Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2000
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Legge regionale 6 marzo 2000, n. 17
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 Istituzione dellUfficio
del Difensore Civico.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo larticolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione
dellUfficio del Difensore Civico), è inserito il seguente:
Art. 4 bis. (Attività decentrata sul territorio)
1. Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore civico può avere
luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia
o Enti locali previa intesa con i medesimi.
Art. 2.
1. Dopo larticolo 6 della l.r. 50/81, è inserito il seguente:
Art. 6 bis. (Rappresentanza processuale)
1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei
ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore Civico spetta al Presidente
della Giunta regionale.
2. Leventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale
previo parere del Difensore civico, il quale trasmette al Presidente della
Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.
Art. 3.
1. Dopo il primo comma dellarticolo 15 della l.r. 50/81, è inserito il
seguente:
Nel caso di impedimento o congedo del Difensore civico, le funzioni, relative
ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato
dal Difensore civico.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 marzo 2000
Enzo Ghigo