L'esenzione dalla tassa automobilistica è prevista per le seguenti categorie predeterminate di autoveicoli:
Soggetti che possono ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
Secondo l'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, possono ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista per i disabili coloro che, essendo proprietari di veicoli, rientrano nei seguenti casi:
* Nel caso in cui la condizione di carico fiscale si verifichi nel corso dell'ultimo anno sarà necessario allegare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi dalla quale emerga tale nuova condizione.
Veicoli che possono essere esentati dal pagamento della tassa automobilistica
Possono essere esentati solo veicoli con cilindrata non superiore a:
L'esenzione può essere concessa per un solo veicolo. Il trasferimento da un veicolo ad un altro di un'esenzione già in essere può essere effettuato soltanto se il veicolo precedentemente esentato sia stato oggetto di:
Efficacia dell’esenzione concessa
L'esenzione concessa ha effetto soltanto per il futuro per cui non ha efficacia retroattiva. Eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti potranno pertanto essere contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di omesso versamento. Ne deriva altresì che il riconoscimento dell'esenzione non dà diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni trascorsi.
L'esenzione, una volta concessa, viene rinnovata anno per anno senza necessità di ulteriori adempimenti. Allorquando però il certificato medico-legale attestante l'invalidità riporta un termine per la revisione dello stato di disabilità, l'esenzione stessa viene automaticamente chiusa alla scadenza del predetto termine.
Vanno, inoltre, comunicati al Settore Politiche fiscali della Regione Piemonte (entro trenta giorni dal loro verificarsi) tutti quei fatti tali da modificare la situazione in base alla quale l'esenzione è stata riconosciuta (guarigione del disabile, cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico, eccetera), compresa la vendita del veicolo oggetto di esenzione.
In caso di decesso del disabile o della persona che lo ha fiscalmente a carico, la comunicazione andrà effettuata entro 90 gg.
Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione.
Come ottenere l’esenzione
Per ottenere l'esenzione gli interessati devono spedire a mezzo posta, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, agli uffici del Settore Politiche fiscali, Piazza Castello, 71 - 10123 Torino il modulo accompagnato dalla documentazione specificata all'interno dello stesso. In alternativa la richiesta può essere consegnata presso:
Effettuata l'istruttoria dell'istanza, Il Settore Politiche fiscali provvederà a darne comunicazione dell'esito (positivo o negativo) al richiedente. Nel caso di istanza tempestivamente inoltrata ma non accolta, il richiedente è tenuto al pagamento della tassa ma non è tenuto a corrispondere gli interessi e le sanzioni previste per il caso di ritardato pagamento.