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LEGGE REGIONALE n. 23/02 art. 8 comma 6 bis
Riqualificazione energetica degli edifici esistenti
SETTORI : Tutti
BENEFICIARI :

Soggetti pubblici e privati, in qualità di:

  • imprese di ogni dimensione;
  • proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento degli edifici;
  • amministratori condominiali di edifici per conto dei soggetti sopra indicati;
  • società di gestione energetica che opera gli interventi per conto dei soggetti sopra indicati.
INVESTIMENTI :

Interventi di manutenzione e di ristrutturazione finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Sono ricompresi:

  • gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio;
  • gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, nonché quelli di installazione di impianto termico in edifici esistenti;
  • l’installazione di pannelli solari termici e/o pompe di calore per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e per i fabbisogni di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universitari;
  • l’installazione di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
  • l’installazione di sistemi di cogenerazione, ad eccezione dei casi in cui sia possibile l’approvvigionamento da reti di teleriscalda mento esistenti.
Per l’accesso all’agevolazione è previsto il rispetto di alcuni requisiti tecnici minimi.
I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda, anche se – a tale data - devono già essere stati acquisiti gli eventuali provvedimenti autorizzativi, ovvero devono essere state presentate le istanze dirette a conseguirli.
La durata massima di realizzazione degli interventi non può essere superiore a tre anni.
Per le imprese – escluse le microimprese - l’importo massimo del programma è fissato in 1 milione di euro.
AREA : Tutto il territorio regionale
AGEVOLAZIONE :

Contributo in conto interessi, sul finanziamento bancario stipulato a tasso fisso (durata massima di 5 anni) con uno degli istituti di credito convenzionati, riconosciuto, ai sensi del regolamento de minimis (Reg. 1998/2006), nella seguente misura:

  • pari al 100% nel caso di microimprese,soggetti pubblici, persone fisiche econdomini sui primi 100.000 euro di programma ammesso;
  • pari al 60% per le iniziative attuate dagli stessi soggetti sulla parte di programma eccedente i 100.000 euro;
  • pari al 50% sulle iniziative attuate dalle altre imprese e dalle società di gestione energetica.
L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione attualizzata.
OPERATIVITÀ :

Presentazione domande a partire dal 1° marzo 2007.

PROCEDURE :

Le domande devono essere inviate per via telematica a Finpiemonte S.p.A. previa connessione al sito internet www.finpiemonte.it e confermate da originale cartaceo, completo di allegati, entro 5 giorni lavorativi successivi.
La valutazione delle domande sarà svolta da un Comitato tecnico che delibererà sulla finanziabilità della domanda e sull’ammissibilità delle spese.
Le domande ammesse e non finanziate per mancanza di copertura decadono automaticamente trascorsi 3 anni dalla data di presentazione.
La rendicontazione dell’investimento dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’intervento.

SOGGETTO GESTORE : Finpiemonte S.p.a.
Per maggiori informazioni www.finpiemonte.it
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO : 28 febbraio 2008

Per ulteriori approfondimenti: ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI
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