Istituzione di appartenenza Governo italiano
La stesura del testo del regolamento è stata preceduta da un confronto con le Direzioni regionali interessate, le Province, gli altri enti territoriali e con le principali associazioni escursionistiche, alpinistiche ed operatori del settore su temi connessi, in particolare, all’organizzazione tecnico amministrativa e al ruolo degli enti pubblici, agli aspetti connessi alla segnaletica, alla gestione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, nonché alle regolamentazione della fruizione multipla dei percorsi escursionistici.
Elaborata una prima bozza, apportate le necessarie modifiche / verifiche, si è pervenuti, con passaggi successivi, ad un testo completo e pronto per affrontare l’iter di approvazione.
Il Regolamento troverà graduale applicazione in quanto prevede all'art 30, l'approvazione di indirizzi tecnici, specificatamente dedicati all'approfondimento degli ambiti operativi connessi all'accatastamento di percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata, alla valorizzazione e promozione dell'escursionismo, alla fruizione multipla e specifica dei percorsi escursionistici, alla segnaletica unificata e agli strumenti di promozione ed informazione escursionistica .
Analisi tecnica del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 12 del 2010.
Scorrendo i 21 articoli che compongono la legge è innanzitutto evidente, già dalle finalità (art. 2), che la legge stessa individua nel patrimonio escursionistico uno strumento per valorizzare i territori montani e rurali anche in termini economici ed occupazionali.
Nell’ambito della pianificazione (art. 4 e seguenti), si introduce il concetto di “ente gestore” per i Settori, dando pertanto alle reti locali un ruolo più forte e determinante, in un contesto di diffusione capillare sul territorio delle azioni di pianificazione, coordinamento e gestione del patrimonio escursionistico.
Due concetti molto importanti sono inseriti all’art. 6: l’interesse pubblico attribuito ai percorsi ed ai siti inseriti nella rete regionale e il divieto di autorizzare sugli stessi percorsi le attività dei mezzi a motore (divieto allargato, all’art. 16, alla pratica del downhill ed ai bike park).
Sul piano degli interventi diretti a favore delle reti dei percorsi escursionistici sono molto importanti gli artt. 12 e 13, che definiscono appunto i “piani degli interventi” a livello provinciale e regionale, prevedendone le priorità, le strategie e le forme di attuazione. Il comma 5 dell’art. 13, in particolare, individua nell’approvazione del piano biennale regionale l’atto autorizzativo per l’esecuzione degli interventi previsti dal piano stesso.
Sul fronte della tutela della rete regionale dei percorsi escursionistici, all’art. 16, si evidenzia il comma 1, che prevede il divieto di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi e dei siti compresi nella rete stessa, garantendo di fatto ai sentieri una “dignità” fin ora non riconosciuta. Lo stesso principio viene rafforzato, oltre che dal citato art. 16, anche dall’art. 17 relativo alle sanzioni amministrative.
Una legge “pratica”, in definitiva, pensata e strutturata per garantire un’effettiva attuabilità in un contesto di pianificazione e gestione territoriale molto ampia e condivisa.
Il lavoro che ha portato la Regione Piemonte ad approvare la Legge Regionale n. 12 del 2010 sul recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte ha preso il via diversi anni fa, quando cioè la Regione stessa ha iniziato, attraverso l’impegno degli uffici dell’Assessorato alla montagna, ad occuparsi di escursionismo in termini di opportunità economiche e di sviluppo per le aree rurali e montane.
Il lungo processo ha visto, dapprima, una serie di interventi deliberativi che hanno interessato la segnaletica dei sentieri, la costituzione di apposite strutture di controllo e le regole di base per la pianificazione e la gestione delle reti sentieristiche ai diversi livelli.
L’elaborazione dei contenuti che hanno portato alla legge 12/2010 si è basata sulla concertazione e sulla partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, aventi titolo sulla materia che, attraverso la Consulta regionale per la sentieristica, hanno potuto confrontarsi sulle diverse tematiche, addivenendo ad un risultato condiviso.
Non è ovviamente mancato il confronto con altre realtà, non solo italiane, che già erano intervenute a livello normativo sullo stesso tema: si sono analizzate leggi e deliberazioni relative a molte regioni e province italiane, dalla Valle d’Aosta alla Puglia al Trentino, nonché di Paesi stranieri quali la Francia, la Svizzera e la Spagna. Dalla gran mole di materiale disponibile sono stati tratti spunti ed impostazioni che hanno permesso di semplificare la struttura del testo di legge e di uniformarlo ad una sorta di modus operandi largamente condiviso.
Un tema sul quale ci si è concentrati fin dall’inizio è quello relativo alle implicazioni di tipo giuridico, sul quale si è pronunciato un pool di avvocati appositamente incaricati.
Allo stesso modo sono stati coinvolti diversi assessorati e strutture regionali, al fine di inserire la legge in un contesto complessivo integrato e coordinato.