Home arrow Pubblicazioni arrow Volontariato alluvione '94




Pubblicazioni - Volontariato nell'alluvione del 4-5 novembre 1994

23 settembre 2008

Volontariato nell'alluvione del 4-5 novembre 1994

Volontariato nell'alluvione del 4-5 novembre 1994 

L'art. 1 della Legge n. 225 del febbraio 1992 così recita:
"E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi".

Il sistema Nazionale della Protezione Civile è articolato su vari livelli:

  • il Dipartimento della protezione Civile (art. 1 e 4 della citata legge), a livello nazionale predispone le direttive necessarie ad affrontare le situazioni di rischio molto estese o di particolare gravità;
  • le Regioni, a livello locale (art. 12), concorrono in generale a tutte le attività ed ai compiti di protezione civile (art. 3) ed in particolare predispongono i Programmi Regionali di Previsione e Prevenzione in armonia con i programmi nazionali e si dotano di un apposito organo collegiale consultivo denominato Comitato Regionale di Protezione Civile (recentemente istituito dalla nostra regione con D.G.R. n. 165 - 40440 del 21/11/1994;
  • le Province (art. 13), nel loro ambito territoriale, hanno compiti di controllo e monitoraggio inerenti la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dati ed anch'esse elaborano, in tale loro ambito, un programma di protezione civile;
  • le prefetture, sulla base dei programmi provinciali di previsione e prevenzione, predispongono i piani per fronteggiare l'emergenza e coordinano gli interventi di soccorso;
  • infine, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile (art. 15) a livello locale e, in costante collegamento con il Prefetto ed il Presidente della Giunta Regionale, organizza attività di prevenzione, dirige e coordina i servizi di soccorso ed assistenza sul suo territorio in caso di calamità, predisponendo appositi "Piani Comunali di protezione Civile".

Per quanto concerne le strutture operative del servizio Nazionale di protezione Civile (art. 11), oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo Forestale dello Stato, ai servizi Tecnici e ai Gruppi Nazionali di ricerca Scientifica, alla Croce Rossa Italiana, alle Strutture del servizio Sanitario Nazionale e al Corpo Nazionale del soccorso Alpino (C.A.I.), si è valorizzato particolarmente il ruolo del volontariato (art. 18).

Il Piemonte è stato fra le prime Regioni Italiane a dotarsi di uno strumento legislativo in grado di organizzare la protezione Civile, quando il panorama normativo nazionale in materia si presentava ancora assai ristretto; con la L.R. 3 settembre 1986 n. 41 ha istituito cinque Comitati Tecnici Consultivi per ambiti di rischio (Comitato n. 1 "Eventi Naturali", n. 2 "Inquinamenti", n. 3 Incendi e Catastrofi", n. 4 "Radiazioni Nucleari", n. 5 Previsione e Coordinamento Organizzativo dell'Emergenza"), che consentono di volta in volta lo studio, l'elaborazione e la proposta di soluzioni di fronte ai problemi di protezione civile che la Giunta Regionale deve affrontare.

Il legislatore regionale, inoltre, con la legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 "valorizzazione e promozione del volontariato in protezione civile" si è interessato al ruolo del volontariato nella protezione civile e i volontari organizzati hanno largamente ripagato questo suo interesse prodigandosi negli interventi di soccorso a seguito dell'alluvione del novembre 1994 e a tutt'oggi ancora operano nei lavori di ripristino nelle zone disastrate.