La legge 17 maggio 1999, n. 144, all'art. 32 istituisce il Piano nazionale della sicurezza stradale (PNSS), "al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al “Piano di sicurezza stradale 1997-2001" della Commissione delle Comunità europee" (comma 1). Secondo la legge, il PNSS deve consistere "in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari" (comma 2).
Per favorire l'elaborazione del PNSS, il 29 marzo 2000 sono adottati, con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con i ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della salute, gli Indirizzi generali e linee guida di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale. Essi definiscono:
Il 29 novembre 2002 è approvata dal Cipe, con la deliberazione n. 100, una prima versione del PNSS, denominata Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie, o più brevemente Piano delle priorità. Il Piano delle priorità è sorto con l'obiettivo di creare le premesse tecnico-organizzative per la definizione di una versione strutturale del PNSS: esso da un lato deve individuare gli interventi puntuali, che possono determinare la maggiore riduzione di vittime degli incidenti stradali e possono essere avviati nei tempi più brevi, dall'altro deve costruire le condizioni necessarie per sviluppare le nuove modalità di intervento in materia di sicurezza stradale.
Per far ciò, il Piano delle priorità riorganizza le sette linee di attività, individuate negli Indirizzi generali e linee guida di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale, sulla base di tre criteri (entità del danno sociale determinato dalle diverse tipologie di incidenti stradali; immediata fattibilità degli interventi; capacità di sviluppare strumenti e risorse per migliorare la capacità di governo della sicurezza stradale da parte degli organismi competenti in materia) e due livelli di attività (misure e interventi puntuali; azioni strategiche), a loro volta ripartiti in linee d'azione (cinque per il primo livello e dodici per il secondo livello).
Il PNSS è stato sinora attuato con Cinque Programmi annuali (delibere programmatiche del CIPE n. 100 del 29.11.2002, n. 81 del 13.11.2003, n. 143 del 21.12.2007 e n. 108 del 18 dicembre 2008). Questi Programmi di attuazione hanno attribuito un ruolo attivo alle Regioni in relazione alle specificità e agli obiettivi locali, assegnando loro il compito di definire le procedure concorsuali o le forme di concertazione per l’assegnazione delle risorse.
La Regione Piemonte ha finora definito le procedure e provveduto a ripartire le risorse ministeriali per il Primo, il Secondo e il Terzo Programma annuale di attuazione del PNSS. Sono attualmente in corso di definizione le procedure per l’avvio del Quarto e Quinto Programma annuale di attuazione del PNSS.
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