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Sommario:




La balneazione

  1. L'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua maggiori è ammessa purché non interferisca con le attività di navigazione.
  2. La stagione balneare è compresa tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, salvo quanto previsto dal comma 3.
  3. I comuni di ciascun bacino demaniale o le gestioni associate, in relazione alle condizioni meteo climatiche o ad esigenze turistico ricreative, hanno facoltà di anticipare la stagione balneare sino ad un massimo di quarantacinque giorni o posticiparla sino ad un massimo di trenta giorni.
  4. Durante la stagione balneare i comuni, per garantire la sicurezza dei bagnanti, delimitano gli specchi acquei riservati alla balneazione.
  5. I comuni individuano gli specchi acquei in corrispondenza di spiagge libere e li riservano alla balneazione, nel rispetto delle norme di indirizzo fissate in apposito regolamento regionale; nonché individuano i soggetti tenuti a tale adempimento in relazione allo svolgimento di attività imprenditoriali, quali la gestione di strutture turistico ricettive rivierasche, connesse alla fruizione, anche indiretta, di specchi acquei da parte dei bagnanti. I comuni hanno facoltà di fissare gli orari nei quali praticare la balneazione.
  6. Durante la stagione balneare, nelle zone riservate alla balneazione è vietata qualunque attività non compatibile con la stessa ed è attivo il servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti.
  7. L'attraversamento con unità di navigazione, nelle zone riservate alla balneazione, può avvenire solo all'interno di appositi corridoi di atterraggio.
  8. I comuni segnalano opportunamente i tratti di costa frequentati da bagnanti, non riservati alla balneazione e privi del servizio di soccorso ed assistenza.
  9. I comuni, nel rispetto del regolamento di cui al comma 5, disciplinano in particolare:
    1. modalità di delimitazione delle zone di lago riservate alla balneazione;
    2. servizi di salvamento, anche collettivi, e dotazioni di sicurezza per l'espletamento del servizio;
    3. divieti nell'uso sia degli specchi acquei sia delle spiagge;
    4. segnalazione di pericoli.

(Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)

Normativa di riferimento

Regolamento regionale recante: “Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 18)”.

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 10/R.




 

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