Si può ora ottenere la rateizzazione se il carico tributario complessivamente accertato, liquidato, comprensivo del tributo, della sanzione o delle sanzioni, degli interessi di mora e degli eventuali altri accessori (in altre parole, il totale da pagare) è di almeno 120 euro. Il numero massimo delle rate che è possibile ottenere è il seguente:
| IMPORTO (€) | N. RATE |
|---|---|
| Da 120 a 280 | 5 |
| Da 280,01 a 600 | 10 |
| Da 600,01 a 1260 | 15 |
| Da 1260,01 a 2700 | 20 |
| Oltre 2700,01 | 30 |
Per ottenere la rateizzazione basta fare una domanda in carta semplice, specificando
Più semplicemente, è sufficiente compilare il modulo scaricabile da questo sito.
Si rammenta che la domanda di rateizzazione può essere presentata in qualunque tempo, purchè prima che abbia avuto inizio il procedimento di riscossione coattiva. Per questo motivo, le ingiunzioni di pagamento non si rateizzano: è tuttavia facoltà del concessionario della riscossione (per la tassa automobilistica la G.E.C spa) di riscuotere per acconti (in questo caso occorre rivolgersi direttamente al concessionario). Per le cartelle di pagamento la richiesta deve essere presentata ad Equitalia spa, rivolgendosi direttamente alla medesima, e non deve essere utilizzato questo modulo.
La sola presentazione della domanda sospende temporaneamente il termine di pagamento fino al momento in cui si riceve risposta scritta da parte dell’Amministrazione.
Chi si trova in condizioni particolari ed eccezionali che non gli consentano di affrontare il debito nemmeno se rateizzato secondo i criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale, può far valutare la propria situazione per un’eventuale rateizzazione in deroga.
Se la domanda è ammissibile è accolta, il contribuente riceverà al proprio indirizzo una comunicazione, insieme al prospetto di ripartizione che contiene l'importo di ciascuna rata e la scadenza entro cui deve essere pagata.
Riferimenti normativi: D.G.R. n. 10-12277/2009.