Banche dati naturalistiche

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Glossario

L’intento del “Glossario dei termini” è quello di fornire il significato dei termini più importanti e più frequenti.

C

Convenzione di Berna

Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979; è stata ratificata dallo Stato Italiano con la Legge n° 503 del 5 agosto 1981e pubblicata sulla G.U. n° 250 dell’11 settembre 1981.

  • Allegato I
    L’allegato I della Convenzione di Berna include le specie di flora particolarmente protette. All’Art. 4 “Protezione degli habitats” si afferma che: “Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate negli allegati I e II ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire”. L’elenco a cui si è fatto riferimento è quello contenuto nella L. 503/81 e aggiornato in base alle successive modifiche adottate dal Consiglio d’Europa (agg. marzo 2002).
  • Allegato II
    L’allegato III della Convenzione di Berna include le specie di fauna per cui devono essere adottate opportune leggi e regolamenti che ne garantiscano la sopravvivenza. Tali norme devono comprendere:
    • la cattura;
    • la detenzione;
    • l’uccisione;
    • il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o riposo;
    • la molestia intenzionale;
    • la distruzione o la raccolta e detenzione di uova;
    • la detenzione e il commercio di esemplari (vivi, morti o imbalsamati) e di parti e prodotti derivati.
  • Allegato III
    L’allegato III della Convenzione di Berna include le specie di fauna per cui devono essere adottate opportune leggi e regolamenti che ne garantiscano la sopravvivenza. Tali norme devono comprendere:
    • periodi di chiusura dei siti in cui vivono queste specie;
    • divieto temporaneo o locale dello sfruttamento degli esemplari;
    • regolamentazione per la vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici vivi o morti. prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare dette specie.
Convenzione di Bonn

La Convenzione di Bonn è stata sottoscritta da 49 parti contraenti, tra cui 20 Stati europei ed ha lo scopo di tutelare e gestire in modo efficace le specie di animali migratori su tutto il loro areale. L’Italia ha ratificato la Convenzione di Bonn con la L. 25 gennaio 1983, n. 42 (G.U. 18 febbraio 1983, n. 48 S.O.). Successive modifiche agli Allegati I e II sono state adottate con la Decisione del Consiglio 98/145/CE (G.U.C.E. del 17 febbraio 1998, n. L46).

  • Allegato I
    Vi sono elencate le specie migratrici minacciate, per le quali gli stati contraenti si adoperano a:
    • conservare ed a restaurare i loro habitat tipici;
    • prevenire, eliminare, compensare o minimizzare gli effetti negativi della attività o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione delle specie in questione;
    • prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare dette specie.
  • Allegato II
    L’allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la stipulazione di accordi internazionali per la loro salvaguardia e gestione, nonché quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale
Codice Fauna d'Italia

Codice secondo “Checklist delle specie della Fauna Italiana” (Minelli et al 1994-95). È formato da un codice di fascicolo, di genere, di specie e sottospecie. Il codice di sottospecie segue l’ordinamento delle sottospecie indicate nella “Checklist delle specie della Fauna Italiana” (Minelli et al 1994-95).

Codice Flora d'Italia

Codice secondo “Flora d’Italia” di Sandro Pignatti (1982), il testo di riferimento per la classificazione floristica in Italia

Convenzione di Washington

La Convenzione di Washington, conosciuta anche come CITES firmata a Washington il 3 marzo 1973, è il documento che regolamenta a livello internazionale il commercio delle specie di flora e fauna in pericolo di estinzione.

L’Italia ha ratificato l’attuazione del Regolamento CEE n° 3626/82 che concerne l’applicazione della Convenzione di Washington nella Comunità Europea con D.M. del 31 dicembre 1983. Nella banca dati flogistico - vegetazionale sono state inserite tutte le specie elencate negli allegati del regolamento di applicazione della Convenzione - Regolamento CEE 1970/92 del 30 giugno 1992, che modifica il Reg. CEE n° 3626/82 (pubblicato sulla G.U. del 10 settembre 1992, n° 71 “2° Serie speciale”).

  • Appendice I
    L’appendice I della Convenzione di Washington (articolo II, par. 1 della Convenzione di Washington) elenca le specie maggiormente minacciate. Queste specie sono a rischio di estinzione e in generale la CITES ne vieta il commercio, tranne in casi eccezionali (ad esempio per importanti ricerche scientifiche).
  • Appendice II
    L’Appendice 2 della “Convenzione di Washington” comprende tutte le specie:
    • che non sono attualmente in pericolo di estinzione ma che potrebbero diventarlo se il commercio di esemplari di tali specie non fosse soggetto a una stretta regolamentazione;
    • che devono essere soggette a regolamentazione al fine di permettere che il commercio delle specie di cui sopra sia sottoposto ad un effettivo controllo.
  • Appendice IIC1
    L’appendice IIC1 della Convenzione di Washington comprende tutte le specie oggetto di un trattamento speciale nella Comunità Europea. Ne è vietata la vendita, l’importazione, l’esportazione e la detenzione, analogamente a quanto stabilito per le specie dell’appendice I.
  • Allegato A
    L’allegato A della CITES comprende:
    • a) le specie che figurano nell’appendice I della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve
    • b) qualsiasi specie che:
      • 1) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione;
      • 2) appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell’allegato A, in base criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione nell’allegato sia fondamentale per l’efficace protezione dei relativi taxa.
  • Allegato B
    L’allegato B della CITES comprende:
    • a) le specie che figurano nell’appendice II della Convenzione, salvo quelle elencate nell’allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;
    • b) le specie che figurano nell’appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;
    • c) ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;
      • 1) oggetto di volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:
        • con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi
        • con il mantenimento della popolazione totale ad un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente;
          ovvero
      • 2) la cui inserzione nell’appendice sia fondamentale per garantire l’efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a questa specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati A o B.
    • d) le specie per le quali si è stabilito che l’inserzione di specie vive nell’ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.
  • Allegato D
    L’allegato D della CITES comprende:
    • a) alcune specie non elencate negli allegati A e C di cui l’importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza;
    • b) le specie elencate nell’appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.
“CORINE”, progetto CEE

Sono comprese in questo elenco le specie incluse nella check-list delle piante minacciate in Europa e utilizzate come specie guida per la redazione degli inventari dei biotopi, previsti nel progetto Comunitario “CORINE”.
L’elenco comprende:

  • a) le specie classificate come in pericolo (endangered) o vulnerabili (vulnerable) a livello Europeo o negli Stati Membri della Comunità Europea elencate in:
    • “List of rare, threatened and endemic plants in Europe”, Threatened Plants Committee (1982), Council of Europe, Nature and Environment Series 27
    • “Conservation of species of wild flora and vertebrate fauna threatened in the Community”, C. Leon, Nature Conservancy Council (1982).
  • b) specie di orchidee identificate come particolarmente minacciate in un’analisi del gruppo (CORINE biotopes manual, 86-2.2).

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Direttiva “Habitat” 92/43/CEE

L’Unione Europea con la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica” contribuisce a “salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato”. La sua azione di salvaguardia si esplica proteggendo direttamente talune categorie di habitat elencate in allegato A e, contemporaneamente, imponendo agli Stati membri di adottare misure di protezione diretta di specie animali e vegetali (allegati B, D, E), o indirettamente di proteggere gli habitat che le ospitano. La Direttiva è stata ratificata dall’Italia con il D.P.R. n° 357 dell’8 settembre 1997, pubblicato sulla G.U. n° 219/L del 23 ottobre 1997. Gli allegati A e B del D.P.R. 357/97 sono stati successivamente modificati dal D.M. del 20 gennaio 1999.
La Direttiva comprende sette allegati.

  • a) Allegato B, Direttiva 92/43/CEE
    Elenco delle specie animali o vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Gli allegati A e B del D.P.R. 357/97 sono stati successivamente modificati dal D.M. del 20 gennaio 1999 “Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento del progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE”.
  • b) Allegato D, Direttiva 92/43/CEE
    Elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Si ricorda che Art. 8 per le specie animali di cui all’allegato D, lettera a), al presente regolamento è fatto divieto di:
    • a) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento o la migrazione
    • b) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta
  • c) Allegato E, Direttiva 92/43/CEE
    L’allegato E della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” comprende “Specie animale e vegetale di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione”.
Direttiva Uccelli “2009/147/CE” (ex 79/409/CEE)

Concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

  • Allegato I
    Specie per cui sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat;
  • Allegato II/1
    Specie per cui può essere permessa la caccia nella zona geografica in cui si applica la direttiva 79/409 CEE;
  • Allegato II/2
    Specie che possono essere cacciate solo in Italia e negli stati per i quali esse sono menzionate;
  • Allegato III/1
    Specie per cui la vendita, il trasporto per la vendita, l’offerta in vendita di esemplari vivi o morti non è vietata.
  • Allegato III/2
    Specie per cui la vendita, il trasporto per la vendita, l’offerta in vendita di esemplari vivi o morti può essere permessa negli stati in cui si applica la Direttiva

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Legge N° 157/1992

Legge quadro nazionale sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio (L. 11 febbraio 1992, n. 157). Essa stabilisce, all’Art. 1, che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale. All’Art. 2 sono elencate le specie particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio. (indicate con P) All’Art. 18 sono elencate le specie cacciabili (indicate con C) ed i periodi in cui è possibile esercitare l’attività venatoria.

Legge Regionale N° 32/1982

“Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale”. Sono indicate le specie oggetto di protezione assoluta e le Province in cui risultano protette.

Legge Regionale N° 70/1996

Legge regionale per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio. (L.R. 4 novembre 1996, n. 70) All’Art. 2 sono elencate le specie particolarmente protette (indicate con P). All’Art. 44 sono elencate le specie cacciabili (indicate con P) ed i periodi di attività venatoria.

Lista Rossa Europea

Lista Rossa delle specie Europee. Sono al momento disponibili i dati per gli Uccelli (Tucker et al 1994, “Birds in Europe: their Conservation Status. Cambridge”, UK) ed i Lepidotteri diurni (Van Swaay & Warren, M. S. 1999. “Red Data Book of European Butterflies”. Nature and Environment, n° 99, Strasbourg).

Lista Rossa IUCN

La “IUCN Red List of Threatened species” (Hilton-Taylor, 2000) elenca le specie in pericolo di estinzione a livello mondiale. Le specie sono analizzate secondo la metodologia descritta in IUCN (1994), che permette di valutare i rischi di estinzione a livello globale a cui la specie è esposta. Le categorie di rischio individuate sono:

  • EX = Extinct: un taxon è estinto quando non vi è alcun ragionevole dubbio che l’ultimo individuo sia morto.
  • EW= Extinct in the Wild: un taxon è estinto “in natura” quando sopravvivono solo individui in cattività o in popolazioni/e naturalizzate e al di fuori dell’areale storico.
  • CR = Critically Endangered: un taxon è “in pericolo in modo critico” quando è di fronte ad un altissimo rischio di estinzione in natura nel futuro immediato.
  • EN = Endangered: un taxon è “in pericolo” quando è di fronte ad un altissimo rischio di estinzione in natura nel prossimo futuro.
  • VU = Vulnerable: un taxon è “vulnerabile” è di fronte ad un alto rischio di estinzione in natura nel futuro a medio termine.
  • LR = Lower Risk: un taxon è “a più basso rischio” quando sono noti elementi che inducono a considerare il taxon in esame in uno stato di conservazione non scevro da rischi.
  • DD = Data Deficient: un taxon ’ a “carenza di informazioni” quando sono inadeguate le informazioni per effettuare direttamente o indirettamente una valutazione sul suo rischio di estinzione, basato sulla distribuzione e/o sullo status della popolazione.
  • NE = Not Evaluated: un taxon è “non valutato” quando non è stato possibile effettuare valutazioni rispetto alla sua possibile categoria nella lista rossa. Sono quelle specie che si trovano in uno stato particolarmente dinamico (della distribuzione, della consistenza di popolazione, ecc.).
Lista Rossa Piante d’Italia 1997

Un aggiornamento della lista rossa del 1992 è stato pubblicato in: Conti F., Manzi A. e Pedrotti F., 1997 - “Liste rosse regionali delle piante d’Italia” - Associazione italiana per il WWF e Società botanica italiana, Camerino. A tale pubblicazione si è fatto riferimento per la compilazione del campo Lista rossa nazionale 1997. Le categorie della lista rossa nazionale del 1997 sono in accordo con le nuove categorie IUCN proposte nel 1994 (IUCN, 1994 - IUCN Red List Categories. IUCN, Species survival Commission, Gland.).

Legenda:

  • EX (Extinct) Estinto
  • EW (Extinct in the Wild) Estinto in natura
  • CR (Critically Endangered) Gravemente minacciato
  • EN (Endangered) Minacciato
  • VU (Vulnerable) Vulnerabile
  • LR (Lower Risk) A minor rischio
  • DD (Data Deficient) Dati insufficienti
  • NE (Not Evalutated) Non valutato
Legge Rossa Piante del Piemonte 1997

La lista rossa regionale del Piemonte a cui si è fatto riferimento è quella contenuta nella pubblicazione: Conti F., Manzi A. e Pedrotti F., 1997 - “Liste rosse regionali delle piante d’Italia” - Associazione italiana per il WWF e Società botanica italiana, Camerino. Le categorie della lista rossa regionale sono in accordo con le nuove categorie IUCN proposte nel 1994 (IUCN, 1994 - IUCN Red List Categories. IUCN, Species survival Commission, Gland.).

  • EX (Extinct) Estinto
  • EW (Extinct in the Wild) Estinto in natura
  • CR (Critically Endangered) Gravemente minacciato
  • EN (Endangered) Minacciato
  • VU (Vulnerable) Vulnerabile
  • LR (Lower Risk) A minor rischio
  • DD (Data Deficient) Dati insufficienti
  • NE (Not Evalutated) Non valutato
Lista Rossa Vertebrati Italiani

La Lista Rossa dei Vertebrati Italiani è stata compilata dal WWF Italia (Calvario e Sarrocco 1997) allo scopo di definire lo stato di conservazione sul territorio nazionale delle specie di vertebrati italiane. La metodologia utilizzata è quella proposta dallo IUCN nel 1994 (integrata con l’inserimento delle informazioni relative alla percentuale della popolazione e dell'areale di distribuzione della specie nel territorio nazionale). Le categorie di rischio individuate sono corrispondenti a quelle utilizzate nella “IUCN Red List of Threatened Species” ma sono riferite unicamente al territorio nazionale italiano. Le categorie di rischio individuate sono:

  • EX = Extinct: un taxon è estinto quando non vi è alcun ragionevole dubbio che l’ultimo individuo sia morto.
  • EW= Extinct in the Wild: un taxon è estinto “in natura” quando sopravvivono solo individui in cattività o in popolazioni/e naturalizzate e al di fuori dell’areale storico.
  • CR = Critically Endangered: un taxon è “in pericolo in modo critico” quando è di fronte ad un altissimo rischio di estinzione in natura nel futuro immediato.
  • EN = Endangered: un taxon è “in pericolo” quando è di fronte ad un altissimo rischio di estinzione in natura nel prossimo futuro.
  • VU = Vulnerable: un taxon è “vulnerabile” è di fronte ad un alto rischio di estinzione in natura nel futuro a medio termine.
  • LR = Lower Risk: un taxon è “a più basso rischio” quando sono noti elementi che inducono a considerare il taxon in esame in uno stato di conservazione non scevro da rischi.
  • DD = Data Deficient: un taxon è a “carenza di informazioni” quando sono inadeguate le informazioni per effettuare direttamente o indirettamente una valutazione sul suo rischio di estinzione, basato sulla distribuzione e/o sullo status della popolazione.
  • NE = Not Evaluated: un taxon è “non valutato” quando non è stato possibile effettuare valutazioni rispetto alla sua possibile categoria nella lista rossa. Sono quelle specie che si trovano in uno stato particolarmente dinamico (della distribuzione, della consistenza di popolazione, ecc.).

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Regio decreto N° 772/1932

Regio Decreto n.772 del 26 maggio 1932 in cui è presente l’elenco delle piante officinali spontanee e soggetto alla Legge n. 99 del 6 gennaio 1931 che regolamenta la coltivazione, la raccolta e il commercio delle specie vegetali officinali. Nella legge viene indicato per ogni specie il quantitativo massimo di pianta secca detenibile per uso famigliare.

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Segnalazione

Osservazione di esemplari di specie vegetali o animali.

Sensibile, Specie

Nell'archivio delle Banche Dati Naturalistiche alcune specie sono definite come “sensibili” considerando anche la loro rarità sul territorio piemontese. Una specie può quindi non comparire in nessuna lista di protezione in quanto abbondante in altri territori ma essere comunque minacciata all'interno del territorio piemontese.

Siti Rete Natura 2000

I due strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura (e per i relativi finanziamenti LIFE) nei Paesi dell’Unione Europea sono la “2009/147/CE” (ex 79/409/CEE), nota come “Direttiva Uccelli” e la Direttiva 92/43/EU, nota come “Direttiva Habitat”.

Queste due leggi comunitarie contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio dei 15 Stati Membri. In particolare, contengono degli allegati con le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario e, fra questi, quelli considerati prioritari, ovvero maggiormente minacciati. Queste due direttive, che risultato coerenti anche con quanto stabilito dalla Convenzione sulla Biodiversità (Rio de Janeiro, 1992), prevedono anche la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle specie e degli habitat individuati. Queste aree sono denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) se identificate per la presenza di specie ornitiche, e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) se identificate in base alle specie e agli habitat della “Direttiva Habitat”.

Ad oggi, molti dei 15 Paesi dell’Unione Europea hanno proposto la lista dei siti individuati; in Italia la lista è stata redatta dalle Regioni e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano nell’ambito del progetto BioItaly, coordinato dal Ministero dell’Ambiente. Questa prima fase si è conclusa nel giugno 1998: i siti proposti, non ancora entrati nella Rete Natura 2000, sono denominati SIR (Siti di Importanza Regionale).

Species of European Concern

Codice SPEC (Species of European Concern). Sono al momento disponibili i dati per gli Uccelli (Tucker et al 1994. Birds in Europe: their Conservation Status. Cambridge, UK) ed i Lepidotteri diurni (Van Swaay & Warren, M. S. 1999. Red Data Book of European Butterflies. Nature and Environment, n° 99, Strasbourg).

  • SPEC 1 specie minacciata a livello mondiale;
  • SPEC 2 specie a distribuzione prevalentemente europea, e minacciata in Europa;
  • SPEC 3 specie minacciata in Europa, ma distribuita sia in Europa che al di fuori di essa;
  • SPEC 4a Specie endemica europea, ma non minacciata;
  • SPEC 4b specie a distribuzione concentrata in Europa, ma non minacciata.