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REGOLA "DE MINIMIS"
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 relativo agli aiuti de minimis (G.U.C.E. n. L 379/5/2006).
Campo di applicazione
Il Regolamento si applica agli aiuti di Stato di importo poco elevato (aiuti de minimis), per i quali non è richiesta una notifica preventiva alla Commissione C.E.
La regola "de minimis" non si applica agli aiuti:
- concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;
- concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato nei casi seguenti:
- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
- condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
- ad imprese attive nel settore carboniero;
- destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- a imprese in difficoltà1.
Si applicano le seguenti definizioni:
- per prodotti agricoli si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca. Pertanto le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca restano escluse.
- per “trasformazione di un prodotto agricolo” si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo. Non sono considerate attività di trasformazione quelle necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita (come ad esempio la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l’imballaggio delle uova, ecc.).
- per “commercializzazione di un prodotto agricolo” si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
Finalità
- La regola de minimis fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto, al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l’art. 87 - par. 1 del Trattato Istitutivo della CE e, pertanto, l’aiuto non è più soggetto all’obbligo della preventiva notifica alla Commissione C.E.
- Tale regola si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, gli aiuti di importo esiguo non hanno alcun impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.
Criteri
Per poter beneficiare di tale misura è necessario che l’aiuto soddisfi i seguenti 4 criteri:
1. L’importo massimo totale per ogni beneficiario deve restare entro il limite di Euro 200.000 (espresso in equivalente sovvenzione lordo) - ovvero nel limite di Euro 100.000 (ESL) per le imprese di trasporti su strada - nell’arco di 3 esercizi finanziari (quello della concessione e i due precedenti).
2. A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, il Regolamento si applica solo agli aiuti trasparenti, cioè quelli per i quali è possibile calcolare con precisione il beneficio espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) ex ante, senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio: non sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale o di misure a favore del capitale di rischio, a meno che l’apporto di capitali non superi la soglia “de minimis” per ogni impresa destinataria.
Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo del beneficio è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.
Gli aiuti sotto forma di garanzia sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito del regime di garanzia non supera 1,5 milioni di euro per impresa, ovvero 750.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada. La garanzia non deve superare l’80% del prestito sotteso.
3. I massimali di cui al punto 1. comprendono tutte le categorie di aiuto, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo ed a prescindere dal fatto che le risorse utilizzate siano interamente o parzialmente di origine comunitaria.
Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti relativi agli stessi costi ammissibili, se un tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
4. L’aiuto può essere erogato solo dopo avere accertato quanto previsto al punto 1. Qualora uno Stato membro abbia istituito un "Registro centrale degli aiuti de minimis" contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi, non è necessario effettuare il sopra citato accertamento, dal momento in cui il registro copre un periodo di 3 anni.
Controlli
Gli Stati membri sono tenuti ad instaurare modalità di controllo atte a garantire che il limite sopra indicato non venga superato (anche se l’aiuto è concesso da autorità locali, regionali o statali diverse).
A tal fine, quando uno Stato membro concede un aiuto "de minimis":
- informa il beneficiario per iscritto circa l’importo potenziale dell’aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere "de minimis";
- deve farsi rilasciare dal beneficiario informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "de minimis" ricevuti nei 2 esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio in corso.
Nota 1: Secondo la comunicazione pubblicata sulla GU C 244 dell’1.10.2004 si ritiene che un’impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. In particolare è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
- nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
- per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
Anche in assenza delle predette condizioni, un’impresa può comunque essere considerata in difficoltà quando siano presenti i sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l’aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività.
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