Occorre fare una distinzione tra soggetti pubblici e privati.
A partire dal 1° gennaio 2008 gli enti sottoposti al regime di tesoreria unica e, quindi, titolari di conti di tesoreria aperti presso le Sezioni di Tesoreria dello Stato devono utilizzare il modello “F24 enti pubblici” per il pagamento dell’Irap che dal 1° luglio 2011 deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese di scadenza utilizzando il seguente codice tributo:
Per consentire il versamento dell’Irap anche a quei soggetti pubblici che esercitano attività commerciali e che hanno optato per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
Le istituzioni scolastiche che non rientrano tra i soggetti sottoposti al regime di tesoreria unica devono ricorrere dal 1° gennaio 2008 al modello di versamento F24 ordinario con il seguente codice tributo:
Per i soggetti che non rientrano nelle precedenti casistiche si applica quanto previsto nel D.M. del ’98.
I soggetti privati versano l'Irap con il modello F24, utilizzando la sezione intestata alle Regioni ed enti locali. I codici da utilizzare nel versamento con F24 sono i seguenti:
Riferimenti normativi: L. n. 720/1984, circolare Ministero economia e finanze n. 41/2007, risoluzione ministeriale n. 51/2008.
I versamenti di acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive si effettuano in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi € 103.
Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:
| 1) Persone fisiche e società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR | 99% |
| 2) Altri soggetti (ad esclusione di quelli che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell’art. 10-bis del D.Lgs. n. 446) | 100% |
| debito d’imposta | > € 51,65 per i soggetti di cui al punto 1) |
|---|---|
| > € 20,66 per i soggetti di cui al punto 2) |
Gli acconti e Irap devono essere effettuati in una o in due rate a seconda che l’importo da versare come prima rata (40% dell’acconto complessivo) sia, rispettivamente, non superiore o superiore a € 103. Pertanto se l’acconto complessivamente dovuto è inferiore a € 257,52, il versamento va eseguito in un’unica soluzione, entro il 30 novembre dell’anno a cui si riferisce. Se invece l’acconto complessivamente dovuto è superiore a € 257,52, i versamenti devono essere eseguiti in 2 rate:
Anche per gi altri soggetti gli acconti devono essere effettuati in una o in due rate a seconda che l’importo da versare come prima rata (40% dell’acconto complessivo) sia, rispettivamente, non superiore o superiore a € 103. In particolare:
È effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.
È effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione Irap entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Tutti i contribuenti possono, in ogni caso, avvalersi della facoltà di versare le imposte entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.