Bollettino Ufficiale n. 08 del 23 / 02 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 2000, n. 39 - 29311
L.R. 73/96, art. 1 - Nuovi ed ulteriori requisiti funzionali e strutturali
per i presidi oggetto di finanziamento - Obiettivi e modalita di partecipazione
al bando - Criteri di selezione per lassegnazione dei contributi
A relazione dell Assessore DAmbrosio :
Vista la L.R. 4 settembre 1996, n. 73 per il finanziamento delle Residenze
Assistenziali Flessibili e delle Residenze Sanitarie Assistenziali che,
allart. 1 - 1° e 2° comma, prevede lassegnazione di contributi in annualità
costanti nella misura del 6% dellimporto complessivo di progetto a soggetti
pubblici e privati che operino nel territorio regionale, per lattivazione
di presidi socio- sanitari tramite la nuova realizzazione o la ristrutturazione
di immobili o presidi già esistenti;
preso atto che la legge in oggetto prevede, allart. 1 - 4° comma, che
la Regione individui i requisiti funzionali e strutturali per gli interventi
oggetto di finanziamento nonchè i criteri e le modalità per lassegnazione
dei contributi;
vista la D.G.R. 18/11/1996, n. 203-14027 con la quale sono stati definiti
i succitati requisiti per la prima assegnazione dei contributi di cui alla
L.R. 73/96 in base ai fabbisogni pregressi esistenti sul territorio regionale.
preso atto che i fondi necessari al finanziamento della presente iniziativa
sono stati prenotati sul cap. 20673 del Bilancio pluriennale del 2000 con
D.G.R. n. 48-25959 del 16/11/98;
considerato che attraverso i finanziamenti ex art. 20 L. 67/88 ed art.
1 L.R. 73/96 si realizzano un ragguardevole numero di nuovi posti letto
atti a soddisfare il fabbisogno esistente, per cui si rende necessario
privilegiare lopera di adeguamento agli standards regionali dei presidi
già esistenti riconducendoli ai requisiti strutturali e gestionali delle
DD.G.R. nn. 38-16335 del 29/6/92 e 41-42433 del 9/1/95;
preso atto che, ai sensi dellart. 1 - 5° comma della legge, devono privilegiarsi
risposte composite di assistenza sia diurna che residenziale, prevedendo
accoglienze anche differenziate che consentano lintegrazione tra servizi
sociali e sanitari;
rilevato che si rende infine necessario approvare, per le motivazioni succitate,
i requisiti strutturali e gestionali per gli interventi oggetto di finanziamento
nonché i criteri e le modalità per lassegnazione dei contributi di cui
alla L.R. 73/96, contenuti nellAllegato 1 al presente provvedimento;
tutto ciò premesso,
vista la L.R. 25.07.1994, n. 27;
vista la L.R. 04.09.1996, n. 73;
vista la D.G.R. 18.11.1996, n. 203-14027;
visto il D.Lgs. 19.06.1999, n. 229;
visto il parere espresso dal CORESA con nota n. 67 del 2/2/2000,
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
* di approvare i requisiti strutturali e gestionali per gli interventi
oggetto di finanziamento, gli obiettivi e le modalità di partecipazione
al bando nonchè i criteri e le modalità per lassegnazione dei contributi
di cui alla L.R. 73/96, contenuti nellAllegato 1 al presente provvedimento,
per farne parte integrante;
* di dare atto che lassegnazione dei contributi verrà disposta con apposito
provvedimento a seguito dellapprovazione della graduatoria di merito.
(omissis)
Allegato 1
Premessa
La situazione demografica del Piemonte si caratterizza per un livello di
invecchiamento della popolazione tra i più elevati del Paese. La richiesta
di residenzialità per persone anziane emergente dal territorio ha comportato
in questi anni, per lEnte, un duplice sforzo: da una parte si è proceduto
ad un riordino della normativa in tale settore; dallaltra a destinare
opportune risorse per riqualificare il patrimonio immobiliare esistente
e a realizzare nuove strutture idonee al soddisfacimento del crescente
fabbisogno.
In attuazione della L.R. 37/90, con DGR 29 giugno 1992, n. 38-16335 sono
state individuate le diverse tipologie di struttura assistenziale e per
ognuna di esse sono stati definiti i requisiti strutturali; con successivi
atti sono stati normati, più nel dettaglio, i presidi per le persone disabili
nonché i requisiti gestionali per il mantenimento autorizzativo di detti
servizi.
Con la stessa DGR 38/92 è stata introdotta, nel contesto regionale, una
tipologia residenziale per anziani parzialmente non autosufficienti denominata
Residenza Assistenziale Flessibile (RAF), convertibile in nuclei per anziani
auto o non autosufficienti e pertanto collocabile in quanto struttura residenziale
intermedia tra la RA e la RSA.
Le molteplici iniziative di finanziamento promosse in questi anni hanno
dunque consentito la realizzazione di un consistente numero di posti letto
che, per qualità e tipologia, soddisfano quasi integralmente il fabbisogno
complessivo esistente in termini numerici ma non in termini territoriali,
in quanto lattività costruttiva è avvenuta in modo disomogeneo e non conforme
al livello dinvecchiamento della popolazione nelle singole aree.
Il panorama che si configura è dato dallesistenza di molte strutture residenziali
per anziani, sia pubbliche che private, con una distribuzione numerica
e tipologica non sempre corrispondente alle reali necessità del territorio.
Se da un lato le strutture esistenti, o le nuove costruzioni, forniscono
un servizio mediamente alto rispetto al contesto di altre regioni, dallaltro
rimangono comunque aperte alcune questioni che riguardano:
- la creazione di una rete di strutture omogeneamente distribuita sul territorio
anche tenendo conto di quanto previsto dallart. 8 ter del D.Lgs. 229/99;
- la necessità di adeguamento ai requisiti strutturali e gestionali di
alcuni presidi alla normativa esistente;
- la realizzazione di un sistema integrato tra servizi sanitari ed assistenziali
forniti nelle strutture;
- il completamento di interventi fruenti di finanziamento ex L. 67/88 limitatamente
ad alcuni lotti funzionali;
- la risposta differenziata ai nuovi bisogni emergenti di assistenza medica,
infermieristica e riabilitativa.
Da ciò consegue che le linee guida del presente bando di finanziamento
tendono a fornire risposte alle problematiche suesposte negli ambiti territoriali
non serviti in modo sufficiente rispetto ai reali fabbisogni, risultanti
dai dati rilevati dai competenti Settori dellAssessorato alla Sanità e
allAssistenza e a tal fine sono privilegiati:
* gli interventi di ristrutturazione dei presidi esistenti, allo scopo
di concedere ad operatori pubblici o privati unulteriore occasione per
adeguare le strutture ad un regime autorizzativo che risponda ad elementi
qualitativi atti ad un loro futuro accreditamento;
* i progetti di adeguamento relativi a strutture già convenzionate con
autorizzazione in regime transitorio;
* i servizi semiresidenziali destinati ad anziani auto o parzialmente non
autosufficienti; tale scelta è dettata dalla necessità di mantenere lanziano
il più possibile nel suo ambiente familiare offrendo adeguati supporti
alla famiglia che se ne fa carico e, nel contempo, offrirgli quellinsieme
di occasioni e/o prestazioni che potenzino lautonomia ed il rapporto relazionale
con i suoi simili;
* gli interventi mirati ad offrire un servizio integrato di tipo assistenziale
e sanitario che consentano un miglior utilizzo delle strutture esistenti,
riducendo i costi di gestione.
Poiché si è, inoltre, riscontrato che nellattuazione degli interventi
costruttivi finanziati con art. 20 - 1° triennio del Piano decennale ex
L. 67/88, alcuni progetti sono stati dimensionati in funzione dei limiti
delle originarie risorse, si rende ora necessario completare gli stessi
con ulteriori opere al fine di renderli più idonei e qualificati nel contesto
del servizio che attuano; a tal fine, non sussistendo una cumulabilità
di contributi, i soggetti attuatori possono attingere nuove risorse, di
cui al presente bando, per realizzare ulteriori lotti funzionali a completamento
dellerigende R.S.A.
Le tipologie di interventi previste possono, per le motivazioni suesposte,
così riassumersi:
- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA);
- Residenza Assistenziale Flessibile (RAF);
- Centri Diurni (CD), Centri Diurni Integrati (CDI), Residenza Assistenziale
(RA); tali strutture, ai fini dellammissibilità ai contributi previsti
dal presente bando, devono essere collegate ad una RSA o ad una RAF, al
fine di realizzare una soluzione integrata di servizi socio-sanitari diurni
e residenziali (R.I.S.S.)
1. Requisiti strutturali
1.1 - Residenze sanitarie assistenziali (RSA)
Sono strutture extraospedaliere finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni
sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane prevalentemente
non autosufficienti.
Presupposto per la fruizione della residenza sanitaria assistenziale è
la comprovata mancanza di un idoneo supporto famigliare che consenta di
erogare a domicilio i trattamenti sanitari continui e lassistenza necessaria.
La capacità ricettiva non può essere inferiore a 20 e dovrà essere articolata
in nuclei da 10 o 20 ospiti, aventi uno standard dimensionale netto di
mq. 45 per soggetto.
Nel caso di presidi preesistenti sottoposti a ristrutturazione, sono ammesse
misure in eccesso o in difetto entro il 20% degli standard di riferimento.
Le Residenze Sanitarie Assistenziali si articolano, sotto il profilo funzionale,
in aree abitative, in servizi di nucleo, collettivi, sanitari, generali
ed ausiliari della RAF da 10 o 20 ospiti, di cui alla parte II° dellAllegato
approvato con DGR n. 38-16335 del 29 giugno 1992.
I servizi sanitari saranno inoltre integrati dai locali per la fisiochinesi
terapia, dal servizio di podologia, dalla palestra/spogliatoio, dal deposito
degli attrezzi ginnici e dai servizi igienici così come prescritto dal
DPCM 22 dicembre 1989.
In attuazione dei disposti contenuti nel DPR 14 gennaio 1997 è infine necessario
prevedere, per ogni nucleo residenziale, uno spazio per il deposito delle
attrezzature, carrozzine e materiale di consumo.
Qualora al piano dellarea abitativa non sia presente un ambulatorio, la
funzione può essere prevista nellambito del locale per il personale e
costituire un servizio di medicheria per gli ospiti.
1.2 Residenze assistenziali flessiblii (RAF)
Le residenze assistenziali flessibili sono strutture o reparti finalizzati
a fornire accoglienza, prestazioni assistenziali e di recupero a persone
parzialmente autosufficienti o non autosufficienti che non necessitano
di unassistenza sanitaria continua quale quella prevista nelle RSA.
Tali strutture risultano flessibili per concezione, tipologia ed organizzazione
tanto con le RSA, rispetto alle quali difettano di locali sanitari, che
con le RA rispetto alle quali i servizi di nucleo sono maggiori.
I requisiti strutturali richiesti sono stabiliti dalla DGR 29/06/1992,
n. 38-16335 al Cap. 2. Requisiti strutturali per interventi di cui al regime
definitivo.
1.3 - Centri Diurni per anziani autosufficienti (CD)
I Centri Diurni per anziani autosufficienti forniscono un servizio di assistenza
a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione,
si caratterizzano per la polifunzionalità delle prestazioni e possono essere
strutture autonome o integrazioni di presidi già esistenti.
Ai fini dellaccesso dei contributi previsti dal presente bando i CD devono
essere collegati ad una RSA o RAF, devono avere capienza massima di 20/25
utenti e disporre dei servizi collettivi, generali e sanitari previsti
per una RAF avente un nucleo abitativo da 20 posti letto.
Devono inoltre prevedere i sottoelencati spazi:
* sala riunioni (sup. media per utente: mq. 2,00)
* sala riposo/lettura (sup. media per utente: mq. 2,00)
* sala pranzo/area mini bar (sup. media per utente: mq. 2,00)
* lavanderia/stireria (sup. media per utente: mq. 0,40)
* cucina/dispensa (sup. media per utente: mq. 0,80)
Gli standards dimensionali relativi ai servizi di lavanderia/stireria e
cucina/dispensa, qualora siano già presenti nel presidio, possono essere
omessi; viceversa lingresso, dovendo ricevere gli utenti del Centro Diurno,
dovrà essere sufficientemente dimensionato al fine di contenere uno spogliatoio-guardaroba
per ognuno di essi.
Va infine ricordato che per quanto riguarda i servizi igienici per gli
utenti del Centro Diurno, potranno essere utilizzati i servizi igienici
collettivi di piano a condizione che gli stessi siano suddivisi per sesso
in due sezioni e separati da apposito antibagno. Uno dei servizi dovrà
essere dimensionato per le persone aventi ridotte o impedite capacità motorie
in cui siano garantite le manovre di una sedia a ruote necessaria per lutilizzazione
degli apparecchi sanitari.
1.4 - Centri Diurni Integrati (CDI) per anziani parzialmente non autosufficienti.
Il Cento Diurno Integrato è una struttura semi residenziale che assiste
anziani parzialmente non autosufficienti, attuando programmi riabilitativi
e socializzanti mediante linsieme combinato di prestazioni sanitarie e
socio-assistenziali; esso si differenzia dal CD per anziani autosufficienti
esclusivamente per le prestazioni sanitarie che vengono fornite.
Ai fini dellaccesso dei contributi previsti dal presente bando i CDI devono
essere collegati ad una RSA o RAF, devono avere capienza massima di 20/25
utenti e disporre dei servizi collettivi, generali e sanitari previsti
per una RAF avente un nucleo abitativo da 20 posti letto.
Per essere considerati agibili, devono inoltre prevedere i sottoelencati
spazi:
* servizi igienici per gli utenti (sup. media per utente: mq. 0,80)
* sala riunioni (sup. media per utente: mq. 2,00)
* sala riposo/lettura (sup. media per utente: mq. 2,00)
* sala pranzo/area mini bar (sup. media per utente: mq. 2,00)
* lavanderia/stireria (sup. media per utente: mq. 0,40)
* cucina/dispensa (sup. media per utente: mq. 0,80)
* bagno assistito (sup. media per utente: mq. 0,80)
* palestra riabilitativa (sup. media per utente: mq. 1,00)
Gli standards dimensionali relativi ai servizi di lavanderia/stireria,
cucina/dispensa e palestra riabilitativa, qualora già presenti nel presidio,
possono essere omessi; viceversa lingresso, dovendo ricevere gli utenti
del Centro Diurno Integrato, dovrà essere sufficientemente dimensionato
al fine di contenere uno spogliatoio-guardaroba per ognuno di essi.
Per quanto riguarda i servizi igienici, a differenza di quanto previsto
per il CD in cui possono essere utilizzati i servizi igienici collettivi
di piano, è necessario prevedere, oltre agli stessi, dei servizi igienici
specifici per gli utenti diurni che dovranno essere suddivisi per sesso
in due sezioni e separati da apposito antibagno. Essi devono contenere
ciascuno una tazza ed un lavabo nellantibagno.
Gli stessi dovranno essere dimensionati per le persone aventi ridotte o
impedite capacità motorie in cui siano garantite, con opportuni accorgimenti
spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessaria per lutilizzazione
degli apparecchi sanitari.
Deve, in particolare, essere garantito lo spazio necessario per laccostamento
laterale della sedia a ruote alla tazza e al lavabo che deve essere del
tipo a mensola. I suddetti locali dovranno essere dotati di campanello
elettrico di segnalazione, con sistema di rilevamento ubicati in luogo
appropriato, al fine di consentire limmediata percezione delleventuale
richiesta di assistenza. Ogni Centro Diurno Integrato dovrà - infine -
essere dotato di bagno assistito attrezzato con una vasca libera su tre
lati ed appoggiata con una delle testate corte alla parete, al fine di
consentire al personale di assistere lutente in modo adeguato. Sono preferibili
vasche a sedile con accesso frontale mediante paratie estraibili. Qualsiasi
tipologia di vasca adottata dovrà essere provvista di miscelatore termoscopico,
comando erogazione acqua attraverso doccetta e sistema di disinfezione.
Al fine di agevolare lentrata ed uscita dalla vasca assistita ogni bagno
dovrà essere provvisto di un solleva persone elettrico.
1.5 - Residenze Assistenziali (RA)
Le residenze assistenziali sono residenze collettive che forniscono agli
ospiti prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere
assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonchè prestazioni
dirette a recuperare e migliorare lautosufficienza.
I presidi RA dovranno possedere le caratteristiche strutturali dei presidi
o reparti RAF di cui alla DGR 38/92; i nuclei residenziali dovranno essere
convertibili in nuclei abitativi RAF e potranno essere privi dei sottoelencati
servizi di nucleo:
* locale di servizio per il personale di assistenza;
* locale soggiorno di nucleo;
* bagno assistito.
Ne consegue che la superficie complessiva di un nucleo RA (area abitativa
+ servizi di nucleo) è esattamente coincidente al nucleo RAF da 10 o 20
posti letto, salvo un aumento dei posti letto conseguenti alla riduzione
dei servizi di nucleo succitati.
Va infine ricordato che larea abitativa delle RA può anche essere composta
da alloggi per 1,2, o 3 persone anzichè da sole camere, nel quale caso
gli standards dimensionali sono contenuti nel Cap. 2 - Requisiti Strutturali
della già citata DGR 38/92.
1.6 - Residenza integrata socio-sanitaria (RISS)
La residenza integrata socio-sanitaria non costituisce una nuova tipologia
di residenza collettiva ma una soluzione integrata di servizi socio-sanitari
diurni e residenziali esistenti, destinata ad una utenza anziana.
In tal senso non è prevista specifica autorizzazione al funzionamento della
struttura, ma lautorizzazione delle diverse attività in esso operanti.
Pertanto i requisiti strutturali delle aree abitative e diurne sono quelli
individuati dalla DGR 29 giugno 1992, n. 38-16335 per quanto attiene ai
nuclei RA e RAF, dal DPCM 22 dicembre 1989, integrato da DPR 17/01/97,
per i nuclei RSA e dal presente atto per quanto riguarda i requisiti strutturali
dei Centri Diurni per anziani e dei Centri Diurni Integrati per anziani
parzialmente non autosufficienti.
2. - Requisiti gestionali
2.1 - Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
I requisiti richiesti sono stabiliti dalla DGR 9 gennaio 1995, n. 41-42433.
2.2 - Residenze Assistenziali flessibili (RAF)
I requisiti richiesti sono stabiliti dalla DGR 9 gennaio 1995, n. 41-42433.
2.3 - Centri Diurni per anziani autosufficienti (CD)
Il Centro Diurno per anziani autosufficienti ha come obiettivo:
* tutelare la salute e il benessere della persona anziana, favorendone
il mantenimento nel proprio contesto abitativo, familiare e relazionale;
* migliorare e sviluppare le capacita residue degli anziani, stimolandone
gli interessi per renderli il piu possibile attivi e partecipi alla vita
sociale.
Allinterno del Centro Diurno si possono pertanto prevedere le seguenti
attivita:
_ servizio di assistenza alla persona
_ servizio di vitto
_ attivita di animazione
_ attivita occupazionali
_ cure estetiche
In relazione al tipo di utenza prevista e alle attivita prospettate, si
richiedono le seguenti figure professionali:
n. 1 operatori ADEST ogni 10 utenti
n. 1 animatore professionale part-time
Possono essere utilizzate altre risorse quali: volontariato, obiettori
di coscienza, inserimenti lavorativi, etc.
Deve essere, inoltre, garantita la funzione di coordinamento del Centro
Diurno.
Dovrà altresì essere previsto il servizio di trasporto degli anziani che
lo richiedono dalla propria abitazione al Centro Diurno.
Il progetto potrà prevedere anche altri apporti professionali, qui non
indicati, e diversificati rapporti operatori/utenti, anche in relazione
alle attività che si intendono proporre.
In particolare, in caso di necessita potra essere richiesta la presenza
di una figura con competenze professionali di carattere sanitario, quale
linfermiere professionale, da reperirsi nella struttura residenziale di
riferimento.
2.4 Centri Diurni Integrati (CDI)
Il Centro Diurno Integrato è un servizio semiresidenziale destinato ad
anziani parzialmente non autosufficienti, collocato in posizione mediana
nel modello assistenziale comprendente la residenzialità continuativa e
lassistenza domiciliare integrata, dalla quale, di norma, si accede al
Centro stesso.
Gli obiettivi perseguiti sono:
* tutelare la salute e il benessere della persona anziana, al fine di recuperarne
lautonomia e favorirne il mantenimento nel proprio contesto abitativo,
familiare e relazionale;
* fornire un supporto ai nuclei familiari che, pur subendo un forte condizionamento
nel normale svolgimento della vita professionale e relazionale dovuto alla
presenza di una persona anziana con bisogni assistenziali di una certa
rilevanza, sono disponibili a mantenere il parente a domicilio e necessitano,
pertanto, di appoggio significativo nelle ore diurne;
* migliorare e sviluppare le capacita residue degli anziani, stimolandone
gli interessi per renderli il piu possibile attivi e partecipi alla vita
sociale.
Allinterno del CDI si possono pertanto prevedere le seguenti attivita:
- servizio di assistenza alla persona
- servizio di vitto
- servizio di assistenza infermieristica
- attivita di animazione
- attivita di mobilizzazione
- attivita occupazionali
- cure estetiche
Poichè il servizio erogato dal Centro Diurno Integrato e destinato a soggetti
anziani parzialmente non autosufficienti, in relazionale alle attivita
previste, si ritiene opportuno un organico composto dalle seguenti figure
professionali:
n. 1 operatori ADEST a tempo pieno ogni 10 utenti
n. 1 infermiere professionale part-time
n. 1 animatore professionale part-time
Possono essere utilizzate altre risorse quali: volontariato, obiettori
di coscienza, inserimenti lavorativi, etc.
Deve essere, inoltre, garantita la funzione di coordinamento del Centro
Diurno Integrato.
Dovrà altresì essere previsto il servizio di trasporto degli anziani che
lo richiedono dalla propria abitazione al Centro Diurno Integrato.
Il progetto potrà prevedere anche altri apporti professionali, qui non
indicati, e diversificati rapporti operatori/utenti, anche in relazione
alle attività che si intendono proporre.
2.5 - Residenze assistenziali (RA)
I requisiti richiesti sono stabiliti dalla DGR 29 giugno 1992, n. 38-16335.
2.6 - Residenze integrate socio-sanitarie
I requisiti gestionali richiesti sono stabiliti dalle DD.GR 38-16335/92,
41/42433/95 e dal presente atto, sulla base delle tipologie di servizio
e dellutenza ospitata, con lattenzione a distinguere e coordinare, nellimpostazione
gestionale, lattività di Centro Diurno rispetto alla presenza residenziale.
3. Obiettivi e modalità di partecipazione
3.1 - Obiettivo
Lobiettivo del presente bando è lattivazione di presidi socio-sanitari
tramite la ristrutturazione di immobili o di presidi già esistenti, il
loro ampliamento o la realizzazione integrale, compreso lacquisto dellarea
e le relative attrezzature ed arredi.
3.2 - Scadenza
Le domande di contributo, corredate di tutta la documentazione richiesta,
debbono essere inoltrate alla Regione Piemonte - Settore Promozione della
rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi -
Corso Stati Uniti, 1 - 10128 Torino, entro 90 giorni dalla pubblicazione
del presente bando sul B.U. della Regione Piemonte (Fa fede la data del
timbro postale)
3.3 - Beneficiari
I beneficiari del presente bando sono i soggetti attuatori pubblici e privati
che operino nel territorio regionale, proprietari dellimmobile oggetto
dintervento oppure essere titolari di disponibilità sul medesimo per almeno
trentanni.
3.4 - Contributi
I contributi assegnati con il presente bando non sono cumulabili con altre
forme di finanziamento o di agevolazioni finanziarie previste dalla Regione
Piemonte.
Per ogni intervento, limporto ammesso a contribuzione non può essere superiore
a 5 miliardi, anche se il costo complessivo del progetto è superiore. Tale
costo deve essere desumibile dal quadro economico dintervento ed approvato
dal soggetto richiedente.
3.5 - Caratteristiche delle opere
I contributi sono concessi a condizione che gli interventi realizzandi
consentano lagibilità totale dei presidi secondo le indicazioni previste
dalle norme nazionali e regionali in materia.
I requisiti funzionali e strutturali specifici oggetto dintervento sono
indicati nel presente allegato.
Sono ammessi solamente lavori atti a garantire lautorizzazione al funzionamento
in regime definitivo.
3.6 - Modalità di presentazione
Le domande di ammissione al contributo devono essere inoltrate al Settore
regionale succitato entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando
sul B.U. della Regione Piemonte (Fa fede la data del timbro postale) e
devono essere corredate dai sottoelencati documenti:
[ ] Dichiarazione sostitutiva dellAtto di Notorietà del titolo di proprietà
o di disponibilità trentennale dellimmobile oggetto dintervento. (dellart.
4 della L. 15 gennaio 1968, n. 15)
[ ] Statuto dellEnte (ad esclusione di: Comuni singoli, convenzionati
o consorziati, Comunità Montane, IPAB, IPAB privatizzate, Organizzazioni
di Volontariato e Cooperative Sociali iscritti nel rispettivo Registro
ed Albo regionale).
[ ] Dichiarazione sostitutiva dellAtto di Notorietà di iscrizione alla
Camera di Commercio per imprese collettive ed individuali.
[ ] Dichiarazione sostitutiva dellatto costitutivo, se il richiedente
è un soggetto o un Ente privato.
[ ] Progetto preliminare ai sensi dellart. 16 - 3° comma, della L. 109/94
e s.m.i., così composto:
[ ] Relazione illustrativa del progetto preliminare
[ ] Relazione tecnica
[ ] Relazione fotografica
[ ] Calcolo sommario della spesa e relativo Q.E. di massima
[ ] Elaborati grafici redatti in scala di rappresentazione non superiore
ad 1:200 e composti da: Planimetria, estratti catastali e di PRGC, piante,
sezioni e prospetti.
[ ] Certificato di destinazione urbanistica e/o imposizione di vincolo
monumentale (per interventi ricadenti nel Centro storico o sottoposti a
vincolo monumentale e/o ambientale)
[ ] Modello A
[ ] Modello B
[ ] Modello C
(I succitati modelli A,B e C sono allegati al presente Bando per consentire
ai soggetti interessati la necessaria semplificazione nella formulazione
dellistanza di contributo)
[ ] Atto formale di approvazione del progetto preliminare e della relativa
copertura finanziaria
[ ] Pareri di congruità rispetto alle indicazioni della programmazione
regionale vigente e alla necessità dellintervento in riferimento ai bisogni
del territorio, espressi dallASL e dal soggetto gestore delle attività
socio-assistenziali competente per territorio; si precisa che la trasmissione
di tali pareri al Settore regionale competente non avviene a cura dellASL
e/o del Soggetto gestore delle attività S.A., ma deve essere effettuato
a cura del soggetto richiedente che deve quindi farsi carico di acquisire
i pareri stessi dai soggetti che li esprimono.
3.7 - Modalità di finanziamento
I contributi sono assegnati dal Dirigente del Settore competente, ai sensi
dellart. 22 della L.R. 08/08/97, n. 51, con lindicazione dellammontare
complessivo del contributo per ciascun progetto e fino alla concorrenza
delle somme disponibili a bilancio.
La concessione formale del contributo è successivamente disposta con determinazione
dirigenziale, in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto
ai sensi dellart. 16, comma 4, L. 109/94 e presentato entro i termini
stabiliti dallatto di assegnazione. Il Progetto definitivo deve essere
corredato da:
a) concessione edilizia e altri pareri tecnici previsti dalla legge per
lintervento specifico;
b) atto formale di approvazione degli elaborati di progetto e della relativa
copertura finanziaria (contratto di mutuo).
Il Settore competente provvede ad assumere i pareri del Settore Decentrato
OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico o del Comitato Regionale Opere Pubbliche
ai sensi della LR 18/84.
Qualora siano inoltre previsti nuclei di RSA il Settore competente provvederà,
altresì, ad acquisire il parere del CO.RE.SA, ai sensi della LR 78/96.
Latto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce
altresì il termine di ultimazione degli stessi conformemente a quanto previsto
dal Progetto definitivo.
Ciascun contributo viene erogato previa sottoscrizione della dichiarazione
di accettazione delle condizioni stabilite dalla legge e di quelle stabilite
con latto di concessione del contributo. Tra le condizioni stabilite dalla
legge, allart. 5 è richiesto Atto di Vincolo trentennale alla destinazione
di presidio socio-sanitario reso pubblico mediante trascrizione alla competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Con Determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo
e dellautorizzazione al funzionamento del presidio, nonché della stipula
della convenzione di cui allart. 3, comma 3, della legge, sono determinate
in via definitiva le annualità del contributo. La prima annualità del contributo
è erogata al soggetto beneficiario contestualmente allemanazione della
suddetta determinazione, i contributi successivi sono erogati alla scadenza
annuale. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nellatto di concessione
comporta la decadenza del contributo. In questo caso la proroga dei termini
di inizio ed ultimazione lavori può essere disposta dal Dirigente del Settore
competente per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.
Il Dirigente, nel pronunciare la decadenza del finanziamento, dispone la
cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente
erogate.
Nel caso in cui sia stata realizzata solo una parte di opere, purché consistente
in un lotto agibile, il Dirigente può disporre la riduzione del contributo
in misura corrispondente al costo delle opere realizzate.
4. Criteri di selezione.
I criteri di selezione sono individuati nel Modello B del presente Bando,
che riporta i punteggi relativi alle diverse caratteristiche dellintervento
proposto.
Richiamando, in particolare, quanto indicato nel Modello B alla voce Elementi
di riequilibrio territoriale, si sottolinea che lA.S.L. e lEnte gestore
dei servizi socio-assistenziali, nei cui ambiti territoriali si colloca
lintervento proposto devono entrambi dichiarare, con singoli atti formali
adeguatamente motivati, se lintervento è nella sua interezza necessario
per fornire risposta ai bisogni emergenti dal proprio territorio, tenendo
anche conto della necessità e della opportunità di ricondurre sul territorio
medesimo persone già collocate in presidi presenti in altre zone.
E da rilevare limportanza che rivestono i suddetti pareri nel procedimento
amministrativo, anche in considerazione degli impegni finanziari a carico
dellAzienda Sanitaria Locale per lo svolgimento delle attività a rilievo
sanitario, così come previsto dallart. 3 della L.R. 73/96.
Ai fini dellammissibilità al contributo, le competenti Direzioni regionali
Politiche Sociali e Programmazione Sanitaria verificheranno leffettiva
necessità dellintervento proposto, avvalendosi dei pareri espressi dallASL
e dallEnte gestore dei servizi socio-assistenziali e tenendo conto di
quanto previsto dalla programmazione regionale in materia, anche in attuazione
delle disposizioni di cui allart. 8 ter del D.Lgs. 229/99.
al bando di finanziamento
delle richieste di contributo