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L.R.
18/94 art.19
Rimborso oneri contributivi personale
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Industriale, servizi, terziario, agricoltura, turismo, artigianato, commercio. |
| BENEFICIARI
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Cooperative sociali iscritte all'albo provinciale e datori di lavoro pubblici o privati |
| INVESTIMENTI
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Assunzione o mantenimento di personale cui sia venuta meno la situazione di svantaggio.
Assunzione di detenuti.
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| AREA
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Tutto il territorio regionale |
| AGEVOLAZIONE
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Al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini cui sia venuta meno la situazione di svantaggio, riconosciuta ai sensi della legge n. 381/91, l’Amministrazione provinciale interviene, per un massimo di due anni, con un rimborso, corrispondente al 50% degli oneri previdenziali assistenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative o datori di lavoro pubblici o privati che li abbiano assunti o li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Sono inoltre ammesse a fruire dei benefici le cooperative sociali che abbiamo assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato come soci lavoratori o come lavoratori dipendenti:
a) detenuti che prestino la loro opera all'interno degli istituti penitenziari;
b) detenuti ammessi al lavoro all'esterno come previsto dall'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche ed integrazioni.
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| CRITERI
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Il rimborso degli oneri viene riconosciuto a favore di cooperative sociali iscritte all'albo provinciale e a datori di lavoro pubblici o privati che abbiano assunto od assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato persone cui sia venuta meno la situazione di svantaggio
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| OPERATIVITÀ
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In
vigore |
| PROCEDURE
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Alle cooperative sociali iscritte all'albo provinciale viene inviata, in tempo utile, una circolare esplicativa con allegati lo schema dell'istanza ed il modulo da compilare per la richiesta di rimborso.
Il rimborso viene erogato in due rate di cui la prima corrispondente al 50% dell'importo ritenuto ammissibile ai sensi di legge, contestualmente all'adozione del provvedimento di assegnazione, e la seconda, in epoca successiva, previa verifica del degli atti attestanti l’avvenuta assunzione dei lavoratori svantaggiati, secondo le vigenti normative.
Le domande si presentano alle competenti amministrazioni provinciali secondo le tempistiche dalle stesse stabilite.
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| SOGGETTO
GESTORE:
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Amministrazione provinciale
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| DATA
ULTIMO AGGIORNAMENTO : |
17 Gennaio 2007 |
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ulteriori approfondimenti: ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI |
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