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LEGGE 49/87 Art.7
"Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo"
SETTORI : Industria, servizi, agricoltura, artigianato, turismo, infrastrutture (limitatamente a trasporti, telecomunicazioni, energia, settore idrico e sanitario).
BENEFICIARI : Piccole, medie e grandi imprese, con preferenza per le PMI
INVESTIMENTI :

Creazione o ampliamento di joint-ventures in tutti i PVS con reddito annuo pro-capite inferiore a 3.250 $ USA, in base ai dati contenuti nell'ultima edizione del "Word Development Report" della Banca Mondiale.

Le iniziative possono riguardare sia i settori agricolo e industriale, sia quello delle infrastrutture, limitatamente ai trasporti, alle telecomunicazioni, all'energia, al settore idrico ed a quello sanitario. Sono finanziabili conferimenti in denaro e/o in natura al capitale di rischio (cash, scorte, beni strumentali, licenze, brevetti, know-how) per:

  • acquisizioni di quote in imprese di nuova costituzione; (la quota si intende acquisita nel momento in cui l'impresa mista acquista piena personalità giuridica);
  • sottoscrizione di aumenti di capitale in imprese estere già costituite da parte di imprese italiane che non detengono una partecipazione.

Nel caso di apporto di materiali e/o macchinari usati, verrà applicata una decurtazione del 30% del loro valore di mercato.

In ogni caso la partecipazione delle imprese italiane dovrà avere una consistenza significativa: sia nel capitale di rischio (a titolo esemplificativo un 20-30% potrebbe essere ritenuto sufficiente), nella gestione dell'impresa, nella formazione e sviluppo del management locale. La partecipazione del partner locale (società o persona fisica), non può essere inferiore al 25%.

AREA : Tutto il territorio
AGEVOLAZIONE :

Finanziamento agevolato che copre fino al 70% della quota del partner italiano per un importo non superiore ai primi 5 milioni di Euro di partecipazione e fino al 50% della quota eccedente il predetto limite (quest'ultima nel caso di iniziative di particolare rilievo ai fini degli obbiettivi di sviluppo dei PVS) con un tetto massimo di 10 milioni di Euro per iniziativa.

Il tasso di interesse è pari al 30% del tasso di riferimento per le operazioni oltre i 18 mesi nei settori industria e commercio. Il finanziamento viene erogato nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto, a fronte della presentazione della documentazione richiesta. É prevista la possibilità di una anticipazione del credito fino ad un massimo del 50% dell'importo complessivo del finanziamento, previa presentazione di garanzie bancarie. L'impresa beneficiaria deve presentare a completa copertura del capitale e degli interessi, uno o più atti di fideiussione bancaria, rilasciati da una o più banche di gradimento del Mediocredito Centrale, che può, su base discrezionale, valutare altre forme di garanzie reali, quali ad esempio ipoteca sugli immobili aziendali. La durata del finanziamento è di 10 anni, con un periodo di grazia per capitale ed interessi non superiore a 2 anni a partire dalla data della firma del contratto di finanziamento.

Gli interventi finanziari ex articolo 7 possono cumularsi ad altre agevolazioni sia internazionali che nazionali. L'acquisizione della quota di capitale di rischio deve aver avuto luogo entro i 12 mesi che precedono la data di presentazione della domanda di finanziamento e comunque prima dell'avvio della produzione, nel caso di nuova iniziativa nel settore agricolo e industriale, e prima del completamento dell'opera, nel caso di nuova iniziativa nel settore delle infrastrutture.

CRITERI : Vengono esaminate con preferenza iniziative che prevedano una partecipazione locale superiore al 50% e che coinvolgano piccole e medie imprese italiane.
OPERATIVITÀ : In vigore
PROCEDURE :

Domanda su apposito modulo in triplice copiaal Ministero Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo, Ufficio VIII, Piazzale della Farnesina 1, 00194 Roma.

Al ricevimento del modulo, il MAE effettua le proprie verifiche (corrispondenza ai principi di legge, coerenza con i programmi della cooperazione, valutazione tecnico-economica); in seguito trasmette l’incartamento al Mediocredito Centrale per l’istruttoria di sua competenza (valutazione dell’affidabilità del richiedente, acquisizione della certificazione antimafia) e delibera l’ammissibilità al finanziamento. Se l’esito e’ favorevole la concessione del finanziamento viene disposta, su proposta del Ministro degli Affari esteri, con decreto del Ministro del Tesoro. Mediocredito stipula allora il contratto di finanziamento e, entro 24 mesi dalla data della stipula, viene versato il prestito agevolato sul conto corrente dell’impresa.

Per ulteriori informazioni:http://www.esteri.it/ita/4_28_66_73_24.asp

Ministero Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ufficio VIII, Piazzale della Farnesina 1, 00194 Roma - Tel 06/36911

Inoltre, in base ad un accordo con la DG per la Cooperazione e lo Sviluppo delMinistero Affari Esteri, l'Ufficio per la Promozione Industriale dell'’UNIDO può fornire assistenza alle imprese interessate ad attivare richieste di finanziamento. Per informazioni: http://www.esteri.it/ita/4_28_66_73_24_12.asp

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO : 4 Luglio 2006
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