La Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 9 della L.R.1/2000 e s.m.i., stipula con le Province, l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e i Comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti Accordi di Programma (Elenco AdP 2007/09 approvati) di validità triennale per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo e messa in regola delle fermate di linea. Detti Accordi costituiscono approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti relativi alla programmazione dei servizi di trasporto pubblico e degli investimenti degli Enti locali e, vengono sottoscritti sulla base degli indirizzi forniti dal “Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale” della Giunta regionale (art. 4, L.R. 1/2000).
Nel caso di mancata stipula degli Accordi di Programma, la Regione provvede all'assegnazione delle risorse limitatamente alla parte relativa al finanziamento dei servizi minimi.
Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di competenza degli Enti locali, sono attribuite, contestualmente alla stipulazione degli Accordi di Programma, agli Enti locali che le erogano secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.