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URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Sommario:


L'autocertificazione

"AUTOCERTIFICARE" significa presentare una dichiarazione firmata in carta semplice in sostituzione del certificato rilasciato da un ufficio pubblico. Questo diritto è previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
Le amministrazione pubbliche, i gestori di servizi pubblici e i privati che vi consentono, sono tenuti ad accettare al posto dei certificati, dichiarazioni rese personalmente dall'interessato e firmate sotto la propria responsabilità (art. 46 T.U.).

  • IN EVIDENZA: dal 1° gennaio 2012, i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
    (Legge n.183 del 12 novembre 2011 - art. 15)

Cosa si può autocertificare

Dati contenuti nel registro dell'anagrafe
  • la data e il luogo di nascita
  • la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici
  • lo stato di celibe, nubile, coniugato o vedovo o stato libero
  • lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio
  • il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  • l'iscrizione in albi, elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
Titoli di studio
  • appartenenza ad ordini professionali
  • titoli di studio acquisiti ed esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica
Situazione reddituale
  • situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e dei dati contenuti nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente l'interessato
Posizione giuridica
  • qualità di pensionato e categoria di pensione, di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, tutore, curatore e simili
  • certificazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione e di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi e provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale
  • non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
Altri dati
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • adempimento o non adempimento degli obblighi militari (ivi compreso stato matricolare)
  • qualità di vivenza a carico

Modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione:

Dichiarazioni sostitutive di notorietà

Ove non si possa ricorrere ad autocertificazione, è possibile utilizzare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 T.U.). La dichiarazione è resa personalmente e per iscritto dall'interessato e, a parte pochi casi, non occorre autenticare la firma né apporre il bollo; è sufficiente firmare davanti al dipendente che riceve la dichiarazione o allegare la fotocopia del documento di identità in casi di invio per posta o fax. Si possono dichiarare fatti, stati o qualità personali o relativi ad altri soggetti, purché la dichiarazione sia resa nel proprio interesse e riguardi circostanze che siano a sua diretta conoscenza.

Modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

Copie autentiche

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare la conformità all'originale di documenti rilasciati o depositati presso una pubblica amministrazione o di qualsiasi tipo di documento fiscale soggetto a conservazione da parte del contribuente (art. 19 T.U.).

Modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto riguardante autenticazione di copie:

Cosa non si può autocertificare

Non possono essere sostituiti con altri documenti o dichiarazioni:

  • certificati medici, sanitari, veterinari, di origine di conformità CE, di marchi o brevetti (art. 49 T.U.)

Scadenza dei certificati

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono (art. 48 del T.U.) Hanno validità illimitata i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni e le dichiarazioni sostitutive attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazione (es. certificati di nascita e di morte, titoli di studio, ...) Tutti gli altri certificati hanno validità per 6 mesi dal momento del rilascio salvo che leggi o regolamenti non prevedano una validità superiore. In ogni caso la validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile oltre questo termine, dichiarando e sottoscrivendo che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito modificazione (art. 41 T.U.).

Presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione

Le istanze presentate direttamente agli impiegati pubblici incaricati di riceverla non necessitano più dell'autentica della firma. La legge prevede, inoltre, che le domande sottoscritte ma non autenticate possano essere inviate per posta, fax o posta elettronica, purchè siano in regola con l'imposta di bollo e accompagnate dalla fotocopia (anch'essa non autenticata) del documento d'identità di chi ha firmato l'istanza (art. 38 T.U.).

Modulo istanza:

Sanzioni per chi dichiara e sottoscrive il falso

Il rilascio di dichiarazioni false o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità è punibile con pene che possono arrivare alla reclusione fino ad un massimo di 3 anni (art. 76 T.U.). Inoltre le dichiarazioni false possono portare alla decadenza automatica dei benefici per ottenere i quali è stata prodotta la documentazione falsa (art. 75 T.U.)

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Per informazioni: Tel. 011.4321647 - Fax 011.4323683

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