Le risposte alle domande più frequenti riguardo ai principali tributi regionali
Dove posso trovare informazioni sulle tasse automobilistiche?E’ possibile trovare le principali informazioni relative alle tasse automobilistiche (soggetti passivi, quando, quanto e dove pagare, riduzioni, esenzioni, restituzioni, intermediari convenzionati, ecc.) nell’apposita sezione dedicata, presente all’interno del sito dei tributi regionali, all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/tributi/tassa_automobilistica.htm.
Inoltre, per qualsiasi ulteriore chiarimento, basta comporre il seguente numero verde: 800 333 444 (Call center Regione Piemonte).
Dove si possono trovare i moduli per l’espletamento delle varie procedure relative alla tassa automobilistica?E’ possibile reperire e scaricare tutti i moduli necessari (accompagnati dalle istruzioni per il corretto utilizzo) sul sito regionale alla pagina http://www.regione.piemonte.it/tributi/modulistica.htm.
Ho perso il possesso del veicolo nel mese in cui devo effettuare il pagamento, come mi devo comportare?Nel caso in cui si verifichi la perdita di possesso del veicolo per furto, rottamazione, fermo amministrativo o esportazione prima dell’ultimo giorno utile di pagamento la tassa automobilistica non è dovuta.
In caso di vendita del veicolo nel corso del mese utile per il pagamento chi è tenuto a pagare il bollo?Tenuto al pagamento del bollo auto è il soggetto che risulti essere proprietario del veicolo all’ultimo giorno utile per il pagamento del bollo, ovvero l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.
Se rottamo per esportazione nel mese di immatricolazione devo pagare il bollo? E nel mese di pagamento? E se l’ ho già pagato posso chiedere il rimborso?In caso di rottamazione per esportazione nel mese di immatricolazione non si è tenuti al pagamento del bollo; se invece si esporta successivamente il bollo è dovuto e non è possibile richiederne il rimborso.
In caso di auto in leasing chi è tenuto al pagamento del bollo?E’ sempre tenuta al pagamento del bollo la società di leasing, essendo la proprietaria del veicolo.
Dove posso richiedere un duplicato del pagamento?Lei può richiedere un duplicato del pagamento ad uno degli intermediari della riscossione: delegazioni ACI, agenzie di pratiche auto aderenti al consorzio Sermetra, Gec. S.p.A..
L'elenco degli intermediari è disponibile sul nostro sito alla pag. http://www.regione.piemonte.it/tributi/dwd/elenco_concess.pdf
N.B.: se lei ha effettuato il pagamento del bollo presso tabaccai, poste, ecc., può comunque richiedere il duplicato del pagamento (purchè questo sia presente in archivio) solamente agli intermediari sopra indicati
Le tasse automobilistiche vanno in prescrizione?A decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l’accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è di 5 anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso.
Dove posso controllare se ho pagato il bollo?Lei può verificare i pagamenti e, qualora mancanti, provvedere alla regolarizzazione rivolgendosi ad uno degli intermediari della riscossione: delegazioni ACI, agenzie di pratiche auto aderenti al consorzio Sermetra, Gec. S.p.A.
L'elenco aggiornato degli intermediari è disponibile sul nostro sito alla pag. http://www.regione.piemonte.it/tributi/dwd/elenco_concess.pdf
Ho effettuato un pagamento su una regione errata, cosa devo fare?Per regolarizzare la sua situazione deve chiedere la rettifica dei pagamenti per indicazione di regione errata. Per ulteriori informazioni in merito e per scaricare la modulistica consulti la pagina http://www.regione.piemonte.it/tributi/modulistica.htm.
Ho effettuato un pagamento con una scadenza sbagliata, cosa devo fare?Per regolarizzare la sua situazione deve chiedere la rettifica dei pagamenti per indicazione di scadenza errata. Per ulteriori informazioni in merito e per scaricare la modulistica consulti la pagina http://www.regione.piemonte.it/tributi/modulistica.htm.
Ho effettuato un pagamento su una targa sbagliata, cosa devo fare?Per regolarizzare la sua situazione deve chiedere la rettifica dei pagamenti per indicazione di targa errata. Per ulteriori informazioni in merito e per scaricare la modulistica consulti la pagina http://www.regione.piemonte.it/tributi/modulistica.htm.
Ho installato l'impianto gpl sul mio veicolo, come pago il bollo? Devo farvi qualche comunicazione?La tassa automobilistica deve essere versata in base alle condizioni del veicolo all'ultimo giorno utile di pagamento. Se entro tale giorno l’impianto a doppia alimentazione è installato e collaudato, in base alle disposizioni previste dalla Legge Finanziaria (L. 296/2006 art. 1, comma 239) non si applicano le nuove tariffe (art. 1 comma 321 Legge Finanziaria) ma restano applicabili le tariffe già in vigore nel 2006 (pari a € 2,58 a KW).
Non è necessario che lei comunichi i dati dell'installazione della doppia alimentazione, poiché essi vengono trasmessi periodicamente dalla Motorizzazione all'archivio regionale.
Quali categorie possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica?Possono beneficiare dell’esenzione tutte le categorie elencate alla pagina http://www.regione.piemonte.it/tributi/esenzioni.htm
Ho un veicolo B/MET, B/GPL, METANO, GPL, ELETTRICO e nel campo P.3 del mio libretto è indicata la relativa dicitura. Sono esentato dal pagamento del bollo?Il suo veicolo rientra fra quelli a cui la legge regionale n. 23/2003 concede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, in quanto veicolo alimentato a metano, GPL, elettrico o bipower. Il suo veicolo è già dotato di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto dell'immatricolazione ed è uscito dallo stabilimento di produzione già provvisto della suddetta apparecchiatura.
Tale esenzione opera in automatico senza necessità di alcuna istanza o comunicazione da parte del proprietario.
Il suo veicolo continuerà ad usufruire dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, fino a nuova contraria disposizione legislativa.
In quali casi è possibile usufruire della nuova esenzione di cinque anni prevista per i veicoli con installazione e collaudo di sistemi di alimentazione a GPL o metano successivi al 24/11/2006?L'art. 11 della l.r. n. 22/2007 introduce un'esenzione di cinque anni per i soli veicoli su cui sia stato installato e collaudato un sistema di alimentazione a GPL o METANO dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (24 novembre 2006).
I veicoli in questione devono avere potenza non superiore ai 100 KW ed essere conformi alla direttiva 94/12/CE e seguenti (EURO 2, 3, 4). L’esenzione è riconosciuta per cinque anni, a decorrere dal primo periodo utile dopo l’entrata in vigore della legge regionale 22/2007 (fissata il 7 dicembre 2007).
Dove posso trovare le informazioni e il modulo utili ai fini della richiesta di esenzione per disabili?E’ possibile trovare le principali informazioni relative alle esenzioni per soggetti disabili alla pagina http://www.regione.piemonte.it/tributi/esenzSoggDisabili.htm.
e scaricabile all’indirizzo
Il modulo, corredato dalle modalità di espletamento della richiesta di esenzione, è reperibile e scaricabile all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/tributi/dwd/mod_epd.pdf.
Cosa intende la legge per “fiscalmente a carico”?Per “fiscalmente a carico” si intende dire che al momento della dichiarazione dei redditi, il contribuente deve dichiarare di avere la persona disabile fiscalmente a carico (quindi la persona disabile non deve percepire redditi, oppure percepire redditi NON superiori a € 2.840,00 lordi annui)
N.B.: L’indennità di accompagnamento non forma reddito, al contrario della pensione di invalidità.
Da quando decorre l'esenzione per motivi di disabilita', se accolta?La data di decorrenza dell’esenzione sarà comunicata tramite una lettera di accoglimento che le sarà inviata dal Settore Politiche fiscali della Regione Piemonte.
In quali casi è possibile chiedere il trasferimento di esenzione dal vecchio al nuovo veicolo?Il trasferimento di esenzione può essere effettuato soltanto se il veicolo precedentemente esentato è stato venduto, rottamato o rubato.
Devo inoltrare la richiesta di esenzione ogni anno?No, non è necessario inoltrare ogni anno la richiesta.
L'esenzione è valida fino a quando non si verifica la perdita di possesso del veicolo esentato. Una volta concessa non ha termine a meno che:
- non sia stato concesso un accoglimento a termine (il termine coincide con la data di rivedibilità del verbale medico: in questo caso è necessario inoltrare il nuovo verbale medico);
- non sia stato concesso un accoglimento a termine (il termine coincide con la data di revisione della patente speciale: in questo caso è necessario inoltrare la copia fronte e retro della patente rinnovata).
N.B.: Vanno comunicati al Settore Politiche fiscali (entro trenta giorni dal loro verificarsi) tutti quei fatti tali da modificare la situazione in base alla quale l'esenzione è stata riconosciuta (guarigione del disabile, cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico, eccetera).
E’ deceduta la persona disabile a motivo della quale la richiesta era stata concessa. Cosa devo fare?In caso di decesso del disabile o della persona che lo ha fiscalmente a carico, deve inoltrare una comunicazione al Settore Politiche fiscali, entro 90 gg dal decesso.
Alla comunicazione occorre allegare il certificato di morte o autocertificazione degli eredi di comunicazione del decesso.
Successivamente il Settore Politiche fiscali invierà una comunicazione di chiusura dell’agevolazione indicando le modalità e i termini per effettuare i pagamenti successivi.
Posso chiedere l’esenzione anche per gli anni passati (precedenti alla presentazione della domanda)?L’esenzione concessa non ha efficacia retroattiva, dunque ha effetto soltanto per il futuro (dall’anno di presentazione della richiesta in poi).
Ne deriva quindi che l’accoglimento della richiesta non dà diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni trascorsi.
Ho perso il requisito in base al quale mi era stata riconosciuta l’esenzione (requisito medico legale, fiscalmente a carico, ecc.). Cosa devo fare? Che documentazione devo produrre?Vanno comunicati al Settore Politiche fiscali (entro trenta giorni dal loro verificarsi) tutti quei fatti tali da modificare la situazione in base alla quale l'esenzione è stata riconosciuta (guarigione del disabile, cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico, eccetera).
I documenti da allegare sono, a seconda del caso:
- nuova documentazione medico legale;
- certificazione o autocertificazione da cui risulti che la persona disabile a motivo della quale l’esenzione era stata riconosciuta non sia più fiscalmente a carico.
Qual è il termine utile per presentare la domanda di esenzione bollo auto disabili?Il termine ultimo per presentare la domanda esenzione bollo auto disabili è di 90 giorni dall’ultimo giorno utile di pagamento.
Esempio:
- scadenza bollo auto 08/2006;
- termine utile per il pagamento 09/2006;
- presentazione della domanda entro 12/2006.
Ho fatto richiesta di esenzione. In attesa di ottenere la risposta dalla Regione Piemonte devo pagare il bollo, considerando che ho anche già ricevuto il relativo avviso di scadenza?No, il bollo non è dovuto dal momento in cui presenta la richiesta fino a quando riceverà la risposta dalla Regione Piemonte.
Non essendo tassa di circolazione, può circolare liberamente in quanto non sarà soggetto a controlli su strada.
Nel caso la risposta della Regione sia un accoglimento, continuerà a non pagare la tassa automobilistica; nel caso invece sia un diniego, qualora la richiesta sia stata fatta nei termini, la Regione le darà la possibilità di pagare i bolli intercorsi senza sanzioni né interessi (come se li avesse pagati alla scadenza naturale).
Ignori l’avviso di scadenza che ha ricevuto, perché fino a quando la pratica di esenzione non viene esaminata non è possibile bloccare l’invio degli avvisi.
Dove posso trovare le informazioni e il modulo utili ai fini della richiesta di restituzione (compensazione o rimborso)?E’ possibile trovare le principali informazioni relative alle restituzioni (compensazioni o rimborsi) e i relativi moduli alla pagina http://www.regione.piemonte.it/tributi/restituzioni.htm.
I moduli sono scaricabili alle seguenti pagine:
- http://www.regione.piemonte.it/tributi/dwd/mod_cta.pdf (per la richiesta di compensazione)
- http://www.regione.piemonte.it/tributi/dwd/mod_rta.pdf (per la richiesta di rimborso).
Dovendo richiedere la restituzione di un pagamento non dovuto, mi conviene optare per la compensazione o per il rimborso?La restituzione si esegue, di norma, mediante riconoscimento del credito da portare in compensazione sui futuri versamenti relativi alla prima scadenza utile cui sia soggetto qualsiasi veicolo che risulti, dall’archivio regionale della tassa automobilistica, di proprietà del richiedente o di altro soggetto da questi indicato.
In ogni caso in cui non sia possibile eseguire la restituzione mediante compensazione, ovvero quando il richiedente ne faccia, senza obbligo di motivazione, specifica richiesta, la restituzione si esegue mediante rimborso.
A quali condizioni posso richiedere la restituzione in caso di furto o rottamazione?Per richiedere la restituzione è necessario che:
- ci sia una tassa automobilistica regolarmente versata in corso di validità;
- il periodo per il quale il contribuente non ha goduto del possesso del veicolo (il periodo, cioè, che intercorre tra la data in cui si sono verificati il furto o la rottamazione e quella di fine validità della tassa pagata) sia pari ad almeno un quadrimestre.
Come si può usufruire del credito che è stato concesso?Il credito concesso dal Settore Politiche fiscali della Regione Piemonte può essere utilizzato dal beneficiario che dovrà effettuare il pagamento - per il veicolo a lui intestato - solamente presso uno degli intermediari della riscossione autorizzati (che sono collegati in via telematica all'archivio regionale della tassa automobilistica):
- delegazioni ACI,
- agenzie di pratiche auto Sermetra,
- Gec S.p.a.
(Non è possibile usufruire del credito presso i tabaccai e presso le Poste).
N.B.: il bollettino che lei riceverà con il prossimo avviso di scadenza riporterà l'intero importo del bollo (cioè, non decurtato del credito concesso) e non potrà essere utilizzato se si vuole beneficiare del credito.
Il credito concesso ha una scadenza?Il credito concesso non ha una scadenza (una volta caricato nell’archivio non scade mai).
Mi manderete una lettera con cui mi comunicherete che è stato concesso il credito?Non viene inviata nessuna comunicazione scritta sull’avvenuto riconoscimento del credito. Se entro i termini previsti, che decorrono dalla data di presentazione della domanda, non interviene comunicazione da parte della Regione, la domanda s’intende accolta e il credito si intende concesso a favore della persona o delle persone che sono state indicate come beneficiari nella richiesta. Il riconoscimento del credito in linea di massima viene effettuato in tempo utile per il pagamento di un bollo auto in scadenza.
Qual è l’importo minimo rimborsabile?L’entità dell’importo delle somme indebitamente versate (con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione) determina i seguenti casi:
- per importi inferiori a € 12,00 è esclusa la possibilità di inoltrare qualsiasi richiesta di rimborso o compensazione;
- per importi inferiori ad € 17,00 ma non ad € 12,00 è solo effettuabile la compensazione sui futuri pagamenti dello stesso tributo, poiché non si fa luogo al rimborso;
- per importi superiori ad € 17,00 è possibile richiedere la restituzione sia tramite rimborso che mediante compensazione.
Come posso presentare ricorso?
Il ricorso giurisdizionale deve essere proposto, entro sessanta giorni
dalla data di notificazione dell’atto impugnato, alla commissione
tributaria provinciale competente per territorio.
E’ competente per territorio, commissione tributaria provinciale del luogo
in cui hanno sede l’ente impositore o il concessionario della riscossione.
Il ricorso si propone con notifica all’ente impositore o al concessionario
mediante ufficiale giudiziario, mezzo posta (la spedizione deve essere
fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento),
direttamente all’ufficio dell’ente impositore o del concessionario mediante
consegna dell’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
Entro i trenta giorni successivi il ricorrente deve costituirsi in giudizio
depositando, nella segreteria della commissione tributaria competente,
l’originale del ricorso notificato tramite l’ufficiale giudiziario o copia
del ricorso spedito per posta, insieme alla fotocopia della ricevuta di
deposito o della ricevuta della raccomandata.
Insieme al ricorso, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, che deve
contenere l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato e tutti i
documenti che intende far conoscere alla commissione a sostegno delle
proprie ragioni. Il deposito può essere fatto sia personalmente, sia a
mezzo posta, spedendo il ricorso ed il fascicolo in plico raccomandato
senza busta.
Il ricorrente deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato
(avvocato, commercialista, ragioniere, perito commerciale). Tuttavia, per
le controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro, il ricorrente può
stare in giudizio anche senza assistenza tecnica.
Il valore della controversia è dato dall’importo del tributo al netto degli
interessi e delle sanzioni; se la controversia è relativa alla sola
irrogazione di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste.
Sarà la segreteria della commissione ad avvisare, a mezzo posta ed almeno
trenta giorni prima, della data di trattazione del ricorso.
Normalmente i ricorsi vengono trattati in camera di consiglio: in tal caso,
non ci si deve presentare.
Se si desidera che il ricorso venga trattato in pubblica udienza, occorre
chiederlo o nel ricorso stesso o mediante apposita istanza da depositare
presso la segreteria della commissione e notificare alle altre parti almeno
dieci giorni liberi prima della data di trattazione. In tal caso ci si deve
presentare per la discussione nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso di
trattazione.
Il ricorso originale e le copie del medesimo, da utilizzare per le
notificazioni e il deposito, sono soggetti all’imposta di bollo, che può
essere assolta o mediante uso della carta bollata o mediante applicazione
di una marca ogni quattro facciate o fogli recanti scrittura.
Si può presentare ricorso contro gli avvisi di accertamento (non contro i
preavvisi), le cartelle di Equitalia (se non sono state precedute da un
avviso di accertamento), i provvedimenti di diniego di rimborso o
restituzione, i provvedimenti di diniego di esenzione. In questo caso il
ricorso va consegnato alla Regione, presentandosi direttamente alla
segreteria del Settore Politiche fiscali, piazza Castello 71 (tra via
Roma e via Accademia delle Scienze) o spendendolo a: Regione Piemonte,
Direzione Risorse finanziarie, Settore Politiche fiscali, piazza Castello
71, 10123 Torino, e la commissione competente è quella di Torino (strada
antica di Collegno 259, 10146 Torino). Contro le cartelle di Equitalia che
siano state precedute da un avviso di accertamento e contro le ingiunzioni
di pagamento il ricorso può essere presentato solo per vizi propri di
queste ultime, deve essere presentato al concessionario della riscossione
che le ha notificate e la commissione competente è quella dove ha sede il
concessionario stesso (ad esempio, le ingiunzioni di pagamento notificate
dalla G.E.C. S.p.A., è quella di Cuneo). Gli indirizzi e i recapiti di
tutte le commissioni tributarie sono sul sito www.giustizia-tributaria.it
alla pagina strutture periferiche.
La presentazione del ricorso non sospende i termini di riscossione: per
ottenere la sospensione dei termini di riscossione occorre presentare
specifica domanda alla commissione tributaria provinciale (anche nello
stesso ricorso) che deciderà se disporla o meno.