La Legge Regionale n. 12/2010

Il lavoro che ha portato la Regione Piemonte ad approvare la Legge Regionale n. 12 del 2010 sul recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte ha preso il via diversi anni fa, quando cioè la Regione stessa ha iniziato, attraverso l’impegno degli uffici dell’Assessorato alla montagna, ad occuparsi di escursionismo in termini di opportunità economiche e di sviluppo per le aree rurali e montane.

Il lungo processo ha visto, dapprima, una serie di interventi deliberativi che hanno interessato la segnaletica dei sentieri, la costituzione di apposite strutture di controllo e le regole di base per la pianificazione e la gestione delle reti sentieristiche ai diversi livelli.

L’elaborazione dei contenuti che hanno portato alla legge 12/2010 si è basata sulla concertazione e sulla partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, aventi titolo sulla materia che, attraverso la Consulta regionale per la sentieristica, hanno potuto confrontarsi sulle diverse tematiche, addivenendo ad un risultato condiviso.

Non è ovviamente mancato il confronto con altre realtà, non solo italiane, che già erano intervenute a livello normativo sullo stesso tema: si sono analizzate leggi e deliberazioni relative a molte regioni e province italiane, dalla Valle d’Aosta alla Puglia al Trentino, nonché di Paesi stranieri quali la Francia, la Svizzera e la Spagna. Dalla gran mole di materiale disponibile sono stati tratti spunti ed impostazioni che hanno permesso di semplificare la struttura del testo di legge e di uniformarlo ad una sorta di modus operandi largamente condiviso.

Un tema sul quale ci si è concentrati fin dall’inizio è quello relativo alle implicazioni di tipo giuridico, sul quale si è pronunciato un pool di avvocati appositamente incaricati.

Allo stesso modo sono stati coinvolti diversi assessorati e strutture regionali, al fine di inserire la legge in un contesto complessivo integrato e coordinato.

Analisi tecnica della Legge