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Ticket regionali ed esenzioni

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La Regione Piemonte , con la Deliberazione di Giunta Regionale (Dgr) n. 57- 5740 del 3 aprile 2002, ha introdotto, a far data dal 4 aprile 2002, delle quote fisse di compartecipazione alla spesa farmaceutica regionale (ticket).
Per i farmaci classificati in fascia A il cittadino è tenuto a corrispondere:

  • 2 € per confezione fino ad un massimo di 2 confezioni (4 €) per ricetta
  • 1 € per confezione per
    • o antibiotici monodose, medicinali per fleboclisi, interferoni per soggetti con epatite cronica fino ad un massimo di 6 confezioni (4 €) per ricetta
    • o farmaci per patologie croniche fino ad un massimo di 3 confezioni (3 €) per ricetta

Esenzione parziale per patologia dal ticket regionale sui farmaci


Alcune patologie croniche (quelle elencate nel Decreto Ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 e successive modificazioni) danno diritto al cittadino all'esenzione parziale dal pagamento del ticket regionale sui farmaci correlati alla patologia.
In questo caso il ticket è di 1€ per confezione di farmaco.
Il riconoscimento della patologia cronica viene effettuato dai servizi di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del cittadino.
Nella prescrizione di farmaci correlati alla patologia cronica, il medico prescrittore deve riportare sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale lo specifico codice della patologia che dà diritto all'esenzione parziale.
Se l'assistito è in possesso di più codici di esenzione, il medico potrà utilizzare un solo codice per ogni ricetta.
Non è ammessa la prescrizione contestuale di farmaci destinati a due o più patologie croniche.

Esenzione totale dal ticket regionale sui farmaci


Dal 4/4/2002 alcune categorie di cittadini sono totalmente esenti dal pagamento del ticket regionale sui farmaci (ma non hanno diritto alla pluriprescrizione).
I cittadini totalmente esenti in Regione Piemonte rientrano nelle seguenti categorie:

  • grandi invalidi del lavoro;
  • invalidi civili al 100%;
  • ciechi e sordomuti ex art. 6 legge n. 482/68;
  •  pensionati di guerra titolari di pensione vitalizia;
  •  detenuti e gli internati ex art. 1, legge 22 giugno 1999, n. 230;
  •  danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex lege n.238/97, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/92.


Dal 1° giugno 2002 sono, inoltre, totalmente esenti altre categorie di assistiti (sempre senza diritto alla pluriprescrizione) e precisamente:

  • invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
  •  soggetti affetti da malattie professionali, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
  •  invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla seconda all'ottava;
  •  invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
  •  vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
  •  infortunati sul lavoro.

 

Esenzione totale per reddito dal ticket regionale sui farmaci

Dal 1° gennaio 2008, per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 51-7754 del 10 dicembre 2007, l'esenzione per reddito dal ticket regionale è stata estesa ai cittadini residenti, senza limiti di età, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore a € 36.151,98. Il reddito complessivo viene calcolato secondo quanto già previsto dalla normativa nazionale per le esenzioni dalle prestazioni diagnostiche e specialistiche.

Tali requisiti sono tuttora in vigore


Dal 1° gennaio 2012 sono state introdotte solo alcune modifiche nel sistema di certificazione.
Infatti, per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 16-3096 del 12 dicembre 2011, vengono utilizzati per la farmaceutica gli stessi codici di esenzione già in vigore per la specialistica ambulatoriale (E01, E02, E03, E04), con l’individuazione del nuovo codice E05 per quella fascia di popolazione che ha diritto all’esenzione per reddito dal ticket sui farmaci ma non a quella sulle visite specialistiche. Il codice E05 viene attribuito ai residenti in Piemonte di età superiore ai 6 anni e inferiore a 65 anni, facenti parte di nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro.



Per una guida rapida sulle esenzioni consultare la Guida al servizio sanitario > esenzione ticket sui farmaci
 

Abolizione del ticket regionale sui farmaci a brevetto scaduto dal 1° luglio 2005


La Giunta regionale del Piemonte, con deliberazione n. 40-364 del 27 giugno 2005, ha abolito, a far data dal 1° luglio 2005, la quota fissa regionale di compartecipazione alla spesa farmaceutica per i farmaci generici e le specialità medicinali non più coperte da brevetto facenti parte del sistema dei prezzi di rimborso di cui alla legge 405/2001. Obiettivo del provvedimento è quello di ottimizzare l'uso dei farmaci preferendo, quando possibile, alternative terapeutiche consolidate a costo nettamente inferiore per il sistema sanitario ed il cittadino, coerentemente con gli obiettivi dichiarati dell' Agenzia Italiana del Farmaco ed in linea con gli orientamenti dell' Unione Europea.

 

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Ultimo aggiornamento ( Lunedi 30 Gennaio 2012 )


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