Catasto Regionale

Registrazione degli itinerari nella rete fruitiva ciclabile ed escursionistica (RPE)

Può proporre la registrazione di un itinerario escursionistico nella RPE (articolo 10 della l.r. 12/2010) un ente pubblico ricompreso tra quelli che seguono: Regione Piemonte , Province, Unioni di Comuni ed i Comuni per i territori non compresi in una forma associativa, gli Enti di gestione delle aree protette.

Le richieste di registrazione sono indirizzate al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera via PEC all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , allegando la seguente documentazione:

a) modulo di richiesta di registrazione dell’itinerario, con le relative dichiarazioni e impegni;
b) scheda itinerario;
c) cartografia dell’itinerario in formato numerico;
d) documentazione comprovante le caratteristiche organizzative e di qualità, nel caso di itinerario di qualità;
e) documentazione tecnico-scientifica attestante il valore ambientale, storico-culturale dell'itinerario, nel caso di itinerario di interesse storico-culturale e paesaggistico;
f) documentazione attestante la fruizione specifica dell’itinerario, nel caso di itinerario a fruizione specifica;
g) attestazione del soggetto proponente di assunzione del ruolo di ente capofila per il coordinamento delle attività di valorizzazione dell’itinerario.
h) esiti notifiche ai sensi della L. 241/90 e pubblicazioni all’albo pretorio dei Comuni interessati dall’itinerario ex art. 9 Regolamento attuativo legge12/2010 (Regolamento 9/R del 16.11.2012) per i tratti dell’itinerario interessanti sedimi di proprietà privata.

La proposta di registrazione viene inoltre valutata in base ai seguenti requisiti di ammissibilità:

a) disponibilità dei sedimi su cui ricade il tracciato;
b) fruibilità dell’itinerario, ovvero eventuale suddivisione in tappe dell’itinerario in funzione della localizzazione delle strutture di appoggio e dei tempi di percorrenza;
c) percorribilità dell’intero tracciato e presenza di opportuna segnaletica direzionale e di continuità e di pannellistica realizzata secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici della Legge 12/10 e del suo Regolmento attuativo;
d) accordi formalizzati tra le amministrazioni interessate coinvolte dall’itinerario per la manutenzione dei tracciati e/o della segnaletica e per la gestione e valorizzazione dell’itinerario stesso.

Le dichiarazioni e gli impegni previsti di cui al punto d) prevedono un accordo tra gli enti pubblici (L.241/90) attraversati dall’itinerario finalizzato alla valorizzazione dell’infrastruttura, riportante gli impegni da rispettare. Gli impegni minimi obbligatori da garantirsi nell’ambito di tale convenzione sono:

- il controllo sullo stato di percorribilità dell’itinerario, e sullo stato segnaletica presente;
- l’animazione dell’itinerario per promuoverne la fruizione;
- la manutenzione ordinaria dell’infrastruttura;

La partnership può essere estesa (anche successivamente alla presentazione dell’istanza di registrazione) a soggetti di natura giuridica privata (associazioni di volontariato, proloco, enti di promozione ed informazione turistica, microimprese ed aziende agricole che forniscono servizi correlati all’itinerario ) opportunamente selezionati dal soggetto capofila secondo criteri e forme appropriati, in relazione alle caratteristiche dell’infrastruttura e alla finalità di strutturare un'offerta turistica completa e competitiva. Il partenariato potrà quindi agire su base convenzionale o istituzionale scegliendo la forma più consona alle esigenze di regolazione dei rapporti tra i soggetti che lo costituiscono.

Ai fini della valutazione della proposta, la Regione Piemonte può chiedere un parere alla Provincia o agli enti territoriali competenti, in merito a aspetti di rilevanza locale (ex art. 10 del Regolamento 9/r della Lr 12/2010);
Acquisito il parere della Provincia, la struttura regionale competente accoglie o respinge la proposta di inserimento, oppure propone modifiche ed integrazioni al fine dell’accettazione della stessa.

La struttura regionale competente, fermo restando la facoltà in ogni momento, di effettuare controlli relativi ai requisiti di ammissibilità, accoglie o respinge la proposta di registrazione dell’itinerario, oppure propone modifiche ed integrazioni per l’accoglimento. 

Documenti scaricabili:

- Modulo_itinerari escursionistici, ciclo-escursionistici e ippovie

- Modulo itinerario cicloturistico


- Scheda dati rete fruitiva

- Indirizzi tecnici per il rilievo di dati geografici della Rete fruitiva regionale


- File geografici (shape file richiesti)



Si ricorda che l’inclusione di un percorso nella RPE è valutata prioritariamente se finalizzata all’inserimento di tale percorso o parte di esso in un itinerario che si intende registrare.



Registrazione siti arrampicata e vie ferrate

Possono proporre l'inclusione di un sito di arrampicata o di una via ferrata nella RPE i comuni territorialmente interessati di cui all' articolo 11 della l.r. 12/2010.
Le proposte di inclusione sono indirizzate al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera via PEC all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , allegando la seguente documentazione:

a) modulo di richiesta di inclusione della via ferrata o del sito di arrampicata, con le relative dichiarazioni e impegni;
b) scheda del sito di arrampicata o della via ferrata;
c) cartografia corrispondente ai dati riportati nella scheda;
d) cartografia catastale con indicazione della particella o delle particelle su cui insiste il sito di arrampicata o la via ferrata;
e) schema complessivo delle vie di arrampicata (per sito di arrampicata);
f) documentazione fotografica;
g) attestazione dello stato di proprietà dei terreni sui quali insiste il sito di arrampicata o la via ferrata e, nel caso di terreni di proprietà privata, atto di concessione del proprietario.
h) attestazione relativa all’eventuale attraversamento/appartenenza a territori della rete ecologica regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità).


La struttura regionale competente valuta la proposta di inserimento, conformemente al Regolamento 9/r della Lr 12/2010, in merito ai seguenti aspetti
a) disponibilità dei sedimi su cui ricade il tracciato / sito,;
b) presenza di segnaletica ;
c) modalità di gestione e relativo piano ;
d) regolamento di fruizione dell’infrastruttura.



Documenti scaricabili:
• Richiesta di registrazione di via ferrata o sito di arrampicata nella rete del patrimonio escursionistico regionale (RPE)
• File geografici (shape file richiesti)
• Indirizzi tecnici per il rilievo di dati geografici della Rete fruitiva regionale
• Scheda dati rete fruitiva

 

Registrazione siti arrampicata e vie ferrate

Possono proporre l'inclusione di un sito di arrampicata o di una via ferrata nella RPE i comuni territorialmente interessati di cui all' articolo 11 della l.r. 12/2010.

Le proposte di inclusione sono indirizzate al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera via PEC all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , allegando la seguente documentazione:

a) istanza di registrazione del sito di arrampicata o della via ferrata ( scheda 1 b); 

b) scheda del sito di arrampicata (scheda 3) o della via ferrata ( scheda 4 );

c) cartografia corrispondente ai dati riportati nella scheda;

d) cartografia catastale con indicazione della particella o delle particelle su cui insiste il sito di arrampicata o la via ferrata;

d) documentazione fotografica;

e) attestazione dello stato di proprietà dei terreni sui quali insiste il sito di arrampicata o la via ferrata e, nel caso di terreni di proprietà privata, atto di concessione del proprietario per un periodo di almeno 19 anni.

 

Entro 30 giorni dal ricevimento, la struttura regionale competente trasmette la proposta di inclusione alla provincia competente che, entro i successivi trenta giorni, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante. Acquisito il parere della provincia, la struttura regionale competente accoglie o respinge la proposta di inserimento, oppure propone modifiche ed integrazioni per l'accoglimento.

A seguito dell'accoglimento della proposta, la struttura regionale competente approva l'inclusione della via ferrata o del sito di arrampicata nella rete regionale e ne dà comunicazione al soggetto proponente e alla provincia, comunicando il codice della via ferrata o del sito di arrampicata e, per quel che riguarda il sito di arrampicata, la tipologia (sito di arrampicata sportiva, settore scuola, falesia, blocchi, terreno d'avventura, ecc.) e richiede contestualmente al soggetto proponente la trasmissione del rilievo effettuato secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

Oltre alla sopracita documentazione il Comune deve  presentare il piano di gestione dell’infrastruttura ed il regolamento approvato per la fruizione del parte del pubblico. Per maggiori approfondimenti consultare la regolamentazione attuativa della legge regionale n. 12/2010

Il procedimento si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta con il definitivo accatastamento delle infrastrutture da parte della struttura regionale competente.

Registrazione e classificazione degli itinerari nella rete escursionistica regionale

altFino al prossimo 30 Ottobre gli Enti pubblici possono richiedere il riconoscimento e la classificazione degli itinerari escursionistici presenti sul loro territorio.



Analisi tecnica del Regolamento di attuazione della L.R. n.12/2010

Tralasciato il capo I “Finalità e definizioni”, il regolamento prevede, al II capo, importanti indirizzi per la determinazione delle reti locali, provinciali e regionali ( art3), l’organizzazione del Catasto regionale del patrimonio escursionistico ( art.4) e le relative banche dati, le modalità di rilevamento dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inclusi nella rete regionale ( artt. 5-6). Si tratta per lo più di indicazioni tecnico amministrative per l’organizzazione e la gestione da parte degli enti territoriali della Rete del patrimonio escursionistico in raccordo con le attività di coordinamento effettuate centralmente dalla Regione Piemonte.
Tra le novità più interessanti quelle proposte nel III capo, dedicato alle procedure per l’inclusione nella RPE di percorsi, vie ferrate, siti di arrampicata e per la registrazione di itinerari escursionistici ( artt.7-8). In tale ambito il regolamento affronta l’annoso problema dell’inclusione nella rete regionale dei percorsi esistenti che attraversano proprietà private ( art.9) In sintesi, pianificate le reti escursionistiche locali costituite da percorsi escursionistici esistenti, si attivano specifiche procedure di pubblicazione con cui si comunica ai proprietari dei fondi interessati dai percorsi, la definizione della rete escursionistica e la possibile esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria volta a garantire il mantenimento dello stato di fatto dei luoghi attraversati preservando il fondo privato da sconfinamenti dal tracciato escursionistico e dal sorgere di nuovi percorsi.
Altro passaggio di rilievo proposto dal regolamento è quello della registrazione e classificazione degli itinerari escursionistici piemontesi (artt.10-11-12-13-14-15). Si introducono le seguenti tre categorie di itinerari escursionistici con le relative caratteristiche:
itinerari di primo livello o regionale, con le seguenti caratteristiche: collegamenti ed interconnessioni interregionali o internazionali, sviluppo complessivo indicativamente superiore a 100 km e numero di tappe superiore a dieci;
itinerari di secondo livello o provinciale, con sviluppo complessivo indicativamente tra i 10 e 100 km e meno di dieci tappe;
itinerari sempre di secondo livello, ma con sviluppo di alta montagna e con altezza media indicativamente superiore ai 1500 metri di quota, suddivisione in un numero di tappe generalmente inferiore a dieci, ben definite e di lunghezza adeguata.
itinerari locali.
Tali itinerari possono inoltre distinguersi per l’attribuzione di determinati riconoscimenti connessi alle loro caratteristiche storiche culturali, alle modalità di fruizione specifica, alla loro organizzazione per quanto riguarda in particolare i servizi rivolti agli escursionisti.
Particolarmente importanti tra questi, gli itinerari d’interesse storico culturale ( art.14) che per le loro valenze e peculiarità possono essere inseriti all’interno degli strumenti di pianificazione urbanistica previsti dalla legge 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. e da questi sottoposti a specifiche prescrizioni finalizzate alla loro tutela, derivanti anche dal Piano Paesaggistico Regionale e dalle relative Norme di attuazione.
Queste novità, che a prima vista paiono semplicemente inquadrabili in un contesto organizzativo, possono produrre importanti effetti positivi in ordine alla tutela del valore intrinseco dei tracciati escursionistici e sono utile complemento per la promozione turistica organizzata a livello regionale. Inoltre le modalità e i criteri per la registrazione degli itinerari introducono un sistema di controllo sul proliferare spontaneo di nuove proposte che producono aspettative da parte dei turisti spesso disattese in ordine alla successiva manutenzione dei nuovi itinerari e dei servizi ad essi collegati.
Il recupero e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale contempla altresì al capo IV, ( artt. 16-17-18-19) disposizioni regolamentari inerenti le modalità di fruizione, la segnaletica unificata, l’informazione e la promozione escursionistica, nonché al capo V specifiche disposizioni per la valorizzazione di vie ferrate e siti di arrampicata. A riguardo di quest’ultimo punto è bene innanzitutto evidenziare, per chiarire ogni dubbio, che tali direttive valgono ai soli fini dell’accatastamento di tali infrastrutture e dell’inserimento nella Rete del patrimonio escursionistico regionale.
A differenza dei percorsi escursionistici in cui figura una pianificazione predeterminata a livello regionale per l’organizzazione fisica della rete escursionistica regionale, nel caso delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, trattandosi di infrastrutture localizzate senza caratteristica di continuità, è lasciata facoltà ai Comuni di richiedere l’accatastamento.
L’inserimento nella Rete del patrimonio escursionistico costituisce una opportunità per entrare in una rete infrastrutturale di vie ferrate e siti di arrampicata con caratteristiche garantite, anche ai fini dell’avviamento alla pratica sportiva e da promuovere turisticamente a livello regionale.
A fronte di questa opportunità i comuni sono tenuti al rispetto di determinati adempimenti in termini di progettazione, riqualificazione, manutenzione, gestione e regolamentazione dell‘uso di queste infrastrutture.
Al capo VI disposizioni riguardanti la tutela del patrimonio escursionistico mentre al capo VII il regolamento affronta la pianificazione provinciale e regionale degli interventi di manutenzione del patrimonio escursionistico e la valorizzazione dell’escursionismo attraverso il sostegno alle iniziative di promozione attuate dagli enti ed associazioni.
Infine al capo VIII gli indirizzi volti ad unificare e standardizzare la segnaletica dei percorsi l’informazione agli escursionisti, elementi importanti ai fini della fruizione in sicurezza e della promozione turistica di percorsi, vie ferrate e siti di arrampicata.
Il regolamento termina con il capo IX con le norme finali di rimando ad ulteriori indirizzi tecnici di dettaglio da approvare a cura della struttura regionale competente
La finalità della legge e del regolamento non è pertanto quella di penalizzare o soffocare le attività escursionistiche e dell’arrampicata sportiva, peraltro in continua ascesa per numero di praticanti, ma semmai di valorizzarle per creare opportunità a fini turistici, inquadrandole peraltro in un contesto di sviluppo locale, particolarmente importante nelle aree montane.