L’art. 13 degli Accordi di Programma, stipulati tra la Regione Piemonte e gli Enti soggetti di delega, stabilisce che la quota di competenza regionale stanziata per i servizi minimi viene trasferita a compensazione sia per gli oneri dei Contratti di Servizio sottoscritti con gli esercenti e, sia per la gestione delle attività connesse al conferimento della stessa materia. Ai sensi dell'art. 26, comma 3° della L.R. 1/2000 s.m. e i., gli Enti sono autorizzati a destinare una somma del medesimo stanziamento per il finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate.
Hanno anche facoltà di utilizzare, tutto o in parte, il premio di operatività previsto nel Programma triennale regionale 2007/2009, a compensazione del mancato adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2007, e dovrà prevedere il conseguimento dell’obiettivo della copertura ricavi/costi pari ad almeno a € 0.35, come previsto dalle normative nazionali e regionali, salvo i casi previsti espressamente dalla stessa.
Per quanto riguarda, invece, i contributi per i maggiori oneri derivanti dall’art. 19 del D.Lgs. 422/99 (contratti di servizio) sono richiesti direttamente dall’Ente soggetto di delega allo Stato secondo le modalità stabilite dalla L.472/99 e dal successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2000 e, la Regione, si farà carico di compartecipare all’IVA, a titolo di anticipazione, come stabilito dall’art. 2 del D.Lgs56/2000.
Per offrire un servizio migliore all’utenza su tutta la rete regionale dei servizi ferroviari esistenti, negli Accordi sono inoltre contemplate, dal 2001, le corse suppletive, servizio che consiste nell’ammissione a bordo bus, senza altro onere, di viaggiatori in possesso di titoli di viaggio validi rilasciati da Trenitalia.
L’assegnazione di eventuali altre risorse, che si renderanno disponibili a vario titolo, sarà contemplata in un apposito “addendum” con modalità tali da non inficiare gli atti consequenziali allo stesso Accordo di Programma.