Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 03
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Legge regionale 9 agosto 1999, n. 22
Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse alluso dellacqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996, n. 88
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge)
1. Al fine di disporre di un patrimonio conoscitivo comune a tutti i soggetti coinvolti nel governo e nella gestione della risorsa idrica, nonché di favorire lattività di vigilanza e di polizia idraulica, la presente legge ha per oggetto la definizione di modalità per lidentificazione univoca delle captazioni idriche e per lacquisizione dei dati sulle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione in modo da consentire omogeneità del trattamento dei dati e linterscambio delle informazioni acquisite.
Art. 2.
(Registro delle opere di captazione)
1. E istituito il registro delle opere di captazione quale parte integrante del catasto delle utenze idriche di cui allarticolo 4 della legge regionale 13 aprile 1994, n. 5 (Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche), nel quale sono riportati i codici identificativi di tutte le opere destinate al prelievo di acque superficiali e sotterranee per uso diverso da quello domestico.
2. Lautorità competente al rilascio o rinnovo dei provvedimenti amministrativi autorizzativi o concessori relativi allutilizzazione delle acque ai sensi del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, assegna ad ogni opera di captazione un codice identificativo.
3. Entro trenta giorni dallassegnazione, la stessa autorità comunica il codice identificativo a tutti gli enti ed i soggetti preposti allesercizio di funzioni amministrative autorizzative, conoscitive, consultive o di controllo attinenti allopera medesima, i quali conformano i propri archivi riportando il codice identificativo assegnato e utilizzano il medesimo in ogni provvedimento o comunicazione avente ad oggetto lopera di captazione.
4. Il codice identificativo si riferisce esclusivamente allopera di captazione, segue la medesima dalla sua realizzazione alla sua demolizione e/o chiusura e non può essere riutilizzato per opere diverse.
5. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di identificazione e le modalità di attribuzione del codice.
Art. 3.
(Targa delle opere di captazione)
1. La stessa autorità di cui allarticolo 2, comma 2 provvede alla realizzazione e alla consegna al titolare dellopera di captazione di una targa con inciso il codice identificativo, che, a cura e spese di questi, è applicata, entro il termine stabilito dalla medesima autorità, alla struttura esterna dellopera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.
2. Il titolare ha lobbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi allopera di captazione. Il titolare dellopera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione allautorità competente.
Art. 4.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui allarticolo 2, comma 5 e, limitatamente alle opere di captazione relative a grandi derivazioni di acqua pubblica, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle corrispondenti funzioni di cui allarticolo 89, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come disciplinato dallo stesso decreto legislativo.
Art. 5.
(Progetti di acquedotto, fognatura e depurazione)
1. I progetti di opere pubbliche igienico-sanitarie relative ad acquedotti, fognature ed impianti di depurazione, ai fini della loro approvazione ai sensi dellarticolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), sono necessariamente corredati con la scheda del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici e della relativa cartografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000. La scheda e le modalità di compilazione sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Riapertura dei termini per la presentazione
delle domande di rinnovo delle
utenze
di acqua pubblica soggette a proroga)
1. Il termine di cui allarticolo 2, comma 1 della legge regionale 29 novembre 1996, n.88 (Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica) è prorogato sino al 30 giugno 2000. La disposizione del presente comma ha efficacia dal 27 giugno 1997.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 agosto 1999
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Gilberto Pichetto Fratin
Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 32 dell11 agosto 1999 (ndr)