Analisi tecnica del Regolamento di attuazione della L.R. n.12/2010

Tralasciato il capo I “Finalità e definizioni”, il regolamento prevede, al II capo, importanti indirizzi per la determinazione delle reti locali, provinciali e regionali ( art3), l’organizzazione del Catasto regionale del patrimonio escursionistico ( art.4) e le relative banche dati, le modalità di rilevamento dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inclusi nella rete regionale ( artt. 5-6). Si tratta per lo più di indicazioni tecnico amministrative per l’organizzazione e la gestione da parte degli enti territoriali della Rete del patrimonio escursionistico in raccordo con le attività di coordinamento effettuate centralmente dalla Regione Piemonte.
Tra le novità più interessanti quelle proposte nel III capo, dedicato alle procedure per l’inclusione nella RPE di percorsi, vie ferrate, siti di arrampicata e per la registrazione di itinerari escursionistici ( artt.7-8). In tale ambito il regolamento affronta l’annoso problema dell’inclusione nella rete regionale dei percorsi esistenti che attraversano proprietà private ( art.9) In sintesi, pianificate le reti escursionistiche locali costituite da percorsi escursionistici esistenti, si attivano specifiche procedure di pubblicazione con cui si comunica ai proprietari dei fondi interessati dai percorsi, la definizione della rete escursionistica e la possibile esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria volta a garantire il mantenimento dello stato di fatto dei luoghi attraversati preservando il fondo privato da sconfinamenti dal tracciato escursionistico e dal sorgere di nuovi percorsi.
Altro passaggio di rilievo proposto dal regolamento è quello della registrazione e classificazione degli itinerari escursionistici piemontesi (artt.10-11-12-13-14-15). Si introducono le seguenti tre categorie di itinerari escursionistici con le relative caratteristiche:
itinerari di primo livello o regionale, con le seguenti caratteristiche: collegamenti ed interconnessioni interregionali o internazionali, sviluppo complessivo indicativamente superiore a 100 km e numero di tappe superiore a dieci;
itinerari di secondo livello o provinciale, con sviluppo complessivo indicativamente tra i 10 e 100 km e meno di dieci tappe;
itinerari sempre di secondo livello, ma con sviluppo di alta montagna e con altezza media indicativamente superiore ai 1500 metri di quota, suddivisione in un numero di tappe generalmente inferiore a dieci, ben definite e di lunghezza adeguata.
itinerari locali.
Tali itinerari possono inoltre distinguersi per l’attribuzione di determinati riconoscimenti connessi alle loro caratteristiche storiche culturali, alle modalità di fruizione specifica, alla loro organizzazione per quanto riguarda in particolare i servizi rivolti agli escursionisti.
Particolarmente importanti tra questi, gli itinerari d’interesse storico culturale ( art.14) che per le loro valenze e peculiarità possono essere inseriti all’interno degli strumenti di pianificazione urbanistica previsti dalla legge 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. e da questi sottoposti a specifiche prescrizioni finalizzate alla loro tutela, derivanti anche dal Piano Paesaggistico Regionale e dalle relative Norme di attuazione.
Queste novità, che a prima vista paiono semplicemente inquadrabili in un contesto organizzativo, possono produrre importanti effetti positivi in ordine alla tutela del valore intrinseco dei tracciati escursionistici e sono utile complemento per la promozione turistica organizzata a livello regionale. Inoltre le modalità e i criteri per la registrazione degli itinerari introducono un sistema di controllo sul proliferare spontaneo di nuove proposte che producono aspettative da parte dei turisti spesso disattese in ordine alla successiva manutenzione dei nuovi itinerari e dei servizi ad essi collegati.
Il recupero e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale contempla altresì al capo IV, ( artt. 16-17-18-19) disposizioni regolamentari inerenti le modalità di fruizione, la segnaletica unificata, l’informazione e la promozione escursionistica, nonché al capo V specifiche disposizioni per la valorizzazione di vie ferrate e siti di arrampicata. A riguardo di quest’ultimo punto è bene innanzitutto evidenziare, per chiarire ogni dubbio, che tali direttive valgono ai soli fini dell’accatastamento di tali infrastrutture e dell’inserimento nella Rete del patrimonio escursionistico regionale.
A differenza dei percorsi escursionistici in cui figura una pianificazione predeterminata a livello regionale per l’organizzazione fisica della rete escursionistica regionale, nel caso delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, trattandosi di infrastrutture localizzate senza caratteristica di continuità, è lasciata facoltà ai Comuni di richiedere l’accatastamento.
L’inserimento nella Rete del patrimonio escursionistico costituisce una opportunità per entrare in una rete infrastrutturale di vie ferrate e siti di arrampicata con caratteristiche garantite, anche ai fini dell’avviamento alla pratica sportiva e da promuovere turisticamente a livello regionale.
A fronte di questa opportunità i comuni sono tenuti al rispetto di determinati adempimenti in termini di progettazione, riqualificazione, manutenzione, gestione e regolamentazione dell‘uso di queste infrastrutture.
Al capo VI disposizioni riguardanti la tutela del patrimonio escursionistico mentre al capo VII il regolamento affronta la pianificazione provinciale e regionale degli interventi di manutenzione del patrimonio escursionistico e la valorizzazione dell’escursionismo attraverso il sostegno alle iniziative di promozione attuate dagli enti ed associazioni.
Infine al capo VIII gli indirizzi volti ad unificare e standardizzare la segnaletica dei percorsi l’informazione agli escursionisti, elementi importanti ai fini della fruizione in sicurezza e della promozione turistica di percorsi, vie ferrate e siti di arrampicata.
Il regolamento termina con il capo IX con le norme finali di rimando ad ulteriori indirizzi tecnici di dettaglio da approvare a cura della struttura regionale competente
La finalità della legge e del regolamento non è pertanto quella di penalizzare o soffocare le attività escursionistiche e dell’arrampicata sportiva, peraltro in continua ascesa per numero di praticanti, ma semmai di valorizzarle per creare opportunità a fini turistici, inquadrandole peraltro in un contesto di sviluppo locale, particolarmente importante nelle aree montane.