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Rimborsi volontariato

Il D.P.R. 194/2001 prevede che i volontari impiegati in attività di Protezione civile specificatamente autorizzate dal Dipartimento nazionale di Protezione civile (siano esse per addestramento o per emergenze) abbiano diritto al mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico previdenziale.Il datore di lavoro è tenuto a consentire l’impiego del dipendente per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni dell’anno e può chiedere il rimborso dell’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore rivolgendo richiesta alla Regione Piemonte. Il D.P.R. 194/2001 prevede inoltre che le associazioni di volontariato possano richiedere il rimborso delle spese di viaggio, di eventuali danni ai mezzi e di altre necessità connesse all’evento.

La Circolare DPC/VRE/0054056 del 26/11/2004 definisce i criteri per l’applicazione dei benefici normativi previsti.

I rimborsi sono dovuti ai seguenti soggetti:

Documentazione Download
Datori di lavoro dei volontari sulla base di dichiarazione di costo del lavoro per i giorni di assenza (Rimborso alle aziende) word
Datori di lavoro dei volontari sulla base di dichiarazione di costo del lavoro per i giorni di assenza (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) word
Lavoratori autonomi che prestano il proprio servizio come volontari word
Associazioni di volontariato sulla base della documentazione di spesa sostenuta word