Bollettino Ufficiale n. 01 del 5 / 01 / 2000

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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 30 dicembre 1999, n. 11/COM

Impianti distribuzione carburanti per autotrazione. Chiarimenti

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni del Piemonte
Ai responsabili degli
Uffici tecnici di finanza del Piemonte
e, p.c.
Agli operatori
del settore distribuzione carburanti

In seguito all’emanazione delle recenti normative governative in materia di distribuzione carburanti (D.Lgs. n.346/99 e D.L. n.383/99) sono giunte numerose richieste di chiarimenti in merito ai contenuti delle stesse da diverse Amministrazioni Comunali; poiché alcune disposizioni davano adito a problemi interpretativi, d’intesa con altre Regioni, si sono posti i relativi quesiti al Ministero Industria, Commercio e Artigianato.

In particolare sono stati richiesti chiarimenti circa la tipologia della verifica che i Comuni devono effettuare sugli impianti stradali ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.32/98, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 346/99. Inoltre, si è ritenuto necessario chiarire il possibile utilizzo per le nuove installazioni dei punti vendita chiusi volontariamente prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 346/99 e quali sono le sanzioni che i Comuni possono comminare in caso di non ottemperanza agli orari di apertura e chiusura degli impianti.

Con nota n. 225779 del 1.12.1999, il Ministero ha fatto presente che, per quanto concerne le verifiche sugli impianti esistenti da effettuarsi ad opera dei Comuni entro il 23.1.2000, le stesse “... devono essere limitate all’accertamento del rispetto delle norme contenute nel nuovo codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione, oltre che - per ovvie ragioni - dei requisiti previsti in materia di prevenzioni incendi”. Sono pertanto escluse le verifiche di incompatibilità urbanistica, ambientale, tutela di beni di interesse storico e architettonico originariamente previste dal D.Lgs. n.32/98.

Sempre con la citata nota n. 225779/99 è stato chiarito che gli impianti chiusi volontariamente nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 32/98 e del D.Lgs. n.346/99 possono essere utilizzati per l’apertura di nuovi punti vendita.

Sempre nella stessa nota il Ministero, richiamando gli artt. 5 e 22 del decreto legislativo 114/98, ha inteso equiparare la normativa sulla distribuzione carburanti alla materia del commercio in tema di sanzioni.

Pertanto, alla luce della su esposta interpretazione, si applicherebbero agli impianti di distribuzione le medesime sanzioni vigenti nel commercio.

Infine, per quanto riguarda le problematiche sorte nei Comuni delle province di Torino e Cuneo a seguito delle note dell’U.T.F. di Torino che ritiene obbligatoria l’effettuazione del collaudo con la presenza di un proprio rappresentante, il Ministero Industria, Commercio e Artigianato, interpellato in proposito, con nota n. 224444 del 12.11.1999 ha ribadito che le funzioni amministrative sono “...state attribuite in proprio ai Comuni, che sono tenuti ad esercitarle nell’ambito dei confini tracciati in sede di programmazione regionale.”.

Nella nota medesima, il Ministero, dopo aver comunque sottolineato che l’accertamento della conformità dell’impianto a tutte le norme vigenti sia necessario sia in regime di concessione che di autorizzazione, conclude esprimendo l’avviso che “...in assenza di collaudo ( circostanza evidentemente prevista dalla legge regionale n. 8/99, che rimette ai Comuni la facoltà di procedere al collaudo ), dovrebbero essere almeno attivati dei meccanismi alternativi di verifica finalizzati all’accertamento della compatibilità, sotto tutti i profili, degli impianti di distribuzione carburanti con le norme vigenti.”.

I meccanismi di verifica alternativi al collaudo, cui fa riferimento il Ministero sono individuabili, anche se non richiamati espressamente dalla legge regionale, nella autocertificazione e nella perizia giurata, redatta da ingegnere o altro tecnico competente iscritto al relativo albo.

Resta inteso che gli Uffici tecnici di finanza, in qualsiasi momento, possono provvedere ai servizi di accertamento tributario, amministrativo-contabili e tecnico-fiscali stabiliti dalle leggi concernenti le imposte di fabbricazione e le imposte erariali di consumo, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 26.4.1990, n. 105.

Pertanto, per quanto attiene le direttive regionali, il riferimento è contenuto nelle disposizioni di cui alla L.R. 24.4.1999, n. 8, fermo restando l’invito all’osservanza delle disposizioni ministeriali relative alle modalità di collaudo esplicitate nella circolare ministeriale del 4.8.1998 ( peraltro un atto non vincolante, come risulta dalla più volte citata nota n. 225779 del Ministero) nel caso in cui il Comune decidesse di avvalersi della commissione di collaudo.

L’art. 17 della L.R. n. 8/99 individua, comunque, la composizione “essenziale” della commissione di collaudo demandando al Comune interessato l’eventuale integrazione della medesima nonché la discrezionalità di ricorrere al collaudo in caso di nuove autorizzazioni, potenziamenti o modifiche di impianti. Il collaudo pertanto non è più indispensabile ai fini del rilascio dell’autorizzazione ma lo diventa soltanto per quelle Amministrazioni che hanno optato per tale forma di garanzia.

Enzo Ghigo