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Sommario:



Legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 "Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada", modificata con legge regionale 4 aprile 2007 n. 8

(B.U. 17 luglio 2003, n. 29 e B.U. 12 aprile 2007, n. 15)

La legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 "Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada", modificata con successiva legge regionale 4 aprile 2007, n. 8, nel dichiarare che il Piemonte è territorio ospitale verso tutte le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo svolte liberamente da artisti in strada in spazi aperti al pubblico, ne riconosce all'art. 3, comma 2, il ruolo di "valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione dei linguaggi, di scambi di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica".

Nel perseguire le finalità generali individuate dalla legge la Regione Piemonte si pone l'obiettivo di:
valorizzare le arti di strada e promuoverne la conoscenza e la diffusione in ambito piemontese; ampliare la loro fruizione da parte di fasce sempre più ampie di pubblico; incentivare il ruolo di aggregazione, di valorizzazione culturale e turistica che queste discipline artistiche possono svolgere, con le modalità che sono loro proprie, favorendo la creazione di rapporti stabili fra i nuclei artistici e le realtà territoriali; contribuire allo sviluppo artistico, professionale e produttivo delle arti di strada, anche in un'ottica di costante rinnovamento e potenziamento qualitativo delle creazioni artistiche; favorire occasioni di incontro, di collaborazione e di scambio con altre realtà nazionali e internazionali, per un aggiornamento e una migliore conoscenza della scena artistica contemporanea.

Secondo quanto previsto dall'art. 6, la Regione Piemonte:

  1. assegna contributi annuali ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, con carattere di continuità, promuovono le espressioni artistiche in strada con la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival e con il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada;
  2. istituisce premi annuali, di euro cinquemila cadauno, per artisti singoli o associati che si siano distinti per particolare bravura.

Strumenti normativi

Modulistica a preventivo

CONTRIBUTI
1) Modulistica riservata alle Amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati da utilizzarsi per presentare le istanze di contributo (art. 6, comma 1)

Modulo richiesta - -
Bilancio preventivo xls -
Elenco della documentazione da allegare word pdf
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà word pdf

PREMI
2) Modulistica riservata agli artisti singoli o associati da utilizzarsi per presentare la propria candidatura ai premi
(art. 6, comma 2)

Modulo richiesta - -

Modulistica a consuntivo

da presentarsi per la rendicontazione dei contributi concessi nell'anno 2008

Dichiarazione sostitutiva relativa al bilancio word pdf
Bilancio consuntivo xls -
Dichiarazione sostitutiva ENPALS word, pdf
Elenco dettagliato dei giustificativi di spesa xls -
Schema riepilogativo presenze xls -

Vincitori delle precedenti edizioni

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Per saperne di più

Informazioni

DIREZIONE CULTURA, TURISMO E SPORT - SETTORE SPETTACOLO




e-mail: spettacolo@regione.piemonte.it


Servizio a cura della Direzione Cultura
Settore SPETTACOLO - Via Bertola, 34 - 10122 Torino

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