LEGGE REGIONALE
n. 23/02 art. 8 comma 6 bis
Riqualificazione energetica degli edifici esistenti |
| SETTORI
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Tutti |
| BENEFICIARI
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Soggetti pubblici e privati, in qualità di:
- imprese di ogni dimensione;
- proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento degli edifici;
- amministratori condominiali di edifici per conto dei soggetti sopra indicati;
- società di gestione energetica che opera gli interventi per conto dei soggetti sopra indicati.
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| INVESTIMENTI
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Interventi di manutenzione e di ristrutturazione finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Sono ricompresi:
- gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio;
- gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, nonché quelli di installazione di impianto termico in edifici esistenti;
- l’installazione di pannelli solari termici e/o pompe di calore per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e per i fabbisogni di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universitari;
- l’installazione di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- l’installazione di sistemi di cogenerazione, ad eccezione dei casi in cui sia possibile l’approvvigionamento da reti di teleriscalda mento esistenti.
Per l’accesso all’agevolazione è previsto il rispetto di alcuni requisiti tecnici minimi.
I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda, anche se – a tale data - devono già essere stati acquisiti gli eventuali provvedimenti autorizzativi, ovvero devono essere state presentate le istanze dirette a conseguirli.
La durata massima di realizzazione degli interventi non può essere superiore a tre anni.
Per le imprese – escluse le microimprese - l’importo massimo del programma è fissato in 1 milione di euro.
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| AREA
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Tutto il territorio regionale |
| AGEVOLAZIONE
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Contributo in conto interessi, sul finanziamento bancario stipulato a tasso fisso (durata massima di 5 anni) con uno degli istituti di credito convenzionati, riconosciuto, ai sensi del regolamento de minimis (Reg. 1998/2006), nella seguente misura:
- pari al 100% nel caso di microimprese,soggetti pubblici, persone fisiche econdomini sui primi 100.000 euro di programma ammesso;
- pari al 60% per le iniziative attuate dagli stessi soggetti sulla parte di programma eccedente i 100.000 euro;
- pari al 50% sulle iniziative attuate dalle altre imprese e dalle società di gestione energetica.
L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione attualizzata. |
| OPERATIVITÀ
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Presentazione domande a partire dal 1° marzo 2007.
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| PROCEDURE
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Le domande devono essere inviate per via telematica a Finpiemonte S.p.A. previa connessione al sito internet www.finpiemonte.it e confermate da originale cartaceo, completo di allegati, entro 5 giorni lavorativi successivi.
La valutazione delle domande sarà svolta da un Comitato tecnico che delibererà sulla finanziabilità della domanda e sull’ammissibilità delle spese.
Le domande ammesse e non finanziate per mancanza di copertura decadono automaticamente trascorsi 3 anni dalla data di presentazione.
La rendicontazione dell’investimento dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’intervento.
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| SOGGETTO GESTORE : |
Finpiemonte S.p.a.
Per maggiori informazioni www.finpiemonte.it |
| DATA
ULTIMO AGGIORNAMENTO : |
28 febbraio 2008 |
Per ulteriori
approfondimenti: ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI |
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