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Farmaci

Sommario:




Ticket regionali ed esenzioni

La Regione Piemonte , con la Deliberazione di Giunta Regionale (Dgr) n. 57- 5740 del 3 aprile 2002, ha introdotto, a far data dal 4 aprile 2002, delle quote fisse di compartecipazione alla spesa farmaceutica regionale (ticket).
Per i farmaci classificati in fascia A il cittadino è tenuto a corrispondere:

  • 2 € per confezione
    fino ad un massimo di 2 confezioni (4 €) per ricetta
  • 1 € per confezione per
    • o antibiotici monodose, medicinali per fleboclisi, interferoni
      per soggetti con epatite cronica
      fino ad un massimo di 6 confezioni (4 €) per ricetta
    • o farmaci per patologie croniche
      fino ad un massimo di 3 confezioni (3 €) per ricetta

Esenzione parziale per patologia dal ticket regionale sui farmaci

Alcune patologie croniche (quelle elencate nel Decreto Ministeriale 28 maggio 1999, n. 329
e successive modificazioni) danno diritto al cittadino all'esenzione parziale dal pagamento
del ticket regionale sui farmaci correlati alla patologia.
In questo caso il ticket è di 1€ per confezione di farmaco.
Il riconoscimento della patologia cronica viene effettuato dai servizi di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del cittadino.
Nella prescrizione di farmaci correlati alla patologia cronica, il medico prescrittore deve riportare sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale lo specifico codice della patologia che
dà diritto all'esenzione parziale.
Se l'assistito è in possesso di più codici di esenzione, il medico potrà utilizzare un solo codice per ogni ricetta.
Non è ammessa la prescrizione contestuale di farmaci destinati a due o più patologie croniche.

Esenzione totale dal ticket regionale sui farmaci

Dal 4/4/2002 alcune categorie di cittadini sono totalmente esenti dal pagamento del
ticket regionale sui farmaci (ma non hanno diritto alla pluriprescrizione).
I cittadini totalmente esenti in Regione Piemonte rientrano nelle seguenti categorie:

  • grandi invalidi del lavoro;
  • invalidi civili al 100%;
  • ciechi e sordomuti ex art. 6 legge n. 482/68;
  • pensionati di guerra titolari di pensione vitalizia;
  • detenuti e gli internati ex art. 1, legge 22 giugno 1999, n. 230;
  • danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex lege n.238/97, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/92.

Dal 1° giugno 2002 sono, inoltre, totalmente esenti altre categorie di assistiti
(sempre senza diritto alla pluriprescrizione) e precisamente:

  • invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
  • soggetti affetti da malattie professionali, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
  • invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla seconda all'ottava;
  • invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
  • vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • infortunati sul lavoro.

Esenzione totale per età e reddito dal ticket regionale sui farmaci

Dal 1° gennaio 2008, per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 51-7754 del 10 dicembre 2007, le esenzioni dai ticket regionali sono state estese ai cittadini residenti, senza limiti di età, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore a € 36.151,98 ( in analogia a quanto già previsto dalla norma nazionale per le esenzioni dalle prestazioni diagnostiche e specialistiche).
Il reddito complessivo del nucleo familiare è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo, come risultante dal rigo RN1 del modello UNICO-PERSONE FISICHE. Per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dagli altri familiari a carico.
Per familiari a carico si intendono i familiari per i quali all'interessato spettino le detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili).
Per beneficiare dell’esenzione dai ticket regionali sui farmaci ogni cittadino residente dovrà essere dotato di attestato di esenzione, riportante il codice E11 e rilasciato dall’Asl di residenza sulla base di autocertificazione del soggetto richiedente.
Gli attestati di esenzione E11 rilasciati a partire dal 1° gennaio 2008 avranno validità fino al 30 giugno 2009, mentre per i cittadini ultrasessantacinquenni già in possesso di codice E11, si conferma la validità di tale attestato, senza necessità di ulteriori rinnovi fino al 30 giugno 2009.
Ad eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensione vitalizia e dei detenuti ed internati ex art. 1, legge 230/99, e degli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ( legge 206/2004, legge 244/2007), tutti i cittadini sono tenuti al pagamento dell' eventuale differenza tra il prezzo del farmaco erogato ed il prezzo di rimborso fissato dall' Agenzia Italiana del Farmaco ( AIFA) per i farmaci equivalenti ( farmaci generici e farmaci non più coperti da brevetto).

Abolizione del ticket regionale sui farmaci a brevetto scaduto
dal 1° luglio 2005

La Giunta regionale del Piemonte, con deliberazione n. 40-364 del 27 giugno 2005, ha abolito, a far data dal 1° luglio 2005, la quota fissa regionale di compartecipazione alla spesa farmaceutica per i farmaci generici e le specialità medicinali non più coperte da brevetto facenti parte del sistema dei prezzi di rimborso di cui alla legge 405/2001. Obiettivo del provvedimento è quello di ottimizzare l'uso dei farmaci preferendo, quando possibile, alternative terapeutiche consolidate a costo nettamente inferiore per il sistema sanitario ed il cittadino, coerentemente con gli obiettivi dichiarati dell' Agenzia Italiana del Farmaco ed in linea con gli orientamenti dell' Unione Europea. I principi attivi interessati dal provvedimento sono riportati nella Tabella scaricabile




 

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