Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Circolare del Presidente della Giunta Regionale 30 dicembre 1999, n. 11/COM
Impianti distribuzione carburanti per autotrazione. Chiarimenti
Ai Sigg. Sindaci
In seguito allemanazione delle recenti normative governative in materia
di distribuzione carburanti (D.Lgs. n.346/99 e D.L. n.383/99) sono giunte
numerose richieste di chiarimenti in merito ai contenuti delle stesse da
diverse Amministrazioni Comunali; poiché alcune disposizioni davano adito
a problemi interpretativi, dintesa con altre Regioni, si sono posti i
relativi quesiti al Ministero Industria, Commercio e Artigianato.
In particolare sono stati richiesti chiarimenti circa la tipologia della
verifica che i Comuni devono effettuare sugli impianti stradali ai sensi
dellart. 1, comma 2 del D.Lgs. n.32/98, così come modificato dallart.
3 del D.Lgs. n. 346/99. Inoltre, si è ritenuto necessario chiarire il possibile
utilizzo per le nuove installazioni dei punti vendita chiusi volontariamente
prima dellentrata in vigore del D. Lgs. n. 346/99 e quali sono le sanzioni
che i Comuni possono comminare in caso di non ottemperanza agli orari di
apertura e chiusura degli impianti.
Con nota n. 225779 del 1.12.1999, il Ministero ha fatto presente che, per
quanto concerne le verifiche sugli impianti esistenti da effettuarsi ad
opera dei Comuni entro il 23.1.2000, le stesse ... devono essere limitate
allaccertamento del rispetto delle norme contenute nel nuovo codice della
strada e nel relativo regolamento di esecuzione, oltre che - per ovvie
ragioni - dei requisiti previsti in materia di prevenzioni incendi. Sono
pertanto escluse le verifiche di incompatibilità urbanistica, ambientale,
tutela di beni di interesse storico e architettonico originariamente previste
dal D.Lgs. n.32/98.
Sempre con la citata nota n. 225779/99 è stato chiarito che gli impianti
chiusi volontariamente nel periodo compreso tra lentrata in vigore del
D.Lgs. n. 32/98 e del D.Lgs. n.346/99 possono essere utilizzati per lapertura
di nuovi punti vendita.
Sempre nella stessa nota il Ministero, richiamando gli artt. 5 e 22 del
decreto legislativo 114/98, ha inteso equiparare la normativa sulla distribuzione
carburanti alla materia del commercio in tema di sanzioni.
Pertanto, alla luce della su esposta interpretazione, si applicherebbero
agli impianti di distribuzione le medesime sanzioni vigenti nel commercio.
Infine, per quanto riguarda le problematiche sorte nei Comuni delle province
di Torino e Cuneo a seguito delle note dellU.T.F. di Torino che ritiene
obbligatoria leffettuazione del collaudo con la presenza di un proprio
rappresentante, il Ministero Industria, Commercio e Artigianato, interpellato
in proposito, con nota n. 224444 del 12.11.1999 ha ribadito che le funzioni
amministrative sono ...state attribuite in proprio ai Comuni, che sono
tenuti ad esercitarle nellambito dei confini tracciati in sede di programmazione
regionale..
Nella nota medesima, il Ministero, dopo aver comunque sottolineato che
laccertamento della conformità dellimpianto a tutte le norme vigenti
sia necessario sia in regime di concessione che di autorizzazione, conclude
esprimendo lavviso che ...in assenza di collaudo ( circostanza evidentemente
prevista dalla legge regionale n. 8/99, che rimette ai Comuni la facoltà
di procedere al collaudo ), dovrebbero essere almeno attivati dei meccanismi
alternativi di verifica finalizzati allaccertamento della compatibilità,
sotto tutti i profili, degli impianti di distribuzione carburanti con le
norme vigenti..
I meccanismi di verifica alternativi al collaudo, cui fa riferimento il
Ministero sono individuabili, anche se non richiamati espressamente dalla
legge regionale, nella autocertificazione e nella perizia giurata, redatta
da ingegnere o altro tecnico competente iscritto al relativo albo.
Resta inteso che gli Uffici tecnici di finanza, in qualsiasi momento, possono
provvedere ai servizi di accertamento tributario, amministrativo-contabili
e tecnico-fiscali stabiliti dalle leggi concernenti le imposte di fabbricazione
e le imposte erariali di consumo, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 26.4.1990,
n. 105.
Pertanto, per quanto attiene le direttive regionali, il riferimento è contenuto
nelle disposizioni di cui alla L.R. 24.4.1999, n. 8, fermo restando linvito
allosservanza delle disposizioni ministeriali relative alle modalità di
collaudo esplicitate nella circolare ministeriale del 4.8.1998 ( peraltro
un atto non vincolante, come risulta dalla più volte citata nota n. 225779
del Ministero) nel caso in cui il Comune decidesse di avvalersi della commissione
di collaudo.
Lart. 17 della L.R. n. 8/99 individua, comunque, la composizione essenziale
della commissione di collaudo demandando al Comune interessato leventuale
integrazione della medesima nonché la discrezionalità di ricorrere al collaudo
in caso di nuove autorizzazioni, potenziamenti o modifiche di impianti.
Il collaudo pertanto non è più indispensabile ai fini del rilascio dellautorizzazione
ma lo diventa soltanto per quelle Amministrazioni che hanno optato per
tale forma di garanzia.
Enzo Ghigo
dei Comuni del Piemonte
Ai responsabili degli
Uffici tecnici
di finanza del Piemonte
e, p.c.
Agli operatori
del settore distribuzione carburanti