| DLGS 143/98, Capo II (ex L. 227/77-"Legge Ossola" )
Agevolazione dei crediti all’esportazione
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| SETTORI
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Industria, servizi di ingegneria. |
| BENEFICIARI
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Piccole, medie e grandi imprese italiane, consorzi e cooperative, banche nazionali e estere, acquirenti esteri. |
| INVESTIMENTI
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La finalità della legge consiste nel consentire alle imprese esportatrici italiane di offrire agli acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse competitivi in linea con quelli offerti da concorrenti dei paesi OCSE.
Vengono agevolate solo le seguenti esportazioni: forniture di macchinari, impianti, studi , progettazioni, lavori e servizi.
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| AREA
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Tutto
il territorio. |
| AGEVOLAZIONE
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Si differenziano a seconda che le operazioni di credito all'esportazione siano di tipo “credito acquirente” o “credito fornitore.
1. Operazioni di credito acquirente
La banca, o consorzio di banche italiane/estere, stipula una convenzione finanziaria con l'acquirente estero, al quale concede un prestito a tasso fisso CIRR.
Il 15% della fornitura deve essere pagato subito in contanti. Mediante prelievi sulla convenzione finanziaria l'acquirente estero regola in contanti l'esportatore italiano, contro documenti di spedizione/esecuzione della fornitura.
La banca, a fronte della corresponsione da parte del debitore del tasso CIRR, richiede, in termini di ritorno sull'operazione di finanziamento, un tasso d'interesse di mercato basato sul proprio costo della raccolta a tasso variabile a cui va aggiunto un margine di guadagno (SPREAD).
Se il tasso variabile di finanziamento della banca risulta superiore al tasso CIRR, SIMEST rimborsa tale maggiore onere; viceversa, se il tasso di raccolta sul mercato risulta inferiore al tasso CIRR pagato dal debitore, quanto incassato in più dalla banca viene versato a SIMEST.
2. Operazioni di credito fornitore.
Nel contratto commerciale il fornitore italiano concede all'acquirente estero una dilazione di pagamento a medio/lungo termine per l'85% del valore contrattuale; il 15% deve essere pagato dall’acquirente per contanti.
La dilazione deve essere pari o superiore ai 24 mesi dal punto di partenza del credito.
Il tasso di interesse applicato sulla dilazione deve essere in linea con il tasso CIRR; il credito deve essere cambializzato per rendere più facile il ricorso allo smobilizzo pro-soluto attraverso il forfaiting che consente di trasformare un credito a medio lungo termine in un incasso per contanti.
Le forme di finanziamento più frequenti sono:
a) smobilizzo pro solvendo o pro soluto dei titoli di credito: tramite l'intervento di una banca italiana intermediaria (o anche direttamente dall'esportatore medesimo), i titoli di credito sono smobilizzati con girata piena o senza ricorso sull'esportatore presso una banca/finanziaria estera operante sul mercato internazionale. Lo sconto è effettuato a tasso fisso di mercato, con deduzione degli interessi in via anticipata ed accredito all'esportatore del netto ricavo (valore facciale meno interessi di sconto).
Su richiesta della banca italiana intermediaria, SIMEST corrisponde all’azienda italiana un contributo in conto interessi, in un'unica soluzione, quale differenza tra:
- il netto ricavo degli effetti al tasso di mercato ritenuto congruo da SIMEST stessa;
- il valore attuale degli effetti al tasso CIRR pagato dall'acquirente estero, oltre alla commissione per la banca intermediaria quando l'esportatore si avvale di quest'ultima nello sconto.
La misura massima del margine congruo riconoscibile incluso nel tasso di sconto è determinata dalla Simest con riferimento al rischio paese in relazione al debitore e al garante
b) finanziamento all'esportatore concesso da banca italiana: l'esportatore ottiene da una banca italiana un finanziamento a tasso CIRR a fronte del credito concesso da questo alla controparte estera.
L'intervento di stabilizzazione, effettuato da SIMEST su richiesta delle banca italiana, segue le stesse regole viste per il finanziamento del credito acquirente.
La durata complessiva del credito all'esportazione non deve essere inferiore a 24 mesi. Può arrivare fino a 5 anni per importi fino a 5 mln di U.S. $; per Paesi I cat. Consensus (OCSE) e per importi superiori a 5 mln di U.S. $ fino a 8,5 anni; per Paesi II cat. Consensus e sempre per importi superiori a 5 mln di U.S. $, fino a 10 anni; per aeromobili, navi e centrali elettriche da 5 a 15 anni.
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| CRITERI
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La copertura del credito con una garanzia SACE, pur non essendo obbligatoria, può risultare conveniente per lo smobilizzo dei titoli di credito a condizioni meno onerose.
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| OPERATIVITÀ
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In
vigore |
| PROCEDURE
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La domanda di contributo agli interessi deve essere presentata su apposito modulo, da parte delle banche finanziatrici o intermediarie, ovvero dall’esportatore medesimo, nel caso di smobilizzazione diretta dei titoli di credito, a Simest Spa SIMEST assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica in forma scritta entro 15 giorni dalla ricezione delle domande, ai soggetti richiedenti e alle imprese esportatrici il numero di posizione assegnato e il responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria. Conclusa la fase istruttoria, e comunque entro un termine massimo di 90 giorni dalla data della domanda o dalla data di completamento della documentazione necessaria, l’operazione viene presentata al Comitato per l’approvazione. Entro 10 giorni dalla delibera del Comitato, SIMEST comunica l’ammissione all’agevolazione e le relative condizioni oltre al nome del responsabile della struttura organizzativa competente per l’erogazione del contributo, cui occorre presentare richiesta di erogazione su apposito modulo.
L’intervento agevolativo decorre dalla valuta di erogazione del finanziamento, ovvero dalla valuta di accredito del netto ricavo all’esportatore nelle operazioni di sconto.
Per ulteriori informazioni:
Simest Spa, ufficio di Torino
C/O Sprint, Sportello regionale per l’internazionalizzazione
Via Bogino, 13- Torino
Tel: 011 83 61 28/ 813 84 19
www.simest.it
www.intersportello-piemonte.it |
| DATA
ULTIMO AGGIORNAMENTO : |
20 aprile 2006 |
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