Bollettino Ufficiale n. 06 del 9 / 02 / 2000
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Codice 22.4
D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203. Diffida ai sensi dellart. 10 e autorizzazione
ai sensi degli artt. 15, 7 e 8 per le emissioni in atmosfera provenienti
da impianti da modificare. Scheda n. 413/1. Roda Forge S.p.A. - Front Canavese
(TO)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di diffidare la Società Roda Forge S.p.A. di cui allAllegato A dal mantenere
in esercizio limpianto di generazione in continuo di energia elettrica
senza averlo dotato dellimpianto di abbattimento previsto nella presente
autorizzazione;
- di autorizzare, ai sensi degli artt. 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988, fatto
salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla
normativa vigente, le emissioni in atmosfera derivanti dallimpianto di
generazione in continuo di energia elettrica, costituito da un gruppo motore
a combustione interna a ciclo Diesel dotato di impianto di abbattimento,
della Società Roda Forge S.p.A. di cui allAllegato A, anche per consentire
gli approfondimenti di studio di cui in premessa;
- di vincolare lautorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle
prescrizioni aggiuntive indicate nellallegato A;
- di stabilire quale termine per la messa a regime dellimpianto quello
riportato nellallegato A;
- di indicare, per i controlli da effettuarsi a cura dellImpresa, la periodicità
e le modalità riportate nellallegato A;
- di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che limpianto
autorizzato con la presente sia sottoposto ad un particolare regime di
monitoraggio secondo quanto espressamente indicato nellallegato A2, punti
11 e 12
- di riservarsi di modificare la presente autorizzazione eventualmente
in funzione dei risultati dello studio, nonchè secondo quanto disposto
dal D.P.R. n. 203/1988;
- di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dellAutorità
Sanitaria ai sensi dellart. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio
1934, n. 1265.
LImpresa di cui allAllegato A dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione
ai sensi dellart. 15 del D.P.R. n. 203/1988 e ottenere la preventiva autorizzazione
qualora intenda effettuare:
a) la modifica sostanziale dellimpianto che comporti variazioni qualitative
e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
b) il trasferimento dellimpianto in altra località.
LImpresa di cui allallegato A dovrà richiedere volturazione della presente
autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.
LImpresa di cui allallegato A dovrà comunicare alla Regione, alla Provincia,
al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dellARPA competenti
per territorio la cessazione dellattività degli impianti autorizzati e
la data prevista per leventuale smantellamento degli stessi.
Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza
e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni
autorizzatorie sono svolte dai Dipartimenti provinciali o subprovinciali
dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) competenti per
territorio.
Lallegato A è da considerarsi parte integrante della presente determinazione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte
entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, che avviene mediante
spedizione postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Dirigente responsabile
D.D. 20 dicembre 1999, n. 638
Carla Contardi