La dichiarazione Irap non deve più essere presentata all'interno di Unico (art. 1 legge 244/07) ma trasmessa in forma autonoma per via telematica all’Agenzia delle Entrate o direttamente o tramite intermediari abilitati.
Persone fisiche, società semplici, società in nome collettivo ed in accomandita semplice, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR : 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Soggetti IRES, per le Amministrazioni pubbliche: ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (quindi non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto ma solo la data di chiusura del periodo di imposta).
Si ricorda che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.