Il D.P.R. 194/2001 prevede che i volontari impiegati in attività di Protezione civile specificatamente autorizzate dal Dipartimento nazionale di Protezione civile (siano esse per addestramento o per emergenze) abbiano diritto al mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico previdenziale.Il datore di lavoro è tenuto a consentire l’impiego del dipendente per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni dell’anno e può chiedere il rimborso dell’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore rivolgendo richiesta alla Regione Piemonte. Il D.P.R. 194/2001 prevede inoltre che le associazioni di volontariato possano richiedere il rimborso delle spese di viaggio, di eventuali danni ai mezzi e di altre necessità connesse all’evento.
La Circolare DPC/VRE/0054056 del 26/11/2004 definisce i criteri per l’applicazione dei benefici normativi previsti.
I rimborsi sono dovuti ai seguenti soggetti:
| Documentazione | Download |
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| Datori di lavoro dei volontari sulla base di dichiarazione di costo del lavoro per i giorni di assenza (Rimborso alle aziende) | word |
| Datori di lavoro dei volontari sulla base di dichiarazione di costo del lavoro per i giorni di assenza (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) | word |
| Lavoratori autonomi che prestano il proprio servizio come volontari | word |
| Associazioni di volontariato sulla base della documentazione di spesa sostenuta | word |