"AUTOCERTIFICARE" significa presentare una dichiarazione firmata in carta semplice in sostituzione del certificato rilasciato da un ufficio pubblico. Questo diritto è previsto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
Le amministrazione pubbliche, i gestori di servizi pubblici e i privati che vi consentono, sono tenuti ad accettare al posto dei certificati, dichiarazioni rese personalmente dall'interessato e firmate sotto la propria responsabilità (art. 46 T.U.).
Modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione:
Ove non si possa ricorrere ad autocertificazione, è possibile utilizzare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 T.U.). La dichiarazione è resa personalmente e per iscritto dall'interessato e, a parte pochi casi, non occorre autenticare la firma né apporre il bollo; è sufficiente firmare davanti al dipendente che riceve la dichiarazione o allegare la fotocopia del documento di identità in casi di invio per posta o fax. Si possono dichiarare fatti, stati o qualità personali o relativi ad altri soggetti, purché la dichiarazione sia resa nel proprio interesse e riguardi circostanze che siano a sua diretta conoscenza.
Modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare la conformità all'originale di documenti rilasciati o depositati presso una pubblica amministrazione o di qualsiasi tipo di documento fiscale soggetto a conservazione da parte del contribuente (art. 19 T.U.).
Modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto riguardante autenticazione di copie:
Non possono essere sostituiti con altri documenti o dichiarazioni:
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono (art. 48 del T.U.) Hanno validità illimitata i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni e le dichiarazioni sostitutive attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazione (es. certificati di nascita e di morte, titoli di studio, ...) Tutti gli altri certificati hanno validità per 6 mesi dal momento del rilascio salvo che leggi o regolamenti non prevedano una validità superiore. In ogni caso la validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile oltre questo termine, dichiarando e sottoscrivendo che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito modificazione (art. 41 T.U.).
Le istanze presentate direttamente agli impiegati pubblici incaricati di riceverla non necessitano più dell'autentica della firma. La legge prevede, inoltre, che le domande sottoscritte ma non autenticate possano essere inviate per posta, fax o posta elettronica, purchè siano in regola con l'imposta di bollo e accompagnate dalla fotocopia (anch'essa non autenticata) del documento d'identità di chi ha firmato l'istanza (art. 38 T.U.).
Modulo istanza:
Il rilascio di dichiarazioni false o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità è punibile con pene che possono arrivare alla reclusione fino ad un massimo di 3 anni (art. 76 T.U.). Inoltre le dichiarazioni false possono portare alla decadenza automatica dei benefici per ottenere i quali è stata prodotta la documentazione falsa (art. 75 T.U.)
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