AGRICOLTURA
D.G.R. 10 marzo 2000, n. 10 - 29657Reg. CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Misure A, B, F6 ed F9. Adozione delle Istruzioni per lapplicazione ed apertura delle domande anche per la misura F9
COMMERCIO
Si ripubblicano, per comodità dei lettori interessati, la Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 48 - 29266, già stampata sul Bollettino Ufficiale n. 8 del 23 febbraio 200, e la Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 46 - 29536, già stampata sul Bollettino Ufficiale n. 10 dell8 marzo 2000 (Ndr)Determinazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti (art. 2, comma 1 del D.L. 29.10.1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1999, n. 496)
D.G.R. 1 marzo 2000, n. 46 - 29536Intervento sostitutivo regionale per determinare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti (L.29.12.1999, n. 496 - G.U. n. 304 del 29.12.1999)
Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 48 - 29266
Determinazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti (art. 2, comma 1 del D.L. 29.10.1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1999, n. 496)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) di determinare ai sensi dellart. 1 del D.lgs. n. 346/99 e s.m.i., i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti contenuti nellallegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante.
2) Con successivo provvedimento verrà esercitata, secondo quanto previsto nellallegato A e previa diffida, il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni che non hanno adottato propri criteri entro la data del 27/2/2000.
Il presente provvedimento verrà diffuso nella Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali di cui alla L.R. 34/98.
(omissis)
Allegato A)
CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI (ART. 1 DEL D.LGS. N. 346/99)
TITOLO I
IMPIANTI STRADALI
DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
CAPO 1 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO
COMUNALE IN ZONE OMOGENEE.
art. 1
Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione carburanti da autorizzare, è suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:
a) zona 1. Centro storico. Allinterno di tale area non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti; possono continuare lattività gli impianti esistenti purchè non deturpino il particolare pregio storico-artistico e ambientale della zona;
b) zona 2. Zone residenziali. Allinterno di tali aree possono essere installati esclusivamente nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti riconducibili a stazioni di rifornimento e stazioni di servizio con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (deposito olio lubrificante, servizio di sostituzione e riparazione gomme, grassaggio, elettrauto, officina e simili);
c) zona 3. Zone per insediamenti produttivi. Allinterno di tali aree possono essere installati esclusivamente impianti di distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazione di rifornimento e stazioni di servizio con annessi centri commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al veicolo o di centri commerciali integrati rivolti al veicolo e alla persona (possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili);
d) zona 4. Zone agricole. Allinterno di tali zone possono essere installati esclusivamente impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazione di rifornimento e stazione di servizio con la presenza di servizi per il veicolo e di servizi per la persona del tipo ristorante, oltre ad eventuali edicole, bar ecc.
CAPO 2 - PRINCIPI GENERALI
art. 2
Linstallazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia e sulle aree aventi i requisiti e le caratteristiche di cui al presente provvedimento.
art. 3
I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere dimensionati in modo da prevedere linstallazione delle benzine e del gasolio per autotrazione ed eventualmente del gas propano liquido (g.p.l.), qualora sussistano le condizioni previste dalla vigente normativa.
art. 4
Non è consentita linstallazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti in corrispondenza di tratti di strada caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.
art. 5
Qualora, per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti sia necessaria loccupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, loccupazione è soggetta a concessione e per la stessa deve essere corrisposto il relativo canone.
CAPO 3 - TUTELA DEI BENI AMBIENTALI -
ARCHITETTONICI
art. 6
Non si possono installare impianti stradali di distribuzione carburanti nei seguenti casi:
nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi della legge 1089/39 Tutela delle cose dinteresse artistico e storico;
nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico-artistico-architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
art. 7
Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 Protezione delle bellezze naturali sono consentiti solo impianti stradali di distribuzione carburanti tipo chiosco opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare limpatto visivo.
CAPO 4 - SUPERFICIE MINIMA
art. 8
Il nuovo impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere installato su una superficie non inferiore a quella prevista dallart. 8 della L. R. n. 8/99 Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Le colonnine, i serbatoi e le attrezzature relative al lavaggio devono essere posizionate ad una distanza di almeno mt. cinque dal ciglio stradale e dai confini dellimpianto stesso. Allinterno dellarea di servizio possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulottes e campers.
art. 9
La superficie da destinare alle attività complementari dellimpianto, ad esclusione delle aree occupate dalle pensiline, non può superare il 10 % della superficie complessiva dellimpianto stesso, esclusa larea occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.
art. 10
La superficie minima dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti che hanno al proprio interno attività commerciali (esercizi commerciali al dettaglio, bar, edicole, ristoranti e simili) deve essere almeno il doppio della superficie minima prevista allart. 8 della L.R. n. 8/99. Almeno la metà della superficie destinata alle suddette attività commerciali deve essere destinata a parcheggio, con un minimo di 300 mq.
CAPO 5 - SUPERFICI EDIFICABILI
art. 11
Le dimensioni delle strutture dellimpianto stradale di distribuzione carburanti devono osservare, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:
a) chiosco: deve essere dotato di servizi igienici e la superficie relativa al locale ricovero del personale addetto deve essere contenuta entro i 20 mq.;
b) stazione di rifornimento e stazione di servizio: le relative strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone allinterno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% della superficie dellimpianto, esclusa larea occupata dalla pensilina.
Non sono ammesse installazioni di punti isolati e/o appoggiati, così come descritti dallart. 4 della L.R. n. 8/99.
CAPO 6 - DISTANZE MINIME
art. 12
La distanza minima tra impianti stradali di distribuzione carburanti è quella di cui allart. 9 della L.R. n. 8/99.
art. 13
In caso di installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti allinterno di aree di pertinenza di struttura di dettaglio moderno, le distanze minime di cui allart. 9 della L.R. n.8/99 sono calcolate avendo come riferimento la mezzeria dellaccesso sulla pubblica via più vicina ad un impianto esistente della struttura di dettaglio moderno medesima, indipendentemente dal posizionamento delle strutture del punto vendita allinterno del piazzale.
CAPO 7 - ATTIVITA COMPLEMENTARI
art. 14
Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono esercitate, allinterno delle aree di servizio, nel rispetto del D.Lgs. n. 114/98, della legge n. 287/91 e dei relativi piani di settore.
CAPO 8 - ACCESSI
art. 15
Gli accessi degli impianti stradali di distribuzione carburante sono soggetti alla disciplina di cui allart. 22 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.) ed allart. 61 del relativo Regolamento.
art. 16
Gli accessi dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti localizzati sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano devono rispondere ai requisiti previsti dal N.C.d.S. per i passi carrabili.
art. 17
Gli accessi su strade di tipo B,C,D, così come definite dal N.C.d.S., per i nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, sono costituiti da corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di almeno mt. 3 (tre) e raccordate al piazzale dellimpianto con curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci). Larea occupata dalle corsie è da considerare aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo.
art. 18
Il piazzale dellimpianto di distribuzione carburanti deve essere separato dalla sede stradale da idoneo spartitraffico.
art. 19
Qualora in luogo delle banchine stradali vi siano dei marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dellimpianto stradale di distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse caratteristiche di sopralzo, cordonatura e pavimentazione dei marciapiedi stradali.
art. 20
Deve essere garantita la continuità e lintegrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali senza alterare la relativa sezione.
art. 21
Le opere di canalizzazione a servizio della strada delle quali è indispensabile la copertura, devono essere realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio e, qualora la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci), devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la manutenzione. Tali opere sono a cura e spese del titolare dellimpianto.
art. 22
Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di mt 75 (settantacinque) e mt. 60 (sessanta) e larghezza non inferiore a mt 3 (tre) raccordate al piazzale dellimpianto con curve di raggio non inferiore a mt.10 (dieci). Larea occupata dalle corsie è considerata aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo.
CAPO 9 - ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E
MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI.
art. 23
Labbattimento di alberature e piantagioni è ammesso nel caso in cui sia indispensabile per la costruzione dellaccesso allimpianto e non sia possibile prevedere un accesso in altre posizioni.
Labbattimento deve essere limitato ai soli esemplari che ostacolano il posizionamento dellaccesso ed il richiedente deve curare la reintegrazione, a proprie spese, dove indicato dal Comune.
CAPO 10 - INSEGNE
art. 24
Le insegne che insistono sullimpianto stradale di distribuzione carburanti devono avere, salvo quanto previsto dai piani comunali di arredo urbano già in atto, le seguenti caratteristiche:
1. le insegne poste parallelamente alla carreggiata devono avere superficie massima di mq. dieci;
2. le insegne su palina (supporto proprio) devono avere una superficie massima di mq. quattro;
3. tutte le insegne devono essere posizionate ad almeno metri due dal margine della carreggiata e la proiezione esterna dellinsegna stessa non deve insistere al di fuori dellarea dellimpianto;
4. se trattasi di insegne luminose, non possono essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 watt per mq. e comunque non devono provocare abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con luso dei colori adottati, soprattutto se posti in prossimità di impianti semaforici.
CAPO 11 - SEGNALETICA
art. 25
Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale), come previsto dal N.C.d.S., che deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare laccesso e luscita dellimpianto ed impedire le manovre di svolta a sinistra.
CAPO 12 - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE
art. 26
Nel caso di smantellamento e rimozione dellimpianto, deve essere richiesta la relativa autorizzazione edilizia allo smantellamento.
Lo smantellamento e la rimozione prevedono:
a) la cessazione delle attività complementari dellimpianto;
b) ladeguamento dellarea alle previsioni del P.R.G.;
c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti limpianto sopra e sotto suolo, come previsto dalla vigente normativa;
d) la bonifica del suolo.
CAPO 13 - PRESCRIZIONI A TUTELA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
DI
CARBURANTI PER USO PRIVATO
art. 27
Nellarea di rifornimento dei mezzi devono essere previsti sistemi di protezione dellinquinamento della falda idrica ( impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, sistemi di contenimento versamenti di carburante).
CAPO 14 - IMPIANTI PER NATANTI -
CLASSIFICAZIONE
art. 28
Gli impianti per natanti devono rientrare nella classificazione chiosco secondo la definizione di cui allart. 4, lettera c), della L.R. n.8/99.
Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 46 - 29536
Intervento sostitutivo regionale per determinare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti (L.29.12.1999, n. 496 - G.U. n. 304 del 29.12.1999)
A relazione dell Assessore Pichetto Fratin :
Il D.Lgs. n. 32/98, che detta norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, aveva previsto allart. 2 che i Comuni, al fine di consentire tale razionalizzazione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private individuassero, entro novanta giorni dallentrata in vigore del decreto medesimo, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree su cui poter installare detti impianti.
Tale norma è stata modificata dal D.Lgs. 8.9.1999, n. 346 ed ancora successivamente dal D.L. 29.10.1999, n. 383 convertito dalla legge 28.12.1999, n. 496, sia per quanto attiene il termine per ladozione di tali criteri che è stato portato a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 496 medesima, sia per quanto attiene la previsione che, in caso di inadempienza da parte dei Comuni, vi avrebbero provveduto le Regioni nei successivi sessanta giorni.
Con Deliberazione n. 48-29266 del 31.1.2000, la Giunta Regionale ha provveduto a determinare, prima della scadenza dei termini fissati per i Comuni dalla legge 496/99 succitata, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti prevedendo altresì che con successivo provvedimento sarebbe stato esercitato lintervento sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.
Successivamente è stata avviata una ricognizione volta a verificare il comportamento dei Comuni piemontesi circa ladozione di tale atto da cui è risultato che la maggior parte dei Comuni, dopo una adeguata informativa durante la conferenza Regione - Autonomie Locali, ha tuttavia ritenuto di non individuare criteri propri bensì di prendere a riferimento criteri regionali al riguardo.
In realtà, i provvedimenti regionali vigenti in materia, nellintento di realizzare una razionalizzazione della rete distributiva carburanti, non hanno previsto nuovi impianti di distribuzione carburanti in molti Comuni piemontesi, verificandosi attualmente, sul territorio regionale, un esubero di circa duecento impianti e, di conseguenza, un provvedimento di criteri così come invocato dal D.Lgs. 32/98 non avrebbe , per tali Comuni, ragione di essere assunto.
Inoltre molti Comuni hanno inteso attendere lemanazione dei criteri sostitutivi regionali, al fine di consentire agli operatori di settore di disporre di norme omogenee su tutto il territorio regionale.
Di conseguenza, alla scadenza del termine fissato dalle vigenti norme in materia, risulta che solo una minoranza dei Comuni interessati ha adottato un proprio atto al riguardo.
Alla luce di quanto sopra,
vista la D.G.R. n. 48 - 29266 del 31.1.2000;
visto lart. 2, comma 1 del D.Lgs. 11.2.1998. n. 32, così come modificato dallart. 1 del D.Lgs. 8.9.1999, n. 346 a sua volta modificato dallart. 2, comma 1, del D.L. 29.10.1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1999, n. 496;
La Giunta Regionale, a voti unanimi,
delibera
I criteri di cui alla D.G.R. n. 48 - 29266 del 31.1.2000 si applicano nei Comuni piemontesi che alla data del presente provvedimento non hanno adottato propri criteri per lindividuazione delle aree sulle quali possono essere localizzati gli impianti stradali di distribuzione carburanti ( art. 1 del D. Lgs. 346/98, modificato dallart. 2, comma 1 del D.L. 28.10.1999, n. 383 convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1999, n. 496).
(omissis)
Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2000, n. 10 - 29657
Reg. CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Misure A, B, F6 ed F9. Adozione delle Istruzioni per lapplicazione ed apertura delle domande anche per la misura F9
A relazione dell Assessore BODO :
Visto il Regolamento CE 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, che modifica ed abroga taluni Regolamenti e prevede una serie di Misure di aiuto per lo sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, che devono essere attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale;
Visto il Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte adottato con D.G.R. n. 10-29076 del 30.12.1999, attualmente allesame della Commissione Europea;
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 14-29233 del 31.01.2000 e n. 41-29414 del 21.02.2000, con le quali è stato deciso di procedere ad una attuazione anticipata degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte con apertura straordinaria e limitata delle domande;
Ritenuto di adottare le Istruzioni per lapplicazione relative alle misure A - Investimenti nelle aziende agricole, B - Aiuti allinsediamento di giovani agricoltori, F 6 - Misure agroambientali - azione relativa al premio allerba ed F9 - allevamento di razze locali in pericolo di estinzione e di procedere contestualmente alla apertura della presentazione delle domande di sostegno e aiuto relativamente a tali Misure;
La Giunta Regionale, unanime,
delibera
Sono approvate le Istruzioni per lapplicazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante (allegati a e b), relative alle Misure: A - Investimenti nelle aziende agricole, B - Aiuti allinsediamento di giovani agricoltori ed F - Misure agroambientali - azione F6 relativa al premio allerba ed azione F9 allevamento di razze locali in pericolo di estinzione solo per le razze ovine Savoiarda e Delle Langhe e bovina Valdostana Pezzata Nera.
E aperta la presentazione delle domande di sostegno e aiuto relativamente a tali Misure, a partire dalla data della pubblicazione della presente Deliberazione e fino alle date di scadenza indicate negli allegati a e b.
(omissis)
ALLEGATO A
REGOLAMENTO C.E. 1257/99 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 DEL PIEMONTE
MISURE:
A - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE;
B - AIUTO ALLINSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI
ATTUAZIONE ANTICIPATA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 14-29233 DEL 31.01.2000 E DELLA D.G.R. N. 41 - 29414 DEL 21.02.2000.
ISTRUZIONI PER LAPPLICAZIONE ED APERTURA DOMANDE DI SOSTEGNO / AIUTO
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE MISURE
1. PREMESSA
A - Riferimenti normativi
Le presenti disposizioni applicative definiscono quegli aspetti che il Regolamento delle Comunità Europee n 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio (di seguito Regolamento) sul sostegno allo sviluppo rurale demanda alle decisioni e scelte degli Stati membri e che non sono stati definiti nel Piano di Sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006 (di seguito Piano).
Per il resto vengono applicate le disposizioni del Regolamento e del Piano.
Le presenti disposizioni applicative sono valide solamente per la prima fase di attuazione anticipata del Piano attuata ai sensi della D.G.R. n. 14-29233 del 31.01.2000 e della D.G.R. n. 41 - 29414 del 21.02.2000.
B - Procedure generali per loperativita - Competenze
Il Regolamento prevede che il pagamento ai beneficiari dei sostegni / aiuti spettanti non venga effettuato direttamente dalla Regione ma da un apposito Organismo Pagatore, attualmente individuato nellAGEA ex AIMA.
Secondo il disposto della L.R. 17/99 Riordino dellesercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca gli interventi di sostegno e aiuto di cui alle misure A - sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e B - aiuto allinsediamento di giovani agricoltori sono gestiti dalle Province. La Regione esercita le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo, coordinamento di cui allart. 3 della L.R. 34/98.
La Regione riceve dalle Provincie gli elenchi provinciali di pratiche da liquidare e cura, dopo gli eventuali controlli, linvio degli stessi all Organismo Pagatore.
Il Comitato composto dallAssessore regionale allagricoltura, dai Presidenti delle Province e dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali agricole istituito dallart. 8 della L.R. 17/99. Riordino dellesercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca ( di seguito Comitato) assicura la concertazione, la cooperazione ed il coordinamento tra Regione e Provincie, necessari ad assicurare lapplicazione del Piano di Sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006.
Le domande di sostegno / aiuto sono presentate alle Provincie.
Le Province, con proprio provvedimento, individuano nellambito del loro ordinamento gli Uffici competenti al ricevimento, allesame ed alla definizione delle domande.
Il coordinamento dellapplicazione degli interventi di sostegno e aiuto di cui alle misure A - sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e B - aiuto allinsediamento di giovani agricoltori è competenza della Direzione Regionale XII Sviluppo dell agricoltura. La citata Direzione potrà adottare atti di indirizzo, interpretazione e disposizione tecnica e procedurale nellambito di quanto previsto dalle presenti disposizioni.
C - Attuazione anticipata
Poiché il Piano di Sviluppo rurale del Piemonte è in attesa di approvazione da parte della Commissione Europea, la presentazione delle domande di sostegno / aiuto non costituisce in alcun modo impegno per la Regione e le Provincie al finanziamento delle stesse, in quanto le Misure proposte dal Piemonte potrebbero essere modificate, ridimensionate o soppresse da parte della Commissione stessa, come pure potrebbero essere modificati i requisiti per laccesso ai finanziamenti o gli importi degli stessi.
Eventuali investimenti effettuati o impegni assunti dai richiedenti prima della approvazione del Piano da parte della Commissione Europea e prima della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di sostegno / aiuto presentata, avvengono a rischio dei richiedenti stessi.
Non essendo ancora disponibile la modulistica definitiva predisposta dalla AGEA, in via provvisoria le domande dovranno essere predisposte utilizzando la procedura informatizzata di compilazione adottata dalla Regione (agli Uffici provinciali dovranno essere presentate sia la copia cartacea che quella informatizzata).
Dopo la adozione da parte della AGEA della modulistica definitiva, i richiedenti sono tenuti, se necessario, ad adeguare i dati ed eventualmente se del caso a ripresentare la domanda stessa.
2. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Per essere ammissibili al finanziamento gli interventi non devono essere in contrasto con le linee della programmazione settoriale e territoriale regionale.
3. PROCEDURE
A - Fase provinciale e regionale
Come precedentemente indicato le domande di sostegno / aiuto vengono presentate alla Provincia competente, in forma cartacea ed informatizzata, utilizzando il software e la modulistica predisposti dalla Regione.
Nella stessa domanda potranno essere inserite più iniziative, relative sia ad investimenti fondiari che agrari.
Le domande potranno essere presentate senza allegare ulteriore documentazione; listruttoria delle domande inizierà comunque da quelle che perverranno complete di tutta la documentazione necessaria alla valutazione della domanda stessa (planimetria aziendale con identificazione delle particelle, progetti esecutivi, preventivi, computi metrici, autocertificazioni, ecc.).
Comunque tutta la documentazione tecnica esecutiva sopra citata, nel caso non sia stata presentata con la domanda di sostegno / aiuto dovrà essere presentata, pena lesclusione, a seguito delle richiesta dellufficio istruttore, nei tempi che da esso saranno assegnati (massimo 60 giorni), durante la fase istruttoria della domanda stessa.
La domanda di sostegno / aiuto sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati.
Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente a supporto della domanda di sostegno / aiuto, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti alla effettuazione delle istruttorie ed alla adozione dei provvedimenti di attribuzione del sostegno / aiuto, fatta comunque salva la facoltà per gli Uffici istruttori di effettuare i controlli ritenuti opportuni.
Listruttoria degli Uffici (con eventuale sopralluogo in azienda) dovrà concludersi entro 120 giorni dalla approvazione definitiva del Piano di Sviluppo da parte della Commissione Europea, comunicandone lesito ai richiedenti. Detti termini potranno essere prorogati da ciascuna Provincia in funzione del numero di domande pervenute.
In caso di esito positivo, la Provincia adotta il provvedimento di approvazione della domanda di sostegno / aiuto, con il quale viene altresì determinata la spesa ammessa ed il contributo massimo spettante.
Dopo leffettuazione degli investimenti e / o degli acquisti ammessi e la verifica degli stessi a collaudo (oppure dopo la verifica dellavanzamento lavori come previsto al successivo punto Forma ed ammontare degli aiuti), la Provincia determina il contributo definitivo spettante ed avvia la pratica al pagamento, con linserimento nellelenco provinciale delle pratiche da liquidare.
Lelenco di liquidazione dovrà essere redatto assicurando priorità ai pagamenti per investimenti fondiari; le pratiche da liquidare devono essere inserite in elenco nellordine col quale hanno presentato la richiesta di collaudo, in modo che, se non dovesse essere possibile il pagamento dellintero elenco, vengano pagate le aziende che per prime hanno completato gli interventi e richiesto il collaudo degli stessi .
Per gli aiuti allinsediamento la pratica viene avviata al pagamento dopo la verifica dellavvenuto insediamento e del possesso dei requisiti necessari.
B - Liquidazione da parte dell Organismo Pagatore (attualmente AGEA ex AIMA)
Il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 viene finanziato dalla sezione Garanzia del FEAOG.
La sezione Garanzia del FEAOG ha un bilancio esclusivamente annuale ed esclusivamente di cassa, che non consente in alcun modo lassunzione di impegni contabili a favore dei beneficiari .
Lanno contabile della sezione Garanzia del FEAOG va dal 16 ottobre di ogni anno al 15 ottobre dellanno successivo.
Per cui le risorse disponibili per ciascun anno (fatta eccezione per il solo anno 2000) devono essere pagate entro il 15 ottobre, pena la perdita delle stesse e la eventuale ulteriore penalizzazione per le annate successive in considerazione della performance non favorevole.
Per pagamento entro il 15 ottobre si intende leffettivo pagamento effettuato dallOrganismo Pagatore al beneficiario.
Le scadenze per linvio degli elenchi di liquidazione da parte delle Province alla Regione verranno comunicate non appena saranno pervenute indicazioni in tale senso da parte dellOrganismo Pagatore.
Eventuali elenchi che lOrganismo Pagatore per qualsiasi ragione non riuscisse materialmente a pagare entro il 15 ottobre, saranno dallo stesso messi automaticamente in pagamento in conto alla disponibilità dellanno successivo, con le negative conseguenza sopra esposte.
4. CLASSIFICAZIONE TERRITORIO
Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura valgono gli elenchi generali adottati per lattuazione del Piano.
Per esigenze di univoca identificazione e localizzazione delle aziende, conformemente alle indicazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, istitutivo dellanagrafe nazionale delle aziende agricole, nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una Provincia, le domande di sostegno / aiuto devono essere presentate, indipendentemente dalla sede legale dellazienda stessa, esclusivamente alla Provincia in cui ricade il centro aziendale (sede operativa principale) dellazienda che richiede il sostegno agli investimenti (indipendentemente da dove questi vengono realizzati) o che è oggetto dellinsediamento.
Nel caso di sedime dopera localizzato in Provincia diversa da quella del centro aziendale, la Provincia competente a ricevere e definire la domanda potrà avvalersi per listruttoria tecnica e per il sopralluogo in azienda della collaborazione della Provincia in cui ricade il sedime dopera.
Nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una zona altimetrica, per lindividuazione della zona a cui riferire lazienda, al fine di determinare lammontare dellaiuto, può essere fatto riferimento:
- per gli interventi di sostegno degli investimenti, in alternativa, alla localizzazione del centro aziendale, alla localizzazione dellintervento proposto (sedime dopera) o alla zone dove ricade la maggior parte della SAU con esclusione degli alpeggi;
- per gli aiuti allinsediamento alla localizzazione del centro aziendale oggetto dellinsediamento stesso.
5. COLLOCAZIONE TEMPORALE
DEL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI
PER LAMMISSIONE
ALLAIUTO
Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche che seguono i requisiti necessari per lammissione al sostegno / aiuto devono essere posseduti allatto della presentazione della domanda.
6. RICORRIBILITA DEI PROVVEDIMENTI
Secondo il disposto della Legge 241 /90 le Provincie nei provvedimenti di definizione delle pratiche indicano lAutorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso.
Tenendo conto del disposto della L.R. 17/99 Riordino dellesercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, contro i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile la presentazione alla Regione di ricorso gerarchico o di istanze di riesame.
7. DATI PERSONALI E SENSIBILI
La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole o di aiuto allinsediamento giovani costituisce, per la Regione e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.
8. INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE
Per la gestione delle domande di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e di aiuto allinsediamento giovani, nonché per assolvere agli obblighi di monitoraggio la Regione costituisce un apposito sistema informativo.
Le caratteristiche tecniche di tale sistema informativo saranno definite con separati provvedimenti.
9. DIVIETO DI CUMULABILITA
Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall Unione Europea o da altri Enti pubblici.
PARTE SECONDA - APERTURA DOMANDE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE
1. APERTURA DOMANDE
E aperta, dalla data della pubblicizzazione della Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del presente bando, fino alle ore 12 del 30 giugno 2000 , la presentazione delle seguenti quattro categorie di domande di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole, per i beneficiari e gli interventi per ciascuna di esse indicate:
1) apertura generale per domande di sostegno agli investimenti in aziende agricole condotte da titolari giovani di età compresa tra 18 e 40 anni, nonché da giovani in attesa di insediamento contestualmente ad una domanda di premio di insediamento;
beneficiari:
- aziende agricole singole con titolare persona fisica di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti;
- aziende agricole condotte da società di persone, , nonché cooperative agricole, iscritte al registro prefettizio - sezione agricola, in cui almeno la metà dei soci è costituita da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti.
Non sono ammissibili alla presente apertura domande straordinaria e limitata le società di capitali.
Interventi ammissibili:
Costruzione, riattamento, acquisto ed esecuzione di:
1. strutture, impianti ed attrezzature per lallevamento e relativi annessi;
2. strutture, impianti ed attrezzature fisse per il deposito, la conservazione, la trasformazione aziendale, il condizionamento e la vendita diretta dei prodotti, anche se realizzate al di fuori del centro aziendale;
3. strutture, impianti ed attrezzature per deposito macchine e prodotti agricoli;
4. miglioramento pascoli nonché adeguamento e ristrutturazione alpeggi con relativi fabbricati strutture ed attrezzature;
5. sistemazione terreno, irrigazione, viabilita poderale;
6. allacciamenti idrici ed elettrici ed impianti energia alternativa;
7. strutture e relative attrezzature fisse per coltivazioni pregiate (serre, reti antigrandine, impianti antibrina, locali deposito, ... );
8. approvvigionamenti idrici;
9. impianti e reimpianti di nocciolo e di colture floricole pluriennali ; gli impianti / reimpianti di nocciolo dovranno essere realizzati conformemente alle prescrizioni del disciplinare della I.G.P. Tonda Gentile delle Langhe ;
10. costruzione, riattamento ed acquisto di locali, macchine ed attrezzature per agriturismo, ed iniziative ad esso connesse, nei limiti previsti dalla L.R. 38/95;
11. interventi relativi al miglioramento della qualità dei prodotti ed installazione di sistemi di controllo della qualità dei prodotti stessi;
12. interventi di ristrutturazione e adeguamento igienico sanitario delle abitazioni degli imprenditori agricoli in zona di montagna.
13. reimpianti di vigneti, compatibilmente con le disposizioni che saranno adottate nel quadro della relativa Organizzazione Comune di Mercato.
acquisti di:
1. macchine (compresi mezzi stradali per trasporto merci, specificamente destinati allattività aziendale);
2. macchinari ed attrezzature;
3. bestiame da riproduzione selezionato .
4. apparecchiature informatiche (comprese il relativo software) e strumentazioni.
Sono esclusi :
- lacquisto di terreni ;
- lesecuzione di interventi relativi a case di abitazione (salvo che per interventi destinati a strutture agrituristiche nonché per interventi di ristrutturazione e adeguamento igienico sanitario delle abitazioni degli imprenditori agricoli in zona di montagna) ;
- lacquisto di macchinari e attrezzature usati ;
- lesecuzione di interventi di manutenzione.
Disposizioni particolari relative agli interventi ammissibili nel comparto frutticolo
Nel comparto frutticolo, al fine di assicurare la compatibilità degli interventi finanziabili ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale con quelli previsti ai sensi della Organizzazione Comune di Mercato, sono ammissibili i seguenti interventi:
- realizzazione di impianti di irrigazione ;
- realizzazione di difese antigrandine;
- realizzazione di impianti per la difesa dai danni da gelo e brina;
- acquisti di macchinari non specifici, diversi da quelli esclusi, di sotto elencati;
- realizzazione di strutture, impianti ed attrezzature fisse per il deposito, la conservazione, la trasformazione aziendale, il condizionamento e la vendita diretta dei prodotti, anche se realizzate al di fuori del centro aziendale;
- realizzazione di celle frigorifere;
non sono invece ammissibili i seguenti interventi (tranne che per il nocciolo, comparto per il quale sono ammissibili):
- interventi di impianto e reimpianto frutteti ed acquisto di materiale di propagazione;
- acquisti di attrezzature specifiche e macchinari specifici per :
- raccolta frutta (carri raccolta e simili);
- esecuzione di trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili);
- movimentazione e stoccaggio merci e prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili)
2) programma mirato di intervento nel comparto frutticolo per la realizzazione di impianti per la difesa dai danni da gelo e brina, in continuazione dellazione realizzata con il programma adottato con D.G.R. n. 32-26198 del 30.11.1998.
Beneficiari.
Aziende che alla data di adozione delle presenti disposizioni siano già dedite alla produzione professionale di frutta destinata alla commercializzazione , anche qualora la produzione frutticola non sia lunica o la principale produzione aziendale.
Ambito di applicazione.
Laiuto riguarda tutto il Piemonte, in zone idonee allesercizio della frutticoltura, per interventi su : melo, pero, drupacee, actinidia.
Laiuto è riservato ai frutteti con sesto di impianto razionale, già esistenti oppure da impiantare entro la primavera 2001.
Sono esclusi dallaiuto i frutteti non professionali, irrazionali, quelli misti, i prati arborati e le alberature sparse.
Interventi ammissibili .
Sono finanziabili gli interventi e/o acquisiti diretti alla realizzazione di impianti per la difesa dei frutteti dai danni da gelo e brina. Gli impianti dovranno essere realizzati con la tecnica della irrigazione a pioggia antigelo o con quella del rimescolamento meccanico degli strati dellatmosfera aventi diverse temperature ; la domanda di una azienda potrà prevedere anche luso di entrambi i sistemi, in appezzamenti diversi.
Gli impianti a pioggia antigelo potranno essere realizzati con tecnologie atte ad assicurarne lidoneità alluso anche come impianto per le irrigazioni ordinarie.
Potrà essere richiesto il finanziamento per :
- gruppi di pompaggio e relativi allacciamenti ;
- tubazioni interrate di adduzione dellacqua agli appezzamenti e di distribuzione dellacqua allinterno del frutteto e relativi allacciamenti ;
- tubazioni aeree e irrigatori soprachioma ;
- realizzazione di nuovi pozzi e relativi allacciamenti ;
- vasche di accumulo / decantazione dellacqua e relativi allacciamenti ;
- destratificatori / rimescolatori daria (detti ventoloni) e relativi annessi.
3) programma mirato di riorientamento del settore zootecnico di cui alla D.G.R. n. 51-20404 del 18.10.1999
beneficiari: aziende agricole già attive nel settore dellallevamento bovino da carne o che intendono avviare un nuovo allevamento bovino da carne, loro consorzi e cooperative, nonché , limitatamente al successivo punto b), associazioni di produttori;
interventi ammissibili (come disciplinati dalla D.G.R. n. 51-20404 del 18.10.1999) :
a) - interventi necessari alla conversione di allevamenti tradizionali (stanziali) verso il modello pastorale ( recinzioni fisse pascoli, ricoveri leggeri localizzati sui pascoli, punti di abbeverata, acquedotti e carri botte per lapprovvigionamento idrico, mungitrici carrellate, punti sale, interventi di adeguamento delle stalle esistenti alle nuove esigenze date dallallevamento in forma pastorale, acquisto di macchinari per trasemina, ...)
prescrizioni particolari: dopo la conversione al modello pastorale, lazienda dovrà avere un carico di bestiame, calcolato dividendo le UBA relativa ai bovini da carne allevati per la superficie pascoliva, inferiore alle due UBA per ettaro / anno;
b) - interventi per la realizzazione di spacci aziendali e / o interaziendali per la vendita diretta della carne prodotta (acquisto / costruzione / ristrutturazione dei fabbricati, anche in area non agricola, ed acquisto delle attrezzature necessarie)
prescrizioni particolari: le carni poste in vendita dovranno essere certificate secondo le normative vigenti.
4) programma mirato di adeguamento igienico sanitario nei comparti avicunicolo e suinicolo di cui alla D.G.R. n. 4-28312 11.10.1999
beneficiari: la presentazione delle domande è riservata alle aziende agricole che avevano già presentato domanda sul Programma adottato dalla Regione Piemonte con D.G.R n. 4-28312 11.10.1999 (Compensazioni Settore Monetario) per la concessione di contributi nei comparti avicunicolo e suinicolo e che su tale programma non avevano potuto essere finanziate per carenza di risorse, purchè in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 1257/99.
interventi ammissibili: ripresentazione ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale delle precedenti domande giacenti, esclusivamente per interventi ed acquisti già richiesti nella domanda originaria purchè gli stessi siano stati iniziati (interventi) / effettuati (acquisti) dopo il 3.01.2000.
E inoltre, per tutte le categorie di domanda, riconosciuto il pagamento delle eventuali spese generali e tecniche (spese di progettazione e simili), calcolate in percentuale sullammontare dellintervento, con le modalità ed i limiti indicati nelle Istruzioni per lapplicazione del prezzario regionale approvato con D.G.R. n. 12-29049 del 23.12.1999.
2. SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI
Come definito nel Piano, gli interventi di sostegno di cui alla presente Misura vengono concessi in riferimento ad aziende agricole che dimostrino redditività, che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.
Valgono le seguenti specificazioni :
1) Come indicato nel Piano, Si considera redditiva lazienda che garantisce un reddito netto sufficiente a remunerare adeguatamente almeno una unità di lavoro occupata a tempo pieno (di seguito reddito-soglia), indipendentemente dal numero di ULU dellazienda.
Il reddito-soglia è pari alla retribuzione contrattuale delloperaio agricolo comune.
(vale il dato del contratto collettivo provinciale 1999).
Nel caso di aziende ricadenti in zona svantaggiata ed in zona a parco o similmente vincolata, in considerazione della funzione svolta di presidio e tutela del territorio, nonché di aziende condotte da giovani insediati da meno di cinque anni, si considera redditiva lazienda che garantisce un reddito netto pari almeno al 70% del reddito-soglia.
Il reddito netto dellazienda richiedente deve essere dichiarato nella domanda di sostegno agli investimenti, compilando lapposito prospetto economico semplificato .
2) Per quanto riguarda i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali nonché per la definizione delle conoscenze e competenze professionali adeguate vale quanto indicato nel Piano.
3) Le domande di interventi di sostegno di cui alla presente Misura possono essere altresì presentate da consorzi di aziende e da cooperative agricole (iscritte al registro prefettizio - sezione agricola), per la realizzazione di investimenti / acquisti a servizio di tutte le aziende associate.
4) ... i necessari adempimenti di legge ... previsti dal Piano come requisito minimo per poter considerare imprenditoriale e professionale una azienda agricola, consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.
Per le cooperative agricole il requisito si ritiene soddisfatto con liscrizione al registro prefettizio - sezione agricola.
Lazienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai sensi del già citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, ed in subordine dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.
5) Nel caso di interventi di sostegno richiesti da società di qualsiasi natura, o da cooperative o consorzi di aziende, la durata minima prevista della società, della cooperativa o del consorzio richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.
Inoltre , dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate vi dovrà essere in azienda una persona designata alla direzione della attività agricola in possesso delle conoscenze e competenze professionali adeguate, come definite nel Piano.
3. INTERVENTI AMMISSIBILI
La domanda di sostegno può prevedere una o più iniziative fondiarie e / o agrarie.
In ogni caso, in considerazione dei meccanismi di funzionamento della sezione Garanzia del FEAOG, non è possibile prevedere una realizzazione delle iniziative dilazionata negli anni, ma tutte le iniziative richieste dovranno essere immediatamente attuate dopo la approvazione della domanda, pena lesclusione dal sostegno.
Sono ammissibili anche domande che prevedono esclusivamente acquisti di macchine e/o di bestiame.
Le iniziative di tipo agrituristico potranno essere finanziate soltanto ad imprenditori agricoli che siano in possesso dell autorizzazione allo svolgimento della attivita agrituristica prevista dalla legge regionale 38/95 o che intendano conseguirla dopo la realizzazione degli interventi per cui viene richiesto il sostegno. In tale secondo caso ai richiedenti non potranno essere corrisposti acconti ad avanzamento lavori ed il contributo spettante verrà liquidato a saldo dopo il collaudo degli interventi ed acquisti eseguiti e la verifica dellavvenuto conseguimento della citata autorizzazione allo svolgimento della attivita agrituristica.
4. FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI
A) importi ammissibili, documentazione e valutazione degli interventi
Gli aiuti vengono corrisposti sotto forma di contributi in capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa.
Limporto massimo di spesa che può essere approvato per le domande di sostegno presentate, è pari a 125.000 EURO per azienda, con il limite di 60.000 EURO per gli investimenti agrari.
Per le cooperative agricole iscritte al registro prefettizio - sezione agricola, ed i consorzi tra aziende agricole, tali limiti sono quadruplicati.
Gli interventi richiesti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare lidoneità tecnica, la congruità per lazienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Piano ed a quelli di sviluppo aziendale indicati in domanda ; la spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti allistruttoria ed alla definizione delle domande.
Limporto minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna ; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dellistruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo , non saranno ammesse al finanziamento.
Le percentuali di contributo sulla spesa ammessa sono quelle indicate nella tabella seguente:
*** Possono essere considerate aziende condotte da giovani per la concessione delle percentuali di contributo maggiorate:
- le aziende singole con titolare persona fisica di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti insediata da meno di cinque anni;
- le aziende agricole condotte da società di persone , nonché cooperative agricole, iscritte al registro prefettizio - sezione agricola, in cui almeno la metà dei soci sia rappresentata da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti insediati da meno di cinque anni.
La maggiorazione non è applicabile nel caso di società di capitali.
I macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti fondiari.
I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti agrari.
Verranno finanziati interventi e acquisti realizzati in data posteriore al 3 gennaio 2000 indipendentemente dalla data della presentazione della domanda e del sopralluogo in azienda effettuato da parte degli Uffici istruttori.
Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data di inizio lavori dovrà essere dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori) per gli interventi per i quali è necessaria concessione/autorizzazione comunale; per gli altri interventi vale la data di fatturazione.
Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle due modalità sopra indicate.
B) definizione della spesa ammessa, uso del prezzario, fatturazione degli interventi
Gli interventi che allatto del sopralluogo istruttorio dellUfficio dovessero risultare già effettuati potranno essere ammessi al contributo solo se debitamente fatturati.
Sono ammessi lavori eseguiti in proprio solo per domande di sostegno di importo totale (spesa ammessa) inferiore a 40.000 EURO ; per le domande di importo superiore tutti gli interventi effettuati dovranno essere giustificati con fattura.
Sono escluse dalla presente disposizione le spese generali e tecniche.
La fatturazione ha ordinariamente la sola funzione di permettere laccertamento della effettiva realizzazione dellintervento / acquisto richiesto e la datazione dello stesso.
Indipendentemente dagli importi fatturati, limporto della spesa ammessa per impianti, strutture, attrezzature ed infrastrutture e ordinariamente determinato sulla base del prezzario regionale approvato con D.G.R. n. 12-29049 del 23.12.1999.
Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del citato prezzario (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ... ) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per lapplicazione del prezzario regionale medesimo
c) liquidazione ad avanzamento lavori ed a saldo
Il contributo spettante allazienda verrà messo in pagamento dopo leffettuazione e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti.
Per le opere e le attrezzature fisse (escluso quindi bestiame e macchine), su richiesta dellinteressato, ad avanzamento lavori pari almeno al 50 % , potrà essere liquidata una parte del contributo corrispondende alla parte dellintervento realizzata, come indicato nel Piano.
d) vincolo di destinazione ed uso
La destinazione e luso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati (salvo la possibilita di richiedere varianti come specificato ai successivi punti) per almeno:
- 10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari.
Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dellinvestimento.
Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata lalienazione degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno .
5. LIMITAZIONI SETTORIALI
Nel comparto lattiero caseario bovino gli interventi per essere ammissibili devono essere dimensionati al quantitativo di riferimento produttivo ( quota latte ) di cui dispone lazienda (comprese le quote latte che lazienda dichiara di voler acquistare, ed il cui acquisto dovrà essere dimostrato prima del collaudo finale); al fine di assicurare uniformità di valutazione tra le diverse aziende richiedenti, la corrispondenza tra i quantitativi di latte producibili ed il numero di vacche stabulabili viene determinato in modo convenzionale sulla base di tabelle predisposte dalla Direzione Regionale XII, riportanti, per ogni razza, il valore standard di produzione annua per vacca, nelle diverse zone altimetriche e per le diverse tipologie aziendali ( tabelle produzione-capo) .
6. TEMPO PER ESECUZIONE OPERE.
Il termine massimo assegnato per lesecuzione delle opere e stabilito in 12 mesi dalla data di approvazione del sostegno, termine elevato a 18 mesi per le zone classificate montane.
Trascorso tale termine senza lavvenuta esecuzione delle opere la domanda di sostegno decade ed i provvedimenti di approvazione del sostegno sono revocati.
Per lesecuzione delle opere, salvo nei casi normati ai capoversi seguenti, non vengono concesse proroghe al periodo stabilito nel provvedimento di concessione.
In caso di mancata realizzazione dei lavori per comprovata impossibilita, comunque non dipendente dalla volonta dellinteressato, si procede nel seguente modo:
- se i lavori sono in fase di esecuzione, puo essere concessa, eccezionalmente, una proroga per un tempo massimo di 6 mesi, su apposita richiesta presentata prima della scadenza dei termini; la proroga viene concessa dallUfficio che ha curato listruttoria della pratica;
- se i lavori non sono neppure iniziati (ad esempio in caso di ritardato rilascio della concessione edilizia o di altre autorizzazioni necessarie), al fine di evitare la perdita di risorse di cui non e possibile lerogazione, i provvedimenti di approvazione del sostegno emessi vengono revocati ma il beneficiario puo chiederne la riemissione (sempreche vi sia la disponibilita finanziarie e lintervento sia ancora vigente) qualora entro un anno dalla data della revoca sia in grado di dare inizio ai lavori.
7. VARIAZIONI ATTIVITA, INIZIATIVE
ED INVESTIMENTI FINANZIATI
Varianti tecnico-costruttive alle opere.
Dopo la presentazione della domanda di sostegno, in fase istruttoria, fino alla definizione della domanda stessa da parte degli Uffici istruttori, non possono essere chieste dalla azienda agricola variazioni agli investimenti indicati in domanda.
Sono fatte salve:
- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per lazienda;
- la possibilità per le aziende agricole presentatrici delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione dellUfficio istruttore.
Dopo la approvazione della domanda, le aziende agricole possono, in caso di necessità e senza aumento di spesa, chiedere di essere autorizzate ad apportare una variante alla domanda originaria (presentando domanda preventiva corredata dal progetto completo di variante - disegni, relazione, computo metrico estimativo) allUfficio che ha istruito la pratica.
Lautorizzazione dellUfficio non è necessaria per varianti minime (variazioni di importo in aumento o diminuzione tra le opere gia autorizzate, fino al 20% di ognuna di esse; per eventuali interventi relativi ad abitazioni sono ammesse variazioni solo in diminuzione).
Lautorizzazione dellUfficio è necessaria anche per varianti successive alla realizzazione degli investimenti, fino alla scadenza del vincolo di destinazione.
8. FRODI E SOFISTICAZIONI
Sono esclusi dai benefici recati dalla presente normativa coloro che hanno subìto condanne definitive per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari.
Analogamente in caso di condanna del beneficiario per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari successiva alla concessione di una agevolazione e antecedente al collaudo finale degli interventi, compete allautorita che aveva concesso lagevolazione lemanazione di un motivato provvedimento di revoca.
9. DIVERSA DESTINAZIONE, DIVERSO
USO ED ALIENAZIONE OPERE,
ATTREZZATURE,
BESTIAME, MACCHINE -
RESTITUZIONE E RECUPERO AGEVOLAZIONI
Nei casi di:
- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature e bestiame nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilita di autorizzazioni di varianti, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di societa o societa cooperativa o di consorzi di aziende, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;
- comunque di perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti;
allUfficio che aveva concesso il contributo compete lemanazione di un motivato provvedimento di revoca.
I beneficiari sono tenuti alla restituzione delle agevolazioni ricevute.
Le modalità della restituzione, delleventuale recupero coatto nonché le maggiorazioni per interessi saranno concordate con lOrgano Pagatore.
10. AUTOSUFFICIENZA FORAGGIERA
Non sono ammissibili al sostegno le aziende che non dispongono per gli animali allevati di un livello di autosufficienza foraggiera convenzionale pari almeno al 35 % .
11. RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni a suo tempo adottate per lapplicazione dei Regolamenti CEE 2328/91 e CE 950/97.
PARTE TERZA - APERTURA DOMANDE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA AIUTO ALLINSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI
1. APERTURA DOMANDE
E aperta, dalla data della pubblicizzazione della Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione delle presenti disposizioni, fino alle ore 12 del 30 giugno 2000 , la presentazione delle domande di aiuto allinsediamento in agricoltura di giovani di età compresa tra 18 e 40 anni .
2. BENEFICIARI - SODDISFACIMENTO
DEI REQUISITI
Come definito nel Piano, gli interventi di aiuto di cui alla Misura B vengono concessi a giovani che si insediano in una azienda agricola per la prima volta, che si insediano come capo dellazienda , che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate ; linsediamento deve avvenire in aziende agricole che dimostrino redditività, che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali .
Valgono le seguenti ulteriori specificazioni :
I giovani richiedenti nei sei anni precedenti il giorno 1 gennaio 2000 non devono essere stati titolari o legali rappresentanti di azienda agricola o avere avuto comunque una posizione analoga in una azienda agricola. Fa fede in tale senso il fatto che non abbiano svolto attività agricola professionale e comunque non abbiano superato una percentuale del reddito soglia superiore al 25 % in zona di montagna e al 35 % nelle zone di collina e di pianura.
2) Linsediamento può avvenire :
a) in aziende già attive in sostituzione di uno o più titolari cedenti ;
b) in aziende di nuova formazione ;
3) Linsediamento può riguardare un giovane che si insedia in qualità di titolare unico o, congiuntamente, più giovani che si insediano nella stessa azienda quali soci di società di persone o di società cooperativa.
Non è ammesso linsediamento con costituzione da parte dei giovani di una società di capitali.
In caso di insediamento in aziende già attive condotte in forma di società di persone o di società cooperativa linsediamento si considera effettuato con il subentro del giovane ad un socio cedente, indipendentemente dalla presenza in azienda di altri soci, purchè la parte di azienda rilevata dal giovane consenta di soddisfare il requisito della redditività (dividendo il reddito dellazienda per il numero di soci, al giovane che si insedia deve corrispondere una quota di reddito almeno pari al 70 % del reddito soglia, agli altri soci del 100 % del reddito soglia).
L insediamento in aziende già attive condotte in forma di società di capitali non può essere effettuato in sostituzione pro-quota di un socio cedente ma esclusivamente con il subentro totale del giovane (o dei giovani in forma congiunta) alla preesistente società.
Comunque in caso di insediamento in cui il giovane non diventi titolare unico dellazienda agricola ma si insedi come socio di società di persone o cooperativa, linsediamente è ammissibile solo a condizione che dallatto costitutivo risulti attribuita al giovane una posizione di preminenza sugli altri soci (quale amministratore, incaricato della gestione straordinaria o simili)
4) In ogni caso :
- lazienda interessata deve essere sempre esattamente identificata in domanda ; lazienda individuata in domanda non può essere successivamente sostituita con una altra ai fini dellinsediamento, pena la decadenza della domanda di aiuto ;
- in caso di aziende che subiscono una trasformazione in occasione dellinsediamento, nella domanda di ammissione allaiuto deve essere descritta la situazione aziendale prevista a trasformazione avvenuta, al fine del raggiungimento dei requisiti richiesti .
5) Non è ammesso linsediamento :
- in azienda derivante da frazionamento avvenuto dopo il 31.12.1999 ;
- in sostituzione del coniuge ;
- in sostituzione di precedente titolare imprenditore agricolo di età inferiore a 55 anni salvo che se riconosciuto ufficialmente come portatore di una invalidità superiore al 50 %, tale da impedire la proficua conduzione dellazienda agricola ; se linsediamento avviene in azienda di nuova formazione o comunque in azienda il cui precedente titolare non è imprenditore agricolo a titolo principale, la presente clausola non si applica;
3. FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI
a) aspetti generali
Laiuto consiste nel Premio unico previsto dallart 8 del Regolamento, concesso per un importo inferiore o uguale al valore massimo previsto dal Regolamento, come specificato al successivo punto b) calcolo del valore del Premio unico;
b) calcolo del valore del Premio unico
Il Premio Unico è ordinariamente corrisposto per un importo di EURO 20.000
Il Premio Unico è corrisposto per un importo di EURO 25.000 qualora ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:
- contestuale presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti relativa allazienda oggetto dellinsediamento, approvata per un importo di spesa pari almeno a EURO 30.000, subordinatamente alla effettiva realizzazione degli interventi stessi;
- insediamento in ambito extra-familiare con acquisto dellazienda da parte di terzi con cui non vi siano rapporti di parentela, purchè latto di acquisto dellazienda sia stipulato al più tardi entro i due mesi successivi alla data dellinsediamento e preveda un esborso per lacquisto dellazienda pari almeno a EURO 20.000.
c) numero dei Premi per azienda
La Regione Piemonte verificherà con la Commissione Europea la possibilità, in caso di insediamento congiunto nella stessa azienda di due o più giovani (in forma di società di persone o di società cooperativa agricola), di concedere un Premio di Insediamento per ogni giovane, purchè l azienda rilevata consenta a ciascun giovane di soddisfare il requisito della redditività (dividendo il reddito dellazienda per il numero di soci, a ciascun giovane che si insedia deve corrispondere una quota di reddito almeno pari al 70 % del reddito soglia, agli eventuali altri soci del 100 % del reddito soglia).
In caso contrario nell insediamento congiunto nella stessa azienda di due o più giovani verrà concesso un unico premio per azienda, elevandone limporto a EURO 25.000 anche qualora non sussistano le due condizioni riportate al precedente punto b).
d) tempo per linsediamento e per la liquidazione del Premio
Linsediamento deve avvenire entro 1 anno dalla data della approvazione della domanda.
Su richiesta del beneficiario, da presentarsi prima della scadenza, potrà essere concessa una proroga massima di sei mesi, a fronte di ritardi provocati da cause indipendenti dalla volontà del richiedente.
4. VINCOLO DI PERMANENZA
I giovani che ricevono laiuto sono vincolati a mantenere, per almeno sei anni dalla data dellinsediamento, le condizioni che hanno dato diritto al premio ed a rispettare le condizioni in tale senso stabilite dal Piano (svolgimento della attività agricola come attività principale e mantenimento della titolarità o della qualità di socio in posizione prevalente).
In caso di mancato rispetto, il beneficiario è tenuto alle restituzione dellaiuto ricevuto in modo proporzionale al tempo residuo intercorrente tra il momento in cui cessa il rispetto delle condizioni e la data di scadenza dellimpegno.
5. RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura A , sostegno agli investimenti, nonché le disposizioni a suo tempo adottate per lapplicazione dei Regolamenti CEE 2328/91 e CE 950/97.
Allegato B
MISURE AGROAMBIENTALI
AZIONE F6: PREMIO ALLERBA
1 - PROCEDURE GENERALI
a) Norme tecniche dellazione
a) Settori interessati
Allevamenti di bovini, ovini, caprini, equini per le zona montana, mentre per la pianura e la collina il premio e limitato agli allevamenti con indirizzo da carne (vacche nutrici e/o soggetti da ingrasso) e ad allevamenti di ovini, caprini, equini.
b) Beneficiari
Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che adottino le azioni previste.
c) Impegni da rispettare
Gli allevatori per avere diritto al premio devono effettuare almeno 180 giorni allanno di pascolamento (in aree di pianura, di collina e di montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilita foraggere). Potranno essere ammesse durate inferiori del periodo di pascolamento (non meno di tre mesi) in zona montana con conseguente riduzione del premio.
A fronte di andamenti climatici particolari, è possibile, sentito il parere del Gruppo di lavoro per il settore zootecnico, ridurre i giorni di effettivo pascolamento senza ridurre il premio.
E comunque ammessa, in relazione allandamento climatico stagionale ed alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, una riduzione fino ad un massimo del 20% della durata del periodo di pascolo.
Il carico animale ha come unità di riferimento lUBA/ha/anno con indicazione di soglie minime di carico per fasce altimetriche che garantiscano una corretta utilizzazione dellerba.
Sulle superfici oggetto del premio potranno essere ammessi due sfalci/anno a seconda delle specifiche necessita delle zone di applicazione dellazione.
a) Localizzazione
Tutto il territorio regionale.
b) Livello dei premi
La diversificazione dei premi e commisurata alla resa foraggera dei pascoli incentivando maggiormente quelli che orientano le aziende verso lestensivizzazione dellattività zootecnica.
I valori di riferimento per il carico animale e sono così indicati:
pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno 135 euro/ha
collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno 83 euro/ha
montagna : 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno 55 euro/ha
Per lesclusivo utilizzo dei pascoli montani per il periodo di alpeggio sarà riconosciuto un premio ridotto ad ettaro purchè con carico di bestiame identico allintera durata del pascolamento (6 mesi).
b) Fasi e scadenze operative
1. Le domande devono essere presentate alle Province e Comunità Montane competenti entro il 30/4/2000, compilando il modello di domanda preventivo.
Eventuali proroghe possono essere concesse dallAssessorato con il conseguente slittamento delle scadenze degli impegni successivi.
Linteressato presenta la domanda e rispetta gli impegni a proprio rischio, non avendo nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti dellEnte pubblico qualora non dovesse esistere la necessaria disponibilità finanziaria, che comporta pertanto lapplicazione delle priorità.
1. I richiedenti possono farsi assistere per la compilazione delle domande da Enti pubblici, da Enti privati (Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni di Produttori Agricoli riconosciute, Organizzazioni cooperativistiche agricole, Associazioni di allevatori) e da Professionisti. In tali casi coloro che assistono gli agricoltori devono memorizzare i dati delle domande su supporto magnetico e trasmettere il relativo dischetto assieme alle domande alle Province. Per il solo anno 2000 i dati su supporto informatico vanno consegnati anche alla Regione Piemonte Assessorato Agricoltura Direzione Sviluppo dellagricoltura.
2. Entro 60 giorni dallapprovazione del Piano di Sviluppo Rurale da parte della Comunità Europea, la domanda verrà ripresentata utilizzando il modello approvato per le misure agroambientali e corredato della documentazione prevista.
3. Gli Uffici delle Province e delle Comunità Montane dopo lesame a tavolino della domanda e della documentazione allegata comunicano allAssessorato la situazione statistica delle domande ammissibili.
4. Listruttoria delle domande per le quali esiste la disponibilità finanziaria ed i controlli vengono effettuati dalle Province e dalle Comunità Montane.
5. In caso di insufficienti disponibilità finanziarie la Giunta Regionale adotterà le priorità per il finanziamento delle domande dopo aver effettuato una ripartizione delle disponibilità tra le varie azioni.
6. Entro il 31 luglio gli Uffici daranno comunicazione alle aziende che, a causa della carenza di risorse e della conseguente applicazione dei criteri di priorità, non potranno ottenere laiuto.
7. Non è prevista lemissione da parte degli Uffici di alcun provvedimento preventivo di approvazione del finanziamento. Le domande per le quali esiste la disponibilità finanziaria, qualora sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati e siano stati mantenuti gli impegni assunti, verranno inserite negli elenchi di liquidazione che le Province e le Comunità Montane invieranno alla Regione affinché li trasmetta allA.G.E.A. Pertanto, la mancata comunicazione preventiva da parte delle Province e delle C.M. non rappresenta silenzio-assenso.
8. Gli Uffici verificheranno le domande presentanti anomalie che lAGEA segnalerà inviando una scheda di controllo (o un file di ritorno), emessa dopo che avrà effettuato i controlli incrociati dei dati contenuti nelle domande trasmesse con i dati contenuti negli archivi informatici di cui dispone (catasto terreni, anagrafe tributaria, altri aiuti).
Gli Uffici nel corso dellanno effettueranno controlli a campione pari almeno al 5% con visita aziendale, secondo quanto specificato per ogni singolo intervento.
I controlli riguarderanno la verifica del possesso dei requisiti nonché il mantenimento degli impegni. I Settori nel corso dei controlli potranno richiedere direttamente allinteressato o acquisire dufficio la documentazione necessaria alle verifiche.
1. Effettuate le istruttorie, predisporranno lelenco di liquidazione e lo trasmetteranno entro il 1° settembre allAGEA affinché questultima effettui i pagamenti entro lanno 2000.
2. Coloro che hanno ricevuto il premio per lanno 2000 dovranno ripresentare la domanda negli anni successivi aggiornando gli impegni in caso di modifiche o confermandoli se si intende mantenerli per lanno in corso.
2 - BANDO DI APERTURA
Le domande di adesione allazione F6 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) devono essere presentate utilizzando la parte anagrafica del modello unico previsto per il PSR.
I dati tecnici specifici per lazione di cui trattasi devono essere riportati sullapposita modulistica.
Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
- modello 2/33 dellultimo controllo sanitario, dove saranno bene evidenziati gli animali che si prevede di inserire nel programma;
- eventuale certificazione sanitaria vigente in materia.
Lortofotocarta delle particelle interessate o, in alternativa gli estratti catastali, vanno tenuti agli atti dai Soggetti che assistono gli agricoltori nella presentazione delle domande.
La domanda può essere presentata agli Assessorati Agricoltura Provinciali (a cui fa capo il centro aziendale) e alle Comunità Montane tramite gli Enti individuati i quali si faranno carico di inserire su supporto magnetico i dati fondamentali (copia dei supporti magnetici dovrà essere presentata all Assessorato Agricoltura della Regione).
Gli animali destinati allazione, per essere ammessi al premio, devono avere compiuto almeno sei mesi di età e, salvo casi di eccezionali calamità naturali, rimanere al pascolo per almeno 3/6 mesi.
Entro il 30 giugno di ogni anno, i richiedenti o le Organizzazioni che li hanno assistiti al momento della presentazione della domanda, trasmettono alle Province:
- copia del modello 2/33 dellultimo controllo sanitario; per i capi da ingrasso copia della scheda di stalla;
- allegato P1 delle particelle catastali interessate al pascolamento.
Le Province e le Comunità Montane dovranno effettuare controlli a campione, sia in azienda che sui pascoli, nella misura minima del 5% dei beneficiari, per verificare il mantenimento degli impegni assunti.
Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale, in duplice copia, che, sottoscritto dal funzionario accertatore e dal richiedente o da un suo rappresentante, indichi, fra laltro:
- leventuale presenza di un rappresentante dellorganizzazione professionale che ha curato la presentazione della domanda;
- il numero dei capi constatati in azienda;
- la motivazione in ordine allaccoglimento della domanda di premio od al suo rigetto.
Copia del verbale sarà trattenuta dal richiedente o dal suo rappresentante, presente al momento della verifica e sottoscrittore del verbale, il quale, in questo caso, sarà responsabile della relativa consegna al richiedente stesso.
Fatte salve le circostanze concrete da prendere in considerazione nei singoli casi, il diritto al premio viene mantenuto se il beneficiario non ha potuto rispettare i propri impegni per i seguenti casi di forza maggiore:
a) decesso dellimprenditore;
b) incapacità professionale del beneficiario di lunga durata;
c) espropriazione di una parte rilevante della superficie agricola utile dellazienda gestita dal beneficiario, sempre che essa non fosse prevedibile al momento dellassunzione dellimpegno;
d) calamità naturale grave che colpisca in misura rilevante la superficie agricola;
e) distruzione fortuita delle risorse foraggere o dei fabbricati aziendali adibiti allallevamento;
f) epizoozia che colpisca almeno la metà degli animali della mandria o del gregge oggetto del premio
g) altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario che saranno valutati di volta in volta dalla Direzione Sviluppo dellagricoltura.
Per quanto non previsto nelle presenti procedure si rimanda a quelle generali valevoli per tutti gli interventi.
MISURE AGROAMBIENTALI
AZIONE F9: ALLEVAMENTO DI RAZZE LOCALI IN PERICOLO DI ESTINZIONE
1 - PROCEDURE GENERALI
a) Norme tecniche dellazione
a) Razze interessate
· razze ovine: delle Langhe e Savoiarda;
· razza bovina Valdostana Pezzata Nera.
Per essere ammessi al premio, gli animali devono avere compiuto almeno sei mesi di età ed essere iscritti al relativo libro genealogico o registro anagrafico.
b) Beneficiari
Allevatori singoli e associati di bestiame appartenente alle razze suindicate.
c) Impegni da rispettare
Gli allevatori per avere diritto al premio si impegnano per 5 anni:
· ad allevare in purezza capi appartenenti alle razze suindicate;
· ad iscrivere i capi oggetto dellaiuto al libro genealogico, qualora esistente, o al registro anagrafico al fine di consentire lidentificazione degli animali e leffettuazione dei controlli funzionali da parte degli organismi competenti;
· a comunicare tempestivamente per iscritto allEnte istruttore competente le variazioni intervenute dellazienda, e in particolare leventuale riduzione del numero di capi;
· a consentire agli organismi autorizzati leffettuazione dei controlli necessari per verificare lottemperanza degli obblighi assunti.
a) Localizzazione
Tutto il territorio regionale.
b) Livello dei premi
Il premio previsto è pari a 121 EURO/UBA/anno.
b) Fasi e scadenze operative
1. Gli Uffici competenti, dopo lesame delle domande (sia preliminari che definitive) e della documentazione allegata, comunicheranno allAssessorato Regionale la relativa situazione statistica.
2. Qualora le disponibilità finanziarie siano inferiori al fabbisogno risultante dalle domande di pre-adesione, la Giunta Regionale adotterà gli opportuni criteri di priorità e darà comunicazione ai richiedenti esclusi.
3. Le Province e le Comunità Montane effettueranno listruttoria ed i controlli in campo delle domande per le quali esiste la disponibilità finanziaria.
Per quanto riguarda listruttoria, gli Uffici verificheranno e, se necessario, correggeranno le anomalie che lAGEA segnalerà mediante una scheda di controllo (o un file di ritorno), emessa dopo leffettuazione dei controlli incrociati fra i dati contenuti nelle domande trasmesse e quelli contenuti negli archivi informatici di cui dispone (catasto terreni, anagrafe tributaria, altri aiuti).
Gli Enti istruttori effettueranno inoltre controlli aziendali a campione, nella misura minima del 5% delle domande, per verificare il mantenimento degli impegni assunti.
Di ogni sopralluogo verrà redatto un dettagliato verbale in duplice copia, sottoscritto dal funzionario accertatore e dal richiedente o da un suo rappresentante, che indichi fra laltro:
- leventuale presenza di un rappresentante dellorganizzazione che ha curato la presentazione della domanda;
- il numero dei capi constatati in azienda;
- lesito dellaccertamento, adeguatamente motivato, ai fini della liquidazione del premio.
Copia del verbale sarà trattenuta dal richiedente o dal suo rappresentante, presente al momento della verifica e sottoscrittore del verbale, il quale, in questo caso, sarà responsabile della relativa consegna al richiedente stesso.
Nel corso dei controlli, sia amministrativi che in campo, potrà essere richiesta direttamente allinteressato o acquisita dufficio la documentazione necessaria alle verifiche.
1. Gli Enti responsabili, al termine dellistruttoria, predisporranno gli elenchi di liquidazione e, compatibilmente con i tempi di approvazione del Piano Regionale di sviluppo rurale, li trasmetteranno alla Regione per linvio entro il 1° settembre allAGEA, affinché questultima effettui i pagamenti entro lanno 2000.
2. Coloro che avranno ricevuto il premio per lanno 2000 dovranno ripresentare domanda negli anni successivi, aggiornando gli impegni in caso di modifiche o confermandoli qualora non siano intervenute variazioni.
2 - BANDO DI APERTURA
1. Le domande di pre-adesione , compilate impiegando il modello predisposto dalla Regione, dovranno essere presentate entro il 30/4/2000 alle Province e alle Comunità Montane competenti in base alla localizzazione del centro aziendale.
Gli interessati presenteranno le domande e rispetteranno gli impegni a proprio rischio, non avendo nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti dellEnte pubblico qualora rimanessero esclusi dai pagamenti o subissero riduzioni di premio a seguito di eventuali modifiche normative, introdotte nella fase di approvazione da parte della Commissione Europea, o a causa di uninsufficiente disponibilità finanziaria e della conseguente applicazione di criteri di priorità.
2. Entro 60 giorni dallapprovazione del Piano di Sviluppo Rurale da parte della Comunità Europea, gli allevatori che avranno presentato la domanda di pre-adesione, per poter ottenere il premio, dovranno presentare ai medesimi Enti istruttori la domanda di adesione, utilizzando il modello predisposto dalla Regione corredato dalla documentazione prevista.
Alle domande di adesione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- modello 2/33 dellultimo controllo sanitario, dove saranno bene evidenziati gli animali che si prevede di inserire nel programma;
- eventuale certificazione sanitaria vigente in materia.
3. Le domande di aiuto, sia di pre-adesione che di adesione, dovranno essere corredate dai relativi supporti magnetici, predisposti mediante la procedura informatica regionale. Per la compilazione dei modelli ed il caricamento dei dati su supporto magnetico, i richiedenti potranno farsi assistere da Enti privati (Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni di Produttori Agricoli riconosciute, Organizzazioni cooperativistiche agricole, Associazioni di allevatori) e da liberi professionisti. Singoli allevatori non assistiti da tali soggetti potranno rivolgersi per linserimento dei dati direttamente agli Uffici istruttori.
4. Non è prevista lemissione da parte degli Uffici di alcun provvedimento preventivo di approvazione del finanziamento. Le domande per le quali esiste la disponibilità finanziaria, qualora sussistano i requisiti necessari e siano stati mantenuti gli impegni assunti, saranno inserite nellelenco di liquidazione che le Province e le Comunità Montane invieranno alla Regione per la trasmissione allA.G.E.A. Pertanto, la mancata comunicazione preventiva da parte delle Province e delle C.M. non rappresenta silenzio-assenso.
3 - RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono le norme contenute nel regolamento (CE) 1257/99 e nel regolamento (CE) 1570/99 relativi allo sviluppo rurale e le disposizioni generali indicate nel piano di sviluppo regionale per le misure agroambientali, nonché le disposizioni a suo tempo adottate per lapplicazione della misura D2 del Programma agroambientale di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92.
Eventuali proroghe potranno essere concesse dallAssessorato Regionale allagricoltura, con conseguente slittamento delle scadenze successive.