Analisi tecnica della L.R. n. 12/2010

La legge regionale 12/10 regolamenta una materia piuttosto complessa e riassume ed integra in un unico testo i diversi interventi che hanno interessato in questi anni il tema dell’escursionismo, introducendo alcuni concetti innovativi e significativi.

Scorrendo i 21 articoli che compongono la legge è innanzitutto evidente, già dalle finalità (art. 2), che la legge stessa individua nel patrimonio escursionistico uno strumento per valorizzare i territori montani e rurali anche in termini economici ed occupazionali.

Nell’ambito della pianificazione (art. 4 e seguenti), si introduce il concetto di “ente gestore” per i Settori, dando pertanto alle reti locali un ruolo più forte e determinante, in un contesto di diffusione capillare sul territorio delle azioni di pianificazione, coordinamento e gestione del patrimonio escursionistico.

Due concetti molto importanti sono inseriti all’art. 6: l’interesse pubblico attribuito ai percorsi ed ai siti inseriti nella rete regionale e il divieto di autorizzare sugli stessi percorsi le attività dei mezzi a motore (divieto allargato, all’art. 16, alla pratica del downhill ed ai bike park).

Sul piano degli interventi diretti a favore delle reti dei percorsi escursionistici sono molto importanti gli artt. 12 e 13, che definiscono appunto i “piani degli interventi” a livello provinciale e regionale, prevedendone le priorità, le strategie e le forme di attuazione. Il comma 5 dell’art. 13, in particolare, individua nell’approvazione del piano biennale regionale l’atto autorizzativo per l’esecuzione degli interventi previsti dal piano stesso.

Sul fronte della tutela della rete regionale dei percorsi escursionistici, all’art. 16, si evidenzia il comma 1, che prevede il divieto di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi e dei siti compresi nella rete stessa, garantendo di fatto ai sentieri una “dignità” fin ora non riconosciuta. Lo stesso principio viene rafforzato, oltre che dal citato art. 16, anche dall’art. 17 relativo alle sanzioni amministrative.

Una legge “pratica”, in definitiva, pensata e strutturata per garantire un’effettiva attuabilità in un contesto di pianificazione e gestione territoriale molto ampia e condivisa.