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Demanio idrico della navigazione interna

Per vie di navigazione si intendono i laghi e le tratte fluviali classificate come tali dalla normativa vigente o individuate da appositi provvedimenti regionali.

I beni appartenenti al demanio idrico statale e le zone portuali di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna), siti nei comuni rivieraschi ed individuati con deliberazione della Giunta regionale, costituiscono il demanio idrico della navigazione interna della Regione.

Per demanio idrico della navigazione interna si intende l'ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all'esercizio della navigazione interna e ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale dell'area.

Il demanio idrico della navigazione interna comprende la superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nonché i beni demaniali a terra con le relative pertinenze funzionali ad un uso pubblico, turistico, ricreativo, sportivo e commerciale del bene.

Il demanio idrico della navigazione interna si distingue in demanio lacuale e demanio fluviale.

Sono individuati nella tabella di cui all'allegato A i bacini demaniali considerati quale ottimale aggregazione degli enti locali delegati per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e di demanio idrico della navigazione interna.

Estratto dall’art 3 della Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2




 

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