Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2003, n. 7-10295

Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001 n. 290 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Visto il DPR 23 aprile 2001 n° 290 - “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” che, in conseguenza dell’applicazione della legge 15 marzo 1997, n° 59, ha semplificato la normativa relativa ai prodotti fitosanitari, dopo aver abrogato e sostituito la normativa precedente, ovvero il DPR 3 agosto 1968, n. 1255;

considerato che, ai sensi del DPR 23 aprile 2001 n° 290, le Regioni devono individuare le autorità competenti:

1. al rilascio dell’autorizzazione alla commercializzazione ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti, nonché all’istituzione ed alla gestione dei locali (artt. 21 e 22);

2. al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti ed al rilascio dell’autorizzazione all’acquisto (“patentino”) degli stessi (artt. 23, 25 e 26);

3. all’organizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori addetti alla vendita ed all’impiego dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti (art. 27);

4. all’espletamento dell’attività di vigilanza (art. 29),

nonché devono emanare le relative forme procedurali;

verificato che l’applicazione di questa normativa ha visto il coinvolgimento di diversi ambiti istituzionali tra i quali, per la Regione Piemonte, la Direzione Sanità Pubblica, attraverso il Settore Igiene e Sanità Pubblica, nonché la Direzione Sviluppo dell’Agricoltura, attraverso il Settore Fitosanitario ed il Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, mentre per le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono stati interessati i Dipartimenti di Prevenzione attraverso i Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN);

preso atto che allo scopo di individuare criteri e linee di applicazione del DPR 23 aprile 2001 n° 290 si è costituito, all’interno della Direzione Regionale Sanità Pubblica, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle strutture regionali sopraindicate e delle ASL n. 16, n. 18 e n. 19, che ha sviluppato, nel corso di vari incontri, i temi relativi alla materia trattata ed ha proposto, per alcune problematiche che necessitano di un’urgente risposta, le soluzioni riportate nel presente atto;

vista la DGR n. 33-7959 del 9.12.2002, che ha già individuato, relativamente agli artt. 25, 26 e 27 del DPR 23 aprile 2001 n° 290 le funzioni relative al rilascio o al rinnovo delle

autorizzazioni all’acquisto ed all’impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti (“patentini”) nonché le competenze per la gestione dei relativi corsi di formazione ed aggiornamento;

vista quindi la necessità di individuare le autorità competenti in materia di:

1. rilascio delle autorizzazioni al commercio ed alla vendita nonché all’istituzione ed alla gestione di locali per la vendita ed il commercio di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

2. ricezione delle notifiche della presenza di depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in applicazione del comma 7 dell’art. 21 del DPR 23 aprile 2001 n° 290;

3. rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, previsti all’art. 23 del DPR 23 aprile 2001 n° 290, necessari per la concessione dell’autorizzazione al commercio ed alla vendita citata al punto 1;

4. vigilanza sull’applicazione del DPR 23 aprile 2001 n° 290;

verificato che la precedente normativa individuava nel Sindaco l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione al commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché all’istituzione ed alla gestione dei locali destinati a tale scopo;

tenuto conto che il Sindaco, in virtù delle competenze previste all’art. 1 della Legge Regionale 26 ottobre 1982, n. 30, in materia di autorizzazioni al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari nonché all’istituzione ed alla gestione dei locali destinati a tale scopo, è l’autorità sanitaria alla quale maggiormente compete la ricezione delle notifiche della presenza sul territorio di depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

verificato che la precedente normativa individuava nel Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle ASL l’autorità competente al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e alla vigilanza sulla vendita di tali prodotti;

tenuto conto che il DPR 23 aprile 2001 n° 290 prevede, all’art. 27, che le Regioni organizzino appositi corsi di formazione/aggiornamento per l’istruzione e l’addestramento di coloro che intendono dedicarsi alla vendita ed all’impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti;

verificato che questi corsi si intendono obbligatori anche ai fini delle valutazioni previste agli articoli 23 del citato decreto per il conseguimento del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, mentre la precedente normativa prevedeva l’obbligatorietà della partecipazione a questi corsi solo al fine del conseguimento dell’autorizzazione all’acquisto ed all’impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti (“patentino”);

verificata quindi la necessità di organizzare appositi corsi di formazione o di aggiornamento per coloro che intendono dedicarsi alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti;

verificato che l’attivazione dei corsi di formazione per i venditori di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti deve tener conto di quale influenza, sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale, l’attività di formazione potrà avere sulla corretta gestione delle attività produttive del comparto agricolo primario;

ritenuto pertanto opportuno, considerate anche le peculiari finalità di carattere educativo dell’iniziativa formativa in oggetto, affidare ai Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle ASL l’organizzazione di questi corsi finalizzati alla formazione ed all’aggiornamento degli operatori addetti alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti;

verificata la necessità di provvedere alla definizione di norme procedurali relativamente a:

- autorizzazioni al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

- segnalazioni dell’ubicazione dei depositi di smistamento;

- abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

- corsi di aggiornamento per i venditori di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

nonché della relativa modulistica e delle eventuali norme transitorie;

visto l’allegato A alla presente deliberazione, come predisposto dal gruppo di lavoro, recante queste norme procedurali;

verificato che il Ministero della Sanità aveva emanato, attraverso la Circolare 30 aprile 1993, n° 15, in riferimento al DPR 3 agosto 1968, n° 1255, ora abrogato, indicazioni relativamente alle caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di presidi sanitari;

visto che, sebbene il DPR 23 aprile 2001 n° 290 già preveda, all’art. 24, quali debbano essere alcune caratteristiche dei locali, risulta necessario, ai fini della corretta applicazione su tutto il territorio regionale delle caratteristiche minime di sicurezza indicate dalla citata circolare ed in analogia con quanto applicato dalle altre Regioni, che le indicazioni fornite dalla circolare citata siano ancora utilizzate in sede di vigilanza per l’applicazione del DPR 23 aprile 2001 n° 290;

visto l’allegato B alla presente deliberazione, come predisposto dal gruppo di lavoro, recante sostanzialmente le caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti indicate dalla Circolare del Ministero della Sanità 30 aprile 1993, n°15;

dato atto che il presente provvedimento verrà trasmesso per competenza alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali;

vista la Legge 23 dicembre 1978, n° 833;

visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la Legge Regionale n° 30 del 26.10.1982;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di individuare nel Sindaco l’autorità sanitaria competente per il rilascio dell’autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti ed alla istituzione e gestione dei relativi depositi e locali nonché per la ricezione delle notifiche della presenza di depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

- di individuare nel Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) la struttura competente al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

- di affidare la vigilanza per l’applicazione del DPR 23 aprile 2001 n° 290, per quanto riguarda gli aspetti di competenza regionale, ai Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL territorialmente competenti;

- di approvare, relativamente a:

* rilascio dell’autorizzazione al commercio ed alla vendita nonché all’istituzione ed alla gestione dei locali;

* ricezione delle notifiche della presenza di depositi di smistamento;

* rilascio o rinnovo dell’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

le procedure riportate nell’allegato A alla presente deliberazione;

- di approvare i requisiti strutturali e le caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti riportate nell’allegato B alla presente deliberazione;

- di incaricare la Direzione Regionale Sanità Pubblica di apportare, con proprio provvedimento, eventuali successive modifiche ed integrazioni agli allegati A e B, nell’ambito dei principi e degli indirizzi dati attraverso la presente deliberazione, qualora si rendessero necessarie.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato