La misura dell'addizionale è fissata in misura pari alla metà della corrispondente imposta erariale e non può essere inferiore a 0,0052 €/mc e superiore a 0,0258 €/mc. Ciò significa che le variazioni delle aliquote relative all'accisa sul gas naturale si ripercuotono automaticamente sulla misura delle aliquote dell'addizionale, senza poter comunque superare la soglia massima di € 0,0258/mc.
L'imposta sostitutiva prevista per le utenze esenti non è applicata alla Regione Piemonte.
Ai sensi dell'art. 1, c. 180 della L. n. 244/07 (legge finanziaria 2008) al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento non si applicano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.
Le aliquote dell'addizionale all'accisa sul gas naturale per combustione per usi civili, nella Regione Piemonte sono determinate nelle seguenti misure:
| FASCE DI CONSUMO USI CIVILI | Aliquote vigenti tra il 1/1/09 e il 31/03/09 | Aliquote vigenti a partire dal 1/4/09 |
|---|---|---|
| Consumi fino a 120 mc annui | € 0,019 per metro cubo | € 0,022 per metro cubo |
| Consumi superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui | € 0,0258 per metro cubo | € 0,0258 per metro cubo |
| Consumi superiori a 480 mc annui e fino a 1560 mc annui | € 0,0258 per metro cubo | € 0,0258 per metro cubo |
| Consumi superiori a 1560 mc annui | € 0,0258 per metro cubo | € 0,0258 per metro cubo |
In riferimento all'accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 viene resa strutturale l'agevolazione consistente nella riduzione del 40% dell'aliquota di accisa sul gas naturale per consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. Dunque le aliquote applicate per gli usi industriali sono le seguenti:
| Usi industriali non superiori a 1.200.000 mc annui | € 0,006249 per metro cubo |
|---|---|
| Usi industriali superiori a 1.200.000 mc annui | € 0,0052 per metro cubo |
Per tutti i nuovi allacciamenti per riscaldamento alla rete di distribuzione del gas naturale viene praticata, per quattro anni dall'insorgere dell'allacciamento, una tariffa agevolata dell'accisa regionale, fissata in:
La riduzione non si applica alle forniture riguardanti usi industriali promiscui, per riscaldamento e per altri tipi di utilizzo.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, con l'entrata in vigore del nuovo sistema di tassazione per fasce di consumo in sostituzione del precedente sistema per tipologie di utilizzo, la suddetta riduzione è applicata ai nuovi allacciamenti che si riferiscono agli usi civili a prescindere dalla suddivisione, ai fini della tassazione, in fasce di consumo.
Si precisa, inoltre, quanto segue:
La riduzione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo gas naturale per i nuovi allacciamenti si intende vigente fino a diversa previsione da parte della Regione Piemonte.
Riferimenti normativi: l.r. n. 47/93, d.g.r. n. 83-7837/2007