Vie ferrate e siti di arrampicata

 

alt Il Piemonte, per via della notevole  estensione e natura del rilievo alpino ed appenninico,  è tra le regioni italiane con un più alto numero di siti  di arrampicata e di vie ferrate.

I diversi tipi di roccia (calcare, granito, gneiss, serpentini ecc…) e le varie esposizioni e condizioni climatiche ritrovabili 
 ne fanno una regione dove  l’arrampicata e il ferratismo possono essere praticati durante tutto l’arco dell’anno.

La Regione Piemonte promuove la pratica in sicurezza dell’arrampicata su roccia e del ferratismo incentivando la riqualificazione, la creazione, la manutenzione e la promozione dei siti di arrampicata e delle vie ferrate in quanto, allo stesso titolo dei percorsi e degli itinerari escursionistici, possono essere incluse nel Patrimonio Escursionistico Regionale.

Dopo un confronto con le principali associazioni escursionistiche, alpinistiche ed operatori del settore nonché con gli Enti territoriali, la Regione si é dotata di una Legge e di un relativo Regolamento attuativo (disposizioni generali al'l'art. 20) ai fini di poter pianificare e valorizzare il patrimonio escursionistico nel suo insieme, includendo quindi per  la prima volta anche i siti di arrampicata e le vie ferrate.

La legge regionale n. 12 del 18 Febbraio 2010 " Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte ".
Il Regolamento 9/R del 16 Novembre 2012 di attuazione della legge regionale n. 12/2010.

 segnaletica-sezione vie ferrate e siti - art. 20 del regolamento attuativo


CAPO V
VIE FERRATE E SITI DI ARRAMPICATA
Art. 20.
(Disposizioni generali)
1. La Regione Piemonte, in attuazione dell’articolo 11 della l.r. 12/2010:
a) promuove la pratica in sicurezza dell’arrampicata su roccia e del ferratismo tramite la
creazione di una rete di siti di arrampicata e vie ferrate di valenza regionale inclusi nella RPE;
promuove altresì la loro riqualificazione, la periodica manutenzione e la promozione, in quanto
parti integranti del patrimonio escursionistico regionale;
b) detta gli indirizzi in merito alle loro modalità fruitive.
2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo i siti di arrampicata e le vie ferrate costituiscono,
insieme alle relative pertinenze, un sistema organizzativo e gestionale omogeneo.
3. Ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 12/2010, al comune compete:
a) l’individuazione delle vie ferrate dei siti di arrampicata da proporre alla Regione;
b) la progettazione, la realizzazione, la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e
straordinaria, e tutti gli altri interventi volti a garantire la sicurezza e l’efficienza dei siti di
arrampicata e delle vie ferrate inseriti nella RPE e delle relative pertinenze;
c) la predisposizione di un regolamento relativo alle modalità di accesso e fruizione del sito di
arrampicata o via ferrata tenuto altresì conto di eventuali disposizioni già vigenti relative alla
fruizione di infrastrutture in aree tutelate sotto il profilo urbanistico o ambientale.
4. La progettazione contempla i seguenti ambiti:
a) realizzazioni ex-novo;
b) interventi di estensione, adeguamento, riqualificazione, manutenzione straordinaria di siti di
arrampicata e vie ferrate esistenti e da includere o già incluse nella rete del patrimonio
escursionistico regionale;
5. La progettazione deve contemplare, in aggiunta alle specifiche previste dalle norme vigenti, uno
studio geologico strutturale che individui preliminarmente le caratteristiche geologico-tecniche
delle aree interessate dagli interventi al fine di garantire un ulteriore elemento conoscitivo a
supporto della progettazione delle opere.
6. La gestione contempla le seguenti attività:
a) realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, controllo dell’infrastruttura e delle sue
pertinenze ai fini di garantirne la frequentazione in sicurezza da parte degli utenti;
b) organizzazione delle modalità di accesso e di fruizione delle infrastrutture interessate e della
loro pertinenze in ordine alle disposizioni regolamentari comunali vigenti.
7. La manutenzione ordinaria contempla l'insieme di interventi, da eseguirsi periodicamente, di
riparazione, rinnovamento e sostituzione, necessarie ad integrare e mantenere in efficienza le vie di
arrampicata e ferrate esistenti ed inserite nella RPE purché non comportino modifiche alle strutture
in parete e ai percorsi delle vie medesime. Sono da annoverare in questa tipologia d’intervento
anche la manutenzione delle pertinenze ovvero i lavori di pulizia dei percorsi di accesso, di alcuni
luoghi di attestazione veicolare (parcheggi) e il rinnovamento della segnaletica orizzontale o la
riparazione della segnaletica verticale.
8. Le attività inerenti la gestione devono essere previste in uno specifico piano pluriennale
predisposto dal comune che tenga conto delle caratteristiche tecniche del sito di arrampicata e della
via ferrata. Nel piano sono individuati gli interventi da eseguire sulle vie ferrate, siti di arrampicata
e relative pertinenze, le modalità esecutive, la tempistica di realizzazione e le verifiche periodiche
da effettuare anche al fine di individuare gli eventuali ulteriori interventi necessari, le modalità per
organizzare l’accesso e la fruizione degli utenti in relazione alle specifiche disposizioni
regolamentari comunali comprese le eventuali attività di controllo.
9. Il piano di gestione è attuato dal comune direttamente o attraverso un soggetto gestore qualificato
per la realizzazione delle attività previste dal piano e convenzionato con il comune stesso ai fini
della gestione. Il gestore è tenuto, oltre agli adempimenti previsti nella convenzione, a garantire la
copertura assicurativa relativa all’utilizzo dell’area e per ciò che concerne ogni rischio derivante
dall’utilizzo della stessa nei confronti di terzi, fatta salva la responsabilità diretta dei singoli fruitori
in ordine ad un uso inappropriato dei sistemi di sicurezza e alla inosservanza dei disposti
regolamentari inerenti modalità di fruizione e accesso alla via ferrata e sito di arrampicata.
10. Il regolamento di cui al comma 3, lettera c), deve contemplare almeno i seguenti aspetti:
a) modalità di raggiungimento dei siti di arrampicata e delle vie ferrate, preferibilmente con
mezzi non motorizzati e modalità d’uso dei servizi a disposizione, quali aree di parcheggio, servizi
navetta, rastrelliere per biciclette;
b) modalità d’accesso ai siti di arrampicata ed alle vie ferrate: il comune può infatti subordinare
l’accesso alle via ferrate di propria competenza al pagamento di una quota contributiva a supporto
dei costi di manutenzione della via, degli accessi, della cartellonistica informativa e degli eventuali
servizi annessi, apponendo opportuna segnaletica; anche l’accesso gratuito va segnalato;
c) norme comportamentali per la fruizione del sito o della via ferrata nonché disposizioni
riguardanti l’attrezzatura da impiegare;
d) eventuali restrizioni circa la fruizione del sito di arrampicata o della via ferrata in particolari
condizioni meteorologiche, ambientali e stagionali;
e) divieti da parte di fruitori o personale non autorizzato di apportare qualsiasi modifica e
alterazione alla roccia, all’attrezzatura dei siti di arrampicata e delle vie ferrate, nonché alla relativa
segnaletica;
f) norme di comportamento sul rispetto dei luoghi relative a: gestione dei rifiuti, accensione di
fuochi, rispetto dei fondi privati, rispetto delle colture agricole e di aree di particolare valore
naturalistico;
g) le modalità di segnalazione da parte dei frequentatori di eventuali problemi relativamente
all’attrezzatura in loco, alla presenza di blocchi instabili, di rifiuti alla base delle parete, qualsiasi altro problema legato al sito di arrampicata o alla via ferrata.
11. Il comune di propria iniziativa o su segnalazione del soggetto gestore convenzionato, in accertate situazioni di pericolosità vieta attraverso l’adozione di appositi provvedimenti l’accesso
alle vie ferrate ed ai siti di arrampicata e l’esercizio dell’arrampicata nelle zone individuate, della incolumità pubblica.
12. I comuni, ai fini dell’individuazione, progettazione, realizzazione, attrezzatura e manutenzione
dei siti di arrampicata sportiva e della vie ferrate, nonché per la determinazione delle loro modalità
fruitive, possono istituire specifiche commissioni tecniche consultive locali composte rappresentanti del:
a) Collegio regionale Guide alpine del Piemonte;
b) Federazione arrampicata sportiva italiana (FASI);
c) Club alpino italiano (CAI);
d) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);
e) associazioni locali utilizzatrici delle pareti di arrampicata.