novara e Borgomanero     10 miliardi.



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 25

Impegno finanziario per la realizzazione dell’ospedale di Alba - Bra.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. E’ autorizzato l’intervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi recati dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘Legge finanziaria 1988’), dei fondi propri della Azienda regionale ASL 18 di Alba e di eventuali altri fondi destinati al finanziamento necessario per la realizzazione del nuovo ospedale, pubblico, Alba - Bra.

2. L’intervento regionale è stabilito in un importo massimo di lire 60 miliardi.

Art. 2.

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2001-2002 la spesa di lire 60 miliardi così ripartita: lire 10 miliardi per l’anno 2001 e lire 50 miliardi per l’anno 2002.

2. Nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2001 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: “Erogazione a favore delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere delle somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario” e con la dotazione di lire 10 miliardi per l’anno 2001 e lire 50 miliardi per l’anno 2002, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 27170 dei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 26

Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e dell’articolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 “Norme sulla previdenza e l’indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte” e modifica dell’articolo 10 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le trattenute di cui all’articolo 2 e le misure dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nonché l’ammontare dell’indennità di fine mandato di cui all’articolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l’indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte) e successive modifiche sono computate sull’indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 27/1995 è sostituito dal seguente:

“4. Al termine di ogni legislatura i Consiglieri regionali hanno facoltà di rinunciare all’assegno vitalizio per il periodo corrispondente alla legislatura stessa e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Tale facoltà si esercita con apposita domanda inoltrata all’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale.”

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 27

Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano e modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte promuove la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti a fune per l’accessibilità ai territori montani, ai fini della loro fruibilità produttiva, turistica, paesaggistica ed ambientale.

2. Tali impianti, denominati di arroccamento, collegano i capoluoghi comunali o altre località montane stabilmente abitate da almeno cento persone o dotate di almeno trecento posti letto alberghieri od extralberghieri ovvero dotati di piani di traffico orientati a ridurre l’utilizzo dell’auto per la mobilità nelle zone montane con altre località, ai fini del miglioramento della loro fruibilità produttiva, turistica, paesaggistica ed ambientale.

3. La Regione Piemonte sostiene finanziariamente gli interventi necessari per l’attivazione, la manutenzione straordinaria, la messa a norma e il potenziamento della capacità di trasporto degli impianti di cui al comma 2 purché riconosciuti di pubblica utilità e compresi in programmi di sviluppo economico locale o in atti di programmazione negoziata.

Art. 2.

(Sostituzione della lettera b)
del comma 1 dell’articolo 51
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
‘Tutela ed uso del suolo’)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l’accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; impianti a fune di arroccamento, riconosciuti di pubblica utilità.”

Art. 3.

(Interventi per la realizzazione e l’ammodernamento
degli impianti di arroccamento)

1. Per i fini di cui all’articolo 1, la Regione concede contributi in conto capitale e finanziamenti di credito agevolato per le spese di investimento. Assegna inoltre contributi per le spese di gestione. Sono finanziati in via prioritaria gli interventi finalizzati all’adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti esistenti.

2. Entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il regolamento di attuazione.

Art. 4.

(Aiuti finanziari)

1. Al fine di favorire l’accesso al credito a breve e medio termine da parte degli operatori, è autorizzata la stipulazione con l’Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.A. - di una convenzione avente l’obiettivo di creare un fondo di rotazione. Le modalità e le condizioni di utilizzazione sono definite da detta convenzione.

2. La Regione può stipulare con gli operatori convenzioni o accordi di programma che prevedano la concessione di contributi per l’esercizio degli impianti ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 (Legge generale sui trasporti e sulla viabilità), come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24, la cui entità è determinata sulla base del programma di esercizio presentato dal beneficiario.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l’anno finanziario 2000 e di lire 5 miliardi per l’anno finanziario 2001.

2. Nello stato di previsione della spesa per l’anno 2000 vengono istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato:

a) “Somme trasferite alla Finpiemonte S.p.A. per la costituzione del fondo di rotazione per favorire l’accesso al credito per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti a fune”, con la dotazione di lire 2 miliardi;

b) “Contributi nelle spese di gestione degli impianti a fune”, con la dotazione di lire 1 miliardo.

3. La dotazione dei capitoli suindicati per l’anno 2001 è stabilita rispettivamente in lire 4 miliardi per il fondo di garanzia e lire 1 miliardo per i contributi per le spese di gestione.

4. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede come segue:

a) quanto a lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 27170 con riferimento al provvedimento avente per titolo “Pianificazione e gestione urbanistica”; quanto a lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 27167, con riferimento all’accantonamento per il patto sociale e per lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 15950;

b) per l’anno 2001 mediante riduzione del capitolo 15910 per lire 1 miliardo e del capitolo 27170 per lire 4 miliardi.

5. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci con riferimento al provvedimento avente per titolo “Pianificazione e gestione urbanistica.”

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell’Unione europea sulla legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 28

Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Abrogazione della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge individua le sanzioni relative alle violazioni delle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, approvato con apposita deliberazione di Consiglio Regionale.

Art. 2.

(Sanzioni relative alle norme vincolistiche)

1. Le violazioni relative al divieto di aprire e coltivare cave sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso, così come previsto dall’articolo 9, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo), modificato dall’articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

2. Le violazioni relative al divieto di esercitare l’attività venatoria, comportano le sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dalla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

3. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila, così come previsto, dall’articolo 9, secondo comma, della l.r. 30/1980, per le violazioni relative ai divieti di:

a) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

b) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;

c) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

d) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.

4. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni, così come previsto dall’articolo 9, terzo comma, della l.r. 30/1980, per le violazioni relative ai divieti di:

a) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività della Riserva;

b) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.

Art. 3.

(Sanzioni relative agli interventi sulla vegetazione)

1. Per gli interventi eseguiti in difformità dalle previsioni relative agli interventi sulla vegetazione, si applicano le sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni.

Art. 4.

(Sanzioni relative agli interventi sui servizi
e sulle infrastrutture)

1. Per gli interventi eseguiti in difformità dalle indicazioni e dalle previsioni relative agli interventi sui servizi e sulle infrastrutture, si applicano le sanzioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti, costituendo gli stessi interventi di totale abusività.

Art. 5.

(Sanzioni relative agli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico)

1. Per gli interventi eseguiti in difformità dalle indicazioni di Piano relative al patrimonio artistico ed architettonico, si applicano le sanzioni previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), da ultimo modificata dalla legge 30 marzo 1998, n. 88.

Art. 6.

(Sanzioni relative alle norme regolamentari)

1. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila per le violazioni relative ai divieti di cui alle lettere:

a) consumare pasti al di fuori delle aree attrezzate indicate con apposita segnaletica della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;

b) abbandonare, al di fuori degli appositi contenitori, piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, da pic nic e da altre attività connesse con la fruizione della Riserva;

c) uscire dai percorsi pedonali;

d) usare apparecchi radio e televisivi nonché giradischi, mangianastri e simili; é sempre consentito l’uso degli apparecchi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso e quelli utilizzati nel corso delle funzioni religiose e durante le manifestazioni culturali, turistiche e ricreative autorizzate dall’Ente;

e) introdurre animali domestici.

2. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila per le violazioni relative ai divieti di cui alle lettere:

a) raccogliere ed uccidere qualsiasi specie della fauna erpetologica ed entomologica;

b) danneggiare arredi ed attrezzature;

c) danneggiare con scritte o incisioni il patrimonio architettonico, artistico e vegetale;

d) sostare con mezzi motorizzati al di fuori degli appositi spazi contrassegnati con segnaletica verticale e orizzontale conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da ultimo modificato dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366;

e) accendere fuochi.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b) e al comma 2, lettere a), b), c) e d), riguardano l’intero territorio della Riserva naturale; i divieti di cui al comma 1, lettere c), d), ed e) al comma 2, lettera e) sono limitati all’area del Sacro Monte.

4. Il danneggiamento degli arredi e delle attrezzature di cui al comma 2, lettera b) comporta, oltre alla sanzione amministrativa prevista, la facoltà dell’Ente di gestione della Riserva di rivalersi dei danni subiti. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

5. Qualora la violazione di cui al comma 2, lettera d) comporti grave intralcio alla circolazione o problemi di sicurezza, potrà essere effettuata la rimozione forzata del mezzo con spese di rimozione a carico del trasgressore e obbligato in solido.

6. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione, nonché la rimozione forzata del veicolo con spese di rimozione a carico del trasgressore e obbligato in solido per le violazioni relative ai divieti di accedere, sostare o fermarsi con mezzi motorizzati all’interno dell’area del piazzale di ingresso al Sacro Monte delimitato da apposita segnaletica verticale e orizzontale di divieto conforme alle norme contenute nel codice della strada. È consentito l’accesso temporaneo e limitato ai soli mezzi autorizzati dall’Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, per operazioni di carico e scarico merci. È sempre consentito l’accesso, la sosta e la fermata, esclusivamente negli appositi spazi individuati da idonea segnaletica, ai mezzi muniti di contrassegno di portatori di handicap.

7. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila per le violazioni relative al divieto di:

a) sostare o fermarsi con veicoli a motore nell’area adibita a posteggio a pagamento qualora non si ottemperi al pagamento della relativa somma, fatta esclusione per i mezzi autorizzati dall’Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;

b) sostare o fermarsi oltre il tempo per il quale è stato effettuato il pagamento.

8. Le violazioni relative al divieto di mantenere accesi, oltre il tempo necessario, i motori dei veicoli che sostano nelle aree adibite a parcheggio, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila.

9. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione, nonché la rimozione forzata del mezzo con spese di rimozione a carico del trasgressore e obbligato in solido, per le violazioni relative al divieto di accedere con qualsiasi mezzo meccanico all’interno delle mura perimetrali del complesso architettonico. È consentito l’accesso temporaneo e limitato ai soli mezzi autorizzati dall’Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo per operazioni di carico e scarico lungo la strada della funivia ed a quelli destinati ai lavori di manutenzione o restauro.

10. Le violazioni relative al divieto di accesso a particolari e determinate zone durante i lavori di manutenzione o restauro, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila.

Art. 7.

(Sanzioni relative alle norme finali)

1. Le violazioni relative al divieto di apporre qualsiasi elemento e struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività di fruizione che si svolgono nell’area della Riserva, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni, oltre all’obbligo della demolizione.

2. Le violazioni relative al divieto di costruire recinzioni che costituiscano elementi di deturpamento ambientale, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti.

Art. 8.

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 23 aprile 1991, n. 18, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo

NOTE

Note all’articolo 1

Il Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 19 marzo 1991, n. 133-4219, modificata dalla D.C.R. del 28 febbraio 2000, n. 621-3607

Note all’articolo 2

Il divieto del comma 1 corrisponde al divieto di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219

Il divieto del comma 2 corrisponde al divieto di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b)

I divieti del comma 3 corrispondono ai divieti di cui all’articolo 1, primo comma, lettere c), d), e), e g)

I divieti del comma 4 corrispondono ai divieti di cui all’articolo 1, primo comma, lettere f) ed h)

Note all’articolo 3

Le previsioni citate al comma 1 si riferiscono alle indicazione di cui all’articolo 2 della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219

Note all’articolo 4

Le indicazione e le previsioni citate al comma 1 si riferiscono alle indicazione e alle previsioni di cui all’articolo 3 della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219

Note all’articolo 5

Le indicazione citate al comma 1 si riferiscono alle indicazione di cui all’articolo 4 della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219

Note all’articolo 6

I divieti del comma 1 corrispondono ai divieti di cui all’articolo 5, primo comma, lettere b), e), e secondo comma, lettere a), b) e c), della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219, come modificata dalla D.C.R. del 28 febbraio 2000, n. 621-3607

I divieti del comma 2 corrispondono ai divieti di cui all’articolo 5, primo comma, lettere a), c), d), f), e secondo comma, lettera d).

Il divieto del comma 5 corrisponde al divieto di cui all’articolo 5, primo comma, lettera f)

I divieti del comma 6 corrispondono ai divieti di cui all’articolo 5, primo comma, lettera g)

I divieti del comma 7 corrispondono ai divieti di cui all’articolo 5, primo comma, lettera h)

Il divieto del comma 8 corrisponde al divieto di cui all’articolo 5, primo comma, lettera i)

Il divieto del comma 9 corrisponde al divieto di cui all’articolo 5, secondo comma, lettera e)

Il divieto del comma 10 corrisponde al divieto di cui all’articolo 5, terzo comma

Note all’articolo 7

Il divieto del comma 1 corrisponde al divieto di cui all’articolo 7 della Normativa allegata alla D.C.R. 19.3.1991, n. 133-4219

Il divieto del comma 2 corrisponde al divieto di cui all’articolo 8



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 29

Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Monterosa 2000 S.p.A..

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Allo scopo di favorire la valorizzazione turistica ed economica della Valsesia mediante l’impiego di investimenti idonei a consentirne il rilancio dell’offerta sciistica, la Regione partecipa, con le modalità di cui all’articolo 2, alla società per azioni Monterosa 2000 con sede in Alagna Valsesia.

2. Monterosa 2000 S.p.A. ha quale principale oggetto sociale la realizzazione di iniziative ed interventi che, nell’ambito della promozione dello sviluppo economico e sociale della Valsesia, potenzino e sviluppino le attività e i servizi comunque collegati, od utili, all’espansione del settore turistico - ricettivo.

Art. 2.

(Modalità di partecipazione)

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Regione si avvale dell’Istituto finanziario piemontese - Finpiemonte S.p.A. - attuale azionista della Monterosa 2000 S.p.A. A tal fine la Regione mette a disposizione una somma di lire 5 miliardi affinché Finpiemonte S.p.A., anche in tempi diversi, sottoscriva in nome e per conto proprio, nuove azioni emesse dalla Monterosa 2000 S.p.A. che rappresentino, al termine dell’operazione di ricapitalizzazione, non più del 30 per cento del capitale sociale.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, mediante apposito regolamento negoziale, una disciplina dei rapporti con Finpiemonte S.p.A. che, pur salvaguardando l’esigenza di piena autonomia gestionale della partecipazione, valga a garantire il punto di vista regionale relativamente agli argomenti elencati all’articolo 2365 del codice civile.

3. Nell’ambito del complessivo assetto negoziale di cui al comma 2, la Regione garantisce a Finpiemonte S.p.A. la disponibilità gratuita dei mezzi finanziari occorrenti per l’accrescimento della partecipazione prevedendone, nel contempo, la restituzione allo scioglimento della società; eventuali plusvalenze o minusvalenze patrimoniali, accertate in sede di liquidazione societaria, saranno rispettivamente a beneficio o ad onere del patrimonio regionale.

4. Il sopraddetto limite del 30 per cento si applica esclusivamente alla partecipazione societaria acquisita con i fondi stanziati dalla presente legge fermo rimanendo che la misura della partecipazione complessiva dovrà trovare concorde definizione.

Art. 3.

(Informazione e vigilanza)

1. L’andamento della gestione sociale della Monterosa 2000 S.p.A. costituisce, annualmente, oggetto di informativa alla Commissione consiliare competente da parte del Presidente della Giunta, il quale riferisce anche sulla congruenza della stessa in termini di economicità e di rispondenza alle finalità di cui all’articolo 1.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno finanziario 2000 la spesa di lire 5 miliardi.

2. All’onere relativo si provvede mediante stanziamento di pari importo su nuovo capitolo dello stato di previsione della spesa per l’anno 2000, da prevedersi nella relativa legge di bilancio e denominato: “Conferimento di quota per l’incremento della partecipazione di Finpiemonte S.p.A. nella Monterosa 2000 S.p.A.”, nonchè mediante identica riduzione delle somme iscritte al capitolo 27170.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 30

Modifica alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 “Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo”.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. I confini della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo, individuati con la cartografia in scala 1:25000 allegata alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 40, sono modificati e sostituiti da quelli individuati con la cartografia in scala 1:25000 allegata alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo

Allegato A.


















CARTOGRAFIA



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31

Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha come finalità:

a) la riduzione dell’inquinamento luminoso ed ottico nel contesto di una più generale razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica con particolare attenzione alla riduzione dei consumi e al miglioramento dell’efficienza luminosa degli impianti;

b) la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali ed in particolare delle rotte migratorie dell’avifauna dai fenomeni di inquinamento luminoso;

c) il miglioramento dell’ambiente conservando gli equilibri ecologici delle aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

d) la riduzione dei fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati da inquinamento ottico al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale;

e) la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o provinciale, nonché delle zone loro circostanti, dall’inquinamento luminoso;

f) il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali monumentali e architettonici.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge viene considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste.

2. Si intende per inquinamento ottico qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è necessario illuminare.

3. Per Piano regolatore dell’illuminazione si intende il piano che, ad integrazione del piano regolatore urbanistico generale, disciplina le nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di competenza.

Art. 3.

(Norme tecniche)

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in rifacimento, dovranno essere adeguati alle norme tecniche dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) che definiscono i requisiti di qualità dell’illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell’inquinamento luminoso.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, potrà individuare ulteriori criteri tecnici da osservare per le nuove installazioni e l’adeguamento di quelle esistenti, nonché le fattispecie da sottoporre a collaudo.

Art. 4.

(Competenze della Regione)

1. La Regione adegua ai principi della presente legge i propri regolamenti nei settori edili ed industriali e definisce appositi capitolati tipo per l’illuminazione pubblica.

2. La Regione, in coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia di efficienza energetica, favorisce l’adeguamento degli impianti esistenti alle norme antinquinamento anche attraverso apposite forme di incentivazione.

Art. 5.

(Competenze delle Province)

1. Le province definiscono apposite linee guida per l’applicazione della presente legge, con particolare riguardo alle norme tecniche di cui all’articolo 3.

2. Le province esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge; esercitano, altresì, la sorveglianza e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sugli impianti di illuminazione privati.

3. Le province intervengono, con il provento delle sanzioni di cui all’articolo 9, comma 4, a:

a) potenziare il servizio di controllo;

b) finanziare iniziative volte alla diffusione della finalità della presente legge;

c) istituire uno sportello di supporto tecnico per i comuni ai fini dell’applicazione della presente legge.

Art. 6.

(Competenze dei Comuni)

1. I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti e, facoltativamente, quelli con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, approvano Piani regolatori dell’illuminazione che, in relazione alle loro specificità territoriali, sono finalizzati a ridurre l’inquinamento luminoso ottico e a migliorare l’efficienza luminosa degli impianti.

2. I comuni che non approvano il Piano regolatore dell’illuminazione di cui al comma 1, osservano le linee guida definite dalla provincia di riferimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

3. Nell’esame delle pratiche edilizie relative a interventi di ristrutturazione o nuova costruzione, gli organi tecnici comunali verificano che gli impianti di illuminazione esterna correlati all’intervento siano conformi alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, e alle disposizioni di cui alla presente legge.

4. I comuni autorizzano, in conformità alle norme tecniche di cui all’articolo 3, la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree di cui all’articolo 8, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonché le modifiche ed estensioni di impianti esistenti.

5. I comuni controllano che, nelle aree a più elevata sensibilità, le nuove installazioni dei privati, comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge.

Art. 7.

(Deroghe)

1. Non sono in generale soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, fatti salvi i casi particolari eventualmente individuati con provvedimento della Giunta regionale, le seguenti installazioni:

a) sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l’alto;

b) sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole;

c) gli impianti che non impiegano sorgenti luminose superiori ai 25 mila lumen;

d) gli impianti di uso saltuario od eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza;

e) gli impianti destinati all’illuminazione di monumenti, edifici e siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi.

Art. 8.

(Aree a più elevata sensibilità)

1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità all’inquinamento luminoso e redige l’elenco dei comuni ricadenti in tali aree particolarmente sensibili ai fini dell’applicazione della presente legge.

2. Nella individuazione delle aree ad elevata sensibilità la Giunta regionale tiene conto della presenza di:

a) osservatori astronomici individuati su indicazioni fornite alla Società astronomica italiana (SAI) e dall’Unione astrofili Italiani (UAI);

b) aree protette, parchi e riserve naturali, oasi naturalistiche, zone umide, zone di rifugio per uccelli migratori;

c) punti di osservazione di prospettive panoramiche e aree di interesse monumentale, storico e documentale sensibili all’inquinamento ottico.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Chiunque utilizzi impianti o sorgenti luminose non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge e non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall’invito formulato dalla provincia competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 2 milioni 500 mila.

2. Nel caso in cui l’abuso avvenga all’interno delle aree ad elevata sensibilità di cui all’articolo 8, la sanzione è raddoppiata. Se l’abuso in tali aree è commesso a fini commerciali o propagandistici la sanzione è quadruplicata.

4. La provincia competente per territorio ove si verifica l’abuso provvede all’irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e dispone l’adeguamento degli impianti.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con le leggi di bilancio.

Art. 11.

(Norma finale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle installazioni previste dall’articolo 7 ed ai casi già regolati da specifiche norme.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo



Legge regionale 24 marzo 2000, n. 32

Intervento della Regione a favore della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale Città di Saluzzo.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di perseguire l’obiettivo di valorizzazione e di sviluppo del patrimonio e del potenziale di crescita musicale presente in Regione e, nel contempo, di incentivare la realizzazione di iniziative in difesa e a potenziamento dello sviluppo socio-economico piemontese, la Regione finanzia la società consortile denominata: “Scuola di alto perfezionamento musicale Città di Saluzzo - Consorzio per la formazione superiore” e ne riconosce l’interesse regionale.

Art. 2.

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale eroga i contributi entro il 31 marzo di ciascun anno valutato il programma di attività presentato, tenuto conto dei contributi che vengono erogati alla Scuola e, per gli anni successivi al primo, a seguito dell’esame del consuntivo delle attività svolte dal consorzio nel corso dell’anno precedente.

2. I contributi vengono erogati per un periodo di cinque anni.

3. I contributi previsti dalla legge sono cumulabili con altri tipi di finanziamento a qualsiasi titolo erogati.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della legge è autorizzata, per l’anno finanziario 2000, la spesa di lire 600 milioni.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000 viene istituito il capitolo con la seguente denominazione: “Spese per il funzionamento e lo sviluppo della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale” avente la dotazione di 600 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo n. 11250 del bilancio di previsione per l’anno 2000.

4. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2000

Enzo Ghigo