Disciplina della navigazione interna
- La disciplina della navigazione concerne la regolamentazione della circolazione nautica, comprese le manifestazioni nautiche, la regolamentazione delle modalità di fruizione delle vie di navigazione e delle opere di navigazione connesse, l'uso delle zone portuali, nonché ogni intervento innovativo o modificativo che interferisca o limiti la navigazione e le correlate attività.
- La navigazione sulle vie d'acqua demaniali è libera, fatto salvo l'obbligo per il conducente dell'unità di navigazione di accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo e senza arrecare danni a persone, cose od attività, nel rispetto delle normative vigenti.
- La disciplina della navigazione interna è attuata mediante:
- regolamenti, approvati dalla Giunta regionale, volti a stabilire disposizioni e prescrizioni per le acque interne o per le attività che si esplicano sulle acque interne, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge regionale 2/08;
- potere di ordinanza e di avviso ai naviganti, ove si ravvisi la necessità e l'urgenza;
- regolamenti comunali, ai sensi della legge regionale 2/08.
- La Giunta regionale adotta i regolamenti di cui alla legge regionale 2/08, secondo i seguenti principi e modalità:
- rispetto delle norme internazionali o statali in materia di segnalazione e rispetto delle regole generali di manovra;
- salvaguardia dell'ambiente, anche stabilendo limiti e vincoli territoriali nell'uso di mezzi nautici o nello svolgimento di specifiche attività;
- armonizzazione, nell'ambito di bacini internazionali o sovraregionali, della regolamentazione regionale con quella sovranazionale o di altre regioni;
- attribuzione agli enti locali della regolamentazione o della gestione di aree o di attività a valenza territoriale ridotta.
Estratto dall’art 11 della Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2